Termine di referendum: 30 settembre 1991

Legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) # S T #

del 21 giugno 1991

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 36 e 55bis della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 settembre 1987 '>, decreta:

Titolo 1: Campo d'applicazione e definizioni Art. l Campo d'applicazione 1 La presente legge regola l'emittenza, la diffusione e la ricezione di programmi radiotelevisivi (programmi), ivi comprese le emissioni e informazioni conce. pile in modo analogo.

2 Salvo disposizione contraria della presente legge, l'allestimento e l'esercizio di impianti di radiodiffusione sono disciplinati dalla legge del 14 ottobre 19222) sulla corrispondenza telegrafica e telefonica.

Art. 2 Definizioni 1 II termine emittente designa colui che crea o allestisce programmi e: a. li diffonde, o b. li fa diffondere integralmente e inalterati da terzi.

2 Per diffusione si intende la trasmissione di programmi destinati alla ricezione diretta da parte del pubblico, tramite stazioni emittenti terrestri, reti via cavo o satelliti. L'offerta di programmi che gli abbonati di una rete via cavo possono captare a scelta è equiparata alla diffusione; sono tuttavia esclusi i casi in cui chiunque ha la possibilità di offrire i propri programmi agli abbonati di una determinata rete via cavo.

3 11 termine ridiffusione designa l'azione del captare e diffondere simultaneamente, integralmente e in modo inalterato, programmi trasmessi senza filo da emittenti svizzere o straniere e destinate al pubblico in generale.

4 II termine rete via cavo designa una rete di linee destinata alla trasmissione di programmi radiotelevisivi agli abbonati che le sono allacciati.

"FF 1987 III 593 2)RS 784.10 1991-455

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Foglio federale. 74° anno. Voi. II

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Titolo 2: Emittenza Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Principi applicabili alla radiotelevisione Art. 3 Mandato 1 La radiotelevisione deve nel suo insieme: a. contribuire alla libera formazione delle opinioni degli ascoltatori e dei telespettatori, offrir loro un'informazione generale, diversificata e fedele, contribuire alla formazione e allo svago e incentivare il civismo; b. considerare le peculiarità del Paese e della sua popolazione, sensibilizzare il pubblico in merito e favorire la comprensione per altri popoli; e. promuovere la creazione artistica svizzera e stimolare la partecipa/ione degli ascoltatori e dei telespettatori alla vita culturale; d. consolidare i contatti con gli Svizzeri all'estero e promuovere la comprensione delle loro aspirazioni e curare l'immagine della Svizzera all'estero; e. incentivare le produzioni audiovisive svizzere, segnatamente il cinema; f. considerare per quanto possibile le produzioni europee.

2 L'insieme dei programmi offerti nella zona destinataria non deve privilegiare partiti, interessi o ideologie.

3 Le diverse regioni del Paese devono ricevere un'offerta sufficiente di programmi radiotelevisivi.

Art. 4 Principi applicabili all'informazione 1 I programmi presentano correttamente gli avvenimenti nella loro molteplicità, ed esprimono adeguatamente la pluralità delle opinioni.

2 Le opinioni personali e i commenti devono essere riconoscibili come tali.

Art. 5 Indipendenza e autonomia 1 Le emittenti concepiscono liberamente i loro programmi e ne sono responsabili.

2 Salvo disposizioni contrarie del diritto federale, le emittenti non sono vincolate da istruzioni di autorità federali, cantonali o comunali.

3 Nessuno può avvalersi della presente legge per esigere la trasmissione di determinate produzioni e informazioni.

Art. 6 Salvaguardia della sicurezza pubblica; obblighi di diffusione 1 Non sono ammesse le emissioni che compromettono la sicurezza interna od esterna della Confederazione o dei Cantoni, l'ordine costituzionale o l'adempimento degli impegni internazionali della Svizzera. Parimenti, non sono ammesse le emissioni contrarie alla morale pubblica o quelle che banalizzano o esaltano la violenza.

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È vietato ridiffondere regolarmente programmi o parti di programmi di emittenti che violano il diritto internazionale delle telecomunicazioni o le prescrizioni internazionali in materia di concezione dei programmi o di pubblicità e sponsorizzazione.

3 Le emittenti sono tenute a: a. diffondere immediatamente comunicati ufficiali di allarme e comunicati urgenti di polizia, atti a tutelare importanti interessi; b. informare il pubblico su atti legislativi che, secondo l'articolo 7 della legge del 21 marzo 1986'' sulle pubblicazioni ufficiali, vanno resi di pubblica ragione tramite pubblicazione straordinaria; e. diffondere dichiarazioni ufficiali, su ordine dell'autorità concedente o accordare ad un'autorità il necessario tempo d'antenna per esprimersi.

4 Per le emissioni di cui al capoverso 3 è responsabile l'autorità che le ordina.

Art. 7 Contratti d'esclusiva 1 Le emittenti che stipulano contratti con terzi per la trasmissione in esclusiva di avvenimenti pubblici nei loro programmi devono: a. tollerare la presenza di altre emittenti che vogliono riferire sull'avvenimento, oppure b. mettere a disposizione di altre emittenti parti della trasmissione a loro scelta e a condizioni ragionevoli.

2 L'emittente che stipula un contratto d'esclusiva per la trasmissione di un avvenimento pubblico di interesse nazionale deve cedere la trasmissione integrale alla Società svizzera di radiotelevisione (SSR) a condizioni ragionevoli.

3 11 Consiglio federale può limitare o proibire altri tipi di contratti d'esclusiva 0 di pratiche commerciali qualora danneggino gravemente le attività di determinate emittenti o di altri mezzi di comunicazione.

Art. 8 Piani delle reti emittenti 1 L'Azienda delle PTT elabora i piani delle reti emittenti, in conformità con le istruzioni del Consiglio federale. Tali piani sono approvati dal Consiglio federale stesso o da un'autorità da esso designata ed in seguito pubblicati.

2 1 piani delle reti emittenti ragguagliano sulle possibilità tecniche presenti e future per la diffusione senza filo di programmi radiotelevisivi a livello nazionale, regionale, locale e di regione linguistica.

3 1 piani sono regolarmente aggiornati.

