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90.082

Messaggio a sostegno di un adeguamento agevolato delle rendite AVS/AI all'evoluzione dei prezzi e dei salari come pure delle rendite dell'assicurazione contro gli infortuni al rincaro del 21 dicembre 1990

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo per approvazione il messaggio riguardante la modificazione dell'articolo 33ter capoverso 4 della legge federale sull'assicurazione vecchiaia e superstiti e dell'articolo 34 capoverso 2 della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

21 dicembre 1990

1990-797

10 Foglio federale. 74° anno. Voi. I

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Koller II cancelliere della Confederazione, Buser

181

Compendio L'articolo 33ter della legge federale sull'assicurazione vecchiaia e superstiti (LAVS; RS 831.10) è stato introdotto nel quadro della nona revisione dell'A VS, entrata in vigóre il 1 ° gennaio 1979. Tale disposizione prevede che le rendite e gli assegni per grandi invalidi dell'A VS/AI sono adeguati periodicamente, di regola ogni due anni, all'evoluzione dei prezzi e dei solari. Essa può inoltre essere applicata per analogia all'Ai (art. 37 cpv. I e 42 cpv. 1 della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità, LAI; RS 831.20/ Dal 1980 sono stati effettuati cinque adattamenti in genere. In questo ambito l'importo della rendita semplice minima è stato aumentato da 550 franchi a 800 franchi. L'articolo 33ter capoverso 4 LA VS accorda al Consiglio federale la competenza di adeguare le rendite prima della scadenza di due anni quando l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha subito, in un anno, un incremento di oltre l'8 per cento. Esso può ritoccarle più tardi se l'aumento dell'indice è stato inferiore al cinque per cento nel lasso di tempo di due anni. Dall'introduzione di questa disposizione legale nell'A VS/AI non sono mai state fatte deroghe alla regola del ritmo biennale di adeguamento delle rendite.

In riferimento alla regolamentazione dell'A VS, l'articolo 34 capoverso 2 della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20) prevede per questa assicurazione un ritmo analogo a quello dell'A VS per quanto concerne l'adeguamento delle rendite al rincaro. Dall'entrata in vigore della LAINF, nel 1984, le rendite sono state adeguate all'evoluzione dei prezzi al consumo il 1 ° gennaio 1986 e il 1° gennaio 1990.

Dalle esperienze fatte durante il secondo semestre di quest'anno, durante il quale è stato registrato un notevole rincaro, risulta che le disposizioni attualmente in vigore per l'adeguamento delle rendite all'evoluzione economica sono troppo rigide e richiedono una maggiore flessibilità. Con la presente modificazione si intende pure evitare che il Consiglio federale debba rivolgersi, in circostanze straordinarie, alle Camere federali sottoponendo loro nuovamente un decreto federale di obbligatorietà generale.

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Messaggio I II

Parte generale Situazione iniziale

Stando al diritto vigente (art. 33ter cpv. 1 e 4 LAVS e art. 34 cpv. 2 LAINF), le rendite sono adeguate al rincaro di regola ogni due anni. Consiglio federale e Parlamento si sono pronunciati a favore di questo principio di periodicità perché più trasparente e più semplice rispetto a un sistema dove l'adattamento dipende dal momento in cui l'indice raggiunge una determinata soglia (messaggio del 7 luglio 1976 sulla nona revisione dell'AVS, n. 35; FF 1976 III 20; messaggio del 18 agosto 1976 a sostegno della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni, n. 346; FF 1976 III 174). Dodici anni dopo l'entrata in vigore della nona revisione dell'AVS e sette anni dopo quella della LAINF va costatato che nell'insieme questo sistema ha dato buoni risultati.

Si è pure rivelato giudizioso l'adeguamento delle rendite AVS seguendo l'indice misto, che equivale alla media aritmetica tra l'indice nazionale dei prezzi al consumo e quello dei salari stabilito dall'UFIAML. Grazie a questo metodo i beneficiari di rendite AVS possono profittare dell'evoluzione generale dei salari. Per tale motivo vorremmo conservare questo metodo di adeguamento.

