Termine di referendum: 6 maggio 1991

Legge federale sulla protezione delle acque # S T #

(LPAc) del 24 gennaio 1991

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 24bis della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 aprile 19871', decreta: Titolo primo: Disposizioni generali Art. l Scopo Scopo della presente legge è di proteggere le acque da effetti pregiudizievoli e in particolare di: a. preservare la salute dell'uomo, degli animali e delle piante; b. garantire l'approvvigionamento e promuovere un uso parsimonioso dell'acqua potabile ed industriale; e. conservare i biotopi naturali per la, fauna e la flora indigene; d. conservare le acque ittiche; e. salvaguardare le acque come elementi del paesaggio; f. garantire l'irrigazione agricola; g. permettere l'uso delle acque a scopo di svago e di ristoro; h. garantire la funzione naturale del ciclo idrologico.

Art. 2 Campo d'applicazione La presente legge si applica a tutte le acque, superficiali o sotterranee.

Art. 3 Obbligo di diligenza Ognuno è tenuto ad usare tutta la diligenza richiesta dalle circostanze al fine di evitare effetti pregiudizievoli alle acque.

Art. 4 Definizioni Ai sensi della presente legge si intendono per: a. Acque l'acqua, l'alveo, con fondali e scarpate, compresi i superficiali: loro insediamenti animali e vegetali.

"FF 1987 II 905 1991-89

12 Foglio federale. 74° anno. Voi. I

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Protezione delle acque

b. Acque sotterranee: e. Effetto pregiudizievole: d. Inquinamento: e. Acque di scarico:

f. Acque di scarico inquinate: g. Concime di fattoria h. Portata Q347:

la falda freatica, la formazione acquifera, il sostrato impermeabile e lo strato di copertura.

l'inquinamento ed ogni altro intervento che nuoccia all'aspetto o alla funzione delle acque.

un'alterazione pregiudizievole delle proprietà fisiche, chimiche o biologiche dell'acqua.

le acque alterate dall'uso domestico, industriale, artigianale, agricolo o altro e quelle che vi scorrono continuamente insieme in una canalizzazione come pure le acque meteoriche che scorrono da superfici edificate o consolidate.

le acque di scarico in grado di inquinare l'acqua in cui sono immesse.

il colaticcio, il letame e i liquami di silo provenienti dall'allevamento di bestiame da reddito.

la portata, determinata su un periodo di dieci anni, che è raggiunta o superata in media durante 347 giorni all'anno e non è sensibilmente influenzata né da sbarramenti, né da prelievi, né da apporti d'acqua.

una portata Q347 superiore a zero.

i. Deflusso permanente: k. Deflusso residuale: il deflusso che rimane di un corso d'acqua dopo uno o più prelievi.

la portata indispensabile per assicurare un determi1. Portata di nato deflusso residuale in caso di prelievo.

dotazione: Art. 5 Deroghe per la difesa integrata e le situazioni d'emergenza In quanto lo esigano la difesa integrata o situazioni d'emergenza, il Consiglio federale può, in via d'ordinanza, prevedere deroghe alla presente legge.

Titolo secondo: Prevenzione e rimozione degli effetti pregiudizievoli Capitolo 1: Salvaguardia della qualità delle acque Sezione 1: Immissione, introduzione e infiltrazione di sostanze Art. 6 Principio 1 È vietato introdurre direttamente o indirettamente o lasciare infiltrarsi nelle acque sostanze che possono inquinarle.

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Protezione delle acque 2

È parimenti vietato depositare o spandere tali sostanze fuori delle acque, se ne scaturisce un pericolo concreto di inquinare l'acqua.

Art. 7 Eliminazione delle acque di scarico 1 Le acque di scarico inquinate devono essere trattate. Possono essere immesse o lasciate infiltrare nelle acque solo con il permesso dell'autorità cantonale.

2 Le acque di scarico non inquinate devono essere eliminate mediante infiltrazione giusta le prescrizioni dell'autorità cantonale. Se le condizioni locali non 10 permettono, possono essere immesse, con il permesso dell'autorità cantonale, in un'acqua superficiale. In tal caso occorre provvedere quanto possibile, con misure di ritenuta, affinchè, in caso di grande afflusso, l'acqua defluisca in modo regolare.

Art. 8 Percolato delle discariche 1 1 Cantoni provvedono affinchè gli inquinamenti delle acque provocati dall'immissione o dall'infiltrazione del percolato proveniente da discariche chiuse 0 ancora in esercizio siano eliminati quanto prima.

2 Essi allestiscono un catasto delle discariche chiuse. Questo informa, nella misura del possibile, sul genere dei rifiuti ivi depositati.

Art. 9

Prescrizioni del Consiglio federale su l'immissione e l'infiltrazione di sostanze 1 II Consiglio federale fissa le esigenze relative alla qualità delle acque superficiali e di quelle sotterranee.

2 Esso emana prescrizioni su: a. l'immissione delle acque di scarico nelle acque; b. l'infiltrazione delle acque di scarico; e. le sostanze che, per il modo in cui vengono impiegate, possono pervenire nelle acque e, in ragione delle loro proprietà o delle quantità usate, possono inquinare le acque o nuocere al funzionamento degli impianti di evacuazione e di depurazione delle acque di scarico.

Sezione 2: Trattamento delle acque di scarico e sfruttamento del concime di fattoria Art. 10 Canalizzazioni pubbliche e stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico 1 1 Cantoni provvedono alla costruzione di canalizzazioni pubbliche e di stazioni centrali di depurazione per le acque di scarico inquinate provenienti: a. dalle zone edificabili; 215

Protezione delle acque

b. da gruppi di edifici esistenti che si trovano fuori della zona edificabile e per i quali i metodi speciali per l'eliminazione delle acque di scarico (art.

13) non garantiscono una protezione sufficiente delle acque o non sono economici.

2 Nelle regioni discoste o scarsamente abitate, le acque di scarico inquinate devono essere trattate con altri sistemi e non in una stazione centrale di depurazione, sempreché la protezione delle acque superficiali e sotterranee sia garantita.

3 Le canalizzazioni private che servono anche per scopi pubblici sono equiparate alle canalizzazioni pubbliche.

4 1 Cantoni provvedono ad una pianificazione generale delle canalizzazioni.

Art. 11 Obbligo di allacciamento e di accettazione 1 Nel perimetro delle canalizzazioni pubbliche, le acque di scarico inquinate devono essere immesse nelle canalizzazioni.

2 II perimetro delle canalizzazioni pubbliche comprende: a. le zone edificabili; b. le altre zone, non appena dispongano di una canalizzazione (art. 10 cpv.

1 lett. b); e. le altre zone nelle quali l'allacciamento alle canalizzazioni sia opportuno e ragionevolmente esigibile.

3 II detentore della canalizzazione è tenuto ad accettare le acque di scarico e a convogliarle verso la stazione centrale di depurazione.

Art. 12 Casi particolari nel perimetro delle canalizzazioni pubbliche 1 Chi ha acque di scarico che non soddisfano le esigenze per l'immissione nelle canalizzazioni deve pretrattarle. I Cantoni disciplinano il pretrattamento.

2 Per le acque di scarico non idonee ad essere trattate in una stazione centrale di depurazione, l'autorità cantonale prescrive altri metodi appropriati di eliminazione.

