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Messaggio concernente una modificazione della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) del 19 giugno 1989

Onorevoli presidenti e consiglieri, Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, una modificazione minore della legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'Ai. Si tratta della soppressione della franchigia in caso di rimborso di spese di malattia.

Gradite, onorevoli Presidenti e Consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

19 giugno 1989

1989 - 334

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Delamuraz II cancelliere della Confederazione, Buser

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I II

Parte generale Franchigia per le spese di malattia

II sistema delle prestazioni complementari prevede il rimborso delle spese di malattia fino a concorrenza della quota disponibile. Così, le prestazioni complementari costituiscono non soltanto un complemento delle rendite, ma permettono pure di colmare determinate lacune dell'assicurazione malattia. In occasione della 9a revisione dell'AVS, entrata in vigore il 1° gennaio 1979, la franchigia per le spese di malattia era stata limitata ai casi in cui il patrimonio dei beneficiari di PC superava franchi 20000 per una persona sola e 30000 franchi per le coppie.

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Modificazione introdotta dalla 2a revisione delle PC

Per semplificare i lavori amministrativi, si è cercato di introdurre un disciplinamente unitario della franchigia. Due soluzioni sono state prese in considerazione: la soppressione generale o l'introduzione generale della franchigia; è stata scelta la seconda.

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Esperienze con la nuova soluzione

Mentre i principali obiettivi della 2a revisione delle PC - aumento selettivo del limite di reddito per il rimborso di spese per case e ricoveri e di malattia, deduzione accresciuta per l'affitto, nuovo calcolo delle PC per le persone che soggiornano in case e ricoveri - hanno dato buoni risultati, la reintroduzione della franchigia di 200 franchi per le spese di malattia ha suscitato problemi sociali e amministrativi.

Per i beneficiari di PC che non dispongono di alcun patrimonio, una fattura di 200 franchi può creare difficoltà; queste persone in effetti non comprendono perché spese precedentemente rimborsate senza difficoltà improvvisamente non 10 siano più.

Anche sul piano amministrativo, la nuova soluzione causa lavori fastidiosi, almeno per gli organi di una certa importanza cui ne compete l'esecuzione. Le fatture devono infatti essere rispedite agli assicurati quando l'ammontare della franchigia non è raggiunto; per ragioni di sicurezza, le stesse fatture devono essere registrate dagli organi interessati e, infine, gli assicurati devono presentarle una seconda volta se il totale delle spese di malattia dell'anno è superiore a 200 franchi.

Si comprende quindi che una maggioranza degli organi d'esecuzione cantonali, consultati in merito alle ripercussioni della 2a revisione delle PC, sia favorevole a una soppressione rapida della franchigia, che del resto, in certi luoghi, è presa a carico dal Comune, dal Cantone o da enti assistenziali privati. Tutto ciò sovraccarica con scarsi risultati collaboratori qualificati che dovrebbero dedicare 11 loro tempo ad affari più importanti.

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Mozione della Commissione della sicurezza sociale del 10 gennaio 1989

L'iniziativa parlamentare Spielmann, che domandava la reintroduzione del carattere privilegiato dei redditi ottenuti sotto forma di rendite (ad eccezione delle rendite AVS e AI) e la soppressione della franchigia per le spese di malattia, è stata respinta dalla Commissione della sicurezza sociale del Consiglio nazionale.

Tuttavia, una mozione di questa stessa commissione domanda la soppressione della franchigia all'atto del rimborso delle spese di malattia. Secondo la commissione, il trattamento medico non dovrebbe infatti essere gravato da problemi finanziari per i beneficiari di rendite più sfavoriti. Inoltre, l'efficacia del lavoro nell'amministrazione deve essere promossa.

2

Parte speciale

Dalla consultazione dei dipartimenti cantonali competenti risulta chiaramente che una netta maggioranza è favorevole alla soppressione rapida della franchigia. Noi seguiamo l'opinione della commissione e proponiamo la soppressione della franchigia tramite modificazione dell'articolo 3 capoverso 4bis LPC.

Ci limitiamo scientemente alla revisione di questo unico punto, ritenendo che occorra rinunciare a qualsiasi altra modificazione della legge, fintantoché la 10a revisione dell'AVS non sia terminata.

3

Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale

Le spese supplementari dovute alla soppressione della franchigia possono essere valutate a 10 milioni di franchi all'anno.

Siccome la Confederazione assume circa un quarto delle spese PC, 7,5 milioni delle spese in questione andrebbero a carico dei Cantoni e 2,5 milioni a carico della Confederazione.

La soppressione della franchigia comporterebbe inoltre semplificazioni amministrative non trascurabili, visto che i miglioramenti della 2 a revisione delle PC hanno creato un sovrappiù di lavoro permanente per gli organi delle PC. Si deve fare tutto il possibile affinchè le PC siano versate rapidamente e razionalmente. La soppressione della franchigia vi contribuisce.

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Programma di legislatura

II progetto non figura nel programma di legislatura 1987-1991, poiché si tratta di una conseguenza della 2 a revisione delle PC.

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Costituzionalità

Come la legge federale vigente sulle prestazioni complementari, il progetto di revisione si fonda sull'articolo 11 capoverso 1 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale.

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Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC)

Disegno

Modificazione del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 19 giugno 1989°, decreta: I

La legge federale del 19 marzo 19652) sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) è modificata come segue: Art. 3 cpv. 4bis 4bis II Consiglio federale stabilisce le spese di soggiorno in case e ricoveri, di medico, dentista, farmacista, cure e mezzi ausiliari, come pure i contributi all'assicurazione contro le malattie e le spese supplementari causate da invalidità che possono essere dedotti.

II

Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

2 II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

"FF 1989 II 877 2) RS 831.30

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio concernente una modificazione della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) del 19 giugno 1989

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Jahr

1989

Année Anno Band

2

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28

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89.044

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

18.07.1989

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877-881

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