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Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare (Reati contro il patrimonio e falsità in documenti)

come pure la modifica della legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese (Disposizioni penali) del 24 aprile 1991

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi presentiamo, con proposta di approvazione, il disegno tendente a modificare e a completare le disposizioni del Codice penale svizzero e del Codice penale militare concernenti i reati contro il patrimonio e la falsità in documenti.

Vi sottoponiamo inoltre il disegno tendente a modificare e completare le disposizioni penali della legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese, proponendovi di approvarla.

Contemporaneamente, vi proponiamo di togliere di ruolo i seguenti interventi parlamentari: 1970 P 10519 Abusi commessi in seguito a prestazioni self-service non controllate (N 5.10.70, Allgöwer) 1975 P 75.358 Pubblicazione delle sentenze (S 16.6.75, Nänny) 1976 P 76.317 Criminalità economica (N 8.6.76, Schalcher) 1978 P 78.326 Codice penale. Reati contro il patrimonio (N 20.6.78, Grobet) 1979 P 79.438 Diritto penale federale. Diritto di procedura cantonale (N 3.10.79, Kessler) Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

24 aprile 1991

1991 - 273

52 Foglio federale. 74° anno. Voi. Il

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Cotti II cancelliere della Confederazione, Buser 797

Compendio La presente revisione del Codice penale (CP) r del Codice penale militare (CPM) costituisce una nuova tappa della riforma del diritto penale svizzero (che comprende anche la revisione del Codice penale militare) e fa seguito alla modifica delle norme concernenti gli atti di violenza criminale, all'introduzione di una norma penale sulle operazioni insider, nonché alla revisione delle disposizioni riguardanti i reati contro la vita e l'integrità della persona, il buon costume e la famiglia. Il presente disegno rappresenta anche una delle pietre angolari della strategia globale di lotta contro la criminalità economica e il crimine organizzato, attuata già da qualche tempo dal Consiglio federale.

La dimensione internazionale assunta da questa moderna forma di criminalità è una delle ragioni che la rendono particolarmente pericolosa; bisogna infatti tener sempre bene presente la rapidità con cui vengono perpetrati i reati, grazie all'evoluzione delle telecomunicazioni e della tecnologia informatica, che permette al delinquente di provocare gravi danni e di scomparire senza lasciar tracce. Nel 1985 il Consiglio federale ha dunque proposto al Parlamento la creazione, in un primo tempo, di uno strumento destinato a combattere gli abusi sul mercato borsistico svizzero commessi dai cosiddetti «insider»: la disposizione penale concernente lo sfruttamento di fatti confidenziali, entrata in vigore il 1 ° luglio 1988. Un altro passo molto importante sul piano internazionale è stato con l'entrata in vigore il 1 ° agosto 1990 di norme penali sul riciclaggio di denaro sporco e la mancata vigilanza in materia di operazioni finanziarie. La presente revisione intende incentrare maggiormente sulla lotta contro la criminalità economica le disposizioni relative ai reati tradizionali contro il patrimonio. Nel medesimo tempo, il disegno cerca di integrare nel diritto penale gli ultimi sviluppi nel campo delle relazioni sociali e della tecnica, in particolare il trattamento elettronico dei dati e i nuovi mezzi di pagamento (carte-chèque e carte di credito), che oggi caratterizzano abitualmente il comportamento delittuoso. In una prossima tappa, la cui attuazione, è prevista ancora nel corso dell'anno, il Consiglio federale presenterà diversi disegni di disposizioni penali volte a combattere il crimine organizzato
e la criminalità economica internazionale. L'inasprimento delle norme in materia di confisca, che sono strettamente legate alla repressione del riciclaggio di denaro sporco, è al centro di queste misure. In questo stesso contesto» è inoltre previsto di trattare nella parte generale del Codice penale le organizzazioni criminali. Lo stesso obiettivo si prefigge, da ultimo, l'introduzione della responsabilità penale per le persone giuridiche di norme sull'obbligo del finanziere di dichiarare.

Parallelamente alla modifica delle norme penali concernenti i reati contro il patrimonio, viene proposta una revisione della legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese, le cui disposizioni penali hanno lo scopo di reprimere un aspetto particolare della criminalità economica.

Al fine di permettere la formazione di un'opinione polìticamente diversificata, il messaggio comprende due disegni di legge. Il disegno A concerne le modifi-

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che alle norme penali sui reati contro il patrimonio, oltre a diverse altre disposizioni del Codice penale e del Codice penale militare. Il disegno B riguarda le proposte di revisione della legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese.

Le modifiche proposte nel disegno A sono sostanzialmente le seguenti: La nozione di documento, la cui definizione legale si trova nella parte generale, è stata ampliata e comprende ora le registrazioni su supporti di dati o d'immagine.

È stato dato un nuovo ordine al capitolo concernente i reati contro la proprietà e gli altri diritti reali (che, nel testo attualmente vigente, cominciava con la disposizione sul furto) così da rendere più chiara la relazione sistematica tra questi reati; la numerazione delle disposizioni è stata assai modificata. Questa categoria di infrazioni principierà con l'appropriazione semplice. La definizione dì quest'infrazione di base in materia di appropriazione si ispira all'articolo vigente sul defraudamento, ma il suo campo di applicazione è più esteso. La nuova disposizione sul furto tiene conto della giurisprudenza derivata dal diritto attuale, la quale esige esplicitamente che la cosa mobile altrui sia sottratta dall'autore del reato per appropriarsene. La soppressione dell'espressione «in altro modo» nella definizione degli elementi costitutivi della rapina indica con chiarezza che il fatto di rendere la vittima incapace di resistenza costituisce una forma di commissione autonoma dell'infrazione. Inoltre, la rapina viene ora considerata compiuta soltanto se, ricorrendo ai mezzi menzionati nella disposizione, l'autore ha commesso un furto. La semplice intenzione di commetterlo non è sufficiente.

Tra le vere e proprie innovazioni, occorre menzionare la disposizione sulla acquisizione illecita di dati, che, considerate le similitudini con la norma sul furto, prevede la medesima sanzione. Essa tutela i dati registrati o trasmessi elettronicamente o secondo modi analoghi (compresi i programmi) che non sono destinati all'autore del reato. La disposizione reprime inoltre il comportamento di chi si introduce illecitamente in un sistema di trattamento dei dati, la cosiddetta «pirateria». La disposizione sul danneggiamento contiene inoltre un capoverso a sé stante concernente i danni provocati a dati informatici.

Per quanto
riguarda il capitolo dei reati contro i diritti pecuniari, la disposizione sulla truffa ha subito lievi modifiche. Secondo la sua nuova definizione, la truffa non consiste più nel «profittare subdolamente dell'errore in cui una persona si trova», bensì nel «confermarne subdolamente l'errore». La nuova norma sulla truffa nel campo informatico («abuso di un impianto per l'elaborazione di dati») riveste grande importanza nella lotta contro la criminalità economica. Essa tiene in particolare conto del fatto che «vittima» della truffa perpetrata mediante una manipolazione dei dati è una macchina e non una persona.

L'introduzione di una norma relativa all'abuso di carte-chèques e di carte di credito risponde a un bisogno attuale e sempre più sentito. Essa sanziona un

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comportamento che il diritto vigente permette di reprimere solo in rari casi, vale a dire l'abuso commesso dal legittimo titolare di siffatti mezzi di pagamento insolvente o intenzionato a venir meno all'impegno assunto. Il campo d'applicazione della norma sull'ottenimento indebito di una prestazione («conseguimento fraudolento di una prestazione», nel diritto attualmente vigente) si estende ora all'utilizzazione indebita di un impianto di trattamento dei dati, il cosiddetto «Zeitdiebstahl».

La cerchia dei possibili autori del reato di false indicazioni su società commerciali e cooperative (il nuovo tenore del titolo marginale è «false indicazioni su attività commerciali») è stata ampliata in modo da comprendere altri tipi di imprese esercitate in forma commerciale. Il tenore dell'articolo 1 capoverso 1 della legge federale che stabilisce disposizioni penali in materia di registro di commercio e di ditte è stato ripreso nel Codice penale in una nuova disposizione intitolata «false comunicazioni alle autorità del registro dì commercio».

Le norme concernenti la contraffazione di merci, attualmente suddivise in tre articoli, sono state riunite in un'unica disposizione.

Visto che gli elementi costitutivi del ricatto sono considerati nella definizione dell'infrazione di base, non è necessario menzionarli separatamente nella disposizione sull'estorsione. È inoltre opportuno abrogare la norma concernente l'incitamento alla speculazione, la cui importanza pratica è trascurabile.

La definizione attuale degli elementi costitutivi dell'amministrazione infedele è stata ampliata e precisata; mentre il titolo marginale nelle versioni italiana e francese rimane immutato, diventa in tedesco «Ungetreue Geschäftsbesorgung» in vece di «Ungetreue Geschäftsführung». La nuova disposizione sulla ricettazione definisce in maniera più esplicita la relazione fra quest'infrazione e il reato contro il patrimonio che le è preliminare. La ricettazione può ora avere per oggetto anche dati o programmi.

Per quanto riguarda i reati contro i beni immateriali, occorre sottolineare che la nuova versione della legge contro la concorrenza sleale (LCS) salvaguarda la reputazione economica in modo più efficace di quanto non faccia la vigente disposizione sull'offesa al credito. Quest'ultima può dunque essere abrogata.

In materia di
reati nel fallimento e nell'esecuzione per debiti, è stata ristrutturata la sistematica delle disposizioni sulla bancarotta fraudolenta e sulla frode nel pignoramento. Disposte secondo una sequenza più logica, queste norme operano una distinzione in funzione dell'atto delittuoso e non più delle caratteristiche personali del colpevole. Nella disposizione sulla bancarotta semplice (ora denominata «cattiva gestione») e l'insolvenza è stato introdotto il concetto di «cattiva gestione» («Misswirtschaft», «gestion fautive»), che caratterizza maggiormente il comportamento dell'autore. Questa nozione diventa nuovo titolo marginale. L'accettazione e l'omologazione di un concordato con abbandono dell'attivo si aggiungono alla dichiarazione di fallimento e al rilascio di un attestato di carenza di beni come condizione obiettiva di punibilità di questi reati. Il creditore è infatti avvantaggiato dalla possibilità di prescindere dall'a-

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zione penale qualora il debitore, fornendo particolari sforzi economici, faciliti la conclusione di un concordato con abbandono dell'attivo. Il disegno prevede inoltre la possibilità di rinunciare al perseguimento penale quando il fallimento, condizione di punibilità, viene revocato.

Le regole speciali concernenti l'applicabilità delle disposizioni penali alle persone giuridiche e alle società, che nel diritto attuale sono limitate a determinate infrazioni contro il patrimonio, sono state precisate ed estese a tutti i reati definiti nel titolo secondo del Codice penale. Inoltre, la possibilità di cumulare la pena privativa della libertà con la multa è ora data per tutti i reati contro il patrimonio.

Un nuovo articolo del Codice penale, recante il titolo marginale «contravvenzione alle disposizioni sulle ditte commerciali» prende il posto della legge federale del 1923 che stabilisce disposizioni penali in materia di registro di commercio e di ditte. Contrariamente a quanto avviene nel diritto attualmente vigente, la contravvenzione potrà essere commessa soltanto intenzionalmente.

Da ultimo, il disegno propone la revisione della norma sulla contraffazione e l'imitazione di cartamoneta, che porta ora il titolo marginale «riproduzione e imitazione di biglietti di banca e valori di bollo ufficiali senza fine di falsificazione».

Di regola la revisione del Codice penale comporta la necessità di rivedere parallelamente il Codice penale militare. È chiaro tuttavia che l'adattamento delle differenti norme ha rispettato le regole speciali del diritto militare.

Per quanto concerne il disegno B, bisogna rilevare innanzitutto che la garanzia dell'approvvigionamento del Paese in beni e servizi d'importanza vitale figura tra i compiti più importanti della Confederazione in previsione di tempi difficili per l'economia. Durante la prima guerra mondiale, e in misura ancor maggiore durante la seconda, il Consiglio federale ha fatto uso dei pieni poteri conferitigli dal Parlamento per adottare numerose misure aventi lo scopo di assicurare la sopravvivenza economica della Svizzera. Se durante la prima guerra mondiale l'insufficiente preparazione non consentì di risolvere in modo del tutto soddisfacente questi problemi, nel periodo dal 1939 al 1948 fu possibile tenere in pugno la situazione, evitando l'insorgere di
tensioni sociali del tipo di quelle manifestatesi alla fine della prima guerra mondiale. A differenza dì quanto era avvenuto nel periodo dal 1914 al 1918, l'attuazione di misure di regolamentazione delle merci potè essere assicurata con successo, grazie a sanzioni efficaci e a una giurisdizione penale dell'economia di guerra adeguata alle circostanze.

Attenendosi alla concezione prevalente anche nel dopoguerra, secondo cui le basi legali della difesa economica -fondate sul diritto ordinario - dovevano essere separate da quelle dell'economia di guerra, basate invece sui pieni poteri, sarebbe necessario emanare, oltre alle disposizioni di regolamentazione delle merci, anche un 'ordinanza che istituisca una giurisdizione penale in materia di economia di guerra, fondata su una decisione di pieni poteri. Con la legge

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dell'8 ottobre 1982 sull'approvvigionamento economico del Paese (LAP; RS 531), la concezione adottata fino ad allora fu abbandonata in seguito a una nuova valutazione delle minacce economiche mudarne; il Consiglio federale si vide attribuire, in virtù della predetta legge, la competenza di attuare le necessarie misure di regolamentazione delle merci, se necessario ancor prima del conferimento dei pieni poteri. Se la protezione garantita dal diritto penale deve essere assicurata già a partire dall'entrata in vigore delle misure di regolamentazione delle merci, il Consiglio federale deve essere autorizzato, in caso di aggravamento della minaccia, a mettere nel medesimo tempo in funzione una giustizia penale appropriata, fondata sul sistema di milizia, in grado di perseguire e giudicare le infrazioni alla legge sull'approvvigionamento economico del Paese. Come confermato dalla maggior parte dei Cantoni in occasione della procedura di consultazione, i loro organi giudiziari non sarebbero in grado di far fronte, nel caso la regolamentazione delle merci assumesse ampio respiro, ai compiti descritti dal vigente articolo 50 LAP. Il presente disegno propone una norma di delega legislativa a favore del Consiglio federale (art. 50a LAP), la quale, nel rispetto delle garanzie procedurali proprie dello Stato di diritto, autorizza il Consiglio federale a legiferare in via di ordinanza. Conformemente all'articolo 52 capoverso 4 LAP, il controllo in caso di attuazione di questa giurisdizione penale rimane espressamente riservato alle Camere federali. L'Assemblea federale può in seguito esigere che l'ordinanza sia, al caso, abrogata, modificata o completata. L'atto legislativo corrispondente deve essere pubblicato già oggi ed essere messo in vigore parzialmente, in modo da permettere la nomina e l'istruzione degli organi necessari.

Detto di questi obiettivi fondamentali della revisione, va aggiunto che anche alcune disposizioni penali materiali della LAP necessitano di miglioramenti di ordine sistematico. Inoltre, come già fu il caso per la passata giurisdizione penale in materia di economia di guerra, devono essere presi in considerazione determinati reati, quali la ricettazione e lo sviamento della giustizia, al fine di evitare che terzi possano assicurare il successo delittuoso di un 'infrazione alla legge sull'approvvigionamento economico del Paese.

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Messaggio I II

Parte generale Interventi parlamentari

La necessità di una revisione è stata sostenuta nei seguenti interventi parlamentari: Postulato Allgöwer (10519; N 5.10.70) concernente gli abusi commessi in seguito a prestazioni self-service non controllate: Mano a mano che la razionalizzazione progredisce nell'interesse della redditività dell'economia e che la penuria di personale si acuisce, diventa conveniente semplificare i pagamenti e le operazioni di controllo che ne derivano.

In futuro, i negozi di vendita al dettaglio e le rivendite di giornali non saranno più i soli a adottare il sistema self-service. Tram, ferrovie e altre imprese ne seguiranno l'esempio. Il funzionamento di questo tipo di servizio presuppone innanzitutto la fiducia nell'onestà degli acquirenti e degli utenti, ma esige anche che venga comminata una sanzione severa - come in caso di furto ai danni di colleghi - a coloro i quali, rubando o frodando, abusano di questa fiducia.

Chiedo pertanto al Consiglio federale di esaminare le seguenti domande e di riferire in proposito: 1. Come sarebbe possibile organizzare più efficacemente su tutto il territorio svizzero l'assistenza di polizia a una sorveglianza dei punti che offrono prestazioni self-service, con o senza controllo?

2. Come sarebbe possibile rafforzare la repressione degli abusi commessi a danno di installazioni self-service (p. es. estendendo il campo d'applicazione dell'art. 151 CP o introducendo una nuova disposizione)?

3. Come sarebbe possibile assicurare una miglior informazione del pubblico sulla necessità di queste nuove forme di razionalizzazione e sugli abusi commessi a danno di queste (p. es. mediante la pubblicazione di statistiche significative)?

Postulato Nänny (75.358; S 16.6.75) concernente la pubblicazione di sentenze: La vecchia norma relativa alla pubblicazione obbligatoria delle sentenze pronunciate nei confronti di persone che hanno guidato un veicolo in stato d'ebrietà non è stata ripresa né sostituita in occasione dell'ultima revisione della legge sulla circolazione stradale. Questa disposizione è stata infatti giudicata inefficace ai fini di prevenzione generale e considerata un metodo sorpassato, concepito al solo scopo di umiliare il colpevole esponendolo alla berlina.

Il Consiglio federale è invitato a esaminare, in occasione di una prossima revisione del Codice penale, se non sia il caso di sopprimere per le stesse ragioni l'obbligo di pubblicare le sentenze pronunciate per certi casi di infrazioni penali.

Postulato Schalcher (76.317; N 8.6.76) concernente la criminalità economica: Ci troviamo viepiù confrontati con una criminalità la quale, se non altro per le proporzioni che sta assumendo e per la sua gravita, è di un genere nuovo.

Intendiamo riferirci alla criminalità economica. Appare evidente che le attuali norme civili e penali non sorto sufficienti per prevenire e combattere efficacemente questa nuova forma di criminalità.

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Per questo motivo il Consiglio federale è invitato a esaminare se non sarebbe opportuno presentare senza indugio alle Camere un rapporto e delle proposte che indichino come la Confederazione potrebbe, con la collaborazione di Cantoni e Stati esteri, contrastare più efficacemente la criminalità economica, che assume dimensioni sempre più vaste.

Postulato Grobet (78.326; N 20.6.78) concernente il Codice penale. Reati contro il patrimonio: II Consiglio federale è invitato a esaminare se non sarebbe opportuno modificare gli articoli 140 e 159 CP concernenti l'appropriazione indebita e l'amministrazione infedele comminando per queste due fattispecie legali la stessa pena prevista per il furto (art. 137 CP).

Postulato Kessler (79.438; N 3.10.79) concernente il diritto penale federale. Diritto di procedura cantonale: II Consiglio federale è invitato a esaminare se non sarebbe opportuno adottare i provvedimenti necessari, modificando se necessario le relative norme legali, al fine di evitare che il ritardo nell'inchiesta o nel giudizio di affari penali comporti la prescrizione del reato.

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Commissione peritale Revisione del CP e del CPM (disegno A)

Nel 1978 il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha incaricato la commissione peritale, istituita nel 1971 per la revisione del Codice penale, di esaminare le disposizioni in materia di reati contro il patrimonio e la falsità in documenti.

In occasione di una precedente fase della revisione totale della parte speciale del Codice penale, questa commissione si era occupata delle disposizioni concernenti l'interruzione di gravidanza, gli atti di violenza criminale (terrorismo), come pure dei reati contro la vita e l'integrità della persona, il buon costume e la famiglia.

Per questa nuova tappa della revisione, la commissione peritale, sempre presieduta dal professer Hans Schultz, si componeva dei seguenti membri: Arthur Bachmann +, direttore del Dipartimento di giustizia del Canton Zurigo (Winterthur); Raphaël Barras, brigadiere, uditore in capo dell'esercito (Friburgo); Pierre-Henri Bolle, professore (Neuchâtel); Jean-Claude Chappuis, segretario generale del Dipartimento di giustizia e polizia del Canton Vaud (Marges); François Clerc, professore (Saint-Biaise); Yvette Daoudi, giudice (Ginevra), dall'ottobre 1980 a fine 1982; Peter Fink, giudice d'appello (Zurigo); Jean Gauthier, professore (Losanna); Philippe Graven, professore (Ginevra); Rudolf Gerber, procuratore generale della Confederazione (Berna); A lois Grendelmeier +, avvocato (Küsnacht), fino al 1980; Beat Kleiner, professore (Zurigo), dal luglio 1979; Lutz Krauskopf, professore, Ufficio federale di giustizia (Friburgo) dall'ottobre 1979; Valentine Lenoir-Degoumois, professoressa (Ginevra), fino all'ottobre 1979; Ruth Levi-Anliker, dottoressa in diritto (Losanna); Peter Noll, professore (Zurigo) +, fino al marzo 1980; Willy Padrutt, 804

procuratore generale (Coirà); Dominique Poncet, professore (Ginevra), fino al marzo 1980; Marco Ramelli, giudice d'appello (Bellinzona-Ravecchia); Vital Schwander, giudice federale (Losanna); Judith Stamm, magistrato dei minorenni (Lucerna), fino al 1980; Günter Stratenwerth, professore (Reinach/BL); Antoinette Stucki-Lanzrein, avvocato (Muri/BE).

La commissione ha terminato i suoi lavori alla fine del 1982. Nel marzo 1983 ha consegnato il suo rapporto, accompagnato da un avamprogetto, al Dipartimento federale di giustizia e polizia.

Conformemente al mandato ricevuto, nei suoi lavori la commissione peritale ha dedicato particolare attenzione all'analisi delle misure atte a combattere efficacemente la criminalità economica. Contemporaneamente, facendosi carico delle preoccupazioni espresse negli interventi parlamentari, la commissione ha proceduto a un nuovo esame e a un rafforzamento delle disposizioni in materia.

Nelle sue discussioni, la commissione ha constatato che i maggiori ostacoli a una repressione efficace della criminalità economica non derivavano tanto dalle pecche del diritto vigente, quanto piuttosto dalle difficoltà di individuare e provare questo tipo di reati. I periti sono dunque giunti alla conclusione che non si tratta tanto di creare nuove disposizioni penali, quanto piuttosto di disporre di pubblici ministeri e autorità giudiziarie particolarmente cogniti nel campo del diritto commerciale, dell'esecuzione forzata, della contabilità e del bilancio, nonché provvisti di un'adeguata formazione criminalistica. Siffatta istruzione specifica è soprattutto indispensabile per scoprire e sventare le astuzie generalmente messe in atto dagli autori di reati economici.

Pertanto, il numero delle innovazioni proposte a questo titolo dalla commissione peritale è relativamente limitato. Di regola, il diritto attualmente vigente è stato modificato soltanto nella misura in cui nuove forme di attività economica o nuove necessità pratiche rendevano necessari degli adattamenti.

A questo riguardo, vanno segnalate diverse modifiche relative ai reati commessi nella procedura di esecuzione e di fallimento, e in particolare l'inclusione della conclusione di un concordato con abbandono dell'attivo tra le condizioni obiettive di punibilità.

L'avamprogetto peritale attribuisce un'importanza particolare
alle modifiche proposte nel campo delle nuove tecnologie, che sono all'origine di nuove infrazioni sin qui sconosciute. Alludiamo in primo luogo alla criminalità informatica e all'abuso di carte-chèques e di carte di credito. I periti hanno perciò elaborato norme che reprimono l'utilizzazione fraudolenta di un calcolatore, la sottrazione di dati, il sabotaggio informatico e il «furto di tempo-macchina» (Zeitdiebstahl). Essi hanno inoltre proposto di estendere ai sistemi di trattamento elettronico di dati le disposizioni relative alla falsità in documenti. Per quanto concerne le carte-chèques e le carte di credito, gli esperti ritengono che sia necessario punire anche il detentore legittimo di siffatte carte, qualora le utilizzi sapendo di essere insolvibile. Un'esposizione più completa delle proposte formulate in quest'ambito è contenuta nel numero 153 qui di seguito.

La commissione ha inoltre proposto l'introduzione di una norma che consenta al giudice, per tutte le infrazioni contro il patrimonio, di cumulare la multa con

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la pena privativa della libertà. Infine gli esperti hanno auspicato che i reati di esigua gravita in questo settore vengano classificati tra le contravvenzioni, punibili soltanto a querela di parte.

Sul piano formale, la commissione peritale ha adottato per i reati contro il patrimonio e altri diritti reali un ordine diverso da quello del diritto vigente, allo scopo di stabilire con maggior chiarezza il rapporto sistematico tra i differenti reati, in modo particolare tra quelli d'appropriazione. Questa modifica, unitamente all'introduzione di nuove disposizioni, provocano una notevole rivoluzione nella numerazione degli articoli.

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Revisione della legge sull'approvvigionamento del Paese (disegno B)

economico

Per quanto concerne il disegno B, le spiegazioni relative ai lavori preparatori degli esperti figurano nel numero 221.4.

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Procedura di consultazione Revisione del CP e del CPM (disegno A)

II Dipartimento federale di giustizia e polizia ha sottoposto l'avamprogetto della commissione peritale ai Governi cantonali, ai partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale, nonché alle organizzazioni interessate. Alla procedura di consultazione, svoltasi dal 14 agosto 1985 al 31 maggio 1986 hanno partecipato 25 Cantoni, sei partiti politici, 23 organizzazioni e associazioni, il Tribunale federale e la Banca nazionale svizzera. I principali risultati possono essere riassunti nel seguente modo 1)*) La maggioranza dei Cantoni, dei partiti e delle organizzazioni hanno riconosciuto la necessità di una revisione che permetta di lottare più efficacemente contro la criminalità economica. La maggior parte delle cerehie consultate ha condiviso il parere della commissione peritale, ammettendo il principio di una revisione limitata al miglioramento del diritto vigente e all'introduzione di nuovi reati soltanto laddove l'evoluzione dei mezzi tecnici li rende necessari, vale a dire soprattutto nel settore del trattamento elettronico dei dati, come pure in materia di carte-chèques e di carte di credito. Anche se alcuni partecipanti hanno manifestato qualche perplessità nei confronti della nuova numerazione degli articoli, la sistematica proposta è stata nel complesso accolta con favore. Per il resto, le disposizioni dell'avamprogetto hanno suscitato un buon numero di osservazioni e di proposte di modifiche, di natura tanto materiale, quanto redazionale.

Nel settore dei reati connessi con l'uso del computer, l'introduzione di una norma sul sabotaggio informatico è stata accolta con soddisfazione dalla maggioranza delle cerehie consultate. Diversi partecipanti hanno addirittura reclamato l'estensione del suo campo d'applicazione all'insieme delle tecniche di registrazione e alla trasmissione d'informazioni. La nuova disposizione che re"' Le note sono riportate a fine messaggio.

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prime l'abuso di un sistema di trattamento elettronico di dati ha incontrato il consenso generale, anche se alcuni organismi consultati deplorano l'insufficiente precisione del testo proposto. Fatta eccezione di alcune riserve di natura formale, la disposizione relativa al sabotaggio informatico ha avuto un'eco positiva. Parimenti positiva è stata l'accoglienza all'articolo sullo scrocco di una prestazione, che comprende ora anche il cosiddetto «furto di tempo-macchina» (Zeitdiebstahl).

Sebbene sia stata approvata nel suo principio, la nuova disposizione sull'abuso di carte-chèques e di carte di credito, che sanziona l'utilizzazione della carta da parte del suo titolare legittimo quando questi è insolvente, ha suscitato vari interrogativi sulla pertinenza del criterio di «insolvenza». Inoltre, alcune cerehie consultate hanno suggerito di estendere il campo d'applicazione di questa norma all'abuso di carte del tipo Bancomat o Postomat, come pure alla falsificazione vera e propria e alla sottrazione di carte-chèques e di carte di credito.

La proposta di considerare, accanto al rilascio di un attestato di carenza di beni e della dichiarazione di fallimento, la conclusione di un concordato con abbandono dell'attivo come condizione oggettiva di punibilità delle infrazioni commesse nell'esecuzione e nel fallimento, è stata accolta favorevolmente. Alcuni partecipanti alla consultazione avrebbero addirittura preferito che nella disposizione figurassero anche il concordato-moratoria e il concordato percentuale. Al contrario, svariate cerehie si sono opposte all'attribuzione all'autorità competente della facoltà di prescindere dal procedimento penale contro il debitore qualora questi, fornendo sforzi particolari, faciliti la conclusione di un concordato.

La norma che consente al giudice di cumulare la multa e la pena privativa della libertà per tutti i reati contro il patrimonio non ha sollevato obbiezioni. Alcuni partecipanti hanno tuttavia suggerito di aumentare l'importo massimo della multa, fissato attualmente a 40 000 franchi. Altri hanno auspicato che questa disposizione sia estesa a tutte le categorie di reati. I partecipanti alla consultazione hanno pure approvato la proposta di derubricare a contravvenzioni le infrazioni di esigua gravita.

Da più parti è stata deplorata la mancanza di una norma
sul riciclaggio di denaro sporco e si è richiesto di esaminare l'opportunità di eliminare questa lacuna. Come noto, di questa richiesta è già stato tenuto conto: il 23 marzo 1990 avete deciso l'introduzione nel Codice penale dei nuovi articoli 305bis (riciclaggio di denaro sporco) e 305'" (carente diligenza in operazioni finanziarie)2), entrati in vigore il 1° agosto 1990.

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Revisione della legge sull'approvvigionamento economico del Paese

Parallelamente alla consultazione relativa alla revisione delle norme sui reati contro il patrimonio, il Dipartimento federale dell'economia pubblica (DFEP) ha organizzato una procedura di consultazione concernente la revisione delle disposizioni penali della legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese 3).

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Mandati del Consiglio federale

II nostro Collegio ha preso conoscenza dei risultati di queste due procedure di consultazione all'inizio del 1988. Abbiamo incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia di elaborare il disegno di legge e il messaggio relativi alla revisione del Codice penale e del Codice penale militare. Al Dipartimento federale dell'economia pubblica è stato invece affidato il mandato di preparare un commento circa il disegno di nuove disposizioni penali della legge sull'approvvigionamento economico del Paese e di includerlo nel messaggio concernente la revisione delle norme sui reati contro il patrimonio.

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Gruppo di lavoro

Per l'elaborazione del messaggio sui reati contro il patrimonio (disegno A) è stato istituito un gruppo di lavoro in seno al Dipartimento federale di giustizia e polizia, presieduto dal professer Lutz Krauskopf, vicedirettore dell'Ufficio federale di giustizia, e composto di collaboratori di quest'ufficio competenti in questioni di diritto penale. A titolo consultivo sono stati associati ai lavori rappresentanti di altri servizi federali quando la trattazione di determinate disposizioni esigeva conoscenze specifiche. Per quanto riguarda le infrazioni nel campo dell'informatica, come pure per l'abuso di carte-chèques e di carte di credito, il gruppo di lavoro ha potuto avvalersi dei consigli del professor Niklaus Schmid dell'Università di Zurigo. Dal settembre 1988 all'aprile 1990 il gruppo di lavoro ha rielaborato l'avamprogetto della commissione peritale alla luce dei risultati della procedura di consultazione, delle nuove esperienze e dell'evoluzione intervenuta nel settore. Il disegno che vi presentiamo è il frutto di questi lavori.

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Osservazioni preliminari sui reati in materia di carte-chèques e carte di credito, come pure di criminalità informatica in generale In generale

Affrontando il vasto fenomeno costituito dalla criminalità economica, le vere e proprie lacune in materia di punibilità sono state constatate in due settori: in primo luogo, si è visto che l'uso sempre crescente di carte-chèques e di carte di credito determina abusi che gli strumenti messi a disposizione dal diritto penale vigente non permettono o permettono raramente di combattere 4). È dunque necessario che la legislazione svizzera permetta in futuro - sull'esempio di altre legislazioni estere, tra le quali, in particolare, quella della Repubblica federale di Germania - di reprimere l'abuso di siffatte carte e di analoghi mezzi di pagamento5).

Ma queste lacune a livello di punibilità si riscontrano soprattutto nell'ambito della criminalità informatica, vale a dire della criminalità fondata sul trattamento elettronico dei dati, inteso sia come obiettivo, sia come strumento per la commissione dell'atto delittuoso. Si distinguono generalmente quattro tipi di 808

infrazioni che, sebbene originate da comportamenti di incontestabile rilevanza penale, provocano regolarmente difficoltà quando si voglia sanzionarli penalmente.

152

I quattro principali gruppi di reati informatici

152.1 La prima categoria da ricordare è quella del furto di dati (Datendiebstahl), conosciuta anche sotto il nome di «spionaggio informatico» (Computerspionage). Essa consiste nel prelevare indebitamente dati o programmi, utilizzati in seguito dall'autore a proprio profitto, da supporti di dati o da sistemi di trattamento dei dati. Nella misura in cui l'autore non si appropria del supporto di dati (p. es. un nastro magnetico) sul quale sono registrati i dati in questione, la disposizione sul furto (art. 137 CP) non è applicabile, poiché essa presuppone la sottrazione di una cosa mobile. L'autore che si limita a copiare dati altrui sul proprio disco magnetico non si appropria di una cosa mobile e non è dunque punibile. Parimenti non è perseguibile chi si introduce in un sistema di trattamento di dati appartenente ad altri (Hacken).

152.2 Pure problematica è la repressione mediante il diritto vigente della cosiddetta truffa per mezzo del computer (Computerbetrug). L'infrazione è caratterizzata dalla realizzazione, mediante la manipolazione di dati (programmi compresi) o di un impianto per l'elaborazione dei dati, di un trasferimento indebito di elementi patrimoniali (p. es. un accredito su un conto). La norma che dovrebbe in primo luogo entrare in linea di conto, cioè l'articolo 148 CP (nuovo art. 146) sulla truffa, è in questo caso inefficace, poiché implica l'inganno ai danni di una persona e un atto di disposizione di natura pecuniaria effettuato in seguito ad un errore umano 6). Un computer non può essere in questo senso vittima di una truffa. Anche le norme relative alla falsità in documenti, e in particolare l'articolo 251 CP, sono inefficaci nel caso in parola, in quanto presuppongono di principio - in virtù della nozione vigente di documento contenuta nell'articolo 110 n. 5 comma 1 CP - l'esistenza di uno scritto percettibile con la vista. Non è questo il caso per i dati registrati e trattati elettronicamente, che sono invisibili e incorporei.

152.3 La repressione degli atti di danneggiamento dei dati (Datenbeschädigung) e di sabotaggio informatico (Computersabotage), spesso menzionati nello stesso contesto, da luogo a problemi analoghi. Se l'atto delittuoso è diretto contro il computer stesso, vale a dire contro il materiale (Hardware) o i supporti materiali dei dati (dischi magnetici),
l'autore si rende colpevole di danneggiamento (art. 145 CP, art. 144 cpv. 1 dCP*) . È invece nettamente meno agevole determinare se la modifica o la cancellazione di dati operata senza recar pregiudizio alla sostanza del computer o delle sue componenti rientri nel campo d'applicazione dell'articolo 145 CP.

'i dCP = disegno di revisione del Codice penale.

809

152.4 II furto di tempo-macchina (Zeitdiebstahl) costituisce una forma di abuso specifica dell'informatica. L'utilizzazione di un complesso sistema di trattamento dei dati causa notevoli costi all'impresa, sia nel caso essa scelga di dotarsi con grande spesa di un impianto proprio, sia nel caso preferisca utilizzare il sistema di un'altra impresa pagando un corrispettivo oneroso. Non sorprende dunque che certuni tentino di economizzare queste spese utilizzando abusivamente l'altrui impianto per l'elaborazione dei dati. Il diritto attuale permette solo raramente la repressione di questo comportamento che, in determinate circostanze, può provocare seri pregiudizi all'esercizio legittimo dell'impianto. L'articolo 151 CP (conseguimento fraudolento di una prestazione) si è dimostrato inapplicabile, poiché il furto di tempo-macchina non procura all'autore una prestazione ai sensi di questa disposizione.

153

Proposte della commissione peritale in questo ambito

La commissione peritale aveva unanimemente riconosciuto la necessità di colmare le lacune dianzi citate del nostro Codice penale. Per lottare contro la criminalità informatica, essa ha proposto, oltre alla creazione di nuove norme penali, il completamento di quelle esistenti 7). Le proposte della commissione peritale hanno raccolto un'eco generalmente favorevole nella procedura di consultazione. Per quanto riguarda le quattro nuove forme di utilizzazione abusiva, il presente disegno si fonda essenzialmente sulle proposte della commissione peritale. Nell'articolo 160 dCP, proponiamo inoltre di reprimere anche la ricettazione di dati (Datenhehlerei)8). Le proposte che vi sottoponiamo divergono sostanzialmente dalla soluzione peritale per quanto concerne il modo di adattare il diritto penale in materia di falsità in documenti alle peculiarità della criminalità informatica 9).

Gli elementi costitutivi qui esposti divergono su principi o punti di dettaglio da quelli definiti dalla commissione peritale, in seguito, soprattutto, ai risultati della procedura di consultazione. D'altra parte, la commissione ha terminato i suoi lavori più di sette anni fa; da allora gli ambienti scientifici svizzeri ed esteri hanno continuato le loro ricerche nel settore, e i nostri vicini tedeschi, francesi e austriaci hanno messo in vigore disposizioni penali in materia di informatica, facendo le prime esperienze in questo campo. A ciò si aggiungano le raccomandazioni del 24 aprile 1989 per la creazione di norme penali nel settore della criminalità informatica, adottate dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 13 settembre 1989 e indirizzate agli Stati membri. È opportuno sottolineare in proposito che le presenti proposte di revisione sono perfettamente conformi a queste raccomandazioni. Infine, il testo delle disposizioni penali sui reati informatici tiene conto della formulazione adottata in materia nelle leggi federali in vigore 10) o in preparazione. Nella procedura di consultazione, alcuni degli organismi interpellati hanno accennato all'eventualità di un conflitto tra le norme informatiche del Codice penale e la legislazione sulla protezione dei dati in corso di preparazione; alcuni hanno proposto di rimandare la revisione del CP. Allo stato attuale delle cose, non si giustifica tuttavia un rinvio delle modifiche proposte, considerato che il disegno di legge sulla protezione dei dati persegue un obiettivo del tutto diverso da quello delle 810

norme informatiche proposte nel presente messaggio. Le disposizioni penali della legge sulla protezione dei dati intendono innanzitutto reprimere la violazione di doveri in materia di informazione, di comunicazione e di partecipazione, nonché la violazione del dovere di discrezione (art. 28 e 29).

Le proposte di modifica del Codice penale, commentate qui di seguito, si sforzano di rispettare una certa simmetria riguardo alle norme penali tradizionali che intendono completare; esse disciplinano in effetti soltanto i tipi di abuso legati all'informatica, che sarebbero punibili anche se fossero perpetrati in modo convenzionale. Inoltre nella formulazione delle norme si è tenuto conto, nella misura del possibile, della delicata questione del concorso, cioè del rapporto reciproco tra le diverse disposizioni penali.

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Le nozioni di dati e di impianto per l'elaborazione di dati

La commissione peritale aveva deciso di utilizzare nel Codice penale i termini dati (Daten, données) e impianto per l'elaborazione di dati (Datenverarbeitungsanlage, ordinateur), evitando di utilizzare il termine straniero «computer», quando fungeva da sinonimo di «sistema per l'elaborazione di dati». Inoltre, si è rinunciato a introdurre nel Codice penale una definizione dei termini «dati» e «impianto per l'elaborazione di dati». La presente proposta di revisione si attiene a questa concezione, che del resto non ha dato luogo a critiche o osservazioni nel corso della procedura di consultazione. Va osservato che i nostri vicini (Francia, Repubblica federale di Germania e Austria) hanno anch'essi rinunciato a definire i termini impiegati dalle disposizioni penali in materia di informatica.

I termini «dati» e «impianto per l'elaborazione dei dati» sono quasi sempre utilizzati di pari passo nelle disposizioni penali che tratteremo in seguito; essi sono del resto strettamente legati. In senso lato, il termine dati comprende tutte le informazioni relative a una situazione di fatto, rappresentata sotto forma di lettere, numeri, segni, disegni ecc., che sono trasmessi, trattati o conservati in vista di un'utilizzazione successiva. Può trattarsi di missive, telegrammi o documenti contabili, ma anche di comunicazioni verbali. Nondimeno, nel contesto che ci occupa, sono considerati dati soltanto le informazioni trattate, memorizzate e trasmesse per mezzo di un impianto per l'elaborazione dei dati. Si tratta dunque di informazioni raccolte, trattate e ritrasmesse elettronicamente, in forma generalmente codificata e non direttamente percettibile visivalmente, per mezzo di programmi che assicurano il funzionamento dell'impianto. Attualmente, la maggior parte dei sistemi per l'elaborazione di dati si servono dell'elettronica; in altre parole, le informazioni sono trasferite in forma codificata su supporti magnetici, quali memorie su dischi o nastri magnetici, dischi magnetici ecc.. Si parla anche frequentemente di trattamento elettronico dei dati (TED). Non è tuttavia escluso che altri processi di trattamento dei dati (di natura biologica, p. es.) possano essere sviluppati in futuro. Nel linguaggio specialistico si impiega sovente l'espressione generica «trattamento di dati» (o trattamento automatico di dati)12). Per tener conto della futura evoluzione tecnologica dei computer, il presente disegno parla regolarmente di dati registrati 811

elettronicamente o secondo modi analoghi 13) o di processo elettronico o affine di elaborazione o di trasmissione dei dati 14). A differenza del disegno peritale, le presenti proposte assicurano la protezione dei dati anche nella fase del loro trasferimento, ciò che si giustifica pienamente in considerazione del moltiplicarsi delle forme di trasmissione dei dati.

Queste precisazioni determinano alcune restrizioni del campo d'applicazione delle disposizioni penali in questione. Le informazioni sono poste al beneficio della protezione penale soltanto a partire dalla loro introduzione e immagazzinamento in un impianto per l'elaborazione dei dati o in un sistema analogo di trattamento dei dati e fino al momento della loro edizione, vale a dire della restituzione in una forma visivalmente percettibile, per lo più grafica. Prima e dopo queste manipolazioni informatiche, i documenti che servono di base all'introduzione dei dati (p. es. una ricevuta o un chèque) sono già protetti dalle norme penali tradizionali, in modo particolare dalla norma concernente la falsità in documenti (art. 251 CP), poiché rientrano solitamente nella nozione di documento.

Ciò vale in principio anche per i documenti restituiti dal computer sotto forma di stampa, siccome si tratta di regola di scritti suscettibili di essere letti. Riguardo al diritto vigente, quest'opinione suscita tuttavia controversie dottrinali15).

I dati che entrano qui in considerazione devono comportare un'informazione, in altre parole devono contenere elementi scritti, cifre ecc., che assumano il significato di uno scritto o di un segno nel senso della nozione tradizionale di documento. Un'altra caratteristica dei dati presi in considerazione nelle proposte di revisione che tratteremo qui di seguito è quella di poter essere senz'altro restituiti meccanicamente in una forma visivalmente percettibile. Per questo motivo non sono compresi tra i dati le registrazioni sonore di musica o di conversazioni, come pure le fotografie e le registrazioni cinematografiche o video di immagini che riproducono scene o manifestazioni del mondo esterno. D'altra parte, siffatte registrazioni di suoni o d'immagini generalmente non si prestano a un trattamento per mezzo di un computer e già per questo motivo non possono essere comprese nella nozione di dati ai sensi della
presente proposta di revisione. Stante la loro funzione delimitata nel senso sopra esposto, nella nozione di dati e di impianti per l'elaborazione dei dati non possono essere assimilate apparecchiature quali macchine per scrivere o calcolatrici, registratori di cassa, distributori automatici di merci o di biglietti, apparecchi automatici da gioco, telescriventi, telefax, telefoni ecc., né i dispositivi tecnici (p. es. tachigrafi e «scatole nere») che servono esclusivamente alla registrazione di determinati elementi, anche se comprendono parti elettriche e funzionano automaticamente. La situazione sarebbe differente soltanto nel caso queste apparecchiature automatiche fossero collegate direttamente (on-line) o indirettamente (offline) con impianti per l'elaborazione dei dati, come è il caso dei distributori automatici di denaro (Bancomat, Postomat, ecc.).

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La nozione di programma

Il programma dirige l'attività dell'impianto per l'elaborazione dei dati e gli permette di funzionare. Nel disegno della commissione peritale, diverse disposi812

zioni menzionavano espressamente, accanto ai dati, i programmi. Ebbene, secondo un'idea oggi unanimemente ammessa, i programmi sono essi stessi dati, e non è dunque necessario ricordarli espressamente nella legge. Soltanto l'articolo 150 dCP, il cui numero 2 reprime il furto di tempo-macchina, costituisce un caso particolare e fa menzione dei programmi.

2 21 211 211.1

Parte speciale Disegno A (Codice penale e codice penale militare) Disposizioni generali del Codice penale Art. 70 Prescrizione dell'azione penale. Termini (70)')

Giusta l'articolo 70 CP, l'azione penale si prescrive attualmente in cinque anni per tutti i reati ai quali è comminata come pena massima la detenzione. Nella pratica, particolarmente in caso di reati economici quali l'appropriazione indebita (art. 140 CP), l'amministrazione infedele (art. 159 CP) o la bancarotta semplice (art. 165 CP), questo termine si è spesso dimostrato troppo breve.

Questi casi comportano infatti sovente una procedura di accertamento che può durare a lungo, a causa della complessità della fattispecie, della difficoltà di prova e del fatto che i prevenuti fanno generalmente uso di ogni rimedio di diritto a loro disposizione. In diversi interventi parlamentari è stato chiesto di esaminare misure legislative atte ad ovviare a questo inconveniente 16'.

Attenendoci all'avamprogetto, proponiamo perciò di modificare l'articolo 70 CP in modo che l'azione penale si prescriva in dieci anni non soltanto quando al reato è comminata la reclusione, bensì anche quando è comminata la detenzione per più di tre anni. Un altro motivo a sostegno di detta modifica è costituito dal fatto che la gravita di questi reati ha indotto il legislatore a comminare una pena di durata superiore ai tre anni previsti di regola quale durata massima della detenzione (art. 36 CP).

Nel corso della procedura di consultazione soltanto una debole maggioranza si è espressa a favore della modifica proposta. Tuttavia, tra gli oppositori soltanto quattro la respingono radicalmente, soprattutto in ragione del fatto che il prolungamento del termine di prescrizione avrebbe favorito un ulteriore rallentamento del procedimento penale. I rimanenti sostengono che per risolvere il problema sarebbe preferibile limitarsi a comminare alle fattispecie in parola 17' la reclusione invece della detenzione, senza bisogno di modificare l'articolo 70 CP18). Riteniamo invece, al pari della commissione peritale, che le sanzioni comminate non debbano essere inasprite qualora l'unico motivo a giustificazione di tale inasprimento sia il prolungamento del termine di prescrizione. Un disciplinamento generale è inoltre preferibile poiché il problema della brevità dei termini di prescrizione può presentarsi anche per fattispecie diverse da quelle menzionate. Riteniamo sbagliato introdurre oggi per ulteriori reati, ''Le cifre tra parentesi corrispondono ai numeri degli articoli in vigore.

53 Foglio federale. 74° anno. Voi. II

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senza che sussistano decisive ragioni di ordine sistematico, la pena della reclusione, considerato che dopo la revisione del 1971 non vi sono più differenze, per quanto riguarda l'esecuzione, tra reclusione e detenzione, e che inoltre nell'avamprogetto della commissione peritale per la revisione della parte generale del Codice penale si prevede un unico tipo di pena privativa della libertà 19'. Il progetto menzionato prevede per la prescrizione dell'azione penale la medesima soluzione qui proposta 20'.

212.2

Art. 110 n. 5 Spiegazione di termini legali (documenti) (110 n. 5)

Introduzione L'articolo 110 numero 5 comma 1 CP contiene la definizione legale di documento. Secondo l'interpretazione dominante del diritto vigente, sono considerati documenti ai sensi del diritto penale soltanto determinati tipi di scritti e di segni, ma non i dati memorizzati e invisibili 21'. Per far beneficiare anche i dati della protezione penale offerta dagli articoli 251-255 CP, la nozione di documento è stata estesa nell'articolo 110 numero 5 dCP ai dati memorizzati su supporti di dati o di immagini.

La commissione peritale aveva rinunciato a modificare la definizione legale di documento dell'articolo 110 numero 5 CP principalmente perché riteneva che il suo mandato si limitasse alla parte speciale del CP. Aveva così proposto di modificare le diverse disposizioni riguardanti i documenti, e in particolare l'articolo 251 CP 22'. La commissione peritale era dell'avviso che le falsificazioni ottenute con l'aiuto di un computer dovevano essere represse per mezzo delle diverse disposizioni penali che trattavano i documenti. Un riesame della questione ci ha indotti a scostarci dalla strada indicata dai periti, essenzialmente per le seguenti ragioni. È sicuramente vero che il presente disegno ha per obiettivo la revisione delle disposizioni legali relative ai reati contro il patrimonio e alla falsità in documenti, vale a dire delle norme che figurano nella parte speciale del Codice penale. Ciononostante, la definizione legale di documento sulla quale si fondano le disposizioni relative ai reati in questa materia costituisce, per la sua stessa natura, parte integrante del diritto penale applicabile ai documenti. Bisogna inoltre ricordare che la revisione del Codice penale e del Codice penale militare concernente i reati contro la vita, l'integrità della persona e la famiglia (entrata in vigore il 1° gennaio 1990) ha pure toccato la parte generale23'. D'altronde, la presente proposta di revisione rinuncia, contrariamente al parere della commissione peritale, a stralciare nella disposizione relativa alla falsità in documenti (art. 251 CP) la formazione di un documento falso emanante da privati e sopprimerne così la punibilità. Per questo motivo, il disegno peritale, formulato esclusivamente in funzione della falsificazione di scritti risultanti da un processo automatico d'elaborazione di dati,
nel senso di un'elaborazione di documenti falsi (unecht), non può servire come base per sanzionare le manipolazioni operate per mezzo di un impianto per l'elaborazione di dati. Bisogna dunque in ogni caso trovare un'altra soluzione che permetta di comprendere anche la punibilità della falsificazione di registrazioni informatizzate, nel senso di una constatazione falsa (unwahr).

814

Vi proponiamo di disciplinare nella parte generale la questione dei documenti creati per mezzo di un impianto per l'elaborazione dei dati, poiché quella di completare la definizione di documento dell'articolo 110 numero 5 CP con la nozione di dato registrato è una soluzione legislativa semplice e globale, applicabile a qualsiasi infrazione in materia di documenti. La modifica degli articoli riguardanti i documenti diventa così superflua, come dimostreremo nei commenti delle singole disposizioni24', Ma la regolamentazione nella parte generale offre pure il non trascurabile vantaggio di comprendere le manipolazioni di dati e di reprimere le infrazioni in materia di documenti definite in altre leggi federali in funzione dei loro criteri particolari, dato che quest'ultime dichiarano espressamente applicabile alle infrazioni in esse definite la parte generale del CP. Alludiamo in particolare alle infrazioni in materia di documenti della legge federale sul diritto amministrativo (DPA)25). Ma non è raro che le leggi cantonali sul diritto penale amministrativo, in particolare le leggi fiscali, si riferiscano anch'esse alle disposizioni della parte generale del Codice penale. In altre parole, l'allargamento della nozione di documento ai dati registrati ai sensi dell'articolo 110 numero 5 comma 1 secondo periodo dCP sarà applicabile, senza bisogno di modificarle, alle infrazioni previste dalle disposizioni cantonali. Si noti del resto che l'assimilazione delle registrazioni su supporti di dati o di immagini a documenti non costituisce una novità nel diritto svizzero; questo passo è già stato fatto molto tempo fa nel Codice delle obbligazioni con la modifica del 19 dicembre 1975 delle norme in materia di contabilità commerciale (art. 962 CO sull'obbligo di conservare i libri di commercio e art. 963 CO sull'obbligo di edizione di libri e corrispondenza). Il tenore del secondo periodo proposto per completare l'articolo 110 numero 5 comma 1 CP è del resto pressoché identico a quello delle disposizioni menzionate sopra. Un altro argomento a sostegno della soluzione che vi proponiamo risiede nella recente giurisprudenza del Tribunale federale che, fondandosi su un'interpretazione -- auspicabile sul piano materiale ma problematica su quello del diritto -- dell'articolo 110 numero 5 comma 1 CP, considera determinate
manipolazioni informatiche come falsificazioni di documenti. Nella sua decisione del 14 giugno 199026), l'Alto tribunale non conferma di fatto espressamente l'opinione sostenuta in DTF 111 IV 119 ma criticata dalla maggioranza della dottrina 27), secondo cui i dati registrati su supporti magnetici costituiscono essi stessi scritti o segni ai sensi dell'articolo 110 numero 5 comma 1 CP. Esso giunge invece alla conclusione che gli scritti risultanti da un processo automatico di elaborazione dei dati sono documenti ai sensi della citata disposizione e che le indicazioni visualizzate sullo schermo devono essere considerate nello stesso modo, qualora i dati possano essere sufficientemente salvaguardati e resi leggibili in ogni momento. Come ammesso dal Tribunale federale medesimo, quest'interpretazione è fonte di controversie dottrinali 28' e tale situazione non cambierà finché non interverrà una modifica legislativa. Il Tribunale federale suggerisce che sarebbe auspicabile una soluzione legislativa chiara. Con la regolamentazione che vi proponiamo, la questione controversa di sapere se gli scritti derivanti da un processo informatico e le indicazioni visualizzate sullo schermo possano essere considerati documenti diventa priva di interesse, poiché la disposizione assicura la protezione penale dei dati già nello stadio precedente, vale a dire nel momento della loro registrazione. Da ultimo, va rilevato che l'e815

quiparazione delle registrazioni informatiche a documenti scritti corrisponde a una tendenza in atto nell'evoluzione del diritto estero, che non era però percettibile nel 1983, allorquando la commissione peritale presentò il suo avamprogetto. Il complemento che proponiamo di aggiungere al secondo periodo del primo comma dell'articolo 110 numero 5 va nel senso dei §§269 e 270 del codice penale tedesco nel loro tenore del 15 maggio 1986, degli articoli 462-465 del codice penale francese nel loro tenore del 5 gennaio 1986, nonché delle raccomandazioni del 13 settembre 1989 sulla criminalità informatica del Consiglio d'Europa 29'.

