Termine di referendum: 15 gennaio 1990

Legge federale sul collocamento e il personale a prestito # S T #

(Legge sul collocamento, LC)

del 6 ottobre 1989

LAssemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31bis capoverso 2, 34ter capoverso 1 lettere a ed e, 64 capoverso 2 e 64bis della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 27 novembre 1985'), decreta: Capitolo 1: Scopo

Art. l Scopo della presente legge è di: a. disciplinare il collocamento privato e la fornitura di personale a prestito; b. assicurare un servizio pubblico di collocamento, che contribuisca a creare e a mantenere un mercato del lavoro equilibrato; e. proteggere i lavoratori che ricorrono al collocamento privato o pubblico o alla fornitura di personale a prestito.

Capitolo 2: Collocamento privato Sezione 1: Autorizzazione Art. 2 Obbligo d'autorizzazione 1 Chiunque, regolarmente e contro rimunerazione, esercita in Svizzera un'attività di collocamento, istituendo contatti tra datori di lavoro e persone in cerca d'impiego affinchè concludano contratti di lavoro (collocatore), deve chiedere un'autorizzazione d'esercizio all'ufficio cantonale del lavoro.

2 Deve chiedere l'autorizzazione anche chiunque provvede al collocamento di persone per rappresentazioni artistiche o manifestazioni analoghe.

3 Chiunque si occupa regolarmente del collocamento all'estero o dall'estero (collocamento in relazione con l'estero) deve chiedere, oltre all'autorizzazione cantonale, un'autorizzazione dell'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro (UFIAML).

" FF 1985 III 503 826

1989 - 629

Collocamento e personale a prestito 4

È considerato collocamento dall'estero anche il collocamento di uno straniero dimorante in Svizzera, ma non ancora autorizzato ad esercitare un'attività lucrativa.

5 Per le succursali che hanno la sede in un Cantone diverso da quello della sede principale, dev'essere chiesta un'autorizzazione d'esercizio; se hanno la sede nello stesso Cantone, devono essere annunciate all'ufficio cantonale del lavoro.

Art. 3 Presupposti 1 L'autorizzazione è rilasciata se l'impresa: a. è iscritta nel Registro svizzero di commercio; b. dispone di un locale d'affari adeguato; e. non esercita altra attività lucrativa che possa nuocere agli interessi delle persone in cerca d'impiego o dei datori di lavoro.

2 Le persone responsabili della gestione devono: a. avere la nazionalità svizzera o, se stranieri, il permesso di domicilio; b. assicurare il servizio di collocamento conformemente alle regole della professione; e. godere di buona reputazione.

3 Per l'autorizzazione di esercitare un'attività di collocamento in relazione con l'estero è inoltre necessario che le persone responsabili della gestione assicurino che l'azienda dispone di conoscenze sufficienti sulle condizioni negli Stati interessati.

4 L'autorizzazione per uffici di collocamento di istituzioni professionali e di utilità pubblica è rilasciata se sono adempiuti i presupposti di cui ai capoversi 1 lettera e, 2 e 3.

5 II Consiglio federale disciplina i. particolari.

Art. 4 Durata e portata dell'autorizzazione 1 L'autorizzazione è di durata illimitata e conferisce il diritto di esercitare un'attività di collocamento in tutta la Svizzera.

2 L'autorizzazione di esercitare un'attività di collocamento in relazione con l'estero è limitata a determinati Paesi.

3 Le persone responsabili della gestione sono indicate nominativamente nell'autorizzazione.

4 II Consiglio federale stabilisce gli emolumenti per il rilascio dell'autorizzazione.

Art. 5 Revoca ' L'autorizazione è revocata se il collocatore: a. l'ha ottenuta fornendo indicazioni inesatte o fallaci oppure dissimulando fatti essenziali; 827

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b. viola ripetutamente o gravemente la presente legge o prescrizioni esecutive, in particolare le prescrizioni federali o cantonali sull'ammissione di stranieri; e. non ne adempie più i presupposti.

