N° 10

FOGLIO

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FEDERALE

Anno XLVII Borna, 13 marzo 1964

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Volume I

Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento: annuo fr. 12.--, con alle¬ gata la Raccolta delle leggi federali. --Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co. S. A., a Bellinzona (Telefono 5 18 71) -- Conto corrente postale XI 690.

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MESSAGGIO del

Consiglio, federale all'Assemblea federale concernente l'assegnazione di sussidi per il trasporto nelle regioni di montagna e circa l'aumento dei contributi alle spese dei tenutari di bestiame bovino in dette regioni (·Del 2 marzo 1964)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri, Il 4 ottobre 1962, le Camere federali hanno prorogato, fino alla fine del 1964, il decreto federale deb 20 settembre .1957 *), concernente l'asse¬ gnazione di sussidi per il · trasporto di merci di consumò ordinario nelle regioni di montagna. La proroga- fu fatta con l'intenzione di studiare a fondo, nel frattempo, l'opportunità di mantenere un siffatto .ordinamento e,'in caso- affermativo, in quale forma. Due erano i motivi. Anzitutto 1' adeguamento tariffario (decreto federale del 5 giugno 1959 2> concernente l'adattamento delle tariffe di imprese concessionarie a quelle delle FFS) clic apportava troppo poche agevolazioni nelle regioni prive di collegamento ferroviario. Questo argomento sollevò , il problema conceimentc un ordinamento speciale per dette regioni, che però non potè essere risolto entro l'estate 1962. In secondo luogo, durante le sessioni parlamentari è stato nuovamente chiesto che si allestisse un sistema di sussidi per il tra¬ sporto dei beni di produzione agricola e dei prodotti ausiliari.

"· / » 1) RU 1958, KA XIX B).

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2) RU 195», 816 (A XEI B 2. ).

Foglio federale, 1964t'

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366 , Ci occuperemo dapprima della questioner concernente i sussidi di tra¬ sporto nelle regioni di montagna ed in seguito della, domanda concernente l'introduzione d'un ordinamento simile per i beni di produzione agricola.

In un capitolo speciale, poi, ci occuperemo dell'aumento dei sussidi alle spese di tenutari di bestiame bovino nelle regioni di montagna.

I. L'assegnazione di sussidi per il trasporto nelle regioni di montagna À. Sussidi per il trasporto di merci di consumo ordinario 1. Opportunità di prorogare l'ordinamento vigente L'ordinamento concernente l'assegnazione di sussidi per il trasporlo di merci di consumo ordinario nelle regioni di montagna è stato introdotto nel ,1943, in virtù dei poteri speciali in caso di guerra. Detto ordinamento, inteso à compensare parzialmente le maggiori spese di trasporto nelle re¬ gioni di montagna, è stato integrato,, nel 1952, quale provvedimento tem¬ poraneo, nella legislazione ordinaria e prorogato due volte, nel 1957 e 1962, fino alla fine di quest'anno.

-1 sussidi vengono assegnati per il trasporto di zucchero, caffò, cacao, riso, granturco, prodotti lavorati di avena e orzo, legumi a baccello, con¬ serve svizzere di legumi e di frutta, paste alimentari, grassi ed olii com; mestibili, sapone da bucato e liscive di sapone. Hanno diritto al sussidio i fornitori (grossisti e fabbricanti) che provvedono delle sopraccitate merci i venditori al minuto, le aziende domestiche collettive e le aziende non in¬ dustriali di trasformazione nelle regioni di montagna'. Sono considerate' regioni'montane i luoghi abitati l'intero iinno nei quali le spese suppletive di trasporto, eseguito da imprese pubbliche dalla stazione a valle sino al luogo di destinazione, raggiungono o superano 3 franchi per ogni quin¬ tale di merce. Ordinariamente sono rimborsate le spese suppletive ai fran¬ chi'3. Se le spese di trasporto superano i .4 franchi al quintale, il rimborso si estende a tutte le spese di trasporto, e non soltanto a quelle suppletive, quando ciò sia giustificato. da ragioni speciali come in caso di trasporti effettuati nei Cantoni Grigioni, Vallese e Ticino.