Già durante la preparazione della LAINF si era accuratamente esaminato se le rendite dell'assicurazione contro gli infortuni dovessero essere adeguate soltanto al rincaro o anche all'evoluzione dei salari. Nel messaggio sulla LAINF (FF 1976 III 174) avevamo rilevato la necessità di rinunciare a un totale o parziale adeguamento all'evoluzione dei salari (dinamizzazione) poiché, visto il sistema di ripartizione dei capitali di copertura applicabile al finanziamento delle rendite (art. 90 cpv. 2 LAINF), un tale adeguamento avrebbe causato seri problemi finanziari. Nel frattempo la situazione non ha subito modifiche di rilievo. Va inoltre detto che i beneficiari dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, i quali di regola ricevono la loro rendita a titolo complementare, fruiscono di un adeguamento delle rendite AVS/AI all'evoluzione dei salari (art. 20 LAINF).

Il forte rincaro registrato durante il secondo semestre di quest'anno ha pure evidenziato i problemi connessi agli articoli 33ter LAVS e 34 LAINF.

Attualmente un rincaro annuo dell'8 per cento è considerato molto elevato (cfr. tavola 4 allegata). Finché non viene raggiunta questa soglia il Consiglio
federale non può effettuare un adeguamento delle prestazioni. Nel caso di un tasso di rincaro inferiore all'8 per cento, i vigenti articoli 33ter capoverso 4 LAVS e 34 capoverso 2 LAINF non permettono soluzioni flessibili anche se queste ultime fossero richieste dalle circostanze. Vista questa situazione, presso il Consiglio federale vi sono stati molti interventi tra cui due mozioni di uguale tenore del consigliere nazionale Reimànn Fritz (M 90.670) e del consigliere agli stati Piller (M 90.680) come pure un'interpellanza del consigliere nazionale Aguet (I 90.772), interventi che non sono stati ancora esaminati dal Parlamento.

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12

Risultati dei lavori preliminari

Durante i lavori preliminari sono stati consultati la Commissione federale delPAVS/AI, la Commissione federale della previdenza professionale, l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni e l'Associazione svizzera degli assicuratori privati malattia e infortuni. Gli organismi citati si sono espressi in principio a favore dell'introduzione di disposizioni più flessibili in materia di adattamento delle rendite.

2 21 211

Parte speciale Caratteristiche della nuova regolamentazione Principio dell'adeguamento biennale delle rendite

Con il presente messaggio vorremmo continuare ad armonizzare il sistema di adattamento delle prestazioni nei vari rami delle assicurazioni sociali. Come già avviene per le rendite dell'assicurazione militare (art. 25bis della legge federale sull'assicurazione militare, LAM; RS 833 1) e per le prestazioni complementari (art. 3a della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, LPC; RS 831.30), anche le rendite dell'assicurazione contro gli infortuni come pure quelle per superstiti ed invalidi della previdenza professionale obbligatoria devono essere adeguate al rincaro contemporaneamente alle rendite AVS/AI. L'armonizzazione è limitata al ritmo di adeguamento delle prestazioni. Le rendite dell'AVS/AI continuano ad essere adeguate all'evoluzione dei prezzi e dei salari seguendo l'indice misto, mentre le rendite dell'assicurazione militare vengono interamente adattate all'evoluzione dei prezzi e dei salari. Dal canto loro, le rendite dell'assicurazione contro gli infortuni come pure le rendite per i superstiti e invalidi della previdenza professionale obbligatoria vengono ritoccate esclusivamente secondo l'evoluzione dei prezzi per i motivi precedentemente menzionati.

Riteniamo che la norma dell'adeguamento biennale delle rendite debba essere mantenuta. Vorremo invece facilitare l'esecuzione di un adeguamento annuale mediante una regolamentazione eccezionale più flessibile. In questo modo si può giungere a un aggiustamento tra l'interesse legittimo del beneficiario di rendita a un adeguamento regolare delle prestazioni e le esigenze per il mantenimento dell'equilibrio finanziario nell'assicurazione sociale.

212

Disposizioni eccezionali

Attualmente il Consiglio federale può adattare le rendite dell'AVS e dell'Ai già dopo un anno, quando l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha subito in un anno un incremento di oltre l'8 per cento. L'adeguamento può essere effettuato più tardi se l'aumento dell'indice è stato inferiore al 5 per cento nel corso di due anni (art. 33ter cpv. 4 LAVS). In principio, questi valori limite sono validi anche per l'assicurazione contro gli infortuni (art. 34 cpv. 2 LAINF).

184

Nel 1985 e 1987 non è stato raggiunto il valore limite che consente un adattamento delle rendite oltre la scadenza di due anni. Tuttavia, il 1° gennaio 1986 e il 1° gennaio 1988 il Consiglio federale ha proceduto a un aumento delle rendite dell'AVS e dell'Ai. Per quanto riguarda il primo pilastro, non si è ancora mai fatto uso della possibilità, prevista dalla legge, di rimandare eccezionalmente la scadenza per l'adeguamento delle prestazioni. Nell'assicurazione contro gli infortuni, invece, nel 1988 si è rinunciato all'adeguamento delle prestazioni al rincaro.

