# S T #

89.069

Rapporto sulle convenzioni e raccomandazioni adottate nel 1988 dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua 75a sessione

e Messaggio sulla Convenzione (n. 168) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 1° novembre 1989

Onorevoli presidenti e consiglieri, Conformemente all'articolo 19 della costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) vi presentiamo, affinchè ne prendiate atto, un rapporto sulle convenzioni e raccomandazioni adottate dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua 75a sessione.

Nel contempo vi presentiamo per approvazione la Convenzione (n. 168) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

1° novembre 1989

1989-667

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Delamuraz II cancelliere della Confederazione, Buser

1397

Compendio // presente rapporto consta di tre parti. Dopo quella introduttiva, la seconda analizza la posizione svizzera nei confronti della Convenzione (n. 167) e della Raccomandazione (n. 175) relative alla sicurezza e alla sanità nella costruzione, mentre la terza parte è dedicata, sotto forma di messaggio, all'esame della Convenzione (n. 168) e della Raccomandazione (n. 176) sulla promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione.

La Convenzione n. 167 si prefigge di promuovere la sicurezza e la sanità sui cantieri edili prevedendo disposizioni sulla collaborazione dei datori di lavoro e dei lavoratori, sulla coordinazione e sulle responsabilità delle varie imprese occupate su un cantiere, nonché definendo una serie di misure di protezione relative agli impianti, ai macchinari, agli apparecchi e agli utensili adoperati nell'edilizia e nel genio civile. Pur approvando le finalità perseguite da tale strumento, e nonostante che la nostra legislazione soddisfi buona parte delle esigenze in esso contenute, la Svizzera non è in grado di applicare le disposizioni inerenti ai lavoratori indipendenti, categoria che non rientra nell'ambito di applicazione della nostra legislazione in materia dì prevenzione degli infortuni.

Non si propone pertanto l'approvazione di questa convenzione.

La Convenzione n. 168, che rivede la Convenzione n. 44 sulla disoccupazione, si prefigge di assicurare la coordinazione dei sistemi di protezione contro la disoccupazione e di politica dell'impiego. Si tratta di uno strumento internazionale adeguato all'odierna situazione lavorativa poiché protegge almeno I'85 per cento dell'insieme dei salariati contro i rischi di disoccupazione totale, parziale o tecnica, e prevede, per le persone senza impiego, condizioni di indennizzo e prestazioni ragionevoli.

La nostra legislazione in materia di protezione contro la disoccupazione soddisfa le esigenze della Convenzione n. 168 ed il messaggio propone pertanto l'approvazione di questo strumento.

1398

Rapporto e messaggio 1

Introduzione

Conformemente all'articolo 19 capoversi 5 e 6 della costituzione dell'OIL, gli Stati membri hanno l'obbligo di presentare al loro Parlamento le convenzioni e raccomandazioni internazionali adottate in ogni singola sessione della Conferenza internazionale del lavoro. Tale procedura deve essere attuata nel termine di un anno dopo la chiusura della sessione medesima, termine che può essere prorogato di sei mesi.

Qui di seguito analizziamo le convenzioni e raccomandazioni seguenti: - Convenzione n. 167 e Raccomandazione n. 175 relative alla sicurezza e alla sanità nella costruzione; - Convenzione n. 168 e Raccomandazione n. 176 concernenti la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione.

Vi proponiamo di approvare la Convenzione (n. 168) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione e all'uopo vi presentiamo un disegno di decreto.

I testi delle convenzioni e raccomandazioni figurano in allegato.

2

Convenzione (n. 167) concernente la sicurezza e la sanità nella costruzione (allegato 1)

21

Parte generale

La Convenzione (n. 167) rivede la Convenzione (n. 62) del 1937 concernente le prescrizioni di sicurezza (edilizia), ratificata dalla Svizzera il 23 maggio 1940 (CS 14 73), e completata dalle raccomandazioni (n. 53) relativa alle prescrizioni di sicurezza (edilizia) e (n. 55) sulla cooperazione in materia di prevenzione degli infortuni (edilizia) del 1937.

Nel novembre del 1985, il Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro decideva di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza internazionale del Lavoro la questione della revisione della Convenzione (n. 62) e delle due raccomandazioni summenzionate. In effetti, le prescrizioni di sicurezza contenute nella Convenzione n. 62 riguardavano principalmente le impalcature e le macchine da sollevamento e si riferivano quindi esclusivamente all'industria edilizia. Era dunque necessario prevedere disposizioni di sicurezza e di protezione applicabili anche al settore del genio civile. Inoltre, la crescente importanza dei progetti di costruzione, la complessità delle nuove opere progettate, l'intervento sempre più massiccio delle macchine come pure l'uso sempre più frequente di prodotti chimici su tutti i cantieri costituivano ulteriori motivi per una revisione della Convenzione n. 62.

La Convenzione n. 167 contiene disposizioni generali sulla collaborazione tra datori di lavoro e lavoratori allo scopo di promuovere la sicurezza e la sanità 1399

sui cantieri edili e disciplina la coordinazione e la ripartizione delle responsabilità tra le varie imprese occupate su un cantiere affinchè siano rispettate le misure prescritte nel campo della sicurezza e della sanità.

Un importante capitolo è dedicato alle misure di prevenzione e di protezione inerenti agli impianti, ai macchinari, agli apparecchi e agli utensili adoperati nonché alle precauzioni da prendersi durante lo svolgimento delle varie mansioni. L'ultima parte della convenzione concerne gli equipaggiamenti di protezione individuali e gli indumenti protettivi, il pronto soccorso e il benessere dei lavoratori.

22 221

Parte speciale Analisi delle disposizioni e atteggiamento della Svizzera nei confronti della Convenzione

Approviamo le finalità generali perseguite dalla Convenzione, e segnatamente la promozione della sicurezza sul lavoro nel campo della costruzione. Tale promozione, oltre ad essere utile, appare infatti necessaria in un settore, quello dell'edilizia, in cui la frequenza degli infortuni è generalmente superiore alla media.

La Convenzione n. 167 comprende 44 articoli. Al fine di determinare se la Svizzera soddisfi le esigenze di tale strumento, è opportuno analizzarne le disposizioni in rapporto a varie leggi federali: La sicurezza sul lavoro è disciplinata dalla legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF, RS 832.20) e dall'ordinanza di esecuzione del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI, RS 832.30). Ne curano l'attuazione l'Istituto nazionale svizzero d'assicurazione contro gli infortuni (INSAI) e gli organi di esecuzione della legge sul lavoro (ispettorati del lavoro). La legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, RS 822.11) contiene prescrizioni sull'igiene in generale e sull'approvazione dei piani di costruzione e di trasformazione di aziende industriali.

In materia di sicurezza e di sanità nella costruzione, il nostro Consiglio ha adottato una serie di ordinanze specifiche concernenti in particolare i provvedimenti atti a prevenire gli infortuni nell'impiego di macchinari o di impianti (gru, macchine da sollevamento, impalcature), durante i lavori di costruzione, di copertura, di scavo e perforazione o nell'aria compressa.

Inoltre, cinque altre leggi disciplinano alcuni settori particolari trattati nella convenzione: la legge federale del 23 dicembre 1959 sull'uso pacifico dell'energia nucleare e la protezione contro le radiazioni (RS 732.0), la legge federale del 21 marzo 1969 sul commercio dei veleni (RS 814.80), la legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (RS 941.41), la legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (RS 734.0) e la legge federale del 19 marzo 1976 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (RS 819.1).

1400

Le prescrizioni di diritto pubblico summenzionate sono completate da norme nazionali e internazionali stabilite da organismi specializzati in materia; le norme più note sono quelle pubblicate dalla Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA).

La parte I (art. 1 e 2) è dedicata al campo di applicazione e alle definizioni della Convenzione.

La Convenzione si applica a tutte le attività di costruzione (edilizia, genio civile, montaggio, trasporti su un cantiere edile). Gli Stati membri possono escludere dall'applicazione della Convenzione determinati settori di attività economica o determinate imprese nei cui confronti sorgano problemi particolari. Infine, la Convenzione si applica ai lavoratori indipendenti che fossero designati dalla legislazione nazionale.

L'estensione del campo d'applicazione della Convenzione ai lavoratori indipendenti, definita al paragrafo 3 dell'articolo 1, non è prevista dalla nostra legislazione (LAINF, OPI, Legge sul lavoro), che si riferisce solo ai salariati. In tali circostanze, l'articolo 1 paragrafo 3 della Convenzione costituisce per la Svizzera l'ostacolo principale alla ratifica di questo strumento. Nonostante che l'obiettivo del paragrafo summenzionato sia di dare agli Stati membri la facoltà di applicare le disposizioni della Convenzione ai lavoratori indipendenti che fossero designati dalla legislazione nazionale, appare chiaro, esaminando gli articoli 2 lettera d, 7 e 8 paragrafo 2 della Convenzione, che l'intenzione di tale norma è di estendere la protezione e la responsabilità ai lavoratori indipendenti; per tale ragione, una legislazione in materia che, come la nostra, escluda dal proprio campo d'applicazione personale praticamente tutti i lavoratori indipendenti non può essere giudicata conforme alla Convenzione.

Visto quanto precede, possiamo accettare solo i due primi paragrafi dell'articolo 1.

Le definizioni contenute nell'articolo 2 della Convenzione corrispondono in gran parte a quelle del nostro diritto interno. Tuttavia, secondo l'articolo 2 lettera d, il termine «lavoratore» designa le persone occupate nella costruzione.

Tale definizione crea difficoltà per il nostro Paese poiché, utilizzando l'espressione «persona occupata», intende estendere la protezione a coloro che, pur lavorando sul cantiere, non sono salariati (cfr. Rapporto
IV [2A] «La sicurezza e la sanità nella costruzione», UIL 1988, p. 20). Poiché i lavoratori indipendenti non rientrano nel campo di applicazione personale della nostra legislazione sulla sicurezza e la sanità sui luoghi di lavoro, non possiamo applicare la definizione prevista dall'articolo 2 lettera d della Convenzione.

La parte II (art. 3 a 12) contiene una serie di disposizioni generali concernenti gli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori in materia di sicurezza e sanità sul luogo di lavoro, nonché la coordinazione e la responsabilità tra le varie imprese occupate su uno stesso cantiere.

'L'articolo 3 sancisce l'obbligo di consultare le associazioni competenti di datori di lavoro e lavoratori durante la fase di elaborazione di prescrizioni basate sulla Convenzione. Il nostro Paese soddisfa ampiamente tale esigenza (v. art. 83 LAINF, 57 OPI e 43 Legge sul lavoro).

1401

Ai sensi dell'articolo 4, ciascun membro che ratifichi la Convenzione si impegna, sulla base di una valutazione dei rischi esistenti per la sicurezza e la sanità, ad adottare ed a mantenere in vigore una legislazione che assicuri l'applicazione delle disposizioni della Convenzione.

Il titolo sesto della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (art. 81 a 88) tratta delle questioni relative alla prevenzione degli infortuni. In particolare, l'articolo 83 LAINF conferisce al nostro Consiglio la competenza di emanare prescrizioni sulle misure tecniche, mediche e d'altra natura atte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali. A tale scopo, il 19 dicembre 1983 abbiamo emanato l'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI), che costituisce la base legale principale in materia di prevenzione degli infortuni, e una serie di ordinanze da applicare specificatamente alle misure di protezione inerenti all'industria edilizia. Possiamo quindi accettare l'articolo 4.

In materia di sicurezza sui cantieri, le regole tecniche sono oggetto di direttive adottate dalla Commissione federale di coordinazione per la sicurezza sul lavoro (CFSL), la cui applicazione è soggetta al controllo degli organi di esecuzione (in particolare dell'INSAI); inoltre, le norme svizzere tengono conto dell'armonizzazione realizzata a livello internazionale. Il nostro sistema soddisfa quindi anche le esigenze dell'articolo 5 della Convenzione.

Secondo l'articolo 6 della Convenzione, devono essere adottate misure, secondo modalità definite dalla legislazione nazionale, per assicurare una cooperazione tra i datori di lavoro e i lavoratori allo scopo di promuovere la sicurezza e la sanità sui cantieri edili.

La nostra legislazione in materia di prevenzione degli infortuni prevede la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori. Tale principio è infatti sancito negli articoli 82 capoversi 2 e 3 LAINF e 6 capoverso 3 della Legge sul lavoro. Inoltre, nelle imprese e sui cantieri sono stati creati numerosi comitati di sicurezza e igiene. L'articolo 6 può essere perciò applicato nel nostro Paese.

In virtù dell'articolo 7 della Convenzione, la legislazione nazionale deve prevedere che i datori di lavoro e i lavoratori indipendenti siano tenuti a conformarsi alle misure prescritte nel
campo della sicurezza e della sanità sui luoghi di lavoro.

In diritto svizzero, i datori di lavoro, per garantire la sicurezza sul lavoro, devono prendere ogni disposizione e provvedimento di protezione che soddisfino le prescrizioni della legislazione (art. 82 LAINF, 3 OPI e 6 Legge sul lavoro).

I lavoratori indipendenti, invece, non hanno alcun obbligo di vigilare sull'igiene e la sicurezza del luogo di lavoro, a meno che nella legislazione applicabile in materia non si faccia espressamente riferimento a questa categoria. La Svizzera non è dunque in grado di accettare nella loro integralità gli obblighi derivanti dall'articolo 7.

L'articolo 8 disciplina le questioni della coordinazione e della responsabilità tra le varie imprese occupate su uno stesso cantiere.

Nonostante che la legislazione svizzera in materia di sicurezza e salute dei lavoratori non contenga disposizioni il cui tenore corrisponda a quello previsto dal-

1402

l'articolo 8 paragrafi 1 lettere a e b e 2, il nostro sistema giuridico obbliga il datore di lavoro a prendere le misure di coordinazione necessarie qualora conferisca mandati a terzi (art. 9 OPI). Il datore di lavoro si assume inoltre, in virtù degli articoli 82 capoverso 1 LAINF, 3 OPI e 6 della Legge sul lavoro, la responsabilità nei confronti dei lavoratori e deve quindi prendere tutte le misure di coordinazione necessarie nel caso in cui varie imprese siano occupate sullo stesso cantiere.

Non esiste invece nessuna regolamentazione sulla cooperazione - prevista nell'articolo 8 paragrafo 2 della Convenzione - tra datori di lavoro e lavoratori indipendenti per l'applicazione delle misure di sicurezza e sanità.

L'assenza generale di disposizioni che regolino i diritti e gli obblighi dei lavoratori indipendenti in materia di prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro non ci permette quindi di soddisfare completamente le esigenze dell'articolo 8.

Secondo l'articolo 9 della Convenzione, le persone responsabili della concezione e della pianificazione di un progetto di costruzione devono prendere in considerazione la sicurezza e la salute dei lavoratori della costruzione.

In diritto svizzero, nessuna disposizione legale obbliga direttamente le persone responsabili della concezione e della pianificazione di un progetto a tenere conto della sicurezza e della salute dei lavoratori. In virtù dell'articolo 9 OPI, il datore di lavoro deve nondimeno avvertire un terzo riguardo alle esigenze della sicurezza sul lavoro nella sua azienda qualora gli conferisca un mandato (pianificare e costruire attrezzature, pianificare e realizzare procedimenti di lavoro, ecc.). Non possiamo comunque accettare l'articolo 9.

Gli articoli 10, 11 e 12 della Convenzione riguardano specificatamente i diritti e i doveri dei lavoratori della costruzione nell'ambito della sicurezza e della sanità.

Come abbiamo già detto precedentemente, la legislazione svizzera prevede che 1 lavoratori collaborino alle misure di prevenzione degli infortuni (art. 82 cpv.

2 LAINF), assecondino il datore di lavoro nell'applicazione delle prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni e vigilino sulla propria protezione utilizzando appositi equipaggiamenti personali e usando correttamente i dispositivi di sicurezza (art. 82 cpv. 3 LAINF,
art. 11 cpv. 1 e 3 OPI).

Inoltre, il lavoratore che constati anomalie che compromettono la sicurezza sul lavoro deve eliminarle o, se non può provvedervi da solo o non ne è autorizzato, avvertire senza indugio il datore di lavoro (art. 11 cpv. 2 OPI).

Qualora la sicurezza dei lavoratori non sia più altrimenti garantita, l'ispettorato cantonale può obbligare il datore di lavoro a far sospendere il lavoro nei posti di lavoro corrispondenti (art. 4 OPI).

Visto quanto precede, il nostro sistema soddisfa le esigenze degli articoli 10 a 12.

La parte III (art. 13 a 34) elenca le misure di prevenzione e protezione che gli Stati membri devono applicare conformemente alla legislazione nazionale per quanto riguarda l'uso di apparecchi, macchinari e impianti o lavori particolari.

Sono menzionate specialmente anche misure di pronto soccorso e per il benessere dei lavoratori.

1403

L'articolo 13 ricorda che devono essere prese tutte le precauzioni adeguate per proteggere le persone che si trovano su o in prossimità di un luogo di lavoro, e che mezzi sicuri devono essere previsti per accedere ai luoghi di lavoro e per uscirne. In Svizzera, il datore di lavoro ha l'obbligo di prendere misure atte a prevenire gli infortuni (art. 82 cpv. 1 LAINF, art. 3 OPI); le disposizioni relative ai paesaggi, vie di evacuazione e uscite di emergenza (art. 19 e 20 OPI) come pure i regolamenti di polizia cantonali e comunali in materia di costruzione costituiscono le basi legali che permettono al nostro Paese di accettare gli obblighi dell'articolo 13.

Gli articoli 14 a 30 della Convenzione enumerano una serie di misure tecniche e organizzative atte a premunire i lavoratori contro gli infortuni. Misure di questo tipo sono previste essenzialmente nei capitoli 2 a 4 del titolo primo dell'OPI, nelle direttive e regolamenti dell'INSAI, nelle norme SIA, nella legge sui veleni e nella legge sull'elettricità.