3 Le acque di scarico non inquinate, con afflusso permanente, non devono essere introdotte né direttamente né indirettamente in una stazione centrale di depurazione. L'autorità cantonale può autorizzare eccezioni.

4 In un'azienda agricola con un notevole effettivo di bovini o suini, le acque di scarico domestiche possono essere sfruttate a scopi agricoli insieme al colaticcio (art. 14), se: a. gli edifici abitativi e aziendali e il terreno adiacente si trovano in zona agricola o il comune adotta le disposizioni necessarie, segnatamente delimita zone di pianificazione, per dichiararli in zona agricola; b. la capacità di deposito è sufficiente anche per le acque di scarico domestiche e lo sfruttamento su superfici utili, proprie o affittate, è assicurato.

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Protezione delle acque 5

Se, entro cinque anni dall'adozione delle misure, gli edifici abitativi e aziendali e il terreno adiacente secondo il capoverso 4 non sono dichiarati in zona agricola, le acque di scarico domestiche devono essere immesse nelle canalizzazioni.

Art. 13 Metodi speciali d'eliminazione delle acque di scarico 1 Fuori del perimetro delle canalizzazioni pubbliche le acque di scarico devono essere eliminate secondo le tecniche più recenti.

2 1 Cantoni vegliano affinchè le esigenze relative alla qualità delle acque siano rispettate.

Art. 14 Aziende con allevamento di bestiame da reddito 1 Ogni azienda con allevamento di bestiame da reddito deve sforzarsi di perseguire un bilancio equilibrato di concime.

2 II concime di fattoria deve essere sfruttato a fini agricoli o orticoli in modo rispettoso dell'ambiente e secondo lo stato della tecnica.

3 L'azienda deve disporre di impianti che permettano il deposito per almeno tre mesi. L'autorità cantonale può prescrivere una capacità di deposito superiore per le aziende site in regione di montagna o esposte a condizioni climatiche sfavorevoli o a condizioni particolari per quanto concerne la copertura vegetale. Può autorizzare una capacità di deposito inferiore per le stalle dove il bestiame è presente solo temporaneamente.

4 L'azienda deve disporre di una superficie utile, propria, in affitto o garantita per contratto, tale che per ettaro siano tenute al massimo tre unità di bestiame grosso-letame. Se la superficie utile garantita per contratto o parte di essa è situata fuori del raggio d'esercizio d'uso locale, l'effettivo massimo degli animali da reddito che possono essere tenuti è fissato in modo tale che sulla superficie utile, propria o affittata, possa essere sparsa almeno la metà del concime proveniente dall'esercizio dell'azienda; la quantità di concime sparso per ettaro non deve superare quella di tre unità di bestiame grosso-letame.

5 1 contratti di ritiro del concime richiedono la forma scritta e devono essere approvati dall'autorità cantonale competente.

6 L'autorità cantonale riduce il numero di unità di bestiame grosso-letame ammesso per ettaro, qualora la capacità del suolo di sopportare aggravi inquinanti, l'altitudine o la situazione topografica lo richiedano.

7 II Consiglio federale può prevedere eccezioni alle esigenze relative alla
superficie utile per: a. l'avicultura e l'allevamento equino nonché per piccole e medie aziende già esistenti che allevano altri animali da reddito; b. le aziende che adempiono compiti d'interesse pubblico (riciclaggio dei rifiuti, ricerca ecc.).

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Protezione delle acque 8

Un'unità di bestiame grosso-letame corrisponde alla quantità media annua di colaticcio e di letame prodotta da una vacca di 600 chilogrammi.

Art. 15 Controllo degli impianti e delle installazioni 1 1 detentori di impianti di evacuazione e di depurazione delle acque di scarico, di installazioni di deposito e di impianti per il trattamento tecnico di concime di fattoria, come pure di sili per foraggi grezzi provvedono affinchè il loro impiego, manutenzione e riparazione siano effettuati a regola d'arte. Il funzionamento degli impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico, come pure degli impianti adibiti al trattamento di concimi, deve essere controllato periodicamente.

2 L'autorità cantonale assicura il controllo periodico degli impianti.

Art. 16 Prescrizioni del Consiglio federale sul trattamento delle acque di scarico e sul controllo di impianti II Consiglio federale regola le esigenze relative: a. all'immissione nelle canalizzazioni; b. agli scarichi particolari provenienti da processi di produzione; e. ai residui delle stazioni di depurazione delle acque di scarico e allo sfruttamento o all'eliminazione di tali residui; d. ai controlli degli impianti e delle installazioni; e. all'utilizzazione delle acque di scarico provenienti dal trattamento del concime di fattoria.

Sezione 3: Premesse relative all'evacuazione delle acque di scarico per l'ottenimento di permessi di costruzione Art. 17 Principio II permesso di costruzione o di trasformazione di un edificio può essere concesso soltanto se: a. nel perimetro delle canalizzazioni pubbliche è garantito che le acque di scarico inquinate sono immesse nella canalizzazione (art. 11 cpv. 1) o sono sfruttate in agricoltura (art. 12 cpv. 4); b. fuori del perimetro delle canalizzazioni pubbliche, procedimenti speciali assicurano l'evacuazione adeguata delle acque di scarico inquinate (art. 13 cpv. 1) e l'ufficio cantonale preposto alla protezione delle acque è stato consultato; e. l'evacuazione corretta delle acque di scarico non idonee ad essere trattate in una stazione centrale di depurazione è garantita (art. 12 cpv. 2).

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Art. 18 Eccezioni 1 Per gli edifici e gli impianti minori che si trovano all'interno del perimetro delle canalizzazioni pubbliche e che, per ragioni perentorie, non possono essere ancora allacciati alla canalizzazione, il permesso di costruzione può essere concesso se l'allacciamento è possibile a breve termine e, nel frattempo, l'eliminazione delle acque di scarico sia assicurata in altro modo soddisfacente. Prima di accordare il permesso, l'autorità sente l'ufficio cantonale preposto alla protezione delle acque.

2 II Consiglio federale può precisare le condizioni.

Sezione 4: Misure pianificatorie di protezione Art. 19 Settori di protezione delle acque 1 1 Cantoni suddividono il loro territorio in settori di protezione delle acque a seconda dei pericoli che minacciano le acque superficiali e sotterranee. Il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni.

2 Nei settori particolarmente minacciati, la costruzione e la modificazione di edifici e impianti come pure l'esecuzione di lavori di scavo, di sterro e simili possono essere intraprese soltanto in virtù di un'autorizzazione cantonale.

Art. 20 Zone di protezione delle acque sotterranee 1 1 Cantoni delimitano zone di protezione attorno alle captazioni di interesse pubblico d'acqua sotterranea e agli impianti d'interesse pubblico e d'alimentazione delle falde e stabiliscono le necessarie limitazioni del diritto di proprietà.

2 II proprietario di una captazione d'acqua sotterranea deve: a. eseguire i rilevamenti necessari per delimitare le zone di protezione; b. acquistare i necessari diritti reali; e. sopperire agli indennizzi per le limitazioni del diritto di proprietà.

Art. 21 Aree di protezione delle acque sotterranee 1 1 Cantoni delimitano le aree che rivestono importanza per il futuro sfruttamento e alimentazione della falda freatica. In tali aree non possono essere costruiti edifici o impianti né essere eseguiti lavori che possano pregiudicare i futuri impianti di sfruttamento o alimentazione.