2 Se il collocatore non adempie più singoli presupposti dell'autorizzazione, l'autorità di rilascio, prima di revocargli l'autorizzazione, gli assegna un termine per porsi in consonanza alla legge.

Art. 6 Obbligo d'informare II collocatore è tenuto, su domanda dell'autorità di rilascio, a fornire le informazioni richieste e a presentare i documenti necessari.

Sezione 2: Attività di collocamento Art. 7 Obblighi specifici del collocatore 1 II collocatore, nella pubblicazione delle offerte e delle domande d'impiego, deve indicare il suo nome e il suo indirizzo esatto. Gli annunci devono corrispondere alle condizioni effettive.

2 Al fine di seguire l'andamento del mercato del lavoro, l'autorità di rilascio può obbligare il collocatore a fornirle dati statistici impersonali sulla sua attività.

3 II collocatore può elaborare i dati concernenti le persone in cerca d'impiego e i posti vacanti soltanto nella misura in cui e fintanto che siano necessari per il collocamento. È tenuto a mantenerli segreti.

Art. 8 Contratto di collocamento 1 Nel caso di collocamento a titolo oneroso, il collocatore deve concludere un contratto scritto con la persona in cerca d'impiego. Nel contratto deve indicare le sue prestazioni e il suo compenso.

2 Sono nulli gli accordi che: a. impediscono alla persona in cerca d'impiego di rivolgersi a un altro collocatore; b. obbligano la persona in cerca d'impiego a pagare nuovamente l'emolumento se conclude altri contratti con lo stesso datore di lavoro, senza l'aiuto del collocatore.

Art. 9 Tassa d'iscrizione e provvigione di collocamento 1 II collocatore può esigere dalla persona in cerca d'impiego una tassa d'iscrizione e una provvigione di collocamento. Per prestazioni di servizio oggetto di un accordo speciale, il collocatore può esigere un'indennità supplementare.

2 La provvigione è dovuta soltanto nel caso in cui il collocamento sfocia nella conclusione di un contratto di lavoro.

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Nel caso di collocamento in relazione con l'estero, la provvigione è dovuta soltanto quando il lavoratore ha ottenuto dalle autorità del Paese in cui è collocato il permesso di esercitare un'attività lucrativa. Il collocatore può però esigere, già dopo la firma del contratto di lavoro, un congrue indennizzo per le spese e gli oneri effettivi.

4 II Consiglio federale stabilisce le tasse d'iscrizione e le provvigioni di collocamento.

Sezione 3: Foro e procedura Art. 10 Foro e procedura 1 Per le controversie risultanti dai rapporti di collocamento tra il collocatore e la persona in cerca d'impiego è competente il tribunale del domicilio del convenuto, oppure del luogo in cui il collocatore con il quale è stato concluso il contratto ha il domicilio d'affari. Le parti non possono rinunciare anticipatamente alla scelta di uno di questi due fori, né convenire la competenza di un tribunale arbitrale.

2 1 Cantoni prevedono una procedura semplice e rapida per le controversie il cui valore litigioso non supera 20 000 franchi. Il valore litigioso è determinato secondo l'ammontare della pretesa dedotta in giudizio, senza riguardo alle conclusioni riconvenzionali.

3 II giudice accerta d'ufficio i fatti e apprezza liberamente le prove.

4 Nel caso di controversie secondo il capoverso 2, alle parti non possono essere addossate spese processuali; nondimeno, il giudice può infliggere una multa alla parte temeraria e addossarle in tutto o in parte le spese processuali.

Sezione 4: Contributi finanziari in favore del collocamento privato Art. 11 1

La Confederazione può, eccezionalmente, accordare contributi finanziari: a. agli uffici paritetici di collocamento delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, la cui attività si estende all'intero Paese, se esercitano il collocamento su mandato dell'UFIAML; b. agli uffici di collocamento di associazioni svizzere all'estero che, secondo il diritto straniero, devono operare gratuitamente; e. alle istituzioni collaborant! all'applicazione di accordi interstatali, segnatamente in materia di scambio di praticanti.