La nostra legislazione non è però dettagliata quanto la Convenzione per quanto riguarda il controllo e le prove a cui gli apparecchi e gli impianti devono essere sottoposti. Riteniamo tuttavia che gli obblighi generali del datore di lavoro definiti negli articoli 82 capoverso 1 LAINF e 3 capoverso 1 OPI permettano di prevenire gli infortuni e le malattie professionali e quindi di garantire la sicurezza sul lavoro; inoltre, gli ispettori del lavoro dei Cantoni e dell'INSAI effettuano controlli puntuali sui cantieri, verificando il funzionamento degli apparecchi e le condizioni degli impianti. Poiché queste misure sono sufficienti a soddisfare le esigenze formulate nella Convenzione, siamo in grado di accettare gli articoli 14 a 30.

L'articolo 31 tratta del pronto soccorso. L'articolo 53 dell'ordinanza 3 per l'esecuzione della legge sul lavoro (OLL 3; RS 822.113) prevede una misura analoga applicabile anche al settore della costruzione. L'OLL 3 (art. 48 segg.) prevede anche misure atte a assicurare il benessere dei lavoratori sul luogo di lavoro, come richiesto dall'articolo 32 della Convenzione.

Infine, l'informazione dei lavoratori sui rischi di infortunio o di pregiudizio alla salute, l'istruzione dei lavoratori in materia di prevenzione e la notifica dell'infortunio sul lavoro all'autorità
competente - misure espressamente previste dagli articoli 33 e 34 della Convenzione - sono pure oggetto di norme particolari del diritto interno (art. 6 e 7 OPI, art. 45 LAINF).

L'applicazione degli articoli 31 a 34 non solleva pertanto difficoltà per il nostro Paese.

La parte IV fart. 35) obbliga gli Stati membri a prendere le misure necessario (in particolare sanzioni e misure correttive) per assicurare l'applicazione delle disposizioni della Convenzione e a istituire servizi di ispezione.

Questa parte non pone problemi particolari: in Svizzera sono già stati istituiti servizi di ispezione (art. 85 LAINF e 47 a 49 OPI) che possono intervenire con sanzioni e misure correttive (art. 86 e segg. LAINF e 60 e segg. OPI).

La parte IV (art. 36 a 44) contiene le disposizioni finali usuali che non richiedono commenti in questa sede.

1404

222

Atteggiamento nei confronti della Raccomandazione

La Raccomandazione n. 175 non ha carattere giuridico vincolante e pertanto non sottosta a ratifica.

Essa sostituisce la Raccomandazione n. 53 concernente le prescrizioni di sicurezza (edilizia) e la Raccomandazione n. 55 sulla collaborazione per la prevenzione degli infortuni (edilizia), entrambe del 1937, e prevede una serie di disposizioni atte ad intensificare la sorveglianza dei lavori e l'ispezione dei macchinari e delle apparecchiature. Il raggiungimento di tali obiettivi provocherebbe in Svizzera un aumento eccessivo del personale degli organi amministrativi e di sorveglianza, il che per il momento non appare indispensabile.

Secondo il paragrafo 6 della Raccomandazione, la legislazione nazionale o l'autorità competente dovrà prevedere misure atte ad assicurare una cooperazione organizzata tra i datori di lavoro e i lavoratori allo scopo di promuovere la sicurezza e la sanità sui cantieri edili (costituzione di comitati di sicurezza, designazione di delegati dei lavoratori alla sicurezza, ecc.). In Svizzera, questo tipo di cooperazione è di competenza principalmente degli interlocutori sociali che, per promuovere una maggiore sicurezza nell'industria edilizia, hanno creato con l'INS AI un ente che organizza seminari su tale argomento.

223

Conclusioni

II costo sociale ed umano degli infortuni nella costruzione ha raggiunto proporzioni preoccupanti non solo in Svizzera, ma anche nel resto del mondo. Per tale motivo, il nostro Consiglio ha sempre dedicato particolare attenzione alla prevenzione degli infortuni sui cantieri, obiettivo principale della Convenzione n.

167. Le misure tecniche e organizzative in materia di sicurezza e di sanità sul luogo di lavoro soddisfano già essenzialmente le esigenze formulate nella Convenzione e permettono quindi di garantire ai lavoratori la massima protezione contro gli infortuni e le malattie professionali. Tuttavia, l'analisi dell'atteggiamento della Svizzera nei confronti della Convenzione n. 167 ha chiaramente dimostrato che esiste una divergenza fondamentale tra questo strumento e il nostro diritto interno: contrariamente a quanto previsto dalla Convenzione, in Svizzera i lavoratori indipendenti non sono compresi nel campo di applicazione personale della legislazione in materia di sicurezza e di sanità sul luogo di lavoro.

Secondo il nostro Consiglio, questa divergenza è di natura tale da impedire alla Svizzera di ratificare la Convenzione n. 167 fino a quando, per l'assicurazione obbligatoria, il campo di applicazione personale della LAINF rimanga limitato ai salariati.

Alla luce delle spiegazioni che precedono, rinunciamo, per il momento, a proporvi l'approvazione della Convenzione n. 167. Tuttavia, poiché riteniamo che debbano essere prese ulteriori misure inerenti alla sicurezza sui cantieri, abbiamo incaricato il Dipartimento federale dell'interno di esaminare quali adeguamenti della nostra legislazione sarebbero necessari per permettere, entro un termine ragionevole, la ratifica della Convenzione n. 167, in particolare per quanto riguarda la situazione dei lavoratori indipendenti.

92 Foglio federale. 72° anno. Voi. III

1405

3

Messaggio sulla Convenzione (n. 168) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione (allegato 2)

31

Parte generale

La necessità di trovare soluzioni al grave problema della disoccupazione nel mondo è sempre stata una delle preoccupazioni essenziali dell'Organizzazione internazionale del Lavoro. Già nel 1919, la Conferenza adottava due strumenti internazionali concernenti la promozione dell'impiego e le indennità di disoccupazione: Convenzione (n. 2) e Raccomandazione (n. 1) sulla disoccupazione.

Da allora, le indennità di disoccupazione e la politica dell'impiego sono state sistematicamente oggetto di norme diverse; segnatamente, la Conferenza internazionale del Lavoro adottava, nel 1934, la Convenzione (n. 44) che garantiva ai disoccupati involontari prestazioni di assicurazione e indennità di disoccupazione e, nel 1984, la Raccomandazione (n. 169) concernente la politica dell'impiego (disposizioni complementari).

Le riforme dei sistemi nazionali di indennizzo intervenute negli ultimi anni in molti Paesi hanno però fatto della Convenzione del 1934 uno strumento ormai superato. La disoccupazione di lunga durata, quella dei giovani, quella legata al reinserimento delle donne, i cambiamenti strutturali del mercato del lavoro, le nuove modalità di pianificazione dell'orario di lavoro sono tutti fattori che hanno indotto gli Stati membri dell'OIL a affrontare, nella legislazione nazionale, la problematica della protezione contro la disoccupazione da un punto di vista non soltanto «reattivo», ma anche «preventivo». Anche l'OIL, nell'ambito del programma di revisione delle convenzioni sulla sicurezza sociale adottate tra le due guerre, si è decisa a elaborare le basi per nuovi strumenti internazionali atti a rivedere la Convenzione del 1934, collocando il problema della protezione contro la disoccupazione in una prospettiva che valorizzi l'elemento economico (ruolo promozionale del sistema assicurativo).

Nella sua 23l a sessione (novembre 1985), il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro decideva così di inserire nell'ordine del giorno della 73a sessione della Conferenza internazionale del Lavoro (1987) una questione intitolata «promozione dell'impiego e sicurezza sociale».

Al termine dell'abituale procedura di duplice lettura, la Conferenza internazionale del Lavoro ha adottato, nella sua 75a sessione (1988), la Convenzione (n.

168) concernente la promozione dell'impiego e la protezione
contro la disoccupazione.

Il principale obiettivo della Convenzione n. 168 è di garantire la coordinazione tra i sistemi di protezione contro la disoccupazione e la politica dell'impiego.

A tale scopo, ogni Stato che la ratifichi dovrà provvedere affinchè il sistema nazionale di protezione contro la disoccupazione e in particolare le modalità di indennizzo contribuiscano alla promozione del pieno impiego, produttivo e scelto liberamente, e non scoraggino i datori di lavoro dall'offrire e i lavoratori dal cercare un impiego produttivo.

1406

La Convenzione n. 168 rivede la Convenzione n. 44 che assicurava prestazioni d'assicurazione o indennità ai disoccupati involontari, ratificata dalla Svizzera il 1° giugno 1939 (CS 14 99).

32 321

Parte speciale Analisi delle disposizioni e atteggiamento della Svizzera nei confronti della Convenzione

Al fine di determinare se il nostro Paese soddisfi le esigenze della Convenzione n. 168 è opportuno analizzarne le disposizioni in rapporto alla nostra legislazione in materia di sicurezza sociale e, più precisamente, in rapporto alla legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e sull'indennità per insolvenza (LAD, RS 837.0).

La Convenzione consta di 8 parti e comprende 39 articoli.

La parte 1 (art. 1 a 6) contiene disposizioni generali inerenti ai termini della Convenzione, alla coordinazione tra indennizzo della disoccupazione e politica dell'impiego, alle riserve in sede di ratifica e alla parità di trattamento per le persone protette.

Le definizioni che figurano nell'articolo 1 non necessitano di spiegazioni particolari e possiamo accettarle in quanto tali.

L'articolo 2 rammenta il ruolo promozionale attribuito a ogni sistema di protezione contro la disoccupazione e sottolinea che le modalità d'indennizzo non devono scoraggiare i datori di lavoro dall'offrire e i lavoratori dal cercare un impiego produttivo.

Tale ruolo promozionale è alla base del nostro sistema di protezione contro la disoccupazione. I provvedimenti destinati a prevenire e a combattere la disoccupazione (capitolo 6 della LAD), l'obbligo legale, per i disoccupati, di cercare lavoro per evitare o abbreviare la disoccupazione, di frequentare corsi di perfezionamento professionale e di partecipare a sedute di orientamento (art. 17 LAD) sono fattori che mettono in evidenza il ruolo preventivo o promozionale del nostro sistema assicurativo. La Svizzera è quindi in grado di accettare questa disposizione.

Secondo l'articolo 3, le disposizioni della Convenzione devono essere applicate in consultazione e in collaborazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, conformemente alla prassi nazionale.

Secondo l'articolo 76 capoverso 2 LAD, gli interlocutori sociali collaborano all'esecuzione dell'assicurazione. L'applicazione dell'articolo 3 della Convenzione non pone quindi difficoltà per il nostro Paese.

L'articolo 4 permette di escludere dall'impegno assunto con la ratifica le disposizioni della parte VII della Convenzione (disposizioni inerenti alle persone in cerca di un primo impiego). Come vedremo più oltre (cfr. art. 26), la Svizzera può soddisfare gli obblighi previsti da tale articolo; una dichiarazione di esclusione ai sensi dell'articolo 4 non è pertanto necessaria.

1407

L'articolo 5 sancisce il diritto degli Stati membri di avvalersi di due deroghe temporanee previste in alcune disposizioni della Convenzione. Il paragrafo 1 dell'articolo 5 concerne gli Stati che dispongono già di un sistema sviluppato di protezione contro la disoccupazione e che per vari motivi non possono soddisfare le esigenze di una disposizione menzionata in questo articolo. Il paragrafo 2 dell'articolo 5 si rivolge in particolare agli Stati il cui sistema di sicurezza sociale ha una portata ancora limitata.

L'analisi delle disposizioni della Convenzione in rapporto al diritto svizzero dimostra che il nostro Paese può adempiere gli obblighi che ne derivano senza dover far capo alle possibilità di deroga temporanea previste dal paragrafo 1 dell'articolo 5. Lo stesso vale per tutti gli articoli menzionati in questo paragrafo.

L'articolo 6 esige che gli Stati membri garantiscano la parità di trattamento a tutte le persone protette, senza discriminazione alcuna.

Il diritto svizzero in materia di assicurazione contro la disoccupazione garantisce un trattamento egualitario. A dire il vero, chi ha raggiunto l'età AVS non fa più parte della cerchia delle persone assicurate (art. 2 cpv. 2 lett. e e art. 8 cpv. 1 lett. d LAD), ma l'articolo 6 paragrafo 2 della Convenzione, nel suo tenore attuale, permette una situazione di questo tipo (cfr. Conferenza internazionale del Lavoro, 75a sessione, Ginevra, 1988, verbale dei lavori 27/5 e 27/6, ad art. 6 della Convenzione). Alla luce di quanto precede, siamo in grado di accettare l'articolo 6.

La parte II (art. 7 a 9) tratta della promozione dell'impiego produttivo e liberamente scelto, attraverso mezzi quali la sicurezza sociale, i servizi di collocamento, la formazione e l'orientamento professionali. Tale promozione deve essere attuata con l'adozione di misure ispirate direttamente alla Convenzione (n.

142) sulla valorizzazione delle risorse umane, 1975, e alla Raccomandazione (n.

169) concernente la politica dell'impiego (disposizioni complementari), 1984.

La Svizzera ha ratificato la Convenzione n. 142 il 23 maggio 1977 e condivide pertanto gli obiettivi dell'OIL in materia di orientamento e di formazione professionali. Rimandiamo perciò al nostro rapporto sulla 60a sessione della Conferenza internazionale del Lavoro e messaggio concernente due
convenzioni internazionali sul lavoro del 1° settembre 1976 (FF 1976 III 445). Inoltre, approvando nel 1976 il nuovo articolo 34novies della Costituzione federale, popolo e Cantoni hanno espresso la volontà di creare un'assicurazione contro la disoccupazione che risponda ai bisogni odierni. Questo articolo costituzionale ha incaricato la Confederazione di istituire un'assicurazione contro la disoccupazione che, fra l'altro, promuova con prestazioni finanziarie provvedimenti atti a prevenire e a combattere la disoccupazione. Il capitolo 6 della LAD (art. 59 e segg.)

enumera una serie di provvedimenti destinati a favorire la mobilità professionale e geografica dei disoccupati o delle persone che rischiano di diventarlo. Infine, la politica svizzera del mercato del lavoro si prefigge di promuovere il pieno impiego, il che ci ha permesso, il 19 gennaio 1952, di ratificare la Convenzione (n. 88) concernente l'organizzazione del servizio di collocamento, 1948 (FF ediz. frane. 1950 I 1). Gli articoli da 7 a 9 non pongono quindi problemi particolari al nostro Paese che può accettare gli obblighi che ne derivano.

1408

La parte III (art. 10) definisce gli eventi coperti dalla Convenzione, ossia la disoccupazione totale e parziale (nel senso di lavoro ridotto senza cessazione del rapporto di lavoro). Inoltre, gli Stati membri devono fare il possibile per versare prestazioni anche a chi ha un'occupazione a tempo parziale ed è effettivamente in cerca di un'occupazione a tempo pieno.

La legislazione svizzera in materia di assicurazione contro la disoccupazione copre tutte le situazioni descritte nei paragrafi da 1 a 3 dell'articolo 10 della Convenzione (cfr. art. 10 cpv. 1 e 2, 15 a 17, 31 e segg. LAD). Possiamo quindi accettare l'articolo 10 della Convenzione.

La parte IV (art. 11) precisa che la cerchia delle persone protette deve comprendere categorie prescritte di salariati costituenti complessivamente almeno l'85 per cento dell'insieme dei salariati, compresi i funzionari pubblici e gli apprendisti. Il paragrafo 2 permette di escludere dalla protezione i funzionari pubblici.

In Svizzera, l'assicurazione contro la disoccupazione è obbligatoria per tutti i salariati, compresi i funzionari pubblici. I lavoratori che hanno raggiungo l'età AVS sono tuttavia esclusi della cerchia delle persone assicurate (art. 2 cpv. 2 LAD). Pur escludendo questa categoria di assicurati dalla copertura assicurativa, si raggiunge la percentuale minima dell'85 per cento prevista dalla Convenzione. Possiamo quindi accettare l'articolo 11.

La parte V (art. 12) permette ai membri di fissare i metodi di protezione con i quali rendere effettive le disposizioni della Convenzione (sistemi contributivi e non contributivi, combinazione dei due tipi).

La Svizzera, con il suo sistema di assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione (LAD), dispone a livello federale di un sistema basato sui contributi.

Per le prestazioni federali, è fissato un limite massimo di guadagno assicurato determinante per il calcolo delle indennità (6800 franchi al mese).

La protezione sociale dei disoccupati che non hanno più diritto alle prestazioni federali dell'assicurazione contro la disoccupazione è garantita dalle leggi cantonali per l'aiuto ai disoccupati (sistemi non contributivi introdotti in 15 Cantoni). Negli altri Cantoni, questo compito è assunto dall'assistenza pubblica comunale (sistema non contributivo).

Le prestazioni cantonali e comunali
possono essere limitate in funzione delle risorse del beneficiario e della sua famiglia (possibilità prevista anche dall'art 12 par. 2 della Convenzione).

Visto quanto precede, possiamo accettare l'articolo 12.

La parte VI (art. 13 a 25) tratta principalmente delle modalità di indennizzo della disoccupazione.

Secondo gli articoli 13 e 14, le prestazioni devono essere versate sotto forma di pagamenti periodici in modo da garantire ai disoccupati una copertura parziale e transitoria della perdita di guadagno; tali prestazioni non devono avere effetti dissuasivi per il lavoro e la creazione di posti di lavoro. I principi summenzionati si ritrovano nella nostra legislazione (art. 21, 22 e 27 LAD). Possiamo quindi accettare senza riserve gli articoli 13 e 14 della Convenzione.

1409

L'articolo 15 determina l'importo delle prestazioni per disoccupazione totale o per lavoro ridotto (50% almeno del guadagno precedente se le indennità sono determinate in funzione dei contributi versati o del guadagno precedente).

In Svizzera l'indennità giornaliera in caso di disoccupazione totale ammonta al 70 per cento del guadagno assicurato per i celibi e all'80 per cento per i coniugati (art. 22 cpv. l LAD). In caso di lavoro ridotto, l'indennità ammonta all'80 per cento della perdita di guadagno computabile (in genere il salario, convenuto contrattualmente, dell'ultimo periodo salariale prima dell'inizio del lavoro ridotto). Poiché le aliquote previste dalla legge svizzera sono superiori ai minimi fissati dalla Convenzione, possiamo aderire alle esigenze dell'articolo 15.

L'articolo 16 sancisce che, allo scadere della durata iniziale d'indennizzo, le indennità, combinate con qualsiasi altra prestazione alla quale i beneficiari possono aver diritto, devono garantire condizioni d'esistenza sane e convenienti, secondo le norme internazionali.

