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Messaggio concernente la revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento

dell'8 maggio 1991

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo, per approvazione, il messaggio concernente la revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento.

In pari tempo vi proponiamo di togliere di ruolo gli interventi parlamentari seguenti: 1954 P 6493 Legge sulla esecuzione e sul fallimento (N 24.9.54, Schütz) 1954 P 6613 Legge sulla esecuzione e sul fallimento (N 24.9.54, Stadlin) 1973 P 11521 Cessione di salario (N 18.9.73, Ganz) 1975 P 75.472 Sospensione delle esecuzioni in caso di disoccupazione (N 17.12.75, Nanchen) 1978 P 77.507 Fallimento. Crediti delle istituzioni di previdenza (N 8.3.78, Morel) 1978 M 78.314 Crediti del lavoratore (N 20.6.78, Jelmini; S 29.11.78) 1979 P 79.436 Anticipo di alimenti. Impignorabilità (N 3.10.79, Gloor) Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

8 maggio 1991

1991 - 284

1 Foglio federale. 74° amo.

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Cotti II cancelliere della Confederazione, Buser

Voi. III

Compendio La legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), entrata in vigore il 1 ° gennaio 1892, è stata per la prima volta sottoposta a un riesame completo e approfondito. Ne è risultato che, nonostante la ragguardevole età della legge e i mutamenti economici e sociali intervenuti dalla sua promulgazione, non è necessario modificare il sistema chiaro e collaudato previsto dalla legge. Per questo motivo ci limitiamo a proporre una revisione parziale.

Essa si prefigge innanzitutto di codificare i principi elaborati dalla giurisprudenza del Tribunale federale (p. es. le disposizioni sulla durata e la revisione del pignoramento di salario). La legge viene inoltre aggiornata sul piano linguistico dove ciò pare necessario. Per conferirle maggior chiarezza, tutti gli articoli sono stati corredati di un titolo marginale. Da ultimo, sono state incluse nella LEF alcune disposizioni che, seppur emanate a livello di ordinanza, rivestono carattere di legge (p. es. gli art. 133 cpv. 2, 142, 152 cpv. 2, 153a, 230a, 258 cpv. 2 e 260 cpv. 3).

Le vere e proprie innovazioni si limitano ad affinare o a rendere più esplicito il sistema attuale e possono dunque essere integrate senza problema nella legge.

Esse concernono soltanto questioni specifiche, quali l'organizzazione delle autorità (p. es. eliminazione della possibilità di retribuire gli ufficiali e i loro supplenti mediante la percezione delle sportule; responsabilità primaria dello Stato per il danno cagionato da qualsiasi organo dell'esecuzione forzata; obbligo di affidare ad autorità giudiziarie la funzione di autorità del sequestro e del concordato), la procedura (p. es. foro, ampliamento dei casi di applicazione della procedura sommaria, osservanza e restituzione dei termini, prolungamento dei termini per promuovere l'azione, diritto di far valere i nova nella procedura di ricorso contro la dichiarazione di fallimento), il rafforzamento dei diritti dei creditori (p.

es. accorciamento dei periodi durante i quali non si può procedere ad atti esecutivi, maggiori esigenze poste all'opposizione nell'esecuzione fondata su un attestato di carenza di beni rilasciato in seguito a fallimento, presa in considerazione della situazione economica concreta per accertare il ritorno a miglior fortuna, migliore sistematica nella descrizione
dei beni impignorabili, accentuazione della parità di trattamento tra i creditori del fallimento grazie alla limitazione dei privilegi, ampliamento e prolungamento delle possibilità di revocazione, ripresa del corso delle esecuzioni promosse prima del fallimento qualora questo venga sospeso), ma anche il miglioramento della tutela del debitore (p. es. possibilità di promuovere in qualsiasi momento l'azione d'accertamento negativo, possibilità di difendersi in modo rapido in caso di sequestro, sequestro nei confronti di un debitore dimorante all'estero reso più difficile, prescrizione dei crediti oggetto di un attestato di carenza di beni, prolungamento del termine-quadro in caso di sospensione della realizzazione, esclusione dell'esecuzione in via di fallimento per i debiti di mantenimento e di assistenza derivanti dal diritto di famiglia).

La regolamentazione in materia di concordato è stata ristrutturata, in modo da renderne più intelleggibile l'organizzazione.

Per tutte le innovazioni è stato tenuto conto delle soluzioni proposte da dottrina e giurisprudenza, cercando di raggiungere un equilibrio ragionevole tra gli interessi delle parti in causa.

Messaggio I II

Parte generale Situazione iniziale

Per procedere a un riesame dell'insieme della legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1), ormai più che centenaria, è opportuno soffermarsi dapprima brevemente sulle particolarità e sulla storia della legge, per poi descrivere dettagliatamente natura e portata della revisione.

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Particolarità della legislazione svizzera in materia di esecuzione e fallimento

Benché emanata sulla base dell'articolo 64 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), la legge sulla esecuzione e sul fallimento rientra principalmente nel campo del diritto pubblico. Essa disciplina la procedura tendente all'incasso di pretese pecuniarie, siano esse di natura pubblica o privata. Pur se si tratta essenzialmente di diritto esecutivo, la LEF assume rilevanza anche nel campo del diritto processuale civile: essa propone svariati tipi d'azione, assegna alle parti il ruolo processuale, disciplina l'esecutività delle decisioni giudiziali, stabilisce termini e fori, regola l'osservanza e la restituzione dei termini e prescrive sovente, almeno in parte, la procedura e i mezzi di impugnazione. La LEF comprende anche norme di natura organizzativa, quali quelle concernenti il genere e la composizione degli organi preposti all'esecuzione forzata, i loro doveri d'ufficio, la loro responsabilità e sorveglianza. Da ultimo, la LEF si avvicina al diritto amministrativo, in particolare quando gli organi esecutivi emanano decisioni impugnabili con rimedi di diritto specifici.

Qualsiasi ambito essa disciplini - diritto dell'esecuzione forzata, diritto processuale civile, diritto organizzativo o diritto amministrativo -, la LEF esclude per principio la legislazione cantonale e stabilisce così un diritto uniforme per l'intera Svizzera. Il suo campo di applicazione è per contro limitato nella materia: la LEF regola unicamente l'esecuzione forzata di pretese tendenti al pagamento di denaro o alla prestazione di garanzie pecuniurie. Per l'esecuzione di tutte le altre pretese rimane applicabile il diritto cantonale.

La peculiarità più conosciuta della legislazione svizzera in materia di esecuzione e fallimento rispetto alle legislazioni estere o a quelle cantonali previgenti risiede nel fatto che il creditore, per promuovere l'esecuzione e dare così avvio alla procedura, non deve necessariamente disporre di un titolo formalmente esecutivo: è sufficiente la sua affermazione di essere creditore. Infatti soltanto con la crescita in giudicato del precetto esecutivo, nel caso di esito positivo della procedura introduttiva, il creditore disporrà di un titolo esecutivo. Per il preteso debitore è ancora più facile, mediante una semplice dichiarazione (l'opposizione), arrestare la procedura di quanto
lo sia per il creditore avviarla. In questo modo il creditore viene obbligato a seguire la via giudiziale ordinaria e il proseguimento dell'esecuzione è possibile soltanto dopo decisione giudiziale.

Proprio questa particolarità del diritto svizzero in materia di esecuzione e fallimento è stata oggetto di ripetute critiche. In effetti, è possibile che il debitore che non si è difeso tempestivamente si veda costretto, per sfuggire alla procedura esecutiva, a pagare un debito inesistente e ad adire in un secondo tempo il giudice ordinario per ottenere la restituzione della somma pagata indebitamente. La revisione tiene adeguatamente conto di queste critiche. Per ovviare all'inconveniente, sottolineando nel medesimo tempo il principio secondo il quale ogni procedimento esecutivo deve tendere alla realizzazione del diritto sostanziale e non a ostacolarla, la revisione introduce un'azione di accertamento negativo, proponibile in qualsiasi momento, che permette al giudice ordinario di intervenire nella procedura esecutiva. Grazie a questa innovazione, non è necessario modificare il sistema vigente e far dipendere dal possesso di un titolo formalmente esecutivo la possibilità di promuovere una procedura esecutiva.

Questo esempio mette in evidenza l'orientamento della revisione: affinare il sistema vigente mantenendone i principi essenziali.

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Cenni storici

Prima dell'entrata in vigore della LEF, quasi un secolo fa, ogni Cantone possedeva un proprio diritto esecutivo. Mentre nella Svizzera occidentale era predominante l'esecuzione in via di pignoramento, nella Svizzera tedesca erano rappresentati tutti i sistemi possibili di esecuzione. Questa differenza di sistemi giuridici costituiva un freno per l'economia in espansione, e già nel 1868, segnatamente da parte degli ambienti economici, venne chiesta l'unificazione del diritto esecutivo e commerciale. Ci si mise subito all'opera, senza attendere la relativa revisione costituzionale, che seguì sei anni dopo (1874). Mentre il Codice delle obbligazioni fu terminato già nel 1881, in un primo tempo tutti i tentativi di unificazione del diritto esecutivo fallirono. Soltanto nel 1875, proponendo una soluzione di compromesso, il progetto del consigliere federale vodese Ruchonnet riuscì a superare la contrapposizione apparentemente inconciliabile che divideva i diversi sistemi cantonali d'esecuzione. Ruchonnet propose di sottoporre i commercianti all'esecuzione in via di fallimento e i non commercianti all'esecuzione in via di pignoramento. Questa suddivisione fondamentale è ancor òggi in vigore. L'11 aprile 1889 le Camere federali approvarono il disegno. La legge venne accettata in votazione popolare il 17 novembre 1889, a debole maggioranza. Dopo un periodo di adattamento di quasi tre anni, la legge entrò in vigore il 1° gennaio 1892.

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Portata della revisione

Dalla sua entrata in vigore, la LEF è stata riveduta a più riprese, senza che il suo sistema sia stato messo sostanzialmente in discussione. Le modifiche riguardarono sempre problemi specifici. A titolo d'esempio, possiamo citare l'introduzione disordinata di numerosi privilegi nel fallimento, che ha in pratica svuotato di senso il principio della parità di trattamento dei creditori nel fallimento. Un'importanza considerevole ha avuto l'introduzione, il 28 settembre

1949, del concordato con abbandono dell'attivo (Art. 316a-316f LEF). Da ultimo, va segnalata la modifica del titolo nono della LEF, decisa nel dicembre 1989 dal Parlamento nell'ambito della revisione del diritto della locazione e dell'affitto.

In considerazione della ragguardevole età della LEF e delle numerose richieste provenienti dalla dottrina, dalla pratica, dagli ambienti economici e dal Parlamento, tendenti alla revisione di punti specifici, si è innanzitutto posto il problema di stabilire se fosse opportuno sottoporre la LEF a una revisione totale.

Una revisione di tale portata sarebbe stata però necessaria soltanto se fosse stato possibile proporre un nuovo sistema di esecuzione forzata, diverso e migliore di quello vigente. Uno studio comparato con le legislazioni degli Stati vicini e con il sistema anglosassone non porta tuttavia a questa conclusione, visto che il sistema svizzero si è radicato nella pratica e ha dato in generale buoni risultati. Le citate legislazioni estere sono, a differenza di quella svizzera, dipendenti dall'ordinamento processuale civile.

La presente revisione è dunque una revisione parziale, che differisce fondamentalmente da quelle anteriori per essere stata preceduta da un riesame completo della LEF vigente. Del resto, da questa disamina è scaturito l'obiettivo che la revisione si prefigge: eliminare le discrepanze presenti nel sistema e colmarne le lacune. In questo contesto, ci si è potuti avvalere della copiosa giurisprudenza del Tribunale federale, nonché delle proposte e critiche pertinenti provenienti dalla dottrina e dalla pratica. Inoltre, si è approfittato dell'occasione per aggiornare la legge sotto il profilo linguistico, ove ciò sembrava necessario; per renderne più scorrevole la lettura e agile l'uso, gli articoli sono stati muniti di titoli marginali. Per non pregiudicare la concordanza con la pratica, l'ordine degli articoli è stato di regola mantenuto. Una nuova numerazione è stata introdotta soltanto dove essa non da luogo a conseguenze negative (concordato, moratoria straordinaria).

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Esigenze alle quali deve rispondere una moderna legislazione in materia di esecuzione e fallimento

Da diversi anni, di fronte all'accrescersi delle perdite subite dai creditori e da tutta l'economia in seguito al crollo finanziario di imprese, ci si domanda se la vigente disciplina sia ancora adeguata quando il debitore oggetto dell'esecuzione forzata è un'impresa. Viene criticata in particolare la mancanza di una regolamentazione efficace e atta a prevenirne il fallimento. Si chiede a gran voce un «diritto dell'insolvenza» moderno, capace con la sua flessibilità di soddisfare contemporaneamente gli interessi dei creditori, dei debitori e dell'economia in generale. All'estero sono in corso intensi lavori legislativi intorno a questo problema (cfr. Risoluzione n.l, «Tendances et perspectives d'avenir en matière de la faillite», Conférence des Ministres Européens de la Justice, Madrid 1984). Un diritto moderno dell'insolvenza deve garantire che un'impresa teoricamente risanabile lo sia poi anche concretamente. Ma ciò non toglie che la questione di stabilire se, quando e come l'impresa debba essere risanata è lasciata fondamentalmente al diritto sostanziale. Il diritto formale - e con esso

la LEF - devono limitarsi a far sì che le possibilità materiali di risanamento non siano ostacolate da una procedura che ne impedisca l'attuazione. D'altra parte, la LEF non è il contesto adeguato per accogliere norme di carattere riorganizzativo, che attengono piuttosto al diritto societario o al diritto economico amministrativo. La LEF resta uno strumento per concretizzare il diritto sostanziale e sembra in grado di svolgere questa funzione: con il disciplinamento in materia di concordato, la LEF metterà ora a disposizione strumenti atti a non pregiudicare l'esistenza dell'impresa nonostante le perdite dei creditori.

La revisione prende in considerazione anche le necessità di rifinanziamento delle imprese eccessivamente indebitate: l'aggravio e l'alienazione di fondi da parte del debitore concordatario, proibiti in ogni caso dal diritto vigente, saranno possibili previa autorizzazione del giudice. Infine, la limitazione dei privilegi nel fallimento dovrebbe contribuire ad aumentare l'attrattività del concordato, visto che è poco interessante concludere un concordato quando la massa degli attivi è stata di fatto «svuotata» dai creditori privilegiati.

Per questo motivo, la LEF riesce a conseguire in larga misura il risultato per il quale all'estero ancora ci si batte. In questo senso, la legislazione svizzera in materia di esecuzione e fallimento può essere senza dubbio definita un diritto moderno dell'insolvenza. Grazie al differimento della dichiarazione di fallimento (art. 725 della legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero [Libro quinto: Diritto delle obbligazioni] CO; RS 220) e alla moratoria concordataria è da un canto possibile valutare le misure di risanamento; d'altro canto l'azienda può, sotto sorveglianza di un commissario, prendere misure di risanamento senza doversi preoccupare, almeno per un certo tempo, delle esecuzioni in corso e disporre del respiro necessario per trattare con i creditori. Anche se il risanamento presuppone perdite per i creditori, non necessariamente l'operazione è destinata al fallimento, poiché, trovando un accordo con la maggioranza dei creditori, il debitore potrà imporre il concordato alla minoranza recalcitrante. Se invece tale accordo non è possibile, il debitore cade in fallimento. Secondo il disciplinamento svizzero,
i creditori hanno il diritto di partecipare in modo decisivo alle decisioni che, nel risanamento, richiedono loro un sacrificio; sarebbe impensabile che un'autorità possa imporre loro di rinunciare a una parte dei propri crediti. Le misure di risanamento devono essere approvate dalla maggioranza dei creditori, poiché, nonostante le ripercussioni sull'economia in generale, insolvenza e fallimento restano prima di tutto una questione tra creditori e debitori.

Se, da una parte, si rimprovera al diritto vigente di rendere più gravoso il risanamento delle imprese, d'altra parte gli si contesta la facilità con la quale consente il ricorso al cosiddetto «risanamento privato» (fallimento privato conseguente a una dichiarazione di insolvenza), o addirittura ne incoraggia l'abuso a scapito dei creditori. Per ovviare all'abuso, criticato con ragione, della dichiarazione di insolvenza, il progetto propone le seguenti innovazioni: - inasprimento dell'opposizione fondata sull'eccezione di non ritorno a miglior fortuna (introduzione di una procedura d'autorizzazione giudiziaria); - rafforzamento dell'obbligo del debitore di partecipare alla predetta procedura d'autorizzazione;

- nell'apprezzamento della nozione di miglior fortuna, viene tenuto conto dell'effettiva situazione economica.

Nondimeno, la revisione mantiene sostanzialmente l'istituto della dichiarazione di insolvenza. In particolare, il debitore socialmente sfavorito deve poter beneficiare, dichiarando il proprio fallimento, di un «risanamento privato».

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Procedura preliminare

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Commissione peritale

Dopo che, tra il 1972 e il 1975, una commissione di studio presieduta dal Dott.

Léon Strässle, San Gallo, si era chinata sulla questione di una revisione della LEF, il 3 dicembre 1976 il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha incaricato una commissione peritale di esaminare la LEF tenendo conto degli interventi parlamentari pendenti e delle richieste di revisione provenienti dalla dottrina e dalla pratica. Alla fine del 1981, la commissione peritale presentava al DFGP il suo avamprogetto e un rapporto esplicativo. La commissione peritale si componeva dei seguenti membri: - Lutz Krauskopf, professore e vicedirettore dell'Ufficio federale di giustizia, Berna (presidente), - Rolf Raschein, giudice federale, Losanna (vicepresidente), - Kurt Ammon, professore, Berna, - Paul Angst, Stadtamman ex ufficiale delle esecuzioni, presidente della Conferenza degli ufficiali delle esecuzioni e dei fallimenti svizzeri, Winterthur, - Erich Bürgi, ex presidente del Tribunale civile, Basilea, - Jean-François Egli, giudice federale, Losanna, - Davide Gianinazzi, avvocato e notaio, Lugano, - Hans-Ulrich Hardmeier, avvocato, Zurigo, - Fred Keusen, ex ufficiale delle esecuzioni e dei fallimenti, presidente della Conferenza degli ufficiali delle esecuzioni e dei fallimenti svizzeri, Berthoud, - Paul Kopp, giudice d'appello, Lucerna, - Heinz Küng, dell'Associazione svizzera delle società fiduciarie d'incasso, Berna, - Karl Nägeli, ex cancelliere del Tribunale federale, Losanna, - André Rime, ex ufficiale delle esecuzioni e dei fallimeti, Cully (fino al 24 febbraio 1978), - René Suter, ex ufficiale delle esecuzioni, Losanna (dal 27 aprile 1978), - Hans Ulrich Walder, professore, Zurigo.

La commissione proponeva le seguenti modifiche principali: - retribuzione fissa degli ufficiali e dei loro supplenti (soppressione della remunerazione mediante percezione delle sportule) (art. 3); - introduzione della responsabilità primaria dello Stato per qualsiasi organo dell'esecuzione, compresi quelli atipici (art. 5 segg.); - estensione alla procedura di ricorso davanti alle autorità cantonali di vigilanza della regolamentazione uniforme per via d'ordinanza del Tribunale federale (art. 15 cpv. 2);

accertamento della nullità di una decisione (art. 22); determinazione delle questioni da decidere secondo la procedura sommaria (art. 25 n. 2); foro di diritto federale per: opposizione tardiva (art. 77 cpv. 2), procedura di rigetto dell'opposizione (art. 84 cpv. 1), annullamento e sospensione dell'esecuzione (art. 85), azione di rivendicazione (art. 109), procedura di appuramento dell'elenco oneri (art. 140 cpv. 3), rivendicazione di terzi (art. 242 cpv. 2), azione di contestazione della graduatoria (art. 250 cpv. 3), opposizione al decreto di sequestro (art. 278 cpv. 1), azione revocatoria (art. 289 cpv. 1) e crediti contestati nel concordato (art. 315 cpv. 1); integrazione nella LEF delle disposizioni della legge federale del 29 aprile 1920 sugli effetti di diritto pubblico del pignoramento infruttuoso e del fallimento (RS 284.1), con conseguente abrogazione di questa legge (art. 26); nuova regolamentazione della professione di rappresentante di creditori e debitori (art. 27); effetto costitutivo dell'approvazione da parte della Confederazione delle disposizioni cantonali d'applicazione della LEF (art. 29); disposizioni concernenti osservanza, proroga e restituzione dei termini (art.

32 segg.); concordanza tra ferie esecutive e ferie giudiziarie del Tribunale federale (art.

56); disciplinamento dettagliato dell'opposizione (art. 75); introduzione di un'azione supplementare di accertamento negativo (art. 85 cpv. 2); pignorabilità limitata di tutti i succedanei del reddito (art. 93); durata e revisione del pignoramento di salario (art. 93 cpv. 2 e 3); differimento della realizzazione prolungato a dodici mesi e non più subordinato alla condizione che il debitore si trovi in difficoltà finanziarie senza colpa da parte sua (art. 123 cpv. 1); prescrizione dei crediti accertati mediante un attestato di carenza di beni e cancellazione (art. 149a, 265); facoltà di produrre dei nova nell'impugnazione della decisione che dichiara il fallimento (art. 174); nuova regolamentazione degli effetti del fallimento sui contratti (art. 212); limitazione dei privilegi nel fallimento (art. 219 cpv. 4); ripresa dopo la sospensione del fallimento delle esecuzioni promosse precedentemente alla dichiarazione di fallimento (art. 230); liquidazione secondo la procedura sommaria anche nei casi semplici (art.

231);
disciplina delle decisioni per via di circolare (art. 255a); disciplinamento esplicito del sequestro di beni appartenenti a Stati esteri (art.

271a-271c); semplificazione della difesa del debitore e del terzo mediante l'istituzione di una procedura unificata di opposizione al decreto di sequestro (art. 278); prolungamento a un anno, rispettivamente due anni, del «periodo sospetto» in materia di azione revocatoria (art. 286 segg.); introduzione di un'azione revocatoria per gli atti del debitore compiuti nell'intenzione di impedire la formazione di nuovo patrimonio (art. 288 cpv. 2);

- ristrutturazione delle norme in materia di concordato, introduzione di provvedimenti cautelari volti alla conservazione dei beni del debitore (art. 293 cpv. 2) e della possibilità di alienare e gravare fondi previa autorizzazione del giudice (art. 298 cpv. 1).

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Procedura di consultazione

II 7 aprile 1982 abbiamo autorizzato il DFGP ad avviare la procedura di consultazione. Tutti i Cantoni, i partiti rappresentati in Parlamento e le organizzazioni interessate sono stati invitati a prendere posizione. La procedura di consultazione è terminata nell'aprile 1983.

L'avamprogetto della commissione peritale ha incontrato una sostanziale approvazione. È stata riconosciuta, in particolare, la necessità di una revisione della LEF, ed è stata accolta con soddisfazione l'intenzione di limitarsi a una revisione parziale tale da non sovvertire il sistema in vigore.

Nondimeno, le seguenti proposte sono state oggetto di alcune critiche: - soppressione della remunerazione mediante la percezione delle sportule; - introduzione della responsabilità primaria dello Stato anche per gli organi atipici dell'esecuzione; - regolamentazione a livello federale dei rimedi di diritto; - concordanza tra ferie esecutive e ferie giudiziarie del Tribunale federale; - introduzione di un'azione supplementare di accertamento negativo (art. 85 cpv. 2); - pignorabilità limitata delle prestazioni del primo pilastro (art. 92 n. 9); - differimento della realizzazione troppo favorevole al debitore (art. 123); - prescrizione dei crediti accertati mediante attestato di carenza di beni senza che nel medesimo tempo questi crediti fruttino interessi (art. 149a, 265); - introduzione della possibilità di opposizione tardiva anche nell'esecuzione cambiaria (art. 178); - possibilità di impugnare la dichiarazione di fallimento anche in materia cambiaria (art. 189); - insufficienza degli ostacoli posti alla dichiarazione della propria insolvenza (art. 191); - annullamento dei contratti che l'amministrazione del fallimento non intende adempiere (art. 212); - nuova regolamentazione dell'esercizio della compensazione (art. 214a); - singoli punti del nuovo ordinamento dei privilegi nel fallimento (il principio della limitazione dei privilegi non è contestato); - mancanza di un limite di tempo per sollevare l'eccezione di non ritorno a miglior fortuna; - la presa in considerazione della situazione economica nella valutazione del non ritorno a miglior fortuna (art. 265); - determinati aspetti delle norme sul sequestro (p. es. la regolamentazione speciale prevista per il sequestro di beni appartenenti a Stati esteri); - alcuni punti delle regole sul concordato (p. es. mancanza di una regolamentazione delle relazioni tra concordato e differimento del fallimento nel diritto societario).

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Nel corso della procedura di consultazione sono state inoltre auspicate norme che disciplinino: - la cancellazione di iscrizioni nel registro delle esecuzioni; - l'assoggettamento delle fondazioni all'esecuzione in via di fallimento; - la limitazione nel tempo della cessione di salario privata; - l'obbligo preprocessuale di depositare i mezzi di prova nella procedura di rivendicazione.

Nel riesame dell'avamprogetto, il Consiglio federale ha tenuto conto nella misura del possibile e del necessario di queste critiche e proposte, basandosi in ciò sulle considerazioni di un gruppo di lavoro composto essenzialmente dai membri della già citata commissione peritale. I commenti di merito relativi si trovano nella parte speciale del presente messaggio.

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Interventi parlamentari

La revisione parziale della LEF permette di togliere di ruolo gli interventi parlamentari seguenti, ormai privi di oggetto.

123.1

Protezione dei lavoratori per quanto riguarda i loro crediti di salario

In questo contesto vanno annoverati il postulato Schütz del 24 settembre 1954 e la mozione Jelmini del 20 giugno 1978 concernenti l'ampliamento del privilegio dei crediti del lavoratore nel fallimento del datore di lavoro, nonché il postulato Stadlin del 24 settembre 1954, secondo il quale, in caso di fallimento dichiarato sulla base di un attestato di carenza di beni, l'eccezione di non ritorno a miglior fortuna sarebbe esclusa se il credito garantito dall'attestato di carenza di beni fosse un credito di salario.

123.11

Ampliamento del privilegio dei crediti dei lavoratori nel fallimento del datore di lavoro

11 postulato Schütz invita il Consiglio federale a esaminare se l'articolo 219 LEF debba essere sottoposto a una revisione che elimini il termine, diverso dagli altri, legato al privilegio dei crediti di salario e fissi il termine in un anno indistintamente per tutti i tipi di credito.

Successivamente al deposito del postulato, l'articolo 219 capoverso 4 prima classe è stato riveduto dall'articolo 63 della legge federale sul lavoro del 13 marzo 1964 (RU 1966 57; RS 822.11). I crediti di salario sono ora privilegiati in modo generale per un semestre. Il postulato è dunque già oggi soddisfatto.

La proposta di prolungare da sei mesi a un anno il privilegio dei crediti di salario è stata esaminata a fondo nell'ambito della presente revisione e respinta per queste considerazioni: I privilegi contenuti nell'articolo 219 capoverso 4 LEF devono essere limitati al minimo indispensabile. Questa disamina ha avuto per conseguenza non sol11

tanto la riduzione dei crediti privilegiati, ma anche, nel medesimo tempo, la limitazione dei privilegi della prima classe ai crediti sorti nel semestre precedente la dichiarazione di fallimento. In effetti, meritevole di essere privilegiato è unicamente quanto serve al mantenimento corrente, non invece il credito di salario e mantenimento capitalizzato su un periodo più lungo. A questo proposito è opportuno fare riferimento anche alla legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione (LAD; RS 837.0), che disciplina negli articoli 51 e seguenti l'indennità in caso di insolvenza. Anche questa indennità ha 10 scopo di garantire al lavoratore il sostentamento corrente e copre i crediti di salario concernenti i tre mesi precedenti la dichiarazione di fallimento.

La mozione Jelmini invita il Consiglio federale a prevedere, in un progetto di revisione della LEF, che la durata di un procedimento giudiziale o esecutivo non sia computata nel termine di sei mesi relativo al privilegio dei crediti dei lavoratori (art. 219 cpv. 4 prima classe LEF). Il presente disegno tiene conto di questa richiesta e prevede fra l'altro, nel capoverso 5 della disposizione summenzionata, che nel computo del termine di sei mesi non sia considerata la durata di un processo concernente il credito. Si è per contro preferito rinunciare a una soluzione analoga per il procedimento esecutivo e per la domanda d'esecuzione. La procedura di promovimento dell'esecuzione è infatti caratterizzata da termini brevi, ed è inoltre compito del lavoratore procedente di avviare la procedura, se il datore di lavoro escusso ha fatto opposizione al precetto esecutivo. La procedura di rimozione dell'opposizione (causa civile ordinaria o procedura di rigetto dell'opposizione) è assimilata dalla nuova disciplina alla procedura giudiziale.

123.12 Limitazione dell'eccezione di non ritorno a miglior fortuna 11 postulato Stadlin domanda al Consiglio federale di modificare l'articolo 265 capoverso 2 LEF per escludere la possibilità di sollevare l'eccezione di non ritorno a miglior fortuna in un'esecuzione fondata su un attestato di carenza di beni successivo al fallimento, allorquando il credito in esso accertato consiste in un credito di salario giusta l'articolo 219 capoverso 4 prima classe LEF.

La norma vigente, secondo la
quale in un'esecuzione fondata su un attestato di carenza di beni successivo a fallimento il debitore può sollevare l'eccezione di non ritorno a miglior fortuna, ha condotto in numerosi casi a risultati intollerabili. Per questo motivo la commissione peritale ha proposto di interpretare in senso lato il concetto di ritorno a miglior fortuna, stabilendo nell'avamprogetto che una nuova esecuzione può essere promossa non soltanto quando il debitore è ritornato a miglior fortuna, ma anche quando dispone economicamente di nuovi beni. In questo modo, verrebbe preclusa al debitore la possibilità di trasferire i propri beni a terzi, sottraendoli ai creditori del fallimento.

Ciò non significa però che il debitore debba essere ridotto al minimo vitale ai sensi del diritto esecutivo. Dopo il fallimento egli potrà, come finora, mantenere un tenore di vita consono alla sua posizione sociale, così da potersi rimettere sia sotto il profilo economico, sia sotto quello sociale. Questa concezione, già ammessa allorché entrò in vigore la LEF, deve rimanere immutata. Rispon.'

alle critiche emerse nella procedura di consultazione, il progetto rafforza 12

la protezione del creditore in questo ambito, introducendo per l'eccezione di non ritorno a miglior fortuna una procedura analoga a quella vigente in materia di esecuzione cambiaria. Il giudice dovrà dunque statuire, in procedura sommaria, sull'ammissibilità dell'eccezione sollevata nell'ambito di un'esecuzione fondata su un attestato di carenza di beni successivo a fallimento. Il debitore dovrà fornire indicazioni sulla sua situazione reddituale e patrimoniale, nonché rendere verosimile di non essere ritornato a miglior fortuna e di non disporre economicamente di nuovi beni. In questo modo viene migliorata, almeno in una certa misura, la posizione del creditore, che spesso non è in grado di fornire la prova dell'esistenza di un nuovo patrimonio. Il creditore o il debitore che contestino l'accoglimento o il rigetto dell'opposizione possono proporre un'azione ordinaria al giudice del foro dell'esecuzione, entro venti giorni a contare dalla notificazione della decisione sull'opposizione. L'azione è istruita nella forma accelerata (art. 265a disegno di revisione della LEF).

L'ampliamento della nozione di ritorno a miglior fortuna, come pure la nuova procedura in due fasi per l'ammissione dell'opposizione, mirano a migliorare in modo generale la posizione del creditore che procede sulla base di un attestato di carenza di beni successivo a fallimento. Anche il creditore di una prestazione di salario viene posto in questo modo in una situazione più favorevole.

Per questo motivo non è necessario escludere per certe categorie di attestati di carenza di beni la possibilità di eccepire il non ritorno a miglior fortuna, tanto più che l'articolo 219 capoverso 4 prima classe ha rafforzato il privilegio per i crediti di salario, e che nel 1982 è stato introdotto il diritto a un'indennità in caso d'insolvenza. D'altronde, il disciplinamento speciale richiesto dal postulato gioverebbe ben poco al creditore di salario, poiché nella maggior parte dei casi il datore di lavoro in fallimento sarebbe una società anonima, che, per effetto del fallimento, viene disciolta ex legge e non può più essere escussa. Gli attestati di carenza di beni emessi nei confronti di queste società sono del tutto senza valore. Per questo motivo appare dunque più efficace un rafforzamento della protezione dei creditori di salario già durante la procedura di fallimento.

123.2

Miglioramento della protezione nel fallimento dei crediti delle istituzioni di previdenza

II postulato Morel del 13 dicembre 1977 invita il Consiglio federale a rivedere l'articolo 219 capoverso 4 LEF, stabilendo che i crediti delle istituzioni di previdenza in favore del personale (vigente lett. e della seconda classe) figurino nella prima classe e non più nella seconda.

Nella sua risposta al postulato Morel, il nostro Consiglio ha rilevato a suo tempo che, per un'efficace protezione del lavoratore riguardo alle prestazioni delle istituzioni di previdenza in parola, è indispensabile attuare misure che tutelino già in precedenza gli investimenti di queste istituzioni, e non misure che intervengano soltanto al momento del fallimento del datore di lavoro. 11 nostro Consiglio ha ricordato che siffatti provvedimenti sono stati previsti nell'ambito della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40), entrata nel frattempo in 13

vigore, la quale stabilisce i principi in materia di gestione del patrimonio (cfr.

art. 71 LPP), a loro volta precisati nell'ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2; RS 831.441.1; cfr. art. 49 segg. OPP 2). Inoltre la LPP istituisce un fondo di garanzia che, assicurando le prestazioni legali in caso di insolvenza, copre le eventuali perdite delle istituzioni di previdenza (cfr. art. 56 LPP).

In virtù delle norme della LPP, i lavoratori non rischiano, in materia di previdenza professionale, di subire perdite in caso di insolvenza e, di conseguenza, neppure in caso di fallimento dell'istituzione di previdenza.

Per i motivi suenunciati, segnatamente grazie all'efficiente vigilanza prevista dalla LPP sulle istituzioni di previdenza e all'istituzione del fondo di garanzia, il presente progetto rinuncia in particolare a privilegiare le istituzioni di previdenza. Nell'interesse degli assicurati, è stato mantenuto il privilegio per le quote degli istituti di previdenza nei confronti dei datori di lavoro, nell'ambito della previdenza professionale non obbligatoria (art. 219 cpv. 4 prima classe leu. b).

123.3

Impignorabilità degli anticipi di alimenti

II postulato Gloor del 19 giugno 1979 invita il Consiglio federale a completare l'articolo 92 LEF con un numero 13, che dichiari impignorabili gli anticipi di alimenti versati dai Cantoni a favore di persone in difficoltà economiche.

Sotto forma di una riserva impropria a favore del diritto pubblico, l'articolo 293 capoverso 2 del Codice civile (CC; RS 210) invita i Cantoni ad anticipare le spese di mantenimento dei figli i cui parenti non adempiono i propri obblighi finanziari. La disposizione si prefigge di risparmiare al figlio o al suo rappresentante legale (nella maggior parte dei casi la madre nubile o sola) le spese e i passi necessari all'incasso degli alimenti, di garantire un'entrata regolare dei pagamenti e di evitare i rischi di inesigibilità dei crediti. Già prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto della filiazione, la Città di Zurigo aveva attuato l'aiuto all'incasso e l'anticipo degli alimenti; da allora l'esempio è stato seguito da altri Comuni e da numerosi Cantoni.

La disposizione citata disciplina in modo generale unicamente l'anticipazione degli alimenti che spettano ai figli minorenni, ma i Cantoni sono ovviamente liberi di prendere in considerazione altri crediti di mantenimento. Il Canton Vaud, per esempio, ha incluso nel campo d'applicazione della legge del 25 maggio 1977 anche le pretese di mantenimento derivanti da divorzio, separazione o sospensione della comunione domestica. Comune a tutti questi disciplinamenti è il principio secondo il quale gli alimenti vengono anticipati soltanto nella misura in cui sono necessari a garantire il minimo vitale del creditore, e non nel loro intero importo. In alcuni casi sono state emanate direttive che stabiliscono e limitano gli importi degli anticipi mensili; le direttive del Canton Vaud fissano inoltre un limite generale di reddito.

Le disposizioni sull'impignorabilità e sulla pignorabilità limitata, contenute essenzialmente negli articoli 92 e 93 LEF, si prefiggono di lasciare al debitore tutto ciò che è necessario a lui e alla sua famiglia per condurre un'esistenza 14

normale. Nel corso degli anni, legge e giurisprudenza sono evolute in favore del debitore, e la figura dell'escusso spogliato di ogni suo avere dai creditori dovrebbe appartenere definitivamente al passato. Inoltre - principio sottolineato a più riprese dalla giurisprudenza del Tribunale federale - il minimo vitale del debitore e della sua famiglia, in particolare nel caso di pignoramento del salario, non deve essere fissato in modo schematico, ma deve tener conto delle particolarità del singolo caso. Il debitore e la sua famiglia non devono in nessun caso patire privazioni ingiuste. L'obiettivo perseguito dalle disposizioni sul pignoramento corrisponde dunque per buona parte a quello delle prestazioni sociali.

Le pretese di alimenti del figlio - e, come detto, soltanto queste vengono di regola anticipate dall'ente pubblico - non possono dunque essere pignorate nel corso di un'esecuzione diretta contro il suo rappresentante legale. Un pignoramento può entrare in linea di conto soltanto quando il figlio è egli stesso debitore, ipotesi che si verifica raramente. E, anche se gli alimenti dovuti al figlio possono talvolta superare i suoi bisogni, ciò non sarà di norma il caso per gli alimenti che gli sono stati anticipati. Per questa ragione, il problema della pignorabilità o dell'impignorabilità non assume a questo riguardo nessuna rilevanza.

Anche gli anticipi versati al debitore stesso non possono oltrepassare i suoi bisogni primari. Le direttive emanate dal Canton Vaud prevedono per esempio un ammontare mensile massimo largamente inferiore al minimo vitale del diritto esecutivo.

L'impignorabilità degli anticipi di alimenti ha un'importanza soltanto teorica per un'altra ragione ancora: il reddito impignorabile è preso in considerazione al momento della fissazione del minimo vitale del diritto esecutivo, mentre le altre entrate sono pignorabili soltanto nella misura in cui superino la porzione di minimo vitale non coperta dal reddito impignorabile. Per il debitore l'impignorabilità di una determinata entrata può pertanto assumere effetti pratici soltanto qualora essa, presa singolarmente, oltrepassi il minimo vitale.

In questi casi si pone però il problema dell'uguaglianza di trattamento dei debitori nella procedura esecutiva. Il creditore di alimenti le cui pretese sono state adempiute
volontariamente o che ha proceduto all'incasso senza ricorrere all'aiuto dello Stato si vedrebbe riconoscere l'impignorabilità di un importo minore rispetto a chi ha usufruito di un anticipo per le sue pretese. Sarebbe difficile trovare una giustificazione per questa disparità di trattamento.

Per questo motivo il progetto rinuncia a un disciplinamento specifico di questa fattispecie.

123.4

Differimento dell'esecuzione in caso di disoccupazione

II postulato Nanchen del 17 dicembre 1975 chiede di modificare se possibile la LEF nel senso che l'esecuzione promossa contro un debitore impossibilitato ad adempiere tempestivamente i propri obblighi finanziari sia sospesa se questi è disoccupato senza sua colpa.

15

In seguito all'entrata in vigore, nel corso del 1982, della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, non sembra più necessaria l'introduzione negli articoli 56 segg. LEF di una disciplina speciale circa il differimento in caso di disoccupazione. Le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione sono di natura tale che, diminuendo soltanto di poco il proprio tenore di vita, il disoccupato può affrontare le spese per il sostentamento ordinario. Ci si può certamente aspettare dal salariato venutosi a trovare senza lavoro un modesto adeguamento delle proprie aspettative alla nuova situazione. La prassi ha dimostrato che il pignoramento di salario è possibile anche sull'indennità di disoccupazione; si può dunque senz'altro ritenere che, talvolta, le prestazioni versate dall'assicurazione contro la disoccupazione superano notevolmente il minimo vitale.

A questo proposito è opportuno osservare che il progetto estende da sette a dodici mesi il termine di differimento della vendita previsto dall'articolo 123 capoverso 1. Questa misura si prefigge di dare al debitore caduto senza colpa da parte sua in difficoltà finanziarie, ma intenzionato a pagare, la possibilità di impedire la realizzazione, mediante pagamenti rateali. L'introduzione di una regola che preveda la sospensione generale nei confronti del disoccupato non gioverebbe granché a questa categoria di debitori. In alcuni casi si incoraggerebbe addirittura l'indebitamento cronico, visto che il disoccupato non potrebbe essere escusso. I nuovi impegni e quelli già esistenti aggraverebbero ulteriormente la situazione finanziaria del debitore che, prima ancora di trovare un nuovo posto di lavoro, si troverebbe oberato da un cumulo di debiti impossibili da saldare in tempo utile.

123.5

Cessione di salario e pignoramento di salario

II postulato Ganz del 18 settembre 1973 incarica il nostro Consiglio di predisporre disposizioni legali che da un lato assicurino, in caso di concorso tra cessioni private di salario e pignoramenti di salario secondo la LEF, la priorità a questi ultimi e che, d'altro lato, limitino l'istituto della cessione privata di salario sia quantitativamente, sia quanto alla durala.

La limitazione della parte di salario ceduta e della durata della cessione non rientra tra i temi della LEF, poiché il problema è di diritto civile sostanziale.

A questo riguardo si deve rinviare alla revisione del CO del 14 dicembre 1990, secondo la quale la cessione di salari ora è permessa soltanto per garantire i doveri di mantenimento derivanti dal diritto di famiglia (FF 1990 III 1525).

Questa modifica dell'articolo 325 CO è stata decisa a seguito dell'iniziativa parlamentare Eggli del 10 dicembre 1986, che chiedeva un divieto assoluto della cessione di salario (v. rapporto della Commissione delle petizioni e dell'esame delle costituzioni cantonali del Consiglio nazionale, FF 1989 III 1121, e presa di posizione del Consiglio federale, FF 1990 I 103).

16

2 201

Commento dei singoli articoli Disposizioni generali

La revisione introduce alcune innovazioni fondamentali nelle disposizioni generali che precedono nella legge le prescrizioni sulle differenti specie di esecuzione. Citiamo segnatamente: - la retribuzione fissa dell'ufficiale esecutore e dell'ufficiale dei fallimenti (art.

3); - la responsabilità diretta dello Stato per gli atti illeciti degli organi esecutivi (art. 5); - la nuova disciplina del diritto di consultare i registri dell'ufficio d'esecuzione e dei fallimenti (art. 8a); - i principi procedurali per il ricorso davanti all'autorità cantonale di vigilanza (art. 20a).

201.1 201.11

Organizzazione Uffici d'esecuzione e uffici dei fallimenti

Articolo 2 II principio secondo cui la competenza di organizzare gli uffici d'esecuzione e dei fallimenti spetta ai Cantoni rimane sostanzialmente immutato. Per motivi di sistematica e per maggior chiarezza, le regole contenute negli articoli 2, 3 e 4 vigenti sono riunite in un solo articolo. L'unica innovazione si trova nel capoverso 3, che prescrive di designare un supplente anche all'ufficiale dei fallimenti.

Articolo 3 La disposizione è nuova e stabilisce che l'ufficiale esecutore, quello dei fallimenti e i loro supplenti devono percepire una retribuzione fissa. La questione della retribuzione è attualmente regolata in modo difforme da un Cantone all'altro. La maggior parte dei Cantoni applicano ancora il sistema detto delle sportule, secondo il quale l'ufficiale percepisce a titolo di retribuzione, per ogni atto del suo ufficio, gli importi stabiliti da un'apposita tariffa. Nella procedura di consultazione è stato da più parti rilevato che la soppressione del sistema delle sportule proposto dall'avamprogetto costituisce un'ingerenza nella sovranità cantonale in materia di organizzazione. Inoltre, il sistema in parola si baserebbe su fondamenti storici, sociologici e politici, nonché sulla tradizione cantonale. Infine, la retribuzione fissa costringerebbe i Cantoni a creare circondari d'esecuzione più vasti, ciò che provocherebbe per molti di loro problemi finanziari e organizzativi.

Nonostante queste considerazioni, rimane il fatto che il sistema delle sportule non è più attuale. Non vi sono ragioni per trattare gli ufficiali esecutori e quelli dei fallimenti, sul piano finanziario, in modo diverso dagli altri funzionari cantonali. Inoltre, il fatto che i guadagni dell'ufficiale siano in funzione degli atti d'ufficio compiuti ha in sé qualcosa di indecoroso (dello stesso parere Fritzsche, voi. I, p. 37). Il funzionario deve adempiere i compiti pertinenti al suo 2 Foglio federale. 74° anno. Voi. Ili

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incarico. Se lo fa, deve poter percepire il suo stipendio indipendentemente dal numero degli atti d'ufficio compiuti. Il sistema delle sportule porta sovente all'abuso conosciuto con la denominazione tedesca di «Gebührenschindereien» (caccia agli emolumenti). L'ingerenza nella sovranità cantonale in materia di organizzazione deve essere tollerata proprio per prevenire questo fenomeno e per garantire l'applicazione uniforme del diritto esecutivo. Esecuzioni in via di pignoramento e procedure di fallimento devono essere eseguite in tutta la Svizzera da funzionari retribuiti con un salario fisso. Comunque, il sistema della retribuzione fissa non obbliga in nessun modo i Cantoni a creare circondari d'esecuzione e dei fallimenti. Ciò sarebbe vero se, contemporaneamente all'introduzione della retribuzione fissa, i Cantoni venissero obbligati a trasformare in un impiego a tempo pieno la funzione di ufficiale esecutore e di ufficiale dei fallimenti. Ora, questa soluzione è stata scartata proprio per tener conto delle regioni rurali. 1 Cantoni rimangono dunque liberi di continuare ad abbinare la carica di ufficiale esecutore e di ufficiale dei fallimenti, per esempio, a quella di ufficiale del registro di commercio o del registro fondiario, oppure di autorizzare l'ufficiale a esercitare altre attività.

201.12

Assistenza

Articolo 4 Questa disposizione è nuova. Un obbligo generale di reciproca assistenza nella procedura esecutiva e di fallimento non figura finora, nonostante la prassi invalsa da tempo, in nessuna disposizione della legge. Per questo motivo, la norma, che rende più chiara la situazione, è stata accolta dal favore generale nella procedura di consultazione.

Il capoverso 1 obbliga espressamente gli uffici d'esecuzione e dei fallimenti a prestarsi vicendevole assistenza. Nel contempo la disposizione stabilisce che anche le amministrazioni speciali del fallimento, i commissari e i liquidatori di altri circondari possono chiedere che un ufficio proceda alle operazioni di sua competenza.

Il capoverso 2 autorizza gli uffici d'esecuzione e dei fallimenti, gli amministratori speciali del fallimento, i commissari e i liquidatori, per semplificare la procedura, a compiere atti del loro ufficio anche al di fuori del loro circondario, anziché richiedere l'assistenza giusta il capoverso 1. È tuttavia necessario il consenso dell'ufficio competente per territorio. A quest'ultimo ufficio sono nondimeno riservate determinate operazioni, enumerate esaustivamente nel secondo periodo del capoverso. Si tratta di atti d'ufficio pei quali il potere coercitivo dello Stato viene esercitato nei confronti dell'interessato nella maniera più diretta.

201.13

Responsabilità

Articolo 5 La regolamentazione della responsabilità statuale qui proposta costituisce un'innovazione fondamentale. La responsabilità sussidiaria dello Stato prevista 18

dal diritto vigente - sussidiaria rispetto alla responsabilità per .colpa del funzionario - non garantisce una sufficiente tutela del danneggiato. Come proposto dall'avamprogetto, essa è stata dunque sostituita con una responsabilità principale e causale dello Stato. Si sono raggiunti così due obiettivi: in primo luogo, il danneggiato è alleviato per quanto concerne la prova da fornire (non è infatti più tenuto a provare la colpa); in secondo luogo al danneggiato viene risparmiato il secondo processo eventualmente necessario per ottenere il risarcimento integrale del pregiudizio subito. D'altro canto, la nuova forma di responsabilità dello Stato viene estesa a tutti gli organi e autorità cui sono affidati compiti dell'esecuzione forzata. Lo Stato deve dunque rispondere anche per gli atti compiuti da organi atipici dell'esecuzione (alludiamo in particolare all'amministrazione speciale del fallimento, al commissario e ai liquidatori).

La revisione delle norme sulla responsabilità intendono rafforzare la tutela dei terzi.

Nella procedura di consultazione questo nuovo disciplinamento ha incontrato soltanto qualche isolata opposizione. È stata segnatamente criticata la responsabilità diretta dello Stato per i summenzionati organi atipici dell'esecuzione, sulla cui scelta lo Stato non ha influenza alcuna. Ciononostante il nostro Collegio si attiene alla concezione proposta dall'avamprogetto. La responsabilità primaria e causale dello Stato corrisponde a un modello moderno di regolamentazione della responsabilità, applicato già in molti Cantoni. Il fatto che lo Stato sia chiamato a rispondere anche per il danno cagionato dagli organi atipici è una conseguenza logica del sistema: laddove l'ente pubblico delega a terzi compiti statuali, non può liberarsi né dell'obbligo di vigilanza che gli compete, né della responsabilità che ne deriva. Gli interessi fiscali dello Stato possono essere salvaguardati esercitando il diritto di regresso nei confronti dei responsabili e richiedendo la prestazione di garanzie (cfr. art. 6).

Nella procedura di consultazione questo nuovo disciplinamento ha incontrato soltanto qualche opposizione isolata. È stata segnatamente criticata la responsabilità diretta dello Stato per gli organi atipici dell'esecuzione, sulla cui scelta 10 Stato non ha alcuna influenza. Ciononostante
il nostro Consiglio si attiene alla concezione proposta dall'avamprogetto. La responsabilità primaria e causale dello Stato corrisponde a un modello moderno di regolamentazione della responsabilità, applicato già in molti Cantoni. Il fatto che lo Stato sia chiamato a rispondere anche per il danno cagionato dagli organi atipici è una conseguenza logica del sistema: dove l'ente pubblico delega compiti statuali a terzi, non può liberarsi né dell'obbligo di vigilanza che gli compete, né della responsabilità che ne deriva. Gli interessi fiscali dello Stato possono essere salvaguardati esercitando il diritto di regresso.

11 capoverso 1 introduce nel diritto esecutivo il principio della responsabilità primaria e causale dello Stato. L'enumerazione è esaustiva. Lo Stato non risponde dunque per atti dell'assemblea dei creditori o della delegazione dei creditori, sebbene anche questi organi, di per sé, compiano atti ufficiali. Per contro lo Stato dovrà ora rispondere in virtù del diritto federale per i danni causati illecitamente in materia di esecuzione forzata dai suoi tribunali e dall'autorità di vigilanza.

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La responsabilità primaria dello Stato concerne anche gli ausiliari. Potrebbero altrimenti sorgere problemi, in particolare nel caso in cui queste persone non abbiano lo statuto di funzionario. Sarebbe questo per esempio il caso di periti cui sia stato affidato l'incarico di stimare o di realizzare oggetti d'arte.

Da ultimo, lo Stato risponde direttamente per gli atti della polizia.

Il capoverso 2 rende esclusiva la responsabilità primaria e causale dello Stato.

Il danneggiato può agire unicamente contro lo Stato e non può agire contro la persona che ha causato il danno. La norma corrisponde a quella prevista dalla legge sulla responsabilità della Confederazione (art. 3 cpv. 3; RS 170.32).

Contrariamente all'avamprogetto, la nostra proposta si limita a un'unica regola di competenza, il capoverso 3. Esso ha lo scopo di assicurare al danneggiato la possibilità di adire un tribunale indipendente anche se la responsabilità dello Stato è invocata in seguito a un danno cagionato dall'autorità superiore di vigilanza o dall'ultima istanza giudiziaria cantonale. La procedura è quella prevista dalla legge sulla procedura civile federale (RS 273).

Artìcolo 6 II capoverso 1 disciplina il diritto di regresso dello Stato nello stesso modo previsto dalla legge federale sulla responsabilità della Confederazione (RS 170.32).

L'azione di regresso può essere diretta soltanto contro le persone che hanno causato il danno con intenzione o per negligenza grave. Si è invece rinunciato al diritto di regresso del Cantone contro i circondari previsto dal diritto vigente (cfr. art. 6 cpv. 2 LEF).

Secondo il nuovo capoverso 2, i Cantoni rispondono primariamente anche per gli atti delle amministrazioni speciali, dei commissari e dei liquidatori, anche se la possibilità di influire sulla loro nomina è limitata. In contropartita, l'articolo 6 capoverso 2 autorizza i Cantoni a esigere da queste persone la prestazione di garanzie. Gli organismi consultati hanno criticato differenti aspetti di questa innovazione. È stato in particolare sottolineato come sia già di per sé difficile reperire al di fuori dell'amministrazione persone disposte ad assumersi compiti riguardanti l'esecuzione forzata. Obbligando queste persone a prestare una cauzione si rischierebbe di aggravare il problema. Si può controbattere questa argomentazione
rilevando che i Cantoni hanno il diritto, ma non l'obbligo di pretendere la prestazione di una cauzione.

Per tener conto delle moderne leggi che disciplinano la responsabilità statuale, si è per contro rinunciato a mantenere la facoltà, accordata ai Cantoni dal diritto attualmente vigente, di pretendere una cauzione da funzionari e impiegati.

Questi dispongono infatti di un salario, che costituisce il substrato per l'eventuale azione di regresso esercitata dall'ente pubblico.

Articolo 7 Materialmente, il disciplinamento della prescrizione rimane invariato.

Il capoverso 2, che corrisponde all'articolo 21 della legge sulla responsabilità della Confederazione (RS 170.32), è nuovo. L'introduzione della responsabilità

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allargata dello Stato e la conseguente modificazione dell'azione di regresso rendono necessaria la regolamentazione della prescrizione dei crediti derivanti da quest'ultima azione.

Visto il nuovo articolo la, il capoverso 2 può essere stralciato.

Articolo 7a La disposizione è nuova. L'avamprogetto della commissione peritale stabiliva nell'articolo 5 capoverso 3 l'applicabilità della legge federale sulla responsabilità della Confederazione per i casi in cui la LEF non prevedesse norme specifiche. Questa regolamentazione è stata criticata nella procedura di consultazione. In particolare, è stato chiesto di rendere applicabili a titolo sussidiario non le norme procedurali del diritto federale sulla responsabilità, bensì le corrispondenti regole cantonali. Si è tenuto conto di questa richiesta nella formulazione proposta, che si limita a un rinvio per quanto riguarda il diritto materiale, senza esprimersi sulla procedura. Quest'ultima rimane di conseguenza sottoposta al diritto cantonale. In materia di esecuzione e fallimento, soltanto il diritto sostanziale della responsabilità statuale è retto da norme di diritto federale. Dove la LEF non contiene soluzioni di diritto sostanziale, bisogna riferirsi, in virtù della nuova norma di rinvio, al Codice delle obbligazioni (RS 220). Per quanto riguarda la procedura, la LEF prescrive soltanto una regola, quella già trattata nel commento dell'articolo 5 capoverso 3 del presente disegno.

201.14

Verbali e registri

Di particolare pregnanza è l'innovazione in materia di diritto d'ispezione, di cui descriviamo i tratti salienti.

Le opinioni su presupposti e portata del diritto di consultare i registri divergono notevolmente. Mentre per alcuni l'accesso ai registri esecutivi deve essere possibile incondizionatamente, secondo altri deve essere garantita la discrezione, in modo da tutelare i dati e i diritti della personalità. La nostra proposta tiene in considerazione entrambi i punti di vista: da un lato vengono alleviate le condizioni per consultare i registri (art. 8a cpv. 1), d'altro lato la protezione dei dati ottiene la considerazione che le compete (art. 8a cpv. 2 e 3).

Per quanto riguarda l'alleviamento delle condizioni per l'ispezione dei registri, il nostro Consiglio segue l'avamprogetto peritale, il quale, dal canto suo, codificava la giurisprudenza del Tribunale federale in materia. I capoversi 2 e 3 dell'articolo 8a sono invece sostanzialmente nuovi e tengono conto della protezione dei dati, limitando il diritto di ispezione sia per quanto riguarda la sua portata, sia dal profilo temporale. L'avamprogetto peritale aveva già tenuto conto, in alcuni punti, delle esigenze poste dalla tutela dei dati (art. 149a cpv.

3, 265 cpv. 2 dell'avamprogetto). Il nostro progetto si fonda dunque sulla soluzione proposta dai periti; si spinge però oltre formulando regole generali che limitano l'accesso ai registri. Queste ultime sono motivate dalle seguenti considerazioni: 21

Il diritto di ispezione deve essere disciplinato in funzione dello scopo del registro che si vuole consultare. Come è già il caso, i registri sono destinati in primo luogo a documentare l'attività svolta dagli uffici (art. 8 cpv. 1). Questa funzione è ovvia e perciò poco spettacolare. Un'altra funzione ha però assunto oggi grande rilievo: per mezzo del loro contenuto, i registri documentano di fatto la moralità, lo zelo e le possibilità nell'adempiere le obbligazioni delle persone che vi figurano. In questo modo i registri diventano strumenti a tutela del patrimonio (la cosiddetta tutela del credito) di futuri creditori e partner in affari. La LEF continuerà a riconoscere ai registri questa funzione, accordando agli interessati il diritto di ispezione.

La possibilità di ottenere informazioni affidabili è nell'interesse dell'economia, poiché rende più difficile la conclusione di cattivi affari. In questo contesto non bisogna tuttavia dimenticare che, in virtù delle motivazioni accennate, la LEF si assume compiti che non le sono propri, cioè quasi di politica economica, se non addirittura di polizia economica. Il bene oggetto della tutela sarebbe il patrimonio del futuro partner contrattuale, mentre la consultazione dei registri ufficiali sarebbe lo strumento attraverso il quale si attua questa tutela. Nulla osta a che la LEF realizzi anche obiettivi di natura poliziesca. Dovrà però allora tener conto dei principi generalmente riconosciuti in materia di misure di polizia.

La divulgazione di informazioni sulla situazione economica o sulle abitudini in materia di pagamenti di una determinata persona concerne la sua reputazione economica, che è un elemento integrante della personalità giuridicamente tutelata. Il suo credito ne potrebbe soffrire, con gravi pregiudizi nei rapporti giuridici quotidiani, soprattutto quando la situazione di mercato è tesa (si pensi per esempio al mercato dell'alloggio).

La divulgazione di informazioni volte a tutelare il patrimonio deve perciò di principio essere limitata a dati affidabili che si riferiscano a circostanze sicuramente suscettibili di metterlo in pericolo. Il dato deve documentare una messa in pericolo essenziale del patrimonio del futuro partner d'affari, poiché la divulgazione dell'informazione può provocare considerevoli pregiudizi per la persona in
causa. Una messa in pericolo essenziale esiste segnatamente qualora nei confronti del debitore siano stati rilasciati attestati di carenza di beni, come pure nel caso di pronunciata renitenza del debitore al pagamento (p. es.

quando questi suole soddisfare il suo creditore soltanto dopo che l'intera procedura esecutiva è stata portata a termine).

A questo principio - informazioni rilasciate soltanto in relazione a circostanze riguardanti una messa in pericolo rilevante - l'anno eccezione le esecuzioni in corso. Questa eccezione va in effetti di per sé molto lontano, poiché non è nemmeno certo che la procedura esecutiva in questione sia stata promossa nei confronti di un debitore «pericoloso» (p. es. perché insolvente). Neppure la «legittimità» dell'esecuzione è provata: l'esecuzione può essere formalmente viziata, addirittura nulla o sprovvista di fondamento materiale. Secondo le circostanze, può dunque prodursi un'indebita ingerenza nel credito della persona interessata. Nonostante queste considerazioni, il disegno continua a prevedere il diritto di ottenere informazioni sulle esecuzioni in corso, poiché in uno stato di 22

diritto le informazioni su procedimenti pendenti sono di regola pubbliche ed accessibili al terzo che giustifichi un sufficiente interesse.

Nel tentativo di mitigare il pregiudizio arrecato alla reputazione della persona in causa, gli uffici di esecuzione usano solitamente comunicare anche l'esito dell'esecuzione oggetto dell'iscrizione. Questa pratica non è sempre scevra da pregiudizi per l'interessato. Con risultati spesso disdicevoli: si pensi segnatamente ai casi in cui l'escusso avrebbe potuto paralizzare l'esecuzione esercitando un rimedio di diritto (azione o impugnazione), oppure a quelli in cui l'esecuzione si è poi rivelata nulla. In questi ultimi casi, l'istanza competente si è pronunciata in modo vincolante sull'ammissibilità formale o materiale dell'esecuzione. Il giudice ha constatato la mancanza di un titolo esecutivo idoneo, l'autorità di vigilanza ha ravvisato un vizio essenziale di procedura oppure l'ufficio d'esecuzione un abuso di diritto. Soprattutto l'esecuzione viziata da un abuso di diritto può assumere anche rilevanza delittuale. Se tuttavia è stato stabilito che l'esecuzione è avvenuta indebitamente, la persona oggetto della registrazione non deve più averne pregiudizio. Il nostro progetto intende pertanto garantire che informazioni concernenti esecuzioni nulle o annullate in seguito a ricorso o a decisione giudiziale non vengano comunicate d'ufficio a terzi (per un ulteriore approfondimento cfr. il commento all'art. 8 cpv. 2).

Oltre che per mezzo di un rimedio di diritto, il debitore può far fronte a un'esecuzione pagando l'intero importo richiestogli. Se il debitore versa la somma all'ufficio d'esecuzione per conto del creditore (art. 12), la procedura esecutiva ha termine. Se invece il debitore paga direttamente al creditore, questi non continuerà l'esecuzione e, di conseguenza, il procedimento esecutivo sarà perento (cfr. p. es. art. 88). Il debitore che ha pagato soltanto dopo essere stato escusso ha dimostrato, in conclusione, di essere solvibile. Nell'ottica della tutela del patrimonio, non sarebbe dunque indispensabile consentire il diritto di consultare dati concernenti un'esecuzione terminata con il pagamento da parte del debitore. Nondimeno, secondo il nostro Collegio vi è comunque l'esigenza di tutelare il creditore, poiché sussiste una messa in pericolo,
perlomeno latente, del suo patrimonio: il fatto che il debitore paghi soltanto in seguito ad esecuzione può essere il primo campanello d'allarme di una situazione di insolvenza. Inoltre, il ritardo con cui procede al pagamento può essere indizio di una dubbia moralità nel soddisfare le proprie obbligazioni.

Per tutte le registrazioni si pone tuttavia la questione di stabilire il lasso di tempo durante il quale l'ispezione deve essere possibile. Vi proponiamo di limitarla a cinque anni (art. 80 cpv. 3).

Per il resto, va da sé che il debitore può in ogni tempo, per ragioni di protezione dei dati, prendere conoscenza delle registrazioni riguardanti le esecuzioni dirette contro di lui.

Articolo 8 Le modifiche del capoverso 1 sono essenzialmente di natura redazionale. In considerazione della sua importanza sotto l'aspetto della protezione dei dati, l'attività di registrazione dell'ufficio deve essere menzionata già nella legge.

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Il capoverso 2 riprende la regola del vigente capoverso 3, formulandola con maggior precisione.

Il capoverso 3 è nuovo e sancisce principi di per sé ovvi. La rettificazione è necessaria in caso di iscrizioni errate o calcoli sbagliati. Si deve procedere tuttavia a una rettificazione anche quando una persona viene escussa a torto (p. es. in seguito a uno scambio di persona).

Articolo 8a II capoverso 1 adatta il tenore del vigente articolo 8 capoverso 2 alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 III 49, 105 III 38, 102 III 61, 99 III 41, 95 III 1). Per aver diritto all'ispezione, è sufficiente rendere verosimile un interesse. Poiché il disegno di revisione limita, quanto alla materia e alla durata, il diritto di ispezione, è possibile anche rendere meno severe le esigenze circa l'interesse che deve essere giustificato da chi intende consultare i registri. A questo proposito va ricordato che il diritto di ispezione ingloba anche i documenti giustificativi (DTF 110 III 51 e relativi riferimenti).

Il capoverso 2 limita materialmente il diritto di ispezione. Le registrazioni in causa non sono fin dall'inizio accessibili ai terzi. Come già accennato, l'ufficio di esecuzione dovrà d'ora in poi limitarsi, di regola, a divulgare le registrazioni che danno informazioni su circostanze suscettibili di mettere in pericolo il patrimonio dell'interessato. Da questo principio sono eccettuate soltanto le esecuzioni in corso: in virtù della pubblicità dei procedimenti esecutivi, le registrazioni relative devono essere accessibili agli interessati.

In particolare, i terzi non possono accedere alle seguenti registrazioni (lett. a e b): - registrazioni concernenti esecuzioni annullate in seguito ad azione di disconoscimento del credito (lett. a); - registrazioni concernenti esecuzioni annullate in seguito ad azione di annullamento dell'esecuzione (art. 85, 85a); devono per contro essere fornite informazioni sulle esecuzioni sospese (lett. a); - registrazioni concernenti esecuzioni annullate in seguito a procedure di rigetto dell'opposizione risoltesi con esito negativo, oppure dopo azioni di riconoscimento del debito, cambiarie o di continuazione dell'esecuzione risoltesi con esito negativo (lett. a); - registrazioni concernenti esecuzioni nulle (lett. a); - registrazioni concernenti esecuzioni annullate
in seguito a impugnazione (lett. a); - registrazioni concernenti esecuzioni che si sono rivelate «indebite» soltanto in un secondo tempo (il debitore ottiene ragione nell'azione di ripetizione per pagamento indebito) (lett. b).

Inoltre, il terzo non potrà nemmeno avere notizia delle registrazioni riguardanti esecuzioni annullate in seguito a dichiarazione di fallimento. In questi casi la pubblicità dei registri si limita agli atti relativi alla procedura di fallimento.

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L'esclusione del diritto di ispezione ha in concreto gli stessi effetti di una cancellazione, anche se non vi è una vera e propria radiazione (cancellazione con matita rossa e/o apposizione della dicitura «cancellato»). Agli uffici si risparmia così una perdita di tempo. Nondimeno, gli uffici devono procedere alla cancellazione in caso di estinzione di un credito accertato mediante un attesto di carenza di beni (art. 149a cpv. 3, 265 cpv. 2).

A condizione di rendere verosimile un interesse, il terzo potrà inoltre, come finora, ottenere informazioni circa: - esecuzioni in corso; - esecuzioni perente (cfr. in particolare art. 88); - registrazioni concernenti esecuzioni cui il debitore ha fatto fronte mediante pagamento all'ufficio (art. 12); - registrazioni riguardanti esecuzioni revocate dal creditore; - attestati di carenza di beni (in seguito a pignoramento e a fallimento); - registrazioni circa esecuzioni per le quali si è reso necessario portare a termine l'intera procedura, anche se in conclusione il creditore è stato interamente soddisfatto; - registrazioni concernenti esecuzioni in via di realizzazione del pegno terminate con il rilascio di un attestato che constata l'insufficienza del pegno; - secondo il disegno, a differenza di quanto avviene in caso di revoca del fallimento, le esecuzioni promosse in precedenza riprendono il loro corso se la procedura di fallimento viene sospesa per mancanza di attivi (art. 230 cpv.

4). Le relative registrazioni possono essere consultate.

Il capoverso 3 pone un limite temporale assoluto al diritto di consultazione. Va nondimeno osservato che il termine quinquennale si applica solamente ai terzi, ma non a chi è stato parte nella procedura esecutiva. Le informazioni devono essere fornite, anche dopo lo scadere dei cinque anni, alle autorità, nella misura in cui ciò sia necessario per l'adempimento del loro ufficio. In questi casi il diritto di ispezione è limitato temporalmente soltanto dai termini di conservazione dei documenti (cfr. l'ordinanza del Tribunale federale del 14 marzo 1938 sulla conservazione dei documenti relativi alle esecuzioni e ai fallimenti, RS 281.33).