2 1 contributi finanziari ammontano di regola al 30 per cento al massimo delle spese d'esercizio computabili; non possono superare l'importo del disavanzo d'esercizio.

3 II Consiglio federale disciplina i particolari; stabilisce segnatamente le spese d'esercizio computabili e designa le istituzioni che hanno diritto ai contributi.

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Capitolo 3: Personale a prestito Sezione 1: Autorizzazione Art. 12 Obbligo d'autorizzazione 1 1 datori di lavoro (prestatori) che cedono per mestiere lavoratori a ter/i (imprese acquisitrici) devono chiedere un'autorizzazione d'esercizio all'ufficio cantonale del lavoro.

2 Per la fornitura all'estero di personale a prestito, oltre all'autorizzazione cantonale è necessaria un'autorizzazione d'esercizio dell'UFIAML. La fornitura di personale a prestito dall'estero in Svizzera non è permessa.

3 Per le succursali cha hanno la sede in un Cantone diverso da quello della sede principale, dev'essere chiesta un'autorizzazione d'esercizio; se hanno la sede nello stesso Cantone, devono essere annunciate all'ufficio cantonale del lavoro.

Art. 13 Presupposti 1 L'autorizzazione è rilasciata se l'impresa: a. è iscritta nel Registro svizzero di commercio; b. dispone di un locale d'affari adeguato; e. non esercita altra attività lucrativa che possa nuocere agli interessi dei lavoratori o dei datori di lavoro.

2 Le persone responsabili della gestione devono: a. avere la nazionalità svizzera o, se stranieri, il permesso di domicilio; b. assicurare la fornitura di personale a prestito conformemente alle regole della professione; e. godere di buona reputazione.

3 Per l'autorizzazione di fornire personale a prestito all'estero è inoltre necessario che le persone responsabili della gestione assicurino che l'azienda dispone di conoscenze sufficienti sulle condizioni negli Stati interessati.

4 II Consiglio federale disciplina i particolari.

Art. 14 Cauzione 1 II prestatore deve costituire una cauzione a garanzia delle pretese salariali risultanti dalla fornitura di personale a prestito.

2 L'importo della cauzione è determinato secondo il volume d'affari. Il Consiglio federale stabilisce l'importo minimo e massimo della cauzione e disciplina i particolari.

Art. 15 Durata e portata dell'autorizzazione ' L'autorizzazione è di durata indeterminata e conferisce il diritto di esercitare la fornitura di personale a prestito in tutta la Svizzera.

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L'autorizzazione di fornire personale a prestito all'estero è limitata a determinati Paesi.

3 Le persone responsabili della gestione sono indicate nominativamente nell'autorizzazione.

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II Consiglio federale stabilisce gli emolumenti di rilascio dell'autorizzazione.

Art. 16

Revoca

1

L'autorizzazione è revocata se il prestatore: a. l'ha ottenuta fornendo indicazioni inesatte o fallaci oppure dissimulando fatti essenziali; b. viola ripetutamente o gravemente prescrizioni imperative in materia di protezione dei lavoratori, la presente legge o prescrizioni esecutive, in particolare le prescrizioni federali o cantonali sull'ammissione di stranieri; e. non ne adempie più i presupposti.

2 Se il prestatore non adempie più singoli presupposti dell'autorizzazione, l'autorità di rilascio, prima di revocargli l'autorizzazione, gli assegna un termine per porsi in consonanza alla legge.

Art. 17 Obbligo d'informare 1 II prestatore è tenuto, su domanda dell'autorità di rilascio, a fornire le informazioni richieste e a presentare i documenti necessari.

2 Nel caso di sospetto giustificato che alcuno presti per mestiere, senza autorizzazione, lavoratori a terzi, l'autorità di rilascio può esigere informazioni da tutti gli interessati.