Questa formulazione tiene conto del sistema di protezione sociale a tre livelli esistente in Svizzera. Infatti, come già detto a proposito dell'articolo 12, dopo l'esaurimento delle prestazioni federali possono essere applicati sistemi di assistenza (15 Cantoni) e di assistenza sociale (Comuni).

Le prestazioni accordate in base a tali sistemi possono dipendere dalle risorse del beneficiario e della sua famiglia, ma devono comunque garantire condizioni sane e convenienti. Siamo pertanto in grado di accettare l'articolo 16.

In virtù dell'articolo 17, il periodo di aspettativa (ossia i periodi di contribuzione o di impiego necessari per l'insorgere del diritto alle prestazioni) eventualmente previsto dalle legislazioni nazionali non può eccedere la durata considerata necessaria per evitare gli abusi, e deve tener conto delle condizioni dell'attività professionale dei lavoratori stagionali.

L'articolo 13 capoverso l LAD prevede un'aspettativa di almeno sei mesi nei due anni che precedono l'insorgere del diritto all'indennità e soddisfa quindi le condizioni dell'articolo 17 paragrafo 1 della Convenzione.

Occorre osservare che la Convenzione non concerne la coordinazione internazionale delle legislazioni di sicurezza sociale, oggetto di altre norme
internazionali quali la Convenzione (n. 118) sulla parità di trattamento (sicurezza sociale), 1962, e la Convenzione (n. 157) sulla conservazione dei diritti di sicurezza sociale, 1982. Per quanto riguarda i lavoratori stagionali, l'aspettativa non concerne i periodi trascorsi all'estero (cfr. Rapporto V (2A) «Promozione dell'impiego e sicurezza sociale», UIL, 1988, p. 32).

Visto quanto precede, il nostro Paese soddisfa le esigenze dell'articolo 17.

L'articolo 18 stabilisce che la durata massima del termine di attesa eventualmente previsto dalla legislazione dei Membri prima del versamento delle indennità è di sette giorni.

In Svizzera, il termine di attesa alla fine di un'attività stagionale o di un'attività in una professione in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datori di lavoro o rapporti di impiego di una durata limitata è di cinque giorni (art. 6 O AD).

Tale termine è di una settimana in caso di capacità lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta (art. 28 LAD).

1410

Poiché l'articolo 18 non è applicabile alle categorie di persone considerate nella parte VII della Convenzione, i termini di attesa di venti e dieci giorni previsti dalla nostra legislazione (art. 6 cpv. 3 OAD) non ci impediscono di accettare questa disposizione.

L'articolo 19 concerne la durata dell'indennizzo in caso di disoccupazione totale e di perdita di guadagno dovuta a sospensione temporanea del lavoro senza cessazione del rapporto di lavoro. Il paragrafo 1 stabilisce che l'indennizzo deve operare durante tutta la durata degli eventi summenzionati, mentre i paragrafi 2, 3 e 6 permettono di limitarne la durata minima iniziale.

In Svizzera la durata di indennizzo in caso di disoccupazione totale è di 85, 170 o 250 indennità secondo il numero di mesi (6, 12 o 18) durante i quali l'assicurato ha pagato i contributi nei due anni precedenti la disoccupazione. La media è quindi di 33,6 settimane, durata che supera ampiamente le 26 settimane previste dal paragrafo 3 dell'articolo 19, applicabile agli Stati membri che ripartiscono la durata d'indennizzo in funzione del periodo d'aspettativa.

Il secondo evento previsto nell'articolo 19 (perdita di guadagno dovuta a una sospensione temporanea del lavoro senza cessazione del rapporto di lavoro) può essere assimilato a ciò che in Svizzera viene chiamata «disoccupazione parziale totale» (riduzione dell'orario di lavoro del 100 per cento). La Convenzione prevede che la sospensione del lavoro debba essere temporanea, ma non ne fissa i limiti.

Il nostro sistema di protezione contro la disoccupazione permette il pagamento dell'indennità per lavoro ridotto durante 12 mesi in un periodo di due anni (18 mesi in alcuni casi speciali; cfr. art. 35 LAD). Nell'introdurre tale limitazione il legislatore svizzero ha voluto sottolineare il carattere temporaneo che deve avere qualsiasi lavoro ridotto o qualsiasi sospensione del lavoro (v. anche l'art.

31 cpv. 1 lett. d LAD). Va aggiunta, inoltre, la protezione accordata al lavoratore qualora il datore di lavoro sia in mora con l'accettazione dell'esecuzione del lavoro ai sensi dell'articolo 324 del Codice delle obbligazioni.

Gli altri paragrafi (2, 5 e 6) dell'articolo 19 della Convenzione non sollevano difficoltà per il nostro Paese.

Alla luce di quanto precede, possiamo aderire all'articolo 19.

"L'articolo 20
sancisce una serie di situazioni che possono comportare il rifiuto, la soppressione, la sospensione o la riduzione delle indennità alle quali la persona protetta ha generalmente diritto. La LAD non riconosce il principio dell'esportazione delle prestazioni di disoccupazione (art. 8 LAD); anche ai sensi dell'articolo 20 lettera a della Convenzione, il versamento delle indennità può essere rifiutato fintanto che l'assicurato non si trovi in Svizzera. La lettera g permette di evitare i sovrarisarcimenti, conformemente anche all'assicurazione svizzera contro la disoccupazione (art. 99 LAD). Infine, i casi di sospensione del diritto all'indennità previsti negli articoli 30 e 41 LAD si ritrovano in gran parte nell'articolo 20 lettere b e f della Convenzione. Il nostro Paese è pertanto in grado di accettare questo articolo.

L'articolo 21 penalizza il rifiuto di accettare un'occupazione adeguata, definita secondo i criteri che figurano nel paragrafo 2 dello stesso articolo e nel para-

1411

grafo 14 della Raccomandazione n. 176. Anche in Svizzera il rifiuto di un'occupazione adeguata ai sensi dell'articolo 16 LAD comporta una sospensione del diritto all'indennità (art. 30 LAD). Accettare l'articolo 21 non solleva quindi difficoltà per il nostro Paese.

Ai sensi dell'articolo 22, i Membri possono sospendere il versamento delle indennità di disoccupazione fintante che la persona protetta riceve un'indennità di partenza la cui funzione principale è di contribuire a compensare la perdita di guadagno subita in caso di disoccupazione totale.

Secondo la nostra legislazione, la perdita di lavoro per la quale il disoccupato ha diritto al salario o a risarcimenti a causa dello scioglimento anticipato del rapporto di lavoro non è computabile per il diritto alle prestazioni (art. 11 cpv.

3 LAD). Il versamento di indennità in ragione di lunghi rapporti di lavoro ai sensi dell'articolo 339b CO, invece, non crea ostacoli per la concessione di prestazioni di disoccupazione. Il nostro Paese può accettare senza difficoltà l'articolo 22.

Secondo l'articolo 23, ogni Membro la cui legislazione preveda la copertura delle cure mediche e ne subordini direttamente o indirettamente il diritto ad una condizione di attività professionale deve adoperarsi per garantire le cure mediche ai beneficiari delle indennità di disoccupazione, nonché alle persone a loro carico.

In Svizzera, né la legislazione federale sull'assicurazione contro le malattie, né le leggi cantonali che prevedono l'assicurazione obbligatoria contro le malattie subordinano la concessione di cure mediche alla condizione d'attività professionale. L'articolo 23 non è quindi applicabile al sistema di protezione «cure mediche» operante in Svizzera, e lo stesso non costituirebbe un ostacolo in caso di ratifica della Convenzione da parte del nostro Paese.

Ai sensi dell'articolo 24, i periodi di disoccupazione indennizzati devono essere presi in considerazione ai fini dell'acquisizione del diritto e, all'occorrenza, del calcolo delle prestazioni per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché dell'acquisizione del diritto alle cure mediche, alle indennità di malattia e di maternità e agli assegni familiari, dopo la fine della disoccupazione. Tuttavia, la legislazione nazionale deve prevedere tali prestazioni e subordinarne direttamente o
indirettamente il versamento a una condizione di attività professionale.

La legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione soddisfa la prima delle situazioni suddette (invalidità, vecchiaia e superstiti) considerando l'indennità di disoccupazione come un salario ai sensi della legislazione AVS/AI/IPG (art. 22 cpv. 2 LAD).

Come per l'articolo 23, la seconda situazione non è, invece, contemplata dal nostro sistema di protezione per malattia, maternità e assegni familiari.

L'articolo 24 non è quindi di natura tale da impedire la ratifica della Convenzione da parte del nostro Paese.

Ai sensi dell'articolo 25, i sistemi legali di sicurezza sociale legati all'esercizio di una attività professionale devono essere adattati alle condizioni di attività professionale dei lavoratori a tempo parziale per i quali la durata del rapporto

1412

di lavoro o i guadagni non possono essere considerati trascurabili. Il nostro sistema di assicurazione contro la disoccupazione non prevede un'indennità per le persone che ottengono un guadagno meramente «accessorio» (guadagno che un assicurato trae da un'attività dipendente esercitata fuori del tempo normale di lavoro) o che esercitano un'attività dipendente che non rende più di 500 franchi al mese (300 franchi per i lavoratori a domicilio). Salvo queste due situazioni, l'assicurato parzialmente disoccupato può beneficiare delle prestazioni di disoccupazione se la perdita di lavoro dura almeno due giorni lavorativi interi consecutivi per periodo di controllo (un mese civile) (art. 10 cpv. 2 e art. 11 cpv. l LAD). L'articolo 25 è quindi compatibile con il nostro sistema di assicurazione.

La parte VII (art. 26) si prefigge di garantire, in condizioni e modalità proprie ad ogni Membro, la protezione contro la disoccupazione ad almeno tre delle dieci categorie di persone menzionate nell'articolo 26 lettere a-j («persone in cerca di un primo impiego»). Il nostro Paese può accettare questa disposizione poiché le situazioni definite nelle lettere a, b, e, f, g, h e i sono prese in considerazione dal nostro diritto interno.

La parte Vili (art. 27 a 39) concerne le garanzie giuridiche, amministrative e finanziarie e contiene le disposizioni finali.

L'articolo 27 sancisce il principio dei diritti di reclamo e di ricorso per rifiuto, soppressione, sospensione o riduzione delle indennità o di contestazione del loro importo. Come rimedi giuridici, la legge svizzera sull'assicurazione contro la disoccupazione prevede il ricorso cantonale in prima o seconda istanza nonché il ricorso al Tribunale federale delle assicurazioni come istanza suprema (titolo settimo LAD). È inoltre possibile chiedere il riesame della decisione all'organo che l'ha adottata. La procedura di ricorso è semplice e rapida e il diritto di farsi rappresentare o assistere è garantito dalle procedure cantonali e federali. Il nostro Paese può pertanto accettare tale disposizione.

L'articolo 28 sancisce che i Membri devono assumersi la responsabilità generale delle istituzioni e dei servizi incaricati dell'esecuzione.

In Svizzera la sorveglianza in materia è di competenza del nostro Consiglio (art. 110 cpv. l LAD). L'esercizio del potere di
sorveglianza è delegato all'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro (UFIAML) e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS); il primo esercita la sorveglianza nel settore delle prestazioni, il secondo in quello della riscossione dei contributi.

Ai sensi dell'articolo 29, gli interlocutori sociali devono essere consultati per l'attuazione della legge. In Svizzera, essi sono rappresentati sia nella commissione consultiva che consiglia l'UFIAML nelle questioni di principio concernenti l'esecuzione dell'assicurazione (art. 112 LAD) sia nella commissione di sorveglianza per il fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione (art. 89 LAD). L'articolo 29 non pone problemi particolari per la Svizzera.

L'articolo 30 obbliga i Membri a prendere provvedimenti per lottare contro gli abusi qualora vengano accordati sussidi al fine di salvaguardare posti di lavoro.

1413

Il pagamento dell'indennità per lavoro ridotto (prestazione destinata a mantenere posti di lavoro) dipende dall'adempimento di una serie di condizioni menzionate negli articoli 36 a 41 LAD, adottate in particolare per impedire abusi 0 frodi. Possiamo quindi aderire alle esigenze dell'articolo 30.

Secondo l''articolo 31, la Convenzione n. 168 rivede la Convenzione di disoccupazione del 1934 (Convenzione n. 44). La ratifica da parte della Svizzera comporta di diritto la denuncia della Convenzione n. 44.

Gli articoli 32 a 39 contengono le disposizioni finali usuali che non richiedono commenti in questa sede.

322

Atteggiamento nei confronti della Raccomandazione

La raccomandazione n. 176 non ha carattere giuridico vincolante e pertanto non sottosta a ratifica. Tuttavia, essa riveste un certo interesse poiché precisa le disposizioni della Convenzione. Nella parte II sono per esempio enumerati 1 provvedimenti che i Membri dovrebbero adottare, in ragione della promozione dell'impiego produttivo, per facilitare la mobilità professionale e geografica dei disoccupati. La parte III espone, fra l'altro, i criteri di definizione di occupazione adeguata e le condizioni che permettono l'adattamento dei sistemi legali di sicurezza sociale alle condizioni dell'attività professionale dei lavoratori a tempo parziale. Infine, la parte IV è dedicata agli sviluppi e al perfezionamento dei sistemi di protezione. I Membri che non garantiscono alcuna protezione contro la disoccupazione o che dispongono solamente di sistemi di sicurezza sociale poco evoluti potranno far riferimento alle disposizioni di questa parte per sviluppare e migliorare il loro sistema di protezione dei disoccupati.

323

Conclusioni

Alla luce di quanto precede, le disposizioni della Convenzione n. 168 sono in armonia con il nostro sistema legale di protezione contro la disoccupazione.

Pertanto la ratifica di tale strumento non solleva difficoltà.

33

Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale

La ratifica della Convenzione n. 168 non comporta oneri finanziari speciali per la Confederazione, né ripercussioni sull'effettivo del personale.

34

Relazione con il diritto europeo

La Comunità europea non prevede di creare, in materia di sicurezza sociale e più precisamente di protezione contro la disoccupazione, un sistema comunitario, né, salvo alcune eccezioni (p. es. la protezione dei salariati in caso di insolvenza del datore di lavoro), di armonizzare le norme dei vari Membri. Il suo scopo è creare provvedimenti opportuni di coordinamento affinchè le differen1414

ze esistenti tra i vari sistemi nazionali di sicurezza sociale non costituiscano un ostacolo per la libera circolazione dei lavoratori (Regolamento CEE n.

1408/71). Nell'ambito della dimensione sociale del Mercato interno, la Commissione delle Comunità europee si sforza attualmente di definire gli obiettivi di una piattaforma sociale comunitaria comprendente i principi e gli elementi dei diritti sociali e fondata sull'insieme dei testi adottati a livello comunitario e internazionale (Convenzioni internazionali del lavoro, Carta sociale europea, ecc.). La Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del Lavoro potrebbe, all'occorrenza, costituire un testo di riferimento nel processo di elaborazione della piattaforma sociale europea e la ratifica da parte della Svizzera confermerebbe la nostra volontà di contribuire allo sforzo di avvicinamento ai Dodici.

35

Basi giuridiche

La costituzionalità del decreto federale d'approvazione della Convenzione n.

168 si fonda sull'articolo 8 della Costituzione federale il quale conferisce alla Confederazione la competenza di concludere trattati internazionali. La competenza della vostra Assemblea per approvare la Convenzione scaturisce dall'articolo 85 numero 5 della Costituzione. La Convenzione n. 168 può essere denunciata, ai sensi dell'articolo 34, allo scadere di un periodo di dieci anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore, come anche al termine di ogni ulteriore periodo di dieci anni. La Convenzione non prevede l'adesione a una organizzazione internazionale né comporta un'unificazione multilaterale del diritto ai sensi dell'articolo 89 capoverso 3 lettera e della Costituzione. In particolare, le disposizioni della Convenzione non sono direttamente applicabili e pertanto quest'ultima non sottosta al referendum facoltativo in materia di trattati internazionali secondo l'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione federale.

2935

1415

Decreto federale Disegno che approva la Convenzione (n. 168) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del

LAssemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° novembre 1989 '', decreta:

Art. l È approvata la Convenzione (n. 168) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione, adottata il 21 giugno 1988 dalla Conferenza internazionale del lavoro, nel corso della sua 75a sessione.

2 II Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2 II presente decreto non sottosta al referendum.

D FF 1989 III 1397

1416

Allegato 1

Convenzione n. 167 concernente la sicurezza e la sanità nella costruzione

Traduzione"

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro e ivi riunitasi il 1° giugno 1988 nella sua settantacinquesima sessione; Richiamate le convenzioni e le raccomandazioni internazionali pertinenti, in particolare la Convenzione e la Raccomandazione concernenti le prescrizioni di sicurezza (edilizia), 1937, la Raccomandazione sulla collaborazione per la prevenzione degli infortuni (edilizia), 1937, la Convenzione e la Raccomandazione concernenti la protezione dei lavoratori contro le radiazioni, 1960, la Convenzione e la Raccomandazione sulla protezione dei macchinari, 1963, la Convenzione e la Raccomandazione sul peso massimo, 1967, la Convenzione e la Raccomandazione sul cancro professionale, 1974, la Convenzione e la Raccomandazione sull'ambiente di lavoro (inquinamento atmosferico, rumori e vibrazioni), 1977, la Convenzione e la Raccomandazione sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, 1981, la Convenzione e la Raccomandazione concernenti i servizi di sanità del lavoro, 1985, la Convenzione e la raccomandazione sull'amianto, 1986, e l'Elenco delle malattie professionali (riveduto nel 1980) allegato alla Convenzione sulle prestazioni in caso d'infortuni sul lavoro e di malattie professionali, 1964; Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla sicurezza e alla sanità nella costruzione, questione che costituisce il quarto punto all'ordine del giorno della sessione; Avendo deciso che le proposte di cui sopra assumeranno la forma di una Convenzione internazionale che rivede quella concernente le prescrizioni di sicurezza (edilizia), 1937; Adotta, questo venti giugno millenovecentoottantolto, la seguente convenzione che sarà denominata Convenzione sulla sicurezza e la sanità nella costruzione, 1988.

I. Campo d'applicazione e definizioni Articolo 1 1. La presente Convenzione si applica a tutte le attività di costruzione, vale a dire all'edilizia, al genio civile e ai lavori di montaggio e smontaggio, compresi Dal testo originale francese.