4 L'Azienda delle PTT rappresenta la Svizzera a livello internazionale per i problemi tecnici di radiodiffusione. Se il sistema di frequenze internazionale
subisce mutamenti, il Consiglio federale può emanare istruzioni per tutelare l'interesse pubblico della Svizzera in materia di telecomunicazioni. In tutti gli 1)RS 170.512

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altri casi, tale facoltà compete al Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie (Dipartimento).

Art. 9 Catasto delle reti per cavo Conformemente alle istruzioni del Dipartimento, l'Azienda delle PTT elabora un catasto delle reti via cavo subordinate a concessione. Il catasto è pubblicato.

Sezione 2: Concessione Art. 10 Obbligo della concessione 1 L'emittenza radiotelevisiva è subordinata a concessione.

2 Salvo disposizioni contrarie della presente legge, nessuno può esigere il rilascio o il rinnovo di una concessione.

3 II Consiglio federale rilascia le concessioni. Esso può delegare tale competenza al Dipartimento qualora si tratti di concessioni per l'emittenza regionale e locale, o ad un'altra autorità per concessioni relative a emittenze di breve durata.

Art. 11 Condizioni generali per il rilascio della concessione 1 La concessione è accordata se: a. il progetto contribuisce nel suo complesso al raggiungimento degli obiettivi fissati dall'articolo 3 capoverso 1; b. il richiedente è una persona fisica di nazionalità svizzera, domiciliata in Svizzera, oppure è una persona giuridica con sede in Svizzera e sotto controllo economico e personale svizzero; e. i membri degli organi amministrativi del richiedente sono domiciliati in Svizzera; d. il richiedente dichiara all'autorità concedente chi detiene le parti preponderanti del suo capitale o chi gli mette a disposizione importanti mezzi finanziari; e. il richiedente rende verosimile di poter finanziare gli investimenti necessari e i costi d'esercizio per la durata della concessione; f. il richiedente offre garanzia di rispettare il diritto applicabile, segnatamente la presente legge, le sue norme esecutive e la concessione; g. il richiedente non mette in pericolo la pluralità delle opinioni e dell'offerta; h. il progetto è tecnicamente realizzabile secondo i piani delle reti emittenti o il richiedente è in grado di diffondere il suo programma su una rete via cavo; i. le condizioni previste dagli articoli 21-25, 31 o 35-38 sono adempite.

2 Se per la stessa zona destinataria il numero di richiedenti supera quello delle frequenze disponibili, la preferenza sarà data a quelli il cui programma dispo1260

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ne di un maggior numero di produzioni proprie, contribuisce in maggior misura alla libera formazione delle opinioni e allo sviluppo culturale ed ha legami più diretti con tale zona.

Art. 12 Procedura, durata ed estinzione 1 La concessione è rilasciata di norma in seguito a concorso pubblico. Trattandosi di diffusione terrestre senza filo, vengono stabilite e indicate nel bando di concorso la frequenza, l'ubicazione della stazione emittente, la sua potenza e le caratteristiche dell'antenna.

2 II Consiglio federale stabilisce la procedura. Le domande analoghe sono esaminate nel corso della stessa procedura.

3 Le concessioni sono rilasciate per una durata determinata. Le concessioni analoghe scadono in linea di principio alla stessa data.

4 Una concessione si estingue in caso di rinuncia dell'emittente, revoca, ritiro 0 scadenza.

Art. 13 Trasferimento della concessione 1 L'emittente può trasferire parzialmente o integralmente la concessione a un terzo solo previa autorizzazione dell'autorità concedente. Tale disposizione si applica anche al trasferimento meramente economico della concessione.

2 Per trasferimento economico si intende di norma il trasferimento di più del 20 per cento del capitale azionario, sociale o cooperativo e eventualmente dei titoli di partecipazione ovvero di parti o diritti di voto, ad altri o a nuovi soci.

3 II Consiglio federale stabilisce quali cambiamenti nelle partecipazioni l'emittente deve notificare.

Art. 14 Modifica della concessione 1 II Dipartimento può modificare singole disposizioni della concessione prima della sua scadenza, qualora subentrino mutamenti di fatto o giuridici e queste modifiche siano necessarie per tutelare importanti interessi pubblici.

2 L'emittente ha diritto a un indennizzo.

3 Su richiesta dell'emittente, l'autorità concedente può modificare singole disposizioni della concessione prima della sua scadenza, se la modifica proposta è conforme alle condizioni per il rilascio della concessione.

4 Le concessioni per emittenze di breve durata possono essere modificate dall'autorità competente.

Art. 15 Limitazione, sospensione, revoca, ritiro 1 II Dipartimento può limitare, sospendere, revocare o ritirare la concessione se:

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a. l'emittente l'ha ottenuta grazie a indicazioni incomplete o inesatte; b. l'emittente non inizia l'esercizio entro il termine stabilito nella concessione; e. l'emittente interrompe l'esercizio per un lungo periodo, salvo che l'interruzione sia dovuta a motivi indipendenti dalla sua volontà; d. l'emittente viola in modo grave o ripetutamente la presente legge, le sue norme esecutive o la concessione; e. l'emittente usa in modo rilevante la concessione a fini illeciti; f. importanti interessi nazionali lo esigono.

2 II Dipartimento ritira la concessione quando le condizioni essenziali di rilascio non sono più adempite.

3 L'autorità competente limita, sospende, revoca e ritira la concessione per emittenze di breve durata.

4 L'emittente ha diritto ad un'indennità se il Dipartimento: a. limita, sospende, revoca o ritira la concessione poiché importanti interessi nazionali lo esigono; b. ritira la concessione poiché talune condizioni essenziali per il suo rilascio sono venute a mancare e la Confederazione deve risponderne.

Sezione 3: Organizzazione

Art. 16 1 L'emittente elabora un regolamento interno dal quale risulti la ripartizione dei compiti e delle responsabilità.

2 L'autorità concedente può esigere dall'emittente che separi le attività inerenti ai programmi dalle altre attività.

3 Nelle zone destinatarie dove è ammessa una sola emittente, l'autorità concedente può esigere la creazione di un'organizzazione istituzionale rappresentativa e una commissione consultiva per i programmi.

Sezione 4: Finanziamento Art. 17 Tasse di ricezione ' La SSR riceve il provento totale delle tasse di ricezione, dedotte le aliquote riservate all'Azienda delle PTT e alle emittenti locali e regionali.