Sezione 2: Attività di fornitura di personale a prestito Art. 18 Obblighi specifici del prestatore 1 II prestatore, nella pubblicazione delle offerte d'impiego, deve indicare il suo nome e il suo indirizzo esatto. Negli annunci deve menzionare chiaramente che 1 lavoratori sono assunti per la fornitura di personale a prestito.

2 Al fine di seguire l'andamento del mercato del lavoro, l'autorità di rilascio può obbligare il prestatore a fornirle dati statistici impersonali sulla sua attività.

3 II prestatore può elaborare i dati concernenti i lavoratori e trasmetterli ad imprese acquisitrici soltanto nella misura in cui e fintanto che siano necessari per la fornitura di personale. Ogni ulteriore elaborazione o trasmissione necessita del consenso espresso del lavoratore.

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Collocamento e personale a prestito Art. 19 Contratto di lavoro 1 Di regola, il prestatore deve concludere per scritto il contratto col lavoratore. Il Consiglio federale regola le eccezioni.

2 II contratto regola i punti seguenti: a. il genere del lavoro da fornire; b. il luogo di lavoro e l'inizio dell'impiego; e. la durata dell'impiego o il termine di disdetta; d. l'orario di lavoro; e. il salario, le spese e gli assegni eventuali e le deduzioni per le assicurazioni sociali; f. le prestazioni in caso di lavoro supplementare, di malattia, di maternità, d'infortunio, di servizio militare e di vacanze; g. le date di pagamento del salario, degli assegni e delle altre prestazioni.

3 Se i requisiti di forma o contenuto non sono adempiti, si applicano le usuali condizioni di lavoro locali e professionali o le disposizioni legali, eccetto che siano state pattuite oralmente condizioni di lavoro più favorevoli per il lavoratore.

4 Durante i primi sei mesi di servizio, ove l'impiego sia di durata indeterminata, il rapporto di lavoro può essere disdetto da entrambe le parti con preavviso di: a. almeno due giorni, durante i primi tre mesi d'impiego ininterrotto; b. almeno sette giorni, dal quarto al sesto mese compreso di impiego ininterrotto.

5 Sono nulli gli accordi che: a. esigono dal lavoratore emolumenti, prestazioni finanziarie anticipate o trattenute sul salario; b. impediscono o intralciano il trasferimento del lavoratore all'impresa acquisitrice al termine del contratto di lavoro.

6 Se il prestatore è privo dell'autorizzazione necessaria, il contratto di lavoro con il lavoratore è nullo. In questo caso, è applicabile l'articolo 320 capoverso 3 del Codice delle obbigazioni 1' sulle conseguenze di un contratto di lavoro nullo.

Art. 20 Contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale Se un'impresa acquisitrice è sottoposta a un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale, il prestatore deve rispettare, riguardo al lavoratore, le disposizioni del contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro.

Art. 21 Lavoratori stranieri in Svizzera II prestatore può assumere in Svizzera soltanto stranieri autorizzati ad esercitare un'attività lucrativa e a cambiare impiego e professione.

') RS 220 832

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Art. 22 Contratto di fornitura di personale a prestito 1 II prestatore deve concludere con l'impresa acquisitrice un contratto scritto.

Deve indicarvi: a. il proprio indirizzo e quello dell'autorità che rilascia l'autorizzazione; b. le qualifiche professionali del lavoratore e il genere di lavoro; e. il luogo di lavoro e l'inizio dell'impiego; d. la durata dell'impiego o i termini di disdetta; e. l'orario di lavoro valevole per il lavoratore; f. il costo della fornitura di personale a prestito, comprese le prestazioni sociali, gli assegni, le spese e le prestazioni accessorie.

2 Sono nulli gli accordi che intralciano o impediscono l'impresa acquisitrice di concludere con il lavoratore un contratto di lavoro al termine dell'impiego.

3 Sono nondimeno ammessi gli accordi secondo i quali il prestatore può esigere un'indennità dall'impresa acquisitrice qualora l'impiego sia durato meno di tre mesi e il lavoratore, entro un periodo inferiore a tre mesi dalla fine dell'impiego, passi a questa impresa.