La possibilità di rinviare l'adeguamento delle prestazioni oltre la scadenza di due anni è discutibile sia dal punto di vista del principio della copertura del fabbisogno vitale determinante nell'AVS/AI, sia da quello esplicitamente valido per la previdenza professionale obbligatoria riguardante un'adeguata garanzia del tenore di vita abituale e applicabile, per analogia, nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni. Proponiamo pertanto di rinunciare al valore limite del 5 per cento che consente un adattamento oltre la scadenza di due anni.

Nel 1990 si è costatato che, sopratutto nell'AVS/AI, il limite massimo dell'8 per cento è troppo alto. Vi proponiamo pertanto di ridurre tale limite: qualora l'indice nazionale dei prezzi al consumo dovesse aumentare in un anno del quattro per cento almeno, il Consiglio federale dovrebbe procedere a un adeguamento delle prestazioni.

213

Termine determinante

In conformità all'articolo 33ter capoverso 5 LAVS, il nostro Consiglio può emanare prescrizioni completive e disciplinare la procedura per l'adeguamento delle rendite. Fondandoci su questa delega di competenza, ci atterremo in futuro a un solo e unico mese di riferimento per l'indice, onde decidere se un aumento delle rendite debba aver luogo o meno. Lo stesso indice di rincaro sarà ugualmente determinante per l'assicurazione contro gli infortuni. Continueremo nondimeno a tener conto, per la fissazione dei tassi d'adeguamento, dei singoli rami d'assicurazione, riservandoci dunque la possibilità di un indice indipendente dall'AVS (art. 44 cpv. 1 dell'ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni, OAINF; RS 832.202).

22

Rapporti con gli altri rami delle assicurazioni sociali

221

Contributi dell'AVS/AI

Per le persone di condizione indipendente e i salariati con un reddito di poco conto il cui datore di lavoro non è tenuto al pagamento dei contributi, il tasso contributivo si riduce secondo una tavola scalare stabilita dal Consiglio federale (art. 8 cpv. 1 e art. 6 LAVS). In base all'articolo 9bis LAVS, il Consiglio federale può adeguare all'indice delle rendite, giusta l'articolo 33ter LAVS, i limiti di questa tavola scalare. Con rinvio all'articolo 10 capoverso 1 LAVS, la stessa regola è valida per la fissazione del contributo minimo delle persone senza attività lucrativa. Queste disposizioni rimangono invariate.

185

Già all'epoca dell'introduzione dell'articolo 9bis, in occasione della nona revisione dell'AVS, avevamo fatto notare che gli adeguamenti dei limiti della tavola scalare dovevano di massima coincidere con quelli delle rendite ordinarie anche se occorreva tener conto del fatto che, per le persone di condizione indipendente, la fissazione dei contributi doveva avere luogo ogni biennio. Dato che gli aumenti delle rendite effettuati finora sono stati realizzati negli anni pari, non ne sono risultati inconvenienti. Affinchè le decisioni contributive possano continuare ad essere notificate per un periodo di due anni, il nostro Collegio si riserva di adeguare, come l'ha fatto finora, i valori dei contributi all'inizio di un anno pari, anche se le rendite ordinarie non fossero aumentate.

222

Prestazioni complementari

Secondo l'articolo 3a e 10 capoverso l bis LPC, l'adeguamento dei limiti di reddito in materia di PC e di altri valori limiti relativi alla LPC deve coincidere con l'adeguamento delle rendite dell'AVS e dell'Ai. Perciò, un adeguamento più frequente delle rendite dell'AVS e dell'Ai all'evoluzione dei salari e dei prezzi implica pure, secondo la medesima progressione, l'adeguamento corrispondente degli importi limite delle PC.

223

Previdenza professionale

Giusta l'articolo 36 capoverso 1 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40), le rendite per superstiti e quelle d'invalidità in corso da più di tre anni devono essere adeguate all'evoluzione dei prezzi. Questo termine non viene toccato dalla presente modificazione legale. Il momento dell'adeguamento delle rendite per superstiti e d'invalidità della previdenza professionale si conforma, secondo l'articolo 2 capoverso 1 della relativa ordinanza del 16 settembre 1987 (RS 831.426.3), alle regole inerenti ali'assicurazione contro gli infortuni. Con la modificazione dell'articolo 34 capoverso 2 LAINF, il ritmo con il quale si procederà all'adeguamento delle prestazioni in corso delle assicurazioni contro i rischi della previdenza professionale sarà sincronizzato con quello adottato per il primo pilastro. Verrà in tal modo modificata soltanto la frequenza degli adeguamenti e non la loro ampiezza.