2 1 Cantoni possono accollare gli indennizzi per le limitazioni del diritto di proprietà ai futuri detentori delle captazioni o degli impianti d'alimentazione della falda freatica.

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Sezione 5: Esigenze concernenti i liquidi inquinanti Art. 22 Esigenze generali 1 1 detentori di impianti contenenti liquidi inquinanti, segnatamente di impianti adibiti al deposito, al trasporto e al travaso di tali liquidi, installano le opere e apparecchiature necessarie alla protezione delle acque e le controllano periodicamente. Provvedono affinchè l'esercizio e la manutenzione degli impianti siano ineccepibili.

2 Per la costruzione, la modificazione o l'ampliamento di tali impianti è necessaria un'autorizzazione dell'autorità cantonale.

3 1 detentori di tali impianti e le persone incaricate del loro esercizio o della loro manutenzione segnalano immediatamente alla polizia di protezione delle acque ogni fuoriuscita di liquidi. Inoltre, mettono spontaneamente in atto tutte le misure che si possono ragionevolmente pretendere per combattere i rischi d'inquinamento delle acque.

4 1 Cantoni provvedono: a. all'istituzione di un numero sufficiente di posti di raccolta dei liquidi inquinanti; b. a un riciclaggio o a un'eliminazione di tali liquidi che non nuoccia alle acque.

Art. 23

Lavori di revisione

1

Solo le imprese titolari di un'autorizzazione cantonale sono abilitate ad eseguire la revisione di impianti con liquidi inquinanti.

2 L'autorizzazione è accordata alle imprese che dispongono del personale qualificato e dell'equipaggiamento necessario. Essa vale in tutta la Svizzera.

Art. 24 Caverne-serbatoio I liquidi inquinanti non devono essere depositati in caverne-serbatoio, se rischiano di entrare in contatto diretto con l'acqua di falda.

Art. 25 Sostanze che possono diventare liquidi inquinanti Gli articoli 22 e 24 si applicano per analogia alle sostanze che, in contatto con liquidi, possono diventare liquidi inquinanti.

Art. 26 Prescrizioni del Consiglio federale sull'impiego di liquidi inquinanti 1 II Consiglio federale emana prescrizioni sull'ubicazione, sui materiali di costruzione, sull'equipaggiamento tecnico e sulla revisione degli impianti che contengono liquidi inquinanti.

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Può esonerare i piccoli impianti dall'autorizzazione ai sensi dell'articolo 22 capoverso 2.

Sezione 6: Sfruttamento del suolo e provvedimenti concernenti le acque Art. 27 Sfruttamento del suolo ' I suoli vanno sfruttati secondo lo stato della tecnica, evitando ogni effetto pregiudizievole per le acque, in particolare quelli causati dal convogliamento e dal dilavamento dei fertilizzanti e dei prodotti per il trattamento delle piante.

2 II Consiglio federale può emanare le prescrizioni necessarie.

Art. 28 Provvedimenti concernenti le acque Se i provvedimenti secondo gli articoli 7-27 non permettono di soddisfare le esigenze di qualità delle acque (art. 9 cpv. 1), il Cantone provvede affinchè siano applicati provvedimenti supplementari alle acque medesime.

Capitolo 2: Mantenimento di adeguati deflussi residuali Art. 29 Autorizzazione Deve essere titolare di un'autorizzazione chi, eccedendo l'uso comune: a. preleva acqua da corsi d'acqua a deflusso permanente; b. preleva acqua da laghi o falde freatiche che influenzano sensibilmente il deflusso di un corso d'acqua a deflusso permanente.

Art. 30 Condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione II prelievo può essere autorizzato se: a. le esigenze di cui agli articoli 31-35 sono soddisfatte; b. insieme agli altri prelievi, dal corso d'acqua vengono tolti al massimo il 20 per cento della portata Q347 e non più di 1000 1/s, o e. destinato all'approvvigionamento in acqua potabile, non supera 80 1/s in media all'anno per l'acqua di sorgente o 100 1/s per l'acqua di falda.

Art. 31 Deflusso minimo 1 In caso di prelievi da corsi d'acqua con deflusso permanente il deflusso residuale deve essere almeno di: 221

Protezione delle acque

per una portata Q347 fino a 60 1/s per ogni 10 1/s in più di portata per una portata Q347 di 160 1/s per ogni 10 1/s in più di portata per per per per per per per

una portata Q347 di 500 1/s ogni 100 1/s in più di portata una portata Q347 di 2500 1/s ogni 100 1/s in più di portata una portata Q347 di 10 000 1/s ogni 1000 1/s in più di portata una portata Q347 pari o superiore a 60 000 1/s

50 1/s più 8 1/s 130 1/s più 4,4 1/s 280 1/s più 31 1/s 900 1/s più 21,3 1/s 2500 1/s più 150 1/s 10 000 1/s

2

Se non possono essere presi altri provvedimenti, i deflussi residuali calcolati secondo il capoverso 1 devono essere aumentati in modo che risultino adempiute le seguenti esigenze: a. la qualità prescritta delle acque superficiali deve essere mantenuta nonostante i prelievi d'acqua e le immissioni esistenti di acque di scarico; b. l'alimentazione delle falde freatiche deve essere assicurata in modo tale da garantire i prelievi necessari per l'approvvigionamento in acqua potabile e da non pregiudicare sensibilmente il bilancio idrico dei suoli sfruttati a fini agricoli; e. i biotopi e le biocenosi rari che dipendono direttamente o indirettamente dal tipo e dalle dimensioni del corso d'acqua devono essere conservati o, se ragioni perentorie non lo permettono, sostituiti, secondo le possibilità, con altri di uguale valore; d. la profondità d'acqua necessaria alla libera migrazione dei pesci deve essere assicurata; e. per i corsi d'acqua con una portata Q347 pari o inferiore a 40 1/s, siti a meno di 800 metri di altitudine e che servono come luogo di fregola o come regione d'allevamento di pesci, dev'essere garantito che detta funzione sia salvaguardata.

Art. 32 Deroghe I Cantoni possono autorizzare deflussi minimi inferiori: a. su un tratto di 1000 m a valle del punto di prelievo di un corso d'acqua che si trovi ad un'altitudine superiore a 1700 m e abbia una portata Q347 inferiore a 50 1/s; b. nel caso di prelievi da acque non piscicole, fino ad un deflusso residuale corrispondente al 35 per cento della portata Q347; e. nell'ambito di una pianificazione per la protezione e l'utilizzazione del territorio di una regione limitata e topograficamente coerente, a condizione di una corrispettiva compensazione con provvedimenti adeguati, come la 222

Protezione delle acque nuncia ad un altro prelievo d'acqua nella stessa regione. La pianificazione surriferita dev'essere sottoposta al Consiglio federale per approvazione; d. in casi di emergenza, per prelievi limitati nel tempo e destinati in particolare all'approvvigionamento con acqua potabile, allo spegnimento di incendi o all'irrigazione agricola.

Art. 33 Aumento dei deflussi residuali minimi 1 L'autorità aumenta i deflussi residuali minimi nella misura risultante dalla ponderazione degli interessi a favore o contro l'entità del prelievo d'acqua previsto.