1417

Sicurezza e sanità nella costruzione

i processi, le operazioni e i trasporti effettuati su un cantiere edile, dalla preparazione del sito fino all'ultimazione dei lavori.

2. Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione, dopo consultazione delle organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, sempreché ne esistano, può escludere daH'applicazione della convenzione o da alcune disposizioni della medesima determinati settori di attività economica o determinate imprese nei cui confronti sorgano problemi di particolare importanza, a condizione che venga garantito un ambiente di lavoro sicuro e salubre.

3. La presente Convenzione si applica ugualmente ai lavoratori indipendenti che fossero designati dalla legislazione nazionale

Articolo 2

Ai fini della presente Convenzione: a) il termine «costruzione» comprende:.

i) l'edilizia, compresi gli scavi e la costruzione, la trasformazione delle strutture, l'ammodernamento, la riparazione e la manutenzione (compresi i lavori di pulitura e di pittura), nonché la demolizione di tutti i tipi di edifici e di opere; ii) il genio civile, compresi gli scavi e la costruzione, la trasformazione delle strutture, la riparazione, la manutenzione e la demolizione di opere, quali aeroporti, moli, installazioni portuali, idrovie interne, sbarramenti, opere di arginamento dei corsi d'acqua e del litorale o di protezione contro le valanghe, strade ed autostrade, ferrovie, ponti, gallerie, viadotti nonché le opere di utilità pubblica adibite ai mezzi di comunicazione, di drenaggio, di raccolta delle acque di scarico e di approvvigionamento d'acqua e d'energia; iii) il montaggio e lo smontaggio di edifici e di opere prefabbricate nonché la fabbricazione di elementi prefabbricati sul cantiere edile; b) l'espressione «cantiere edile» designa i cantieri in cui sono effettuati un lavoro o un'operazione qualsiasi menzionati nel capoverso a) qui sopra; e) l'espressione «luogo di lavoro» designa i luoghi in cui i lavoratori devono trovarsi o recarsi causa il loro lavoro, e che sono sotto il controllo di un datore di lavoro giusta il capoverso e) qui sotto; d) il termine «lavoratore» designa qualsiasi persona occupata nella costruzione; e) il termine «datore di lavoro» designa: i) la persona fisica o giuridica che occupa uno o più lavoratori su un cantiere edile; e ii) secondo i casi, l'appaltatore principale, l'appaltatore o il subappaltatore;

1418

Sicurezza e sanità nella costruzione

f) l'espressione «persona competente» designa una persona con sufficienti qualifiche, quali una formazione adeguata e conoscenze in materia, esperienza e attitudini sufficienti per svolgere in modo sicuro i compiti affidatigli. Le autorità competenti possono stabilire criteri appropriati per la designazione di tali persone e determinarne i doveri; g) il termine «impalcatura» designa le strutture temporanee, fisse, sospese o mobili nonché le strutture che le reggono, che servono da supporto per i lavoratori e il materiale o permettono di accedere a tali strutture, eccettuati gli apparecchi di sollevamento giusta il capoverso h) qui sotto; h) l'espressione «apparecchio di sollevamento» designa gli apparecchi fissi o mobili che servono per far salire o scendere persone o carichi; i) l'espressione «dispositivo di sollevamento» designa i dispositivi mediante i quali si può sistemare un carico sull'apparecchio di sollevamento, ma che non sono parte integrante del medesimo o del carico.

II. Disposizioni generali Articolo 3 Le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate devono essere consultate sulle misure da prendere per conferire efficacia alle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 4 Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione si impegna, sulla base di una valutazione dei rischi esistenti per la sicurezza e la salute, ad adottare ed a mantenere in vigore una legislazione che assicuri l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 5 1. La legislazione adottata in conformità dell'articolo 4 può prevedere che sarà applicata nella pratica mediante norme tecniche o raccolte di direttive pratiche, oppure mediante altri mezzi appropriati conformi alle condizioni e alla prassi nazionali.

2. Conferendo efficacia all'articolo 4 e al paragrafo 1 qui innanzi, ogni Membro deve tener conto delle norme adottate in merito dalle organizzazioni internazionali riconosciute nel campo della normalizzazione.

Articolo 6 Verranno adottate misure per assicurare, secondo modalità da definire dalla legislazione nazionale, una cooperazione fra i datori di lavoro e i lavoratori allo scopo di promuovere la sicurezza e la sanità sui cantieri edili.

1419

Sicurezza e sanità nella costruzione Articolo 7

La legislazione nazionale deve prevedere che i datori di lavoro e i lavoratori indipendenti sono tenuti a conformarsi alle misure prescritte nel campo della sicurezza e della sanità sul luogo di lavoro.

Articolo 8

1. Qualora due o più datori di lavoro effettuino contemporaneamente dei lavori su un cantiere: a) per quanto computabile con la legislazione nazionale, il compito di coordinare le misure prescritte nel campo della sicurezza e della sanità nonché quello di farle rispettare incombe all'appaltatore principale o a qualsiasi altra persona o organismo che assuma il controllo effettivo o la responsabilità principale di tutte le attività svolte sul cantiere; b) in caso di assenza dell'appaltatore principale, della persona o dell'organismo che assume il controllo effettivo o la responsabilità principale, egli deve, per quanto compatibile con la legislazione nazionale, designare sul posto una persona o un organismo competente avente l'autorità e i mezzi necessari per assicurare in suo nome la coordinazione e l'applicazione delle misure previste dal capoverso a) qui innanzi; e) ogni datore di lavoro rimane responsabile dell'applicazione delle misure prescritte per i lavoratori a lui subordinati.

2. I datori di lavoro o i lavoratori indipendenti che effettuano contemporaneamente lavori su un cantiere sono tenuti a cooperare all'applicazione delle misure di sicurezza e di sanità prescritte secondo quanto eventualmente previsto dalla legislazione nazionale.

Articolo 9 Le persone responsabili della concezione e della pianificazione di un progetto di costruzione devono tener conto della sicurezza e della salute dei lavoratori edili, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionali.

Articolo 10

La legislazione nazionale deve prevedere che, su tutti i luoghi di lavoro e nella misura in cui esercitano un controllo sul materiale e sui metodi di lavoro, i lavoratori hanno il diritto e il dovere di contribuire alla sicurezza del lavoro e di esprimere la loro opinione sui processi di lavoro adottati, ove possano compromettere la sicurezza e la salute.

Articolo 11

La legislazione nazionale deve prevedere che i lavoratori sono tenuti a: a) cooperare il più strettamente possibile con il datore di lavoro all'applicazione delle misure prescritte in materia di sicurezza e sanità;

1420

Sicurezza e sanità nella costruzione

b) avere ragionevolmente cura della sicurezza e della salute proprie e delle altre persone che possano essere lese dalle loro azioni o omissioni sul lavoro; e) utilizzare i mezzi a loro disposizione e non fare un cattivo uso di ciò che è stato fornito loro per proteggere se stessi e gli altri; d) segnalare senza indugio al loro diretto superiore e al delegato dei lavoratori addetto alla sicurezza, sempreché esista, ogni situazione che a loro avviso possa presentare un rischio e alla quale non sono in grado di far fronte convenientemente da sé; e) conformarsi alle misure prescritte in materia di sicurezza e di sanità.

Articolo 12

1. La legislazione nazionale deve prevedere che ogni lavoratore ha il diritto di allontanarsi da una fonte di pericolo quando ha buone ragioni di ritenere che il pregiudizio per la sua sicurezza o la sua salute sia imminente e grave; deve inoltre immediatamente informarne il suo superiore diretto.

2. In caso di pencolo imminente per la sicurezza dei lavoratori, il datore di lavoro deve prendere disposizioni immediate per interrompere il lavoro e, a seconda dei casi, per procedere a un'evacuazione.

IH. Misure di prevenzione e di protezione Articolo 13 Sicurezza sul luogo di lavoro 1. Si devono prendere tutte le precauzioni appropriate per fare in modo che tutti i luoghi di lavoro siano sicuri e non comportino rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

2. Mezzi sicuri devono essere realizzati e preservati in buono stato e, se del caso, segnalati per accedere ai luoghi di lavoro e per uscirne.

3. Devono essere prese tutte le precauzioni appropriate per proteggere le persone che si trovano su o in prossimità di un cantiere edile da tutti i rischi che tale cantiere può presentare.

Articolo 14 Impalcature e scale 1. Qualora il lavoro non possa essere eseguito in condizioni di massima sicurezza al suolo o dal suolo o da una parte di un edificio o da un'altra opera permanente, deve essere installata e preservata in buono stato un'impalcatura appropriata e sicura, o fornito qualsiasi altro mezzo rispondente alle stesse esigenze.

2. In mancanza di altri mezzi sicuri per accedere a luoghi di lavoro sopraelevati, devono essere fornite scale appropriate e di buona qualità. Devono essere assicurate in modo adeguato per evitare ogni movimento involontario.

3. Le impalcature e le scale devono essere utilizzate in conformità della legislazione nazionale.

93 Foglio federale. 72° anno. Voi. Ili

1421

Sicurezza e sanità nella costruzione

4. Le impalcature devono essere ispezionate da una persona competente, nei casi e nei momenti prescritti dalla legislazione nazionale.

Articolo 15 Apparecchi e dispositivi di sollevamento 1. Tutti gli apparecchi e i dispositivi di sollevamento, compresi i loro elementi costitutivi, i fermagli, gli ancoraggi e gli appoggi, devono essere: a) ben concepiti e costruiti con materiali di buona qualità, ed essere sufficientemente resistenti per l'uso a cui sono destinati; b) installati e utilizzati in modo corretto; e) preservati in buono stato di funzionamento; d) controllati e sottoposti a prove da parte di una persona competeme, ad intervalli e nei casi prescritti dalla legislazione nazionale; i risultati dei controlli e delle prove saranno registrati; e) manovrati da lavoratori che hanno ricevuto una forma/ione adeguata conformemente alla legislazione nazionale.

2. Un apparecchio di sollevamento può essere utilizzato per far salire, far scendere o trasportare persone unicamente se è costruito, installato e adibito a tale scopo conformemente alla legislazione nazionale o, se ciò non è il caso, per far fronte a situazioni d'emergenza e per evitare rischi di infortuni gravi o mortali, se l'apparecchio può essere utilizzato a tal fine in modo sicuro.

Articolo 16 Materiale di trasporto. Apparecchi di sterro e di manutenzione dei materiali 1. Tutti i veicoli e gli apparecchi di sterro e di manutenzione dei materiali devono essere: a) ben concepiti e costruiti tenendo conto, nella misura del possibile, dei principi dell'ergonomia; b) preservati in buono stato di funzionamento; e) utilizzati in modo corretto; d) manovrati da lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata conformemente alla legislazione nazionale.

2. Su tutti i cantieri edili in cui vengono utilizzati veicoli nonché apparecchi di sterro o di manutenzione dei materiali: a) devono essere previste per gli stessi vie d'accesso appropriate e sicure; b) la circolazione deve essere organizzata e controllata in modo da garantire un uso sicuro degli stessi.

Articolo 17 Impianti, macchinari, attrezzature e utensili a mano 1. Gli impianti, i macchinari e le attrezzature, compresi gli utensili a mano con o senza motore, devono essere: a) ben concepiti e costruiti tenendo conto, nella misura del possibile, dei principi dell'ergonomia;

1422

Sicurezza e sanità nella costruzione

b) preservati in buono stato di funzionamento; e) utilizzati esclusivamente per lavori per i quali sono stati concepiti, salvo che un uso a fini diversi da quello inizialmente previsto sia stato oggetto di una valutazione completa da parte di uà persona competente che abbia concluso che tale uso non è pericoloso; d) manovrati da lavoratori che hanno ricevuto una formazione appropriata.

2. Nei casi appropriati, il fabbricante o il datore di lavoro deve fornire istruzioni adeguate e comprensibili per l'utente, al fine di garantire un'utilizzazione sicura.

3. Gli impianti e gli apparecchi sotto pressione devono essere controllati e sottoposti a prove da parte di una persona competente, nei casi e nei momenti prescritti dalla legislazione nazionale.

Articolo 18 Lavori in altezza, compresi quelli di copertura 1. Laddove sia necessario per evitare rischi o se l'altezza o l'inclinazione dell'opera supera i valori stabiliti dalla legislazione nazionale, devono essere prese misure preventive per evitare la caduta dei lavoratori, degli utensili o di altri oggetti o materiali.

2. Se dei lavoratori devono lavorare su o in prossimità di un tetto o di altre superfici fragili attraverso le quali è possibile precipitare, devono essere prese misure preventive per evitare che i lavoratori camminino, per inavvertenza, su tale superficie o che precipitino.

Articolo 19 Scavi, pozzi, sterramenti, lavori sotto la superficie e gallerie In uno scavo, un pozzo, uno sterramento, un lavoro sotto la superficie o una galleria devono essere prese precauzioni adeguate: a) per mezzo di un puntellamento appropriato o in un altro modo, per prevenire i pericoli ai quali potrebbero essere esposti i lavoratori nel caso in cui la terra, massi ,o altro materiale dovessero crollare o staccarsi; b) per prevenire i rischi connessi alla caduta di persone, di materiale o di oggetti, o l'irruzione dell'acqua negli scavi, nei pozzi, negli sterramenti, nei lavori sotto la superficie e nelle gallerie; e) per assicurare una ventilazione sufficiente su tutti i posti di lavoro in modo da garantire un'atmosfera respirabile e mantenere fumo, gas, vapori, polvere ed altre impurezze a livelli che non siano pericolosi o nocivi per la salute e entro i limiti stabiliti dalla legislazione nazionale; d) per permettere ai lavoratori di rifugiarsi in un posto sicuro in caso d'incendio o d'irruzione d'acqua o di materilai; e) per evitare ai lavoratori i rischi provenienti da potenziali pericoli presenti sotto la superficie, in particolare la circolazione di fluidi o la presenza di sacche di gas-, effettuando indagini appropriate per localizzarli.

1423

Sicurezza e sanità nella costruzione

Articolo 20 Ture e cassoni 1. Ture e cassoni devono essere: a) ben costruiti, con materiali appropriati e solidi, ed essere sufficientemente resistenti; b) muniti di attrezzature sufficienti in modo che i lavoratori possano mettersi al riparo in caso di irruzione d'acqua o di materiali.

2. La costruzione, il collocamento, la trasformazione o lo smontaggio di ture o cassoni deve avvenire unicamente sotto la diretta sorveglianza di una persona competente.

3. Ture e cassoni devono essere ispezionati da una persona competente, a intervalli prescritti.

Articolo 21 Lavoro nell'aria compressa 1. Il lavoro nell'aria compressa deve essere effettuato unicamente secondo le disposizioni previste dalla legislazione nazionale.

2. Il lavoro nell'aria compressa deve essere effettuato unicamente da lavoratori la cui idoneità fisica sia stata accertata con esame medico, e in presenza di una persona competente per sorvegliare lo svolgimento delle operazioni.

Articolo 22 Strutture di supporto e armature 1. Le strutture e gli elementi di supporto, le armature, i supporti temporanei e i puntellamenti possono essere montati unicamente sotto la sorveglianza di una persona competente.

2. Devono essere prese precauzioni sufficienti per proteggere i lavoratori dai pericoli provenienti dalla fragilità e dall'instabilità temporanea di un'opera.

3. Le armature, i supporti temporanei e i puntellamenti devono essere concepiti, costruiti e curati in modo da poter sopportare senza alcun rischio i carichi cui potrebbero essere sottoposti.

Articolo 23 Lavoro sopra uno specchio d'acqua Se un lavoro viene eseguito sopra o in prossimità immediata di uno specchio d'acqua, devono essere prese misure appropriate: a) per evitare che il lavoratore cada in acqua; b) per procedere al salvataggio di lavoratori in pericolo di annegamento; e) per fornire mezzi di trasporto sicuri e sufficienti.

Articolo 24 Demolizione Se la demolizione di un edificio o di un'opera può esporre a pericolo i lavoratori o il pubblico:

1424

Sicurezza e sanità nella costruzione

a) devono essere adottati metodi, precauzioni e procedure appropriati, compresi quelli per l'evacuazione dei rifiuti e dei residui, conformemente alla legislazione nazionale; b) i lavori devono essere pianificati e eseguiti unicamente sotto la sorveglianza di una persona competente.

Articolo 25 Illuminazione Un'illuminazone sufficiente ed appropriata che preveda, all'occorrenza, fonti di luce portatili deve essere garantita in ogni luogo di lavoro nonché in ogni altro luogo del cantiere edile in cui potrebbe dover passare un lavoratore.

Articolo 26 Elettricità 1. Il materiale e gli impianti elettrici devono essere costruiti, montati e curati da una persona competente, e utilizzati in modo da prevenire ogni pericolo.

2. Prima di eseguire lavori di costruzione e durante i medesimi, devono essere prese misure appropriate per controllare se sotto, sopra o sul cantiere si trovi un cavo o un dispositivo elettrico sotto tensione e per prevenire ogni pericolo che la presenza dell'uno o dell'altro potrebbe causare ai lavoratori.

3. La posa e la manutnezioe dei cavi e dei dispositivi elettrici devono rispondere alle norme e alle regole tecniche applicate a livello nazionale.

Articolo 27 Esplosivi Gli esplosivi possono essere immagazzinati, trasportati, manipolati o utilizzati unicamente: a) nelle condizioni prescritte dalla legislazione nazionale; b) da una persona competente che prenda le misure necessarie per evitare che lavoratori o altre persone vengano esposte a rischi di lesione.

Articolo 28 Rischi per la salute 1. Qualora un lavoratore possa trovarsi esposto a un rischio chimico, fisico o biologico a tal punto che la sua salute possa subirne un pregiudizio, devono essere prese misure preventive.

2. Per prevenire l'esposizione di cui al paragrafo 1: a) le sostanze pericolose devono essere sostituite da sostanze innocue o meno pericolose, ove ciò sia possibile; o b) misure tecniche devono essere applicate ai macchinari, agli impianti e alle attrezzature o previste nei processi; o e) se non è possibile conformarsi alle disposizioni dei capoversi a) o b) qui innanzi, devono essere prese altre misure efficaci, come l'uso di un equipaggiamento di protezione individuale e di indumenti di protezione.