Non si terrà conto, per altro, nemmeno dell'adeguamento delle rendite di vecchiaia obbligatorie. Come in passato, queste rendite dovranno essere adeguate all'evoluzione dei prezzi nell'ambito delle possibilità finanziarie dei singoli istituti di previdenza (art. 36 cpv. 2 LPP).

Occorre distinguere fra ritmo degli adeguamenti e incidenze che avranno gli adattamenti più frequenti delle rendite dell'AVS/AI sui valori limite in materia di previdenza professionale. In quest'ambito gli importi minimi sono basati sulla rendita semplice minima di vecchiaia (salario minimo per l'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria, deduzione di coordinamento, salario annuo massimo che deve essere preso in considerazione, salario minimo coordinato, art. 9 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, 186

i superstiti e l'invalidità, LPP; RS 831.40). Se questo sistema dovesse essere mantenuto anche dopo la prima revisione della LPP, dovremo esaminare ancor più spesso se questi importi limite dovranno essere aumentati.

224

Terzo pilastro

Per il terzo pilastro vincolato, l'importo non imponibile per assicurati affiliati a un istituto di previdenza professionale corrisponde all'8 per cento del triplo dell'importo annuo della rendita semplice minima di vecchiaia. Per gli assicurati non affiliati a nessuna istituzione di previdenza, di regola persone di condizione indipendente, la possibilità di deduzione fiscale è limitata al 40 per cento di questo importo limite (art. 7 cpv. 1 dell'ordinanza del 15 novembre 1985 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute, OPP 3; RS 831.461.3). Ne risulta che anche nell'ambito della previdenza professionale vincolata si dovrà riconsiderare più spesso la questione dell'adeguamento degli importi esenti da imposta.

225

Assicurazione militare

Infine, le prestazioni dell'assicurazione militare dovrebbero pure essere aumentate in funzione del nuovo ritmo d'adeguamento adottato nell'AVS/AI. Una modificazione della legge federale sull'assicurazione militare non è tuttavia necessaria (art. 25bis della legge federale del 20 settembre 1949 sull'assicurazione militare, LAM; RS 833. i).

3 31

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale Ripercussioni sulle finanze dell'AVS e dell'Ai

Rispetto al ritmo biennale d'adeguamento su cui si basa il sistema vigente, il numero di adeguamenti supplementari è determinante per le incidenze finanziarie connesse alla modificazione dell'articolo 33ter capoverso 4 LAVS. L'adeguamento puramente biennale o annuale determina, per l'AVS/AI, l'onere finanziario minimo o massimo. A seconda della scelta del valore limite per l'adeguamento delle rendite dopo la scadenza di un anno, i costi effettivi si situeranno nell'ambito di queste due varianti. Rispetto a un ritmo d'adeguamento biennale, si può valutare al 25 per cento il tasso d'adeguamenti supplementari entranti in linea di conto, nella misura in cui si tiene conto di un valore limite del 4 per cento per l'evoluzione dei prezzi. Per un valore limite del 5 per cento, al 20 per cento, e per un valore limite del 6 per cento, al 16 per cento circa.

Le conseguenze finanziarie della modificazione dell'articolo 33ter capoverso 4 LAVS sono valutate in base alle valutazioni attualmente in vigore, facendo astrazione della decima revisione dell'AVS. Nelle tavole 1-3 allegate figurano 187

i costi derivanti dalle modificazioni intervenute nel ritmo degli adeguamenti come pure le loro incidenze sul conto d'esercizio e sul Fondo di compensazione dell'AVS.

1 punti di riferimento sono costituiti dalle disposizioni legali vigenti nel 1990 e dei risultati dei conti del 1989. Per il 1991, la prevista indennità di rincaro è valutata al 6,5 per cento e nel 1992 si prevede un adeguamento ordinario secondo l'indice misto. Dal 1993, il modello di calcolo è basato sullo scenario di riferimento e sull'evoluzione dei prezzi nel corso degli ultimi diciott'anni. L'evoluzione dei salari è fissata secondo un tasso dell'1,6 per cento superiore all'evoluzione dei prezzi dell'anno precedente (cfr. variante media dei bilanci nel messaggio sulla decima revisione dell'AVS, v. messaggio del 5 marzo 1990, n.