Nozione di supporti di dati e di immagine In materia di documenti, i dati determinanti sono tutte le categorie di informazioni menzionate nel numero 154, che sono state immagazzinate in un impianto per essere trattate in modo automatico e che sono memorizzate nel sistema stesso (p. es. su un disco duro) o su un supporto autonomo (p. es. un disco, un nastro magnetico, ecc.). Il testo della disposizione che vi proponiamo utilizza il termine generico supporti di dati (Datenträger). Questa nozione comprende innanzitutto i supporti che funzionano per mezzo dell'elettronica. Ma è importante che la formulazione consenta di includere le nuove tecniche di memorizzazione ottica delle informazioni che ricadono nel campo d'applicazione della disposizione (vale a dire esclusi i suoni, la musica, le immagini, ecc.) su supporti adeguati (CD-ROM, video disk, optical disk), che vengono letti mediante la tecnica laser. Analogamente agli articoli 962 e 963 del Codice delle obbligazioni, la disposizione proposta include anche i supporti d'immagine. Alludiamo in proposito soprattutto alle diverse possibilità offerte dai microfilm, ma anche alle tecniche di registrazione e di restituzione informatizzate, oggi molto diffuse, cioè le tecniche COM (computer output on microfilm) e CIM (computer input on microfilm). Si elimina in quesìo modo anche la questione che si verifica talvolta di sapere se un microfilm costituisce un documento o meno.

Effetti generali di questa precisazione della nozione di documento sul diritto penale in materia di documenti Eccezion fatta della menzionata estensione ai supporti di dati e di immagini, la definizione penale di documento rimane invariata. Ciò significa che,
al pari degli scritti e dei segni nel senso tradizionale, i dati registrati rientrano nella nozione di documento definita nell'articolo 110 numero 5 comma 1 a condizione che fissino e raccolgano l'espressione di un pensiero umano, del quale permettono di riconoscere l'autore, e che siano destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica 30'. Come già rilevato nel numero 154, paragrafo 3, le manipolazioni di dati possono essere costituiti di falsità in documenti solo nella misura in cui, se fossero operate per mezzo dello scritto tradizionale o su di esso, ricadrebbero nel campo d'applicazione delle disposizioni penali in materia di documenti. Considerato che lo scritto e la registrazione automatizzata dei dati non sono direttamente assimilabili, è indispensabile interpretare in funzione delle specificità dell'informatica le esigenze definite in precedenza a proposito degli scritti con valore di documento. Per quanto concerne la condizione 816

di espressione di un pensiero umano, ciò significa che soltanto una parte di informazioni registrate (o restituite sotto forma stampata) deve costituire manifestazione umana, nel senso che un essere umano le ha inserite nell'impianto di elaborazione dei dati allo scopo di registrarle e trattarle. Ne deriva che l'espressione di un pensiero umano si ritrova pure nei risultati del trattamento di dati che soltanto in parte derivano da informazioni inserite direttamente, mentre per il resto sono ottenuti mediante l'utilizzazione di dati permanenti e di programmi. È invece più difficile trasporre al computer la condizione, necessaria per la nozione di documento, di «fissaggio» della dichiarazione su un supporto stabile. Attualmente, i supporti di dati si distinguono generalmente per il fatto che la registrazione avviene elettronicamente, in modo invisibile dunque, e che è di per sé relativamente facile modificarla. Tuttavia, i dati importanti sono praticamente sempre protetti, cosicché il loro tenore può essere ritenuto altrettanto affidabile di quello di uno scritto tradizionale. Comunque sia, la stabilità che caratterizza il documento verrà riconosciuta soltanto ai supporti di dati la cui funzione è quella di assicurare a lungo termine l'affidabilità dei dati. È questo il caso delle memorie permanenti, che si presentano in particolare sotto forma di dischi, di nastri magnetici, di dischi duri, ecc., ma non delle memorie di lavoro sulle quali i dati sono registrati provvisoriamente durante un processo di trattamento. Quanto alla possibilità di identificare l'autore, è evidente che in materia di informatica non si può far riferimento all'elemento tradizionale d'identificazione proprio del documento, cioè la firma del dichiarante. In proposito, sembra che il moderno trattamento delle informazioni si fondi su una depersonalizzazione di questa funzione di garanzia: il fattore determinante non risiede più tanto nella possibilità di riconoscere l'autore del documento in quanto tale, vale a dire la persona del dichiarante, ma piuttosto nel fatto che una registrazione di dati o la trascrizione di una siffatta registrazione provengono dal computer di un determinato operatore e che a quest'ultimo devono essere attribuiti. È inoltre necessario che i dati registrati corrispondano ai criteri degli scritti in materia
di prova, cioè che siano destinati e atti a provare i fatti che essi descrivono e che abbiano una portata giuridica. Bisogna esaminare di caso in caso se questa condizione è realizzata. Il valore probante delle informazioni registrate concerne verosimilmente soltanto una parte relativamente ridotta dei trattamenti di dati. Dovrebbe trattarsi soprattutto dei settori della contabilità e del trasferimento di valori patrimoniali nell'ambito di relazioni bancarie, la cui esecuzione e registrazione sono oggi largamente garantite da mezzi elettronici. Ma la protezione del documento informatizzato potrebbe in futuro rivestire maggior importanza anche in materia di registri pubblici (registro fondiario, registri dello stato civile e di commercio), la cui tenuta si effettua sempre più spesso per mezzo del TED.

Da queste considerazioni risulta che, fatta astrazione per l'allargamento della nozione di documento alle informazioni registrate su supporti di dati, non solo la definizione di documento, ma anche quella dei reati in materia di documenti degli articoli 251-255 e 317 CP rimangono invariate. La soluzione presentata dai periti, che proponeva di estendere al trattamento di dati il campo d'applicazione dell'articolo 251 numero 1 CP e, parzialmente, quello del nuovo articolo 251bis sulla falsa contabilità 31', è dunque inutile. Il problema del concorso che 817

può provocare il documento informatizzato tra i reati in materia di documenti e i reati contro la proprietà (soprattutto l'acquisizione illecita di dati, art. 143 dCP, e il danneggiamene di dati, art. 144 dCP) trova di principio una soluzione analoga a quella che dottrina e giurisprudenza hanno applicato al rapporto tra furto o danneggiamento da un lato e falsità in documenti o soppressione di documenti dall'altro 32'. Una differenza dovrebbe sussistere in caso di concorso tra l'abuso di un impianto per l'elaborazione dei dati (art. 147 dCP) e una manipolazione di dati sanzionabile secondo l'articolo 251 dCP: se i dati determinanti in materia di documenti sono modificati e falsificati soltanto per le necessità di una tappa intermedia in vista della commissione di una truffa informatica ai sensi dell'articolo 147 dCP, riteniamo applicabile solo quest'ultima disposizione, a condizione che la manipolazione sia diretta contro la medesima vittima.

Altro adattamento della nozione di documento alla dottrina e alla giurisprudenza La revisione dell'articolo 110 numero 5 CP offre 3'occasione di procedere a un ritocco, da tempo necessario, del primo periodo. La disposizione vigente definisce i documenti come «scritti destinati o atti a provare un fatto di portata giuridica...». Con questa formulazione, il legislatore intendeva sottolineare la distinzione tra documenti allestiti volutamente in modo da servire come prova (Absichtsurkunde) e i documenti aleatori (Zufallsurkande), il cui valore probante è del tutto fortuito. Dottrina e giurisprudenza ammettono unanimemente che uno scritto non riveste valore probante per il solo fatto che qualcuno soggettivamente lo destini a servire da prova; è indispensabile che il valore probante del documento scaturisca da criteri oggettivi. D'altra parte, non si potrebbe attribuire di primo acchito valore di documento a uno scritto qualsiasi, suscettibile eventualmente di essere un giorno utilizzato come prova. Un documento è dunque unicamente uno scritto destinato ed atto a provare un fatto di portata giuridica 33'. È ciò che il testo legale esprime ora inequivocabilmente 34'.

212

Reati contro la vita e l'integrità della persona

212.1

Art. 128bis Falso allarme

(nuovo) Nell'ambito delle discussioni circa gli elementi costitutivi del reato di cui all'articolo 151 dCP (danno patrimoniale procurato con astuzia), la commissione ha esaminato le relazioni di questa disposizione con le prescrizioni del diritto penale cantonale che sanzionano il falso allarme. Spesso chi da un falso allarme danneggia infatti il patrimonio di chi è stato allarmato inutilmente. Tuttavia, in primo luogo bisogna tenere in considerazione il pericolo in cui vengono poste persone che effettivamente si trovano in stato di necessità. Si pensi per esempio ad un falso allarme-bomba dato a un aeroporto, che comporta la momentanea indisponibilità, per casi di reale necessità, di buona parte dei servizi di sicurezza e di salvataggio. Secondo la commissione peritale sarebbe inadeguato reprimere tali atti con una semplice pena contravvenzionale di diritto 818

cantonale: essa propone pertanto di conferire a questa fattispecie veste di diritto federale.

Al pari della grande maggioranza dei partecipanti alla procedura di consultazione, il nostro Collegio condivide l'opinione degli esperti e propone l'introduzione, come articolo 128bis e nella forma di reato di messa in pericolo astratta, di una nuova disposizione sul falso allarme, che trova posto immediatamente dopo l'articolo 128 CP (omissione di soccorso) nella sua nuova e più concisa formulazione. Il bene giuridico tutelato dall'articolo 128bis è l'aiuto che si potrebbe fornire a chi si trova realmente in pericolo; in questo senso la nuova norma rappresenta un logico rafforzamento dell'articolo 128 capoverso 2 («chiunque trattiene altrui dal prestare aiuto in caso di necessità...»).

L'allarme ai sensi dell'articolo 128bis deve essere diretto a «un ente pubblico o di pubblica utilità addetto a servizi di sicurezza, di salvataggio o di soccorso».

Siccome è evidente che, concretamente, l'allarme è diretto agli organi degli enti summenzionati, il presente progetto, a differenza della proposta commissionale, non fa riferimento a quest'ultimi. Quali enti pubblici si intendono principalmente la polizia e i pompieri e anche i servizi sanitari. Tra i servizi di pubblica utilità rientrano quelli che pur essendo indipendenti dall'ente pubblico, rivestono una considerevole importanza nell'ambito in cui operano. Si pensi per esempio ai servizi di salvataggio del Club Alpino Svizzero, ai servizi di soccorso sulle piste di sci, alla Guardia aerea di salvataggio, ma anche al corpo pompieri delle singole aziende. Gli enti sono menzionati a titolo non esaustivo (polizia, pompieri, servizi sanitari): l'elenco intende soltanto illustrare il senso della norma.

La limitazione del campo d'applicazione a determinate categorie di servizi, dei quali è sanzionata la messa in allarme senza motivo, indica chiaramente che la norma non contiene alcun silenzio qualificato. Essa non esclude pertanto la possibilità di ampliare mediante disposizioni cantonali il campo d'applicazione; i Cantoni sono liberi di estendere la protezione penale contro il falso allarme anche al personale medico e agli ecclesiastici. Queste due categorie di persone non sono rette, di norma, dall'articolo 128bis, poiché medici, levatrici e sacerdoti normalmente
non appartengono a un ente che può essere vittima di un falso allarme. Sarebbe per esempio diverso il caso se in un Comune fosse istituito un servizio medico notturno o per i giorni festivi, con un solo medico a disposizione durante i periodi di guardia. In questo caso, l'allarme intenzionale e senza motivo dato al medico di servizio rientrerebbe nel campo d'applicazione dell'articolo 128bis.

L'attributo «senza motivo» che qualifica l'atto punibile indica che deve trattarsi di un falso allarme. Poco importa il modo con cui è dato l'allarme. Può trattarsi di una chiamata telefonica, dell'uso di un impianto d'allarme (p. es. segnalatore d'incendio) o di un altro segnale atto a conseguire lo scopo. Ciò che conta è unicamente il fatto che l'ente in questione sia stato indotto ad intervenire.

Quale elemento soggettivo, il reato presuppone l'intenzione. Inoltre, l'autore deve aver agito «cosciente della gratuità del suo atto»', è dunque punibile soltanto l'errore provocato deliberatamente e volutamente. Il dolo eventuale riguardo il fatto che l'allarme possa essere senza motivo non è sufficiente. La 819

persona particolarmente coscienziosa, la quale da l'allarme ritenendo possibile il verificarsi di un sinistro, non deve essere punibile se in realtà il pericolo non esisteva. Per questo motivo il titolo marginale è «falso allarme» («falscher Alarm») e non «allarme ingiustificato» («Fehlalarm»).

La pena comminata è, come per la fattispecie dell'articolo 128 CP, la detenzione o la multa.

213

Reati contro il patrimonio

213.1

Introduzione: Nuova sistematica dei reati d'appropriazione e nuova numerazione delle disposizioni sui reati contro il patrimonio

Per motivi di ordine materiale, vi proponiamo di introdurre nel Codice penale una disposizione che formuli in termini generali il reato di appropriazione con scopo di lucro. Dal profilo sistematico sembra più opportuno far precedere questa disposizione generica alle fattispecie di appropriazione qualificata, la cui sequenza attuale deve nel contempo essere modificata. I reati saranno ordinati secondo la loro gravita, seguendo in ciò un sistema usuale nel Codice penale.

La nuova sistematica è all'origine, insieme ad altri fattori, della diversa numerazione di molte disposizioni concernenti i reati contro il patrimonio.

Nel corso della procedura di consultazione la nuova sistematica, compresa l'introduzione della nuova disposizione generica, non è stata, come tale, oggetto di contestazione. Per contro, una minoranza numericamente e politicamente rilevante si è espressa, per considerazioni di ordine pratico, a sfavore della nuova numerazione delle disposizioni, che non terrebbe conto dei bisogni della pratica. Dacché esiste il Codice penale, cittadini, polizia e organi giudiziari, in particolare i giudici non di carriera, identificano determinati reati con i numeri ad essi corrispondenti nel Codice. La nuova numerazione renderebbe necessaria la modificazione di numerosi schedari, registri, banche di dati giuridiche ecc., ciò che comporterebbe un notevole dispendio di mezzi e il rischio di numerosi errori e complicazioni. L'argomento principale avanzato contro la nuova sistematica è che essa sarebbe illogica e superflua. Il titolo concernente i reati contro il patrimonio dovrebbe inoltre, per conservare al Codice penale il carattere popolare voluto da Cari Stooss, cominciare, come finora, con la disposizione sul reato più frequente, vale a dire il furto 35'.

A questi argomenti, se ne contrappongono però numerosi altri, che militano a favore della nuova numerazione. Va inoltre premesso che, indipendentemente dalla sua collocazione, la necessità di introdurre una disposizione del tenore dell'articolo 137 capoverso 1 dCP 36) è evidente. Certo, non è del tutto indispensabile che questa disposizione di carattere generico sia collocata all'inizio del titolo sui reati di appropriazione, ma si tratta pur sempre della soluzione più semplice e comprensibile. Soltanto in questo modo è poi possibile servirsi
di una formulazione essenziale come quella proposta della clausola sussidiaria introdotta nella fattispecie. Poiché si tratta anche della prima disposizione del titolo secondo, l'unico numero di articolo che si può usare è il 137. La numerazione 136bis sarebbe pensabile soltanto per una disposizione appartenente al ti820

tolo primo. Accanto a questa circostanza e alla già citata nuova sequenza dei reati di appropriazione e di sottrazione, la necessità di una nuova numerazione risulta dalla creazione di tutta una nuova serie di reati, quali per esempio quelli legati all'uso del computer. I nuovi reati non potrebbero essere introdotti nel posto lasciato libero da disposizioni abrogate, senza pregiudicare la sistematica. Le nuove disposizioni devono invece essere collocate insieme con quelle già esistenti a loro apparentate per contenuto. In particolare, la ricettazione, che il diritto vigente sistema tra i reati contro il patrimonio, è collocata sicuramente in un posto sbagliato. Quest'incocrenza va comunque eliminata. Da ultimo, è opportuno ricordare che la maggior parte delle disposizioni del titolo quinto riguardante i reati contro il buon costume, portano anch'esse, con il consenso delle Camere federali, una nuova numerazione 37', come pure una nuova numerazione è prevista nei disegni di modificazione della parte generale del Codice penale 38', ciò che indebolisce notevolmente le obiezioni di tipo pratico avanzate contro la nuova numerazione. Certamente durante un periodo di transizione relativamente breve sorgeranno difficoltà. Tuttavia esse riguarderanno più che altro i giuristi impegnati nel diritto penale, non invece i profani, che di regola non posseggono nozioni dettagliate della sistematica e della numerazione della pertinente fattispecie penale.

213.2

Art. 137 Appropriazione semplice (141/143)

II carattere di fattispecie di base, formulata in termini generali, è conferito al nuovo articolo 137 soprattutto dal numero 1, che costituisce l'innovazione più significativa rispetto al diritto vigente. Secondo tale disposizione, l'appropriazione di una cosa mobile altrui sarà punibile, sempreché non rientri - come enuncia testualmente la cosiddetta clausola sussidiaria - in una delle fattispecie qualificate (appropriazione indebita, furto, rapina), anche quando l'autore si è appropriato volontariamente della cosa. In questo modo viene colmata un'importante e materialmente ingiustificata lacuna riguardante la punibilità di alcuni atti. Infatti, secondo la dottrina e la giurisprudenza dominante, il vigente articolo 141 CP (defraudamento e appropriazione di cose trovate) è applicabile soltanto all'appropriazione di cose venute in possesso dell'autore indipendentemente dalla sua volontà oppure per averle trovate 39'.

Il numero 2 disciplina tre casi di appropriazione privilegiata, punibile soltanto a querela di parte: Si tratta innanzitutto dell'appropriazione di cose trovate o di cui il colpevole è entrato in possesso indipendentemente dalla sua volontà (n. 2 comma J).

Quanto al contenuto, la disposizione corrisponde in buona parte all'attuale articolo 141 CP. Contrariamente all'avamprogetto peritale, che proponeva, da un lato, di limitare la pena massima a sei mesi di detenzione e, d'altro lato, di farne un delitto perseguibile d'ufficio, riteniamo opportuno mantenere il privilegio della querela di parte e la pena prevista dal diritto vigente. Questa soluzione tiene conto delle numerose critiche formulate nel corso della procedura di consultazione. Dal profilo redazionale, la disposizione si discosta dal diritto vigente rinunciando all'enumerazione dei casi (forza naturale, errore, caso for821

tuito) che permettono al colpevole di entrare in possesso, indipendentemente dalla sua volontà, della cosa altrui. Si è inoltre rinunciato a menzionare in modo specifico l'animale quale possibile oggetto dell'appropriazione, poiché, sotto il profilo giuridico, l'animale è comunque parificato a una cosa. Al contrario, si è continuato a disciplinare espressamente l'appropriazione di cose trovate, poiché il nostro Collegio ritiene che ciò corrisponda alle attese del non giurista.

Giusta il numero 2 comma 2, l'appropriazione senza volerne trarre profitto è perseguibile soltanto a querela di parte. Dal profilo materiale, non vi è innovazione alcuna, dato che questo comportamento è attualmente represso dall'articolo 143 CP40'. Ci siamo scostati su questo punto dall'avamprogetto peritale, che proponeva di sostituire la formulazione dell'articolo 143 CP con quella dell'articolo 141 dCP, mantenendo la regolamentazione congiunta dell'appropriazione senza fine di lucro e della sottrazione di cose mobili. Nella nostra proposta, che tien conto di quanto auspicato da diversi ambienti consultati, le prescrizioni che prendono il posto dell'articolo 143 CP figurano negli articoli 137 numero 2 e 141 capoverso 1 dCP. Questa soluzione ha il vantaggio di disciplinare in un solo articolo tutti i casi di appropriazione semplice. Inoltre, soltanto per mezzo del trasferimento nell'articolo 137 dCP della norma sull'appropriazione senza fine di lucro è possibile inserire, nell'articolo 141 dCP, una disposizione sull'utilizzazione indebita di fondi accreditati per errore su un conto, fattispecie che necessita di un disciplinamento esplicito. Diversi partecipanti alla consultazione hanno chiesto di riprendere un altro principio del vigente articolo 143 CP, aggiungendo, quale elemento costitutivo supplementare, il danno arrecato al titolare. Siffatta soluzione appare tuttavia inopportuna in materia di appropriazione, siccome il fatto di spossessare dei suoi beni il titolare, durevolmente e contro la sua volontà, costituisce in ogni modo un danno.

Come proposto dalla commissione peritale, l'appropriazione commessa in danno di congiunti o di membri della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte (n. 2 comma 5). Questa precisazione è necessaria siccome sia il diritto vigente, sia il disegno prevedono un simile
privilegio anche per le forme d'appropriazione qualificata del furto e dell'amministrazione infedele.

Diversi ambienti consultati hanno proposto di sostituire la cosa mobile, quale oggetto del reato, con una definizione più generale, che permetterebbe di applicare la norma anche all'utilizzazione indebita di fondi accreditati per errore su di un conto. Abbiamo già riferito della nostra proposta di disciplinare questo caso nella disposizione speciale contenuta nell'articolo 141 capoverso 2 dCP. In questo caso, come nelle altre disposizioni in materia di appropriazione, abbiamo tuttavia preferito mantenere l'espressione cose mobili, poiché questa nozione civilistica è inseparabile dalle nozioni di appropriazione (vale a dire trasferimento della proprietà) e di proprietà. Il termine «valori patrimoniali» introdotto negli articoli 141 capoverso 2 e 138 numero 1 capoverso 2 dCP 41) , per esempio, risulterebbe troppo vago se impiegato in questo contesto, dato che esso comprende anche i crediti. Infatti, dal profilo civilistico, la proprietà è possibile soltanto su cose materiali 42'; l'appropriazione di crediti (vale a dire il trasferimento della loro proprietà) è di conseguenza esclusa per definizione 43'. In altre parole, se si volesse prescindere, per quanto riguarda l'appropriazione, 822

dalla nozione di cosa mobile, si dovrebbe creare uno specifico concetto di cosa, differente da quello civile e valido soltanto in campo penale. Una simile eccezione al sistema non è però auspicabile, perché creerebbe di gran lunga più problemi di quanti ne risolva.

Il presente nuovo articolo 137, fatta eccezione delle già citate riserve formulate su determinati punti, è stato accolto favorevolmente, nel suo insieme, dai partecipanti alla consultazione. Soltanto tre partecipanti hanno giudicato sostanzialmente inutile la disposizione.

213.3

Art. 138 Appropriazione indebita (140)

L'attuale articolo 140 sull'appropriazione indebita diventa l'articolo 138 e subisce tre modificazioni. Il vigente numero 3, secondo cui l'appropriazione indebita a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punibile soltanto a querela di parte, diventa il quarto comma del numero 1. In questo modo, il privilegio riguardante il reato commesso a danno di congiunti o membri della comunione domestica sarà limitato alla sola appropriazione semplice. Infatti, la fattispecie di appropriazione indebita qualificata giusta il numero 2 non intende principalmente tutelare il patrimonio della vittima; tiene bensì conto dell'interesse pubblico ad impedire, nella misura del possibile, la commissione di simili atti da parte di persone le quali, nella loro qualità di membri di un'autorità, di funzionari ecc., godono di particolari condizioni di fiducia. Per questo motivo, le predette infrazioni devono essere perseguite d'ufficio. Ciò è particolarmente opportuno nei casi in cui l'autore è tutore o curatore del congiunto a danno del quale il reato è stato commesso, poiché la vittima sovente non è in grado di sporgere personalmente la querela, e il diritto di farlo in sua vece spetta all'autore stesso del reato.

Inoltre, è stato abrogato, per la fattispecie qualificata prevista al numero 2, il minimo di pena di un mese di detenzione. Questa misura tiene conto della linea generale, già seguita in occasione della revisione concernente i reati contro la vita e l'integrità della persona, il buon costume e la famiglia, vale a dire quella di rinunciare, non appena possibile, a pene minime che differiscano da quelle ordinarie 44'.

La terza e più importante innovazione è costituita dalla sostituzione nel numero 1 comma 2 della nozione cosa fungìbile (tedesco: Gut; francese: chose fongible) con valori patrimoniali (tedesco: Vermögenswerte; francese: valeurs patrimoniales), nonché dalla rinuncia a menzionare la somma di denaro quale esempio concreto. L'interpretazione della nozione di «cosa fungibile» è stata infatti oggetto in passato di controversie. Per diverso tempo il Tribunale federale, richiamandosi in modo particolare ai testi francese e italiano, era partito dall'idea che potevano essere considerati «cose fungibili» soltanto gli oggetti materiali, e dunque non i crediti; inoltre la cosa doveva
essere fungibile. Sotto la spinta della critica pressoché unanime della dottrina più recente, il Tribunale federale si è infine deciso a cambiare questa giurisprudenza 45'. Con la modifica proposta, ci si vuole assicurare che in futuro il concetto comprenda anche, 823

da un lato, le cose non fungibili e, d'altro lato, i valori immateriali, quali i crediti (denaro contabile). In altre parole, deve essere definitivamente esclusa un'interpretazione della norma che ne limiti l'applicabilità alle sole cose fungibili e materiali.

A differenza delle altre due, questa terza modifica non è stata prevista nel progetto peritale. Si tratta tuttavia verosimilmente di una dimenticanza e non di un'omissione voluta, visto che in un primo tempo, almeno nei testi francese e italiano, i periti l'avevano presa in considerazione. Quest'innovazione tiene in ogni caso conto dell'auspicio espresso da più parti nel corso della procedura di consultazione, di prevedere in materia di appropriazione di crediti una regolamentazione più chiara di quella esistente.

La disposizione, nel tenore proposto, ha per il resto raccolto consensi unanimi nel corso della procedura di consultazione. Questa considerazione non è inficiata dal fatto che singoli partecipanti alla consultazione abbiano auspicato modifiche puntuali, quali per esempio la necessità di ripetere esplicitamente nel numero 1 comma 2 il riferimento al fine di lucro. Questa ripetizione sarebbe inutile, siccome, secondo affermata dottrina e giurisprudenza relativa al diritto vigente, per realizzare questa specifica fattispecie è necessario che sia dato il fine di lucro, ciò che la norma esprime chiaramente con la formula «indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo». Di altre richieste, pur se sostanzialmente giustificate, quali quella di meglio delimitare la fattispecie dell'amministrazione infedele (art. 158 dCP) o di precisare la nozione di amministratore di un patrimonio, non è stato tenuto conto, poiché si tratta di tipici problemi di interpretazione, per i quali non è possibile trovare, attraverso una differente formulazione della norma, una soluzione del tutto soddisfacente.

213.4

Sottrazione di poca entità (138: abrogazione)

L'attuale articolo 138 CP sulla sottrazione di poca entità disciplina una fattispecie la quale non è altro che un caso meno grave di furto. L'introduzione nella legge della nuova norma generale sui reati di poca entità (art. 172ter dCP) la rende superflua 46'.

213.5

Art. 139 Furto (137)

La fattispecie del furto - attuale articolo 137, nel disegno articolo 139 - non subisce modifiche sostanziali. Viene colta l'occasione per aggiungere al numero 1 l'espressione «ai fine di appropriarsene», così da rendere esplicito nella norma ciò che dottrina e giurisprudenza hanno già riconosciuto da tempo, vale a dire che, per la perpetrazione del furto, oltre all'intenzione di conseguire un profitto è necessaria anche quella di appropriarsi della cosa. Sostanzialmente, la modificazione è stata quasi unanimemente approvata. Alcuni hanno nondimeno proposto di sostituire nel testo tedesco la locuzione «zur Aneignung» con altre formulazioni quali «in Aneignungsabsicht» o «zum Zwecke der Aneignung». Pre824

feriamo attenerci alla versione peritale, concisa ma non per questo meno chiara.

I numeri 1bis, 2 e 3 del diritto vigente sono stati inoltre trasformati nei numeri 2-4, in modo da correggere una svista redazionale intervenuta nel corso della revisione del 9 ottobre 1981 (reati commessi con l'uso della violenza). Siccome poco tempo è passato dalla revisione, cambiamenti sostanziali ai numeri citati ci sono sembrati a priori inopportuni. Soltanto la versione francese dei nuovi numeri 2 e 3 è stata corretta dal profilo redazionale, in modo da adattarne il tenore a quello degli altri reati contro il patrimonio.

Alcuni partecipanti alla consultazione hanno proposto di comminare nei casi meno gravi, come per esempio furti in negozi, semplici multe in luogo di brevi pene privative della libertà. Alla luce della nuova disposizione generale che privilegia i reati patrimoniali di poca gravita (art. 172ter dCP) una tale precisazione appare inutile. Riteniamo superfluo pure l'inserimento, proposto da alcuni, di una fattispecie qualificata che sanzioni il furto con scasso. Le vigenti regole che disciplinano la commisurazione della pena in caso di concorso ideale permettono infatti di tener conto adeguatamente di questa fattispecie. Se per essa si volesse creare una disposizione speciale, coerentemente bisognerebbe poi procedere nello stesso modo anche in altri casi analoghi.

213.6

Art. 140 Rapina (139)

La disposizione sulla rapina, che da articolo 139 diviene articolo 140, subisce nel suo numero 1 tre modifiche sostanziali: a) il fatto di rendere la vittima incapace di resistenza diventa un modo di commissione a sè stante.

b) La consumazione della rapina presuppone la perpetrazione di un furto: la mera intenzione di commetterne uno.non è più sufficiente.

e) La pena massima comminata per la fattispecie di base viene diminuita da 20 a 10 anni di reclusione.

Un'ulteriore modifica, di carattere prevalentemente redazionale, conferisce maggior precisione, in un comma autonomo (n. l cpv. 2), alla descrizione del furto accompagnato da un atto di coazione.

Come per il furto (art. 139 dCP), la trasformazione dei numeri 1bis-3 in numeri 2-4 è di mero ordine redazionale. Anche in questo caso abbiamo ritenuto inopportuno procedere a modifiche materiali, visti i pochi anni trascorsi da quando questa disposizione fu riveduta nell'ambito della modifica delle norme sui reati violenti. Va inoltre rilevato che la versione francese dei nuovi numeri 2 e 3 ha subito adattamenti redazionali.

Commento delle singole modifiche: Secondo il diritto vigente, la fattispecie consiste essenzialmente nel rendere, non importa come, ma principalmente mediante violenza o minaccia di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale, una persona incapace di opporre resistenza. Nella prassi sono sovente sorte difficoltà - in particolare quando

825

l'autore aveva fatto uso di minacce - per stabilirà se nel caso concreto la vittima si fosse effettivamente trovata nell'incapacità di opporre resistenza 47). Il fatto di rendere la vittima incapace di opporre resistenza costituirà una terza modalità, autonoma dalle altre, di commissione della rapina. Se l'autore usa la violenza o la minaccia, non sarà più necessario per la consumazione della rapina che queste abbiano portato all'incapacità di opporre resistenza della vittima. La modifica viene operata stralciando dal testo vigente la locuzione «in altro modo» 48). Ne risulta un evidente inasprimento della norma, non un alleviamento, come a torto hanno creduto di scorgere alcuni partecipanti alla consultazione.

Un'altra modifica, questa volta in senso restrittivo, si rende necessaria per impedire che, in virtù del cambiamento menzionato sopra, in futuro ogni impiego, seppur minimo, di violenza o di minaccia inefficace sia sanzionato come rapina. La perpetrazione della rapina sarà subordinata, ciò che costituisce un'innovazione, alla consumazione di un furto, mentre, con il diritto attualmente vigente, è sufficiente l'intenzione, e quello che di fatto è una tentata rapina viene trattata come reato consumato. Questa soluzione è coerente anche sotto il profilo dogmatico, visto che la rapina è sostanzialmente un reato contro il patrimonio. Alcuni partecipanti alla consultazione hanno rifiutato l'innovazione, considerata un inopportuno infiacchimento della fattispecie.

Altri invece paventano che in futuro ogni scippo inoffensivo possa diventare una rapina qualificata. Siamo persuasi tuttavia che a questo proposito sia stata prestata troppo poca attenzione alla già citata correlazione con le altre modifiche in senso restrittivo della fattispecie (il fatto di rendere la vittima incapace di resistenza diventa un modo autonomo di consumazione del reato).

La diminuzione del limite massimo della pena da 20 anni a 10 anni di reclusione è giustificata in parte dal fatto che la consumazione del reato non presuppone più, in modo generale, l'incapacità della vittima di opporre resistenza: l'uso di una violenza relativamente innocua o della minaccia possono bastare. Decisivo è però il fatto che i casi veramente gravi ricadono senza eccezione tra le fattispecie qualificate di cui ai numeri 2-4, per le quali è
comminata una pena massima di 20 anni di reclusione e una minima di uno, due 0 cinque anni. Va inoltre menzionato che la revisione del 1981 concernente 1 reati violenti ha introdotto quale nuova circostanza qualificante il fatto di aver commesso il reato munendosi di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa. Non è dunque possibile parlare di un'attenuazione della fattispecie legale.

L'attuale descrizione del cosiddetto furto con violenza («... chiunque, sorpreso in flagrante reato di furto» fa uso di mezzi coercitivi contro una persona) ha originato dubbi sull'interpretazione della norma. Il nuovo comma 2 del numero 1 intende porvi rimedio, formulando nella legge l'interpretazione che dottrina e giurisprudenza dominanti 499 già davano alla disposizione attuale: chi non coarta la persona prima del furto, cioè al fine di commetterlo, bensì solo in un secondo tempo, si rende autore di rapina unicamente se con la coartazione intendeva assicurarsi il bottino e non soltanto la fuga (senza bottino).

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213.7

Art. 141 Sottrazione di una cosa mobile e impiego indebito di valori patrimoniali (143)

Sottrazione di una cosa mobile (capoverso 1) La formulazione concisa e apparentemente semplice della fattispecie disciplinata dal vigente articolo 143 esprime in modo del tutto insufficiente la vasta gamma di comportamenti che nella realtà detta norma disciplina, ponendo notevoli problemi di interpretazione. La disposizione ha fondamentalmente due funzioni: da un lato essa formula una fattispecie-quadro per le appropriazioni che l'autore compie senza intenzione di procurare, a sé o ad altri, un profitto.

D'altro lato, essa comprende - vi sia o meno l'intenzione di trarre un profitto - anche i pregiudizi cagionati all'altrui patrimonio, che non presuppongono un'appropriazione, e tutela in particolare, oltre alla proprietà, anche altri diritti (possesso) su cose mobili. Da qui la formulazione «Chiunque ... sottrae una cosa mobile al legittimo detentore ...».50) Per mezzo dell'articolo 137 numero 2 comma 2, descritto precedentemente 51), e dell'articolo 141 capoverso 1 dCP, che prendono il posto dell'articolo 143 CP, ci prefiggiamo in primo luogo di definire più chiaramente questa doppia finalità di politica criminale e di delimitare i comportamenti punibili, differenziandoli tra di loro. Questo modo di procedere è stato ampiamente approvato nel corso della procedura di consultazione. L'innovazione non comporta una modifica materiale del diritto vigente: l'articolo 137 numero 2 comma 2 dCP disciplinerà l'appropriazione senza intenzione di trarre un profitto, mentre l'articolo 141 capoverso 1 dCP regolerà la sottrazione di cose mobili. Ci siamo scostati un poco sul piano redazionale dal progetto peritale. Per non dare adito a malintesi per quanto riguarda la sottrazione di cose mobili, proponiamo di sostituire l'espressione «...chiunque sottrae in altro modo una cosa mobile ...» con una formulazione che indica esplicitamente come la norma si applichi al colpevole che agisce con o senza fine di lucro. Inoltre, siffatto disciplinamento è oggetto del primo capoverso e non, come in precedenza, del secondo 52).

La sola modifica materiale del diritto vigente consiste nel fatto che finora la consumazione del reato presupponeva un «danno» subito dalla vittima, mentre in futuro sarà sufficiente un «pregiudizio considerevole» (erheblicher Nachteil). La nozione di pregiudizio considerevole renderà inapplicabile
la disposizione ai reati di lieve entità non meritevoli di sanzione penale 53). Questa limitazione della fattispecie giuridica viene in parte mitigata in primo luogo dall'estensione al pregiudizio immateriale, in seguito alla nuova nozione di danno, di una norma precedentemente applicabile soltanto in caso di danno patrimoniale. Citiamo a titolo d'esempio: alla sposa viene nascosto l'abito nuziale il giorno del matrimonio, oppure all'oratore gli appunti che gli servono per il discorso o al solista di violino, poco prima del concerto, il suo strumento.

Impiego indebito di valori patrimoniali (capoverso 2) Contrariamente a quanto suggerito dalla commissione peritale, vi proponiamo di rendere espressamente punibile, nel capoverso 2 dell'articolo 141 dCP, l'im-

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piego indebito di valori patrimoniali che, per esempio, sono stati accreditati erroneamente su di un conto di cui il colpevole è titolare (si tratterebbe, in altre parole, dell'appropriazione di un credito). Questo genere di comportamento è simile all'appropriazione di una cosa mobile e merita di essere sanzionato.

Nondimeno, come abbiamo già rilevato, nessuna tra le norme vigenti in materia di appropriazione è applicabile a questa fattispecie, poiché sarebbe necessaria un'interpretazione molto più estensiva della nozione di cosa 54). Questa situazione non ha impedito al Tribunale federale, in una decisione del 2 marzo 1990, di considerare un simile caso come un defraudamento ai sensi dell'articolo 141 CP55'. In tale occasione, l'Alta Corte aveva tuttavia deplorato la rinuncia, da parte della commissione peritale, a disciplinare espressamente l'appropriazione di crediti, con il pretesto, in particolare, che la giurisprudenza aveva la possibilità, come in DTF 87 IV 115, di estendere la nozione di cosa a pagamenti effettuati mediante girata. Il Tribunale federale è dell'avviso che spetti al legislatore creare una disposizione chiara e precisa nel quadro della presente revisione, qualora reputi necessario sanzionare simili comportamenti.

Condividiamo da parte nostra quest'opinione, approvata anche da molti partecipanti alla procedura di consultazione, tanto più che è nell'interesse della trasparenza del diritto che la nozione di cosa in relazione con l'appropriazione sia interpretata in modo conseguente nel senso del diritto civile 56'.

La formulazione dell'articolo 141 capoverso 2 dCP s'ispira in larga misura alla forma dell'appropriazione indebita definita nell'articolo 138 numero 1 comma 2 dCP che, per l'essenziale, è stata ripresa dal diritto vigente e si riferisce all'impiego indebito di valori patrimoniali affidati al colpevole. Questo genere di disciplinamento corrisponde alla soluzione auspicata dal Tribunale federale nella decisione del 2 marzo 199057).

Atti non autorizzati di autodifesa In considerazione in particolare del parere quasi unanimemente negativo degli organismi consultati, non abbiamo seguito la proposta della commissione peritale di prevedere l'impunibilità in caso di autodifesa. Gli esperti hanno ritenuto che, per esempio, il movente del lavoratore, il quale si appropria
degli attrezzi di lavoro per garantirsi il pagamento di crediti di salario che gli spettano, sia comprensibile e immeritevole di sanzione 58'. L'introduzione di una simile esenzione dalla pena verrà esaminata meglio nel contesto della revisione, attualmente in corso, della parte generale del Codice penale.

Casi di poca gravita L'introduzione del nuovo articolo 172ter dCP concernente i reati di poca entità rende possibile lo stralcio dell'attuale capoverso 2, che prevede come pena la multa nei casi di esigua gravita 59'.

213.8

Art. 142 Sottrazione d'energia (146)

L'articolo 146 del diritto vigente diventa l'articolo 142 e, fatta un'eccezione, subisce soltanto modifiche di ordine redazionale. La posizione dei capoversi 1 828

e 2 viene invertita, in modo da anteporre, conformemente alla sistematica seguita abitualmente dal Codice penale, la forma di reato più grave, e cioè la sottrazione con fine di lucro. Inoltre viene eliminato l'aggettivo altrui, poiché è superfluo e non aggiunge chiarezza alla disposizione. Non è infatti determinante che l'impianto appartenga ad altri, ma piuttosto il fatto che all'autore non competa nessun diritto sull'energia, che la sottragga illecitamente dall'impianto.

Unica innovazione materiale, il reato sarà punibile , se commesso senza fine di lucro (capoverso 2), a querela di parte. A questo proposito, la sottrazione di energia viene così parificata alla sottrazione di cose. Poiché di questo si tratta sostanzialmente; una disposizione specifica è necessaria soltanto perché l'energia non è una cosa.

La nuova disposizione corrisponde al progetto peritale, che, quasi senza eccezione, è stato accolto favorevolmente nel corso della procedura di consultazione. Per controbattere i dubbi espressi a proposito della rilevanza penale della sottrazione di energia, ricordiamo le analogie che esistono con il furto e la sottrazione di cose, come pure il fatto che i danni provocati da questo comportamento possono essere rilevanti.

213.9

Appropriazione indebita e defraudamento di poca entità (142: abrogazione)

Come già l'articolo 138 CP (sottrazione di poca entità), anche l'articolo 142 attuale, concernente l'appropriazione indebita e il defraudamento di poca entità, diventa superfluo, poiché il nuovo articolo 172ter dCP introduce nel campo dei reati contro il patrimonio una norma generale applicabile ai casi di lieve entità 60».

213.10 Art. 143 Acquisizione illecita di dati (nuovo) Finalità dell'articolo 143 dCP II nuovo articolo 143 rende punibile il «furto di dati» (Datendiebstahl)61), cioè l'acquisizione illecita di dati immateriali, che finora non ricadeva sotto nessuna norma penale. In altre parole, la disposizione completa fattispecie giuridiche, quali l'appropriazione semplice (art. 137 dCP) e il furto (art. 139 dCP), che si limitano generalmente a tutelare penalmente i diritti patrimoniali su cose mobili. La nuova norma si prefigge di tutelare la pretesa degli aventi diritto di disporre liberamente e a piacimento dei dati. L'articolo 143 dCP ha una funzione sussidiaria, poiché di regola le sole disposizioni testé citate trovano applicazione, come già è il caso attualmente 62', allorquando vengono sottratti, oltre ai dati, i supporti materiali sui quali essi sono registrati.

La fattispecie in particolare La disposizione proposta si fonda in larga misura sul progetto della commissione peritale. Le critiche formulate dai partecipanti alla consultazione sono di54 Foglio federale. 74° anno. Voi. I!

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rette per lo più contro dettagli concernenti la delimitazione della fattispecie giuridica. Il presente disegno tiene conto nella misura del possibile di tali critiche.

Abbiamo altresì preso in considerazione le esperienze fatte negli Stati che nel frattempo hanno introdotto norme intese a combattere i reati informatici. Ci riferiamo in primo luogo al § 202a del Codice penale tedesco 63'.

L'articolo 143 dCP dichiara punibile l'acquisizione di dati (compresi i programmi)64' destinati non all'autore del reato, bensì a un impianto per l'elaborazione dei dati o a un supporto di dati. Come dello nelle argomentazioni generali introduttive 65', il progetto della commissione peritale deve essere completato tutelando oltre ai dati registrati elettronicamente anche quelli memorizzati in modo analogo; inoltre i dati vengono tutelati anche nella fase di trasmissione. Siccome l'articolo 143 dCP, come già accennato, si prefigge di tutelare gli aventi diritto nella facoltà di disporre di dati e programmi, non ha nessuna importanza per la fattispecie oggettiva che i dati siano segreti, costituiscano un'opera protetta dai diritti d'autore o rappresentino essi stessi un valore patrimoniale. Se i dati contengono informazioni segrete, oppure opere protette dal diritto d'autore, ovvero se l'illecita acquisizione dei dati avviene nel contesto della concorrenza commerciale, è data di regola concorrenza ideale dell'articolo 143 dCP con la corrispondente fattispecie penali 66). Il comportamento punibile presuppone che l'autore - analogamente a quanto avviene per il furto - si procuri illecitamente i dati. Se i dati sono regolarmente a disposizione dell'autore e questi ne abusa oltrepassando i limid fissatigli per l'utilizzazione ecc., l'applicabilità dell'articolo 143 dCP non è data. Non ricade sotto questa fattispecie penale l'appropriazione indebita di dati (Datenveruntreuung), e neppure il comportamento di chi illecitamente allestisce una copia del disco di un programma protetto dal diritto d'autore. Rinunciamo a ragion veduta ad allargare il campo d'applicazione della disposizione anche a questi comportamenti, siccome un bisogno in questo senso non è avvertito né in Svizzera né all'estero.

Una fattispecie penale che tutelasse indistintamente tutti i dati appartenenti ad altrui estenderebbe oltre misura la tutela
offerta dal Codice penale. Se si pensa che per esempio scuole, istituti di ricerca e universitari e biblioteche sono dotati spesso di un grande numero di allacciamenti (terminal) facilmente accessibili, e che in questo modo un notevole numero di dati e di programmi è disponibile e utilizzabile, appare evidente che non si giustifica dichiarare a priori punibile qualsiasi acquisizione non corretta di dati. Nella tenore proposto dalla commissione peritale, l'articolo 143 avrebbe permesso di sanzionare con una pena analoga a quella prevista per il furto l'appropriazione di dati o di programmi che si trovano in un ufficio o in un istituto universitario, accessibili mediante un elaboratore di dati, in particolare mediante un personal-computer, e per i quali non vi è forse nemmeno un bisogno di tutela. Sarebbe in particolare inopportuno tutelare penalmente informazioni soltanto per il fatto che sono state registrate elettronicamente o in modo analogo, mentre non lo sarebbero quelle registrate in maniera tradizionale (per scritto). A questo proposito va ricordato che giusta l'articolo 179 comma 1 CP (violazions di segreti privati) il fatto di prendere cognizione di uno scritto è punibile soltanto quando l'autore apre l'involto chiuso, mentre la violazione di domicilio (art. 186 CP) presuppone che l'autore si introduca in locali chiusi. Riprendendo questa idea informante 830

gli articoli 179 comma 1 e 186 CP, bisogna che - come già previsto dal § 202a del Codice penale tedesco - la norma penale tuteli soltanto i dati protetti in modo specifico da un indebito accesso. In altre parole, è necessario, da un canto, che l'accesso ai dati sia reso impossibile mediante chiusura del locale in cui il computer è alloggiato, chiusura del supporto dei dati, uso di una parolachiave, codificazione dei dati trasmessi o misure analoghe, e d'altro canto, che l'autore, per procurarsi i dati, debba essere costretto ad eludere queste misure di sicurezza per lui riconoscibili.

Al contrario, si giustifica a nostro avviso la repressione del semplice fatto di penetrare in un impianto per l'elaborazione di dati appartenente a terzi (cosiddetto «Hacken» o «piratage»). Non si vuole con ciò sanzionare l'acquisizione illecita di dati, bensì - analogamente a quanto avviene per la violazione di domicilio (art. 186 CP) - punire il fatto di introdursi illecitamente, ciò che costituisce un atto preparatorio (n. l comma 3). L'esperienza ha mostrato che l'attività dei «pirati» provoca disturbi e pericoli considerevoli per il buon funzionamento degli impianti, soprattutto se di grandi dimensioni. Completata da questa forma di reato di messa in pericolo, la nuova disposizione permette di reprimere atti anteriori all'acquisizione illecita stessa. La definizione dell'infrazione sottolinea chiaramente che l'atto considerato non consiste nel penetrare nel locale in cui è installato l'impianto, bensì unicamente nell'utilizzare illecitamente un sistema di trasmissione dei dati.

Dal profilo soggettivo, l'articolo 143 numero 1 dCP presuppone, come nel caso del furto (art. 139 dCP), che l'autore abbia agito con l'intenzione di procurarsi un indebito profitto.

Sanzione penale Siccome l'articolo 143 numero 1 dCP ha, come detto, caratteristiche che lo apparentano al furto (art. 139 n. l dCP), anche la pena massima e minima (reclusione sino a cinque anni o detenzione) deve essere la stessa. Conformandoci alla proposta della commissione peritale, l'autore che ha agito senza scopo di lucro è punito, a querela di parte, soltanto con la detenzione o con la multa (n.3).

Come nel caso degli altri reati informatici, trattati qui di seguito e perseguibili soltanto a querela di parte, si pone il problema di determinare la
cerchia delle parti lese abilitate secondo l'articolo 28 CP a presentare querela. Visto che sui dati non è possibile la titolarità di diritti reali, quali la proprietà, bisogna determinare chi nel caso concreto, secondo le regole di diritto privato o pubblico applicabili, ha la facoltà di disporre dei dati. Può trattarsi - ma eccezioni sono sempre possibili - della stessa persona che esercita l'impianto di elaborazione dei dati.

Acquisizione illecita di dati a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica Anche nel caso di acquisizione indebita di dati, analogamente a quanto previsto per il furto (art. 139 dCP) e per altri reati contro il patrimonio, se la persona lesa è un congiunto o un membro della comunione domestica l'autore è punibile, giusta il numero 2, soltanto a querela di parte.

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213.11

Art. 144 Danneggiamento (145)

Introduzione La disposizione concernente il danneggiamento -- articolo 145 vigente, che diviene articolo 144 - subisce quattro modifiche di carattere sostanziale: innanzitutto l'oggetto del reato viene ridefinito sotto due aspetti, estendendo in modo significativo la portata della norma. Da un canto,, la protezione penale si estenderà anche alla cosa gravata di un diritto d'uso o d'usufrutto a favore d'altri (capoverso 1) e non la riguarderà unicamente in quanto oggetto di un diritto di proprietà. D'altro canto, la norma sarà applicabile anche quando l'oggetto del reato è costituito da dati registrati o trasmessi elettronicamente (capoverso 2) e non da cose mobili. Inoltre, la fattispecie qualificata finora disciplinata nel capoverso 2 (in futuro nel capoverso 4) sarà realizzata già quando il delinquente avrà provocato un danno considerevole, senza che egli debba essere mosso da animo abietto (gemeiner Gesinnung). Per contro, \'aggravamento della pena diviene facoltativo. Da ultimo, parallelamente alle disposizioni sul furto e sulla rapina (art. 139 e 140 dCP) si è proceduto a una modifica di mero ordine redazionale, numerando i capoversi da 2 a 4 e eliminando la numerazione 1bis 67) Eccettuato il capoverso 2, che è stato oggetto di alcune correzioni, le innovazioni proposte corrispondono all'avamprogetto peritale.

Capoversi 1 e 4 Se, come nel diritto attualmente vigente, viene presa in considerazione quale oggetto del reato soltanto la cosa altrui, il danneggiamento e la distruzione della propria cosa non è di regola punibile. E, se si applica la regola secondo cui soltanto la persona titolare del bene giuridico direttamente offeso deve essere considerata parte lesa ai sensi dell'articolo 28 CP, autorizzato a sporgere querela è sostanzialmente il solo proprietario 68'. La situazione cambia con il nuovo diritto: definendo la cosa danneggiata come quella oggetto di un diritto di proprietà, d'uso o d'usufrutto, anche il conduttore o l'affittuario della cosa, per esempio, diventano persone lese. In questo modo, ad essi spetterà il diritto - autonomo e indipendente dalla volontà del proprietario - di sporgere querela contro i terzi che hanno provocato danni pregiudizievoli dei loro interessi. Inoltre, il diritto di querela potrà essere esercitato anche nei confronti del proprietario stesso, qualora
questi leda, danneggiandola o distruggendola, il diritto altrui di utilizzare la cosa che gli appartiene. Così facendo, viene eliminata la contraddizione esistente nel diritto attualmente vigente, che permette di punire, a certe condizioni, il proprietario che sottragga la cosa al conduttore o all'avente diritto (sottrazione di cose senza fine di lucro ai sensi dell'art. 143 CP), ma manda esente da pena il proprietario che la distrugga o la renda inutilizzabile. Se soltanto uno dei partecipanti alla consultazione ha respinto sostanzialmente questa modifica, altri hanno proposto di non estendere la fattispecie a tutte le forme di diritti d'uso, ma di limitarla alla locazione e all'affitto. Sarebbe tuttavia incoerente, considerato anche che la modifica non comporta un eccessivo ampliamento della fattispecie, non proteggere nella stessa misura anche il beneficiario leso dal danneggiamento subito da una cosa gravata a suo favore di un diritto d'uso, diverso ma simile nella sostanza a quelli citati.