201.15

Obblighi degli ufficiali esecutori e degli ufficiali dei fallimenti

Articolo 10 Rispetto al diritto vigente, il campo d'applicazione del capoverso 1 viene ampliato, codificando nel contempo la costante giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 54 III 277). Sono ora tenuti a ricusarsi ex lege anche i membri dell'autorità di vigilanza, e non soltanto i funzionari e gli impiegati degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei fallimenti.

A questo capoverso è inoltre stato aggiunto un numero 4, contenente una clausola generale destinata a coprire altri casi di conflitto d'interesse. La disposizione collima con altre norme contenute in leggi federali di procedura, quali per esempio l'articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), e contribuisce in questo contesto all'armonizzazione del diritto federale.

25

Giusta l'articolo 34, gli uffici d'esecuzione e dei fallimenti sono tenuti ad inviare le loro comunicazioni mediante lettera raccomandata, se la legge non prescrive altrimenti. Per considerazioni pratiche, il capoverso 2 rinuncia ad esigere la comunicazione mediante lettera raccomandata. L'obbligo di trasmettere la domanda al supplente e di avvisarne il creditore è ora esteso espressamente all'ufficiale dei fallimenti. In questo modo il testo tedesco corrisponde alle versioni francese e italiana (cfr. a questo proposito DTF 99 III 46).

Articolo 11 Questo articolo, difficilmente comprensibile nel suo vigente tenore, è stato rielaborato.

201.16

Autorità di vigilanza e procedura di ricorso

Articolo 13 capoverso 1 La modifica del testo italiano e di quello francese intende semplicemente precisare che la disposizione è applicabile agli uffici d'esecuzione e agli uffici dei fallimenti.

Articolo 14 capoverso 2 numeri 1 e 2 II periodo introduttivo è stato soltanto migliorato dal profilo redazionale.

Le modifiche del numero 1 sono di natura redazionale e concernono unicamente i testi italiano e francese.

Nel numero 2, l'ammontare massimo della multa è stato aumentato da 200 a 1000 franchi per tenere conto del deprezzamento della moneta.

Articolo 17 capoversi 1 e 4 Le modifiche del capoverso 1 sono di natura redazionale.

Il capoverso 4 è nuovo. Esso corrisponde dal profilo sostanziale alla disciplina dell'articolo 58 PA (RS 172.021) e codifica la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 103 III 33 cons.l, 97 III 3 e riferimenti ivi citati). La disposizione modifica, nell'interesse dell'economia processuale, l'effetto devolutivo nella procedura di ricorso.

Articolo 18 Le modifiche sono di mera natura redazionale e si limitano a chiarire che il ricorso contro una decisione dell'autorità cantonale inferiore di vigilanza deve essere proposto avanti l'autorità superiore di vigilanza.

Articolo 19 Nel suo nuovo tenore, il capoverso 1 precisa che soltanto la decisione dell'autorità cantonale superiore di vigilanza può essere impugnata davanti al Tribunale

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federale. In altre parole, devono essere esaurite le istanze cantonali. Ovviamente, nei Cantoni con una sola autorità di vigilanza, le decisioni di quest'ultima che violano una norma di diritto possono essere deferite direttamente al Tribunale federale. Per il rimanente, i motivi di impugnazione vengono enunciati in modo più preciso; è inoltre specificato che la violazione di trattati internazionali nonché l'eccesso e l'abuso nell'apprezzamento costituiscono una violazione del diritto federale (DTF 110 III 18 cons. 2, 110 III 31 cons. 2, 101 III 54 cons. 1 e riferimenti ivi citati). Va rilevato che nel caso di ricorso al Tribunale federale i motivi di impugnazione si limitano alla censura di violazione del diritto federale.

Il capoverso 2 chiarisce che è sempre possibile adire il Tribunale federale contro l'autorità cantonale superiore o unica, in caso di denegata giustizia o qualora l'autorità cantonale ritardi eccessivamente l'emanazione della decisione.

Articolo 20a L'avamprogetto proponeva di trasferire al Tribunale federale la competenza di emanare prescrizioni sulla procedura di ricorso davanti alle autorità cantonali di vigilanza. La proposta ha incontrato la fiera opposizione delle cerehie consultate. La maggioranza di esse ha innanzitutto avanzato riserve di ordine federalistico e costituzionale. Per questo motivo il nostro progetto prevede di mantenere la regolamentazione in vigore, secondo cui i Cantoni sono competenti per disciplinare la procedura di ricorso. La nuova disposizione contiene prescrizioni minime alle quali la procedura cantonale dovrà conformarsi e della cui violazione ci si potrà avvalere per adire il Tribunale federale.

Il capoverso 1 numero 1 enuncia il principio secondo cui la procedura è retta dalla massima inquisitoria. Per il resto corrisponde, quanto al contenuto, agli articoli 12 e 13 PA.

Il numero 2 contiene il principio secondo cui l'autorità apprezza liberamente le prove ed è legata alle conclusioni delle parti, fatte salve le disposizioni sulle decisioni nulle (art. 22).

Il numero 3 prescrive, conformemente a quanto auspicato a più riprese dal Tribunale federale (DTF 103 III 82 cons.1, 101 III 97), che siano indicati i rimedi di diritto e stabilisce inoltre l'obbligo di motivare e notificare le decisioni.

Nel corso della procedura di consultazione è
stato da più parti espresso l'invito a rendere obbligatoria già per le decisioni degli uffici d'esecuzione e dei fallimenti l'indicazione dei rimedi di diritto. Siccome di questa richiesta viene già oggi tenuto conto in buona misura, menzionando sui più importanti formular!

esecutivi prestampati il diritto d'impugnazione, sembra superfluo introdurre nella LEF una norma analoga. È inoltre opportuno ricordare il nuovo articolo 32 capoverso 2, che si applica anche agli uffici d'esecuzione e fallimento. L'ufficio in causa dovrà per esempio trasmettere come ricorso all'autorità di vigilanza competente una dichiarazione scritta nella quale il debitore affermi di non essere d'accordo con la «sottrazione» di un certo bene.

Il numero 4 concerne le spese processuali. La disposizione che stabilisce la gratuità della procedura di ricorso si trova nel vigente articolo 67 capoverso 2 della Tariffa (RS 281.35). Il previgente capoverso 3 di detta disposizione dell'ordi27

nanza, il quale prevedeva, in caso di cattiva fede ovvero di temerarietà di una parte o del suo rappresentante come pure in caso di comportamento indecoroso, la possibilità di condannare al pagamento delle spese e addirittura di infliggere multe, dovette essere abrogato in occasione della revisione del 29 giugno 1983 (RU 1983 784), poiché il Tribunale federale aveva espresso perplessità sulla costituzionalità di una simile norma emanata a livello di ordinanza. Con ragione il principio della gratuità e la relativa eccezione, incontestati quanto alla sostanza, debbono essere ripresi espressamente nella legge.

Vista la rinuncia del Tribunale federale a disciplinare in via di ordinanza la procedura innanzi l'autorità cantonale di vigilanza, è apparso opportuno menzionare espressamente nella legge, al capoverso 2, il principio vigente secondo cui, in mancanza di norme a livello federale, la competenza di emanare norme di procedura spetta ai Cantoni.

Il capoverso 3 stabilisce che alla procedura innanzi il Tribunale federale si applicano le disposizioni della legge sull'organizzazione giudiziaria (OG; RS 173.110).

Articolo 22 L'articolo 22 prende il posto del vigente articolo 23, che è abrogato.

La disposizione sulla nullità delle decisioni è nuova. Nel capoverso 1 primo periodo, essa riprende come definizione legale la definizione di decisione nulla elaborata dalla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 109 III 705 cons.

2, 705 III 70 cons. 2 e decisioni ivi citate, 103 III 74 cons. 3).

Il capoverso 1 secondo periodo enuncia una conseguenza processuale della nullità: l'autorità di vigilanza può constatare la nullità indipendentemente dal fatto che la decisione sia stata impugnata. Di regola, quando si tratterà di decisioni di organi dell'esecuzione, l'autorità di vigilanza si limiterà a constatare la nullità della decisione e a ordinare all'autorità competente di emanare una decisione esente da vizi.

Giusta il capoverso 2 primo periodo l'ufficio che ha emanato una decisione nulla ha dal canto suo la facoltà di rivenire su di essa e, se del caso, di sostituirla. Soltanto nell'ipotesi in cui il procedimento sia già stato devoluto all'autorità di vigilanza, la competenza dell'ufficio soggiace al limite temporale di cui al capoverso 2 secondo periodo.

201.17

Disposizioni cantonali d'esecuzione

Articolo 23 In questa disposizione viene ripreso senza modifiche il vigente articolo 22. È possibile abrogare l'articolo 23 in vigore, visto che il disegno ha introdotto in modo imperativo l'obbligo di affidare a un'autorità giudiziaria la competenza di decretare il sequestro (art. 272) e di statuire in materia di concordato (art.

293). L'articolo 22 capoverso 1 numero 2 è invece già stato abrogato in occasione della revisione del diritto della locazione (FF 1989 III 1473).

Articolo 24 Le modifiche sono di natura redazionale e concernono soltanto il testo francese.

28

Articolo 25 periodo introduttivo e numero 2 La regolamentazione della procedura accelerata e di quella sommaria differiscono notevolmente da un Cantone all'altro. Tuttavia una regolamentazione unitaria a livello federale non appare necessaria per l'attuazione del diritto sostanziale. Non vi è dunque motivo per togliere ai Cantoni la competenza di legiferare in questa materia.

Il numero 2 disciplina il campo d'applicazione materiale della procedura sommaria, indicando le decisioni che devono essere prese secondo questa procedura. La lettera d ne estende l'applicazione - e ciò rappresenta una vera e propria innovazione - alla decisione relativa al ritorno a miglior fortuna giusta l'aticolo 265a (cfr. a tale proposito il commento dell'articolo 265a).

Articolo 26 L'articolo è nuovo e riprende, con qualche miglioramento linguistico, le disposizioni della legge federale del 29 aprile 1920 sugli effetti di diritto pubblico del pignoramento infruttuoso e del fallimento (RS 284.1). Questa legge può dunque essere abrogata (cfr. numero 7 dell'allegato al disegno).

Il capoverso 1 completa le disposizioni menzionate, vietando la pubblicazione degli attestati di carenza di beni che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, lede il diritto costituzionale alla libertà personale (cfr. DTF 707 la 52).

Siccome l'articolo 1490 introduce la prescrizione dei debiti accertati mediante attestato di carenza di beni, è necessario porre fine anche agli effetti di diritto pubblico, quando i debiti sono prescritti. È ciò che precisa il capoverso 2.

Il capoverso 3 parte dall'idea che in caso di esecuzione tra coniugi sarebbe contrario agli interessi superiori del matrimonio associare all'insolvenza del debitore effetti di diritto pubblico. La disposizione corrisponde all'articolo 2a della legge sopra citata, introdotto con la revisione del diritto matrimoniale, in vigore dal 1° gennaio 1988 (RU 1986 122). Il progetto precisa tuttavia che gli effetti di diritto pubblico non sono esclusi allorquando, oltre al coniuge, subiscano perdite altri debitori.

Articolo 27 Questo articolo, che contiene diverse prescrizioni circa la professione di rappresentante, è stato ristrutturato e completato.

I testi tedesco e italiano del capoverso 1 vigente menzionano soltanto la rappresentanza dei creditori. È dunque indispensabile
precisare al capoverso 1 che la disposizione si applica alla professione di rappresentante di qualsiasi persona interessata nel procedimento esecutivo, conformemente del resto a quanto già avviene nella pratica. Inoltre, il testo ha subito modificazioni di natura redazionaie.

L'intensificarsi delle relazioni economiche oltre i confini cantonali ha reso manifesto il bisogno di consentire ai rappresentanti di professione di esercitare la loro attività anche al di fuori del Cantone, come è già il caso degli avvocati.

È controverso se l'attività di agente d'affari possa essere considerata una pro-

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fessione liberale ai sensi dell'articolo 5 delle disposizioni transitorie e 33 della Costituzione federale (cfr. JdT 1980 II 155, DTF inedita del 27.9.1982 in re K., DTF 93 I 519). Una norma analoga all'articolo 5 disp. trans. Cost., che assicuri espressamente ai rappresentanti di professione la possibilità di esercitare al di fuori del territorio cantonale, è dunque ancor più necessaria. Questo è lo scopo che si prefigge il capoverso 2: i Cantoni che regolano la professione di rappresentante sono tenuti ad autorizzare l'esercizio di quest'attività a chi ha ottenuto la stessa autorizzazione in un altro Cantone, sernpreché la sua capacità professionale e personale sia stata accertata in modo adeguato. Negli altri casi, i Cantoni potranno sottoporre il candidato a un esame di questo tipo. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività professionale non può essere fatta dipendere da condizioni che ledano i diritti costituzionali della personalità. In questo contesto, il Tribunale federale ha stabilito l'incompatibilità con l'articolo 31 Cost.

della condizione secondo cui il rappresentante deve stabilire il domicilio nel Cantone (cfr. DTF 706 la 126).

Il capoverso 3 riprende il contenuto del vigente capoverso 2. Non sarebbe equo accollare al debitore, del tutto o in parte, i costi cagionati dalla rappresentanza: infatti quasi sempre il patrocinio di un rappresentante di professione non è indispensabile. Da un canto, i passi da compiere nella procedura di esecuzione sono relativamente semplici. D'altro canto, i formulari ufficiali forniscono al creditore chiare indicazioni sul corso della procedura. Da ultimo, gli uffici sono tenuti ad assistere ampiamente le parti. L'assegnazione di un'indennità nel solo caso di patrocinio da parte di un rappresentante di professione darebbe inoltre luogo a una certa disparità a scapito del creditore che procede isolatamente o si fa assistere da un rappresentante non di professione. Nella procedura di impugnazione davanti all'autorità di vigilanza (art. 17 segg.), gli articoli 67 e 68 della tariffa delle tasse si ispirano ad analoghe considerazioni sociali e prevedono la gratuità senza la possibilità di assegnare un'indennità alle parti.

Va aggiunto che non sarebbe facile determinare l'importo dell'indennità: sarebbe arbitrario commisurarla in funzione del solo valore
litigioso, senza tener conto del lavoro prestato e della sua necessità. Sarebbe fuori luogo incaricare gli uffici d'esecuzione e di fallimento di stabilire caso per caso l'adeguata indennità, e un ricorso al giudice a questo unico scopo appesantirebbe la procedura.

La rappresentanza delle parti nei procedimenti incidentali (p. es. rigetto dell'opposizione, ammissione dell'opposizione tardiva) è pure retta dall'articolo 68 della tariffa delle spese. Ne consegue che, di principio, sarebbe possibile assegnare un'indennità per le spese, che verrebbe ad aggiungersi, giusta l'articolo 68 capoverso 2 LEF, al credito posto in esecuzione. Al contrario, è compito del diritto procedurale cantonale determinare chi è autorizzato a rappresentare le parti. Il legislatore federale non vede ragioni per intervenire nella competenza cantonale e prescrivere, per esempio, che le parti possano farsi rappresentare in procedimenti esecutivi di natura sommaria da persone che non siano abilitate all'esercizio dell'avvocatura. Per quanto riguarda le spese deve dunque essere confermata la regolamentazione in vigore.

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Articolo 28 capoverso 1 La disposizione riprende il diritto vigente, ma non prevede più che i nominativi di tutti gli ufficiali esecutori e dei fallimenti siano comunicati al Tribunale federale. Questa comunicazione non è infatti più giustificata da nessun interesse pratico.

Articolo 29 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'approvazione del Consiglio federale prevista dall'articolo 29 LEF non costituisce condizione per la validità della disposizione cantonale, ma ha mero valore dichiaratorio. Fanno eccezione a questo principio soltanto i casi in cui la legge prevede espressamente come condizione di validità l'approvazione della disposizione cantonale (cfr. DTF 81 I 133).

II progetto fa ora espressamente dell'approvazione una condizione di validità, conformemente al nuovo articolo 7a della legge federale sull'organizzazione dell'amministrazione (FF 1989 III 1505). È infatti interesse della sicurezza giuridica e dei soggetti del diritto che, in un settore nel quale la Confederazione ha legiferato in modo esaustivo, le disposizioni cantonali non possano entrare in vigore prima che il Consiglio federale ne abbia verificato la conformità con il diritto federale.

201.18

Procedimenti esecutivi speciali

Articolo 30 La disposizione corrisponde al vigente articolo 30. Nondimeno, per motivi di tecnica legislativa, si è rinunciato a menzionarvi le disposizioni di altre leggi federali. Si evita così di dover rivedere la LEF ogni qual volta vengano introdotte nel diritto federale nuove disposizioni concernenti procedure speciali di esecuzione.

201.19 Trattati internazionali Articolo 30a 11 capoverso 1 è nuovo. L'importanza pratica delle relazioni tra Svizzera ed estero rende opportuna una regolamentazione dei rapporti tra diritto interno e diritto internazionale pubblico. Nell'ambito dell'esecuzione forzata devono dunque essere osservati - come già è il caso attualmente nella pratica - non soltanto le norme del diritto interno, ma anche le disposizioni dei trattati internazionali di cui la Svizzera è partecipe, come pure i principi non scritti del diritto internazionale pubblico, quali per esempio il principio dell'immunità degli Stati esteri (cfr. per esempio il messaggio del 27 maggio 1981 concernente la Convenzione europea sull'immunità degli Stati e il protocollo addizionale a detta Convenzione; FF 1981 II 929; DTF 110 II 259, 108 III 10). Il diritto internazionale pubblico è poziore alla LEF. Questa riserva di carattere generale permette di 31

fare a meno della disposizione speciale contenuta nel vigente articolo 271 capoverso 3 concernente il sequestro (cfr. a questo proposito il commento dell'articolo 271).

Anche il capoverso 2 è nuovo. Esso disciplina i rapporti della LEF con il diritto internazionale privato federale, contenuto nella legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP; RS 291) (cfr. in proposito il messaggio del 10 novembre 1982 sulla LDIP; FF 1983 I 239). Sotto molti aspetti la LDIP riveste notevole importanza per il diritto esecutivo. Essa contiene segnatamente un'apposita sezione sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni straniere (sezione 5, art. 25 e segg.), nonché un capitolo sul fallimento e il concordato (capitolo 11, art. 166 e segg.). Nei casi internazionali bisognerà continuare ad applicare la LDIP quando tra la Svizzera e lo Stato in causa non esiste trattato, oppure quando il trattato non regola - o non regola in modo esauriente - una determinata questione. Per determinare la norma applicabile bisogna procedere «in cascata»: diritto internazionale pubblico, LDIP, LEF. Se risulta applicabile la LDIP, si dovrà, per esempio, tener conto, nella procedura dell'articolo 50 LEF, dell'articolo 166 capoverso 2 LDIP.

201.2 201.21

Norme diverse Termini

Articolo 31 capoverso 3 È risaputo che con la legge federale del 21 giugno 1963 sulla decorrenza dei termini in giorno di sabato (RS 173.110.3) il sabato è stato parificato a un giorno festivo riconosciuto. Per maggior chiarezza, questa regola è dichiarata espressamente applicabile anche alla decorrenza dei termini nella procedura di esecuzione e fallimento.

Articolo 32 Per quanto concerne l'osservanza dei termini, l'articolo 32, completato nella sua nuova versione, si basa ampiamente sulla regolamentazione della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), che ha dato buoni risultati.

È innanzitutto opportuno sottolineare che il capoverso 1 concerne unicamente le comunicazioni che la LEF prevede essa stessa direttamente. Esso non è in particolare applicabile ai rimedi di diritto cantonali. Inoltre, vengono designati espressamente quali unici organi abilitati a ricevere atti gli uffici postali svizzeri e le rappresentanze diplomatiche o consolari svizzere. Il riconoscimento di organi stranieri o di autorità postali straniere comporterebbe una certa insicurezza, siccome non sarebbe sempre possibile verificare dalla Svizzera se le comunicazioni sono state realmente consegnate in tempo utile.

Nelle leggi di procedura più recenti sono in genere previste regole concernenti l'osservanza dei termini nel caso in cui l'atto sia indirizzato a un'autorità incompetente (p. es. art. 107 OG per il ricorso di diritto amministrativo davanti al Tribunale federale o l'art.21 cpv.2 PA). In materia di LEF, il Tribunale fe32

aerale ha per esempio ritenuto osservato il termine in un caso in cui il gravame era stato consegnato in tempo utile all'ufficio d'esecuzione invece che all'autorità di vigilanza competente (DTF 100 III 8). Questi principi processuali riconosciuti sono ora espressamente inseriti nel capoverso 2. Di conseguenza, il termine è reputato osservato anche quando un'autorità incompetente è adita in tempo utile.

Il capoverso 3 prevede una regola speciale per le azioni. Per quanto concerne queste ultime, è infatti previsto di concedere all'attore - analogamente a quanto previsto nell'articolo 139 CO - un termine supplementare della medesima durata di quello iniziale. Rinunciando a rendere obbligatoria la trasmissione d'ufficio delle azioni promosse innanzi a un'autorità incompetente e lasciando alle parti il compito di provvedere all'osservanza del termine, il disegno evita qualsivoglia ingerenza nella sovranità cantonale in materia di procedura.

Il capoverso 4 codifica semplicemente un ovvio principio processuale. Ciononostante, esso non è superfluo, poiché la LEF deve fornire indicazioni anche ai lettori che non siano giuristi.

Articolo 33 capoversi 2-4 Questo articolo concerne essenzialmente la proroga e la restituzione dei termini. Esso trova applicazione sia per i termini stabiliti dalla legge, sia per quelli fissati dall'autorità o dal giudice. Tuttavia, la LEF conosce una grande varietà di termini legali. Lo scopo della nuova regolamentazione non è quello di dichiararli tutti variabili. Possono essere prorogati o restituiti soltanto i termini di comunicazione (quali i termini di opposizione, quelli per promuovere l'azione o i termini d'impugnazione), non invece, in particolare, i termini di prescrizione o di perenzione del diritto sostanziale, i termini che sono elementi costitutivi del diritto esecutivo, i termini per l'esercizio dei rimedi di diritto cantonale e dell'OG, né i termini-quadro del diritto esecutivo (art. 88, 116, 154, 166 e 188 LEF). Per quanto concerne questi ultimi, le norme speciali sulla sospensione permettono di garantire una sufficiente protezione.

Nel capoverso 2 viene ripresa, generalizzandola, la disciplina del vigente articolo 66 capoverso 5. Conformemente alla giurisprudenza, questa regolamentazione si applica anche ai termini che devono essere osservati da creditori e
terzi (cfr. DTF 45 III 118). La pratica ha mostrato che, oltre agli ufficiali esecutori e a quelli dei fallimenti, anche le autorità di vigilanza e i tribunali (cfr. DTF 106 III 1) possono trovarsi nella condizione di accordare la proroga di un termine. Per questo motivo la regola deve essere inserita tra le disposizioni generali. Essa si applica inoltre alle procedure ai sensi dell'articolo 16 della Convenzione europea del 16 maggio 1972 sull'immunità degli Stati (RS 0.273.1) che oppongono due Stati contraenti. La norma rimane potestativa. L'ufficiale può, facendo uso del suo libero apprezzamento, prolungare un termine se una persona implicata nella procedura abita all'estero; può nondimeno rinunciare a una proroga quando ciò sia giustificato, come per esempio in caso di notifica in uno Stato confinante. A tale riguardo è opportuno sottolineare che un atto giuridico deve essere considerato compiuto in tempo utile se è intervenuto entro il termine che avrebbe dovuto essere assegnato al debitore (DTF 706 III 1).

3

Foglio federale. 74° anno. Voi. III

33

La disposizione del vigente capoverso 2 è mantenuta e ripresa nel capoverso 3.

Nondimeno, d'ora in poi ogni persona interessala nel procedimento, e non soltanto il debitore, potrà rinunciare ad avvalersi dell'inosservanza di un termine, a condizione che detto termine sia stato istituito nell'interesse esclusivo di chi rinuncia a invocarne l'inosservanza.

Nel diritto in vigore manca una disposizione sulla restituzione dei termini. Tuttavia, la restituzione dei termini è un istituto irrinunciabile del diritto processuale moderno, poiché colma una lacuna nella protezione giuridica dell'individuo. Per quanto riguarda le condizioni soggettive della restituzione, il capoverso 4 ricalca gli articoli 35 capoverso 1 OG e l'articolo 24 capoverso 1 PA.

A livello di procedura si sono battute invece strade diverse: la restituzione del termine può essere pronunciata unicamente dall'autorità di vigilanza. Soltanto nelle contestazioni che devono essere trattate giudizialmente l'autorità adita, in questo caso un tribunale, rimarrà competente anche per decidere della restituzione. Nel caso invece che della questione non debba occuparsi un tribunale, il richiedente dovrà compiere entro il medesimo termine presso l'autorità competente l'atto omesso e chiedere all'autorità di vigilanza la restituzione del termine.

Non è necessario affermare esplicitamente nel testo legale che la restituzione può essere richiesta anche per mezzo di un rappresentante. Infatti, secondo un principio generale, è sempre possibile farsi rappresentare in una procedura, a meno che questa possibilità non sia esclusa dal diritto processuale. Ebbene, non è questo il caso.

201.22

Comunicazione degli uffici

Articolo 34 Ci si attiene al principio sancito dal diritto attuale, secondo il quale tutte le comunicazioni sono fatte per scritto mediante lettera raccomandata, salvo che la LEF non preveda altrimenti. I casi di comunicazione per i quali la lettera raccomandata è indispensabile costituiscono la regola. La disposizione è stata dunque modificata, nei testi italiano e tedesco, soltanto sotto il profilo redazionale, rendendone la formulazione più attuale.

202

Esecuzione

202.1

Le diverse specie di esecuzione

202.11

Esecuzione in via di fallimento

Articolo 39 capoverso 1 Questo capoverso ha subito soltanto alcune lievi modifiche di natura redazionaie. In particolare, i rinvii agli articoli del Codice delle obbligazioni sono stati adattati alla nuova numerazione di questi ultimi.

Si è rinunciato a sottoporre le fondazioni all'esecuzione in via di fallimento.

Considerata la notevole varietà degli scopi che può prefiggersi una fondazione 34

(dalla collezione di oggetti d'arte alla gestione di un'azienda, dalla previdenza professionale alla beneficenza), un'eventuale modifica del trattamento loro riservato nella procedura esecutiva dovrà essere esaminata in occasione di una futura revisione della legislazione in materia di fondazioni.

Articolo 40 capo verso 2 La disposizione viene adattata dal profilo redazionale all'articolo 88. Anche in questo articolo viene ora usata la locuzione «continuazione dell'esecuzione».

Inoltre, il capoverso è stato riformulato.

202.12

Esecuzione in via di pignoramento

Articolo 42 Nel capoverso I è stato corretto il rinvio alle disposizioni applicabili al pignoramento (cfr. a questo proposito il commento degli art. 88 e 89).

Nel capoverso 2 la locuzione «la continuazione dell'esecuzione» sostituisce «la comminatoria di fallimento». Inoltre la disposizione è stata migliorata dal profilo redazionale.

202.13

Eccezioni all'esecuzione in via di fallimento

Articolo 43 Parrebbe contraddire lo scopo perseguito escutere in via di fallimento un debitore per contributi di mantenimento e di assistenza derivanti dal diritto di famiglia, nella misura in cui si tratti di prestazioni periodiche, cioè dovute permanentemente. È vero che dall'entrata in vigore del nuovo diritto della filiazione queste prestazioni sono collocate in prima classe nel fallimento del debitore degli alimenti. Tuttavia, il privilegio non giova granché al creditore di alimenti, poiché in seguito al fallimento l'esistenza economica del debitore viene annientata. Ebbene, questo è proprio il risultato che il creditore di alimenti ha interesse ad evitare, poiché per sovvenire ai propri bisogni egli deve poter contare a lungo sulle prestazioni del debitore. In virtù di queste considerazioni è ora ammessa per questi crediti soltanto l'esecuzione in via di pignoramento.

È opportuno rilevare a questo proposito che in tutti i casi in cui la LEF tratta di contributi di mantenimento e di assistenza vengono presi in considerazione soltanto quelli derivanti dal diritto di famiglia. Nessun interesse di natura sociopolitica induce infatti ad estendere i privilegi previsti dalla LEF ai contratti di mantenimento stipulati sulla base del Codice delle obbligazioni, ciò che equivarrebbe a favorire la conclusione di tali contratti.

Anche l'esecuzione per crediti tendenti alla prestazione di garanzie sarà ora possibile soltanto in via di pignoramento, considerato che si tratta in questo caso unicamente di garantire un credito che potrebbe non esistere, esistere soltanto in parte o non essere ancora scaduto.

La disposizione è stata ristrutturata e riveduta sotto il profilo linguistico.

35

202.14

Riserva delle disposizioni speciali

Articolo 45 L'articolo è stato modificato unicamente dal profilo redazionale.

202.2 202.21

Luogo d'esecuzione Luogo ordinario d'esecuzione

Articolo 46 capo versI 2 e 4 II capoverso 1 in vigore sancisce il principio secondo cui il debitore, fatti salvi i luoghi d'esecuzione speciali (art. 48 a 52 LEF), deve essere escusso al suo domicilio. La nozione di domicilio è definita negli articoli 23 a 26 del Codice civile, con le eccezioni di cui all'articolo 48 LEF. Secondo questa disposizione, l'esecuzione è possibile, se il debitore non ha domicilio stabile, nel luogo di dimora. In altre parole, in questo caso il luogo dell'esecuzione non è, contrariamente all'articolo 24 CC, il luogo dell'ultimo domicilio, neppure facoltativamente in alternativa al luogo di dimora. Il disegno non modifica questo ordinamento, che corrisponde alla giurisprudenza costante del Tribunale federale (DTF 88 III 139, 82 III 13, 65 III 103, 57 III 174). Alcuni degli ambienti consultati hanno proposto di ammettere, quale foro alternativo accanto al luogo di domicilio, il luogo di dimora o quello ove il debito è sorto. Non si deve però cercare di risolvere con una modifica delle regole di foro le difficoltà poste dall'esecuzione nei confronti di debitori senza fissa dimora o in fuga. Si tratta piuttosto, in questi casi, di un problema di notificazione degli atti esecutivi.

Giusta l'articolo 64 LEF si può sempre procedere alla notificazione nel luogo di dimora. La competenza per la notificazione deve essere però attribuita a un solo ufficio. Garantendo in questo modo l'unità dell'esecuzione, si evita che contro uno stesso debitore vengano promosse in differenti luoghi più esecuzioni, che potrebbero sfociare in decisioni contraddittorie. La possibilità di scegliere alternativamente tra più luoghi d'esecuzione non costituirebbe per il creditore un vantaggio degno di nota, poiché questi sarebbe comunque costretto a indicare il luogo in cui si trova il debitore, al fine di permettere la notificazione degli atti esecutivi. Le stesse considerazioni depongono a sfavore della proposta di ammettere per le persone fisiche iscritte nel registro di commercio, accanto al domicilio, l'esecuzione alla loro sede d'affari.

Le modifiche del capoverso 2 sono di ordine redazionale e concernono unicamente il testo francese.

Il capoverso 4 è nuovo e codifica nella LEF il luogo d'esecuzione istituito per la comunione dei comproprietari con l'introduzione della proprietà per piani (art. 1121
cpv. 2 CC).

Articolo 47 In occasione della procedura di consultazione è stato rilevato che sia la regolamentazione vigente che l'avamprogetto confondevano foro dell'esecuzione e luogo dove si trovano le persone alle quali vanno notificati gli atti esecutivi.

36

Sono state formulate numerose proposte tendenti allo stralcio o alla modifica di questa disposizione.

Il capoverso 1 attuale prevede che il debitore che ha un rappresentante legale deve essere escusso al domicilio di quest'ultimo. Ne consegue che per i figli sottoposti all'autorità parentale non si deroga all'articolo 46 capoverso 1 LEF. Per le persone sottoposte a tutela, al contrario, si stabilisce senza ragione evidente una deroga alla regola del Codice civile. L'articolo 25 capoverso 1 CC designa quale domicilio delle persone tutelate la sede dell'autorità tutoria. È preferibile prevedere questa disposizione anche nel diritto esecutivo, perché in questo modo il luogo dell'esecuzione e il foro ordinario coincidono.

Una disposizione speciale non è però necessaria: i disposti dell'articolo 46 capoverso 1 LEF e dell'articolo 25 capoverso 1 CC combinati sono infatti sufficienti.

Il capoverso 2 non è chiaro. Stando alla sua lettera, esso si applicherebbe anche alle persone che, per un motivo qualunque, sono incapaci di discernimento e nei confronti delle quali non è ancora stata avviata la procedura di interdizione. In questo modo l'ufficio d'esecuzione si vedrebbe affidato un compito insostenibile, quello di determinare la capacità di discernimento di ogni debitore. Il capoverso 2 intende ragionevolmente riferirsi soltanto al caso di una persona privata dell'esercizio dei diritti civili cui non sia stato ancora nominato un tutore. Anche in questa evenienza però, il luogo dell'esecuzione è, giusta la regola dell'articolo 46 capoverso 1 LEF, la sede dell'autorità tutoria.

Il capoverso 3 disciplina il caso speciale in cui l'autorità tutoria consente al tutelato l'esercizio di una professione o di un mestiere (art. 412 CC). Si ritrova una situazione analoga nel nuovo diritto della filiazione quando un figlio minorenne sotto autorità parentale trae un guadagno dal proprio lavoro o quando i genitori gli anticipano una parte della sua sostanza al fine di esercitare un mestiere o una professione (art. 323 cpv. 1 CC). In entrambe le fattispecie non si vede per qual motivo il luogo dell'esecuzione non dovrebbe coincidere con il luogo di domicilio, tanto più che non si è voluto creare nemmeno per i minorenni un foro speciale d'esecuzione al luogo della sede d'affari (cfr. commento dell'art. 46). Anche in
questo caso sembra più opportuno prevedere quale foro ordinario dell'esecuzione il domicilio. I tutelati dovranno dunque essere escussi al luogo della sede dell'autorità tutoria, mentre i figli sotto autorità parentale lo saranno al domicilio del detentore di questa.

Queste considerazioni giustificano l'abrogazione del vigente articolo 47. La notificazione degli atti esecutivi è disciplinata negli articoli 68c e segg.

202.22

Fori speciali d'esecuzione

Articolo 51 capoverso 1 Nel suo tenore attuale, la disposizione è troppo restrittiva. Come foro alternativo dell'esecuzione non entrano infatti soltanto in considerazione, accanto a quello del luogo in cui si trova il pegno, il domicilio del debitore, bensì, all'occorrenza, anche i fori speciali degli articoli 46 a 50 LEF.

37

Articolo 52 Soltanto il primo periodo è stato rivisto. Con la sua nuova formulazione potestativa, il disposto legale esprime ora chiaramente quanto già affermato da dottrina e giurisprudenza, vale a dire che il luogo in cui si trova l'oggetto sequestrato costituisce un foro esecutivo alternativo.

202.3 202.31

Periodi preclusi, ferie e sospensioni Nozioni

Articolo 56 I vigenti numeri 1 e 2, che disciplinano i periodi preclusi, sono riuniti nel numero 1. La regola secondo la quale non si può procedere ad atti esecutivi di domenica e nei giorni ufficialmente riconosciuti come festivi non è stata modificata. È stato invece limitato il periodo durante il quale nei giorni feriali non sono ammessi atti esecutivi. Abbreviando questo periodo di un'ora al mattino e di un'ora alla sera, si risponde a un'esigenza degli uffici d'esecuzione e dei fallimenti, che devono poter raggiungere il debitore nella sua abitazione al di fuori dell'orario normale di lavoro. Sarà ancora possibile procedere ad atti esecutivi di sabato, giorno particolarmente adatto alle realizzazioni.

L'avamprogetto della commissione peritale modificava i periodi di ferie esecutive. Se, da un lato, venivano mantenuti i sette giorni precedenti e successivi alla Pasqua e al Natale, d'altro lato, in considerazione della laicizzazione crescente della nostra società, si rinunciava a considerare come ferie esecutive i sette giorni prima e i sette giorni dopo la Pentecoste e il Digiuno federale. In loro sostituzione, l'avamprogetto proponeva l'introduzione di trenta giorni di ferie esecutive in estate, dal 15 luglio al 15 agosto, in coincidenza con le ferie giudiziarie ordinarie. La proposta di introdurre queste ferie estive partiva dall'idea che in estate gli uffici sovente non possono procedere alle notificazioni a causa dell'assenza del debitore. Inoltre, in questo periodo dell'anno le domande d'esecuzione sono in mumero minore.

Nella procedura di consultazione la proposta è stata vivamente contestata. È stato fatto notare che ferie estive di così lunga durata provocherebbero un accumulo delle domande, con conseguenti ritardi al termine delle ferie. È stato inoltre obiettato che le ferie estive pregiudicherebbero esageratamente il diritto del creditore a un trattamento rapido dell'esecuzione. Questi inconvenienti non possono essere giustificati dal fatto che il lavoro degli uffici d'esecuzione risulterebbe facilitato sul piano organizzativo. In considerazione di questa opposizione così unanime e motivata, la regolamentazione vigente in materia di ferie esecutive è stata mantenuta. Le modifiche proposte al numero 2 sono di mero ordine redazionale. La nuova numerazione deriva dal raggruppamento
dei vigenti numeri 1 e 2.

II numero 3 corrisponde, nella sostanza, al vigente numero 4. Non è più necessario menzionare, visto l'articolo 297 capoverso 1, la moratoria concordataria.

38

202.32 Sospensione Articolo 57 capoversi 1, 3 e 4 Al capoverso 1, il tenore vigente viene adattato alla terminologia utilizzata nella legislazione militare. De lege lata bisogna intendere come servizio militare ogni servizio personale prestato nell'attiva, nella landwehr o nella landsturm (cfr. legge federale sull'organizzazione militare (OM); RS 510.10). Il servizio complementare è stato nel frattempo abolito (cfr. modificazione dell'OM del 22 giù. 1990; RU 1990 1882 segg.). Il servizio nella protezione antiaerea non esiste più come tale.

Il progetto introduce inoltre la sospensione, valida anche in tempo di pace, in caso di servizio di protezione civile. Infatti, giusta l'articolo 51 della legge federale sulla protezione civile (LPCi; RS 520.1), le persone astrette a un servizio di protezione civile beneficiano della sospensione delle esecuzioni soltanto durante il servizio attivo. Questa menzione nella LEF rende superfluo l'articolo 51 della legge sulla protezione civile, che può essere abrogato (cfr. n. 9 dell'allegato al progetto).

Il debitore di contributi periodici di mantenimento o di alimenti derivanti dal diritto di famiglia deve poter essere escusso, in modo generale, anche durante la sospensione. La regolamentazione attuale in materia di perdita di guadagno in caso di servizio militare giustifica ampiamente il capoverso 3. Il suo campo d'applicazione si limita ai contributi periodici di mantenimento derivanti dal diritto di famiglia ma comprende, ciò che costituisce un'innovazione rispetto al diritto vigente, anche i contributi di alimenti. Questa modifica è giustificata dal fatto che per la sua sussistenza il creditore dei contributi di mantenimento o d'alimenti derivanti dal diritto di famiglia dipende dai contributi del debitore e non può di conseguenza attenderne troppo a lungo il versamento (cfr. anche il commento dell'art. 43).

Il nuovo articolo 43 prevede che il debitore di contributi periodici d'alimenti derivanti dal diritto di famiglia deve essere escusso in via di pignoramento o di realizzazione del pegno. Non è dunque necessario ripeterlo in questo capoverso.

In considerazione della materia trattata, il vigente articolo 51e capoverso 2 viene inserito quale capoverso 4 in questo articolo, dopo esser stato sottoposto a lievi modifiche di ordine redazionale.

Artìcolo 57a
capoversi 1, Ibis e 3 II capoverso 1 è stato adattato alla terminologia utilizzata nel diritto del lavoro e nel diritto militare. I termini «incorporazione» e «indirizzo militare» sono riuniti sotto il termine generico «indirizzo militare».

Conformemente al diritto in vigore, le persone enumerate nel capoverso 1 sono punibili giusta l'articolo 292 del Codice penale (CP; RS 311.0) in caso di inosservanza dell'obbligo di dare informazioni (cpv. 1 combinato con il cpv. 3 del diritto vigente). Il disegno propone di completare l'articolo 324 CP con una fattispecie specifica (v. art. 324 n. 5 CP nel n. 8 dell'allegato al progetto). Per permettere una trattazione unica di fatti della stessa natura, non deve più essere 39

applicata la disposizione penale «in bianco» dell'articolo 292 CP, già problematica di per sé. Poiché la norma penale ora applicabile in caso di contravvenzione viene menzionata in parentesi nel capoverso 1, è ora possibile abrogare il capoverso 3 vigente.

Evidentemente, nonostante l'abrogazione del capoverso 3, la violazione da parte del comando militare competente dell'obbligo di dare informazioni (cfr.

cpv.2) è punibile conformemente all'articolo 72 della legge penale militare (RS 321.0).

Come per le altre disposizioni penali della LEF (cfr. p. es. art. 91, 92, 222), un nuovo capoverso lbis prevede che l'ufficiale esecutore deve ricordare alle persone tenute all'obbligo d'informazione i loro doveri e le conseguenze penali dell'inosservanza (per altre considerazioni si rinvia al commento dell'art. 91 cpv. 6).

Articolo 57b titolo marginale e capoverso 1 / Articolo 57c titolo marginale e capoverso 1 / Articolo 57d titolo marginale, periodo introduttivo e numeri 2 e 3 / Articolo 57e titolo marginale e capoverso 1 II termine «servizio militare» è sostituito con «servizio militare o di protezione civile», in modo da far collimare queste disposizioni con la legislazione nel settore militare.

Articolo 57e capoverso 2 La regolamentazione vigente viene ripresa nell'articolo 57. Il capoverso 2 può dunque essere abrogato.

Articolo 58 Tra le persone il cui decesso da diritto alla sospensione dell'esecuzione figurano ora anche quelle che vivevano in comunione con il debitore. Sarebbe infatti impossibile non rispettare i profondi legami personali che, indipendentemente dall'esistenza di un grado di parentela nel senso del Codice civile, possono instaurarsi tra gli individui in conseguenza di una delle molteplici forme di vita in comune conosciute dalla società moderna, quali per esempio la collocazione di minori in affidamento o il concubinato.

Articolo 62 La proposta di attribuire al Consiglio federale la competenza di decretare la sospensione delle esecuzioni in caso di crisi è stata oggetto di svariate critiche. Per il fatto che catastrofi ed eventi bellici ben difficilmente si arrestano ai confini di un Cantone, la normativa in vigore è insoddisfacente. Il conferimento della competenza al Consiglio federale permetterà di fronteggiare celermente e in modo armonico le situazioni di crisi.

202.33

Effetti sulla decorrenza dei termini

Articolo 63 La disposizione vigente necessitava di essere precisata sotto molti aspetti e adattata in funzione dell'articolo 31 capoverso 3 e della giurisprudenza co40

stante del Tribunale federale. La nuova formulazione stabilisce che gli effetti delle ferie esecutive e delle sospensioni sulla decorrenza dei termini valgono anche per i creditori e i terzi (DTF 96 III 48). Viene inoltre chiarito che il sabato, la domenica e i giorni ufficialmente riconosciuti come festivi non sono computati quando il termine viene prolungato di tre giorni.

202.4 Notificazione degli atti esecutivi 202.41 Alle persone fisiche Articolo 64 capoverso 2 Le modifiche sono di natura redazionale e concernono unicamente il testo francese.

202.42 Alle persone giuridiche Articolo 65 capoverso 1 numeri 1 a 3 Per tener conto della decentralizzazione crescente dei compiti dell'amministrazione a livello federale, cantonale e comunale, il numero 1 autorizza l'autorità esecutiva a designare un servizio abilitato a ricevere le notificazioni in materia esecutiva. Nel medesimo tempo, si facilita il compito all'organo incaricato di procedere alla notificazione.

Nel numero 2 sono ora menzionate anche le società in accomandita per azioni e le società a garanzia limitata. L'aggiunta si impone poiché queste società dispongono di strutture simili a quelle delle persone giuridiche indicate nel diritto vigente. Inoltre, gli atti esecutivi potranno essere notificati validamente non soltanto ad un procuratore, come previsto dal diritto vigente, ma anche a un direttore.

Le modifiche nel numero 3 sono di natura redazionale e concernono unicamente il testo francese.

202.43

Al debitore domiciliato all'estero o in caso di notificazione impossibile

Articolo 66 capo versi 3 a 5 II capoverso 3 disciplina la notificazione di atti esecutivi al debitore domiciliato all'estero. Essa viene esplicitata dalla riserva, di per sé scontata, dei trattati internazionali e della legislazione dello Stato nel quale la notifica deve avvenire.

A questo riguardo va ricordata la Convenzione del 1° marzo 1954 relativa alla procedura civile (Convenzione dell'Aia del 1954; RS 0.274.12), approvata finora da 29 Stati.

In caso di invio per posta l'atto viene considerato notificato l'ultimo giorno del termine entro il quale va ritirato (DTF 100 III 3, 97 III 10). Per quanto riguarda la notificazione di precetti esecutivi e comminatorie di fallimento invece, che giusta l'articolo 72 deve avvenire in una forma qualificata, gli atti 41

non ritirati dal debitore non sono considerati notificati. Per questo motivo il capoverso 4 estende la possibilità di notificare gli atti esecutivi mediante pubblicazione. Secondo il disegno, la notificazione individuale può essere sostituita dalla pubblicazione non soltanto ove sia sconosciuto il domicilio del debitore (n. 1), ma anche qualora il debitore persista a sottrarsi alla notificazione (//.

2). Da ultimo, il disegno prevede la possibilità della pubblicazione nel caso il debitore sia domiciliato all'estero e la notificazione secondo il capoverso 3 non sia possibile in un termine ragionevole (n. 3).

Per ragioni di sistematica, il contenuto del vigente capoverso 5 figura ora come capoverso 2 dell'articolo 33. Deve dunque essere qui stralciato.

202.5

Esecuzione contro un coniuge vivente in comunione di beni

Articolo 68b capoverso 3 Secondo il nuovo diritto matrimoniale, la conclusione di una convenzione matrimoniale è contemporaneamente un negozio obbligatorio e un atto di disposizione. Ciò significa che il contratto esplica effetti reali immediati. Per questo motivo, nel caso di comunione di beni, regime nel quale gli acquisti appartengono ai beni comuni, si pone la questione di sapere se tra questi ultimi rientra il credito di salario futuro. Nell'affermativa, un pignoramento di salario sarebbe possibile soltanto previo scioglimento della comunione per debiti personali (art. 234 CC), sebbene proprio questa sia la forma di debito più importante. È nondimeno auspicabile che, in particolare in caso di debiti di trascurabile entità per i quali è sufficiente il pignoramento di un solo salario, la comunione di beni non debba automaticamente aver fine non appena un debito non venga pagato volontariamente, ma sia data la possibilità di pignorare direttamente il salario senza scioglimento del regime. Questa soluzione avvantaggia nel medesimo tempo i coniugi e i creditori, poiché la realizzazione di una parte di una comunione comporta invariabilmente complicazioni di carattere giuridico. Questa innovazione dovrebbe dunque garantire la possibilità di procedere al pignoramento del salario anche senza pignoramento di una parte dei beni comuni e senza scioglimento della comunione.

202.6

Esecuzione in caso di rappresentanza legale o curatela

Gli articoli 68c a 68e sono nuovi e disciplinano le particolarità inerenti alle esecuzioni promosse nei confronti di debitori con un rappresentante legale o sotto curatela. Siccome con la presente revisione il foro ordinario dell'esecuzione coinciderà sempre con il domicilio civile, le partìcolarità di cui sopra potranno riguardare soltanto la notificazione degli atti esecutivi e la capacità del debitore in materia di esecuzione.

Articolo 68c In generale, il debitore minorenne o interdetto non possiede la capacità per essere escusso. Di conseguenza gli atti esecutivi devono essere notificati, secondo 42

il capoverso 1 e come secondo il diritto vigente (cfr. l'abrogato art. 47), al rappresentante legale. Il minorenne e l'interdetto hanno la qualità di parte, ma la procedura è condotta esclusivamente dal rappresentante legale.

Secondo l'articolo 375 capoverso 2 CC proposto, si può rinunciare alla pubblicazione dell'interdizione non soltanto, come finora, in caso di ricovero in una casa di cura, ma anche in caso di incapacità civile palese. Con questa innovazione si tiene conto della raccomandazione espressa dalla Conferenza dei direttori cantonali delle autorità di tutela, (cfr. circolare del 27 novembre 1989, RDT 1990 p. 36). Nonostante ciò, l'ufficio d'esecuzione sarà sempre al corrente delle interdizioni, poiché ogni interdizione non pubblicata gli dovrà essere comunicata. Parimente sarà comunicata all'ufficio d'esecuzione, conformemente al nuovo articolo 435 capoverso 3 CC, la revoca dell'interdizione e il cambiamento di domicilio del curatelato (cfr. n. 4 dell'allegato al progetto).

Il capoverso 2 è una vera e propria novità. Il diritto civile sostanziale conferisce al minorenne e all'interdetto l'esercizio dei diritti civili in ambiti limitati: essi possono amministrare e godere del guadagno del proprio lavoro e di quanto è stato loro messo a disposizione per l'esercizio di una professione o di un mestiere (art. 323 cpv. 1, 412 e 414 CC). Il diritto esecutivo ne ha dedotto che in questi ambiti l'esecuzione doveva essere diretta esclusivamente contro il debitore stesso (cfr. DTF 706 III 8 e l'abrogato art. 47 cpv. 3). D'altra parte, l'esecuzione può servire da campanello d'allarme e mostrare che il minorenne o l'interdetto vivono al di sopra dei loro mezzi. Il rappresentante legale deve dunque esser informato di ogni esecuzione per potere, all'occorrenza, intervenire a tutela del debitore. Comunque, è giusto che la decisione su come spendere i guadagni del proprio lavoro o condurre la propria (piccola) attività sia lasciato al giovane o all'interdetto. Sarebbe però poco realistico presumere che un interdetto o, sovente, un minorenne siano in grado di difendersi senza l'aiuto di altri da un'esecuzione ingiustificata.

Il disegno propone dunque nel capoverso 2 che gli atti esecutivi siano notificati al debitore e al suo rappresentante legale quando il debito in causa è stato contratto dal
debitore nel quadro della sua capacità civile limitata (art. 323 cpv.

1, 412 e 414 CC) o della sua competenza di amministrare beni, lasciati a sua libera disposizione (art. 321 cpv. 1 CC). Il detentore dell'autorità parentale o il tutore diventano in ogni caso coescussi.

Il capoverso 3 disciplina, conformandosi alla pratica in vigore (Ammon, p. 116 con riferimento a DTF 58 III 85), l'esecuzione in caso di curatela d'amministrazione (art. 395 cpv. 2 CC). Il curatore d'amministrazione, siccome gli spetta il compito di preservare il patrimonio del curatelato, deve poter partecipare al procedimento esecutivo in qualità di rappresentante e coescusso, qualora il creditore pretenda di essere soddisfatto sulla sostanza del patrimonio. La LEF sancisce qui senza ambiguità quanto domandato dal diritto civile. A differenza del minorenne e dell'interdetto, la persona cui è stato nominato un curatore d'amministrazione agirà senza l'assistenza di questi nella procedura, se il creditore pretende di essere soddisfatto sulle sole rendite. L'articolo 68e rimane ovviamente riservato in caso di sequestro o di pignoramento.

43

Articolo 68d II debitore sotto curatela ai sensi degli articoli 392 segg. CC possiede il pieno esercizio dei diritti civili ed è dunque soggetto all'esecuzione. Gli atti esecutivi devono essergli sempre notificati personalmente, sempreché sia conosciuto e reperibile. 11 disegno introduce tuttavia una vera e propria novità, prevedendo che il curatore venga coinvolto d'ufficio nella procedura in qualità di coescusso (n. 2). Di fatto, il curatore sarà spesso già intervenuto spontaneamente nella procedura. L'intervento del curatore può tuttavia aver luogo soltanto se l'ufficio d'esecuzione ha avuto conoscenza, per pubblicazione o comunicazione, della curatela (periodo introduttivo). Da parte sua, il CC prevede nel suo nuovo articolo 397 capoverso 3 che ogni curatela, ove non venga pubblicata, sia di regola comunicata all'ufficio d'esecuzione. A detto principio va fatta eccezione qualora la comunicazione appaia inopportuna, segnatamente quando il curatelato non partecipa più, in generale, alla vita giuridica. Va da sé che ogni cambiamento di domicilio o revoca della curatela deve essere comunicato all'ufficio d'esecuzione (cfr. il nuovo art. 440 cpv. 2 CC; n. 4 dell'allegato al progetto).

L'obbligo di notificare anche al curatore gli atti esecutivi rafforza la funzione di protezione della curatela e migliora in particolare la tutela delle persone cui è stato nominato un curatore a loro stessa domanda (art. 394 CC) e degli anziani bisognosi d'assistenza che, secondo l'odierna pratica tutelare, non vengono più interdetti ma soltanto provvisti di un curatore conformemente all'articolo 392 numero 1 e 393 numero 2 CC).

Una doppia notificazione degli atti esecutivi è pure prevista nell'articolo 68(1 numero 1, qualora l'amministrazione della sostanza del figlio sia stata tolta ai genitori e affidata a un curatore (art. 325 CC).

Articolo 68e Qualora la persona al beneficio limitato dell'esercizio dei diritti civili o parzialmente incapace di esercitarli partecipi validamente agli affari giuridici ma non possa impegnarsi con tutto il suo patrimonio (p. es. art. 323 e 395 cpv. 2 CC), il rappresentante legale in particolare deve disporre di uno strumento che gli permetta di proteggere la sostanza del patrimonio da un sequestro o da un pignoramento. Il nuovo articolo 6Se gli conferisce espressamente il diritto
di avvalersi della procedura di rivendicazione.

202.7 Precetto esecutivo e opposizione 202.71 Precetto esecutivo Articolo 69 capoverso I Le modifiche sono di ordine redazionale e concernono soltanto il testo francese.

Artìcolo 70 capoverso 2 Nel caso di esecuzione simultanea nei confronti di più coobbligati che dispongono di un unico rappresentante, il precetto esecutivo può essere notificato, 44

come finora, a quest'ultimo. L'esecuzione simultanea di coobbligati è ammissibile secondo la giurisprudenza del Tribunale federale soltanto in caso di rappresentanza legale comune (cfr. DTF 77 III 164). Questo caso è così raro che una regolamentazione specifica non è necessaria. Il disegno rinuncia quindi a una norma di tale contenuto.

Articolo 71 capoverso 1 Le modifiche sono di natura redazionale e concernono unicamente il testo francese.

Articolo 72 capoverso 1 II regolamento postale, sostituito nel frattempo dall'ordinanza (1) del 1° settembre 1967 della legge sul servizio delle poste (RS 783.01), non viene più menzionato. La forma della notificazione è infatti disciplinata esaustivamente dalla presente legge.

202.72 Produzione dei mezzi di prova Articolo 73 Secondo il diritto vigente il titolo di credito deve essere depositato, in originale 0 in copia autentica, presso l'ufficio, per ispezione. La disciplina prevista dal capoverso I deve essere ampliata per diversi motivi. Innanzitutto, il credito è spesso comprovato da un insieme di documenti. A tale riguardo va fatto riferimento all'articolo 962 CO, che prevede la possibilità di conservare i libri di commercio - ma non il conto d'esercizio e il bilancio -, la corrispondenza e 1 documenti contabili sotto forma di registrazioni su supporti d'immagini o di dati (cfr. anche l'ordinanza del 2 giugno 1976 concernente la registrazione di documenti da conservare; RS 221.431). È evidente che queste registrazioni devono essere prodotte in modo da essere leggibili senza mezzi ausiliari (art. 963 cpv. 2 CO). L'esigenza della copia autentica può dunque essere abbandonata.

Nella pratica una copia semplice è infatti quasi sempre sufficiente per informare gli interessati. Si farà ricorso all'originale o alla copia autentica soltanto nel caso in cui venga contestata l'autenticità della copia prodotta.

Il capoverso 2 è adattato alla formulazione del capoverso 1.

202.73 Opposizione Articolo 74 capoversi I e 2 II capoverso 1 stabilisce ora espressamente che chiunque sia incaricato di notificare un precetto esecutivo (ufficiale o persona a lui subordinata, polizia o funzionario postale) è tenuto a ricevere un'opposizione orale.

Il capoverso 2 vigente ha fama di essere una trappola per il debitore inesperto.

La disposizione è stata modificata, precisando
che, in mancanza di indicazione precisa circa l'importo contestato, si reputa contestato l'intero credito (cfr.

DTF 79 III 97). Su questo punto non si giustifica un rigore particolare nei con45

fronti del debitore, giacché il creditore è completamente libero di determinare a suo piacere l'ammontare posto in esecuzione.

Articolo 75 II disegno non apporta modifiche al sistema in vigore. Vengono soltanto colmate alcune lacune.

Il capoverso 1 conferma il principio che l'opposizione non deve di regola essere motivata. È perciò opportuno enumerare espressamente le eccezioni a questa regola (v. cpv. 2 e 3).

A norma del capoverso 2, l'opposizione deve essere motivata quando il debitore eccepisce di non essere ritornato a miglior fortuna o di non disporre economicamente di nuovi beni (cfr. art. 265a cpv. 1 e il relativo commento), nonché quando, in un'esecuzione in via di realizzazione del pegno, contesti l'esistenza del diritto di pegno.

Il capoverso 3 riserva espressamente le disposizioni concernenti l'opposizione nell'esecuzione cambiaria (disciplinata nell'art. 179) e nell'esecuzione contro un coniuge vivente in comunione di beni (cfr. art. 680 cpv. 3, introdotto dal nuovo diritto matrimoniale in vigore dal 1° gennaio 1988).

Il principio secondo cui il beneficium excussionis realis (diritto del debitore di esigere la realizzazione preventiva del pegno, art. 41) deve essere fatto valere non mediante opposizione, bensì mediante ricorso all'autorità di vigilanza, assume un'importanza tale da giustificarne l'introduzione nella legge. Esso viene dunque enunciato nel capoverso 4.

Da ultimo, va ricordato che l'obbligo di motivare l'opposizione tardiva risulta direttamente dall'articolo 77.

Articolo 77 II nuovo articolo 33 capoverso 4 introduce in materia di esecuzione forzata una procedura generale di restituzione dei termini. 11 debitore che senza sua colpa è stato impedito di fare tempestivamente opposizione può, giusta l'articolo 33 capoverso 4, rimediare all'omissione presentando opposizione all'ufficio d'esecuzione e chiedendo nel medesimo tempo all'autorità di vigilanza la restituzione del termine. Per questo motivo l'articolo 77 diviene, per quanto riguarda il ritardo scusabile, superfluo. La procedura applicabile a questa fattispecie è retta esclusivamente dall'articolo 33 capoverso 4.

Ciononostante, non è possibile fare del tutto a meno dell'articolo 77. La pratica ha infatti evidenziato delle lacune nella legge. Una consiste in questo: se il creditore cambia in corso d'esecuzione,
il debitore non può opporre al nuovo creditore le eccezioni derivanti dalla validità del trasferimento del credito o quelle che ha personalmente contro di lui. Colmando questa lacuna, il Tribunale federale ha stabilito che simili eccezioni possono essere fatte valere per mezzo dell'opposizione tardiva (cfr. DTF 91 III 7). Questa evenienza è ora disciplinata espressamente dai capoversi 1 e 2. La procedura di autorizzazione giudiziale è in questo caso pienamente giustificata, poiché la richiesta verte su questioni di diritto sostanziale.

46

Secondo il capoverso 2 il debitore può limitarsi a rendere verosimili le eccezioni in questione, poiché, nonostante il cambiamento di ruolo delle parti, la situazione deve corrispondere, sul piano probatorio, a quella della procedura di rigetto dell'opposizione. Per la presentazione dell'opposizione tardiva è un nuovo termine di dieci giorni. Nell'esecuzione speciale, l'opposizione tardiva è possibile, cosa nuova, fino alla ripartizione.

Le modifiche del capoverso 3 sono di ordine redazionale e concernono unicamente il testo francese.

Il capoverso 4 disciplina la procedura in caso di ammissione di un'opposizione tardiva mentre è già stato eseguito un pignoramento. Per non perdere il beneficio del pignoramento, il creditore deve promuovere l'azione di riconoscimento del debito entro dieci giorni. Dal punto di vista procedurale, egli si trova nella stessa posizione dell'attore che soccombe in una procedura di rigetto dell'opposizione.

Al fine di permettere al debitore di tutelare convenientemente i suoi diritti, il capoverso 5 fa obbligo all'ufficio d'esecuzione di avvertirlo di ogni cambiamento della persona del creditore.

Se un'esecuzione fondata sull'articolo 59 capoverso 3 viene continuata contro un erede, va da sé che, egli può fare valere le eccezioni personali mediante un'opposizione tardiva.

202.74

Rimozione dell'opposizione

Articolo 79 In DTF 707 III 60 il Tribunale federale ha stabilito, modificando la sua precedente giurisprudenza, che l'esecuzione può essere continuata soltanto in forza di una decisione giudiziale o amministrativa che toglie espressamente l'opposizione. Il Tribunale federale ha infatti considerato che, segnatamente in caso di decisioni amministrative, sarebbe un compito eccedente la competenza dell'ufficiale decidere se quello presentato è un valido titolo esecutivo e se vi è identità tra la pretesa in esecuzione e il credito oggetto della sentenza. La soluzione preconizzata dalla giurisprudenza del Tribunale federale è chiara e viene pertanto codificata nel capoverso 1.

Nella sua circolare n. 26 del 20 ottobre 1910 concernente il rigetto d'opposizione (FF 1911 IV 49), il Tribunale federale ha precisato che quando la decisione è stata emanata in un altro Cantone il debitore deve poter sollevare le eccezioni previste dall'articolo 81 capoverso 2 nello stesso modo in cui potrebbe sollevarle se l'esecuzione fosse promossa successivamente al processo. Nello stesso tempo il Tribunale federale ha stabilito anche la procedura. Questi principi devono figurare nella legge; essi vengono ripresi nel capoverso 2.

Articolo 80 La nozione di «rigetto definitivo dell'opposizione» è diventata usuale e viene perciò ripresa nella legge (cpv. 1).

Il capoverso 2 è stato ristrutturato e completato. Per quanto riguarda il contenuto, esso riprende nel numero 2 la regolamentazione degli articoli 162 OG e 47

40 PA, secondo i quali le decisioni concernenti il pagamento di una somma di denaro o la prestazione di garanzie (decisioni emanate da autorità amministrative federali) sono parificate a sentenze esecutive. Per motivi di sistematica queste disposizioni devono trovarsi nella LEF. Il concetto di «autorità amministrative federali» deve essere inteso nel senso dell'articolo 1 capoversi 1 e 2 PA.

Quali «decisioni» devono essere considerate le misure definite nell'articolo 5 PA. Le disposizioni contenute nell'OG e nella PA posssono dunque essere abrogate (cfr. n. l e 3 dell'allegato al progetto).

Articolo 81 capoversi 1 e 3 II capoverso 1 precisa esplicitamente che si tratta di un rigetto «definitivo» dell'opposizione.

Le modifiche apportate al capoverso 3 sono redazionali.

Articolo 82 capoverso 2 Le modifiche sono di ordine redazionale e concernono unicamente il testo francese.

Articolo 83 capoversi 2 a 4 Taluni ambienti consultati hanno chiesto di prolungare a trenta giorni tutti i termini previsti dalla LEF per promuovere l'azione. Tuttavia, termini di tale durata ritarderebbero esageratamente la procedura. Inoltre, i Cantoni sono comunque liberi di prevedere nei loro codici di procedura civile che i termini possono essere osservati introducendo un'istanza di conciliazione o introducendo un'azione senza indicarne i motivi. In considerazione dei termini notevolmente differenti previsti dai codici cantonali di procedura civile, il capoverso 2 prolunga a venti giorni i termini previsti dalla LEF per agire, e ciò per tutti i casi in cui l'introduzione dell'azione esige una motivazione ampia e complicata. Il termine di dieci giorni viene invece mantenuto laddove la procedura non deve subire inutili ritardi e nei casi in cui termini brevi siano appropriati in virtù di altre considerazioni, quali per esempio i limitati costi della procedura o la semplicità dei mezzi giuridici in causa. Il termine di dieci giorni è pertanto mantenuto negli articoli 17 segg., 74 capoverso 4, 278 capoversi 1 e 3, nonché 279.

Il termine per promuovere l'azione di inesistenza del debito è prolungato da dieci a venti giorni, poiché tale azione, che verte sull'esistenza e sull'esigibilità di un credito, presenta le stesse difficoltà di un'azione ordinaria relativa al credito.

La modifica apportata al capoverso 3 è di mero
ordine redazionale.

L'articolo 165 capoverso 2 prevede che gli effetti dell'inventario, ordinato conformemente agli articoli 162 segg. quale provvedimento cautelare, cessano quattro mesi dopo la formazione. La protezione offerta dalla legge sarebbe illusoria se il decorso del termine continuasse nonostante l'introduzione di un'azione di inesistenza del debito. In questo caso il decorso del termine deve essere sospeso (DTF 32 I 826). Il nuovo capoverso 4 colma la lacuna stabilendo che il termine di quattro mesi rimane sospeso pendente l'azione di inesistenza del 48

debito (cfr. Jäger, n. 6 ad art. 83 e n. 6 ad art. 165). In ogni caso il giudice può porre termine anticipatamente agli effetti dell'inventario, se questa misura si dimostra non più necessaria ai sensi dell'articolo 162. In questo modo è possibile limitare i rischi d'abuso (Fritzsche/Walder, vol. l, § 20 n. 19 e nota a pie di pagina). Va inoltre osservato che l'articolo 262 capoverso 1 enuncia ora esplicitamente che le spese per la formazione dell'inventario rientrano tra le spese della massa. Inoltre, l'articolo 163 capoverso 1 enuncia il carattere di lex specialis dell'articolo 83 capoverso 1, nella misura in cui quest'ultimo autorizza la formazione dell'inventario già a far tempo dalla decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione.

Articolo 84 La domanda di rigetto dell'opposizione viene trattata, come finora, in procedura sommaria (art. 25 n. 2). Un'armonizzazione della procedura a livello svizzero sarebbe auspicabile, ma costituirebbe un'ingerenza eccessiva nei sistemi procedurali cantonali. Il disegno si limita perciò a enunciare prescrizioni procedurali minime.

Il capoverso 1 stabilisce esplicitamente il foro al luogo dell'esecuzione.

Il capoverso 2 apporta, rispetto alla disposizione vigente, diverse precisazioni e complementi. La disposizione lascia ai Cantoni la scelta tra una procedura scritta e una procedura orale. Il giudice deve nondimeno rispettare il principio audiatur et altera pars. Il diritto di essere sentito sarà dunque salvaguardato sia dalla citazione a un'udienza nella quale il debitore avrà l'opportunità di spiegare le proprie ragioni, sia dalla richiesta di prendere posizione per scritto sulla domanda di rigetto. Nulla impedisce al legislatore cantonale di lasciare ai giudici la scelta tra queste due possibilità. La celerità della trattazione è garantita dal fatto che il giudice è tenuto ad agire «non appena ricevuta la domanda» e a permettere all'escusso di esprimersi su di essa. Il giudice deve inoltre emanare la sua decisione entro cinque giorni dal momento in cui il debitore ha preso posizione o era in grado di farlo. Secondo il tipo di procedura scelto, il termine decorrerà dal giorno del dibattimento (procedura orale) oppure dal ricevimento della presa di posizione tempestiva del debitore o ancora dal momento in cui si constata che il termine per prendere
posizione è rimasto inutilizzato (procedura scritta). Si tratta di un termine d'ordine, che servirà da linea direttice al giudice coscienzioso e permetterà all'autorità giudiziaria di vigilanza di intervenire se non viene osservato. Considerato che il capoverso 2 obbliga il giudice a decidere dopo aver dato al debitore la possibilità di spiegarsi, il diritto cantonale non può far dipendere la validità della decisione di rigetto dalla comparsa delle parti a un'udienza.