212.4, FF 1990 II 24). L'evoluzione dei prezzi degli ultimi trent'anni risulta dalla tavola 4 e dal grafico dell'allegato. In questa tavola è messo in evidenza il valore limite del 4 per cento.

Le tavole 1-3 espongono le conseguenze degli adeguamenti delle rendite sui bilanci dell'AVS. La tavola 1 mostra le ripercussioni di un adeguamento biennale, la tavola 2 le incidenze di un adeguamento annuo. La tavola 3 indica le conseguenze della fissazione del valore limite al 4 per cento in funzione dei valori del passato. Le conseguenze si determinano rispetto ai valori esposti nelle tavole 1 e 2.

Le ripercussioni finanziarie sono particolarmente evidenti per quanto concerne 10 stato del Fondo di compensazione dell'AVS. Aumenta pure, in media, il tasso contributivo necessario all'equilibrio (tasso di contribuzione indispensabile alla copertura delle spese). La differenza fra la prima e seconda tavola evidenzia il margine massimo in cui le conseguenze finanziarie possono essere determinate. Nel 2010, lo stato del Fondo di compensazione indicato nella tavola 2 è inferiore del 30 per cento (delle spese annue) a quello della tavola 1. Per evitare tale situazione, bisognerebbe aumentare in media il tasso di contribuzione dell'1,8 per mille.

Introducendo la soglia del 4 per cento per l'adeguamento annuo, l'onere annuo supplementare medio ammonta allo 0,6 per cento delle spese per le rendite e assegni per grandi invalidi. Nel 2010, lo stato del fondo sarà inferiore dell'8 per cento a quello raggiunto nel corso di
un adeguamento biennale. In valori assoluti, l'onere annuo supplementare ammonta a 110 milioni, di cui il 20 per cento a carico dei poteri pubblici. I rimanenti 88 milioni sono a carico del conto d'esercizio dell'AVS. Fino al 2005, questi costi supplementari possono essere coperti dalle eccedenze attive.

Per l'Ai, i costi supplementari raggiungono i 15 milioni di franchi, di cui la metà a carico dell'assicurazione. La copertura di queste spese può essere assicurata dalle eccedenze attive realizzate in seguito alla seconda revisione dell'Ai, motivo per cui si è rinunciato a presentare questo bilancio in una tavola separata.

Gli importi assoluti dipendono dall'evoluzione effettiva dei prezzi e dei salari, ma i valori in per cento sono generalmente validi.

11 tasso sostitutivo costituisce un'indicazione supplementare: esso spiega il rapporto fra il valore della rendita e il reddito che ne da diritto.

188

32

Ripercussione sull'assicurazione contro gli infortuni

Supponendo un tasso annuo di rincaro del 3,5 per cento nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, per quanto sia praticata dall'INSAI, i costi supplementari sono valutati a circa l'I per cento delle spese annue inerenti alle rendite a favore degli invalidi e dei superstiti (640 mio di fr.). Ne consegue un onere supplementare di circa 6 milioni di franchi l'anno. Se questi costi supplementari non potessero a lungo termine essere coperti da eccedenze d'interessi, bisognerebbe, all'occorrenza, prelevare a tempo debito uno speciale supplemento dei premi destinato alle indennità di rincaro. È prematuro però prevedere questa possibilità già attualmente.

33

Ripercussioni sulla previdenza professionale

Nell'ambito della previdenza professionale ogni istituto di previdenza ha diritto a una grande indipendenza per ciò che concerne l'elaborazione del sistema di finanziamento delle sue prestazioni; in particolare esso determina nel suo regolamento l'ammontare dei contributi del datore di lavoro e del salariato (art. 49 e 65 LPP). Tenuto conto dell'enorme diversità degli istituti di previdenza quanto al concetto delle prestazioni, alla struttura e al tipo di finanziamento, i contributi possono in parte variare in modo considerevole da un istituto di previdenza all'altro.

In rapporto all'attuale sistema d'adeguamento, la nuova regolamentazione in materia di compensazione del carovita causerebbe, per ciò che concerne le prestazioni e in caso di un rincaro annuo costante, un aumento supplementare delle rendite minime legali del rischio corrispondente in media alla metà del tasso di rincaro. Per i motivi summenzionati, le ripercussioni sui contributi possono invece essere differenti per ogni singolo istituto di previdenza. Questi effetti non si potrebbero valutare nemmeno nel campo delle rendite per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità che superano i tassi della previdenza minima legale, poiché queste prestazioni sfuggono alla regola dell'adeguamento obbligatorio al rincaro previsto dalla LPP; inoltre, anche in questo campo gli istituti di previdenza godono di grande autonomia.