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Sebbene secondo il Tribunale federale la nozione di animo abietto dell'attuale capo verso 2 debba essere interpretata in modo restrittivo 69', non va tuttavia sottaciuto che può porre problemi per il giudice l'uso del margine di apprezzamento lasciatogli dalla disposizione. Si è potuto constatare, nell'applicazione della norma, che vi è il rischio che questa caratteristica del comportamento manifestato dall'autore venga valutata non come elemento costitutivo del reato ma come se si trattasse di una circostanza da considerare per la commisurazione della pena; in altre parole, viene preso in considerazione, oltre al comportamento dell'autore al momento dell'atto$, anche l'atteggiamento che egli può aver avuto molto tempo prima o molto tempo dopo. Questo modo di procedere contraddice però il principio del nostro diritto penale secondo cui il delinquente deve essere giudicato per quello che ha concretamente fatto (Tatschuldprinzip).

Per questo motivo riteniamo opportuno stralciare il criterio dell'animo abietto.

Contro questa proposta nel corso della procedura di consultazione è stato da più parti rilevato che sarebbe discutibile prevedere il danno rilevante quale unico elemento costitutivo qualificante, poiché ciò significherebbe introdurre nel Codice penale un reato aggravato dall'evento (Erfolgsstrafrecht). Questa obiezione non è però pertinente, perché la norma presuppone che l'autore, come già nel diritto attuale, abbia causato il notevole danno intenzionalmente.

A chi obietta poi che, eliminando questa caratteristica del comportamento dell'autore, non si giustificherebbe una pena così severa, si può rispondere che il giudice non sarà più tenuto ad aggravare la pena. Quest'ultima modifica controbilancia in buona misura l'ampliamento della fattispecie, dato che il giudice avrà la possibilità di pronunciare una pena più severa soltanto nei casi che lo meritano. Non va poi dimenticato che, specialmente dalla distruzione di dati registrati in un computer, possono derivare danni di portata fino ad ora sconosciuta. È stata inoltre criticata da alcuni l'indeterminatezza del concetto di considerevole danno: la distinzione rispetto al danno normale sarebbe poco chiara.

A costoro va replicato che la nozione appartiene già al diritto vigente ed è stata affinata da una pluriennale giurisprudenza.
Estensione della fattispecie ai dati registrati elettronicamente (capoverso 2) Allo scopo di rendere punibile anche il danneggiamento di dati non visibili, proponiamo l'introduzione di un nuovo capoverso 2 nella disposizione sul danneggiamento. Anche questa fattispecie penale ha carattere meramente sussidiario: qualora siano danneggiati o distrutti supporti di dati o impianti di elaborazione di dati e l'atto provochi contemporaneamente il danneggiamento o la distruzione di dati, è di regola poziore il danneggiamento secondo la regola generale dell'articolo 144 capoverso 1 dCP.

Rispetto all'avamprogetto elaborato dalla commissione peritale, il disegno di revisione che vi sottoponiamo contiene qualche lieve differenza nella descrizione della fattispecie. Innanzitutto, la protezione è estesa ai dati registrati in modo analogo alla registrazione elettronica, e, inoltre, i dati sono protetti anche durante la fase di trasmissione. Gli atti punibili sono principalmente la modifica e la cancellazione senza autorizzazione dei dati, come proposto dalla commissione peritale e previsto dalla maggior parte delle norme penali estere in materia. Ricadono in questa fattispecie tutte le forme di danneggiamento di 833

dati, anche, per esempio, l'introduzione di virus del computer nell'impianto per l'elaborazione dei dati. Ai vari tipi di atti punibili menzionati dall'avamprogetto abbiamo aggiunto il rendere inservibile, che compare già nella fattispecie giuridica di base enunciata nel capoverso 1. Questo complemento permette di punire anche comportamenti che non possono essere definiti come distruzione o danneggiamento di dati, pur avendo conseguenze paragonabili, poiché impediscono all'avente diritto l'accesso e l'utilizzazione dei dati. Si pensi per esempio alla modificazione non autorizzata della parola-chiave, di sistemi codificati ecc.

Il presente disegno di revisione rinuncia a creare una fattispecie penale definibile come sabotaggio di computer, destinata a punire chi danneggi l'elaborazione dei dati o gli impianti adibiti a tal scopo. Una simile fattispecie giuridica è stata recentemente introdotta nel Codice penale tedesco (§ 303b). Per giustificare la creazione di una simile norma viene generalmente invocato il fatto che la disposizione generale sul danneggiamento non è sufficiente per sanzionare gli enormi danni che il deterioramento o la distruzione di dati possono provocare. Giusta l'articolo 144 dCP il danneggiamento può essere punito con la detenzione fino a tre anni (il codice tedesco commina soltanto due anni di privazione della libertà) e, in caso di danni di considerevole entità, persino con la reclusione fino a cinque anni. Nella sua severità, la pena comminata è sufficiente: una disposizione penale specifica per il sabotaggio di computer sarebbe superflua.

213.12

Art. 145 Appropriazione e sottrazione di cose date in pegno o soggette a ritenzione (147)

Eccezion fatta della pena edittale, l'articolo 145 dCP non contiene innovazione alcuna rispetto all'articolo 147 CP, che è destinato a sostituire. Nondimeno, la norma è stata notevolmente semplificata dal profilo redazionale. Innanzitutto, essa si applica unicamente all'atto compiuto dal debitore. I commi concernenti la sottrazione o il danneggiamento di pegni ad opera di terzi sono superflui, poiché questi comportamenti sono sanzionati dalle disposizioni sulla sottrazione senza fine di lucro (art. 141 dCP) e sul danneggiamento (art. 144 dCP).

Già nel diritto vigente si verificano del resto alcune sovrapposizioni con la fattispecie giuridica del danneggiamento. In secondo luogo, quanto all'oggetto del reato, viene eliminata la distinzione tra pegno mobile e immobile, e tra oggetto nelle mani del creditore o del debitore. Il nuovo articolo 145 dCP parla, in modo riassuntivo, di «cosa su cui grava un diritto di pegno o di ritenzione».

La norma rinuncia inoltre a qualificare espressamente come alienazione il comportamento dell'autore, siccome, analogamente a quanto avviene per l'articolo 141 capoverso 1 dCP, con questo termine si intende soltanto una delle forme possibili di sottrazione, che può essere però anche realizzata nascondendo o gettando via l'oggetto del reato. Tutte queste semplificazioni permettono di riunire in un solo comma una norma che in precedenza ne contava cinque. A nostro avviso, non costituisce un ostacolo a quest'operazione il fatto che è materialmente impossibile sottrarre al creditore, nuocendogli, un pegno immobiliare.

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Alternativamente alla detenzione, la nuova disposizione commina ora anche la multa, in modo da conformarsi sotto questo aspetto alle fattispecie giuridiche simili disciplinate dagli articoli 141 capoverso 1 dCP (sottrazione senza fine di lucro) e 144 capoverso 1 dCP (danneggiamento).

La nuova formulazione di questa disposizione corrisponde in ogni sua parte all'avamprogetto peritale, che non è stato oggetto, nel corso della procedura di consultazione, di obiezioni degne di nota.

213.13

Art. 146 Truffa (148)

Per quanto riguarda l'articolo 148 CP attualmente vigente - che corrisponde al nuovo articolo 146 dCP - vi proponiamo le due seguenti modifiche: Nel capoverso 1 la fattispecie di base della truffa è modificata, nel senso che commetterà la truffa non più chi profitta subdolamente dell'errore in cui la vittima si trova, come previsto dalla disposizione attuale, ma chi ne conferma subdolamente l'errore. L'espressione «confermare» intende chiarire che questa modalità di truffa è un delitto di commissione. La pratica ha infatti mostrato che vi può essere astuzia soltanto nel caso di comportamento attivo del colpevole. La nuova formulazione elimina i problemi di interpretazione posti dalla norma attuale, poiché i casi di semplice omissione vengono chiaramente esclusi dal suo campo d'applicazione. La proposta che vi sottoponiamo tien conto sia delle critiche della dottrina 70' alla formulazione vigente, sia della volontà originale del legislatore, che traspare dalla genesi di questa disposizione 71). Siccome l'articolo 14 capoverso 1 della legge federale sul diritto penale amministrativo 72) ricalca l'articolo 148 CP, anche questa disposizione deve essere adattata di conseguenza 73). Nella procedura di consultazione la nuova formulazione è stata accolta favorevolmente, anche se alcuni l'hanno criticata sostenendo che era troppo restrittiva o, al contrario, troppo ampia. Ciononostante, per i motivi esposti sopra, riteniamo che sia necessaria una precisazione riguardo al comportamento truffaldino.

La seconda modifica che vi sottoponiamo concerne l'entità della pena edittale.

Conformandoci all'avamprogetto peritale, vi proponiamo di comminare in caso di truffa esercitata per mestiere una pena minima di tre mesi di detenzione invece di un anno di reclusione e di rinunciare - per i motivi che preciseremo nel numero 213.40 - all'obbligo di aggiungere una multa alla pena privativa della libertà. Inizialmente, la riduzione della pena comminata intendeva permettere al giudice di commisurare la pena nei casi di minor gravita in modo più graduato di quanto potesse fare in precedenza. Infatti, in conseguenza della larga definizione data dal Tribunale federale alla truffa per mestiere 74), erano sottoposti a questa norma anche i casi per i quali, in considerazione dell'esiguità della somma truffata, la pena minima
di un anno di reclusione appariva eccessiva 75). Tuttavia, in una recente decisione consacrata alla nozione di mestiere 76), il Tribunale federale ha modificato la sua prassi nel senso da tempo auspicato da dottrina e giurisprudenza cantonale 77', ponendo esigenze più severe. La nuova pena proposta è ciononostante giustificata, poiché corri-

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sponde a quella comminata per il furto per mestiere. Rinunciamo per contro a ragion veduta a proporvi una definizione legale del reato commesso per mestiere, come invece auspicato da alcuni partecipanti alla consultazione. La decisione del Tribunale federale menzionata sopra conferma come sia pressoché impossibile definire in astratto questa nozione, senza ricorrere agli elementi concreti della fattispecie.

Altre modifiche dell'attuale fattispecie giuridica della truffa non ci sembrano opportune. La richiesta formulata nel corso della procedura di consultazione di creare una variante della truffa che prescinda dalla condizione del comportamento subdolo deriva dal bisogno di sanzionare penalmente determinate forme di pubblicità menzognera destinata a un gran numero di persone. Negli ultimi tempi i metodi di acquisizione sleale hanno assunto soprattutto due forme. Si tratta, da un lato, dell'invio di offerte, con lo scopo di indurre il destinatario a credere che rispedendo il tagliando di risposta otterrebbe l'inserimento gratuito del proprio nominativo in un elenco di abbonati al telex o al telefax. In realtà il cliente che non legge attentamente il formulario di risposta già parzialmente compilato si trova ad aver ordinato una costosa inserzione. Questo modo di procedere è sleale in quanto l'autore con le offerte apparentemente gratuite sottace al destinatario l'onerosità di quarto è indotto ad ordinare. Un altro metodo consiste nel presentare le cosiddette offerte-fattura, a tal punto assomiglianti alle fatture usuali allestite da servizi pubblici (PTT, aziende elettriche ecc.) da indurre in errore il destinatario, che paga sovente per errore quanto gli viene richiesto, nella convinzione che la pretesa sia giustificata. Da molti anni le nostre ambasciate ricevono lamentele in proposito da parte di aziende e autorità estere. Non si può escludere che ciò contribuisca a screditare il buon nome della Confederazione.

Le possibilità di sanzionare penalmente questi metodi di acquisizione sono state sottoposte a una disamina approfondita. Le aziende estere che intendono suscitare nei potenziali clienti l'impressione che la loro sede o una succursale si trovi in Svizzera, in modo di profittare abusivamente della buona reputazione goduta dalle ditte svizzere, ricadranno nel campo d'applicazione del nuovo
articolo 326ter comma 4 (contravvenzione alle disposizioni sulle ditte commerciali)78'. Gli atti sleali di acquisizione commessi da aziende con sede in Svizzera possono essere repressi mediante diverse disposizioni già vigenti. Riassumendo, ribadiamo che: - Se la pratica delle ditte specializzate nella pubblicazione di indirizzari o la pratica di analoghe ditte costituisce una truffa con astuzia - ma ciò è raramente il caso -, questo comportamento ricade nel campo d'applicazione della truffa e deve essere perseguito d'ufficio.

- Se il comportamento della ditta costituisce invece concorrenza sleale, si applica l'articolo 3 lettera b combinato con l'articolo 23 della legge federale contro la concorrenza sleale (LCS1)79). A differenza della truffa, questo reato è perseguibile soltanto a querela di parte.

- Se la vittima avesse potuto rendersi conto, osservando la dovuta attenzione, di sottoscrivere un'ordinazione a pagamento, non esiste inganno di rilevanza 836

penale 80'. Di conseguenza non vi è necessità di prevedere una sanzione penale. Rimangono riservate, in questi casi, le azioni civili tendenti all'annullamento dell'ordinazione.

Queste considerazioni dimostrano come non sia necessario prevedere nel Codice penale una fattispecie che prescinda dall'astuzia come elemento costitutivo del reato. Inoltre - sconosciuta al diritto tedesco ma non a quello francese l'astuzia costituisce una particolarità della nostra legislazione penale, che ha dato buoni risultati pratici e non è mai stata messa in discussione. Condividiamo l'opinione della commissione peritale, secondo cui l'introduzione di una fattispecie giuridica che non presupponga l'astuzia porrebbe considerevoli problemi dogmatici, non da ultimo a causa della possibile sovrapposizione con il campo d'applicazione degli articoli 3 e 23 LCS1.

Chi, servendosi di documenti falsi, ottiene indebitamente contributi (p. es. assegni di studio), la cui concessione è retta dal diritto cantonale o comunale, è punibile a norma degli articoli 148 CP (truffa) e 251 CP (falsità in documenti).

Reati analoghi ai danni della Confederazione devono invece essere trattati come delitti e non come crimini, in virtù del privilegio previsto dagli articoli 14 DPA (truffa in materia di prestazioni e di tasse) e 15 DPA (falsità in documenti; conseguimento fraudolento di una falsa attestazione)81'. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il diritto penale amministrativo cantonale non può derogare (a differenza del diritto penale cantonale in materia fiscale, art. 335 n. 2 CP) al diritto federale secondo l'articolo 335 numero 1 comma 2 CP, cosicché i Cantoni non possono emanare disposizioni che, per analoghe infrazioni a prescrizioni cantonali o comunali, prevedano privilegi del tipo di quelli stabiliti dagli articoli 14 e 15 DPA82). Il Tribunale federale ha recentemente ribadito che si tratta di una discordanza singolare, difficile da spiegare sul piano materiale, alla quale tuttavia non può essere posto rimedio in via giurisprudenziale83'. Siamo dell'avviso che il legislatore federale dovrà presto correggere questa situazione. Si tratta però di trovare la soluzione più appropriata. Un inasprimento della pena comminata dagli articoli 14 e 15 DPA non entra in considerazione, poiché il legislatore le ha già volutamente
fissate in modo più severo che negli articoli 148 e 251 CP84'. Non ci sembra nemmeno una soluzione praticabile quella di prevedere nel diritto federale (per esempio negli articoli 146 dCP e 251 CP) fattispecie privilegiate analoghe agli articoli 14 e 15 DPA per disciplinare il conseguimento fraudolento di prestazioni rette dal diritto cantonale o comunale. Una simile soluzione implicherebbe un'eccessiva ingerenza della Confederazione nelle competenze cantonali.

Riteniamo invece che la miglior soluzione sia da ricercare in una modifica dell'articolo 335 numero 1 CP. Se si vuole accordare al singolo Cantone la facoltà di decretare il primato del diritto penale amministrativo cantonale sul diritto federale con cui si trovi in concorso, si potrebbe anche farlo trasferendo nel numero 2 dell'articolo 335 CP la riserva impropria a favore del diritto penale amministrativo e processuale cantonale contenuta nel numero 1. Si potrebbe limitare il primato del diritto penale amministrativo cantonale a singoli campi, oppure ammetterlo soltanto a condizione che il diritto cantonale preveda norme specifiche corrispondenti al diritto penale amministrativo. È tuttavia più opportuno che la questione venga esaminata dalla commissione peritale che at837

tualmente si occupa, accanto alla revisione della parte generale e del diritto penale minorile, della modifica del libro terzo del CP, al quale l'articolo 335 appartiene.

213.14

Art. 147 Abuso di un impianto per l'elaborazione di dati (nuovo)

// contesto dell'articolo 147 dCP Come già accennato nel numero 152.2, il diritto vigente non dispone di norme atte a sanzionare la cosiddetta «truffa informatica». In particolare, non è possibile far riferimento alla fattispecie degli articoli! 148 CP e 146 dCP, poiché nella truffa mediante manipolazione di un impianto per l'elaborazione di dati viene ingannata una macchina e non una persona. L'introduzione di una norma penale che sanzioni questi abusi è stata considerata -- e lo è tuttora -- il cardine di un'efficace lotta contro la criminalità informatica. Nella Repubblica federale di Germania, in Francia e in Austria i rispettivi Codici penali sono stati completati con norme che comprendono tutte le fattispecie di truffa commessa, nell'una o nell'altra forma, con l'ausilio del computer. La norma relativa all'abuso di un impianto per l'elaborazione di dati sanziona il comportamento di chi, allo scopo di conseguire un indebito profitto, manipola dati o impianti per l'elaborazione di dati e provoca un trasferimento di beni che altrimenti non avrebbe avuto luogo.

Definizione della fattispecie in generale Anche il nuovo articolo 147 si fonda essenzialmente sulla proposta della commissione peritale, modificata tuttavia in diversi dettagli per tener conto del risultato della procedura di consultazione e dell'evoluzione della legislazione negli altri paesi. Si tratta in particolare della delimitazione dell'atto, come pure di altri punti concernenti il risultato del reato, l'entità della pena, il reato per mestiere e l'esigenza della querela di parte nel caso il reato sia commesso ai danni di congiunti o membri della comunione domestica.

Come già accennato in entrata, l'articolo 147 dCP è una norma ricalcata sulla fattispecie classica della truffa, nella quale - per dirla in modo semplice - subentrano da un canto, in luogo dell'inganno con astuzia e dell'errore in cui è indotta la vittima, una manipolazione di dati e l'abuso conseguente all'elaborazione dei dati e, d'altro canto, in luogo dell'atto di disposizione da parte della vittima, il trasferimento di beni operato dal computer. L'articolo 147 dCP intende disciplinare i trasferimenti di beni che hanno avuto luogo mediante una manipolazione dei dati ed è fondato in modo decisivo sul mezzo con cui viene commesso l'atto. La relazione che intercorre
tra autore e vittima, oppure tra l'autore e i valori patrimoniali oggetto del trasferimento, è del tutto ininfluente. È dunque possibile che il reato sanzionato dall'articolo 147 dCP venga commesso su beni che finora erano tutelati dalle norme sull'amministrazione infedele.

Per il resto, sia la presente revisione, sia analoghi precedenti all'estero, hanno dimostrato la difficoltà di delimitare la fattispecie in modo che risulti chiara

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dal profilo giuridico e comprensibile per tutti, rimanendo nel contempo abbastanza flessibile per tener conto dello stato della tecnica e dei possibili sviluppi.

In particolare, è stato arduo delimitare in modo soddisfacente l'atto sanzionato.

// comportamento sanzionato dalla norma: la manipolazione di dati Nel corso della procedura di consultazione è stata criticata soprattutto la definizione dell'atto sanzionato proposta dall'avamprogetto (... provoca un processo d'elaborazione o di trasmissione di dati il cui risultato è inesatto, oppure ostacola un tale processo il cui risultato sarebbe stato esatto ...), chiedendo di riformularla in modo più comprensibile. Il presente disegno, che tiene in considerazione il § 263a del Codice penale tedesco 85' e i corrispondenti progetti della commissione peritale del Consiglio d'Europa, cerca di definire nel modo più semplice e preciso l'atto sanzionato. Bisogna tuttavia essere consci - dato uno sguardo alla legislazione estera - che la complessità dell'atto sanzionato rende quasi impossibile una formulazione che non risulti relativamente complicata.

Per descrivere con precisione l'atto sanzionato, come si addice a una norma penale, è stato aggiunto, rispetto all'avamprogetto, un elenco delle manipolazioni di dati che entrano in considerazione. Si tratta da un lato dell'utilizzazione di dati inesatti, vale a dire dei casi in cui viene manipolato un programma oppure vengono registrati in modo inesatto dati relativi a un bonifico. D'altro lato, la norma sanziona la registrazione incompleta di dati, cioè i casi in cui i dati necessari non vengono registrati o lo sono soltanto in parte. In questo modo vengono sanzionate anche le omissioni, rendendo così superflua la variante contenuta nell'avamprogetto (... ostacola un tale processo ...), la cui portata avrebbe potuto essere fraintesa. Inoltre, menzionando la registrazione indebita di dati, si colpisce anche il caso in cui persone non autorizzate intervengono, mediante un'utilizzazione di per sé «esatta», nell'elaborazione di dati. In questo modo, ci si prefigge di risolvere il seguente problema di concorso: nel corso della procedura di consultazione e nella letteratura giuridica è stato da più parti evocato il problema della delimitazione tra l'articolo 147 dCP e l'articolo 148 dCP concernente l'abuso di
carte d'assegni e di credito. Nella formulazione che ora vi proponiamo, l'articolo 148 dCP sanzionerà gli abusi commessi dal titolare della carta di credito (dalla persona, cioè, a nome della quale l'organizzazione emittente ha rilasciato la carta). In questa fattispecie rientra l'introduzione abusiva di una carta nel Bancomat o nel Postomat da parte del titolare.

La persona non autorizzata, di solito il ladro, colui che ha trovato la carta o anche chi l'ha falsificata, è punibile, in caso di utilizzazione convenzionale della carta (p. es. presentazione della carta di credito in occasione di un acquisto), a norma della disposizione che reprime la truffa (art. 146 dCP). Tuttavia, se la carta viene inserita in un sistema di pagamento automatizzato - si pensi in particolare ai pagamenti effettuati elettronicamente - torna applicabile l'articolo 147 dCP, poiché si tratta di un caso tipico di utilizzazione indebita di dati.

Attualmente, quest'ipotesi concerne soprattutto le reti Bancomat e Postomat.

In futuro essa riguarderà però anche i sistemi EFTPOS 86), cioè quei sistemi che consentono, mediante una carta e un codice, di regolare il conto diretta839

mente alla cassa del negozio attraverso l'addebitamento diretto del conto bancario 87'. Il fatto che simili abusi ricadano nel campo d'applicazione dell'articolo 147 dCP toglie importanza a un'opinione, per molti versi discutibile, espressa in dottrina, secondo cui siffatti abusi del sistema Bancomat configurerebbero il reato di furto88).

Da ultimo, con la clausola generale «... in modo analogo...» viene introdotta la possibilità di sanzionare manipolazioni di dati che non rientrino alla lettera tra quelle menzionate, come per esempio la cosiddetta manipolazione di hardware, dove ad essere manipolati sono direttamente i processi di elaborazione dei dati. D'altro canto, la norma deve permettere di sanzionare anche le intromissioni successive nel processo d'elaborazione dei dati, equiparabili, quanto agli effetti, alle manipolazioni citate come esempio.

Risultato del reato: II trasferimento d'attivi a scapito di un terzo, provocato dal conseguimento di un risultato inesatto nel processo di elaborazione dei dati Quanto alla fattispecie oggettiva, l'articolo 147 dCP presuppone inoltre, anche se il testo legale non lo esprime esplicitamente, che a causa delle menzionate manipolazioni di dati il processo di elaborazione conduca a un risultato inesatto. In altre parole, la manipolazione deve dar luogo a un risultato differente da quello che si sarebbe raggiunto introducendo i dati secondo la situazione di fatto e di diritto vigente al momento del processo di elaborazione. La norma presuppone poi che mediante questo risultato inesatto e per mezzo dell'impianto per l'elaborazione dei dati si realizzi un trasferimento di attivi. Questo può consistere nell'attribuzione di un vantaggio patrimoniale, per esempio in un pagamento di contanti, in un accredito su un conto ecc., ma può anche assumere la forma, per esempio, di un mancato addebito su un conto. Analogamente a quanto avviene nella truffa, il trasferimento di attivi deve causare un danno, che non deve necessariamente colpire la persona il cui computer ha proceduto al trasferimento. Citiamo ad esempio il caso del computer di una banca, manipolato in modo che proceda a trasferimenti addebitati sul conto di un cliente.

Il campo d'applicazione della norma viene ampliato rispetto all'avamprogetto peritale, poiché è sanzionato anche il comportamento di chi
occulta, mediante una manipolazione successiva dei dati, un trasferimento indebito di attivi appena effettuato. Il motivo di questa proposta risiede nel fatto che il rapporto di causalità tra la manipolazione dei dati e il trasferimento degli attivi presupposto dalla fattispecie di base, se interpretato restrittivamente, renderebbe inapplicabile la norma a casi che materialmente non devono subire un trattamento diverso da quello riservato all'ipotesi principale di truffa informatica.

Ci riferiamo ai casi in cui, per motivi economici o tecnici, il trasferimento di attivi precede, magari fortuitamente, la manipolazione dei dati oppure ha luogo nello stesso momento. Questa situazione può in particolare verificarsi in caso di prestazioni di denaro, merci o servizi fornite da apparecchi automatici collegati con un computer, quando, dopo l'ottenimento della prestazione, l'apparecchio computerizzato viene manipolato, in modo da impedirgli di procedere al corretto addebito dell'importo dovuto. Fra questi sono soprattutto importanti, in considerazione del loro promettente futuro, i già citati sistemi au840

tornatici collegati con le casse dei negozi (sistemi POS ed EFTPOS), che permettono di addebitare direttamente o indirettamente sul conto bancario del cliente le prestazioni fornite da negozi, stazioni di benzina, ecc.. Sarebbe inoltre ipotizzabile che impiegati di istituti finanziari possano mettere le mani su denaro, titoli o altri valori e che nello stesso tempo, o immediatamente dopo, dissimulino il loro comportamento con una manipolazione di dati. In questo e in altri simili casi potrebbero, secondo le circostanze, sussistere gli estremi del furto, dell'appropriazione indebita o della truffa; nondimeno, l'applicazione nella fattispecie dell'una o dell'altra norma penale non deve essere determinata dalle circostanze casuali in cui il reato è stato commesso. L'ampliamento che vi proponiamo con l'articolo 147 dCP permette l'applicazione di questa norma in ogni caso in cui l'indebito trasferimento di attivi è incentrato su una manipolazione di dati, impedendo l'insorgere di delicati problemi di delimitazione e di concorso.

Pena edittale L'articolo 147 dCP costituisce un caso speciale di truffa e pertanto la pena prevista nelle due fattispecie dovrebbe essere la stessa. Contrariamente all'avviso della commissione peritale, che, in considerazione della particolare pericolosità della truffa informatica, proponeva di comminare la reclusione fino a dieci anni o la detenzione, il capoverso 1 prevede la reclusione fino a cinque anni o la detenzione. Una pena di questa portata dovrebbe essere sufficiente anche per i casi più gravi.

Modi di commissione qualificato e privilegiato, capoversi 2 e 3 L'assenza nell'avamprogetto commissionale di modi di commissione qualificati o privilegiati è stata criticata da alcuni partecipanti alla procedura di consultazione. È opportuno, a questo proposito, mettere l'articolo 147 dCP sullo stesso piano della norma concernente la truffa (art. 146 dCP). Nel capoverso 2 viene pertanto comminata una pena massima di dieci anni di reclusione o la detenzione non inferiore a tre mesi qualora l'autore abbia agito per mestiere. In una certa misura viene così compensata l'attenuazione della pena massima nella fattispecie di base.

Il rapido e costante aumento anche nell'ambito privato dell'impiego del trattamento di dati lascia supporre che in futuro non saranno da escludere truffe
per mezzo del computer commesse ai danni di congiunti o membri della comunione domestica. Non si vede perché in siffatti casi si debba rinunciare all'esigenza della querela. Per questo motivo, analogamente a quanto previsto per la maggior parte degli altri reati contro il patrimonio, il capoverso 3 fa dipendere dalla querela il perseguimento dell'abuso a scopo di truffa di un impianto per l'elaborazione di dati compiuto ai danni di un congiunto o di un membro della comunione domestica.

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213.15

Art. 148 Abuso di carte-chèques o di credito (nuovo)

// contesto dell'articolo 148 dCP L'utilizzazione di carte d'assegni o di credito e di altri analoghi mezzi di pagamento o di credito ha assunto negli ultimi tempi straordinaria importanza in Svizzera come all'estero. Tuttavia, il diritto attualmente vigente non permette di sanzionare l'abuso, in particolare l'impiego da parte di detentori insolventi o intenzionati a sottrarsi al pagamento, di carte (a tre contraenti)89'. Le condizioni della truffa non sono in questi casi adempite. In effetti, l'istituto chiamato tramite una carta d'assegni o di credito ad onorare un assegno o l'accredito di una prestazione, non è tenuto a verificare la solvibilità del detentore della carta e la copertura, e dunque non è suscettibile di essere ingannato ai sensi della norma sulla truffa. Lo stesso vale per l'istituto che emette la carta, poiché essa non è direttamente parte quando la carta viene impiegata 90'.

In primo luogo bisogna determinare se siffatti abusi siano veramente da punire o se invece l'economia stessa non debba sopportare le conseguenze legate ai pericoli creati dall'introduzione di simili strumenti;. La commissione peritale è dell'avviso che gli abusi di carte d'assegni o di credito debbano essere sanzionati penalmente, e quest'opinione è stata condivisa, anche se non unanimemente, dai partecipanti alla procedura di consultazione. D'altra parte, molti hanno a viva voce espresso parere contrario. Se ora vi proponiamo l'introduzione di una simile norma penale, lo facciamo nella convinzione che questi strumenti di pagamento e di credito, che fanno ormai parte della nostra quotidianità e sono destinati ad assumere un'importanza sempre maggiore, necessitino di essere tutelati sul piano penale. Anche questa nuova norma penale ha sostanzialmente carattere sussidiario e completivo rispetto alla truffa (art. 146 dCP). Se l'abuso commesso dall'autore non rientra nel tipico comportamento previsto dall'articolo 148 dCP, se cioè non vi è impiego della carta da parte di un titolare (autorizzato) insolvente o intenzionato a sottrarsi al pagamento, di regola è data la truffa. Questo è il caso quando il rilascio della carta è stato ottenuto con astuzia o quando l'autore opera con una carta rubata o falsificata.

La delimitazione della fattispecie dell'articolo 148 dCP La proposta che vi sottoponiamo si riallaccia
per l'essenziale all'avamprogetto della commissione peritale, ma se ne discosta, per tener conto dei risultati della procedura di consultazione e dei suggerimenti della dottrina, riguardo ad alcune caratteristiche della fattispecie. Esso è inoltre stato influenzato dalle esperienze fatte nella Repubblica federale tedesca con il già da tempo in vigore §266b del Codice penale 91). Innanzitutto, il reato dell'articolo 148 dCP può essere commesso soltanto dal detentore autorizzato della carta. Come già detto nel commento dell'articolo 147 dCP92), viene chiarito che gli abusi commessi da persone non autorizzate sono punibili secondo l'articolo 146 dCP (in caso di utilizzazione consueta, p. es. in un negozio), o secondo l'articolo 147 dCP (in caso di utilizzazione in un impianto di elaborazione di dati). Anche se si è pensato in primo luogo all'abuso di carte d'assegni e di credito, la norma deve

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poter includere - soprattutto pensando al futuro -- anche gli altri strumenti che svolgono, economicamente e giuridicamente, la stessa funzione cui sono destinate queste carte. Si pensi ai sistemi di pagamento, in cui l'identificazione non avviene per mezzo di carte (o non soltanto per mezzo di esse), ma in un altro modo, per esempio mediante un codice o una parola-chiave.

Si tratta ora di stabilire se questa norma penale sulle carte d'assegni e di credito debba essere applicabile soltanto nel cosiddetto sistema a tre contraenti o debba valere anche nel sistema a due contraenti. Tipico per il sistema a tre contraenti è il rilascio da parte di un istituto specializzato nell'emissione di carte di credito, quali Eurocard, Visa, American Express, di carte destinate ad essere usate presso altre ditte (cosiddette aziende contraenti). Nel sistema a due contraenti, invece, l'organismo emittente, una catena di negozi o di ristoranti, per esempio, rilascia carte che possono essere utilizzate unicamente nelle proprie filiali. A stretto rigore, la lacuna che si vuole colmare con la norma in parola esiste soltanto nel sistema a tre contraenti, perché secondo l'opinione dominante nel sistema a due contraenti può essere applicata la norma sulla truffa (art. 148 CP o art. 146 dCP)93>. La disposizione sulla truffa è di regola applicabile anche nel caso di impiego abusivo di una carta d'assegni presso una filiale della banca che l'ha rilasciata, non però quando la carta viene utilizzata presso un'altra banca. Contrariamente all'avviso della commissione peritale, l'articolo 148 dCP deve essere applicabile a ogni tipo di carta d'assegni o di credito, anche se rilasciate secondo il sistema a due contraenti. A tal scopo, nel presente disegno di revisione si è rinunciato all'elemento costitutivo dell' «effettuare un pagamento a un terzo». Se si ritiene meritevole di sanzione l'abuso di carte d'assegni o di credito, non deve fare differenza se il pagamento viene ottenuto a favore di un terzo, o se chi onora la carta viene danneggiato direttamente. In altre parole, siamo dell'opinione che anche le carte rilasciate nel sistema a due contraenti debbano godere della stessa tutela penale di cui beneficiano le carte del sistema a tre contraenti. Sarebbe ingiustificato applicare in un caso l'articolo 148 dCP e nell'altro,
analogo quanto a svolgimento e contenuto, l'articolo 146 dCP, che commina una pena differente.

Il fatto che l'avamprogetto commissionale facesse riferimento soltanto alla solvibilità dell'autore è stato criticato, con ragione, da molti partecipanti alla procedura di consultazione. In particolare, l'insolvibilità è generalmente difficile da accertare quando delle carte di credito si servono i truffatori che operano oggigiorno spesso su scala internazionale, poiché queste persone hanno di solito il domicilio in un luogo imprecisato all'estero. È perciò necessario completare la disposizione con un criterio alternativo, in modo da comprendere sia l'autore che non può pagare, sia l'autore che non ha la volontà di pagare. La soluzione ora proposta («... nonostante la sua insolvenza o la sua volontà di non pagare ...») chiarisce inoltre che di principio sarà determinante il momento dell'utilizzazione della carta. Insolvenza significa che all'autore indebitato fanno difetto i liquidi per onorare, immediatamente e nel prossimo futuro, i debiti scaduti. Questa situazione deve, di regola, perdurare dal momento dell'utilizzazione della carta fino all'allestimento del conteggio da parte dell'istituto emittente.

Perché la fattispecie oggettiva sia realizzata, l'articolo 148 dCP presuppone che l'autore abbia ottenuto mediante l'utilizzazione della carta una prestazione di 843

natura patrimoniale. Essa può consistere nella fornitura di una cosa (denaro, merci ecc.), ma anche in una prestazione di servizi (rilascio di un biglietto aereo, sistemazione in un albergo). In questi ultimi casi, l'articolo 148 dCP è applicabile anche quando per mezzo di carte viene regolata una prestazione già ottenuta, p. es. in ristoranti, alberghi ecc.. La formulazione scelta permette l'applicazione della norma anche ai casi in cui l'avente diritto utilizza la carta in sistemi automatizzati per il prelevamento del denaro, quali il Bancomat o il Postomat 94). Ci si può in ogni modo attendere che il progresso tecnico consenta in futuro di porre freno agli abusi. Grazie all'articolo 148 dCP sarà comunque possibile sanzionarli. Viene dunque colmata una lacuna, da tutti deplorata nel corso della procedura di consultazione, quella concernente l'utilizzazione abusiva di carte nei sistemi Bancomat, Postomat e simili. La fattispecie penale dell'abuso di carte d'assegni e di credito è un caso particolare di truffa, caratterizzata dal comportamento in una certa misura fraudolento dell'autore.

L'articolo 148 dCP riprende questa concezione, subordinando espressamente la punibilità a un'utilizzazione abusiva della carta; un elemento che nell'avamprogetto peritale figurava soltanto nel titolo marginale. Concretamente, si tratta di escludere la punibilità di persone insolventi o senza la volontà di pagare, le quali hanno utilizzato la carta in un modo che secondo le circostanze non appare abusivo. Tale sarebbe per esempio il caso se l'istituto emittente avesse lasciato la carta nelle mani del suo cliente, pur conoscendone l'insolvenza o l'assenza di volontà di pagare, oppure se l'azienda che concede il credito, nelle medesime circostanze, avesse onorato la carta 95).

La formulazione dell'articolo 148 dCP proposta dalla commissione peritale rinunciava a citare esplicitamente tra gli elementi costitutivi del reato l'insorgere del danno. In questo modo la fattispecie assumeva il carattere di reato di semplice comportamento. Per ristabilire la simmetria con il reato di truffa, viene introdotta esplicitamente nella norma l'esigenza dell'insorgere del danno. L'articolo 148 dCP diventa così chiaramente un reato d'evento, con in particolare l'effetto, sul piano del diritto penale internazionale, poiché, giusta
gli articoli 3 e 7 CP, gli abusi commessi a danno di banche emittenti svizzere possono essere considerati commessi in Svizzera e ivi perseguiti.

Per quanto riguarda l'aspetto soggettivo, l'articolo 148 dCP presuppone l'intenzione dell'autore circa tutti gli aspetti oggettivi della fattispecie legale. Inoltre deve essere data la mancanza della volontà di pagare oppure la conoscenza della propria insolvibilità.

Pena edittale Seguendo la proposta della commissione peritale, l'articolo 148 dCP commina la pena della detenzione sino a cinque anni.

Modo di commissione qualificato, capoverso 2 Un'innovazione rispetto alla proposta della commissione peritale consiste nel prevedere la pena della reclusione sino a dieci anni o della detenzione non inferiore a tre mesi per il colpevole che fa mestiere dell'abuso di carte d'assegni o di credito. In questo modo si tiene conto dell'opinione espressa nel corso della procedura di consultazione secondo cui il comportamento dell'autore che fa 844

mestiere dell'abuso di carte d'assegni o di credito corrisponde, dal profilo della colpa, a quello del truffatore per mestiere. Anche i problemi di concorso ne dovrebbero risultare attenuati.

213.16

Art. 149 Frode dello scotto (150)

Distaccandoci dall'avamprogetto della commissione peritale, vi proponiamo di mantenere invariata - fatta eccezione di una minima correzione di ordine redazionale - la norma concernente la frode dello scotto. La commissione peritale aveva previsto di riconoscere anche al personale e non soltanto all'oste il diritto di sporgere querela. Il terzo comma avrebbe dovuto assumere il seguente tenore «e froda l'oste o il suo personale della somma dovuta». Questo ampliamento della legittimazione a sporgere querela veniva giustificato dal fatto che sovente l'oste addebita ai suoi impiegati gli importi registrati sulla cassa e lascia loro il compito di incassarli. Questo sistema, a quanto pare molto diffuso, di scaricare il danno sul personale ha portato all'ampliamento in via giurisprudenziale della legittimazione a sporgere querela 96'.

Nel corso della procedura di consultazione gli avvisi sull'ampliamento del diritto di querela erano tuttavia divisi. Benché i fautori dell'ampliamento fossero numerosi, gli argomenti degli oppositori ci hanno convinti a mantenere immutato il diritto attualmente vigente.

L'argomento principale contrario al nuovo disciplinamento si fonda sull'ampia tutela fornita ai dipendenti dalla legislazione in materia di contratto di lavoro.

Giusta l'articolo 321e CO concernente la responsabilità del lavoratore, questi è responsabile del danno che cagiona intenzionalmente o per negligenza al datore di lavoro. Questa responsabilità viene notevolmente limitata dal capoverso 2 della disposizione citata, a norma della quale la misura della diligenza dovuta dal lavoratore si determina secondo il grado d'istruzione, le capacità e le attitudini del lavoratore. Considerato che le disposizioni del diritto del lavoro non possono essere interpretate a detrimento del lavoratore, un'eventuale colpa deve essere giudicata fondandosi sui criteri suenunciati. Pertanto solo in caso di negligenza grave l'oste può dedurre dallo stipendio dei suoi impiegati gli importi frodati. Se l'oste intende comunque rendere responsabile il lavoratore per l'importo mancante, quest'ultimo può adire il tribunale del lavoro, qualora ritenga di non essere responsabile o di esserlo soltanto in parte. La via civile offre il vantaggio di essere gratuita quando il valore litigioso è inferiore a 20 000 franchi e di obbligare il
giudice ad accertare d'ufficio i fatti, ciò che aumenta notevolmente le possibilità di successo del lavoratore. Sovente il lavoratore rinuncia ad adire le vie legali per timore che il datore di lavoro disdica per rappresaglia il rapporto di lavoro. L'inasprimento delle disposizioni sulla disdetta nel contratto di lavoro ha però reso in grande misura ingiustificati questi timori 97'.

Alcuni partecipanti alla procedura di consultazione hanno obiettato che con la formulazione scelta il problema non verrebbe risolto. Giusta l'articolo 28 capoverso 1 CP (querela), il diritto di querela spetta esclusivamente alla persona lesa. L'impiegato invece è leso dalla frode dello scotto soltanto nel caso in cui 55 Foglio federale. 74° anno. Voi. II

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partecipi al beneficio dell'azienda; non lo è se il suo guadagno - come è consuetudine nel settore alberghiero - è commisurato alla cifra d'affari raggiunta, che non viene diminuita dalla frode. Di regola l'unica persona lesa, e quindi legittimata a sporgere querela, è pertanto l'oste98). Questo argomento è convincente. Se si tien conto poi dell'ampliamento del diritto di querela che ha già avuto luogo in via giurisprudenziale, si può affermare che la modifica proposta avrebbe scarsa portata pratica. Altri avversari della proposta commissionale hanno sottolineato le possibili conseguenze controproducenti dell'ampliamento del diritto di querela. Per esempio la nuova regolamentazione potrebbe indurre l'oste a dedurre dal salario dell'impiegato ogni perdita dovuta a frode dello scotto, con il pretesto che quest'ultimo avrebbe comunque la possibilità di adire il giudice penale per il danno subito. Va inoltre rilevato che nel corso della procedura di consultazione la stessa Federazione delle associazioni svizzere degli impiegati si è pronunciata contro la proposta di ampliamento.

In virtù di queste considerazioni, vi proponiamo di rinunciare a completare la norma per quanto riguarda il diritto di querela; appoggiamo invece la proposta commissionale tendente a rinunciare a menzionare esplicitamente, tra le pene comminate, l'arresto. Infatti, quando la sanzione consiste nella detenzione o nella multa, è sempre possibile al giudice pronunciare in luogo della detenzione l'arresto (art. 39 n. 1 comma 2 CP).

213.17

Art. ISO Scrocco di una prestazione (151)

L'articolo 151 attualmente vigente diventa l'articolo 150 e subisce diverse modificazioni. Il capoverso 1, che sanziona l'ottenimento fraudolento di una prestazione, viene riveduto nel suo aspetto linguistico e formale. L'innovazione più importante consiste nel sanzionare anche il cosiddetto «furto di tempomacchina», vale a dire l'utilizzazione non autorizzata di computer o di programmi appartenenti ad altri. In ragione dei considerevoli danni che può causare l'impiego abusivo di impianti altrui per l'elaborazione di dati, appare opportuno che il Codice penale si occupi di questi comportamenti.

Nel titolo marginale l'atto sanzionato viene ora definito «scrocco di una prestazione», mentre nel numero 1 si parla di ottenere una prestazione senza pagare.

Viene così abbandonata la locuzione «conseguimento fraudolento di una prestazione» impiegata dal diritto attualmente vigente, al fine di chiarire che la norma intende punire unicamente il fatto di sottrarsi all'obbligo del pagamento di una prestazione. Nel testo francese inoltre il concetto «entreprise» viene sostituito con «manifestation», che meglio corrisponde al termine tedesco «Veranstaltung». Queste modifiche di ordine linguistico non hanno dato luogo nella procedura di consultazione a obiezioni. Nel numero 1, l'enumerazione esemplificativa dei diversi mezzi di trasporto (ferrovia, piroscafo, vettura postale) è stata sostituita dalla locuzione «mezzo di trasporto pubblico». Questa generalizzazione permette di punire sia i passeggeri! clandestini che si servono di tram, filobus o aerei, sia chi utilizza abusivamente una sciovia. Pubblico nel senso di questa disposizione è il mezzo di trasporto a disposizione di tutti e accessibile a un numero indeterminato di passeggeri. A questo proposito è irrile-

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vante se l'utilizzazione è forzatamente riservata a una certa categoria di persone, come è il caso per le sciovie. Anche questa nuova formulazione ha incontrato l'approvazione dei partecipanti alla procedura di consultazione.

La commissione peritale aveva proposto di semplificare la descrizione delle modalità di commissione formulata nel vigente articolo 151 e di riassumerle in tre capoversi. Il capo verso 1 conteneva la norma generale e la modalità di commissione descritta dal diritto vigente, fatta eccezione dell'ottenimento abusivo della prestazione di un apparecchio automatico. Il secondo capoverso disciplinava l'ottenimento di una prestazione fornita da un impianto per l'elaborazione dei dati o da un apparecchio automatico, mentre il terzo capoverso concerneva la pena. Nel corso della procedura di consultazione questa descrizione, giudicata poco chiara, è stata criticata da parte di chi non capiva perché il conseguimento di una prestazione fornita da un impianto di elaborazione dei dati 0 da un apparecchio automatico dovesse essere disciplinato in un capoverso a sé stante. Queste critiche hanno indotto il nostro Collegio a riprendere - con le modifiche linguistiche cui è già stato accennato - la più comprensibile organizzazione del diritto attualmente vigente, migliorando la struttura dei periodi e disciplinando in un apposito numero, per maggior chiarezza, il conseguimento abusivo della prestazione di un impianto di elaborazione dei dati.

La disposizione di cui al numero 2 è volta a disciplinare il cosiddetto furto di tempo-macchina, cioè l'utilizzazione non autorizzata del computer o dei relativi programmi, comportamento che il diritto attuale non consente di sanzionare 99'. Questo bisogno era già stato tenuto presente nell'avamprogetto della commissione peritale, che ha ottenuto, su questo punto, generale approvazione. Il conseguimento di una prestazione ai sensi dell'articolo 150 numero 1 dCP è un comportamento di per sè analogo alla truffa; devono essere presi in considerazione comportamenti con i quali l'autore scrocca una prestazione senza aver bisogno di ingannare una persona. Nel caso del furto di tempo, si tratta d'altro, e più precisamente di un comportamento che si avvicina più al furto d'uso o alla sottrazione di cose senza fine di lucro che alla truffa. D'altra parte sarebbe
difficile sistemare altrove nel Codice penale l'utilizzazione non autorizzata di un impianto di elaborazione dei dati. Come proposto dalla commissione peritale, la disposizione deve essere mantenuta nell'articolo 150 dCP.

L'articolo 150 numero 2 dCP sanziona innanzitutto l'utilizzazione di un impianto per l'elaborazione dei dati, intendendo evidentemente un impianto altrui, di cui l'autore non è autorizzato a servirsi. Rispetto all'avamprogetto, ampliamo il campo d'applicazione della norma con il riferimento all'utilizzazione non autorizzata di programmi. Il funzionamento di un impianto per l'elaborazione dei dati implica il contemporaneo uso dei programmi, cosicché chi utilizza senza autorizzazione l'impianto, di regola usa abusivamente anche i programmi. In tal caso, è applicabile soltanto l'articolo 150 numero 2 dCP; l'articolo 143 dCP (acquisizione illecita di dati) non entra in considerazione. D'altra parte, se il colpevole è autorizzato a usare l'impianto, ma non una parte dei programmi in esso contenuti, si rende colpevole di utilizzazione non autorizzata di programmi secondo l'articolo 150 numero 2 dCP. Un concorso in senso proprio tra l'articolo 150 numero 2 dCP e l'articolo 143 dCP deve invece essere ammesso quando il colpevole non si limita a utilizzare un impianto per l'elabo847

razione di dati e/o programmi altrui, ma si procura dal computer, per i propri fini e senza esserne autorizzato, altri dati.

Sarebbe esagerato estendere la salvaguardia penale a ogni utilizzazione non autorizzata di impianti per l'elaborazione di dati o dei relativi programmi. Analogamente alla sottrazione di cose senza fine di lucro, nella nuova variante introdotta nella legge relativa alla sottrazione di una cosa giusta l'articolo 141 capoverso 2 dCP, la repressione di questo comportamento, in precedenza non punibile, si giustifica, trattandosi di furto d'uso, soltanto quando l'avente diritto (di regola l'esercente dell'impianto per l'elaborazione di dati) subisce un danno considerevole. È questo il caso quando, in seguito all'utilizzazione non autorizzata, l'impianto, i cui costi d'esercizio sono molto alti, non è più a disposizione dell'avente diritto per i suoi bisogni, oppure quando a quest'ultimo, nel cosiddetto sistema a time-sharing, vengono addebitati dall'esercente dell'impianto importi elevati per il tempo in cui il computer è stato impiegato dal colpevole.

La norma non reprime invece le infrazioni di minima importanza, non meritevoli di sanzione penale, come per esempio quella commessa dall'impiegato che di sera utilizza a fini privati, dopo il lavoro, il personal-computer messogli a disposizione dal datore di lavoro, oppure dall'impiegato che si diverte con giochi per computer durante la pausa di mezzogiorno.

Il conseguimento non autorizzato di una prestazione è ora sanzionato con la detenzione o la multa. A differenza del diritto vigente, il disegno rinuncia a menzionare espressamente l'arresto. Se la legge commina, come in questo caso, alternativamente alla detenzione la multa, il giudice può comunque pronunciare l'arresto in luogo della detenzione (art. 39 n. 1 comma 2 CP). Poiché l'atto è qualificato come delitto, il riferimento alla punibilità del tentativo e della complicità contenuto nella disposizione attualmente vigente è superfluo e deve essere stralciato. I partecipanti alla procedura di consultazione hanno tacitamente approvato entrambi gli stralci.

213.18

Art. 151 Danno patrimoniale procurato con astuzia (149)

L'articolo 149 attualmente vigente diventa articolo 151 e subisce tre leggere modifiche. Secondo il diritto vigente, questo reato si distingue dalla truffa per il fatto che il colpevole deve aver agito per malanimo e senza fine di lucro. Il nostro disegno rinuncia per due motivi al malanimo. Da un lato, è difficile dimostrare che il colpevole abbia agito con questo movente. Lo stralcio che vi proponiamo eviterà i relativi problemi probatori. D'altro lato, viene lasciato cadere un elemento costitutivo della fattispecie penale che nemmeno la truffa prevede. Secondo il nuovo diritto, l'inganno con astuzia è passibile di pena anche in assenza del fine di lucro. Questa modifica del! contenuto rende necessario un adattamento del titolo marginale, che non parlerà più di danno procurato per malanimo, bensì di danno procurato con astuzia. Analogamente a quanto previsto per la truffa 100), il danno patrimoniale ai sensi dell'articolo 151 dCP può essere causato non soltanto affermando cose false, ma anche confermando con astuzia l'errore in cui la vittima si trova.

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Considerato che il danno cagionato può anche essere molto elevato, il reato non va più considerato una contravvenzione come nel diritto vigente, ma un delitto, punito con la detenzione o la multa. Nonostante questo inasprimento della pena, nei casi di minor importanza è sempre possibile pronunciare la multa. Siccome nel disegno il reato è qualificato come delitto, non è più necessario, a differenza del diritto attuale, menzionare espressamente la punibilità del tentativo e della complicità.

Questi aspetti della revisione corrispondono all'avamprogetto elaborato dalla commissione peritale e hanno raccolto consensi unanimi dai partecipanti alla procedura di consultazione.