202.75

Annullamento o sospensione giudiziali dell'esecuzione

Articolo 85 Questa disposizione contiene un'unica innovazione, quella del foro (al luogo dell'esecuzione). Inoltre viene descritta con più precisione la parte attrice. L'azione dell'articolo 85 è in effetti un'azione di diritto esecutivo e si prefigge uni4

Foglio federale. 74° anno. Voi. III

49

camente scopi procedurali (l'annullamento o la sospensione dell'esecuzione); il debitore può proporla soltanto se contro di lui è in corso un'esecuzione. Dopo la dichiarazione di fallimento o, in caso di esecuzioni in via di pignoramento o di realizzazione del pegno, dopo la ripartizione, l'azione diventa priva d'oggetto e non è nemmeno più ricevibile.

Articolo 85a La disposizione è nuova e intende correggere una situazione che si verifica con il diritto vigente, avvertita dalla persona in causa come eccessivamente dura, e che del resto non appare giustificata nemmeno sul piano sostanziale. Intendiamo riferirci al fatto che se l'escusso tralascia di difendersi tempestivamente, è poi tenuto a tollerare che l'esecuzione segua il suo corso, anche se essa si fonda su un credito inesistente o inesigibile. Qualora non possa avvalersi del beneficio dell'opposizione tardiva perché non vi è ritardo scusabile o qualora non disponga dei documenti per intentare con successo l'azione di inesistenza del debito dell'articolo 85, al debitore resta soltanto la possibilità di pagare il debito inesistente o non ancora esigibile se vuole evitare che si proceda all'esecuzione forzata sul suo patrimonio. Soltanto in un secondo tempo, dopo aver effettuato il pagamento, il debitore potrà tentare di recuperare quanto ha indebitamente pagato, correndo il rischio che nel frattempo il procedente sia diventato insolvente.

In questo modo, secondo il diritto vigente, può capitare che il diritto procedurale impedisca l'attuazione del diritto sostanziale. È perciò giustificato mettere a disposizione dell'escusso un mezzo supplementare di difesa. La pratica dimostra infatti che l'escusso è spesso negligente quando viene spiccato contro di lui un precetto esecutivo, senza che per questo possano essere formulati nei suoi confronti rimproveri particolari (la difesa è stata per esempio omessa per scarsa cognizione della materia o per negligenza di una persona ausiliaria dell'escusso). Il problema si pone in modo ancor più acuto quando l'escusso soggiace all'esecuzione in via di fallimento. Già sotto il diritto attuale è stato a più riprese chiesto di dare all'escusso la possibilità di ottenere, mediante un'azione di accertamento secondo la procedura ordinaria, una decisione sull'esistenza del debito da opporre in seguito in caso di
esecuzione (cfr. Fritzsche/Walder, voi. I, § 22 n. 6 e 14 seg.). Una recente decisione del Tribunale federale sembra ammettere la possibilità di una tale azione; nella fattispecie l'Alta Corte ha tuttavia negato che il debitore escusso avesse un interesse a ottenere l'accertamento (il debitore aveva interposto opposizione e questa non era stata rigettata; DTF 110 II 352).

La nuova azione di constatazione negativa ha una doppia natura, che consente all'escusso di ottenere due risultati. Da un lato, egli ottiene una sentenza esecutiva su una questione di diritto sostanziale (cpv. J), d'altro lato, se l'azione è ammessa, la sentenza spiega effetti diretti sull'esecuzione in corso: il giudice l'annullerà con la sua decisione o ne pronunzierà la sospensione (cpv. 3). Nonostante la sua natura di diritto sostanziale, l'azione serve a fini puramente procedurali che, nel medesimo tempo, definiscono l'interesse dell'attore all'accertamento. Giusta l'articolo 85, solo l'escusso è legittimato ad agire; in altre parole, l'azione ha un senso soltanto finché è in corso un'esecuzione suscettibile di essere annullata o sospesa.

50

Ciò significa che il debitore soggetto all'esecuzione in via di fallimento deve agire prima della dichiarazione di fallimento. Ne consegue per il giudice ordinario l'obbligo di intervenire al più tardi quando la domanda di fallimento è pendente e di ordinare, provvisoriamente, la sospensione dell'esecuzione (cpv.

2 n. 2). Il giudice del fallimento dovrà allora differire la dichiarazione di fallimento conformemente all'articolo 173.

Il debitore soggetto all'esecuzione in via di pignoramento o di realizzazione del pegno può agire fintanto che il ricavo della realizzazione non è ancora stato ripartito. Il giudice ordinario interverrà prima della realizzazione - se l'azione non appare già di primo acchito priva di fondamento - per sospendere provvisoriamente l'esecuzione. Se il giudice è adito soltanto dopo la realizzazione, ma prima della ripartizione, deve intervenire immediatamente e per lo meno impedire la ripartizione (cpv. 2 n. 1).

Alcune delle cerehie consultate hanno espresso qualche dubbio su questo nuovo mezzo di difesa del debitore. Si temono azioni abusive e tattiche dilatorie. Queste critiche trascurano il fatto che il disegno tiene conto a sufficienza dei diritti del creditore. Nell'interesse di questi (e della sicurezza del credito), il giudice, conformemente al capoverso 2, deve in un primo tempo lasciare che l'esecuzione segua il suo corso fino al pignoramento (nelle procedura in via di pignoramento o di realizzazione del pegno) o, se il debitore è soggetto all'esecuzione in via di fallimento, fino al momento in cui il creditore può chiedere la stesura dell'inventario dei beni oppure un provvedimento cautelare ai sensi dell'articolo 171 (dopo la comminatoria di fallimento e al più tardi dopo la domanda di fallimento). In altre parole, il giudice dovrà lasciare che la procedura esecutiva continui il suo corso fintanto che, per mezzo di essa, il creditore abbia la possibilità di ottenere una garanzia per la sua pretesa. Una garanzia più ampia sarebbe superflua. La questione della garanzia per le spese processuali rimane invece, ovviamente, di competenza del diritto cantonale. Se l'attore è soggetto all'esecuzione in via di fallimento, è sempre possibile che un altro creditore ottenga la dichiarazione di fallimento. Alla vertenza pendente è allora applicabile l'articolo 207. Da ultimo, va rilevato che, secondo il capoverso 4, la causa è trattata in procedura accelerata.

202.76

Azione di ripetizione per pagamento indebito

Articolo 86 capoverso 3 La modifica è di mera natura redazionale. La deroga concerne l'articolo 63 e non l'articolo 72 CO, come del resto indicato nella nota a pie di pagina nel testo vigente.

202.8

Continuazione dell'esecuzione

Articolo 88 Se il debitore ha fatto opposizione al precetto esecutivo o se l'opposizione è stato eliminata, la fase introduttiva della procedura è terminata, e il creditore 51

può chiedere la continuazione dell'esecuzione. Questo principio viene mantenuto. Siccome la continuazione dell'esecuzione deve essere chiesta dal creditore in ogni tipo di esecuzione e non soltanto quando si tratta di un'esecuzione in via di pignoramento, l'articolo 88 non figura più nel titolo «esecuzione in via di pignoramento», bensì fra le regole generali, applicabili a tutti i tipi d'esecuzione. Di conseguenza, la locuzione «chiedere il pignoramento» è stata sostituita da «chiedere la continuazione dell'esecuzione», di uso più corrente nella pratica. I titoli che precedevano l'articolo 88 sono stati inseriti prima dell'articolo 89.

Rispetto alla formulazione vigente, il capoverso 1 precisa meglio le condizioni che devono essere adempiute per chiedere la continuazione dell'esecuzione.

Nel corso della procedura di consultazione, alcuni organismi consultati hanno proposto di portare a due anni il termine del capoverso 2 entro il quale un creditore può chiedere la continuazione. Per motivi di sicurezza giuridica soprattutto, il termine annuale del diritto vigente è stato mantenuto. Inoltre, bisogna considerare che il debitore non deve essere lasciato troppo a lungo nell'incertezza quanto all'intenzione del creditore di continuare o meno l'esecuzione. Infine, non si può neppure obbligare l'ufficio d'esecuzione a tenere in sospeso a lungo esecuzioni che poi non saranno continuate. Degli interessi del creditore viene tenuto conto a sufficienza dandogli la possibilità di continuare l'esecuzione entro il termine di un anno; per chiedere la realizzazione avrà ancora a disposizione un anno, rispettivamente due anni nell'esecuzione in via di pignoramento o di realizzazione del pegno (cfr. art. 116 cpv. 1 e 154 cpv. 1). Per contro, per rispondere a un'esigenza emersa nella pratica, il termine per chiedere la dichiarazione di fallimento (art. 166 cpv. 2) è prolungato da dodici a quindici mesi a contare dalla notificazione del precetto esecutivo (cfr. il commento dell'art. 166 cpv. 2).

La sospensione del corso dei termini è inoltre disciplinata in maniera unitaria come per la realizzazione del pegno (art. 154 cpv. 1) e il fallimento (art. 166 cpv. 2). La regolamentazione vigente, secondo cui il termine rimane sospeso soltanto in caso di introduzione di un'azione tendente all'eliminazione dell'opposizione,
si è dimostrata troppo restrittiva. La nuova disposizione permette di tener conto, nel computo dei termini, della procedura di rigetto e dell'azione di inesistenza del debito che, all'occorrenza, può far seguito a quest'ultima.

Il capoverso 3 è adattato sul piano redazionale al capoverso 1.

203

Esecuzione in via di pignoramento

La revisione completa l'esecuzione in via di pignoramento con alcune innovazioni sostanziali, dimostratesi necessarie nella pratica. Citiamo in particolare: - l'obbligo di informare cui sono tenuti terzi e autorità nella procedura di pignoramento (art. 91 cpv. 4 e 5); - migliore delimitazione dei casi di impignorabilità (art. 92); - la regolamentazione del pignoramento di redditi (art. 93); - la prescrizione degli attestati di carenza di beni (art. 1490 e 265 cpv. 2).

52

203.1 203.11

Pignoramento Esecuzione

Articolo 89 II cambiamento nella sistematica, illustrato nel commento dell'articolo precedente, ha reso necessario un adattamento della formulazione.

Il termine di tre giorni previsto nel diritto vigente viene inteso come un termine d'ordine. Spesso non è tuttavia possibile eseguire il pignoramento entro tre giorni, per esempio quando il debitore è assente. Per questo motivo si è preferito rinunciare a questo termine, limitandosi a prescrivere che il pignoramento deve essere eseguito senza indugio. La disposizione chiarisce da un lato che l'ufficio d'esecuzione deve agire immediatamente, d'altro lato permette di tener conto delle peculiarità del singolo caso.

Nella procedura di consultazione è stato proposto di rinviare il pignoramento quando il debitore s'impegna a versare regolarmente acconti rateali. Simile regolamentazione è sì prevista al momento della realizzazione (cfr. art. 123); va tuttavia osservato che in caso di pignoramento il debitore rimane di regola in possesso dei beni pignorati, mentre con la realizzazione essi gli vengono tolti.

Concedendo al debitore la possibilità di ottenere un rinvio del pignoramento, si rischierebbe che, nel caso il debitore non fosse più in grado di rispettare gli impegni presi e il rinvio venisse revocato, non vi sarebbero più beni da pignorare. Gli interessi dei creditori non sarebbero più salvaguardati.

Articolo 91 Se il debitore non ottempera a uno degli obblighi prescrittigli dalla LEF, si rende passibile della pena comminata dal Codice penale. Le norme penali applicabili sono riportate in parentesi nella LEF per ognuno degli obblighi del debitore (cpv. 1 e 4). L'inosservanza delle regole della procedura esecutiva non è punita soltanto dagli articoli 323 e 324 CP: possono infatti applicarsi anche i vigenti articoli 163 (bancarotta fraudolenta) e 164 (frode nel pignoramento) CP. L'ufficiale deve tenerne conto quando attira l'attenzione degli interessati sulle conseguenze penali dell'inosservanza. Gli articoli 96, 163, 222, 229, 232 e 324 vengono completati in modo analogo.

Di conseguenza, i rinvii agli articoli testé menzionati sono precisati negli articoli 323 e 324 CP (cfr. n. 8 dell'allegato al progetto).

Il capoverso 2 è nuovo. La legge vigente non prevede, nell'esecuzione in via di pignoramento, la possibilità di ordinare l'accompagnamento
per mezzo della polizia come invece è il caso nella procedura in via di fallimento (art. 229 cpv.

1). Il Tribunale federale ha dovuto servirsi di argomentazioni sottili e indirette per dimostrare la legittimità dell'ordine di accompagnamento, spesso necessario segnatamente in caso di pignoramento di salario (cfr. DTF 87 III 87 come pure, in particolare, Fritzsche/Walder, vol. l, § 23, n. 12). Nondimeno, l'accompagnamento per mezzo della polizia costituisce una grave intromissione nella libertà personale e deve pertanto fondarsi su una base legale sufficiente.

Per questo motivo la giurisprudenza del Tribunale federale è stata introdotta nella legge.

53

Il capoverso 3 corrisponde sul piano del contenuto al vigente capoverso 2. Le modifiche sono di natura redazionale (cfr. a questo proposito il commento dell'art. 222 cpv. 3).

I capoversi 4 e 5 regolano l'obbligo d'informazione dei terzi e delle autorità.

L'obbligo di informare dei terzi che detengono beni del debitore o verso i quali il debitore vanta crediti è sancito da una lunga e costante prassi del Tribunale federale (DTF 75 III 109, 66 III 30, 63 III 76 e riferimenti citati): viene dunque codificato nel capoverso 4. Nella procedura di pignoramento nemmeno il segreto bancario può essere invocato (DTF 75 III 109). Il principio di legalità vigente nel diritto penale esige che il soggetto del diritto sappia quali sono gli atti che implicano conseguenze penali. Per questo motivo, è stata creata una disposizione penale applicabile esclusivamente al terzo nel caso di inosservanza da parte sua dell'obbligo di informare, e non ci si è limitati a dichiarare applicabili per analogia le disposizioni penali che sanzionano il comportamento del debitore (cfr. art. 324 n. 5 CP, nel n. 8 dell'allegato al progetto).

L'obbligo illimitato di informare che il capoverso 5 propone di imporre alle autorità, in particolare a quelle fiscali, è stato energicamente criticato da alcuni degli ambienti consultati. Ciononostante questa regolamentazione è stata mantenuta. Una riserva a favore del segreto fiscale non sarebbe giustificata, poiché, da un lato, non esistono interessi del contribuente da salvaguardare e, d'altro lato, poiché circa il 30 per cento dei pignoramenti sono richiesti dall'autorità fiscale.

Secondo il nuovo capoverso 6, l'ufficio d'esecuzione è tenuto a richiamare l'attenzione degli interessati non soltanto sui loro doveri, ma anche sulle conseguenze penali dell'inosservanza. Il predetto richiamo diventa dunque una condizione obiettiva di punibilità.

Articolo 92 capoverso 1 numeri 1, 3, 6 a 13 e capoversi 2 a 4 II nuovo disciplinamento proposto in materia di impignorabilità è uno dei punti centrali della revisione nella misura in cui esso concerne il problema della pignorabilità parziale delle prestazioni delle assicurazioni sociali destinate a coprire una perdita di guadagno o una pretesa di alimenti (art. 92 cpv. 1 n. 9 combinato con art. 93 cpv. 1). La questione non viene regolata in modo uniforme dal diritto vigente. De lege lata queste prestazioni delle assicurazioni sociali sono impignorabili in quanto tali (così per esempio quelle dell'AVS, dell'Ai, le prestazioni complementari (LPC) e le prestazioni dell'assicurazione militare (LAM) e dell'assicurazione infortuni (LAINF)); altre sono invece limitatamente pignorabili (come le prestazioni della previdenza professionale (LPP), dell'assicurazione contro le malattie (LAMI; indennità giornaliere), dell'assicurazione contro la disoccupazione (LAD) e quelle previste dalla legge sull'indennità di perdita di guadagno (LIPG)).

Questa situazione è poco soddisfacente dal profilo sistematico. Inoltre per il debitore si sono aperte nella pratica - anche se del tutto casualmente - possibilità di cumulo di impignorabilità assolute suscettibili di danneggiare in modo disdicevole il creditore.

54

La commissione peritale ha perciò proposto nell'avamprogetto un ordinamento sistematico della pignorabilità: le prestazioni di tutte le assicurazioni sociali sono limitatamente pignorabili, nella misura in cui costituiscano un surrogato del guadagno o un indennizzo per pretese alimentari. In altre parole, sono limitatamente pignorabili tutti i guadagni e, in particolare, anche tutti i surrogati del guadagno. La LEF intende in sostanza trattare con lo stesso metro tutti i casi che possono verificarsi concretamente.

Nella procedura di consultazione la proposta degli esperti è stata in generale accolta favorevolmente. Tuttavia, per quanto riguarda le prestazioni del primo pilastro (AVS, AI, LPC) vi sono state anche critiche accese. La nostra proposta si basa essenzialmente sull'avamprogetto peritale, tenendo però conto per le prestazioni del primo pilastro delle opinioni espresse nella procedura di consultazione. L'impignorabilità assoluta delle prestazioni del primo pilastro (AVS, AI, LPC) viene confermata, come pure quella delle prestazioni delle casse di compensazione per indennità familiari (nuovo n. 9a).

All'origine di questo nuovo sistema di pignorabilità si trovano considerazioni di carattere social-politico. Inoltre, si è tenuto conto dei dubbi, espressi anche nella procedura di consultazione, in merito alla costituzionalità della pignorabilità limitata delle prestazioni del primo pilastro. Giusta l'articolo 34quater capoverso 2 Cost., la Confederazione è tenuta a istituire un primo pilastro che copra adeguatamente il fabbisogno vitale, segnatamente in caso di vecchiaia e invalidità. La limitata pignorabilità del primo pilastro originerebbe un'insostenibile contraddizione: come può essere limitatamente pignorabile un bene che per definizione è destinato a coprire i l fabbisogno vitale?

Poiché nella pratica il minimo vitale stabilito dal diritto esecutivo per un determinato individuo (cioè tenendo conto della situazione concreta) è di regola superiore alle prestazioni del primo pilastro, la questione della pignorabilità di queste ultime è di per sé di secondaria importanza. In sostanza, essa assume rilievo pratico soltanto nel caso in cui le prestazioni del primo pilastro costituiscono l'unica fonte di reddito del debitore sulla quale si possono «mettere le mani» (il resto del patrimonio
dell'avente diritto e le relative entrate si trovano all'estero, oppure quest'ultimo partecipa soltanto di fatto all'alto tenore di vita del coniuge). Se il debitore invocasse in simili casi l'assoluta impignorabilità del primo pilastro, il creditore potrebbe appellarsi al divieto dell'abuso di diritto (art. 2 CC), dato che anche l'istituto delPimpignorabilità sottosta a questo divieto. In altre parole, se il creditore rende verosimile che il creditore si appella in modo manifestamente abusivo all'articolo 92 LEF, l'ufficio d'esecuzione può procedere al pignoramento del primo pilastro. Se il debitore intende contestare l'abuso di diritto, può farlo invocando mediante ricorso la nullità del verbale di pignoramento. Questa censura gli permetterà di ottenere ragione, se riuscirà per lo meno a rendere dubbi gli indizi addotti dal creditore.

Nel caso che - de lege ferenda - le prestazioni del primo pilastro dovessero superare concretamente il minimo esistenziale stabilito dal diritto esecutivo (cfr.

p. es. l'iniziativa popolare «per il potenziamento dell'AVS e dell'Ai», FF 1990 II 1742 segg.), l'intero regime della loro pignorabilità dovrebbe essere ripensato.

55

Rispetto al diritto attualmente vigente, diventano dunque limitatamente pignorabili soltanto le prestazioni dell'assicurazione infortuni (LAINF) e quelle dell'assicurazione militare (LAM). Le prestazioni pecuniarie elargite da queste assicurazioni possono essere divise essenzialmente in tre categorie: innanzitutto i surrogati del guadagno, secondariamente le prestazioni per il ristabilimento dell'assicurato e da ultimo la compensazione di pregiudizi all'integrità (prestazioni con funzione di «risarcimento del torto morale»). Come proposto dalla commissione peritale, diventano limitatamente pignorabili soltanto i surrogati del guadagno. Le altre categorie di prestazioni rimangono a giusta ragione assolutamente impignorabili, perché non costituiscono né economicamente né giuridicamente un guadagno.

Per le conseguenze concrete sulle assicurazioni toccate dalla nuova regolamentazione della pignorabilità (LAINF e LAM), rinviamo al commento dell'articolo 92 capoverso 1 numeri 9 e 9a.

Il numero 1 del capoverso 1 è stato adattato all'uso linguistico moderno e alla giurisprudenza (cfr. segnatamente DTF 95 III 83). La regola del diritto vigente secondo cui gli oggetti di minimo valore sono impignorabili è stralciata sia dal numero 1, sia dal numero 3 - che dal canto suo ha subito alcune modifiche trascurabili di natura redazionale - e ripresa in un nuovo capoverso 2.

La formulazione del numero 6 è stata adattata alla terminologia in uso nella legislazione militare e si applica ora alle donne che prestano servizio militare.

In considerazione dell'importanza assunta dal servizio di protezione civile, è giustificato che nel campo dell'esecuzione forzata le persone tenute a prestare questo servizio siano equiparate alle persone incorporate nell'esercito.

In materia di rendite vitalizie, bisogna distinguere tra il diritto alla rendita, che è impignorabile secondo il numero 7 (DTF 64 III 194), e le singole rendite, che giusta il nuovo articolo 93 sono limitatamente pignorabili. In questo modo si vuole impedire che la persona che percepisce una rendita elevata, anche se essa è stata costituita da un terzo a titolo gratuito, possa grazie a questa entrata condurre un'esistenza dispendiosa, nonostante i suoi creditori l'abbiano escussa infruttuosamente. Per questo motivo viene abrogato anche l'articolo 519
capoverso 2 CO (cfr. n. 6 dell'allegato al progetto).

La regolamentazione del numero 8 vigente viene stralciata (cfr. il commento del n. 9 qui appresso) e al suo posto viene ripreso il contenuto del vigente numero 9. I sussidi elargiti da associazioni o casse di beneficienza o di soccorso in caso di malattia, indigenza o morte, oppure da altre istituzioni simili, rimangono dunque assolutamente impignorabili (cfr. Fritzsche/Walder, voi. 1, § 24 n. 39 e riferimenti citati).

Come già accennato nelle considerazioni introduttive, il numero 9 disciplina soprattutto prestazioni delle assicurazioni sociali. È tuttavia ovvio che la norma si applica anche alle analoghe prestazioni corrisposte in forza di stipulazioni di natura privata. È opportuno sottolineare che gli esistenti divieti di cessione concernenti prestazioni delle assicurazioni sociali rimangono immutati.

Il nuovo disciplinamento dell'impignorabilità rende necessario l'adattamento di alcune disposizioni concernenti le assicurazioni sociali (cfr. n. 15 e 16 del56

l'allegato al progetto). Per motivi di coordinamento, gli articoli 50 LAINF (RS 832.20) e 47 LAM (RS 833.1) rinviano alle pertinenti disposizioni della LEF (art. 92 cpv. 1 n. 9). Nello stesso senso viene modificato l'ordinamento dei funzionari del 30 giugno 1927 (RS 172.221.10; n. 2 dell'allegato al progetto). Il disciplinamento proposto in materia di pignorabilità rende possibile l'abrogazione, rispettivamente la modifica dei numeri 8 e 10 a 13 dell'articolo 92 capoverso 1 LEF. Le regolamentazioni dei vigenti numero 11 (primo pilastro), numero 12 (prestazioni delle casse di compensazione per indennità familiari) e numero 13 (impignorabilità delle pretese contro un'istituzione previdenziale a favore del personale) sono riprese nei nuovi numeri 9a e 10.

Qui di seguito descriviamo in modo sintetico il disciplinamento delle assicurazioni sociali (LAM, LAINF) che il disegno, innovando, fa rientrare nel suo campo d'applicazione. Considerato che questa visione d'insieme è necessariamente incompleta e semplificata, la sussunzione delle singole prestazioni assicurative nell'articolo 92 o 93 LEF deve essere considerata meramente provvisoria.

Assicurazione militare Rimangono assolutamente impignorabili giusta l'articolo 92 numero 9 LEF: - le prestazioni per danni agli oggetti (cfr. art. 8 cpv. 2 LAM, analogo all'assicurazione contro gli infortuni) - le pretese per la cura dell'affezione (cfr. art. 16 a 19 LAM) - le pretese di indennità suppletive (cfr. art. 22 LAM) - le rendite per menomazione dell'integrità corporale (cfr. art. 25 LAM) - le prestazioni per persone di condizione indipendente (cfr. art. 27bis LAM) - le indennità per spese funerarie (cfr. art. 28 LAM) - la riparazione morale (cfr. art. 40bis LAM).

Diventano pertanto relativamente pignorabili giusta l'articolo 93 capoverso 1 LEF: - le indennità di malattia (cfr. art. 20 LAM) - le rendite di invalidità (cfr. art. 23 LAM) - le rendite ai superstiti (cfr. art. 29 segg. LAM) - le prestazioni per l'integrazione professionale (cfr. art. 39 cpv. 1 lett. a LAM) - le indennità uniche in capitale, in quanto le prestazioni così regolate fossero a loro volta limitatamente pignorabili (cfr. art. 38 LAM).

Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni Rimangono assolutamente impignorabili giusta l'articolo 92 numero 9 LEF: - le pretese per prestazioni
sanitarie e rimborso delle spese (cfr. art. 10 a 14 LAINF) - le indennità per menomazione dell'integrità (cfr. art. 24 LAINF) - gli assegni per grandi invalidi (cfr. art. 26 LAINF).

Diventano pertanto relativamente pignorabili giusta l'articolo 93 capoverso 1 LEF: - le indennità giornaliere (cfr. art. 16 seg. LAINF) - le rendite d'invalidità (cfr. art. 18 segg. LAINF) o le relative indennità uniche in capitale (cfr. art. 23 LAINF) 57

- le rendite per i superstiti o le relative indennità uniche in capitale (cfr. art.

28 segg. LAINF).

Non è necessario soffermarsi sulle altre forme di assicurazioni sociali, poiché il sistema di pignorabilità rimane sostanzialmente immutato.

Il numero 9a riprende la regolamentazione dei numeri 11 e 12 attualmente vigenti. Le prestazioni del primo pilastro e quelle delle casse di compensazione per indennità familiari rimangono assolutamente impignorabili.

Nel numero 10 è stata inserita la disciplina del vigente numero 13, secondo cui sono impignorabili i diritti non ancora esigibili a prestazioni di fondi di previdenza. Il numero 13 fu introdotto nella LEF dalla legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40) ed è in vigore dal 1° gennaio 1985 (RS 831.401, art. 1 cpv. 1). Si tiene così conto di un principio fondamentale della previdenza vecchiaia, superstiti e invalidità, secondo cui la tutela offerta dall'istituto di previdenza viene mantenuta fino al verificarsi del caso di previdenza (cfr. a questo proposito il messaggio del 19 dicembre 1975 concernente la LF sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, FF 1976 I 113, segnatamente 213 e 241). Le rendite versate dopo il verificarsi del caso di previdenza restano invece limitatamente pignorabili giusta l'articolo 93. La nuova formulazione enuncia con chiarezza che Pimpignorabilità assoluta vale non solo per la previdenza professionale obbligatoria, ma anche per gli ambiti della previdenza professionale situati al di sopra e al di sotto del regime obbligatorio.

Il numero 11 vigente viene abrogato (cfr. a questo proposito il commento del n. 9). Nel nuovo numero 11 viene chiaramente affermato che i beni appartenenti a uno Stato estero o a una banca centrale estera sono impignorabili se destinati allo svolgimento di compiti di pubblico imperio. Viene così codificata la costante giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 111 la 62, 108 III 107) secondo la quale, la destinazione che lo Stato estero da ai suoi beni può escludere a certe condizioni, l'esecuzione forzata. La salvaguardia offerta dall'immunità si estende dunque ai beni che lo Stato estero possiede in Svizzera e che sono destinati al suo servizio diplomatico o a un altro
compito spettantegli in qualità di detentore del pubblico imperio (cfr. segnatamente DTF 111 la 62 e i riferimenti citati, ma anche il commento dell'art. 271 cpv. 1 n. 4 e cpv. 3).

1 numeri 12 e 13 vengono abrogati (cfr. il commento del n. 9 e 10).

La vigente disposizione sull'impignorabilità degli oggetti di minimo valore, stralciata nel capoverso 1 numeri 1 e 3 del disegno, viene inserita nel capoverso 2 come regola generale. Questi oggetti devono tuttavia essere indicati nel verbale di pignoramento con il loro valore di stima.

Il capoverso 3 codifica il diritto, instaurato nella pratica, che consente al creditore di sostituire oggetti di valore elevato e per loro natura impignorabili con altri di minor valore (cfr. Fritzsche/Walder, voi. I, § 24 n. 14). Se fra quelli impignorabili si trovano compresi oggetti di notevole valore, il creditore può essere autorizzato a mettere a disposizione del debitore oggetti in sostituzione meno costosi oppure la somma necessaria per il loro acquisto. La decisione se gli oggetti di rimpiazzo soddisfino le esigenze legali spetta all'ufficio d'esecu58

zione. Gli oggetti di valore potranno essere pignorati. La giurisprudenza sottolinea con ragione il carattere eccezionale del diritto di sostituzione. Esso va accordato soltanto se il valore dell'oggetto in causa è manifestamente sproporzionato rispetto ad un oggetto più semplice che serve allo stesso scopo. Inoltre, dalla vendita dell'oggetto di valore deve poter essere ricavata una somma considerevolmente superiore. Qualora vi siano più creditori partecipanti al pignoramento o in caso di fallimento, il creditore che si avvale del diritto di sostituzione può pretendere che il ricavato della vendita dell'oggetto pignorato gli sia assegnato fino a concorrenza dell'ammontare del suo credito, spese incluse (cfr. DTF 88 III 47, 82 III 152, 71 III 1, 55 III 74).

Il diritto di sostituire un oggetto di valore non è limitato ai soli oggetti di cui al capoverso 1 numeri 1 e 3, ma si estende anche ai libri religiosi e agli oggetti di culto ai sensi del capoverso 1 numero 2, in quanto questi oggetti possano essere considerati un puro collocamento del capitale.

II capoverso 4 è nuovo e riserva le disposizioni speciali sull'impignorabilità contenute in altre leggi federali.

Articolo 93 È impensabile che si possa fare a meno nella pratica del pignoramento dei redditi, anche se a questo proposito, e segnatamente sul pignoramento del salario futuro, sono sempre state espresse riserve. Di conseguenza, tenuto conto della giurisprudenza del Tribunale federale, questo articolo dispone che il reddito del lavoro, compreso quello derivante da un'occupazione indipendente (DTF 93 III 36), come pure qualsiasi prestazione destinata a risarcire una perdita di guadagno o una pretesa di mantenimento, è limitatamente pignorabile. La disposizione è applicabile anche alle rendite dell'AM e dell'INSAI, in quanto non costituiscano prestazioni impignorabili ai sensi dell'articolo 92 capoverso 1 numero 9.

Nella procedura di consultazione è stato da più parti chiesto di determinare nel disegno l'ammontare del minimo vitale, o, per lo meno, di codificare la giurisprudenza federale in materia. Non è stato dato seguito alla richiesta, poiché il testo legale non deve contenere indicazioni quantitative la cui validità sarebbe limitata nel tempo e che andrebbero quindi aggiornate di continuo. D'altronde, regolamentando in ogni minimo
dettaglio il pignoramento di salario, avremmo un insieme di disposizioni complicate e di difficile comprensione, che potrebbero dopo poco tempo rivelarsi troppo rigide. Per questo motivo la determinazione del minimo vitale viene lasciata all'apprezzamento dell'ufficiale esecutore. Per lo stesso motivo si è pure rinunciato ad affidare al Tribunale federale il compito di emanare direttive valide per tutta la Svizzera. Le condizioni locali sono infatti a tal punto diverse, che conviene lasciare ai Cantoni questa incombenza. Del resto buona parte dei Cantoni ha già provveduto in questo senso.

Per queste ragioni non sembra necessario includere nella legge le regole giurisprudenziali per il calcolo del minimo vitale in caso di esecuzioni per il pagamento di contributi di mantenimento (DTF 705 III 49, 87 III 7, 86 III 14 e 71 III 177). Sarà compito dell'ufficiale esecutore stabilire, tenendo conto delle particolarità del singolo caso, se e in quale misura si possa intaccare il minimo vitale dell'escusso.

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Il capoverso 2 è nuovo e riprende la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di pignoramento del salario futuro (cfr. DTF 98 III 12). La giurisprudenza dell'Alta Corte, secondo cui in caso di pluralità di creditori i redditi possono essere pignorati al massimo per un anno a partire dal primo pignoramento, non era finora fondata su alcuna base legale esplicita.

Alcune delle cerehie consultate hanno chiesto di ammettere il pignoramento dei redditi futuri su un arco di due anni. Non si è voluto accogliere questa richiesta poiché un prolungamento del termine pregiudicherebbe troppo gravemente la libertà di disposizione del debitore e i diritti dei creditori appartenenti a gruppi successivi di pignoramento. Contro il prolungamento si oppone un'altra circostanza: il creditore procedente può, se gli è stato rilasciato un attestato di carenza di beni, chiedere la continuazione dell'esecuzione entro sei mesi dal ricevimento dell'attestato (art. 149 cpv. 3) e ottenere in questo modo il pignoramento del salario per un ulteriore anno, pur se in un gruppo successivo di creditori (cfr. a questo proposito Fritzsche/Walder, vol. I, § 24 n. 72 e § 33 n. 12 a 14 e riferimenti citati).

Anche il capoverso 3 è nuovo. Esso prevede, in accordo con la giurisprudenza (DTF 93 III 37), che l'ufficio d'esecuzione commisuri il pignoramento di redditi qualora durante il suo decorso intervenga una modificazione determinante dell'ammontare da pignorare (cfr. a questo proposito DTF 707 III 68 e 93 III 37). Va da sé che se la modificazione dell'importo da pignorare è decisa dall'ufficio deve essere garantito il diritto di essere sentito. L'ammontare pignorabile è stabilito in una nuova decisione, che può essere oggetto di ricorso come la prima decisione di pignoramento.

Articolo 95 capoversi 1, 2 e 4bis La regolamentazione vigente in materia di ordine del pignoramento rimane sostanzialmente invariata. Tuttavia, nel capoverso 1 viene previsto che, conformemente alla pratica invalsa, la quale differisce su questo punto dalla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 91 III 56 e 82 III 51), i crediti limitatamente pignorabili giusta l'articolo 91, segnatamente i crediti di salario, devono essere pignorati prima dei fondi. In qualche modo, le trattenute di salario svolgono la funzione dei pagamenti rateali secondo l'articolo
123. Non si può infatti pretendere dal creditore che attenda la realizzazione del fondo, operazione che richiede molto tempo, quando vi sono redditi pignorabili ai sensi dell'articolo 93.

Il capoverso 4bis è nuovo e riprende la giurisprudenza del Tribunale federale che autorizza l'ufficiale esecutore a scostarsi dall'ordine di pignoramento legale quando e nella misura in cui le circostanze lo richiedano (cfr. DTF 91 III 56).

Questa possibilità è data secondo il vigente capoverso 2 anche quando creditore e debitore di comune accordo lo richiedano. Per mantenere un ordine logico nella materia, la norma viene ora inserita nel capoverso 4bis.

203.12

Effetti del pignoramento

Articolo 96 capoverso 1 Come già nell'articolo 91, le disposizioni penali applicabili vengono indicate in parentesi e viene precisato che l'ufficiale esecutore è tenuto a richiamare l'atten-

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zione del debitore sui suoi obblighi e sulle conseguenze penali dell'inosservanza (cfr. il commento dell'art. 91).

203.13

Misure cautelari

Articolo 98 capo verso 1 II campo d'applicazione di questa disposizione viene esteso anche ai metalli preziosi che non siano l'oro o l'argento. Pertanto la disposizione si applica, segnatamente, al platino.

Articolo 101 capoverso 2 In questa disposizione viene ripresa la terminologia del Codice civile e il termine «immobile» è sostituito da «fondo». Le ulteriori disposizioni che contengono questo termine sono pure modificate in questo senso.

Dalla procedura di consultazione è risultato che la disposizione non è formulata in modo sufficientemente preciso. Decisiva non è la cancellazione formale dell'annotazione del pignoramento nel registro fondiario, bensì l'estinzione secondo il capoverso 1 degli effetti della limitazione della facoltà di disporre del fondo.

Articolo 102 capoverso 3 Le modifiche sono di ordine redazionale e concernono unicamente i testi italiano e francese. Il termine «coltura» è stato sostituito con «gestione», utilizzato nel Codice civile e che corrisponde meglio alla «Bewirtschaftung» del testo tedesco.

203.14

Pretese di terzi (rivendicazione)

Gli articoli 106 a 109 disciplinano la procedura di rivendicazione. Questa procedura è avviata quando terzi invocano diritti su determinati oggetti e chiedono che gli stessi non siano sottoposti all'esecuzione. La disciplina vigente ha dato buoni risultati e deve essere confermata. Nondimeno, sono stati codificati alcuni punti finora risolti soltanto nella pratica. Nel contempo, gli articoli 106 a 109 sono stati ristrutturati e migliorati sul piano redazionale.

Articolo 106 Secondo la nuova sistematica, questo articolo contiene regole generali sul modo di esercitare le pretese di terzi nel corso della procedura esecutiva e successivamente alla chiusura della medesima. Esso precisa inoltre il campo di applicazione della procedura di rivendicazione.

Le questioni di diritto processuale che si pongono in relazione al possesso dell'oggetto pignorato su cui vengono esercitate le pretese dei terzi sono ora regolate negli articoli 107 e 108 del disegno.

Il capoverso 1 tratta della menzione delle pretese di terzi nel verbale di pignoramento. Il diritto vigente prescrive la menzione di tali pretese soltanto quando

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il terzo fa valere la proprietà o un diritto di pegno sull'oggetto pignorato. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale entrano tuttavia in considerazione anche altri diritti. Il progetto tiene conto di questa giurisprudenza (cfr.

segnatamente DTF 99 III 11, cfr. a questo proposito anche DTF 80 III 71 seg.

e riferimenti ivi citati).

A norma del capoverso 2, il terzo può notificare la sua pretesa fintanto che la somma ricavata dalla realizzazione del bene pignorato non sia stata ripartita.

Questa disposizione figura nell'articolo 107 capoverso 4 vigente. Il diritto del terzo trova evidentemente il suo limite nell'abuso di diritto. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il terzo che ritarda abusivamente la notificazione delle sue pretese perde il diritto a farle valere nell'esecuzione in corso (DTF 706 III 58, 104 III 42, 102 III 140, 97 III 66, 67 III 65).

Il capoverso 3 riprende il contenuto dell'articolo 108 con qualche modifica di ordine redazionale.

Articolo 107 L'articolo disciplina introduzione e corso della procedura di rivendicazione quando il bene pignorato è in possesso esclusivo del debitore.

Il capoverso 1 stabilisce che il debitore e il creditore possono contestare la pretesa del terzo, quando essa riguarda un bene mobile in possesso esclusivo del debitore (n. 1). Il disegno introduce nella legge due altre fattispecie, nelle quali l'apparenza del diritto, che per le cose mobili deriva dal possesso, viene dedotta da altre circostanze concrete. La pretesa del terzo può dunque essere contestata quando ha come oggetto un credito o un altro diritto e la pretesa del debitore appare più fondata di quella del terzo (n. 2; cfr. a questo proposito segnatamente DTF 97 III 64 e i riferimenti ivi citati, 89 III 70 cons. 1, 87 III 11 cons.

1, 83 III 28 cons. 1). La stessa regola si applica quando la pretesa del terzo concerne un fondo e non risulta dal registro fondiario (n. 3; cfr. a questo proposito DTF 99 III 12 cons. 3, 72 III 44 e art. 39 del Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF; RS 281.42)).

Per ragioni di tecnica legislativa, la regola concernente l'assegnazione di un termine per contestare la pretesa del terzo è inserita in questo articolo come capoverso 2 a sé stante.

Il capoverso 3 è nuovo. Su
domanda del debitore o del creditore, il terzo deve produrre all'ufficio d'esecuzione i suoi mezzi di prova entro il termine d'opposizione di dieci giorni.

Questa regolamentazione è necessaria sia per ragioni di economia processuale, sia in considerazione della pratica. Al debitore e al creditore deve essere data la possibilità di rinunciare a contestare la pretesa del terzo se dai mezzi di prova prodotti risulta che questa pretesa è giustificata. Dato che l'articolo 73 capoverso 2 è applicabile per analogia, il giudice potrà tener conto nella decisione sulle spese giudiziarie e sulle ripetibili del fatto che il terzo, benché invitato a farlo, non aveva presentato i suoi mezzi di prova. Le spese possono dunque essere all'occorrenza poste a carico del terzo anche se questi ha vinto la causa.

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Una norma generale, la quale prescriva che in tutte le azioni della LEF una parte possa chiedere alla parte avversa di presentare tutte le prove atte a permettergli di valutare le possibilità di vincere la causa, costituirebbe un'ingerenza eccessiva nel diritto processuale cantonale. In caso di azione di rivendicazione però, l'obbligo di edizione nella fase preprocessuale si è già instaurato in alcuni Cantoni (p. es. nei Cantoni Berna e Zurigo). Le esigenze pratiche e le esperienze positive dei Cantoni citati giustificano di dare all'obbligo di edizione una base legale sul piano federale.

Il capoverso 4 riprende il contenuto del vigente articolo 106 capoverso 3.

La disciplina del capoverso 5 figura nei capoversi 1 e 3 vigenti. Il termine per promuovere l'azione è portato a venti giorni (cfr. inoltre il commento dell'art.

83 cpv. 2).

Articolo 108 La regola del capoverso I, contenuta nel vigente articolo 109, concerne il corso della procedura di rivendicazione in caso di possesso o copossesso da parte di un terzo.

Secondo il capoverso 2, viene impartito al creditore e al debitore un termine per promuovere l'azione di contestazione della pretesa del terzo, senza procedura preliminare. La legittimazione conferita dalla nuova disposizione anche al debitore si spiega con il fatto che pure egli potrebbe avere un interesse all'esame giudiziale della pretesa del terzo. Ciò è segnatamente il caso quando il terzo è contemporaneamente creditore. Il termine per proporre l'azione è portato a venti giorni (cfr. inoltre il commento dell'art. 83 cpv. 2).

Il capoverso 3 riprende l'ultimo periodo del vigente articolo 109.

Il capoverso 4 è nuovo e corrisponde all'articolo 107 capoverso 3, che disciplina la produzione dei mezzi di prova (cfr. il commenlo dell'ari. 107 cpv. 3).

Articolo 109 Nella pralica è slala lamentata la mancanza di una regolamentazione federale del foro dell'azione di rivendicazione. Le maggiori difficoltà si sono avute quando il domicilio del convenuto, il luogo dell'esecuzione e il luogo di situazione della cosa non si trovano nel medesimo Cantone. Inoltre, il fatto che le regole di foro non siano le stesse in tutti i Cantoni ha provocato conflitti di competenza deferiti al Tribunale federale. Per queslo motivo, la questione del foro viene ora regolamentata nella LEF.

Le azioni secondo
l'articolo 107 capoverso 5 devono essere proposle al tribunale del luogo dell'esecuzione (cpv. 1 n. 1). Non si può tultavia imporre al terzo di farsi chiamare in causa al luogo dell'esecuzione quando l'oggetto litigioso si trova in suo possesso, quando secondo l'apparenza del diritto la pretesa pignorata gli apparliene o quando, in una lile concernenle diritti su un fondo, egli fa valere l'iscrizione nel registro fondiario. Se in queste faltispecie il terzo ha un domicilio in Svizzera, le azioni basate sull'articolo 108 capoverso 1 dovranno essere promosse al domicilio svizzero del convenulo (cpv. 2). Al contrario, se quest'ultimo è domiciliato all'estero e i trallali internazionali non dispongono altrimenti, l'azione può essere intentata al foro dell'esecuzione (cpv. 1 n. 2).

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Per motivi di opportunità, è evidente che nel caso di lite concernente diritti su fondi l'azione debba essere promossa al luogo di situazione del fondo, come del resto già previsto negli articoli 39 capoverso 2 e 38 capoversi 2 e 3 RFF e in quasi tutti i codici cantonali di procedura civile (cpv. 3, cfr. a questo proposito Guldener, p. 86, n. 23).

Poiché l'esecuzione rimane sospesa fino a giudizio definitivo sulla domanda, secondo il capoverso 4 il giudice deve comunicare all'ufficio d'esecuzione sia l'introduzione dell'azione, sia la sentenza definitiva. In virtù del diritto federale, la causa sarà trattata in procedura accelerata, come già oggi previsto da molti Cantoni.

Il capoverso 5 riprende il contenuto del vigente articolo 107 capoverso 2. La nuova formulazione tiene conto della pratica, secondo cui l'esecuzione rimane sospesa ipso iure non appena introdotta l'azione.

203.15

Partecipazione al pignoramento

Articolo 110 II sistema dei gruppi di creditori, «una delle idee più originali della legge» (Fritzsche/Walder, vol. l, § 27, n. 21 e 31) ha sempre dato buoni risultati e non vi è motivo per cambiarlo.

Nei capoversi 1 e 2 ci si limita a sostituire il termine «domanda di pignoramento» con «domanda di continuazione dell'esecuzione», in modo da tener conto della modifica apportata all'articolo 88.

Le modifiche nel capoverso 3 sono di ordine redazionale e concernono unicamente il testo francese.

Articolo 111 L'intero articolo è stato ristrutturato conformemente all'odierna sistematica della legge, in modo da renderlo più chiaro e comprensibile.

Nella disposizione vigente la partecipazione privilegiata del coniuge è definita in modo troppo limitativo (Fritzsche/Walder, vol. l, § 27, n. 17). La limitazione ai soli crediti derivanti dal matrimonio contraddice la nozione di partecipazione privilegiata definita dal vecchio articolo 174 CC. Anche se il nuovo diritto matrimoniale ha abrogato questa disposizione, come pure il divieto di procedimenti esecutivi tra coniugi (art. 173 vCC), la partecipazione privilegiata deve tuttavia continuare a esistere (cfr. FF 1979 II 1352).

La cerchia delle persone che, secondo il capoverso 1, hanno diritto a una partecipazione privilegiata rimane, con una sola eccezione, la stessa del diritto vigente: in considerazione del fatto che gli abiatici del debitore hanno anch'essi diritto a un'indennità (Lidlohn) in virtù degli articoli 334 e 334bis CC, li si menziona insieme ai figli del debitore (cpv. 1 n. 3). Un'altra innovazione consiste nell'introduzione in questa sede del diritto di partecipazione del costituente di un contratto di vitalizio, finora menzionato soltanto nell'articolo 529 capoversi 2 e 3 CO (cpv. 1 n. 4).

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Il capoverso 2 corrisponde al diritto vigente.

Il capoverso 3 è nuovo. Nella procedura di consultazione è stato da più parti osservato che le norme sulla partecipazione privilegiata erano destinate a rimanere lettera morta, fintanto che l'ufficio d'esecuzione non fosse stato obbligato a rendere attenta la persona in causa sulle sue opportunità di partecipazione al pignoramento. Prescrivere per gli uffici d'esecuzione l'obbligo di informare tutti gli interessati sarebbe però un'esagerazione. Gli uffici correrebbero il rischio di una causa di responsabilità se omettessero di avvertire un interessato.

Per ovviare a questa eventualità, la disposizione si limita a prescrivere all'ufficio d'esecuzione l'obbligo di informare gli aventi diritto di partecipazione che siano ad esso conosciuti.

Il capoverso 4, che ha subito modifiche di mero carattere redazionale, corrisponde al vigente articolo 111 capoverso 2.

Il capoverso 5 corrisponde al vigente articolo 111 capoverso 3. Il termine per far valere il diritto alla partecipazione privilegiata al pignoramento è portato a venti giorni (cfr. il commento dell'art. 83 cpv. 2).

203.16

Atto di pignoramento

Articoli 113 e 114 II vigente articolo 114 capoverso 1 diventa un articolo a sé stante (art. 113), mentre il vigente articolo 113 diventa l'articolo 114.

A norma del diritto vigente (art. 113), al creditore e al debitore deve essere notificata entro tre giorni dal pignoramento una copia dell'atto di pignoramento.

Nella pratica si procede però alla notifica soltanto una volta trascorsi i trenta giorni del termine di partecipazione (cfr. Amman, § 22 n. 64 e Fritzsche/'Walder, vol. 1, § 23 n. 166 ad n. 81). Gli articoli 113 e 114 vengono adeguati a questa pratica. Per il creditore non ne derivano inconvenienti, poiché i termini che lo riguardano decorrono soltanto dalla notificazione dell'atto di pignoramento.

Tuttavia, il pignoramento produce i suoi effetti nei confronti del debitore già a partire dalla sua esecuzione, vale a dire dalla dichiarazione formale di pignoramento dell'ufficiale esecutore, contenuta in un verbale (formulario n. 6) che il debitore deve firmare (cfr. a questo proposito Fritzsche/Walder, vol. l, § 23 n. 80 segg. e Amman, § 22 n. 42 a 44 e 63 segg.).

Articolo 115 capoverso 3 Questa disposizione codifica un diritto riconosciuto nella pratica al creditore.

L'attestato provvisorio di carenza di beni conferisce al creditore il diritto di chiedere, entro il termine di un anno previsto dall'articolo 88 capoverso 2, il pignoramento di beni nuovamente scoperti (DTF 96 III 118, 88 III 59 nonché 70 III 46 e 61). Il pignoramento complementare è di fatto un nuovo pignoramento indipendente dal primo, che fa decorrere il termine di partecipazione a un nuovo gruppo. A differenza della continuazione dell'esecuzione senza nuovo precetto in base a un attestato definitivo di carenza di beni (art. 149 cpv.

5 Foglio federale. 74° anno. Voi. III

65

3), in caso di pignoramento complementare continua la precedente esecuzione (cfr. a questo proposito Fritzsche/Walder, voi. 1, § 28, n. 8 e 9, § 32, n. 9 a 12 e § 33, n. 12 a 14).

203.2

Realizzazione

203.21

Domanda di realizzazione

Articolo 116 Per motivi di sicurezza giuridica, nel capoverso 1 non sono stati modificati i termini per domandare la realizzazione (cfr. il commento dell'art. 88 cpv. 2).

Ci si è limitati a completare il capoverso, stabilendo che per la realizzazione di altri diritti (p. es. quelli derivanti da marche di fabbrica e brevetti, i diritti ad opere letterarie o artistiche, oppure le quote di liquidazione di una comunione giusta l'art. 132) vale lo stesso termine vigente per i beni mobili (cfr. a questo proposito DTF 85 III 73).

Il capoverso 2 è nuovo. In caso di pignoramento di redditi, spesso il creditore apprende soltanto allo scadere dell'anno durante il quale il reddito è stato pignorato (art. 93 cpv. 2) che le somme corrispondenti non sono state consegnate all'ufficio d'esecuzione. Per questo motivo nella pratica si da al creditore la possibilità di chiedere, entro quindici mesi dal pignoramento, la realizzazione di questi diritti (DTF 96 III 116, 60 III 19; n. 2 delle spiegazioni del formulario 7d «atto di pignoramento»). La nuova disposizione codifica questa giurisprudenza e colma una lacuna della legge (DTF 98 III 12 cons. 2).

Il vigente capoverso 2 diventa capoverso 3. L'inizio del corso del termine per domandare la realizzazione nel caso in cui più creditori partecipano al pignoramento (art. 110 e 111) era finora disciplinato in modo differente nel vigente capoverso 2 e nell'articolo 25 capoverso 2 del Regolamento concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF; RS 281.42). Secondo il capoverso 2 vigente, il termine decorre dal giorno dell'ultima domanda di pignoramento, mentre per il RFF è decisivo l'ultimo pignoramento complementare fruttuoso. Il disegno da la sua prefernza a quest'ultima soluzione, che, se si tien conto del capoverso 1, è più logica dal profilo della sistematica.

Articolo 119 capoverso 1 II rinvio alle disposizioni applicabili alla realizzazione dei beni pignorati è adattato alle modifiche apportate agli articoli seguenti.

203.22

Realizzazione dei beni mobili, dei crediti e degli altri diritti

Articolo 122 capoverso 1 II titolo che precede l'articolo 122 è abrogato e ripreso nel titolo marginale.

Come già nell'articolo 116 capoverso 1, vengono ora menzionati anche in questa sede, oltre ai beni mobili e ai crediti, gli altri diritti (cfr. il commento dell'ari. 116 cpv. 1).

66

Secondo il diritto vigente, i beni pignorati devono essere venduti entro un mese dal ricevimento della domanda di pignoramento. Questo termine si è rivelato nella pratica troppo breve e deve dunque essere prolungato a due mesi. L'ufficio d'esecuzione dispone così di più tempo per procedere a una realizzazione vantaggiosa. Inoltre, sarà più facile vendere negli stessi incanti oggetti provenienti da pignoramenti diversi. Si è preferito rinunciare a un termine più lungo, poiché altrimenti la continuazione dell'esecuzione ne sarebbe stata troppo ritardata. Nella nuova formulazione, l'inizio del decorso del termine è stabilito con maggior precisione.

Articolo 123 capoversi 1, 2, 4 e 5 Nel capoverso 1, il differimento della realizzazione è portato da sette a dodici mesi se il debitore estingue il suo debito con pagamenti rateali. Nella procedura di consultazione questa modifica è stata generalmente accolta con soddisfazione. Nella pratica, si è infatti dimostrato necessario lasciare un po' più di tempo al debitore intenzionato, pur disponendo soltanto di scarsi mezzi finanziari, a saldare il proprio debito. Per il creditore è più vantaggioso attendere che il credito venga saldato con pagamenti rateali, piuttosto di dover contare sul risultato aleatorio della realizzazione. È stato mantenuto il pignoramento, come del resto l'obbligo del debitore di corrispondere gli interessi sull'intero ammontare, fintanto che l'intero debito non sia rimborsato (DTF 71 III 30; Fritzsche/Walder, vol. l, § 29, n. 13). Il debitore può tuttavia ottenere un differimento più esteso, se esistono motivi che giustificano una sospensione conformemente all'articolo 57 o se il creditore ritira la domanda di realizzazione.

Un'innovazione consiste nel fatto che il debitore non deve più, quando propone di saldare il debito mediante pagamenti rateali, rendere verosimile di trovarsi in difficoltà senza colpa da parte sua: nella pratica si è rivelato quasi impossibile verificare se questa condizione era adempiuta.

Il capoverso 2 riprende il contenuto del vigente capoverso 4, e il vigente capoverso 2 diventa capoverso 4. Questa inversione è dovuta a considerazioni di sistematica.

Come nel capoverso 1, anche in questa disposizione il differimento della realizzazione è prolungato da tre a sei mesi. Questa modifica si impone, poiché in
caso di ritardo nel versamento di alimenti o salari, il debito arriva rapidamente a raggiungere importi considerevoli, che il debitore non è in grado di estinguere in tre mesi. A differenza di quanto previsto dal diritto vigente, le prestazioni periodiche di alimenti non sono più menzionate in modo specifico: il disegno fa riferimento soltanto ai crediti collocati in prima classe a norma dell'articolo 219 capoverso 4.

Il capoverso 4 corrisponde al vigente capoverso 2 ed è stato unicamente modificato dal profilo redazionale.

Secondo il capoverso 5, la competenza di modificare la decisione di differimento spetta all'ufficiale esecutore, analogamente a quanto avviene in caso di pignoramento di salario (art. 93 cpv. 3). Tuttavia, modificando i termini di versamento delle rate, l'ufficiale deve attenersi ai limiti stabiliti nei capoversi 1 e 2.

67

Articolo 124 capoverso 2 È necessario completare questo capoverso, poiché può succedere che, nel caso di determinati oggetti, il deposito comporti spese eccessive, che non possono essere definite vere e proprie spese di conservazione. Di questa circostanza viene tenuto conto, oltre che in questa sede, anche nell'articolo 243 capoverso 2.

Articolo 125 capoverso 3 Siccome la vendita agli incanti deve essere divulgata in modo adeguato e, in Svizzera, la notificazione per posta mediante lettera non raccomandata offre sufficienti garanzie di sicurezza, il capoverso 3 prevede che l'avviso di vendita venga notificato con lettera semplice.

Articolo 128 Come già l'articolo 98 capoverso 1, questa disposizione si applica a tutti i metalli nobili, tra i quali assumono oggi rilevanza pratica il platino, l'oro e l'argento.

Articolo 129 capoverso 1 Le modifiche sono di natura redazionale e concernono unicamente i testi italiano e francese.

Articolo 130 numeri 1 e 3 Conformandosi a quanto avviene nella pratica, il numero 1 enuncia chiaramente che per procedere a una vendita a trattative private non è necessaria una richiesta di tutti gli interessati: è infatti sufficiente il loro consenso, raccolto di propria iniziativa dall'ufficio. Questa modifica tiene conto degli interessi di tutte le persone in causa ed evita qualsiasi problema di interpretazione.

Alcuni degli ambienti consultati hanno proposto di accontentarsi per la vendita a trattative private del consenso della maggioranza dei creditori, analogamente a quanto avviene nel fallimento (art. 256 cpv. 1). Considerato che questa disposizione si propone innanzitutto di salvaguardare gli interessi dei creditori peggio collocati e che al pignoramento partecipa di regola un numero inferiore di creditori rispetto a quanto avviene nel fallimento, per procedere a una vendita a trattative private sarà ancora necessario il consenso di tutti gli interessati (ivi compreso il debitore).

Il numero 3 fa riferimento all'articolo 128, ed è perciò necessario impiegare il termine generico «oggetti di metallo prezioso».

Articolo 131 capoverso 2 A differenza del trasferimento di crediti secondo il capoverso 1 (assegnazione in pagamento dei crediti del debitore), piuttosto raro nella pratica, riveste una notevole importanza la cessione di determinate pretese del debitore a
uno o più creditori, affinchè questi le facciano valere a loro nome, conto e rischio. La nuova formulazione del capoverso 2 intende esprimere chiaramente che non si tratta di una cessione ai sensi del diritto civile, bensì di un mandato d'incasso.

68

Un'eventuale eccedenza deve essere rimessa, come nella prassi seguita finora, all'ufficio d'esecuzione. Viene inoltre precisato che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale federale in una sua vecchia decisione (DTF 43 III 62), questo modo di procedere è possibile soltanto con il consenso di tutti i creditori pignoranti (cfr. a questo proposito anche Fritzsche/ Walder, vol. I, § 30 n. 25).

Da ultimo, la disposizione è stata migliorata sotto il profilo redazionale, in modo da chiarire che, per far valere i propri diritti sui crediti pignorati, i creditori devono ottenere l'autorizzazione dell'ufficio d'esecuzione.

Articolo 132a II vigente articolo 136bis, che rientra tra le disposizioni concernenti la realizzazione di fondi, prevede che l'acquisizione della proprietà da parte del compratore all'incanto può essere contestata soltanto mediante ricorso all'autorità di vigilanza. Manca invece un disciplinamento in materia di vendita a trattative private. Come constatato dal Tribunale federale in DTF 106 III 82, anche la vendita a trattative private costituisce un atto d'imperio e può dunque essere impugnata con ricorso giusta gli articoli 17 segg. (cfr. a questo proposito Ammon, § 26 n. 23 e Fritzsche/Walder, vol. l, § 30 n. 20 seg. nonché le citazioni ivi riportate e DTF 707 III 21 cons. 1).

Il nuovo articolo 132a riprende nel capoverso 1 il contenuto del vigente articolo 136bis e prevede per ogni forma di realizzazione, cioè sia in caso di vendita all'incanto, sia in caso di vendita a trattative private, la possibilità di interporre ricorso. La disposizione si applica all'aggiudicazione in caso di realizzazione di fondi in virtù del rinvio del nuovo articolo 143a.

Il capoverso 2 disciplina inizio e durata del termine di ricorso (cfr. art. 17 cpv. 2).

Per tener conto delle diverse proposte formulate nella procedura di consultazione, viene introdotto, con il capoverso 3, un termine di perenzione, trascorso il quale decade il diritto di ricorrere. Motivi di sicurezza del diritto rendono necessaria questa aggiunta. Il termine di un anno corrisponde alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 73 III 23).

203.23

Realizzazione dei fondi

Articolo 133 II titolo che precede l'articolo 133 è abrogato e ripreso nel titolo marginale.

Analogamente a quanto avviene per la realizzazione dei beni mobili, dei crediti e degli altri diritti, il termine per la realizzazione dei fondi è stato reso, nel capoverso 1, più flessibile (cfr. il commento dell'art. 122).

La regola dell'articolo 26 RFF, secondo cui la realizzazione può aver luogo, su domanda del debitore e con il consenso esplicito di tutti i creditori pignoranti e pignoratizi, anche prima che uno dei creditori possa chiederla, non è soltanto una semplice norma d'applicazione: il suo posto è dunque nella legge. Essa viene pertanto ripresa come capoverso 2. Il rinvio del vigente capoverso 2 all'articolo 123 viene inserito nel nuovo articolo 143a.

69

Articolo 135 capoverso 1 La disposizione è adattata alla terminologia del Codice civile (cfr. art. 958 seg.

CC) e nel contempo migliorata dal profilo redazionale.

Articolo 136 capoverso 1 Le modifiche sono di natura redazionale e concernono soltanto il testo francese.

bis

Articolo 136

Questa disposizione viene ripresa nell'articolo 132 capoverso 1 e può pertanto essere abrogata.

Articolo 137 Le modifiche sono di ordine redazionale e concernono soltanto i testi italiano e francese.

Articolo 138 capoverso 2 numero 3 Anche questa disposizione viene adattata alla terminologia del Codice civile e migliorata dal profilo linguistico.

Articolo 139 Dato che l'articolo 138 capoverso 1 prescrive la pubblicazione dell'avviso dell'incanto di fondi, è inutile esigere che gli avvisi personali debbano essere notificati con lettera raccomandata (cfr. anche l'art. 125 cpv. 3), tanto più che nella pratica la notificazione con lettera semplice è diventata la regola. A causa della regolamentazione prevista dall'articolo 34, è necessario completare la disposizione in questo senso.

La disposizione è stata inoltre modificata sul piano redazionale.

Articolo 140 Anche questa disposizione è stata adattata alla terminologia del Codice civile e contemporaneamente migliorata dal profilo redazionale.

Articolo 141 In questo articolo si precisano ora gli effetti esercitati sulla vendita agli incanti da un processo vertente sull'elenco degli oneri. Se è contestata una pretesa iscritta nell'elenco degli oneri, l'incanto deve essere differito fino a decisione sulla lite, sempreché si possa ammettere che la vertenza influisca sul prezzo di aggiudicazione o che gli incanti pregiudichino altri interessi legittimi (cpv. 7).

Se la lite verte unicamente sulla qualità di accessorio o sulla determinazione dei crediti pignoratizi garantiti da un accessorio, la vendita all'incanto del fondo e dell'accessorio può comunque aver luogo (cpv. 2). Questa regolamentazione era finora contenuta nell'articolo 41 RFF, ma, per la sua natura, deve figurare nella legge.

La vigente disciplina dell'articolo 141, secondo cui gli articoli 126 e 127 si applicano anche alla realizzazione dei fondi, viene ora ripresa nell'articolo 142a del disegno (cfr. il commento di questa disposizione).

70

Articolo 142 La vigente disciplina concernente il doppio turno d'asta viene completata con l'articolo 104 capoversi 1 e 2 RFF, che, in considerazione della sua natura, deve figurare nella legge.

Nel capoverso 1, il primo periodo vigente viene completato con l'articolo 104 capoverso 1 RFF. Viene precisato a quali condizioni ed entro quale termine può essere domandato il doppio turno d'asta, quando la priorità del credito pignoratizio risulta dall'elenco degli oneri.

Nel nuovo capoverso 2 viene ripresa la disciplina dell'articolo 104 capoverso 2 RFF, che stabilisce le condizioni per dar seguito a una domanda di doppio turno d'asta, quando la priorità del credito pignoratizio non risulta dall'elenco degli oneri.

Per ragioni di ordine sistematico, il primo e il secondo periodo vigenti sono ora aggiunti quale capoverso 3.

Articolo 142a Questo articolo riprende il disciplinamento del vigente articolo 141.

Articolo 143 capoverso 1 Questa disposizione è stata modificata unicamente dal profilo redazionale. In particolare, la locuzione «trapasso della proprietà» è sostituita con «aggiudicazione», più in uso nel campo della vendita agli incanti.

bìs

Articolo 143

La riserva contenuta nel vigente articolo 143bis viene stralciata, poiché il rinvio alle disposizioni del Codice civile e al diritto cantonale complementare è di mera natura dichiaratoria.

Articolo 143a Questa disposizione è nuova e indica quali disposizioni in materia di realizzazione di beni mobili, crediti e altri diritti sono applicabili anche per la realizzazione di fondi. Di conseguenza, il rinvio all'articolo 123 figurante nell'articolo 133 capoverso 2 può essere eliminato. Per il resto, si rinvia ai commenti degli articoli 132a e 136bis.

203.24

Ripartizione

I principi stabiliti in materia di ripartizione dal diritto vigente hanno dato buoni risultati e vengono dunque mantenuti. Per facilitare il compito di chi chiede diritto e di chi è chiamato ad applicarlo, alcune disposizioni, come per esempio quelle sull'azione di contestazione della graduatoria (art. 148), sono state formulate in modo più preciso. Un'innovazione di carattere materiale è invece costituita dalla prescrizione, proposta nell'articolo 149a, dei crediti accertati mediante un attestato di carenza di beni.

71

Articolo 144 capoversi 3 e 4 II titolo che precede l'articolo 144 è abrogato e ripreso nel titolo marginale di detta disposizione.

Per contro, la disciplina del capoverso 3 in vigore viene completata: la somma ricavata dalla realizzazione servirà in primo luogo anche a coprire le spese d'amministrazione e d'acquisto di un oggetto in sostituzione. Siccome gli oggetti pignorati devono essere amministrati d'ufficio, è indispensabile menzionare nella legge che anche le spese d'amministrazione fanno parte delle spese di pignoramento. Conformemente all'articolo 92 capoverso 3, il creditore ha il diritto di ottenere che gli oggetti di considerevole valore, ma per loro natura impignorabili, siano rimpiazzati con altri di minor valore. I costi che ne derivano devono essere compresi tra quelli da coprire in modo prioritario. Al contrario, le spese d'esecuzione in senso lato, come per esempio le spese di precetto nonché le spese giudiziarie e le ripetibili stabilite dal giudice (art. 68 cpv. 2), le quali sono in relazione diretta con il credito posto in esecuzione, sono aggiunte a questo credito (cfr. cpv. 4).

La regolamentazione contenuta nel capoverso 4 è stata precisata stabilendo che il corso degli interessi cessa il giorno dell'ultima realizzazione, considerato che l'esecuzione si chiude con la realizzazione e che a questo momento l'ammontare della perdita diventa definitivo. Secondo il diritto in vigore, gli interessi corrono fino all'allestimento dell'attestato di carenza di beni, e, di conseguenza, l'ammontare del credito figurante sull'attestato di carenza di beni non dipende soltanto dal ricavo della realizzazione e, dunque, dalla perdita effettiva, ma anche dalla rapidità con cui lavora l'ufficio cui compete l'allestimento dell'attestato.

Articolo 145 Questa disposizione disciplina il pignoramento complementare eseguito d'ufficio. La nuova formulazione del capoverso 1 è destinata a chiarire che non si tratta di un semplice pignoramento supplementare, bensì di un vero e proprio nuovo pignoramento, che implica il decorso di nuovi termini di partecipazione giusta gli articoli 110 e 111. Con il diritto vigente, ciò non era deducibile così facilmente (cfr. a questo proposito Fritzsche/Walder, vol. I, § 32 n. 12). È opportuno ricordare che il pignoramento complementare d'ufficio è ammissibile soltanto
nel caso in cui, in un primo tempo, tutti i crediti sembravano coperti secondo la stima dell'ufficiale esecutore, mentre soltanto in seguito si è constatato che questa stima era troppo elevata e che per questa ragione il pignoramento è stato sospeso prematuramente.