34

Ripercussioni per la Confederazione

La partecipazione della Confederazione alle spese dell'AVS ammonta al 17 per cento. La modificazione comporta spese supplementari per un importo di 19 milioni di franchi. Per l'Ai la partecipazione della Confederazione ammonta al 37,5 per cento, segnatamente a 6 milioni di franchi. Per l'assicurazione militare si calcolano spese supplementari di circa 2 milioni di franchi all'anno.

La modificazione degli articoli 33ter capo verso 4 LAVS e 34 capo verso 2 LAINF non necessita l'assunzione di personale supplementare.

189

35

Ripercussioni per i Cantoni

I Cantoni partecipano alle spese dell'AVS con un importo pari al 3 per cento, segnatamente con spese supplementari di 3 milioni di franchi.

Per l'Ai la partecipazione ammonta al 12,5 per cento, vale a dire a 2 milioni di franchi.

Nel caso di adeguamento delle rendite, anche il limite di reddito delle PC aumenta. Se questo aumento corrisponde all'adeguamento delle rendite, si avranno spese supplementari minime.

4

Programma di legislatura

II progetto non è menzionato nel programma di legislatura 1987-1991. È stato comunque dimostrato che una flessibilità delle disposizioni sull'adeguamento delle rendite è urgente, non fosse che per impedire, in situazioni straordinarie, l'emanazione di decreti federali d'obbligatorietà generale.

5

Costituzionalità

Le modificazioni di legge si basano sugli articoli 34bis e 34quater capoverso 2 della Costituzione federale.

190

Allegato Tavole 1-4 Tavola Tavola Tavola Tavola

1: 2: 3: 4:

Adeguamento ogni due anni Adeguamento annuo Adeguamento con valore limite del 4 per cento Tassi annui dell'evoluzione dell'indice dei prezzi del mese di giugno

Basi per i bilanci delle tavole 1-3: - Le tavole si basano sulle disposizioni in vigore, senza tener conto delle ripercussioni della decima revisione dell'AVS.

- Il punto di partenza è costituito dal sistema del 1990 e dai risultati dei conti d'esercizio del 1989.

- Per il 1991 si prevede un'indennità di rincaro del 6,5 per cento e per il 1992 un adeguamento normale secondo l'indice misto.

- A partire dal 1993 sarà eseguito un conto modello secondo lo scenario di riferimento in base all'evoluzione dei prezzi negli ultimi 18 anni.

- L'evoluzione dei salari è fissata all'1,6 per cento, ossia a un livello superiore a quello dell'aumento dei prezzi dell'anno precedente (variante media del bilancio nel messaggio della decima revisione dell'AVS).

191

Tavola 1

Bilancio AVS

Adeguamento ogni due anni

Evoluzione dei prezzi dopo il 1991 simile a quella dopo il 1971 Evoluzione dei salari dell' 1,6% superiore ali' evoluzione dei prezzi dell' anno precedente Importi in milioni di franchi Anno

Adeguamento

Spese Contribuii

1990

A

1991 1992 1993 1994 1995

A A A

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

A A A

A

'

A

A A

A

·

Conto capitali dell' AVS

Entrate Poteri pubblici Interessi e 20% regresso

Totale

Modificazione annua

Stato alla fine in per cento dell' anno i delle spese

Tasso di Indice dei tassi contribuzione di sostituzione necessario per 1980 = 100 I' equilibrio

