Termine di referendum: 30 settembre 1991

Decreto federale concernente una modifica temporanea della legge sull'agricoltura # S T #

del 21 giugno 1991

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 21 gennaio 1991 '*, decreta: I

Per la durata di validità del presente decreto, la legge sull'agricoltura2) è modificata come segue:

III. Orientamento della produzione vegetale 1. Premi per la campicoltura

Art. 20 1 Allo scopo di mantenere la coltura dei campi e uno sfruttamento globale delle superfici agricole produttive, la Confederazione può incoraggiare con premi la coltivazione di cereali da foraggio raccolti in buono stato di maturazione o altre colture.

2 II Consiglio federale può promuovere le colture giusta l'articolo 1 anche con altre misure equivalenti, applicate in luogo e vece dei premi di coltivazione, come il ritiro della mercé dai produttori a condizioni adeguate.

Art. 20a

2. Contributi per colture non connesse con la produzione alimentare o foraggera e per l'utilizzazione estensiva delle superfici

1

La Confederazione può concedere contributi per la cessazione provvisoria dello sfruttamento di superfici destinate alla campicoltura, da trasformare particolarmente in: a. superfici ecologiche compensative; b. terre incolte in rotazione.

2 La Confederazione può, inoltre, concedere contributi per un'utilizzazione estensiva di superfici agricole utili.

>' FF 1991 I 649 )RS 910.1

2

1302

Legge sull'agricoltura Art. 20b 3. Contributi compensativi

4. Condizioni e oneri

5. Graduazione e limite dei premi e dei contributi

6. Finanziamento

La Confederazione versa contributi compensativi connessi all'esercizio o alla superficie ai produttori delle regioni con condizioni di produzione difficili.

Art. 20c 1 II pagamento dei premi e dei contributi è subordinato a condizioni e oneri.

2 Le condizioni e gli oneri devono indurre i produttori a gestire tutte o singole branche di produzione dell'azienda in modo rispettoso dell'ambiente.

Art. 20d II Consiglio federale gradua i premi e i contributi. Inoltre può: a. prevedere che i premi e i contributi siano pagati soltanto a partire da un certo importo o da una superficie determinata; b. stabilire importi massimi o limitare la superficie che da diritto al premio o al contributo.

Art. 20e I provvedimenti intesi a orientare la produzione vegetale sono finanziati innanzitutto con i soprapprezzi riscossi giusta l'articolo 19.

Art. 112, cpv. 1 in fine 1 È punito con l'arresto o con la multa, se non si tratta di un reato più grave: ... di cui all'articolo 4ld, chiunque, intenzionalmente, non rispetta gli impegni assunti conformemente all'articolo 20c.

II 1

II presente decreto, di obbligatorietà generale, sottosta al referendum facoltativo.

2 II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore. Il decreto ha effetto al più tardi fino al 31 dicembre 1996.

1303

Legge sull'agricoltura Consiglio degli Stati, 21 giugno 1991 II presidente: Hänsenberger II segretario: Huber

Consiglio nazionale, 21 giugno 1991 II presidente: Bremi II segretario: Anliker

Data di pubblicazione: 2 luglio 19911} Termine di referendum: 30 settembre 1991

4051

"FF 1991 II 1302

1304

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Decreto federale concernente una modifica temporanea della legge sull'agricoltura del 21 giugno 1991

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Jahr

1991

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2

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25

Cahier Numero Geschäftsnummer

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

02.07.1991

Date Data Seite

1302-1304

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10 116 730

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