La norma secondo cui il pignoramento complementare non pregiudica i diritti acquisiti in virtù di un pignoramento eseguito nel frattempo viene, per ragioni di tecnica legislativa, formulata in un capoverso 2 a sé stante.

Considerato che il pignoramento complementare ai sensi del capoverso 1 è un pignoramento indipendente, esso può dar luogo, quale «pignoramento di base», alla formazione di un nuovo gruppo. Questa opinione, per altro condivisa da dottrina e giurisprudenza (cfr. Jäger/Däniker, vol. I, n. 5 ad art. 145; Fritzsche/Walder, vol. I, § 32, n. 12 e riferimenti ivi citati; DTF 96 III 118, cons. 4a), viene codificata nel nuovo capoverso 3.

72

Articolo 146 Nel capoverso 1 si precisa che l'ufficio d'esecuzione è tenuto ad allestire, oltre alla graduatoria, anche lo stato di ripartizione. Quest'ultimo indica, nel quadro della graduatoria, gli importi che ogni creditore dovrebbe ricevere per essere completamente tacitato, l'importo che questi riceverà effettivamente e l'ammontare della sua perdita. L'importanza dello stato di ripartizione ne giustifica la menzione esplicita nella legge.

Nel capoverso 2 viene ora impiegata, come già negli articoli 88 segg., l'espressione «continuazione dell'esecuzione». Non è necessario indicare espressamente in questa sede che per determinare l'ordine dei creditori ai sensi dell'articolo 219 non fa stato la data in cui l'ufficio d'esecuzione riceve la domanda di continuare l'esecuzione, ma il giorno della sua consegna all'ufficio postale.

Ciò risulta già dall'articolo 32.

Artìcolo 147 Come nell'articolo 146 capoverso 1, accanto alla graduatoria viene nominato espressamente lo stato di ripartizione. Per il resto, ci si è limitati a migliorare la disposizione dal profilo redazionale.

Artìcolo 148 capoversi lei II capoverso I attuale è stato precisato, indicando che il creditore può proporre l'azione di contestazione della graduatoria soltanto se intende contestare il credito o il grado di un altro creditore. Su questo punto la disposizione differisce dall'articolo 250, secondo cui il creditore deve impugnare la graduatoria anche qualora abbia l'intenzione di contestare la graduazione del proprio credito. Il creditore pignorante il cui credito non figura nella graduatoria o vi compare in modo errato deve interporre ricorso. La regolamentazione differente da quella vigente in materia di fallimento si spiega con il fatto che l'ufficio d'esecuzione non deve esaminare l'esistenza materiale del credito. Nell'esecuzione in via di pignoramento risulta direttamente dai documenti a disposizione dell'ufficio (precetto escecutivo contro il quale non è stata fatta opposizione, decisione di rigetto dell'opposizione o sentenza) se il credito deve essere preso in considerazione: basta riportare nella graduatoria l'importo comprovato del credito.

Nell'allestire la graduatoria, l'ufficio d'esecuzione si limita a stabilire in quale grado collocare il credito. Pertanto, il creditore che contesta la graduazione del proprio
credito non fa valere la violazione di una regola di diritto sostanziale, ma soltanto l'inosservanza di una regola procedurale (art. 219). I creditori vengono informati dei rimedi di diritto nel formulario obbligatorio n. 35 «avviso di deposito della graduatoria» (cfr. in proposito Fritzsche/Walder, voi. I, § 32, n. 17). Il termine per proporre l'azione di contestazione della graduatoria è aumentato a venti giorni (cfr. in proposito il commento dell'art. 83 cpv. 2).

11 capoverso 3 è nuovo. Nel diritto vigente manca una regola sulla destinazione del dividendo resosi disponibile in seguito al processo (cfr. tuttavia l'art. 250).

A differenza di quanto accade nel fallimento, dove l'eventuale eccedenza viene ripartita tra gli altri creditori della massa, nell'esecuzione in via di pignora73

mento l'eccedenza rimane, come nel caso della rivendicazione (art. 106 a 109), al convenuto (DTF 31 I 162). Il creditore contro il quale è diretta l'azione è infatti anch'egli giunto, con la sua esecuzione, al pignoramento: il suo è dunque, per lo meno nei confronti del debitore, un credito esistente.

Articolo 149 capoversi 1, 1bis e 5 Con la ripartizione tra i creditori della somma ricavata, la procedura esecutiva è conclusa. Se il ricavo netto non è sufficiente a coprire l'ammontare dei crediti, devono essere allestiti degli attestati di carenza di beni (cpv. 1). Il debitore può consultare la graduatoria e lo stato di ripartizione e informarsi così del risultato di un'esecuzione diretta nei suoi confronti. Tuttavia, secondo il diritto vigente egli non riceve copia degli attestati di carenza di beni rilasciati a suo carico. Questa situazione è stata criticata con ragione nel corso della procedura di consultazione.

Il capoverso 1bis è nuovo. Il creditore ha interesse a ottenere il rilascio dell'attestato di carenza di beni non appena stabilito l'ammontare della sua perdita.

Questa disposizione impartisce un termine chiaro all'ufficio d'esecuzione.

Vista l'introduzione della prescrizione dei crediti accertati mediante attestato di carenza di beni (cfr. art. 149a), il capoverso 5 può essere abrogato.

Articolo 149a II capoverso 1 apporta una modifica sostanziale introducendo la prescrizione dei crediti accertati mediante un attestato di carenza di beni. L'imprescrittibilità dell'attestato di carenza di beni è una vestigia del secolo scorso, sconosciuta nel resto d'Europa. Essa non sta in nessun rapporto con gli altri termini di prescrizione del diritto svizzero, che sono piuttosto brevi (cfr. Fritzsche/Walder, vol. I, § 33, n. 3 e riferimenti ivi citati), e porta pregiudizio alla pace giuridica.

La proposta di introdurre questa prescrizione è stata dunque accolta favorevolmente dalle cerehie consultate. Da più parti è stato proposto di prevedere un termine non di 20, ma di 30 anni. Altri hanno proposto di introdurre, in contropartita alla prescrizione, il divieto di esigere interessi, come invece previsto nell'articolo 149 capoverso 4. Riteniamo tuttavia di doverci attenere alla proposta dell'avamprogetto.

Il termine di venti anni è adeguato. La sua maggior lunghezza rispetto ai termini del
diritto civile è giustificata dal fatto che il credito documentato dall'attestato di carenza di beni è stato debitamente accertato. Non vi è motivo per prevedere un termine ancora più lungo, visto che il termine ventennale è un termine di prescrizione e non di perenzione, suscettibile dunque di essere interrotto (art. 135 a 138 CO). Il creditore in possesso di un attestato di carenza di beni deve semplicemente promuovere una nuova esecuzione, determinando così l'inizio di un nuovo termine di prescrizione della stessa durata.

Anche il principio secondo il quale il credito accertato dall'attestato di carenza di beni non frutta interessi è stato mantenuto. In caso contrario si sarebbe eccessivamente svantaggiato il debitore, considerato che il termine ventennale di prescrizione è più lungo del normale e che inoltre può essere interrotto in qualsiasi momento.

74

Come già previsto dal diritto vigente (art. 149 cpv. 5), il credito accertato dall'attestato di carenza di beni si prescrive in un anno nei confronti degli eredi del debitore. È invece nuovo il momento in cui il termine comincia a correre: secondo il disegno è l'apertura della successione (e cioè la morte del de cuius). La ragione di questo cambiamento risiede nelll'ambiguità del termine «adizione dell'eredità» utilizzato dal diritto vigente (cfr. a questo proposito Fritzsche/Walder, vol.

I, § 33 n. 4). Come già previsto dal diritto vigente, il termine non corre durante la procedura d'inventario della successione (art. 586 cpv. 2 CC). Già attualmente, molti creditori esercitano le loro pretese entro l'anno dalla morte del de cuius. La nuova disciplina non provocherà cambiamenti sostanziali nella pratica.

Nella procedura di consultazione è stato da più parti proposto di consentire al debitore di eccepire il non ritorno a miglior fortuna (art. 265) anche in caso di attestato definitivo di carenza di beni successivo a pignoramento. Questa proposta non può essere presa in considerazione. Nel fallimento l'intero patrimonio del debitore viene liquidato a favore di tutti i creditori. L'eccezione di non ritorno a miglior fortuna tocca dunque tutti i creditori. Se in occasione di una nuova esecuzione fosse possibile opporre l'eccezione in parola al beneficiario di un attestato di carenza di beni definitivo dopo pignoramento, questi si troverebbe svantaggiato rispetto agli altri creditori non ancora in possesso dell'attestato di carenza di beni, i quali, per questo motivo, possono domandare il pignoramento di tutti i beni eccedenti il minimo vitale del debitore.

Per tener conto di un'esigenza manifestatasi nella pratica, il progetto da al debitore, con i capoversi 2 e 3, la possibilità di estinguere in ogni momento il proprio debito con versamenti all'ufficio d'esecuzione e di ottenere così la cancellazione dal registro dell'attestato di carenza di beni. Nella pratica succede spesso che i debitori vogliano riscattare e far cancellare gli attestati di carenza di beni rilasciati nei loro confronti. Al fine di permettere il rimborso del debito anche quando il creditore è introvabile, rifiuta il pagamento o non è più in possesso dell'attestato di carenza di beni, il progetto permette al debitore di estinguere
il debito versandone l'ammontare all'ufficio d'esecuzione. Questo lo riverserà al creditore o, all'occorrenza, lo depositerà (cfr. art. 9). Estinto il debito, l'ufficio cancella la relativa iscrizione nel registro e da atto della radiazione al debitore che lo richieda.

Articolo 150 Le modifiche apportate ai capoversi 1 e 2 sono di ordine redazionale e concernono unicamente il testo francese.

Il capoverso 3 è adattato alla terminologia del Codice civile (cfr. art. 135 cpv.

1 e 140 cpv. 1).

204 204.1

Esecuzione in via di realizzazione del pegno Domanda d'esecuzione

Articolo 151 capoverso 2 Attualmente, il diritto di pegno posteriore non è più retto dal Codice delle obbligazioni, ma dall'articolo 886 CC. Il rinvio viene dunque corretto.

75

204.2

Precetto esecutivo

Articolo 152 capoverso 1 numero 2 e capoverso 2 Le modifiche del capoverso 1 numero 2 sono di natura redazionale e concernono unicamente i testi italiano e francese.

La regolamentazione figurante nell'articolo 91 capoverso 1 RFF ha carattere di legge e viene pertanto integrata nel vigente capoverso 2. Nel medesimo tempo, la regola viene migliorata e semplificata anche nella sua formulazione. Viene così stabilito nella legge che il creditore pignoratizio procedente deve chiedere espressamente l'estensione del diritto di pegno ai crediti per pigioni e affitti (cfr. a questo proposito DTF 71 III 158, 64 III 28; Fritzsche/Wälder, vol. I, § 34 n. 30).

Articolo 153 capoversi 2 e 3 Secondo il capoverso 2 in vigore, nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno il precetto esecutivo deve essere notificato non soltanto al debitore ma, all'occorrenza, anche al terzo proprietario del pegno, sempreché il suo domicilio sia noto. Siccome l'articolo 88 RFF non prevede tale limitazione, vi si è rinunciato anche nella legge. Il terzo proprietario viene in questo modo coinvolto nell'esecuzione alla stregua del debitore, sia che abbia costituito il pegno egli stesso, sia che ne abbia acquisito la proprietà solo in seguito.

Il capoverso 3 è stato migliorato unicamente dal profilo linguistico.

204.3

Opposizione

Articolo 153 a Questa disposizione è nuova. Essa riprende il contenuto dell'articolo 93 RFF, nella misura in cui la disposizione ha carattere di legge.

Nel capoverso I vengono indicati i rimedi giuridici a disposizione del creditore quando il debitore o il proprietario del pegno hanno fatto opposizione (cfr. anche l'art. 93 cpv. 1 RFF).

Il capoverso 2 menziona l'azione che può promuovere il creditore soccombente nella procedura di rigetto dell'opposizione (cfr. anche l'art. 93 cpv. 1 RFF).

Il capoverso 3 riprende il principio dell'articolo 93 capoverso 3 RFF.

204.4

Termini e procedura di realizzazione

Articolo 154 capoverso 1 La disciplina concernente la sospensione dei termini viene adattata al nuovo tenore dell'articolo 88 capoverso 2.

Articolo 155 capoverso 1 e articolo 156 Le disposizioni sono state soltanto migliorate dal profilo redazionale.

76

Articolo 157 capoversi 1 e 2 II diritto vigente è oggetto delle stesse modifiche apportate in materia di esecuzione in via di pignoramento (art. 144 cpv. 3 e 4). Nel capoverso 1 viene pertanto stabilito che il ricavo della realizzazione serve innanzitutto a coprire, oltre alle spese di realizzazione e di ripartizione, anche quelle di amministrazione.

Inoltre, il capoverso 2 viene completato con la specificazione che gli interessi sono considerati fino al giorno dell'ultima realizzazione (per quanto riguarda i motivi, cfr. il commento dell'art. 144 cpv. 3 e 4).

Articolo J58 capoversi 1 e 3 II capoverso 1 è stato modificato sul piano redazionale. Invece di definire, come finora, il contenuto del documento rilasciato al creditore pignoratizio procedente nel caso in cui il debito non sia coperto, la legge usa ora il termine «certificato di insufficienza del pegno», ormai di uso corrente in dottrina e giurisprudenza (cfr. a questo proposito anche l'ordinanza n. 1).

Il capoverso 3 è nuovo. È controverso se il certificato di insufficienza del pegno debba, in un'esecuzione successiva, valere come riconoscimento di debito ai sensi dell'articolo 82 LEF, come è il caso, giusta l'articolo 149, per l'attestato di carenza di beni successivo a pignoramento. Il vigente articolo 158 è silente a questo proposito. Tuttavia, il creditore cui è stato rilasciato un certificato di insufficienza di pegno ha adempiuto i presupposti della procedura esecutiva nella stessa misura di un creditore in possesso di un attestato di carenza di beni.

È dunque giustificato qualificare questo certificato come riconoscimento di debito ai sensi dell'articolo 82 (v. anche Ammon, § 33, n. 48).

205 Procedura di fallimento 205.1 Procedura ordinaria di fallimento 205.11 Comminatoria di fallimento Articolo 159 Considerato che le condizioni e il termine per domandare la continuazione dell'esecuzione sono regolati in modo uniforme per tutti i tipi di esecuzione dall'articolo 88, non è più necessario fare riferimento al termine in questa sede. L'ufficio dei fallimenti è ora tenuto a comunicare senza indugio al debitore la comminatoria di fallimento. Il disegno non riprende il disciplinamento del vigente articolo 161 capoverso 1, che prescrive all'ufficio dei fallimenti di notificare la comminatoria entro tre giorni dalla presentazione della
domanda di fallimento.

Articolo 160 capoverso 1 numeri 3 e 4 I due numeri hanno subito unicamente modifiche redazionali di scarso rilievo.

Articolo 161 II nuovo tenore dell'articolo 159 permette di rinunciare al vigente capoverso 1.

In sua sostituzione, viene ripreso nel capoverso il contenuto del capoverso 3 vigente, ora abrogato.

77

I cambiamenti nel capoverso 2 sono di ordine redazionale e riguardano unicamente la versione francese.

205.12

Inventario dei beni

Articolo 163 capoverso I I casi nei quali si può iniziare a compilare l'inventario dei beni prima della notificazione della comminatoria di fallimento sono ora enumerati dalla legge. Il diritto vigente risulta così più chiaro e la visione d'insieme facilitata.

Articolo 164 Come già nell'articolo 91 vigente, la norma penale applicabile è ricordata nel capoverso 1 in parentesi (cfr. a questo proposito il commento dell'art. 91) Secondo il capoverso 2, l'ufficiale deve rammentare esplicitamente al debitore i suoi obblighi e, ciò che costituisce un'innovazione, le conseguenze penali dell'inosservanza (per le motivazioni rinviamo al commento dell'art. 91).

Articolo 165 capoverso 2 La disposizione viene adattala alla lerminologia degli articoli 162 e 163 capoverso 1.

205.13

Domanda di fallimento

Articolo 166 capoverso 2 II termine di un anno previsto dal diritto vigente è prolungato a quindici mesi.

Considerato che la continuazione dell'esecuzione può essere domandata entro un anno a contare dalla notificazione del precetto esecutivo (art. 88 cpv. 2), il creditore può esercitare il diritto di domandare il fallimento nell'ambilo della medesima esecuzione sollanto disponendo di un lermine più lungo. Il lermine proposlo liene in equa considerazione gli interessi del creditore, e sarebbe dunque inopportuno prolungarlo maggiormente. Nello stesso tempo la nuova disciplina permette una migliore armonizzazione con la procedura di pignoramento, poiché in quest'ultima la domanda di realizzazione, che dal profilo procedurale corrisponde alla domanda di fallimento, deve intervenire entro un certo termine a conlare dall'esecuzione del pignoramenlo (cfr. art. 116).

Il disciplinamento sulla sospensione del termine di perenzione è stato inoltre adattato a quello dell'articolo 88 capoverso 2.

Articolo 169 capoverso 1 Secondo il diritto vigente, il creditore che domanda il fallimenlo risponde delle spese occorse fino alla prima assemblea dei creditori. Il disegno limita la responsabilità alle spese intervenule fino al momento della pubblicazione, da parte dell'ufficio dei fallimenti, della dichiarazione di fallimento con la quale ingiunge ai creditori di insinuare i loro crediti (art. 232). Infalli, al più tardi in questo momento si può sapere con certezza se vi siano mezzi sufficienti per 78

coprire le spese di una liquidazione eseguita secondo la procedura ordinaria o quella sommaria. In caso affermativo, non è necessario che il creditore sia tenuto responsabile delle spese per un periodo più lungo. Se invece la liquidazione deve essere sospesa per mancanza di attivi, il creditore continuerà a rispondere di tutte le spese, comprese quelle per la pubblicazione della sospensione della liquidazione.

205.14

Decisione del giudice del fallimento

Articolo 171 L'articolo 1730, introdotto nella LEF dalla modifica del 28 settembre 1949 (FF 1948 I 693; RU 1950 I 57, 62), prevede che il giudice può differire la dichiarazione di fallimento se il debitore prova di aver presentato una domanda di moratoria concordataria o di moratoria straordinaria. In quell'occasione, venne inavvertitamente tralasciato di completare l'articolo 171 con un rinvio alla nuova disposizione: l'omissione è qui rimediata.

Articolo 172 numero 2 La disposizione è completata con l'introduzione della restituzione dei termini, la quale riprende la funzione dell'opposizione tardiva prevista dal diritto vigente.

Articolo 173 capoversi 1 e 2 II nuovo articolo 85a, che introduce un ulteriore motivo di differimento dell'esecuzione conferendo al giudice la facoltà di ordinarne la sospensione provvisoria, rende necessaria la completazione di cui al capoverso 1. Per il resto i cambiamenti sono di natura redazionale.

Il diritto vigente menziona soltanto due casi nei quali la decisione deve essere considerata nulla e non disciplina dunque tutti i motivi ipotizzabili di nullità.

Per questo motivo, il capoverso 2 rinvia, nel suo nuovo tenore, all'articolo 22 capoverso 1, che contiene una definizione generale dei motivi di nullità.

Articolo 173 a La modificazione è di ordine redazionale e concerne unicamente le versioni francese e italiana.

Articolo 174 La modifica del capoverso 1 è dovuta al fatto che la prassi varia da un Cantone all'altro per quanto riguarda la presa in considerazione dei fatti realmente nuovi (nova in senso proprio) e dei fatti non realmente nuovi (pseudo-nova).

Per nova in senso proprio si intendono i fatti nuovi che non sussistevano ancora al momento della decisione dell'autorità di prima istanza. Gli pseudonova sono invece i fatti che si erano già prodotti, ma che, per una ragione o per l'altra, non erano stati tenuti in considerazione nella decisione. Nella DTF 102 la 153, il Tribunale federale ha in sostanza affermato che ai Cantoni compete, in virtù dell'articolo 25 capoverso 1 numero 2, la facoltà di decidere se 79

ammettere, limitare o escludere i nova in senso proprio nella procedura di ricorso ai sensi dell'articolo 174; secondo l'Alta Corte non è arbitrario rifiutare in modo generale l'ammissione di nova o ammetterne soltanto taluni. Tuttavia, a mente del Tribunale federale, l'autorità di ricorso deve seguire criteri obiettivi, applicandoli in modo rispettoso della parità di trattamento, quando sceglie di prendere in considerazione circostanze verificatesi dopo la decisione del giudice del fallimento, quali il pagamento del debito o il ritiro della domanda di fallimento. Confermando la giurisprudenza già enunciata in DTF 101 la 204 cons. 1b, il Tribunale federale ha inoltre deplorato la mancanza di uniformità delle legislazioni cantonali e definito poco soddisfacente questa situazione, pur riconoscendo che essa è soltanto l'inevitabile conseguenza dell'attribuzione ai Cantoni della competenza in materia di procedura. È compito del legislatore federale, aggiunge l'Alta Corte, disciplinare in modo unitario, sempre che lo si ritenga opportuno, le norme essenziali che reggono il ricorso secondo l'articolo 174.

In un'inchiesta sui differenti disciplinamenti in materia di ricorsi contro la decisione di fallimento vigenti in differenti Cantoni (Berna, Basilea-Città, Friburgo, Ginevra, Grigioni, Lucerna, Neuchâtel, Ticino, Turgovia, Vallese, Vaud e Zurigo), la commissione peritale ha potuto constatare che le soluzioni in atto vanno dal rifiuto generale di ammettere fatti nuovi fino alla loro ammissione senza eccezioni. Di conseguenza, in alcuni Cantoni si potrà evitare il fallimento mediante un pagamento tardivo, mentre in altri ciò non sarà possibile.

Per questo motivo la questione deve essere disciplinata a livello federale. Il progetto prevede una soluzione intermedia.

Il capoverso 1, che regola il ricorso contro la dichiarazione di fallimento, è completato dall'indicazione secondo la quale le parti possono avvalersi illimitatamente dei pseudo-nova davanti all'autorità giudiziaria superiore.

Il capoverso 2 disciplina l'ammissibilità dei nova in senso proprio, enumerandoli in maniera esaustiva. Nova in senso proprio che il giudice è tenuto ad ammettere sono l'estinzione del debito, con i relativi interessi e spese (n. 1), il deposito, presso l'autorità giudiziaria superiore e a disposizione del creditore,
dell'intero ammontare (n. 2) e il ritiro da parte del creditore della domanda di fallimento (n. 3). Nondimeno, il debitore può avvalersi con successo di queste circostanze soltanto se, presentando il ricorso, fornisce la prova documentale del fatto nuovo e, inoltre, rende verosimile la sua solvibilità. La disposizione intende regolare il caso in cui, per inavvertenza o per un contrattempo, non è stato possibile evitare tempestivamente la dichiarazione di fallimento, anche se la possibilità che l'azienda débitrice sopravviva economicamente non può essere negata a priori. L'avamprogetto prevedeva, in caso di pagamento o deposito dell'intero ammontare del debito o di rinuncia da parte del creditore alla continuazione della procedura di fallimento, l'annullabilità della dichiarazione di fallimento, eccezion fatta pel caso di manifesta insolvenza del debitore. Le critiche espresse in occasione della procedura di consultazione hanno portato all'inasprimento della norma, che ora addossa al debitore l'onere di rendere verosimile la propria solvibilità, precludendo cosi questa soluzione ai debitori oberati o votati a un sicuro fallimento. Questi debitori non potranno più attendere la dichiarazione di fallimento per pagare, confidando nella revoca.

80

Per il resto, i due capoversi in questione hanno subito modificazioni di natura redazionale che riguardano le versioni tedesca e italiana.

Il capoverso 3 riprende il contenuto del vigente capoverso 2, con la differenza che viene introdotto l'obbligo per l'autorità giudiziaria superiore di prendere, qualora attribuisca effetto sospensivo all'impugnazione, i provvedimenti conservativi necessari ai sensi dell'articolo 170. In questo modo risultano chiare per l'ufficiale dei fallimenti le misure da prendere in simili casi. Egli dovrà, per esempio, compilare un inventario, se il giudice ne ordina uno, ma non potrà, di sua iniziativa, procedere a una pubblicazione o alla chiusura di un'azienda.

205.15

Comunicazione delle decisioni giudiziali

Articolo 176 L'articolo 176, nel suo tenore attuale, non indica con sufficiente chiarezza se la decisione sulla dichiarazione di fallimento è immediatamente esecutiva o se lo è soltanto una volta scaduto il termine di ricorso. L'impugnazione ai sensi dell'articolo 174 è un rimedio straordinario di diritto e non ostacola pertanto l'immediata esecutività, a condizione che non le sia attribuito effetto sospensivo. L'articolo è ora formulato in modo che non sussistano più dubbi in proposito.

Inoltre, l'ufficio dei fallimenti è stato incluso nella cerchia dei destinatari delle decisioni giudiziali ed è stato precisato che le dichiarazioni di fallimento, le revoche e le chiusure del fallimento, nozione nella quale deve essere compresa anche la sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivi, devono essere comunicate agli uffici menzionati. Da ultimo, e si tratta di un'altra innovazione, dovranno pure essere comunicate le decisioni con le quali viene attribuito effetto sospensivo a un'impugnazione, nonché le decisioni concernenti provvedimenti conservativi. In considerazione dell'effetto giuridico prodotto dalle decisioni sopra menzionate, la comunicazione deve avvenire senza indugio. Infine, la disposizione è stata ristrutturata e adattata all'uso linguistico moderno.

205.2 Esecuzione cambiaria 205.21 Precetto esecutivo Articolo 178 capoverso 2 numeri 3 e 4 Le modifiche apportate all'articolo 178 capoverso 2 numeri 3 e 4 devono essere viste in relazione con quelle dell'articolo 179: l'articolo 178 contiene unicamente disposizioni sul precetto esecutivo, l'articolo 179 quelle sull'opposizione.

Oltre all'indicazione che il debitore può interporre ricorso davanti all'autorità di vigilanza conformemente agli articoli 17 e 20 per violazione della legge, il numero 3 ricorda poi che il debitore può fare opposizione giusta l'articolo 179.

Le modalità dell'opposizione sono invece ora regolate nell'articolo 179.

Il numero 4 è stato migliorato sotto il profilo linguistico.

6 Foglio federale. 74° anno. Voi. III

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205.22

Opposizione

Articolo 179 Oltre al contenuto dell'articolo 179 vigente, il capoverso 1 riprende dall'attuale articolo 178 capoverso 2 numero 3 la norma secondo la quale l'opposizione deve essere presentata per scritto entro cinque giorni a contare dalla notificazione del precetto esecutivo e indicare un motivo valido d'opposizione ai sensi dell'articolo 182. Un'opposizione tempestiva che manchi della motivazione non dovrà tuttavia essere dichiarata senz'altro irricevibile. In occasione dell'udienza sulla ricevibilità, al debitore dovrà essere data la possibilità di esporre le ragioni dell'opposizione, di precisare i motivi indicati in precedenza e di addurne nuovi. Ne consegue che la regola secondo la quale l'opposizione deve essere motivata al momento di presentarla è una mera prescrizione d'ordine.

Il capoverso 2 è nuovo e precisa che il debitore che ha eccepito determinati motivi al momento di fare opposizione non rinuncia con ciò ad avvalersi degli altri motivi enumerati nell'articolo 182.

Anche il capoverso 3 è nuovo. Espressione del rigido formalismo vigente in materia cambiaria, la disposizione stabilisce che la possibilità di ottenere la restituzione del termine per interporre opposizione è esclusa. Applicabili sono per contro le altre disposizioni concernenti i termini.

Articolo 181 Competente per statuire sull'ammissibilità dell'opposizione è il giudice del luogo dell'esecuzione. Nuova è la prescrizione secondo cui le parti devono essere citate e il giudice deve emanare entro dieci giorni (finora cinque) la decisione sull'ammissibilità dell'opposizione. Alla disposizione sono stati inoltre apportati miglioramenti d'ordine redazionale.

Articolo 182 numero 4 La disposizione è stata completata introducendo la possibilità per il debitore cambiario, invece di depositare denaro o cartevalori, di fornire garanzie eqivalenti, quale per esempio la garanzia di una banca svizzera.

Articolo 184 capoverso 1 II termine «comunicata» è stato sostituito da «notificata», come in altre disposizioni.

Articolo 185 Come già nell'articolo 174 capoversi 1 e 2, anche in questo articolo è stato eliminato il termine «ricorrere». È sufficiente indicare che la decisione sull'ammissibilità dell'opposizione può essere impugnata davanti all'autorità giudiziaria superiore. Il termine «comunicazione» è sostituito da «notificazione».

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205.23

Domanda di fallimento

Articolo 188 capoverso 2 Le modifiche sono di natura redazionale e concernono soltanto la versione francese.

205.24 Decisione del giudice del fallimento Articolo 189 Giusta il capoverso 1 vigente, il giudice deve statuire sulla domanda di fallimento entro tre giorni dalla presentazione della stessa. Questo termine si è dimostrato troppo breve ed è stato portato a dieci giorni. La facoltà attualmente concessa al giudice di dichiarare il fallimento senza preventivamente sentire le parti è criticabile: al debitore deve essere infatti data la possibilità di invocare fino all'ultimo momento prima della dichiarazione di fallimento uno dei motivi di opposizione ammessi. Per questa ragione le parti devono essere informate, per lo meno, del luogo, giorno e ora dell'udienza. Adempite queste condizioni, il giudice può statuire anche in assenza delle parti.

Rispetto al vigente disposto del capoverso 2 , è stato completato l'elenco delle disposizioni applicabili. La decisione del giudice del fallimento non può, come finora, essere oggetto d'impugnazione. Poiché contro la decisione sull'ammissibilità dell'opposizione al precetto esecutivo è impugnabile, sarebbe inconciliabile con il rigido formalismo in materia cambiaria prevedere un'ulteriore possibilità di impugnazione. Quest'obiezione è stata sollevata a giusto titolo nel corso della procedura di consultazione.

La disposizione rimedia la dimenticanza occorsa in occasione della revisione della LEF del 1949, quando il rinvio all'articolo 173a era stato per inavvertenza tralasciato (cfr. commento dell'art. 171).

205.3 Fallimento senza preventiva esecuzione 205.31 Fallimento su domanda del debitore Articolo 191 Secondo questa disposizione il debitore ha il diritto di dichiarare al giudice la propria insolvenza, provocando così il fallimento. Questo diritto compete a ogni debitore, sia esso sottoposto o no all'esecuzione in via di fallimento. Nella maggior parte dei casi la dichiarazione della propria insolvenza viene fatta da debitori non soggetti all'esecuzione in via di fallimento. In particolare per il debitore il cui salario è stato pignorato e che ha dovuto accontentarsi di vivere per un lungo periodo con il minimo vitale, la richiesta di dichiarazione di fallimento costituisce il primo passo per costruire un futuro migliore. Molto spesso però questo
tentativo di risollevarsi economicamente è ostacolato da una cessione di salario a favore di un istituto di piccolo credito effettuata precedentemente alla dichiarazione di fallimento: in questo caso, nonostante il fallimento, il debitore viene privato delle entrate che oltrepassano il minimo vitale, poiché 83

il salario resta, entro i limiti della porzione pignorabile, a disposizione del cessionario (DTF 114 III 26 segg. e i numerosi rimandi ivi citati). Bisogna nondimeno considerare che la cessione di salario svantaggia anche i rimanenti creditori: il fatto che la cessione continui ad avere effetto dopo la dichiarazione di fallimento impedisce al debitore di ritornare a miglior fortuna ai sensi dell'articolo 265 LEF e impedisce agli altri creditori di rifarsi sul nuovo patrimonio.

Anche per questi motivi la revisione del CO del 14 dicembre 1990 pone dei limiti di diritto materiale alla cessione di salario (art. 325 CO; cfr. FF 1990 III 1525, n. 123.5 del presente messaggio).

Nella pratica si fa un certo abuso della dichiarazione della propria insolvenza, utilizzandola per finalità che questo istituto non intendeva tutelare. Si cerca di rimediare all'abuso in due modi: da un lato mediante una nuova definizione della nozione di ritorno a miglior fortuna e l'agevolamento della relativa procedura di accertamento (cfr. qui di seguito il commento dell'art. 265 seg.), d'altro lato mediante la riformulazione dell'articolo 191 LEF.

Secondo la vigente versione tedesca della disposizione, per provocare il fallimento è sufficiente dichiarare al giudice la propria insolvenza. La nuova formulazione tedesca precisa che al debitore compete unicamente il diritto di chiedere la dichiarazione del suo fallimento. Di conseguenza il giudice può respingere le domande abusive. A titolo d'esempio va citata la decisione della Corte d'appello bernese del 14 giugno 1978 (cfr. BISch 44 (1980) n. 31). In quell'occasione venne respinta la domanda del debitore, che cercava unicamente di liberarsi del pignoramento di salario ordinato per garantire il pagamento dei contributi alimentari dovuti alla moglie e al figlio.

La versione tedesca è stata dunque adattata a quelle francese e italiana.

La commissione peritale aveva proposto l'introduzione nell'articolo 191 di un nuovo capoverso 2, secondo il quale il debitore istante avrebbe dovuto anticipare le spese dell'intera procedura di fallimento. Questa proposta è stata criticata a ragione nel corso della procedura di consultazione. A differenza del creditore che chiede il fallimento, il debitore avrebbe dovuto in ogni caso versare un anticipo. Inoltre l'obbligo del debitore, tenuto
ad anticipare le spese per l'intera procedura di fallimento, sarebbe stato di molto superiore, anche per quanto riguarda l'importo, a quello del creditore. Questo obbligo discriminante di versare un anticipo avrebbe avuto effetti proibitivi per il debitore già socialmente sfavorito, che più avverte il bisogno di dichiarare l'insolvenza per sanare la propria situazione economica. Il nostro progetto non si discosta pertanto dalla regolamentazione ordinaria sulla responsabilità per le spese (art.

194 cpv. 1 e art. 169 combinati). Inoltre, accordando un ampio potere di cognizione al giudice del fallimento si è tenuto sufficentemente conto delle dichiarazioni di insolvenza abusive, che hanno il solo scopo di sbarazzarsi di esecuzioni e pignoramenti pendenti.

84

205.32 Dichiarazione di fallimento di società di capitali e di cooperative Articolo 192 I riferimenti alle disposizioni del Codice delle obbligazioni, ormai inattuali, sono stati corretti e completati.

È opportuno indicare già a questo punto che l'anticipazione delle spese non può essere richiesta alle persone giuridiche tenute a comunicare al giudice la propria insolvenza in forza di prescrizioni legali. 11 principio è affermato con chiarezza dall'articolo 194.

205.33 Fallimento di un'eredità ripudiata o oberata Articolo 193 Secondo il diritto vigente, l'eredità alla quale tutti gli eredi hanno rinunciato (eredità ripudiata) deve essere liquidata secondo le prescrizioni del titolo settimo. È la soluzione prevista dal diritto materiale civile (cfr. art. 573, 597 CC) per le eredità oberate o ripudiate. Il riferimento al titolo settimo non da per contro ragguagli su come si giunga alla dichiarazione di fallimento in questi casi. Per questo motivo il nuovo capoverso 1 affida all'autorità competente il compito di informare il giudice del fallimento, stabilendo quando la comunicazione debba avvenire.

Il nuovo capoverso 1 numero 3 ha reso superflua la riserva contenuta nel vigente capoverso 2 riguardante le regole di diritto successorio concernenti la liquidazione d'ufficio di un'eredità. Il capoverso 2 prevede ora che il giudice è tenuto a dichiarare il fallimento nei casi di cui al capoverso 1, non appena ricevuta la relativa comunicazione da parte dell'autorità competente.

Il nuovo capoverso 3 conferisce ai singoli creditori ed eredi il diritto di domandare la dichiarazione di fallimento nei casi enumerati dal capoverso 1. Gli eredi e i creditori possono infatti avere un legittimo interesse alla messa in atto senza ritardi inutili della procedura di fallimento. Il richiedente deve tuttavia anticiparne le spese (cfr. art. 194 cpv. 1 primo periodo).

205.34 Procedura Articolo 194 Per renderla più intelleggibile, la disposizione è stata ristrutturata e formulata in modo più preciso.

Il nuovo capoverso 1 riprende il primo periodo dell'articolo 194 vigente, aggiungendo che anche l'articolo 173a è applicabile ai fallimenti dichiarati senza preventiva esecuzione. Questa precisazione è necessaria, poiché è possibile che un creditore domandi il fallimento giusta l'articolo 190 mentre è pendente una domanda di moratoria concordataria o straordinaria. In questo caso il giudice deve avere la possibilità di differire il fallimento. Il secondo periodo stabilisce 85

espressamente che le società di capitali e le società cooperative tenute a depositare il proprio bilancio non soggiacciono all'obbligo di anticipare le spese.

Il nuovo- capoverso 2 riprende sostanzialmente il secondo periodo del vigente articolo 194.

205.4 Revoca del fallimento 205.41 In generale Articolo 191 capoverso 1 Rispetto al diritto vigente, la disposizione introduce un nuovo motivo di revoca. Il debitore potrà ottenere la revoca del fallimento dimostrando che tutti i debiti insinuati sono stati saldati. Il fallito che, in un tal caso, avrà pagato delle pretese da lui contestate, avrà la possibilità di intentare l'azione di ripetizione del pagamento indebito. Le altre modifiche sono di natura redazionale.

205.42 In caso di successioni ripudiate Articolo 196 La formulazione vigente sembra limitare la possibilità di revocare il fallimento di un'eredità ripudiata al solo caso in cui un erede dichiari successivamente di accettare l'eredità, fornendo le garanzie per il pagamento dei debiti. Il nuovo disposto precisa che il fallimento di un'eredità ripudiata può essere ovviamente revocato anche nei casi previsti dall'articolo 195 capoverso 1.

206

Conseguenze giuridiche del fallimento

Per quanto riguarda gli effetti giuridici del fallimento, la revisione apporta una serie di innovazioni fondamentali. Tra le altre vanno citate: - la limitazione all'essenziale dei crediti privilegiati (art. 219 cpv. 4); - la nuova norma, secondo cui le esecuzioni promosse prima della dichiarazione di fallimento riprendono il loro corso dopo la sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivi (art. 230 cpv. 3); - il disciplinamento nella legge delle conseguenze della sospensione del fallimento nel caso di una successione ripudiata o di una persona giuridica (art.

230a); - l'estensione del campo di applicazione della procedura sommaria (art. 231 cpv. 1); - il disciplinamento nella legge delle deliberazioni dei creditori per via di circolare (art. 255a); - l'introduzione di una decisione giudiziale sull'ammissibilità dell'opposizione, quando il debitore la motiva con il non ritorno a miglior fortuna (art. 265a); - l'inammissibilità della dichiarazione di fallimento su domanda del debitore, quando questi, avvalendosi di un attestato di carenza di beni, eccepisce di non essere ritornato a miglior fortuna (art. 2650).

86

206.1 206.11

Conseguenze del fallimento sui beni del debitore Massa del fallimento

Articolo 199 capoverso 2 La disposione vigente viene ampliata in modo da renderla conforme alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 79 III 100). Sarà così possibile capire con chiarezza quando e in quale misura il denaro appartenente a un debitore in fallimento e che si trova depositato presso l'ufficio dei fallimenti può ancora essere ripartito tra i creditori procedenti, e ciò senza riguardo al fatto che si tratti di denaro in contanti, del ricavo della realizzazione di beni oppure del provento derivante dal pignoramento di crediti o salari. Scaduti i termini di partecipazione al pignoramento (art. 110 e 111), nulla osta alla ripartizione.

206.12

Esecuzioni contro il fallito

Articolo 206 Anche in questo caso le modifiche apportate alla disposizione sono ispirate dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 79 III 83, 72 III 129).

Il capoverso 1 riprende il testo vigente, completandolo con l'indicazione che il divieto di nuove esecuzioni durante la procedura di fallimento riguarda unicamente le pretese sorte prima della dichiarazione di fallimento. Come auspicato da più parti nel corso della procedura di consultazione, viene dichiarata ammissibile l'esecuzione in via di realizzazione del pegno appartenente a un terzo, introducendo così un'eccezione al divieto. In questo modo la legge collima con la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 93 III 57), secondo la quale la predetta eccezione vale anche quando il pegno si trova in possesso o copossesso del fallito e di un terzo (cfr. a questo proposito l'art. 89 cpv. 3 RFF).

Il capoverso 2 è nuovo e precisa che le esecuzioni per pretese sorte dopo la dichiarazione di fallimento sono ammissibili durante la procedura di fallimento, ma possono essere continuate soltanto in via di pignoramento o di realizzazione del pegno.

Il capoverso 3 esclude la possibilità per il debitore, durante la procedura di fallimento, di dichiararsi insolvente per debiti sorti dopo la dichiarazione di fallimento.

206.13

Sospensione delle cause civili e dei procedimenti amministrativi

Articolo 207 Questa disposizione non era stata prevista dai primi lavori di revisione. Le modificazioni seguenti intendono tener conto delle istanze espresse nella procedura di consultazione.

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Il capoverso 1 si attiene al principio vigente secondo il quale, fatti salvi i casi urgenti, i processi civili nei quali il fallito è parte sono sospesi di diritto con la dichiarazione di fallimento. Il disegno specifica, nel senso della giurisprudenza attuale, che la sospensione concerne soltanto i processi il cui esito influenzi la composizione della massa.

Siccome l'articolo 207 vale sia per la procedura ordinaria che per quella sommaria, il disegno precisa per ognuna di esse il momento in cui le cause riprendono il loro corso, È necessario stabilire un momento specifico anche per la procedura sommaria di fallimento, poiché in questo genere di procedura di regola non si tiene alcuna assemblea dei creditori (art. 231 cpv. 3 n. 1). I processi civili sospesi devono poter essere ripresi, nella procedura sommaria, non prima di venti giorni dal deposito della graduatoria. I creditori dispongono così in entrambe le procedure del tempo sufficiente per decidere sulla continuazione del processo in questione.

Rispondendo alle richieste espresse nella procedura di consultazione, viene introdotta nel capoverso 2 una disposizione che disciplina la sospensione dei procedimenti amministrativi. Essi possono essere sospesi nelle medesime condizioni delle cause civili, ma a differenza di queste ultime la sospensione non è obbligatoria. L'autorità competente, anche quando il procedimento è di per sè passibile di sospensione, deve verificare caso per caso se la sospensione è giustificata o meno. La ponderazione degli interessi in causa può far sì che la sospensione si riveli inopportuna, segnatamente nel caso in cui numerose persone siano parti al procedimento. Il nuovo disciplinamento permette all'autorità di tener debitamente conto delle particolarità del singolo caso.

Le modifiche del capoverso 3 sono di natura redazionale.

Il capoverso 4 enuncia con più precisione la riserva contenuta nel capoverso 2 vigente. Le vertenze menzionate non vengono sospese nemmeno nel caso siano inlnfluenti per la composizione della massa e non siano urgenti.

206.2 206.21

Effetti del fallimento sui diritti dei creditori Esigibilità dei debiti

Articolo 208 capoverso 1 I cambiamenti sono di natura redazionale e concernono unicamente la versione francese.

206.22

Decorso degli interessi

Articolo 209 II capoverso 1 conferma il principio vigente secondo il quale con la dichiarazione di fallimento gli interessi cessano di decorrere nei confronti del fallito.

Il capoverso 2 riprende l'eccezione prevista dal vigente capoverso 1 concernente i crediti garantiti da pegno, partendo dal principio che gli interessi su un credito garantito da pegno continuano a correre nella misura in cui il pegno risponda 88

anche per gli interessi. Conformandosi alla giurisprudenza del Tribunale federale, la disposizione stabilisce che gli interessi dovuti su questi crediti continuano a correre fino alla realizzazione (DTF 96 III 86, 42 III 309 cons. 6, 37 I 608). In altre parole, il creditore pignoratizio ha diritto al ricavato della realizzazione del pegno sino a completa copertura della pretesa, compresi gli interessi maturati fino alla realizzazione. Se il ricavato non è sufficiente a soddisfare completamente i debitori pignoratizi, il vigente articolo 85 capoverso 2 CO prevede che debbano anzitutto essere pagati gli interessi, mentre sul credito in capitale può essere imputata soltanto l'eventuale eccedenza (cfr. Fritzsche, voi. II, p. 63). Per la parte scoperta, i creditori pignoratizi partecipano al ricavo della massa residuale del fallimento (art. 219 cpv. 4). L'esperienza ha tuttavia dimostrato che questa regolamentazione porta talvolta a risultati iniqui.

In caso di crediti elevati garantiti soltanto in minima parte dal pegno, il ricavato di questo spesso non basta nemmeno a coprire gli interessi maturati tra la dichiarazione di fallimento e la realizzazione del pegno. Di conseguenza, la pretesa in capitale aumentata di questi interessi va ad accrescere la massa passiva, pregiudicando le aspettative di dividendo dei creditori non garantiti da pegno. Laddove il ricavo della realizzazione del pegno copre il credito garantito dal pegno compresi gli interessi maturati sino alla realizzazione, si rimane alla regolamentazione vigente. Se invece il ricavo non è sufficiente, in eccezione all'articolo 85 capoverso 2 CO, il ricavo viene dapprima imputato sul credito e sugli interessi maturati fino alla dichiarazione del fallimento. Se il creditore pignoratizio subisce una perdita, viene collocato nella classe che gli compete, ma non per gli interessi non garantiti da pegno maturati nel periodo intercorso tra la dichiarazione di fallimento e la realizzazione del pegno. Con questa soluzione si vuole tenere equamente conto degli interessi dei creditori pignoratizi e degli altri creditori (cfr. anche DTF 42 III 310).

Indipendentemente dalla nuova disciplina in materia di copertura degli interessi, il creditore pignoratizio avrà sempre diritto all'ammontare degli interessi derivanti dal collocamento fruttifero del ricavato
dalla realizzazione del pegno, se il pagamento immediato degli interessi non è possibile. In questo caso gli interessi provenienti dall'investimento del ricavato costituiscono un diritto accessorio del credito, di competenza del creditore pignoratizio (in questo senso DTF 108 III 31 concernente crediti ipotecari).

206.23

Crediti sottoposti a condizione

Articolo 210 Nel corso della procedura di consultazione è stato a giusta ragione osservato come non sia necessariamente chiaro che cosa la LEF intenda per crediti «a scadenza incerta». In effetti è possibile rinunciare a questa nozione ed eliminarla: la dichiarazione di fallimento determina nel quadro dell'articolo 208 l'esigibilità dei debiti. A questo proposito non può avere importanza se dal profilo del diritto civile sia stato stipulato o meno un determinato termine di scadenza dell'obbligazione o un termine fisso per la sua esecuzione. Una norma speciale è necessaria soltanto per i crediti che sottostanno a condizione sospen89

siva: per essi viene ripreso nel capoverso 1 il disciplinamento vigente. È per contro superflua una regola specifica per i crediti sottoposti a condizione risolutiva. Con riserva di una successiva azione per indebito arricchimento, essi sono esigibili (cfr. Amman, § 42, n. 15).

Nel capoverso 2 viene corretto il rinvio, ora superato, al Codice delle obbligazioni.

206.24

Conversione di crediti

Articolo 211 capoverso 3 La proposta della commissione peritale di rendere caduchi tutti i contratti che l'amministrazione del fallimento non intende adempiere concretamente è stata con giusta ragione criticata nella procedura di consultazione. Si sarebbe in effetti trattato, sotto il profilo del diritto materiale, di un cambiamento fondamentale. La LEF, in quanto in buona parte diritto procedurale, deve cercare di evitare, nella misura del possibile, ingerenze nel diritto materiale. La nostra proposta fa dunque ritorno alla collaudata regolamentazione prevista dal diritto vigente. Di conseguenza, soltanto l'articolo 211 capoverso 3 necessita di un adattamento.

La riserva contenuta nel vigente capoverso 3 viene estesa alle disposizioni speciali di altre leggi federali che disciplinano le conseguenze del fallimento su determinati contratti. Per chiarezza, sono inoltre fatte salve le disposizioni sulla riserva di proprietà.

206.25

Compensazione

Articolo 213 capoverso 2 numero 1 e capoverso 4 II divieto del capoverso 2 numero 1 vigente conosce due eccezioni. Da un lato, la compensazione è ammessa quando il debitore abbia riscattato una cosa data in pegno per il debito del fallito, se su questa cosa gli compete la proprietà o un diritto reale limitato. In questo modo si tiene conto dell'articolo 110 numero I CO.

D'altro lato, in considerazione dei risultati della procedura di consultazione, viene introdotta la regola secondo cui la compensazione deve essere ammessa quando il debitore adempie un'obbligazione contratta prima della dichiarazione di fallimento. Questa soluzione tiene conto della costante giurisprudenza del Tribunale federale in proposito (cfr. DTF 107 III 139). La compensazione è pertanto ammissibile quando la causa dell'obbligazione poggia su fatti precedenti la dichiarazione di fallimento. Questa sola circostanza è decisiva e non la scadenza dell'obbligazione oppure il momento in cui possono essere definitivamente stabiliti esistenza e ampiezza della pretesa. La ratio legis dell'articolo 213 era del resto sempre stata questa. L'eccezione si applica segnatamente all'avallo, alla fideiussione e alla garanzia.

II capoverso 4 viene esteso per adattarlo al diritto vigente. Il divieto di compensare concerne ora anche le quote non versate del capitale sociale, rispettiva90

mente del capitale accomandato, in caso di fallimento di una società in accomandita, di una società in accomandita per azioni o di una società a responsabilità limitata (cfr. il commento dell'ari. 65 cpv. 1 n. 2).

La commissione peritale aveva proposto di regolare anche il momento in cui può essere fatta valere la compensazione e il modo di procedere dell'amministrazione del fallimento in caso di ammissione o contestazione del diritto di compensare accampato dal creditore (cfr. art. 214a avamprogetto di LEF). La proposta è stata vivacemente contestata durante la procedura di consultazione.

In particolare si rimproverava alla soluzione prevista di essere incompatibile con la giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui tocca alla seconda assemblea dei creditori e non all'amministrazione del fallimento decidere dell'ammissibilità della compensazione, poiché, con la compensazione, si dispone di un attivo della massa (cfr. DTF 103 III 8). Per questo motivo la proposta della commissione peritale è stata scartata.

206.26

Responsabilità dei coobbligati

Articolo 215 I cambiamenti nel capoverso 1 sono di natura redazionale e concernono unicamente il testo francese.

Nel capoverso 2 viene corretto il rinvio, ormai superato, al Codice delle obbligazioni.

Articolo 218 capoverso 3 Questa nuova disposizione afferma che i capoversi 1 e 2 si applicano ai soci illimitatamente responsabili di una società in accomandita. Siccome lo statuto di questi soci corrisponde sotto il profilo del diritto materiale a quello dei soci della società in nome collettivo, la loro posizione deve essere equiparata anche nell'ambito del diritto esecutivo.

206.27

Ordine dei creditori

Articolo 219 capoversi 1, 4 e 5 I cambiamenti nel capoverso 1 sono di natura redazionale e concernono unicamente la versione francese.

La proposta di ridurre le pretese privilegiate costituisce uno dei punti centrali della revisione. Per meglio comprenderla, è utile descrivere succintamente il sistema dei privilegi e ricordarne l'evoluzione. In linea di principio, la procedura di fallimento persegue la parità di trattamento tra tutti i creditori: l'insieme del patrimonio del fallito viene liquidato e i creditori devono essere soddisfatti contemporaneamente e nella stessa misura. Il trattamento preferenziale di determinati crediti deve restare l'eccezione e il legislatore deve sempre essere cosciente che privilegiando un debitore se ne svantaggiano altri (cfr. a questo proposito Amman, Vom Wildwuchs der Konkursprivilegien, in Festschrift 100 Jahre SchKG, 1989, p. 343 segg.).

91

Con ragione, da più parti è giunta l'esortazione a guardarsi dalla proliferazione dei privilegi (cfr. Fritzsche, voi. II, p. 81 e le referenze citate). Nell'opera di Fritzsche figurano due citazioni tratte dal diritto tedesco del fallimento, valide in ogni tempo e per qualsiasi legge in materia. Le riportiamo qui di seguito. Scrive Kohler nel suo «Lehrbuch des Konkursrechts»: «Questi privilegi sono indispensabili, garantiscono l'equità: vanno tuttavia limitati allo stretto necessario. In caso contrario potrebbero perturbare sensibilmente l'istituto del credito e complicare notevolmente il corso della procedura di fallimento. Per questa ragione, la legislazione tedesca in materia di fallimento ha giustamente rigettato una serie di privilegi conosciuti dal diritto comune e da numerose altre leggi.» (traduzione). Nel suo libro «Die gesamten Materialien zu den Reichsjustizgesetzen», Hahn si esprime in modo ancor più perentorio: «Qualsiasi sistema di privilegi, per quanto buono possa essere, è un male in sé; quanto più è affinato, differenziato e sviluppato, tanto più è pernicioso.

L'obiettivo del legislatore deve essere quello di eliminare ogni privilegio: in quest'ottica devono essere vagliate le eccezioni che le leggi credono di dovere prevedere.» (traduzione). (I due autori sono citati da Fritzsche, voi. II, p. 81, n. 127).

Per quanto riguarda la Svizzera, il disegno di legge del 1874 elaborato da Heusler ha ripreso soltanto con una certa cautela i privilegi cantonali. Anche il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 1884 si opponeva all'assunzione nella legge di privilegi non giustificati da interessi giuridici impellenti e da ragioni sociali ed economiche (cfr. BB1 1886 II 73). Da allora è trascorso più di un secolo e l'elenco che contava sei categorie di crediti privilegiati ne annovera ora venticinque. D'altronde la tendenza a introdurre nuovi privilegi non accenna ad attenuarsi: lo provano gli interventi parlamentari a questo scopo, nonché le richieste di associazioni economiche e di gruppi d'interesse.

Le commissioni peritale e di studio hanno esaminato la giustificazione obiettiva di ogni privilegio alla luce della situazione attuale. Da questa analisi è risultato che la maggior parte dei privilegi non è più giustificata né da ragioni sociali, né da ragioni economiche. Bisogna
dunque trarre le dovute conseguenze da questo stato di cose e, tralasciando considerazioni di natura politica, limitare i privilegi allo stretto necessario. Questa riduzione incisiva dei privilegi ha per conseguenza la riduzione delle classi di creditori privilegiati: dalle quattro classi previste nel progetto di Heusler si passa alle tre classi del presente disegno.

Il nuovo ordine di collocazione dei creditori, previsto nel capoverso 4, può essere così riassunto: Prima classe: crediti derivanti da rapporti di lavoro e contributi di mantenimento e di alimenti derivanti dal diritto di famiglia; crediti degli assicurati secondo la legge federale sull'assicurazione infortuni, come pure della previdenza professionale non obbligatoria; crediti degli istituti di previdenza per quote dovute dai datori di lavoro affiliati, in quanto non coperti dal fondo di garanzia; Seconda classe: sostanza dei figli; Terza classe: altri crediti.

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Nell'intento di garantire l'equità materiale, rimangono privilegiati unicamente crediti il cui titolare abbisogna di una tutela specifica e individuale (lavoratori, beneficiari di rendite, invalidi, vittime di infortuni, creditori di alimenti, figli) in ragione della posizione di dipendenza in cui si trova. È necessario che sia per lo meno assicurato il soddisfacimento dei bisogni correnti di queste persone.

Prima classe Lettera a: II privilegio dei lavoratori rimane immutato. La commissione peritale aveva proposto di inserire soltanto nella seconda classe il credito vantato dal lavoratore per indennità di partenza. Questa proposta è stata a giusta ragione criticata nella procedura di consultazione. In virtù della sua funzione (in particolare di previdenza professionale minima) questa indennità merita di rimanere privilegiata in prima classe.

Siccome nella nozione di «lavoratori» sono compresi anche i lavoratori a domicilio, non è necessario menzionarli separatamente.

Lettera b: È stato mantenuto il privilegio per i crediti dell'assicurato nei confronti dell'assicurazione infortuni.

Inoltre, le condizioni previdenziali si trovano in così stretta correlazione con le relazioni di lavoro che è giustificato considerare la tutela in materia di previdenza come parte integrante del privilegio accordato al lavoratore, tanto più che anche l'indennità corrisposta in ragione dei lunghi rapporti di lavoro rimane privilegiata in questo senso. Di conseguenza, il privilegio conserva la sua ragion d'essere nel campo della previdenza professionale non obbligatoria, nella misura in cui i crediti non sono coperti dal fondo di garanzia della LPP.

Lettera e: La regolamentazione attuale è stata estesa, privilegiando oltre ai crediti di mantenimento derivanti dal diritto di famiglia anche i crediti di alimenti.

Il privilegio viene tuttavia limitato ai crediti sorti nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento. Meritevole di beneficiare del privilegio è infatti soltanto l'ammontare destinato a garantire il sostentamento, non i crediti di mantenimento o di alimenti capitalizzati durante un lungo periodo.

Il privilegio figurante nella lettera e vigente e concernente le spese di sepoltura viene stralciato. Se necessario, il comune di domicilio è infatti tenuto a garantire al defunto sprovvisto di mezzi o
insolvente una sepoltura semplice ma decorosa.

Seconda classe Lettera a: Le disposizioni sulla responsabilità civile previste dal diritto della tutela (art. 426 segg. CC) garantiscono in ogni caso al tutelato la copertura dei suoi crediti nei confronti del tutore e dell'autorità di tutela. Per questo motivo non è necessario privilegiare di nuovo questi crediti nel fallimento delle persone menzionate sopra. È dunque possibile abrogare l'articolo 456 CC (cfr.

n. 4 dell'allegato al progetto). Si giustifica invece di mantenere il privilegio per i crediti di persone la cui sostanza è affidata al fallito in forza dell'autorità parentale, poiché in questo caso non è data nessuna responsabilità in caso di ammanco.

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Per quanto riguarda la durata del privilegio, viene ora considerata nel computo la durata della procedura di fallimento. In questo modo si impedisce che il creditore prolunghi più o meno a piacimento la durata del termine. Non entra invece nel computo, come finora, la durata di un procedimento giudiziale.

I privilegi contenuti nelle vigenti lettere b a m sono stralciati senz'altro per i seguenti motivi: In tutti i casi di crediti concernenti premi e quote di assicurazioni sociali, la commissione peritale ha esaminato se l'eliminazione del privilegio potrebbe arrecare pregiudizio ai beneficiari di queste prestazioni. La legislazione vigente annovera le seguenti pretese: - crediti delle casse degli operai per l'ammontare dovuto dal padrone (vigente lett. b), - crediti di premi e prestazioni dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) per l'assicurazione obbligatoria (vigente lett. e), - crediti di istituzioni di previdenza nei confronti del datore di lavoro (vigente lett.e), - crediti per quote dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (vigente lett.

f), - quote e contributi dovuti alle casse di compensazione per indennità familiari (vigente lett. g), - crediti per quote dell'asicurazione obbligatoria contro la disoccupazione (vigente lett. h), - crediti per contributi conformemente all'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno per gli obbligati al servizio militare o di protezione civile (vigente lett. i), - crediti per contributi per l'assicurazione per l'invalidità (vigente lett. k).

La commissione peritale ha ritenuto che i beneficiari di queste prestazioni non subirebbero pregiudizio alcuno (cfr. rapporto sull'avamprogetto, p. 69).

Nel corso della procedura di consultazione lo stralcio di questi privilegi è stato in parte violentemente criticato. Per questo motivo l'eliminazione di ogni singolo privilegio è stata oggetto di un riesame approfondito. Ciononostante ci si è attenuti sostanzialmente alla proposta della commissione peritale.

Con l'introduzione degli istituti di previdenza secondo la legge federale sulla previdenza professionale (LPP), le casse degli operai hanno perso importanza.

Se un istituto di previdenza della LPP subisce perdite sulle quote a causa del fallimento di un datore di lavoro, il lavoratore non rischia -
nell'ambito della previdenza obbligatoria - di dover sopportare direttamente un pregiudizio. Il diritto a una protezione assicurativa integrale rimane intatto. Se invece l'istituto di previdenza stesso diventa insolvente (per esempio perché dipende esclusivamente da un datore di lavoro che non ha versato le quote), il versamento delle prestazioni legali è assicurato dal fondo di garanzia previsto dall'articolo 56 capoverso 1 lettera b LPP. Il privilegio si giustifica perciò soltanto nell'ambito non obbligatorio della LPP (art. 219 cpv. 4 prima classe, lett. b).

I premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sono incassati dalPINSAI praenumerando, vale a dire anticipatamente per l'intero esercizio annuale (cfr. art. 93 LAI). Grazie a questo sistema di riscossione dei premi e a 94

una prassi d'incasso rigorosa, le perdite subite finora dall'INSAI a causa dei fallimenti sono trascurabili se paragonate all'insieme dei premi incassati. La soppressione del privilegio dei crediti per quote è dunque giustificata. Gli assicurati a titolo obbligatorio percepiscono le prestazioni dell'INSAI indipendentemente dal pagamento dei premi da parte del datore di lavoro (art. 91 segg.

LAI). Ciò non vale per gli assicurati a titolo facoltativo. Il privilegio dev'essere dunque mantenuto (art. 219 cpv. 4 prima classe, lett. b).

Le medesime considerazioni valgono per i crediti per quote dovute all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. L'articolo 138 dell'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS; RS 831.101) stabilisce che il reddito del lavoratore deve essere iscritto nel suo conto individuale anche se il datore di lavoro non ha versato alla cassa di compensazione le sue quote e quelle che deve dedurre dal salario del lavoratore. Anche in questo caso l'insolvenza del datore di lavoro e la mora nel versamento delle proprie quote non arrecano dunque pregiudizio all'assicurato. Gli indipendenti e i lavoratori il cui datore di lavoro non è tenuto a contributi sono personalmente responsabili del versamento delle quote. Il privilegio dei crediti per quote può essere soppresso.

Le stesse considerazioni valgono per quanto concerne \'assicurazione per l'invalidità (cfr. LAI, RS 831.20), le indennità di perdita di guadagno per gli obbligati al servizio militare e di protezione civile (cfr. LIPG, RS 834.1) e gli assegni familiari in agricoltura (cfr. legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura, LAF, RS 836.1). Anche Y assicurazione contro la disoccupazione non fa dipendere le sue prestazioni dall'effettivo pagamento dei premi (cfr. LAD, RS 837.0).

Anche il privilegio per i crediti per le quote delle casse malati riconosciute dalla Confederazione (vigente lett. 1; cfr. legge federale del 13 giugno 1911 sull'assicurazione contro le malattie [RS 832.10]) viene soppresso. La sua importanza nella pratica è modesta.

Considerato che la nostra legislazione non conosce, in linea di principio, privilegi per i crediti d'imposta, quello previsto per l'imposta preventiva (vigente lett. m; cfr. la legge federale del 13 ottobre
1965 su l'imposta preventiva [RS 642.21]) è stato abrogato (cfr. anche n. 10 dell'allegato al disegno).

Da ultimo, viene pure abrogato il privilegio per i crediti risultanti da obbligazioni fondiarie e per quelli delle centrali di obbligazioni fondiarie (vigente lett.

d). Nella pratica questi crediti hanno pochissima importanza: essi riguardano soltanto un piccolo numero di creditori, vale a dire le banche cantonali e gli altri istituti svizzeri di credito attivi nel campo delle ipoteche. Questi istituti bancari hanno costituito le due centrali di obbligazioni fondiarie, incaricate dell'emissione di obbligazioni fondiarie, il cui ricavo serve principalmente a finanziare prestiti a favore dei loro membri. Il privilegio è stato concesso dall'articolo 28 della legge federale sulle obbligazioni fondiarie (LOF; RS 211.423.4) a questi creditori nel fallimento di una centrale o di uno dei suoi membri, unicamente nell'intento di far beneficiare le obbligazioni fondiarie di una sicurezza massima (cfr. Fritzsche, voi. II, p. 90). La soppressione di questo privilegio corrisponde a un voto espresso dalla dottrina (cfr. n. 5 dell'allegato al disegno).

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Terza classe I privilegi contenuti nelle vigenti lettere a e c-e vengono semplicemente abrogati.

II privilegio dei depositi di risparmio di cui alla lettera b della terza classe e alla lettera a della quarta classe viene stralciato dalla LEF e incluso, dopo essere stato materialmente ampliato, nella legge federale dell'8 novembre 1934 su le banche e le casse di risparmio (LBCR; RS 952.0) quale articolo 37o (cfr. n. 17 dell'allegato al disegno). Considerato che con l'entrata in vigore del nuovo diritto matrimoniale è stato abrogato il privilegio della moglie per i suoi apporti, gli altri crediti (crediti chirografari), attualmente collocati nella quinta classe, avanzano in terza classe. Le modifiche proposte si fondano sulle argomentazioni seguenti: A differenza di quanto era il caso quando fu emanata la LEF, non vi sono attualmente più ragioni che giustifichino, dal profilo sociale o economico, il mantenimento del privilegio previsto alla lettera a della terza classe. È possibile affermare senza tema di smentita che oggi la maggior parte dei pazienti è assicurata contro le malattie e gli infortuni, e che dunque è in grado di pagare le note di medici, farmacisti e simili. In pratica, i crediti denominati nella legislazione vigente per cura ed assistenza del fallito e per quella dei suoi sono di regola spese ospedaliere, anch'esse coperte dall'assicurazione malattia e infortuni. Inoltre, gli ospedali chiedono il versamento di un deposito in denaro, al fine di garantirsi finanziariamente nel caso le prestazioni assicurative mancassero o fossero insufficienti.

Il privilegio attualmente previsto dalla lettera e della terza classe a favore dell'agente non è giustificato sul piano economico ed è estraneo al sistema. L'agente lavora infatti per proprio conto ed ha dunque la possibilità di concludere contratti d'agenzia con differenti mandanti, ripartendo e riducendo così il rischio.

La legge federale del 23 marzo 1962 concernente la vendita a pagamento rateale e la vendita a rate anticipate (RU 1962 1085 1094; sunto in italiano del messaggio in FF 1960 282 seg.) ha introdotto il privilegio del compratore per i crediti derivanti dal contratto di vendita a rate anticipate (vigente lettera d della terza classe). Dall'entrata in vigore delle relative disposizioni (cfr. art. 227a segg.

CO), le vendite a
rate anticipate sono notevolmente diminuite, mentre la loro importanza nell'esecuzione forzata si è fatta minima. I capoversi 1 e 2 dell'articolo 227b CO tutelano sufficientemente il compratore che paga anticipatamente e a rate, poiché quando il contratto è concluso per più di un anno o per un tempo indeterminato i pagamenti devono essere effettuati su conto di risparmio o di deposito di una banca e il ritiro del denaro depositato su questo conto può avvenire soltanto con il consenso di entrambe le parti. È pertanto possibile rinunciare a questo privilegio. L'articolo 2270 capoverso 3 CO è modificato in conseguenza (cfr. n. 6 dell'allegato al disegno).

Anche la garanzia dei crediti dei revisori sorti in virtù dell'articolo 22 LBCR e dell'osservatore della Commissione delle banche giusta l'articolo 23quater LBCR, offerta dal privilegio previsto dalla vigente lettera e della terza classe, non sembra più giustificata. Se i crediti risultanti dalle spese di revisione non sono immediatamente coperti da congrui anticipi, la Commissione delle banche può, in occasione di una revisione straordinaria, ordinare conformemente all'articolo 49 capoverso 2 dell'ordinanza del 17 maggio 1972 (RS 952.02) della LBCR e all'articolo 34 capoverso 4 dell'ordinanza del 20 gennaio 1967 sui 96

fondi d'investimento (RS 951.311) che la banca, rispettivamente la direzione del fondo d'investimento, prestino un anticipo sui costi. L'osservanza di questo ordine può essere rafforzata dalla comminatoria del ritiro dell'autorizzazione di esercitare l'attività. Questi mezzi di garanzia devono bastare (cfr. n. 17 dell'allegato al disegno).