2 Le emittenti locali e regionali possono ottenere eccezionalmente un'aliquota dei proventi delle tasse di ricezione se nella rispettiva zona destinataria non esistono risorse finanziarie sufficienti e se i loro programmi hanno un interesse pubblico particolare.

3 II Consiglio federale stabilisce la chiave di ripartizione di tali proventi tra le emittenti locali e regionali.

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Art. 18 Pubblicità ' La pubblicità è disgiunta dai programmi e come tale chiaramente riconoscibile. I collaboratori stabili ai programmi dell'emittente non possono partecipare alle emissioni pubblicitarie. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per le emittenti locali e regionali.

2 L'unità di un'emissione non dev'essere interrotta con inserti pubblicitari; un'interruzione pubblicitaria è nondimeno ammessa per le emissioni di durata superiore ai 90 minuti.

3 II Consiglio federale stabilisce la durata massima consentita per la pubblicità, tenendo in considerazione la missione e la posizione degli altri mezzi di comunicazione, in particolare della stampa, nonché le norme internazionali in materia di pubblicità.

4 Nella concessione l'autorità concedente può: a. precisare la collocazione della pubblicità all'interno del programma; b. proibire totalmente la pubblicità in singoli programmi.

5 La propaganda religiosa e politica è vietata, così come la pubblicità di bevande alcoliche, tabacchi e medicamenti. Il Consiglio federale può emanare ulteriori divieti di pubblicità per proteggere la gioventù e l'ambiente.

Art. 19 Sponsorizzazione 1 Su richiesta, l'emittente deve informare su eventuali sponsorizzazioni.

2 Se un'emissione o una serie di emissioni è sponsorizzata in tutto od in parte, gli sponsor e le eventuali condizioni da loro poste riguardo al contenuto delle emissioni devono essere menzionati all'inizio e alla fine delle stesse.

3 Tali emissioni non devono incitare alla conclusione di negozi giuridici riguardo merci o servizi dello sponsor o di terzi, in modo particolare ricorrendo ad espliciti riferimenti promozionali.

4 Le emissioni d'informazione, quali il telegiornale e le rubriche informative, come anche le emissioni o le serie di emissioni riguardanti l'esercizio di diritti politici a livello federale, cantonale e comunale non possono essere sponsorizzate.

5 Le emissioni non possono essere sponsorizzate da persone fisiche o giuridiche la cui attività principale comprende la fabbricazione o la vendita di prodotti o servizi per i quali la pubblicità è vietata.

6 II Consiglio federale può emanare ulteriori disposizioni in materia di sponsorizzazione, qualora l'esecuzione della presente legge lo esiga.

Art. 20 Sussidi 1 La Confederazione può sussidiare le emittenti se:
a. l'emittenza di programmi o emissioni a livello internazionale risponde a un interesse pubblico particolare, e b. tale prestazione non può essere offerta in modo confacente senza sussidi.

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L'autorità competente fissa l'importo dei singoli sussidi, nei limiti dei crediti stanziati.

3 La Confederazione assume la metà almeno dei costi di emittenza da parte della SSR di un programma radiofonico destinato all'estero.

Capitolo 2: Programmi radiotelevisivi locali e regionali Art. 21 Mandato Le emittenti locali e regionali considerano in primo luogo nei loro programmi le particolarità della zona destinataria. In particolare contribuiscono: a. alla libera formazione delle opinioni sulla visa sociale locale e regionale; b. a incentivare la vita culturale di tali zone.

Art. 22 Zone destinatane Le zone destinatane locali e regionali comprendono territori che: a. formano un'unità dal profilo politico o geografico, oppure vivono a stretto contatto economicamente o culturalmente e b. dispongono in genere di mezzi sufficienti per finanziare l'emittenza di un programma.

Art. 23 Condizioni per il rilascio della concessione 1 La concessione per l'emittenza radiotelevisiva locale e regionale può essere accordata se: a. il richiedente è domiciliato o ha sede nella zona destinataria; b. la proporzione di produzioni proprie è adeguata alla durata totale delle emissioni e alle caratteristiche della zona destinataria.

2 1 Cantoni in cui si trova la zona destinataria sono consultati prima del rilascio della concessione.

Art. 24 Diffusione 1 Nei limiti della concessione, le emittenti locali e regionali possono diffondere 1 loro programmi in proprio o farli diffondere da terzi.

2 II Consiglio federale può rilasciare a emittenti locali o regionali una concessione che preveda l'emittenza televisiva in collaborazione con la SSR e altre emittenti. Le modalità di collaborazione sono disciplinate in contratti subordinati all'approvazione del Consiglio federale.

Art. 25 Collaborazione in materia di programmi 1 L'emittente può diffondere emissioni di altre emittenti, purché non ne risulti compromesso il carattere locale o regionale del programma.

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Le forme di collaborazione che hanno quale scopo o conseguenza la diffusione di programmi a livello nazionale o di regione linguistica sono vietate.

Capitolo 3: Programmi radiotelevisivi a livello nazionale e di regione linguistica Sezione 1: Società svizzera di radiotelevisione Art. 26 Concessione e mandato 1 Alla SSR è accordata una concessione per l'emittenza a livello nazionale e di regione linguistica.

2 La SSR considera le particolarità del Paese e le necessità dei Cantoni nell'insieme dei suoi programmi. Tramite una concezione equilibrata dei programmi, contribuisce in particolare: a. allo sviluppo culturale del pubblico, rivolgendo la massima attenzione alla produzione svizzera, e b. alla libera formazione delle opinioni, in particolare proponendo un'informazione fedele, attenta in primo luogo agli avvenimenti di interesse nazionale e relativi alle regioni linguistiche.

3 Nei suoi programmi televisivi, la SSR da spazio alla produzione audiovisiva svizzera.

Art. 27 Offerta di programmi 1 La SSR allestisce programmi radiofonici specifici per ognuna delle regioni nelle quali si parla una lingua nazionale.

2 La SSR allestisce programmi televisivi specifici per ognuna delle regioni nelle quali si parla una lingua ufficiale. Il Consiglio federale stabilisce principi per salvaguardare in tali programmi le esigenze della Svizzera romancia.