Lo scopo di detti sussidi, ossia l'adeguamento dei prezzi delle merci in questione a quelli praticati per le stesse fuori dalle regioni montane, è stato ampliamento raggiunto. Tuttavia la portata economica
di questo provvedimento è molto- limitata. Il sussidio annuo medio non raggiunge nemmerio i 3 franchi per abitante delle regioni di montagna e l'effetto è sentito unicamente in pochi casi specialmente sfavorevoli. Complessiva¬ mente la Confederazione ha versato, negli «ultimi anni per tale scopo, circa 800 000 franchi. La portata relativa dell'ordinamento di compensa¬ zione delle spese di trasporto nelle regioni montane è stata ancora atte¬ nuata da vari provvedimenti adottati, negli ultimi tempi, a favore di dette

367 regioni. Citiamo il promovimento della vendita di bestiame, l'assegnazione di sussidi ai tenutari di bestiame bovino nelle regióni di montagna e, se¬ gnatamente, l'adeguamento delle tariffe ferroviarie e quelle del servizio viaggiatori dell'Azienda delle PTT alle tariffe applicate in piano. L'adatta¬ mento delle tariffe ferroviarie, da solo, procurò nel 1963, nelle regioni di montagna, delle riduzioni di trasporto per 30 milioni di franchi. L'incre¬ mento economico che ne deriva procaccia inoltre a dette regioni dei van¬ taggi indiretti clic, sebbene sia impossibile riassumere in cifre, superano di gxan lunga quelli raggiunti mediante i sussidi di trasporto.

Ci domandiamo ora se una proroga di quest'ultimo ordinamento sia giustificata. Per rispondere a tale domanda esaminiamo le conseguenze ' che deriverebbero dall'abrogazione dell'ordinamento, cioè, se detta abro¬ gazione comporterebbe un inasprimento dei prezzi delle merci dì consumo ordinario. ' ' ' , .

Siccome l'effetto dei sussidi alle spese di trasporto, è stato, come detto, molto modesto, è poco probabile ehe i prezzi delle mèrci di consumo or¬ dinario abbiano a subire un aumento sensibile.

L'aspra 'lotta concorrenziale, svolta nelle regioni ove lo smercio è interessante, impedisce, totalmente o quasi, che i maggiori costi vengano girati sui prezzi delle merci colà vendute. ,ì prezzi soggetti a vincoli verti¬ cali non subiranno aumenti infatti, già rimasero invariati nonqstante che la merce fornita nelle regioni di montagna non potesse beneficiare dei sussidi.

Anche . l'approvvigionamento delle : regioni montane non sarà svan¬ taggiato dalla soppressione dei sussidi di trasporto. Eventuali modificazioni nel sistema di ripartizione delle merci non saranno dovute a detto prov¬ vedimento, ma saranno il risultato d'una razionalizzazione generale del sistema di distribuzione. .

Il turismo, che con l'agricoltura è la fonte di reddito più importante per le regioni di montagna, non sarebbe eccessivamente colpito dalla sop¬ pressióne dei sussidi i quali, per l'esattezza, sono in parte anche a favore dei turisti. L'aumento della tariffa che ne risulterebbe sarebbe tanto mo¬ desto da non incidere sensibilmente nel preventivo di vacanza d'un citta¬ dino dal reddito medio. ; ^ Per queste ragioni crediamo che la soppressione dell'ordinaménto dei
sussidi non verrebbe ad avere delle conseguenze gravi. Tuttavia talune re¬ gioni isolate in valli prive di ferrovia, dove le spese di trasporto sono an¬ cora ingenti rispetto alle altre regioni, risentiranno di questo provvedi¬ mento. Siccome poi l'adattamento delle tariffe, ha contribuito a discrimi¬ nare i prezzi di trasporlo nelle regioni prive di ferrovie, abbiamo dovuto studiare se non conveniva mantenere iL regime attuale per dette regioni.