213.19

Art. 152 False indicazioni su attività commerciali (152)

L'articolo 152 attualmente vigente costituisce un efficace strumento nella lotta contro la criminalità economica, poiché nella sua forma di reato di messa in pericolo astratta rende possibile intervenire fin dall'inizio dell'intrigo delittuoso. Per questo motivo vi proponiamo di ampliare il campo di applicazione della norma in parola, originariamente concepita per combattere i raggiri commessi nella fondazione delle società anonime, e di renderne più chiara, in alcuni punti, la formulazione.

11 disegno delimita in modo nuovo, estendendola, la cerchia dei possibili autori del reato. Per esempio, tra questi viene citato il titolare, includendo in questo modo nel campo d'applicazione della disposizione anche le ditte individuali. La nozione di «socio» viene sostituita da quella di «socio illimitatamente responsabile», in modo da far profittare anche le società in nome collettivo e in accomandita della tutela penale offerta dall'articolo 152. In luogo di «gerente o direttore» si parlerà, in modo più generale, di «membro dell'organo di gestione».

Per adattare la terminologia a quella del diritto della società anonima, attualmente pure in revisione, vi proponiamo di sostituire il termine «amministratore» con «membro del consiglio d'amministrazione»101) (nei testi tedesco e francese, le espressioni «Kontrollorgan» e «organe de contrôle» da un lato, «Mitglied der Verwaltung» e «membre de l'administration» dall'altro, diventano «Revisionstelle» e «organe de revision», rispettivamente, «Mitglied des Verwaltungsrates» e «membre du conseil d'administration»l02). Con la stessa denominazione di «procuratore», ripresa dal diritto vigente, sono designati il procuratore secondo l'articolo 458 CO, il mandatario commerciale ai sensi dell'articolo 462 CO e il rappresentante ai sensi dell'articolo 32 CO. Queste modifiche non sono state criticate nel corso della procedura di consultazione.

È stato per contro proposto nella procedura di consultazione di estendere la cerchia dei possibili autori agli organi dell'associazione e della fondazione. Nonostante alcune critiche espresse in dottrina103), la commissione peritale non aveva ritenuto di includere queste persone tra i potenziali autori del reato. Non vediamo però ragioni per proteggere penalmente da false indicazioni soltanto l'assemblea generale e il pubblico di società commerciali e cooperative, mentre la norma non dovrebbe trovare applicazione per fondazioni e associazioni che 849

svolgono un'attività commerciale. Come pertinentemente osservato da Pfister104) e Zimmermann105), il legislatore con l'espressione «società commerciale o cooperativa» intendeva sottoporre alla norma tutte le società che esercitano un commercio, possiedono una fabbrica o svolgono un'altra attività commerciale. La delimitazione verte su caratteristiche meramente formali, ragion per cui le associazioni e le fondazioni che per conseguire il loro scopo svolgono un'attività commerciale non sono prese in considerazione. A nostro avviso esiste il bisogno di estendere la tutela dell'articolo 152 dCP anche alle false indicazioni di associazioni e fondazioni che svolgono un'attività economica. Nel nostro disegno aggiungiamo perciò l'espressione «un'azienda gestita con criteri commerciali», in modo da comprendere oltre alle società commerciali e alle cooperative anche le associazioni e le fondazioni. Questa formulazione allargata offre inoltre il vantaggio di essere applicabile anche alle ditte individuali, alle succursali di ditte estere nonché a delerminati istituti di diritto pubblico106', a condizione che esercitino un'attività di tipo commerciale. Questa formulazione rende possibile l'applicazione della norma anche alla società semplice107', come pure a ogni nuova forma societaria che adempia la condizione dell'attività commerciale. Da ultimo, la nuova formulazione copre anche i casi in cui la forma dell'associazione è stata scelta abusivamente108); si pensi alle associazioni professionali che esercitano un'attività commerciale e ai «club d'investimenti»109', i quali, per il numero limitato dei loro membri e per il loro diritto di partecipare in misura limitata alla gestione degli affari, non rientrano nella nozione di fondo d'investimento.

Oltre alla cerchia dei possibili autori e al campo d'applicazione, viene anche ridefinito l'atto punibile. La nuova formulazione della disposizione abbraccia in generale ogni indicazione, rapporto o proposta al pubblico destinata all'«/wsieme dei soci», e non soltanto, come in precedenza, quelli destinati all'assemblea generale. Potranno essere sanzionate anche indicazioni false o incomplete contenute in circolari o in analoghe comunicazioni, qualora siano indirizzate a tutti i soci. Per contro, già di primo acchito non rientrano tra le comunicazioni pubbliche gli
scritti individuali di carattere personale. La nozione di «sodo» va intesa in senso lato, poiché riguarda tutti i membri di una società commerciale, compresi, per esempio, gli azionisti di una società anonima. Rifacendosi alle esigenze di esattezza e chiarezza del bilancio sancite dalla legge, l'atto punibile deve poter consistere anche nella comunicazione di indicazioni incomplete e non soltanto nella comunicazione di indicazioni false. Ciò non significa tanto un ampliamento del diritto vigente, quanto piuttosto un'interpretazione della nozione di «indicazioni non vere»; le indicazioni incomplete sono sempre, a rigore, indicazioni non vere"0), poiché non descrivono la situazione di fatto.

Questo completamento chiarisce inoltre che il comportamento punibile può consistere nel tacere indicazioni, se così facendo viene violato un obbligo d'informare (come p. es. art. 630, 631, 651 CO)1"'. Secondo alcuni partecipanti alla consultazione, questo chiarimento amplierebbe in modo esagerato la disposizione. Costoro dimenticano però che l'indicazione falsa o incompleta non è condizione sufficiente per la punibilità. Sia la disposizione attuale, sia la nuova, richiedono l'adempimento cumulativo di un'altra condizione: si deve trattare di informazioni di notevole importanza, suscettibili cioè di indurre chi 850

le riceve ad atti pregiudizievoli al patrimonio. Gli atti di disposizione possono consistere, oltre che in un'azione, anche in un'omissione. Per esempio è questo il caso quando il socio rinuncia all'alienazione di quote sociali perché la situazione patrimoniale della società gli è stata dipinta in modo più favorevole di quanto fosse in realtà. Per contro, anche in futuro - e contrariamente alla proposta della commissione peritale - l'applicazione della norma non presupporrà un atto che porti un importante pregiudizio al patrimonio. Riteniamo infatti che non deve dipendere dalla forza finanziaria del potenziale danneggiato se un atto di disposizione sia di notevole portata e pertanto tale da permettere l'applicazione della norma.

213.20

Art. 153 False comunicazioni alle autorità del registro di commercio (nuovo)

Per combattere più efficacemente la criminalità economica è necessario a nostro avviso sviluppare tutte le disposizioni penali che rafforzano la posizione dell'autorità preposta al registro di commercio. Vi proponiamo pertanto di riprendere nel Codice penale, con una nuova formulazione, l'articolo 1 della legge federale del 6 ottobre 1923 che stabilisce disposizioni penali in materia di registro di commercio e di ditte112). In questo modo la predetta norma assumerà maggior rilievo. Nel corso della procedura di consultazione la proposta ha ottenuto ampi consensi; soltanto una minoranza ha sostenuto che una simile norma appartiene al diritto penale accessorio.

La predetta disposizione in materia di registro di commercio e di ditte viene formulata in modo più generale. Sarà punibile chiunque induce l'autorità preposta al registro di commercio a iscrivere un fatto non vero o omette di segnalarle un fatto che dovrebbe essere iscritto. Il nuovo articolo 153 assume la forma di delitto di messa in pericolo astratta, vale a dire che per la consumazione del reato è sufficiente l'accrescimento della possibilità di lesione del bene giuridico protetto. Rinunciamo a ragion veduta a enumerare i possibili comportamenti atti a trarre in inganno, come faceva l'articolo 1 della legge federale del 1923 113), perché sarebbe impossibile farne un elenco esaustivo. Rinunciamo inoltre alla condizione secondo cui l'iscrizione errata deve essere suscettibile di indurre il pubblico in errore circa l'esattezza del fatto iscritto, poiché in questo modo si evitano possibili problemi di prova. Vengono tutelati dalla nuova norma sia le iscrizioni obbligatorie nel registro 'di commercio, sia quelle facoltative. Per colmare una lacuna, il campo d'applicazione è stato esteso anche a chi omette di segnalare un fatto che deve essere iscritto. Le innovazioni proposte non hanno incontrato nella procedura di consultazione opposizioni degne di nota. La nuova disposizione costituisce inoltre un opportuno completamento dell'articolo 253 CP (conseguimento fraudolento di una falsa attestazione), visto che quest'ultimo si prefigge soltanto di evitare l'iscrizione inveritiera di un fatto di portata giuridica. Tra le due disposizioni penali vi è concorso improprio 114': l'applicabilità dell'articolo 253 CP esclude cioè una contemporanea sanzione secondo l'articolo 153 dCP.

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L'articolo 153 è concepito come delitto intenzionale. L'omissione per negligenza della notifica all'autorità preposta al registro di commercio di un fatto che dovrebbe venir iscritto è punita invece con la multa giusta l'articolo 943 CO.

Per una maggior efficacia della norma penale e per una più efficiente lotta contro la criminalità economica, riteniamo che non sia possibile prescindere da un inasprimento della pena edittale. Conformemente alla proposta della commissione peritale, proponiamo l'eliminazione dei limiti massimi concernenti la pena privativa della libertà (finora detenzione fino a sei mesi) e la pena pecuniaria (finora multa fino a fr. 20'000.--), in favore di una pena che non preveda limiti superiori, sebbene alcuni partecipanti alla procedura di consultazione ritengano questa soluzione troppo severa. Nei casi lievi vi sarà pur sempre la possibilità di pronunciare una multa soltanto.

213.21

Art. 155 Contraffazione di merci (153/154/155)

Con il nuovo articolo 155 ci prefiggiamo di semplificare le norme che nel diritto attuale reprimono la contraffazione di merci e gli atti punibili compiuti con merci contraffatte. Nel medesimo tempo, la nuova norma contiene importanti inasprimenti quanto all'atto punibile, alla pena comminata e alla priorità espressamente attribuita ai comportamenti più gravi.

Se il diritto vigente disciplina la contraffazione di merci nell'articolo 153, il commercio di tali merci nell'articolo 154 e l'importazione e il deposito di merci falsificate nell'articolo 155, il nuovo articolo 155 riunirà tutte queste fattispecie in un'unica norma. Questa semplificazione permetterà di risolvere alcuni problemi di concorso e di delimitazione della fattispecie 115'. Secondo l'articolo 155 proposto, che si basa sull'avamprogetto della commissione peritale, è punibile «chiunque, a scopo di frode nel commercio e nelle relazioni d'affari, fabbrica, importa, tiene in deposito o mette in circolazione merci il cui reale valore venale è inferiore a quanto fan pensare le apparenze»116'. Il termine «fabbrica» sostituisce le espressioni «contraffa» e «falsifica» impiegate dal diritto attualmente vigente. Per la punibilità non fa differenza alcuna se il colpevole falsifica la mercé modificando l'originale (falsificazione in senso proprio) o producendo una copia da una materia prima (contraffazione). In particolare, il verbo «falsificare», sul quale la norma è imperniata, ha finora provocato problemi di interpretazione. In un primo tempo il Tribunale federale aveva qualificato come falsificazione soltanto il risultato di un intervento sulla sostanza stessa di una mercé. Questa giurisprudenza, criticata in dottrina, è stata in seguito abbandonata 117'. Infatti il criterio dell'intervento sulla sostanza della mercé è di regola utilizzabile soltanto quando si tratta di contraffazione di prodotti alimentari, mentre è troppo angusto negli altri casi. L'elemento costitutivo sul quale è imperniata la nuova formulazione consiste nell'illudere, mediante la contraffazione, che la mercé abbia un valore venale superiore a quello reale, creando così pericolo di confusione sul mercato. Irrilevante è per contro il modo con cui viene messo in atto l'inganno. Può trattarsi di una modificazione abusiva della sostanza stessa, come per esempio nel caso di annacquamento del latte o di taglio del vino. Ma l'inganno può essere realizzato anche

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mediante una modifica dell'aspetto esteriore della merce, per esempio con un imballaggio indicante un contenuto notevolmente superiore a quello reale. Visto che la nuova disposizione menziona esplicitamente quale elemento costitutivo il far credere che la mercé possegga un valore venale superiore a quello reale, diventa superfluo far riferimento nella fattispecie alla svalutazione della mercé, che va considerata un caso particolare di contraffazione 118'. Riassumendo, si può affermare che il criterio decisivo nella nuova disposizione non è più la modificazione subita da una merce, bensì la differenza tra il suo vero valore e quello suggerito dalle apparenze.

La nuova formulazione del comportamento sanzionato, il dare a intendere un valore della mercé superiore a quello reale, è stata da più parti criticata nel corso della procedura di consultazione. Alcuni dei partecipanti si sono espressi in favore del tenore vigente, ritenuto più chiaro e preciso. È stato anche obiettato che la delimitazione proposta sarebbe troppo restrittiva, che dovrebbe essere interpretata e che la sua applicazione darebbe adito a problemi, in particolare di prova, rendendo necessaria l'effettuazione di perizie. Altri partecipanti alla consultazione hanno fatto rilevare che il criterio della differenza tra il valore reale e quello suggerito dalle apparenze porterebbe ad escludere dalla definizione sia l'imitazione di beni di lusso, sia la copiatura di oggetti di moda a buon mercato, soprattutto quando il prezzo della mercé falsificata è più o meno equivalente a quello della mercé autentica. È stato inoltre proposto di restringere il campo di applicazione della disposizione. La dottrina dominante e la giurisprudenza intendono per contraffazione di mercé il comportamento fraudolento, mediante il quale si cerca di dare a intendere che la mercé ha un valore che in realtà non possiede119). A nostro avviso non c'è bisogno di scostarsi da questa concezione. La contraffazione di merci è una fattispecie analoga alla truffa e costituisce un atto punibile diretto contro il patrimonio. La disposizione è volta a garantire il compratore di non ricevere una mercé che avrebbe acquistato soltanto a un prezzo inferiore o che non avrebbe acquistato del tutto, se non gli fosse stata offerta con un imballaggio, una presentazione o una designazione
tali da trarlo in inganno120). Decisivo a questo proposito è sapere se il valore venale reale della mercé corrisponde al suo valore venale apparente 121'. Si può tranquillamente affermare che il valore di un'imitazione, anche qualitativamente buona, di un articolo di marca è sempre inferiore a quello dell'originale, poiché alla copia fa difetto la caratteristica essenziale, l'essere un articolo di marca. Come è risaputo, a questa prerogativa sono legati vantaggi considerevoli, quali il servizio dopovendita, la garanzia e un'estesa rete di distribuzione.

L'innovazione di maggior rilievo nell'articolo 155 capoverso 1 dCP è costituita dall'introduzione di una regola che disciplina il concorso di reati. La disposizione enuncia infatti esplicitamente che essa è applicabile «eccetto che l'atto sia passibile di una pena più severa in virtù di un'altra disposizione». Con il riferimento esplicito al carattere sussidiario dell'articolo 155 ci proponiamo di eliminare le incertezze che possono derivare dalla relazione tra la contraffazione di merci da un lato e la truffa e il suo tentativo dall'altro. Incongruenze a questo proposito esistono anche nella giurisprudenza del Tribunale federale, il quale da un lato ammette che la contraffazione di merci è poziore alla truffa, quando 853

il colpevole si è limitato a ingannare la vittima sull'autenticità della merce122) e, d'altro lato, si accontenta della semplice menzogna come elemento costitutivo della truffa, a condizione però che la vittima non abbia avuto la possibilità di verificare, se non a fatica, la veridicità dell'affermazione 123', ciò che è quasi sempre il caso per la contraffazione di merci. La clausola di sussidiarietà impedisce inoltre l'applicazione delle pene più miti comminate dall'articolo 155 dCP in luogo di quelle previste per la truffa 124'. La questione può essere rilevante per esempio nel caso di falsificazione della firma di un'opera d'arte. Nella pratica, la priorità attribuita all'articolo 146 dCP (truffa) ridurrà considerevolmente il campo d'applicazione della disposizione sulla contraffazione di merci ai casi di messa in circolazione di merci contraffatte. Ciononostante, rimane necessario continuare a sanzionare la «messa in circolazione» anche nell'articolo 155 dCP, poiché altrimenti rimarrebbero impuniti i casi in cui non è stato causato alcun danno. Ciò si verifica per esempio quando il prezzo di vendita corrisponde al valore reale della mercé e non a quello apparente e superiore, vale a dire quando il colpevole vuole soltanto far credere a un'offerta particolarmente vantaggiosa, senza voler procurare un pregiudizio patrimoniale. La clausola di sussidiarietà è stata accolta favorevolmente nella procedura di consultazione.

Quale elemento costitutivo soggettivo, come nel diritto vigente, il nuovo articolo 155 presuppone, oltre al dolo, l'intenzione fraudolenta nel commercio e nelle relazioni d'affari. Non rientrano dunque nel campo d'applicazione della disposizione le contraffazioni e le imitazioni a titolo puramente privato. Poiché il dolo presuppone logicamente che l'autore presenti la mercé contraffatta come autentica, inalterata o intatta, l'articolo 155 dCP - a differenza del vigente articolo 154 CP - non menziona più esplicitamente questa condizione. Se il venditore informa il compratore del fatto che 3a mercé è un'imitazione, gli elementi costitutivi della contraffazione non sono dati.

L'industria orologiera avrebbe preferito che nel testo legale si rinunciasse al riferimento allo scopo di frode «nel commercio e nelle relazioni d'affari». Siffatta limitazione, secondo l'opinione di detto
ambiente, porterebbe all'impunità di una nuova forma di messa in circolazione di merci contraffatte, che consiste nel servirsi di un considerevole numero di privati, ognuno di essi incaricato di collocare nella cerchia dei suoi conoscenti una piccola quantità di mercé contraffatta. Riteniamo tuttavia che una rinuncia alla locuzione «nel commercio e nelle relazioni d'affari» porterebbe troppo lontano e avrebbe conseguenze indesiderate. Senza questa limitazione diverrebbe infatti punibile anche chi, senza alcuna intenzione d'inganno, produce copie o altera sostanze. Si pensi per esempio al collezionista d'arte, che commissiona copie destinate a completare la sua collezione, o al chimico che effettua esperimenti per scopi puramente scientifici. Il privato che scientemente entra in possesso di imitazioni e le vende per autentiche ai suoi amici e conoscenti è punibile per truffa o messa in circolazione di merci contraffatte. La mercé può inoltre essere confiscata, se vi è il rischio che venga rimessa in commercio, a scopo di frode, come autentica 125'. In simili casi la protezione penale è ancora più ampia; anche chi ha venduto in un primo tempo la mercé come imitazione si rende punibile per partecipazione o complicità se sapeva o doveva sapere che questa mercé sa854

rebbe stata in seguito rivenduta come autentica 126'. Non esiste invece nessun motivo per estendere la protezione penale alle merci acquistate come imitazioni e come tali rivendute.

Il capoverso 2 aumenta la pena edittale - finora detenzione fino a un mese o multa - alla detenzione se il colpevole ha agito per mestiere, con riserva delle norme che comminano una sanzione più severa. In considerazione del nuovo articolo 172bis dCP, è possibile rinunciare a menzionare espressamente la multa. Contrariamente alla proposta della commissione peritale, abbiamo rinunciato alla pubblicazione obbligatoria della sentenza nel caso di contraffazione per mestiere. A questo proposito abbiamo tenuto conto delle critiche formulate nel corso della procedura di consultazione e seguito il postulato del 18 marzo 1975 del parlamentare Nänny127), che ci chiedeva di esaminare se non fosse possibile nell'ambito di questa revisione abrogare, come era già stato fatto per i reati in materia di circolazione stradale, le diverse disposizioni che prevedono imperativamente la pubblicazione della sentenza. Le critiche rivolte a questa misura ci sembrano giustificate. È provato che la pubblicazione della sentenza non serve come prevenzione generale. Si tratta di una sanzione destinata a bollare e scoraggiare128) il colpevole - e i suoi congiunti -, che appartiene ad un'altra epoca. Inoltre, non vi sono ragioni di menzionare espressamente in una disposizione della parte speciale una misura pertinente, dal profilo sistematico, alla parte generale, dove, in effetti, già esiste (art. 61 CP). Per gli stessi motivi - e su questo punto concordiamo con l'opinione della commissione peritale - rinunciamo a menzionare espressamente la pubblicazione facoltativa della sentenza nel caso di importazione e deposito di merci contraffatte.

Vi proponiamo inoltre di rinunciare, contrariamente a quanto fa il diritto vigente, alla repressione della messa in circolazione per negligenza di merci contraffatte. Non possiamo condividere l'opinione di alcuni partecipanti alla consultazione, i quali hanno chiesto che, per motivi di amministrazione della prova, fosse mantenuta la commissione per negligenza 129'. I problemi processuali non possono in linea di massima costituire un motivo sufficiente per giustificare una norma materiale. Inoltre, il nuovo tenore
della fattispecie presuppone, anche per la punibilità della messa in circolazione di merci contraffatte, l'intento di frodare, il che esclude la commissione per negligenza.

Contrariamente al disciplinamento attuale, il disegno rinuncia inoltre a prevedere espressamente la confisca, in considerazione dell'articolo 58 CP, attualmente in revisione.

L'industria orologiera ha inoltre auspicato che il bene giuridico oggetto della tutela del nuovo articolo 155 dCP non sia soltanto il patrimonio del compratore, ma anche quello del produttore delle merci contraffatte. In questo caso, nel testo legale si parlerebbe, oltre dello scopo di frode, anche dell'intenzione di abusare della reputazione aziendale altrui. Riteniamo inopportuno un simile ampliamento della fattispecie. Oltre alla norma sulla contraffazione di merci, molte altre leggi speciali si occupano della lotta contro le contraffazioni e le imitazioni abusive. Citiamo a questo proposito la legge sulla protezione delle marche di fabbrica e di commercio (LMF)130), la legge sui disegni e modelli industriali (LDMI)131), come pure la legge contro la concorrenza sleale (LCS1)132).

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L'articolo 24 LMF133) permette di perseguire penalmente, a querela di parte, chi imita la marca altrui o la imita in modo da indurre il pubblico in errore.

Sempre a querela di parte, può essere perseguito penalmente chi vende, espone in vendita o mette in circolazione prodotti o merci, dei quali sa o dovrebbe sapere che sono provvisti di una marca contraffatta, imitata ovvero illecitamente apposta. Gli articoli 24 e 25 LDMI garantiscono una protezione analoga agli autori di disegni e modelli industriali. Analogamente, i combinati articoli 3 lettera d e 23 LCS1 comminano una pena per chi, intenzionalmente, si rende colpevole di concorrenza sleale, avvalendosi di misure atte a generare confusione con le merci d'altri. Dette disposizioni, che si trovano parzialmente in concorso in senso proprio tra di loro e con la nuova norma sulla contraffazione di merci134), completano l'articolo 155 dCP e offrono ai produttori una sufficiente tutela. È dunque superfluo modificare nel senso desiderato l'articolo in parola. Nel campo delle derrate alimentari va ancora citato l'articolo 38 della legge federale sul commercio delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso e consumo (LDerr)135', che può trovare applicazione contemporaneamente al nuovo articolo 155 dCP, poiché, a differenza di questo, tutela la salute136'. Al contrario, l'articolo 41 LDerr è applicabile soltanto sussidiariamente all'articolo 155 dCP137'.

213.22

Art. 156

Estorsione (156)

Dietro alle modifiche proposte dell'articolo 156 vigente vi è l'intento di semplificare la fattispecie e di adattarla alle disposizioni sulla truffa (art. 146 dCP) e sulla coazione (art. 181 CP).

La disposizione attualmente vigente distingue nel numero 1 commi 1 e 2 tra estorsione propriamente detta e ricatto, sebbene quest'ultimo sia soltanto un caso specifico di estorsione. In effetti, anche l'avvertimento di render nota una circostanza arrecando pregiudizio alla vittima costituisce una minaccia ai sensi del numero 1 capoverso 1138). Il ricatto è stato menzionato espressamente soltanto per togliere ogni dubbio sulla sua punibilità139'. Siamo nondimeno dell'avviso che il riferimento nella legge alla punibilità del ricatto sia superfluo e possa senz'altro essere tralasciato. Contrariamente ai timori espressi da qualche partecipante alla consultazione, lo stralcio servirà soltanto a render più concisa la norma e non ne restringerà in nessun modo il campo d'applicazione. Per chiarire che il ricatto rimane punibile nonostante lo stralcio proposto, la commissione peritale propone di completare il titolo marginale tedesco con l'espressione «Chantage» e quello italiano con «ricatto», in consonanza con la versione francese attualmente in vigore. Questa modifica è stata criticata da numerosi partecipanti alla procedura di consultazione. Riprendiamo dunque la designazione finora vigente, secondo cui nei testi tedesco e italiano l'articolo 156 è intitolato «Erpressung», rispettivamente «Estorsione», e nel testo francese «Extorsion et chantage».

L'articolo 156 attuale menziona quali modi di commissione la violenza, la grave minaccia o ogni altro modo che renda impotente la vittima a resistere. La nozione di incapacità di resistere è fonte di difficoltà nell'estorsione, poiché 856

a differenza di quanto avviene nella rapina -- la vittima deve essere ancora in grado di concedere all'autore un indebito vantaggio patrimoniale140'. Il nostro Collegio ha pertanto deciso, in consonanza con la commissione peritale, di rinunciare nel nuovo testo legale a questa clausola generale.

La presente revisione offre l'opportunità di ritoccare la disposizione dal profilo redazionale e di adattarla a quelle sulla truffa e sulla coazione. Mentre nella truffa è sufficiente l'insorgere del pregiudizio patrimoniale, secondo il tenore dell'attuale articolo 156 l'estorsione è consumata soltanto con il perfezionarsi dell'arricchimento 141). Secondo la dottrina dominante, non esiste nessun motivo materiale che giustifichi questa differenza. Vi proponiamo pertanto di eliminare questa incongruenza, introducendo anche nell'articolo 156 il requisito del fine di lucro già previsto nell'articolo 146 dCP. Dalla norma sulla truffa è stato ripresa anche la formulazione «per indurici ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui». Analogamente alla disposizione sulla coazione, stralciamo nel vigente articolo 156 il modo di commissione della «grave minaccia» (schwere Drohung) sostituendolo con il requisito concreto della minaccia di un grave danno. Per quanto concerne la violenza, va osservato che nell'ambito della fattispecie di cui al numero 1, essa deve ora necessariamente essere diretta contro una cosa; in caso di violenza contro una persona è infatti applicabile il numero 3.

Nel corso della procedura di consultazione le modifiche redazionali del numero I non sono state criticate.

II tenore dell'articolo 156 numero 2 dCP corrisponde quanto al contenuto al diritto vigente; è stato però strutturato in modo più chiaro e reso di più facile lettura. Per quanto riguarda la pena, l'introduzione del nuovo articolo 172bis dCP permette di rinunciare a menzionare la multa.

Il nuovo numero 3 commina per l'estorsione con violenza le stesse pene previste per la rapina e la rapina qualificata. Questa forma di estorsione è data quando il colpevole usa violenza verso una persona o la minaccia di un pericolo imminente per la vita o l'integrità corporale. Il completamento che vi proponiamo permette di colmare una lacuna molto criticata del diritto vigente, dovuta alle gravi difficoltà di delimitare l'estorsione
rispetto alla rapina 142'. Citiamo a titolo d'esempio il controverso caso del colpevole che, minacciandola con un'arma, costringe la vittima a consegnargli la chiave di una cassetta di sicurezza o a svelargli la combinazione della serratura. Grazie al nuovo numero 3, è possibile abbandonare la prassi dominante secondo cui, per l'atto che adempie non soltanto i requisiti dell'estorsione ma anche quelli dell'articolo 139 numeri 2 e 3 CP, può essere pronunciata la pena prevista da queste disposizioni.

La proposta di riprendere nel nuovo articolo 156 l'estorsione qualificata è stata approvata dai partecipanti alla procedura di consultazione.

Nel numero 4 è proposta un'altra innovazione. Secondo il disegno, è passibile della reclusione chi «minaccia di mettere in pericolo la vita o l'integrità corporale di molte persone o di causare gravi danni a cose di grande interesse pubblico». I casi di estorsione effettuata minacciando di avvelenare derrate alimentari o di far esplodere un aereo se il riscatto non viene pagato sono a tutti noti.

Esempi della seconda variante sono le minacce di distruggere monumenti di va857

lore artistico o importanti impianti quali ponti e acquedotti. La pena comminata per la fattispecie qualificata è la reclusione, senza specificazione di un massimo o di un minimo. Al giudice viene lasciata consapevolmente la possibilità di commisurare la pena alla gravita dell'atto perpetrato. Nella procedura di consultazione la disposizione è stata approvata senza opposizione.

213.23 Art. 157 Usura (157) II vigente articolo 157 non subisce modifiche quanto al contenuto. La formulazione proposta intende unicamente definire più chiaramente la fattispecie dell'usura e renderla più facilmente applicabile nella prassi. Nel numero 1, il testo tedesco sostituisce «Notlage» con «Zwangslage», in modo da chiarire che il motivo dello stato di angustia non deve forzatamente essere di natura economica 143'. Il testo francese riprende invece il termine «gène», e altrettanto può fare il testo italiano, mantenendo «stato di bisogno». Il concetto di «stato di dipendenza», di difficile delimitazione, viene stralciato senza sostituirlo, poiché si tratta soltanto di una forma particolare di stato di bisogno. Conformandoci all'avamprogetto della commissione peritale, proponiamo di sostituire con la locuzione «limitata capacità di discernimento» le espressioni «deficienza», «debolezza di carattere» e «leggerezza» contenute nel diritto vigente, che sono troppo difficili da concretare. Nel corso della procedura di consultazione è stato obiettato che questa formulazione potrebbe portare a un aumento delle richieste di perizia psichiatrica. Riteniamo che questi timori siano infondati, perché, al contrario, la definizione proposta è più precisa di quella attualmente vigente.

Secondo il diritto attuale, la fattispecie dell'usura è realizzata quando l'autore si fa dare o promettere, in cambio della propria prestazione, vantaggi pecuniari che sono in manifesta sproporzione con questa. Siffatto requisito è stato fonte nella prassi di ardui problemi di delimitazione. Il disegno vuole perciò mettere in chiaro che deve trattarsi di una manifesta sproporzione tra le reciproche prestazioni, vale a dire che il rapporto tra prezzo e prestazione non corrisponde al reale valore di mercato. A questo proposito va sottolineato che bisogna tenere debitamente conto del rischio che l'uomo d'affari affronta concludendo la transazione. Non deve perciò essere considerato usurario un tasso di interesse relativamente alto, se il partner commerciale è fortemente indebitato.

Nella consultazione, la nuova formulazione è stata accolta favorevolmente.

Il comma 2 del numero 1, che concerne l'acquisizione e l'alienazione di un credito usurario rimane praticamente invariato. Soltanto l'espressione «con cognizione di causa»
è stata stralciata, come proposto dall'avamprogetto peritale.

Essa è infatti superflua, siccome l'infrazione può essere commessa soltanto intenzionalmente e l'intenzione deve riferirsi al carattere usurario del credito.

Giusta il numero 2 del diritto vigente, è punito con la reclusione sino a dieci anni e con la multa chi fa mestiere dell'usura e chi «cagiona scientemente la rovina economica di alcuno». Associandoci all'avviso della commissione peritale, proponiamo di stralciare, senza sostituirla, la seconda aggravante, che si è rivelata di nessuna importanza pratica. Il creditore ha semmai interesse a che 858

il debitore rimanga solvibile. Nessun partecipante alla procedura di consultazioni ha sollevato obiezioni allo stralcio.

La pena comminata attualmente viene ripresa senza cambiamenti. Rinunciamo invece a comminare la multa, visto che il nuovo articolo 172bis dCP consente in modo generale al giudice di aggiungere la multa alla pena privativa della libertà.

Nella procedura di consultazione qualcuno si è domandato come verrebbe giudicata una donazione estorta sfruttando lo stato di bisogno, l'inesperienza o la limitata capacità di discernimento di una persona. Secondo dottrina e giurisprudenza 144' nella donazione l'usura è impossibile perché non c'è scambio di prestazioni. Chi approfitta delle debolezze di una persona per ottenere dei regali non adempie le condizioni per la realizzazione del reato previsto dall'articolo 157. A nostro parere non è necessario creare una fattispecie penale specifica, poiché non è finora mai stato messo in discussione che l'usura si applichi esclusivamente ai rapporti contrattuali onerosi. Riteniamo inoltre sufficiente la protezione offerta in simili casi dal diritto civile (art. 21 CO, lesione).

213.24

Art. 158 Amministrazione infedele (159)

La norma penale sull'amministrazione infedele (art.159 CP, ora art. 158 dCP) rientra nel novero delle disposizioni più importanti per combattere la criminalità economica. Le modifiche che vi sottoponiamo intendono descrivere con maggior precisione il comportamento sanzionato e colmare le lacune della disposizione penale attualmente vigente.

Il nuovo articolo 158 dCP distingue due forme di amministrazione infedele: la violazione dell'obbligo di gestire fedelmente (n.1) e l'abuso della facoltà di rappresentanza (n.2). Se nel primo caso oggetto della repressione è la violazione dell'obbligo di gestire fedelmente il patrimonio altrui, nel secondo caso viene sanzionato l'abuso della facoltà di rappresentanza o di disporre. Conformemente alla seconda variante, il cassiere di un'associazione, che paga le proprie imposte servendosi della cassa sociale, è altrettanto passibile di pena di chi, autorizzato a concludere un negozio giuridico a nome e per conto altrui, approfitta della situazione per arricchirsi a spese del mandante. Anche se i casi di abuso della facoltà di rappresentanza o di disporre sono relativamente rari, il mantenimento di questa variante si giustifica perché consente di evitare un'interpretazione troppo estesa della prima forma di amministrazione infedele (violazione dell'obbligo di gestire fedelmente).

La nuova descrizione della fattispecie conduce alla modifica del titolo marginale, per lo meno nella versione tedesca: non si parla più di «ungetreuer Geschäftsführung» ma di «ungetreuer Geschäftsbesorgung». Le versioni italiana e francese riprendono invece l'attuale espressione.

A differenza della disposizione attualmente vigente, che indica soltanto nel titolo marginale e nel terzo capoverso chi può rendersi colpevole del reato 145', il disegno contiene una definizione precisa della cerchia dei possibili autori. Secondo il numero 1, si rende colpevole di amministrazione infedele chi «obbli-

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gaio per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione...». La nozione di negozio giuridico va più in là del concetto di contratto in senso proprio, perché ingloba anche i rapporti giuridici, nei quali gli obblighi, per esempio, derivano dagli statuti di una persona giuridica. Nuova sotto il profilo del contenuto, è la possibilità di sanzionare coloro ai quali è stata affidata l'amministrazione o la sorveglianza sull'amministrazione di interessi patrimoniali altrui. Possono dunque rendersi passibili di pena il membro del consiglio di amministrazione di una società anonima e il membro di un'autorità di tutela che agisce nell'ambito delle funzioni di vigilanza attribuitegli. Pure il gestore d'affari senza mandato entra in considerazione come possibile colpevole. Come esempio citiamo l'amministratore di un patrimonio, che alla morte del mandante continua nell'amministrazione, senza esserne autorizzato, arrecando pregiudizio agli eredi, oppure il caso di un erede che dispone a danno dei suoi coeredi di cartevalori facenti parte dei beni della successione. La nuova definizione della cerchia dei colpevoli proposta dalla commissione peritale permette di applicare la norma anche a fattispecie che in precedenza non erano represse né a titolo di truffa, né di appropriazione indebita. La nostra proposta non rimette però in questione il requisito dell'amministrazione indipendente. Le nostre considerazioni dovrebbero tuttavia dissipare i dubbi espressi da alcuni partecipanti alla procedura di consultazione che hanno criticato le innovazioni proposte. A differenza dell'articolo 159 CP vigente, il disegno esprime chiaramente che l'atto punibile consiste nella violazione dei doveri connessi con una particolare funzione. Questa indicazione contenuta nella legge è di particolare importanza, in quanto volta ad impedire che l'amministratore di affari altrui si renda punibile per il solo fatto che la sua amministrazione abbia portato a risultati deficitari. Proprio nelle imprese commerciali e industriali coloro i quali ne curano la gestione assumendosi grossi rischi non devono per questo essere esposti a un eventuale perseguimento penale. Devono essere infatti sanzionagli unicamente quei rischi che, in una situazione determinata, un amministratore avveduto
non assumerebbe mai. Come finora, l'atto punibile può consistere sia nella conclusione di un negozio giuridico, sia nell'agire concretamente a detrimento del patrimonio altrui 146) .

La fattispecie descritta nel numero 2 dell'articolo 158 dCP (abuso della qualità di rappresentante) indica quale possibile colpevole colui al quale la legge, un mandato ufficiale o un negozio giuridico ha conferito il potere di rappresentare altre persone. A differenza dell'articolo 159 vigente, il disegno enuncia chiaramente che l'atto punibile può consistere nell'abuso della qualità di rappresentante. Abusare significa che il colpevole si serve della rappresentanza per concludere negozi giuridici che non corrispondono agli interessi del rappresentato.

Il reato è consumato soltanto con l'insorgere del pregiudizio per il rappresentato. Esempi di abuso sono già stati citati nella descrizione della fattispecie di cui al numero 1.

Per quanto riguarda il comportamento descritto nel numero 2, il fine di lucro costituisce un requisito necessario per la perpetrazione del reato. In caso di violazione del dovere di gestire fedelmente (n. 1), invece, la violazione della fattispecie di base è data anche in assenza di questo requisito. Alcuni partecipanti alla 860

procedura di consultazione hanno criticato questa differenza e preteso che si rinunciasse al fine di lucro anche per l'abuso delle facoltà di rappresentanza. Importanti motivi ci inducono ad attenerci alla nostra proposta. Come stabilito dalla commissione peritale nella sua esauriente relazione, non sussiste nell'ottica della politica criminale nessun motivo per reprimere questo comportamento quando non vi sia fine di lucro. Questa soluzione ci permette di non distanziarci dall'articolo 314 CP (infedeltà nella gestione pubblica), che sanziona un caso speciale di amministrazione infedele con fine di lucro. Sia nella fattispecie di violazione del dovere di gestire fedelmente, sia in quella di abuso delle facoltà di rappresentanza, il delitto è consumato soltanto con l'insorgere di un pregiudizio patrimoniale. Una semplice messa in pericolo del patrimonio non è sufficiente.

La commissione peritale ha proposto nel suo avamprogetto le seguenti pene: in caso di violazione semplice, senza fine di lucro, del dovere di gestire fedelmente (n. l comma 1), la detenzione, in caso di violazione qualificata con fine di lucro (n. l comma 2) la reclusione fino a dieci anni e, in caso di abuso del potere di rappresentanza, cinque anni di reclusione al massimo o la detenzione.

Nel corso della procedura di consultazione la pena massima di dieci anni di reclusione è stata criticata a più riprese. Dopo un approfondito esame, abbiamo deciso di diminuire a cinque anni la pena massima, sembrandoci opportuno ridurre la considerevole differenza tra la pena comminata per la fattispecie semplice del numero 1 e quella prevista per la fattispecie qualificata del numero 1 comma 2. Nel medesimo tempo la sanzione per questo reato viene portata in consonanza con quella della truffa (art. 146 dCP) e dell'abuso di un impianto per l'elaborazione di dati (art. 147 dCP). Desideriamo a questo proposito rilevare che, comminando nei numeri 1 e 2 la reclusione, viene aumentata a dieci anni (in luogo di cinque) la prescrizione ordinaria dell'azione penale e a quindici anni (in luogo di sette e mezzo) la prescrizione assoluta.

L'amministrazione infedele può essere commessa non soltanto con un'azione, ma anche con un'omissione. Citiamo ad esempio il caso del consiglio di amministrazione o di fondazione di un'istituzione di previdenza
professionale, che abbia omesso di investire adeguatamente i beni della fondazione, per esempio non osservando la prudenza prescritta dall'articolo 89bis capoverso 4 CC.

Il tenore del numero 3, secondo cui l'amministrazione infedele commessa a scapito di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punibile solo a querela di parte, rimane invariato, fatta eccezione della sostituzione nel testo tedesco dell'espressione «Geschäftsführung» con «Geschäftsbesorgung».

213.25

Incitamento alla speculazione

(158: abrogazione) Conformandoci alla proposta della commissione peritale, proponiamo per i seguenti motivi l'abrogazione del vigente articolo 158 CP: Innanzitutto, la disposizione è lacunosa poiché esclude le infrazioni commesse sul mercato delle divise. Con l'intensificarsi dell'instabilità dei corsi sui mercati internazionali delle divise in seguito al passaggio al sistema di cambi liberi (1973), si sono create nuove possibilità di speculazione. A ciò si aggiunge il fatto 56 Foglio federale. 74° Vol. II

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che i più importanti Paesi industrializzati occidentali non praticano più alcun controllo dei cambi. I mercati delle divise si sono profondamente modificati.

Si può dunque affermare che quando fu emanato l'articolo 158 CP non esisteva assolutamente una speculazione sulle divise simile a quella odierna. In ogni caso, la partecipazione di investitori non professionisti era esclusa. D'altro canto la norma è stata applicata di rado, verosimilmente a causa della difficoltà di provare la consumazione del reato. Il termine «speculazione» ha una connotazione moraleggiante ed è difficilmente definibile dal profilo giuridico ed economico. Inoltre, sollevano problemi altri elementi costitutivi del reato, quali la sproporzione tra rischio e patrimonio dello speculatore, il vantaggio pecuniario del colpevole e l'indurre a speculazioni. Da ultimo, è poco convincente l'argomento fatto valere da alcuni partecipanti alla consultazione, secondo cui la disposizione avrebbe forza dissuasiva e ostacolerebbe la consulenza per investimenti poco seri. I professionisti del ramo non possono infatti assolutamente permettersi di consigliare investimenti alla leggera.

Tuttavia, l'articolo 158 CP non va abrogato semplicemente. In un prossimo futuro dovrà essere sostituito da una nuova disposizione nel quadro di un disciplinamento a livello federale del mercato dei titoli e dei servizi relativi al mercato finanziario.

Le considerazioni esposte qui di seguito dimostrano che esiste il bisogno di una regolamentazione in materia. Recentemente è avvenuto che alcune organizzazioni truffaldine su base professionale operanti dalla Svizzera hanno cercato di abbindolare migliaia di investitori esteri con mirabolanti offerte di investimento. Pur se si trattava di vere e proprie truffe, gli investitori venivano indotti all'investimento dall'aspettativa di guadagni fantastici. Se la legislazione penale mettesse a disposizione una norma con il contenuto corrispondente a quello dell'articolo 158 CP, ma più sviluppata ed evoluta, sarebbe più facile in simili casi dimostrare l'incitamento alla speculazione piuttosto che la truffa, poiché simili organizzazioni rimangono attive per breve tempo sul mercato azionario.

A questo proposito, sarebbe importante che la nuova disposizione permettesse inchieste ufficiali tempestive, cioè già allo stadio
della prima presa di contatto dell'organizzazione con il cliente (mediante le cosiddette «lettere agli investitori»).

È inoltre opportuno osservare che una gran parte dei consulenti finanziari, broker e commercianti di titoli non sono soggetti alla legge sulle banche, non essendo un istituto bancario o una società finanziaria. Considerata l'importanza di questi servizi finanziari non compresi nell'attività bancaria, è opportuno studiare l'introduzione, in una nuova legge speciale sui servizi inerenti al mercato finanziario, di una disposizione che sostituisca l'articolo 158 CP.

Un'importante ragione per il rafforzamento della tutela degli investitori nel campo dei servizi inerenti al mercato finanziario è costituita da ultimo dalle implicazioni di natura internazionale. La Svizzera verrà sempre più insistentemente accusata, in conseguenza di queste truffe, di controllare in modo troppo blando le attività nel settore finanziario. Nel medesimo tempo, altri Stati, come la Gran Bretagna e la Repubblica federale di Germania, intraprendono misure per aggiornare il disciplinamento dell'attività nell'intero settore dei servizi fi862

nanziari. Da ultimo, il secondo principio generale sancito dalle raccomandazioni della Commissione delle CE del 25 luglio 1977 concernente il comportamento nel commercio di cartevalori esige che l'investitore venga informato in modo completo, preciso e comprensibile.

213.26

Art. 159 Appropriazione indebita di trattenute salariali (nuovo)

Secondo il Tribunale federale147), il datore di lavoro che, disattendendo gli accordi con il lavoratore, non impiega le trattenute di salario nell'interesse di quest'ultimo per gli scopi pattuiti, è punibile per appropriazione indebita. Questa giurisprudenza è stata contestata unanimemente dalla dottrina 148) , che ha criticato l'opinione dell'Alto tribunale, secondo cui le somme trattenute sul salario sarebbero affidate al datore di lavoro, sebbene non gli siano state in alcun modo trasferite dal lavoratore. D'altra parte, il datore di lavoro non potrebbe in questi casi essere punibile per amministrazione infedele, perché difficilmente gli si può riconoscere la qualità di amministratore. Siccome però siffatto comportamento merita senza dubbio di essere represso, vi proponiamo di creare con l'articolo 159 dCP una nuova fattispecie.

La nuova disposizione ha la forma di una norma speciale, disciplinante un reato che può essere commesso soltanto da un datore di lavoro. È datore di lavoro chi riceve la prestazione lavorativa da una persona sottoposta alle sue istruzioni, impegnandosi a corrispondergli in contropartita un salario 149'. Anche se una minoranza di partecipanti alla procedura di consultazione ha chiesto di rinunciare a questa limitazione, la riteniamo tuttavia necessaria. La nuova prescrizione intende tutelare il lavoratore, in considerazione del rapporto di subordinazione in cui questi si trova nei confronti del datore di lavoro. Inoltre, non è questione di estendere il campo di applicazione della norma a qualsiasi relazione giuridica tra due partner contrattuali, uno dei quali si obbliga nei confronti dell'altro a effettuare una trattenuta a favore di un terzo.

Il datore di lavoro può rendersi colpevole dell'infrazione soltanto se si è impegnato a effettuare delle trattenute dal salario del lavoratore e a versare queste somme nel modo pattuito. Questa duplice obbligazione deriva per lo più da una stipulazione tra datore di lavoro e lavoratore, per esempio in relazione al versamento di acconti in restituzione di un prestito o al pagamento delle rate di una vendita rateale. La stipulazione può anche fondarsi su un contratto collettivo di lavoro, oppure su un ordine dell'autorità - un precetto esecutivo giudiziario o un pignoramento del salario eseguito dall'ufficio d'esecuzione e dei
fallimenti. Il testo proposto presuppone che il datore di lavoro sia tenuto ad utilizzare le somme trattenute sul salario per il pagamento di imposte, tasse, premi o contributi assicurativi oppure di utilizzarle altrimenti a favore del lavoratore.

Il comportamento passibile di pena consiste nell'utilizzare le trattenute di salario in un modo che non sia quello previsto, causando al lavoratore un pregiudizio economico. Non è invece sufficiente che il datore di lavoro, per esempio a causa della propria insolvenza, non abbia versato la somma al terzo.

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Il reato d'appropriazione di trattenute salariali implica la realizzazione di un risultato. L'atto punibile è consumato soltanto quando la violazione dell'obbligo assunto dal datore di lavoro causa al lavoratore un pregiudizio patrimoniale. Poiché la norma si prefigge di tutelare il patrimonio del lavoratore, questo requisito, per altro approvato nella procedura di consultazione, è indispensabile. Il comportamento del datore di lavoro è dunque passibile di pena soltanto se il lavoratore non ha percepito l'intero salario a causa delle trattenute effettuate dal datore di lavoro, pur restando obbligato, nel medesimo tempo, nei confronti del creditore, al quale il datore di lavoro non ha versato le somme trattenute al lavoratore e destinate a soddisfarne gli obblighi. Di conseguenza il lavoratore è danneggiato economicamente a due riprese. Se le trattenute salariali erano destinate a coprire premi d'assicurazione, l'atto è punibile soltanto se il mancato versamento da parte del datore di lavoro pregiudica il lavoratore nel suo diritto alle prestazioni assicurative. Per questo motivo le trattenute salariali per le assicurazioni sociali (AVS; previdenza professionale obbligatoria, ecc.) non rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 159 dCP. In questi casi il datore di lavoro rimane debitore sia della sua quota, sia di quella dovuta dal lavoratore; quest'ultimo non subisce danno patrimoniale per il fatto che il suo datore di lavoro non ha adempito i suoi obblighi. Anche nell'ambito fiscale (p. es. imposte alla fonte), il lavoratore non può essere tenuto responsabile se il datore di lavoro non ha riversato al fisco gli importi trattenuti sul salario.

Il requisito dell'insorgere del pregiudizio differenzia questa nuova prescrizione dalle disposizioni penali contenute nella legislazione delle assicurazioni sociali150), che non prevedono questa condizione. La questione del concorso tra l'articolo 159 dCP e le disposizioni penali speciali previste dal diritto fiscale e in quello delle assicurazioni sociali non si pone neppure, poiché in questi campi l'articolo 159 dCP non è applicabile quando il lavoratore non ha subito un danno patrimoniale.

La pena proposta è la detenzione o la multa. Ci sembra inopportuno inasprire la pena detentiva di cinque anni, come proposto da alcuni partecipanti alla consultazione.
Per quanto riguarda l'appropriazione di trattenute salariali, ci siamo attenuti, quanto al contenuto, alla proposta della commissione peritale. Le pertinenti osservazioni espresse nella procedura di consultazione ci hanno indotti tuttavia ad apportare alcune modifiche al tenore dell'avamprogetto.

213.27

Art. 160 Ricettazione (144)

Secondo l'articolo 144 vigente, si rende colpevole di ricettazione chi rende più difficile o impossibile il ricupero di una cosa sottratta all'avente diritto mediante un atto punibile (teoria della perpetuazione)150. I comportamenti sanzionati sono sostanzialmente descritti nel nuovo articolo 160 dCP conformemente al tenore attuale. La nuova formulazione elimina diverse incongruenze della regolamentazione vigente.-Si è rinunciato ad un ampliamento del novero dei comportamenti sanzionati che tenesse conto del riciclaggio di denaro sporco. Nel messaggio del 12 giugno 1989 concernente l'introduzione di

864

norme penali sul riciclaggio di denaro sporco e l'inosservanza della diligenza nel traffico di denaro, il nostro Collegio spiega in modo approfondito le ragioni di questa rinuncia152'.

Dal profilo sistematico, la ricettazione non dovrebbe trovarsi tra i reati contro il patrimonio. Se la ricettazione può essere il proseguimento di un reato consistente nell'appropriazione, quali il furto, l'appropriazione indebita e il defraudamento, il suo campo d'applicazione si estende anche a casi in cui il reato che l'ha preceduta è di altro genere. Per esempio, è possibile la ricettazione di una cosa proveniente da una truffa o un'estorsione 153'. Vi proponiamo perciò di inserire la ricettazione tra le disposizioni concernenti i reati contro il patrimonio 154) Il nuovo collocamento non ha dato luogo ad obiezioni nella procedura di consultazione.

Il disegno precisa nell'articolo 160 numero 1 comma 1 dCP la descrizione, inesatta nella formulazione vigente, del reato preliminare alla ricettazione. Il nuovo tenore chiarisce che la ricettazione concerne una cosa che un terzo si è procurata mediante un reato contro il patrimonio. Anche se quest'ampia concezione della fattispecie penale è condivisa in dottrina e giurisprudenza 155', siamo dell'avviso che, per maggior chiarezza, essa vada enunciata nel testo legale. Come già nel diritto attuale, l'oggetto del reato, la cosa, può essere soltanto un oggetto materiale. La ricettazione di un credito è dunque possibile soltanto se questo è incorporato in una cartavalore. Anche i comportamenti sanzionati dal nuovo articolo corrispondono, con un'eccezione, al tenore attuale. L'espressione «aiuta a smerciare» («absetzen helfen») viene sostituita con «aiuta a alienare» («veräussern helfen»), in modo da chiarire che è punibile soltanto l'acquisto di una cosa ottenuta mediante un reato e non l'acquisto del ricavo o dell'oggetto che rimpiazza quello originale (cosiddetta «Ersatzhelerei»). La pratica conosce un'eccezione, ammettendo la ricettazione per quanto riguarda le somme di denaro nel frattempo cambiate. È irrilevante ai fini della punibilità, se il denaro sia stato cambiato in precedenza o meno156).

Per il denaro vale infatti la teoria, secondo cui ci si deve basare sul valore effettivo e non sulle banconote che lo rappresentano («Wertsummentheorie»).

La nuova disposizione
rinuncia inoltre al requisito secondo cui l'autore «sa o deve presumere», che la cosa proviene da un reato. Alcuni partecipanti alla procedura di consultazione hanno sostenuto che il tenore vigente indurrebbe a credere che la ricettazione sia punibile anche se commessa per negligenza 157'.