3 La SSR può allestire programmi radiotelevisivi comuni su scala nazionale.

4 Nei programmi concepiti per le regioni linguistiche, essa può inserire anche programmi regionali.

Art. 28 Diffusione su scala nazionale 1 1 programmi televisivi destinati alle regioni linguistiche sono diffusi su scala nazionale. Il Dipartimento stabilisce quando sono ammissibili deroghe.

2 Se l'offerta di programmi regionali e locali lo consente, si diffonde su scala nazionale un programma radiofonico per ognuna delle lingue tedesca, francese e italiana. Le eventuali frequenze ancora disponibili vanno utilizzate a questo fine.

3 II Consiglio federale può autorizzare la SSR a concepire ed offrire programmi televisivi in collaborazione con altre emittenti, locali, regionali o nazionali; tale collaborazione è disciplinata dall'articolo 24 capoverso 2.

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Art. 29 Organizzazione della SSR 1 La SSR adotta un'organizzazione che le garantisca: a. autonomia e indipendenza; b. una gestione efficace; e. la rappresentanza del pubblico nell'organizzazione; d. una direzione e una coordinazione nazionali.

- Gli statuti della SSR sono subordinati all'approvazione del Dipartimento.

1 11 Consiglio federale stabilisce quali membri degli organi direttivi della SSR sono di sua nomina o ratifica.

Art. 30 Rinuncia alla concessione Se la SSR rinuncia alla concessione o quest'ultima non è rinnovata, la Confederazione rileva contro equo indennizzo i beni immobili, le attrezzature, la mobilia e gli altri valori, nonché i crediti e i debiti.

Sezione 2: Altre emittenti Art. 31 1 Altre emittenti possono ottenere una concessions per la diffusione di programmi a livello nazionale e di regione linguistica se: a. esistono le possibilità tecniche di diffusione, secondo i piani delle reti emittenti, e b. la loro attività non intralcia in modo rilevante la SSR e le emittenti locali e regionali nell'esercizio della loro concessione.

: La concessione può implicare segnatamente: a. l'obbligo di codificare i programmi e di offrirli solo a pagamento; b. restrizioni riguardo il contenuto dei programmi; e. una proporzione prestabilita di produzioni proprie e svizzere, segnatamente di produzioni cinematografiche svizzere.

3 II Consiglio federale può autorizzare altre emittenti a concepire ed offrire programmi televisivi in collaborazione con la SSR, con emittenti locali e regionali. Tale collaborazione è disciplinata dall'articolo 24 capoverso 2.

4 La trasmissione di avvenimenti straordinari è pure disciplinata nei contratti di collaborazione.

Sezione 3: Impianti di diffusione Art. 32 1

L'Azienda delle PTT allestisce ed esercita gli impianti di diffusione, in conformità alle istruzioni del Dipartimento.

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Per la diffusione dei programmi della SSR, l'Azienda delle PTT ottiene un'aliquota dei proventi delle tasse di ricezione. Il Consiglio federale fissa l'importo di tale aliquota.

3 Le altre emittenti rimborsano i costi di diffusione. L'Azienda delle PTT può esigere adeguate garanzie.

Capitolo 4: Programmi radiotelevisivi internazionali Sezione 1: Programma radiofonico della SSR per l'estero Art. 33 Concessione e mandato 1 Alla SSR è accordata una concessione specifica per l'emittenza radiofonica nelle lingue nazionali e in altre lingue.

2 II programma è esplicitamente concepito per consolidare i legami degli Svizzeri all'estero con la loro Patria, promuovere la comprensione delle loro aspirazioni e curare l'immagine della Svizzera all'estero.

Art. 34

Impianti di diffusione

L'Azienda delle PTT allestisce ed esercita gli impianti di diffusione, in conformità alle istruzioni del Dipartimento.

Sezione 2: Altri programmi radiotelevisivi internazionali Art. 35 Concessione e mandato 1 La concessione per l'emittenza di altri programmi radiotelevisivi internazionali può essere rilasciata: a. a società anonime, giusta gli articoli 620 e seguenti del Codice delle obbligazioni '', purché siano sotto controllo svizzero dal profilo economico e personale e siano costituite con azioni nominative vincolate; b. alla SSR.

2 II Consiglio federale stabilisce quali membri degli organi direttivi sono di sua nomina o ratifica.

3 Gli altri programmi radiotelevisivi devono promuovere la presenza della Svizzera nel mondo, favorire la comprensione tra i popoli e contribuire agli scambi culturali internazionali.

Art. 36 Contenuto della concessione 1 La concessione disciplina: a. gli obblighi dell'emittente riguardo gli impegni di diritto internazionale pubblico contratti dalla Svizzera; » RS 220

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b. la proporzione di produzioni proprie e di produzioni svizzere.

L'autorità concedente può vincolare l'emittente: a. al rispetto delle norme giuridiche di Stati esteri; b. a sottoporre ogni modifica statutaria all'approvazione del Dipartimento.

Art. 37 Impianti di diffusione 1 L'Azienda delle PTT allestisce ed esercita gli impianti tecnici di trasmissione, previa consultazione dell'emittente, e glieli mette a disposizione su abbonamento, purché questa non utilizzi installazioni estere.

2 L'emittente rimborsa all'Azienda delle PTT la totalità dei costi d'esercizio e di capitale.

3 Previa consultazione dell'Azienda delle PTT, l'autorità concedente può disciplinare nella concessione le modalità relative alla tecnica di trasmissione e alla copertura dei costi.

Art. 38 Garanzie finanziarie 1 L'emittente deve fornire all'Azienda delle PTT garanzie sufficienti per coprire in ogni momento i rischi finanziari che questa assume.

2 Se più concessioni sono accordate per un solo sistema di radiodiffusione via satellite, i concessionari possono fornire garanzie in comune.

3 II Dipartimento stabilisce l'importo delle garanzie e ne disciplina le condizioni di restituzione.

4 L'emittente è tenuta a stipulare un'assicurazione o fornire una forma analoga di copertura per i rischi assunti dalla Confederazione in quanto responsabile in ambito di diritto dello spazio. Il Dipartimento stabilisce l'importo della copertura.

Titolo 3: Ridiffusione Capitolo 1: Reti via cavo Art. 39 Obbligo della concessione e diritti del concessionario 1 La ridiffusione di programmi radiotelevisivi su reti via cavo è subordinata a concessione. L'attribuzione delle concessioni compete al Consiglio federale o a un'autorità da esso designata.