I sussidi assegnati, per il trasporto di merci di consumo ordinario nelle valli prive di ferrovia, non superano, secondo una seria stima, i

368 150 000, franchi annui. Orbene questo modesto contributo è veramente sproporzionalo'rispetto alle ingenti spese amministrative sopportate dalla Confederazione e' dagli altri enti partecipanti..

' Segnaliamo inoltre che la popolazione di dette valli, composta in mag¬ gioranza di conladini, può essere aiutata meglio mediante provvedimenti finalistici a favore dell'agricoltura delle regioni montane, come l'assegna¬ zione di sussidi ai tenutari di bestiame, praticata da qualche anno, e che ora si pensa di incrementare. Su quest'ultimo argomento torneremo nel capitolo II.

'Fondandoci su quanto sopra esposto, ci sembra giustificato di rinun¬ ciare ad una proroga dell'ordinamento sinora in vigore concernente i sussidi per il trasportoVeli merci di consumo ordinario.

Tuttavia, il fatto di devolvere a favore degli allevatori di bestiame i sus¬ sidi di trasporto sinora assegnati non vuol dire chenil problema agricolo delle regioni di montagna sia divenuto l'oggetto unico delle nostre atten¬ zioni' e elie pertanto si cerchi solamente la sua soluzione. Infatti questo provvedimento, ristretto ad un unico settore economico, non potrebbe cerr lamente bastare da sè per impedire ilo spopolamento progressivo delle valli, e richiede pertanto l'integrazione di provvedimenti convergenti da estèndere anche àgli altri settori. .

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V 1 ; Il benessere dèi contadini dì montagna dipende fortemente dalla pos¬ sibilità di reddito negli altri settori economici ed è perciò nell'interesse dell'economia agricola di dette regioni di mantenere e far prosperare 1' attività in quest'altri settori. Crediamo perciò che anche la Confederazione dovrebbe promuovere, secondo le possibilità, d'attività artigianale nelle re¬ gioni montane. Questo è attuabile migliorando anzitutto le' condizioni che permettono di stimolare l'economia'in. generale come, ad esempio, l'adat¬ tamento delle tariffe. Per contro la proroga dell'ordinamento concernente i sussidi di trasporto, essendo quest'ultimi di ; portata troppo limitala, ri¬ sulta un prOvvedimeno inadeguato/, , .

2: Parere dei Cantoni e delle cerchie interessate I Cantoni, le cerchie direttive" della nostra economia. e le organizza¬ zioni del commercio alimentare interessate , ai problemi concernenti le spese' di trasporto hanno avuto la possibilità di esprimere il loro parere circa là
proroga o l'abrogazione dell'ordinamento sulla assegnazione di ^iissidi 'per. il trasporto di merci di consumo ordinario. La maggioranza dè^lì iinlerpellàti è stala favorevole alla soppressione.

; . Diverse cerchie, segnatamente i Cantoni Grigioni, Ticino e Vallese, l'Unione svizzera dei grossisti in -derrate coloniali (GOLGRÒ) e l'Unione svizzera delie cooperative di .consumo , (USC) hanno obiettato che l'abolizioiie dei sussidi comporterebbe un rincaro delle merci in questione. La.

GÖÜÖRO poi ha aggiunto che i prezzi di traspòrto eccessivi potrebbero in-

369 durre i grossisti a razionalizzare il. loro sistema di fornitura rinunciando a servire i piccoli acquirenti con conseguente chiusura di taluni negozi.

A questi argomenti contrapponiamo , quantp innanzi esposto. .

La USC invece teme ' che l'aumento dei prezzi di. trasporlo si ribalti' sui prezzi del.pane, della farina, dei legumi e della frutta. Ma quésti ti¬ mori sono infondati, essendo'il prezzo del pane e della farina sottoposto a vigilanza e ridotto in virtù della ilegge federale sul grano; la soppres¬ sione dei sussidi di trasporto non potrà nemmeno pregiudicare le campa¬ gne di vendila di frutta e patate organizzate in virtù della legge sull'alcole.