2 Sono interessi a favore del prelievo d'acqua segnatamente: a. gli interessi pubblici ai quali il prelievo deve servire; b. gli interessi economici della regione di provenienza dell'acqua; e. gli interessi economici di chi intende procedere al prelievo; d. l'approvvigionamento energetico, se esige un prelievo.

3 Sono interessi contro il prelievo d'acqua segnatamente: a. l'importanza dell'acqua in quanto elemento del paesaggio; b. l'importanza dell'acqua in quanto biotopo per la fauna e la flora che ne dipendono e per la loro diversità, in particolare anche per la fauna ittica, per il rendimento dalla pesca e per la capacità naturale di riproduzione dei pesci; e. la conservazione di un deflusso sufficiente a lungo termine per rispettare le esigenze in materia di qualità dell'acqua; d. la conservazione di un bilancio equilibrato delle acque sotterranee, che garantisca il futuro sfruttamento come acqua potabile, lo sfruttamento del suolo secondo l'uso locale e una vegetazione consona al luogo; e. la preservazione dell'irrigazione agricola.

4 Chi intende prelevare acqua da un corso d'acqua deve presentare all'autorità un rapporto su: a. le conseguenze di prelievi d'acqua di diversa entità sugli interessi a favore del prelievo, in particolare sulla produzione di energia elettrica e sul suo costo; b. i prevedibili pregiudizi che saranno arrecati agli interessi contro il prelievo e le possibili misure per prevenirli.

Art. 34 Prelievi da laghi e da riserve di acque sotterranee Quando prelievi effettuati da laghi o da falde freatiche influiscono sensibilmente sul deflusso di un corso d'acqua, quest'ultimo va protetto applicando per analogia gli articoli 31-33.

Art. 35 Decisione dell'autorità 1 L'autorità definisce caso per caso la portata di dotazione e le altre misure necessarie alla protezione delle acque a valle del prelievo.

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Protezione delle acque 2

Può fissare portate di dotazione temporanee. I deflussi secondo gli articoli 31 e 32 devono essere garantiti.

3 Prima di decidere l'autorità sente gli uffici tecnici interessati e, se il prelievo è destinato ad impianti per lo sfruttamento dell'energia idraulica con una potenza lorda superiore a 300 kW, la Confederazione.

Art. 36 Controllo della portata di dotazione 1 Chi procede a prelievi d'acqua deve provare all'autorità, mediante misurazioni, il rispetto della portata di dotazione. Se il costo delle misurazioni non può essergli ragionevolmente imposto, può fornire la prova con il calcolo del bilancio idrico.

2 Se fornisce la prova che il deflusso effettivo è temporaneamente inferiore alla portata di dotazione fissata, deve restituire, durante tale periodo, solo una quantità d'acqua pari al deflusso effettivo.

Capitolo 3: Prevenzione di altri effetti pregiudizievoli alle acque Art. 37 Arginatura e correzione dei corsi d'acqua 1 1 corsi d'acqua possono essere arginati o corretti solo se: a. la protezione dell'uomo o di beni materiali importanti lo esige (art. 5 cpv.

1bis della legge federale del 22 giugno 1877 " sulla polizia delle acque); b. l'arginatura o la correzione è necessaria per rendere navigabile o per sfruttare nel pubblico interesse le forze idriche; e. in tal modo si migliora ai sensi della presente legge un corso d'acqua già arginato o corretto.

2 Nell'ambito dell'arginatura o correzione, il tracciato naturale del corso d'acqua deve essere rispettato o ricostituito per quanto possibile. Il corso d'acqua e le rive devono essere sistemate in modo da: a. poter servire da biotopo ad una fauna e ad una flora diversificate; b. conservare in larga misura le interazioni fra le acque superficiali e quelle sotterranee; e. permettere lo sviluppo di una vegetazione ripuale consona al luogo.

3 Nelle zone edificate, l'autorità può autorizzare deroghe al capoverso 2.

4 II capoverso 2 è applicabile per analogia alla costruzione di corsi d'acqua artificiali.

Art. 38 Copertura e messa in galleria di corsi d'acqua 1 1 corsi d'acqua non devono né essere coperti né essere messi in galleria.

"RS 721.10 224

Protezione delle acque 2

L'autorità può autorizzare deroghe per: a. i canali di sfogo delle piene e i canali d'irrigazione; b. passaggi di vie di comunicazione; e. passaggi di strade agricole o forestali; d. i piccoli canali artificiali di drenaggio con deflusso non permanente; e. il rifacimento di coperture o messe in galleria esistenti, sempreché non sia possibile ripristinare lo scorrimento a ciclo aperto o qualora ne derivi un importante pregiudizio per l'agricoltura.

Art. 39 Introduzione di sostanze solide nei laghi 1 È vietato introdurre sostanze solide nei laghi, anche se non possono inquinare l'acqua.

2 L'autorità cantonale può autorizzare il riporto: a. per costruzioni ad ubicazione vincolata in zone edificate, se interessi pubblici preponderanti lo esigono e se lo scopo perseguito non può essere raggiunto altrimenti; b. se il riporto consente il risanamento di una zona d'acqua stagnante.

3 1 riporti devono essere sistemati nel modo più naturale possibile e la vegetazione ripuale distrutta deve essere sostituita.

Art. 40 Spurgo e svuotamento dei bacini d'accumulazione 1 Nel procedere alle operazioni di spurgo e di svuotamento dei bacini di accumulazione o al controllo dei dispositivi di scarico dell'acqua e di evacuazione delle piene, il detentore dell'impianto veglia affinchè siano evitati nella misura del possibile effetti pregiudizievoli alla fauna e alla flora nella parte a valle del corso d'acqua.

2 Per procedere a uno spurgo o a uno svuotamento è richiesta l'autorizzazione del Cantone, L'autorità che rilascia l'autorizzazione consulta i servizi interessati. Se per la sicurezza dell'esercizio sono necessari spurghi e svuotamenti periodici, l'autorità si limita a stabilire il momento dell'operazione e le modalità d'esecuzione.

3 Qualora avvenimenti straordinari gli impongano di abbassare immediatamente il livello delle acque del bacino per motivi di sicurezza, il detentore ne informa senza indugio l'autorità che rilascia l'autorizzazione.

Art. 41 Detriti fluttuanti presso impianti di ritenuta 1 Chiunque invasa l'acqua in un impianto di ritenuta non può riversarvi i detriti fluttuanti prelevati in precedenza. L'autorità può autorizzare deroghe.

2 Egli è tenuto a raccogliere periodicamente i detriti fluttuanti in vicinanza dei suoi impianti, conformemente alle disposizioni emanate dall'autorità.

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Protezione delle acque

Art. 42 Prelievo d'acqua e immissione d'acqua o di acque di scarico 1 II prelievo o l'immissione d'acqua in un lago naturale non deve provocare una modificazione sensibile degli strati d'acqua e delle correnti del lago, né comportare variazioni di livello tali da arrecare pregiudizio alla zona ripuale.

2 Qualora acqua o acque di scarico siano immesse in corsi d'acqua, le modalità e il punto dell'immissione devono essere scelti in modo da non richiedere, per quanto possibile, arginature o correzioni.