2 La ridiffusione su reti via cavo con cento allacciamenti al massimo non richiede concessione.

3 La concessione per reti via cavo autorizza: a. la captazione diretta o la ripresa e la ridiffusione di programmi diffusi senza filo;

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b. la diffusione di programmi diffusi per filo, su mandato di un'emittente; e. la diffusione di dati metrologici quali segnali orari o informazioni meteorologiche, nonché di comunicazioni tecniche, segnali e immagini di prova necessari per l'esercizio della rete.

Art. 40 Condizioni per il rilascio della concessione La concessione è rilasciata quando il richiedente: a. ha domicilio e sede in Svizzera e offre garanzia riguardo l'osservanza del diritto applicabile, segnatamente la presente legge, le sue norme esecutive e la concessione; b. ha il diritto di utilizzare il suolo pubblico.

Art. 41 Allacciamento e abbonamento 1 II concessionario non può imporre o rifiutare l'allacciamento di immobili situati nella zona destinataria. Il proprietario di un immobile deve tollerare l'allacciamento richiesto da un locatario o affittuario che ne assume i costi.

2 È fatto salvo l'allacciamento di immobili, in esecuzione di specifici disposti cantonali.

3 Nessun canone d'abbonamento può essere riscosso quando: a. il locatario o l'affittuario rinuncia fin dall'inizio a utilizzare un allacciamento nuovo; b. l'allacciamento è disdetto; il concessionario o il locatore prevede un termine di disdetta confacente.

4 II concessionario o il locatore può sigillare gli allacciamenti inutilizzati e verificare i sigilli.

5 II Consiglio federale può prescrivere al concessionario una fatturazione separata dei programmi che non è tenuto a ridiffondere all'abbonato.

Art. 42 Offerta di programmi 1 II concessionario deve ridiffondere almeno: a. i programmi non codificati di emittenti svizzere o con partecipazione svizzera, captabili nella zona destinataria con l'ausilio di un'antenna di dimensioni e costo medi; b. i programmi della SSR (art. 46 cpv. 2); e. i programmi esteri non codificati diffusi per via terrestre, captabili nella zona destinataria con l'ausilio di un'antenna di dimensioni e costo medi.

2 Qualora la capacità della rete non fosse sufficiente per ridiffondere tutti i programmi menzionati nel capoverso 1, va data priorità a quelli indicati dalla lettera a.

3 II concessionario non può pretendere retribuzione alcuna dalle emittenti svizzere per la ridiffusione di loro programmi non codificati.

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Capitolo 2: Ripetitori Art. 43 Obbligo della concessione e diritti del concessionario 1 La ridiffusione di programmi radiotelevisivi su ripetitore è sottoposta a concessione. Il rilascio delle concessioni compete all'Azienda delle PTT.

2 La concessione autorizza a: a. captare direttamente o riprendere programmi diffusi senza filo e ridiffonderli per la stessa via; b. diffondere senza filo programmi su mandato di un'emittente, nella misura consentita dai piani delle reti emittenti; e. riscuotere tasse d'uso previste dal diritto cantonale, qualora la ridiffusione senza filo dei programmi sia basata su un mandato pubblico di distribuzione.

Art. 44 Condizioni per il rilascio della concessione La concessione è rilasciata se: a. il richiedente ha domicilio o sede in Svizzera e offre garanzia riguardo l'osservanza del diritto applicabile, segnatamente la presente legge, le sue norme esecutive e la concessione; b. l'utilizzazione prevista è attuabile secondo i piani delle reti emittenti.

Capitolo 3: Disposizioni comuni Art. 45 Concessioni 1 Tutte le concessioni sono rilasciate per una durata determinata. Esse si estinguono in caso di rinuncia del concessionario, revoca, ritiro o scadenza.

2 Gli articoli 12-14 sono applicabili anche alle concessioni per reti via cavo e ripetitori.

Art. 46 Distribuzione dei programmi 1 L'Azienda delle PTT allestisce ed esercita gli impianti tecnici di telecomunicazione necessari alla distribuzione di programmi destinati alla ridiffusione su reti via cavo o ripetitori.

2 II Consiglio federale può determinare quali programmi sono distribuiti e a quali condizioni.

Art. 47 Obbligo di diffusione L'autorità competente può imporre all'esercente di una rete via cavo o di un ripetitore la diffusione del programma di un'emittente svizzera se: a. l'emittente lo richiede;

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b. la rete via cavo o il ripetitore ha la capienza necessaria o il programma in questione concorre in modo speciale al raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 3; e. non si può pretendere ragionevolmente che l'emittente allestisca infrastrutture tecniche proprie, e d. l'emittente rimborsa i costi all'esercente.

Art. 48 Limitazioni di ridiffusione 1 II Dipartimento può limitare o vietare la ridiffusione di programmi esteri se: a. tali programmi non adempiono le norme svizzere in materia di pubblicità sulle bevande alcoliche; b. trattasi di programma allestito all'estero, ma concepito integralmente o in parte per la Svizzera, alfine di eludere la presente legge o le sue norme esecutive.

2 È vietata la ridiffusione di programmi che violi il diritto internazionale delle telecomunicazioni valido per la Svizzera o le disposizioni di diritto internazionale per essa vincolanti in materia d'organizzazione dei programmi o di pubblicità.

Art. 49 Interruzioni di programmi 1 Nelle regioni periferiche e di montagna, l'autorità competente può autorizzare eccezionalmente l'esercente di una rete via cavo o di un ripetitore ad interrompere la ridiffusione di un programma estero, per diffondere quello dì un'emittente svizzera.

2 L'emittente svizzera deve fare tutto il possibile per evitare confusioni tra i vari programmi.

Titolo 4: Disposizioni comuni per le emittenti e i titolari di una concessione di ridiffusione Art. 50 Tasse di concessione. Emolumenti 1 La Confederazione riscuote una tassa di concessione. I proventi sono destinati in primo luogo alla formazione e al perfezionamento degli operatori in materia di programmi e alla ricerca nel campo dei mezzi di comunicazione.