A quegli enti che hanno fatto osservare come: il nuovo ordinamelitó sia favorevole unicamente agli agricoltori mentre che il precedente tor¬ nava a vantaggio di tutta la popolazione di montagna,. x-ispondiàmo con quanto citato nel capitolo precedente. . Altre cerchie, pretendendo che il dazio suppletivo riscosso sul caffè serva a coprire i sussidi di trasporto, domandano,, in caso d'abolizione dei sussidi, che detto dazio sia levato. Ora i fondi destinati ai sussidi sono attinti alle entrate generali della 'Confederazione ed il dazio sul caffè, riscosso in. virtù della nuova tariffa doganale del 19 giugno .1959, non è vincolato a nessun impiego speciale^ Infatti il decreto fcderalc.del 20 set¬ tembre 1957 concernente l'assegnazione di sussidi per il traspprtò di merci di consumo ordinario nelle regioni di montagna è statò prorogato fino alla fine del 1964, ad eccezione dell'articolo 10, che. appunto stabiliva il dazio sul caffè. Da ciò consegue che detto dazio non ha.più nessun nesso diretto con i sussidi di trasporto e pertanto non vi ha motivo di abolirlo contemporaneamente all'abrogazione dei sussidi.

B. Conguaglio dello spese di trasporto per i beni di produzione ' agricola

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Come già precedentemente detto, nel 1962 durante lo studio del dise¬ gno concernente la proroga dell'ordinamento di compensazione delle spese di trasporto per le merci di consumo ordinario, è stato nuovamente richie¬ sto di assegnare dei sussidi anche per i beni di produzione agricola. Si è dovuto perciò esaminare se e come questa pertinente richiesta poteva es¬ sere soddisfatta.

1. In generale Il problema concernente la riduzione dei prezzi per trasportare nelle regioni di montagna i beni di produzione agricola è stato esaminato a fon¬ do con le cerchie rurali interessate. Concordemente alle richieste e ri¬ cerche fatte si è convenuto che può essex'e ammessa unicamente una ri¬ duzione concernente i beni di produzione più importanti come i concimi in commercio, i concentrati, il fieno, il guaime e la. paglia. Tuttavia il fab¬ bisogno in sussidi non è uniformemente riparlibile su ' tutti questi beni.

370 Per taluni di essi non vi è differenza di prezzo tra la fornitura in monta¬ gna o in piano, oppure essa è affatto trascurabile. I concimi artificiali fabbricati in Svizzera, ad esempio, sono forniti in partite di almeno 10 tonnellate, ad un prezzo unitario franco stazione ferroviaria. I miscugli da foraggio sono pure forniti a prezzo unitario franco domicilio dell'acqui¬ rente o . rivenditore. In .altri casi invece l'acquirente deve sopportare totalmente o parzialmente le spese suppletive di trasporto. Inoltre, la spedizione di concimi commerciali e di foraggi concentrati è curata da un numero, ristretto di fornitori mentre che nella sistemazione del fieno e della paglia intervengono numerosi intermediari.

Questo stato di còse impedisce di stabilire con esattezza il maggiore onere derivante al contadino per il trasporto nelle regioni di montagna.

Si può però stimare che le spese suppletive per il trasporto di beni di produzione agricola s'aggirino attorno ai 3 milioni di franchi annui.

2. Disciplinamento individuale Inizialmente, sembrò possibile di mettere allo studio un sistema per l'assegnazione dei sussidi, simile a quello adottato per le merci di con¬ sumo ordinario, vale a dire di rimborsare le spese suppletive di trasporto verso regioni montane per ogni singolo invio, tenendo conto del peso dèlie merci e della lunghezza della tratta. ' Questa soluzione teoricamente possibile trova troppe difficoltà nella realizzazione. Comparando i due casi notiamo che non esiste una tariffa unitaria per i trasporti ferroviari di beni di produzione agricola; infatti essa varia per ógni singola categoria di beni è ancora secondo la loro provenienza. Inoltre, contrariamente all'ordinamento per le merci di con¬ sumo ordinario iin cui erano considerate solo le forniture al dettagliante, nel caso presente, dove taluni beni devono essere forniti direttamente alla fattoria, si dovrebbero considerare troppi casi speciali con gran dispendio per l'apparato esecutivo.'