Siccome però l'articolo 18 capoverso 1 CP stabilisce espressamente che, in quanto la legge non disponga altrimenti, è punibile soltanto il crimine o il delitto commesso intenzionalmente o con dolo eventuale, la precisazione in parola può senz'altro essere soppressa.

Considerato che nell'articolo 143 dCP è stata aggiunta alla fattispecie concernente il furto l'acquisizione illecita di dati, ci sembra opportuno di dichiarare punibile anche la cosiddetta ricettazione di dati. Sarà dunque punibile come ricettazione l'acquisizione ecc. di dati (compresi i programmi) che un terzo si è procurato illecitamente ai sensi dell'articolo 143 dCP.

Come nel diritto vigente, la pena comminata è la reclusione sino a cinque anni o la detenzione. È invece abrogata la disposizione del capoverso 2, secondo cui 865

il giudice poteva pronunciare la multa nei casi di esigua gravita. Il nuovo articolo 172ter dCP disciplina questi casi.

I commi 2 e 3 del numero 1 sono interamente nuovi. Il numero 1 comma 2 prevede che la ricettazione è punita con la pena comminata al reato preliminare, se questa è più mite. Si evita così che il ricettatore venga punito più severamente dell'autore del reato preliminare. Questo potrebbe essere per esempio il caso quando il reato preliminare è l'appropriazione indebita, che, a differenza della ricettazione, è un delitto. Le circostanze attenuanti di cui profitti eventualmente l'autore del reato preliminare non sono ovviamente tenute in considerazione nella commisurazione della pena del ricettatore. Determinante non è la pena pronunciata concretamente nei confronti dell'autore del reato preliminare, bensì la pena comminata dalla legge per questo reato. A questo proposito le nostre considerazioni dovrebbero chiarire alcune incertezze manifestate nel corso della procedura di consultazione.

Giusta il numero 1 comma 3, qualora il reato preliminare sia perseguito solo a querela di parte, la ricettazione è punibile uniicamente se la querela è pendente. Se non è stata sporta querela, oppure se il querelante ha desistito, il ricettatore, al pari dell'autore del reato preliminare, non è punibile. Il fatto che la punibilità del reato preliminare sottostia in modo assoluto o relativo alla querela di parte è irrilevante. Questa disposizione impedirà un diverso trattamento del ricettatore rispetto all'autore del reato preliminare. Se per esempio quest'ultimo si accorda con il querelante affinchè desista dalla querela, sarebbe irragionevole se nei confronti dell'autore del reato preliminare l'azione penale fosse sospesa, mentre proseguirebbe d'ufficio contro il ricettatore. Nonostante che alcuni Cantoni abbiano manifestato un differente avviso, ci siamo attenuti all'avamprogetto peritale e abbiamo rinunciato a prevedere questo privilegio anche in caso di ricettazione per mestiere.

Nel numero 2 viene introdotta una pena minima di tre mesi di detenzione per il colpevole che fa mestiere della ricettazione, che corrisponde a quella prevista per chi fa mestiere del furto.

213.28

Offesa al credito

(160: abrogazione) L'attuale articolo 160 concernente l'offesa al credito è stato raramente applicato in passato, soprattutto a causa della definizione molto restrittiva della fattispecie. In particolare la nozione di credito quale bene giuridico tutelato è troppo angusta. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale 158', questa nozione comprende il credito concernente la capacità finanziaria, vale a dire la solvibilità e la volontà di adempiere le proprie obbligazioni finanziarie, non però la reputazione quanto alla capacità e serietà nel commercio, che consiste nella capacità di fornire merci e servizi adeguati. Questo tipo di credito non è neppure salvaguardato dalle disposizioni in materia di delitti contro l'onore (art. 173-178 CP), che si limitano a reprimere le affermazioni che incolpano una persona, in modo infondato, di condotta disonorevole. L'applicazione della disposizione è ulteriormente ostacolata dal fatto che, oltre all'intenzione, 866

deve essere dimostrato il malanimo del colpevole, nonché un danno grave o una seria compromissione del credito della vittima.

Per eliminare questi inconvenienti, la commissione peritale aveva proposto di sostituire l'attuale articolo 160 CP con le seguenti disposizioni: Art. 162 Pregiudizio alla reputazione economica ' Chiunque, affermando o divulgando fatti in modo contrario alla verità da lui conosciuta, arreca un pregiudizio alla reputazione economica altrui, in particolare al suo credito, e in tal modo danneggia o mette in pericolo i suoi interessi pecuniari, è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa.

2 L'articolo 13 lettera a della legge federale sulla concorrenza sleale è poziore.

Tuttavia, la revisione della legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCS1)159', entrata in vigore il 1° marzo 1988, ha creato una nuova situazione giuridica. Giusta i combinati articoli 23 e 3 lettera a della summenzionata legge, «chiunque scientemente denigra altri, le sue merci, le sue opere, le sue prestazioni, i suoi prezzi o le sue relazioni d'affari con affermazioni inesatte, fallaci o inutilmente lesive è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa sino a 100'000 franchi». La differenza decisiva nei confronti della precedente LCS1 consiste nel fatto che il nuovo articolo 2 amplia scientemente il campo d'applicazione della legge, che comprendeva in precedenza soltanto i fornitori e i clienti, estendendolo al comportamento di terzi rilevante nell'ottica della concorrenza. Si pensava in primo luogo ai media e alle organizzazioni di consumatori, che con test e rapporti fallaci riguardanti merci possono influire slealmente sulla concorrenza160'.

Se ne deduce che tutti i comportamenti che la commissione peritale intendeva reprimere con l'articolo 162 sono stati nel frattempo sanzionati dalla nuova LCS1, che per certi aspetti è perfino più incisiva. Essa punisce infatti anche il dolo eventuale, non presuppone un pregiudizio o una messa in pericolo degli interessi pecuniari altrui e consente al giudice, nonostante l'assenza del fine di lucro, di pronunciare multe sino a 100000 franchi, invece di 40000161'. Di conseguenza, si può del tutto rinunciare a prevedere nel Codice penale una disposizione sull'offesa al credito. Nella situazione descritta,
essa sarebbe comunque destinata a rimanere lettera morta, tanto più che già attualmente la LCS1, in quanto lex specialis, è poziore, ciò che l'articolo 162 capoverso 2 dell'avamprogetto ricordava espressamente.

213.29

Sfruttamento della conoscenza di fatti confidenziali (161)

Come è noto, la disposizione concernente le operazioni insider è stata introdotta nel Codice penale dalla legge federale del 18 dicembre 1987. Non esiste la necessità di rivedere questa norma, entrata in vigore, quanto al suo contenuto essenziale, vale a dire lo sfruttamento abusivo della conoscenza di fatti confidenziali nell'ambito del mercato di titoli e borsistico, il 1° luglio 1988.

Nel corso del dibattito parlamentare sull'articolo 161 CP venne proposto di non limitarne il campo d'applicazione alle sole transazioni di titoli e - senza 867

scostarsi dalla concezione su cui si fonda questa disposizione - di creare una regola più generale, tale da reprimere l'abuso di fiducia. Questa disposizione avrebbe dovuto sanzionare in modo generale la violazione dei vincoli di fiducia da parte di organi di persone giuridiche, funzionari e membri di autorità. La proposta venne tuttavia scorporata dalla revisione allora pendente e rinviata alla revisione generale delle disposizioni concernenti i reati contro il patrimonio162). Riesaminando questa proposta, è però risultato che bisogna rinunciare a introdurre una norma generale che tuteli i vincoli di fiducia. Da un canto, nella prassi non si sono evidenziate lacune tangibili. La tutela penale attuale, garantita soprattutto dalle norme sull'appropriazione indebita, sull'amministrazione infedele, sulla violazione del segreto di fabbrica o commerciale, nonché dalle norme sui reati contro i doveri d'ufficio, quali abuso di autorità, infedeltà nella gestione pubblica ecc., è sufficiente. D'altro canto, va sottolineato che la definizione di una siffatta norma generale sulla violazione dei vincoli di fiducia incontrerebbe difficoltà considerevoli, soprattutto per quanto riguarda la distinzione da operare tra comportamenti meritevoli di essere puniti e comportamenti senza rilevanza penale. Questa considerazione ha giocato un ruolo importante nell'indurre la commissione Schultz, cui si deve la proposta di articolo 161 CP, a rinunciare a una norma penale di carattere generale. Nella stessa misura in cui, visto il suo carattere di ultima ratio, il diritto penale non può garantire una salvaguardia integrale del patrimonio e dell'onore, anche nel campo della violazione dei vincoli di fiducia esso deve limitarsi a sanzionare in modo puntuale i comportamenti abusivi vistosamente ed inequivocabilmente meritevoli di sanzione. La disposizione sulle informazioni insider risponde a questo imperativo; non esiste a nostro avviso in materia di violazione dei vincoli di fiducia un ambito concreto più ampio che necessiti inequivocabilmente di tutela penale.

213.30

Art. 162 Violazione del segreto di fabbrica o commerciale

(162) L'articolo 162 CP attuale viene completato in un unico punto: il comma 2 non sarà più applicabile come finora soltanto a chi trae profitto per sé dalla rivelazione giusta il comma 1 di un segreto di fabbrica o commerciale, bensì anche a chi Io divulgherà a favore di altri. In una certa misura, la disposizione verrà così conformata alle altre norme penali a tutela del patrimonio, che già conoscono il criterio dello scopo di lucro. Quest'ultimo è infatti di regola dato anche quando l'autore mira ad arricchire altrui e non sé stesso. L'eliminazione di questa lacuna non è affatto irrilevante, in particolare perché la disposizione sarà applicabile anche a chi sfrutta la rivelazione del segreto «soltanto» a favore della persona giuridica da lui stesso rappresentata.

La modifica si ispira all'articolo 162bis dell'avamprogetto peritale e non ha sollevato obiezioni nel corso della procedura di consultazione. Visto però che non verrà introdotto un nuovo articolo 162 sull'offesa al credito, la presente disposizione non necessita di una nuova numerazione.

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213.31

Art. 163 Bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento (163/164)

L'articolo 163 dCP riunisce in un'unica disposizione gli attuali articoli 163 (bancarotta fraudolenta) e 164 (frode nel pignoramento), nella misura in cui la diminuzione del patrimonio avviene in modo fittizio. La diminuzione effettiva del patrimonio, commessa anche in questo caso da debitori soggetti all'esecuzione in via di fallimento o di pignoramento, viene invece disciplinata nel nuovo articolo 164 dCP163).

Quest'innovazione di natura sistematica, che si rifa alla proposta della commissione peritale, dovrebbe permettere di ovviare alla carenza di fondo del disciplinamento vigente, che, seguendo il modello sistematico del diritto esecutivo, riassume in due fattispecie giuridiche, la bancarotta fraudolenta e la frode nel pignoramento, comportamenti molto differenti tra di loro. Gli articoli 163 e 164 si differenzieranno tra di loro non più per la natura dell'autore - debitore soggetto all'esecuzione in via di fallimento, da un lato, e in via di pignoramento, dall'altro - bensì secondo il comportamento sanzionato. Mentre il nuovo articolo 164 dCP regola la diminuzione effettiva dell'attivo, l'articolo 163 dCP sanziona un comportamento fraudolento («truffa») nei confronti dei funzionari esecutivi e dei creditori, e cioè la diminuzione fittizia di un elemento attivo in danno dei creditori.

L'articolo 163 dCP che, a differenza dell'avamprogetto peritale, è per maggior leggibilità suddiviso, come la disposizione vigente, in numeri e commi e riprende essenzialmente gli esempi di comportamenti punibili elencati dagli attuali articoli 163 numero 1 comma 3 e 164 numero 1 comma 3 CP («diminuisce fittiziamente l'attivo»), vale a dire l'atto di distrarre o occultare beni, simulare debiti, riconoscere debiti fittizi o incitare un terzo a farli valere. È stato invece tralasciato l'altro esempio menzionato nell'articolo 163 CP attuale, l'atto di far comparire una minor consistenza patrimoniale mediante contabilità inesatta o bilanci falsi. Ciò in considerazione del fatto che ora può rendersi autore del reato anche il debitore escusso in via di pignoramento, che, come noto, non sottosta all'obbligo di tenere una contabilità. Siccome però l'elenco dei comportamenti repressi non è esaustivo («in particolare»), anche questo comportamento ricade nel campo d'applicazione della norma, in quanto siano chiamati in
causa debitori soggetti all'esecuzione in via di fallimento.

Va inoltre segnalata una modifica terminologica. In luogo del termine «beni» («Vermögensstücken») della norma attualmente vigente, vi proponiamo di adoperare «valori patrimoniali» («Vermögenswerte»), che già si trova per esempio nel nuovo articolo sul riciclaggio di denaro sporco (art. 305b's)164) e negli articoli 138 numero 1 comma 2 e 141 capoverso 2 dCP165). Il termine attualmente usato evoca più che altro cose corporali, mentre esiste la possibilità di celare anche diritti o crediti.

L'elemento soggettivo presupposto dalla nuova disposizione è l'intenzione del debitore di agire «in danno dei suoi creditori». Il danno non deve necessariamente verificarsi, ma deve essere voluto dall'autore per lo meno con dolo eventuale. La formulazione finora impiegata nel testo tedesco («zum Nachteile») permetteva di applicare la norma anche ai casi di infrazioni di minima gravita,

869

ciò che poteva portare a risultati indesiderati, trattandosi di un crimine. Con la nuova formulazione scelta, il requisito dell'intenzione viene riferito unicamente a un pregiudizio patrimoniale.

Come finora, la punibilità è data soltanto se nei confronti dell'autore viene dichiarato il fallimento o se contro di lui è rilasciato un attestato, anche provvisorio, di carenza di beni. La dichiarazione di fallimento su domanda del debitore stesso (art. 191 LEF) è equiparata alla dichiarazione di fallimento ai sensi dell'articolo 163 dCP. Inoltre, in virtù del nuovo articolo 171 dCP, anche l'accettazione e l'omologazione di un concordato con abbandono dell'attivo equivale alla dichiarazione di fallimento 166'.

Il reato in parola è un crimine, passibile, come finora, della reclusione fino a cinque anni o della detenzione.

Come già attualmente previsto nel suo numero 2 dalla disposizione vigente, il terzo che agisce nel modo descritto nel comma .1 è punito con la detenzione, se è soddisfatta la condizione oggettiva della punibilità.

213.32

Art. 164 Diminuzione dell'attivo in danno dei creditori (163/164)

Se l'articolo 163 dCP disciplina le diminuzioni puramente fittizie dell'attivo, il nuovo articolo 164 reprime per entrambi le categorie di debitori le diminuzioni effettive, in danno dei creditori, degli attivi sottoposti all'esecuzione forzata.

Essenzialmente, l'articolo 164 dCP riunisce in una sola disposizione i comportamenti descritti negli articoli 163 numero 1 comma 2 e 164 numero 1 comma 2 attualmente vigenti167).

A differenza di quanto avviene nel diritto vigente, l'elenco dei comportamenti repressi dalla fattispecie («diminuisce l'attivo») è esaustivo, come è indicato dalla soppressione della locuzione «in ispecie». Nella procedura di consultazione taluni hanno criticato questa modifica, in particolare nel timore che la soppressione di «in ispecie» avrebbe comportato l'impunibilità di alcuni comportamenti penalmente rilevanti. Siffatto cambiamento di sistema è stato tuttavia introdotto a ragion veduta. L'articolo 164 dCP deve sanzionare soltanto fattispecie chiare e gravi, che giustifichino l'irrogazione della pena comminata dalla legge per i crimini. Per questo motivo la norma deve evitare l'indeterminatezza. Nell'articolo 163 dCP, che è pure un crimine, è stato invece mantenuto l'elenco non esaustivo per non escludere dalla punibilità atti che soltanto l'escusso in via di fallimento può compiere e che per questo motivo non potevano essere menzionati espressamente nell'articolo in parola, che regge entrambi le categorie di debitori168'. Qui la situazione è però in parte diversa, poiché con il nuovo articolo 165 dCP (cattiva gestione)169' è stata creata una norma generale complementare all'articolo 164 dCP, che può limitarne eventuali lacune per quanto riguarda la punibilità.

L'elenco di comportamenti punibili ricalca abbondantemente la definizione contenuta nel diritto attuale. Vanno però sottolineate due eccezioni. Innanzitutto, il concetto di alienazione viene definito con maggior precisione, enunciando esplicitamente che essa presuppone la gratuità o la corresponsione di 870

una prestazione manifestamente inferiore. La nuova definizione, che si rifa alla «Schenkungspauliana» (art. 286 LEF), esclude l'applicabilità della norma alle vendite a prezzo di mercato, che non implicano una diminuzione degli attivi.

D'altro lato, rientrano tra gli atti punibili anche il rifiuto, senza valido motivo, di diritti e la rinuncia gratuita ad essi. Al pari degli altri comportamenti menzionati nell'articolo 164 dCP, anche questi ultimi non hanno nessuna relazione con attività economiche e servono soltanto ad arrecare danno al creditore. Per questo motivo devono essere menzionati in questa sede.

Per garantire l'unità terminologica, l'espressione «elementi del proprio attivo» («Bestandteile seines Vermögens») è stata sostituita, come già nell'articolo 163 dCP, con «valori patrimoniali» («Vermögenswerte»).

L'elemento soggettivo presupposto dall'articolo 164 dCP è l'intenzione del colpevole - come per l'articolo 163 dCP - di causare un pregiudizio economico al creditore e non, in generale, un inconveniente qualsiasi.

L'autore diventa punibile soltanto se viene dichiarato il suo fallimento o se contro di lui viene rilasciato un attestato di carenza di beni. Quale ulteriore condizione di punibilità entra in considerazione, conformemente all'articolo 171 dCP170), anche l'accettazione e l'omologazione di un concordato con abbandono dell'attivo.

La pena comminata rimane la reclusione sino a cinque anni o la detenzione.

È punito con la detenzione il terzo che compie uno degli atti menzionati nel numero 1 e adempie le altre condizioni di punibilità.

213.33 Art. 165 Cattiva gestione (165) II nuovo e più evoluto articolo 165 dCP sostituisce la disposizione che nel diritto vigente 171' era definita come «bancarotta semplice ed insolvenza» («Leichtsinniger Konkurs und Vermögensanfall» nel testo tedesco). La nuova norma intende chiarire che il comportamento sanzionato non è di per sé illecito, ma che l'autore ha esercitato la sua professione in modo da provocare la propria insolvenza o di peggiorarla, oppure, conoscendola, ha peggiorato la sua situazione patrimoniale.

La nuova norma è, come quella attuale, applicabile sia ai debitori soggetti al fallimento, sia a quelli soggetti all'esecuzione in via di pignoramento. A suo tempo la commissione peritale aveva proposto, a debole maggioranza, di escludere i debitori soggetti all'esecuzione in via di pignoramento dall'applicazione dell'articolo 165. Si trattava infatti in primo luogo di reprimere veri e propri reati economici, di cui potevano rendersi colpevoli più facilmente i debitori soggetti all'esecuzione in via di fallimento. Nel corso della procedura di consultazione le ragioni a sostegno di questa soluzione non sono state comprese e la proposta ha incontrato un netto rifiuto. Dal nostro canto, continuiamo a condividere l'opinione degli esperti, secondo cui, qui come negli altri reati in materia di esecuzione e fallimento, deve essere posta in primo piano la repressione dei reati economici. Anche se è vero che la cerchia dei debitori soggetti al fal871

limento presenta un potenziale di rischio tendenzialmente più elevato di quello dei debitori soggetti all'esecuzione in via di fallimento, non crediamo tuttavia che tra quest'ultimi vi siano soltanto «consumatori esagerati», che non meritano una sanzione penale. Proprio i più pericolosi delinquenti economici trovano sempre nuove strade, legali e non, per svolgere le loro attività senza essere iscritti nel registro di commercio. Si pensi poi anche a chi non è tenuto all'iscrizione nel registro di commercio e quindi non sottosta all'esecuzione in via di fallimento, come i commercianti individuali, le associazioni, le fondazioni, le cui attività economiche possono essere altrettanto rischiose di quelle svolte da una qualsiasi persona soggetta all'esecuzione in via di fallimento. Sarebbe oltremodo spiacevole se in questi casi - forse non troppo frequenti, ma spesso spettacolari - non fosse possibile infliggere pene sulla base dell'articolo 165 dCP.

La commissione peritale ha del resto ben individuato questo problema. Per venirne a capo, essa ha proposto di considerare punibile anche il debitore non soggetto all'esecuzione in via di fallimento al momento della commissione del reato, perché, a torto, non si era proceduto alla sua iscrizione nel registro di commercio. Questa scappatoia presenta però lo svantaggio delle considerevoli difficoltà che spesso si incontrerebbero nella pratica per accertare l'illegittimità della mancata iscrizione. Il procedimento penale ne verrebbe inutilmente ritardato e reso più complicato. Tutto sommato, è dunque più opportuno attenersi al sistema attualmente in vigore e applicare la norma a entrambe le categorie di debitori.

Il titolo marginale scelto dalla commissione peritale («Bancarotta semplice»; «Konkurs durch Misswirtschaft»; «Banqueroute simple») non corrisponde più al campo d'applicazione allargato della norma. Vi proponiamo dunque, come titolo marginale, l'espressione più generale «Cattiva gestione» («Misswirtschaft»; «Gestion fautive»).

Con la nuova locuzione in un modo non previsto nell'articolo 164, introdotta nel numero 1 comma 1, viene chiarito che l'articolo 165 dCP permette di intervenire, qualora la fattispecie dell'articolo 164 dCP non fosse realizzata.

I casi elencati non esaustivamente («in particolare») nel capoverso 2 per esemplificare la nozione
di cattiva gestione erano in parte già contenuti, alla lettera o secondo il senso, nel vigente articolo 165 CP (spese sproporzionate, speculazioni avventate, grave negligenza nell'esercizio della professione). Altri casi esemplari, che permettono di tener conto delle nuove forme frequenti nella pratica, sono l'insufficiente dotazione di capitale, la. concessione o utilizzazione con leggerezza di crediti, nonché la grave negligenza nell'amministrazione dei beni.

Nella procedura di consultazione è stato criticato ".'inserimento tra i casi esemplari dell'«insufficiente dotazione di capitali», principalmente in considerazione del fatto che il diritto penale sarebbe più severo della legislazione civile in materia di società anonima, che si accontenta di un capitale sociale minimo di fr. 50000.--. Inoltre nascerebbero problemi per l'imprenditore, tenuto a versare capitale a rischio nell'azienda. Il vigente diritto della società anonima non si esprime sulla vitalità di una società anonima di nuova costituzione. Il 872

capitale sociale minimo richiesto dall'articolo 621 CO è soltanto una condizione formale per la costituzione. Non esiste dunque, almeno sotto questo profilo, contraddizione tra il diritto penale e il diritto della società anonima. Poiché anche in questo contesto lo scopo è quello di sanzionare reati economici (p. es. la costituzione di una società mediante apporti in natura volutamente sopravvalutati), non è neppure pensabile che l'articolo 165 dCP possa venir applicato ogni qual volta una società anonima cada in fallimento in seguito a un'insufficiente dotazione di capitale. Perché la norma trovi applicazione è invece essenziale che la società sia stata costituita con mezzi del tutto insufficienti. Non è perciò necessario né opportuno sottolineare questa circostanza inserendo nella norma l'avverbio «manifestamente», come invece proposto nella procedura di consultazione. Per tutte le fattispecie qui citate a titolo d'esempio è presupposta una certa gravita, altrimenti non si giustificherebbe fare dell'articolo 165 dCP un delitto. Se si introducesse il termine «manifestamente», sarebbe necessario, per evitare privilegi ingiustificati, completare in modo corrispondente tutte le altre fattispecie.

Nei commi 3 e 4, che descrivono il risultato della cattiva gestione, si opera nuovamente la distinzione tra debitori soggetti all'esecuzione in via di fallimento e debitori escussi in via di pignoramento. Per i primi, riallacciandosi all'articolo 725 CO, viene introdotta la nozione di «eccessivo indebitamento» («Ueberschuldung»), per i secondi, si rimane, come finora, all'insolvenza («Zahlungsunfähigkeit») .

Anche in questo caso la dichiarazione di fallimento o il rilascio di un attestato di carenza di beni è condizione di punibilità; va inoltre aggiunta, come in precedenza, l'accettazione e l'omologazione di un concordato con abbandono dell'attivo 172'.

La pena comminata è ora della detenzione fino a cinque anni, mentre in precedenza essa si limitava alla detenzione, senza che fosse cioè possibile irrogare una pena superiore al massimo di tre anni. Questo inasprimento si giustifica con l'orientamento più pronunciato conferito alla norma, volta ora a sanzionare essenzialmente comportamenti di criminalità economica.

Già l'articolo 165 CP attuale, che contiene le nozioni di «colpevole leggerezza» e «grave
negligenza», può difficilmente essere inteso come reato puramente intenzionale. Il Tribunale federale, confermando l'opinione di una rilevante parte della dottrina, ha stabilito che il reato di cui all'articolo 165 CP può essere anche commesso con negligenza grave 173'. La commissione peritale ha proposto di codificare questa prassi e di equiparare la commissione dell'atto per negligenza grave alla commissione intenzionale. Nella consultazione, la proposta è stata da più parti contestata, principalmente in base all'argomentazione che il concetto di negligenza grave appartiene al diritto civile e non dovrebbe trovar posto nell'ordinamento penale. Dopo aver esaminato approfonditamente ambedue le tesi, abbiamo raggiunto il convincimento che sia più opportuno rinunciare all'introduzione del riferimento esplicito alla grave negligenza e lasciare inalterate le forme di colpa previste dal diritto attualmente vigente. Anche sorvolando sul fatto che il concetto di negligenza grave è proprio del diritto civile ed è realmente estraneo al diritto penale, va rilevato che, 873

nell'attuale legislazione penale in materia di reati contro il patrimonio, le fattispecie giuridiche che sanzionano la negligenza sono estremamente rare. Fatta eccezione per l'articolo 165 CP, nel quale, attraverso l'interpretazione della disposizione, è stata fatta rientrare sotto forma di negligenza grave, la commissione per negligenza è contemplata soltanto dalla disposizione che punisce il commercio di merci contraffatte (art. 154 n. 2 CP); questa fattispecie giuridica fondata sulla negligenza è destinata tuttavia a scomparire in seguito alla presente revisione 174'. Questa circospezione nei riguardi della negligenza appare opportuna principalmente per considerazioni che trovano giustificazione nei fondamenti teorici del diritto penale175). Una norma penale, soprattutto se commina la detenzione fino a cinque anni, deve essere chiaramente determinata e delimitata. Nel caso in parola, sarebbe tutt'altro che facile dedurre quali siano i doveri di diligenza in materia di indebitamento e insolvenza, la cui inosservanza porterebbe ad ammettere la negligenza. Un codice che determini in modo esplicito i doveri concreti non potrebbe esistere. Come da parte nostra già sottolineato nel messaggio sul riciclaggio di denaro sporco176), è preferibile rinunciare alla negligenza, allorquando i suoi contorni sono sfumati. Questo principio deve valere secondo noi anche in questo contesto. Vi proponiamo perciò di non riformare, per quanto riguarda il tipo di colpa, il diritto attuale.

Quello previsto dall'articolo 165 dCP rimane dunque essenzialmente un reato intenzionale, che racchiude tuttavia, in alcune forme descritte con precisione nella disposizione stessa (concessione o utilizzazione con leggerezza di crediti, grave negligenza nell'esercizio della professione o nell'amministrazione dei beni) determinati elementi della negligenza.

Il debitore escusso in via di pignoramento può essere perseguito, come già nel diritto attualmente vigente, soltanto a querela del creditore che ha ottenuto nei suoi confronti un attestato di carenza di beni (nuovo numero 2). Il termine per presentare la querela, tre mesi a far conto dal rilascio dell'attestato di carenza di beni, come pure l'esclusione del diritto di querela per il creditore che ha indotto il debitore a determinate forme di cattiva amministrazione, rimangono
invariati. Quest'ultima prescrizione può assumere in futuro crescente rilievo come strumento per combattere i metodi aggressivi di acquisizione, impiegati da certi istituti che agiscono nel campo del piccolo credito.

213.34

Omissione della contabilità (166)

La commissione peritale, che propugnava l'introduzione di una nuova disposizione sulla «falsa contabilità» (art. 251bis), aveva proposto di limitare il campo d'applicazione dell'articolo 166 ai soli casi in cui la contabilità è del tutto omessa o è incompleta; a tal fine si sarebbe dovuto stralciare nella seconda riga l'avverbio «regolarmente» (ordnungsmässig). Considerato che proponiamo di rinunciare all'introduzione dell'articolo 251bisl77), la modifica dell'articolo 166 diventa inutile. La disposizione rimane dunque immutata.

874

213.35

Art. 168 Corruzione nell'esecuzione forzata (168)

L'articolo 168 è superato nella sua vigente forma di «compera di voto». Vi proponiamo di ampliarne il campo d'applicazione al di là della semplice «compera di voti» da parte del debitore. Anche il titolo marginale deve essere di conseguenza formulato in modo più generico («corruzione nell'esecuzione forzata»).

Possibile autore del reato non è più unicamente il debitore, bensì anche altre persone che gli sono vicine o perfino il creditore. Nella versione tedesca ciò è chiarito in inizio di disposizione dall'espressione «wer einem Gläubiger ...», che sostituisce il «wer seinem Gläubiger ...» del testo attualmente vigente. Anche nel testo francese è stata necessaria una leggera modifica del periodo introduttivo («celui qui, pour gagner la voix d'un (invece di «son») créancier...»).

La versione italiana non subisce invece modifiche in proposito.

Nel capoverso 1, formulato in modo linguisticamente più preciso rispetto al testo proposto nell'avamprogetto, viene ora sanzionata, oltre alla concessione di vantaggi particolari a un creditore per ottenerne l'adesione ad un concordato giudiziale, anche la concessione di vantaggi per ottenerne il rigetto. Viene così sanzionato un comportamento finora esente da pena, che si riscontra di quando in quando nella pratica. Che possa trattarsi unicamente di un concordato giudiziale, è di per sé evidente. Per ovviare a un malinteso emerso nella procedura di consultazione, viene tuttavia mantenuto l'aggettivo «giudiziale», al quale il testo proposto dalla commissione peritale aveva rinunciato.

È inoltre chiaro che le decisioni dell'assemblea dei creditori e della delegazione dei creditori menzionate nel capoverso 1 comprendono pure quelle prese per mezzo di circolare.

Nel capoverso 2 viene ampliata la cerchia dei beneficiari potenziali dei vantaggi. Oltre al membro dell'amministrazione di un fallimento, già citato nella disposizione attuale, vengono ora menzionati anche l'amministratore del fallimento, il commissario e il liquidatore, in modo da prendere in considerazione tutte le persone implicate nell'esecuzione forzata e nella procedura di concordato. Siccome queste persone decidono in parte da sole e non partecipano con il loro voto alle decisioni di un organo collegiale, lo scopo che l'autore del reato vuole raggiungere con la concessione dei vantaggi è
formulato in modo più generico («per influenzarne le decisioni»).

A questo riguardo è stato criticato nel corso della procedura di consultazione il fatto che a tenore del capoverso 2 non sarebbe necessario che il comportamento ottenuto mediante la corruzione sia contrario ai doveri della persona corrotta. L'autore del reato verrebbe così punito anche per aver indotto qualcuno a tenere un comportamento corretto, ciò che sarebbe invece esente da pena secondo la norma generale che sanziona la corruzione attiva (art. 288 CP). Anche la commissione peritale si è occupata del problema. Essa ha infine rinunciato - e a nostro avviso con ragione - a introdurre la nozione di comportamento contrario ai doveri. Innanzitutto, nel capoverso 1 questo criterio non figura; inoltre spesso ci si trova confrontati a decisioni discrezionali, difficilmente risolvibili con le categorie della conformità e della non conformità. In 875

ogni modo bisogna partire dall'idea che il tentativo di influenzare le autorità del fallimento è messo in atto a scapito di qualcuno, oppure per motivi egoistici. Il comportamento così ottenuto è dunque sempre contrario alla situa/.ione effettiva (e bisogna aggiungere che, in determinate circostanze, anche una mancata decisione può essere contraria alla situazione; effettiva).

Mentre finora per entrambe le fattispecie la pena comminata era la medesima, e cioè la detenzione, la nuova disposizione le differenzierà: l'autore che manipola giusta il capoverso 1 il voto nell'assemblea dei creditori o nella delegazione dei creditori è passibile della detenzione o della multa; a chi invece influenza giusta il capoverso 2 le decisioni degli organi dell'esecuzione forzata è comminata soltanto la detenzione. La differenza si spiega con il fatto che nel capoverso 2 vengono influenzati pubblici ufficiali o persone investite di funzioni pubbliche (p. es. il notaio nominato amministratore del fallimento), mentre nel capoverso 1 si tratta di creditori senza funzioni pubbliche, ciò che rende il reato meno grave.

Il capoverso 3, che commina la stessa pena a chi si fa concedere o promettere simili vantaggi, è stato semplificato sotto il profilo redazionale, ma rimane invariato quanto al contenuto. In particolare, esso si riferisce come in precedenza ad entrambi le fattispecie giuridiche di cui ai capo versi 1 e 2.

213.36

Art. 169 Distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale (169)

II vigente articolo 169 ha un titolo marginale molto esteso, difficile da ricordare («distrazione di oggetti pignorati, sequestrati o inventariati»). Nel tentativo di semplificare, la commissione peritale ha proposto di introdurre nella versione tedesca il termine Verstrickungsbruch, più usuale nel linguaggio giuridico. Nella procedura di consultazione è stato da più parti obiettato che un simile titolo marginale non sarebbe stato di facile comprensione per molti cittadini. Per quanto il termine proposto dalla commissione peritale possa essere conciso e semplice, non va dimenticato che, da un lato, il termine «Verstrickungsbruch» è sconosciuto a chi non fa parte delle autorità preposte all'esecuzione forzata o della cerchia dei giuristi, e, d'altro lato, il suo significato non è direttamente deducibile dal tenore della disposizione legale. Proponiamo pertanto di introdurre, per la versione tedesca, la nota marginale « Verfügung über mit Beschlag belegte Vewrmögenswerte», più breve e generica rispetto al tenore attuale, ma pur sempre facilmente comprensibile. Questa formulazione corrisponde del resto meglio al nuovo titolo marginale del testo francese («Détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice»). Anche la nuova versione italiana (distrazione di valori patrimoniali, sottoposti a procedimento giudiziale) corrisponde meglio a quella del testo francese.

Oggetto del reato era finora l'oggetto pignorato, sequestrato o inventariato.

Questa nozione era intesa comprendere, oltre alle cose corporali, anche le pre-

876

tese. Per meglio segnalare questo fatto, proponiamo di sostituire il termine oggetti con valori patrimoniali, in modo che la terminologia collimi con quella degli articoli 163 e 164 dCP.

Oltre ai valori patrimoniali pignorati, sequestrati o inventariati dall'autorità nell'ambito di una procedura esecutiva, di fallimento o di ritenzione, il campo d'applicazione dell'articolo 169 dCP si estende ora agli attivi appartenenti ad un patrimonio ceduto mediante un concordato con abbandono dell'attivo.

Questa aggiunta intende completare il novero degli elementi patrimoniali oggetto della tutela penale.

Contrariamente all'opinione espressa qua e là nel corso della procedura di consultazione, la mancata consegna da parte del datore di lavoro della quota di salario pignorata al debitore non rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 169. Lo afferma il Tribunale federale in DTF 86 IV 170, con la convincente motivazione che oggetto del pignoramento è esclusivamente il credito di salario. Per questo motivo non è opportuno menzionare espressamente questa fattispecie nell'articolo 169, come invece alcuni avrebbero auspicato. Questo comportamento, finora non sanzionato178', è comunque perseguibile in virtù del nuovo articolo 159 dCP179).

I modi di commissione (disporre, deteriorare, distruggere, svalutare e rendere inservibile) sono stati ripresi senza modifiche dal diritto attualmente vigente.

Come nel caso degli articoli 163 e 164 dCP, il dolo dell'autore del reato deve consistere nell'intenzione di causare un pregiudizio economico al creditore e non, in generale, un inconveniente qualsiasi («Nachteil», nel testo tedesco)180'.

La pena comminata rimane la detenzione. Prevedere alternativamente la multa, come proposto nel corso della procedura di consultazione, ci sembra poco opportuno. Da un canto, visto che il contenuto dell'articolo 169 dCP si avvicina a quello dell'articolo 164 dCP, che prevede come pena massima la reclusione, sarebbe fuori luogo dare qui la possibilità di pronunciare soltanto la multa.

D'altro canto, la situazione economica di chi si rende colpevole giusta l'articolo 169 sarebbe il più delle volte tale da rendere inefficace una sanzione che si limitasse alla multa.

Proponiamo inoltre una formulazione della fattispecie giuridica più chiara rispetto al diritto attuale e alla proposta della commissione peritale. Il testo della disposizione è stato suddiviso in commi, in modo da evidenziarne meglio la struttura.

213.37

Art. 171 Concordato con abbandono dell'attivo (nuovo)

Vi proponiamo con l'articolo 171 una disposizione completamente nuova, volta ad equiparare l'accettazione e l'omologazione di un concordato con abbandono dell'attivo (Liquidationsvergleich) giusta gli articoli 316a segg. LEF alla dichiarazione di fallimento, che costituisce condizione obiettiva di punibilità per diversi articoli. Due sono le ragioni principali che militano a favore di quest'innovazione, proposta dalla commissione incaricata della revisione della legislazione in materia di esecuzione forzata. Innanzitutto, il concordato con 57 Foglio federale. 74° anno. Voi. II

877

abbandono dell'attivo, come il fallimento, è una specie di liquidazione totale.

Tuttavia, i creditori lo preferiscono sovente al fallimento, poiché quasi sempre vi è la speranza di ottenere un risultato migliore del semplice dividendo distribuito al termine della procedura fallimentare. Inoltre, spesso il concordato con abbandono dell'attivo è preceduto o accompagnato da maneggi che rasentano la bancarotta fraudolenta (art. 163 dCP), la diminuzione dell'attivo in danno dei creditori (art. 164 dCP) o la cattiva gestione (art. 165 dCP). Stante l'attuale diritto, il debitore che si rendeva autore di queste manovre poteva sottrarsi alle conseguenze penali e a quelle derivanti dal fallimento proponendo abusivamente un concordato con abbandono dell'attivo. Questa lacuna ha dato luogo sempre più frequentemente a situazioni insostenibili e va pertanto colmata.

Nella procedura di consultazione l'innovazione proposta è stata accolta generalmente in modo positivo. Alcuni degli organismi consultati hanno raccomandato l'applicazione dell'articolo 171 dCP anche ai concordati a percentuale.

L'obiezione principale contro questa richiesta consiste principalmente nel fatto che il concordato percentuale - a differenza del concordato con abbandono dell'attivo - è uno strumento di risanamento. Se il concordato percentuale divenisse condizione oggettiva di punibilità, questa funzione di risanamento verrebbe notevolmente ostacolata, a detrimento tanto del debitore quanto dei creditori. Altri hanno rimproverato all'articolo 171 dCP di essere suscettibile di diminuire, con l'ampliamento della punibilità, l'interesse del debitore al concordato con abbandono dell'attivo, ciò che andrebbe a svantaggio dei creditori.

A quest'obiezione si può controbattere che vi è un ampliamento della punibilità soltanto nella misura in cui si tratti di un concordato con abbandono dell'attivo preventivo alla dichiarazione di fallimento. Un'eventuale revoca del fallimento secondo il diritto vigente, al fine di dar modo di pervenire a un concordato con abbandono dell'attivo, non ha influenza sulla questione dell'adempimento della condizione di punibilità in parola. La sanzione in questo caso può essere attenuata in virtù dell'articolo 171bis dCP181) Per il resto, l'ampliamento della punibilità viene limitato dal capoverso 2, come spiegheremo
in seguito.

Per poter esplicare i suoi effetti di condizione di punibilità ai fini dell'applicazione degli articoli 163 numero 1, 164 numero 1, 165 numero 1, 166 e 167 dCP (enumerazione esaustiva), il concordato con abbandono dell'attivo deve essere stato accettato dai creditori e omologato dall'autorità del concordato.

Parimenti su suggerimento della commissione per la revisione del diritto in materia di esecuzione forzata, vi proponiamo di prevedere, nel capoverso 2, un caso speciale di sincero pentimento con effetti che vanno oltre quelli dell'articolo 64 CP. Secondo questa disposizione, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione, qualora il debitore o il terzo ai sensi degli articoli 163 capoverso 2 e 164 numero 2 dCP, perché trovatosi in un certo stato di necessità, sulla spinta degli avvenimenti oppure anche per trascuratezza, sia stato indotto a un comportamento punibile giusta gli articoli 163-167, ma abbia in seguito fornito speciali sforzi economici per offrire ai creditori un concordato accettabile. Gli speciali sforzi economici possono per esempio consistere nel fatto che il debitore o il terzo si adoperi per ottenere un anticipo ereditario e lo metta a disposizione dei creditori, oppure, 878

nel caso di una società anonima, la persona fisica che ne è responsabile metta a disposizione una parte del suo patrimonio privato per soddisfare i creditori.

La commissione peritale ha rinunciato a proporre una norma generale sul sincero pentimento in caso di reati contro il patrimonio e ha suggerito di proseguire lo studio della questione nel quadro della revisione della parte generale del Codice penale. Anche l'avamprogetto di revisione della parte generale elaborato dal prof. Hans Schultz prevede in un nuovo articolo 55 una norma generale sulla «riparazione», che si avvicina molto, quanto ai suoi presupposti, al capoverso 2 qui proposto 182). Anche se gli autori di reati nel fallimento e nell'esecuzione per debiti saranno provvisoriamente un poco privilegiati da questa disposizione rispetto ai colpevoli di altri reati contro il patrimonio, ci sembra comunque giusto introdurre l'innovazione in questo contesto. Essa si trova direttamente in rapporto con la revisione del capoverso 1, che, senza il capoverso 2, potrebbe ripercuotersi in modo leggermente negativo sui creditori.

Come autorità competenti vanno intesi, contrariamente ai timori espressi da alcuni partecipanti alla procedura di consultazione, soltanto gli organi giudiziari penali, vale a dire investiti del potere giudiziario; a questi appartengono la magistratura inquirente e requirente, come pure quella giudicante, in nessun caso la polizia. La stessa formulazione si trova nell'articolo 66bls CP, approvato dalle Camere federali nell'estate 1989 e in vigore dal 1° gennaio 1990 (desistenza e impunità)183'.

213.38

Art. 171bìs Revoca del fallimento (nuovo)

Secondo il diritto vigente, la revoca del fallimento non esclude la punibilità nel caso di reati per i quali la dichiarazione di fallimento costituisce condizione obiettiva di punibilità. In altre parole, il debitore rimane in ogni caso punibile, anche se tutti i creditori hanno ritirato le loro insinuazioni nel fallimento - ciò che di regola avviene soltanto dopo che essi sono stati tacitati - oppure se è intervenuto un concordato (cfr. art. 195 LEF). Questa situazione può portare a conseguenze eccessivamente dure, per esempio quando risulta che il debitore, per la sua disattenzione nella conduzione di un'attività economica, ha sofferto soltanto temporaneamente di una mancanza di liquidità senza per questo essere oberato.

Allo scopo di attenuare il rigore di questa regolamentazione, vi proponiamo un nuovo articolo 171bls che permette all'autorità competente, se il fallimento viene revocato, di prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione. Quest'esenzione facoltativa dalla pena costituisce per il debitore ed il terzo suscettibili di essere perseguiti penalmente un incentivo supplementare a soddisfare i creditori o a proporre loro un concordato accettabile, in modo da ottenere la revoca del fallimento. È innegabile che questa norma favorirà il colpevole rispetto agli altri delinquenti (per i quali il sincero pentimento è soltanto motivo di attenuazione della pena ai sensi dell'articolo 64 CP), almeno fino all'eventuale introduzione di una disposizione che, in modo generale, faccia del sincero pentimento una condizione per l'esenzione facoltativa dalla pena184'. Sarebbe tuttavia inopportuno rinunciare per questo solo

879

motivo, che del resto potrebbe prossimamente venire a cadere, a una norma che migliora considerevolmente la posizione dei creditori. Inoltre, considerata la natura potestativa della disposizione, toccherà al giudice apprezzare le singole situazioni tenendo conto delle circostanze particolari. Il rischio di un'applicazione schematica dell'articolo 171bis dCP verrebbe così escluso.

Le condizioni alle quali sottosta la revoca del fallimento - accordo scritto dei creditori oppure omologazione del concordato - sono menzionate nell'articolo 195 LEF in modo esaustivo e cogente. Considerato che queste condizioni potrebbero essere modificate in occasione della prossima revisione della LEF, abbiamo rinunciato, contrariamente a quanto proposto dalla commissione peritale, a citarle espressamente nell'articolo 171bis. Il riferimento all'articolo 195 LEF rende con sufficiente chiarezza il legame con la disciplina in materia di revoca del fallimento; inoltre non sarà necessario adattare l'articolo 171bis in occasione della modifica dell'articolo 195 LEF.

L'espressione «autorità competente» si riferisce esclusivamente agli organi preposti all'applicazione del diritto penale, cioè alle autorità giudiziarie, polizia esclusa185'.

Rispetto alPavamprogetto, il capoverso 2 è stato leggermente semplificato dal profilo redazionale: viene precisato che nei casi di concordato con abbandono dell'attivo, l'esenzione dalla pena può essere presa in considerazione soltanto se il debitore o il terzo hanno fornito particolari sforzi economici per facilitarne la conclusione. Questa restrizione è conforme alla logica dell'articolo 171 capoverso 2 dCP e consente di far dipendere da condizioni sempre identiche l'esenzione dalla pena in caso di concordato con abbandono dell'attivo.

213.39 Art. 172 Persone giuridiche e società (172) La nuova formulazione proposta per l'articolo 172 contiene tre innovazioni materiali rispetto al testo attualmente vigente. Innanzitutto, la nuova disposizione viene dichiarata applicabile a tutti i reati descritti nel titolo secondo della parte speciale del Codice penale (reati contro il patrimonio). La norma vigente, che menziona soltanto gli articoli 147 e 163-170 CP è troppo restrittiva. L'articolo 172 CP concerne in modo particolare i reati speciali, in senso proprio e improprio, di cui possono
rendersi colpevoli anche gruppi di persone e persone giuridiche. Nella sua forma attuale, la norma non permette di sanzionare determinate infrazioni contro il patrimonio, anche quando ne sono dati tutti gli elementi costitutivi. È questo il caso in particolare degli articoli 138 numero 2 dCP (appropriazione indebita), 152 dCP (false indicazioni su società commerciali o cooperative), 158 dCP (amministrazione infedele) e 159 dCP (appropriazione indebita di trattenute salariali). L'ampliamento del campo d'applicazione dell'articolo 172 CP si impone dunque già per questa ragione.

Inoltre, è definita in modo più generale la cerchia delle persone fisiche alle quali possono essere attribuite le caratteristiche della persona giuridica o della società. Il nuovo articolo 172 menziona gli organi della persona giuridica e i membri di un organo, il collaboratore con potere decisionale indipendente 880

nel settore d'attività di cui si occupa e il dirigente di fatto di una persona giuridica o di una società. Il termine «organo» corrisponde alla nozione di diritto civile (p. es. il membro del consiglio d'amministrazione o dell'organo di revisione). I «collaboratori» di una persona giuridica o di una società sono tutte le persone abilitate a decidere in modo autonomo nel proprio campo d'attività (p. es. procuratori e mandatari commerciali)186'. Il «dirigente effettivo» è colui che, dietro le quinte, tira le fila di una persona giuridica o di una società e insedia uomini di paglia come organi187'. Un elenco dettagliato, come quello che figura nella disposizione vigente, mancherebbe di chiarezza e potrebbe rivelarsi lacunoso. Inoltre, a differenza dell'articolo 161 CP introdotto di recente, applicabile soltanto alle società anonime e cooperative, l'articolo 172 dCP comprende tutte le persone giuridiche. Per questo fatto, ne risulterebbe un'elencazione delle singole persone fisiche troppo estesa.

D'altronde, oltre alle società in nome collettivo e in accomandita, la nozione di società abbraccia anche la società semplice. Quest'estensione è giustificata dal fatto che compiti di notevole importanza sono attualmente svolti da consorzi, che dal profilo giuridico sono società semplici.

Materialmente la nuova disposizione corrisponde alla proposta della commissione peritale, generalmente accolta con favore dagli organismi consultati. Alcuni degli interpellati hanno tuttavia giudicato il testo della disposizione poco comprensibile. Per questo motivo, la presentazione e la formulazione dell'articolo 172 dCP differiscono leggermente dalla versione della commissione peritale. Due sono soprattutto le differenze da sottolineare: da un lato, la definizione del comportamento sanzionabile è riunita in un unico comma; d'altro lato, la definizione della cerchia delle persone fisiche alle quali sono riconosciute le caratteristiche particolari proprie della persona giuridica o della società figura ora, in una forma strutturata, in testa all'articolo.

Alcuni partecipanti alla procedura di consultazione hanno ritenuto che, considerata la sua portata, la disposizione avrebbe dovuto essere inserita nella parte generale del codice penale. La censura è in principio giustificata, tanto più che nel frattempo la commissione
peritale incaricata della revisione della parte generale del Codice penale ha auspicato l'elaborazione dì una simile disposizione fondata sull'articolo 28 dell'avamprogetto Schultz188'. Ci si potrebbe allora domandare perché non l'abbiamo direttamente ripresa nel presente disegno, piuttosto che mantenerla nella parte speciale come articolo 172 dCP. Da un lato, la forma che simile disposizione dovrebbe avere nella parte generale non è per il momento ancora chiaramente definita. Essa deve in particolare essere per quanto possibile in armonia con le nuove disposizioni in materia di responsabilità penale dell'azienda. Queste ultime disposizioni devono ancora essere sottoposte a una procedura di consultazione, che si protrarrà verosimilmente fino alla metà del 1991. D'altro lato, riteniamo che le disposizioni della parte generale, collegate tra di loro sotto diversi aspetti, debbano essere esaminate e messe in vigore simultaneamente. Inoltre, il fatto di disciplinare nel frattempo la cosiddetta responsabilità degli organi nel nuovo articolo 172 non lascia sussistere nessuna notevole lacuna nella legge, dato che l'importanza pratica di siffatta norma si limita essenzialmente ai reati contro il patrimonio.

881

Abbiamo parimenti rinunciato a adattare nei limiti del possibile la formulazione dell'articolo 172 dCP a quella della disposizione prevista nella parte generale, considerato il carattere ancora molto provvisorio di quest'ultima. Quest'operazione potrebbe comunque rivelarsi opportuna in una fase ulteriore, cioè in occasione dei dibattiti parlamentari sul presente disegno.

213.40

Art. 172bis

Cumulo di pena privativa della libertà e multa

(nuovo) L'articolo 172bis è completamente nuovo. Le seguenti considerazioni sono alla base della sua introduzione. Conformemente al disciplinamento vigente in materia di reati contro il patrimonio, l'autore che commette un reato qualificato contro il patrimonio, quali la ricettazione per mestiere (art. 144 cpv. 3 CP), la truffa per mestiere (art. 148 cpv. 2 CP), l'estorsione per mestiere (art. 156 n.

2 CP), l'usura per mestiere (art. 157 n. 2 CP) e l'amministrazione infedele per fine di lucro (art. 159 cpv. 2 CP) deve essere punito con la pena privativa della libertà e la multa. Inoltre, in caso di estorsione (an. 156 n. l CP) e usura (art.

157 n. l CP), la multa può essere cumulata con la pena privativa della libertà se gli elementi costitutivi del reato di base sono realizzati. Il motivo per cui nei casi enumerati si decise di cumulare la pena privativa della libertà con la multa, risiede nell'intenzione di colpire chi delinque contro il patrimonio in un bene per lui particolarmente prezioso, i suoi interessi pecuniari. Attualmente la multa è invece solitamente pronunciata per ragioni ben diverse. Si verificano casi nei quali, pur ritendo opportuno far beneficiare il delinquente della sospensione condizionale della pena, si vorrebbe nondimeno infliggergli una multa da pagare immediatamente, allo scopo di incitarlo, in modo concretamente percettibile, alla riflessione. In questo senso, il disciplinamento attuale è troppo rigido, in particolare per quanto riguarda, da un canto, le disposizioni citate in inizio di paragrafo e, d'altro canto, quando si tratta di applicare le norme che comminano alternativamente una pena privativa della libertà o la multa (le due pene possono essere cumulate in virtù dell'articolo 50 capoverso 2 CP). Inoltre - e questo è un motivo supplementare che depone per l'introduzione dell'articolo 172bis -, alcune di queste disposizioni obbligano il giudice a pronunciare la multa anche se questa, nella fattispecie, si rivelasse una pena inadeguata. Queste ragioni ci hanno indotto ad eliminare la multa quale pena obbligatoria o facoltativa nelle disposizioni precitate e a introdurre in sua vece, quale norma generale, il nuovo articolo 172bis Conformemente a questa disposizione, spetterà al giudice decidere se pronunciare, oltre alla pena privativa della libertà, anche la multa.
La nuova disposizione corrisponde materialmente al progetto della commissione peritale, approvato largamente nel corso della procedura di consultazione. Alcuni degli organismi consultati hanno osservato che la relazione dell'articolo 172bis dCP con il vigente articolo 50 capoverso 2 CP sarebbe ambigua. Per questo motivo, la presente formulazione differisce dal testo proposto dagli esperti. Essa indica chiaramente che se una disposizione prevede alternativamente una pena privativa della libertà o la multa (p. es. art. 137 n. 1, art.