3. Se dei lavoratori devono penetrare in un'area in cui l'atmosfera potrebbe contenere una sostanza tossica o nociva, o avere un insufficiente tenore in ossi-

1425

Sicurezza e sanità nella costruzione

geno oppure essere infiammabile, devono essere prese misure appropriate per prevenire ogni pericolo.

4. Sul cantiere edile i rifiuti non possono essere distrutti o eliminati ita un'altra maniera se ne possono derivare rischi per la salute.

Articolo 29 Precauzioni contro gli incendi 1. Il datore di lavoro deve prendere le misure appropriate per: a) evitare ogni rischio d'incendio; b) combattere in modo rapido ed efficace ogni inizio d'incendio; e) assicurare l'evacuazione rapida e sicura delle persone.

2. Mezzi sufficienti e appropriati devono essere previsti per l'immagazzinamento dei liquidi, dei solidi e dei gas infiammabili.

Articolo 30 Equipaggiamento di protezione individuale e indumenti di protezione 1. Se con altri mezzi non è possibile proteggere in modo sufficiente i lavoratori contro i rischi d'infortunio o i pregiudizi alla salute, compresa l'esposizione a condizioni sfavorevoli, il datore di lavoro deve fornire e preservare in perfetto stato un equipaggiamento di protezione individuale e indumenti di protezione appropriati che tengano conto della natura del lavoro e dei rischi connessi, senza addossarne le spese ai lavoratori, secondo le norme eventualmente vigenti nella legislazione nazionale.

2. Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori i mezzi appropriati che permettano loro di usare l'equipaggiamento di protezione individuale, e accertarsi che ne facciano un uso corretto.

3. L'equipaggiamento e gli indumenti di protezione devono essere conformi alle norme stabilite dall'autorità competente tenendo conto, nella misura del possibile, dei principi dell'ergonomia.

4. I lavoratori devono essere tenuti a utilizzare in modo adeguato l'equipaggiamento di protezione individuale e gli indumenti di protezione messi a loro disposizione, e a curarne la manutenzione.

Articolo 31 Pronto soccorso II datore di lavoro ha il dovere di assicurarsi che i primi soccorsi, compreso il personale formato a tale scopo, possano essere forniti in qualsiasi momento.

Devono essere prese misure per assicurare l'evacuazione dei lavoratori infortunati o vittime di una malattia improvvisa al fine di sottoporli a cure mediche.

Articolo 32 Benessere 1. L'acqua potabile deve essere fornita in quantità sufficiente su o in prossimità di ogni cantiere edile.

1426

Sicurezza e sanità nella costruzione

2. I seguenti impianti devono essere messi a disposizione e preservati in buono stato su o in prossimità di ogni cantiere edile, a seconda del numero di lavoratori e della durata dei lavori: a) gabinetti e impianti per lavarsi; b) impianti che permettano ai lavoratori di cambiarsi, di asciugare e di depositare i loro vestiti; e) locali che permettano ai lavoratori di consumare i pasti e di rifugiarsi in caso d'interruzioni del lavoro dovute ad intemperie.

3. Dovrebbero essere previsti impianti sanitari e bagni separati per uomini e donne.

Articolo 33 Informazione e formazione I lavoratori devono, in maniera sufficiente ed appropriata: a) essere informati sui possibili rischi d'infortunio o di pregiudizio alla salute, ai quali potrebbero essere esposti sul luogo di lavoro; b) essere istruiti sui mezzi messi a loro disposizione per prevenire e tenere sotto controllo tali rischi e per proteggersene, ed essere formati a tale fine.

Articolo 34 Dichiarazione degli infortuni e delle malattie La legislazione nazionale deve prevedere che i casi d'infortunio sul lavoro e di malattie professionali siano dichiarati all'autorità competente entro un termine prescritto.

IV. Applicazione Articolo 35 Ogni Membro deve: a) prendere le misure necessarie, in particolare sanzioni e misure correttive appropriate, in modo d'assicurare l'applicazione effettiva delle disposizioni della presente Convenzione; b) creare servizi d'ispezione appropriati per il controllo dell'applicazione delle misure da prendersi conformemente alle disposizioni della presente Convenzione e dotare tali servizi dei mezzi necessari per l'adempimento del loro compito o accertarsi che venga effettuata un'ispezione appropriata.

V. Disposizioni finali Articolo 36 La presente Convenzione rivede la Convenzione concernente le prescrizioni di sicurezza (edilizia), 1937.

1427

Sicurezza e sanità nella costruzione

Articolo 37 Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da esso registrate.

Articolo 38 1. La presente Convenzione vincolerà soltanto i Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.

2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore generale.

3. In seguito, la Convenzione entrerà in vigore per ogni Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.

Articolo 39 1. Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione potrà denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data di entrata in vigore iniziale della medesima, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da esso registrato. La denuncia avrà effetto un anno dopo la sua registrazione.

2. Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione e che, entro il termine di un anno dopo lo scadere del periodo di dieci anni di cui al paragrafo precedente, non si avvalga della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e potrà in seguito denunciare la presente Convenzione, sempre allo scadere di un periodo di dieci anni, alle condizioni previste nel presente articolo.

Articolo 40 1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri dell'Organizzaione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunce comunicategli dai Membri dell'Organizzazione.

2. Notificando ai Membri dell'Organizzzaione la registrazione della seconda ratifica comunicatagli, il Direttore generale richiamerà l'attenzione dei membri dell'Organizzazione sulla data alla quale la presente Convenzione entrerà in vigore.

Articolo 41 II Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformità dell'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni esaurienti concernenti tutte le ratifiche e tutti gli atti di denuncia che avrà registrato in conformità dei precedenti articoli.

1428

Sicurezza e sanità nella costruzione

Articolo 42 Ogni qualvolta lo giudicherà necessario, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente Convenzione ed esaminerà l'opportunità di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 43 1. Qualora la Conferenza adottasse una nuova convenzione avente per oggetto una revisione totale o parziale della presente Convenzione ed a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti: a) la ratifica, da parte di un Membro, della nuova convenzione comporterebbe di diritto, nonostante l'articolo 39 qui innanzi, la denuncia immediata della presente Convenzione, fermo stante che la nuova convenzione sia entrata in vigore; b) a partire dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione, la presente Convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica dei Membri.

2. La presente Convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore, nella sua forma e tenore, per i Membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la nuova convenzione.

Articolo 44 Le versioni in lingua francese e inglese della presente Convenzione fanno ugualmente fede.

Seguono le firme

1429

Raccomandazione n. 175 concernente la sicurezza e la sanità nella costruzione

Traduzione»

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro e ivi riunitasi il 1° giugno 1988 nella sua settantacinquesima sessione; Notate le convenzioni e le raccomandazioni internazionali pertinenti, in particolare la Convenzione e la Raccomandazione concernenti le prescrizioni di sicurezza (edilizia), 1937, la Raccomandazione sulla collaborazione per la prevenzione degli infortuni (edilizia), 1937, la Convenzione e la Raccomandazione concernenti la protezione dei lavoratori contro le radiazioni, 1960, la Convenzione e la Raccomandazione sulla protezione dei macchinari, 1963, la Convenzione e la Raccomandazione sul peso massimo, 1967, la Convenzione e la Raccomandazione sul cancro professionale, 1974, la Convenzione e la Raccomandazione sull'ambiente di lavoro (inquinamento atmosferico, rumore e vibrazioni), 1977, la Convenzione e la Raccomandazione sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, 1981, la Convenzione e la Raccomandazione concernenti i servizi di sanità del lavoro, 1985, la Convenzione e la Raccomandazione sull'amianto, 1986, e l'Elenco delle malattie professionali (riveduto nel 1980) allegato alla Convenzione sulle prestazioni in caso d'infortunio sul lavoro e di malattie professionali, 1964; Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla sicurezza e alla sanità ' nella costruzione, questione che costituisce il quarto punto all'ordine del giorno della sessione; Avendo deciso che le proposte di cui sopra assumeranno la forma di una raccomandazione integrativa della Convenzione sulla sicurezza e la sanità nella costruzione, Adotta questo venti giugno millenovecentoottantotto la seguente raccomandazione che sarà denominata Raccomandazione sulla sicurezza e la sanità nella costruzione, 1988.

I. Campo d'applicazione e definizioni 1. Le disposizioni della Convenzione sulla sicurezza e la sanità nella costruzione, 1988 (detta qui di seguito «Convenzione»), e della presente Raccomandazione dovrebbero essere applicate, in particolare: 11

Dal testo originale francese.

1430

Sicurezza e sanità nella costruzione

a) all'edilizia, al genio civile nonché al montaggio e allo smontaggio di edifici e di costruzioni prefabbricate giusta l'articolo la) della Convenzione; b) alla fabbricazione e al montaggio delle torri di trivellazione e degli impianti di estrazione del petrolio in mare per il periodo in cui sono in costruzione sulla terra ferma.

2. Ai fini della presente Raccomandazione: a) il termine «costruzione» comprende: i) l'edilizia, compresi gli scavi e la costruzione, la trasformazione delle strutture, l'ammodernamento, la riparazione e la manutenzione (compresi i lavori di pulizia e di pittura), nonché la demolizione di tutti i tipi di edifici o di opere; ii) il genio civile, compresi gli scavi e la costruzione, la trasformazione delle strutture, la riparazione, la manutenzione e la demolizione di opere, quali aeroporti, moli, installazioni portuali, idrovie interne, sbarramenti, opere di arginamento dei corsi d'acqua e del litorale o di protezione contro le valanghe, strade ed autostrade, ferrovie, ponti, gallerie, viadotti nonché le opere di utilità pubblica adibite ai mezzi di comunicazione, di drenaggio, di raccolta delle acque di scarico e di approvvigionamento d'acqua e d'energia; iii) il montaggio e lo smontaggio di edifici e di opere prefabbricate nonché la fabbricazione di elementi prefabbricati sul cantiere edile; b) l'espressione «cantiere edile» designa i cantieri in cui sono effettuati un lavoro o un'operazione qualsiasi menzionati nel capoverso a) qui sopra; e) l'espressione «luogo di lavoro» designa i luoghi in cui i lavoratori devono trovarsi o recarsi causa il loro lavoro, e che sono sotto il controllo di un datore di lavoro giusta il capoverso f) qui sotto; d) il temine «lavoratore» designa qualsiasi persona occupata nella costruzione; e) il termine «rappresentanti dei lavoratori» designa le persone riconosciute come tali dalla legislazione o dalla prassi nazionali; f) il termine «datore di lavoro» designa: i) la persona fisica o giuridica che occupa uno o più lavoratori su un cantiere edile; e ii) secondo i casi, l'appaltatore principale, l'appaltatore o il subappaltatore; g) l'espressione «persona competente» designa una persona con sufficienti qualifiche, quali una formazione adeguata e conoscenze in materia, esperienza e attitudini sufficienti per svolgere in modo sicuro i compiti
affidatigli. Le autorità competenti possono stabilire criteri appropriati per la designazione di tali persone e determinarne i doveri; h) il termine «impalcatura» designa le strutture temporanee, fisse, sospese o mobili nonché le strutture che le reggono, che servono da supporto per i

1431

Sicurezza e sanità nella costruzione

lavoratori e il materiale o permettono di accedere a tali strutture, eccettuati gli apparecchi di sollevamento giusta il capoverso i) qui sotto; i) l'espressione «apparecchio di sollevamento» designa gli apparecchi fissi o mobili che servono per far salire o scendere persone o carichi; j) l'espressione «dispositivo di sollevamento» designa i dispositivi mediante i quali si può sistemare un carico sull'apparecchio di sollevamento, ma che non sono parte integrante del medesimo o del carico.

3. Le disposizioni della presente Raccomandazione dovrebbero essere ugualmente applicate ai lavoratori indipendenti che fossero designati dalla legislazione nazionale.

II. Disposizioni generali 4. La legislazione nazionale dovrebbe esigere che i datori di lavoro e i lavoratori indipendenti abbiano l'obbligo generale di provvedere per luoghi di lavoro sicuri e salubri e di conformarsi alle misure prescritte in materia di sicurezza e di sanità.

5. (1) Quando due o più datori di lavoro effettuano contemporaneamente dei lavori su un cantiere, essi dovrebbero essere tenuti a cooperare fra di loro e con qualsiasi altra persona che partecipi alla costruzione, compresi il proprietario o il suo rappresentante, affinchè siano adempite le misure prescritte in materia di sicurezza e di sanità.

(2) In ultima istanza, la responsabilità della coordinazione delle misure in materia di sicurezza e di sanità sui cantieri edili dovrebbe incombere all'appaltatore principale o a qualsiasi altra persona che abbia la responsabilità principale dell'esecuzione dei lavori.

6. Le misure per assicurare una cooperazione organizzata fra i datori di lavoro e i lavoratori, allo scopo di promuovere la sicurezza e la sanità sui cantieri edili, dovrebbero essere previste dalla legislazione nazionale o dall'autorità competente. Tali misure dovrebbero comprendere: a) la costituzione di comitati di sicurezza e di sanità rappresentativi dei datori di lavoro e dei lavoratori, investiti dei compiti e dei poteri che fossero loro assegnati; b) l'elezione o la designazione di delegati dei lavoratori alla sicurezza, investiti dei compiti e dei poteri che fossero loro assegnati; e) la designazione da parte dei datori di lavoro di persone sufficientemente qualificate ed esperte per promuovere le condizioni di sicurezza e di sanità; d) la formazione dei
delegati alla sicurezza e dei membri dei comitati di sicurezza.

7. Le persone responsabili della concezione e della pianificazione di un progetto di costruzione dovrebbero tener conto della sicurezza e della salute dei lavoratori edili, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionali.

1432

Sicurezza e sanità nella costruzione

8. Le attrezzature di costruzione, gli utensili, i mezzi di protezione e altro materiale simile dovrebbero essere concepiti tenendo conto dei principi dell'ergonomia.

III. Misure di prevenzione e di protezione 9. I lavori di costruzione dovrebbero essere pianificati, preparati e condotti in modo da: a) prevenire, quanto prima possibile, i rischi che possono insorgere sul luogo di lavoro; b) evitare, durante il lavoro, posizioni o movimenti che cagionino eccessiva o inutile stanchezza; e) tener conto nell'organizzazione del lavoro della sicurezza e della salute dei lavoratori; d) utilizzare materiale e prodotti appropriati dal punto di vista della sicurezza e della sanità; e) adottare metodi di lavoro che proteggano i lavoratori dagli effetti nocivi degli agenti chimici, fisici e biologici.

10. La legislazione nazionale dovrebbe prevedere che i cantieri edili con dimensioni, durata o caratteristiche date dovrebbero essere notificati all'autorità competente.

11. Su tutti i luoghi di lavoro, e nella misura in cui esercitano un controllo sul materiale e sui metodi di lavoro, i lavoratori dovrebbero avere il diritto e il dovere di contribuire alla sicurezza del lavoro e di esprimere la loro opinione sui processi di lavoro adottati, ove possano compromettere la sicurezza e la sanità.

Sicurezza sul luogo di lavoro 12. Sui cantieri edili dovrebbero essere programmate e applicate misure per il mantenimento dell'ordine e della pulizia, in particolare: a) l'immagazzinamento in condizioni ottimali del materiale e delle attrezzature; b) l'evacuazione dei rifiuti e dei detriti ad intervalli appropriati.

13. Se i lavoratori non possono essere protetti con altri mezzi contro il rischio di precipitare: a) si dovrebbero installare e preservare in buono stato reti o teloni di sicurezza adeguati; b) si dovrebbero fornire e utilizzare imbracature adeguate.

14. Il datore di lavoro dovrebbe fornire ai lavoratori mezzi appropriati per permettere loro di far uso di un equipaggiamento di protezione individuale, e assicurarsi che ne facciano un uso corretto. L'equipaggiamento e gli indumenti di protezione devono essere conformi alle norme stabilite dall'autorità competente e tener conto il più possibile dei principi dell'ergonomia.

1433

Sicurezza e sanità nella costruzione

15. (1) I macchinari e le attrezzature di costruzione dovrebbero essere controllati e sottoposti a prove di sicurezza da parte di una persona competente, a seconda dei casi su un prototipo o singolarmente.

(2) La legislazione nazionale dovrebbe tener conto del fatto che macchinari, apparecchi e sistemi la cui concezione non prenda in considerazione i principi dell'ergonomia possono cagionare malattie professionali.

Impalcature 16. Le impalcature e gli elementi delle medesime dovrebbero essere costruiti con materiali appropriati e di qualità, avere dimensioni e una resistenza sufficienti per l'uso cui sono adibiti ad essere preservati in buono stato.

17. Le impalcature dovrebbero essere adeguatamente concepite, costruite e conservate in modo da evitare che, nell'uso normale, crollino o si sposano accidentalmente.

18. I ponti di servizio, le passerelle e le scale dell'impalcatura dovrebbero essere costruiti, dimensionati e protetti in modo da evitare che le persone precipitino o siano esposte alla caduta di oggetti.

19. Un'impalcatura non dovrebbe essere né sovraccaricata né utilizzata in modo anomalo.

20. Un'impalcatura dovrebbe essere costruita, sostanzialmente modificata o smontata unicamente da una persona competente o sotto la sorveglianza della medesima.

21. Secondo le prescrizioni della legislazione nazionale, le impalcature dovrebbero essere ispezionate da una persona competente e i risultati registrati: a) prima dell'entrata in funzione delle medesime; b) in seguito, ad intervalli periodici; e) dopo modifiche, periodi di inutilizzazione, esposizione a intemperie o scosse sisimiche, o altre circostanze che abbiano potuto ridurre la loro resistenza o la loro stabilità.

Apparecchi e dispositivi di sollevamento 22. La legislazione nazionale dovrebbe determinare gli apparecchi e i dispositivi di sollevamento sottoposti a controllo e a prove da parte di una persona competente: a) prima della loro prima entrata in funzione; b) dopo essere stati montati su un cantiere; e) in seguito, ad intervalli prescritti dalla medesima; d) dopo ogni trasformazione o riparazione di rilievo.

23. I risultati del controllo e delle prove degli apparecchi e dei dispositivi di sollevamento effettuati conformemente al paragrafo 22 qui innanzi dovrebbero 1434

Sicurezza e sanità nella costruzione essere registrati e, se del caso, messi a disposizione dell'autorità competente, del datore di lavoro e dei lavoratori o dei loro rappresentanti.