2 La tassa di concessione non supera l'I per cento delle entrate pubblicitarie lorde dell'emittente (prezzo del minuto di pubblicità moltiplicato per il numero di minuti diffusi, dedotte le riduzioni concesse). Il Consiglio federale fissa una franchigia.

3 La tassa di ridiffusione non supera l'I per cento delle entrate del ridiffusore (allacciamento e canone d'abbonamento). Il Consiglio federale può dispensare dal pagamento quanti ridiffondono in piccole zone poco popolate.

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La Confederazione riscuote dai richiedenti e dai concessionari emolumenti per la copertura delle spese amministrative. Il Consiglio federale ne fissa l'importo e le modalità.

Art. 51 Impianti di trasmissione 1 Gli impianti di trasmissione sono allestiti unicamente dall'Azienda delle PTT o dai titolari di una concessione per installazioni di radiodiffusione.

2 L'Azienda delle PTT fissa i dettagli di natura tecnica e può emanare capitolati in materia.

Titolo 5: Ricezione Art. 52 Libertà di ricezione Chiunque è libero di captare programmi svizzeri o esteri destinati al pubblico.

Art. 53 Divieti cantonali riguardo l'installazione di antenne 1 I Cantoni possono vietare l'installazione di antenne esterne in determinate regioni se: a. la protezione del paesaggio, di luoghi storici, rarità naturali e monumenti artistici lo esige, e b. la ricezione di programmi captabili con un'antenna di dimensioni e costi medi è comunque garantita a condizioni ragionevoli.

2 L'installazione di un'antenna esterna per la ricezione di programmi supplementari va eccezionalmente autorizzata quando l'interesse di tali programmi supera la necessità di tutela del sito e del paesaggio.

Art. 54 Protezione dei dati Le emittenti, i titolari di una concessione di ridiffusione e i loro mandatari che, tramite sondaggi o contratti di abbonamento, vengono a conoscenza dei gusti e delle abitudini degli ascoltatori o degli spettatori devono proteggere tali dati nei confronti di terzi. Gli stessi possono essere comunicati ai terzi solo in forma tale da escludere ogni possibile deduzione rispetto ai singoli.

Art. 55 Tasse di ricezione ' Chi desidera ricevere programmi radiotelevisivi deve ottenere un'autorizzazione dall'Azienda delle PTT e pagare una tassa di ricezione.

- L'autorizzazione può essere ritirata a chi non paga la tassa.

3 II Consiglio federale stabilisce l'importo della tassa considerando: a. il fabbisogno finanziario prevedibile della SSR per l'adempimento dei compiti a lei attribuiti giusta gli articoli 26, 27 e 33 e le altre sue possibilità di finanziamento; 1272

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b. il fabbisogno delle emittenti regionali e locali, giusta gli articoli 17 capoverso 2 e 21 e le loro ulteriori possibilità di finanziamento; e. le spese assunte dall'Azienda delle PTT per la diffusione di programmi della SSR e per l'incasso delle tasse di ricezione.

4 11 Consiglio federale adegua l'importo della tassa di ricezione all'evoluzione delle circostanze.

5 L'Azienda delle PTT riscuote la tassa.

6 II Consiglio federale disciplina nei particolari l'obbligo di pagare la tassa.

Titolo 6: Sorveglianza e rendiconto Capitolo 1: Sorveglianza in generale Art. 56 1 L'autorità competente vigila sull'osservanza della presente legge, delle sue norme esecutive e della concessione da parte dei concessionari. Sono vietati i controlli d'opportunità e ogni altra forma di sorveglianza sulla concezione e la produzione dei programmi.

2 Le emittenti che beneficiano di aliquote sui proventi delle tasse o di sussidi sottopongono annualmente all'approvazione dell'autorità di sorveglianza il preventivo e i conti d'esercizio e le presentano il piano finanziario a titolo informativo. Il piano finanziario della SSR deve essere approvato dall'autorità di sorveglianza.

3 L'autorità di sorveglianza si assicura che la gestione finanziaria segua i principi dell'economia aziendale. Per far questo, si basa sui dati comparativi esistenti nel settore.

4 L'autorità di sorveglianza può affidare al Controllo federale delle finanze il mandato di verificare la contabilità. La legge federale del 28 giugno 1967'> sul Controllo federale delle finanze non è applicabile.

5 L'Azienda delle PTT vigila sul rispetto delle prescrizioni tecniche di radiodiffusione.

Capitolo 2: Sorveglianza sui programmi Sezione 1: Organo di mediazione dell'emittente Art. 57

L'emittente istituisce un organo di mediazione incaricato di esaminare i reclami riguardanti i programmi. In ogni regione linguistica, le emittenti nazionali istituiscono almeno un organo di mediazione; lo stesso è composto da una o più persone che non sono legate all'emittente per ragioni di lavoro, né collaborano regolarmente alle sue emissioni.

11

RS 614.0

82 Foglio federale. 74° anno. Voi. II

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Sezione 2: Autorità indipendente di ricorso Art. 58 Composizione, statuto ' II Consiglio federale nomina un'autorità per l'esame dei ricorsi composta di nove membri in funzione accessoria, e ne designa il presidente.

2 Tale autorità decide sui ricorsi relativi alle emissioni radiotelevisive trasmesse da emittenti svizzere.

} Nelle sue attività, l'autorità di ricorso non è vincolata ad alcuna istruzione dell'Assemblea federale, del Consiglio federale o dell'amministrazione federale.

4 1 membri di quest'ultime autorità, come pure quelli degli organi dell'emittente e le persone alle sue dipendenze, non sono eleggibili.

Art. 59 Organizzazione ' L'autorità di ricorso adotta un regolamento interno e lo sottopone all'approvazione del Consiglio federale.

2 L'autorità di ricorso è aggregata amministrativamente al Dipartimento. La sua gestione sottosta alla vigilanza del Consiglio federale, cui essa presenta annualmente un rapporto d'attività.

3 L'autorità di ricorso dispone di una segreteria, i cui compiti sono stabiliti nel regolamento interno. Il personale della segreteria è assunto dal presidente dell'autorità di ricorso, previa consultazione degli altri membri. Lo statuto, i diritti e i doveri del personale della segreteria sono reni dalla legislazione sul personale della Confederazione.