141 cpv. l, art. 144 cpv. l dCP), il giudice ha la possibilità, come fin qui, di 882

cumulare le due pene in virtù dell'articolo 50 capoverso 2 CP. L'articolo 172bis è applicabile soltanto nelle altre fattispecie giuridiche contenute nel titolo secondo della parte speciale del Codice penale. Alcuni partecipanti alla procedura di consultazione hanno criticato la collocazione data alla nuova disposizione, che, a loro avviso, avrebbe dovuto piuttosto trovar posto nella parte generale del Codice penale. Abbiamo tuttavia ritenuto di seguire la soluzione della commissione peritale poiché, come già da noi sottolineato a proposito dell'articolo 172 dCP189), la norma è fondamentalmente concepita in funzione dei reati contro il patrimonio. D'altra parte, l'intero sistema delle pene e delle misure è presentemente oggetto di riesame nel quadro della revisione della parte generale del Codice penale. Sarebbe illogico scorporare una norma da questo vasto insieme per limitarsi a trattarla nel ristretto ambito dei reati contro il patrimonio.

213.41

Art. 172ter

Reati di poca entità

(138/142/143 cpv. 2/144 cpv. 2) Quattro sono le innovazioni rispetto al diritto vigente contenute nel nuovo articolo 172ter: la prima riguarda il campo d'applicazione della disposizione. Oltre ai reati menzionati esplicitamente nel comma 2, essa si applica a tutte le disposizioni del titolo secondo della parte speciale del codice penale, come risulta dalla sua collocazione tra le disposizioni generali (art. 172 segg. dCP). Attualmente l'autore di un'infrazione contro il patrimonio può solo raramente profittare del privilegio riconosciuto quando l'elemento patrimoniale in questione è di trascurabile valore. Questa possibilità è per esempio prevista per la sottrazione di poca entità (art. 138 CP), l'appropriazione indebita e il defraudamento di poca entità (art. 142 CP), come pure per casi particolarmente benigni di sottrazione e di ricettazione (art. 143 cpv. 2 e art. 144 cpv. 2 CP). Per contro, è irragionevole non poter accordare lo stesso privilegio ai colpevoli di altre forme di reato, quando l'infrazione commessa è di poca entità; la frequenza di siffatte situazioni è già di per sé sufficiente a giustificare l'estensione di questo principio a tutti i reati contro il patrimonio, eccettuati quelli espressamente menzionati dal capoverso 2 dell'articolo 172ter dCP. Quest'ultima eccezione deriva dal fatto che le norme in parola concernono reati «compositi» (zusammengesetzte Delikte), in cui, oltre al patrimonio, vengono minacciati altri beni giuridici, quali per esempio la libertà, nel caso della rapina e dell'estorsione. Il privilegio dell'articolo 172ter è applicabile soltanto alle infrazioni dirette esclusivamente contro il patrimonio.

La seconda innovazione è costituita dall'introduzione delle espressioni «elemento patrimoniale di poco valore» (geringer Vermögenswert) e «danno di lieve entità» (geringer Schaden). Quest'ultima nozione, del tutto nuova, è strettamente legata all'estensione del campo d'applicazione della norma a tutti o quasi i reati contro il patrimonio. La definizione del diritto vigente, che parla di «oggetti di poco valore» e di «casi di esigua gravita» è manifestamente troppo restrittiva per figurare in una disposizione di portata generale applicabile ai reati di minore entità.

Inoltre, l'articolo 172ter dCP esige che l'atto punibile e, dunque, l'intenzione dell'autore, concernano fin dall'inizio esclusivamente un elemento patrimo883

niale di esiguo valore o un danno di lieve entità. La disposizione non si applica per esempio al delinquente il cui comportamento delittuoso lascia intendere come l'intenzione iniziale fosse quella di mirare a valori patrimoniali di considerevole importanza, anche se, per una ragione qualsiasi, l'effettiva minaccia era stata poi rivolta a un elemento patrimoniale di poco valore. Abbiamo consapevolmente rinunciato a menzionare criteri e circostanze soggettivi costitutivi del privilegio, sul tipo di quelle che attualmente figurano nell'articolo 138 CP (autore spinto dal bisogno, per esempio).

Da ultimo, la sanzione prevista dall'articolo 172ter dCP è l'arresto o la multa, in luogo dell'arresto fino a otto giorni o la multa (art. 138 e 142 CP). L'esenzione dalla pena di cui può attualmente beneficiare l'autore spinto dal bisogno (art. 138 cpv. 2 CP) non è stata ripresa nell'articolo 172ter, poiché si sarebbe reso illusorio il diritto di querela della persona lesa. All'autorità competente rimane pur sempre la possibilità di esortare la parte lesa a ritirare la querela quando il caso in questione corrisponde a una fattispecie che avrebbe potuto portare, in virtù dell'articolo 138 capoverso 2 CP, all'esenzione dalla pena.

La forma e il contenuto della disposizione corrispondono alla proposta della commissione peritale, modificata soltanto su due punti di natura redazionale: nella versione tedesca del capoverso 1, il termine «sie» - che si riferisce all'atto - è stato sostituito con «der Täter», come suggerito da alcuni partecipanti alla procedura di consultazione. Inoltre, per maggior chiarezza, il capoverso 2 è stato completato con il numero dell'articolo relativo al furto qualificato. Il termine «Chantage» è stato eliminato nel capoverso 2 del testo tedesco, al fine di far collimare il tenore dell'articolo con il titolo marginale tedesco dell'articolo 156 dCP (Erpressung). L'articolo 172ter è stato favorevolmente accolto nel corso della procedura di consultazione. Soltanto qualche partecipante ha ritenuto inopportuno introdurre un privilegio generale, in particolare per quanto concerne reati estremamente frequenti come la truffa e il furto. Altre cerehie consultate hanno formulato riserve sulle nozioni di «elemento patrimoniale di poco valore» e di «danno di lieve entità». Abbiamo tuttavia preferito
mantenerle. La nozione di poco valore figura già nel diritto vigente - articoli 138 e 142 CP - e la sua concretazione non ha mai dato luogo a difficoltà di rilievo.

Da ultimo, alcuni partecipanti hanno rimproverato all'articolo 172ler di fondarsi sull'aspetto soggettivo dell'infrazione. Nonostante questa critica, abbiamo mantenuto la soluzione propugnata dalla commissione peritale. Infatti, una norma incentrata unicamente sulla materialità dei fatti condurrebbe a privilegiare ogni tentativo mancato diretto contro un elemento patrimoniale di poco valore o implicante un danno di lieve entità, senza tener conto dell'intenzione reale dell'autore. Non bisogna d'altra parte dimenticare che, in assenza di indizi sufficienti per ammettere un'intenzione del delinquente riferita ad un'infrazione grave, il tribunale si baserà di regola su criteri obiettivi.

884

214

Falsità in documenti

214.1

Art. 251 Falsità in documenti (251)

Come già sottolineato in precedenza 190', la commissione peritale aveva ritenuto che sarebbe stato opportuno intraprendere una riforma del diritto penale in materia di documenti (art. 251 segg. CP). Per quanto riguarda l'articolo 251 CP, l'obiettivo principale dei periti consisteva nell'eliminare dalla norma il criterio della «.creazione ad opera di un privato di un documento falso» (private Falschbeurkundung). L'articolo 251 numero 1 comma 2 CP prevede una sanzione a titolo di falsità in documenti per chi, in particolare, «attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica». A differenza del reato di base, che riguarda la falsificazione in senso proprio, vale a dire la formazione di un documento contraffatto, mediante per esempio la contraffazione della firma, il comportamento represso nel caso di falsa attestazione consiste nel fabbricare un documento fittizio, chiamato anche «documento menzognero» (Lugurkunde). È questo in particolare il caso tanto per citare qualche esempio tratto dalla giurisprudenza - del bilancio191', della ricevuta 192' e del contratto 193', quando siffatti documenti contengono indicazioni inesatte. Dall'entrata in vigore del Codice penale, questa nozione di falsa attestazione ad opera di un privato è controversa, in particolare perché è difficile distinguere chiaramente tra il documento menzognero sanzionato penalmente e la menzogna scritta (schriftliche Lüge), la quale invece non è punibile 194'. Una larga parte della dottrina propugna anche l'eliminazione della falsa attestazione quale elemento costitutivo della falsità in documenti; la maggioranza della commissione peritale ha seguito quest'opinione. È stata dunque proposta l'introduzione di un nuovo articolo 251bis sulla falsa contabilità, in modo da reprimere il caso principale di falsa attestazione ad opera di privati, particolarmente meritevole, secondo l'avviso della commissione, di essere sanzionata penalmente. La commissione ha inoltre completato gli altri elementi costitutivi della falsità in documenti in senso proprio, menzionando nell'articolo 251 CP anche gli scritti risultanti da un processo automatico d'elaborazione di dati. La disposizione dovrà subire ancora altre modifiche di natura redazionale.

Le proposte relative alla revisione della legislazione
penale in materia di documenti hanno provocato una vera e propria levata di scudi in occasione della procedura di consultazione. Un considerevole numero di partecipanti ha categoricamente respinto l'idea di eliminare dalla disposizione la falsa attestazione ad opera di privati. Le cerehie direttamente toccate dall'applicazione del diritto penale, in particolare, hanno insistito sul ruolo importante svolto dalla repressione della falsa attestazione nella lotta contro la criminalità economica.

Sarebbe illogico rinunciare senza che vi siano ragioni imperative a questo aspetto della disposizione. Pur ammettendo che l'applicazione si era rivelata ardua, gli oppositori hanno nondimeno sottolineato come la giurisprudenza, soprattutto quella pressoché cinquantennale del Tribunale federale, abbia potuto risolvere la maggior parte delle incertezze. Inoltre, è stato obiettato con ragione che la soluzione proposta dai periti si limiterebbe a trasferire nella 885

nuova disposizione sulla falsa contabilità (art. 251bis dCP) la maggior parte dei problemi di applicazione invocati a sostegno dell'eliminazione della falsa attestazione. Questo argomento è indubbiamente fondato, in particolare quando si tratta di qualificare una fattura o una ricevuta come documento (ai sensi dell'art. 251 dCP) oppure come elemento della contabilità (ai sensi dell'art. 251bis dCP195). Occorre infine osservare che l'articolo 251bis dCP, proposto dalla commissione peritale in sostituzione della falsa attestazione, è pure stato criticato da diversi partecipanti alla procedura di consultazione.

Un nuovo approfondito esame della questione ci ha indotti a rinunciare a sopprimere nell'articolo 251 CP la falsa attestazione. Riteniamo infatti che gli argomenti di natura dogmatica, tutti incontestabilmente pertinenti, militanti a favore della soppressione, non sono di portata sufficrente per controbilanciare le ragioni che consigliano il mantenimento di questa condizione di punibilità.

Inoltre, chi è impegnato nella dura lotta contro la criminalità economica vorrebbe poter disporre delle migliori risorse penali e non approverebbe di essere privato di uno strumento così importante.

L'altro elemento essenziale del progetto commissionale, vale a dire l'estensione del campo d'applicazione dell'articolo 251 CP agli scritti elaborati per mezzo di un processo automatico di elaborazione di dati, è stato preso in considerazione per la nuova definizione di documento proposta nell'articolo 110 numero 5 comma 1 dCP196). Per il resto, le modifiche dell'articolo 251 numero 1 proposte della commissione peritale sono per lo più di ordine redazionale; citiamo ad esempio la nuova definizione degli elementi costitutivi dello scopo, cioè la sostituzione del passaggio «chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto...» con «chiunque, a scopo di inganno nei rapporti giuridici...». Diversi partecipanti alla consultazione hanno censurato queste proposte di modifica e molti di essi hanno giudicato complessivamente assai migliore la formulazione attuale dell'articolo 251 CP numero 1. Pertanto, vi proponiamo di lasciare sostanzialmente immutato il nocciolo dell'articolo 251 CP, vale a dire il suo numero 1. La proposta della
commissione peritale di introdurre una disposizione specifica sulla falsa contabilità (art. 251bis dCP) diventa dunque superflua, poiché quest'infrazione rimane punibile come falsa attestazione ai sensi dell'articolo 251 numero 1 CP. Lo stesso vale ora per la contabilità tenuta per mezzo di un sistema di elaborazione di dati.

È tuttavia opportuno adattare alla dottrina e alla giurisprudenza dominanti il comma 3 del numero 1 dell'articolo 251 CP che reprime l'utilizzazione di un documento falso. Secondo la formulazione attuale, la disposizione punisce chi «fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento formato od alterato da un terzo». Nella sua giurisprudenza, il Tribunale federale ammette però che la definizione di questa variante dell'infrazione permette di punire non soltanto il terzo, bensì anche il falsario stesso, qualora non possa essere punito in Svizzera per la falsificazione, per esempio perché il reato è stato perpetrato all'estero 197'. Conformemente alla proposta della commissione peritale, occorre dunque eliminare nel testo di legge il riferimento al terzo, tanto più che soltanto alcuni partecipanti alla procedura di consultazione hanno criticato siffatta innovazione.

886

Sempre seguendo la proposta commissionale, vi proponiamo di stralciare il numero 2 attualmente in vigore, concernente il reato qualificato, vale a dire il falso e l'uso del falso riferito ad un registro pubblico, ad un documento pubblico, ad un testamento olografo ecc. In effetti, il solo elemento che distingue la fattispecie qualificata dal reato di base consiste nella maggior severità della pena minima (detenzione non inferiore a sei mesi e non invece non inferiore a tre giorni). Una simile differenza oggi non è più giustificata. Anche per quanto riguarda i reati qualificati, il giudice è senz'altro in grado di scegliere tra quelle previste nel numero 1 una sanzione adeguata alla gravita dell'atto.

Come già rilevato nel numero 213.3 a proposito dell'articolo 138 dCP, il fatto di rinunciare per quanto possibile a pene minime diverse dalle sanzioni penali ordinarie si iscrive nella linea già seguita in occasione di altre revisioni della parte speciale del Codice penale.

214.2

Art. 252 Falsità in certificati (252)

Come già nell'articolo 251 numero 1 comma 3 dCP, vi proponiamo di stralciare il passaggio «non destinati a lui» nel comma 3 dell'articolo 252 dCP, in modo da indicare chiaramente che l'uso dei documenti falsi da parte del falsario è punibile anche qualora questi non possa essere perseguito in Svizzera per la falsificazione.

Il numero 2 dell'articolo 252 CP prevede attualmente una pena minima più severa (detenzione non inferiore a un mese) per chi fa mestiere della contraffazione od alterazione degli scritti o ne fa commercio. Per le ragioni esposte nel numero 214.1, è preferibile rinunciare a simile soluzione. Vi proponiamo dunque di stralciare il numero 2, che del resto non ha avuto finora alcuna importanza pratica.

214.3

Soppressione di documenti (254)

Conformemente alla proposta della commissione peritale, abbiamo mantenuto all'articolo 254 CP il suo tenore attuale. Visto che la definizione dei documenti contenuta nell'articolo 110 numero 5 comma 1 CP è stata completata includendo la nozione di registrazione su supporti di dati o d'immagini 198', la disposizione sulla soppressione di documenti comprende ora anche siffatte registrazioni.

214.4

Documenti esteri (255)

La commissione peritale aveva esaminato la possibilità di trasferire l'articolo 255 CP, che estende la protezione penale ai documenti esteri, nella parte generale del Codice penale e di aggiungerne il contenuto alla definizione legale di documento nell'articolo 110 numero 5 CP. Tuttavia, lo scopo che questa operazione si prefiggeva, ovvero l'estensione del campo d'applicazione dell'arti887

colo 255 CP all'articolo 317 CP, non risponde a una necessità pratica. Seguendo l'avviso della commissione peritale, abbiamo dunque lasciato invariato l'articolo 255 CP. La soppressione prevista nel progetto peritale si fondava infatti su un errore redazionale.

215 215.1

Crìmini e delitti contro la tranquillità pubblica Art. 258 Pubblica intimidazione (258)

La proposta modifica dell'articolo 258 è collegata con l'introduzione dell'articolo 128bis dCP (falso allarme), che, da parte sua, discende dalla revisione dell'articolo 151 concernente il danno patrimoniale procurato con astuzia 199'.

La vigente disposizione sulla «pubblica intimidazione» presuppone che l'autore faccia credere di voler egli stesso mettere in atto la minaccia di gravi pregiudizi che profferisce. Attualmente però, il delinquente si accontenta di solito di annunciare un pericolo, provocando un falso allarme. Si pensi per esempio all'autore di una chiamata telefonica annunciante, contrariamente al vero, che una bomba è nascosta in un aeroporto o in un negozio, oppure al corrispondente di una stazione radio che induce consapevolmente quest'ultima a propalare notizie inesatte, quali la fuga di sostanze radioattive da una centrale nucleare o l'apparire di una crepa in una diga. In questi casi è possibile che la popolazione venga spaventata almeno nella stessa misura di quanto non avvenga con le minacce costitutive del reato di cui al vigente articolo 258 CP. Vi proponiamo di conseguenza di completare la norma vigente (che sanziona la minaccia) con una seconda forma di atto punibile, vale a dire il falso annuncio (Vorspiegelung) di un pericolo imminente. Quest'espressione enuncia con chiarezza che il colpevole è a conoscenza del fatto che il pericolo di cui afferma l'esistenza in realtà non esiste.

Considerato l'ampliamento della norma, sarebbe necessario allargare anche l'elenco di esempi che figura nell'articolo 258 CP («... in ispecie con la minaccia di assassinio, di saccheggio o d'incendio...»). La disposizione ne risulterebbe però troppo appesantita. Queste precisazioni paiono d'altronde superflue, poiché il reato è sufficientemente definito dalla nozione di «minaccia di un pericolo per la vita, la salute o la proprietà». Inoltre, il fatto che la minaccia o il falso annuncio «diffondano lo spavento» nella popolazione indica chiaramente che deve trattarsi in tutti i casi di un pericolo grave.

Nonostante l'introduzione di questa nuova variante di commissione dell'infrazione, il nostro Collegio ha ritenuto opportuno mantenere la pena prevista dal diritto attuale, vale a dire la reclusione fino a tre anni o la detenzione.

216 216.1

Reati contro i doveri d'ufficio e professionali Art. 314 Infedeltà nella gestione pubblica (314)

La commissione peritale aveva rinunciato a modificare, parallelamente all'articolo 159 CP sulla concorrenza sleale 200', anche l'articolo 314 CP, ritenendo 888

che la questione non rientrasse nell'ambito del mandato conferitole. Questo modo di procedere è stato criticato nella procedura di consultazione. A nostro avviso una modifica si impone almeno per quanto riguarda la sanzione. Nel suo tenore attuale, l'articolo 314 prevede infatti una pena massima di tre anni di reclusione. Sarebbe insostenibile reprimere l'infedelità nella gestione pubblica in modo meno severo di quanto avverrà per l'amministrazione infedele per fine di lucro, per la quale il nostro disegno commina cinque anni di reclusione in luogo dei cinque anni di detenzione del diritto vigente. Proponiamo dunque di portare a cinque anni di reclusione la pena massima prevista dall'articolo 314 CP, mantenendo inoltre la possibiltà di pronunciare la detenzione e di cumulare la multa con la pena privativa della libertà. Di contro, non senza qualche esitazione, abbiamo rinunciato ad estendere il campo d'applicazione di questa disposizione al comportamento del funzionario o del membro di un'autorità che, con un atto concreto e non necessariamente giuridico, agisce in modo lesivo degli interessi pubblici. Alludiamo per esempio ai casi di mancato incasso di crediti pubblici o di investimento inadeguato di fondi pubblici. Ci si potrebbe domandare a questo proposito se, in un simile caso, il membro di un'autorità o il funzionario non sarebbe punibile per amministrazione infedele giusta l'articolo 158 dCP201) e, in caso di pregiudizio agli interessi pubblici arrecato mediante la conclusione di un atto giuridico, giusta l'articolo 314 dCP202'. In ultima analisi, abbiamo decìso di rinunciare all'estensione del campo d'applicazione dell'articolo 314 CP perché, nella maggior parte dei casi, l'amministrazione infedele è commessa per fine di lucro e la pena comminata è identica a quella prevista dal nuovo articolo 314 dCP.

216.2

Falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari

(317) Se si rinuncia all'obiettivo principale perseguito dalla commissione peritale, vale a dire includere nella parte speciale del Codice penale, articolo 317 CP compreso, i documenti falsi confezionati per mezzo di un impianto per l'elaborazione di dati, le modifiche che possono ancora essere apportate a questa disposizione sono, come nel caso dell'articolo 251 CP, piuttosto secondarie e di natura essenzialmente redazionale. Contrariamente alla commissione peritale, proponiamo dunque di non modificare questa norma, almeno per quanto concerne la definizione del reato.

Per i motivi esposti nei numeri 213.3 e 214.1, è inoltre opportuno rinunciare alla pena minima di sei mesi di detenzione prevista nell'articolo 317 numero 1 CP. Conformemente alla proposta della commissione peritale, la sanzione prevista è ora la reclusione fino a cinque anni o la detenzione.

Al fine di operare una distinzione più netta con l'articolo 251 (falsità in documenti), vi proponiamo da ultimo di rimpiazzare l'attuale titolo marginale (falsità) con «falsità in atti formati da pubblici ufficiali e funzionari» («Urkundenfälschung im Amt»).

889

217

Contravvenzioni a disposizioni del diritto federale

217.1

Inosservanza da parte del debitore di norme della procedura di esecuzione e di fallimento (323)

Siccome la revisione della legge sull'esecuzione e sul fallimento (LEF) renderà in ogni caso necessarie modifiche formali all'articolo 323 CP (adattamento dei rinvii alle disposizioni della LEF), abbiamo giudicato preferibile sottoporvi la nuova versione di questa disposizione contemporaneamente al messaggio concernente la LEF, in modo da evitare una revisione in due tappe.

La sola modifica prevista consiste in un lieve inasprimento della sanzione (arresto senza limite massimo o multa). La commissione peritale aveva inoltre proposto di completare la disposizione con un numero 6, applicabile al debitore che, dopo aver ottenuto il beneficio di un concordato con abbandono dell'attivo, non da al liquidatore le informazioni necessarie all'esecuzione del concordato. Riteniamo tuttavia inutile quest'aggiunta, :in quanto il debitore non ha nessun interesse a fare ostruzionismo in questo stadio della procedura. Inoltre, quale ultima ratio, esiste sempre la possibilità di revocare il concordato. A nostro avviso, una sanzione penale sarebbe inopportuna. Al contrario, la tutela del debitore posto al beneficio di un concordato con abbandono dell'attivo impone di reprimere penalmente il comportamento del terzo che si rifiuta di comunicare le informazioni necessarie. Una modifica in questo senso dell'articolo 324 CP vi sarà sottoposta contemporaneamente al disegno di revisione della LEF.

217.2

Inosservanza delle norme legali sulla contabilità

(325) Come già nel caso del progetto di modifica dell'articolo 166 CP 2M) , la commissione peritale aveva proposto di stralciare anche dal primo comma dell'articolo 325 CP il termine «regolarmente». Questa cancellazione teneva conto del nuovo articolo 251bis (falsa contabilità) elaborato dalla commissione peritale.

Considerato però che vi proponiamo di rinunciare a questa nuova disposizione 204', diventa superfluo adattare l'articolo 325, che mantiene il suo tenore attuale.

217.3

Art. 326 Persone giuridiche, società commerciali e ditte individuali 1. Nel caso degli articoli 323-325 (326)

Le medesime considerazioni fatte nel commento dell'articolo 172 dCP205) possono valere anche per l'articolo-326 dCP, se si eccettua il fatto che l'articolo 172 è applicabile all'insieme dei reati descritti nel titolo secondo della parte speciale del Codice penale, mentre il campo d'applicazione del nuovo articolo 326 si limita, come attualmente, ai reati previsti dagli articoli 323-325 CP.

890

217.4

Art. 326ter

Contravvenzione alle disposizioni sulle ditte commerciali

(nuovo) II diritto penale concernente la ragione sociale si trova attualmente nella legge federale del 6 ottobre 1923 che stabilisce disposizioni speciali in materia di registro di commercio e di ditte206' (di seguito denominato «legge federale»). Queste norme penali sono suddivise in delitti (art. 2 cpv. 1) e contravvenzioni (art.

2 cpv. 2 e art. 3).

Al pari dell'articolo 1 della legge federale, che corrisponde all'articolo 153 dCP (false comunicazioni alle autorità del registro di commercio)207), le norme penali in materia di ragione sociale devono essere riprese nel Codice penale in occasione della presente revisione. Il contenuto dell'articolo 4 della legge federale, che tratta dell'uso di insegne di carattere nazionale, è ampiamente coperto dalle disposizioni penali della legge federale del 5 giugno 1931 sulla protezione dello stemma e degli altri segni pubblici della Confederazione. La legge federale del 6 ottobre 1923 può dunque essere abrogata.

Contrariamente alla legge federale, l'articolo 326ter dCP prevede soltanto contravvenzioni. La disposizione contiene inoltre lievi modifiche materiali.

La nostra proposta non riprende l'elemento costitutivo soggettivo costituito dall'intenzione di trarre in errore (Täuschungsabsicht), che figura nei vigenti articoli 2 capoverso 1 e 3 capoverso 1 della legge federale. In sua vece, viene introdotto nella nuova disposizione l'elemento oggettivo della «denominazione fallace» e «tale da indurre in errore». Una formulazione simile («tale da trarre in errore») esiste già nell'articolo 4 della legge federale. L'eliminazione dell'elemento soggettivo dell'inganno, che implica parimente la soppressione della distinzione presente nell'attuale articolo 2 della legge federale, semplifica in modo notevole la norma penale. La precisazione fatta dall'articolo 3 della legge federale a proposito delle aziende non iscritte («sia essa o no obbligata all'iscrizione») è stata pure stralciata, senza che per questo il contenuto materiale della disposizione subisca mutamenti. Rispetto all'articolo 3 capoverso 2 della legge federale, il capoverso 3 della nuova disposizione è stato esteso alle aziende iscritte nel registro di commercio. Inoltre, partendo dall'idea che l'uso non autorizzato di designazioni nazionali, territoriali o regionali non va necessariamente sempre di
pari passo con l'impiego di designazioni fallaci o tali da indurre in errore, abbiamo ritenuto necessario trattare questi reati in commi distinti.

Negli ultimi tempi, la reputazione del nostro Paese è stata offuscata a più riprese da aziende straniere che, avvalendosi di metodi commerciali discutibili, hanno fatto credere di essere ditte svizzere. Per questo motivo, è necessario sanzionare chi crea l'illusione che una certa azienda senza succursali nel nostro Paese sia assoggettata al diritto svizzero o che, per lo meno, vi abbia una succursale. La norma che vi proponiamo dovrebbe facilitare notevolmente la lotta contro questo genere di pratiche. Le indicazioni false circa la sede dell'impresa sono sempre suscettibili di trarre in inganno: l'aggiunta di quest'elemento nella definizione del reato è dunque superflua. Infine, va rilevato che l'articolo 4 della legge federale (impiego di un'insegna di carattere nazionale) aveva anche lo scopo di lottare contro i raggiri fondati sulla nazionalità dell'azienda208'.

891

217.5

Art. 326quater

False informazioni da parte di istituzioni di previdenza a favore del personale

(nuovo) L'importanza dell'obbligo di informare cui sono tenute le istituzioni di previdenza a favore del personale in forza dell'articolo 89bis capoverso 2 CC ci ha indotti a proporre l'introduzione di un articolo 326quater dCP che reprima penalmente la violazione intenzionale di quest'obbligo. L'articolo 89bis capoverso 2 CC obbliga gli organi delle istituzioni di previdenza a favore del personale, costituite in forma di fondazione, a «dare ai beneficiari tutte le informazioni necessarie su l'ordinamento, l'attività e lo stato finanziario della fondazione». Questo genere di informazioni è importante per i beneficiari sotto due aspetti. In primo luogo, li autorizza a chiedere all'autorità di vigilanza di provvedere, giusta l'articolo 84 capoverso 2 CC, affinchè i beni siano impiegati conformemente al fine della fondazione. In secondo luogo, siffatte informazioni possono rendere attento il beneficiario del diritto che gli compete secondo l'articolo 89bis capoverso 5 CC di esigere giudizialmente prestazioni della fondazione. Questo obbligo generale di informazione è stato concretato nell'articolo 13 capoverso 2 dell'ordinanza del 12 novembre 1986 sul mantenimento della previdenza e del libero passaggio209). Secondo questa disposizione, ogni istituto di previdenza è tenuto, qualsiasi sia la sua forma giuridica e l'entità delle sue prestazioni, ad indicare al salariato tutte le possibilità esistenti secondo la legge e il relativo regolamento per il mantenimento della previdenza in caso di libero passaggio210).

L'articolo 326quater non si prefigge unicamente di proteggere penalmente il diritto del beneficiario di essere informato. Esso reprime anche l'organo di un'istituzione di previdenza che, in violazione dell'obbligo legale d'informare l'autorità cantonale o federale di vigilanza, non fornisca informazioni o ne fornisca di inveritiere. In entrambi i casi, la violazione dell'obbligo di informare può consistere sia nel mancato rilascio di informazioni, sia nel rilascio di informazioni false. Teniamo a sottolineare che il rilascio per negligenza di informazioni false non è punibile.

Il campo d'applicazione della disposizione è limitato alle istituzioni di previdenza non soggette alla legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(LPP)211). Si tratta, da un canto, delle istituzioni non registrate che sono escluse dall'applicazione della previdenza obbligatoria ai sensi di detta legge 217), e, d'altro canto, di quelle che, sebbene registrate giusta l'articolo 48 LPP, forniscono prestazioni che oltrepassano quelle minime prescritte dalla legge 2 3). In effetti, le disposizioni penali speciali degli articoli 75-79 LPP sono applicabili alle istituzioni di previdenza registrate che forniscono le prestazioni minime obbligatorie. In quanto lex specialis, esse sono poziori alle norme del diritto penale, fatte salve le eccezioni previste espressamente214) nella legge stessa. Alcuni organismi consultati hanno obiettato che l'articolo 326quater costituisce un doppione dell'articolo 75 numero 1 capoverso 1 LPP o è addirittura superfluo. Non condividiamo quest'opinione, poiché la norma penale proposta permette di correggere la disparità di trattamento esistente tra gli istituti di previdenza retti dagli articoli 892

75 segg. LPP e quelli per i quali attualmente vi è un vuoto giuridico 215'. La nozione di «istituzione di previdenza a favore del personale» è stata scientemente preferita a quella di «fondazione di previdenza a favore del personale», al fine di permettere di tener conto anche delle cooperative di previdenza e degli istituti di previdenza di diritto pubblico, che sono tenuti anch'essi all'obbligo d'informazione.

Secondo la disposizione, l'autore del reato può essere soltanto un organo di un istituto di previdenza. L'articolo 326quater esclude dunque il datore di lavoro, tenuto anch'esso in forza dell'articolo 331 capoverso 4 CO ad informare i lavoratori, ma che deve ottenere a sua volta queste informazioni dal consiglio di fondazione, di cui fanno parte anche rappresentanti dei dipendenti.

Considerata l'importanza del dovere d'informazione e delle gravi conseguenze provocate dalla sua violazione, la commissione peritale aveva conferito a questo reato il carattere di delitto (art. 154 dCP), limitando tuttavia la pena a un anno di detenzione al massimo o alla multa, per tener conto del fatto che si tratta pur sempre soltanto di una violazione intenzionale di un dovere d'ufficio. Questa sanzione è stata oggetto di diverse critiche in occasione della procedura di consultazione. Alcuni hanno ritenuto ingiustificata questa limitazione, visto l'importante ruolo sociale rivestito dalle istituzioni di previdenza. Altri hanno giudicato le pene troppo severe e reclamata un'armonizzazione con le pene previste dagli articoli 75 segg. LPP. Anche la dottrina ha giudicato troppo severa la pena proposta 216'. Nella discussione sulla nuova norma penale, la commissione peritale non ha infatti tenuto conto dell'articolo 75 numero 1 capoverso 1 LPP, benché esso costituisca per le istituzioni di previdenza soggette alla legge speciale il pendant dell'articolo 326quater. Ebbene, il reato retto da questa disposizione non è un delitto, bensì una contravvenzione passibile dell'arresto o della multa fino a 5 000 franchi 217'. La disparità che ne risulta per quanto riguarda le pene è ingiustificata, giacché non vi è motivo di prevedere due sanzioni differenti per due reati simili. Si verrebbe a creare un'inammissibile disparità di trattamento tra gli istituti di previdenza, a dipendenza del fatto che essi siano o non siano
sottoposti all'articolo 75 numero 1 capoverso 1 LPP.

Vi proponiamo pertanto di punire con l'arresto o la multa l'organo di un'istituzione di previdenza a favore del personale che viola il suo dovere legale d'informazione. Trattandosi di una contravvenzione, questa norma non può, contrariamente a quanto previsto dalla commissione peritale, figurare nel titolo secondo, tra i reati contro il patrimonio. Essa è stata dunque inserita come nuovo articolo 326quater nel titolo diciannovesimo concernente le contravvenzioni a disposizioni del diritto federale.

217.6

Art. 327 Riproduzione e imitazione di biglietti di banca e valori di bollo ufficiali senza fine di falsificazione (327)

La commissione peritale incaricata della revisione dei reati contro il patrimonio si è disinteressata dell'articolo 327, che reca attualmente il titolo marginale «contraffazione e imitazione di cartamoneta, biglietti di banca e valori di bollo ufficiali senza fine di falsificazione». La proposta di modificare l'articolo 327 58 Foglio federale. 74° anno. Voi. li

893

nel quadro del presente disegno è stata formulata dalla Banca nazionale svizzera (BNS). In occasione della procedura di consultazione relativa all'avamprogetto della commissione peritale, la BNS, che in precedenza era già intervenuta in proposito presso le autorità federali, ha avanzato, qualificandola d'urgente, una proposta di modificazione dell'articolo 327 sotto forma di disposizione elaborata e accompagnata da un commento.

Sebbene la norma in parola non riguardi direttamente i reati contro il patrimonio, nonostante che la proposta modificazione non sia stata oggetto di alcuna procedura di consultazione, abbiamo deciso di sottoporvi un progetto di revisione dell'articolo 327 basato su quello della BNS. Abbiamo scelto questa soluzione per i seguenti motivi: Motivi per una revisione nello stato di cose attuale Anche se il bene giuridico tutelato in primo luogo dall'articolo 327 è la sicurezza del traffico di pagamenti e la fiducia nei biglietti di banca svizzeri, è ugualmente opportuno impedire che qualcuno possa subire un pregiudizio patrimoniale in seguito all'utilizzazione abusiva di imitazioni di biglietti di banca messa in atto da terzi senza l'intenzione di commettere un falso. La relazione tra la revisione di questa norma e quella delle disposizioni penali sui reati contro il patrimonio risulta così evidente. Va sottolineato inoltre che il presente disegno si occupa di alcune disposizioni, le quali, pur presentando con i reati contro il patrimonio un legame ancor più sottile, debbono,essere incluse per altre ragioni nella revisione 218'.

Non è affatto nostra intenzione minimizzare la mancanza di una procedura di consultazione su questa disposizione. Nondimeno, non è infrequente che un disegno sia eccezionalmente sottoposto al Parlamento senza essere prima oggetto di una siffatta procedura, quando esso sia ben fondato e rivesta un carattere d'urgenza. Tale è stato recentemente il caso degli articoli 135 CP (rappresentazione di atti di cruda violenza) e 305ter CP (carente diligenza in operazioni finanziarie), senza che questo modo di procedere abbia causato difficoltà. A nostro avviso, la revisione dell'articolo 327 CP è indubbiamente urgente. Questa disposizione relativamente imprecisa si è dimostrata poco utile nella pratica. Il «pericolo di confusione», del quale la legge non da nessuna
definizione, viene spesso sottovalutato, tanto dall'autore dell'imitazione di biglietti di banca, quanto dalle autorità giudiziarie. Per questo motivo, l'articolo 327 CP, destinato ad impedire che delle riproduzioni possano essere confuse con biglietti di banca originali, ha soltanto raramente raggiunto il suo scopo. Per di più, i moderni apparecchi di riproduzione - ci limitiamo a citare la fotocopiatrice laser a colori - permettono oggi di realizzare molto facilmente imitazioni di sorprendente qualità di qualsiasi biglietto di banca. Per ovviare all'insufficiente tutela offerta dal Codice penale, la Banca nazionale ha Fatto ricorso al diritto d'autore, che le ha permesso già da qualche tempo di proibire la riproduzione e le imitazioni di banconote molto simili agli originali e addirittura di perseguire i colpevoli sulla base delle disposizioni penali della legge federale sul diritto d'autore 219'. Tuttavia, la revisione in corso della predetta legge rischia di rendere totalmente impraticabile questa via, del resto già resa più difficile dalla giurisprudenza. L'articolo 5 del relativo disegno prevede infatti di escludere i biglietti di banca dalla protezione offerta dal diritto d'autore 220'.

894

Questa situazione conferma quindi l'urgenza di una revisione dell'articolo 327.

Rimandarla a una tappa ulteriore della riforma totale del Codice penale comporterebbe una perdita di tempo ingiustificabile, tenuto conto delle difficoltà testé descritte.

Questa revisione si prefigge di accrescere l'effetto di prevenzione dell'articolo 327. L'esperienza dimostra che i biglietti di banca svizzeri godono di tale fiducia che il pubblico prende per vere imitazioni anche grossolane (come quelle che recano l'effige di un altro personaggio o sono stampate soltanto da un lato).

Esiste per questa ragione un grande pericolo che imitazioni o riproduzioni realizzate originariamente a scopi pubblicitari o per burla siano in seguito utilizzate da terzi in modo abusivo. Per impedire tali atti, è opportuno da un lato completare la formulazione della disposizione, soprattutto definendo in modo più preciso il pericolo di confusione e, d'altro lato, reprimere anche il reato commesso per negligenza.

Singoli elementi della revisione Secondo il diritto attuale, il reato consiste nella «contraffazione e imitazione» di cartamoneta e di biglietti di banca». Vi proponiamo di sostituire questi termini con «riproduzione o imitazione». Il termine «riproduzione» designa il fatto di ricopiare un originale in modo di principio fedele; differenze possono esservi eventualmente per quanto riguarda la grandezza o il colore (p. es. fotocopie di un biglietto di banca realizzate con colori differenti). Come nel diritto vigente, il termine «imitazione» indica una raffigurazione che si limita a riferirsi all'originale. Si pensi per esempio a prospetti pubblicitari realizzati sotto forma di biglietti di banca, recanti tuttavia un testo o elementi figurativi differenti.

L'articolo 327 dCP non reprime qualsiasi riproduzione o imitazione, ma soltanto quelle realizzate in modo che rischino d'essere confuse con autentici biglietti di banca. La disposizione non presuppone la realizzazione effettiva del pericolo di confusione, né tanto meno la confusione stessa: è sufficiente che le riproduzioni o le imitazioni siano atte a creare una tale confusione. Le imitazioni molto grossolane, con per esempio un disegno di scarsa qualità, non rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 327 dCP.

La vera e propria novità contenuta nel nuovo testo
consiste nella definizione del pericolo di confusione. Un pericolo siffatto esiste in particolare «quando l'intera faccia o la maggior parte della faccia di un biglietto di banca è riprodotta o imitata su un materiale e in un formato identici o simili a quelli dell'originale». È necessario menzionare il caso in cui è riprodotta la maggior parte di una faccia, per evitare che la legge possa essere elusa (per esempio modificando o aggiungendo alcuni elementi, come per esempio la dicitura «specimen» o la raffigurazione di un dito che tiene la banconota). Il materiale proibito è innanzitutto la carta e i materiali similari. Al contrario, non sussiste pericolo di confusione allorquando il biglietto di banca è stampato su metallo (come per esempio i biglietti raffigurati sulle pompe di benzina per illustrare quelli accettati) o su marzapane (per decorare una torta, per esempio). La menzione del formato permette di escludere dagli elementi costitutivi del reato non soltanto le riproduzioni molto piccole o molto grandi, bensì anche quelle in cui le pro895

porzioni sono del tutto distorte. Per giudicare in quale misura il formato si approssima all'originale, è opportuno far riferimento alla prassi vigente della Banca nazionale, che tollera una riproduzione allorquando la lunghezza dei margini è inferiore o superiore del 50 per cento almeno a quelle del formato originale. La giurisprudenza potrebbe ispirarsi a questa pratica, ormai collaudata. La disposizione non fa riferimento a ragion veduta al colore, perché l'esperienza dimostra che, in certe situazioni, anche riproduzioni monocrome possono essere confuse e accettate dal pubblico come banconote autentiche. Del resto, questa enumerazione non è esaustiva («in particolare»).

Oggetto del reato giusta il numero 1 comma 1 possono essere soltanto i «biglietti di banca» svizzeri o stranieri. Il termine «cartamoneta» utilizzato dal diritto vigente appare superfluo, perché privo di significato proprio. Al pari dell'articolo 240 CP (contraffazione di monete), l'articolo 327 dCP protegge soltanto i biglietti di banca in corso legale, non essondo gli altri più considerati moneta 221'. Per contro, i biglietti di banca semplicemente ritirati dalla circolazione, ma che le banche sono tenute ancora ad accettare, rimangono compresi nella nozione di moneta 222' e ricadono nel campo d'applicazione dell'articolo 327 dCP.

La variante concernente i valori di bollo è stata scorporata dal comma 1 per maggior chiarezza e in considerazione del fatto che per questa fattispecie legale è possibile rinunciare alla descrizione del pericolo di confusione. Essa figura ora nel comma 2. Fatta eccezione dei nuovi concetti di riproduzione e imitazione, la disposizione rimane immutata.

Il comma 2 del diritto vigente diventa il comma 3 dell'articolo 327 dCP. Mentre i termini «feilhaft» e «contrefaçon» sono stati rimpiazzati nelle versioni tedesca e francese dai termini «anbietet», rispettivamente «reproduction», nel testo italiano «contraffazioni» è sostituito con «riproduzioni».

Per quanto riguarda l'aspetto soggettivo, la disposizione enuncia come finora, allo scopo di distinguersi dai delitti in materia di contraffazione di moneta, che l'autore deve aver agito «senza il fine di commettere un falso». La precisazione contenuta dal diritto vigente quanto allo scopo dell'autore («in ispecie a scopo di pubblicità») è stato soppressa
perché superflua. Cionondimeno, anche in futuro la maggior parte dei casi repressi da questa norma riguarderà probabilmente riproduzioni o imitazioni di biglietti di banca stampati a fini pubblicitari o anche per scherzo (in occasione di un matrimonio, p. es.).

Vi proponiamo inoltre di punire d'ora in poi chi agisce per negligenza. Nella Repubblica federale di Germania, ove il reato equivalente a quello dell'articolo 327 dCP è punibile anche quando è commesso per negligenza 223', questo disciplinamento ha dato buoni risultati. Molto spesso, chi realizza queste riproduzioni o imitazioni di biglietti di banca non tiene sufficientemente conto del fatto che le sue copie possono facilmente essere confuse con biglietti di banca autentici. Non è raro che egli ritenga - o affermi di ritenere - di aver eliminato ogni pericolo di confusione adoperando un altro colore o apponendo la scritta «specimen». In questo genere di casi, il diritto attualmente vigente, che non reprime il reato commesso per negligenza, permette soltanto eccezionalmente di giungere alla punizione dell'autore, viste le difficoltà di provare l'intenzione.

896

Ma questi sono proprio i casi più frequenti; i reati intenzionali, anche se si tien conto del dolo eventuale, sono piuttosto rari. Chi realizza, in particolare come grafico o pubblicitario, riproduzioni o imitazioni di biglietti di banca gioca in ogni caso con il fuoco. È dunque opportuno imporgli l'obbligo, sotto comminatoria di sanzione penale, di prendere le precauzioni minime che si impongono e di valutare seriamente i pericoli di confusione, se necessario facendosi consigliare. Le esigenze in materia di diligenza dipendono, conformemente all'articolo 18 capoverso 3 CP, dalle circostanze della fattispecie, vale a dire dal genere e dallo scopo dell'attività in causa, nonché dalle condizioni personali dell'autore, cioè in particolare dalla sua attività professionale e dalla sua esperienza.

La sanzione prevista dal numero 2 per il reato commesso per negligenza si riferisce soltanto ai commi 1 e 2 del numero 1. Il contenuto del comma 3 («chiunque importa, mette in vendita o in circolazione siffatte riproduzioni o imitazioni») si avvicina molto a quello dell'articolo 242 CP (messa in circolazione di monete false), che non prevede la commissione per negligenza. Per armonizzare le due disposizioni e tenuto conto dello scarso interesse rappresentato dalla repressione del semplice distributore, abbiamo rinunciato a estendere la punibilità della negligenza al comma 3 dell'articolo 327 numero 1 dCP.

La pena comminata per il reato intenzionale rimane la multa o l'arresto. Per quanto concerne la commissione per negligenza, vi proponiamo di limitare la pena alla multa, in modo da stabilire una chiara differenza con il reato intenzionale.

Il numero 2 della disposizione vigente contiene una riserva a favore della «riproduzione di cartamoneta, di biglietti di banca e di valori di bollo ufficiali per scopi ufficiali, scientifici o informativi con il consenso scritto dell'autorità d'emissione competente». Vi proponiamo la soppressione pura e semplice di questo numero. Siffatte riproduzioni a scopi ufficiali (p. es. circolari di polizia contenenti illustrazioni in scala 1:1 di biglietti di banca aventi scopo d'informazione su falsificazioni) sono sufficientemente coperte dai motivi giustificativi dell'articolo 32 CP (legge, dovere d'ufficio o professionale). Le riproduzioni realizzate per altri fini, per esempio
per illustrare la pubblicazione di una banca privata o di un libro sulla storia della moneta, non meritano né necessitano di un simile privilegio. Infatti, è facilmente possibile scegliere un formato che elimini senza problemi il pericolo di confusione, senza pregiudicare il messaggio veicolato dall'immagine.

Va infine rilevato che il numero 3 concernente la confisca non è stato modificato, eccezion fatta per la nuova nozione di riproduzione.

218 218.1

Codice penale militare In generale

Come era stato il caso per le precedenti, anche questa revisione del Codice penale comporta modifiche corrispondenti nel Codice penale militare, nella misura in cui la stessa norma figura nelle due leggi.

897

Devono dunque essere adattati i seguenti articoli: CPM: art. 51 cpv.3 dCP: art.

art. 129 art.

art. 130 art.

art. 131 art.

art. 132 art.

art. 133 art.

art. 134 art.

art. 135 art.

art. 136 n. l art.

art. 137 art.

art. 137a art.

art. 1376 art.

art. 172 art.

art. 175 cpv. 1 art.

70 comma 3 137 138 n. 2 139 n. 2 140 141 144 146 149 comma 3 151 156 160 251 110 n. 5 comma 1

218.2 Disposizioni divergenti del Codice penale militare 218.21 Delitti puniti a querela di parte In forza del principio secondo cui nel diritto penale militare non è mai prescritta la necessità della querela, l'articolo 129 CPM non riprende le forme privilegiate di appropriazione semplice previste dal nuovo articolo 137 numero 2 dCP.

I delitti puniti a querela di parte secondo il diritto penale ordinario, cioè la sottrazione senza fine di lucro, il danneggiamento, la frode dello scotto e il danno patrimoniale procurato con astuzia, restano reati perseguibili d'ufficio, come nel diritto attuale (nuovi articoli 133, 134, 136 e 137 CPM).

218.22 Sanzioni disciplinari Non abbiamo ritenuto opportuno introdurre nel Codice penale militare una norma particolare corrispondente al nuovo articolo 172ter dCP, che punisce tutti i reati di poca entità contro il patrimonio con la pena prevista per le contravvenzioni. Una pena disciplinare è nondimeno prevista per i casi di poca gravita; contrariamente alla proposta peritale, a questa sanzione è conferito un carattere obbligatorio. Una clausola facoltativa è infatti inutile siccome, considerata l'imprecisione della nozione di «casi poco gravi», il giudice dispone di un margine d'apprezzamento sufficientemente ampio. Alcuni dei partecipanti alla procedura di consultazione hanno d'altronde richiesto questa modifica. La regola concerne i nuovi articoli 129 capoverso 3, 130 numero 3, 131 numero 5, 133 capoverso 3, 134 capoverso 3, 135 capoverso 3, 136 numero 2, 1370 numero 1 comma 4 CPM, come pure l'articolo 137 capoverso 2 CPM, il quale, per una svista, non figurava nel progetto della commissione peritale.

898

218.23 Regole speciali del diritto militare È ovvio come sia necessario mantenere le regole speciali del diritto militare nelle disposizioni che sono state adattate al Codice penale. Ciò concerne per esempio l'appropriazione indebita a danno di un capo, di un camerata o della persona presso la quale il colpevole alloggia (nuovo art. 130 n. 2), il furto ai danni di un camerata (nuovo art. 131 n. 2) e il danneggiamento in tempo di guerra (nuovo art. 134 cpv. 4).

218.3

Reati non ripresi nel CPM

Per principio, il campo d'applicazione del diritto penale militare deve essere esteso a reati di diritto comune soltanto qualora siano lesi interessi militari, quali l'ordine e la disciplina. Il nostro disegno non riprende pertanto le fattispecie dell'abuso di un impianto per l'elaborazione di dati o dell'abuso di carte di credito. Questi comportamenti non ledono veri e propri interessi militari e la loro commissione da parte di militari durante le ore di servizio sarebbe piuttosto rara. Se fossero commessi durante un congedo, sarebbero di pertinenza del diritto penale ordinario, conformemente all'articolo 2 numero 1 CPM. Se fossero invece commessi durante le ore di servizio, non resterebbero impuniti, poiché giusta l'articolo 7 CPM, le persone soggette al diritto penale militare rimangono sottoposte alla legge penale ordinaria per i reati non previsti dal CPM. A norma dell'articolo 219 capoverso 1 CPM, gli autori di questi reati sono deferiti alla giurisdizione ordinaria.

Come nell'artìcolo 144 dCP, è tuttavia necessario menzionare nell'articolo 134 CPM, allo stesso titolo degli altri danni cagionati all'altrui proprietà, quelli risultanti dalla modificazione o dalla cancellazione di dati o programmi registrati o trasmessi elettronicamente. Senza questa precisazione, si potrebbe infatti supporre che il Codice penale militare contenga un silenzio qualificato, visto che per il rimanente la disposizione corrisponde parola per parola all'articolo 144 dCP.

219

Modifiche della legge federale sul diritto penale amministrativo

Giusta l'articolo 14 capoverso 1 della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA)224', la truffa in materia di prestazione e di tasse può essere commessa, parallelamente a quanto è previsto per la truffa ai sensi dell'articolo 148 CP, profittando subdolamente dell'errore in cui un terzo si trova. Questa formulazione viene sostituita nell'articolo 146 dCP dall'espressione ne conferma subdolamente l'errore22^. Vi proponiamo quindi, come la commissione peritale, di apportare la medesima modifica all'articolo 14 capoverso l DPA.

899

22 221 221.1

Disegno B (Legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese) Parte generale Situazione iniziale

Gli eventi politici ed economici che avvengono all'estero possono minacciare gravemente l'approvvigionamento del nostro Paese in merci e prestazioni di servizi indispensabili. Con questo genere di minacce abbiamo già dovuto confrontarci in occasione delle ultime due guerre mondiali. Durante la prima guerra mondiale, il Governo si vide costretto ad adoperarsi, servendosi di misure rigorose, per assicurare una ripartizione per quanto possibile equa delle merci fattesi rare. Non si riuscì tuttavia a risolvere in modo soddisfacente i problemi di approvvigionamento, ciò che fu all'origine di gravi tensioni sociali che lacerarono il Paese.

Già in occasione della prima guerra mondiale, gli atti legislativi che si riferivano alla regolamentazione delle merci contenevano norme penali materiali a sostegno dei provvedimenti presi. Le pene previste erano però relativamente miti. Il compito di perseguire e giudicare questi reati fu in un primo tempo attribuito ai tribunali militari, il che diede luogo a critiche. Per questo motivo, il Consiglio federale trasferì nel 1916 questo compito ai tribunali cantonali ordinari 226'. Questa regolamentazione si dimostrò tuttavia poco efficace, poiché le pene irrogate erano particolarmente miti, l'azione penale non era sempre condotta con la fermezza desiderata e la prassi variava molto da un Cantone all'altro.