4 L'indennità non può superare l'importo che l'impresa acquisitrice avrebbe dovuto pagare al prestatore, per un impiego di tre mesi, a compensazione delle spese amministrative e dell'utile. Il prestatore deve computare tale indennità nell'importo già pagato per le spese amministrative e per l'utile.

5 Se il prestatore è privo dell'autorizzazione necessaria, il contratto di fornitura di personale a prestito è nullo. In questo caso, sono applicabili le disposizioni del Codice delle obbligazioni '* sugli atti illeciti e sull'indebito arricchimento.

Sezione 3: Foro e procedura Art. 23 1 Per le controversie risultanti dai rapporti di lavoro tra prestatore e lavoratore è competente il tribunale del domicilio del convenuto, oppure del luogo in cui il prestatore con il quale è stato concluso il contratto ha il domicilio d'affari. Le parti non possono rinunciare anticipatamente alla scelta di uno di questi due fori, né convenire la competenza di un tribunale arbitrale.

2 1 Cantoni prevedono una procedura semplice e rapida per le controversie il cui valore litigioso non supera 20 000 franchi. Il valore litigioso è determinato secondo l'ammontare della pretesa dedotta in giudizio, senza riguardo alle conclusioni riconvenzionali.

3 II giudice accerta d'ufficio i fatti e apprezza liberamente le prove.

4 Nel caso di controversie secondo il capoverso 2, alle parti non possono essere addossate spese processuali; nondimeno, il giudice può infliggere una multa alla parte temeraria e addossarle in tutto o in parte le spese processuali.

') RS 220

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Capitolo 4: Servizio pubblico di collocamento Art. 24 Compiti 1 Gli uffici del lavoro nei Cantoni registrano le persone in cerca d'impiego che si notificano ed i posti vacanti annunciati. Consigliano le persone in cerca d'impiego e i datori di lavoro nella scelta o nell'occupazione di un posto di lavoro e si adoperano per procurare posti di lavoro e manodopera adeguati.

2 Per il collocamento, tengono conto dei desideri individuali, delle qualità e delle capacità professionali delle persone in cerca d'impiego, come pure dei bisogni e della situazione aziendale del datore di lavoro nonché della situazione generale del mercato del lavoro.

Art. 25 Collocamento in relazione con l'estero 1 L'UFIAML tiene un servizio di consulenza che si procura informazioni sulle prescrizioni d'entrata, le possibilità di lavoro e le condizioni di vita negli altri Stati e le trasmette a persone che intendono esercitare all'estero un'attività lucrativa. Può sostenere la ricerca di posti all'estero con altri provvedimenti.

2 L'UFIAML coordina e sostiene gli sforzi degli uffici del lavoro per il collocamento degli svizzeri rimpatriati.

3 L'UFIAML colloca praticanti stranieri e svizzeri sul fondamento degli accordi interstatali sullo scambio di praticanti. A tal fine, può chiedere la cooperazione degli uffici del lavoro.

Art. 26 Obbligo di collocare e imparzialità 1 Gli uffici del lavoro mettono imparzialmente i loro servizi a disposizione di tutti gli svizzeri che cercano lavoro e dei datori di lavoro domiciliati in Svizzera.

2 Essi collocano e consigliano gli stranieri in cerca di lavoro che dimorano in Svizzera e vi sono autorizzati ad esercitare un'attività lucrativa e a cambiare impiego e professione.

3 Gli uffici del lavoro non possono cooperare al collocamento se il datore di lavoro: a. offre condizioni di salario e di lavoro considerevolmente inferiori a quelle usuali nel luogo e nella professione; b. ha ripetutamente o gravemente violato le disposizioni concernenti la protezione dei lavoratori.

Art. 27 Gratuità II servizio pubblico di collocamento è gratuito. Agli utenti possono essere addossate soltanto le spese causate da pratiche speciali svolte con il loro consenso.