Considerate tali difficoltà pensiamo che sia opportuno evitare i-1 si¬ stema di compensazione diretta con ogni acquirente di beni di produzione agricola, siccome troppo complicato e oneroso. Abbiamo perciò desistito di approfondire lo studio di questa possibilità.

3. Risarcimento in blocco Una soluzione fondamentale diversa sarebbe quella di
versare a*1" nualmente a ogni azienda agricola una somma per sopperire alle maggior1 spese di trasporto. 'L'ammontare di delta somma potrebbe essere stabili10 tenendo conto deila superficie dell'azienda, nonché d'un limite massimo» e graduato a seconda delle zone montane. A prescindere dalla problema-

371 tica circa la ripartizione delle zone, questa soluzione risulterebbe, indiscu¬ tibilmente, di facile applicazone.

Occorre ora stabilire il criterio secondo,, cui procedere nella delimi¬ tazione delle - zone. Trattandosi di ridurre le spese di trasporto il loro li-' vello dovrebbe servire come base. < Tale criterio sarebbe adatto se le regioni di montagna non fossero già suddivise in zone ben delimitate. Infatti il catasto della produzione anima¬ le, giusta l'ordinanza del 23 giugno 1961 concernente il catasto della pro¬ duzione agricola e la determinazione della regione di montagna, distingue tre zone. Questa delimitazione avvenne rispettando'una quindicina di cri¬ teri fra cui l'altitudine, la configurazione del terreno, la durata del periodo di vegetazione, le vie di'comunicazione, la distanza dai mercati principali e le spese di 'trasporlo fino alle regioni di smercio. Essendo ormai questo criterio già considerato nella citata delimitazione, sarebbe ingiustificato procedere ad una nuova ripartizione fondata unicamente su di esso.

Abbiamo perciò studiato un ordinamento che considera l'attuale ri¬ partizione in zone secondo il catastò della produzione animale ma con una suddivisione suppletiva della zona III secondo il criterio delle spese di trasporto. Questo per meglio sopperire alle difficoltà di comunicazione esistenti in detta zona e per evitare ingiustizie.

Tuttavia il problema è lungi dall'essere risolto in modo soddisfacente, siccome ogni soluzione generale e ogni suddivisione d'una regione in zone comporta dei casi marginali troppo poco .favoriti oppure addirittura svan¬ taggiati. , Così anche con la (ripartizione (già esistente singole regioni o fat¬ torie sono ingiustamente avanlaggiate o svantaggiate. Ma non si deve dare troppo peso, a queste singole ingiustizie, e soprattutto sarebbe errato cer¬ care di evitarle mediante una nuova ripartizione secondo un unico crite¬ rio. Fra altro ogni nuova suddivisione creerebbe nuovi malcontenti, e la maggior esattezza di ripartizione, a scapito di. maggiori casi limite, provoclie'rebbe delle complicazioni non trascurabili (nell'ordinamento delle zone. Con la suddivisione della zona III, ne risulterebbe una quarta even¬ tualmente quinta zona, che condurrebbe alla revisione della riparti¬ zione. Quest'ultima richiederebbe ima preparazione
che durerebbe anni.

Tuttavia questo lavoro è ingiustificato visto gli scarsi vantaggi che porte¬ rebbe e per i motivi ora citati.

Proponiamo perciò che i sussidi di traspòrto per le aziende di mon¬ tagna siano assegnati secondo un ordinamento che tien conto delle zone delimitate dal catasto della produzione animale e non d'una nuova ripar¬ tizione giusta i prezzi di trasporto.