Questa situazione poco soddisfacente spinse il Consiglio federale a conferire nel 1917 al Dipartimento federale dell'economia pubblica (DFEP) la competenza di infliggere multe a titolo definitivo. Dopo poco tempo, il 18 maggio 1918, il Consiglio federale sollevò il DFEP da questo incarico, affidandolo a una commissione composta di tre giudici di carriera, le cui decisioni, prese su preavviso del DFEP, erano definitive 227'. Questo sistema rimase in vigore fino all'abrogazione del regime di economia di guerra.

Quando il Consiglio federale decretò nuovamente questo regime allo scoppio della seconda guerra mondiale, decise di reinstaurare il sistema precedente, sviluppandolo e migliorandolo, considerato che la commissione di cui sopra aveva dato buoni risultati. Con il decreto del Consiglio federale del 1 ° settembre 1939 che istituiva le commissioni penali 228), il Governo affidò a commissioni penali da esso designate la giurisdizione in materia di economia di
guerra. Le decisioni di queste commissioni erano equiparate a sentenze di tribunale e potevano essere deferite, mediante appello, a una commissione di ricorso. L'amministrazione era competente per l'istruzione e la trasmissione dei casi.

Il decreto del Consiglio federale del 17 ottobre 1984 concernente il diritto penale e la procedura penale in materia di economia di guerra 229) riunì in un solo testo le disposizioni fino ad allora sparse in diversi atti legislativi. La procedura penale era la seguente. Le indagini di polizia erano svolte dalle sezioni per l'economia di guerra o dagli organi cantonali di polizia, le inchieste erano condotte dal servizio centrale d'informazione penale del DFEP, che trasmet900

teva i casi a tribunali penali dell'economia di guerra, indipendenti dall'amministrazione e nominati dal Consiglio federale.

In seguito, nell'ambito dei lavori intrapresi nell'eventualità di una nuova economia di guerra, venne elaborato il decreto n. 6 del Consiglio federale sull'economia di guerra (diritto penale e procedura penale in materia di economia di guerra), il quale riprendeva in larga misura il contenuto del decreto del Consiglio federale del 17 ottobre 1944 e, come tutti gli altri atti legislativi in materia di merci, avrebbe potuto essere messo in vigore soltanto fondandosi sui pieni poteri concessi dal Parlamento. Nondimeno, detto decreto conteneva alcuni miglioramenti rispetto al regime instaurato durante la seconda guerra mondiale. Le autorità amministrative federali incaricate delle indagini e dell'istruzione dei vari casi erano state ritenute non sufficientemente indipendenti e la loro procedura troppo macchinosa; si era dunque previsto di affidare l'istruzione a un funzionario indipendente dall'amministrazione, il «Procuratore generale dell'economia di guerra». Questi, coadiuvato dai suoi sostituti, era incaricato, sulla scorta delle denuncie e delle ricerche effettuate dai Cantoni e dagli organi specializzati degli uffici dell'economia di guerra, di decidere l'apertura e la chiusura di un'inchiesta o di decretare l'abbandono del procedimento. Il decreto del 1944 prevedeva inoltre che i giudici ordinari erano competenti per spiccare i mandati di cattura. Questi non avevano però necessariamente grande familiarità con la legislazione in materia di economia di guerra e dovevano affidarsi in gran misura alle indicazioni fornite loro dalle autorità amministrative: si ritenne dunque più opportuno affidare questa competenza al Procuratore.

Oggigiorno questa soluzione non è più possibile, perché incompatibile con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo 230'. Al Procuratore venne affidata inoltre la facoltà di emanare decreti di condanna, ciò che permetteva di semplificare e accelerare la procedura.

Il sistema della difesa economica e dell'economia di guerra, che conobbe il suo massimo sviluppo durante la seconda guerra mondiale, è stato proseguito con la legge federale del 30 settembre 1955 sulla preparazione della difesa nazionale economica 231 e con i decreti del Consiglio
federale - tra i quali il «decreto federale n. 6» sul diritto penale e la procedura penale in materia di economia di guerra - approvati a titolo precauzionale ma non ancora messi in vigore. Secondo questo sistema, il decreto federale citato avrebbe potuto essere messo in vigore soltanto dopo il conferimento, da parte del Parlamento, delle necessarie competenze al Consiglio federale. Il che era logico e giustificato, poiché le disposizioni in materia di merci in senso stretto potevano essere emanate soltanto fondandosi su una competenza già attribuita.

Secondo la concezione allora prevalente in materia di approvvigionamento economico del Paese, i provvedimenti preparatori per il tempo di guerra e di crisi, tra cui la costituzione di riserve, erano fondati sul diritto ordinario, mentre le misure volte alla vera e propria regolamentazione delle merci, quali il razionamento, il contingentamento e altre - ad eccezione di alcune misure urgenti nel periodo immediatamente precedente la minaccia di guerra - dovevano poter essere emanate soltanto qualora il Parlamento avesse conferito poteri speciali. La concezione secondo cui le basi legali della difesa economica dovevano essere chiaramente separate da quelle dell'economia di guerra è stata definitivamente 901

abbandonata in seguito alla revisione, nel 1980, dell'articolo 31bis capoverso 3 lettera e della Costituzione 232' e all'entrata in vigore della nuova legge sull'approvvigionamento economico del Paese dell'8 ottobre 1982233).

La nuova legge sull'approvvigionamento economico del Paese tiene conto dell'esperienza maturata nel corso della guerra e nel susseguente periodo, come pure delle moderne concezioni in materia di minacce e dell'evoluzione economica. Essa fornisce le basi legali per poter fronteggiare efficacemente, facendo capo al diritto ordinario, le perturbazioni che potrebbero verificarsi in materia di approvvigionamento. Va sottolineato a questo proposito che misure di regolamentazione delle merci, quali il contingentamento e il razionamento di derrate alimentari, di carburanti, di combustibili ecc. (art. 23 segg. e 26 segg.

LAP) possono essere messi in vigore in circostanze non necessariamente così gravi come quelle verificatesi nella seconda guerra mondiale. Lo Stato può essere chiamato a intervenire per rimediare a perturbazioni dell'approvvigionamento meno importanti. Si tratta in primo luogo di salvaguardare la giustizia sociale con misure appropriate di regolamentazione delle merci, scopo che può essere raggiunto soltanto se lo Stato è realmente in grado di eseguire le sue decisioni con efficacia. Per questo motivo, esso deve in particolare poter infliggere sanzioni penali. La legge sull'approvvigionamento del Paese gli fornisce in proposito gli strumenti necessari dal profilo materiale (art. 42 segg. LAP). Giusta l'articolo 50 LAP, incombe di principio ai Cantoni l'azione penale e il giudizio per le infrazioni sanzionate da queste disposizioni. Soltanto alcuni reati di natura doganale ricadono sotto il diritto penale amministrativo e sono repressi dalle autorità doganali (art. 51 LAP).

221.2

Necessità di una revisione della legge sull'approvvigionamento economico del Paese

La ripartizione dei compiti prevista dal diritto vigente può essere considerata giudiziosa in tempo di relativa pace e non provoca un sovraccarico delle giurisdizioni penali cantonali. Dall'entrata in vigore della legge sull'approvvigionamento economico del Paese, soltanto tre casi hanno dato luogo a un procedimento penale. Ma la situazione sarebbe diversa in caso di difficoltà di approvvigionamento. L'esperienza ha dimostrato che in siffatte evenienze il numero di infrazioni contro atti legislativi e misure in materia di approvvigionamento del Paese aumenterà rapidamente e che le autorità cantonali competenti in materia di indagini e inchieste, come pure i tribunali cantonali, non saranno più in grado di reprimere le infrazioni a tambur battente o almeno in un tempo ragionevole. Inoltre, queste autorità rischierebbero di trovarsi ancor più sovraccariche, per il fatto di dover applicare senza indugio e praticamente senza preparazione disposizioni a loro poco familiari. Ciò potrebbe avere conseguenze molto gravi soprattutto nella prima fase di una regolamentazione delle merci, vale a dire proprio nel momento che riveste un'importanza decisiva per l'efficacia delle misure poste in atto. Si creerebbe senza dubbio una situazione preoccupante non soltanto sotto l'aspetto della repressione penale e della politica sociale, ma anche riguardo all'efficacia delle misure di regolamentazione ordinate. Per ottenere in questo campo una prevenzione efficace nei periodi critici, 902

bisogna fare in modo che all'infrazione faccia immediatamente seguito la repressione. In altre parole, l'azione penale e il giudizio relativi a infrazioni alla legislazione in materia di approvvigionamento economico del Paese possono essere lasciati ai Cantoni nei periodi di accrescimento del pericolo, soltanto a condizione che questi siano disposti e in grado di aumentare tempestivamente l'effettivo delle autorità penali e dei loro membri. È tuttavia evidente che lo Stato centrale non potrebbe imporre ai Cantoni questo accrescimento, e nemmeno aspettarsi che vi procedano di loro iniziativa, tanto più che in occasione della procedura di consultazione la maggior parte dei Cantoni ha confermato esplicitamente di non essere in grado di farlo. Inoltre, il compito di garantire l'approvvigionamento del Paese spetta alla Confederazione: essa è dunque in grado di assicurare un'applicazione uniforme delle disposizioni penali in questo settore giuridicamente complesso.

Con l'adozione del messaggio a sostegno della legge sull'approvvigionamento del Paese, il nostro Collegio aveva già chiaramente fatto rilevare che questo compito non poteva semplicemente essere demandato ai Cantoni in caso di situazioni di grave crisi economica, ma che bisognava affidarlo, come in precedenza, a una giurisdizione penale dell'economia di guerra fondata su un sistema di milizia 234'. Già si è detto come il nostro Consiglio, basandosi su questa legge, potrebbe essere costretto a emanare importanti misure in materia di regolamentazione delle merci prima di aver ottenuto i pieni poteri o addirittura in assenza di questi. In questo caso, si verificherebbe una grave lacuna nell'ambito del perseguimento e del giudizio delle infrazioni a queste disposizioni. La revisione legislativa si prefigge appunto lo scopo di colmare questa lacuna. Nel contempo, si potrà anche apportare qualche miglioramento e aggiunta alle norme materiali esistenti.

Considerato che le prescrizioni in questione intendono combattere un tipo particolare di criminalità economica, si giustifica, dal profilo tematico, di trattare la revisione delle disposizioni penali della legge sull'approvvigionamento economico del Paese unitamente a quella delle norme concernenti i reati contro il patrimonio e la falsità in documenti (disegno A).

221.3

Campo d'applicazione

Nel quadro del cosiddetto stato di preparazione permanente (titolo secondo, capitolo secondo LAP), vale a dire in tempo di pace relativa, i Cantoni continueranno ad essere competenti per il perseguimento e il giudizio delle infrazioni in materia di approvvigionamento economico del Paese (art. 50 LAP). Per contro, la presente revisione dovrà permettere di prendere già adesso le misure organizzative, quali le nomine ecc., necessarie per l'eventuale attuazione di un'organizzazione giudiziaria concepita in funzione dei periodi di crisi. Si potrà così evitare di dover reclutare e istruire le persone necessarie soltanto dopo l'entrata in vigore delle disposizioni e di perdere in questo modo tempo prezioso. Già per questa sola ragione, la creazione di una base legale per la procedura penale in parola appare indispensabile. Ma anche prescindendo da quest'argomentazione, è auspicabile nell'ottica di uno stato di diritto che il cittadino possa farsi 903

un'idea della concezione di un simile codice di procedura penale. Lo si dovrà dunque pubblicare già in tempi normali.

Una delle principali novità introdotte dalla legge sull'approvvigionamento del Paese consiste nell'introduzione di misure atte a «prevenire o eliminare situazioni di grave penuria derivanti da perturbazioni dei mercati non rimediabili dall'economia stessa» (titolo terzo LAP). Bisogna dunque domandarsi se la procedura penale proposta dovrebbe trovar applicazione anche nel caso vengano emanati decreti concernenti misure di questo tipo. Siccome però in quest'ipotesi non si tratterà mai di procedere a una regolamentazione completa delle merci235), bensì soltanto di colmare lacune non troppo vaste in un determinato settore, non sussiste motivo per delegare, in siffatti casi, il perseguimento penale ad autorità federali.

Il Consiglio federale farà uso di questa competenza soltanto in caso di aggravamento della minaccia (titolo secondo capitolo 3 LAP), cioè quando le perturbazioni nell'approvvigionamento saranno causate da minacce egemoniche dirette o indirette. Tuttavia, dato che l'articolo 50a del disegno ha carattere potestativo, il Consiglio federale non sarà costretto a mettere in azione tutto l'apparato giudiziario federale se le misure di regolamentazione decretate saranno di scarsa portata. Siffatta decisione dovrà essere presa soltanto dopo aver valutato minuziosamente la situazione, ispirandosi ai principi di proporzionalità e opportunità. È tuttavia evidente che, se il Consiglio federale dovesse prendere questa decisione, toccherebbe alle autorità giudiziarie federali il perseguimento e il giudizio di tutte le infrazioni a disposizioni della legge sull'approvvigionamento economico del Paese e alle ordinanze esecutive, decisioni e contratti che ne discendono.

221.4

Lavori preliminari per l'elaborazione di un nuovo diritto processuale

Nel corso dell'estate 1980, il professer Hans Walder, a quel tempo docente di diritto penale all'Università di Berna, fu incaricato dal Delegato alla difesa nazionale economica di rivedere il diritto penale e la procedura penale in materia di economia di guerra. Fu assistito in questo compito da un gruppo di lavoro interno composto di rappresentanti dell'Ufficio federale di giustizia, del Ministero pubblico della Confederazione, dell'Ufficio dell'uditore in capo, come pure dell'Ufficio federale della difesa economica.

Il progetto di procedura penale dell'economia di guerra, presentato dal gruppo all'inizio del 1983, si caratterizzava per la sua concezione moderna. Nel rapporto che lo accompagnava, il gruppo osservava come fosse preferibile che il nuovo disciplinamento rivestisse la forma di legge federale. Il gruppo lo concepì dunque in questa forma; il disegno di legge sarebbe stato approvato immediatamente dal Parlamento, ma la sua entrata in vigore sarebbe stata demandata alla valutazione politica del Consiglio federale. Questa soluzione poteva senza dubbio essere giudicata soddisfacente sotto l'aspetto legislativo, anche se non andava dimenticato che le Camere federali sarebbero state indotte ad approvare una legge di procedura completa di cui non si era certi che un giorno 904

sarebbe entrata in vigore. Considerato il sovraccarico sopportato da qualche anno dal Parlamento, si giudicò inopportuno presentare alle Camere un disegno di simile portata.

221.5

Risultati della procedura di consultazione

All'apertura della procedura di consultazione per la revisione del codice penale concernente i reati contro il patrimonio e la falsità in documenti, il nostro Consiglio, il 14 agosto 1985, autorizzò il DFEP a procedere a una consultazione sulla revisione della legge sull'approvvigionamento economico del Paese.

Tutti i governi cantonali, i Tribunali federali, 18 partiti politici e 40 organizzazioni furono invitati a esprimere il loro parere. Delle 87 istituzioni invitate a pronunciarsi, 46, ossia il 53 per cento, hanno risposto. Inoltre, sono stati espressi 6 pareri da organi di milizia dell'approvvigionamento economico del Paese.

Lo scopo principale della revisione della legge sull'approvvigionamento del Paese - e cioè quello di accordare al nostro Consiglio la competenza legale di delegare in tempi «d'aggravamento della minaccia» il perseguimento e il giudizio delle infrazioni alla legislazione sull'approvvigionamento economico del Paese a organi giudiziari speciali della Confederazione e di poter emanare un codice di procedura penale a questo scopo (art. 50a LAP) -- ha riscosso l'approvazione della maggior parte delle istituzioni che hanno risposto alla consultazione. Trentatré pareri (tra i quali quelli di 20 Cantoni), pari al 72 per cento, si sono espressi in questo senso. Va sottolineato che numerosi Cantoni hanno chiaramente riconosciuto la necessità di affidare ad autorità speciali federali l'azione penale e il giudizio sui reati, rilevando nel contempo che gli organi giudiziari non sarebbero assolutamente in grado di svolgere questi compiti supplementari in tempo di crisi o di guerra. Anche se alcune istituzioni avrebbero preferito che la procedura fosse regolata da una legge, non sono stati tuttavia respinti gli argomenti sostenuti dal nostro Collegio riguardo al sovraccarico di lavoro che angustia l'Assemblea federale e al fatto che il disciplinamento proposto è concepito in funzione di uno stato di necessità.

La maggior parte delle otto istituzioni che hanno respinto il disegno (cinque istituzioni si sono esplicitamente astenute dall'esprimere il proprio parere) rilevano in primo luogo che un atto legislativo della qualità e della portata di una procedura penale completa deve essere approvato dal Parlamento, in quanto legge, e non deve essere oggetto di una semplice ordinanza del
Consiglio federale. La maggioranza di queste organizzazioni non contesta invece di principio lo scopo che il legislatore si è prefisso, quello di istituire un'istanza speciale federale. Al contrario, esse auspicano che le Camere federali legiferino esaustivamente per mezzo di un atto legislativo. Alcune istituzioni sono dell'avviso che non ci si debba lasciar fuorviare dal sovraccarico straordinario che il Parlamento sopporterebbe.

Soltanto due delle organizzazioni consultate respingono l'idea di una giustizia penale federale centralizzata. Questo rifiuto poggia su considerazioni di natura federalistica.

905

A differenza dell'elemento principale del disegno di revisione, le proposte di modifica delle disposizioni penali materiali della legge sull'approvvigionamento economico del Paese non sono state contestate, né per quanto attiene al principio, né per quanto concerne la loro necessità. Riguardo questi articoli sono state formulate osservazioni che non è stato possibile tenere in considerazione; se ne dirà nel commento delle diverse disposizioni, nel numero 222.1 qui di seguito.

Nonostante le già ricordate riserve relative alla delega delle competenze, si è potuto constatare come gli ambienti consultati abbiano compreso gli scopi della revisione e, nella loro maggior parte, abbiano complessivamente approvato il disegno.

222

Parte speciale

222.1

Commento dei singoli articoli

222.11

Art. 45a Ricettazione

II decreto del Consiglio federale del 17 ottobre 1944 sul diritto e la procedura penale in materia di economia di guerra 236} prevedeva già, nell'articolo 6, di reprimere la ricettazione e il favoreggiamento, ma si limitava a dichiarare applicabili per analogia gli articoli 144 e 305 CP. Il decreto n. 6 del Consiglio federale conteneva a giusto titolo disposizioni analoghe: si trattava infatti di evitare che terzi potessero persistere nella commissione di atti punibili a danno del Paese. L'introduzione di questa disposizione materiale è particolarmente adatta per tutelare l'approvvigionamento del Paese in tempo di crisi, ma è utile anche quando si tratta, nel quadro dello «stato dì preparazione permanente», di salvaguardare l'applicazione di misure di approvvigionamento economico prese a titolo precauzionale.

A differenza di quanto avviene nelle disposizioni penali generali del Codice penale concernenti la ricettazione (art. 144 CP e 160 dCP) e nelle corrispondenti disposizioni del Codice penale militare, il reato che precede la ricettazione non è un reato contro il patrimonio, bensì un'infrazione alle disposizioni della legislazione sull'approvvigionamento economico del Paese. La formulazione è stata adattata nella misura del possibile ai nuovi articoli 160 dCP e 137b dCPM.

222.12

Art. 45b

Favoreggiamento

Per il favoreggiamento valgono per analogia le medesime considerazioni espresse a proposito della ricettazione. Da un lato, si tratta di tutelare l'azione penale e le misure di approvvigionamento economico del Paese (n. l comma 1 e n. 2). D'altro lato, si vuole evitare che l'autore di un'infrazione possa, con l'aiuto di terzi, procurarsi vantaggi a danno della collettività (n. l comma 2).

Gli atti punibili descritti nel numero 1 del disegno corrispondono, per l'essenziale, al reato represso dall'articolo 305 CP. Tuttavia, la presente disposizione non si accontenta di presupporre l'esistenza di un'azione penale o di un'esecuzione di pena relativa a un reato qualsiasi; deve trattarsi esclusivamente di un

906

reato previsto dagli articoli 42 a 48 LAP. Sul piano materiale, il campo d'applicazione del numero 1 comma 2 è tuttavia più ampio di quello dell'articolo 305 CP, poiché viene sanzionato anche il comportamento di terzi che assicura vantaggi all'autore del reato o ad altri partecipanti. Di massima, al favoreggiatore è comminata la stessa pena prevista per l'autore, l'istigatore o il complice favoreggiati.

Mentre il numero 1 definisce soprattutto il regime applicabile ai beni giuridici protetti, il numero 2 è destinato a proteggere l'esecuzione delle misure emanate nel settore dell'approvvigionamento economico del Paese. Secondo quest'ultima disposizione, chi illecitamente rende impossibile l'esecuzione di una misura fondata sulla legge sull'approvvigionamento economico del Paese o sulle sue disposizioni d'esecuzione, siano esse già state prese o debbano essere messe in vigore più tardi, è punito con la detenzione fino a cinque anni o con una multa fino a 100 000 franchi.

Nelle fattispecie previste dai numeri 1 e 2, il giudice può attenuare liberamente la pena o mandare esente il colpevole da ogni pena se le relazioni di quest'ultimo con il favoreggiato sono strette. Si intendono con ciò soprattutto i legami di parentela, ma anche altre relazioni create per esempio da un'amicizia stretta o da una situazione di dipendenza.

222.13

Art. 48 Delitti contro i provvedimenti in caso d'aggravamento della minaccia

Secondo l'articolo 48 capoversi 1 e 2 LAP, chi viola intenzionalmente le prescrizioni emanate in virtù degli articoli 23-25 LAP, delle decisioni o dei contratti che si fondino sui medesimi articoli, è punito con la detenzione fino a tre anni o la multa fino a 100000 franchi. Se si considera la portata di questa disposizione quando il nostro Paese si trova in stato di necessità, la pena di tre anni di detenzione appare insufficiente. Visto che la truffa in materia di prestazioni e di tasse ai sensi dell'articolo 45 LAP - norma penale in vigore già attualmente - è punita con una pena privativa della libertà il cui massimo è di cinque anni, mal si comprende perché la pena dovrebbe essere inferiore quando l'insieme del Paese si trova in stato di necessità. Se si constata inoltre che la multa (100000 franchi al massimo per entrambe le disposizioni in questione) oltrepassa considerevolmente i limiti ordinari, appare evidente l'incocrenza del diritto vigente. Per lo stesso motivo è insufficiente la multa di 50 000 franchi al massimo, unica pena comminata se il colpevole ha agito per negligenza. È necessario prevedere, a titolo alternativo, la più mite tra le pene privative della libertà, cioè l'arresto. Ma anche facendo astrazione dell'oggettiva gravita di tali atti, questa necessità appare ancor più evidente se si confronta la pena comminata a questo titolo con i limiti previsti in caso di reati intenzionali, che sono più elevati rispetto all'ordinario sia per la pena di detenzione che per la multa.

Si potrebbe persino prendere in considerazione una pena detentiva limitata ad un anno al massimo.

907

222.14

Art. 50a Perseguimento penale in caso d'aggravamento della minaccia

Le considerazioni di principio relative alla delega di competenza prevista da questa disposizione, che costituisce la pietra angolare della presente revisione, sono già state esposte dettagliatamente nel numero 221. Non ripeteremo dunque le osservazioni di carattere generale.

Secondo il capoverso 1, il nostro Collegio può incaricare autorità federali - e con ciò si intendono autorità giudiziarie - dell'azione penale e del giudizio per le infrazioni alla legge sull'approvvigionamento economico del Paese soltanto se ha deciso provvedimenti in virtù degli articoli 23-25 LAP. Il Consiglio federale non è tuttavia tenuto a procedere alla delega ogni volta che queste condizioni siano adempite. Un parere espresso nel corso della procedura di consultazione chiede che il nostro Consiglio venga obbligato a mettere in funzione l'apparato giudiziario ogni qual volta prenda delle misure di regolamentazione facendo capo agli articoli 23 a 25 LAP. Anche se tutto lascia credere che in caso di accresciuta minaccia, implicante vasti provvedimenti di regolamentazione delle merci, il Consiglio federale istituirà una giurisdizione per l'approvvigionamento economico, sarebbe nondimeno sbagliato prevedere inutilmente un obbligo assoluto. Una volta approvato il presente progetto di revisione, sarà comunque ancora necessario un certo lasso di tempo prima che sia possibile creare una struttura funzionante. Se il Consiglio federale fosse obbligato dall'automatismo della legge a istituire siffatto tribunale già durante il periodo di transizione, potrebbe venirsi a creare una pericolosa lacuna nel perseguimento penale. Va poi aggiunto che non si può escludere che la portata della regolamentazione delle merci secondo gli articoli 23 a 25 LAP risulti limitata e di breve durata. Per questo motivo il carattere facoltativo della disposizione in parola deve essere mantenuto. La richiesta espressa in altre due prese di posizione di prevedere in questo articolo una regolamentazione transitoria è di per sé comprensibile. Tuttavia, è evidente che le questioni di diritto transitorio devono essere regolate nell'ordinanza del Consiglio federale. Una competenza speciale stabilita dalla legge non è necessaria.

Il capoverso 2 definisce le strutture organizzative della giustizia penale in materia di approvvigionamento economico del Paese. Le
disposizioni procedurali emanate dal Consiglio federale dovranno conformarvisi. Per tener conto della situazione linguistica e dei confini cantonali, la disposizione prevede la formazione di quattro circondari, competenti per le seguenti regioni: 1° circondario giudiziario: Berna (comuni di lingua tedesca), Lucerna, Friburgo (comuni di lingua tedesca), Soletta, Basilea (Città e Campagna), Argovia e Vallese (comuni di lingua tedesca); 2° circondario giudiziario: Zurigo, Uri, Svitto; Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Zugo, Sciaffusa, Appenzello (ambedue i Rhodes), San Gallo, Grigioni (comuni di lingua tedesca e reto-romancia) e Turgovia; 3° circondario giudiziario: Berna (comuni di lingua francese), Friburgo (comuni di lingua francese), Vaud, Vallese (comuni di lingua francese), Neuchâtel, Ginevra e Giura; 4° circondario giudiziario: Ticino e.Grigion (comuni di lingua italiana).

Per ogni circondario giudiziario dovranno essere istituite autorità incaricate dell'istruzione e dell'accusa e tribunali. Il nostro Consiglio potrà fissare un nu908

mero differente di organi giudiziari, in particolare di giudici unici e di tribunali, secondo la grandezza del singolo circondario e la densità della sua popolazione.

Come autorità giudiziaria suprema verrà istituita una corte di cassazione con ampi poteri di cognizione, competente per tutto il territorio nazionale. È importante sottolineare a questo proposito che le autorità preposte all'istruzione e all'accusa, come pure i tribunali, statuiranno in modo libero e indipendente, in particolare rispetto alle autorità amministrative.

Gli uffici di milizia dell'approvvigionamento economico del Paese organizzano nel rispettivo ambito i servizi d'inchiesta, istituzioni penali indispensabili che, in collaborazione con i servizi d'inchiesta delle autorità cantonali d'approvvigionamento economico e con le autorità cantonali e comunali di polizia, saranno incaricati delle inchieste giudiziarie sotto la direzione delle autorità preposte all'inchiesta. In considerazione dell'organizzazione speciale della giurisdizione penale in materia di approvvigionamento economico, sarà necessario disciplinare la questione dell'esecuzione e delle relative spese derogando dal sistema generale seguito per la ripartizione delle competenze in materia di procedura penale. Si dovrà far ricorso alla collaborazione del Cantone di domicilio del condannato, soprattutto per quanto concerne l'esecuzione di pene privative della libertà e di altre misure.

Il capoverso 3 fa esplicitamente riferimento, per quanto riguarda l'organizzazione della procedura, alla legge federale sul diritto penale amministrativo 237>.

I principi sanciti da questa legge sono validi per la procedura penale in materia di approvvigionamento economico del Paese. L'ordinanza del Consiglio federale potrà derogarvi soltanto a condizione che l'esecuzione di provvedimenti importanti fondati sugli articoli 23-25 LAP lo esigano. I diritti fondamentali delle parti e della difesa non dovranno tuttavia essere limitati. Non è necessario invocare per questa procedura la riserva dell'articolo 15 CEDU238) - che autorizzerebbe per il tempo di guerra e di crisi l'abrogazione della Convenzione dei diritti dell'uomo - né derogare in altro modo ai principi che reggono lo Stato di diritto. A differenza delle aggiunte apportate al capoverso 4, che tratta di importanti diritti delle
parti, le deroghe di natura più che altro tecnica ai principi e agli istituti del diritto penale amministrativo non possono essere enumerate preventivamente in modo esaustivo.

Le garanzie sancite dalla legge federale sul diritto penale amministrativo non vengono nemmeno limitate dalle competenze enumerate esaustivamente nel capoverso 4 lettere a-k. Esse conferiscono semmai al nostro Consiglio la possibilità di emanare disposizioni completive dei principi e delle istituzioni del diritto penale amministrativo. A questo proposito si può osservare quanto segue: La mancanza di efficacia, in tempo di crisi economica, della giustizia penale può provocare, in determinate circostanze, l'apparire di tensioni sociali. In simili frangenti assume particolare importanza il fatto che la procedura sia concepita in modo semplice e razionale. L'efficacia di una procedura può in particolare essere accresciuta per mezzo di misure del genere di quelle menzionate nel capoverso 4. Alludiamo in particolare alla possibilità di condurre in modo indipendente i procedimenti in caso di concorso di reati tra la legge sull'approvvigionamento del Paese e altre leggi, in deroga all'articolo 350 numero 2 CP, 59 Foglio federale. 74° anno. Voi. Il

909

l'esclusione detta possibilità di irrogare una pena complessiva in simili casi (lett.

a), l'introduzione di multe d'ordine in luogo di sanzioni penali in tutti i procedimenti che provocano un eccessivo dispendio amministrativo o nei quali è impossibile stabilire le responsabilità nell'ambito di un'impresa (lett. b). Allo stesso scopo, si vogliono impedire gli abusi nell'esercizio dei diritti della difesa (lett. d). Si pensi in particolare ai casi in cui il difensore influenza i testimoni, perturba gravemente lo svolgimento della procedura nonostante che sia stato diffidato a non farlo, si ritira senza valido motivo quando la sua presenza è necessaria oppure quando l'accusato gli revoca il mandato intempestivamente.

In simili casi, il difensore deve poter essere escluso temporaneamente o definitivamente dal procedimento. Ove il caso lo richieda, l'accusato deve essere difeso d'ufficio.

In questo contesto è particolarmente necessario introdurre una procedura di decreto penale indipendente dall'amministrazione (lett. h). La procedura di decreto, che deroga a quella prevista dalla legge federale sul diritto penale amministrativo, rende soprattutto necessaria una regolamentazione particolare riguardo alla competenza dei tribunali e alla relativa procedura per i casi di revoca della sospensione condizionale o di commutazione della multa in una pena privativa della libertà qualora la multa in questione non possa essere riscossa, in altre parole quando si tratta di prendere una misura che modifica una sentenza (lett. i). Poiché in forza della deroga prevista dal diritto penale amministrativo le pene e misure quali le multe e la devoluzione allo Stato dell'indebito profitto non possono essere eseguite dai soli Cantoni, il Consiglio federale deve emanare una regolamentazione speciale delle competenze per l'esecuzione di pene e misure (lett. k).

Per evitare che l'autore di un'infrazione prosegua nella sua attività illecita, il Consiglio federale deve essere autorizzato a disciplinare i seguenti aspetti, che non sono retti dal diritto penale amministrativo. Si tratta da un canto del pencolo di recidiva (lett. e) e del pericolo di fuga e di collusione: se si vuole evitare che il colpevole continui a delinquere ai danni della collettività, sarebbe illogico non regolamentare questo aspetto proprio in periodi
difficili per la nostra economia. Il pericolo di recidiva, conosciuto da diversi codici cantonali di procedura penale e dal codice di procedura penale militare 239, potrà tuttavia essere invocato soltanto se il colpevole è fortemente sospettato d'aver perpetrato un'infrazione contro la legge sull'approvvigionamento del Paese e vi è ragione per temere che continuerà nell'attività delittuosa secondo le stesse o analoghe modalità.

Qualora sussistano seri indizi che il proprietario o le persone responsabili di un negozio o di un'impresa abbiano commesso gravi infrazioni alle disposizioni della legge sull'approvvigionamento economico del Paese, e se, inoltre, la constatazione dei fatti è messa in pericolo in caso di proseguimento dell'esercizio dell'attività economica, oppure vi è pericolo di recidiva, deve essere possibile, analogamente a quanto è previsto nel caso di arresto motivato dal pericolo di recidiva, ordinare la chiusura completa o parziale del negozio o dell'impresa (lettera f). Attualmente, le relazioni economiche e lo scambio d'informazioni avvengono in gran parte con l'ausilio di mezzi tecnici di comunicazione, ciò che giustifica l'attuazione di una sorveglianza del traffico delle poste e delle teleco910

municazioni, ben inteso entro i limiti dell'ordinamento giuridico (lett. g). Da ultimo, è necessario disciplinare la procedura applicabile ai fanciulli e agli adolescenti. Poiché l'articolo 49 capo verso 1 LAP fa riferimento alle disposizioni generali del Codice penale, i fanciulli e gli adolescenti sono di principio soggetti al diritto penale in materia di approvvigionamento economico del Paese. La procedura applicabile in caso di delega di competenze ad autorità federali non è tuttavia regolata, poiché la legge federale sul diritto penale amministrativo non si applica ai fanciulli (art. 4 DPA). L'intenzione è quella di sottoporre questa categoria di autori del reato, per quanto riguarda le ricerche e l'inchiesta, al diritto penale in materia di approvvigionamento economico del Paese, attribuendo però il compito di processarli agli organi competenti in virtù del Codice penale (lett. e).

Il capoverso 5 permette al nostro Collegio di procedere già oggi ai preparativi necessari, per esempio nominando gli organi giudiziari competenti e familiarizzandoli con la procedura penale in materia di approvvigionamento economico del Paese, in modo che, in caso di bisogno, possano entrare in funzione senza problemi. Questa disposizione riveste una grande importanza sotto l'aspetto della preparazione dell'approvvigionamento economico del Paese. Sottolineiamo inoltre che la giustizia penale in materia di approvvigionamento continuerà ad essere formata sulla base del sistema di milizia.

222.15 Art. 52 Principio Giusta il capoverso 4 di questa disposizione, il Consiglio federale deve presentare un rapporto al Parlamento, qualora prenda provvedimenti di regolamentazione delle merci. L'Assemblea federale può in questo caso esigere che i provvedimenti siano abrogati, modificati o completati. Nel rispetto dello Stato di diritto, è necessario che questa regolamentazione venga dichiarata applicabile anche alla procedura penale secondo l'articolo 50a.

223

Modifica di altre leggi

L'introduzione di una norma di delega per la procedura penale in materia di approvvigionamento economico del Paese rende necessaria una modifica, seppur formale e di minima importanza, di altre due leggi federali. Si tratta dell'articolo 3 della legge federale sulla procedura amministrativa 240' e dell'articolo 1, capoverso 2 della legge federale sulla procedura penale 241'.

3 31

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale, della Confederazione e dei Cantoni Disegno A

Come per le nuove disposizioni penali concernenti il riciclaggio di denaro sporco, anche in questo caso ci si devono attendere nuove spese provocate dall'aumento dei compiti attribuiti alle autorità inquirenti (in particolare nelle di911

visioni economiche), ai tribunali e, se del caso, alle autorità incaricate dell'esecuzione delle pene. Anche se si tratta di spese che vanno di pari passo con l'attuazione del diritto penale, non bisogna sottovalutarle, considerata la complessità delle fattispecie nel campo della criminalità economica.

32

Disegno B

Nello stato di preparazione permanente, la Confederazione non dovrà assumersi oneri finanziari o spese supplementari per il personale, poiché il sistema di milizia, che continuerà a costituire il fondamento della giurisdizione penale dell'approvvigionamento economico del Paese, non comporterà né un aumento dell'effettivo del personale della Confederazione, né altre prestazioni finanziarie. In caso di attuazione dell'organizzazione, la Confederazione dovrà sopportare soltanto costi relativamente modesti secondo gli importi applicabili agli organi di milizia dell'approvvigionamento economico del Paese.

I Cantoni non sopporteranno nessun costo, né in tempo normale, né in caso di regolamentazione delle merci. Anzi, rispetto alla loro competenza ordinaria secondo l'articolo 50 LAP, saranno addirittura sgravati in larga misura sia sul piano finanziario, sia su quello del personale.

4

Linee direttive della politica di governo

Le presenti revisioni (disegno A e disegno B) sono state preannunciate nel programma di legislatura 1987-1991242).

5 51

Rapporti con il diritto europeo Disegno A

L'Istituto svizzero di diritto comparato ha elaborato uno studio comparativo sulla legislazione in materia di criminalità informatica e abuso di carte-chèque e di carte di credito nella Repubblica federale di Germania, in Italia, Francia, Austria, Gran Bretagna, Svezia, Norvegia e Stati Uniti. Questo studio ha fornito una base essenziale ai lavori di revisione.

Si è tenuto conto della raccomandazione n. R (89) 9 del Comitato dei ministri degli Stati membri del Consiglio d'Europa «sur la criminalité en relation avec l'ordinateur»243', che si fonda sul rapporto finale del 24 aprile 1989 del Comitato europeo per i problemi criminali, i cui lavori sono stati seguiti permanentemente244>.

Conformemente alla raccomandazione n. R (87) 18 del Comitato dei ministri degli Stati membri del Consiglio d'Europa «concernant la simplification de la justice pénale», il presente disegno ha rinunciato, nella misura del possibile, a prevedere sanzioni minime.

912

52

Disegno B

La compatibilita del disegno con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)245' deve essere esaminata alla luce degli articoli 5 e 6 CEDU. Le pene privative della libertà possono essere inflitte esclusivamente nell'ambito di una procedura «legale» e unicamente da un tribunale istituito da una «legge».

Secondo la giurisprudenza degli organi della CEDU, quest'obbligo di legalità comporta la necessità di rispettare le disposizioni di diritto interno concernenti le condizioni richieste per la privazione della libertà e la relativa procedura. Le misure privative della libertà non devono essere arbitrarie e devono essere pronunciate dalle autorità competenti. Secondo l'opinione dominante in Svizzera, più restrittiva a questo proposito rispetto alla CEDU, le condizioni richieste per pronunciare una pena privativa della libertà devono sempre essere stabilite chiaramente in una legge in senso formale 246'. Siccome la legge sull'approvvigionamento economico del Paese contiene nel titolo sesto (art. 42 segg.) norme penali di questo genere, la condizione è pienamente adempiuta.

Bisogna tuttavia domandarsi se il tribunale che pronuncia la pena privativa della libertà possa trovare, in virtù dell'articolo 6 CEDU, la sua legittimazione soltanto in una legge in senso formale, o se un'ordinanza possa costituire una base legale sufficiente. A questo proposito, il Tribunale federale ritiene che la CEDU non conferisca al soggetto di diritto alcun diritto di essere giudicato da un'organizzazione giudiziaria determinata o secondo una certa procedura. La CEDU garantisce soltanto il giudizio ad opera di un tribunale istituito conformemente all'ordinamento giuridico del Paese 247'. Si può concordare con l'opinione del Tribunale federale su questo punto; rimane comunque ancora da stabilire se debba trattarsi di una legge in senso formale o se sia invece sufficiente una legge in senso materiale.

Nella causa Zand contro Austria, la Commissione europea dei diritti dell'uomo ha concluso all'unanimità che la legge austriaca sui tribunali del lavoro, la quale autorizza il Ministero federale della giustizia ad istituire tribunali del lavoro, se necessario per via d'ordinanza, non viola l'articolo 6 numero 1 CEDU 248'. Il fatto che il Ministero federale abbia potuto fondarsi su una norma di delega della competenza
legislativa emanata dal potere legislativo ha esercitato un'influenza determinante sulla decisione 249'. Siccome il presente disegno si basa anch'esso su una chiara norma di delega con rango di legge, la sua conformità con la CEDU è indubbiamente data.

6 61 611

Basi legali Costituzionalità Disegno A

11 disegno si fonda sugli articoli 20 e 64bis della Costituzione federale (Cost.), che conferiscono alla Confederazione la competenza di legiferare sull'organizzazione dell'esercito e in materia di diritto penale.

913

612

Disegno B

Abilitando nel suo articolo 64bls capoverso 1 la Confederazione a legiferare in materia di diritto penale, la Costituzione intende riferirsi al diritto penale materiale. Detto articolo costituisce il fondamento non soltanto del Codice penale svizzero, ma anche del cosiddetto diritto penale accessorio. Se la Costituzione autorizza la Confederazione a legiferare su un determinato oggetto, questa viene contemporaneamente abilitata a emanare le necessarie norme penali. Ciò non vale tuttavia per la procedura penale. Di principio, la ripartizione delle competenze tra Stato centrale e Cantoni attribuisce alla Confederazione il compito di legiferare in materia di diritto penale materiale, mentre ai Cantoni sono lasciate l'organizzazione giudiziaria e la procedura penale. L'articolo 64bis, introdotto nella Costituzione nel 1898, ha il seguente tenore: «L'ordinamento dei tribunali, la procedura giudiziaria e l'amministrazione della giustizia restano di competenza dei Cantoni.» Già prima di questa revisione, la Confederazione aveva tuttavia emanato diverse disposizioni in materia di diritto penale: la legge federale del 27 agosto 1851 sulla procedura penale federale 250, la legge federale del 30 giugno 1849 sulla procedura in caso di infrazioni alle leggi fiscali e di polizia della Confederazione 251, la legge federale del 27 agosto 1851 sulla procedura penale per le truppe federali 252), come pure la legge federale del 22 marzo 1893 sull'organizzazione giudiziaria 253. Si può dunque constatare come la Confederazione abbia emanato disposizioni di procedura penale concernenti i cittadini, l'esercito e l'amministrazione, immediatamente dopo la costituzione, nel 1848, dello stato federativo. L'espressione «restano di competenza dei Cantoni», che figura nel secondo capoverso dell'articolo 64bis Cost., va interpretata alla luce di queste considerazioni. Ciò spiega come la Confederazione abbia potuto emanare una nuova legge di procedura penale ordinaria254), una legge di procedura penale amministrativa255', e la nuova procedura penale militare del 23 marzo 1979 256). Occorre dunque chiedersi se sia possibile emanare nuove disposizioni di procedura federale anche nel campo dell'approvvigionamento economico del Paese. All'interrogativo bisogna rispondere affermativamente, poiché una procedura penale di questo genere
non è altro che una procedura penale amministrativa del tipo che la Confederazione conosce da sempre. Per questo motivo il progetto di revisione si basa in larga misura sul diritto penale amministrativo vigente. Nondimeno, per svariati motivi, questo ordinamento non si presta a disciplinare il settore dell'approvvigionamento economico del Paese e occorre creare un diritto penale amministrativo che meglio tenga conto dei suoi bisogni. La Confederazione dispone della competenza necessaria. Tra la legge federale sul diritto penale amministrativo e la procedura penale in materia di approvvigionamento economico del Paese proposta dal disegno vi è un'importante differenza. Infatti la legge sul diritto penale amministrativo prevede negli articoli 73 segg. che gli atti (concernenti una decisione penale dell'amministrazione federale) devono essere trasmessi alle autorità cantonali competenti se è stato chiesto il giudizio di un tribunale o se ricorrono gli estremi per infliggere una pena o per ordinare una misura privativa della libertà. Il disegno non contiene invece un'analoga disposizione, il che rappre914

senta una delle deroghe più importanti al diritto penale amministrativo. Bisogna desumerne che ai Cantoni verrà sottratta una competenza che detenevano in precedenza? Tale non è il caso. Bisogna innanzitutto rilevare che non è mai stato compito dei Cantoni giudicare le infrazioni alle disposizioni sull'economia di guerra, fatta eccezione per un periodo piuttosto breve nel corso della prima guerra mondiale. Il trasferimento alla procedura cantonale non aveva prodotto buoni risultati. Va inoltre sottolineato che l'articolo 21 capoverso 3 della legge sul diritto penale amministrativo prevede, in materia di procedura amministrativa, la possibilità di sottrarre ai Cantoni una causa penale e di deferirla alla Corte penale federale. Il Consiglio federale disponeva già di questa competenza in virtù dell'articolo 227 della legge federale del 22 marzo 1893 sull'organizzazione giudiziaria 257'.

Riassumendo, il nostro diritto costituzionale non impedisce di trattare le infrazioni alle disposizioni della legislazione sull'approvvigionamento economico del Paese come delle cause penali amministrative, e di affidarne il perseguimento e il giudizio, nel quadro di una procedura penale federale, a specifici organi e tribunali federali.

62

Ammissibilità della delega della competenza legislativa per quanto concerne il disegno B

Per i motivi enunciati nel numero 221.2, il disegno prevede che la procedura penale in materia di approvvigionamento economico del Paese dovrà essere emanata sotto forma di ordinanza del Consiglio federale, fondata sulla competenza legislativa delegata dalla legge sull'approvvigionamento economico del Paese. Occorre dunque domandarsi se sia lecito emanare un'intera regolamentazione di procedura penale a livello d'ordinanza, quest'ultima a sua volta fondata su una norma di delega della competenza legislativa. Anche se questa soluzione può sembrare inabituale, dottrina e giurisprudenza ammettono siffatta delega a condizione che la norma in questione risponda a certi presupposti: 1. Innanzitutto, la delega di competenza in questione non deve essere esclusa né espressamente né tacitamente dalla Costituzione 258'. Non vi sono esclusioni di questo genere nel campo del diritto penale amministrativo.

2. La norma di delega stessa deve essere sottoposta a referendum; questo principio è nella fattispecie realizzato, per il fatto che si procederà a una modifica e completamento di una legge federale.

3. I principi della separazione dei poteri e quelli su cui si fonda lo Stato di diritto esigono che la materia delegata si limiti ad un ambito preciso. Non vi sono dubbi che nel caso in esame questi presupposti siano adempiuti.

4. Infine, la norma di delega deve disciplinare essa stessa i principi fondamentali. Il legislatore deve regolamentare nella legge almeno gli aspetti essenziali, vale a dire le disposizioni che toccano la posizione giuridica del cittadino.

Come si è visto nel numero 222.14, il presente disegno tiene conto sotto tutti gli aspetti di questa esigenza.

915

Bisogna ancora sottolineare che il disegno lascia al Parlamento un ampio diritto di sorveglianza, che gli consente di esigere, arche nell'ambito della procedura penale, che le misure prese siano abrogate, modificate o completate 259'.

4258

916

Note "Cfr. per i dettagli: Ufficio federale di giustizia, risultati della procedura di consultazione relativa all'avamprogetto della revisione del Codice penale e del Codice penale militare concernente i reati contro il patrimonio e la falsità in documenti, Berna, giugno 1987 (contenente il testo integrale di tutte le prese di posizione), oppure il relativo compendio del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 30 novembre 1987.

2 >FF 1990 I 1214 3 >Per i risultati, cfr. n. 221.5 del messaggio.

41 Cfr. M. Buser, Straftaten im Zusammenhang mit Kreditkarten, tesi Berna 1986 p. 45 segg.; N. Schmid, Zur strafrechtlichen Erfassung von Missbräuchen im Bereiche des bargeldlosen, insbesondere elektronisch abgewickelten Zahlungs- und Kreditverkehrs, ZStrR 1987, p. 148 segg.

5 >Cfr. n. 213.15 del messaggio.

6 >Per maggiori ragguagli, cfr. Schmid (nota 4), p. 142; G. Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 3a ed., Berna 1983, p. 240.

7 >Per quanto riguarda il «furto di dati», cfr. n. 213.10 del messaggio (art. 143 dCP), per la «truffa informatica» cfr. n. 213.14 (art. 147 dCP), per il «sabotaggio informatico», cfr. n. 213.11 (art. 144 cpv. 2 dCP), e per il «furto di tempo-computer» n.

213.17 (art. 150 n. 2 dCP).

8 >Cfr. n. 213.27 del messaggio.

9 >Cfr. n. 211.2 del messaggio ÉO 'P. es. art. 962 seg. del Codice delle obbligazioni concernenti la contabilità commerciale.

"> Cfr. Messaggio del 23 marzo 1988 concernente la LF sulla protezione dei dati, FF 1988 II 353 segg.

12) Cfr. p. es. Bauknecht'/Zehnder, Grunzüge der Datenverarbeitung, 4a ed., Stoccarda 1989, p. 5 segg.

13 >P. es. art. 143 dCP, cfr. n. 213.10 del messaggio.

14 >P. es. art. 147 dCP, cfr. n. 213.14 del messaggio.

ls 'Cfr. S. Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, Zurigo 1989, art.

251, note 1 e 17 (p. 671) e riferimenti citati.

I6 > Postulati Grabet (78.326; N 20.6.78) e Kessler (79.438; N 3.10.79), cfr. n. 11 del messaggio.

"' Appropriazione indebita (art. 138 dCP), amministrazione infedele (art. 158 dCP), cattiva gestione (art. 165 dCP).

' 8 >Una soluzione identica era preconizzata dal postulato Grabet (cfr. nota 16) e dall'interrogazione ordinaria Grabet del 20 marzo 1981 (cfr. Boll. uff. N 1981 943).

I9 >//. Schultz, Rapporto e avamprogetto alla revisione della parte generale
e del libro terzo «Dell'attuazione e dell'applicazione del Codice penale», Berna 1987, p. 5 seg. e 288, art. 32.

w Schultz (nota 19), p. 314, art. 89.

2 "In questo senso G. Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 3a ed., Berna 1984, p. 157; con qualche divergenza Schmid (nota 4), p. 135 segg.

22 >Cfr. n. 214.1 del messaggio.

23 >Art. 66bis CP, desistenza e impunità.

"'Cfr. n. 214.1 segg. del messaggio.

25 >RS 313.0, artt. 2, 15, 16.

917

26)

Ancora inedito.

"Cfr. per le considerazioni critiche (e altri riferimenti): Hauser/Rehberg, Strafrecht IV, Zurigo 1989, p. 166 e Trechsel (nota 15), articolo 2S1, n. l e 17 (p. 671).

28 >Cfr. Stratenwerth (nota 21), p. 156 seg. e altri riferimenti citati.

29 >Cfr. n. 163, paragrafo 1.

3 °'Cfr. in modo generale, Hauser/Rehberg (nota 27), p. 166 segg; Stratenwerth (nota 21), p. 156 segg.

31) Cfr. secondo paragrafo dell'introduzione e n. 214.1.

32 >Cfr. p. es. Hauser/Rehberg (nota 27), p. 181; Stratenwerth (nota 21), p. 196.

33 >DTF 101 IV 279; 102 IV 34; 103 IV 25; cfr. inoltre Hauser/Rehberg (hota 27), p. 167 segg.; Stratenwerth (nota 21), p. 157 segg.

34 > Dello stesso avviso Se/iute (nota 19), p. 239.

351 Nello stesso senso J. Bonorand, Die Sachentziehung nach Artikel 143 StGB sowie Vorentwurf 1983 und ihr Verhältnis zu verwandten Tatbeständen, tesi Zurigo 1987, p.

148.

36) Per maggiori dettagli, cfr. n. 213.2 del messaggio.

37 >FF 1985 II 1005 segg.; Boll. uff. S 1987 373-407.

wSchultz (nota 19), p. 279 segg.

391 Basilare in proposito: M. Schubarth, Die Systematik der Aneignungsdelikte, Basilea e Stoccarda 1968, in particolare p. 24 segg.

«"Cfr. n. 213.7 del messaggio.

41 >Cfr. n. 213.3 e 213.7 del messaggio.

«i Art. 713 CC.

43 >Nel caso Nehmad (DTF 87 IV 115), il Tribunale federale ha escluso che questo riferimento ai diritti reali lo vincoli nell'interpretaziune dell'articolo 141 CP e ha dichiarato la norma applicabile anche a chi dispone di un avere bancario accreditato per errore.

La maggior parte della dottrina ha criticato questa dscisione, che per 28 anni non è mai stata ribadita. Tuttavia, il Tribunale federale vi fa riferimento nel DTF 116 IV 134.

«'Cfr. p. es. n. 212.4 del relativo messaggio, FF 1985 II 916.

«>DTF 109 IV 30; cfr. in proposito G. Jenny, Aktuelle Fragen des Vermögens- und Urkundenstrafrechts, Zeitschrift des bernischen Juristenvereins (ZbJV), 124 (1988) p. 393 segg., in particolare p. 400.

·""'Per maggiori dettagli, n. 213.41 del messaggio.

4 "Cfr. Stratenwerth, (nota 6), p. 216 seg.

48) Per gli stessi motivi si è rinunciato a questa formulazione in occasione della revisione delle disposizioni sulla violenza carnale (nuovo art. 189 CP) e sulla coazione ad altri atti sessuali (nuovo art. 190 CP); cfr. messaggio relativo, FF 1985 II 963 e 967.