18'326

15'648

3'665

595

19'908

V582

17712

96.7

7.78

96.9

19775 20'888 21'161 24'697 24'985

16'687 17'810 19'400 21 '398 23'890

3'955 4' 178 4'232 4'939 4'997

653 718 826 928 1'088

21 '295 22706 24'458 27'265 29'975

V520 V818 3'297 2'568 4'990

1 9'232 2V050 24'347 26'915 31 '905

97.3 100.8 115.1 109.0 127.7

7.88 7.80 7.25 7.67 6.95

97.8 96.4

90.9 96.5 87.9

30'564 31 '040 33'959 34'507 37'183

26'277 27'076 28'064 28'908 30'646

6'113 6'208 6792 6'901 7'437

1'223 V365 V475 T585 1'684

33'613 34'649 36'331 37'394 39767

3'049 3'609 2'372 2'887 2'584

34'954 38-563 40-935 43'822 46'406

114.4 124.2 120.5 127.0 124.8

7.73 7.62 8.04 7.93 8.06

95.3 86.9 91.2 88.3 91.1

37'805 42'389 43'109 49'526 50'443

32'202 34'834 37'637 i 39'370 41 '167

7'561 8'478 8'622 9'905 10'089

1'816 V927 2'094 2'207 2'308

4V579 45'239 48'353 51 '482 53'564

3'774 2'850 5'244 V956 3'121

SO'180 53'030 58-274 60-230 63'351

132.7 125.1 135.2 121.6 125.6

7.80 8.08 7.61 8.35 8.14

86.2 90.7 84.1 88.0 84.3

55'473 56'549 60'562 61767 66741

43'272 44'333 45'619 47'277 49'402

2'367 2'418 2'412 2'397 2'328

56734 58'061 60'143 62'027 65'078

V261 1'512 -419 260 -V663

116.5 116.9 108.5 106.8 96.3

8.51 8.47 8.82 8.68 8.97

87.2 83.1 85.2 82.8 84.7

11 '095 1V310 . 12'112 12'353 13'348

i , ' '



!

64'612 66'124 65'705 65-965 64-302

i : ''

Tavola 2

Bilancio AVS

Adeguamento annuo

Evoluzione dei prezzi dopo il 1991 simile a quella dopo il 1971 Evoluzione dei salari dell' 1,6% superiore all' evoluzione dei prezzi dell' anno precedente Importi in milioni di franchi Anno

Adeguamento

Spese

Entrate Contributi

Conto capitali dell' AVS

Poteri pubblici Interessi e 20% regresso

Totale

Modificazione annua

Stato alla fine dell' anno

in per cento delle spese

Tasso di Indice dei tassi contribuzione di sostituzione necessario per 1980 = 100 I' equilibrio

1990

A

18'326

15'648

3'665

595

19'908

1'582

17712

96.7

7.78

96.9

1991 1992

A

1995

19775 20'888 22'468 24'697 27'423

16'687 17'810 19'400 2V398 23'890

3'955 4' 178 4'494 4'939 5'485

653 718 793 880 977

21 '295 22706 24'687 27'217 30'352

V520 V818 2'219 2'520 2'929

19'232

A A A A

21 '050 23'269 25789 28718

97.3 100.8 103.6 104.4 104.7

7.88 7.80 7.70 7.67 7.63

97.8 96.4 96.5 96.5 96.5

1996 1997 1998 1999 2000

A A A A A

30'564 32799 33'959 35'286 37'183

26'277 27'076 28'064 28'908 30'646

6'113 6'560 6792 7'057 7'437

roso V171 V253 V334 1'413

33'470 34'807 36'109 37'299 39'496

2'906 2'008 2' 150 2'013 2'313

31 '624 33'632 35782 37795 40' 108

103.5 102.5 105.4 107.1 107.9

7.73 8.05 8.04 8.11 8.06

95.3 91.9 91.2 90.2 91.1

2001 2002 2003 2004 2005

A A A A A

39'414 42'389 46'158 49'526 52'312

32'202 34'834 37'637 39'370 4V167

7'883 8'478 9'232 9'905 10'462

V493 V571 V647 1705 1737

41 '578 44'883 48'516 50'980 53'366

2'164 2'494 2'358 V454 V054

42'272 44766 47' 124 48'578 49'632

107.3 105.6 102.1 98.1 94.9

8.13 8.08 8.15 8.35 8.44

89.9 90.7 90.0 88.0 87.5

2006 2007 2008 2009 2010

A A A A A

55'473 58'340 60'562 63'474 66741

43'272 44'333 45'619 47'277 49'402

11 '095 11 '668 12'112 12'695 13'348

1750 1728 V672 V581 V456

56'117 57729 59'403 61 '553 64'206

644

-611 -1'159 -V921 -2'535

50'276 49'665 48'506 46'585 44'050

90.6 85.1 80.1 73.4 66.0

8.51 8.74 8.82 8.91 8.97

87.2 85.7 85.2 85.1 84.7

1993 1994

g

Tavola 3

Bilancio AVS

Adeguamento con valore limite del 4 %

Evoluzione dei prezzi dopo il 1991 simile a quella dopo il 1971 Evoluzione dei salari dell' 1,6% superiore all' evoluzione dei prezzi dell' anno precedente Importi in milioni di franchi Anno

Adeguamento

Spese Contributi

A

18'326

15'648

3'665

1991 1992

A A A A A

19775 20'888 22'468 24'697 27'423

16'687 17'810 i 19'400 21 '398 i 23'890 .