Sezione 3: Procedura Art. 60 Reclami 1 Entro 20 giorni dalla diffusione dell'emissione, chiunque può inoltrare un reclamo all'organo di mediazione. Se il reclamo concerne più emissioni, il termine decorre dalla diffusione dell'ultima emissione contestata. Nondimeno, tra la prima e l'ultima emissione contestata devono intercorrere tre mesi al massimo.

2 II reclamo va inoltrato in forma scritta e deve indicare, con una breve motivazione, per quali ragioni l'emissione è considerata manchevole.

1 L'organo di mediazione registra il reclamo, informando in pari tempo l'emittente.

Art. 61 Disbrigo ' L'organo di mediazione esamina la questione e fa da mediatore tra il diffusore e il reclamante. In particolare può: a. discutere la questione con l'emittente, o nei casi semplici, trasmettergliela per disbrigo diretto; 1274

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b. curare un incontro diretto tra il reclamante e i rappresentanti dell'emittente; e. fare raccomandazioni all'emittente; d. informare il reclamante sulle diverse competenze, la normativa applicabile e i rimedi giuridici.

2 L'organo di mediazione non ha poteri decisionali e non può impartire istruzioni.

3 Al più tardi 40 giorni dopo il deposito del reclamo, l'organo di mediazione invia alle parti un rapporto scritto sui risultati delle sue indagini e sulle modalità di disbrigo.

4 Previo mutuo accordo, può avvenire un disbrigo verbale.

Art. 62 Ricorso 1 Entro 30 giorni dal deposito del rapporto secondo l'articolo 61 capoverso 3, contro l'emissione contestata può essere interposto ricorso scritto presso l'autorità di ricorso. Il rapporto dell'organo di mediazione deve figurare in allegato.

2 II ricorso deve indicare, con breve motivazione, quali disposizioni in materia di programmi contenute nella presente legge, nelle sue norme esecutive o nella concessione sono state violate.

Art. 63 Legittimazione Può interporre ricorso chiunque abbia partecipato alla procedura di reclamo dinnanzi all'organo di mediazione, abbia almeno 18 anni, sia cittadino svizzero 0 straniero con permesso di domicilio o di dimora e: a. presenti un ricorso firmato da almeno altre 20 persone che sarebbero legittimate a ricorrere se avessero adito l'organo di mediazione, oppure; b. provi di avere uno stretto legame con l'oggetto della o delle emissioni contestate.

2 Sono parimenti legittimate a ricorrere tutte le autorità lese nel loro campo di attività, nonché il Dipartimento.

3 Qualora sussista un interesse pubblico per una decisione, l'autorità di ricorso esamina anche i ricorsi menzionati nel capoverso 1 lettera a sprovvisti dei venti cofirmatari richiesti. In simili casi il ricorrente non ha diritti di parte.

Art. 64 Scambio di allegati; accertamento dei fatti 1 Se il ricorso non è manifestamente inammissibile o infondato, il presidente invita l'emittente a pronunciarsi.

2 Richiamato l'articolo 67, l'autorità di ricorso può citare e sentire il ricorrente, l'emittente, i suoi collaboratori oppure i terzi ed esigere la produzione di atti.

3 L'autorità di ricorso può rifiutare o sospendere l'esame di un ricorso, in quanto i rimedi di diritto civile e penale permangono aperti o inutilizzati.

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Radiotelevisione - LF Art. 65 Decisione, impugnazione 1 L'autorità di ricorso accerta nella sua decisione se le disposizioni in materia di programmi contenute nella presente legge, nelle sue norme esecutive o nella concessione siano state violate.

2 Le decisioni dell'autorità di ricorso possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

Art. 66 Spese procedurali 1 La procedura dinanzi all'autorità di ricorso è gratuita.

2 In caso di ricorso temerario possono essere addossate spese procedurali. Le spese sono calcolate secondo le disposizioni della procedura amministrativa.

Capitolo 3: Misure amministrative e rendiconto Art. 67 Misure amministrative 1 Se l'autorità di sorveglianza accerta una violazione del diritto può: a. ingiungere al concessionario di porvi rimedio o di prendere i provvedimenti necessari per evitare il ripetersi della violazione; il concessionario ne riferisce in seguito all'autorità; b. esigere che il concessionario versi alla Confederazione i proventi illecitamente ottenuti; e. proporre al Dipartimento di completare con oneri, limitare, sospendere o revocare la concessione.

2 Se l'autorità di ricorso accerta una violazione del diritto ne informa l'emittente. Entro un termine adeguato, quest'ultima prende i provvedimenti necessari per rimediarvi ed evitare il ripetersi della medesima o di analoghe violazioni. Informa in seguito l'autorità di ricorso sui provvedimenti adottati.

3 Se l'emittente non adotta provvedimenti entro un termine adeguato o adotta provvedimenti insufficienti, l'autorità di ricorso può proporre al Dipartimento di far uso delle misure previste nel capo verso 1 lettera e.

Art. 68 Rendiconto 1 L'emittente tiene a disposizione del pubblico le sue condizioni generali, i regolamenti in materia di pubblicità e sponsorizzazione, come pure il rapporto di gestione, i conti d'esercizio e il bilancio.

2 II Dipartimento può esigere gratuitamente dai concessionari ulteriori informazioni, documenti e statistiche, qualora: a. sia necessario per valutare correttamente la loro situazione, o b. la libera consultazione e una sintesi sistematica di tali documenti siano di pubblico interesse.

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II Dipartimento può autorizzare un'autorità subalterna a emanare prescrizioni più dettagliate e commissionare ricerche specifiche.

Art. 69 Obbligo di informare e di consegnare le registrazioni delle emissioni 1 II concessionario deve dare tutte le informazioni e produrre tutti gli atti necessari qualora si tratti di accertare i fatti nell'ambito della sorveglianza in generale o della sorveglianza sui programmi.

2 Le emittenti devono registrare tutte le emissioni e conservare le registrazioni per quattro mesi almeno, unitamente ai materiali e ai documenti relativi. Se nel frattempo è interposto reclamo o ricorso contro una o più emittenti, l'obbligo di conservazione perdura sino alla chiusura del procedimento.

3 II Consiglio federale può prescrivere che le registrazioni di emissioni di valore siano consegnate gratuitamente ad un'istituzione nazionale per l'archiviazione.