24. Gli apparecchi di sollevamento il cui carico massimo permissibile è costante nonché i dispositivi di sollevamento dovrebbero indicare, in modo visibile, il valore di tale carico.

25. Gli apparecchi di sollevamento il cui carico massimo permissibile è variabile dovrebbero essere provvisti di mezzi in grado di indicare al conducente, in modo efficace e chiaro, ogni carico massimo permissibile e le condizioni in cui viene applicato.

26. Il carico degli apparecchi e dei dispositivi di sollevamento non dovrebbe superare il carico massimo permissibile, salvo durante prove effettuate in conformità delle direttive e sotto la sorveglianza di una persona competente.

27. Gli apparecchi o i dispositivi di sollevamento dovrebbero essere adeguatamente installati in modo, segnatamente, da lasciare sufficientemente spazio fra gli elementi mobili e gli oggetti fissi e da garantire la stabilità dell'apparecchio.

28. Laddove necessario per prevenire un rischio, non si dovrebbe usare un apparecchio di sollevamento senza che siano stati collocati mezzi di segnalazione appropriati.

29. I conducenti e gli operatori degli apparecchi di sollevamento determinati dalla legislazione nazionale dovrebbero: a) avere l'età minima prescritta; b) avere una formazione e una qualifica adeguate.

Materiale di trasporto, macchine per movimento terra e per manutenzione dei materiali 30. I conducenti e gli operatori di veicoli e di macchine per movimento terra e per la manutenzione dei materiali dovrebbero essere formati e aver subito delle prove conformente alle prescrizioni della legislazione nazionale.

31. Segnalazioni o altri appropriati dispositivi di comando dovrebbero essere previsti per prevenire i rischi connessi al movimento dei veicoli e delle macchine per movimento terra e per la manutezione dei materiali. Precauzioni speciali dovrebbero essere prese per garantire la sicurezza in caso di manovre di retromarcia dei veicoli e delle macchine.

32. Misure preventive dovrebbero essere prese per evitare che i veicoli e le macchine per movimento terra e per la manutenzione dei materiali cadano negli scavi o in acqua.

33. Se appropriato,
le macchine per movimento terra nonché quelle per la manutenzione dei materiali dovrebbero essere munite di strutture concepite per proteggere il conducente dallo schiacciamento, in caso di rovesciamento della macchina, e dalla caduta di oggetti.

1435

Sicurezza e sanità nella costruzione

Scavi, pozzi, sterramenti, lavori sotto la superficie e gallerie 34. I puntellamenti o altre opere di sostegno in un punto qualsiasi di uno scavo, di un pozzo, di uno sterramento, di un lavoro sotterraneo o di una galleria dovrebbero essere costruiti, modificati o smontati unicamente sotto la sorveglianza di una persona competente.

35. (1) I punti di uno scavo, di un pozzo, di uno sterramento, di un lavoro sotterraneo o di una galleria in cui stanno lavorando persone dovrebbero essere ispezionati da una persona competente nei momenti e nei casi previsti dalla legislazione nazionale, e i risultati registrati.

(2) I lavori dovrebbero essere effettuati unicamente dopo una tale ispezione.

Lavoro nell'aria compressa 36. Le misure relative al lavoro nell'aria compressa prescritte conformemente all'articolo 21 della Convenzione dovrebbero includere disposizioni che regolamentino le condizioni in cui il lavoro deve essere effettuato, le installazioni e le attrezzature da utilizzare, la sorveglianza e il controllo medici dei lavoratori nonché la durata del lavoro nell'aria compressa.

37. Una persona dovrebbe essere ammessa a lavorare in un cassone umicamente se quest'ultimo sia stato previamente ispezionato da una persona competente, entro i limiti di un periodo stabilito dalla legislazione nazionale. 1 risultati dell'ispezione devono essere registrati.

Operazioni di battitura 38. Il materiale di battitura dovrebbe essere ben concepito e costruito tenendo conto, nella misura del possibile, dei principi dell'ergonomia, e adeguatamente curato.

39. La battitura dovrebbe avvenire unicamente sotto la sorveglianza di una persona competente.

Lavoro sopra uno specchio d'acqua 40. Le disposizioni relative al lavoro sopra uno specchio d'acqua prese conformemente all'articolo 23 della Convenzione dovrebbero comprendere, se del caso, la fornitura e l'uso di appropriati ed adeguati: a) parapetti, reti e imbracature di sicurezza; b) giubbotti e cinture di salvataggio, imbarcazioni (se necessario motorizzate) con equipaggio e salvagenti; e) mezzi di protezione contro i rischi rappresentati da rettili o altri animali.

Rischi per la salute 41. (1) L'autorità competente dovrebbe creare un sistema d'informazione basato sui risultati della ricerca scientifica internazionale, per fornire agli architetti, agli appaltatori, ai datori di lavoro e ai rappresentanti dei lavoratori infor-

1436

Sicurezza e sanità nella costruzione

inazioni sui rischi che le sostanze pericolose utilizzate nell'industria della costruzione comportano per la salute.

(2) I fabbricanti e i venditori di prodotti utilizzati nell'industria della costruzione dovrebbero fornire, insieme ai prodotti, informazioni sui rischi che questi comportano per la salute e sulle precauzioni da prendere.

(3) Quando vengono utilizzati materiali contenenti sostanze pericolose e quando essi vengono evacuati o eliminati, dovrebbe essere salvaguardata la salute dei lavoratori e quella del pubblico, e garantita la protezione dell'ambiente secondo le prescrizioni della legislazione nazionale.

(4) Le sostanze pericolose dovrebbero essere contrassegnate in modo chiaro e munite di un'etichetta che indichi le caratteristiche pertinenti e le modalità d'uso. Esse dovrebbero essere manipolate conformemente alle condizioni prescritte dalla legislazione nazionale o dall'autorità competente.

(5) L'autorità competente dovrebbe determinare le sostanze pericolose il cui uso dovrebbe essere vietato nell'industria edile.

42. L'autorità competente dovrebbe conservare durante un periodo prescritto dalla legislazione nazionale i dati relativi alla sorveglianza dell'ambiente di lavoro e alla valutazione delle condizioni di salute dei lavoratori.

43. Il sollevamento a mano di carichi troppo pesanti rappresentante un rischio per la salute e per la sicurezza dei lavoratori dovrebbe essere evitato diminuendo il peso del carico, facendo ricorso a dispositivi meccanici o utilizzando altri mezzi.

44. Qualora vengano introdotti prodotti, attrezzature e metodi di lavoro nuovi, dovrebbe essere rivolta particolare attenzione alla formazione e all'informazione dei lavoratori per quanto riguarda le implicazioni per la salute e per la sicurezza sul lavoro.

Atmosfere pericolose 45. Le misure relative alle atmosfere pericolose prescritte conformemente all'articolo 28 paragrafo 3 della Convenzione dovrebbero comprendere un'autorizzazione o un permesso previamente rilasciati per scritto da una persona competente, o qualsiasi altro sistema attraverso il quale l'accesso a un'area contenente un'atmosfera pericolosa possa essere effettuato unicamente dopo aver eseguito le operazioni specificate.

Precauzioni contro gli incendi 46. Qualora fosse necessario per prevenire un rischio, i lavoratori dovrebbero
essere istruiti, in modo appropriato, a prendere misure in caso d'incendio, in particolare ad usare i mezzi d'evacuazione.

47. Dovrebbero essere prevista, all'occorrenza, una segnalazione visiva nei posti più adeguati per indicare in modo chiaro le vie riservate all'evacuazione in caso d'incendio.

94 Foglio federale. 72° anno. Voi. III

1437

Sicurezza e sanità nella costruzione

Rischi dovuti alle radiazioni 48. L'autorità competente dovrebbe mettere a punto e applicare una rigorosa regolamentazione relativa alla sicurezza, in particolare nell'industria nucleare, per i lavoratori della costruzione occupati nei lavori di manutenzione, di ammodernamento, di demolizione e di smontaggio nei quali possa esservi il rischio di un'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Pronto soccorso 49. Le modalità secondo le quali i mezzi e il personale di pronto soccorso dovrebbero essere messi a disposizione conformemente all'articolo 31 della Convenzione dovrebbero essere stabilite dalla legislazione nazionale, previa consultazione delle autorità sanitarie competenti e delle organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate.

50. Qualora lavori comportino rischi di annegamento, di asfissia o di scosse elettriche, i soccorritori dovrebbero padroneggiare i metodi di rianimazione e altre tecniche di pronto soccorso nonché le operazioni di salvataggio.

Benessere 51. Qualora fosse appropriato, considerati il numero dei lavoratori, la durata e il sito dei lavori, dovrebbero essere installati impianti sufficienti per permettere ai lavoratori di procurarsi o di preparare su o in prossimità del cantiere pasti e bevande, se quest'ultimi non sono disponibili in altro modo.

52. Alloggi adeguati dovrebbero essere messi a disposizione dei lavoratori sui cantieri edili distanti dal loro domicilio, qualora non esistessero mezzi di trasporto appropriati per recarsi dal cantiere al domicilio o ad altri alloggi adeguati. Dovrebbero essere previsti impianti sanitari, bagni e dormitori separati per uomini e donne.

IV. Effetto sulle raccomandazioni anteriori 53. La presente Raccomandazione sostituisce la Raccomandazione concernente le prescrizioni di sicurezza (edilizia), 1937, e la Raccomandazione sulla collaborazione per la prevenzione degli infortuni (edilizia), 1937.

Seguono le firme

1438

Allegato 2

Convenzione n. 168

Traduzione»

concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, e ivi riunitasi il 1° giugno 1988 nella sua settantacinquesima sessione; Sottolineando l'importanza del lavoro e dell'impiego produttivo in ogni società, a causa non soltanto delle risorse ch'essi creano per la comunità, ma anche dei redditi ch'essi apportano ai lavoratori, del ruolo sociale che conferiscono loro e del sentimento di soddisfazione personale che procurano; Richiamate le norme internazionali esistenti nel campo dell'impiego e della protezione contro la disoccupazione (convenzione e raccomandazione sulla disoccupazione 1934, raccomandazione sulla disoccupazione (giovani) 1935, raccomandazione sulla garanzia dei mezzi di sussistenza, 1944, convenzione concernente la sicurezza sociale (norme minime), 1952, convenzione e raccomandazione sulla politica dell'impiego, 1964, convenzione e raccomandazione sulla valorizzazione delle risorse umane, 1975, convenzione e raccomandazione sull'amministrazione del lavoro, 1978 e raccomandazione concernente la politica dell'impiego (disposizioni complementari), 1984); Considerata l'estensione della disoccupazione e della sottoccupazione in diversi Paesi del mondo a tutti gli stadi di sviluppo, e segnatamente i problemi dei giovani, di cui un gran numero è alla ricerca di un primo impiego; Considerando che, dall'adozione degli strumenti internazionali summenzionati concernenti la protezione contro la disoccupazione, nella legislazione e nella prassi di numerosi membri si sono verificati importanti sviluppi che rendono necessarie la revisione di norme esistenti, segnatamente della convenzione sulla disoccupazione, 1934, e l'adozione di nuove norme internazionali relative alla promozione del pieno impiego, produttivo e liberamente scelto, con tutti i mezzi appropriati, compresa la sicurezza sociale; Notando che le disposizioni relative alle prestazioni di disoccupazione contenute nella convenzione concernente la sicurezza sociale (norme minime), 1952, fissano un livello di protezione attualmente superato dalla maggior parte dei sistemi di indennizzo esistenti nei Paesi industrializzati e non sono ancora state completate da norme più elevate, a differenza di quelle relative ad altre prestazioni,
ma che i principi sui quali poggia questa convenzione rimangono validi e che le sue norme possono ancora costituire un obiettivo da conseguire per cer''Dal testo originale francese.

1439

Promozione dell'impiego e protezione contro la disoccupazione

ti Paesi in sviluppo in grado d'istituire un sistema d'indennizzo della disoccupazione; Riconoscendo che le politiche che suscitano una crescita economica sostenuta e non inflazionistica, una reazione duttile ai cambiamenti nonché la creazione e la promozione di qualsiasi forma di impiego produttivo e liberamente scelto, comprese le piccole aziende, le cooperative, il lavoro indipendente e le iniziative locali a favore dell'occupazione, anche mediante la ridistribuzione delle risorse attualmente destinate al finanziamento di attività di mera assistenza, a profitto di attività atte a promuovere l'occupazione, specialmente l'orientamento, la formazione e la riabilitazione professionali, offrono la miglior protezione contro gli effetti nefasti della disoccupazione involontaria, che nondimeno quest'ultima esiste e che occorre per conseguenza fare in modo che i sistemi di sicurezza sociale promuovano l'impiego e forniscano un sostegno economico alle persone involontariamente disoccupate; Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla promozione dell'impiego e alla sicurezza sociale, questione che costituisce il quinto punto all'ordine del giorno della sessione, in vista segnatamente della revisione della convenzione sulla disoccupazione, 1934; Considerando che dette proposte dovranno assumere la forma di una convenzione internazionale, Adotta, questo ventuno giugno millenovecentottantotto, la seguente convenzione che sarà denominata Convenzione sulla promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione, 1988.

I. Disposizioni generali Articolo 1 Ai fini della presente convenzione: a) il termine «legislazione» comprende le leggi e i regolamenti come pure le disposizioni statutarie in materia di sicurezza sociale; b) II termine «prescritto» significa determinato da o in virtù della legislazione nazionale.

Articolo 2 Ogni Membro deve prendere misure appropriate per coordinare il suo sistema di protezione contro la disoccupazione e la sua politica dell'occupazione. All'uopo, deve provvedere affinchè il suo sistema di protezione contro la disoccupazione e in particolar modo le modalità d'indennizzo contribuiscano alla promozione del pieno impiego, produttivo e liberamente scelto, e non abbiano per effetto di scoraggiare i datori di lavoro dall'offrire, e i lavoratori dal cercare un'occupazione produttiva.

1440

Promozione dell'impiego e protezione contro la disoccupazione Articolo 3 Le disposizioni della presente convenzione devono essere applicate in consultazione e collaborazione con le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori, conformemente alla prassi nazionale.

Articolo 4 1. Ogni Membro che ratifichi la presente convenzione può, all'atto della ratifica, dichiarare di non applicare le disposizioni della parte VII.

2. Ogni Membro che abbia fatto una dichiarazione siffatta può annullarla in qualsiasi momento con una dichiarazione successiva.

Articolo 5 1. Ogni Membro può, mediante dichiarazione allegata alla sua ratifica, riservarsi il diritto di procedere a due al massimo delle deroghe temporanee previste nel paragrafo 4 dell'articolo 10, nel paragrafo 3 dell'articolo 11, nel paragrafo 2 dell'articolo 15, nel paragrafo 2 dell'articolo 18, nel paragrafo 4 dell'articolo 19, nel paragrafo 2 dell'articolo 23, nel paragrafo 2 dell'articolo 24 e nel paragrafo 2 dell'articolo 25. Tale dichiarazione deve enunciare le ragioni che giustificano queste deroghe.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, un Membro può, se la portata limitata del suo sistema di sicurezza sociale lo giustifica, mediante dichiarazione allegata alla sua ratifica, riservarsi il diritto di procedere alle deroghe temporanee previste nel paragrafo 4 dell'articolo 10, nel paragrafo 3 dell'articolo 11, nel paragrafo 2 dell'articolo 15, nel paragrafo 2 dell'articolo 18, nel paragrafo 4 dell'articolo 19, nel paragrafo 2 dell'articolo 23, nel paragrafo 2 dell'articolo 24 e nel paragrafo 2 dell'articolo 25. Tale dichiarazione deve enunciare le ragioni che giustificano queste deroghe.

2. Ogni Membro che abbia fatto una dichiarazione in applicazione del paragrafo 1 o del paragrafo 2 indica, nei rapporti sull'applicazione della presente convenzione da presentare in virtù dell'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, riguardo a ciascuna deroga di cui si è riservato il diritto: a) o che i motivi giustificanti la deroga continuano a sussistere; b) o che rinuncia ad avvalersi della deroga a decorrere da una data determinata.

4. Ogni Membro che abbia fatto una dichiarazione in applicazione del paragrafo 1 o del paragrafo 2 deve, secondo l'oggetto della dichiarazione e qualora le circostanze lo
permettano: a) coprire l'eventualità della disoccupazione parziale; b) aumentare il numero delle persone protette; e) aumentare l'ammontare delle indennità; d) ridurre la durata del termine d'attesa;

1441

Promozione dell'impiego e protezione contro la disoccupazione

e) estendere la durata del versamento delle indennità; f) adeguare i sistemi legali di sicurezza sociale alle condizioni dell'attività professionale dei lavoratori a tempo parziale; g) adoperarsi per garantire le cure mediche ai beneficiari delle indennità di disoccupazione ed alle persone a loro carico; h) adoperarsi per garantire che i periodi nel corso dei quali sono versate queste indennità siano considerati al fine di stabilire l'acquisizione del diritto alle prestazioni di sicurezza sociale ed, eventualmente, per il calcolo delle prestazioni d'invalidità, vecchiaia e superstiti.

Articolo 6 1. Ogni Membro deve garantire la parità di trattamento a tutte le persone protette, senza discriminazione in base alla razza, al colore, al sesso, alla religione, all'opinione politica, all'estrazione nazionale, alla cittadinanza, all'origine etnica o sociale, all'invalidità o all'età.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si oppongono all'adozione di provvedimenti speciali giustificati dalla situazione di determinati gruppi, nel quadro dei sistemi di cui al paragrafo 2 dell'articolo 12, o destinati a rispondere ai bisogni specifici di categorie di persone che incontrano problemi particolari sul mercato del lavoro, segnatamente gruppi sfavoriti, né alla conclusione di accordi bilaterali o multilaterali tra Stati relativi alle prestazioni di disoccupazione su base di reciprocità.

II. Promozione dell'impiego produttivo Articolo 7 Ogni Membro deve formulare, come obiettivo prioritario, una politica intesa a promuovere il pieno impiego, produttivo e liberamente scelto, con tutti i mezzi appropriati, inclusa la sicurezza sociale. Questi mezzi dovrebbero comprendere segnatamente i servizi dell'impiego, la formazione e l'orientamento professionali.