Altri privilegi della terza classe si trovano nell'articolo 17 della legge federale del 4 febbraio 1919 sulle cauzioni delle società d'assicurazioni (RS 961.02; cfr.

art. 219 cpv. 4 terza classe, nota 9). Si tratta di crediti contro una società di assicurazioni risultanti da un contratto di assicurazione il cui adempimento deve avvenire in Svizzera. Detti crediti sono privilegiati in quanto non siano garantiti da fideiussione. Dello stesso privilegio beneficiano i crediti di assicurazioni non destinati ad essere eseguiti in Svizzera, nella misura in cui all'estero non siano coperti da una garanzia. Un privilegio della terza classe è inoltre previsto negli articoli 26 e 30 capoverso 2 della legge federale del 25 giugno 1930 concernente la garanzia degli obblighi assunti dalle società svizzere d'assicurazione sulla vita (RS 961.03; cfr. art. 219 cpv. 4 terza classe, nota 9). Secondo questa norma gli assicurati e gli aventi diritto sono collocati in terza classe per la parte del loro credito d'assicurazione sulla vita contro una società svizzera non coperta dal fondo di garanzia. Considerate le altre garanzie (fondo e cauzioni) di cui gli aventi diritto dispongono nell'uno e nell'altro caso, questi privilegi possono essere eliminati. Di conseguenza anche il privilegio previsto nell'articolo 30 capoverso 2 a favore dei singoli crediti in caso di realizzazione del fondo di garanzia può essere stralciato (cfr. n. 18 e 19 dell'allegato al disegno).

Il nuovo disciplinamento dei regimi matrimoniali, in vigore dal 1° gennaio 1988, non conosce più, in linea di principio, privilegi per gli apporti della moglie. Bisognerà nondimeno tener conto del privilegio nelle ipotesi seguenti: per dieci anni ancora, nel caso di coniugi passati il 1° gennaio 1988, per legge, dal regime ordinario dell'unione dei beni alla partecipazione agli acquisti (cfr. art.

9c del titolo finale del CC); senza limiti di tempo, nel caso di coniugi autorizzati a rimanere sottoposti al regime dell'unione
dei beni dopo il 1° gennaio 1988, conformemente agli articoli 9e e 10 del titolo finale del CC (cfr. art. 211 vCC), come pure nel caso di coniugi sottoposti alla comunione di beni del diritto previgente (cfr. art. 10 titolo finale e 224 vCC).

Un disciplinamento particolare è necessario per i casi di fallimento in cui bisognerà ancora tener conto del privilegio della moglie per i suoi apporti. Se da un lato sarebbe eccessivo collocare, nella stessa misura prevista finora, il credito della moglie in prima o in seconda classe, d'altro lato la collocazione in terza classe con gli altri crediti chirografari priverebbe in pratica di ogni contenuto il privilegio. Per questo motivo, l'articolo 2 capoverso 4 del titolo finale prevede la collocazione della parte privilegiata del credito della moglie per i suoi apporti dopo i crediti della prima e seconda classe e prima dei crediti non privilegiati. In altre parole, viene creata, per questi casi, una classe speciale.

Secondo la vigente lettera b della terza classe /' depositi di risparmio sono privilegiati fino a 5000 franchi per deponente. Qualora superino questo ammontare, altri 5000 franchi sono collocati, giusta la lettera b, in quarta classe. La legislazione vigente limita questo privilegio ai depositi indicati con la denominazione contenente la parola «risparmio» (cfr. art. 15 cpv. 2 e 3 LBCR).

7 Foglio federale. 74° anno. Voi. III

97

Siccome in un primo tempo si intendeva introdurre, nel quadro della revisione totale della legge sulle banche, l'obbligo di assicurare i depositi, l'avamprogetto di LEF aveva rinunciato a prevedere il privilegio dei depositi di risparmio (cfr. a questo proposito l'avamprogetto dell'agosto 1982 e il commento del gruppo di studio incaricato di preparare la revisione della legge sulle banche). Lo stralcio di questo privilegio non è stato criticato in occasione della procedura di consultazione, probabilmente anche a causa della prevista introduzione dell'obbligo di assicurare i depositi. Tuttavia i risultati della procedura di consultazione sulla revisione totale della legge sulle banche ci hanno indottto a stralciare dal disegno quest'obbligo. Una vigilanza efficace sulle banche può in effetti di regola impedire che i creditori privilegiati escano a mani vuote dal fallimento di una banca. Le banche fallite negli anni dal 1971 al 1979 erano tutte istituti che non accettavano depositi di risparmio. Da questa circostanza non si può tuttavia dedurre che una banca che annovera tra i suoi clienti anche piccoli risparmiatori non sarà mai sottoposta all'esecuzione forzata. Per questi motivi il privilegio a favore del risparmio deve essere mantenuto.

Con il nuovo disciplinamento dei privilegi nell'articolo 219 il disegno intende regolare esaustivamente tutti i privilegi. Si tratta di impedire in questo modo che l'ordine ora rigoroso dei privilegi venga eluso in virtù di altre leggi federali.

L'unica eccezione prevista riguarda il privilegio a favore dei crediti di risparmio, la cui introduzione è stata voluta poiché è comunque poco probabile che tra le oltre 3000 dichiarazioni di fallimento annue figuri quella di una banca e poiché, in ogni modo, il fallimento delle banche è regolato dalle disposizioni procedurali specifiche della legge sulle banche. Il privilegio a favore dei depositi di risparmio viene ripreso e introdotto come articolo 37a nella legge sulle banche (nel capitolo concernente il fallimento e il concordato). Di conseguenza, vengono abrogati i capoversi 2 e 3 dell'articolo 15 LBCR (cfr. n. 17 dell'allegato al disegno). Vengono inoltre abrogate le lettere b delle vigenti terza e quarta classe dell'articolo 219 capoverso 4 LEF.

A norma del nuovo articolo 37a capoverso 2 LBCR i crediti dei
piccoli risparmiatori sono collocati in una classe particolare tra la seconda e la terza. Nel fallimento delle banche viene così introdotta una classe speciale di crediti privilegiati. Il trattamento privilegiato dei piccoli risparmiatori si giustifica per differenti ragioni. Considerazioni di ordine sociale si oppongono a una parificazione dei piccoli risparmiatori con i creditori della terza classe e con l'eliminazione di ogni privilegio: non soltanto perché una perdita, per quanto piccola, colpisce più duramente un piccolo risparmiatore di un grosso investitore, ma anche perché, a differenza dei grandi clienti di una banca, il piccolo risparmiatore non è di regola in grado di valutare la solvibiltà e il modo in cui è gestita la sua banca. Sarebbe per contro eccessivo parificare i crediti dei piccoli risparmiatori a quelli della prima e seconda classe, se si tien conto del diritto vigente, che colloca tali crediti soltanto in terza e in quarta classe. Nel fallimento di una banca dovranno confrontarsi le seguenti categorie di creditori: - gli impiegati della banca (prima classe); - i risparmiatori («seconda» classe intermedia); - gli altri creditori.

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La convenzione XVIII del 1° maggio 1984 dell'Associazione svizzera dei banchieri concernente il rimborso dei depositi di risparmio e degli averi su contisalario in caso di liquidazione forzata, garantisce un versamento anticipato fino a 30000 franchi degli averi su depositi di risparmio e su conti-salario.

L'anticipo viene effettuato mediante la cessione dei crediti del risparmiatore alla banca che anticipa i fondi o all'Associazione svizzera dei banchieri. Ciò significa che il privilegio nel fallimento, al pari degli altri diritti accessori, non compete più al creditore ordinario.

L'ammontare del credito privilegiato, stabilito in 30 000 franchi per creditore, pare nondimeno adeguato. L'aumento rispetto al privilegio in vigore (5000 franchi in terza classe e ulteriori 5000 franchi nella quarta) è dovuto al deprezzamento intervenuto dacché fu introdotto il privilegio. Il privilegio del credito di risparmio in terza classe risale infatti al 1934 e quello della quarta classe al 1971: l'inflazione a partire dal 1934 è di circa il 500 per cento.

La nuova disposizione innova privilegiando i crediti risultanti da conti sui quali sono versati regolarmente i redditi da un'attività lucrativa, le rendite e le pensioni di lavoratori o i contributi di mantenimento e gli alimenti derivanti dal diritto di famiglia (art. 37a cpv. 2 n. l LBCR), come pure i crediti risultanti da libretti o conti di risparmio, di deposito o di investimento oppure da obbligazioni di cassa, ad eccezione dei depositi di altre banche (art. 37a cpv. 2 n.

2 LBCR). Questa estensione è necessaria in considerazione delle mutate abitudini in materia di pagamenti. Gli stipendi vengono sempre più raramente pagati in contanti; il denaro depositato sui conti-salario serve sempre più spesso a coprire i bisogni correnti del titolare del conto e della sua famiglia. La stessa considerazione vale per i conti sui quali vengono accreditate le rendite AVS e altre, nonché le pensioni. Inoltre, la nozione «risparmio» si è rivelata troppo restrittiva. Per i depositi di questo tipo ci si serve sempre meno dei libretti o conti di risparmio. Il nuovo tenore della disposizione tiene conto di questo fatto.

Come finora, dal privilegio sono esclusi i depositi di altre banche (cfr. n. 17 dell'allegato al disegno).

Il capoverso 5 è nuovo e persegue lo scopo
di salvaguardare al meglio, durante un periodo di sei mesi al massimo, i crediti collocati in prima classe. Per questo motivo non si computano nel termine di sei mesi previsto nelle lettere a e b della prima classe la durata della procedura di concordato precedente la dichiarazione di fallimento, la durata di un differimento della dichiarazione di fallimento e quella di una causa concernente il credito. Poiché la norma comprende tutta la durata della procedura concordataria, il privilegio è mantenuto anche in caso di revoca del concordato e di successivo fallimento del debitore.

Si giustifica inoltre l'applicazione di questa regola anche alla procedura di fallimento di un'eredità ripudiata, considerato che spesso tra il giorno del decesso e quello in cui viene decretata la liquidazione della successione intercorrono alcuni mesi. Ciò si verifica segnatamente quando gli eredi rinunciano all'eredità dopo compilazione di un pubblico inventario. In questo caso, i creditori collocati in prima classe non dispongono di nessun mezzo per accelerare i tempi. Il termine è calcolato analogamente nell'articolo 287a.

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206.28 Rapporto tra le classi Articolo 220 capoverso 2 Le modifiche sono di mera natura redazionale e concernono unicamente il testo francese.

207 Liquidazione del fallimento 207.1 Determinazione dell'attivo e definizione della procedura 207.11 Formazione dell'inventario Articolo 221 capoverso 2 II diritto vigente contiene una disposizione concernente l'assistenza tra gli uffici dei fallimenti di circondari diversi in materia di formazione dell'inventario. La regola generale dell'assistenza giudiziaria prevista dall'articolo 4 rende questa disposizione superflua: la si può dunque abrogare.

207.12 Obbligo d'informare e di mettere a disposizione Articolo 222 Come nell'articolo 91, le disposizioni penali applicabili in caso di inosservanza degli obblighi legali in materia, di esecuzione e fallimento sono menzionate tra parentesi nei capoversì 1 e 2 (cfr. il commento dell'articolo 91).

Il capoverso 3 è nuovo. Esso riprende per la procedura di fallimento la regola enunciata nell'articolo 91 capoverso 3 (obbligo di aprire i locali e i ripostigli).

Nel capoverso 4 viene sancito anche in materia di fallimento l'obbligo di informare dei terzi, enunciato dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. il commento dell'art. 91 cpv. 4 nonché il n. 8 dell'allegato al disegno).

Il capoverso 5 introduce per le autorità l'obbligo illimitato di informare anche nella procedura di fallimento (cfr. il commento dell'art. 91 cpv. 5).

Il capoverso 6 riprende il contenulo del capoverso 3 in vigore.

207.13 Diritti dei terzi sui fondi Artìcolo 226 Come l'articolo 138 capoverso 2 numero 3, anche quesla disposizione viene adatlala alla terminologia del Codice civile.

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207.14

Collaborazione e sussistenza del fallito

Articolo 229 capoversi 1 e 3 Come nell'articolo 91, la disposizione penale applicabile è indicata in parentesi nel testo legale stesso (cpv. 1). Viene nuovamente precisato che l'amministrazione del fallimento deve ricordare esplicitamente al fallito l'obbligo che gli compete e le conseguenze penali dell'inosservanza (cfr. commento degli art. 91 e 222).

Il capoverso 3 è stato modificato introducendo la precisazione che l'amministrazione del fallimento dovrà stabilire non soltanto fino a quando, ma anche a quali condizioni il fallito e la sua famiglia possono rimanere nell'abitazione.

La nuova formulazione chiarisce inoltre che il fallito non ha il diritto di godere gratuitamente dell'alloggio. In altre parole, l'amministrazione del fallimento può pretendere da lui il pagamento di una pigione. A questo proposito va rilevato che in caso di fallimento non è applicabile l'articolo 19 RFF, secondo cui il debitore non può essere tenuto, fino alla realizzazione dell'immobile, né al pagamento di un'indennità per i locali d'abitazione o commerciali che occupa, né allo sgombero di tali locali.

207.15

Sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivi

Articolo 230 II capoverso 1 è stato formulato in modo più preciso e conforme alla pratica.

Inoltre viene specificato che l'ufficio dei fallimenti deve domandare formalmente al giudice la sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivi.

Per le spese di liquidazione risponde in primo luogo la massa del fallimento.

Ciò risulta già dal capoverso 1. Il capoverso 2 è stato precisato in questo senso.

Il capoverso 4 è nuovo e stabilisce che con la crescita in giudicato della decisione di sospensione della procedura di fallimento le esecuzioni promosse prima della dichiarazione di fallimento riprendono il loro corso. Il tempo trascorso tra la dichiarazione di fallimento e la sospensione non è computato nei termini stabiliti dalla presente legge. La nuova disposizione si prefigge di salvaguardare i diritti acquisiti dai creditori in esecuzioni precedenti e di risparmiare loro le spese che una nuova esecuzione provocherebbe.

In questo contesto, la revisione dell'ordinanza sul registro di commercio entrata in vigore il primo gennaio 1990 (ORC; RS 221.411) ha già migliorato la situazione del creditore. Una società la cui procedura fallimentare sia stata sospesa per mancanza di attivi viene cancellata d'ufficio dal registro di commercio soltanto tre mesi dopo la pubblicazione della sospensione. Il diritto di opporsi alla cancellazione durante questo termine viene ora concesso non soltanto ai rappresentanti della società, bensì anche a terzi, segnatamente ai creditori.

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Questi ultimi, per poter promuovere o continuare un'esecuzione, non dovranno più chiedere la reiscrizione della società (art. 66 cpv. 2 ORC).

Articolo 230a Questo articolo è nuovo e riprende le vigenti disposizioni con carattere di legge, ora enunciate sotto forma di ordinanza (art. 133 e 134 RFF).

Il capoverso 1 riprende la disposizione del vigente articolo 133 capoverso 1 RFF e ne estende il campo d'applicazione. In questo modo viene regolato nella LEF il destino dei fondi appartenenti a un'eredità ripudiata, la cui procedura fallimentare sia stata sospesa per mancanza di attivi. La ripresa nella legge di questa disposizione ora contenuta in un'ordinanza rende ingiustificato limitarne l'applicabilità ai fondi. Essa viene pertanto estesa a ogni genere di attivo appartenente alla successione al momento della sospensione della procedura fallimentare.

Il capoverso 2 riprende il disciplinamento del vigente articolo 134 RFF. Il campo di applicazione viene tuttavia ampliato sotto due aspetti. Da un lato la disposizione è ora applicabile, in caso di sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivi, alle persone giuridiche in generale e non soltanto alla società anonima. D'altro lato il diritto di esigere dall'ufficio dei fallimenti la realizzazione del pegno non compete più al solo creditore ipotecario, ma a ogni creditore pignoratizio. La disposizione prevede inoltre che l'ufficio impartisca al creditore pignoratizio un termine per la presentazione della domanda di realizzazione. Si stabilisce così una relazione con il capoverso 3, che determina le conseguenze nel caso il termine impartito sia trascorso senza essere utilizzato.

Il capoverso 3 riprende sostanzialmente il contenuto del vigente articolo 133 capoverso 2 RFF, estendendone tuttavia il campo di applicazione. Attualmente, se non vi è cessione, l'attivo della successione è, a meno che l'autorità cantonale competente non rifiuti la cessione, ceduto allo Stato, previo prelevamento delle spese, senza però che quest'ultimo diventi responsabile delle obbligazioni personali. Ora la medesima conseguenza giuridica interverrà qualora nessun creditore domandi la realizzazione del proprio pegno.

Il capoverso 4 è nuovo. Esso riprende la giurisprudenza federale, secondo la quale deve essere ordinata la realizzazione se lo Stato rifiuta la cessione secondo il capoverso 3 (cfr. DTF 71 III 169).

207.16

Liquidazione sommaria

Articolo 231 L'esperienza degli ultimi decenni ha dimostrato che le assemblee dei creditori raggiungono raramente il quorum nei fallimenti secondo la procedura ordinaria. In particolare, la partecipazione all'assemblea implica per molti creditori un dispendio di tempo ritenuto eccessivo. Per questo motivo, per tener conto dell'evoluzione nella pratica, il capoverso 1 estende in modo generale ai casi semplici il campo di applicazione della procedura sommaria di fallimento, che 102

non richiede lo svolgimento dell'assemblea dei creditori. Come già nell'articolo 230 capoverso 1, anche in questa sede è stabilito chiaramente che per procedere alla liquidazione secondo la procedura sommaria l'ufficio dei fallimenti deve presentare richiesta formale al giudice.

A parte la precisazione che il creditore deve prestare una garanzia sufficiente per le spese presumibilmente non coperte, il capoverso 2 è stato unicamente adattato al seguente dal profilo linguistico.

Il periodo introduttivo del capoverso 3 precisa che le regole della procedura ordinaria sono di principio applicabili anche alla liquidazione sommaria, fatte salve le eccezioni di cui ai numeri seguenti.

Il disegno innova raggruppando nei numeri 1 a 4 tutte le disposizioni speciali applicabili alla liquidazione sommaria. Alcune di esse sono riprese dal vigente capoverso 3, mentre la maggior parte è contenuta nel regolamento del 13 luglio 1911 concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimenti (RUF; RS 281.32).

Il numero 1 riprende la norma dell'articolo 96 lettera a RUF, secondo la quale, di regola, nella liquidazione sommaria non hanno luogo assemblee dei creditori. Tuttavia, se speciali circostanze lo consigliano, l'ufficio dei fallimenti può prescindere da questo principio e convocare un'assemblea oppure provocare una risoluzione a mezzo di circolare. Non è qui il caso, come invece previsto nel nuovo articolo 255a, di limitare l'ammissibilità delle decisioni a mezzo di circolare.

Nel numero 2 è introdotto il rinvio all'articolo 232 capoverso 2 numero 2 concernente il termine per le insinuazioni. Viene pertanto abrogato il termine abbreviato di venti giorni previsto in proposito dal diritto vigente. Il termine per le insinuazioni è ora di un mese sia nella procedura ordinaria che in quella sommaria.

Inoltre, il numero 2 riprende la parte del capoverso 3 in vigore riguardante la realizzazione e prescrive, in relazione all'articolo 96 lettera b RUF, l'obbligo di osservare l'articolo 256 capoversi 2 a 4. Da ultimo, è stata inserita in questa sede, visto il nesso con la materia trattata, la regola secondo la quale i fondi possono essere realizzati soltanto dopo che sia stato allestito l'elenco degli oneri.

Il numero 3 riprende per l'essenziale il contenuto degli articoli 31 capoverso 1 e 32 RUF e dispone che
l'ufficio dei fallimenti designi i beni necessari nell'inventario e lo depositi insieme con la graduatoria.

Il numero 4 riprende dall'articolo 96 lettera e RUF la regola secondo cui non è necessario depositare lo stato di ripartizione.

Il capoverso 4 è abrogato (cfr. il commento del capoverso 3).

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207.2

Grida e convocazione dei creditori

207.21 Pubblicazione Articolo 232 capoverso 1 e capoverso 2 numeri 2 a 6 II titolo che finora precedeva l'articolo 231 è ora posto avanti l'articolo 232.

La modifica dipende dalla soppressione del termine abbreviato per l'insinuazione dei crediti nella liquidazione sommaria (cfr. art. 231 cpv. 3).

Il capoverso 1 obbliga l'ufficio dei fallimenti a pubblicare la dichiarazione di fallimento sia nella liquidazione ordinaria sia in quella sommaria. Per la liquidazione sommaria questa regola era contenuta nel vigente articolo 231 capoverso 3.

Il diritto in vigore prevede, nell'ultimo periodo del numero 2 del capoverso 2, che l'ufficio può prolungare il termine delle insinuazioni per i creditori dimoranti fuori d'Europa. Siccome ora l'articolo 33 capoverso 2 stabilisce in generale che un termine può essere prolungato quando uno degli interessati dimora all'estero, è possibile rinunciare a questa precisazione.

Un'innovazione consiste nel fatto che oltre agli originali e alle copie autentiche sono ora ammesse come mezzo di prova anche le semplici copie. Questa modifica si rende necessaria in forza dei progressi realizzati nella tecnica di riproduzione dei documenti e nel suo rapido sviluppo (cfr. a questo riguardo l'art. 962 CO e le disposizioni esecutive in materia).

Come nell'articolo 91, nei numeri 3 e 4 sono menzionate tra parentesi le prescrizioni penali applicabili in caso di inosservanza degli obblighi sanciti dalla LEF. Contemporaneamente, viene chiarito che l'avvertenza deve concernere anche le conseguenze penali in caso di omissione (cfr. in proposito il commento dell'art. 91).

Il diritto in vigore prevede che la pubblicazione debba contenere la convocazione alla prima assemblea dei creditori, la quale deve aver luogo al più tardi nei dieci giorni dalla pubblicazione. Per motivi pratici, al numero 5 il termine viene prolungato a venti giorni. Un prolungamento ulteriore non appare opprtuno, poiché tra i compiti della prima assemblea dei creditori rientra segnatamente quello di deliberare sulle questioni urgenti.

Il numero 6 è nuovo e dichiara espressamente applicabile anche alla procedura di fallimento una prescrizione della vigente legislazione in materia di esecuzione in via di pignoramento (art. 67 n. l ultimo periodo).

207.22

Avviso speciale ai creditori

Articolo 233 Le modifiche sono di natura redazionale e concernono unicamente la versione francese.

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207.23

Casi speciali

Articolo 234 Considerati i risultati della procedura di consultazione, l'avamprogetto è stato completato e il campo d'applicazione della disposizione ampliato. I creditori che hanno già insinuato i loro crediti sono dispensati dal farlo una seconda volta non soltanto quando si è fatta la grida ai creditori prima di procedere alla liquidazione di un'eredità ripudiata, ma anche - e ciò costituisce un'innovazione - quando la grida ha avuto luogo in una procedura concordataria precedente il fallimento. Per contro, è evidente che l'ufficio deve essere avvertito delle modificazioni riguardanti l'esistenza o l'ammontare di un credito intervenute dopo la prima grida.

207.3 Amministrazione della massa 207.31 Prima assemblea dei creditori Articolo 235 capoverso 4 La nozione di «maggioranza assoluta dei voti» impiegata dal diritto in vigore ha dato luogo nella pratica a differenti interpretazioni. Come proposto da più parti durante la procedura di consultazione, anche questo capoverso è stato sottoposto a revisione: nel suo primo periodo precisa ora che l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei creditori votanti. La nuova formulazione scelta corrisponde alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 40 III 1).

Artìcolo 236 La disposizione concerne il quorum della prima assemblea. Viene introdotto l'obbligo per l'ufficio dei fallimenti, se constata che il quorum non può essere raggiunto, di informare i creditori presenti sullo stato della massa, vale a dire sugli attivi e passivi. Come già previsto dal diritto in vigore, l'ufficio dei fallimenti amministra la massa sino alla seconda assemblea dei creditori. Fatta eccezione della realizzazione d'urgenza (art. 243 cpv. 2), alla quale l'ufficio può procedere in virtù della facoltà d'amministrazione della massa, nessun attivo può essere realizzato prima della seconda assemblea dei creditori. Il tenore dell'articolo è precisato in questo senso.

Nella procedura di consultazione è stato proposto di completare la disposizione, in modo da permettere all'ufficio di proporre ai creditori l'istituzione per mezzo di circolare di un'amministrazione speciale, nel caso esso stesso non sia in grado di amministrare direttamente la massa. Siccome il nuovo articolo 255a che disciplina l'ammissibilità e le condizioni delle deliberazioni per mezzo di circolare è applicabile anche in caso di mancanza del quorum, non è necessario apportare in questa sede il complemento proposto.

Artìcolo 237 capoverso 3 periodo introduttivo e numeri 3 e 5 II nuovo tenore del periodo introduttivo esprime con chiarezza che nell'ambito delle competenze dell'assemblea dei creditori rientra la facoltà di affidare alla 105

delegazione dei creditori altri compiti, che non siano quelli enumerati espressamente dalla legge. Soltanto qualora l'assemblea non deliberi altrimenti, i compiti della delegazione dei creditori saranno quelli stabiliti dai numeri 1 a 5.

In occasione della procedura di consultazione è stato da più parti proposto di precisare nella legge che l'amministrazione speciale può essere affidata anche a una persona giuridica. Una simile precisazione è però superflua, poiché questa regola è incontestata in dottrina (cfr. segnatamente Amman, p. 45 n. 16) e giurisprudenza (cfr. DTF 101 III 43).

Le modifiche dei numeri 3 e 5 sono di mera natura redazionale e riguardano unicamente la versione francese.

Articolo 238 capoverso 2 Le modifiche sono di natura redazionale e concernono unicamente le versioni francese e italiana.

Articolo 239 Secondo il tenore del capoverso 1 vigente, le deliberazioni della prima assemblea dei creditori possono essere impugnate soltanto dai creditori. Il disegno rinuncia a questa limitazione e amplia la cerchia delle persone con legittimazione attiva, senza tuttavia designarle espressamente. A questo proposito va ricordata la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 703 III 23, 101 III 44, 95 III 28, 94 III 88, 90 III 86, 88 III 34, 85 III 180, 72 III 29), che riconosce segnatamente al fallito la legittimazione attiva.

Nella procedura di consultazione è stato proposto di portare il termine di impugnazione da cinque a dieci giorni. Le deliberazioni della prima assemblea dei creditori riguardano tuttavia soltanto questioni da decidere senza indugio. Per questo motivo si è rinunciato a prolungare il termine.

Le modifiche del capoverso 2 sono di natura redazionale e riguardano soltanto il testo francese.

207.32

Amministrazione del fallimento

Articolo 241 La disposizione è completata con il rinvio a norme che valgono anche per l'amministrazione speciale del fallimento. Si tratta degli articoli 10 (ricusazione), 14 capoverso 2 numeri 1, 2 e 4 (sanzioni disciplinari), 18 (ricorso all'autorità cantonale superiore di vigilanza) nonché 34 e 35 (comunicazione degli uffici). È stato invece stralciato il rinvio all'articolo 5, poiché questa disposizione, nella sua nuova formulazione, disciplina direttamente la responsabilità dell'amministrazione speciale del fallimento (cfr. art. 5 cpv. 1).

Articolo 242 Nel capoverso 1 è precisato che la decisione dell'amministrazione del fallimento costituisce soltanto un preliminare alla procedura di rivendicazione e non -

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corne il tenore attualmente vigente potrebbe far credere - una decisione indipendente sulla restituzione della cosa rivendicata da un terzo.

La procedura applicabile alle rivendicazioni di terzi e della massa è strettamente apparentata alla procedura di rivendicazione dell'esecuzione in via di pignoramento. Il termine per promuovere l'azione è stato dunque prolungato, nel capoverso 2, a 20 giorni (cfr. a questo proposito il commento dell'art. 83 cpv. 2).

Il capoverso 2 prescrive inoltre che, trattandosi di un'azione del diritto esecutivo, l'azione di rivendicazione deve essere proposta al luogo del fallimento.

Il capoverso 3 è nuovo e precisa, secondo quanto stabilito dalla giurispudenza federale (cfr. DTF 99 III 12), in quali casi la massa deve promuovere azione contro terzi. Si tratta di casi nei quali la massa rivendica come proprietà del fallito beni mobili in possesso o copossesso di terzi, ovvero fondi iscritti nel registro fondiario a nome di terzi. Con la formulazione generale adottata dal progetto si chiarisce che sono ammissibili non soltanto le azioni tendenti alla restituzione della cosa, bensì anche altre azioni del diritto federale, quali l'azione di rettificazione del registro fondiario. La formulazione è stata scelta per non limitare l'insieme di azioni ammesse dal diritto federale.

Articolo 243 capoverso 2 II capoverso estende, rispetto al diritto vigente, i casi nei quali è ammissibile la realizzazione d'urgenza. Possono ora essere realizzati senza indugio anche gli oggetti il cui deposito comporti spese eccessive (cfr. anche il commento dell'art.

124 cpv. 2).

Eccezion fatta dei casi enumerati esaustivamente in questo capoverso, i beni appartenenti alla massa si possono realizzare soltanto dopo la seconda assemblea dei creditori. Fino a quel momento, l'amministrazione del fallimento deve limitarsi a conservare gli attivi della massa, vale a dire a salvaguardarli da una perdita di valore.

207.4

Verificazione dei crediti e graduazione dei creditori

207.41

Crediti ammessi d'ufficio

Articolo 246 La disposizione è stata inclusa nella revisione in seguito ai risultati della procedura di consultazione. I registri ipotecari non sono più menzionati nel progetto, poiché va da sé che laddove il registro fondiario federale non è ancora stato introdotto subentrano le forme del diritto cantonale che ne fanno le veci (cfr. l'art. 138 cpv. 2 n. 3).

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207.42

Graduatoria

Articolo 247 II capoverso 1 contiene ora unicamente la regola secondo cui l'amministrazione del fallimento deve allestire lo stato di graduazione dei crediti (graduatoria). Il termine di 20 giorni previsto dalla regolamentazione vigente si è dimostrato troppo breve nella pratica: esso viene perciò prolungato a sessanta giorni.

Il secondo periodo del capoverso 1 vigente viene reso indipendente e ripreso come capoverso 3 del disegno.

Il capoverso 2 è nuovo. Includendo nella legge i principi relativi all'appuramento dell'elenco degli oneri nella procedura in via di fallimento, si tiene conto di diverse proposte formulate nella procedura di consultazione. L'appuramento degli oneri nella procedura di fallimento è attualmente regolato soltanto a livello di ordinanza (cfr. art. 125 RPF). Esso deve invece figurare nella legge, al pari dell'appuramento degli oneri nell'esecuzione in via di pignoramento (art. 140 LEF).

Il capoverso 3 è nuovo e riprende il secondo periodo del vigente capoverso 1.

Rispetto al diritto vigente, viene chiarito che l'amministrazione del fallimento deve sottoporre per approvazione alla delegazione dei creditori non soltanto la graduatoria, bensì anche l'elenco degli oneri. Attualmente, la delegazione dei creditori disponeva di tre giorni per apportare modifiche a quest'elenco. Anche in questo caso l'esperienza ha dimostrato che il termine è troppo breve, sicché esso è stato prolungato a dieci giorni. Come attualmente, la competenza della delegazione dei creditori si limita alla facoltà di respingere la graduatoria.

Il capoverso 4 è nuovo e riprende sostanzialmente il contenuto del capoverso 2 vigente. Viene tuttavia specificato che l'autorità di vigilanza può prolungare tutti i termini previsti dall'articolo.

Articolo 250 Le vigenti disposizioni in materia di contestazione della graduatoria sono state precisate e strutturate in modo più chiaro.

Il capoverso 1 riprende il contenuto del capoverso 1 e della prima parte di frase del capoverso 2 vigenti, disciplinando il caso in cui il creditore deve proporre l'azione nei confronti della massa al giudice del luogo del fallimento.

Il termine per promuovere l'azione è prolungato a venti giorni (cfr. il commento dell'art. 83 cpv. 2).

Il capoverso 2 riprende la disciplina della seconda parte del capoverso vigente e del capoverso
3. Esso concerne il caso in cui il creditore deve rivolgere contro un altro creditore la contestazione della graduatoria: Gli effetti della decisione giudiziale, attualmente enunciati in un capoverso a sè stante, vengono inseriti in questo capoverso, in modo da riunire la materia in un'unica disposizione.

I capoversi 1 e 2 enumerano in modo esaustivo i casi di contestazione della graduatoria. Contrariamente a quanto avviene per l'esecuzione in via di pignoramento, dove si deve contestare presso l'autorità di vigilanza la collocazione del proprio credito, nell'esecuzione in via di fallimento bisogna adire la via giudi108

ziale e proporre l'azione di contestazione della graduatoria. Si tratta infatti di esaminare questioni di diritto materiale. In occasione della procedura di consultazione è stato proposto di precisare espressamente nella legge che l'inosservanza di prescrizioni formali sull'allestimento e il deposito della graduatoria va contestata soltanto mediante ricorso giusta l'articolo 17 segg. Questa completazione sarebbe tuttavia superflua, poiché ciò risulta già dall'articolo 17 capoverso 1.

Nella procedura di consultazione è stato inoltre proposto di precisare nella LEF che la graduatoria può essere contestata con l'azione di contestazione della graduatoria. Questa precisazione non è necessaria poiché si tratterebbe di un doppione dell'articolo 247 capoverso 2. Secondo questa disposizione l'elenco degli oneri costituisce parte integrante della graduatoria e può di conseguenza essere impugnato con l'azione di contestazione della graduatoria. In questo contesto deve essere tenuto conto delle limitazioni contenute nell'articolo 127 capoverso I RFF: i creditori chirografari non sono legittimati a contestare gli elenchi degli oneri qualora la contestazione riguardi il diritto di priorità di grado di un creditore pignoratizio su di un altro, né a intervenire in una contestazione promossa da un creditore pignoratizio nei confronti di un altro.

II capoverso 3 corrisponde al vigente capoverso 4.

Articolo 251 capoverso 3 Le modifiche sono di natura redazionale e riguardano unicamente il testo francese.

207.5 Liquidazione della massa 207.51 Seconda assemblea dei creditori Articolo 252 capoversi 1 e 2 II capoverso 1 vigente, formulato in modo macchinoso, è stato ristrutturato.

Secondo la disciplina in vigore, devono essere convocati alla seconda assemblea soltanto i creditori le cui pretese sono state ammesse dall'amministrazione. Tenendo conto dei risultati della procedura di consultazione, il disegno prevede che la convocazione deve andare a tutti i creditori la cui pretesa non sia stata definitivamente dichiarata inammissibile. Dal profilo procedurale, i creditori che hanno promosso l'azione di contestazione della graduatoria contro il rigetto della loro pretesa sono pertanto parificati ai creditori la cui pretesa è stata ammessa.

Nella procedura di consultazione è stato da più parti osservato che la seconda assemblea comporta sovente più svantaggi che vantaggi per i creditori e per l'amministrazione del fallimento, sicché la sua tenuta dovrebbe essere resa facoltativa. A sostegno di questo punto di vista è stata invocata la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 103 III 79, 101 III 76, 69 III 20, 54 III 122, 48 III 45), secondo la quale le risoluzioni della seconda assemblea possono essere prese anche a mezzo di circolare. Questa giurisprudenza è stata codificata, quanto al principio, nel nuovo articolo 255a. È opportuno menzionare a questo 109

proposito l'ampliamento del campo d'applicazione della procedura sommaria.

Pur mantenendo in linea di principio la seconda assemblea dei creditori, si è così tenuto conto del parere degli organismi consultati.

Il testo tedesco del capoverso 2 è stato oggetto di irrilevanti modifiche di ordine redazionale.

Articolo 254 La disposizione concerne unicamente la questione del quorum nella seconda assemblea dei creditori (cfr. anche l'art. 236).

207.52

Ulteriori assemblee dei creditori

Articolo 255 II quorum per l'assemblea dei creditori è raggiunto quando è presente o rappresentato un quarto dei creditori. Essa delibera a maggioranza assoluta dei creditori votanti (cfr. art. 235 cpv. 3 e 4 nonché 252 cpv. 3). Nondimeno, per la convocazione di ulteriori assemblee, secondo il diritto vigente è necessario che la maggioranza dei creditori la richieda. Nell'interesse dei creditori, è necessario facilitare la tenuta di ulteriori assemblee dei creditori. Per questo motivo sarà d'ora in poi sufficiente che un quarto dei creditori ne chieda la convocazione.

207.53

Deliberazioni per mezzo di circolare

Articolo 25Sa Questa disposizione è nuova. Nel capoverso 1 viene sancita la pluriennale giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 103 III 79, 101 III 52 e 77 e riferimenti citati). Nondimeno, per evitare che il ruolo dell'assemblea dei creditori venga sminuito, le deliberazioni per mezzo di circolare sono ammissibili, secondo il progetto, soltanto nei casi urgenti oppure quando non è possibile costituire l'assemblea. Una proposta sottoposta a deliberazione per mezzo di circolare è accettata quando la maggioranza dei creditori la approva, espressamente o tacitamente, entro il termine impartito. Si è rinunciato a fissare in un numero determinato di giorni il termine entro il quale l'assemblea deve deliberare. L'amministrazione del fallimento deve avere la possibilità di stabilire il termine tenendo conto delle circostanze concrete.

Alcuni degli organismi consultati hanno proposto di completare l'articolo 255a consentendo all'amministrazione del fallimento di sottoporre proposte ai creditori non soltanto per mezzo di lettera raccomandata, cioè con avviso personale, ma anche mediante pubblicazione. Se l'amministrazione del fallimento non conosce tutti i creditori - come è spesso il caso al momento della prima assemblea - deve avere la possibilità di pubblicare queste proposte. Anche in questo caso i creditori conosciuti riceveranno una comunicazione personale. L'articolo 255a è completato in questo senso da un capoverso 2.

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207.54

Modo di realizzazione

Articolo 256 capoversi 2 a 4 ra di consultazione è stato proposto di vietare che dei privati si occupino della realizzazione. Sulla questione si è già espresso a più riprese il Tribunale federale (cfr. DTF 705 III 67, 103 III 45, 702 III 164). In DTF 705 III 65 viene osservato che per ricavare un buon prezzo dalla realizzazione di una collezione di oggetti d'arte per esempio, sono necessarie conoscenze particolari e relazioni con gli ambienti interessati (mercanti e collezionisti di opere d'arte). La decisione dei creditori di affidare la realizzazione di oggetti d'arte a una casa d'asta, nell'intento di conseguire un maggior ricavo nonostante le spese più elevate, non è di per sé contraria al diritto federale, a condizione che il diritto dei creditori di partecipare all'asta sia salvaguardato. In considerazione di questa giurisprudenza molto restrittiva, si può rinunciare a un divieto esplicito, fiche nel capoverso 2 sono di natura redazionale e concernono unicamente il testo francese.

0 II capoverso 3 è nuovo. Esso codifica, quanto al principio, un'inveterata giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 707 III 56 cons. 3c e riferimenti citati). Va tuttavia osservato che il campo d'applicazione di questa disposizione è limitato ai beni di cospicuo valore e ai fondi.

Il capoverso 4 è nuovo. L'articolo 79 capoverso l RUF stabilisce che i diritti spettanti alla massa in base agli articoli 285 segg. non possono essere messi agli incanti né alienati in altro modo. Questa norma, benché contenuta nell'ordinanza, ha carattere di legge. La cedibilità di questi diritti giusta l'articolo 260 non ne è pregiudicata. Per completezza va inoltre qui menzionato l'articolo 680 capoverso 4, che vieta la vendita all'incanto della quota di beni comuni di un coniuge.

207.55

Pubblici incanti

Articolo 257 capoversi 1 e 2 Le modifiche sono di natura redazionale e concernono soltanto il testo francese.

Articolo 258 capoversi 1 e 2 II testo italiano del capoverso 1, come pure quello francese, hanno subito modifiche di natura redazionale.

Il capoverso 2 in vigore è stato precisato, specificando che soltanto i capoversi I e 3 dell'articolo 142 sono applicabili in caso di realizzazione di un fondo.

L'articolo 142 capoverso 2 non è applicabile in caso di fallimento.

II secondo periodo è nuovo e riprende, nella sua sostanza, l'articolo 130 capoverso 2 RFF. I creditori possono fissare per il primo incanto un prezzo minimo d'aggiudicazione. Questa disposizione ha carattere di legge.

Articolo 259 La nuova formulazione stabilisce in modo chiaro che le norme valide in caso di esecuzione in via di pignoramento si applicano soltanto per analogia alle condi111

zioni dell'incanto nel fallimento. Per esempio non è applicabile alla procedura di fallimento il secondo periodo dell'articolo 135 capoverso 1. L'aggiudicazione dei suoi fondi, anche se sono gravati da ipoteche o cartelle ipotecarie, libera immediatamente il fallito. L'elenco delle disposizioni oggetto del rinvio non è esaustivo.

207.56 Cessione dei diritti Articolo 260 capoversi I e 3 Le modifiche del capoverso 1 sono d'ordine redazionale e concernono unicamente il testo francese.

Il capoverso 3 è nuovo e riprende sostanzialmente il contenuto dell'articolo 79 capoverso 2 RUF. Questa disposizione consente di per sé soltanto la vendita all'incanto dei diritti oggetto di contestazione. La giurisprudenza ha tuttavia ammesso che tali diritti possono essere venduti anche a trattative private (cfr.

DTF 78 III 167). Il disegno si adegua alla regola giurisprudenziale impiegando il termine generale di «realizzazione».

È stata accolta la proposta, avanzata da più parti in occasione della procedura di consultazione, di esprimere la norma in forma potestativa. L'amministrazione del fallimento ha così la facoltà di rinunciare alla realizzazione di diritti oggetto di contestazione, in particolare se il ricavo della realizzazione sarà presumibilmente irrilevante. Se l'amministrazione rinuncia alla realizzazione, la pretesa, con la facoltà di disporne, ritorna al creditore (cfr. DTF 68 III 104).

207.57 Asili di famiglia Articolo 260bis La disposizione è abrogata (cfr. a questo proposito il commento dell'articolo 143bis).

207.6 Ripartizione 207.61 Stato di ripartizione e conto finale Articolo 261 Le modifiche sono d'ordine redazionale e concernono unicamente il testo francese.

207.62 Spese di procedura Articolo 262 La regola del capoverso 1 vigente si applica ora anche alle spese cagionate dalla formazione dell'inventario, poiché quest'operazione profitta a tutti i creditori.

Il capoverso 2 vigente stabilisce che sulla somma ricavata dagli oggetti costituiti in pegno sono prelevate soltanto le spese di amministrazione e di realizzazione

112

del pegno. Con la nuova disciplina, verranno prese in considerazione anche le spese d'inventario, che saranno addossate al creditore pignoratizio in proporzione della sua parte.

207.63 Attestato di carenza di beni Articolo 265 capoversi 2 e 3 L'attestato di carenza di beni rilasciato dopo fallimento e quello successivo a pignoramento hanno gli stessi effetti giuridici. Quest'equivalenza è espressa nel capoverso 2 mediante precisi rinvii ai rispettivi articoli della procedura in via di pignoramento. Da un lato l'attestato di carenza di beni permette di chiedere il sequestro, dall'altro il credito così attestato non porta interessi (art.

149 cpv. 4) e, ciò che costituisce un'innovazione, si prescrive in venti anni (art. 149a).

Il progetto si attiene al principio secondo cui una nuova esecuzione promossa in base all'attestato di carenza di beni dopo fallimento è ammissibile soltanto se il debitore è ritornato a miglior fortuna. L'eccezione di non ritorno a miglior fortuna deve poter essere sollevata in ogni momento. Dopo la liquidazione generale, il debitore deve avere la possibilità di risollevarsi sia sul piano sociale, sia su quello economico. Se la possibilità di opporre l'eccezione fosse limitata nel tempo, nella maggior parte dei casi il crollo economico sarebbe destinato a ripetersi, senza nessun vantaggio per i creditori.

Da ultimo è opportuno accennare alla giurisprudenza del Tribunale federale sulla nozione di «miglior fortuna». Con questo termine si intende soltanto la nuova sostanza netta, vale a dire l'eccedenza degli attivi acquisiti dopo la chiusura del fallimento rispetto ai nuovi passivi (DTF 109 III 93, 99 la 19). Una sostanza lorda non è di per sé sufficiente. Tuttavia, secondo questa giurisprudenza vi è nuova fortuna non soltanto quando il debitore ha concretamente capitalizzato i suoi redditi, ma anche quando, grazie ad essi, gli sarebbe possibe procedere alla capitalizzazione. In questo modo si impedisce che il debitore dilapidi le sue entrate a scapito dei creditori eccependo che, formalmente, non dispone di nuova sostanza. L'interpretazione del Tribunale federale poggia sul principio del divieto di abusare del proprio diritto (art. 2 CC). Visti i suoi redditi, il debitore deve essere trattato come se avesse accumulato nuova sostanza.

Ma l'esempio citato non è l'unica ipotesi di abuso dell'eccezione di non ritorno, sotto l'aspetto formale, a miglior fortuna. Qualora il debitore trasferisca l'azienda unico bene di sua proprietà al coniuge, senza in
realtà rinunciare economicamente alla sostanza e al suo reddito, sarebbe particolarmente urtante se ci si attenesse alla situazione formale. Pertanto, allorquando il debitore disponga economicamente - anche se non giuridicamente - di nuovi beni, i precedenti creditori dovranno sempre avere la possibilità di escutere (cfr. Ammon, § 48, n. 23 seg.). Il debitore non deve poter dissimulare nuovi beni invocando diritti formali di terzi. Il nuovo tenore del capoverso 2 concreta in questo senso il divieto dell'abuso di diritto e incita il giudice a tener conto della realtà economica (per quanto riguarda la pignorabilità del «patrimonio economico», cfr. il commento dell'art. 265a cpv. 4).

8 Foglio federale. 74° anno. Voi. III

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Secondo il capoverso 3 vigente, il giudice deve statuire secondo la procedura accelerata circa l'esistenza di nuovo patrimonio, se il debitore contesta, con opposizione motivata, di averne acquistato. Questa norma è stata criticata nella procedura di consultazione ed è stato proposto che la decisione riguardo all'esistenza di nuovo patrimonio sia presa in procedura sommaria, che si proceda d'ufficio all'esame dei fatti e che l'onere della prova sia invertito. Tutte le proposte si prefiggono di migliorare la posizione procedurale del creditore, il quale incontra difficoltà concrete nel provare in procedura ordinaria che il debitore dispone di nuovi beni.

Il disegno tiene conto di queste critiche e prevede nell'articolo 265a una nuova procedura in due fasi (cfr. i commenti dell'art. 265a). È dunque possibile rinunciare al vigente capoverso 3 dell'articolo 265.

Articolo 265a La disposizione è nuova e disciplina la procedura nel caso il debitore contesti il ritorno a miglior fortuna. In un primo tempo, decidendo sull'ammissibilità dell'opposizione motivata del debitore, il giudice esamina in procedura sommaria se esistano nuovi beni. Il debitore deve esporre la sua situazione economica e patrimoniale e rendere verosimile di non essere ritornato a miglior fortuna. Il rafforzamento dell'obbligo di collaborare del debitore allevia la posizione del creditore. Secondo l'esito della procedura, il creditore o il debitore possono adire il giudice del luogo dell'esecuzione. La causa è trattata con la procedura accelerata.

La seconda fase della procedura corrisponde, nei suoi tratti essenziali, al disciplinamento stabilito nell'articolo 265 capoverso 3 vigente. Differenze possono risultare dal fatto che il ruolo di attore, con il diritto vigente sempre rivestito dal creditore, secondo il progetto può spettare anche al debitore.

Secondo il capoverso 1, l'ufficio d'esecuzione è tenuto a trasmettere l'opposizione al giudice del luogo dell'esecuzione. La disposizione stabilisce inoltre che il giudice deve garantire alle parti il diritto di essere sentite prima della decisione. La decisione del giudice è definitiva, i rimedi cantonali - ordinari e straordinari - esclusi. La tutela giuridica delle parti è tuttavia salvaguardata: la parte soccombente può adire il giudice conformemente al capoverso 4. L'oggetto
della lite è il medesimo.

Il capoverso 2 introduce per il debitore un obbligo rafforzato di partecipazione alla procedura sull'ammissibilità dell'opposizione. Il debitore è tenuto a esporre la sua situazione personale ed economica e a rendere verosimile di non essere ritornato a miglior fortuna. Se il debitore si rifiuta di collaborare, il giudice rigetta l'opposizione, a meno che la mancanza di beni sia palese. Di conseguenza, se il debitore intende continuare a difendersi deve promuovere l'azione e assumersi il ruolo di attore.

La nuova procedura di autorizzazione dell'opposizione che precede il processo ordinario si prefigge tre scopi: attribuire alle parti il ruolo processuale nell'eventuale azione di accertamento successiva, consentire al creditore, grazie all'obbligo del debitore di documentare la sua posizione, di meglio valutare le possibilità di riuscita nel processo e, da ultimo, tendere all'economia procedurale, evitando, s'intende con il consenso delle parti, processi ordinari.

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Il capoverso 3 stabilisce che il giudice, se non ammette l'opposizione, determina nel medesimo tempo i valori pignorabili.

Il capoverso 4 stabilisce che debitore e creditore possono proporre l'azione ordinaria al giudice del luogo dell'esecuzione entro venti giorni dalla notificazione della decisione sull'opposizione. Per quanto riguarda il computo del termine, si rinvia al commento dell'articolo 83 capoverso 2.

L'articolo 288 capoverso 2 del progetto della commissione peritale conferiva al creditore il diritto di avvalersi di un'ulteriore azione, tendente ad ottenere la revoca degli atti intrapresi dal debitore con l'intenzione di impedire il conseguimento di nuovi beni. Questa procedura supplementare è superflua: secondo l'articolo 265 capoverso 2, costituiscono nuovo patrimonio - e sono dunque pignorabili - non soltanto i beni di cui il debitore dispone giuridicamente, ma anche anche quelli di cui dispone economicamente. I valori corrispondenti possono dunque essere pignorati. Sarà compito del terzo, formalmente titolare dei beni, decidere se far valere le proprie pretese conformemente agli articoli 106 e segg. e avviare una procedura di rivendicazione. L'introduzione di una nuova azione revocatoria non è necessaria. La questione dell'appartenenza economica, come quella dell'appartenenza giuridica, può essere esaminata nel corso della procedura di rivendicazione, poiché si tratta sempre, in definitiva, di stabilire quali beni siano pignorabili e quali no. Se il debitore nei confronti del quale sono stati rilasciati attestati di carenza di beni venisse nuovamente dichiarato in fallimento, alla massa competerebbe, contro il titolare formale dei beni, una pretesa simile all'azione di rivendicazione. Appare in effetti ingiusto attribuire in ogni caso al creditore il ruolo di attore, indipendentemente dal possesso del bene. L'articolo 288 capoverso 2 proposto dalla commissione peritale può dunque essere stralciato.

Articolo 265b Questa nuova disposizione stabilisce che il debitore che si oppone all'esecuzione eccependo di non essere ritornato a miglior fortuna non può domandare egli stesso, durante la medesima esecuzione, la dichiarazione del suo fallimento. In questo modo si impedisce che il debitore possa sottrarsi a un'esecuzione dichiarandosi insolvente. Questo caso è tutt'altro che raro nella pratica e deve essere evitato nell'interesse dei creditori procedenti.

207.64

Ripartizioni provvisorie

Articolo 266 Le modifiche del capoverso 1 sono di natura redazionale e concernono unicamente il testo francese.

Per tener conto dei risultati della procedura di consultazione, la disposizione vigente è stata completata con un capoverso 2, secondo cui l'articolo 263 è applicabile per analogia alle ripartizioni provvisorie. L'ufficio dei fallimenti deve dunque depositare uno stato di ripartizione, e ogni creditore deve ricevere un estratto concernente la sua quota. Viene così ancorata nella legge una prassi usuale.

115

207.65

Crediti non insinuati

Articolo 267 Le modifiche sono di natura redazionale e concernono unicamente il testo francese.

207.7 Chiusura del fallimento 207.71 Beni scoperti in seguito Articolo 269 capoversi 1 e 2 Le modifiche del capoverso 1 sono di natura redazionale e concernono unicamente il testo francese.

Il capoverso 2 viene completato con la precisazione che, oltre agli importi depositati che diventano disponibili, devono essere ripartiti tra i creditori anche gli importi che non sono stati ritirati entro dieci anni. Una regolamentazione analoga figura nel vigente articolo 316q (corrispondente all'art. 329 del disegno).

207.72 Termine di ultimazione della procedura di fallimento Articolo 270 capoverso 1 Secondo il diritto vigente, la procedura di fallimento deve essere portata a termine entro sei mesi. Siccome l'esperienza ha dimostrato che questo termine è insufficiente, esso è stato portato a un anno.

208

Sequestro

II disciplinamento del sequestro e la pratica fondata su di esso non hanno soddisfatto sotto tutti gli aspetti. Si osserva con ragione che nella prassi la concessione del sequestro è subordinata a condizioni insufficienti, segnatamente per quanto riguarda la verosimiglianza del credito e l'esistenza dei beni appartenenti al debitore. Anche i diritti processuali del debitore sono insufficienti e troppo poco efficaci per tutelarlo da sequestri ingiustificati. Inoltre, sarebbero sovente stati autorizzati sequestri investigativi, e il fatto che la disciplina vigente (art. 271 cpv. 1 n. 4) non esiga condizioni particolari per il sequestro contro un debitore dimorante all'estero presenterebbe gravi inconvenienti. La possibilità di ottenere presso una banca il sequestro di beni intestati a un nome diverso da quello del debitore consentirebbe violazioni abusive del segreto bancario, mettendo a repentaglio gli interessi economici della Svizzera. Da ultimo, si rileva che sarebbe opportuno fissare nella legge le condizioni per autorizzare il sequestro di beni appartenenti a Stati esteri o a imprese pubbliche.

Per quanto possibile, il disegno tiene conto di queste critiche. Il sequestro deve tuttavia mantenere la sua funzione di misura conservativa volta a tutelare i diritti minacciati dei creditori. Ora, se si vuole che sia efficace, esso deve rimanere anche in futuro inaspettato per il debitore (DTF 707 III 31).

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208.1

Cause di sequestro

Articolo 271 capoverso 1 periodo introduttivo e numeri 2 a 5 e capoverso 3 Le modifiche ai numeri 2 e 3 del capoverso 1 sono di ordine redazionale e concernono unicamente il testo francése.

Il numero 4 innova, limitando a soli tre casi il sequestro motivato dal fatto che il debitore non dimora in Svizzera: il credito deve trovarsi in stretta correlazione con la Svizzera oppure fondarsi su una sentenza esecutiva o, ancora, su un riconoscimento di debito che permetta di ottenere il rigetto dell'opposizione (art. 82 cpv. 1). Questa restrizione vuole tener conto delle critiche dirette contro l'eccessiva facilità con la quale è possibile ottenere il sequestro contro un debitore dimorante all'estero. Inoltre i tribunali svizzeri verrebbero sgravati da cause il cui oggetto non è in alcun modo in relazione con il nostro Paese, e si eviterebbe che determinati beni siano trasferiti all'estero unicamente per il timore di un sequestro investigativo. Nel medesimo tempo, si eliminerebbero gli inconvenienti rappresentati per l'industria svizzera d'esportazione dal blocco dei pagamenti e dal perturbamento del traffico dei mandati di credito. La nuova regolamentazione non permette al debitore di mettere i suoi beni fuori dalla portata del creditore trasferendoli in Svizzera. Se il credito ha una stretta correlazione con la Svizzera o è fondato su un riconoscimento di debito, sarà come finora sufficiente che il creditore renda verosimile la propria pretesa. Se non è in grado di farlo, si può ragionevolmente pretendere che ottenga dapprima una sentenza esecutiva da un tribunale ordinario estero. Con questo disciplinamento, la questione del riconoscimento di sentenze estere e della loro esecuzione in Svizzera si presenterà più frequentemente e con insistenza. In questo ambito la nuova legge federale sul diritto internazionale privato (RS 291; cfr. il messaggio del 10 novembre 1982; FF 1983 I 239) ha introdotto una regolamentazione sistematica (art. 25 a 31 LDIP).

Il progetto rinuncia intenzionalmente a definire con precisione la nozione di «stretta correlazione» (Binnenbeziehung) con la Svizzera. Si tratta di una nozione sviluppata dalla giurisprudenza del Tribunale federale in relazione al problema dell'ammissibilità dell'esecuzione forzata nei confronti di Stati esteri. La stretta correlazione con la Svizzera è
data quando il rapporto obbligatorio in causa è sorto in Svizzera o l'obbligazione deve essere eseguita in Svizzera, oppure quando il debitore ha intrapreso attività tali da costituire un luogo d'adempimento in Svizzera. Per contro, il semplice fatto che il debitore possieda beni in Svizzera non è sufficiente (cfr. DTF 106 la 150 e la giurisprudenza ivi citata). Non è per il momento possibile stabilire se l'enumerazione delle fattispecie debba essere considerata esaustiva o se esistano altri casi in cui si debba ammettere la «stretta correlazione» con la Svizzera. Per questa ragione sarebbe inopportuno cristallizzare la giurisprudenza attuale fissandola nella legge e impedendole così di evolvere.

L'avamprogetto aveva disciplinato in tre nuovi articoli (art. 271 a-c) la questione dell'ammissibilità del sequestro nei confronti di Stati esteri e la relativa procedura. In primo luogo, l'articolo 271 capoverso 1 numero 4 si applicava anche nel caso di sequestro di beni di uno Stato estero. Nondimeno, devono es117

sere rispettate anche le norme di diritto internazionale pubblico, secondo le quali misure d'esecuzione forzata contro uno Stato estero sono possibili soltanto se esso ha gravato il proprio patrimonio finanziario agendo come un privato (iure gestionis) (DTF 110 II 259, nonché dottrina e giurisprudenza ivi citate). Anche in questo caso sarebbe sbagliato ostacolare con un disciplinamento legale l'evoluzione nella pratica del diritto internazionale e la relativa giurisprudenza. Il disegno rinuncia pertanto a stabilire norme specifiche per il sequestro di beni di Stati esteri.

L'avamprogetto partiva dalla constatazione della necessità di una procedura che permetta al Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) di far rispettare, al caso, le norme del diritto internazionale pubblico. Per questo motivo l'articolo 271c dell'avamprogetto conferiva al DFAE la legittimazione attiva per impugnare con ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, giusta l'articolo 84 capoverso 1 lettere e e d OG, i decreti di sequestro per violazione dell'articolo 27la dell'avamprogetto (cfr. rapporto relativo all'avamprogetto, pag. 90). I numerosi casi di sequestro di beni appartenenti a Stati esteri che i nostri tribunali hanno dovuto trattare negli ultimi anni hanno dimostrato tuttavia che la disciplina vigente è sufficiente anche sotto il profilo della procedura.

Secondo il Tribunale federale è ammissibile il ricorso di diritto pubblico fondato sull'articolo 84 capoverso 1 lettera e OG interposto da uno stato estero per violazione della sua immunità di giurisdizione e di esecuzione forzata. Tale ricorso è ammissibile anche quando non esista uno specifico trattato internazionale, poiché in questo caso valgono le regole generali del diritto consuetudinario internazionale. Pure ammissibile è, secondo il Tribunale federale, il ricorso di diritto pubblico fondato sull'articolo 84 capoverso 1 lettera d OG, poiché uno stato che si avvale dell'immunità riconosciutagli dal diritto internazionale pubblico contesta nel medesimo tempo la competenza dell'autorità svizzera (DTF 707 la 171, 106 la 144 cons. 2 e le decisioni ivi citate). Il ricorso non è subordinato all'esaurimento dei mezzi di impugnazione: esso può essere interposto immediatamente dopo l'emissione della decisione - in questo caso il decreto di sequestro -
contro cui il ricorso è diretto (art. 86 cpv. 2 e 3 OG; DTF 111 la 57 cons. 2a e 65 cons. 7a).

È opportuno ricordare da ultimo la circolare del Dipartimento federale di giustizia e polizia dell'8 luglio 1986, che illustra ai governi cantonali i principi del sequestro di beni appartenenti a Stati esteri. Come è stato il caso finora, il DFAE può offrire allo stato estero i suoi buoni uffici, senza essere con questo coinvolto in qualità di parte nella procedura in corso.

L'inasprimento delle condizioni per ottenere il sequestro contro un debitore che dimora all'estero proposto dal disegno va tuttavia relativizzato, almeno per quanto concerne l'Europa occidentale. La Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 tra la CEE e l'AELS sulla competenza giudiziaria e l'esecuzione delle sentenze in materia di diritto civile e commerciale (Convenzione di Lugano; FF 1990 II 197), sottoscritta dalla Svizzera, avrà effetti soprattutto nell'ambito del sequestro. La convenzione disciplina nell'articolo 24 le misure conservative, tra le quali va annoverato il sequestro. Nel caso per esempio di una vertenza relativa a una pretesa tra due parti dimoranti in Germania, se la parte convenuta possiede beni in Svizzera l'attrice potrà chiederne il sequestro 118

sia al giudice tedesco (giudice principale) in virtù del diritto tedesco, sia al giudice svizzero del sequestro conformemente al diritto svizzero in materia di sequestro. Nel primo caso il decreto tedesco di sequestro dovrà essere eseguito in Svizzera anche in mancanza di una «stretta correlazione» con la Svizzera o di un riconoscimento di debito prodotto dalla parte attrice. A partire dall'entrata in vigore della Convenzione di Lugano, le nuove restrizioni per l'ottenimento di un sequestro contro un debitore dimorante all'estero avranno effetto pratico nei casi internazionali soltanto se l'emissione del decreto di sequestro verrà richiesta al giudice svizzero del sequestro e non al giudice estero competente nel merito. La norma dell'articolo 24 della Convenzione di Lugano non costituisce tuttavia una vera e propria novità per la Svizzera, visto che l'articolo 10 LDIP prevede una regolamentazione analoga.

Le modifiche del numero 5 sono di natura redazionale.

11 capoverso 3 può essere abrogato, poiché la nuova norma dell'articolo 30a contiene una riserva, valida anche per il sequestro, a favore dei trattati internazionali. In virtù di detta riserva, il sequestro contro un debitore dimorante all'estero è escluso se in contrasto con un accordo internazionale, con una convenzione ratificata dalla Svizzera o con un principio generale non scritto, riconosciuto dalla Svizzera, del diritto internazionale pubblico.

208.2

Concessione del sequestro

Articolo 272 II capoverso 1 riprende la regolamentazione dell'articolo 272 vigente.

Prima di concedere il sequestro, bisogna esaminare se il creditore ha reso sufficientemente verosimile l'esistenza del suo credito e delle altre condizioni del sequestro. Questo esame spetta senza dubbio al giudice. Già attualmente, fatte salve poche eccezioni, i Cantoni hanno designato istanze giudiziarie quali autorità del sequestro. Ora la legge lo prescrive a chiare lettere. Per garantire una procedura degna di uno stato di diritto, è opportuno che per l'emissione del decreto di sequestro sia competente un'autorità diversa da quella preposta alla sua esecuzione.

Un'innovazione consiste nel fatto che il creditore dovrà rendere verosimile, oltre all'esistenza di una causa di sequestro (art. 271) e del credito, anche l'esistenza, nel circondario del giudice che decreta il sequestro, di beni appartenenti al debitore. In questo modo si ostacolano efficacemente gli infondati sequestri generici e investigativi. Quest'innovazione chiarisce nel medesimo tempo che il creditore può chiedere il sequestro di beni che si trovano in possesso di terzi 0 che figurano a nome di un terzo, soltanto se riesce a rendere verosimile che questi beni appartengono in realtà al debitore (DTF 107 III 35). Inoltre, la struttura e la formulazione della disposizione è stata migliorata.

1 lavori della commissione peritale e i risultati della procedura di consultazione hanno dimostrato che nella pratica il sequestro viene concesso molto più facilmente in certi Cantoni che in altri, poiché le esigenze poste quanto alla verosi119

miglianza dei presupposti del sequestro differiscono sensibilmente. Ciò può essere sorprendente, se si considera che nell'ambito del rigetto provvisorio dell'opposizione e della procedura sommaria nel processo civile si è venuta a formare in dottrina e giurisprudenza un'opinione più o meno uniforme sulle condizioni che devono essere realizzate perché il giudice consideri verosimile un'affermazione (cfr. in proposito DTF 705 II 72 e Walder-Bohner, Arrestbewilligungspraxis, pag. 3 segg. con riferimenti ad altre opere e alla giurisprudenza). Va da sé che questi principi trovano applicazione anche nella procedura di concessione del sequestro (DTF 707 III 36) senza che sia necessario prevedere una regolamentazione speciale nella legge.

Il capoverso 2 è nuovo e permette di colmare una lacuna del diritto vigente, analogamente all'altra nuova norma contenuta nell'articolo 232 capoverso 2 numero 6. Nella procedura di consultazione è stato proposto di procedere alla notificazione a un creditore domiciliato all'estero soltanto trascorso un certo termine di attesa, al fine di evitargli noie da parte delle autorità dello Stato di domicilio. A questa richiesta non può essere dato seguito per diversi motivi. Da un lato, spetta al creditore che chiede il sequestro di beni in Svizzera prendere le precauzioni che gli paiono necessarie. D'altro lato, non è compito del legislatore svizzero favorire i creditori domiciliati all'estero nell'elusione delle leggi applicabili nel loro Paese (segnatamente di prescrizioni fiscali e monetarie).

208.3

Responsabilità per sequestro infondato

Articolo 273 La commissione peritale ha rinunciato a modificare il capoverso 1 vigente.

Contrariamente a quanto affermato in DTF 67 III 92, il rapporto è dell'opinione che questa disposizione si applica anche ai danni subiti da terzi in seguito a un sequestro infondato. La lettera e lo spirito della norma non consentono in effetti altra interpretazione (cfr. Amman, § 51 n. 91, Kleiner, SJZ 75 (1979) pag. 223). La procedura di consultazione ha tuttavia indicato come sia necessario, vista la giurisprudenza contraria del Tribunale federale, apportare un chiarimento nella legge. Nello stesso tempo, il capoverso è stato ristrutturato e riformulato.

Si è rinunciato a un'enumerazione nella legge dei casi di sequestro ingiustificato, poiché essa non avrebbe potuto essere esaustiva. D'altronde è palese quali possano essere i casi principali: mancanza di una causa di sequestro, inesistenza del credito, sequestro di beni appartenenti a terzi.

La proposta di costringere il creditore a prestare in ogni caso una garanzia non è stata presa in considerazione. Al giudice del sequestro deve rimanere un margine di apprezzamento, per poter tenere conto delle particolarità della fattispecie.

Per quanto concerne la questione della prescrizione, sollevata da più parti nel corso della procedura di consultazione, il Tribunale federale, concordando con la quasi totalità della dottrina, ha stabilito che l'articolo 273 regola un caso di responsabilità causale, cui si applicano le consuete norme dell'articolo 60 CO 120

(DTF 64 III 111). Il corso del termine annuale inizia dunque al più presto il giorno in cui il sequestro viene annullato o dichiarato caduco, poiché soltanto allora il danneggiato è in grado di stabilire con precisione l'entità del danno subito. Il termine assoluto di dieci anni decorre invece dall'esecuzione del sequestro, considerato come atto che ha causato il danno. La chiarezza della giurisprudenza rende superfluo l'inserimento nella legge di disposizioni disciplinanti la prescrizione.

Con la modifica apportata al capoverso 2 si intende sottolineare che l'azione di risarcimento può essere proposta sia al giudice del luogo del sequestro, sia al foro ordinario al domicilio del convenuto (cfr. DTF 31 I 617 criticata in Fritzsche, voi. II, pag. 243 seg.).

208.4

Decreto di sequestro ed esecuzione del sequestro

Articolo 274 capoverso 1 L'espressione «autorità del sequestro» è sostituita da «giudice del sequestro» (cfr. il commento dell'art. 272 cpv. 1).

Articolo 275 La modifica nella formulazione chiarisce che le disposizioni sul pignoramento si applicano per analogia.