3'955 4'178 4'494 4'939 5'485

A

30'564 31 '040 33'959 34'507 37' 183

26'277 27'076 28'064 28'908 30'646

6'113 6'208 6792 6'901 7'437

37'805 42'389 46'158 46'986 52'312

32'202 !

34'834 37'637 39'370 41 '167

7'561 8'478 9'232 9'397 10'462

53'277 58'340 59'497 63'474 64'685

43'272 44'333 45'619 47'277 49'402

10'655 1V668 H'899 12'695 12'937

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

A A

A A A

A A

i

| i

!

Tasso di Indice dei tassi contribuzione di sostituzione necessario per 1980= 100 l' equilibrio

Totale

Modificazione annua

Stato alla fine dell' anno

in per cento delle spese

595

19'908

V582

17712

96.7

7.78

96.9

653 718 793 880 977

21 '295 22706 24'687 27'217 30'352

V520 V818 2'219 2'520 2'929

19'232 2V050 23'269 25789 28718

97.3 100.8 103.6 104.4 104.7

7.88 7.80 7.70 7.67 7.63

97.8 96.4 96.5 96.5 96.5

TOSO V215 V319 V422 V513

33'470 34'499 36'175 37'231 39'596

2'906 3'459 2'216 2724 2'413

31 '624 35'083 37'299 40'023 42'436

103.5 113.0 109.8 116.0 114.1

7.73 7.62 8.04 7.93 8.06

95.3 86.9 91.2 88.3 91.1

V638 1740 V824 V952 2'025

4V401 45'052 48'693 50719 53'654

3'596 2'663 2'535 3733 V342

121.8 114.9 111.0 117.0 107.6

7.80 8.08 8.15 7.93 8.44

86.2 90.7 90.0 83.5 87.5

2'104 2'124 2'111 2'052 V999

56'031 58' 125 59'629 62'024 64'338

2754 -215 132 -V450 -347

110.9 100.9 99.1 90.6 88.4

8.18 8.74 8.66 8.91 8.69

83.8 85.7 83.7 85.1 82.0

Poteri pubblici Interessi e 20% regresso

1990

1993 1994

Conto capitali dell' AVS

Entrate

{

4&032 48'695 51 '230 54'963 56'305 59'059 58'844 58'976 57'526 57' 179

i !

'

Tavola 4

Tassi annui dell' evoluzione dell' indice dei prezzi del mese di giugno (Modificazioni rispetto all' anno precedente)

Anno

Rincaro

Anno

Rincaro

Anno

Rincaro

1960 1961 1962

1.8 1.5

1970 1971 1972 1973

3.1 6.6 6.8

1980 1981

3.3 6.3

1982

8.2 9.6 8.0 1.1 1.8 1.1 4.1

1983 1984

6.2 2.8 2.8 3.4 0.8 1.3 2.1 3.0 5.0

1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

4.9 3.1 3.2 3.3 4.8 4.3 1.8 2.9

1974 1975 1976 1977 1978 1979

1985 1986 1987 1988 1989 1990

per cento 10.0

9.0 8.0 -

0.0 1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

Fonte: Ufficio federale di statistica

195

Legge federale Disegno sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) Modificazione del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 21 dicembre 1990'*, decreta: I

La legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)2) è modificata come segue: Art. 33ter cpv. 4 4 II Consiglio federale adegua anzitempo le rendite ordinarie se l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha subito, in un anno, un aumento di oltre il 4 per cento.

II

Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

2 II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3941

1)FF 1991 I 181 > RS 831.10

2

196

Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni

Disegno

(LAINF) Modificazione del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 21 dicembre 1990'>, decreta: I

La legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)2) è modificata come segue: Art. 34 cpv. 2 2 II Consiglio federale fissa le indennità in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo. Le rendite sono adeguate al rincaro nello stesso momento delle rendite dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

II

Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

2 II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

"FF 1991 I 181 > RS 832.20

2

11 Foglio federale. 74° anno. Voi. I

197

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio a sostegno di un adeguamento agevolato delle rendite AVS/AI all'evoluzione dei prezzi e dei salari come pure delle rendite dell'assicurazione contro gli infortuni al rincaro del 21 dicembre 1990

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1991

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

04

Cahier Numero Geschäftsnummer

90.082

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

05.02.1991

Date Data Seite

181-197

Page Pagina Ref. No

10 116 566

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