Articolo 8 1. Ogni Membro deve adoperarsi per stabilire, fatte salve la legislazione e la prassi nazionali, provvedimenti speciali per promuovere ulteriori possibilità d'impiego e di assistenza dell'impiego e facilitare il lavoro produttivo e liberamente scelto di determinate categorie di persone sfavorite che abbiano avuto o possano avere difficoltà nel trovare un impiego duraturo, come le donne, i giovani lavoratori, gli andicappati, i lavoratori anziani, i disoccupati di lunga durata, i lavoratori migranti in situazione regolare ed i lavoratori colpiti da
cambiamenti strutturali.

2. Ogni Membro deve specificare, nei suoi rapporti giusta l'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, le categorie di per1442

Promozione dell'impiego e protezione contro la disoccupazione sone a favore delle quali s'impegna a promuovere provvedimenti d'occupazione.

3. Ogni Membro deve adoperarsi per estendere progressivamente la promozione dell'impiego produttivo ad un numero di categorie più elevato di quello previsto inizialmente.

Articolo 9 I provvedimenti di cui nella presente parte devono ispirarsi alla convenzione e alla raccomandazione sulla valorizzazione delle risorse umane, 1975, ed alla raccomandazione sulla politica dell'impiego (disposizioni complementari), 1984.

III. Eventualità coperte Articolo 10 1. Le eventualità coperte devono comprendere, nelle condizioni prescritte, la disoccupazione totale definita come perdita di guadagno dovuta all'impossibilità d'ottenere un impiego adeguato, tenendo debitamente conto delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 21, per una persona capace di lavorare, disponibile per il lavoro ed effettivamente in cerca d'impiego.

2. Ogni Membro deve adoperarsi per estendere la protezione della convenzione, nelle condizioni prescritte, alle eventualità seguenti: a) la perdita di guadagno dovuta alla disoccupazione parziale definita come riduzione temporanea della durata normale o legale del lavoro; b) la sospensione o la riduzione del guadagno dovuta a una sospensione temporanea del lavoro, senza cessazione del rapporto di lavoro, segnatamente per motivi economici, tecnologici, strutturali o simili.

3. Ogni Membro deve inoltre adoperarsi per prevedere il versamento d'indennità ai lavoratori a tempo parziale che siano effettivamente alla ricerca di un impiego a tempo pieno. Il totale delle indennità e dei guadagni provenienti dall'impiego a tempo parziale può essere tale da indurii ad assumere un impiego a tempo pieno.

4. Se una dichiarazione fatta in virtù dell'articolo 5 è in vigore, l'attuazione dei paragrafi 2 e 3 può essere differita.

IV. Persone protette Articolo 11 1. La cerchia delle persone protette comprende categorie prescritte di salariati, costituenti complessivamente almeno l'85 per cento dell'insieme dei salariati, compresi gli agenti della funzione pubblica e gli apprendisti.

1443

Promozione dell'impiego e protezione contro la disoccupazione

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, gli agenti della funzione pubblica il cui impiego sia garantito dalla legislazione nazionale fino all'età normale del pensionamento possono essere esclusi dalla protezione.

3. Se è stata fatta una dichiarazione in applicazione dell'articolo 5, la cerchia delle persone protette comprende: a) o categorie prescritte di salariati, costituenti complessivamente almeno il 50 per cento dell'insieme dei salariati; b) o, se il livello di sviluppo lo giustifica in modo speciale, categorie prescritte di salariati costituenti complessivamente almeno il 50 per cento dell'insieme dei salariati operanti in aziende industriali che occupano almeno venti persone.

V. Metodi di protezione Articolo 12 1. Ogni Membro può determinare il metodo o i metodi di protezione per mezzo dei quali sceglie di dar effetto alle disposizioni della convenzione, che si tratti di sistemi contributivi o non contributivi o anche della combinazione di siffatti sistemi, eccetto che la presente convenzione disponga altrimenti.

2. Tuttavia, se la legislazione di un Membro protegge tutti i residenti le cui risorse, durante l'eventualità, non eccedono limiti prescritti, la protezione accordata può essere limitata in funzione delle risorse del beneficiario e della sua famiglia conformemente alle disposizioni dell'articolo 16.

VI. Indennità da attribuire Articolo 13 Le prestazioni versate ai disoccupati sotto forma di pagamenti periodici possono essere legate ai metodi di protezione.

Articolo 14 In caso di disoccupazione totale, devono essere versate indennità sotto forma di pagamenti periodici calcolati in modo da fornire al beneficiario un'indennizzo parziale e transitorio della perdita di guadagno e da evitare, nello stesso tempo, gli effetti dissuasivi per il lavoro e la creazione di posti di lavoro.

Articolo 15 1. Nel caso di disoccupazione totale e di perdita di guadagno dovuta ad una sospensione temporanea del lavoro senza cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima eventualità è coperta, devono essere versate indennità sotto forma di pagamenti periodici calcolati nel modo seguente:

1444

Promozione dell'impiego e protezione contro la disoccupazione

a) se sono determinate in rapporto con i contributi versati dalla persona protetta o in suo nome o con il suo guadagno anteriore, le indennità devono essere fissate al 50 per cento almeno del guadagno anteriore nel limite eventuale di massimi d'indennità o di guadagno legati per esempio al salario di un operaio qualificato o al salario medio dei lavoratori nella regione considerata; b) quando sono determinate indipendentemente dai contributi e dal guadagno anteriore, queste indennità devono essere fissate al 50 per cento almeno del salario minimo legale o del salario del manovale ordinario, o corrispondere all'importo minimo indispensabile per le spese essenziali; all'uopo occorre prendere in considerazione l'importo più elevato.

2. Se è in vigore una dichiarazione fatta in virtù dell'articolo 5, l'importo delle indennità deve essere almeno pari: a) o al 45 per cento del guadagno anteriore; b) o al 45 per cento del salario minimo legale o del salario del manovale ordinario, senza che questa percentuale possa essere inferiore all'ammontare minimo indispensabile per le spese essenziali.

3. Se appropriato, le percentuali specificate nei paragrafi 1 e 2 possono essere raggiunte paragonando i pagamenti periodici senza imposte e contributi con il guadagno senza imposte e contributi.

Articolo 16

Nonostante le disposizioni dell'articolo 15, le indennità versate dopo la durata iniziale specificata nel capoverso a) paragrafo 2 dell'articolo 19, come anche le indennità versate da un Membro di cui nel paragrafo 2 dell'articolo 12, possono essere fissate secondo una scala prescritta, tenendo conto di altre risorse di cui dispongono il beneficiario e la sua famiglia oltre un limite prescritto. In ogni caso, queste indennità, combinate con tutte le altre prestazioni alle quali essi possono aver diritto, devono garantire loro condizioni d'esistenza sane e convenienti, secondo le norme nazionali.

Articolo 17

1. Se la legislazione di un Membro subordina il diritto alle indennità di disoccupazione a un periodo di aspettativa, questo non deve eccedere la durata considerata necessaria per evitare gli abusi.

2. Ogni Membro deve adoperarsi per adeguare il periodo di aspettativa alle condizioni dell'attività professionale dei lavoratori stagionali.

Articolo 18

1. Se la legislazione di un Membro dispone che le indennità cominciano ad essere versate in caso di disoccupazione totale soltanto alla scadenza di un termine d'attesa, questo termine non deve superare i sette giorni.

1445

Promozione dell'impiego e protezione contro la disoccupazione

2. Se è in vigore una dichiarazione fatta in virtù dell'articolo 5, il termine d'attesa non deve superare i 10 giorni.

3. Se si tratta di lavoratori stagionali, il termine d'attesa previsto nel paragrafo 1 può essere adattato alle condizioni della loro attività professionale.

Articolo 19 1. Le indennità attribuite in caso di disoccupazione totale e di perdita di guadagno dovuta a sospensione temporanea del lavoro senza cessazione del rapporto di lavoro devono essere versate per tutta la durata di queste eventualità.

2. Tuttavia, in caso di disoccupazione totale: a) la durata iniziale del versamento delle indennità di cui all'articolo 15 può essere limitata a ventisei settimane per ogni caso di disoccupazione, o a trentanove settimane nel corso di ogni periodo di 24 mesi; b) se la disoccupazione si protrae alla scadenza di questo periodo iniziale d'indennizzo, la durata del versamento delle indennità calcolate eventualmente in funzione delle risorse del beneficiario e della sua famiglia, conformemente alle disposizioni dell'articolo 16, può essere limitata a un periodo prescritto.

3. Se la legislazione di un Membro dispone che la durata iniziale del versamento delle indennità di cui all'articolo 15 è graduata secondo la durata del periodo di aspettativa, la media delle durate previste per il versamento delle indennità deve raggiungere almeno ventisei settimane.

4. Se è in vigore una dichiarazione fatta in virtù dell'articolo 5, la durata del versamento delle indennità può essere limitata a 13 settimane nel corso di un periodo di 12 mesi o a una media di 13 settimane ove la legislazione disponga che la durata iniziale del versamento è proporzionale a quella del periodo di aspettativa.

5. Nel caso di cui al capoverso b) del paragrafo 2, ogni Membro deve adoperarsi per accordare agli interessati un aiuto complementare appropriato onde permettere loro di ritrovare un impiego produttivo e liberamente scelto, segnatamente ricorrendo ai provvedimenti specificati nella parte II.

6. La durata del versamento delle indennità ai lavoratori stagionali può essere adattata alle condizioni della loro attività professionale, impregiudicate le disposizioni del capoverso b) del paragrafo 2.

Articolo 20 Le indennità alle quali una persona protetta avrebbe avuto diritto nell'eventualità di disoccupazione totale o parziale o di perdita di guadagno dovuta a sospensione temporanea del lavoro senza cessazione del rapporto di lavoro possono essere rifiutate, soppresse, sospese o ridotte in una misura prescritta: a) fintante che l'interessato non si trova sul territorio del Membro;

1446

Promozione dell'impiego e protezione contro la disoccupazione

b) se, secondo la valutazione dell'autorità competente, l'interessato ha deliberatamente contribuito al suo licenziamento; e) se, secondo la valutazione dell'autorità competente, l'interessato ha lasciato volontariamente il suo impiego senza motivo legittimo; d) durante un conflitto professionale, se l'interessato ha cessato il lavoro per prender parte a questo conflitto, o se è impedito di lavorare per causa diretta di una sospensione del lavoro dovuta a detto conflitto; e) se l'interessato ha cercato di ottenere o ha ottenuto fraudolentemente le indennità; f) se l'interessato ha omesso, senza motivo legittimo, di ricorrere ai servizi messigli a disposizione in materia di collocamento, d'orientamento, di formazione, di riqualificazione professionale o di reinserimento in un impiego adeguato; g) fintantoché l'interessato riceve un'altra prestazione di mantenimento del reddito prevista dalla legislazione del Membro interessato, ad eccezione di una prestazione familiare, sempreché la parte sospesa delle indennità non superi l'altra prestazione.

Articolo 21

1. Le indennità alle quali una persona protetta avrebbe avuto diritto in caso di disoccupazione totale possono essere rifiutate, soppresse, sospese o ridotte, in una misura prescritta, se l'interessato rifiuta di accettare un impiego adeguato.

2. Nel valutare l'adeguatezza di un impiego si deve tener conto segnatamente, nelle condizioni prescritte e nella misura appropriata, dell'età del disoccupato, della sua anzianità nella professione anteriore, dell'esperienza acquisita, della durata della disoccupazione, dello stato del mercato del lavoro, delle ripercussioni di questo impiego sulla situazione personale e familiare dell'interessato e del fatto che l'impiego è disponibile per causa diretta di una sospensione del lavoro dovuta a un conflitto professionale in corso.

Articolo 22

Se una persona protetta ha ricevuto direttamente dal suo datore di lavoro o da qualsiasi altra fonte, in virtù della legislazione nazionale o di un contratto collettivo, un'indennità di partenza avente per funzione principale di contribuire a compensare la perdita di guadagno subita in caso di disoccupazione totale: a) le indennità di disoccupazione alle quali l'interessato avrebbe diritto possono essere sospese durante un periodo corrispondente a quello durante il quale l'indennità di partenza permette di compensare la perdita di guadagno subita; o b) l'indennità di partenza può essere ridotta di un ammontare corrispondente al valore convertito in un versamento unico delle indennità di disoccupazione alle quali l'interessato avrebbe diritto durante un periodo corrispon-

1447

Promozione dell'impiego e protezione contro la disoccupazione

dente a quello durante il quale l'indennità di partenza permette di compensare la perdita di guadagno subita, a scelta di ogni Membro.

Articolo 23 1. Ogni Membro la cui legislazione preveda la copertura delle cure mediche e ne subordini direttamente o indirettamente il diritto ad una condizione di attività professionale deve adoperarsi per garantire, nelle condizioni prescritte, le cure mediche ai beneficiari delle indennità di disoccupazione, nonché alle persone a loro carico.

2. Se è in vigore dichiarazione fatta in virtù dell'articolo 5, l'attuazione del paragrafo 1 può essere differita.

Articolo 24 1. Ogni Membro deve, nelle condizioni prescritte, adoperarsi per garantire ai beneficiari delle indennità di disoccupazione che i periodi nel corso dei quali queste indennità sono versate saranno considerati: a) per l'acquisizione del diritto o, eventualmente, per il calcolo delle prestazioni d'invalidità, vecchiaia e superstiti; b) per l'acquisizione del diritto alle cure mediche, alle indennità di malattia e di maternità ed alle prestazioni familiari, dopo la fine della disoccupazione, se la legislazione del Membro considerato prevede siffatte prestazioni e subordini direttamente o indirettamente il diritto alle stesse ad una condizione d'attività professionale.

2. Se è in vigore una dichiarazione fatta in virtù dell'articolo 5, l'attuazione del paragrafo 1 può essere differita.

Articolo 25 1. Ogni Membro deve assicurare che i sistemi legali di sicurezza sociale legati all'esercizio di un'attività professionale siano adattati alle condizioni dell'attività professionale dei lavoratori a tempo parziale la cui durata di lavoro o i cui guadagni non possano, nelle condizioni prescritte, essere considerati trascurabili.

2. Se è in vigore una dichiarazione fatta in virtù dell'articolo 5, l'attuazione del paragrafo 1 può essere differita.

VII. Disposizioni particolari per le persone in cerca di un primo impiego Articolo 26 1. I Membri devono tener presente che esistono numerose categorie di persone in cerca d'impiego che non sono mai state riconosciute come disoccupati o che

1448

Promozione dell'impiego e protezione contro la disoccupazione hanno cessato di esserlo, o che non hanno mai appartenuto a sistemi d'indennizzo della disoccupazione o che hanno cessato di appartenervi. Per conseguenza, tre almeno delle dieci categorie di persone seguenti, in cerca d'impiego, devono beneficiare di prestazioni sociali, alle condizioni e secondo le modalità prescritte: a) i giovani che hanno terminato la formazione professionale; b) i giovani che hanno terminato gli studi; e) i giovani liberati dal servizio militare obbligatorio; d) qualsiasi persona, dopo un periodo che abbia dedicato all'educazione di un bambino o alle cure di una persona malata, andicappata o anziana; e) le persone il cui coniuge sia deceduto, qualora non abbiano diritto a una prestazione per superstiti; f) le persone divorziate o separate; g) i detenuti liberati; h) gli adulti, compresi gli invalidi, che hanno terminato un periodo di formazione; i) i lavoratori migranti, al loro ritorno nel Paese d'origine, fatti salvi i loro diritti acquisiti in virtù della legislazione del loro ultimo Paese di lavoro; j) le persone che hanno pecedentemente lavorato in proprio.

2. Ogni Membro deve specificare, nei suoi rapporti in virtù dell'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, le categorie di persone di cui al paragrafo 1 che si impegna a proteggere.

3. Ogni Membro dve adoperarsi per estendere progressivamente la protezione ad un numero di categorie di persone più elevato di quello che ha accettato originariamente.

Vili. Garanzie giuridiche, amministrative e finanziarie Articolo 27 1. In caso di rifiuto, soppressione, sospensione o riduzione delle indennità o di contestazione del loro ammontare, ogni richiedente deve avere il diritto di presentare un reclamo all'organismo che amministra il sistema delle prestazioni e di interporre ulteriormente un ricorso davanti ad un organo indipendente. Il richiedente deve essere informato per scritto sulle procedure applicabili, che devono essere semplici e rapide.

2. La procedura di ricorso deve permettere al richiedente, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionali, di farsi rappresentare o assistere da una persona qualificata di sua scelta, da un delegato di un'organizzazione rappresentativa di lavoratori o da un delegato di un'organizzazione rappresentativa delle persone protette.

Articolo 28 Ogni Membro assume una responsabilità generale per la buona amministrazio-

1449

Promozione dell'impiego e protezione contro la disoccupazione

ne delle istituzioni e servizi che contribuiscono all'applicazione della convenzione.

Articolo 29 1. Se l'amministrazione è direttamente assicurata da un dipartimento governativo responsabile davanti ad un parlamento, i rappresentanti delle persone protette e dei datori di lavoro devono, nelle condizioni prescritte, essere associati alla medesima a titolo consultivo.

2. Se l'amministrazione non è assicurata da un dipartimento governativo responsabile davanti ad un parlamento: a) rappresentanti delle persone protette devono partecipare all'amministrazione o esservi associati con potere consultivo nelle condizioni prescritte; b) la legislazione nazionale può prevedere anche la partecipazione di rappresentanti dei datori di lavoro; e) la legislazione nazionale può prevedere anche la partecipazione di rappresentanti delle autorità pubbliche.

Articolo 30 Se sono accordati sussidi dello Stato o del sistema di sicurezza sociale in vista di salvaguardare impieghi, i Membri devono prendere i provvedimenti necessari per garantire la destinazione esclusiva di questi sussidi allo scopo previsto e impedire qualsiasi frode o qualsiasi abuso da parte dei beneficiari.

Articolo 31 La presente convenzione rivede la convenzione sulla disoccupazione, 1934.

Articolo 32 Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questo registrate.

Articolo 33 1. La presente convenzione vincola unicamente i Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.

2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore generale.

3. In seguito, la presente convenzione entrerà in vigore per ogni Membro dodici mesi dopo la registrazione della sua ratifica.