Art. 43 Protezione delle falde freatiche 1 1 Cantoni provvedono affinchè, a lungo termine, i prelievi da acque sotterranee non siano superiori alla quantità d'acqua che le alimenta. I prelievi possono tuttavia eccedere temporaneamente detta quantità, sempreché non arrechino pregiudizio alla qualità delle acque sotterranee o alla vegetazione.

2 1 Cantoni provvedono a migliorare, per quanto possibile, lo stato delle acque sotterranee sfruttate eccessivamente o alimentate in modo troppo scarso, diminuendo il prelievo, rialimentando artificialmente le falde freatiche o accumulando l'acqua potabile nel sottosuolo.

3 È vietata la creazione di collegamenti permanenti tra acque sotterranee, se tale intervento rischia di avere effetti pregiudizievoli sulla quantità o sulla qualità delle acque.

4 Le costruzioni non devono ridurre in modo considerevole e permanente la capacità della falda e lo scorrimento delle acque sotterranee sfruttabili.

5 Le opere di ritenuta di altezza modesta non devono arrecare sensibili pregiudizi alle acque sotterranee e alla vegetazione che dipende dal livello della falda.

L'autorità può autorizzare deroghe per gli impianti esistenti.

6 II drenaggio di una regione, qualora comporti su una grande area l'abbassamento del livello della falda freatica, è autorizzato soltanto se costituisce il solo mezzo per garantire lo sfruttamento agricolo.

Art. 44 Estrazione di ghiaia, sabbia o altri materiali ' Chiunque intende estrarre ghiaia, sabbia o altri materiali o eseguire scavi a tale scopo, deve ottenere un'autorizzazione.

2 L'autorizzazione non può essere concessa se i lavori sono eseguiti: a. in zone di protezione delle acque sotterranee; b. sotto il livello della falda freatica che, per quantità e qualità dell'acqua, si presta alla captazione; e. in un corso d'acqua, qualora il
suo bilancio in materiale detritico ne sia negativamente influenzato.

3 Se la falda, per quantità e qualità dell'acqua, si presta alla captazione, l'estrazione può essere autorizzata al di sopra del suo livello, sempreché uno strato protettivo di materiale sia mantenuto al di sopra del livello massimo cui la 226

Protezione delle acque

falda può giungere. Lo spessore dello strato è calcolato secondo le condizioni locali.

Titolo terzo: Esecuzione, studi di base, promovimento e procedura Capitolo 1: Esecuzione Sezione 1: Esecuzione da parte dei Cantoni

Art. 45 I Cantoni eseguono la presente legge, sempreché l'articolo 48 non attribuisca questo compito alla Confederazione. Essi emanano le prescrizioni necessarie.

Sezione 2: Esecuzione da parte della Confederazione Art. 46 Vigilanza e coordinamento 1 La Confederazione vigila sull'esecuzione della presente legge.

2 II Consiglio federale disciplina il coordinamento: a. delle misure di protezione delle acque di competenza dei Cantoni; b. tra i servizi della Confederazione; e. tra i servizi della Confederazione e i Cantoni.

Art. 47 Prescrizioni esecutive 1 II Consiglio federale emana le prescrizioni esecutive.

2 Prima di emanare le prescrizioni esecutive e nella preparazione di accordi internazionali, consulta i Cantoni e le cerehie interessate.

Art. 48 Competenza esecutiva della Confederazione 1 L'autorità federale che esegue altre leggi federali o trattati internazionali è competente, nell'adempimento del suo compito, anche per l'esecuzione della presente legge. Prima di emanare decisioni fondate sulla presente legge, consulta i Cantoni in causa e i servizi federali interessati.

2 La Confederazione esegue le prescrizioni sulle sostanze (art. 9 cpv. 2 lett. e); essa può far capo ai Cantoni per determinati compiti settoriali.

3 II Consiglio federale determina quali dati, rilevati su sostanze in base ad altre leggi federali, devono essere messi a disposizione dall'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio.

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Protezione delle acque

Sezione 3: Disposizioni esecutive speciali Art. 49 Servizio della protezione delle acque e polizia della protezione delle acque 1 1 Cantoni istituiscono un servizio di protezione delle acque. Organizzano la polizia della protezione delle acque e un servizio avarie.

2 A livello federale, il servizio di protezione delle acque è l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio.

3 La Confederazione e i Cantoni possono, per compiti d'esecuzione, in particolare per il controllo e la sorveglianza, far capo a corporazioni di diritto pubblico e a privati.

Art. 50 Informazione e consulenza 1 La Confederazione e i Cantoni vagliano i risultati ottenuti con le misure attuate in virtù della presente legge e informano il pubblico sulla protezione delle acque e sullo stato di queste.

2 1 servizi di protezione delle acque prestano consulenza ad autorità e privati.

3 Essi raccomandano misure atte a prevenire o a diminuire gli effetti pregiudizievoli alle acque.

Art. 51 Consulenza in materia di concimazione I Cantoni provvedono affinchè sia assicurata una consulenza per l'esecuzione degli articoli 14 e 27.

Art. 52 Obbligo di tollerare e obbligo del segreto 1 Le autorità federali e cantonali possono procedere a rilevamenti sulle acque private e pubbliche. Possono predisporre le installazioni necessarie a tale scopo e procedere al controllo degli impianti. I proprietari di fondi e i detentori degli impianti devono permettere l'accesso alle persone incaricate dell'esecuzione di questi compiti e fornire loro le informazioni necessarie.

2 Le persone incaricate dell'esecuzione della presente legge, gli esperti e i membri di commissioni e comitati tecnici sono tenuti al segreto d'ufficio.

3 Sentiti gli interessati, le autorità possono rendere pubblici i risultati dei rilevamenti e dei controlli giusta il capoverso 1, se di interesse generale. Su domanda, i risultati dei controlli devono essere resi pubblici, sempreché non vi si oppongano interessi preponderanti. Il segreto di fabbricazione e commerciale è in ogni caso garantito.

Art. 53 Misure coattive Le autorità possono imporre coattivamente l'esecuzione dei provvedimenti da loro ordinati. Qualora la legislazione cantonale non preveda prescrizioni in ma228

Protezione delle acque

teria, o non preveda prescrizioni più severe, nella procedura cantonale è applicabile l'articolo 41 della legge federale sulla procedura amministrativa1).

Art. 54 Costo delle misure di prevenzione e di riparazione dei danni Le spese derivanti da provvedimenti presi dalle autorità per prevenire un pericolo imminente per le acque, come anche per accertare e porre rimedio a un danno, sono accollate a chi li ha causati.

Art. 55 Tasse federali 1 La Confederazione riscuote una tassa per le autorizzazioni, i controlli e le prestazioni speciali che fornisce secondo la presente legge.

2 II Consiglio federale ne fissa la tariffa.

Art. 56 Acque intercantonali 1 Quando acque superficiali o sotterranee toccano il territorio di più Cantoni, ciascun Cantone prende i provvedimenti che s'impongono per proteggerle, tenuto conto dell'interesse degli altri Cantoni.

2 Se i Cantoni non si accordano sulle misure da prendere, il Consiglio federale decide.

Capitolo 2: Studi di base Art. 57 Compiti della Confederazione 1 La Confederazione procede a rilevamenti di interesse nazionale su: a. le condizioni idrologiche; b. la qualità delle acque superficiali e sotterranee; e. l'approvvigionamento in acqua potabile; d. altri aspetti della protezione delle acque.