49)DTF 92 iv 154 seg.

2

5

°'Cfr. in particolare Bonorand (nota 35).

"Cfr. n. 213.2 del messaggio.

521 Cfr. pure n. 213.2 del messaggio.

"'Per quanto riguarda la giurisprudenza attuale, cfr. DTF 96 IV 21, che concerne la sottrazione temporanea di una sbarra per battere i tappeti.

54 >Cfr. n. 213.2 del messaggio.

S5 >Cfr. nota 43.

56 >Cfr. n. 213.2 del messaggio.

s

918

57

>Cfr. anche M. Schubarth, Reformbedürftigkeit der Vorschriften über die Aneignungsdelikte?, RPS 88 (1972), p. 282 segg., in particolare pag. 297.

58 >Cfr. DTF 98 IV 19 e 99 IV 140.

*»Cfr. n. 213.41 del messaggio.

«o» Cfr. n. 213.41 del messaggio.

">Cfr. n. 152.1 del messaggio (considerazioni preliminari).

«>Cfr. DTF 111 IV 75.

«>«Wer unbefugt Daten, die nicht für ihn bestimmt und die gegen unberechtigten Zugang besonders gesichert sind, sich oder einem anderen verschafft, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

Daten im Sinne des Absatzes l sind nur solche, die elektronisch, magnetisch oder sonst nicht unmittelbar wahrnehmbar gespeichert sind oder übermittelt werden.» "'Cfr. n. 155 del messaggio.

65) Cfr. n. 154 del messaggio.

«« Am. 161 seg. e 272-274 CP; art. 23 combinato con gli arti. 5 e 6 della LF del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (RS 241); artt. 42 segg. della LF del 7 dicembre 1922 concernente il diritto d'autore sulle opere letterarie ed artistiche (RS 231.1), come pure gli artt. 63 segg. combinati con gli artt. 2 e 10 del disegno di LF sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (messaggio del Consiglio federale del 19 giugno 1989, FF 1989 III 413 segg.).

67 >Per i motivi, cfr. n. 213.5 del messaggio.

68 > La DTF 74 IV 6 si distacca da questa concezione riconoscendo la legittimazione a sporgere querela al locatario, qualora il pregiudizio lo privi dell'uso della cosa locata. Critico a questo proposito: Stratenwerth (nota 6), § 9, n. 13, p. 222 seg.

«') DTF 106 IV 25 e 104 IV 247 seg.

TM>Cfr. Stratenwerth (nota 6), p. 239 seg., P. Noli, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, Delikte gegen den Einzelnen, Zurigo 1983, p. 195 e Trechsel (nota 15), art.

148, nota 5.

"i Cfr. E. Zürcher, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Erläuterungen zum Vorentwurf vom April 1908, Berna 1914, p. 155/156.

72 > RS 313.0 73 >Cfr. n. 219 del messaggio.

74 > Cfr. DTF 115 IV 34: «Fa mestiere di un reato chiunque lo commetta a più riprese nel disegno di trame proventi, essendo pronto ad agire un numero indeterminato di volte, ogni qual volta l'occasione si presenti.» 7!

'Cfr. G. Stratenwerth, Gewerbsmässigkeit im Strafrecht, in RPS 94 (1977) 78, lo stesso autore (nota 6) § 10, n. 78.

76 > Decisione del 14 settembre 1990 (ancora
inedita); cfr. NZZ n. 296 del 20 dicembre 1990, p. 21.

77 >Cfr. nota 75.

78 >Cfr. n. 217.4 del messaggio.

79 >RS 241; in occasione della revisione del 1986, le norme penali della LCS1 sono state rafforzate; cfr. n. 213.28 del messaggio.

80 >Cfr. interrogazione ordinaria Neukomm del 9 ottobre 1981 (81.742), risposta del Consiglio federale del 18 novembre 1981, Boll. uff. N 1981/2 1789 seg.

8 "RS 313.0 82) DTF 112 IV 23 seg., d'avviso contrario H. Schultz, ZBJV 124 (1988) 6 seg. e Trechsel (nota 15), art. 335 nota 10.

83 >DTF 112 IV 19 segg., in particolare 24; rapporto di gestione 1986 (p. 420) del Tribunale federale (non pubblicato nel FF); cfr. inoltre DTF 108 IV 183.

84) FF 1971 I 1024; Fichier juridique suisse (FJS), n. 1287, p. 14.

919

85

> «Wer in der Absicht sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, das Vermögen eines anderen dadurch beschädigt, dass er das Ergebnis eines Datenverarbeitungsvorgangs durch unrichtige Gestaltung des Programms, durch Verwendung unrichtiger oder unvollständiger Daten, durch unbefugte Verwendung von Daten oder sonst durch unbefugte Einwirkung auf den Ablauf beeinflusst, wird mit Freiheitstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

§ 263 Abs. 2 bis 5 gilt entsprechend.» 86) EFTPOS = Electronic Fund Transfers at thè Point of Säle.

87)Per maggiori dettagli, cfr. Schmid (nota 4), p. 160 segg.

88)Cfr.

in questo senso Jenny (nota 45), p. 424; Schmid (nota 4), p. 159.

89 >La nozione è definita in seguito nel testo.

90»DTF 111 IV 134; 112 IV 79.

9 " «Wer die ihm durch die Ueberlassung einer Scheckkarte oder einer Kreditkarte eingeräumte Möglichkeit, den Aussteller zu einer Zahlung zu veranlassen, missbraucht und diesen dadurch schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

§ 248a gilt entsprechend.» 92 >Cfr. n. 213.14 del messaggio.

93 >Cfr. Schmid (nota 4), p. 148.

94 >Cfr. n. 213.14 del messaggio.

95 > Per un caso tipico, cfr. DTF 110 IV 20.

961 Sentenza 20 novembre 1985 della Camera criminale del Canton Turgovia, Rechtsprechung in Strafsachen (RStrS) 1988 n. 483; sentenza 12 settembre 1961 dell'Obergericht del Canton Zurigo, Blätter für Zürcherische Rechtsprechung (ZR) 62 (1963), n.

153.

97 >LF del 18 marzo 1988 concernente la modifica degli art. 334 segg. CO, RU 1988 II 1472 segg.; cfr. pure FF 1984 II 494 segg.

9S 'Cfr. in proposito J. Rehberg, Strafrecht III, Zurigo 1987, p. 94 n. 2; S. Zimmermann, Betrugsähnliche Tatbestände Artikel 149-152 StGB, tesi Zurigo 1973, p. 86 seg.

99) Cfr. n. 152.4 del messaggio.

100> Cfr.

n. 213.13 del messaggio.

io.) FF 1983 II 907, n. 333.1 del messaggio.

102> Cfr.

il titolo che precede l'art. 707 CO, FF 1983 II 962.

1031 Stratenwerth (nota 6), § 11, n. 18; P. Logoz, Commentaire du Code pénal suisse, partie spéciale I, Neuchâtel 1955, ad art. 152 n. 3, p. 169; E. Hafter, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil, Erste Hälfte, Berlino 1937, p. 287 nota 4; G. Pfister, Unwahre Angaben über Handelsgesellschaften und Genossenschaften (Art. 152 StGB) und das Verhältnis
zum Betrug (Art. 148 StGB), tesi Zurigo 1978, p. 100 seg.; Zimmermann (nota 98), p. 138, nota 2.

104 > Pfister (nota 103), p. 41 seg.

105) Zimmermann (nota 98), p. 135 segg.

106> DTF 80 I 383.

107) Le società semplici non possono esercitare un'industria in forma commerciale; se ciò nonostante lo fanno, le si considera come società in nome collettivo (DTF 73 I 314).

Tuttavia, se i loro membri non sono esclusivamente persone fisiche, non le si può assimilare a società in nome collettivo (p. es. per l'iscrizione nel registro di commercio).

Siffatte società semplici ricadrebbero anch'esse nel campo d'applicazione del nuovo articolo 152.

108) Un'associazione non può contemporaneamente perseguire uno scopo economico (promovimento dell'attività economica dei propri membri) ed esercitare un'attività in forma commerciale. Cfr. DTF 90 II 333.

109) Pensiamo alle associazioni il cui scopo consiste nell'investimento in comune di fondi.

920

"<»Cfr. Pfister (nota 103), p. 63.

""Cfr. Pfister (nota 103), p. 64; Zimmermann (nota 98), p. 154 seg.

"2>RS 221.414 1I3 > L'articolo I parla di inganno circa la persona da iscrivere nel registro di commercio, il suo domicilio o nazionalità, oppure sull'ammontare, la composizione o il versamento del capitale di una società.

IH) DTF 74 IV 164 cons. 3 e DTF 81 IV 246 segg.

" s >Cfr. Stratenwerth (nota 6), § 11, n. 40.

"6> Critico nei confronti di questa proposta F. Besse, La répression pénale de la contrefaçon en droit suisse, tesi Losanna 1990, p. 232.

"VTrechsel (nota 15), art. 153 n. 7 e riferimenti citati.

"*>H. Schultz, Warenfälschung, in RPS 103 (1986), p. 374: «Weil dies ein offensichtlicher Fall des Verfälchens einer Ware ist, scheint die Variante der Wertverringerung überflüssig.» "«Cfr. Rehberg (nota 98), p. 98 e riferimenti citati.

i20) DTF 98 iv 19l; v. Schwander, Warenfälschung (Art. 153-155 StGB), FJS n. 1193, p. l; E. Martin-Achard, Contrefaçon de marques et falsification de marchandises, in: Etudes de droit suisse et de droit comparé de la concurrence publiées par l'Association suisse d'étude de la concurrence à l'occasion du 24ème congrès de la Ligue internationale du droit de la concurrence (13 au 17 septembre 1986), p. 128 seg.

12» DTF 98 IV 191; 101 IV 290 cons. 3; Stratenwerth (nota 6), § 11, n. 27; Schwander (nota 120), p. 8, n. 24.

122) DTF 72 iv 168 cons. 5 e 170; 97 IV 65 cons. 7; 98 IV 195 cons. 4.

123) DTF 72 IV 13; 74 IV 151 cons. 1.

124) De lege lata, diversi autori ritengono che l'art. 148 CP dovrebbe essere poziore all'ari.

154 CP; cfr. in proposito Trechsel (nota 15), art. 154, nota 7, p. 480 e riferimenti citati.

125) DTF 101 IV 41 cons. 7; 89 IV 70.

i2«) DTF 85 IV 22; Schwander (nota 120), p. 20, n. 30.

127) Cfr. n. 11 del messaggio.

WH. Dubs, Urteilspublikation, in: RPS 87 (1971), p. 405; H. Schultz, Bemerkungen zur Revision der Strafbestimmungen des SVG, in: Revue suisse des juristes (RSJ) 1974, p. 69.

12 «) Dello stesso avviso: Besse (nota 116).

13 °> RS 232.11 I31 >RS 232.12 > 32 > RS 241 133 >La legge del 26 settembre 1890 sulla protezione delle marche di fabbrica e di commercio è attualmente in revisione. Il disegno opera una distinzione, in materia di disposizioni penali, tra la violazione del diritto alla marca e l'utilizzazione fraudolenta
di una marca. Per questi due reati (come del resto per gli altri), le sanzioni sono state considerevolmente inasprite e il perseguimento penale avviene d'ufficio se l'autore ha agito per mestiere, cfr. FF 1991 I 1 segg., in particolare p. 71 seg.

134 >Cfr. p. es. Sem. jud. 1986, 51 segg.; cfr. inoltre Martin-Achard (nota 120), p. 129.

In DTF 101 IV 40 = JdT 1977 IV 15 è riconosciuto il concorso ideale tra gli arti.

154 CP e 24 LMF.

'3!> RS 817.0 1361 Schwander (nota 120), p. 13 seg., n. 42.

i">Schwander (nota 120), p. 14, n. 43.

921

138

'Cfr. K. Delnon, Die Erpressung (Art. 156, Ziff. l, Abs. l StGB), tesi Zurigo 1981, p. 1.

13 "Cfr. in particolare Logoz (nota 103), art. 156, p. 178, n. 1.

i40) çfr jn proposito Stratenwerth (nota 6), § 12, n. 5.

"">Cfr. Stratenwerth (nota 6), § 12, n. 6.

' 42 >Cfr. Stratenwerth (nota 6), § 12, n. 4 e Noli (nota 70), p. 219.

l43 >Cfr. DTF 70 IV 204 e, in particolare, DTF 82 IV 150 cons. 2c, che interpreta la nozione di «Notlage» nel senso lato di «Zwangslage».

'«>DTF 111 IV 141 = JdT 1986 IV 3.

l45 'Cfr. Stratenwerth (nota 6), § 14, n. 6; Rehberg (nota 98), p. 108, n. 1.1.

I46 > Esempi di atti materiali lesivi dell'altrui patrimonio: DTF 81IV 278 cons. 2a (utilizzazione a fini personali degli impiegati o delle macchine del rappresentato), DTF 102 IV 93 cons. le (fabbricazione di una mercé difettosa o il fatto di lasciare che una mercé si deteriori).

H?) DTF 94 IV 137 segg.

l ^Rehberg (nota 98), p. 59, n. 2.113, le«, a; Trechseì (nota 15), art. 140, nota 14.

"»>Artt. 319 seg. CO I50 > Cfr. arti. 87 LAVS e 76 LPP.

151 >Cfr. J.A. de Mestrui, Le recel de choses et le recel de valeurs en droit pénal suisse, tesi Losanna 1988, p. 70 segg. e riferimenti citati.

i52) FF 1989 n 846 153

>Cfr. de Mestral (nota 151), p. 111.

' 54 >Cfr. anche n. 213.1 del messaggio.

'»>Cfr. FF 1989 II 846 156 > Cfr. de Mestrui (nota 151), p. 102, decisione inedita del Tribunale federale del 14 giugno 1990 (cfr. NZZ n. 248 del 25.10.1990).

ISTI DTF 105 IV 305; de Mestral (nota 151), p. 153 segg. e riferimenti citati.

issi DTF 79 IV 18 cons. 1 >*»RS 241 '«»Cfr. il messaggio in FF 1983 II 1039 e 1045; Boll. uff. N 1985 824 e S 1986 415.

161 >Art. 48 n. l CP 162 >Boll. uff. S 1986 589 163 >Cfr. n. 213.32 del messaggio.

164) FF 1989 u 855 '«>Cfr. n. 213.3 e 213.7 del messaggio.

166 >Cfr. n. 213.37 del messaggio.

i«; per quanto concerne la nuova sistematica degli artt. 163/164, cfr. n. 213.31 del messaggio.

l68 'Cfr. n. 213.31 del messaggio.

'«»Cfr. n. 213.33 del messaggio.

"°'Cfr. n. 213.37 del messaggio.

171) Cfr. in proposito: Muriel Epard, La Banqueroute simple et la déconfiture, tesi Losanna 1984.

'">Cfr. n. 213.37 del messaggio.

173) DTF 104 IV 160 cons. 4 e riferimenti citati.

TM>Cfr. n. 213.21 del messaggio.

922

l15

>Cfr. inoltre Epard (nota 171), p. 164/165.

"« FF 1989 II 866 ' 77 >Cfr. n. 214.1 del messaggio.

> 7 8 >Cfr. DTF 99 IV 206 ""Cfr. n. 213.26 del messaggio.

180 >Cfr. n. 213.31 del messaggio.

181

>Cfr. n. 213.38 del messaggio.

>Cfr. Schultz (nota 19), p. 139 segg. e 295.

182 m

)Cfr. inoltre in proposito FF 1985 II 907.

IS4 l85

>Cfr. n. 182 del messaggio.

>Cfr. n. 213.37 in fine.

> 8 6 >In questo senso, cfr. DTF 100 IV 42 e 106 IV 23.

187

> Secondo il Tribunale federale, l'art. 172 CP è già oggi applicabile al dirigente effettivo (cfr. DTF 78 IV 30 e 97 IV 14). Per maggior chiarezza, è tuttavia preferibile menzionarlo esplicitamente nell'ari. 172 dCP.

l88

>Cfr. Schultz (nota 19), p. 61 segg. e 286, articolo 28.

189

>Cfr. n. 213.39 del messaggio.

>Cfr. n. 211.2 del messaggio.

191) DTF 91 IV 6; 114 IV 32 l90

> 92 > DTF 103 IV 36, 239 issi DTF 97 IV 216 l94

'Tra i molti: Stratenwerth (nota 21), p. 176 segg.

>Cfr. in proposito: N. Schmid, Wirtschaftskriminalität in der Schweiz, Revue de droit suisse (RDS) 104 (1985) II, p. 264 segg.

196 >Cfr. n. 211.2 del messaggio.

I97 > DTF 95 IV 72; 96 IV 167; 105 IV 242.

195

l98

>Cfr. n. 211.2 del messaggio.

>Cfr. n. 212.1 del messaggio.

199 200

>Cfr. n. 213.24 del messaggio.

> L'applicazione dell'ari. 159 CP ha carattere sussidiario; DTF 81 IV 231.

2 2 ° >Cfr. DTF 101 IV 411 203 >Cfr. n. 213.34 del messaggio.

204 'Cfr. n. 214.1 in fine del messaggio.

20S >Cfr. n. 213.39 del messaggio.

M ') RS 221.414 207 >Cfr. n. 213.20 del messaggio.

208 *Cfr. messaggio del Consiglio federale del 3 giugno 1921 concernente la legge federale del 6 ottobre 1923, non tradotto in italiano, FF 1921 III 350 seg. (versione francese); BEL 1921 III 272 seg. (versione tedesca).

2 °'> RS 831.425 21 °'Le Direttive del Consiglio federale dell'11 maggio 1988 sull'obbligo per le istituzioni di previdenza registrate di informare i loro assicurati non si applicano alle istituzioni di previdenza non registrate.

21 "RS 831.40

20I

2l2

>Cfr. art. 89bis cpv. 6 CC.

2l3

»Cfr. art. 49 cpv. 2 LPP.

923

214

>Cfr. in proposito: H. M. Riemer, Die Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über die berufliche Vorsorge (Art. 75-79 BVG), in «Gedächtriisschrift für Peter Noli», Zurigo 1984, p. 269 segg.; cfr. inoltre FF 1976 I 248.

215 'Come afferma H.M. Riemer in «Das Recht der beruflichen Vorsorge», Berna 1985, p. 139, il fatto che gli arti. 75 segg. LPP non siano applicabili alle istituzioni di previdenza non soggette alla LPP può dar luogo a situazioni insoddisfacienti, in particolare quando un comportamento è punibile secondo gli artt. 75 o 76 LPP ma non secondo le disposizioni del CP.

2I6 >C. Helbling, Personalvorsorge und BVG, 4a ed., Berna/Stoccarda 1989, p. 373.

2I " II legislatore ha inteso graduare la gravita della pena in armonia con quella comminata dalla LAVS; cfr. messaggio del Consiglio federale del 19 dicembre 1975 a sostegno di un disegno di legge sulla previdenza professionale vecchiaia, superstiti e invalidità, FF 1976 I 248, n. 552.

2l8 >Cfr. p. es. gli artt. 128bìs (n. 212.1 del messaggio) e 258 (n. 215.1).

219 >RS 231.1 22( »Cfr. FF 1989 III 546; commento, p. 458 221) DTF 82 iv 201 222

)DTF76 IV 164 seg.

Cfr. § 128 della legge tedesca sulle contravvenzioni (Ordnungswidrigkeitsgesetz).

2231

**> RS 313.0 >Cfr. n. 213.13 del messaggio.

226 > RU 1916 44

225

227

>RU 1918 610 > RU 1939 796 segg.

229 > RU 1944 677 23 °>Art. 6 CEDU; RS 0.101 231 >RU 1956 89 xv RU 1980 380 233 > LAP; RS 531 2341 Cfr. messaggio concernente una legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese; FF 1981 III 387.

2351 Cfr. messaggio concernente una legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese; FF 1981 III 378.

236 > RU 1944 677 23 ') RS 313.0 238 > RS 0.101 239 >Art. 56 leu. e OGPPM; RS 322.1 24 »)RS 172.021 241 > RS 312.0 242) FF j98g ! 432 22S

243

>Cfr. n. 153 del messaggio.

>Cfr. n. 213.14 del messaggio.

245 >RS 0.101 2«) DTF 99 ia 269 244

247

>DTF 108 la 178 cons. 4a e riferimenti citati Commissione europea dei diritti dell'uomo, decisioni e rapporti 15, p. 70 segg., in particolare p. 97, § 69.

24S)

924

2491

Cfr. in proposito: Frowein/Peukert, Europäische Menschenrechtskonvention, Kommentar, n. 88 ad art. 6 CEDU; Miehlser/Vogler, Internationaler Kommentar zur Europäischen Menschenrechtskonvention, n. 293 ad art. 6 CEDU.

25 °> RU II 734 25 » RU I 88 252 > RU II 598 2 "> RU 13 472 254 > RS 312.0 2 '5) RS 313.0 256 >OGPPM; RS 322.1 257 > RU 13 472 258 >Cfr. DTF 112 la 139, 106 la 257, nonché le altre decisioni ivi citate.

259 >Cfr. n. 222.15 del messaggio.

60 Foglio federale. 74° anno. Voi. Il

925

Codice penale svizzero Codice penale militare (Reati contro il patrimonio e falsità in documenti) Modificazione del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 aprile 1991 '', decreta: I

II Codice penale svizzero 2) è modificato come segue: Art. 70 comma 3 L'azione penale si prescrive: in dieci anni, se al reato è comminata la reclusione o la detenzione superiore a tre anni;

Art. 110 n. 5 comma 1 5. Documenti sono tutti gli scritti destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica ovvero tutti i segni destinati a provare un tale fatto. Le registrazioni su supporto di dati o di immagini sono equiparate a siffatti scritti o segni.

Falso allarme

Art. 128bis (nuovo) Chiunque, cosciente della gratuità del suo atto, allarma senza motivo i servizi pubblici di sicurezza o di interesse generale, un servizio di salvataggio o di soccorso, in particolare la polizia, i pompieri o i servizi sanitari, è punito con la detenzione o con la multa.

1) FF 1991 II 797 > RS 311.0

2

926

Codice penale svizzero. Codice penale militare

i. Reati contro la proprietà e altri diritti reali Appropriazione

Appropriazione indebita

Art. 137 (141/143) 1) 1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, s i appropria una cosa mobile altrui, è punito con la detenzione o con ]a multa, in quanto non ricorrano le condizioni degli articoli 138-140.

2. Se il colpevole ha trovato la cosa o ne è entrato in possesso in modo indipendente dalla sua volontà, se egli ha agito senza volere trame profitto o se il reato è stato commesso a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica, è punito soltanto a querela di parte.

Art. 138 (140) 1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si apprOpria una cosa mobile altrui che-gli è stata affidata,

chiunque indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli, è punito con la detenzione sino a cinque anni.

Il reato commesso a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punito solo a querela di parte.

2. Il colpevole è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione se ha commesso il fatto in qualità di membro di un'autorità, di funzionario, di tutore, di curatore, di gerente di patrimoni, o nell'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio, per il quale ha ottenuto l'autorizzazione da un'autorità.

Furto

Rapina

Art. 139 (137) 1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

vigenti n. 1bis, 2 e 3 diventano i n 2, 3 e 4.

Art. 140 (139) 1. Chiunque commette un furto usando violenza contro una persona minacciandola di un pericolo imminente per la vita o l'integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione non inferiore a sei mesi.

1) I numeri tra parentesi corrispondono agli articoli in vigore.

927

Codice penale svizzero. Codice penale militare

È punito con la stessa pena chiunque, sorpreso in flagrante reato di furto, commette uno degli atti di coazione menzionati nel capoverso 1 nell'intento di conservare la cosa rubata.

/ vigenti numeri 1bis, 2 e 3 diventano i numeri 2, 3 e 4.

Art. 141 (143) Sottrazione di ' Chiunque, con o senza volontà di trame profitto, sottrae una una cosa mobile e impiego inde- cosa mobile al legittimo detentore causandogli un pregiudizio conbito di valori siderevole è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la patrimoniali , multa.

2 È punito con la medesima pena, a querela di parte, chiunque impiega indebitamente, a profitto proprio o altrui, valori patrimoniali venuti in suo possesso in modo indipendente dalla sua volontà.

sottrazione di energia

Art. 142 (146) ' Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae illecitamente energia ad un impianto per l'utilizzazione di forze naturali, in modo particolare ad un impianto elettrico, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

2 Se il colpevole ha agito senza voler trame profitto è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa.

Art. 143 (nuovo) Acquisizione il- 1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, lenta di dati acquisisce, per sè o altri, dati a lui non destinati e specialmente protetti contro ogni accesso non autorizzato, registrati o trasmessi elettronicamente o secondo un modo simile, o si introduce indebitamente, per mezzo di un dispositivo di trasmissione dei dati, in un impianto per l'elaborazione di dati specialmente protetto e appartenente ad altrui, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

2. L'acquisizione illecita di dati commessa a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita solo a querela di parte.

3. Se il colpevole ha agito senza voler trame profitto è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa.

928

Codice penale svizzero. Codice penale militare Art. 144 (145) Danneggiamento ' Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa.

2 È punito, a querela di parte, con la stessa pena chiunque indebitamente cancella, modifica o rende inservibili dati registrati o trasmessi elettronicamente o secondo un simile modo.

3 cpv. 1bis vigente 4 II giudice può pronunciare la reclusione sino a cinque anni se il delinquente ha causato un danno considerevole. Il perseguimento ha luogo d'ufficio.

Art. 145 (147) Appropriazione II debitore che, nell'intenzione di nuocere al proprio creditore, gli cose date in pe- sottrae una cosa su cui grava un diritto di pegno o di ritenzione, gno o soggette a oppure ne dispone arbitrariamente, la deteriora, distrugge, svaluritenzione , . . , . . , .

..

, , ta o rende inservibile, e punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa.

Truffa

Art. 146 (148) ' Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore per indurla ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

2 La pena è della reclusione sino a dieci anni o della detenzione non inferiore a tre mesi se il colpevole fa mestiere della truffa.

3 cpv. 3 vigente

Art. 147 (nuovo) Abuso di un im- ' Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, pianto per l'ela servendosi in modo abusivo, incompleto o indebito di dati, oppudati re di un analogo procedimento, influisce su un processo elettronico o simile di trattamento o di trasmissione di dati e provoca, per mezzo dei risultati erronei così ottenuti, un trasferimento di attivi a danno di altri o dissimula un trasferimento di attivi appena effettuato, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

2 La pena è della reclusione sino a dieci anni o della detenzione non inferiore a tre mesi se il colpevole fa mestiere di tali operazioni.

929

Codice penale svizzero. Codice penale militare 3

L'abuso di un impianto per l'elaborazione di dati commesso a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punito solo a querela di parte.

Art. 148 (nuovo) Abuso di cane- ' Chiunque, insolvente o non disposto a saldare il dovuto, ottiene credito ° d' prestazioni di natura patrimoniale utilizzando in modo abusivo una carta-chèque, una carta di credito o un analogo mezzo di pagamento, arrecando un pregiudizio al patrimonio dell'istituto d'emissione, è punito con la detenzione sino a cinque anni.

2 La pena è della reclusione sino a dieci anni o della detenzione non inferiore a tre mesi se il colpevole fa mestiere di tali operazioni.

Art. 149 (150) Frode dello

TeStO Vigente

scotio

e froda l'oste della somma dovuta, è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa.

scrocco di una prestazione

Art. 150 (151) 1. Chiunque, senza pagare, ottiene una prestazione sapendo che ja stessa e data soltanto a pagamento, in modo particolare l'utilizzazione di un mezzo di trasporto pubblico, l'accesso ad una rappresentazione, ad un'esposizione o ad una manifestazione simile, il funzionamento di un apparecchio automatico, è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa.

2. È punito con la stessa pena, a querela di parte, chiunque utilizza illecitamente un impianto per l'elaborazione di dati o i suoi programmi, causando al legittimo detentore un danno considerevole.

Art. 151 (149)

Danno patrimo- Chiunque, senza voler trame profitto, inganna con astuzia una con astuzia persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio od altrui, è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa.

930

Codice penale svizzero. Codice penale militare

Art. 152 (152) False indicazioni Chiunque come fondatore, titolare, socio illimitatamente responmerciali com- sabile, procuratore o membro dell'organo di gestione, del consiglio d'amministrazione o dell'ufficio di revisione, oppure liquidatore di una società commerciale, cooperativa o di un'altra azienda esercitata in forma commerciale, da o fa dare, in comunicazioni al pubblico o in rapporti o proposte all'insieme degli associati, indicazioni false o incomplete di importanza considerevole, tali da determinare terzi ad atti di disposizione pregiudizievoli al proprio patrimonio, è punito con la detenzione o con la multa.

Art. 153 (nuovo) False comunica. Chiunque induce l'autorità preposta al registro di commercio a ta del reigstro di iscrivere un fatto contrario al vero o omette di segnalarle un fatto commercio che dovrebbe venir iscritto, è punito con la detenzione o con la multa.

Art. 154 Abrogato

contraffazione di merci

Estorsione

Art. 155 (153/154/155) ' Chiunque, a scopo di frode nel commercio e nelle relazioni d'affari, fabbrica, importa, tiene in deposito o mette in circolazione merci il cui reale valore venale è inferiore a quanto fan pensare le apparenze, è punito con la detenzione o con la multa, eccetto che l'atto sia passibile di una pena più severa in virtù di un'altra disposizione.

2 Se il colpevole fa mestiere di tali operazioni, è punito con la detenzione, eccetto che l'atto sia passibile di una pena più severa in virtù di un'altra disposizione.

Art. 156 (156) 1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, usando violenza o minacciando una persona di un grave danno, la induce ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

2. Il colpevole è punito con la reclusione sino a dieci anni se fa mestiere dell'estorsione, o commette ripetutamente l'estorsione in danno della medesima persona.

931

Codice penale svizzero. Codice penale militare

3. Se il colpevole commette l'estorsione usando violenza verso una persona o minacciandola di un pericolo imminente per la vita o per l'integrità corporale, la pena è quella comminata dall'articolo 140.

4. Se il colpevole minaccia di mettere in pericolo la vita o l'integrità corporale di molte persone o di causare gravi danni a cose di grande interesse pubblico, la pena è della reclusione.

usura

Art. 157 (157) 1. Chiunque sfrutta lo stato di bisogno, l'inesperienza o la limitata capacità di discernimento di una persona per farle dare o promettere a sé o ad altri, come corrispettivo di una prestazione, vantaggi pecuniari che sono in manifesta sproporzione economica con la propria prestazione, chiunque acquisisce un credito usurario e lo aliena o Io fa valere, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

2. Il colpevole è punito con la reclusione sino a dieci anni se fa mestiere dell'usura.

Art. 158 (159) Amministrazione 1. Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio infedele giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con la detenzione. È punito con la stessa pena chi compie tali atti dopo aver assunto senza mandato la gestione del patrimonio altrui.

Il giudice può pronunciare la reclusione sino a cinque anni se il colpevole ha agito per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto.

2. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e causa in tal modo un pregiudizio al patrimonio del rappresentato, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

3. comma 3 vigente

Appropriazione tenute salariali

932

Art. 159 (nuovo) II datore di lavoro che disattende l'obbligo di versare trattenute salariali quale pagamento di imposte, tasse, premi d'assicurazione, oppure di utilizzarle altrimenti a favore del lavoratore e causa a quest'ultimo un pregiudizio patrimoniale, è punito con la detenzione o con la multa.

Codice penale svizzero. Codice penale militare

Ricettazione

sfruttamento

della conoscenza di fatti confidenziali

Art. 160 (144) 1. Chiunque acquisisce, riceve in dono o in pegno, occulta o aiuta ad alienare una cosa o un dato che un terzo ha ottenuto mediante un reato contro il patrimonio, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

Il ricettatore è punito con la pena comminata al reato preliminare, se questa è più mite.

Ove il reato preliminare sia perseguibile solo a querela di parte, la ricettazione è punibile solo se la querela è pendente.

2. Il colpevole è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione non inferiore a tre mesi se fa mestiere della ricettazione.

Art. 161 (161) Testo vigente

Art. 162 (162) 2. violazione comma 1 vigente del segreto di fabbrica o com- chiunque trae profitto per sé o per altri da questa rivelazione, merciale comma 3 vigente Art. 163 (163/164) 3. crimini o de- 1. Il debitore che, in danno dei suoi creditori, diminuisce fittiziaS'e nel fallimen- mente il proprio attivo, in particolare zione per debiti, distrae o occulta valori patrimoniali, Bancarotta fraudolenta e frode

.

.

Simula debiti,

'

nel pignora-

riconosce debiti fittizi oppure incita un terzo a farli valere è punito, se viene dichiarato il suo fallimento o se viene rilasciato contro di lui un attestato di carenza di beni, con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

2. Il terzo che, nelle stesse condizioni, compie tali atti in danno dei creditori è punito con la detenzione.

Diminuzione

Art. 164 (163/164) 1. Il debitore che, in danno dei suoi creditori, diminuisce il pro-

dell'attivo in

prio attivo in quanto

tori

deteriora, distrugge, svaluta o rende inservibili valori patrimoniali,

933

Codice penale svizzero. Codice penale militare

aliena gratuitamente o contro una prestazione manifestamente inferiore valori patrimoniali, rifiuta senza validi motivi diritti che gli spettano o rinuncia gratuitamente a tali diritti, è punito, se viene dichiarato il suo fallimento o se viene rilasciato contro di lui un attestato di carenza di beni, con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

2. Il terzo che, nelle stesse condizioni, compie tali atti in danno dei creditori è punito con la detenzione.

Cattiva gestione

Art. 165 (165) 1. Il debitore che, in un modo non previsto nell'articolo 164, a causa di una cattiva gestione, in particolare a causa di un'insufficiente dotazione di capitale, spese sproporzionate, speculazioni avventate, crediti concessi o utilizzati con leggerezza, svendita di valori patrimoniali, grave negligenza nell'esercizio della sua professione o nell'amministrazione dei suoi beni, cagiona o aggrava il proprio eccessivo indebitamento, cagiona la propria insolvenza o aggrava la sua situazione conoscendo la propria insolvenza, è punito, se viene dichiarato il suo fallimento o se viene rilasciato contro di lui un attestato di carenza di beni, con la detenzione sino a cinque anni.

2. Il debitore escusso in via di pignoramento è perseguito penalmente soltanto a querela di un creditore che ha ottenuto contro di lui un attestato di carenza di beni.

commi 2 e 3 vigenti

Art. 166(166) Omissione della contabilità

Favori concessi

ad un creditore

Testo Vigente

Art. 167 (167) Testo vigente ·

Art. 168 (168) corruzione neil'esecuzione for-

934

' Chiunque concede o promette vantaggi particolari a un creditoal suo rappresentante; per ottenerne il voto nell'assemblea dei creditori o nella delegazione dei creditori oppure l'adesione a un

re Q

Codice penale svizzero. Codice penale militare concordato giudiziale o il suo rigetto, è punito con la detenzione o con la multa.

2 Chiunque concede o promette vantaggi particolari all'amministratore del fallimento, a un membro dell'amministrazione, al commissario o al liquidatore per influenzarne le decisioni, è punito con la detenzione.

3 È punito con la stessa pena chi si è fatto accordare o promettere tali vantaggi.

Art. 169 (169) Distrazione dì Chiunque arbitrariamente in danno dei creditori dispone di valori valori patrimo- Patrimoniali procedimento pignorati o sequestrati, gm iziale compresi in un inventario della procedura di esecuzione in via di pignoramento o in via di fallimento, ovvero della procedura di ritenzione, appartenenti al patrimonio ceduto mediante un concordato con abbandono dell'attivo, oppure deteriora, distrugge, svaluta o rende inservibili tali valori patrimoniali, è punito con la detenzione.

conseguimento fraudolento di un concordato giudiziale

Art. 170 (170) Testo vigente

Art. 171 (nuovo) concordato con 1 Gli articoli 163 numero 1, 164 numero 1, 165 numero 1, 166 e l'attivo del 167 sono applicabili anche quando un concordato con abbandono dell'attivo è stato accettato ed omologato.

2 Se il debitore o il terzo ai sensi degli articoli 163 numero 2 e 164 numero 2 ha fornito particolari sforzi economici, facilitando in tal modo la conclusione del concordato, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

Art. 171bis (nuovo) Revoca dei falli- ' Quando il fallimento è revocato (art. 195 LEF 1), l'autorità mento competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

1)RS 281.1 935

Codice penale svizzero. Codice penale militare 2

Nei casi di concordato con abbandono dell'attivo, il capoverso 1 si applica soltanto se il debitore o il terzo ai sensi degli articoli 163 numero 2 e 164 numero 2 ha fornito particolari sforzi economici, facilitando in tal modo la conclusione del concordato.

4. Disposizioni ne giuridiche e società

Art. 172 (172) Se il colpevole agisce in qualità di organo di una persona giuridica o di membro di un tale organo, di collaboratore di una persona giuridica o di una società nella quale esercita competenze decisionali indipendenti nel settore di attività assegnatogli, oppure di dirigente effettivo di una persona giuridica o di una società, senza esserne organo, membro di un organo o collaboratore, è punibile secondo le disposizioni del presente titolo, anche se le circostanze personali che hanno per effetto di fondare o aggravare la pena sono realizzate solo nei confronti della persona giuridica o della società in questione.

Art. 772*" (nuovo) Cumulo di pena In tutti i casi in cui nel presente titolo è comminata esclusivamente libertà multa una Pena privativa della libertà, il giudice può infliggere, oltre a questa, la multa.

Reati di poca

entità

Falsità in documenti

936

Art. 172ter (138/142) ' Se il reato concerne soltanto un elemento patrimoniale di poco valore o un danno di lieve entità, il colpevole è punito, a querela di parte, con l'arresto o con la multa.

2 II presente disposto non è applicabile al furto aggravato (art.

139 n. 2 e 3), alla rapina, all'estorsione e al ricatto.

Art. 251 (251) 1. commi 1 e 2 vigenti o fa uso, a scopo di inganno, di un lale documento comma 4 vigente (abrogazione del n. 2 vigente) 2. (n. 3 vigente)

Codice penale svizzero. Codice penale militare

Art. 252 (252) Falsità in certifi- vigente n. l commi 1 e 2 fa uso, a scopo di inganno, di uno scritto di questa natura, vigente n. l commi 4 e 5 (abrogazione del n. 2 vigente)

Pubblica intimidazione

Infedeltà nella gestione pubblica

Falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari

Persone giuridìche, società commerciali e ditte individuali 1. Nel caso degli articoli 323-325

Art. 258 (258) Chiunque diffonde lo spavento nella popolazione con la minaccia o con il falso annuncio di un pericolo per la vita, la salute o la proprietà, è punito con la reclusione sino a tre anni o con la detenzione.

Art. 314 (314) I membri di un'autorità o i funzionari che, al fine di procurare a sè o ad altri un indebito profitto, recano danno in un negozio giuridico agli interessi pubblici che essi dovevano salvaguardare, sono puniti con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione. Con la pena privativa della libertà è cumulata la multa.

Art. 317 (317) 1. commi 1 e 2 vigenti sono puniti con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

2. Testo vigente Art. 326 (326) Se il colpevole agisce in qualità di organo di una persona giuridica o di membro di un tale organo, di collaboratore di una persona giuridica o di una società nella quale esercita competenze decisionali indipendenti nel settore di attività assegnatogli, oppure di dirigente effettivo di una persona giuridica o di una società, senza esserne organo, membro di un organo o collaboratore, è punibile secondo gli articoli 323-325, anche se le circostanze personali che hanno per effetto di fondare o aggravare la pena sono realizzate solo nei confronti della persona giuridica o della società in questione.

937

Codice penale svizzero. Codice penale militare Ari. 326bìs (326bis) 2. Nel caso dell'articolo 325bis

Contravvenzioni alle disposizioni sulle ditte commerciali

Testo vigente

Art. 326ter (nuovo) Chiunque utilizza per un'azienda iscritta nel registro di commercio una denominazione non conforme a quella iscritta a registro e tale da indurre in errore, chiunque utilizza per un'azienda non iscritta nel registro di commercio una denominazione fallace, chiunque, senza autorizzazione, utilizza per un'azienda iscritta o non iscritta nel registro di commercio una denominazione nazionale, territoriale o regionale, chiunque suscita l'impressione che un'azienda straniera non iscritta nel registro di commercio abbia la sede o una succursale in Svizzera, è punito con l'arresto o con la multa.

Art. 326quater (nuovo)

False informazioni da parte di istituzioni di previdenza a favore del personale

Chiunque, tenuto legalmente nella sua qualità di organo di un istituto di previdenza in favore del personale a informare i beneficiari e le autorità di sorveglianza, viola quest'obbligo o fornisce informazioni inveritiere, è punito con l'arresto o con la multa.

Art. 327 (327)

Riproduzione e imitazione di biglietti di banca e valori di bollo ufficiali senza fine di falsificazione

938

1. Chiunque, senza il fine di commettere un falso, riproduce o imita biglietti di banca svizzeri o esteri, in modo che possa esistere il pericolo di confusione con i biglietti di banca reali, in particolare quando l'intero biglietto di banca, una sua faccia o la maggior parte di una faccia è riprodotta o imitata su un materiale e in un formato identici o simili a quelli dell'originale, chiunque, senza il fine di commettere un falso, riproduce o imita valori di bollo ufficiali svizzeri o esteri., in modo che possa esistere il pericolo di confusione con i valori di bollo reali, chiunque importa, mette in vendita o in circolazione siffatte riproduzioni o imitazioni, è punito con l'arresto o con la multa.

2. La pena è della multa se il colpevole secondo il numero 1 commi 1 e 2 ha agito per negligenza.

3. Le riproduzioni e le imitazioni, oppure le stampe che le contengono, sono confiscate.

Codice penale svizzero. Codice penale militare II

II Codice penale militare 1) è modificato come segue: Art. 51 comma 3 L'azione penale si prescrive: in dieci anni, se al reato è comminata la detenzione superiore a tre anni o la reclusione;

Art. 129 (132) Appropriazione ' Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, semplice si appropria una cosa mobile altrui, è punito con la detenzione o con la multa, in quanto non siano adempiute le condizioni degli articoli 130-132, 2 La pena è la stessa se il colpevole ha trovato la cosa o ne è entrato in possesso in modo indipendente dalla sua volontà o ha agito senza voler trame profitto.

3 cpv. 3 vigente

Appropriazione indebita

Furto

Art. 130 (131) 1. comma 1 vigente chiunque indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli, comma 3 vigente 2. Il colpevole può essere punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione se ha commesso il fatto a danno di un capo, di un subalterno o di un camerata, della persona presso quale alloggia o di un membro dell'economia domestica, se si è appropriata una cosa affidatagli per ragioni di servizio.

3. Nei casi di poca gravita si applica una pena disciplinare.

Art. 131 (129) 1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

') RS 321.0

939

Codice penale svizzero. Codice penale militare

gli attuali n. 2, 2bis e 3 diventano i n. 2, 3 e 4 5. Nei casi di poca gravita si applica una pena disciplinare.

Art. 132 (130)

Rapina

1. Chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente per la vita o l'integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione non inferiore a sei mesi.

È punito con la stessa pena chiunque, sorpreso in flagrante reato di furto, commette uno degli atti di coazione menzionati nel comma 1 nell'intento di conservare la cosa rubata.

gli attuali n. 1bis 2 e 3 diventano i n. 2, 3 e 4

Art. 133 (133) Sottrazione di 1 Chiunque, con o senza volontà di trame profitto, sottrae una e impiego inde- cosa mobile al legittimo detentore causandogli un pregiudizio conbito di valori siderevole è punito con la detenzione o con la multa.

patrimoniali 2 È punito con la medesima pena chiunque impiega indebitamente, a profitto proprio o altrui, valori patrimoniali venuti in suo possesso in modo indipendente dalla sua volontà.

3 cpv. 2 vigente Art. 134 (135) Danneggiamento ' Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito con la detenzione o con la multa.

2 È punito con la stessa pena chiunque indebitamente cancella, modifica o rende inservibili dati registrati o trasmessi elettronicamente o secondo un simile modo.

3 cpv. 2 vigente 4 II giudice può pronunciare la reclusione se il colpevole ha causato un danno considerevole o se, in tempo di guerra, ha per cattiveria o capriccio devastato la proprietà altrui.

Truffa

940

Art. 135 (136) ' Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore per indurla ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

Codice penale svizzero. Codice penale militare 2

cpv. 2 vigente cpv. 3 vìgente 4 La pena è della reclusione sino a dieci anni o della detenzione non inferiore a tre mesi se il colpevole fa mestiere della truffa.

Con la pena privativa della libertà il giudice può cumulare la multa.

3

Frode dello scotto

Art. 136 (136a) 1. commi 1 e 2 vigenti e froda l'oste della somma dovuta, è punito con la detenzione o con la multa.

2. (n. 2 vigente)

Art. 137 (nuovo) panno patrimo- ' Chiunque, senza voler trame profitto, inganna con astuzia una con astuzia persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con la detenzione o con la multa.

2 Nei casi di poca gravita si applica una pena disciplinare.

Estorsione

Art. 137a (137) 1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, usando violenza o minacciando una persona di un grave danno, la induce ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

Con la pena privativa della libertà il giudice può cumulare la multa.

2. Il colpevole è punito con la reclusione sino a dieci anni e con la multa se fa mestiere dell'estorsione, o commette ripetutamente l'estorsione in danno della medesima persona.

3. Se il colpevole commette l'estorsione usando violenza verso una persona o minacciandola di un pericolo imminente per la vita o per l'integrità corporale, la pena è quella comminata dall'artico-

lo 132.

4. Se il colpevole minaccia di mettere in pericolo la vita o l'integrità corporale di molte persone o di causare gravi danni a cose di grande interesse pubblico, la pena è della reclusione.

61 Foglio federale. 74° anno. Voi. II

941

Codice penale svizzero. Codice penale militare

Ricettazione

Art. 137b (134) 1. Chiunque acquisisce, riceve in dono o in pegno, occulta o aiuta ad alienare una cosa o un dato che un terzo ha ottenuto mediante un reato contro il patrimonio, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

Il ricettatore è punito con la pena comminata al reato preliminare, se questa è più mite.

Ove il reato preliminare sia perseguibile solo a querela di parte, la ricettazione è punibile solo se la querela è pendente.

comma 2 vigente 2. Il colpevole è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione non inferiore a tre mesi se fa mestiere dell'usura.

Con la pena privativa della libertà il giudice può cumulare la multa.

Art. 172 (172) Falsità in docu- 1. commi 1 e 2 vigenti menti o fa uso, a scopo di inganno, di un tale documento comma 4 vigente (abrogazione del n. 2 vigente) 2. n. 3 vigente Art. 175 cpv. 1 1 Documenti sono tutti gli scritti destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica ovvero tutti i segni destinati a provare un tale fatto. Le registrazioni su supporto di dati o d'immagini sono equiparate a siffatti scritti o segni.

Ili

La legge federale sul diritto penale amministrativo1) è modificata come segue: Art. 14 cpv. 1 1 Chiunque inganna con astuzia l'amministrazione, un'altra autorità o un terzo affermando cose false o dissimulando cose vere oppure ne conferma subdolamente l'errore in cui questi si trovano e consegue indebitamente dall'ente pubblico, per sè o per un ter1) RS 313.0

942

Codice penale svizzero. Codice penale militare

zo, una concessione, un'autorizzazione, un contingente, un contributo, una restituzione di tasse o altre prestazioni, ovvero fa sì che una concessione, un'autorizzazione o un contingente non sia revocato, è punito con la detenzione o con la multa.

IV

La legge federale del 6 ottobre 1923 '' che stabilisce disposizioni penali in materia di registro di commercio e di ditte è abrogata.

Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

2 II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

4259

»RS 2 710 943

B

Legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese Modificazione del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 aprile 1991 ", decreta: I

La legge federale dell'8 ottobre 19822) sull'approvvigionamento economico del Paese è modificata come segue:

Art. 45a Ricettazione 1 Chiunque acquisisce, riceve in dono o in pegno, occulta o aiuta ad alienare una cosa che un terzo ha ottenuto mediante un atto punibile secondo la presente legge, è punito con la detenzione sino a cinque anni o con la multa sino a 100 000 franchi.

2 II ricettatore è punito con la pena comminata al reato preliminare, se questa è più mite.

Art. 45b Favoreggiamento 1. Chiunque, nel corso di un procedimento penale per violazione degli articoli 42-48, sottrae una persona ad atti di procedimento penale o all'esecuzione di una pena, chiunque contribuisce ad assicurare all'autore o a un compartecipe i profitti derivanti da siffatte infrazioni, è punito con la pena applicabile all'autore.

2. Chiunque contribuisce illecitamente a impedire l'esecuzione di un provvedimento adottato in virtù della presente legge o di disposizioni d'esecuzione fondate su di essa, è punito con la detenzione sino a cinque anni o con una multa sino a 100 000 franchi.

3. Se fra il colpevole e la persona favoreggiata esistono relazioni strette, il giudice può attenuare liberamente la pena o prescindere da essa.

1) FF 1991 II 797 > RS 531

2

944

Approvvigionamento economico del Paese

Art. 48 cpv. 1 e 3 1 Chiunque, intenzionalmente, viola le prescrizioni emanate in virtù degli articoli 23-25 è punito con la detenzione sino a cinque anni o con la multa sino a 100 000 franchi.

3 Se l'autore ha agito per negligenza, è punito con l'arresto o con la multa sino a 50 000 franchi.

Art. 50a Procedimento penale in caso d'aggravamento della minaccia 1 Se il Consiglio federale adotta misure fondate sugli articoli 23-25, può incaricare altre autorità federali del perseguimento penale e del giudizio delle infrazioni alla presente legge.

2 II Consiglio federale emana le disposizioni concernenti l'organizzazione, la nomina, la ricusazione, le competenze e le indennità delle autorità incaricate delle indagini, dell'istruzione e dell'accusa, come pure le autorità giudiziarie e quelle d'esecuzione. Sono istituiti giudici unici, tribunali collegiali e una corte di cassazione. Si deve tener conto delle regioni linguistiche. Le autorità incaricate dell'istruzione e dell'accusa, come pure le autorità giudiziarie, decidono in modo libero e indipendente.

3 II Consiglio federale disciplina la procedura, la cui esecuzione spetta esclusivamente all'autorità federale. I principi e le istituzioni della legge sul diritto penale amministrativo 1) sono determinanti. Il Consiglio federale può derogarvi o completarli soltanto in quanto l'esecuzione di provvedimenti fondati sugli articoli 23-25 lo imponga. I diritti fondamentali della difesa devono essere salvaguardati.

4 II Consiglio federale può inoltre disciplinare: a. le competenze penali in caso di concorso di infrazioni alla presente legge con altri atti punibili, ad eccezione dell'applicazione dell'articolo 350 numero 2 del Codice penale 29; b. in deroga all'articolo 49 capoverso 2, la procedura e le multe d'ordine in caso di infrazioni commesse nell'azienda o da mandatari; e. la procedura contro fanciulli e adolescenti; d. i provvedimenti in caso di abuso dei diritti della difesa; e. l'arresto ordinato per impedire la continuazione dell'attività delittuosa; f. la chiusura di negozi ed aziende; g. la sorveglianza sul traffico delle poste e delle telecomunicazioni; h. la procedura in materia di decreto di condanna; i. le decisioni giudiziali posteriori; k. l'esecuzione di pene e misure.

5 1 preparativi organizzativi devono essere attuati già nel quadro dello stato di preparazione permanente.

1> RS 313.0 > RS 311.0

2

945

Approvvigionamento economico del Paese

Art. 52 cpv. 4 primo periodo 4 II Consiglio federale fa rapporto all'Assemblea federale circa i provvedimenti presi in virtù degli articoli 23-25, 28, 29 e 50a.

II

La legge federale sulla procedura amministrativa 1) è modificata come segue: Art. 3 lett. g (nuovo) Non sono regolate dalla presente legge: g. la procedura penale istituita dall'articolo 50a della legge dell'8 ottobre 1982 sull'approvvigionamento economico del Paese 2).

HI

La legge federale sulla procedura penale 3) è modificata come segue:

Art. l cpv. 2 2 È riservata la giurisdizione penale delle autorità cantonali incaricate da una legge federale o da un decreto del Consiglio federale di giudicare le cause di diritto penale federale, come pure la giurisdizione penale dell'Amministrazione federale secondo la legge federale sul diritto penale amministrativo 4) e le autorità federali ai sensi dell'articolo 50a della legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese 2).

IV

Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

2 II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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1) RS 172.021 > RS 531; RU » RS 312.0 ") RS 313.0 2

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare (Reati contro il patrimonio e falsità in documenti) come pure la modifica della legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese (Disposizioni penali)...

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1991

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

23

Cahier Numero Geschäftsnummer

91.032

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

18.06.1991

Date Data Seite

797-946

Page Pagina Ref. No

10 116 711

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