1450

Promozione dell'impiego e protezione contro la disoccupazione Articolo 34 1. Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunciarla alla scadenza di un periodo di 10 anni dopo la data della sua iniziale entrata in vigore, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da esso registrato. Le denuncia avrà effetto un anno dopo la sua registrazione.

2. Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione e che entro il termine di un anno dopo la scadenza del periodo di 10 anni menzionato nel paragrafo precedente non abbia fatto uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo sarà vincolato per un nuovo periodo di 10 anni e, in seguito, potrà denunciare la presente convenzione alla scadenza di ogni periodo di 10 anni alle condizioni previste nel presente articolo.

Articolo 35 1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunce comunicategli dai Membri dell'Organizzazione.

2. Notificando ai Membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica comunicatagli, il Direttore generale richiamerà l'attenzione dei Membri dell'Organizzazione sulla data dell'entrata in vigore della presente convenzione.

Articolo 36 II Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, a scopo di registrazione conformemente all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete in merito a tutte le ratifiche e a tutti gli atti di denuncia registrati conformemente agli articoli precedenti.

Articolo 37 Ogni qualvolta lo riterrà necessario, il Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente convenzione ed esaminerà l'opportunità di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 38 Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione comportante la revisione totale o parziale della presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti: a) la ratifica, da parte di un Membro, della nuova convenzione comporterà, di diritto, nonostante l'articolo 34 qui innanzi, la denuncia immediata del-

1451

Promozione dell'impiego e protezione contro la disoccupazione

la presente convenzione, purché la nuova convenzione sia entrata in vigore; b) a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della nuova convenzione, la presente convenzione cesserà d'essere aperta alla ratifica dei Membri.

2. La presente convenzione permarrebbe comunque vigente, nella sua forma e nel suo tenore, per i Membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la nuova convenzione.

Articolo 39 Le versioni francese e inglese del testo della presente convenzione fanno ugualmente fede.

Seguono le firme

2939

1452

Raccomandazione n. 176 concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione

Traduzione"

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro ed ivi riunitasi il 1° giugno 1988 nella sua settantacinquesima sessione; Dopo aver deciso di adottare diverse disposizioni relative alla promozione dell'impiego e alla sicurezza sociale, questione costituente il quinto punto all'ordine del giorno della sessione; Dopo aver deciso che queste proposte assumeranno la forma di una raccomandazione che completa la convenzione sulla promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione, 1988, Adotta, questo ventuno giugno millenovecentoottantotto, la raccomandazione qui appresso, che sarà denominata Raccomandazione sulla promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione, 1988.

I. Disposizioni generali 1. Ai fini della presente raccomandazione: a) il termine «legislazione» designa le leggi e i regolamenti, nonché le disposizioni statutarie in materia di sicurezza sociale; b) il termine «prescrive» significa determinato da o in virtù della legislazione nazionale; e) il termine «convenzione» designa la Convenzione sulla promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione, 1988.

II. Promozione dell'impiego produttivo 2. La promozione, con tutti i mezzi appropriati, compresa la sicurezza sociale, del pieno impiego produttivo e liberamente scelto dovrebbe costituire un obiettivo prioritario della politica nazionale. Questi mezzi dovrebbero comprendere segnatamente i servizi dell'impiego come pure la formazione e l'orientamento professionali.

3. In periodo di crisi economica, le politiche di adeguamento dovrebbero comprendere, nelle condizioni prescritte, provvedimenti intesi a favorire iniziative che comportino la più ampia utilizzazione della mano d'opera.

'> Dal testo originale francese.

95 Foglio federale. 72° anno. Voi. III

1453

Promozione dell'impiego e protezione contro la disoccupazione

4. I Membri dovrebbero, per promuovere la mobilità professionale, adoperarsi per accordare, nelle condizioni prescritte e nel modo più appropriato, segnatamente: a) indennità che contribuiscano alla copertura delle spese di spostamento e delle istallazioni necessarie per i servizi previsti nel paragrafo 2 qui sopra; b) indennità sotto forma di pagamenti periodici calcolati conformemente alle disposizioni dell'articolo 15 della convenzione, durante un periodo prescritto di formazione o di riqualificazione professionali.

5. I Membri dovrebbero inoltre prendere in considerazione, a titolo di promozione della mobilità geografica o professionale, la possibilità di accordare, nelle condizioni prescritte e nel modo più appropriato, segnatamente: a) indennità temporanee regressive destinate a compensare, eventualmente, la riduzione di rimunerazione risultante dal reinserimento professionale; b) assegni che contribuiscano alla copertura delle spese di viaggio e di trasloco; e) indennità di separazione; d) indennità di reinserimento nella vita professionale.

6. I Membri dovrebbero assicurare la coordinazione degli ordinamenti legali ed incoraggiare la coordinazione dei sistemi privati di pensione, in modo da eliminare gli impedimenti alla mobilità professionale.

7. I Membri dovrebbero offrire alle persone protette, alle condizioni prescritte, facilitazioni che permettano loro di accedere a impieghi temporanei retribuiti, senza mettere in pericolo gli impieghi di altri lavoratori, onde migliorare le proprie possibilità di pervenire a un lavoro produttivo e liberamente scelto.

8. I Membri dovrebbero, per quanto possibile e nelle condizioni prescritte, offrire un sostegno finanziario e servizi di consulenza ai disoccupati che auspichino aprire una propria azienda o impegnarsi in un'altra attività economica.

9. I Membri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di concludere accordi bilaterali e multilaterali che prevedano un'assistenza in favore dei lavoratori stranieri protetti dalla loro legislazione che auspichino ritornare liberamente sul territorio del Membro di cui sono cittadini o sul quale risiedevano anteriormente. In mancanza di tali accordi, i Membri dovrebbero accordare, in virtù della legislazione di quest'ultimo, un'assistenza finanziaria ai lavoratori interessati.

10. I Membri
dovrebbero, se del caso, in sintonia con le disposizioni di accordi multilaterali, investire le riserve eventuali accumulate dai sistemi legali di pensioni o dai fondi di previdenza, e incoraggiare l'investimento proveniente da fonti private, compresi i sistemi privati di pensioni, in modo da promuovere l'impiego nel Paese e non di scoraggiarlo, fatte salve le garanzie necessarie di sicurezza e di rendimento degli investimenti effettuati.

11. La messa in atto progressiva, nelle zone urbane e rurali, di servizi comunitari, compresi i servizi sanitari, finanziati dai contributi di sicurezza sociale o

1454

Promozione dell'impiego e protezione contro la disoccupazione

da altre fonti, dovrebbe servire a moltiplicare gli impieghi e a fornire una formazione al personale, pur contribuendo in modo concreto al conseguimento degli obiettivi nazionali in materia di promozione dell'impiego.

III. Protezione dei disoccupati 12. In caso di disoccupazione parziale e nel caso di cui al paragrafo 3 dell'articolo 10 della convenzione, le indennità dovrebbero essere versate, nelle condizioni prescritte, sotto forma di pagamenti periodici compensanti equamente la perdita di guadagno dovuta alla disoccupazione. Queste indennità potrebbero essere calcolate in funzione della riduzione della durata del lavoro subita dal disoccupato, o fissate a un ammontare tale che il totale dell'indennità e del guadagno derivante dal lavoro a tempo parziale sia compreso tra l'ammontare dei guadagni anteriori per un lavoro a tempo pieno e l'ammontare dell'indennità di disoccupazione totale, in modo da non scoraggiare il lavoro a tempo parziale ed il lavoro temporaneo quando queste forme di lavoro possano favorire il ritorno al lavoro a tempo pieno.

13. (1) Le percentuali specificate nell'articolo 15 della convenzione per il calcolo delle indennità dovrebbero essere raggiunte prendendo in considerazione il guadagno lordo del beneficiario prima della detrazione dell'imposta e del contributo di sicurezza sociale.

(2) Se risulta appropriato, queste percentuali potrebbero essere raggiunte paragonando i pagamenti periodici, senza imposte e contributi, con il guadagno senza imposte e contributi.

14. (1) Nelle condizioni prescritte, la nozione di impiego adeguato non dovrebbe applicarsi a: a) un impiego comportante un cambiamento di professione che non tenesse conto delle capacità, delle qualifiche, delle attitudini, dell'esperienza professionale o delle possibilità di riadattamento dell'interessato; b) un impiego comportante un trasferimento di residenza in un luogo in cui non esistessero possibilità di alloggio appropriate; e) un impiego le cui condizioni e la cui rimunerazione fossero sensibilmente meno favorevoli di quelle generalmente accordate, nel momento considerato, nella professione e nella regione in cui l'impiego è offerto; d) un impiego vacante direttamente a causa di una sospensione del lavoro dovuta a un conflitto professionale in corso; e) un impiego tale che, per una ragione diversa da quelle di cui nei capo versi a) & d) t tenendo conto di tutte le circostanze particolari, segnatamente delle responsabilità familiari, il suo rifiuto non potrebbe essere ragionevolmente rimproverato all'interessato.
(2) Nella valutazione dei criteri definiti nei capoversi a), e) e e) del sottoparagrafo precedente, si dovrebbe tenere conto, in generale, dell'età del disoccupato, della sua anzianità nella professione anteriore, dell'esperienza acquisita, 1455

Promozione dell'impiego e protezione contro la disoccupazione

della durata della disoccupazione, dello stato del mercato del lavoro, nonché delle ripercussioni di questo impiego sulla situazione personale e familiare dell'interessato.

15. Se un disoccupato ha accettato di assumere temporaneamente, nei limiti di una durata prescritta, un impiego che non si possa ritenere adeguato tenendo conto delle disposizioni del paragrafo 14, o un impiego a tempo parziale nel caso di cui al paragrafo 3 dell'articolo 10 della convenzione, l'ammontare e la durata delle indennità di disoccupazione versate alla fine di tali impieghi non dovrebbero essere influenzate negativamente dall'ammontare dei guadagni che il disoccupato ha ottenuto.

16. I membri dovrebbero adoperarsi per estendere progressivamente a tutti i salariati l'applicazione della loro legislazione concernente l'indennizzo della disoccupazione. Tuttavia, gli agenti della funzione pubblica il cui impiego sia garantito dalla legislazione nazionale fino all'età normale del pensionamento potrebbero essere esclusi dalla protezione.

17. I Membri dovrebbero adoperarsi per proteggere i lavoratori che incontrassero difficoltà nel corso del termine d'attesa.

18. Le disposizioni seguenti dovrebbero essere applicabili, secondo i casi, alle categorie di persone di cui al paragrafo 1 dell'articolo 26 della convenzione: a) in caso di disoccupazione totale, le indennità dovrebbero poter essere calcolate conformemente alle disposizioni dell'articolo 16 della convenzione; b) il periodo di aspettativa dovrebbe essere adeguato o soppresso, nelle condizioni prescritte, per certe categorie di persone in cerca di un primo impiego; e) se le indennità sono accordate senza condizione di periodo di aspettativa: i) i termini d'attesa dovrebbero poter essere portati ad una durata prescritta; ii) le durate di versamento delle indennità dovrebbero poter essere limitate nelle condizioni prescritte, nonostante le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 19 della convenzione.

19. Se la durata del versamento delle indennità è limitata dalla legislazione nazionale, essa dovrebbe essere prolungata, nelle condizioni prescritte, fino all'età d'ammissione alla pensione di vecchiaia per i disoccupati che abbiano raggiunto un'età prescritta che preceda l'età d'ammissione alla pensione di vecchiaia.

20. I Membri la cui legislazione preveda la
copertura delle spese mediche e ne subordini direttamente o indirettamente il diritto a una condizione d'attività professionale dovrebbero sforzarsi di garantire, nelle condizioni prescritte, le cure mediche ai disoccupati, compresi, possibilmente, quelli che non beneficiano d'indennità di disoccupazione, nonché alle persone a loro carico.

1456

Promozione dell'impiego e protezione contro la disoccupazione 21. I Membri dovrebbero, nelle condizioni prescritte, adoperarsi per garantire ai beneficiari delle indennità di disoccupazione che i periodi nel corso dei quali queste indennità sono versate saranno considerati: a) per l'acquisizione del diritto e, eventualmente, per il calcolo delle prestazioni d'invalidità, vecchiaia e superstiti; b) per l'acquisizione del diritto alle cure mediche, alle indennità di malattia e di maternità ed alle prestazioni familiari, dopo la fine della disoccupazione, quando la legislazione del Membro considerato preveda tali prestazioni e ne subordini direttamente o indirettamente il diritto ad una condizione d'attività professionale.

22. I Membri dovrebbero adoperarsi per adattare i sistemi legali di sicurezza sociale legati all'esercizio di un'attività professionale alle condizioni dell'attività professionale dei lavoratori a tempo parziale. L'adattamento richiesto, previsto nell'articolo 25 della convenzione, dovrebbe vertere segnatamente, nelle condizioni prescritte, su: a) le durate minime di lavoro e gli importi minimi di guadagni condizionanti il diritto di fruire dei sistemi di base e dei sistemi complementari; b) gli importi massimi di calcolo dei contributi; e) la durata del periodo di aspettativa esigibile per l'inizio del diritto alle prestazioni; d) i modi di calcolo delle prestazioni in contanti e segnatamente delle pensioni in funzione dei guadagni e della durata di contribuzione, d'assicurazione o d'attività professionale; e) il diritto a prestazioni minime ed a prestazioni forfettarie, segnatamente alle prestazioni familiari, non ridotte.

23. I Membri dovrebbero cercare di promuovere una vera comprensione delle difficoltà dei disoccupati, segnatamente di quelli che sono in disoccupazione da lungo tempo, e del loro bisogno di un reddito sufficiente.

IV. Sviluppo e perfezionamento dei sistemi di protezione 24. Dato che lo sviluppo di un sistema di protezione dei disoccupati è ai suoi inizi in un certo numero di Membri e che altri possono essere indotti a prendere in considerazione modificazioni nei sistemi esistenti in funzione dell'evoluzione dei bisogni, possono essere legittimamente adottati approcci diversi per venire in aiuto ai disoccupati, ed i Membri dovrebbero accordare un'elevata priorità ad uno scambio di informazioni leale e completo sugli aiuti ai disoccupati.

25. Per raggiungere almeno le norme fissate dalle disposizioni della parte IV (prestazioni di disoccupazione) della convenzione concernente la sicurezza sociale (norme minime), 1952, i Membri che intendono sviluppare il loro regime di protezione contro la disoccupazione dovrebbero ispirarsi, nella misura in cui è possibile e appropriato, alle disposizioni seguenti.

1457

Promozione dell'impiego e protezione contro la disoccupazione

26. (1) I Membri dovrebbero essere consci delle difficoltà tecniche e amministrative che la pianificazione e l'attuazione dei meccanismi di sicurezza sociale comportano per l'indennizzo della disoccupazione. In vista d'introdurre forme d'indennizzo della disoccupazione che comportino prestazioni di carattere non discrezionale, dovrebbero cercare di riunire, appena possibile, le condizioni seguenti: a) l'istituzione ed il funzionamento soddisfacente di un servizio pubblico gratuito dell'impiego che, dotato di una rete di uffici di collocamento, abbia acquisito una capacità amministrativa sufficiente per raccogliere e analizzare le informazioni sul mercato dell'impiego, registrare le offerte e le domande di lavoro e verificare obiettivamente il carattere involontario della disoccupazione delle persone interessate; b) un livello ragionevole d'introduzione e un'esperienza estesa della gestione di altre branche della sicurezza sociale giudicate prioritarie sul piano sociale ed economico, come le cure sanitarie primarie e il risarcimento degli infortuni sul lavoro.

(2) I Membri dovrebbero, a titolo altamente prioritario, adoperarsi per riunire le condizioni enunciate nel sottoparagrafo 1 qui sopra, favorendo un livello sufficientemente elevato di occupazione stabile, offrendo salari e condizioni di lavoro adeguati, segnatamente con provvedimenti necessari e appropriati, come l'orientamento professionale e la formazione, per facilitare l'equilibrio volontario tra le qualificazioni ed i posti vacanti sul mercato del lavoro.

(3) I servizi di cooperazione e la consulenza tecnica dell'Ufficio internazionale del Lavoro dovrebbero continuare ad essere interpellati per sostenere qualsiasi iniziativa presa dai Membri in questo campo, in mancanza di una perizia nazionale sufficiente.

(4) Se le condizioni di cui al sottoparagrafo 1 sono riunite, i Membri dovrebbero, con la rapidità permessa dalle loro risorse, e, se necesssario, a tappe, istituire sistemi di protezione dei disoccupati, e segnatamente meccanismi di sicurezza sociale per l'indennizzo della disoccupazione.

27. Se le condizioni di cui al sottoparagrafo 1 del paragrafo 26 non sono riunite, i Membri dovrebbero accordare la priorità a provvedimenti speciali d'aiuto ai disoccupati più bisognosi in funzione delle risorse disponibili e secondo le condizioni
proprie ad ogni Paese.

28. I Membri che abbiano istituito un fondo nazionale di previdenza potrebbero esaminare la possibilità di autorizzare, a profitto dei titolari di conto i cui guadagni siano interrotti da una disoccupazione di lunga durata e la cui situazione familiare sia precaria, il versamento di prestazioni periodiche in. contanti per far fronte ai loro bisogni essenziali. Queste prestazioni potrebbero essere di importo e durata limitati in funzione delle circostanze, e segnatamente del saldo del conto.

29. I Membri potrebbero pure promuovere la costituzione, da parte delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, di fondi di soccorso aziendali

1458

Promozione dell'impiego e protezione contro la disoccupazione

o interaziendali. Questo metodo potrebbe essere attuato nelle aziende e nei settori d'attività che dispongono di una capacità economica sufficiente.

30. I Membri la cui legislazione accolli ai datori di lavoro il versamento d'indennità di fine servizio ai lavoratori che hanno perso il posto di lavoro dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di una responsabilità solidale dei datori di lavoro mediante la creazione di fondi alimentati da contributi di questi ultimi, onde garantire il versamento delle indennità ai lavoratori interessati.

Seguono le firme

2940

1459

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Rapporto sulle convenzioni e raccomandazioni adottate nel 1988 dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua 75a sessione e Messaggio sulla Convenzione (n. 168) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione de...

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1989

Année Anno Band

3

Volume Volume Heft

50

Cahier Numero Geschäftsnummer

89.069

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

19.12.1989

Date Data Seite

1397-1459

Page Pagina Ref. No

10 116 183

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.