2 Essa può contribuire finanziariamente allo sviluppo degli impianti e dei procedimenti atti a migliorare lo stato della tecnica nell'interesse generale della salvaguardia delle acque, segnatamente con misure alla fonte.

3 Essa mette a disposizione degli interessati i dati raccolti e le relative valutazioni.

4 II Consiglio federale disciplina l'esecuzione e la valutazione dei rilevamenti.

5 1 servizi federali competenti emanano istruzioni tecniche e prestano consulenza ai servizi incaricati dei rilevamenti. Essi possono, verso pagamento, eseguire lavori idrologici per conto di terzi o mettere a disposizione le apparecchiature per tali lavori.

') RS 172.021 13 Foglio federale. 74° anno. Voi. I

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Protezione delle acque

Art. 58 Compiti dei Cantoni 1 1 Cantoni procedono agli altri rilevamenti necessari per l'esecuzione della presente legge. Ne comunicano i risultati ai servizi federali competenti.

2 1 Cantoni compilano un inventario degli impianti adibiti all'approvvigionamento idrico e delle falde freatiche del loro territorio. L'inventario è pubblico, a meno che gli interessi della difesa integrata non impongano il segreto.

Art. 59 Calcolo della portata Q347 In mancanza di misurazioni sufficienti, la portata Q347 è determinata secondo altri metodi, quali osservazioni idrologiche o su modello.

Art. 60 Obbligo d'informare Prima di autorizzare qualsiasi intervento con effetti sulle acque in prossimità di una stazione per rilevamenti idrologici o d'altra natura, l'autorità informa i servizi responsabili della stazione.

Capitolo 3: Promovimento Art. 61 Impianti, installazioni e apparecchiature 1 Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione assegna ai Cantoni indennità per la costruzione e l'acquisto di impianti, installazioni e apparecchiature per: a. la depurazione delle acque di scarico secondo l'articolo 10; b. il trattamento e l'eliminazione dei fanghi di depurazione; e. canalizzazioni in sostituzione di misure complementari di depurazione; d. l'eliminazione o il riciclaggio di sostanze che non devono giungere nelle canalizzazioni o essere convogliate nelle stazioni di depurazione delle acque (impianti per rifiuti speciali); e. i servizi avarie necessari per l'eliminazione di sostanze inquinanti; f. misure di risanamento delle acque secondo l'articolo 28.

2 Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione assegna inoltre ai Cantoni con capacità finanziaria debole o media indennità per i seguenti impianti e installazioni, a condizione che l'attuazione sia iniziata entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge: a. canali collettori situati fuori delle zone edificabili; b. canali collettori utilizzati da due o più Comuni; e. canali collettori principali la cui costruzione sia iniziata prima di quella della stazione di depurazione delle acque di scarico o prima di quella del collettore di raccordo delle acque di scarico del comune alla stazione di depurazione; d. impianti per l'eliminazione o il riciclaggio di rifiuti solidi; 230

Protezione delle acque

e. bacini di acque pluviali; f. installazioni destinate alla protezione delle acque in presenza di discariche.

Art. 62 Condizioni, calcolo e ammontare delle indennità 1 Le indennità sono assegnate soltanto se la soluzione prevista risponde a una pianificazione efficace, garantisce una protezione adeguata delle acque, è conforme allo stato della tecnica ed è economica.

2 Le indennità sono commisurate alla capacità finanziaria dei Cantoni. Esse non sono inferiori al 15 per cento e non superano: a. il 45 per cento dei costi computabili se si tratta di misure attuate secondo l'articolo 61 capoverso 1 lettere a-c e capoverso 2 lettere a, b, e ed e; b. il 35 per cento dei costi computabili se si tratta di altre misure.

3 Ove l'impianto serva anche a derivare o a depurare le acque di scarico di singole aziende industriali, l'indennità può essere ridotta.

4 II Consiglio federale emana prescrizioni sui costi computabili.

Art. 63 Garanzia contro i rischi La Confederazione può concedere una garanzia contro i rischi per impianti e installazioni promettenti e tecnologicamente avanzati. L'ammontare di detta garanzia è commisurato alla capacità finanziaria dei Cantoni e non deve superare, aggiunto all'indennità assegnata in virtù dell'articolo 62, il 60 per cento dei costi computabili.

Art. 64 Studi di base, formazione e informazione ' Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può assegnare ai Cantoni indennità per ricerche su: a. le cause della insufficiente qualità di un'acqua importante, al fine di stabilire le misure di risanamento necessarie; b. le falde freatiche importanti che possono essere sfruttate.

2 Essa può assegnare aiuti finanziari per la formazione di personale specializzato e per l'informazione della popolazione.

3 Entro i limiti dei crediti stanziati, essa può appoggiare mediante indennità e lavori condotti per proprio conto la compilazione di inventari cantonali degli impianti per l'approvvigionamento in acqua, nonché delle falde freatiche, in quanto siano allestiti conformemente alle direttive federali.

4 Le prestazioni federali sono commisurate alla capacità finanziaria dei Cantoni e non superano il 40 per cento dei costi.

Art. 65 Finanziamento: scala delle priorità 1 L'Assemblea federale determina nell'ambito del bilancio preventivo l'am231

Protezione delle acque

montare massimo fino a concorrenza del quale, durante l'esercizio preso in considerazione, possono essere assegnate indennità giusta l'articolo 61.

2 Essa stanzia un credito d'impegno pluriennale fino a concorrenza del quale la Confederazione può prestare garanzia giusta l'articolo 63.

3 Se i mezzi a disposizione non sono sufficienti per soddisfare tutte le richieste presentate o previste, il Dipartimento federale dell'interno allestisce una scala delle priorità per l'esame delle richieste.

Art. 66 Restituzione ' Le prestazioni federali indebitamente ottenute devono essere restituite. Ciò vale anche se un impianto o un'installazione viene distolto dal suo scopo.

2 II diritto della Confederazione alla restituzione si prescrive in cinque anni a contare dal giorno in cui è sorto.

Capitolo 7: Procedura Art. 67 Rimedi giuridici Le decisioni prese in applicazione della presente legge e delle sue prescrizioni esecutive possono essere impugnate a norma della legge federale sulla procedura amministrativa1) e di quella sull'organizzazione giudiziaria2).

Art. 68 Espropriazione 1 Se l'esecuzione della presente legge lo esige, la Confederazione e i Cantoni possono esercitare il diritto d'espropriazione o delegarlo a terzi.

2 Nelle loro prescrizioni esecutive, i Cantoni possono dichiarare applicabile la legge federale sull'espropriazione3). Essi prevedono che: a. il governo cantonale decida sulle opposizioni rimaste controverse; b. il presidente della Commissione federale di stima possa autorizzare la procedura abbreviata, qualora le persone colpite dall'espropriazione possano essere esattamente determinate.

3 La legislazione federale sull'espropriazione è applicabile alle opere comuni di diversi Cantoni o situate sul territorio di più Cantoni. Il Dipartimento federale dell'interno decide sulle espropriazioni.

1)RS 172.021 )RS 173.110 )RS 711

2 3

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Protezione delle acque

Titolo quarto: Responsabilità civile

Art. 69 1 II detentore di un'azienda o di un impianto fisso o mobile, implicante particolari pericoli per le acque, risponde del danno causato alle acque da detta azienda o impianto.