4 L'articolo 16 della legge federale sulla procedura amministrativa1) è applicabile.

Titolo 7: Disposizioni penali Art. 70 Contravvenzioni 1 Chiunque: a. capta senza autorizzazione programmi radiotelevisivi (art. 55 cpv. 1); b. infrange gli obblighi di rendiconto (art. 68 cpv. 2), di informare (art. 69 cpv. 1), di registrare le emissioni (art. 69 cpv. 2) o di consegnare registrazioni di emissioni (art. 69 cpv. 3), adempie tali obblighi con ritardo o parzialmente oppure fornisce false indicazioni; e. viola ripetutamente o in modo grave le disposizioni relative ai programmi contenute nella presente legge, nelle sue norme esecutive o nella concessione, su querela dell'autorità indipendente di ricorso, è punito con la multa fino a 5000 franchi.

2 Chiunque: a. viola ripetutamente o in modo grave le prescrizioni in materia di pubblicità e di sponsorizzazione contenute nella presente legge, nelle sue norme esecutive o nella concessione; b. infrange le disposizioni della presente legge o le sue norme esecutive riguardo alla pubblica sicurezza o alla ripresa di programmi o parti di programmi; e. allestisce o ridiffonde programmi o allestisce impianti di trasmissione senza le relative concessioni; d. infrange le norme sulla protezione dei dati (art. 54), è punito con la multa fino a 50000 franchi.

» RS 172.021

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Chiunque influenza a proprio favore l'esito di una procedura di rilascio o di modifica di concessione fornendo indicazioni false è punito con la multa fino a 100000 franchi.

4 Nei casi di lieve gravita si può prescindere dalla pena prevista nel capoverso 1.

Art. 71 Insubordinazione Chiunque, nonostante diffida con comminatoria della pena prevista dal presente disposto, contravviene in altro modo alle disposizioni della presente legge, alle sue norme esecutive, alla concessione o a decisioni basate sulle stesse, è punito con la multa disciplinare fino a 2000 franchi.

Art. 72 Impianti di trasmissione esterni al territorio nazionale 1 È punito con la multa fino a 50 000 franchi chiunque allestisce o ridiffonde programmi fuori del territorio nazionale senza concessione svizzera o estera, quando le sue emissioni: a. sono destinate alla ricezione o possono essere captate negli Stati partecipanti alla Convenzione europea del 22 gennaio 1965 '' per la repressione delle emissioni di radiodiffusione effettuate da stazioni poste al di fuori dei territori nazionali, o b. intralciano l'operato di servizi di radiodiffusione utili alla sicurezza delle persone.

2 Chiunque partecipa scientemente a simili attività è punito con la multa fino a 5000 franchi.

Art. 73 Autorità di perseguimento e di giudizio 1 L'autorità incaricata del perseguimento e del giudizio nel senso della legge federale sul diritto penale amministrativo2) è il Dipartimento.

2 II Dipartimento può delegare il perseguimento e il giudizio di talune infrazioni a unità amministrative subalterne.

Titolo 8: Disposizioni finali Art. 70

Esecuzione

1

II Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge ed emana le relative norme esecutive.

2 Nei limiti concessi dalle leggi federali, esso può stipulare accordi internazionali per incentivare la cooperazione in materia di radiotelevisione, e più precisamente accordi concernenti: "RU 1976 1949 > RS 313.0

2

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a. condizioni giuridiche quadro per la diffusione di emissioni radiotelevisive transfrontaliere; b. costituzione di emittenti internazionali; e. principi di cooperazione in materia di programmi.

3 II Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie è il dipartimento competente.

Art. 75 Diritto vigente: abrogazione e modificazione 1. Sono abrogati: a. gli articoli 41a e 410 della legge federale del 14 ottobre 1922'' sulla corrispondenza telegrafica e telefonica; b. il decreto federale del 21 giugno 19852) sulla radio svizzera ad onde corte; e. il decreto federale del 7 ottobre 19833) sull'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; d. il decreto federale del 18 dicembre 19874' sulla radiodiffusione via satellite.

2. La legge federale del 14 ottobre 19225) sulla corrispondenza telegrafica e telefonica è modificata come segue:

Art. 44 cpv. I 1 Le disposizioni generali del Codice penale svizzero6) sono applicabili alle infrazioni di cui agli articoli 39 a 41.

Art. 45 cpv. 1 1

Le infrazioni di cui agli articoli 39 a 41 soggiacciono alla giurisdizione federale.

3. La legge federale sulla procedura amministrativa7) è modificata come segue: Art. 3 lett. ebis

Non sono regolate dalla presente legge: ebis la procedura di reclamo riguardo le emissioni radiotelevisive dinnanzi all'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; "RU 1976 1937 > RU 1985 1687 3 )RU 1984 153 ") RU 1988 898 5 )RS 784.10 6)RS 311.0 7 )RS 172.021 2

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4. La legge federale del 16 dicembre 1943'* sull'organizzazione giudiziaria è modificata come segue:

Art. 99 leu. k k. le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva.

Art. 105 cpv. 2 2 L'accertamento dei fatti vincola il Tribunale federale, se l'istanza inferiore è un tribunale cantonale, una commissione di ricorso o l'autorità indipendente di ricorso in materia di radiotelevisione e i fatti non siano manifestamente inesatti o incompleti o siano stati accertati violando norme essenziali di procedura.

Art. 76 Disposizioni transitorie 1 Le concessioni e le autorizzazioni vigenti restano valide almeno fino alla loro scadenza o al prossimo termine di disdetta.

2 L'autorità concedente può prorogare le concessioni e le autorizzazioni vigenti per un periodo massimo di cinque anni a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

·' Le prescrizioni direttamente applicabili della presente legge, che estendono i diritti dei concessionari e dei titolari di un'autorizzazione, hanno effetto immediato con la sua entrata in vigore.

4 L'articolo 41 capoverso 3 lettera b acquista validità solo cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 73 Referendum ed entrata in vigore I La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

- Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 21 giugno 1991 II presidente: Bremi II segretario: Anliker

Consiglio degli Stati, 21 giugno 1991 II presidente: Hänsenberger II segretario: Huber

Data di pubblicazione: 2 luglio 1991 " Termine di referendum: 30 settembre 1991

1)RS 173.110 )FF 1991 II 1257

2

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Legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) del 21 giugno 1991

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1991

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25

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02.07.1991

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