Nel corso della procedura di consultazione è stato proposto di inserire nella legge una disposizione che permetta al terzo di far valere le proprie pretese soltanto dopo il pignoramento. La proposta ha origine in una passata giurisprudenza del Tribunale federale molto restrittiva nei confronti del terzo (DTF 104 III 45 e decisioni anteriori ivi citate) e nella critica a questa giurisprudenza (cfr.

Amman, ZBJV 114 (1978) p. 12 segg. e 116 (1980) pag. 330 segg.). Non esiste tuttavia ragione per completare in questo senso il disegno, dato che la giurisprudenza più recente del Tribunale federale tiene conto in modo più differenziato degli interessi in causa. Da un canto, il resistente e il terzo hanno interesse a non svelare la natura delle loro relazioni d'affari in un momento in cui l'esistenza del credito non è ancora certa; d'altro canto il creditore è interessato a conoscere il più presto possibile le eventuali pretese di un terzo. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la procedura di rivendicazione (art. 106 segg.) deve essere avviata anche in caso di sequestro. In altre parole, il terzo deve comunicare la sua pretesa, sebbene il pignoramento non sia ancora certo.

Nondimeno, il terzo può procrastinare la comunicazione fintanto che il sequestro non sia esecutivo, vale a dire, secondo il disegno, fino al termine della procedura di opposizione. Soltanto a partire da questo momento l'apparenza giuridica è a favore del creditore. In determinate circostanze, segnatamente quando un ulteriore indugio sarebbe chiaramente abusivo, il terzo deve annunciare la sua pretesa dopo l'introduzione, da parte del creditore, del procedimento di convalida del sequestro. Il terzo perde dunque il diritto di esercitare la rivendicazione soltanto se gli si può rimproverare di aver abusato in modo manifesto ritardandone la comunicazione (DTF 112 III 62, 111 III 23, 109 III 121

20, 26, 60, 706 III 57). Comunque, fintanto che l'esistenza del credito rimane incerta, l'abuso di diritto dovrà essere ammesso soltanto con la massima prudenza.

208.5

Verbale di sequestro

Articolo 276 capoverso 2 Secondo il diritto vigente, l'ufficio dei fallimenti notifica una copia del verbale di sequestro al creditore e al debitore entro tre giorni dal ricevimento dello stesso. Questo termine si è dimostrato troppo lungo, poiché il sequestro è una misura urgente. Per questo motivo la disposizione precisa ora che la copia del verbale deve essere notificata immediatamente.

In seguito ai risultati della procedura di consultazione il capoverso è stato completato inserendo l'obbligo di informare anche i terzi i cui interessi siano toccati dal sequestro, in modo da permetter loro di tutelare i propri diritti, per esempio facendo opposizione. Si pensi segnatamente al caso in cui siano sequestrati beni intestati a un terzo. In tale evenienza, il terzo deve nondimeno ricevere soltanto le informazioni necessarie per la tutela dei suoi interessi. In altre parole, quando il sequestro comprende diversi beni, il terzo dovrà essere informato soltanto del sequestro dei beni sui quali può eventualmente accampare qualche diritto.

Nella procedura di consultazione è stato proposto di accordare al debitore dimorante all'estero i cui beni siano sequestrati un termine di attesa che gli permetta di designare un domicilio per la notifica. Contro un simile disciplinamento si oppongono le stesse ragioni che sconsigliano la concessione di un analogo termine a favore del creditore (cfr. il commento dell'art. 272 cpv. 2). Nella pratica, tuttavia, gli uffici d'esecuzione permettono solitamente al debitore di designare un domicilio svizzero di notificazione, non fosse altro che per evitare notifiche lunghe e costose all'estero, sovente da corredare di una traduzione in una lingua straniera. Non vi sono obbiezioni a questo modo di procedere. Un disciplinamento nella legge non è tuttavia indispensabile.

208.6

Garanzie prestate dal debitore

Articolo 277 Le modifiche sono di ordine redazionale e concernono unicamente il testo francese.

208.7

Opposizione al decreto di sequestro e convalida del sequestro

Articolo 278 Al diritto vigente in materia di sequestro è stato rimproverato, non a torto, di non fornire al debitore sufficienti garanzie procedurali (in questo senso DTF 707 III 32). In effetti, sotto il profilo del diritto di essere sentito, è per lo meno

122

discutibile che il decreto di sequestro possa essere emanato e rimanere in forza per lungo tempo senza che il debitore abbia avuto la possibilità di esprimersi.

Il debitore può sì promuovere l'azione di revoca del sequestro conformemente all'articolo 279, ma quest'azione gli consente soltanto di contestare la causa del sequestro, non i suoi altri presupposti. Inoltre la causa di revoca del sequestro, sebbene trattata con la procedura accelerata, può in certi casi durare a lungo.

Se la responsabilità del creditore per il pregiudizio causato al debitore e ai terzi per sequestro infondato (art. 273) costituisce sicuramente un contrappeso a questa situazione, rimane tuttavia il fatto che una garanzia per la piena copertura del danno causato dal creditore sequestrante non esiste. Un correttivo potrebbe essere apportato dal giudice, facendo più frequentemente uso della facoltà di esigere dal creditore sequestrante la prestazione di una garanzia.

Per rafforzare le possibilità di difendersi dal sequestro, l'azione di revoca prevista dal diritto vigente è sostituita da una procedura sommaria di opposizione con possibilità di ricorso, ispirata alle disposizioni di procedura civile in vigore in certi cantoni in materia di misure provvisionali. Per adempiere la sua funzione di misura conservativa, il decreto di sequestro deve continuare ad essere emanato ed eseguito su istanza del solo creditore, senza che il debitore sia preventivamente sentito. Quest'ultimo potrà manifestare la sua opinione subito dopo, facendo opposizione. Il giudice, in forza dell'opposizione, sottoporrà il sequestro a un nuovo esame, e la sua decisione potrà essere deferita a un'istanza superiore. I vantaggi di una simile procedura sono evidenti. Si evitano procedure esecutive e processi inutili, con le relative spese, e si risparmia lavoro agli uffici e ai tribunali. Nella procedura di consultazione le norme proposte sono state approvate quasi unanimamente. Alcuni hanno proposto di prevedere nel diritto federale un mezzo di ricorso contro il rigetto di una domanda di sequestro. Il diritto vigente riconosce ai Cantoni questa possibilità (DTF 91 III 28): un disciplinamento a livello federale appare dunque superfluo.

In considerazione dello svolgimento della procedura, il disciplinamento del vigente articolo 278 è ripreso nell'articolo
279, in modo da colmare il vuoto creato dalla soppressione dell'azione di revoca del sequestro.

Oltre al sequestro ordinario previsto dalla LEF, le autorità fiscali federali dispongono, in quanto la legge lo preveda esplicitamente, del sequestro fiscale.

Questa misura ha lo scopo di garantire direttamente il credito fiscale e il suo incasso. La legislazione fiscale ha fatto uso di questa possibilità per tutte le imposte federali.

Conformemente all'articolo 118 capoverso 3 del decreto del Consiglio federale del 9 dicembre 1940 concernente la riscossione d'una imposta federale diretta (DIFD, RS 642.11), all'articolo 47 capoverso 3 della legge federale del 13 ottobre 1965 su l'imposta preventiva (LIP, RS 642.21) e all'articolo 43 capoverso 2 della legge federale del 27 giugno 1973 sulla tassa di bollo (LTB, RS 641.10), la domanda di garanzia può essere deferita al Tribunale federale mediante ricorso di diritto amministrativo entro 30 giorni dalla notifica. Il Tribunale federale esamina la domanda di garanzia con pieno potere di cognizione (art. 104 lett. e OG). Per questo motivo i vigenti articoli 119 capoverso 2 DIFD, 47 capoverso 2 LIP e 43 capoverso 2 LTB escludono l'azione di revoca del sequestro 123

ed escluderanno in futuro anche la nuova procedura di opposizione. La formulazione degli articoli 119 capoverso 2 DIFD, 47 capoverso 2 LIP e 43 capoverso 2 LTB devono essere modificati di conseguenza (cfr. n. 10 a 12 dell'allegato al disegno).

Secondo il capoverso 1, è legittimato a fare opposizione non soltanto il debitore, bensì anche il terzo i cui diritti siano toccati dal sequestro. Per non incorrere in manchevolezze, si è scientemente rinunciato a un'enumerazione espressa delle persone legittimate.

Con l'opposizione si può contestare l'esistenza di tutti i presupposti della concessione del sequestro. Il debitore può eccepire che la pretesa o la causa del sequestro non siano stati resi sufficientemente verosimili. Anche la questione della prestazione della garanzia può essere oggetto d'opposizione. Il terzo in causa può far valere che non è stata resa verosimile l'appartenenza al debitore dei beni sequestrati. A norma dell'articolo 25 numero 2, la procedura di opposizione è una procedura sommaria. Essa verte sulla verosimiglianza dei presupposti del sequestro. Ne deriva necessariamente che le parti possono sostenere la loro opinione soltanto servendosi di mezzi di prova liquidi. Se la situazione di fatto si modifica dopo che il decreto di sequestro è diventato definitivo (p. es. il debitore ha nel frattempo eletto un domicilio), il debitore potrà far valere le mutate circostanze con una nuova opposizione. Non ne risulta alcun pregiudizio per l'effetto di cosa giudicata del decreto di sequestro, poiché è una vera e propria nuova pretesa che viene sottoposta all'esame del giudice. Se la situazione di fatto si modifica quando è ancora pendente l'opposizione, bisognerà tener conto delle nuove circostanze, conformemente al capoverso 3 secondo periodo.

Il termine d'opposizione di cinque giorni previsto dall'avamprogetto è stato criticato a giusta ragione perché troppo breve. È stato dunque aumentato a dieci giorni.

Il capoverso 2 sottolinea il carattere sommario della procedura di opposizione.

Il giudice dovrà segnatamente pronunciarsi senza indugio.

Il capoverso 3 disciplina l'impugnazione innanzi all'autorità giudiziaria superiore. Per quanto concerne il termine, si rinvia al commento del capoverso 1.

Possono essere invocati davanti all'istanza superiore anche i cosiddetti nova in senso
proprio, vale a dire i fatti intervenuti successivamente alla decisione di prima istanza (cfr. il commento del capoverso 1). L'argomento che depone in modo decisivo a favore dell'accoglimento nella legge dei nova in senso proprio è costituito dal fatto che il sequestro mette in atto nei confronti del resistente misure di garanzia molto incisive, alle quali deve esser posto fine non appena i presupposti che le giustificano (p. es. pagamento del debito) vengono a mancare.

L'opposizione prevista dal capoverso 4 non ha effetto sospensivo. Se da un lato l'autorità giudiziaria superiore deve tener conto dei nova in senso proprio, d'altro lato il sequestro deve poter svolgere la sua funzione di misura conservativa fino alla decisione giudiziale.

Il capoverso 5 stabilisce che il creditore deve procedere alla convalida del sequestro soltanto dopo la crescita in giudicato della decisione sull'opposizione. In questo senso il capoverso 5 corrisponde al vigente articolo 279 capoverso 2.

124

Articolo 279 La nuova procedura di opposizione dell'articolo 278 rende superflua l'azione di revoca del vigente articolo 279. La regolamentazione sulla convalida del sequestro contenuta nei vigenti articoli 278 e 280 può dunque essere raggruppata in questo articolo.

I capoversi 1 e 2 corrispondono pel contenuto ai vigenti capoversi 1 e 2 dell'articolo 278. Ci si è accontentati di migliorarne la formulazione.

Per motivi di sistematica, il contenuto dell'articolo 280 vigente è stato ripreso come capoverso 3. La regola secondo la quale il creditore sequestrante deve, nell'esecuzione successiva, chiedere la continuazione dell'esecuzione entro dieci giorni a contare dal momento in cui è legittimato a farlo, è nuova. In questo modo il sequestro, che è una mera misura conservativa, deve essere sostituito nel più breve tempo possibile da un pignoramento o da un fallimento.

II capoverso 4 corrisponde quanto al contenuto al vigente articolo 278 capoverso 3.

Per quanto riguarda la convalida del sequestro, va nuovamente menzionata la Convenzione di Lugano (cfr. il commento dell'art. 271 cpv. 1 n. 4). Dopo la sua entrata in vigore, il foro del luogo del sequestro (art. 4 LDIP) sarà escluso dal campo d'applicazione della Convenzione (cfr. anche l'art. 3 cpv. 2 della Convenzione di Lugano).

208.8

Revoca del sequestro

Articolo 280 La disposizione riprende il vigente articolo 278 capoverso 4. Per la sua importanza, questa norma deve figurare come articolo autonomo. Se da un canto il contenuto rimane invariato, d'altro canto l'articolo è stato ristrutturato e migliorato dal profilo linguistico. Non è necessario ripetere nella disposizione che anche la procedura d'opposizione può rendere caduco il sequestro.

208.9

Partecipazione provvisoria

Articolo 281 capoverso 2 Le modifiche sono di ordine redazionale e concernono unicamente il testo francese.

209

Revocazione

Le disposizioni concernenti la cosiddetta actio pauliana sono volte a reintegrare nel patrimonio oggetto dell'esecuzione forzata i beni alienati in precedenza dal debitore. Si tratta di ristabilire a favore del creditore, almeno sul piano del diritto esecutivo, la situazione patrimoniale precedente del debitore. La pratica ha evidenziato che in numerosi casi il disciplinamento vigente non permette di conseguire il risultato desiderato. Con le modifiche proposte ci si prefigge di migliorare la protezione del creditore.

125

Il titolo decimo della LEF è ora intitolato «della revocazione» in luogo di «dell'azione rivocatoria», poiché, oltre che avvalendosi dell'azione, il creditore può esercitare la propria pretesa anche in via di eccezione. Il termine «azione rivocatoria» è pertanto sostituito, nelle disposizioni seguenti, da «revocazione», a meno che ci si voglia riferire alla sola azione.

209.1

Scopo e legittimazione attiva

Articolo 285 La nuova formulazione del capoverso 1 definisce più chiaramente lo scopo della revocazione. Con quest'istituto la validità del negozio giuridico in questione non viene messa in causa sotto l'aspetto civile, ma soltanto se di esso si debba tenere conto nell'esecuzione forzata. Se le condizioni della revocazione sono adempite, i beni in causa rientrano nel patrimonio oggetto dell'esecuzione forzata, come se appartenessero ancora al debitore, nella misura delle perdite previste o effettivamente subite dal creditore (DTF 98 III 44, 67 III 174; Fritzsche, voi. II, pag. 276; Ammon § 52 n. 2). Per questo motivo, nelle disposizioni seguenti non si parlerà più di atti nulli, bensì di atti revocabili.

Il nuovo tenore del capoverso 2 numero 1 precisa che solo il creditore al beneficio di un attestato di carenza di beni dopo pignoramento è legittimato a chiedere la revocazione. Nella procedura di fallimento, legittimata è in primo luogo l'amministrazione del fallimento (n. 2).

Le modifiche del capoverso 2 numero 2 sono di ordine redazionale e concernono i testi francese e italiano.

209.2

Atti revocabili

Articolo 286 capoverso 1 e capoverso 2 numero 2 II termine di sei mesi previsto nel capoverso 1 vigente, il cosiddetto «periodo sospetto», si è dimostrato troppo breve rispetto agli interessi legittimi dei creditori: esso è dunque prolungato a un anno. La commissione peritale aveva proposto di fissare in due anni il «periodo sospetto» per gli atti giuridici a favore di una persona fisica o giuridica vicina al debitore (art. 286 cpv. 1 per. 2 dell'avamprogetto). Nella procedura di consultazione la proposta è stata giustamente definita troppo incisiva. La nozione di «persona giuridica vicina al debitore» porrebbe problemi difficilmente risolvibili. È del resto opportuno ricordare che gli atti giuridici qui in causa sono leciti per il diritto civile e pertanto validi. Nell'interesse della sicurezza del diritto, l'ordinamento esecutivo deve quindi dar prova di moderazione.

Per tener conto della giurisprudenza del Tribunale federale è stato menzionato espressamente nel capoverso 2 numero 2 il contratto di vitalizio. L'Alta Corte ha stabilito a ragione che il debitore il quale preferisca utilizzare le sue ultime risorse per garantire un vitalizio in luogo di soddisfare i propri debitori, ne pregiudica gli interessi come se costituisse una rendita vitalizia a proprio favore (DTF 64 III 187). Nella procedura di consultazione è stato osservato che le 126

stesse considerazioni valgono per la costituzione di un diritto di abitazione. Il disegno è stato dunque completato in questo senso.

Articolo 287 capoverso 1 periodo introdutttivo e numero 1 nonché capoverso 2 II capoverso 1 raddoppia il «periodo sospetto», aumentandolo, come già la revocazione di disposizioni a titolo gratuito, a un anno.

Nel suo nuovo tenore, il capoverso 1 numero 1 si applica a tutti i mezzi di garanzia di un credito che equivalgano sotto l'aspetto economico a un diritto di pegno. Considerato che l'economia offre oggigiorno una vasta gamma di garanzie, la limitazione al solo diritto di pegno non è più giustificata.

Nel capoverso 2 è stata mantenuta la presunzione secondo la quale il beneficiario conosceva l'insolvenza del debitore. La presunzione è stata soltanto precisata dal profilo linguistico (cfr. DTF 50 III 148).

Articolo 288 Un «periodo sospetto» è introdotto anche per la revocazione di atti dolosi del debitore. Sono revocabili gli atti giuridici compiuti dal debitore nei cinque anni precedenti al pignoramento o al fallimento. Per quanto riguarda le condizioni della revocazione, esse corrispondono essenzialmente a quelle del diritto vigente. Finora la revocazione di atti dolosi era parimenti subordinata, giusta l'articolo 292 vigente, a limiti temporali, nonostante la locuzione «senza riguardo al tempo in cui avvennero» potesse indurre in errore. Il «periodo sospetto» per questa fattispecie può essere più lungo di quello previsto negli altri casi di revocazione, dato che si tratta qui di atti compiuti fin dall'inizio con l'intenzione di recar pregiudizio ai creditori.

Grazie all'introduzione di un «periodo sospetto» è infine possibile chiarire la questione della prescrizione dell'azione revocatoria (cfr. commento dell'art.

292).

Articolo 288a La disposizione è nuova e intende tutelare gli interessi legittimi dei creditori.

A questi, che non possono influire sulla durata della procedura concordataria o del differimento della dichiarazione di fallimento, deve essere garantito pienamente il diritto di esercitare la revocazione. La stessa regola vale per il fallimento di una successione (cfr. commento dell'art. 219 cpv. 5).

209.3

Azione revocatoria

Articolo 289 Sul piano federale manca un disciplinamento del foro dell'azione revocaloria.

L'azione finora poteva essere proposta al giudice del domicilio del convenuto o a quello del luogo dell'esecuzione (DTF 50 I 384). La nuova disposizione del progetto prescrive il foro del domicilio. Se il convenuto non ha domicilio in Svizzera, l'azione può essere proposta al luogo del pignoramento o del fallimento, sotto riserva dell'articolo 30a.

127

La regola del diritto vigente secondo cui il giudice deve valutare liberamente le prove ha oggi soltanto un significato storico e può dunque essere eliminata.

Il giudice è infatti tenuto a statuire liberamente su tutte le pretese di diritto federale senza tener conto di eventuali restrizioni dei mezzi di prova previste dal diritto cantonale.

Articolo 290 In considerazione della fondatezza delle critiche emerse nella procedura di consultazione, la legittimazione passiva è stata riconosciuta anche ai successori a titolo universale diversi dagli eredi. Si pensi ad esempio alla successione a titolo universale in caso di fusione.

209.4

Effetti

Articolo 291 Le modifiche del capoverso 2 sono di natura redazionale e concernono unicamente i testi italiano e francese.

209.5

Perenzione

Articolo 292 La natura giuridica del termine previsto nel vigente articolo 292 è controversa.

Il Tribunale federale stesso la definisce in modo ambiguo: fino alla nascita del diritto d'azione si tratterebbe di un termine di prescrizione, in seguito di un termine di perenzione (cfr. Amman, § 52, n. 30 segg.). La nuova regolamentazione intende chiarire la natura giuridica del termine. Siccome per tutti i casi di revocazione è ora previsto uno specifico «periodo sospetto», il nuovo articolo 292 può limitarsi a regolare il termine del diritto di revocazione. Le due questioni temporali rilevanti in caso di revocazione sono chiaramente separate: le fattispecie degli articoli 286, 287 e 288 stabiliscono il momento in cui il debitore deve aver agito perché il suo atto sia revocabile. Il «periodo sospetto» è un elemento della fattispecie e può variare soltanto nell'ambito dell'articolo 288a. L'articolo 292, invece, prevede unicamente il termine entro cui può essere fatta valere la revocazione. Questo termine limita il diritto di revocazione e la sua decorrenza ne provoca la perenzione.

210 210.1

Procedura concordataria Codificazione della pratica e nuova sistematica

Gli elementi essenziali del disciplinamento in materia di concordato sono rimasti immutati. Nondimeno, alcuni articoli devono essere adattati alle necessità della pratica e una ristrutturazione di tutto il titolo si impone. Le disposizioni concernenti il concordato con abbandono dell'attivo (vigenti art. 316a-t, introdotti nella LEF dalla legge federale del 28 settembre 1949 (RU 1950 I 57 71; FF 1948 I 693), vengono meglio integrati nell'undicesimo titolo, in modo da 128

mettere in risalto le differenti fasi della procedura. Diventa così chiaro che ogni concordato è di principio preceduto da una moratoria concordataria (I. Moratoria concordataria, nuovi art. 293 a 304). Le disposizioni applicabili a tutti i tipi di concordato (II. Disposizioni generali sul concordato, nuovi art. 305 a 313) sono raggruppate immediatamente dopo le regole sulla moratoria. La terza sezione (III. Del concordato ordinario, nuovi art. 314 a 316) contiene nell'articolo 314 una definizione del concordato ordinario, che attualmente manca, e inoltre le disposizioni applicabili unicamente al concordato-moratoria e al concordato-dividendo. I vigenti articoli 316a a 316? sono oggetto di una nuova numerazione (IV. Del concordato con abbandono dell'attivo, nuovi art.

317 a 331). Non essendo molto numerose le decisioni dei tribunali cantonali e del Tribunale federale concernenti queste disposizioni, la concordanza con la giurisprudenza non subisce pregiudizio. Nella procedura di consultazione la nuova struttura del titolo riguardante la procedura concordataria è stata in generale bene accolta.

210.2

Autorità e procedura

La nuova regolamentazione prevede che le decisioni in materia di concordato siano demandate a un'autorità giudiziaria, visto che di regola si tratta di decisioni di portata rilevante. Per contro, i Cantoni rimarranno competenti per designare l'autorità giudiziaria cui intendono affidare questo compito (art. 23).

Già attualmente tutti i Cantoni hanno designato quale autorità del concordato un'istanza giudiziaria. Di conseguenza, nel titolo undecimo i termini «autorità dei concordati», «autorità» e «autorità superiore dei concordati» sono sostituiti da «giudice del concordato», rispettivamente «istanza superiore dei concordati» (cfr. art. 293 segg. come n. I in fine del disegno «modifica di termini»).

Per le decisioni di competenza del giudice del concordato, i Cantoni devono prescrivere la procedura sommaria (art. 25 n. 2 lett. a). È inoltre lasciata loro la facoltà di prevedere una o più istanze.

210.3 Moratoria concordataria 210.31 Procedura Articolo 293 II concordato viene definito nell'articolo 293 vigente come «beneficio» per il debitore. Ogni debitore ha tuttavia il diritto, qualora le condizioni siano adempite, di pretendere la concessione di una moratoria concordataria e l'omologazione del concordato: il termine «beneficio» è dunque impreciso ed è stato eliminato nel disegno di legge. Secondo la legge il concordato può tuttavia essere concesso soltanto a condizione che il debitore ne sia meritevole (cfr. art. 306 cpv. 1). Si può prescindere da questa condizione legale soltanto se il concordato è nell'interesse preponderante dei creditori (cfr. DTF 106 III 34 e 95 IH 68 e riferimenti citati).

9 Foglio federale. 74" anno. Voi. III

129

Il capoverso 1 stabilisce - è una novità - che la domanda di moratoria deve essere motivata. Il debitore è tenuto a esporre il suo stato patrimoniale, la gestione dei suoi affari e le ragioni che gli rendono impossibile soddisfare le sue obbligazioni. Inoltre, il debitore deve, come finora, allegare una proposta di concordato. In questo modo il giudice potrà decidere sulla base di un esame sommario se il concordato proposto ha possibilità di riuscita.

II capoverso 2 introduce la facoltà per il giudice di ordinare, dopo la presentazione della domanda, i provvedimenti necessari alla conservazione dei beni del debitore e di sospendere le realizzazioni in corso. Già in questa fase della procedura il giudice può nominare un commissario. A questo proposito è opportuno menzionare l'articolo 173a, che già nella versione in vigore prevede che il giudice del fallimento può differire la dichiarazione di fallimento qualora sia stata presentata una domanda di moratoria concordataria.

Artìcolo 294 A norma del capoverso 1, il giudice è tenuto a statuire sulla domanda il più rapidamente possibile. Si è tuttavia rinunciato a prevedere un termine legale stabilito in giorni, perché l'esame della domanda può richiedere più o meno tempo. È ovvio che il giudice del concordato può far ricorso a esperti e decidere tenendo conto di fatti diversi da quelli menzionati nella legge, quali per esempio l'esistenza di atti revocabili ai sensi degli articoli 285 e segg. o il mantenimento di posti di lavoro. In questo senso, l'enumerazione del capoverso 1 non è esaustiva. Non è necessario ricordare espressamente nella legge che il debitore ha l'obbligo di fornire tutte le informazioni e tutti i documenti chiesti dal giudice, siccome secondo la giurisprudenza del Tribunale federale l'esame della domanda di moratoria è retto dal principio dell'officialità (cfr. DTF 59 III 37).

Il capoverso 2 chiarisce ora che il creditore non ha a disposizione nessun rimedio di diritto contro la concessione di una moratoria concordataria. I creditori possono ricorrere soltanto in materia di nomina del commissario, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 703 la 76), siccome hanno interesse a che sia designata quale commissario una persona qualificata e competente. Inoltre, il creditore può opporsi alla concessione ingiustificata
della moratoria domandandone la revoca al giudice (cfr. art. 295 cpv. 5).

Articolo 295 capoversi 1 a 3 e 5 Le modifiche del capoverso 1 sono di ordine redazionale e concernono unicamente i testi francese e italiano.

Il capoverso 2 enumera, mediante rinvio alle disposizioni corrispondenti, i principali compiti del commissario.

Il capoverso 3 precisa ora che il commissario è anch'egli sottoposto all'obbligo di ricusarsi (art. 10) e che deve osservare le disposizioni concernenti le comunicazioni e le pubblicazioni (art. 34 e 35). Come finora, è sottoposto al controllo dell'autorità di vigilanza (art. 17 a 19) e, ciò che costituisce un'innovazione, anche alla sua autorità disciplinare (art. 14). Il Tribunale federale ha ammesso la responsabilità disciplinare del commissario e ha designato quale autorità disci-

130

plinare l'autorità dei concordati (DTF 94 IH 58 segg.). Tuttavia, per ragioni di sistematica, il potere disciplinare deve competere all'autorità di vigilanza. In questo modo si consente inoltre al commissario di ricorrere al Tribunale federale.

Il nuovo capoverso 5 colma una lacuna. La moratoria deve essere revocata se il debitore l'ha ottenuta dichiarando il falso e la conclusione del concordato non sia manifestamente più possibile (cfr. DTF 87 III 33). Su comunicazione del commissario o di un creditore, il giudice del concordato deve esaminare se sussistono gli estremi per la revoca. La sua decisione può essere impugnata mediante ricorso anche dal creditore.

Articolo 296 Le modifiche sono di ordine redazionale e concernono unicamente il testo francese.

210.32 Effetti della moratoria Articolo 297 Gli effetti della moratoria definiti nel capoverso 1 non sono stati modificati.

È stato unicamente precisato che, conformemente alla prassi, l'articolo 199 capoverso 2 è applicabile.

Il capoverso 2 riprende sostanzialmente le eccezioni vigenti agli effetti della moratoria. Inoltre, il capoverso è stato ristrutturato e modificato dal profilo linguistico.

Il capoverso 3 è nuovo. Nella pratica si è dimostrato necessario che il corso degli interessi cessi a partire dalla concessione della moratoria, in modo che l'elenco dei creditori allestito dal commissario sulla base dell'avviso ai creditori (art. 300) possa servire come fondamento per il calcolo dei crediti che partecipano al concordato. La cessazione del corso degli interessi non è tuttavia più giustificata qualora non venga concluso un concordato. In questo caso i crediti ricominciano a fruttare interessi con effetto ex tunc. Il concordato può inoltre regolare in modo speciale la questione degli interessi.

Il capoverso 4 è nuovo. Le regole previste in materia di compensazione dal diritto del fallimento - attualmente applicabili soltanto al concordato con abbandono dell'attivo - vengono rese applicabili a tutti i concordati. II momento decisivo è quello della pubblicazione della moratoria.

Articolo 298 capoverso 1 II disegno introduce la possibilità per il giudice del concordato di autorizzare, a titolo eccezionale, l'alienazione di fondi o la costituzione di pegni durante la moratoria. Quest'innovazione tiene conto di un'esigenza avvertita nella pratica e si prefigge in particolare di facilitare il rifinanziamento del debitore.

Si è per contro rinunciato a menzionare che il debitore può continuare a gestire i suoi affari sotto la sorveglianza del commissario soltanto conformandosi alle 131

istruzioni di quest'ultimo, poiché il potere generale del commissario di dare istruzioni è già previsto nel capoverso 2.

210.33

Compiti del commissario

Articolo 299 capoversi 2 e 3 I capoversi 1 e 2 del vigente articolo 3010 concernente la stima del pegno sono ripresi in questa sede come capoversi 2 e 3. Dovranno quindi essere sottoposti a stima non soltanto i fondi gravati da un diritto di pegno la cui realizzazione è sospesa, bensì tutti i beni gravati da pegno, indipendentemente dal fatto che la realizzazione sia sospesa o meno. L'ampliamento del campo d'applicazione della regolamentazione vigente è giustificato, poiché ai creditori pignoratizi compete il diritto di voto soltanto nella misura in cui, secondo la valutazione del commissario, la loro pretesa non è garantita (art. 305 cpv. 2). In questo modo è data anche la possibilità di chiedere in ogni caso una nuova stima.

II giudice del concordato è competente per ordinare una nuova stima, siccome, omologando il concordato, deve pronunciarsi sulla stima del pegno. La sua decisione può essere impugnata (cpv. 4). Si può dunque stralciare il vigente articolo 3010 capoverso 3.

Il creditore potrà pretendere dal debitore il rimborso delle spese soltanto se la prima stima è stata modificata in notevole misura. Una modificazione minima della valutazione dimostra che la domanda del creditore di procedere a una nuova stima era ingiustificata.

Articolo 300 capoverso 3 La disposizione è nuova e codifica una prassi pluriennale.

210.34 Sospensione della realizzazione di fondi gravati da pegno Articolo 301b La disposizione corrisponde ai vigenti articoli 301c e 301d. Le modifiche del capoverso 2 numeri 1 a 3 sono di ordine redazionale e concernono soltanto i testi italiano e francese.

L'articolo 3010 vigente viene integrato nell'articolo 299.

Articolo 301c e 301d Queste disposizioni sono abrogate (cfr. art. 301ft).

210.35 Assemblea dei creditori Articolo 302 capoversi 3 e 4 Le modifiche del capoverso 3 sono di ordine redazionale e concernono unicamente i testi italiano e francese.

132

Il capoverso 4 è abrogato. La determinazione del momento entro cui le dichiarazioni di adesione devono essere inoltrate perché siano ammissibili appartiene dal profilo della sistematica alla regolamentazione del calcolo del quorum all'udienza d'omologazione. Per questo motivo la regola viene ripresa nell'articolo 305 capoverso 1.

210.36

Relazione del commissario

Articolo 304 capoverso 1 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il termine di dieci giorni previsto per l'inoltro della relazione commissariale è un termine d'ordine. Il commissario deve tuttavia sottoporre gli atti e il suo parere al giudice del concordato al più tardi entro lo scadere della moratoria (DTF 85 III 79). La disposizione codifica questa regola giurisprudenziale.

210.4 210.41

Disposizioni generali sul concordato Adesione dei creditori al concordato

Articolo 305 capo versi 1 e 2 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'adesione al concordato può essere dichiarata fino alla decisione di omologazione (cfr. DTF 35 I 265). Il capoverso 1 è completato in questo senso (cfr. anche l'art. 302 cpv. 4).

Il capoverso 2 è ristrutturato sul piano redazionale.

210.42 Omologazione Articolo 306 capoversi 2 e 3 Anche se nell'articolo 293 capoverso 1 la conclusione di un concordato non è più definita come un «beneficio», il disegno non rinuncia ad esigere, nell'articolo 306 capoverso 1, che il debitore ne sia meritevole. La probità del debitore deve continuare a costituire la condizione necessaria per l'omologazione da parte del giudice di un concordato cui i creditori abbiano aderito. Ai creditori non deve tuttavia mai essere rifiutata la conclusione del concordato allorquando questo sia per loro economicamente preferibile al fallimento del debitore (DTF 106 III 34, 95 III 68, 87 III 37, 84 III 132). Se un concordato viene omologato nonostante vi siano dubbi sulla probità del debitore, restano riservate le vie civili e penali. In occasione della revisione presentemente in corso della legislazione penale in materia di reati contro il patrimonio, le infrazioni commesse nell'ambito dell'esecuzione per debiti e del fallimento verranno esaminate anche in quest'ottica (cfr. il messaggio del 24 aprile 1991 concernente la revisione del codice penale e del codice penale militare [reati contro il patrimonio e falsità in documenti]).

133

Il capoverso 2 mantiene le altre condizioni per l'omologazione del concordato.

Il capoverso 2 numero 1 è stato oggetto di una modifica di mero ordine redazionale.

Il capoverso 2 numero 2 è stato completato su aspetti importanti tenendo conto della giurisprudenza. Per le obbligazioni contratte durante la moratoria con il consenso del commissario (cosiddetti «debiti della massa»), i creditori non percepiranno, indipendentemente dal genere di concordato, dividendo alcuno. In qualsiasi tipo di concordato, queste obbligazioni devono dunque essere eseguite in primo luogo oppure garantite. Il diritto vigente prevede una simile regolamentazione soltanto per il concordato con abbandono dell'attivo. La nuova soluzione intende indicare con chiarezza che è consentito rinunciare alla garanzia menzionata soltanto con il consenso esplicito del creditore che ne profitterebbe, sia esso privilegiato o meno.

La disciplina secondo la quale il giudice può completare un concordato insufficiente, attualmente in vigore, soltanto per il concordato con abbandono dell'attivo, è ripresa nel capoverso 3 e dichiarata applicabile a tutti i generi di concordato. Nella pratica si è rivelato spesso difficile determinare chi debba occuparsi dell'esecuzione del concordato ordinario, dato che le funzioni del commissario terminano con l'omologazione del concordato (art. 295 cpv. 1 in relazione con l'art. 308 cpv. 2). Per questo motivo il disegno prevede espressamente che il giudice del concordato può completare il concordato e incaricare il commissario o una terza persona della sua esecuzione. In questo caso il giudice stabilirà i limiti e la durata della predetta funzione.

Artìcolo 307 La disposizione ha subito soltanto modifiche di ordine redazionale.

Articolo 308 capoverso I Questo capoverso è stato completato in base ai risultati scaturiti dalla procedura di consultazione. Se un debitore iscritto nel registro di commercio ottiene un concordato con abbandono dell'attivo, la decisione d'omologazione deve essere comunicata anche all'ufficio del registro di commercio.

210.43

Effetti

Artìcolo 310 Se lo si considera per il suo contenuto, l'articolo 310 vigente appartiene alle disposizioni concernenti il concordato ordinario, visto che è applicabile soltanto a questo. Per questo motivo lo si inserisce come articolo 315 nel relativo titolo del disegno.

Nel capoverso 1 viene ora ripreso il disciplinamento dell'articolo 311 vigente, completato dall'articolo 316c capoverso 1 in vigore finora soltanto per il concordato con abbandono dell'attivo. L'effetto obbligatorio del concordato omologato è così regolato in modo uniforme per tutti i tipi di concordato.

134

Il nuovo capoverso 2 riprende il contenuto del vigente articolo 316c capoverso 2. La disposizione precisa che i debiti contratti durante la moratoria con il consenso del commissario costituiscono debiti della massa in un successivo fallimento o concordato con abbandono dell'attivo, anche quando inizialmente si intendeva concludere un concordato-moratoria o un concordato a percentuale.

Sebbene il Tribunale federale nella sua decisione 705 III 20 abbia lasciato aperta la questione se l'onorario del commissario sia da considerare «debito contratto con il consenso del commissario», si rinuncia a disciplinare questo punto nella legge. In effetti, l'ammontare totale delle spese del commissario è conosciuto soltanto una volta terminata la sua attività e approvate le spese dal giudice del concordato. Il commissario ha il diritto di prelevare in qualsiasi momento della procedura concordataria anticipi a copertura delle proprie spese.

Articolo 311 La disposizione riprende sostanzialmente la regolamentazione dell'articolo 312 vigente.

Artìcolo 312 La disposizione corrisponde quanto al contenuto al vigente articolo 314.

210.44 Revocazione del concordato Artìcolo 313 II contenuto del vigente articolo 316 viene ripreso in questa sede, siccome la sua applicabilità deve estendersi a tutti i tipi di concordato.

L'articolo 313 vigente viene inserito quale capoverso 2 nell'articolo 315 del disegno.

210.5 Concordato ordinario 210.51 Contenuto Articolo 314 La disposizione è nuova e definisce il contenuto minimo del concordato ordinario. Il concordato può prevedere una rinuncia ai crediti, una rinuncia agli interessi, una dilazione del pagamento oppure una combinazione di queste possibilità.

210.52 Crediti contestati Articolo 315 Le disposizioni vigenti in materia di crediti contestati (art. 310 e 313) vengono riunite in un solo articolo in modo da rispettare l'unità della materia. La norma fa parte delle disposizioni concernenti il concordato ordinario, poiché nel concordato con abbandono dell'attivo i crediti sono verificati nella procedura di determinazione della graduatoria (art. 321).

135

Il capoverso 1 riprende la disciplina del vigente articolo 310 e stabilisce il foro.

Nelle fattispecie internazionali, i fori previsti dal diritto internazionale pubblico o da quelllo privato sono riservati (art. 30a).

Nel capoverso 2 è ripresa la norma del vigente articolo 313. Per il resto, le modifiche sono di natura redazionale e concernono unicamente il testo francese.

210.53

Revocazione di un concordato nei confronti di un creditore

Articolo 316 La disposizione corrisponde all'articolo 315 vigente. Essa si applica soltanto al concordato ordinario, siccome il concordato con abbandono dell'attivo è eseguito nel momento dell'omologazione e della cessione degli attivi che ne consegue.

Il contenuto del vigente articolo 316 è ripreso nell'articolo 313 del disegno.

210.6

Concordato con abbandono dell'attivo

210.61

Generalità

L'istituto del concordato con abbandono dell'attivo ha dato buoni risultati nella pratica, in particolare nella liquidazione di patrimoni rilevanti. Questa procedura presenta analogie con il fallimento; ciononostante è opportuno rinunciare a enumerare l'insieme delle disposizioni applicabili della legislazione sul fallimento. Gli articoli 317 segg. contengono le principali regole procedurali e sono completati, qualora ciò sia strettamente necessario, da rinvii alla disposizione corrispondente della legislazione sul fallimento.

210.62

Nozione e contenuto

Articolo 317 La disposizione corrisponde all'articolo 316a vigente.

Articolo 318 In questa disposizione sono riprese le norme dei capoversi 1 e 3 dell'articolo 3160 vigente. Il capoverso 2 di detto articolo è stato inserito nell'articolo 306.

Inoltre il testo francese (cpv. 2) è stato oggetto di modifiche di ordine redazionaie.

210.63

Effetti dell'omologazione

Artìcolo 319 Questa disposizione riprende il vigente articolo 316d. Al fine di tutelare i diritti del terzo proprietario, la procedura di rivendicazione deve essere applicabile come nel fallimento. Il capoverso 3 rinvia dunque espressamente all'articolo 242.

136

210.64 Situazione dei liquidatori Articolo 320 Nei capoversi 1 e 2 sono riprese le norme enunciate nell'articolo 316e vigente.

II capoverso 3 è nuovo. Il liquidatore riveste una funzione ufficiale (DTF 102 III 33, 46 III 455) e di conseguenza è sottoposto alle regole generali sui doveri di ufficio (art. S a l i , 14, 34 e 35). La responsabilità dei liquidatori è ora regolamentata negli articoli 5 segg.: il vigente articolo 316/di venta dunque privo d'oggetto.

210.65 Determinazione dei creditori legittimati a partecipare alla ripartizione Articolo 321 II capoverso 1 riprende la disciplina del vigente articolo 3log.

Il capoverso 2 è nuovo. Il rinvio precisa che la graduatoria deve essere allestita secondo le regole in vigore per il fallimento.

210.66

Realizzazione

Articolo 322 La disposizione corrisponde all'articolo 316h vigente.

Articolo 323 La disposizione riprende la disciplina dell'articolo 316/ vigente, adattandolo alla terminologia del Codice civile.

Articolo 324 Nel capoverso 1 viene ripresa la regolamentazione dell'articolo 316k: vigente.

Il capoverso 2 è nuovo. Poiché il creditore pignoratizio partecipa al concordato nella misura in cui non è stato soddisfatto dal ricavo della realizzazione del pegno, gli altri creditori hanno evidentemente interesse a conoscere l'ammontare scoperto, per poter allestire i conti e procedere alla ripartizione. Per evitare un inutile ritardo nella ripartizione, la disposizione prevede la possibilità di assegnare al creditore un termine non inferiore a sei mesi per procedere alla realizzazione. Nel medesimo tempo viene ingiunto al creditore pignoratizio di consegnare il pegno ai liquidatori trascorso il termine per la realizzazione. Egli deve inoltre essere avvisato delle conseguenze penali dell'inosservanza (cfr. art. 324 n. 4 CP nel n. 8 dell'allegato al disegno), nonché dell'estinzione del diritto di prelazione nel caso la mancata consegna non sia giustificata.

Artìcolo 325 L'articolo riprende la regolamentazione dell'articolo 316/vigente. Siccome l'enumerazione delle pretese cedibili non è esaustiva, non è necessario completare la disposizione.

137

210.67

Ripartizione

Articolo 326 La disposizione riprende il contenuto dell'articolo 316n vigente.

La durata del deposito dello stato di riparto provvisorio è uniformata con quella dell'articolo 263 capoverso 1 ed è ora di dieci giorni. Nel caso di distribuzione provvisoria, ai creditori è inviato soltanto un estratto e non l'intero stato di riparto, che viene depositato simultaneamente. Lo stato di riparto definitivo viene depositato più tardi con il conto finale (cfr. art. 328).

Articolo 327 La disposizione corrisponde all'articolo 316 vigente. Soltanto il rinvio contenuto nel capoverso 1 è adattato alla nuova numerazione degli articoli.

Articoli 328 e 329 In queste disposizioni viene ripreso il contenuto degli articoli 316p e 316q vigenti.

210.68

Relazione sulla gestione

Articolo 330 L'articolo 316r vigente prevede che, se la liquidazione dura più di un anno, i liquidatori sono tenuti ad allestire al 31 dicembre di ogni anno uno stato del patrimonio liquidato e dei beni non ancora realizzati, nonché una relazione sulla loro gestione. Non è per contro prescritto l'allestimento di una relazione finale, nonostante sia pratica corrente. Per eliminare questa contraddizione, il capoverso 1 introduce per i liquidatori l'obbligo di stendere in ogni caso una relazione finale, che è sottoposta all'approvazione della delegazione dei creditori. Per il resto, il capoverso 2 riprende il vigente articolo 316r.

210.69 Revoca di atti giuridici Articolo 331 Viene qui ripreso il disciplinamento dell'articolo 316s vigente.

Il capoverso 1 prevede, come già il diritto vigente, la possibilità di revocare gli atti giuridici compiuti dal debitore prima dell'omologazione del concordato. Il computo del «periodo sospetto» è disciplinato nel capoverso 2. Per il resto, il capoverso è stato leggermente modificato sul piano redazionale.

Le modifiche nel capoverso 3 sono di ordine redazionale e concernono unicamente il testo francese.

138

210.7

Concordato nella procedura di fallimento

Articolo 332 Questa disposizione corrisponde all'articolo 317 vigente. Il diritto vigente e il disegno (art. 238 cpv. 2) stabiliscono che l'assemblea dei creditori può sospendere la realizzazione se il fallito propone un concordato. D'altra parte, l'articolo 81 RUF prevede che la realizzazione rimane sospesa fintanto che il giudice del concordato non si sia pronunciato sull'omologazione. Questo disciplinamento viene ripreso nella LEF e inserito, per motivi di sistematica, nelle norme concernenti il concordato. Siccome gli attivi determinanti per l'adesione al concordato devono rimanere integri, il giudice del concordato ha l'obbligo di sospendere la realizzazione.

211

Moratoria straordinaria

La moratoria straordinaria è stata introdotta nella LEF nel 1924 in seguito alle esperienze fatte durante la prima guerra mondiale e costituisce una misura straordinaria a tutela del debitore. Fortunatamente questo provvedimento non è più stato attuato dal 1949. Affine alla sospensione generale (art. 62), che produce i suoi effetti nei confronti di ognuno, la moratoria straordinaria è invece una misura individuale, concessa al debitore dal giudice del concordato al termine di una speciale procedura. La moratoria straordinaria deve dunque essere considerata come una moratoria individuale accordata nell'ambito di una specifica sospensione generale (Amman, § 57 n. l segg.).

Siccome la moratoria straordinaria potrebbe ancora rivelarsi utile in periodo di crisi, essa è stata mantenuta, in modo da evitare di dover ricorrere al diritto d'emergenza. La revisione si limita da un lato ad adattare queste disposizioni ad altre disposizioni che sono state modificate e, d'altro lato, a una nuova numerazione degli articoli. I vigenti articoli 317a a 317o diventano dunque gli articoli 333 a 346 (cfr. anche le considerazioni al n. 210.1).

Soltanto gli articoli 335 capoverso 1 e 343 capoverso 5 sono stati modificati sul piano redazionale nel testo francese.

212

Disposizioni finali del diritto vigente

Articoli 347 e 348 I vigenti articoli 318 (entrata in vigore) e 335 (pubblicazione) ricevono una nuova numerazione.

213

Modifica di termini

Negli articoli enumerati in questo capitolo del disegno sono stati modificati soltanto alcuni termini. Le modifiche sono dovute da un lato all'adattamento alla terminologia del Codice civile. D'altro lato i termini «vendita» e «vendita all'incanto» impiegati dal diritto vigente sono stati sostituiti dal termine generico «realizzare» laddove il loro significato si è dimostrato troppo ristretto.

139

Altre modifiche derivano dal fatto che l'autorità del concordato dovrà essere un'autorità giudiziaria.

Infine, modifiche terminologiche sono state apportate al testo italiano.

214

Disposizioni finali della revisione

Articolo 1 Secondo il capoverso 1, il Consiglio federale e il Tribunale federale dovranno adattare le ordinanze alla LEF. Lo stesso vale per i Cantoni, per quanto riguarda le leggi d'applicazione.

Per il passaggio dalla remunerazione dei funzionari mediante la percezione degli emolumenti al sistema della retribuzione fissa deve essere concesso ai Cantoni interessati un adeguato lasso di tempo. Secondo il capoverso 2, questo termine sarà di cinque anni.

Artìcolo 2 La LEF contiene essenzialmente regole di procedura. Giusta il capoverso I, con l'entrata in vigore del nuovo diritto le nuove disposizioni di procedura devono essere applicate a tutte le esecuzioni pendenti e ai procedimenti ad esse connessi. Un'eccezione si rende necessaria soltanto per i casi in cui una procedura del diritto previgente non possa assolutamente essere assimilata, o possa esserlo soltanto a fatica, a una delle forme del nuovo diritto. Alludiamo per esempio a un'azione di contestazione della causa di sequestro (art. 279 cpv. 2 LEF), sconosciuta al nuovo diritto. In questo caso il processo dovrà essere portato a termine secondo le norme del diritto previgente.

Per quanto riguarda la durata dei termini, il capoverso 2 riserva l'applicazione del diritto previgente per i termini il cui decorso era cominciato prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto. Per contro, il nuovo diritto si applica in materia di osservanza, computo, modificazione e restituzione del termine (art. 31 segg.).

Il capoverso 3 stabilisce che i diritti di prelazione stabiliti dal diritto previgente si applicano nella misura in cui il fallimento sia stato dichiarato o il pignoramento eseguito prima dell'entrata in vigore della nuova legge.

Per quanto riguarda il trattamento transitorio previsto nel capoverso 4 per il credito privilegiato della moglie, si rinvia alle considerazioni esposte a proposito dell'articolo 219 capoverso 4 terza classe.

Anche per la prescrizione dei crediti accertati mediante un attestato di carenza di beni deve essere cercata una soluzione praticabile. Il capoverso 5 stabilisce dunque che la prescrizione per questo genere di crediti inizia a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo diritto.

Articoli 3 e 4 Entrambe le disposizioni contengono le abituali formule concernenti il referendum e l'entrata in vigore.

140

215 215.1

Modificazione del diritto federale Ad articolo 26 del disegno

L'incorporamento nell'articolo 26 del presente disegno delle disposizioni della legge federale del 28 aprile 1920 sugli effetti di diritto pubblico del pignoramento infruttuoso e del fallimento comporta l'abrogazione di questa legge (n.

7 dell'allegato al disegno).

215.2

Ad articolo 57 capoverso 4 del disegno

Considerato che l'articolo 57 di questo disegno disciplina nei particolari la sospensione degli atti esecutivi anche nel caso di servizio di protezione civile, l'articolo 51 della legge federale sulla protezione civile può essere abrogato (n. 9 dell'allegato al disegno).

215.3

Ad articolo 80 capoverso 2 numero 2 del disegno

II disegno parifica a decisioni giudiziali le decisioni delle autorità amministrative federali che stabiliscono l'obbligo di pagamento in denaro o la costituzione di una garanzia. Sono dunque superflue le ripetizioni figuranti nella PA e nell'OG (n. l e 3 dell'allegato al disegno).

215.4

Ad articoli Sia, 91, 96, 163, 222, 229, 232 e 324 del disegno

L'articolo 323 CP concerne le fattispecie di inosservanza del debitore nella procedura di esecuzione e fallimento. In primo luogo viene proposto di inasprire la pena comminata: sarà ora possibile irrogare la pena massima prevista per le contravvenzioni. Si intende così tener conto del fatto che l'articolo 323 CP si occupa di fattispecie di differente gravita.

Inoltre, i rinvii dei numeri 1 a 5 vengono adattati alla LEF. Visto il nuovo articolo 222 capoverso 6 LEF, non è necessario ripetere nel numero 4 che al debitore devono essere ricordate espressamente le conseguenze penali dell'inosservanza.

L'inosservanza da parte di terzi nella procedura di esecuzione forzata è oggetto dell'articolo 324 CP. Anche in questo caso i rinvii alla LEF sono stati adattati.

Neanche qui è necessario ripetere che ai terzi devono essere espressamente ricordate le conseguenze penali dell'inosservanza (cfr. art. 57a cpv. lbis, 91 cpv.

6, 163 cpv. 2, 222 cpv. 6, 232 n. 4, 275, 337 cpv. 1 LEF).

Nei numeri 4 e 5 viene proposta l'introduzione di due nuove fattispecie, che permettono di colmare due lacune nella protezione penale dell'esecuzione forzata (n. 8 dell'allegato al disegno).

141

215.5

Ad articolo 92 capoverso 1 del disegno

La legislazione federale toccata dalla disposizione viene adattata (n. 2, 6 [art.

519 cpv. 2 CO], 15 e 16 dell'allegato al disegno).

215.6

Ad articolo 219 capoverso 4 del disegno

Attualmente diverse leggi federali prevedono privilegi nel fallimento a favore di determinate categorie di creditori. Il disegno regola i privilegi in modo esaustivo: le altre leggi federali devono essere adattate di conseguenza (n. 4, 5, 6 [art. 2270 cpv. 3 CO), 10, 11 [art. 99 LAVS], 12 [art. 83 cpv. 1 LAI], 17 e 18 dell'allegato al disegno).

Al di fuori della LEF resta soltanto il privilegio a favore del risparmio, oggetto di un nuovo disciplinamento (n. 16 dell'allegato al disegno).

215.7

Ad articolo 68c a 68e del disegno

Le modifiche del Codice civile sono commentate nei relativi articoli del disegno.

3

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale della Confederazione e dei Cantoni

II disegno non avrà per la Confederazione conseguenze finanziarie o sull'effettivo del personale. Per una parte dei Cantoni, invece, l'obbligo di garantire agli ufficiali d'esecuzione e dei fallimenti una retribuzione fissa potrà determinare un aumento delle spese. È tuttavia opportuno rilevare che questo aumento delle spese potrà essere compensato dagli emolumenti che, prelevati in base a una tariffa più elevata, spetteranno interamente al Cantone.

4

Programma di legislatura

II disegno è annunciato nel rapporto del 18 gennaio 1988 sul programma di legislatura 1987-1991 (FF 1988 I 339, appendice 1).

5

Rapporti con il diritto europeo

Anche la procedura di esecuzione forzata è toccata dagli sforzi di integrazione a livello europeo. Per quanto riguarda l'esecuzione internazionale di decisioni giudiziali, transazioni giudiziarie e atti autentici, va di nuovo fatto riferimento alla Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 conclusa tra gli Stati membri dell'AELS e delle CE (cfr. per maggiori dettagli il messaggio del 21 febbraio 1990; FF 1990 II 197 segg.). Lo strumento prenderà il posto di tutta una serie 142

di accordi bilaterali, permettendo un importante passo sulla strada dell'armonizzazione del diritto europeo (cfr. art. 55 della Convenzione di Lugano).

La Convenzione di Lugano avrà effetti diretti sulla LEF. Alcuni di questi effetti, come quelli sulla regolamentazione del sequestro, sono già stati commentati (cfr. n. 208.1, esecuzione in Svizzera di un decreto di sequestro straniero; n. 208.7, inammissbilità dell'azione di convalida del sequestro promossa al foro esorbitante del sequestro). Circa i rapporti tra la LEF e la Convenzione di Lugano in generale, rinviamo al commento dell'articolo 30a del disegno (cfr.

n. 201.19).

Anche il fallimento internazionale è da tempo uno dei temi della politica europea d'integrazione. Le CE non hanno però raggiunto lo scopo ultimo, quello cioè di concludere sul piano europeo una convenzione in materia di fallimento relativamente esaustiva. La nuova regolamentazione è rimasta a livello di proposta, e la sua realizzazione non è imminente (cfr. sul progetto delle CE: GUCE, Supplemento speciale 2/82).

Contemporaneamente alle CE, anche il Consiglio d'Europa si occupa da lungo tempo del fallimento internazionale (cfr. i rapporti annuali 1987/88 del Consiglio federale sulle attività della Svizzera nel Consiglio d'Europa, in FF 1988 II 96, 1989 I 1090). A differenza delle CE, il Consiglio d'Europa non punta a una regolamentazione completa della materia, bensì, sulla base di un programma minimo, alla conclusione di una Convenzione europea su determinati aspetti internazionali del fallimento. Si tratta di questioni di competenza internazionale e di esecutorietà dei giudizi in materia di dichiarazione di fallimento, della possibile universalità (possibilità di opzione del diritto interno tra il sistema del «sindaco del fallimento» e quello del «fallimento secondario»), dell'informazione dei creditori e la riunione sul piano internazionale del patrimonio del fallito. La relativa convenzione è stata aperta alla firma il 6 giugno 1990. Alcuni Stati vi hanno già aderito.

6

Costituzionalità

La costituzionalità del progetto risulta dall'articolo 64 capoverso 1 della Costituzione federale.

143

Allegato Bibliografia (e modo di citare) Ammon

Avamprogetto

Deschenaux

Fritzsche, voi. II

Fritzsche/Walder, voi. I

Gilliéron

Guldener Jaeger Jaeger/Daeniker

Rapporto Walder-Bohner, Arrestbewilligungspraxis Weber/Brüstlein

ZVW

144

Ammon Kurt, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 4 a ed., Berna 1988 Avamprogetto della commissione peritale per l'esame generale della LEF, del dicembre 1981 Deschenaux Henri, Der Einleitungstitel, Schweizerisches Privatrecht, vol.

II, Basilea 1967 Fritzsche Hans, Schuldbetreibungsund Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. II, 2 a ed., Zurigo 1967/68 Fritzsche Hans/Walder-Bohner Hans Ulrich, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, 3" ed., Zurigo 1984 Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2" éd., Losanna 1988 Guldener Max, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3a ed., Zurigo 1979 Jaeger Carl, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, 3 a ed., Zurigo 1911 Jaeger Carl/Daeniker Marta, Schuldbetreibungs- und Konkurspraxis der Jahre 1911-1945, 2 vol., Zurigo 1945 Rapporto relativo all'avamprogetto della commissione peritale per l'esame generale della LEF del dicembre 1981 Walder-Bohner Hans Ulrich, Fragen der Arrestbewilligungspraxis, Zurigo 1982 Weber Leo/Brüstlein Alfred, Das Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2 a ed., Zurigo 1901 Zeitschrift für Vormundschaftswesen

Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento

Disegno

Modificazione del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 maggio 1991 '', decreta:

I La legge federale sulla esecuzione e sul fallimento2' è modificata come segue: Titolo Aggiunta dell'abbreviatura «LEF» Ingresso visto l'articolo 64 della Costituzione federale, Titolo marginale

Ogni articolo viene corredato di un titolo marginale Art. l titolo marginale A. Circondar!

d'esecuzione e circondar! dei fallimenti

B. Uffici d'esecuzione e uffici dei fallimenti I. Organizzazione

Art. 2 ' (Concerne solo i testi tedesco e francese) 2 In ogni circondario dei fallimenti è istituito un ufficio dei fallimenti diretto da un ufficiale dei fallimenti.

3 All'ufficiale è aggiunto un supplente che ne fa le veci nei casi di incompatibilità o d'impedimento alla direzione dell'ufficio.

4 Gli uffici d'esecuzione e gli uffici dei fallimenti possono essere diretti dallo stesso ufficiale.

5 Per il resto, l'organizzazione degli uffici spetta ai Cantoni.

Esecuzione e fallimento

2. Retribuzione

C. Assistenza

D. Responsabilità 1. Princìpio; competenza del Tribunale federale

Art. 3 L'ufficiale esecutore, l'ufficiale dei fallimenti e i loro supplenti ricevono una retribuzione fissa.

Art. 4 1 Gli uffici d'esecuzione e gli uffici dei fallimenti procedono alle operazioni di loro competenza su richiesta degli uffici, delle amministrazioni speciali del falllimento, come pure dei commissari e dei liquidatori di un altro circondario.

2 Gli uffici, le amministrazioni speciali del fallimento, i commissari e i liquidatori possono procedere ad atti del loro ufficio anche al di fuori del loro circondario, se l'ufficio competente per territorio vi acconsente. La competenza per la notificazione degli atti esecutivi che non avvenga per posta, per il pignoramento, per la vendita agli incanti e per la richiesta d'intervento della forza pubblica spetta tuttavia unicamente all'ufficio dove l'atto deve essere compiuto.

Art. 5 1 II Cantone è responsabile del danno cagionato illecitamente dai funzionari, dagli impiegati, dai loro ausiliari, dalle amministrazioni speciali del fallimento, dai commissari, dai liquidatori, dalle autorità di vigilanza e giudiziarie, come pure dalla polizia, nell'adempimento dei compiti loro assegnati dalla presente legge.

2

II danneggiato non ha azione contro il colpevole.

3

Se l'azione di risarcimento è fondata sull'atto illecito dell'autorità cantonale superiore di vigilanza o dall'istanza cantonale superiore dei concordati, il Tribunale federale è solo competente.

2. Regresso

3. Prescrizione

Art. 6 1 II Cantone che ha risarcito il danno può esercitare il regresso contro le persone che lo hanno cagionato con intenzione o per negligenza grave.

2 1 Cantoni possono esigere una cauzione dalle amministrazioni speciali del fallimento, dai commissari e dai liquidatori.

Art. 7 titolo marginale e cpv. 2 2 L'azione di regresso del Cantone si prescrive in un anno dal giorno del riconoscimento o della constatazione giudiziaria della responsabilità del Cantone e in ogni caso in dieci anni dal giorno dell'atto che ha cagionato il danno.

Esecuzione e fallimento

4. Applicazione del Codice delle obbligazioni

E. Verbali e registri 1. Tenuta, prova e rettificazione

2. Consultazione

Art. la (nuovo) Per il resto, sono applicabili le disposizioni del Codice delle obbigazioni1' sugli atti illeciti.

Art. 8 1 Gli uffici d'esecuzione e gli uffici dei fallimenti stendono verbale delle loro operazioni nonché delle domande e dichiarazioni loro presentate e tengono i registri necessari.

2 1 verbali e i registri fanno fede fino a prova contraria.

3 L'ufficio d'esecuzione rettifica un'iscrizione erronea d'ufficio o su domanda della persona toccata.

Art. 8a (nuovo) 1 Chiunque renda verosimile un interesse può consultare i verbali e i registri degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei fallimenti, nonché chiederne estratti.

2 Gli uffici non possono dar notizia a terzi circa: a. procedimenti esecutivi nulli o procedimenti esecutivi annullati in seguito a impugnazione o a decisione giudiziale; b. procedimenti esecutivi per i quali il debitore ha esercitato con successo l'azione di ripetizione dell'indebito.

3 Per i terzi, il diritto di consultare si estingue cinque anni dopo la chiusura del procedimento. Estratti sono rilasciati soltanto ad autorità giudiziarie o amministrative per procedimenti pendenti presso di loro.

Art. 9 titolo marginale

F. Deposito di somme e di oggetti preziosi

Art. 10 O. Ricusazione

1

1 funzionar! e gli impiegati degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei fallimenti e i membri dell'autorità di vigilanza non possono esercitare le loro funzioni: 1. negli affari propri; 2. in quelli del coniuge, del fidanzato o della fidanzata, dei parenti ed affini in linea retta ascendente e discendente nonché dei parenti ed affini in linea collaterale fino al terzo grado incluso;

Esecuzione e fallimento

3. negli affari di una persona di cui siano rappresentanti legali, mandatari o impiegati; 4. negli affari in cui possano per altri motivi avere interessi.

2 L'ufficiale tenuto a ricusarsi trasmette immediatamente le domande al suo supplente e ne avvisa il creditore con lettera semplice.

H. Affari proibiti

Art. 11 Ai funzionari e impiegati degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei fallimenti è vietato concludere affari per proprio conto riguardo al credito per il quale l'ufficio procede o all'oggetto che è incaricato di realizzare. Gli atti che contravvengono a questo divieto sono nulli.

Art. 12 titolo marginale

I. Pagamenti all'ufficio d'esecuzione

K. Autorità di vigilanza 1. Autorità cantonale a. Designazione

b. Ispezione e sanzioni disciplinari

Art. 13 titolo marginale e cpv. 1 1 Ogni Cantone deve designare un'autorità incaricata di vigilare sugli uffici d'esecuzione e sugli uffici dei fallimenti.

Art. 14 titolo marginale e cpv. 2, periodo introduttivo n. l e 2 2 Essa può infliggere all'ufficiale o all'impiegato una delle seguenti sanzioni disciplinari: 1. l'ammonimento; 2. la multa sino a 1000 franchi; Art. 15 titolo marginale

2. Tribunale federale

Art. 16 titolo marginale L. Tasse

M. Ricorso 1. All'autorità di vigilanza

Art. 17 titolo marginale, cpv. 1 e 4 (nuovo) 1 Salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento.

Esecuzione e fallimento 4

In caso di ricorso, l'ufficio può, fino alla risposta, riconsiderare il provvedimento impugnato. Se emana una nuova decisione, la notifica senza indugio alle parti e ne da conoscenza all'autorità di vigilanza.

2. All'autorità superiore di vigilanza

3. Al Tribunale federale

Art. 18 1 La decisione di un'autorità inferiore di vigilanza può essere deferita all'autorità cantonale superiore di vigilanza entro dieci giorni dalla notificazione.

2 Contro una decisione dell'autorità inferiore è ammesso in ogni tempo il ricorso all'autorità cantonale superiore di vigilanza per denegata o ritardata giustizia.

Art. 19 1 La decisione dell'autorità cantonale superiore di vigilanza può essere deferita al Tribunale federale entro dieci giorni dalla notificazione per violazione del diritto federale o dei trattati internazionali conclusi dalla Confederazione, come pure per eccesso o abuso nell'apprezzamento.

2 Contro una decisione dell'autorità cantonale superiore di vigilanza è ammesso in ogni tempo il ricorso per denegata o ritardata giustizia.

Art. 20 4. Termini in materia di esecuzione cambiaria

5, Procedura

Nelle esecuzioni cambiarie i termini d'impugnazione sono ridotti a cinque giorni; l'autorità deve decidere entro ugual termine.

Art. 20a (nuovo) 1 La procedura avanti alle autorità cantonali di vigilanza è disciplinata dalle norme seguenti: 1. L'autorità di vigilanza constata i fatti d'ufficio. Essa può chiedere la collaborazione delle parti e, se rifiutano di prestare la collaborazione che da esse ci si può ragionevolmente attendere, dichiararne irricevibili le conclusioni.

2. L'autorità di vigilanza apprezza liberamente le prove; fatto salvo l'articolo 22, essa è vincolata dalle conclusioni delle parti.

3. La decisione sul ricorso deve essere motivata e indicare i rimedi di diritto; essa è notificata per scritto alle parti, all'ufficio e agli altri eventuali interessati.

4. La procedura è gratuita. La parte o il suo rappresentante che agisce in mala fede o in modo temerario o contrario al deco149

Esecuzione e fallimento

ro può essere condannata a una multa sino a 1000 franchi, nonché al pagamento di tasse e spese.

2 Per il resto, i Cantoni stabiliscono la procedura.

3 Alla procedura avanti al Tribunale federale si applicano le disposizioni della legge federale sulla organizzazione giudiziaria)1'.

Art. 21 tìtolo marginale 6. Decisioni su ricorso

N. Decisioni nulle

0. Disposizioni cantonali d'esecuzione 1. Autorità giudiziarie

Art. 22 1 Sono nulle le decisioni che violano prescrizioni emanate nell'interesse pubblico o di persone che non sono parte nel procedimento. L'autorità di vigilanza constata la nullità anche quando la decisione non sia stata impugnata.

2 L'ufficio può sostituire la decisione nulla con una nuova decisione. Nondimeno, se presso l'autorità di vigilanza è pendente un procedimento ai sensi del capoverso 1, la sostituzione è ammissibile fintanto che l'autorità di vigilanza non abbia deciso in merito a detto procedimento.

Art. 23 1 1 Cantoni designano le autorità giudiziarie competenti per le decisioni deferite al giudice dalla presente legge.

2 Possono essere dichiarati competenti giudici unici, tribunali o sezioni di tribunali.

Art. 24

2. Stabilimenti di deposito

3. Norme procedurali

Concerne solo il testo francese.

Art. 25 titolo marginale, periodo introduttivo e n. 2 I Cantoni emanano: 2. le norme disciplinanti la procedura sommaria in caso di: a. decisioni delle istanze competenti in materia di opposizione, di fallimento, di sequestro e di concordato; b. ammissibilità dell'opposizione tardiva (art. 77 cpv. 3) e dell'opposizione nell'esecuzione cambiaria (art. 181); e. annullamento o sospensione dell'esecuzione (art. 85 cpv. 1);

Esecuzione e fallimento

d. decisione relativa al ritorno a miglior fortuna (art. 265a cpv. 2-4).

4. Effetti di diritto pubblico del pignoramento infruttuoso e del fallimento

Art. 26 ' In quanto il diritto federale non sia applicabile, i Cantoni possono prescrivere che il pignoramento infruttuoso e il fallimento producono effetti di diritto pubblico, quali l'ineleggibilità a funzioni pubbliche, l'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'attività subordinata a autorizzazione. È esclusa la privazione dei diritti civici come pure la pubblicazione degli attestati di carenza di beni.