2 Esso è liberato dalla responsabilità ove provi che il danno è dovuto a forza maggiore o a grave colpa del danneggiato o di un terzo.

3 Gli articoli 42-47, 50, 51, 53 e 60 del Codice delle obbigazioni" sono applicabili.

4 Confederazione, Cantoni e Comuni rispondono parimenti secondo le disposizioni dei capo versi 1-3.

5 II Consiglio federale può imporre ai detentori di determinate aziende o impianti l'obbligo di concludere un'assicurazione di responsabilità civile.

6 II presente articolo non si applica ai danni di origine nucleare ai sensi della legge del 18 marzo 19832) sulla responsabilità civile in materia nucleare.

Titolo quinto: Disposizioni penali Art. 70 Delitti 1 È punito con la detenzione o con la multa chiunque, intenzionalmente: a. illecitamente, direttamente o indirettamente, introduce nelle acque, lascia infiltrare oppure deposita o spande fuori dalle acque sostanze atte a inquinarle e con ciò provoca un pericolo d'inquinamento delle acque (art. 6); b. come detentore di impianti contenenti liquidi inquinanti, omette di prendere le misure di natura edile e di predisporre le apparecchiature necessarie secondo la presente legge, o non provvede alla loro manutenzione e con ciò inquina le acque o fa insorgere un pericolo di inquinamento (art. 22); e. non rispetta la portata di dotazione stabilita dalle autorità, oppure omette di prendere le misure ordinate per proteggere le acque a valle del prelievo (art. 35); d. argina o corregge illecitamente un corso d'acqua (art. 37); e. senza esserne autorizzato dall'autorità cantonale o contrariamente alle condizioni fissate nell'autorizzazione, procede alla copertura di un corso d'acqua o alla sua messa in galleria (art. 38); f. senza esserne autorizzato dall'autorità cantonale o contrariamente alle condizioni fissate nell'autorizzazione, introduce sostanze solide in un lago (art. 39 cpv. 2); ') RS 220 > RS 732.44

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Protezione delle acque

g. senza esserne autorizzato dall'autorità cantonale o contrariamente alle condizioni fissate nell'autorizzazione, estrae ghiaia, sabbia o altro materiale, o intraprende lavori di scavo a tale scopo (art. 44).

2 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della detenzione fino a sei mesi 0 della multa.

/ Art. 71 Contravvenzioni 1 È punito con l'arresto o con la multa fino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente: a. contravviene altrimenti alla presente legge; b. contravviene a una singola decisione comunicatagli sotto comminatoria delle pene previste nel presente articolo.

2 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

3 La complicità è punibile.

4 L'azione penale si prescrive in un anno, la pena in due anni.

Art. 72 Applicazione del Codice penale svizzero Se un'infrazione alla presente legge adempie contemporaneamente la fattispecie dell'articolo 234 del Codice penale svizzero1), soltanto quest'ultima disposizione è applicabile. Del rimanente, le disposizioni penali della presente legge si applicano accanto a quelle del Codice penale svizzero.

Art. 73 Applicazione del diritto penale amministrativo Gli articoli 6 e 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo2) sono applicabili per analogia ai reati secondo la presente legge.

Titolo sesto: Disposizioni finali Capitolo 1: Diritto previgente: abrogazione e modificazione Art. 74 Abrogazione della legge contro l'inquinamento delle acque La legge federale dell'8 ottobre 19713) contro l'inquinamento delle acque è abrogata.

Art. 75 Modificazione di leggi federali 1. La legge federale del 14 dicembre 19734) sulla pesca è modificata come segue: 1)RS )RS )RU 4 > RS 2 3

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311.0 313.0 1972 950, 1979 1573, 1980 1796, 1982 1961, 1984 1122, 1985 660 923.0

Protezione delle acque

Art. 24 Autorizzazione per interventi tecnici ' Ogni intervento sulle acque, nel loro regime o corso, sulle rive o sul fondo dei laghi, è soggetto ad un'autorizzazione dell'autorità cantonale competente in materia di pesca.

2 Sono soggetti ad autorizzazione segnatamente: a. lo sfruttamento delle forze idriche; b. la regolazione dei laghi; e. i ripari di fiumi e ruscelli e il dissodamento ripuale; d. la creazione di corsi d'acqua artificiali; e. la posa di condotte nelle acque; f. lo spurgo meccanico degli alvei di fiumi e ruscelli; g. l'estrazione e il lavaggio di ghiaia, sabbia e altri materiali nelle acque; h. i prelievi d'acqua; i. le immissioni d'acqua; k. i drenaggi agricoli; 1. gli impianti di trasporto che possano ledere gli interessi della pesca; m. gli impianti di piscicoltura.

3 L'autorizzazione prevista nella presente legge non è necessaria per i prelievi già soggetti ad autorizzazione secondo l'articolo 29 della legge federale del 24 gennaio 19911' sulla protezione delle acque.

4 L'autorizzazione è rilasciata dall'autorità federale, qualora un'altra disposizione di diritto federale ne fondi la competenza. È richiesto il consenso dell'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio. In caso di divergenze, il Consiglio federale decide.

5 Gli impianti sottoposti a lavori di ingrandimento o ripristino sono considerati nuovi impianti.

Art. 48 Responsabilità per danni provocati da effetti pregiudizievoli alle acque Fatte salve le deroghe previste dagli articoli seguenti, la responsabilità per i danni provocati da effetti pregiudizievoli alle acque è disciplinata dalle disposizioni della legge federale del 24 gennaio 1991 '> sulla protezione delle acque.

2. La legge federale del 1° luglio 19662) sulla protezione della natura e del paesaggio è modificata come segue:

Art. 2l cpv. 2 2 Nella misura consentita dalle circostanze, i Cantoni provvedono alla messa a dimora di vegetazione ripuale sulle rive che ne sono sprovviste o, per lo meno, alla realizzazione delle condizioni necessarie alla sua crescita.

DRU ...

> RS 451

2

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Protezione delle acque

Art. 22 cpv. 2 2 Essa può autorizzare, per progetti che non possono essere realizzati altrove, la rimozione della vegetazione ripuale nei casi ammessi dalla legislazione sulla polizia delle opere idrauliche o da quella sulla protezione delle acque.

3. La legge federale del 22 giugno 1877 '' sulla polizia delle acque è modificata come segue: Art. 5 cpv. 1, cpv. lbis, 2bis, 2ter, 2quater 1 La protezione dei biotopi contro le inondazioni, l'erosione e i depositi di sostanze solide deve essere garantita, per quanto sia possibile, senza interventi sulle acque, segnatamente mediante misure di manutenzione o di pianificazione.

lbis Ove le misure definite nel capoverso 1 non siano sufficienti per assicurare la protezione dell'uomo o di beni reali importanti, devono essere eseguiti i lavori di riparo, arginatura e correzione necessari, come pure attuate tutte le altre misure proprie a impedire movimenti del terreno.

2bis Nel procedere a queste operazioni, deve essere quanto possibile rispettato o ripristinato il corso naturale delle acque. Le acque e le rive devono essere sistemate in modo che: a. esse possano fungere da biotopo per una fauna e una flora diversificate; b. siano conservate ampiamente le interazioni tra acque superficiali e sotterranee; e. possa prosperare una vegetazione ripuale stanziale.