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Art. 28 Provvedimenti particolari per lottare contro la disoccupazione 1 Gli uffici del lavoro aiutano le persone in cerca d'impiego, il cui collocamento è impossibile o molto difficile, nella scelta di una riqualificazione o di un perfezionamento adeguati.

2 1 Cantoni possono organizzare, per i disoccupati il cui collocamento è impossibile o molto difficile, corsi di riqualificazione, perfezionamento e reintegrazione.

3 Essi possono organizzare programmi destinati a procurare lavoro nei limiti dell'articolo 72 della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione 1' per provvedere all'occupazione temporanea di disoccupati.

4 Gli uffici del lavoro proseguono adeguatamente i loro sforzi per collocare il disoccupato, anche se egli segue un corso o lavora temporaneamente nell'ambito dei provvedimenti di cui agli articoli 59-72 della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione.

Art. 29 Obbligo dei datori di lavoro di annunciare i licenziamenti e le chiusure d'impresa 1 II datore di lavoro è tenuto ad annunciare al più presto all'ufficio del lavoro competente, ma al più tardi al momento in cui notifica le disdette, qualsiasi licenziamento di un numero importante di lavoratori e qualsiasi chiusura d'impresa.

2 II Consiglio federale determina le eccezioni all'obbligo di annunciare.

Capitolo 5: Propaganda in favore dell'emigrazione di lavoratori Art. 30

Sono vietati annunci pubblici, manifestazioni o altri procedimenti destinati o atti a indurre in errore, sulle condizioni di lavoro e di vita nei Paesi stranieri, i lavoratori che desiderano emigrare.

Capitolo 6: Autorità Art. 31 Autorità federale preposta al mercato del lavoro 1 L'UFIAML è l'autorità federale preposta al mercato del lavoro.

2 Sorveglia l'esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni e promuove la coordinazione intercantonale del servizio pubblico di collocamento.

3 Sorveglia il collocamento privato in relazione con l'estero e la fornitura all'estero di personale a prestito.

» RS 837.0

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Può organizzare, in collaborazione con i Cantoni, corsi di formazione e di perfezionamento per il personale delle autorità preposte al mercato del lavoro.

Art. 32 Cantoni 1 1 Cantoni disciplinano la sorveglianza del servizio pubblico di collocamento, del collocamento privato e della fornitura di personale a prestito.

2 Gestiscono almeno un ufficio cantonale del lavoro.

Art. 33 Collaborazione 1 Le autorità federali e cantonali preposte al mercato del lavoro collaborano per equilibrarlo a livello nazionale. Nelle singole regioni economiche, le autorità dei Cantoni interessati collaborano direttamente.

2 Gli uffici del lavoro si adoperano affinchè le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, come anche le altre organizzazioni attive nel settore del collocamento cooperino efficacemente all'esecuzione dei provvedimenti in questo campo.

3 II Consiglio federale disciplina la competenza delle autorità preposte al mercato del lavoro e quella delle istituzioni dell'assicurazione-in validità in materia di collocamento degli invalidi e degli andicappati.

Art. 34 Obbligo del segreto e comunicazione di informazioni 1 Le persone partecipanti all'esecuzione, al controllo o alla sorveglianza del servizio pubblico di collocamento devono mantenere segrete verso i terzi le indicazioni concernenti le persone in cerca d'impiego, i datori di lavoro ed i posti vacanti.

2 II Consiglio federale determina quali indicazioni e documenti l'UFIAML e gli uffici del lavoro sono autorizzati a comunicare ai servizi dell'assicurazione contro la disoccupazione, dell'assicurazione-invalidità e ai servizi sociali, per l'adempimento dei loro compiti.

3 In singoli casi, l'UFIAML può fornire informazioni ad altri servizi o a privati, per quanto non vi si opponga alcun interesse pubblico o privato degno di protezione. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

4 Le indicazioni concernenti le persone in cerca d'impiego o i posti vacanti possono essere comunicate a privati soltanto con il consenso della persona in cerca d'impiego o del datore di lavoro interessati.

