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Messaggio a sostegno di un decreto federale sul versamento di un'indennità ai beneficiari di prestazioni complementari all'AVS e all'AI in occasione del 700° della Confederazione del 30 gennaio 1991

Onorevoli presidenti e consiglieri, Con il presente messaggio vi sottoponiamo per approvazione un disegno di decreto federale sul versamento di un'indennità speciale, in occasione dei 700 anni della Confederazione, ai beneficiari di prestazioni complementari all'AVS e all'Ai.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

30 gennaio 1991

1990-93

42 Foglio federale. 74° anno. Voi. I

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Cotti II cancelliere della Confederazione, Buser

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Compendio In occasione dei 700 anni della Confederazione, il Consiglio federale intende compiere due gesti di solidarietà. Da una parte stanziare 700 milioni di franchi destinati a sdebitare i Paesi in sviluppo e a promuovere progetti di protezione dell'ambiente negli stessi. D'altra parte, versare nel 1991 un'indennità speciale di 700 franchi a tutti i beneficiari di prestazioni complementari (PC) all'AVS e all'Ai. Questo messaggio propone il versamento di tale indennità.

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Messaggio 1

Parte generale

Quest'anno la Svizzera festeggia i suoi 700 anni d'esistenza. Per commemorare l'evento, sono state organizzate numerose manifestazioni di ogni genere. Questo anniversario dovrebbe però anche essere l'occasione per una presa di coscienza del ruolo della Svizzera nel mondo attuale. II Consiglio federale ha descritto accuratamente la sua concezione a questo proposito nel messaggio del 1° giugno 1988 concernente i festeggiamenti commemorativi del 700° anniversario della Confederazione.

Volendo celebrare un simile evento, è doveroso essere coscienti dei problemi sociali nel nostro Paese. Nella Svizzera vi sono categorie di persone che hanno profittato ben poco dello sviluppo economico conosciuto dal nostro Paese e che durante tutta la loro esistenza hanno dovuto far fronte a gravi problemi finanziari. La debolezza economica emerge soprattutto con l'anzianità e nei casi d'invalidità. Basandosi su questa constatazione, negli anni '60 il Consiglio federale aveva proposto l'introduzione di prestazioni complementari (PC) da aggiungere all'AVS e all'Ai. Questa possibilità d'aiuto ha in seguito dato eccellenti risultati, contribuendo ad alleviare situazioni difficili. I beneficiari delle PC sono di regola titolari di una rendita AVS/AI che non dispongono del secondo o del terzo pilastro. Orbene, dal versamento delle prime PC sono già passati 25 anni.

Le persone cui sono destinate le PC dispongono attualmente, dedotte le spese d'affitto, i premi d'assicurazione malattia e le spese di malattia, di poco più di 1100 franchi, per persona sola, e di poco più di 1700 franchi, per coppia coniugata, quale somma mensile destinata alle spese generali. In questi termini, è indubbio che le entrate dei beneficiari di PC sono appena sufficienti per far fronte allo stretto necessario. Il Consiglio federale è cosciente di tale situazione e intende di conseguenza esaminare nuovamente le condizioni di questa categoria d'assicurati. In occasione del 700° anniversario della Confederazione, intendiamo aiutare non solo i Paesi in sviluppo, ma anche quelle cerehie di persone che nel nostro Paese non possono partecipare del crescente benessere.

Siamo certamente coscienti del fatto che in Svizzera vi siano altre categorie di persone bisognose d'aiuto alle quali questa indennità non sarà versata. Ci auguriamo tuttavia che i Cantoni prenderanno, di propria iniziativa, i debiti provvedimenti nei loro confronti.

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Parte speciale Importo dell'indennità per il 700°

Proponiamo a favore di tutti i beneficiari di PC che vivono soli il versamento di un'indennità speciale di 700 franchi. Essa ammonterebbe a 1400 franchi per coniugi, e a 700 franchi per ogni figlio che da diritto ad una rendita per orfani o per figli e che è compreso nel calcolo della PC.

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Data del versamento dell'indennità

L'indennità di rincaro a favore dei titolari di rendite AVS e AI approvata dalle Camere federali sarà versata nei mesi di aprile e agosto. L'indennità speciale per il 700° sarà versata nel mese di settembre.

Possono beneficiare dell'indennità speciale per il 700° tutti i titolari di rendite AVS e AI che nel mese di settembre hanno diritto ad una PC mensile.

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Finanziamento

Come per i contributi ai festeggiamenti commemorativi del 700° anniversario e per quelli a favore dei Paesi in sviluppo, vi proponiamo di finanziare l'indennità speciale per i beneficiari delle PC con i fondi generali della Confederazione.

L'ammontare della spesa è calcolato in base alle cifre note al momento della stesura del messaggio (stato al 31 dicembre 1989), precisando tuttavia che la valutazione tiene conto d'un leggero aumento dei casi.

Persone sole Coniugi Figli Totale 24

31 dicembre 1989

settembre 1991 (stima)

costi in mio fr.

130500 16200 3 500

134000 17000 3500

94 24 2 120

Esecuzione

L'indennità speciale sarà versata dagli uffici cantonali responsabili delle PC.

3

Ripercussioni sull'effettivo del personale

II versamento dell'indennità speciale non avrà alcuna incidenza sull'effettivo del personale degli uffici federali o su quello degli uffici cantonali responsabili delle PC.

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Programma di legislatura

II progetto non è stato annunciato nel programma di legislatura 1987-1991.

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Basi giuridiche Costituzionalità

La Confederazione dispone della competenza non scritta d'organizzare e finanziare i festeggiamenti commemorativi, per i quali essa assume l'intera responsa704

bilità Inoltre, fondandosi sull'articolo 34quater capoverso 7 della Costituzione federale, essa ha pure la competenza di sostenere gli impegni a favore degli anziani, dei superstiti e degli invalidi.

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Forma dell'atto legislativo

Trattandosi di un provvedimento unico, il versamento dell'indennità speciale deve essere regolato tramite un decreto di obbligatorietà generale (art. 6 cpv.

1 della legge sui rapporti fra i Consigli; RS 171.11).

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Decreto federale sul versamento di un'indennità ai beneficiari di prestazioni complementari alI'AVS e all'Ai in occasione del 700° della Confederazione

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 30 gennaio 1991 '', decreta: Art. l Beneficiari ed importo Le persone che nel settembre 1991 beneficiano di una prestazione complementare mensile conformemente alla legge federale del 19 marzo 19652) sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, ricevono un'indennità unica per il 700° anniversario della Confederazione. Essa ammonta a: a. per persone sole 700 franchi b. per coniugati 1400 franchi e. per orfani e figli 700 franchi Art. 2 Finanziamento La Confederazione assume il finanziamento dell'indennità per mezzo dei suoi fondi generali.

Art. 3 Procedura II Consiglio federale regola la procedura.

Art. 4 Referendum, validità e entrata in vigore 1 II presente decreto, di obbligatorietà generale, sottosta al referendum facoltativo.

2 Esso ha effetto fino al 31 dicembre 1991.

3 II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

»FF 1991 I 701 > RS 831.30

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio a sostegno di un decreto federale sul versamento di un'indennità ai beneficiari di prestazioni complementari all'AVS e all'AI in occasione del 700° della Confederazione del 30 gennaio 1991

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Jahr

1991

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

09

Cahier Numero Geschäftsnummer

91.005

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

12.03.1991

Date Data Seite

701-706

Page Pagina Ref. No

10 116 595

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