Termine di referendum: 15 gennaio 1990

Legge federale per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche # S T #

(Legge sulle attività giovanili, LAG) del 6 ottobre 1989

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 18 dicembre 1987°, decreta: Sezione 1: Oggetto, definizioni Art. l Oggetto La presente legge disciplina la promozione, da parte della Confederazione, delle attività giovanili extrascolastiche d'interesse nazionale.

Art. 2 Attività giovanili extrascolastiche 1 Le attività giovanili extrascolastiche forniscono, a fanciulli ed a giovani, possibilità di sviluppare la personalità nonché di dedicarsi a responsabilità politiche e sociali collaborando attivamente in organizzazioni giovanili, per esempio assumendo funzioni direttive, assistenziali o consultive.

2 Le attività giovanili extrascolastiche possono essere esercitate segnatamente nei campi seguenti: a. giochi e sport; b. sanità, natura e ambiente; e. formazione, cultura e società.

3 Le attività giovanili extrascolastiche sono d'interesse nazionale se il campo d'azione dell'istituzione responsabile o il progetto si estende a più d'un Cantone oppure a una regione linguistica.

Art. 3 Istituzione responsabile Per istituzione responsabile s'intende un'associazione, un'organizzazione o un consorzio senza scopo lucrativo, dedito soprattutto ad attività giovanili extrascolastiche.

»FF 1988 I 641 806

1989 - 625

Promozione delle attività giovanili extrascolastiche

Art. 4 Commissione della gioventù 1 II Consiglio federale istituisce una commissione federale della gioventù che, per le autorità federali competenti: a. segue la condizione giovanile in Svizzera; b. esamina le misure adottabili; e. prima che siano emanate importanti disposizioni di diritto federale, da il proprio parere circa le ripercussioni che queste avranno sui giovani.

2 La commissione può presentare proposte di propria iniziativa.

Sezione 2: Promozione istituzionale Art. 5 Forme di promozione 1 La Confederazione può versare alle istituzioni responsabili delle attività giovanili extrascolastiche sussidi annui globali o sussidi specifici per: a. la formazione e il perfezionamento di giovani nell'espletamento di funzioni direttive e assistenziali; b. l'organizzazione di manifestazioni nei campi delle attività giovanili extrascolastiche e dello scambio di giovani; e. misure di coordinamento in favore di organizzazioni giovanili; d. la collaborazione internazionale di organizzazioni giovanili; e. l'informazione e la documentazione sui problemi dei giovani.

2 La Confederazione può fornire altre prestazioni, quali prestito di materiale militare o sportivo, agevolazioni di trasporto, consegna gratuita di stampati federali.

3 Non sono concesse prestazioni per attività già sussidiabili in virtù della legge federale del 17 marzo 1972!) che promuove la ginnastica e lo sport.

Art. 6 Entità dei sussidi 1 1 sussidi ammontano al massimo al 50 per cento delle spese computabili.

2 Sono commisurati: a. alla struttura e alla grandezza dell'istituzione responsabile; b. al genere e all'importanza dell'attività o del progetto; e. alle prestazioni dell'istituzione medesima e ai contributi di terzi.

Art. 7 Sussidi annui I sussidi annui sono destinati al finanziamento della preparazione e dell'esecuzione delle attività abituali di un'istituzione secondo l'articolo 5 capoverso 1.

Art. 8 Sussidi specifici I sussidi specifici sono destinati a promuovere singoli progetti, sostitutivi o completivi delle attività abituali di un'istituzione.

» RS 415.0

807

Promozione delle attività giovanili extrascolastiche

Sezione 3: Rifiuto e restituzione dei sussidi

Art. 9 1 1 sussidi vengono negati o vanno restituiti se: a. ottenuti con indicazioni inesatte o fallaci; b. l'istituzione responsabile non ne adempie le condizioni o gli oneri; e. non sono impiegati per attività rientranti in quelle giovanili extrascolastiche.