2 Agli effetti di diritto pubblico deve essere posto termine qualora il fallimento sia revocato, tutti i creditori al beneficio di un attestato di carenza di beni siano stati soddisfatti o tutti i loro crediti siano prescritti.

3 Qualora il coniuge del debitore sia l'unico creditore che subisca perdite, gli effetti di diritto pubblico del pignoramento infruttuoso e del fallimento non possono essere pronunciati.

Art. 27

5. Professione di rappresentante

P. Comunicazione circa l'organizzazione nel Cantone

1

1 Cantoni possono disciplinare la professione di rappresentante delle persone interessate nel procedimento esecutivo. I Cantoni possono segnatamente: 1. prescrivere che le persone che intendono esercitare questa attività provino la loro capacità professionale e moralità; 2. esigere la prestazione di garanzie; 3. fissare la tariffa degli onorari applicabili alla professione di rappresentante.

2 Chi ha ottenuto in un Cantone l'autorizzazione a esercitare la professione di rappresentante, può chiederla in ogni altro Cantone, sempreché la sua capacità professionale e moralità siano state accertate in modo adeguato.

3 Nessuno può essere costretto a munirsi di un rappresentante. I costi della rappresentanza non possono essere accollati al debitore.

Art. 28 titolo marginale e cpv. 1 ' I Cantoni indicano al Tribunale federale i circondari di esecuzione e dei fallimenti, l'organizzazione dei relativi uffici, come pure le autorità designate per l'applicazione della presente legge.

151

Esecuzione e fallimento

Q. Approvazione delle disposizioni cantonali d'esecuzione

R. Procedimenti esecutivi speciali

S. Trattati internazionali e diritto internazionale privato

A. Termini 1. Computo

2. Osservanza del termine

" RS 291 152

Art. 29 La validità delle leggi e dei regolamenti emanati dai Cantoni in esecuzione della presente legge sottosta all'approvazione della Confederazione.

Art. 30 1 La presente legge non si applica all'esecuzione nei confronti di Cantoni, Distretti e Comuni, in quanto la materia sia disciplinata da norme speciali federali o cantonali.

2 Sono riservate le disposizioni di altre leggi federali che prevedono procedure esecutive speciali.

Art. 3Oa (nuovo) 1 Sono riservati i trattati internazionali.

2 Sono inoltre riservate le disposizioni della legge federale sul diritto internazionale privato1'.

Art. 31 tìtolo marginale e cpv. 3 3 Se l'ultimo giorno del termine cade in sabato, in domenica o in giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, il termine scade il prossimo giorno feriale.

Art. 32 1 Le comunicazioni scritte richieste dalla presente legge devono essere consegnate entro l'ultimo giorno del termine all'autorità o, alla sua intenzione, a un ufficio postale svizzero, oppure a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera.

2 II termine è osservato se prima della scadenza del medesimo è adita un'autorità incompetente; questa trasmette senza indugio la comunicazione all'autorità competente.

3 Se un'azione prevista dalla presente legge è ritirata dall'attore o respinta per incompetenza del giudice adito, comincia a decorrere un nuovo termine della medesima durata per promuovere l'azione.

4 Se una comunicazione scritta è viziata in modo rimediabile, deve essere data la possibilità di riparare il vizio.

Esecuzione e fallimento

3. Modificazione e restituzione

B. Comunicazioni degli uffici 1. Per scritto

Art, 33 titolo marginale, cpv. 2 e cpv. 3 e 4 (nuovi) 2 Un termine più lungo o una proroga possono essere concessi alla persona interessata nel procedimento che abiti all'estero o che debba essere avvisata mediante pubblicazione.

3 Una persona interessata nel procedimento può rinunciare ad avvalersi dell'inosservanza di un termine, se questo è stato istituito nel suo esclusivo interesse.

4 Chi è stato impedito ad agire entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa può chiedere all'autorità di vigilanza o all'autorità giudiziaria competente la restituzione del termine. Egli deve, entro il medesimo termine dalla cessazione dell'impedimento, inoltrare la richiesta motivata e compiere presso l'autorità competente l'atto omesso.

Art. 34 Tutte le comunicazioni degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei fallimenti si fanno per scritto e, salvo disposizione contraria della legge, mediante lettera raccomandata o consegna contro ricevuta.

Art. 35 titolo marginale

2. Mediante pubblicazione

C. Effetto sospensivo

Art. 36 Le appellazioni e i ricorsi hanno effetto sospensivo soltanto per decreto speciale dell'autorità adita o del suo presidente. Tale decreto deve essere immediatamente comunicato alle parti.

Art. 37 titolo marginale

D. Definizioni

Art. 38 titolo marginale A. Oggetto dell'esecuzione e specie d'esecuzione

Art. 39 titolo marginale e cpv. 1 B. Esecuzione in via di fallimento i. Campo d'applicazione

1 L'esecuzione si prosegue in via di fallimento e cioè come «esecuzione ordinaria in via di fallimento» (art. 159 a 176) o come «esecuzione cambiaria» (art. 177 a 189) quando il debitore sia iscritto nel registro di commercio in una delle seguenti qualità:

153

Esecuzione e fallimento

1. titolare di una ditta commerciale (art. 934 e 935 CO"); 2. socio di una società in nome collettivo (art. 554 CO); 3. socio illimitatamente responsabile di una società in accomandita (art. 596 CO); 4. membro dell'amministrazione di una società in accomandita per azioni (art. 765 CO); 5. socio gerente di una società a garanzia limitata (art. 781 CO); 6. società in nome collettivo (art. 552 CO); 7. società in accomandita (art. 594 CO); 8. società anonima o in accomandita per azioni (art. 643 e 764 CO); 9. società a garanzia limitata (art. 780 CO); 10. società cooperativa (art. 828 e 830 CO); 11. associazione (art. 60 e 61 CC2)).

2. Durata degli effetti dell'iscrizione nel registro di commercio

Art. 40 titolo marginale e cpv. 2 2 Se prima della scadenza di questo termine il creditore ha chiesto la continuazione dell'esecuzione o il precetto per l'esecuzione cambiaria, l'esecuzione si prosegue in via di fallimento.

Art. 41 titolo marginale

C. Esecuzione in via de realizzazione del pegno

D. Esecuzione in via di pignoramento

E. Eccezioni all'esecuzione in via di fallimento

Art. 42 1 In tutti gli altri casi l'esecuzione si prosegue in via di pignoramento (art. 89 a 150).

2 Se un debitore viene iscritto nel registro di commercio, le domande di continuazione dell'esecuzione pendenti contro di lui sono ciononostante eseguite in via di pignoramento, finché non sia stato dichiarato il suo fallimento.

Art. 43 I debitori soggetti all'esecuzione in via di fallimento o in via di realizzazione del pegno sono anch'essi escussi in via di pignoramento per: 1. imposte, tributi, tasse, sportule, ammende e altre prestazioni fondate sul diritto pubblico e dovute a pubbliche casse o funzionari; 2. alimenti o sussidi derivanti dal diritto di famiglia; 3. pretese tendenti alla prestazione di garanzia.

Esecuzione e fallimento

Art. 44 titolo marginale F. Riserva delle disposizioni speciali I. Realizzazione degli oggetti confiscati

2. Prestito a pegno

A. Foro ordinario d'esecuzione

Art. 45 La realizzazione dei crediti degli istituti di prestito a pegno è disciplinata dall'articolo 910 del Codice civile".

Art. 46 titolo marginale, cpv. 2 e 4 (nuovo) 2 Concerne solo il testo francese 4 La comunione dei comproprietari per piani è escussa al luogo in cui si trova il fondo.

Art. 47 Abrogato

Art. 48 titolo marginale B. Fori speciali d'esecuzione 1. Foro del luogo di dimora

Art. 49 titolo marginale 2. Foro della successione

Art. 50 titolo marginale 3. Foro del debitore domiciliato all'estero

4. Foro del luogo in cui si trova la cosa

Art. 51 titolo marginale e cpv. 1 1 Per i crediti garantiti con pegno manuale l'esecuzione si può promuovere tanto al luogo determinato giusta gli articoli 46 a 50, quanto al luogo in cui si trova il pegno o la sua parte di maggior valore.

Esecuzione e fallimento

5. Foro del sequestro

Art. 52 titolo marginale e primo periodo L'esecuzione preceduta da sequestro può essere promossa al luogo in cui si trova l'oggetto sequestrato.

Art. 53 titolo marginale

C. Foro in caso di cambiamento di domicilio

Art. 54 titolo marginale D. Foro in caso di fallimento del debitore in fuga

Art. 55 titolo marginale E. Principio dell'unità del fallimento

Titolo che precede l'art. 56 HI. Dei perìodi preclusi, delle ferie e delle sospensioni

A. Definizioni

B. Sospensione 1. Servizio militare o di protezione civile a. Durata

Art. 56 Sotto riserva dei casi di sequestro o di provvedimenti conservativi che non ammettono dilazione, non si può procedere ad atti esecutivi: 1. nei periodi preclusi, cioè tra le ore 20 e le 7, come pure in domenica e nei giorni ufficialmente riconosciuti come festivi; 2. durante le ferie, cioè sette giorni prima e sette giorni dopo la Pasqua, la Pentecoste, il Digiuno federale e il Natale; questa disposizione non si applica tuttavia all'esecuzione cambiaria; 3. contro un debitore cui sia stata concessa la sospensione (art.

57 a 62).

Art. 57 titolo marginale, cpv. 1, 3 e 4 1 L'esecuzione contro un debitore in servizio militare o di protezione civile è sospesa per tutta la durata del servizio.

'Trattandosi di alimenti o sussidi derivanti dal diritto di famiglia, il debitore può essere escusso anche durante la sospensione.

4 II debitore che presta servizio militare in qualità di funzionario o impiegato della Confederazione o del Cantone non fruisce della sospensione.

Esecuzione e fallimento

Art. 57a tìtolo marginale, cpv. 1, lbìs (nuovo) e 3 b. Obbligo d'informare dei terzi

c. Garanzia del pegno immobiliare

d. Inventario

e. Revoca da parte del giudice

1 Quando non si può procedere ad un atto d'esecuzione perché il debitore presta servizio militare o di protezione civile, le persone maggiorenni che fanno parte della sua economia domestica, o se si tratta di atti notificati in uno stabilimento industriale o commerciale, i lavoratori e, secondo il caso, il datore di lavoro, sono tenuti sotto minaccia di pena (art. 324 n. 5 CP") a indicare all'ufficiale l'indirizzo militare e l'anno di nascita del debitore.

ibis L'ufficiale ricorda alle persone tenute all'obbligo d'informare i loro doveri come pure le conseguenze penali dell'inosservanza.

3 Abrogato

Art. 57b tìtolo marginale e cpv. 1 1 Nei confronti di un debitore, cui è stata concessa la sospensione dell'esecuzione a causa del servizio militare o di protezione civile, la garanzia del pegno immobiliare per gli interessi (art. 818 cpv.

1 n. 3 CC2)) si estende a tutta la durata della sospensione.

Art. 57c titolo marginale e cpv. 1 I Se un debitore fruisce della sospensione dell'esecuzione a causa del servizio militare o di protezione civile, il creditore può esigere che per la durata della sospensione l'ufficio d'esecuzione compili un inventario dei beni agli effetti previsti dall'articolo 164. Il creditore deve tuttavia rendere verosimile che il suo credito esiste e che esso è messo in pericolo da atti del debitore o di terzi intesi a favorire singoli creditori a danno di altri o a danneggiare i creditori in genere.

Art. 57d II giudice competente per il rigetto dell'opposizione può revocare con effetto immediato, in generale oppure per singoli crediti, la sospensione concessa a causa del servizio militare o di protezione civile, se il creditore istante rende verosimile: 1. che il debitore ha sottratto beni all'azione dei suoi creditori o compie atti intesi a favorire singoli creditori a danno di altri o a danneggiare i creditori in genere, oppure 2. che il debitore, in servizio militare volontario o in servizio volontario di protezione civile, non ha bisogno della sospensione per poter provvedere alla propria esistenza economica, oppure

157

Esecuzione e fallimento

3. che il debitore presta servizio militare volontario o servizio volontario di protezione civile per sottrarsi ai suoi impegni.

f. Servizio militare o di protezione civile del rappresentante legale

Art. 57e 1 Le disposizioni sulla sospensione sono applicabili anche alle persone ed alle società il cui rappresentante legale si trova in servizio militare o di protezione civile, fintanto che esse non siano in grado di designare un altro rappresentante.

2 Abrogato

2. Decesso nella famiglia del debitore

Art. 58 L'esecuzione contro un debitore cui sia morto il coniuge, un parente o un affine in linea retta o una persona che vive in comunione domestica con lui, è sospesa durante due settimane a contare dal giorno della morte.

Art. 59 tìtolo marginale

3. Nell'esecuzione per i debiti della successione

Art. 60 titolo marginale 4. Detenzione

Art. 61 tìtolo marginale 5. Malattia grave

6. Epidemia o pubblica calamità

C. Effetti sulla decorrenza dei termini

158

Art. 62 In caso di epidemia o di pubblica calamità e in tempo di guerra, il Consiglio federale, o il Governo cantonale con il consenso del Consiglio federale, può concedere la sospensione per determinate parti del territorio o di popolazione.

Art. 63 Le ferie e le sospensioni non impediscono la decorrenza dei termini. Tuttavia, il termine a disposizione del debitore, del creditore o di terzi che viene a scadere durante le ferie o le sospensioni è prorogato fino al terzo giorno dopo la fine della medesima. Nel computo del termine di tre giorni non si tiene conto dei sabati,

Esecuzione e fallimento

delle domeniche e dei giorni ufficialmente riconosciuti come festivi.

A. Alle persone fisiche

B. Alle persone giurìdiche, società ed eredità indivise

C. Al debitore domiciliato all'estero o in caso di notificazione impossibile

A. Domanda d'esecuzione

Art. 64 titolo marginale e cpv. 2 2 Concerne solo il testo francese Art. 65 titolo marginale e cpv. l, n. l a 3 1 Se l'esecuzione è diretta contro una persona giuridica o contro una società, la notificazione si fa al rappresentante della medesima, e cioè: 1. per un Comune, un Cantone o la Confederazione, al presidente dell'autorità esecutiva, o al servizio designato da quest'autorità; 2. per una società anonima, una società in accomandita, una società a garanzia limitata, una società cooperativa o un'associazione iscritta nel registro di commercio, a qualunque membro dell'amministrazione o della direzione, come pure a qualunque direttore o procuratore; 3. Concerne solo il testo francese Art. 66 titolo marginale e cpv. 3 a 5 3 Se il debitore è domiciliato all'estero, la notificazione si fa per mezzo delle autorità di quel luogo o, in quanto un trattato Io preveda ovvero lo Stato sul territorio del quale deve avvenire la notificazione lo ammetta, per posta.

4 La notificazione si fa mediante pubblicazione quando: 1. il domicilio del debitore è sconosciuto; 2. il debitore persiste a sottrarsi alla notificazione; 3. il debitore è domiciliato all'estero e la notificazione giusta il capoverso 3 non è possibile in un termine ragionevole.

5 Abrogato Art. 67 titolo marginale e cpv. 2 2 Per i crediti garantiti con pegno la domanda conterrà inoltre le indicazioni prescritte dall'articolo 151.

Art. 68 titolo marginale

B. Spese d'esecuzione

159

Esecuzione e fallimento

Titolo che precede l'art. 68a VI. Dell'esecuzione contro un coniuge vivente in comunione di beni Art. 68a titolo marginale A. Notificazione degli atti esecutivi. Opposizione

B. Disposizioni speciali

Art. 68b titolo marginale e cpv. 3 3 Se l'esecuzione è continuata sui beni propri e sulla quota di beni comuni, il pignoramento e la realizzazione di quest'ultima sono retti dall'articolo 132; rimane riservato il pignoramento di entrate successive del coniuge escusso.

VII. Dell'esecuzione in caso di rappresentanza legale 0 curatela (nuovo)

1. Debitore sotto autorità parentale o tutela

2. Debitore sotto curatela

Art. 68c (nuovo) 1 Se il debitore si trova sotto autorità parentale o tutela, gli atti esecutivi si notificano al rappresentante legale; qualora non abbia un rappresentante legale, gli atti esecutivi si notificano all'autorità tutoria competente.

2 Se il credito deriva dall'esercizio di una professione o di un mestiere autorizzati, ovvero è in relazione con l'amministrazione del provento del lavoro o dei beni liberi (art. 321 cpv. 2, 323 cpv. 1, 412, 414 CC0), gli atti esecutivi si notificano al debitore e al suo rappresentante legale.

3 Se al debitore fu nominato un curatore d'amministrazione (art.

395 cpv. 2 CC) e il creditore pretende di essere soddisfatto oltre che sulle rendite del debitore anche sulla di lui sostanza, gli atti esecutivi sono notificati al debitore e al curatore.

Art. 68d (nuovo) Se al debitore fu nominato un curatore e la nomina è stata pubblicata o comunicata all'ufficio d'esecuzione (art. 397 CC '>), gli atti d'esecuzione si notificano: 1. in caso di curatela giusta l'articolo 325 CC al curatore e al titolare dell'autorità parentale;

Esecuzione e fallimento

2. in caso di curatela giusta gli articoli 392 a 394 CC al debitore e al curatore.

3. Limitazione della responsabilità

Art. 68e (nuovo) Nella procedura di rivendicazione (art. 106 a 109), se il debitore risponde soltanto con i beni liberi, si può far valere l'estraneità del bene pignorato a questi beni.

Titolo che precede l'art. 69

Vili. Del precetto esecutivo e dell'opposizione A. Precetto esecutivo 1. Contenuto

2. Stesura

3. Momento della notificazione

4. Forma della notificazione

B. Produzione dei mezzi di prova

C. Opposizione 1. Termine e forma

Art. 69, titolo marginale e cpv. 1 1 Concerne solo il testo francese Art. 70 titolo marginale e cpv. 2 2 Se per lo stesso debito si procede contemporaneamente contro più debitori, a ciascuno di essi è notificato un precetto.

Art. 71 titolo marginale e cpv. 1 1 Concerne solo il testo francese Art. 72 titolo marginale e cpv. 1 1 La notificazione è fatta dall'ufficiale, da un impiegato dell'ufficio o per posta.

Art. 73 1 Su istanza del debitore, il creditore è invitato a presentare presso l'ufficio, entro il termine di opposizione, i mezzi di prova concernenti la pretesa.

2 L'inadempimento da parte del creditore non sospende il decorso del termine d'opposizione. In una lite successiva, il giudice terrà tuttavia conto, nella decisione sulle spese processuali e sulle ripetibili, del fatto che il debitore non aveva avuto la possibilità di prendere visione dei mezzi di prova.

Art. 74 titolo marginale, cpv. 1 e 2 1 Se l'escusso intende fare opposizione, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all'ufficio d'esecuzione.

Esecuzione e fallimento 2

Se l'escusso contesta soltanto una parte del credito, deve indicare esattamente l'importo contestato, altrimenti si reputa contestato l'intero credito.

2. Motivi

Art. 75 1 Non è necessario motivare l'opposizione. Adducendone i motivi, il debitore non rinuncia a far valere ulteriori eccezioni.

2 II debitore che intende contestare di essere ritornato a miglior fortuna o di disporre economicamente di nuovi beni (art. 265a cpv. 1), oppure, in un'esecuzione in via di realizzazione del pegno, l'esistenza del diritto di pegno, deve dichiararlo esplicitamente nell'opposizione.

3 Sono riservate le disposizioni sull'opposizione nell'esecuzione cambiaria (art. 179 cpv. 1) e nell'esecuzione contro un coniuge vivente in comunione di beni (art. 68« cpv. 3).

4 II debitore escusso in via di pignoramento o in via di fallimento il quale intende eccepire che il credito è garantito da pegno e che è dunque ammissibile soltanto l'esecuzione in via di realizzazione del pegno, deve presentare ricorso entro dieci giorni dalla notificazione del precetto esecutivo.

Art. 76 titolo marginale

3. Comunicazione al creditore

Art. 77 4. Opposizione tardiva per cambiamento del creditore

1

Se il creditore cambia in corso d'esecuzione, l'escusso può fare opposizione anche in un secondo tempo, e cioè sino alla ripartizione o alla dichiarazione di fallimento.

2 L'escusso deve presentare opposizione scritta e motivata al giudice del luogo dell'esecuzione entro dieci giorni dalla conoscenza del cambiamento del creditore, rendendo verosimili le eccezioni opponibili al nuovo creditore.

3 Concerne solo il testo francese 4 Se l'opposizione tardiva è ammessa ma un pignoramento è già stato eseguito, l'ufficiale impartisce al creditore un termine di dieci giorni per promuovere l'azione di riconoscimento del suo credito. Trascorso infruttuosamente il termine, il pignoramento decade.

5 L'ufficio d'esecuzione avvisa il debitore di ogni cambiamento di creditore.

Esecuzione e fallimento

Art. 78 titolo marginale 5. Effetti

D. Eliminazione dell'opposizione 1. Mediante la procedura ordinaria o amministrativa

2. Mediante rigetto definitivo a. Titoli di rigetto

b. Eccezioni

Art. 79 1 Se è stata fatta opposizione contro l'esecuzione, il creditore, per far valere la propria pretesa, deve seguire la procedura ordinaria o quella amministrativa. Egli può chiedere la continuazione dell'esecuzione soltanto in forza di una sentenza cresciuta in giudicato che tolga espressamente l'opposizione.

2 Se la decisione è stata pronunciata in un altro Cantone, l'ufficio d'esecuzione, ricevuta la domanda di proseguire l'esecuzione, impartisce al debitore un termine di dieci giorni per opporre eventuali eccezioni giusta l'articolo 81 capoverso 2. Se il debitore oppone una tale eccezione, il creditore può domandare la continuazione dell'esecuzione soltanto dopo che il giudice del rigetto del foro dell'esecuzione si sia pronunciato.

Art. 80 1 Se il credito è fondato su una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione.

2 Sono parificati alle sentenze esecutive: 1. le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali; 2. le decisioni di autorità amministrative federali concernenti il pagamento di una somma di denaro o la prestazione di garanzie; 3. entro il territorio cantonale, le decisioni di autorità amministrative cantonali riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico (imposte, ecc.), in quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive.

Art. 81 titolo marginale e cpv. 1 e 3 1 Se il credito è fondato su una sentenza esecutiva di un'autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l'esecuzione, l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l'escusso provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto.

3 Se la sentenza è stata pronunciata in uno Stato estero con il quale esiste un trattato per la reciproca esecuzione delle sentenze, l'escusso può invocare le eccezioni riservate dal trattato.

Esecuzione e fallimento

3. Mediante rigetto provvisorio a. Condizioni

b. Effetti

4. Procedura di rigetto

E. Annullamento o sospensione giudiziali dell'esecuzione 1. In procedura sommaria

2. Mediante decisione giudiziale

Art. 82 titolo marginale e cpv. 2 2 Concerne solo il testo francese

Art. 83, titolo marginale, cpv. 2, 3 e 4 (nuovo) 2 Tuttavia il debitore, entro venti giorni dal rigetto dell'opposizione, può domandare con la procedura ordinaria il disconoscimento del debito al giudice del luogo dell'esecuzione.

3 Se il debitore omette di fare tale domanda o se questa è respinta, il rigetto dell'opposizione e, secondo i casi, il pignoramento provvisorio diventano definitivi.

4 II decorso del termine di cui all'articolo 165 capoverso 2 è sospeso tra il giorno in cui venne promossa l'azione di disconoscimento del debito e la sua definizione giudiziale. Nondimeno, il giudice del fallimento pone termine agli effetti dell'inventario quando cessano di esistere le condizioni per ordinarlo.

Art. 84 1 II giudice del luogo d'esecuzione pronuncia sulla domanda di rigetto dell'opposizione.

2 Non appena ricevuta la domanda, da all'escusso la possibilità di esprimersi verbalmente o per scritto, poi comunica la decisione entro cinque giorni.

Art. 85 Se l'escusso prova per mezzo di documenti che il debito con i relativi interessi e con le spese è stato estinto o che gli è stata concessa una dilazione, può ottenere in ogni tempo dal tribunale del luogo dell'esecuzione nel primo caso l'annullamento, e nel secondo la sospensione dell'esecuzione.

Art. 85a (nuovo) 1 L'escusso può domandare in ogni tempo al tribunale del luogo dell'esecuzione l'accertamento dell'inesistenza del debito, della sua estinzione o della concessione di una dilazione.

2 Se l'azione non appare già di primo acchito priva di fondamento, il tribunale pronuncia la sospensione provvisoria dell'esecuzione, e cioè: 1. nell'esecuzione in via di pignoramento o di realizzazione del pegno, prima della realizzazione o, se questa ha già avuto luogo, prima della ripartizione;

Esecuzione e fallimento

2. nell'esecuzione in via di fallimento, dopo la notificazione della comminatoria di fallimento.

3 Se l'azione è ammessa, il tribunale, secondo il caso, annulla o sospende l'esecuzione.

4 La causa è trattata con la procedura accelerata.

F. Azione di ripetizione per pagamento indebito

Art. 86 titolo marginale e cpv. 3 3 In eccezione all'articolo 63 del Codice delle obbligazioni '> per avere diritto alla restituzione è sufficiente provare l'inesistenza del debito.

Art. 87 titolo marginale

G. Esecuzione in via di realizzazione del pegno ed esecuzione cambiaria

Titolo che precede l'art. 88 (nuovo) IX. Continuazione dell'esecuzione / tìtoli che precedono l'art. 88 sono inseriti prima dell'ari. 89 Art. 88 1 Se l'esecuzione non è stata sospesa in virtù di un'opposizione o di una decisione giudiziale, trascorsi venti giorni dalla notificazione del precetto il creditore può chiederne la continuazione.

2 Questo diritto si estingue decorso un anno dalla notificazione del precetto. Se è stata fatta opposizione, il termine resta sospeso tra il giorno in cui venne promossa l'azione giudiziaria e la sua definizione.

3 Della domanda di continuazione è dato atto gratuitamente al creditore che lo richiede.

A. Esecuzione 1. Momento

Art. 89 Se il debitore è soggetto all'esecuzione in via di pignoramento, l'ufficio d'esecuzione, ricevuta la domanda di continuazione, procede senza indugio al pignoramento o vi fa procedere dall'ufficio del luogo dove si trovano i beni da pignorare.

165

Esecuzione e fallimento

Art. 90 titolo marginale 2. Avviso

3. Obblighi del debitore e dei terzi

4. Beni impignorabili

Art. 91 1 II debitore è tenuto, sotto minaccia di pena: 1. ad assistere al pignoramento o a farvisi rappresentare (art.

323 n. l CP '>); 2. a indicare, sino a concorrenza di quanto sia necessario per un sufficiente pignoramento, tutti i suoi beni, compresi quelli che non sono in suo possesso, come pure i crediti e i diritti verso terzi (art. 164 n. l, 323 n. 2 CP).

2 Se il debitore omette senza giustificazione sufficiente di assistere al pignoramento o di farvisi rappresentare, l'ufficio d'esecuzione può ordinarne l'accompagnamento per mezzo della polizia.

3 A richiesta dell'ufficiale, il debitore deve aprire i locali e i ripostigli. Se necessario, l'ufficiale può chiedere l'aiuto dell'autorità di polizia.

4 1 terzi che detengono beni del debitore o verso i quali questi vanta crediti hanno, sotto minaccia di pena (art. 324 n. 5 CP), lo stesso obbligo di informare del debitore.

5 Le autorità hanno lo stesso obbligo di informare del debitore.

6 L'ufficio d'esecuzione ricorda esplicitamente agli interessati i loro obblighi come pure le conseguenze penali dell'inosservanza.

Art. 92 titolo marginale, cpv. 1, n. 1, 3 e 6 a 13, nonché cpv. 2 a 4 (nuovi) 1 Sono impignorabili: 1. gli oggetti destinati all'uso personale del debitore o della sua famiglia, quali abiti, effetti personali, utensili di casa, mobili o altri oggetti, in quanto siano indispensabili; 3. gli arnesi, gli apparecchi, gli strumenti e i libri, in quanto siano necessari al debitore e alla sua famiglia per l'esercizio della professione; 6. gli effetti di abbigliamento, di equipaggiamento e armamento, il cavallo di servizio e il soldo militare di una persona incorporata nell'esercito, come pure gli effetti di abbigliamento e di equipaggiamento e l'indennità di una persona tenuta a prestare il servizio di protezione civile; 7. il diritto a rendite vitalizie costituite giusta gli articoli 516 a 520 del Codice delle obbigazioni2);

Esecuzione e fallimento

8. i sussidi elargiti da associazioni o casse di beneficenza o di soccorso in caso di malattia, indigenza o morte, come pure da altre simili istituzioni; 9. le rendite, indennità in capitale e altre prestazioni elargite alla vittima o ai suoi parenti per lesioni corporali, danno alla salute o morte d'uomo, in quanto costituiscano indennità a titolo di riparazione morale, o risarcimento per le spese di cura o per l'acquisto di mezzi ausiliari; 9a. le rendite giusta gli articoli 20 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti '' e 50 della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità2', le prestazioni giusta l'articolo 12 della legge federale del 19 marzo 19653) sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, come pure le prestazioni delle casse di compensazione per indennità familiari; 10. i diritti a prestazioni e al libero passaggio nei confronti di fondi di previdenza professionale, prima che si verifichi il caso di previdenza; 11. i beni destinati a svolgere compiti di pubblico imperio appartenenti a uno Stato estero o a una banca centrale estera.

12. e 13. abrogati.

2 Sono inoltre impignorabili gli oggetti per i quali vi è senz'altro da presumere che il ricavo eccederebbe di così poco la somma delle spese da non giustificare la loro realizzazione. Tali oggetti devono tuttavia essere indicati nel verbale di pignoramento con il loro valore di stima.

3 Gli oggetti di cui al capoverso 1 numeri 1 a 3 sono pignorabili se di valore elevato; tuttavia essi possono essere tolti al debitore soltanto dopo che il creditore ha messo a disposizione del debitore, in loro sostituzione, oggetti del medesimo valore d'uso oppure la somma necessaria per il loro acquisto.

4 Sono riservate le disposizioni speciali sull'impignorabilità previste dalla legge federale sul contratto d'assicurazione (art. 79 cpv.

2 e SOLCA 4 '), dalla legge federale del 7 dicembre 19225) concernente il diritto d'autore sulle opere letterarie ed artistiche (art. 10 LDA) e dal Codice penale (art. 378 cpv. 2 CP6)).

» RS > RS 3 > RS "1RS » RS 6 > RS 2

831.10 831.20 831.30 221.229.1 231.1 311.0

167

Esecuzione e fallimento

5. Redditi limitatamente pignorabili

Art. 93 1 Ogni provento del lavoro, gli usufrutti e il loro prodotto, le rendite vitalizie e gli alimenti, le pensioni e le prestazioni di qualsiasi tipo destinate a risarcire una perdita di guadagno o una pretesa derivante dal diritto al mantenimento, segnatamente le rendite e le indennità in capitale che non sono impignorabili giusta l'articolo 92, possono essere pignorati in quanto, a giudizio dell'ufficiale, non siano assolutamente necessari al sostentamento del debitore e della sua famiglia.

2 Tali redditi possono essere pignorati per un anno al massimo dal giorno dell'esecuzione del pignoramento. Se al pignoramento partecipano più creditori, il termine decorre dal primo pignoramento eseguito su richiesta di un creditore del gruppo in questione (art. 110 e 111).

3 Se durante il decorso di tale termine l'ufficio ha conoscenza di una modificazione determinante per l'importo da pignorare, esso commisura il pignoramento alle mutate circostanze.

Art. 94 titolo marginale

6. Pignoramento di frutti prima del raccolto

7. Ordine del pignoramento a. In generale

Art. 95 titolo marginale, cpv. 1, 2 e 4bis (nuovo) 1 Si devono pignorare in primo luogo i beni mobili, compresi i crediti e le pretese limitatamente pignorabili (art. 93). Sono pignorati anzitutto gli oggetti di commercio quotidiano, e i meno necessari prima degli indispensabili.

2 1 beni immobili non possono essere pignorati, se non in quanto quelli mobili non bastino a coprire il credito.

4bis L'ufficiaie può scostarsi da quest'ordine qualora le circostanze lo giustifichino o se il creditore e il debitore di comune accordo lo richiedono.

Art. 95a titolo marginale

b. Crediti verso il coniuge

B. Effetti del pignoramento

1) RS 311.0

168

Art. 96 titolo marginale e cpv. 1 1 È fatto divieto al debitore, sotto minaccia di pena (art. 169 CP 1), di disporre, senza autorizzazione dell'ufficiale, degli ogget-

Esecuzione e fallimento

ti pignorati. L'ufficiale procedente ricorda esplicitamente al debitore il divieto come pure le conseguenze penali dell'inosservanza.

Art. 97 titolo marginale C. Stima. Misura del pignoramento

D. Misure cautelari 1. Per i beni mobili

Art. 98 titolo marginale e cpv. 1 1 II denaro, i biglietti di banca, i titoli al portatore, le cambiali e gli altri titoli girabili, gli oggetti di metallo prezioso e gli altri oggetti di valore sono presi in custodia dall'ufficio.

Art. 99 titolo marginale

2. Per i crediti

Art. 100 titolo marginale 3. Per gli altri diritti. Riscossione dei crediti

4. Per i fondi a. Annotazione nel registro fondiario

b. Frutti e redditi

Art. 101 titolo marginale e cpv. 2 2 L'effetto della restrizione del diritto di alienare un fondo si estingue se la realizzazione non è chiesta entro due anni dal pignoramento.

Art. 102 titolo marginale e cpv. 3 3 Esso cura l'amministrazione e la gestione del fondo.

Art. 103 titolo marginale

e. Raccolta dei frutti

Art. 104 titolo marginale 5. Per i beni comuni

Art. 105 titolo marginale 6. Spese di conservazione e mantenimento dei beni pignorati

169

Esecuzione e fallimento

Art. 106 E. Prelese di terzi (rivendicazione) 1. Menzione e comunicazione

1

Se vien fatto valere che sul bene pignorato un terzo è titolare di un diritto di proprietà, di pegno o di un altro diritto incompatibile con il pignoramento o che deve essere preso in considerazione in proseguimento di esecuzione, l'ufficio d'esecuzione ne fa menzione nel verbale di pignoramento o, se questo è già stato notificato, ne da speciale avviso alle parti.

2 II terzo può notificare la sua pretesa fintanto che la somma ricavata dalla realizzazione del bene pignorato non sia stata ripartita.

3 Dopo la realizzazione, il terzo può far valere al di fuori della procedura esecutiva le pretese fondate sul diritto civile in caso di furto, smarrimento o privazione contro la sua volontà di cosa mobile (art. 934 e 935 CC '') oppure in caso di acquisizione di mala fede (art. 936 e 974 cpv. 3 CC). La vendita a trattative private giusta l'articolo 130 della presente legge è assimilata alla vendita all'asta pubblica ai sensi dell'articolo 934 capoverso 2 del Codice civile.

Art. 107

2. Seguito della procedura a. In caso di possesso esclusivo del debitore

') RS 210 170

1

II debitore e il creditore possono contestare presso l'ufficio d'esecuzione la pretesa del terzo, quando questa riguarda: 1. un bene mobile in possesso esclusivo del debitore; 2. un credito o un altro diritto, se la pretesa del debitore appare più fondata di quella del terzo; 3. un fondo, se la pretesa non risulta dal registro fondiario.

2 L'ufficio d'esecuzione impartisce loro un termine di dieci giorni per far valere questo diritto.

3 Su domanda del debitore o del creditore, il terzo è invitato a produrre i suoi mezzi di prova all'ufficio d'esecuzione entro lo spirare del termine d'opposizione. L'articolo 73 capoverso 2 si applica per analogia.

"Se la pretesa non è contestata, si ritiene che essa sia ammessa nell'esecuzione in atto.

5 Se la pretesa è contestata, l'ufficio d'esecuzione impartisce al terzo un termine di venti giorni per promuovere l'azione di accertamento del suo diritto nei confronti di colui che lo contesta. Se il terzo non promuove l'azione, la sua pretesa non è presa in considerazione nell'esecuzione in atto.

Esecuzione e fallimento

b. In caso di possesso o di copossesso del terzo

e. Foro

F. Partecipazione al pignoramento 1. In generale

Art. 108 1 II creditore e il debitore possono promuovere nei confronti del terzo l'azione di contestazione della sua pretesa, quando questa riguarda: 1. un bene mobile in possesso o copossesso del terzo; 2. un credito o un altro diritto, se la pretesa del terzo appare più fondata di quella del debitore; 3. un fondo, se la pretesa risulta dal registro fondiario.

2 L'ufficio d'esecuzione impartisce loro un termine di venti giorni per promuovere l'azione.

3 Se nessuna azione è promossa, la pretesa è ritenuta riconosciuta nell'esecuzione in atto.

4 Su domanda del creditore o del debitore, il terzo è invitato a produrre all'ufficio d'esecuzione i suoi mezzi di prova entro lo scadere del termine per promuovere l'azione. L'articolo 73 capoverso 2 si applica per analogia.

Art. 109 1 Sono promosse al luogo dell'esecuzione: 1. le azioni fondate sull'articolo 107 capoverso 5; 2. le azioni fondate sull'articolo 108 capoverso 1, in quanto il convenuto sia domiciliato all'estero e i trattati internazionali non prevedano altrimenti.

2 Se è diretta contro un convenuto domiciliato in Svizzera, l'azione fondata sull'articolo 108 capoverso 1 è promossa al domicilio di quest'ultimo.

3 Se la pretesa riguarda un fondo, l'azione è promossa in tutti i casi al giudice del luogo ove è posto il fondo o la parte di maggior valore di esso.

4 II giudice comunica all'ufficio d'esecuzione l'introduzione dell'azione e la decisione definitiva. La causa è trattata con la procedura accelerata.

5 Per quanto riguarda gli oggetti litigiosi, l'esecuzione è sospesa fino a decisione definitiva, e i termini per chiedere la realizzazione (art. 116) sono sospesi.

Art. 110 1 1 creditori che presentano domanda di continuazione dell'esecuzione entro trenta giorni dall'esecuzione di un pignoramento partecipano a questo. L'ufficio d'esecuzione completa il pignoramento di mano in mano, in quanto sia necessario per coprire tutti i crediti di questo gruppo.

171

Esecuzione e fallimento 2

1 creditori che presentano la domanda di continuazione dell'esecuzione solo dopo lo scadere del termine di trenta giorni formano nello stesso modo ulteriori gruppi con pignoramento separato.

3 Concerne solo il testo francese

2. Partecipazione privilegiata

Art. Ili 1 Hanno diritto di partecipare, senza preventiva esecuzione, al pignoramento durante quaranta giorni a contare dall'esecuzione del pignoramento: 1. il coniuge del debitore; 2. i figli e coloro che si trovano sotto la tutela o la curatela del debitore, per crediti derivanti dal rapporto di filiazione o dalla tutela; 3. i figli maggiorenni e gli abiatici del debitore per i crediti fondati sugli articoli 334 e 334bis del Codice civile"; 4. il costituente di un contratto di vitalizio per i crediti fondati sull'articolo 529 del Codice delle obbigazioni2'.

2 Le persone di cui al capoverso 1 numeri 1 e 2 possono esercitare tale diritto soltanto se il pignoramento è avvenuto durante il matrimonio, l'autorità parentale o la tutela, oppure nel termine di un anno dopo la loro fine; la durata di un processo o di un procedimento esecutivo non viene computata. La dichiarazione di partecipazione al pignoramento può essere fatta anche dall'autorità tutoria per i minorenni, tutelati o curatelati.

3 In quanto da esso conosciuti, l'ufficio d'esecuzione informa, con lettera semplice, gli aventi diritto di partecipazione al pignoramento.

4 L'ufficio d'esecuzione da avviso della domanda di partecipazione al debitore e ai creditori, impartendo un termine di dieci giorni per contestarla.

5 Se viene contestata, la partecipazione è ammessa soltanto con gli effetti di un pignoramento provvisorio, e l'istante deve promuovere l'azione entro venti giorni al luogo dell'esecuzione. Trascorso infruttuosamente il termine, la sua partecipazione è caduca. La causa è trattata con la procedura accelerata.

Art. 112 tìtolo marginale

0. Atto di pignoramento 1. Stesura

" RS 210 > RS 220

2

172

Esecuzione e fallimento

2. Aggiunte

3. Notificazione ai creditori e al debitore

4. Atto di pignoramento valido come attestato di carenza di beni

Art. 113 La partecipazione di nuovi creditori a un pignoramento e i pignoramenti complementari sono annotati in coda all'atto di pignoramento.

Art. 114 Trascorso il termine di partecipazione di trenta giorni, l'ufficio d'esecuzione notifica senza indugio una copia degli atti di pignoramento ai creditori e al debitore.

Art. 115 titolo marginale e cpv. 3 (nuovo) 3 L'attestato provvisorio di carenza di beni conferisce inoltre al creditore il diritto di esigere, entro il termine di un anno previsto dall'articolo 88 capoverso 2, il pignoramento di beni nuovamente scoperti. Le disposizioni sulla partecipazione (art. 110 e 111) sono applicabili.

Titolo che precede l'art. 116 IL Della realizzazione

A. Domanda di vendita 1. Termine

Art. 116 1 II creditore può domandare la realizzazione dei beni mobili, crediti e altri diritti pignorati non prima di un mese né più tardi di un anno dal pignoramento e, quando si tratti di fondi, non prima di sei mesi né più tardi di due anni dal pignoramento.

2 Qualora venga pignorato il salario futuro e il datore di lavoro non abbia consegnato alla scadenza le somme pignorate, la realizzazione del diritto a queste somme può essere domandata entro quindici mesi dal pignoramento.

3 Qualora la partecipazione di più debitori abbia comportato pignoramenti complementari, i termini decorrono dall'ultimo pignoramento complementare fruttuoso.

Art. 117 titolo marginale

2. Legittimazione attiva

Art. 118 titolo marginale 3. In caso di pignoramento provvisorio

173

Esecuzione e fallimento

4. Effetti

Art. 119 tìtolo marginale e cpv. 1 1 1 beni pignorati si realizzano conformemente agli articoli 122 a 143a.

Art. 120 tìtolo marginale

5. Avviso del debitore

Art. 121 titolo marginale 6. Estinzione dell'esecuzione

Titolo che precede l'art. 122 Abrogato

B. Realizzazione dei beni mobili, dei crediti e degli altri diritti 1. Termini a. In generale

b. Differimento della realizzazione

Art. 122 tìtolo marginale e cpv. 1 1 1 beni mobili, i crediti e gli altri diritti sono realizzati dall'ufficio d'esecuzione non prima di dieci giorni né più tardi di due mesi dal ricevimento della domanda di realizzazione.

Art. 123 titolo marginale, cpv. 1, 2, 4 e 5 1 Se il debitore rende verosimile di essere in grado di estinguere con pagamenti rateali il suo debito e si obbliga a versare congrui e regolari acconti all'ufficio d'esecuzione, l'ufficiale, dopo pagamento della prima rata, può differire la realizzazione di non oltre dodici mesi.

2 Nell'esecuzione per crediti collocati in prima classe (art. 219 cpv. 4), la realizzazione può essere differita di non oltre sei mesi.

4 In caso di sospensione dell'esecuzione, la proroga si ritiene prolungata per la durata della sospensione. Le rate e le loro scadenze sono fissate di nuovo allo spirare della sospensione.

5 L'ufficiale modifica la sua decisione, d'ufficio o su istanza del creditore o del debitore, in quanto le circostanze lo richiedano. La proroga cade se una rata non è versata a tempo debito.

e. Realizzazione anticipata

Art. 124 titolo marginale e cpv. 2 2 L'ufficiale può sempre procedere alla realizzazione degli oggetti esposti a rapido deprezzamento, ovvero la cui conservazione o deposito comportino spese eccessive.

2. Pubblici incanti a. Preparativi

Art. 125 tìtolo marginale e cpv. 3 3 Quando il debitore, il creditore e i terzi interessati abbiano in Svizzera una dimora conosciuta o un rappresentante, l'ufficio d'esecuzione li avvisa con lettera semplice, almeno tre giorni prima, del giorno, dell'ora e del luogo dell'incanto.

Esecuzione e fallimento

Art. 126 titolo marginale b. Aggiudicazione. Principio dell'offerta sufficiente

Art. 127 titolo marginale e. Rinuncia alla realizzazione

d. Oggetti di metallo prezioso

e. Modo di pagamento e conseguenze della mora

3. Vendita a trattative private

4. Assegnazione dei crediti

Art. 128 Gli oggetti di metallo prezioso non si possono aggiudicare per un prezzo inferiore al valore del metallo.

Art. 129 titolo marginale e cpv. 1 1 L'aggiudicazione si fa contro pagamento in contanti.

Art. 130 titolo marginale, n. l e 3 In luogo dell'incanto si può procedere alla vendita a trattative private: 1. quando tutti gli interessati vi acconsentono esplicitamente; 3. quando si tratta di oggetti di metallo prezioso per i quali le offerte fatte all'incanto non hanno raggiunto il valore del metallo e se ne offre questo prezzo; Art. 131 titolo marginale e cpv. 2 2 Con l'accordo di tutti i creditori pignoranti, tutti o alcuni di essi, senza pregiudizio dei loro diritti verso il debitore, possono fare valere a proprio nome, conto e rischio i crediti pignorati. Essi devono ottenere l'autorizzazione dell'ufficio d'esecuzione. La somma ricavata serve a coprire le spese e i crediti di coloro che hanno proceduto in tal modo. L'eccedenza è consegnata all'ufficio d'esecuzione.

Art. 132 titolo marginale

5. Procedure speciali di realizzazione

6. Contestazione della realizzazione

Art. 132a (nuovo) 1 La realizzazione può essere contestata soltanto in via di ricorso contro l'aggiudicazione o l'atto di vendita a trattative private.

Esecuzione e fallimento 2

II termine di ricorso previsto dall'articolo 17 capoverso 2 decorre dal momento in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell'atto contestato e poteva conoscere i motivi d'impugnazione.

3 II diritto di ricorso è perento un anno dopo la realizzazione.

Titolo che precede l'art. 133 Abrogato

C. Realizzazione dei fondi 1. Termine

Art. 133 1 1 fondi sono realizzati ai pubblici incanti dall'ufficio d'esecuzione non prima di un mese né più tardi di tre mesi dal giorno del ricevimento della domanda di realizzazione.

2 Su istanza del debitore e con l'accordo esplicito di tutti i creditori pignoratizi e pignoranti, si può procedere alla realizzazione anche prima che un creditore sia legittimato a richiederla.

Art. 134 titolo marginale

2. Condizioni dell'incanto a. Avviso

b. Contenuto

6. Modo di pagamento

Art. 135 titolo marginale e cpv. 1 1 Le condizioni dell'incanto devono indicare che i fondi sono aggiudicati con tutti gli oneri che li gravano (servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari, diritti personali annotati) e che le obbligazioni personali che ne derivano sono accollate al deliberatario. Il precedente debitore di un'ipoteca o di una cartella ipotecaria è liberato se il creditore non gli notifica entro un anno dall'aggiudicazione di tenerlo ancora per obbligato (art. 832 CC1'). Se sono esigibili, i debiti garantiti da pegno immobiliare non vengono assegnati, bensì estinti col ricavo della realizzazione.

Art. 136 L'aggiudicazione si fa contro pagamento a contanti o dietro concessione di un termine non maggiore di sei mesi.

Art. 136bìs Abrogato

Esecuzione e fallimento

d. Termine per il pagamento

3. Incanto a. Bando. Insinuazione dei diritti

b. Avviso agli interessati

e. Appuramento dell'elenco oneri. Stima

d. Differimento dell'incanto

Art. 137 Quando sia concesso un termine, il fondo rimane, fino al pagamento del prezzo, sotto l'amministrazione dell'ufficio d'esecuzione, per conto e rischio dell'acquirente. Non può nel frattempo essere fatta alcuna iscrizione nel registro fondiario senza il consenso dell'ufficio d'esecuzione. L'ufficio può inoltre esigere altre garanzie per il pagamento.

Art. 138 titolo marginale e cpv. 2 n. 3 2 II bando contiene: 3. l'ingiunzione ai creditori ipotecari e a tutti gli altri interessati di insinuare all'ufficio d'esecuzione, entro venti giorni, le loro pretese sul fondo, specialmente per interessi e spese.

L'ingiunzione deve contenere la comminatoria che, scaduto il termine predetto, essi potranno partecipare alla somma ricavata dalla realizzazione soltanto in quanto i loro diritti siano iscritti nel registro fondiario.

Art. 139 L'ufficio d'esecuzione notifica, con lettera semplice,, copia del bando al creditore, al debitore e, ali'Decorrenza, al terzo proprietario del fondo, nonché ad ogni altro interessato iscritto nel registro fondiario, sempreché abbiano un domicilio conosciuto o un rappresentante.

Art. 140 1 Prima dell'incanto, l'ufficiale constata, in base alle insinuazioni presentate dagli aventi diritto e all'estratto del registro fondiario, gli oneri gravanti il fondo (servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari, diritti personali annotati).

2 L'ufficiale comunica l'elenco di tali oneri agli interessati, impartendo loro un termine di dieci giorni per contestarlo. Sono applicabili gli articoli 106 a 109.

3 L'ufficiale ordina inoltre una stima del fondo e la comunica agli interessati.

Art. 141 1 Se un diritto iscritto nell'elenco degli oneri è contestato, l'incanto deve essere differito sino a decisione sulla lite, sempreché si possa ammettere che questa influirebbe sul prezzo d'aggiudicazione o che procedendo all'incanto si pregiudicherebbero altri interessi legittimi.

e. 74° anno. Voi. II!

177

Esecuzione e fallimento 2

Tuttavia, se la lite verte unicamente sulla qualità di accessorio o sulla determinazione dei creditori pignoratizi garantiti da un accessorio, si può procedere all'incanto del fondo e dell'accessorio.

e. Doppio turno d'asta

4. Aggiudicazione, Principio dell'offerta sufficiente. Rinuncia alla realizzazione

5. Conseguenze della mora

Art. 142 1 Qualora il fondo sia stato gravato, senza il consenso del creditore pignoratizio anteriore, da servitù, da oneri fondiari o da un diritto personale annotato e la precedenza del diritto di pegno risulti dall'elenco degli oneri, il creditore pignoratizio può pretendere, entro dieci giorni dalla notificazione dell'elenco degli oneri, che il fondo sia messo agli incanti con o senza questo aggravio.

2 Qualora la priorità del diritto di pegno non risulti dall'elenco degli oneri, si procede al doppio turno d'asta soltanto se il titolare dell'onere suddetto riconosce la priorità del diritto di pegno, oppure se il creditore pignoratizio non promuove al luogo ove è posto il fondo, entro dieci giorni dalla notificazione dell'elenco degli oneri, l'azione di accertamento della priorità del suo credito.

3 Se il prezzo offerto per il fondo con il nuovo aggravio non basta per soddisfare il creditore, e se la realizzazione senza l'aggravio permette di ottenere un prezzo maggiore, il creditore può domandarne la cancellazione dal registro fondiario. Soddisfatto il creditore, l'eventuale eccedenza spetta in primo luogo, a titolo di indennità, al titolare dell'onere sino a concorrenza del suo valore.

Art. 142a (nuovo) Sono applicabili le disposizioni riguardanti l'aggiudicazione e il principio dell'offerta sufficiente (art. 126), come pure la rinuncia alla realizzazione (art. 127).

Art. 143 titolo marginale e cpv. 1 1 Se il pagamento non è fatto nel termine prescritto, l'aggiudicazione è revocata e l'ufficio d'esecuzione ordina immediatamente un nuovo incanto. L'articolo 126 è parimente applicabile.

Art. 143bìs Abrogato

6. Disposizioni complementari

Art. 143a (nuovo) Per il resto, alla realizzazione dei fondi si applicano gli articoli 123 e 1320.

Esecuzione e fallimento

Titolo che precede l'art. 144 Abrogato

D. Ripartizione 1. Momento.

Modalità

2. Pignoramento complementare

Art. 144 titolo marginale, cpv. 3 e 4 3 Sulla somma ricavata si prelevano innanzitutto le spese d'amministrazione, di realizzazione e di ripartizione e, all'occorrenza, d'acquisto di un oggetto in sostituzione (art. 92 cpv. 3).

4 La somma netta ricavata viene distribuita ai creditori interessati sino a concorrenza dei loro crediti, compresi gli interessi fino al giorno dell'ultima realizzazione e le spese d'esecuzione (art. 68).

Art. 145 1 Quando la somma ricavata non basti a coprire l'ammontare dei crediti, l'ufficio d'esecuzione procede senza indugio a un pignoramento complementare e realizza nel modo più rapido gli oggetti pignorati. Non è necessario che un creditore ne faccia istanza, e l'ufficio d'esecuzione non è tenuto ad osservare i termini ordinari.

2 Se nel frattempo l'ufficio d'esecuzione ha eseguito un altro pignoramento, i diritti così acquisiti non sono pregiudicati dal pignoramento complementare.

3 Sono applicabili le disposizioni sulla partecipazione al pignoramento (art. 110 e 111).

Art. 146 3. Graduatoria e stato di ripartizione a. Graduazione dei creditori

1

Se la somma ricavata non basta a soddisfare tutti i creditori, l'ufficio forma lo stato di graduazione dei creditori («graduatoria») e lo stato di ripartizione.

2 1 creditori sono collocati nella classe che, secondo l'articolo 219, occuperebbero nel fallimento del debitore. In luogo della dichiarazione di fallimento, il momento determinante è quello della domanda di continuazione dell'esecuzione.

Art. 147 b. Avviso

e. Azione di contestazione

La graduatoria e lo stato di ripartizione sono depositati presso l'ufficio d'esecuzione. Questo ne informa gli interessati e notifica a ogni creditore un estratto concernente il suo credito.

Art. 148 titolo marginale, cpv. 1 e 3 (nuovo) 1 II creditore che intende contestare il credito o il grado di un altro creditore deve promuovere contro l'interessato, entro venti 179

Esecuzione e fallimento

giorni dal ricevimento dell'estratto e davanti al tribunale del luogo d'esecuzione, l'azione di contestazione della graduatoria.

3 Se la domanda è ammessa, il riparto destinato secondo lo stato di ripartizione al convenuto serve al soddisfacimento dell'attore, sino a concorrenza della perdita stabilita nello stato di ripartizione e delle spese processuali. L'eccedenza spetta al convenuto.

4. Attestato di carenza di beni a. Rilascio e effetti

b. Prescrizione e cancellazione

5. Restituzione del titolo di credito

A. Domanda d'esecuzione

Art. 149 titolo marginale e cpv. 1, lbis (nuovo) e 5 I II creditore partecipante al pignoramento riceve per l'ammontare rimasto scoperto del suo credito un attestato di carenza di beni.

II debitore ne riceve una copia.

lbls L'ufficio d'esecuzione rilascia l'attestato di carenza di beni non appena stabilito l'ammontare della perdita.

5 Abrogato Art. 149a (nuovo) 1 II credito accertato mediante un attestato di carenza di beni si prescrive in venti anni dal rilascio dell'attestato di carenza di beni; nei confronti degli eredi del debitore il credito si prescrive in un anno a contare dal giorno dell'apertura della successione.

2 II debitore può sempre estinguere il debito versandone l'ammontare all'ufficio d'esecuzione che ha rilasciato l'attestato di carenza di beni. L'ufficio consegna l'importo al creditore o, secondo il caso, lo deposita presso la cassa dei depositi.

3 Dopo il pagamento dell'intero debito, l'iscrizione dell'attestato di carenza di beni è cancellata dal registro. Della cancellazione viene dato atto al debitore che lò richieda.

Art. 150 1 2 e Concerne solo il testo francese 3 Trattandosi di realizzazione di fondi, l'ufficio d'esecuzione procede alle necessarie cancellazioni e mutazioni nel registro fondiario di servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e diritti personali annotati.

Art. 151 titolo marginale e cpv. 2 2 II creditore che domanda l'esecuzione per la realizzazione di un pegno manuale sul quale gravi un diritto di pegno posteriore di un terzo (art. 886 CC1') deve informarne quest'ultimo.

Esecuzione e fallimento

B. Precetto esecutivo 1. Contenuto.

Avviso ai locatari e agli affittuari

2. Stesura. Situazione del terzo proprietario del pegno

C. Opposizione.

Annullamento dell'avviso ai locatari e agli affittuari

D. Termini di realizzazione

Art. 152 titolo marginale, cpv. 1 n. 2 e cpv. 2 1 Ricevuta la domanda d'esecuzione, l'ufficio d'esecuzione stende il precetto secondo l'articolo 69 con le seguenti modificazioni: 2. la comminatoria dichiara che, qualora il debitore non ottemperi al precetto né faccia opposizione, il pegno sarà realizzato.

2 Se il fondo è dato in locazione o in affitto e il creditore pignoratizio procedente pretende che il diritto di pegno sia esteso ai crediti per pigioni e fitti (art. 806 CC '>), l'ufficio d'esecuzione ne da comunicazione a locatari e affittuari, ingiungendo loro che il pagamento delle pigioni e dei fitti che verranno a scadenza andrà fatto all'ufficio d'esecuzione.

Art. 153 titolo marginale, cpv. 2 e 3 2 Qualora il pegno sia stato costituito da un terzo o questi ne sia diventato proprietario, l'ufficio d'esecuzione gliene notifica un esemplare. Il terzo può fare opposizione alla stregua del debitore.

3 Qualora il terzo abbia chiesto la purgazione delle ipoteche (art.

828 e 829 CC ''), il fondo può essere realizzato soltanto se, terminato il procedimento, il creditore dimostra all'ufficio d'esecuzione di essere ancora titolare di un diritto di pegno sul fondo per il credito per cui procede.

Art. 153a (nuovo) 1 Se il debitore o il proprietario del pegno fa opposizione, il creditore può chiedere il rigetto dell'opposizione o promuovere l'azione di accertamento del credito o del diritto di pegno entro dieci giorni dalla comunicazione dell'opposizione.

2 II creditore soccombente nella procedura di rigetto può promuovere azione ordinaria entro dieci giorni dalla notificazione della decisione.

3 Trascorso infruttuosamente il termine, l'avviso ai locatari e agli affittuari viene revocato.

Art. 154 titolo marginale e cpv. 1 1 II creditore può chiedere la realizzazione di un pegno manuale non prima di un mese né più tardi di un anno, quella di un pegno immobiliare non prima di sei mesi né più tardi di due anni dalla notificazione del precetto esecutivo. Se è stata fatta opposizione, i termini restano sospesi tra il giorno in cui fu promossa l'azione e quello della sua definitiva definizione giudiziale.

» RS 210

181

Esecuzione e fallimento

E. Procedura di realizzazione 1. Introduzione

2. Esecuzione

3. Ripartizione

4. Attestato di insufficienza del pegno

Art. 155 titolo marginale e cpv. 1 1 Se il creditore ha domandato la realizzazione, gli articoli 97 capoverso 1, 102 capoverso 3, 103 e 106 a 109 si applicano per analogia.

Art. 156 La realizzazione si fa secondo gli articoli 122 a 143«. Le condizioni di incanto (art. 135) dichiarano nondimeno che la parte del prezzo di realizzazione spettante al credito del procedente deve essere pagata in denaro, salvo pattuizione contraria tra gli interessati. Esse dichiarano inoltre che gli oneri fondiari iscritti nel registro fondiario a favore del procedente devono essere cancellati.

Art. 157 titolo marginale, cpv. 1 e 2 1 Sulla somma ricavata si prelevano innanzitutto le spese d'amministrazione, di realizzazione e di ripartizione.

2 La somma netta ricavata viene quindi distribuita ai creditori pignoratizi sino a concorrenza dei loro crediti, compresi gli interessi fino al giorno dell'ultima realizzazione e le spese d'esecuzione.

Art. 158 titolo marginale, cpv. 1 e 3 (nuovo) 1 Se la realizzazione del pegno non è stata possibile per mancanza di un'offerta sufficiente (art. 126 e 127) o se la somma ricavata non copre il debito, l'ufficio d'esecuzione rilascia al creditore procedente un attestato di insufficienza del pegno.

3 L'attestato di insufficienza del pegno vale quale riconoscimento di debito ai sensi dell'articolo 82.

Art. 159

A. Comminatoria di fallimento 1. Momento

2. Contenuto

Ricevuta la domanda di continuazione, se il debitore è soggetto all'esecuzione in via di fallimento, l'ufficio d'esecuzione gli commina senza indugio il fallimento.

Art. 160 titolo marginale, cpv. 1 n. 3 e 4 1 La comminatoria di fallimento contiene: 3. l'avvertenza che, scaduto il termine di venti giorni, il creditore potrà chiedere il fallimento del debitore; 4. l'avvertenza che il debitore che intende contestare l'ammissibiltà della procedura di fallimento può ricorrere entro dieci giorni all'autorità di vigilanza (art. 17).

3. Notificazione

Art. 161 1 La notificazione della comminatoria di fallimento si fa giusta l'articolo 72.

2 Concerne solo il testo francese 3 Abrogato

Art. 162 titolo marginale B. Inventario dei beni 1. Decisione

2. Esecuzione

3. Effetti a. Obblighi del debitore

Art. 163 titolo marginale e cpv. 1 1 L'ufficio d'esecuzione compila l'inventario. Esso non può procedervi prima della notificazione della comminatoria di fallimento; sono riservate le eccezioni previste negli articoli 83 capoverso 1 e 183.

Art. 164 1 II debitore è tenuto, sotto minaccia di pena (art. 169 CP1'), a conservare gli oggetti inventariati o a sostituirli con altri di eguai valore. Egli può tuttavia servirsene nella misura in cui, secondo l'apprezzamento dell'ufficiale, essi sono necessari al sostentamento suo e della sua famiglia.

2 L'ufficiale ricorda esplicitamente al debitore i suoi doveri come pure le conseguenze penali dell'inosservanza.

b. Durata

Art. 165 titolo marginale e cpv. 2 2 Gli effetti dell'inventario cessano di diritto quattro mesi dopo la formazione.

C. Domanda di fallimento 1. Termine

Art. 166 titolo marginale e cpv. 2 2 Tale diritto si estingue quindici mesi dopo la notificazione del precetto esecutivo. Se è stata fatta opposizione, questo termine resta sospeso a partire dal giorno in cui l'azione fu promossa sino a quello della sua definizione giudiziale.

Art. 167 titolo marginale

2. Ritiro

Esecuzione e fallimento

Art. 168 titolo marginale 3. Trattazione giudiziale

4. Responsabilità per le spese

Art. 169 titolo marginale e cpv. 1 1 II creditore che presenta la domanda di fallimento è responsabile delle spese occorse fino alla sospensione del fallimento per mancanza di attivi (art. 230) o alla pubblicazione e convocazione dei creditori (art. 232) comprese.

Art. 170 titolo marginale

5. Provvedimenti conservativi

D. Decisione giudiziale 1. Dichiarazione di fallimento

2. Reiezione della domanda dì fallimento

3. Differimento della decisione a. Per sospensione dell'esecuzione o motivi di nullità

b. Per domanda di moratoria concordataria o straordinaria

4. Impugnazione

Art. 171 II giudice decide seduta stante anche in assenza delle parti. Egli dichiara il fallimento, salvo nei casi previsti dagli articoli 172 a 173o.

Art. 172 titolo marginale e n. 2 II giudice rigetta la domanda di fallimento: 2. quando al debitore siano stati restituiti i termini (art. 33 cpv.

4) o quando egli sia stato ammesso al beneficio delPopposizione tardiva (art. 77).

Art. 173 titolo marginale, cpv. 1 e 2 1 Se l'autorità di vigilanza in seguito a ricorso o il giudice in applicazione degli articoli 85 o 85c capoverso 2 hanno ordinato la sospensione dell'esecuzione, il giudice differisce la decisione sulla domanda di fallimento.

2 Se ritiene che nel procedimento siano state anteriormente emanate decisioni nulle (art. 22 cpv. 1), il giudice differisce anche la sua decisione e sottopone il caso all'autorità di vigilanza.

Art. 173a Se il debitore prova di avere presentato la domanda di moratoria concordataria o di moratoria straordinaria, il giudice può differire la dichiarazione di fallimento.

Art. 174 1 La decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazio-

Esecuzione e fallimento

ne. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

2 L'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo: 1. il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto; 2. l'intero ammontare è stato depositato presso l'autorità giudi' ziaria superiore a disposizione del creditore; o che 3. il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

3 Se attribuisce effetto sospensivo all'impugnazione, l'autorità giudiziaria superiore prende i provvedimenti conservativi necessari per la tutela dei creditori (art. 170).

Art. 175 titolo marginale E. Momento dell'apertura del fallimento

Art. 176 F. Comunicazione delle decisioni giudiziali

II giudice comunica senza indugio agli uffici d'esecuzione e agli uffici dei fallimenti come pure al registro fondiario e al registro di commercio: 1. la dichiarazione di fallimento; 2. la revoca del fallimento; 3. la chiusura del fallimento; 4. le decisioni che attribuiscono effetto sospensivo a un ricorso; 5. i provvedimenti conservativi.

Art. 177 titolo marginale

A. Condizioni

B. Precetto esecutivo

Art. 178 titolo marginale, cpv. 2 n. 3 e 4 2 II precetto contiene: 3. l'avvertenza che il debitore può fare opposizione (art. 179) o ricorrere all'autorità di vigilanza per violazione delle disposizioni della presente legge (art. 17 e 20); 4. l'indicazione che il creditore può domandare il fallimento, se il debitore non ottempera al precetto esecutivo, benché non sia stata fatta opposizione o questa non sia stata ammessa (art. 188).

185

Esecuzione e fallimento

C. Opposizione 1. Termini e forma

Art. 179 1 II debitore può fare opposizione all'ufficio d'esecuzione, per scritto ed entro cinque giorni dalla notificazione del precetto, eccependo uno dei motivi previsti dall'articolo 182. Dell'avvenuta opposizione viene dato atto gratuitamente al debitore che lo richieda.

2 Adducendo i motivi dell'opposizione, il debitore non rinuncia a invocare ulteriori eccezioni ai sensi dell'articolo 182.

3 L'articolo 33 capoverso 4 non è applicabile.

Art. 180 titolo marginale

2. Notificazione al creditore

3. Trasmissione al giudice

4. Ammissibilità

Art. 181 L'ufficio sottopone senza indugio l'opposizione al giudice del luogo dell'esecuzione. Il giudice cita le parti al contraddittorio e statuisce, anche in loro assenza, entro dieci giorni dal ricevimento dell'opposizione.

Art. 182 tìtolo marginale e n. 4 II giudice ammette l'opposizione: 4. quando sia opposta un'altra eccezione fondata sull'articolo 1007 del Codice delle obbligazioni '' ed essa sembri attendibile; in questo caso tuttavia il debitore deve preventivamente depositare l'importo del credito in denaro o in valori oppure fornire una garanzia equivalente.

Art. 183 titolo marginale

5. Rigetto dell'opposizione.

Provvedimenti conservativi

6. Notificazione della decisione.

Termine per agire in caso di deposito

7. Impugnazione

186

Art. 184 titolo marginale e cpv. 1 1 La decisione sull'ammissibilità dell'opposizione è immediatamente notificata alle parti.

Art. 185 La decisione sull'opposizione può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro cinque giorni dalla notificazione.

Esecuzione e fallimento

Art. 186 titolo marginale 8. Effetti dell'ammissione dell'opposizione

Art. 187 titolo marginale D. Azione di ripetizione

E. Domanda di fallimento

F. Decisione del giudice del fallimento

Art. 188 titolo marginale e cpv. 2 2 Concerne solo il testo francese

Art. 189 1 II giudice avvisa le parti della trattazione giudiziale della domanda di fallimento. Egli statuisce, anche in assenza delle parti, entro dieci giorni dalla presentazione della domanda.

2 Sono applicabili gli articoli 169, 170, 172 n. 3, 173, 173a, 175 e 176.

Art. 190 titolo marginale

A. Su istanza di un creditore

B. Su istanza del debitore

C. Società di capitali e società cooperative

D. In caso di rinuncia all'eredità o di eredità oberata

Art. 191 II debitore può chiedere egli stesso la dichiarazione del suo fallimento facendo nota al giudice la propria insolvenza.