Rimane da stabilire il criterio secondo cui graduare i. sussidi nelle singole zone. Il numero di capi di bestiame bovino ci sembra il criterio più 'indicato. Ne risulta così un ordinamento fondamentalmente simile a quello per l'assegnazione di sussidi ai tenutari di bestiame.'

372 A questo punto ci è perciò sembrato più'giustificato,-anziché di in¬ trodurre un ordinamento speciale per i sussidi di trasporto, di tener conto delle condizioni di produzione poco favorevoli aumentando i sussidi si¬ nora assegnati ai tenutari di bestiame bovino. Gli organi interessati hanno accolto mollo favorevolmente quest'idea.

Tratteremo nel prossimo capitolo il problema conceirnente l'aumento di detti sussidi.

II. Aumento dei contributi ai tenutari di bestiame bovino nelle regioni di montagna '

A. Ordinamento attualo

I contributi ai tenutari di bestiame bovino delle regioni di montagna sono stati introdotti mediante il decreto federale del 19 giugno 1959 1) con¬ cernente misure economiche e finanziarie, completive, per l'economia del latte (decreto sull'economia lattiera 1959) onde incrementare l'approvvi¬ gionamento diretto e l'impiego del latte, nella fattoria stessa, nonché per ovviare agli svantaggi della produzione di montagna considerando anche in parte quelli derivanti dalle difficoltà di comunicazione. A questo ordina¬ mento,; che' risultò semplice e pratico, furono portate da allora divei'si miglioramenti. Col decreto federale' del 21 dicembre 1961 2! i sussidi per ca¬ po di bestiame bovino nelle zone II e III furono portati da 40 e 60 franchia 80 e 120 franchi e ne fu introdotto uno di 4.0 franchi nella zona I. Inol¬ tre il numero dei capi di bestiame per cui viene assegnato il contributo è slato aumentato da 4 a 5. Il decreto dell'economia lattiera del 4 ottobre 1062 3) continuava questo stesso ordinamento. ì sussidi assegnati secondo l'ordinamento precedente, segnatamente per l'anno contabile dal 1° no¬ vembre 1960 al 31 ottobre 1961, ammontavano, complessivamente a 6,6 milioni di franchi. Col nuovo ordinamento, per l'anno contabile dal 1° hovembre 1962 al ,31 ottobre 1963, essi ammontavano a 19.3 milioni di franchi. ' , B. Necessità di aumentare i contributi La situazione .delle aziende agricole montane rimane sfavorevole no¬ nostante i miglioramenti già apportali al sistema. Secondo le indagini del segretariato dei contadini svizzeri risulta che il reddito giornaliero medio per Individuo, calcolato fondandosi sulla contabilità, di ca. 150-200 azien¬ de, ha avuto, dal 1955 in poi il seguente sviluppo: 1) RU 1950, 927.

2) RU 1961,-1196.

3) RU 1962, 1184 (A XVI A 3).

37a Guadagno individuale medio in Fr. per giornata lavorativa nelle regioni di . montagna 2-5 ha 5-10 ha 10-15 ha 15-30 ha media 1955-57 10.23 14.27 14.75 14.20 14 .

1958-60 12.58 15.34 .14.74 16.20 15.09 1960-62 2> 12.75 2) 16.40 16.95 17.90 16.95 L'aumento del guadagno giornaliero, dn seguito ai. contributi assegnati a contare dal 1° novembre 1961, è stato inferiore a un franco; siccome i contributi'sono ristretti ai primi cinque capi di bestiame, di loro effetto sarà stato più sentito nelle piccole aziiende. ' .

Nelle cifre sopraccitate non sono però comprese le indennità di fa¬ miglia ai contadini di montagna. Per un'azienda media, dotta indennità calcolata per una giornata lavorativa d'un individuo ammonta a 60-70 centesimi. 'Computando anche questa indennità, durante l'anno contabile 1960-62, il guadagno giornaliero medio è;stato di. 18 franchi.