Art. 35 Sistema comune d'informazione 1 Per il collocamento e l'osservazione del mercato del lavoro, l'UFIAML può gestire con gli uffici del lavoro un sistema comune d'informazioni concernenti le persone in cerca d'impiego annunciatesi e i posti vacanti.

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La Confederazione partecipa alle spese, nella misura in cui siano dovute all'adempimento di compiti federali.

3 11 Consiglio federale disciplina la protezione dei dati.

Art. 36 Osservazione del mercato del lavoro 1 L'UFIAML osserva ed analizza la struttura occupazionale, come anche la situazione e l'evoluzione del mercato svizzero del lavoro. Il Consiglio federale ordina le rilevazioni necessarie per l'osservazione del mercato del lavoro.

2 Gli uffici del lavoro osservano la situazione e l'evoluzione del mercato del lavoro nel loro Cantone. Presentano rapporto all'UFIAML sulla situazione del mercato del lavoro, come anche sul collocamento pubblico e privato e sulla fornitura di personale a prestito.

3 L'UFIAML diffonde i risultati in forma appropriata e provvede affinchè sia escluso qualsiasi riferimento alle persone interessate.

4 1 dati raccolti per l'osservazione del mercato del lavoro possono essere utilizzati soltanto a scopi statistici.

Art. 37 Commissione federale per le questioni del mercato del lavoro II Consiglio federale istituisce una commissione consultiva incaricata d'esaminare le questioni fondamentali inerenti al mercato del lavoro. Nella commissione sono rappresentati la Confederazione, i Cantoni, le cerehie scientifiche, i datori di lavoro e i lavoratori.

Capitolo 7: Protezione giuridica

Art. 38 1 Contro le decisioni prese in virtù della presente legge è ammissibile il ricorso.

2 Sono autorità di ricorso: a. almeno un'autorità cantonale, per le decisioni degli uffici del lavoro; b. la commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia pubblica, per le decisioni dell'UFIAML; e. il Tribunale federale, per le decisioni su ricorso delle autorità cantonali di ultima istanza o della Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia pubblica, nella misura in cui sia ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale; d. il Consiglio federale, per le decisioni su ricorso delle autorità cantonali di ultima istanza o del Dipartimento federale dell'economia pubblica, nella misura in cui non sia ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

55 Foglio federale. 72° anno. Voi. III

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II procedimento dinanzi alle autorità cantonali è retto dal diritto procedurale cantonale, sempreché il diritto federale non disponga altrimenti. Al procedimento dinanzi alle autorità federali sono applicabili le disposizioni della legge federale sulla procedura amministrativa 1' e della legge federale sull'organizzazione giudiziaria 2'.

Capitolo 8: Disposizioni penali

Art. 39 1 È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque, intenzionalmente: a. procura lavoro o fornisce personale a prestito senza possedere l'autorizzazione richiesta; b. in qualità di collocatore o prestatore, colloca stranieri o li assume come lavoratori in violazione delle prescrizioni legali in materia di manodopera straniera. Rimane salva una pena suppletiva secondo l'articolo 23 della legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri 3'.

2 È punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque, intenzionalmente: a ricorre, in qualità di datore di lavoro, a un collocatore o a un prestatore sapendolo privo dell'autorizzazione necessaria; b. viola l'obbligo di annunciare e di informare (art. 6, 7, 17, 18 e 29); e. in qualità di prestatore, non comunica per scritto o non comunica integralmente il tenore essenziale del contratto, oppure conclude accordi illeciti (art. 19 e 22); d. in qualità di collocatore, contravviene alle disposizioni concernenti la provvigione di collocamento (art. 9) oppure, in qualità di prestatore, esige dal lavoratore emolumenti o prestazioni finanziarie anticipate (art. 19 cpv 5); e. svolge una propaganda fallace in materia d'emigrazione di lavoratori (art.