2 L'istituzione in colpa può essere esclusa da ulteriori misure promozionali previste dalla presente legge.

3 Se l'istituzione è sciolta nel corso dell'anno, sarà chiesto il rimborso proporzionale del sussidio annuo versato giusta l'articolo 7.

Sezione 4: Protezione giuridica e consultazione Art. 10 Protezione giuridica La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa 1) e da quella sull'organizzazione giudiziaria 2).

Art. 11 Consultazione Prima di emanare le disposizioni esecutive della presente legge, nonché in occasione di altri progetti legislativi importanti per i giovani, la Confederazione consulta le associazioni mantello delle organizzazioni che si occupano delle attività giovanili extrascolastiche.

Sezione 5: Disposizioni finali Art. 12 Esecuzione 1 II Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione. Esso emana le disposizioni occorrenti.

2 Per l'esecuzione delle disposizioni esecutive, il Consiglio federale può avvalersi della collaborazione delle associazioni nazionali giovanili mantello; i sussidi sono assegnati e versati dalla Confederazione.

Art. 13 Modificazione del Codice delle obbligazioni II Codice delle obbligazioni 3) è modificato come segue: ') RS 172.021 173.110 > RS 220

2 >RS 3

808

Promozione delle attività giovanili extrascolastiche

Art. 329, marginale Vili. Tempo libero, vacanze e congedo per attività giovanili extrascolastiche

Art. 329b cpv. 2 2 Se l'impedimento non dura complessivamente più d'un mese nel corso d'un anno di lavoro ed è causato da motivi inerenti alla persona del lavoratore, come malattia, infortunio, adempimento d'un obbligo legale, esercizio d'una funzione pubblica o congedo giovanile, senza che vi sia colpa da parte sua, il datore di lavoro non ha diritto di ridurre la durata delle vacanze.

3. congedo per attività giovanili extrascoiastiche

Art. 329e ' Ogni anno di servizio, il datore di lavoro deve concedere al lavoratore, sino ai 30 anni compiuti, un congedo giovanile della durata massima complessiva di una settimana di lavoro per consentirgli di svolgere un'attività giovanile extrascolastica non retribuita, direttiva, assistenziale o consultiva, in un'organizzazione culturale o sociale, nonché di formarsi e perfezionarsi in questo campo.

2 II lavoratore non ha diritto al salario durante il congedo giovanile. Una deroga a favore del lavoratore può venire stabilita per accordo, contratto normale o contratto collettivo di lavoro.

3 II momento e la durata del congedo giovanile sono fissati di comune intesa dal datore di lavoro e dal lavoratore, tenuto conto dei loro interessi rispettivi. In caso di mancata intesa, il congedo dev'essere concesso qualora il lavoratore abbia già da due mesi annunciato al datore di lavoro l'intenzione di far valere la sua pretesa. I giorni di congedo non goduti decadono alla fine dell'anno civile.

4 A richiesta del datore di lavoro, il lavoratore deve fornire la prova delle sue attività e funzioni giovanili extrascolastiche.

Art. 362 cpv. 1 1 Alle disposizioni seguenti non può essere derogato a svantaggio del lavoratore mediante accordo, contratto normale o contratto collettivo di lavoro:

Articolo 329e capoversi 1 e 3 (congedo giovanile)

809

Promozione delle attività giovanili extrascolastiche

Art. 14 Referendum e entrata in vigore 1 La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

2 II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 6 ottobre 1989 II presidente: Iten II segretario: Anliker Data di pubblicazione: 17 ottobre 19891' Termine di referendum: 15 gennaio 1990

"FF 1989 III 806 810

Consiglio degli Stati, 6 ottobre 1989 II presidente: Reymond II segretario: Huber

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Legge federale per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche (Legge sulle attività giovanili, LAG) del 6 ottobre 1989

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1989

Année Anno Band

3

Volume Volume Heft

41

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

17.10.1989

Date Data Seite

806-810

Page Pagina Ref. No

10 116 125

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.