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Legge federale ...
sugli
effetti di diritto pubblico del pignoramento infruttuoso e del fallimento.
(Del 29 "aprile 1920.)
L'ASSEMBLA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, Visti gli art. G6, 64 e 74, secondo capoverso, della co¬ stituzione federale ; Visto il messaggio del Consiglio federale del 1° dicem¬ bre 1916, ' decreta: Art. 1. Il pignoramento infruttuoso e il'fallimento non imptoìrtano di per se l'a. privazione del diritto di voto.
Restano riservate le disposizioni del diritto penale can¬ tonale sulla privazione del diritto di volo applicabile corno pena ai reati in materia d'esecuzione e di fallimento. Tutta¬ via il debitore non piuò essere punito colla privazione del di¬ ritto di voto per il solo fatto del pignoramento infruttuoso o del fallimento.
E'' inoltre riservato alla legislazione cantonale di sta¬ bilire che la privazione del diritto di voto peT pignoramento infruttuoso o per fallimento possa, essere pronunciata per una durata massima di: quattro anni quando venga assoda¬ to dall'autorità giudiziaria che il dissesto finanziario del debitore è dovuto ad una sua colpa di qualche gravità.
Art. 2. Con riserva dell'art. 1, e in quanto non vi ri op¬ pongano altre disposizioni di diritto federale, i Cantoni possono prescrivere per il pignoramento in fluttuoso e il fal¬ limento delle conseguenze di diritto pubblico, come l'inca¬ pacità di rivestire un pubblico ufficio, d'esercitare una pro¬ fessione patentata, ecc.
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Tuttavia queste conseguenze di di riti o pubblico1 devono essere soppresso non appena, il fallimento sia revocato, o tut¬ ti i creditori, che hanno avuto una perdita siano pagati o consentano alla riabilitazione.
Art. 3. Qualsiasi privazione del diritto di roto contraria allo disposizioni della presente leggo cessa di avere effetto all'entrata in vigore di questa.
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A contare dalla stessa data saranno abrogate tutt'o lo disposizioni contrarie del diritto federale-o cantonale, spe¬ cialmente l'art. 26 dèlia legge federalo dell'11 aprilo- 1889.
sull'esecuzione' e saili fallimento.
Art. 4. Il Consiglio federale fisserà la dalia dell'entrata in vigore della presente legge.
Così decretato dal Consiglio Nazionale, Borna, 29 aprile 1920.
Il Premiente.' J. BLUMER.
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TI Segretario.' Stkigkk.
Così decretalo dal Consiglio- dogli Stati, Berna, 29 aprile 1920.
ir Presidente s J. BAUMÂNN.
Il Segretario: Kaksmn.
Il Consiglio federale svizzero decreta :
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La pre,sente legge federale.sarà pubblicata, giusta l'arti-' colo 89, 2° capoverso della Costi turióne foderale e l'art; .3 della/logge 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari .su leggi e risoluzioni federali.
Berna, 29 aprile 1920.
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Per ordine» del Consiglio federale svizzero, Il Oam,cebU\&rc delia Cmfedetrazioine : Stkiukk.
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Data della pubblicazione.' n maggio 192Ò.
Termine d'opposizione.' 3 agosto 1920,
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Legge Federale sugli effetti di diritto pubblico del pignoramento infruttuoso e del fallimento. (Del 29 aprile 1920.)
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Bundesblatt
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Feuille fédérale
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Foglio federale
Jahr
1920
Année Anno Band
2
Volume Volume Heft
20
Cahier Numero Geschäftsnummer
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Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum
19.05.1920
Date Data Seite
47-48
Page Pagina Ref. No
10 147 171
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