30); f. viola l'obbligo del segreto (art. 7, 18 e 34).

3 Chiunque commette, per negligenza, un'infrazione di cui ai capoversi 1 o 2 lettere b-f è punito con la multa sino a 20000 franchi. Nei casi poco gravi si può prescindere da ogni pena.

4 Chiunque ottiene un'autorizzazione fornendo indicazioni inesatte o fallaci o dissimulando fatti essenziali è punito con la detenzione o con la multa sino a 40000 franchi.

5 Alle infrazioni commesse nell'azienda sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge sul diritto penale amministrativo 4'.

6 II perseguimento penale incombe ai Cantoni.

'>RS ) RS >RS 4 > RS 2

3

838

172.021 173.110 142.20 313.0

Collocamento e personale a prestito

Capitolo 9: Disposizioni finali Art. 40 Esecuzione I Cantoni eseguono la presente legge nella misura in cui l'esecuzione non incomba alla Confederazione.

Art. 41 Disposizioni esecutive 1 II Consiglio federale emana le disposizioni esecutive dopo aver sentito i Cantoni e le organizzazioni interessate.

2 1 Cantoni emanano le disposizioni esecutive per il loro settore di competenza.

Art. 42 Modificazioni e abrogazioni 1 La legge sull'assicurazione contro la disoccupazione1' è modificata come segue: Art. 85a Responsabilità dei Cantoni 1

II Cantone risponde verso la Confederazione dei danni cagionati per inadempienze dei suoi servizi o degli uffici del lavoro dei suoi comuni.

2 La cassa di compensazione fa valere le sue pretese di risarcimento mediante decisione formale. Nel caso di colpa lieve, può però rinunciarvi.

3 1 pagamenti eseguiti dal Cantone sono bonificati al fondo di compensazione.

Art. 92 cpv. 6 6

II fondo di compensazione rimborsa ai servizi pubblici di collocamento nei Cantoni le spese computabili risultanti dall'adempimento dei loro compiti secondo l'articolo 85 lettere e, g-k. Il Consiglio federale determina le spese computabili su proposta della commissione di sorveglianza.

Art. 96 cpv. 4 4

II Consiglio federale determina quali informazioni e documenti gli uffici partecipanti all'esecuzione, al controllo e alla sorveglianza dell'assicurazione contro la disoccupazione forniscono agli uffici del lavoro. La comunicazione è limitata alle indicazioni e ai documenti di cui gli uffici del lavoro hanno bisogno nella loro qualità d'organi esecutivi dell'assicurazione contro la disoccupazione.

2

Sono abrogate: a. la legge federale del 22 giugno 19512) sul servizio di collocamento; b. la legge federale del 22 marzo 18883) sulle operazioni delle agenzie di emigrazione.

') RS 837.0 >RU 1951 1249 > CS 10 228

2 3

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Art. 43 Disposizioni transitorie 1 1 collocatori che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, non sono titolari dell'autorizzazione e i prestatori devono chiederla entro il termine di un anno.

2 L'autorizzazione al collocamento, rilasciata in virtù delle disposizioni previgenti, vale sino alla sua scadenza, ma almeno un anno.

3 1 contratti di collocamento, di fornitura di personale a prestito e di lavoro, conclusi prima dell'entrata in vigore della presente legge, devono essere adeguati entro il termine di sei mesi.

Art. 44 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

2 II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 6 ottobre 1989 II presidente: Iten II segretario: Anliker Data di pubblicazione: 17 ottobre 1989° Termine di referendum: 15 gennaio 1990

1)FF 1989 III 826 840

Consiglio degli Stati, 6 ottobre 1989 II presidente: Reymond II segretario: Huber

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Legge federale sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC) del 6 ottobre 1989

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Bundesblatt

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Feuille fédérale

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Foglio federale

Jahr

1989

Année Anno Band

3

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41

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

17.10.1989

Date Data Seite

826-840

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10 116 129

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