Art. 192 II fallimento delle società anonime, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperative può essere dichiarato senza preventiva esecuzione nei casi previsti dal Codice delle obbligazioni '> (art. 725, 764 cpv. 2, 817, 903 CO).

Art. 193 1 L'autorità competente informa il giudice qualora: 1. tutti gli eredi abbiano rinunciato all'eredità (art. 573 CC2)); 2. si debba presumere la rinuncia all'eredità (art. 566 cpv. 2 CC); 3. l'eredità della quale è stata chiesta oppure ordinata la liquidazione d'ufficio risulti oberata (art. 597 CC).

Esecuzione e fallimento 2

Nei casi summenzionati, il giudice dichiara il fallimento.

La dichiarazione di fallimento può essere chiesta anche da un creditore o da un erede.

3

E. Procedura

A. In generale

B. In caso di ci nuncia all'eredità

Art. 194 1 Gli articoli 169, 170 e 173a a 176 si applicano ai fallimenti dichiarati senza preventiva esecuzione. L'articolo 169 non si applica nel caso di fallimento giusta l'articolo 192.

2 La comunicazione al registro di commercio (art. 176) non ha luogo se il debitore non era soggetto all'esecuzione in via di fallimento.

Art. 195 titolo marginale e cpv. 1 1 II giudice del fallimento ne decreta la revoca e reintegra il debitore nella libera disposizione del suo patrimonio, quando: 1. il debitore provi che tutti i debiti sono stati pagati; 2. il debitore produca una dichiarazione scritta di tutti i creditori con cui ritirano le loro insinuazioni; ovvero 3. sia intervenuto un concordato.

Art. 196 II fallimento di un'eredità a cui gli eredi hanno rinunciato è inoltre revocato se, prima della chiusura della medesima, un avente diritto all'eredità dichiara di accettarla e presta sufficienti garanzie per il pagamento dei debiti.

Art. 197 titolo marginale

A. Massa del fallimento 1. In generale

Art. 198 titolo marginale 2. Beni costituiti in pegno

3. Beni pignorati o sequestrati

188

Art. 199 titolo marginale e cpv. 2 2 Tuttavia, se i termini di partecipazione al pignoramento (art.

110 e 111) sono scaduti, le somme già ricavate dal pignoramento di denaro, di crediti e di salari, nonché dalla realizzazione di beni, sono ripartite a norma degli articoli 144 a 150. L'eventuale eccedenza spetta alla massa.

Esecuzione e fallimento

Art. 200 titolo marginale 4. Valori oggetto di azione revocatoria

Art. 201 titolo marginale 5. Titoli al portatore o all'ordine

Art. 202 titolo marginale 6. Ricavo della vendita di cose altrui

Art. 203 titolo marginale 7. Diritto di rivendicazione del venditore

Art. 204 titolo marginale B. Incapacità di disporre del fallito

Art. 205 titolo marginale C. Pagamenti at fallito

D. Esecuzioni contro il fallito

E. Sospensione delle cause civili e dei procedimenti amministrativi

Art. 206 1 Tutte le esecuzioni in corso contro il fallito cessano di diritto.

Non si possono promuovere durante la procedura di fallimento nuove esecuzioni per crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento. Fanno eccezione le esecuzioni per realizzazione di pegni appartenenti a terzi.

2 Le esecuzioni per crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento si proseguono, durante la procedura di fallimento, in via di pignoramento o di realizzazione del pegno.

3 Durante la procedura di fallimento, il debitore non può chiedere la dichiarazione di un altro fallimento facendo nota la propria insolvenza (art. 191).

Art. 207 1 Salvo i casi d'urgenza, le cause civili nelle quali il fallito è parte e che influiscono sulla composizione della massa rimangono sospese. Le si può riattivare, in caso di liquidazione ordinaria, non

Eseciuione e fallimento

prima di dieci giorni dopo la seconda assemblea dei creditori e, in caso di liquidazione sommaria, non prima di venti giorni dopo il deposito della graduatoria.

2 1 procedimenti amministrativi possono essere sospesi alle stesse condizioni delle cause civili.

3 1 termini di prescrizione e di perenzione non corrono durante i periodi di sospensione.

4 Le disposizioni summenzionate non si applicano alle azioni di risarcimento del danno per lesioni della personalità o corporali né alle cause del diritto di famiglia.

A. Esigibilità dei debiti

B. Decorso degli interessi

C. Crediti sottoposti a condizione

D. Conversione

Art. 208 titolo marginale e cpv. 1 1 Concerne unicamente il testo francese.

Art. 209 1 Dichiarato il fallimento, cessano di decorrere gli interessi di tutti i crediti nei confronti del fallito.

2 Tuttavia, gli interessi dei crediti garantiti da pegno continuano a decorrere sino alla realizzazione, nella misura in cui il ricavo di questa sia superiore al debito, compresi gli interessi calcolati sino alla dichiarazione di fallimento.

Art. 210 1 1 crediti sottoposti a condizione sospensiva sono ammessi al passivo per l'intero ammontare; tuttavia il creditore non può percepire il riparto che gli spetta sulla massa sino a che non sia adempita la condizione.

2 Per le pretese derivanti da rendite vitalizie, vale l'articolo 518 capoverso 3 del Codice delle obbigazioni1'.

Art. 211 titolo marginale e cpv. 3 3 Sono riservate le disposizioni di altre leggi federali sulla rescissione di contratti in caso di fallimento, come pure le disposizioni sulla riserva di proprietà (art. 715 e 716 CC2)).

Art. 212 titolo marginale

E. Diritto di recesso del venditore

190

Esecuzione e fallimento

F. Compensazione 1. Condizioni

Art. 213 titolo marginale, cpv. 2 n. l e cpv. 4 2 La compensazione non ha luogo: 1. quando un debitore del fallito diventi creditore di lui soltanto dopo la dichiarazione di fallimento, sempreché non abbia adempito un'obbligazione sorta precedentemente o abbia riscattato una cosa data in pegno per un debito del fallito e gli competa su questa cosa la proprietà o un diritto reale limitato (art. 110 n. l CO'>); 4 In caso di fallimento di una società in accomandita, di una società anonima, di una società in accomandita per azioni, di una società a responsabilità limitata o di una società cooperativa, non si possono compensare le quote non versate del capitale accomandato o del capitale sociale, né gli arretrati dei contributi statutari di una società cooperativa.

Art. 214 titolo marginale

2. Impugnazione

G. Responsabilità dei coobbligati 1. Fideiussione

Art. 215 1 Concerne solo il testo francese 2 La massa è surrogata nei diritti del creditore verso il debitore principale e i coobbligati fino a concorrenza della somma che ha pagato (art, 507 CO0). Tuttavia, se viene dichiarato il fallimento anche del debitore principale o di un coobbligato, si applicano gli articoli 216 e 217.

Art. 216

2. Fallimento contemporaneo di più coobbligati

Art. 217 titolo marginale 3. Acconto pagato da un coobbligato del fallito

4. Fallimento contemporaneo della società in nome collettivo, della società in accomandita e dei loro soci

Art. 218 titolo marginale e cpv. 3 (nuovo) 3 1 capoversi 1 e 2 si applicano per analogia ai soci illimitatamente responsabili di una società in accomandita.

') RS 220

191

Esecuzione e fallimento

H. Ordine dei creditori

Art. 219 titolo marginale, cpv. 1, 4 e 5 (nuovo) 1 Concerne solo il testo francese 4 I crediti non garantiti da pegno, come pure le quote non soddisfatte di quelli garantiti, sono collocati nell'ordine seguente sull'intera massa residuale del fallimento: Prima classe a. i crediti dei lavoratori derivanti dal rapporto di lavoro per i sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento, i crediti derivanti dallo scioglimento anticipato del rapporto di lavoro a causa del fallimento del datore di lavoro e i crediti per la restituzione di garanzie; b. i crediti degli assicurati secondo la legge federale sull'assicurazione infortuni 1 ', come pure quelli derivanti dalla previdenza professionale non obbligatoria e i crediti degli istituti di previdenza per quote dovute dai datori di lavoro affiliati, in quanto non coperti dal fondo di garanzia giusta la legge federale del 25 giugno 19822) sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

e. i crediti per alimenti o sussidi derivanti dal diritto di famiglia sorti nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento.

Seconda classe I crediti di persone il cui patrimonio era affidato al fallito in virtù di autorità parentale, per le somme di cui egli, in tale qualità, sia divenuto debitore verso le medesime.

Questo privilegio vale soltanto quando il fallimento sia stato dichiarato durante l'autorità parentale o entro l'anno dalla cessazione della stessa. Non si computa la durata di una causa.

Terza classe Tutti gli altri crediti.

5 Non si computano nei termini stabiliti per la prima classe: 1. la durata della procedura di concordato precedente la dichiarazione di fallimento; 2. la durata di un differimento della dichiarazione di fallimento giusta gli articoli 725, 764, 817 o 903 del Codice delle obbigazioni3'; 3. la durata di una causa concernente il credito; 4. in caso di fallimento di un'eredità, il tempo trascorso tra il giorno della morte e la dichiarazione di fallimento.

Esecuzione e fallimento

1. Rapporto tra le classi

Art. 220 titolo marginale e cpv. 2 2 Concerne solo il testo francese Titolo che precede l'art. 221 I. Della determinazione dell'attivo e della definizione della procedura

A. Formazione dell'inventario

B. Obbligo d'informare e di mettere a disposizione

Art. 221 titolo marginale e cpv. 2 2 Abrogato Art. 222 ' II fallito è tenuto, sotto minaccia di pena (art. 163 n. l, 323 n.

4 CP1J), a indicare tutti i suoi beni all'ufficio d'esecuzione e a metterli a sua disposizione.

2 Se il fallito è morto o latitante, tale obbligo incombe, sotto minaccia di pena (art. 324 n. l CP), a tutte le persone adulte che convivevano con lui.

3 Le persone menzionate ai capoversi 1 e 2 devono, a richiesta dell'ufficiale, aprire i locali e i ripostigli. Se necessario, l'ufficiale può chiedere l'aiuto dell'autorità di polizia.

4 1 terzi che detengono beni del fallito o verso i quali questi vanta crediti hanno, sotto minaccia di pena (art. 324 n. 5 CP), lo stesso obbligo di informare e di mettere a disposizione del fallito.

5 Le autorità hanno lo stesso obbligo di informare del fallito.

6 L'ufficio dei fallimenti ricorda esplicitamente agli interessati i loro obblighi come pure le conseguenze penali dell'inosservanza.

Art. 223 titolo marginale C. Misure caulelari

Art. 224 titolo marginale D. Beni necessari

Art. 225 titolo marginale E. Diritti di terzi 1. Su cose mobili

2. Su fondi

Art. 226 I diritti dei terzi sui fondi del fallito che risultano dal registro fondiario sono annotati d'ufficio nell'inventario.

Esecuzione e fallimento

Art. 227 titolo marginale F. Stima

Art. 228 titolo marginale G. Dichiarazione del fallito circa l'inventario

H. Collaborazione e sussistenza del fallito

1. Sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivi 1. In generale

2. Eredità alle quali tutti gli eredi hanno rinunciato e persone giuridiche

Art. 229 titolo marginale, cpv. 1 e 3 1 II fallito è tenuto, sotto minaccia di pena (art. 323 n. 5 CP "), a stare durante la procedura di fallimento a disposizione dell'amministrazione, a meno che ne venga dispensato espressamente.

Occorrendo, egli è tradotto sul luogo dall'autorità di polizia.

L'amministrazione del fallimento gli ricorda esplicitamente il suo obbligo come pure le conseguenze penali dell'inosservanza.

3 L'amministrazione del fallimento determina a quali condizioni e fino a quando il fallito e la sua famiglia possono rimanere nell'abitazione, sempreché questa faccia parte della massa.

Art. 230 titolo marginale, cpv. 1, 2 e 4 (nuovo) 1 Se è prevedibile che la massa non sarà sufficiente per coprire le spese della procedura sommaria, il giudice del fallimento ordina, su istanza dell'ufficio dei fallimenti, la sospensione della procedura di fallimento.

2 L'ufficio dei fallimenti pubblica la sospensione della procedura di fallimento. La pubblicazione avverte che la procedura sarà chiusa se entro dieci giorni nessun creditore ne chiederà la continuazione fornendo la garanzia richiesta per la quota di spese non coperte dalla massa.

4 Dopo la sospensione della procedura di fallimento, le esecuzioni promosse prima della dichiarazione di fallimento riprendono il loro corso. Il tempo trascorso tra la dichiarazione di fallimento e la sospensione non si computa nei termini previsti dalla presente legge.

Art. 230a (nuovo) 1 Se la procedura di fallimento di un'eredità alla quale tutti gli eredi hanno rinunciato viene sospesa per mancanza di attivi, gli eredi possono esigere che gli attivi appartenenti all'eredità siano ceduti a loro favore o ad alcuni di essi, purché i richiedenti si dichiarino personalmente responsabili per il pagamento dei crediti

Esecuzione e fallimento

garantiti da pegno e delle spese del fallimento non coperte dalla massa. Se nessun erede se ne avvale, questo diritto può essere esercitato dai creditori o, in caso di loro inattività, da terzi interessati.

2 Se la massa di una persona giuridica in fallimento comprende valori gravati da diritti di pegno e la procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di attivi, ogni creditore pignoratizio può nondimeno pretendere dall'ufficio competente per l'esecuzione del fallimento la realizzazione del proprio pegno. L'ufficio impartisce un termine.

3 In mancanza di una cessione ai sensi del capoverso 1 e se nessun creditore domanda la realizzazione del proprio pegno entro il termine stabilito dall'ufficio, gli attivi, previo prelevamento delle spese, sono devoluti allo Stato con gli oneri che li gravano ma senza le obbligazioni personali, sempreché l'autorità cantonale competente non rifiuti la devoluzione.

4 Se l'autorità cantonale competente rifiuta la devoluzione, l'ufficio dei fallimenti procede alla realizzazione degli attivi.

// titolo che precede l'art. 231 è inserito prima dell'ari. 232

K. Liquidazione sommaria

Art. 231 1 L'ufficio dei fallimenti propone al giudice del fallimento di procedere alla liquidazione secondo la procedura sommaria quando constata che: 1. il ricavo della realizzazione dei beni inventariati non sarà prevedibilmente sufficiente per coprire le spese della procedura ordinaria; o 2. il caso è semplice.

2 Se il giudice è dello stesso parere, la massa è liquidata con la procedura sommaria, sempreché prima della ripartizione della somma ricavata qualcuno dei creditori non chieda che si proceda secondo la procedura ordinaria di fallimento, fornendo una garanzia sufficiente per le spese presumibilmente non coperte.

3 La liquidazione sommaria ha luogo secondo le regole della procedura ordinaria. Sono riservate le eccezioni seguenti: 1. di regola non hanno luogo le assemblee dei creditori. Tuttavia, se in ragione di circostanze particolari una consultazione dei creditori sembra opportuna, l'ufficio dei fallimenti può riunirli in assemblea o provocare una loro risoluzione per mezzo di circolare; 2. allo scadere del termine per le insinuazioni (art. 232 cpv. 2 n. 2), l'ufficio dei fallimenti procede alla realizzazione. Esso 195

Esecuzione e fallimento

osserva le disposizioni degli articoli 256 capoversi 2 a 4 e tiene conto con il maggior riguardo possibile degli interessi dei creditori. I fondi possono essere realizzati soltanto dopo che sia stato allestito l'elenco degli oneri; 3. l'ufficio dei fallimenti designa i beni necessari nell'inventario e lo deposita insieme con la graduatoria; 4. non è necessario depositare lo stato di ripartizione.

A. Pubblicazione

B. Avviso speciale ai creditori

Art. 232 titolo marginale, cpv. 1, 2 n. 2 a 5 e 6 (nuovo) 1 L'ufficio dei fallimenti pubblica la dichiarazione di fallimento non appena sia stato deciso se si procederà alla liquidazione ordinaria o a quella sommaria.

2 La pubblicazione contiene: 2. l'ingiunzione ai creditori del fallito e a tutti coloro che vantano pretese sui beni che sono in suo possesso d'insinuare all'ufficio dei fallimenti, entro un mese dalla pubblicazione, i loro crediti o le loro pretese insieme con i mezzi di prova (riconoscimenti di debito, estratti di libri ecc.); 3. l'ingiunzione ai debitori del fallito di annunciarsi all'ufficio dei fallimenti entro il termine per le insinuazioni, nonché l'avvertenza circa le conseguenze penali dell'omissione (art.

324 n. 2 CP"); 4. l'ingiunzione a coloro che posseggono oggetti del fallito a titolo di pegno o per altro titolo, di porli a disposizione dell'ufficio dei fallimenti entro il termine per le insinuazioni, nonché l'avvertenza circa le conseguenze penali dell'omissione (art. 324 n. 3 CP1') e l'avviso che, ove questa non sia giustificata, i diritti di prelazione saranno estinti; 5. la convocazione della prima assemblea dei creditori, che deve aver luogo al più tardi entro venti giorni dalla pubblicazione e alla quale possono intervenire anche i condebitori e i fideiussori del fallito, come pure gli obbligati in via di regresso; 6. l'avvertenza che per gli interessati dimoranti all'estero l'ufficio dei fallimenti vale quale luogo per la notificazione, fintanto che non ne venga designato un altro in Svizzera.

Art. 233 Concerne solo il testo francese

C. Casi speciali

A. Prima assemblea dei creditori 1. Costituzione e quorum

2. Mancanza di quorum

Art. 234 Se, prima della liquidazione di un'eredità alla quale tutti gli eredi abbiano rinunciato o nel corso di una procedura concordataria precedente il fallimento, ha già avuto luogo una grida ai creditori, l'ufficio dei fallimenti riduce il termine per le insinuazioni a dieci giorni, comunicando nella pubblicazione che i debitori già insinuatisi sono dispensati dal farlo una seconda volta.

Art. 235 titolo marginale e cpv. 4 4 L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei creditori votanti. A parità di voti, prevale quello del presidente. La presidenza decide sulle contestazioni relative al computo dei voti.

Art. 236 Se l'assemblea non può essere costituita, l'ufficio dei fallimenti lo constata. Esso informa i creditori presenti sullo stato della massa e amministra la stessa sino alla seconda assemblea dei creditori.

3. Competenze a. Designazione dell'amministrazione e di una delegazione dei creditori

Art. 237 titolo marginale, cpv. 3 periodo introduttivo e n. 3 e 5 3 In entrambi i casi, l'assemblea può costituire fra i suoi membri una delegazione dei creditori, alla quale sono affidati, se l'assemblea non decide altrimenti, i seguenti compiti: 3. e 5. Concerne solo il testo francese

b. Deliberazioni su questioni urgenti

Art. 238 titolo marginale e cpv. 2 2 Se il fallito propone un concordato, l'assemblea può sospendere la liquidazione.

4. Impugnazione delle deliberazioni

Art. 239 1 Le deliberazioni dell'assemblea possono essere deferite, entro cinque giorni, all'autorità di vigilanza.

2 Concerne solo il testo francese Art. 240 titolo marginale

B. Amministrazione del fallimento 1. Compiti in generale

Esecuzione e fallimento

2. Situazione dell' amministrazione speciale

3. Rivendicazione di terzi e della massa

4. Riscossione dei crediti. Realizzazione d'urgenza

Art. 241 Le disposizioni contenute negli articoli 8 a 11, 13, 14 capo verso 2 numeri 1, 2 e 4, nonché 17 a 19, 34 e 35 valgono anche per l'amministrazione speciale del fallimento.

Art. 242 1 L'amministrazione del fallimento decide se le cose rivendicate da un terzo devono essere restituite.

2 Se ritiene infondata la pretesa del terzo, gli impartisce un termine di venti giorni per promuovere l'azione avanti al giudice del luogo del fallimento. Se il terzo non osserva questo termine, il diritto è perento.

3 La massa che rivendica come proprietà del fallito beni mobili in possesso o copossesso di terzi oppure fondi iscritti nel registro fondiario a nome di terzi deve promuovere azione contro di essi.

Art. 243 titolo marginale e cpv. 2 2 Essa realizza senza indugio gli oggetti esposti a rapido deprezzamento o la cui conservazione o deposito comportano spese eccessive. Essa può inoltre ordinare la realizzazione immediata di carte-valori e altri oggetti che hanno un prezzo di borsa o di mercato.

Art. 244 titolo marginale

A. Esame delle insinuazioni

Art. 245 titolo marginale B. Decisione

Art. 246 C. Crediti ammessi d'ufficio

I crediti risultanti dal registro fondiario, anche se non sono insinuati, sono ammessi, con gli interessi in corso, al passivo del fallimento.

Art. 247

D. Graduatoria 1. Formazione

1

Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per le insinuazioni, l'amministrazione del fallimento forma lo stato di graduazione dei crediti («graduatoria», art. 219 e 220).

2 Se un fondo fa parte della massa, l'amministrazione compila entro lo stesso termine un elenco degli oneri che lo gravano (diritti

Esecuzione e fallimento

di pegno, servitù, oneri fondiari e diritti personali annotati). L'elenco degli oneri costituisce parte integrante della graduatoria.

3 Se è stata costituita una delegazione dei creditori, l'amministrazione del fallimento sottopone alla sua approvazione la graduatoria e l'elenco degli oneri. La delegazione può modificarli entro dieci giorni.

4 L'autorità di vigilanza può, all'occorrenza, prorogare questi termini.

Art. 248 titolo marginale 2. Crediti rigettati

Art. 249 titolo marginale 3. Deposito della graduatoria e avviso speciale

4. Contestazione della graduatoria

5. Insinuazioni tardive

A. Seconda assemblea dei creditori 1. Convocazione

Art. 250 1 II creditore che intende contestare la graduatoria poiché il suo credito è stato in tutto o in parte rigettato o non è stato collocato nel grado spettantegli, deve promuovere l'azione avanti al giudice del luogo del fallimento, entro venti giorni dalla pubblicazione del deposito della graduatoria.

2 Se egli contesta il credito o il grado di un altro creditore, l'azione deve essere promossa contro l'interessato. Se la domanda è ammessa, il riparto destinato secondo Io stato di ripartizione al convenuto serve al soddisfacimento dell'attore fino a concorrenza del suo intero credito, comprese le spese processuali. L'eventuale eccedenza è ripartita secondo la graduatoria rettificata.

3 La causa è trattata con la procedura accelerata.

Art. 251 titolo marginale e cpv. 3 3 Concerne solo il testo francese Art. 252 titolo marginale, cpv. I e 2 1 Dopo aver depositato la graduatoria, l'amministrazione del fallimento convoca ad una seconda assemblea i creditori i cui crediti non sono stati rigettati definitivamente. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno venti giorni prima dell'assemblea.

2 Qualora in quest'assemblea si debba deliberare su un concordato, l'avviso di convocazione ne farà menzione.

199

Esecuzione e fallimento

Art. 253 titolo marginale 2. Competenza

Art. 254 3. Mancanza dì quorum

B. Ulteriori assemblee dei creditori

C. Deliberazioni per mezzo di circolare

D. Modo di realizzazione

E. Pubblici incanti 1. Pubblicazione

Se l'assemblea non può essere costituita, l'amministrazione del fallimento lo constata e informa i creditori presenti sullo stato della massa. L'amministrazione e la delegazione dei creditori rimangono in funzione sino alla chiusura della liquidazione.

Art. 255 Ulteriori assemblee dei creditori sono convocate, qualora un quarto dei creditori o la delegazione dei creditori ne faccia domanda, oppure l'amministrazione del fallimento lo reputi necessario.

Art. 255a (nuovo) 1 Nei casi urgenti o se non è stato possibile costituire una delle assemblee dei creditori, l'amministrazione può sottoporre proposte ai creditori per mezzo di circolare. Una proposta è accettata quando la maggioranza dei creditori la approva, esplicitamente o tacitamente, entro il termine impartito.

2 Se non si conoscono tutti i creditori, l'amministrazione può inoltre pubblicare le sue proposte.

Art. 256 titolo marginale, cpv. 2 e cpv. 3 e 4 (nuovi) 2 Concerne solo il testo francese 3 1 beni di cospicuo valore e i fondi possono essere realizzati a trattative private soltanto se è stata data la possibilità ai creditori di formulare offerte superiori.

4 Le pretese fondate sugli articoli 286 a 288 non possono essere realizzate ai pubblici incanti né altrimenti alienate.

Art. 257 titolo marginale, cpv. 1 e 2 Concerne solo il testo francese

Art. 258 2. Aggiudicazione

1

Concerne solo il testo francese In caso di realizzazione di un fondo sono applicabili le disposizioni dell'articolo 142 capoversi 1 e 3. I creditori possono inoltre stabilire un prezzo d'aggiudicazione minimo per il primo incanto.

2

Esecuzione e fallimento

3. condizioni dell'incanto

Art. 259 Alle condizioni dell'incanto si applicano per analogia gli articoli j 2 g > j^ ^j^ m a j3?

g

j^

Lg funzion j

dell'ufficio d'CSCCU-

zione spettano all'amministrazione del fallimento.

F. Cessione dei diritti

Art. 260 titolo marginale, cpv. 1 e 3 (nuovo) 1 Concerne solo il testo francese 3 Una pretesa può essere realizzata conformemente all'articolo 256, se la massa dei creditori rinuncia a farla valere e nessuno di essi ne domanda la cessione.

Art. 260*" Abrogato

A. Stato di ripartizione e conto finale

B. Spese

Art. 261 Concerne solo il testo francese Art. 262 1 Si prelevano in primo luogo tutte le spese cagionate dalla dichiarazione e dalla liquidazione del fallimento, nonché dalla formazione dell'inventario.

2 Sulla somma ricavata dagli oggetti costituiti in pegno si prelevano soltanto le spese d'inventario, di amministrazione e di realizzazione del pegno.

Art. 263 titolo marginale C. Deposito dello stato di ripartizione e del conto finale

Art. 264 titolo marginale D. Ripartizione

E. Attestato di carenza di beni 1. Contenuto ed effetti

Art. 265 titolo marginale, cpv. 2 e 3 2 L'attestato di carenza di beni permette di chiedere il sequestro e produce gli effetti enunciati negli articoli 149 capoverso 4 e 149a.

Tuttavia, non si può promuovere una nuova esecuzione, in base al medesimo, se non quando il debitore sia ritornato a miglior fortuna. A tale effetto si tien conto anche dei beni di cui il debitore disponga economicamente.

3 Abrogato

201

Esecuzione e fallimento

2. Determinazione del ritorno a miglior fortuna

3. Inammissibilità della dichiarazione di fallimento su domanda del debitore

F. Ripartizioni provvisorie

Art. 26Sa (nuovo) 1 Se il debitore si oppone al precetto esecutivo contestando di essere ritornato a miglior fortuna, l'ufficio d'esecuzione trasmette l'opposizione al giudice del luogo dell'esecuzione. Questi statuisce definitivamente dopo aver udito le parti.

2 II giudice ammette l'opposizione se il debitore espone la sua situazione economica e patrimoniale e rende verosimile di non essere ritornato a miglior fortuna.

3 Se l'opposizione non è ammessa, il giudice determina i valori pignorabili.

4 II debitore e il creditore possono promuovere l'azione ordinaria avanti al giudice del luogo dell'esecuzione, entro venti giorni dalla notificazione della decisione sull'opposizione. La causa è trattata con la procedura accelerata.

Art. 265b (nuovo) II debitore che si oppone all'esecuzione contestando di essere ritornato a miglior fortuna non può domandare egli stesso, durante l'esecuzione medesima, la dichiarazione del suo fallimento (art.

191).

Art. 266 1 Concerne solo il testo francese 2 L'articolo 263 si applica per analogia.

Art. 267

G. Crediti non insinuati

Concerne solo il testo francese.

Art. 268 titolo marginale

A. Relazione finale e decisione di chiusura

B. Beni scoperti in seguito

Art. 269 tìtolo marginale, cpv. 1 e 2 1 Concerne solo il testo francese 2 L'ufficio dei fallimenti procede nello stesso modo riguardo alle somme depositate che divengono disponibili o che non sono state riscosse entro dieci anni.

Esecuzione e fallimento

C. Termine di ultimazione della procedura di fallimento

A. Cause di sequestro

B. Concessione del sequestro

C. Responsabilità per sequestro infondato

D- Decreto di sequestro

E. Esecuzione del sequestro

Art. 270 titolo marginale e cpv. 1 1 La procedura di fallimento deve essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del medesimo.

Art. 271 titolo marginale, cpv. 1 n. 2 a 5 e cpv. 3 1 Per i crediti scaduti, in quanto non siano garantiti da pegno, il creditore può chiedere il sequestro dei beni del debitore: 2. e 3. Concerne solo il testo francese 4. quando il debitore non dimori in Svizzera, ma il credito si trovi in stretta correlazione con la Svizzera o si fondi su una sentenza esecutiva o su un riconoscimento di debito ai sensi dell'articolo 82 capoverso 1; 5. quando al creditore sia stato rilasciato nei confronti del debitore un attestato provvisorio o definitivo di carenza di beni.

3 Abrogato

Art. 272 1 II sequestro viene concesso dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l'esistenza: 1. del credito; 2. di una causa di sequestro; 3. di beni appartenenti al debitore.

2 Se il creditore dimora all'estero e non ha eletto domicilio in Svizzera, lo si ritiene domiciliato presso l'ufficio d'esecuzione.

Art. 273 1 II creditore è responsabile sia nei confronti del debitore, sia di terzi, dei danni cagionati con un sequestro infondato. II giudice può obbligarlo a prestare garanzia.

2 L'azione di risarcimento può essere promossa anche avanti al giudice del luogo del sequestro.

Art. 274 titolo marginale e cpv. 1 1 II giudice del sequestro incarica dell'esecuzione del sequestro l'ufficiale o altro funzionario o impiegato, a cui comunica il decreto di sequestro.

Art. 275 Gli articoli 91 a 109 concernenti il pignoramento si applicano per analogia all'esecuzione del sequestro.

203

Esecuzione e fallimento

F. Verbale di sequestro

Art. 276 titolo marginale e cpv. 2 2 Questo comunica immediatamente copia del verbale al creditore e al debitore e informa i terzi i cui diritti sono toccati dal sequestro.

Art. 277

G. Garanzia prestata dal debitore

H. Opposizione al decreto di sequestro

Concerne solo il testo francese

Art. 278 1 Chi è toccato nei suoi diritti da un sequestro può fare opposizione al giudice del sequestro entro dieci giorni dalla conoscenza del sequestro.

2 II giudice del sequestro da agli interessati la possibilità di esprimersi e pronuncia senza indugio.

3 Contro la decisione sull'opposizione è ammesso il ricorso, entro dieci giorni, all'autorità giudiziaria superiore. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi.

4 L'opposizione e il ricorso non ostacolano l'efficacia del sequestro.

5 Durante la procedura di opposizione i termini previsti dall'articolo 279 rimangono sospesi.

Art. 279

I. Convalida del sequestro

204

1

II creditore che avesse ottenuto un sequestro prima di promuovere l'esecuzione o l'azione deve provvedervi entro dieci giorni dalla notificazione del verbale di sequestro.

2 Se il debitore ha fatto opposizione, il creditore deve, entro dieci giorni dalla relativa notificazione, fare domanda di rigetto dell'opposizione o promuovere l'azione di accertamento del suo credito. Se la domanda di rigetto non è ammessa, egli deve promuovere l'azione entro dieci giorni dalla notificazione della decisione.

3 Se il debitore non ha fatto opposizione o questa è stata rimossa, il creditore deve chiedere la continuazione dell'esecuzione entro dieci giorni dal momento in cui è legittimato a farlo (art. 88).

L'esecuzione si prosegue in via di pignoramento o di fallimento, secondo la persona del debitore.

4 Se il creditore ha promosso l'azione di accertamento del suo credito senza preventiva esecuzione, deve promuovere l'esecuzione entro dieci giorni dalla notificazione della decisione.

Esecuzione e fallimento

K. Revoca del sequestro

L. Partecipazione provvisoria

Art. 280 II sequestro è revocato se il creditore: 1. non osserva i termini stabiliti dall'articolo 279; 2. ritira o lascia perimere l'azione o l'esecuzione; 3. la sua azione è respinta definitivamente dal giudice.

Art. 281 titolo marginale e cpv. 2 2 Concerne solo il testo francese Titolo che precede l'art. 285 Titolo, decimo: Della revocazione Art. 285

A. Scopo. Legittimazione attiva

B. Atti revocabili 1. Disposizioni a titolo gratuito

2. Insolvenza

1

La revocazione ha per scopo di assoggettare all'esecuzione i beni che le sono stati sottratti in seguito a uno degli atti enumerati dagli articoli 286 a 288.

2 Possono domandare la revocazione: 1. i creditori che hanno ottenuto un attestato provvisorio o definitivo di carenza di beni dopo pignoramento; 2. l'amministrazione del fallimento o, nei casi previsti dagli articoli 260 e 269 capoverso 3, i singoli creditori.

Art. 286 titolo marginale, cpv. 1 e 2 n. 2 1 Sono revocabili tutte le donazioni e disposizioni a titolo gratuito, eccetto i soliti regali occasionali, fatte dal debitore nell'anno precedente al pignoramento o alla dichiarazione di fallimento.

2 Sono equiparati alle donazioni: 2. gli atti mediante i quali il debitore avesse costituito a sé o ad altri una rendita vitalizia, un vitalizio, un usufrutto o un diritto di abitazione.

Art. 287 titolo marginale, cpv. 1 periodo introduttivo e n. i e cpv. 2 1 Sono revocabili i seguenti atti che il debitore in stato d'insolvenza avesse compiuto nell'anno precedente al pignoramento o alla dichiarazione di fallimento: 1. la costituzione di garanzie per obbligazioni preesistenti per le quali il debitore non si era già prima obbligato a prestar garanzia;

Esecuzione e fallimento 2

Tuttavia la revocazione non è ammessa se colui che ha profittato dell'atto prova di non aver conosciuto né di aver dovuto conoscere lo stato patrimoniale del debitore.

3. Dolo

4. Computo dei termini

C. Azione revocatoria 1. Foro

2. Legittimazione passiva

D. Effetti

E. Perenzione

Art. 288 Sono infine revocabili tutti gli atti che il debitore ha compiuto nei cinque anni precedenti al pignoramento o alla dichiarazione di fallimento con l'intenzione, riconoscibile dall'altra parte, di recar pregiudizio ai suoi creditori o di favorirne alcuni a detrimento di altri.

Art. 288a (nuovo) Non sono computati nei termini previsti dagli articoli 286 a 288: 1. la durata della procedura concordataria precedente alla dichiarazione di fallimento; 2. la durata di un differimento della dichiarazione di fallimento ai sensi degli articoli 725, 764, 817 o 903 del Codice delle obbligazioni '*; 3. nel caso di fallimento di un'eredità, il tempo trascorso tra il giorno della morte e la dichiarazione di fallimento.

Art. 289 L'azione revocatoria si promuove al domicilio del convenuto. Se questi non ha domicilio in Svizzera, l'azione può essere promossa al luogo del pignoramento o del fallimento.

Art. 290 L'azione revocatoria si promuove contro coloro che stipularono col debitore l'atto revocabile o che furono da lui favoriti, nonché contro i loro eredi o altri successori a titolo universale e contro gli altri aventi causa di mala fede. L'azione non pregiudica i diritti dei terzi di buona fede.

Art. 291 titolo marginale e cpv. 2 2 II creditore che ha restituito quanto gli fu dato in pagamento in virtù di un atto revocabile, rientra nei suoi diritti.

Art. 292 L'azione revocatoria si perirne:

Esecuzione e fallimento

1. in due anni dalla notificazione dell'attestato di carenza di beni (art. 285 cpv. 2 n. 1); 2. in due anni dalla dichiarazione di fallimento (art. 285 cpv. 2 n. 2).

Titolo che precede l'art. 293 Titolo undecimo: Della procedura concordataria I. Moratoria concordataria Art. 293 A. Procedura 1. Domanda

1

II debitore che vuole ottenere un concordato deve presentare al giudice del concordato una domanda motivata e una proposta di concordato. Egli deve allegarvi il bilancio, dal quale si possa conoscere il suo stato patrimoniale, come pure l'elenco dei suoi libri di commercio, se è obbligato a tenerne (art. 957 CO").

2 Presentata la domanda, il giudice può ordinare i provvedimenti necessari alla conservazione dei beni del debitore. Egli può inoltre sospendere la realizzazione, salvo per i crediti collocati in prima classe (art. 219 cpv. 4) e per quelli garantiti da pegno immobiliare.

Art. 294

2. Decisione

3. Concessione della moratoria.

Nomina di un commissario

1

Udito il debitore, il giudice del concordato decide nel tempo più breve sulla domanda. Egli ha riguardo allo stato patrimoniale del debitore, alla tenuta dei suoi registri, al suo modo di trattare gli affari e alle cause d'inadempimento delle sue obbligazioni.

2 Nei Cantoni dove esiste un'istanza superiore dei concordati, è ammesso il ricorso alla medesima, da parte del debitore, entro dieci giorni dalla notificazione. Anche i creditori possono ricorrere contro la decisione, se la stessa riguarda la nomina del commissario.

Art. 295 titolo marginale, cpv. 1 a 3 e 5 (nuovo) 1 Se la proposta è presa in considerazione, il giudice del concordato concede al debitore una dilazione di quattro mesi al massimo (moratoria concordataria) e nomina un commissario. Può delegare a tale ufficio anche l'ufficiale esecutore o un funzionario dei fallimenti.

2 I I commissario deve vigilare sugli atti del debitore e in particolare esercitare le attribuzioni indicate negli articoli 298 a 301, 302 e 304.

207

Esecuzione e fallimento 3

Gli articoli 8, 10, 11, 14, 17 a 19, 34 e 35 si applicano per analogia al commissario.

5 II giudice del concordato può revocare la moratoria prima dello scadere del termine, se il debitore l'ha ottenuta dichiarando il falso e la conclusione del concordato non è manifestamente più possibile.

4. Pubblicazione

B. Effetti della moratoria 1. Sui diritti dei creditori

Art. 296 Concerne solo il testo francese Art. 297 1 Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. Il decorso di tutte le prescrizioni e perenzioni rimane sospeso. L'articolo 199 capoverso 2 si applica per analogia ai beni pignorati.

2 Anche durante la moratoria sono ammissibili: 1. l'esecuzione in via di pignoramento per i crediti della prima classe (art. 219 cpv. 4); 2. l'esecuzione in via di realizzazione del pegno per i crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno, invece, non può aver luogo.

3 La concessione della moratoria sospende nei confronti del debitore il corso degli interessi di tutti i crediti non garantiti da pegno, salvo disposizione contraria del concordato.

4 Per la compensazione valgono gli articoli 213 a 2140. La pubblicazione della moratoria e, all'occorrenza, il precedente differimento della dichiarazione di fallimento ai sensi degli articoli 725, 764, 817 e 903 del Codice delle obbligazioni " valgono come dichiarazione di fallimento.

Art. 298

2. Sulla capacità di disporre del debitore

1

II debitore può continuare il suo commercio o la sua industria sotto la vigilanza del commissario. Tuttavia, dopo la pubblicazione della moratoria, non può validamente alienare o ipotecare fondi, costituire pegni, prestare fideiussioni, né disporre dei propri beni a titolo gratuito. Il giudice del concordato può eccezionalmente autorizzare l'alienazione di fondi o la costituzione di pegni durante la moratoria.

2 Se il debitore compie un atto nullo ai sensi del capoverso precedente o contravviene alle istruzioni del commissario, questi ne in-

Esecuzione e fallimento

forma il giudice del concordato. Questi, udito il debitore, può revocare la moratoria. Sono applicabili gli articoli 307 e 308.

C. Compiti del commissario 1. Formazione dell'inventario e stima del pegno

2. Avviso ai creditori e convocazione dell'assemblea

Art. 299 titolo marginale, cpv. 2, 3 e 4 (nuovi) 2 Egli tiene a disposizione dei creditori, per ispezione, la decisione sulla stima del pegno e la comunica per scritto, prima dell'assemblea dei creditori, ai creditori ipotecar! nonché al debitore.

3 Ogni interessato può domandare al giudice del concordato, entro dieci giorni e anticipandone le spese, una nuova stima. Se la medesima è stata domandata da un creditore, questi può pretendere dal debitore il rimborso delle spese soltanto se la prima stima è stata modificata in notevole misura.

4 Contro la decisione sulla nuova stima è ammesso il ricorso all'istanza cantonale superiore dei concordati entro dieci giorni dalla notificazione.

Art. 300 titolo marginale e cpv. 3 (nuovo) 3 II commissario comunica con lettera semplice una copia della pubblicazione ai creditori dei quali sia conosciuto nome e domicilio.

Art. 301 titolo marginale

3. Dichiarazione del debitore

Art. 30la titolo marginale D. Sospensione della realizzazione di fondi gravati da pegno 1. Condizioni

2. Caducità. Revoca

Art. 301b 1 La sospensione della realizzazione cade d'ufficio se il debitore aliena volontariamente il pegno, è dichiarato in fallimento o muore.

2 A richiesta di un creditore interessato e dopo aver sentito anche il debitore, il giudice del concordato revoca la sospensione da lui ordinata se il creditore rende verosimile: 1. che il debitore l'ha ottenuta dandogli indicazioni inesatte, oppure 2. che il debitore ha acquistato nuovi beni o che le sue entrate sono aumentate e che di conseguenza può rimborsare il debito senza compromettere la sua esistenza economica, oppure

Esecuzione e fallimento

3. che la realizzazione del pegno immobiliare non mette più in pericolo l'esistenza economica del debitore.

Art. 30Jc e 301d Abrogati

E. Assemblea dei creditori

Art. 302 titolo marginale, cpv. 3 e 4 3 II commissario sottopone il concordato ai creditori riuniti in assemblea, perché l'approvino con la loro sottoscrizione.

4 Abrogato Art. 303 titolo marginale

F. Diritti contro i coobbligati

G. Relazione del commissario

Art. 304 titolo marginale e cpv. 1 1 Prima della scadenza della moratoria, il commissario sottopone al giudice del concordato tutti gli atti. Nella sua relazione lo informa sull'acccttazione del concordato, raccomandandone l'omologazione o il rigetto.

Titolo che precede l'art. 305 (nuovo) IL Disposizioni generali sul concordato

A. Acccttazione da parte dei creditori

B. Omologazione 1. Condizioni

Art. 305 titolo marginale, cpv. 1 e 2 1 II concordato è accettato qualora vi abbia aderito, prima della decisione di omologazione, la maggioranza dei creditori, rappresentanti almeno i due terzi dell'ammontare complessivo dei crediti presi in considerazione.

2 1 creditori privilegiati e il coniuge del debitore non sono compresi nel computo né per la loro persona, né per i loro crediti. I crediti garantiti da pegno si computano soltanto per l'ammontare che in base alla stima del commissario rimane scoperto.

Art. 306 titolo marginale, cpv. 2 e 3 (nuovo) 2 L'omologazione è inoltre subordinata alle seguenti condizioni: 1. la somma offerta deve essere in giusta proporzione con i mezzi del debitore; il giudice può tener conto delle sue aspettative ereditarie; 2. l'esecuzione del concordato, l'integrale soddisfacimento dei creditori privilegiati ammessi e l'adempimento delle obbliga-

Esecuzione e fallimento

zioni contratte durante la moratoria con il consenso del commissario devono essere sufficientemente garantiti, a meno che singoli creditori abbiano esplicitamente rinunciato a esigere una garanzia per il loro credito.

3 II giudice può completare un concordato il cui disciplinamento non sia sufficiente. Egli può segnatamente incaricare il commissario o un terzo di eseguire il concordato o di vigilare sull'esecuzione.

Art. 307 2. Impugnazione

3. Pubblicazione

Nei Cantoni dove esiste un'istanza superiore dei concordati, la decisione sull'omologazione può essere deferita alla medesima entro dieci giorni dalla sua notificazione.

Art. 308 titolo marginale e cpv. I 1 Appena divenuta definitiva, la decisione è pubblicata e comunicata all'ufficio d'esecuzione e all'ufficio del registro fondiario. La decisione è inoltre comunicata all'ufficio del registro di commercio, se un debitore iscritto nel registro di commercio ottiene un concordato con abbandono dell'attivo.

Art. 309 titolo marginale

C. Effetti 1. In caso di rigetto

Art. 310 2. In caso di omologazione a. Obbligatorietà per i creditori

1

II concordato è obbligatorio per tutti i creditori i cui crediti siano sorti senza il consenso del commissario prima della pubblicazione della moratoria o sino all'omologazione definitiva del concordato. Fanno eccezione i crediti garantiti con pegno per l'ammontare coperto da questo.

2 1 debiti contratti durante la moratoria con il consenso del commissario costituiscono debiti della massa in un concordato con abbandono dell'attivo o in un fallimento successivo.

Art. 311

b. Estinzione delle esecuzioni

L'omologazione del concordato produce estinzione di tutte le esecuzioni, ad eccezione di quelle in via di realizzazione del pegno.

211

Esecuzione e fallimento

Art. 312 e. Nullità delie Art. 314 attuale promesse fatte al dì fuori del concordato

Art. 313 D. Revocazione Art. 316 attuale

del concordato

Titolo che precede l'art. 314 (nuovo) III. Del concordato ordinario

Art. 314 A. Contenuto

II concordato indica in quale misura i creditori rinunciano ai loro crediti, come il debitore adempirà le sue obbligazioni e, all'occorrenza, come queste saranno garantite.

Art. 315 B. Crediti conte- ' Omologando il concordato, il giudice assegna ai creditori le cui " pretese sono contestate un termine perentorio per promuovere l'azione al luogo del concordato.

sla

2

Art. 313 attuale

Art. 316 e. Revocazione Art. 315 attuale di un concordato nei confronti Le disposizioni degli articoli 316a a 3\6t sono contenute nella sedi un creditore .

.

-i _ .

zione seguente (art. 317 segg.).

Titolo che precede l'art. 317

IV. Del concordato con abbandono dell'attivo Art. 317 A. Nozione

Art. 316a attuale

Art. 318 B. contenuto

' e 2 Art. 316b cpv. l e i attuale

Art. 319 e. Effetti deii'o- ' e 2 Art. 316d cpv. l e 2 attuale mologazione

212

3

1 liquidatori provvedono a tutti gli atti necessari alla conserva-

Esecuzione e fallimento

zione e alla realizzazione della massa e la rappresentano in giudizio. L'articolo 242 si applica per analogia.

D. Situazione dei liquidatori

E. Determinazione dei creditori legittimati a partecipare alla ripartizione

F. Realizzazione 1. In generale

2. Fondi gravati da pegno

3. Pegni mobiliari

4. Cessione di pretese ai creditori

I fondi gravati da pegno possono essere venduti dai liquidatori a trattative private soltanto col consenso dei creditori pignoratizi non coperti dal prezzo di vendita. In mancanza di consenso, essi dovranno essere realizzati ai pubblici incanti (art. 134 a 137, 142, 143, 257 e 258). La graduatoria (art. 321) fa stato per l'esistenza e il grado degli oneri (servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e diritti personali annotati) che li gravano.

Art. 324 1 Art. 316k attuale 2 Se tuttavia l'interesse della massa esige che il pegno sia realizzato, i liquidatori possono assegnare al creditore pignoratizio un termine non inferiore a sei mesi per procedere alla realizzazione.

Contemporaneamente, essi ingiungono al creditore pignoratizio, sotto minaccia di pena (art. 324 n. 4 CP1'), di consegnare loro il pegno dopo la scadenza del termine per la realizzazione, e lo avvisano che, se la mancata consegna non è giustificata, il diritto di prelazione sarà estinto.

Esecuzione e fallimento

G. Ripartizione 1. Stato di riparto

2. Importo scoperto in caso di credito garantito da pegno

Art. 326 Prima di ogni distribuzione, anche provvisoria, i liquidatori sono tenuti a compilare un estratto dello stato di riparto e a tenerlo a disposizione dei creditori per dieci giorni. Entro questo termine, è ammesso il ricorso contro lo stato di riparto all'autorità di vigilanza.

Art. 327 1 1 creditori pignoratizi i cui pegni sono già stati realizzati al momento del deposito dello stato di riparto provvisorio partecipano al riparto provvisorio per l'importo effettivamente scoperto. Questo importo è determinato dai liquidatori, la cui decisione può essere impugnata soltanto mediante ricorso conformemente all'articolo 326.

2 3 e Art. 316o cpv. 2 e 3 attuale Art. 328

3. Conto finale Art. 316p attuale

4. Deposito

H. Relazione sulla gestione

1. Revoca dì atti giurìdici

Art. 329 Art. 316q attuale

Art. 330 1 Terminata la liquidazione, i liquidatori stendono una relazione finale. Questa deve essere approvata dalla delegazione dei creditori, comunicata al giudice del concordato e tenuta a disposizione dei creditori.

2 Art. 316r attuale Art. 331 .

1 Gli atti giuridici compiuti dal debitore prima dell'omologazione del concordato sono revocabili conformemente agli articoli 285 a

292.

2 Per il computo dei termini fa stato, in luogo del pignoramento o della dichiarazione di fallimento, la concessione della moratoria concordataria o il differimento della dichiarazione di fallimento (art. 725, 764, 817 o 903 CO 1), se quest'ultima precede la concessione della moratoria concordataria.

3 Art. 316s cpv. 3 attuale » RS 220

214

Esecuzione e fallimento

Titolo che precede l'art. 332 (art. 317 attuale) V. Del concordato nella procedura di fallimento Art. 332 'Art. 317 cpv. 1 attuale 2 Gli articoli 302 a 307 e 310 a 331 si applicano per analogia.

Tuttavia le funzioni del commissario spettano all'amministrazione del fallimento. La realizzazione è sospesa sino a decisione del giudice del concordato sull'omologazione.

3 Art. 317 cpv. 3 attuale

Titolo che precede l'art. 333 (art. 317a attuale) Titolo dodicesimo: Della moratoria straordinaria

A. Applicabilità

B. Concessione 1. Condizioni

2. Decisione

3. Impugnazione

Art. 333 Art. 317a attuale Art. 334 1 Un debitore che, senza sua colpa, in seguito alle circostanze previste dall'articolo 333, non è in grado di far fronte ai propri impegni, può chiedere al giudice del concordato una moratoria straordinaria di sei mesi al massimo, sempreché si possa presumere che, scaduta la moratoria, egli possa soddisfare integralmente 1 suoi debitori.

2 3 e Art. 317b cpv. 2 e 3 attuale 4 Dopo la presentazione della domanda, il giudice del concordato può sospendere, con ordinanza provvisoria, le esecuzioni pendenti, eccezion fatta di quelle per crediti indicati nell'articolo 342.

Egli decide se e in quale misura il tempo della sospensione debba essere computato nella durata della moratoria straordinaria.

Art. 335 Art. 317c attuale

Art. 336 (nuovo) 1 Nei Cantoni dove esiste un'istanza superiore dei concordati, la decisione può essere deferita alla medesima dal debitore e da ogni creditore entro dieci giorni dalla notificazione.

215

Esecuzione e fallimento 2

Ai dibattimenti sono citati a comparire il debitore e i creditori che erano presenti o si erano fatti rappresentare davanti alla prima istanza.

3 Art. 317d cpv. 3 attuale

4. Misure cautelari

5. Comunicazione della decisione

C. Effetti della moratoria straordinaria I. Sulle esecuzioni e sui termini

2. Sulla capacità di disporre del debitore a. In generale

b. Per decisione del giudice del concordato

Art. 337 (nuovo) 1 II giudice del concordato ordina, al più tardi al momento della concessione della moratoria, la formazione di un inventario dei beni. Gli articoli 163 e 164 si applicano per analogia. Il giudice può prendere altri provvedimenti per la tutela degli interessi dei creditori.

2 Concedendo la moratoria, egli può affidare a un commissario l'incarico di vigilare sulla gestione del debitore.

Art. 338 (nuovo) La decisione che concede la moratoria è comunicata all'ufficio d'esecuzione e, se il debitore è sottoposto alla procedura di fallimento, al giudice del fallimento. Essa viene pubblicata non appena sia divenuta definitiva.

Art. 339 (nuovo) 'Art. 317g cpv. l attuale 2 1 termini previsti dagli articoli 116, 154, 166, 188, 219, 286 e 287 sono prolungati di un periodo corrispondente alla moratoria.

Parimenti, viene prolungata di un periodo corrispondente alla moratoria la garanzia reale per gli interessi dei crediti garantiti da pegno immobiliare (art. 818 cpv. 1 n. 3 CC1').

Art. 340 (nuovo) Art. 317h attuale

Art. 341 (nuovo) 1 Concedendo la moratoria, il giudice del concordato può disporre che il debitore non potrà validamente, senza il consenso del commissario o, in sua assenza, del giudice del concordato, alienare o ipotecare fondi, costituire pegni, prestare fideiussioni, disporre dei propri beni a titolo gratuito, né fare pagamenti per debiti contratti anteriormente alla moratoria. Il consenso non è però ri-

Esecuzione e fallimento chiesto per il pagamento di debiti della seconda classe giusta l'articolo 219 capoverso 4, né per il versamento delle rate previste dall'articolo 335 capoverso 4.

2 Art. 317Ì cpv. 2 attuale

3. Crediti non soggetti alla moratoria

D. Proroga

Art. 342 (nuovo) 1 La moratoria non si estende né ai crediti inferiori a cento franchi, né ai crediti della prima classe (art. 219 cpv. 4).

2 Art. 317k cpv. 2 attuale Art. 343 (nuovo) 1 Entro il termine dell'articolo 333, il giudice del concordato può, su istanza del debitore, prorogare per quattro mesi al massimo la moratoria concessagli, quando continuino a sussistere, senza che egli ne abbia colpa, i motivi che ne hanno determinato la concessione.

2 II debitore deve, presentando al giudice la domanda, completare l'elenco dei crediti e, qualora sia sottoposto alla procedura di fallimento, un nuovo bilancio.

3 5 a Art. 3171 cpv. 3 a 5 attuale

E. Revoca

F. Rapporto con la moratoria ordinaria

O. Rapporto con il differimento della dichiarazione di fallimento

3

Queste disposizioni si applicano parimenti al differimento della dichiarazione di fallimento della società in accomandita per azioni, della società a responsabilità limitata e alla società cooperativa (art. 764, 817 e 903 CO»).

Esecuzione e fallimento

Titolo che precede l'art. 347 (art. 318 attuale) Titolo tredicesimo: Disposizioni transitorie

A. Entrata in vigore

B. Pubblicazione

Art. 347 (nuovo) Art. 318 attuale Art. 348 (nuovo) Art. 335 attuale

Modifica di termini 1

/ termini «reclamo» e «reclamante» sono sostituiti negli articoli 17 capoversi 2 e 3, 21, 36 e 239 capoverso 2 con «ricorso», rispettivamente «ricorrente».

2 La designazione «Foglio federale di commercio» è sostituita negli articoli 35 capoverso 1, 39 capoverso 3 e 40 capoverso 1 con «Foglio ufficiale svizzero di commercio».

3 / termini «immobile» e «beni immobili» sono sostituiti negli articoli 37 capoverso 1 e 257 capoverso 2 con «fondo».

4 // termine «ripudiare» è sostituito nell'articolo 59 capoverso 1 con «rinunciare».

5 // termine «institore» è sostituito nell'articolo 65 capoverso 1 numero 4 con «direttore o procuratore».

6 II termine «contestazione» è sostituito nell'articolo 68b capoversi 1 e 2 con «rivendicazione».

7 / fermimi «vendita», «in vendita», «messa in vendita», «vendita all'incanto», «venduta» e «vendere» sono sostituiti negli articoli 68b capoverso 4, 117 capoversi 1 e 2, 121, 124 capoverso 1, 125 capoverso 1, 126 capoversi 1 e 2, 127, 132 capoverso 3, 243 capoverso 3, 256 capoversi 1 e 2, 258, 339 capoverso 1 con «realizzazione», «da realizzare», «realizzata», rispettivamente «realizzare».

8 // termine «adunanza» è sostituito negli articoli 223 capoverso 1, 235 capoversi 1 e 3, 237 capoversi 1 e 3, 238 capoverso 1, 243 capoverso 3, 252 capoverso 3, 253 capoversi 1 e 2, 300 capoverso 2, 302 capoversi 1 e 2, 303 capoverso 2, 332 capoverso 1 con «assemblea».

9 / termini «autorità dei concordati» e «autorità» sono sostituiti negli articoli 301a capoversi 1 e 2, 304 capoverso 2, 305 capoverso 3, 306 capoverso 1, 313 capoverso 1, 315 capoverso 1, 316 capoverso 1, 329 capoverso 1, 330 capoverso 2, 334 capoverso 2, 335 capoversi 1, 2 e 4, 341 capoverso 2, 343 capoversi 3 e 4, nonché 344 capoversi 1 e 2 con «giudice del concordato», rispettivamente «giudice».

218

Esecuzione e fallimento II

Le modificazioni di altre leggi federali si trovano nell'allegato, che costituisce parte integrante della presente legge.

Disposizioni finali della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento

Art. l A. Disposizioni d'esecuzione

B. Disposizioni transitorie

1

II Consiglio federale, il Tribunale federale e i Cantoni emanano le disposizioni d'esecuzione.

2 1 Cantoni provvedono affinchè l'ufficiale esecutore, l'ufficiale dei fallimenti e i suoi supplenti ricevano una retribuzione fissa al più tardi entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2 1 Le disposizioni di procedura previste dalla presente legge e le relative disposizioni d'esecuzione si applicano a partire dalla loro entrata in vigore ai procedimenti in corso, in quanto con essi compatibili.

2 Per la durata dei termini il cui decorso è cominciato prima dell'entrata in vigore della presente legge, vale il diritto anteriore.

3 1 diritti di prelazione previsti dal diritto anteriore (art. 146 e 219) si applicano ai fallimenti pronunciati e ai pignoramenti eseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

4 II credito privilegiato della moglie è collocato in una classe speciale tra la seconda e la terza classe nei casi seguenti: a. quando i coniugi continuano a vivere sotto il regime esterno della comunione di beni giusta gli articoli 211 e 224 del Codice civile nel tenore del 1907]); b. quando i coniugi vivono sotto il regime della partecipazione agli acquisti giusta l'articolo 9c del titolo finale del Codice civile nel tenore del 1984".

5 La prescrizione dei crediti accertati mediante un attestato di carenza di beni rilasciato precedentemente all'entrata in vigore della presente legge comincia a decorrere dall'entrata in vigore di questa.

Esecuzione e fallimento

C. Referendum

D. Entrata in vigore

220

Art. 3 La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

Art. 4 II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Esecuzione e fallimento

Allegato (n. II) Abrogazione e modificazione di altri atti legislativi 1. Legge federale sulla procedura amministrativa0

II. Mezzi coattivi 1. Esecuzione per debiti

Art. 40 Le decisioni intese al pagamento di denaro o alla prestazione di garanzie sono eseguite in via di esecuzione per debiti conformemente alla legge federale sull'esecuzione e sul fallimento2).

2. Ordinamento dei funzionar! del 30 giugno 19273>

Art. 47 cpv. 4 4 Qualunque cessione o costituzione in pegno del diritto al godimento ulteriore dello stipendio o delle somme versate a questo titolo è nulla.

Art. 56 cpv. 3 3 Qualunque cessione o costituzione in pegno delle somme concesse a titolo di prestazione volontaria è nulla.

3. Legge federale sull'organizzazione giudiziaria 4 '

Art. 162 Abrogato 4. Codice civile5'

Art. 375 cpv. 2 2 Con il consenso dell'autorità di vigilanza, si può prescindere dalla pubblicazione se l'incapacità civile è palese, oppure se l'infermo o debole di mente o l'alcoolizzato è ricoverato in una casa di cura; tuttavia, l'interdizione deve essere comunicata all'ufficio d'esecuzione.

Esecuzione e fallimento

Art. 397 cpv. 3 (nuovo) 3 Se la nomina non è pubblicata, essa viene comunicata all'ufficio d'esecuzione del domicilio attuale della persona di cui si tratta, sempreché tale misura non appaia inopportuna.

Art. 435 cpv. 3 (nuovo) 3 Se l'interdizione fu comunicata all'ufficio d'esecuzione, si devono comunicare anche la revoca e il trasferimento a un nuovo domicilio.

II. Pubblicazione e comunicazione

Art. 440 titolo marginale e cpv. 2 (nuovo) 2 Se fu pubblicata la nomina, la cessazione della curatela e il cambiamento di domicilio del curatelato devono essere comunicati all'ufficio d'esecuzione.

Art. 456 Abrogato

5. Legge federale del 25 luglio 1930" sulle obbligazioni fondiarie

Art. 28 Abrogato

III. Grado dei crediti

Art. 29 Indipendentemente dalla data della loro emissione, tutte le obbligazioni fondiarie di una centrale sono garantite nel medesimo grado dalla copertura.

Art. 50 Abrogato

6. Codice delle obbligazioni2) Art. 227b cpv. 3 3 Se il compratore disdice il contratto giusta l'articolo 227/, il venditore perde ogni diritto nei suoi confronti.

2. Cedibilità

Art. 519, titolo marginale e cpv. 2 2 Abrogato

Esecuzione e fallimento 7. Legge federale del 29 aprile 1920 ° sugli effetti di diritto pubblico del pignoramento infruttuoso e del fallimento

Abrogata

8. Codice penale 2)

Inosservanza da parte del debitore di norme della procedura di esecuzione e fallimento

Art. 323 Sono puniti con l'arresto o con la multa: 1. il debitore che, avvisato nelle forme di legge, non assiste e non si fa rappresentare ad un pignoramento o a una compilazione d'inventario (art. 91 cpv. 1 n. 1, 163 cpv. 2, 337 cpv.

1 LEF3>); 2. il debitore che non indica, sino a concorrenza di quanto sia necessario per un sufficiente pignoramento o per l'esecuzione di un sequestro, tutti i suoi beni, compresi quelli che non sono in suo possesso, come pure i suoi crediti e diritti verso 1 terzi (art. 91 cpv. 1 n. 2, 275 LEF); 3. il debitore che, all'atto della compilazione di un inventario, non indica tutti i suoi beni, compresi quelli che non sono in suo possesso, come pure i suoi crediti e diritti verso terzi (art.

163 cpv. 2, 337 cpv. 1 LEF); 4. il fallito che non indica all'ufficio dei fallimenti tutti i suoi beni e non li mette a disposizione di esso (art. 222 cpv. 1 LEF); 5. il fallito che, senza esserne stato espressamente dispensato, non sta a disposizione dell'amministrazione durante la procedura di fallimento (art. 229 cpv. 1 LEF).

Art. 324

Inosservanza da parte di terzi di norme della procedura di esecuzione e fallimento e della procedura concordataria

Sono puniti con la multa: 1. la persona adulta che, essendo convissuta col fallito, morto o latitante, non indica all'ufficio dei fallimenti tutti i beni del debitore e non li mette a disposizione di esso (art. 222 cpv.

2 LEF); 2. chi non notifica i suoi debiti verso il fallito entro il termine per le notificazioni (art. 232 cpv. 2 n. 3 LEF); 3. chi non mette a disposizione dell'ufficio dei fallimenti, entro il termine per le notificazioni, gli oggetti del fallito che egli detiene a titolo di pegno o per altro titolo (art. 232 cpv. 2 n.

4 LEF);

tu ...

223

Esecuzione e fallimento 4. chi, scaduto il termine di realizzazione non consegna ai liquidatori oggetti del fallito che detiene a titolo di creditore pignoratizio (art. 324 cpv. 2 LEF1'); 5. il terzo che non ottempera al dovere di informare e di mettere a disposizione giusta gli articoli Sia capo verso 1, 91 capoverso 4, 163 capoverso 2, 222 capoverso 4, 275 e 337 capoverso 1 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF).

9. Legge federale del 23 marzo 19622) sulla protezione civile

Art. 51 Abrogato 10. Legge federale del 27 giugno 19733) sulle tasse di bollo

Art. 43 cpv. 2 2 La richiesta di garanzie deve indicarne la causa giuridica, l'ammontare da garantire e l'ufficio incaricato di riceverle. Se la richiesta di garanzie si fonda sul capoverso 1 lettere a o b, essa vale come decreto di sequestro, di cui all'articolo 274 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento. L'opposizione al decreto di sequestro non è ammessa.

11. Decreto del Consiglio federale del 9 dicembre 19404> concernente la riscossione d'una imposta federale diretta

Art. 119 cpv. 2 2 Non è ammessa l'opposizione al decreto di sequestro previsto nell'articolo 278 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento.

12. Legge federale del 13 ottobre 19655) sull'imposta preventiva

b. Trasferimento dei diritti di regresso

Esecuzione e fallimento

Art. 47 cpv. 2 2 La richiesta di garanzie deve indicarne la causa giuridica, l'ammontare da garantire e l'ufficio incaricato di riceverle. Se la richiesta di garanzie si fonda sul capo verso 1 lettere a o b, essa vale come decreto di sequestro, di cui all'articolo 274 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento 1). L'opposizione al decreto di sequestro non è ammessa.

13. Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 2)

Art. 99 Abrogato 14. Legge federale su l'assicurazione per l'invalidità 3)

Art. 83 cpv. 1 Abrogato 15. Legge federale del sull'assicurazione contro gli infortuni 4)

Art. 50 cpv. 1 1 Qualunque cessione o costituzione in pegno di prestazioni previste dalla presente legge è nulla. Sono inoltre impignorabili, nell'ambito dell'articolo 92 capoverso 1 numero 9 LEF 1), le prestazioni versate o esigibili.

16. Legge federale del 20 settembre 19495) su l'assicurazione militare

Art. 47 cpv. 1 1 Qualunque cessione o costituzione in pegno di prestazioni previste dalla presente legge è nulla. Sono inoltre impignorabili, nell'ambito dell'articolo 92 capoverso 1 numero 9 LEF 1), le prestazioni versate o esigibili.

17. Legge federale su le banche e le casse di risparmio 6)

Art. 15 cpv. 2 e 3 Abrogati 1) RS 281.1; RU ...

> RS 831.10 3 > RS 831.20 4 RS 832.20 5 >RS 833.1 « RS 952.0 2

15 Foglio federale. 74° anno. Voi. III

225

Esecuzione e fallimento

Art. 16 Abrogato Art. 22 cpv. 2 e 23quater cpv. 3 Abrogati Art. 37a (nuovo) 1 In caso di fallimento o di concordato con abbandono dell'attivo, i crediti sono collocati conformemente all'articolo 219 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento 1', fatte salve le disposizioni seguenti.

2 Sono collocati in una classe speciale tra la seconda e la terza classe, ma soltanto sino a concorrenza di un importo massimo di 30 000 franchi per creditore: 1. i crediti risultanti da conti sui quali sono versati regolarmente il reddito proveniente da un'attività lucrativa, le rendite o pensioni di lavoratori o gli alimenti e i sussidi derivanti dal diritto di famiglia; 2. i crediti risultanti da libretti o conti di risparmio, di deposito o di investimento, come pure quelli derivanti da obbligazioni di cassa, ad eccezione dei depositi di altre banche.

3 Qualora di un credito siano titolari più persone, il privilegio può essere esercitato una sola volta.

18. Legge federale del 4 febbraio 19192> sulle cauzioni delle società d'assicurazioni

Art. 17 Abrogato

19. Legge federale del 25 giugno 19303> concernente la garanzia degli obblighi assunti dalle società svizzere d'assicurazione sulla vita

Art. 26 Abrogato

1)RS 281.1; RU ...

>RS 961.02 » RS 961.03 2

226

Esecuzione e fallimento

Art. 30 cpv. 2 2 Con questo provvedimento del Consiglio federale, i contratti di assicurazione si estinguono. Gli assicurati e gli aventi diritto possono allora far valere le pretese contemplate nell'articolo 36 capoverso 3 della legge federale del 2 aprile 1908 ° sul contratto d'assicurazione, come pure le pretese sulle assicurazioni scadute e sulle quote di partecipazione agli utili accreditate.

4279

') RS 221.229.1

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio concernente la revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento dell'8 maggio 1991

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1991

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

16.07.1991

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1-227

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