2lter Nelle zone edificate, l'autorità può autorizzare deroghe al capoverso 2bis.

2quater Il capOverso 2bis si applica per analogia alla creazione di corsi d'acqua artificiali, come pure al ripristino di ripari danneggiati.

4. La legge federale del 7 ottobre 19832) sulla protezione dell'ambiente è modificata come segue: Art. 30 cpv. 5 5 II gestore di una discarica per rifiuti urbani o per rifiuti pericolosi deve dimostrare di essere in grado di garantire la copertura integrale dei costi per i lavori di sistemazione finale e manutenzione dei luoghi dopo la cessazione dell'esercizio.

Art. 32 cpv. 4 lett, h 4 II Consiglio federale può: h. emanare prescrizioni sulla copertura dei costi ai sensi dell'articolo 30 capoverso 5.

1)RS 721.10 > RS 814.01

2

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Protezione delle acque

5. La legge del 3 ottobre 1951" sull'agricoltura è modificata come segue: Art. 19g Riduzione del- II Consiglio federale può, nell'interesse della protezione delle acl'effettivo e cessazione dell'eser- que e tenendo conto dell'effettivo massimo del bestiame, concedecizio per motivi re> durante un periodo transitorio di cinque anni al massimo, condelle acque tributi ai detentori di bestiame da reddito, per: a. la cessazione dell'esercizio; b. la riduzione dell'effettivo; e. l'adeguamento.

6. La legge federale del 22 dicembre 19162) sull'utilizzazione delle forze idriche è modificata come segue:

Art. 22 cpv. 3-5 3 La Confederazione versa agli enti pubblici interessati contributi destinati a compensare in modo adeguato rilevanti perdite d'introiti derivanti dall'utilizzazione delle forze idriche in quanto siano dovute alla salvaguardia e alla messa sotto protezione permanente di paesaggi d'importanza nazionale degni di protezione.

4 Nella fissazione dei contributi è tenuto conto della capacità finanziaria degli enti pubblici in causa.

5 II Consiglio federale disciplina le modalità di indennizzo.

Capitolo 2: Disposizioni transitorie Sezione 1: Eliminazione delle acque di scarico non inquinate, impianti per il deposito di concime di fattoria e detriti fluttuanti presso impianti di ritenuta Art. 76 Eliminazione delle acque di scarico non inquinate I Cantoni provvedono affinchè, entro 15 anni a contare dall'entrata in vigore dalla presente legge, non pervengano più in stazioni di depurazione acque di scarico non inquinate con afflusso permanente (art. 12 cpv. 3) che ne pregiudicano l'efficacia.

Art. 77 Impianti di deposito per concime di fattoria I Cantoni stabiliscono il termine per l'adattamento della capacità degli impianti di deposito di concime di fattoria tenendo conto dell'urgenza di ogni singolo ') RS 910.1 > RS 721.80

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Protezione delle acque

caso. Essi vegliano affinchè tutti gli impianti di deposito siano risanati entro 15 anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 78

I Cantoni stabiliscono il termine d'adeguamento delle massime quantità di concime autorizzate per le superfici utili determinanti, in funzione dell'urgenza del singolo caso. Provvedono affinchè gli adeguamenti necessari siano attuati entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 79 Detriti fluttuanti presso impianti di ritenuta I detentori degli impianti di ritenuta sono tenuti a prendere le misure edili necessarie per la raccolta dei detriti fluttuanti entro 5 anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge.

Sezione 2: Prelievi di acqua Art. 80 Risanamento 1 Qualora un corso d'acqua sia sensibilmente influenzato da prelievi, il suo corso a valle deve essere risanato, conformemente alle prescrizioni dell'autorità, nella misura in cui non si arrechi ai diritti esistenti di sfruttamento delle acque un pregiudizio tale da giustificare il versamento di un'indennità.

2 L'autorità ordina misure di risanamento supplementari per i corsi d'acqua che attraversano paesaggi o biotopi inclusi in un inventario nazionale o cantonale, ovvero qualora altri interessi pubblici preponderanti lo esigano. La procedura di accertamento dell'obbligo di indennizzo e la determinazione dell'ammontare dell'indennizzo sono disciplinati dalla legge federale sull'espropriazione1).

Art. 81 Termini per il risanamento 1 L'autorità stabilisce i termini per l'attuazione delle misure di risanamento tenuto conto dell'urgenza di ogni singolo caso.

2 Essa veglia affinchè le misure di risanamento siano concluse entro 15 anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 82 Criteri per il risanamento 1 1 Cantoni compilano l'inventario dei prelievi d'acqua esistenti definiti nell'articolo 29; l'inventario indica per ogni prelievo: a. la quantità d'acqua prelevata; b. il deflusso residuale; e. la portata di dotazione; d. la situazione giuridica.

1)RS 711 238

Protezione delle acque 2

1 Cantoni valutano i prelievi d'acqua elencati nell'inventario e decidono se e in qual misura un risanamento sia necessario. I risultati vengono menzionati in un rapporto. Quest'ultimo indica, se possibile, l'ordine nel quale le misure di risanamento devono essere intraprese.

3 1 Cantoni inoltrano l'inventario alla Confederazione entro 2 anni dall'entrata in vigore della presente legge e il rapporto entro 5.

Art. 83 Progetti di prelievo per cui la concessione è già stata rilasciata 1 Per i progetti di prelievo per cui la concessione è stata rilasciata prima dell'entrata in vigore della presente legge, la protezione delle acque a valle deve essere garantita da provvedimenti secondo la presente legge, nella misura in cui non si arrechi ai diritti esistenti di sfruttamento delle acque un pregiudizio tale da giustificare il versamento di un'indennità: Le misure giusta l'articolo 31 non danno luogo ad indennizzo, sempreché la concessione sia stata accordata dopo il 1° giugno 1987.

2 Se interessi pubblici preponderanti esigono una protezione supplementare, l'autorità ordina le misure necessarie secondo la presente legge. La procedura di accertamento dell'obbligo di indennizzo e la determinazione dell'ammontare dell'indennizzo sono disciplinati dalla legge federale sull'espropriazione1).

3 L'autorità ordina le misure al più tardi prima dell'inizio dei lavori di costruzione degli impianti destinati al prelievo d'acqua.

Sezione 3: Indennità Art. 84 1

Le domande di indennità per impianti e installazioni la cui costruzione è iniziata prima dell'entrata in vigore della presente legge sono decise secondo il diritto previgente. L'indennità è calcolata secondo la capacità finanziaria del Cantone nel momento in cui è assegnata.

2 L'Assemblea federale fissa nel bilancio di previsione l'ammontare massimo delle indennità giusta il capoverso 1 che possono essere assegnati nell'esercizio considerato.

Capitolo 3: Referendum e entrata in vigore

Art. 85 1 La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

2 II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1)RS 711 239

Protezione delle acque Consiglio degli Stati, 24 gennaio 1991

Consiglio nazionale, 24 gennaio 1991

II presidente: Affolter II segretario: Huber

II presidente: Bremi II segretario: Anliker

Data di pubblicazione: 5 febbraio 19911} Termine di referendum: 6 maggio 1991

1009

D FF 1991 I 213 240

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Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc) del 24 gennaio 1991

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05.02.1991

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