Per un esame critico, di questi, dati contabili occorre comparare il guadagno calcolato sulla scorta di essi e quello fondato -sulla parità sala¬ riale. Una commissione scientifica sta ora studiando in modo approfon¬ dito questo ed altri elementi determinanti il reddito dei contadini. Finora il guadagno computato, separatamente peri le aziende di montagna e del piano e,in base alle cifre della contabilità, è sempre stato confrontato con un guadagno unico'fondato sulla parità'salariale. Ci si domanda ora se continuare con questo sistema. Nell'attesa è più saggio rinunciare. Cer¬ chiamo intanto di rendere maggiormente evidente la precarietà della si¬ tuazione delle aziende montane esaminando brevemente la situazione del¬ le aziende del piano. Se per le aziende montane il guadagno giornaliero medio ammonta a circa 18 franchi, secondo i dati contabili per il 1960-62 fomiti dal segretariato dei contadini svizzeri, quello per'le aziende del piano è di 29-30 franchi, ma pur sempre inferiore a quello ritenuto equo.

. Aggiungiamo che, contrariamente a quanto avviene nelle aziende del piano, · ir reddito di quèlle di montagna dipende solo in modo quasi im¬ percettibile dalla superficie dell'azienda, ed è in ritardo in quelle inferioi'i ,ai 5 ha. I proprietari' di dette aziende hanno però la possibilità di arro¬ tondare il reddito agricolo mediante un'occupazione accessoria. Nel I960 il reddito agricolo delle aziende controllate, di meno di 5 ha, era/inferiore
al guadagno accessorio regolare, mentre che nelle aziende di 5 fino a 15 ha si è registrata la situazione opposta. In complesso dunque le pic¬ cole aziende, sono soventemente più favorite che quelle medie esclusiva¬ mente rurali.

1) Comprese le aziende di -più di 30 ha; causa la scarsezza di dati non è stato possibile raggrupparle.

2) Dati provvisori per 1962; la cifra per le aziende di 2 - 5 ha corrispondealla media degli anni 1960-61.

374 Concludiamo affermando che un aumento dei contributi, intesi a mi¬ gliorare il reddito dei contadini, è giustificato semprechè essi vadano mag¬ giormente a profitto delle aziende esclusivamente rurali.

C. La procedura di consultazione 1. Il disegno \preliminare del Dipartimento dell'economia pubblica Fondandosi su quanto esposto in precedenza il Dipartimento dell' economia pubblica ha preparato un disegno preliminare di legge federale sull'assegnazione dii ..contributi ai tenutari di bestiame bovino nelle re¬ gioni di montagna. Detto disegno prevedeva: -- un. aumento del 25°/o del contributo, per capo di bestiame bovino, in modo che esso sarebbe ammontato a 50, 100 e 150 franchi rispettiva¬ mente nelle zone I, Il e III; -- di portare per ogind azienda 'da 5 a 7 il numero dei capi di bestiame bovino per cui viene assegnato il contributo.

Inoltre detto Dipartimento proponeva di conferire al Consiglio federale la facoltà di accordare i contributi anche per altre catégorie di bestiame.

2. Parere dei Cantoni e delle cerchie econòmiche Il disegno preliminare debitamente commentato è stato sottoposto, il 27 settembre 1963, all'esame dei Cantoni e delie cerchie economiche inte¬ ressate.'I pareri furono i seguenti: -- Salvo poche eccezioni, l'ammontare dei contributi è stato approvato.

Due Cantoni di montagna li hanno trovati insufficienti mentre che un Cantone considera che essi hanno raggiunto il limite massimo. Tre Cantoni è la Lega svizzera dei contadini vorrebbero che la legge, mvece di fissare essa stessa le aliquote, conferisse al Consiglio federale la facoltà di stabilirle in modo da rendere possibile, senza modifica¬ zione della stessa, un eventuale loro adeguamento.

--- L'aumento del numero dei capi di bestiame che danno diritto al con¬ tributo ha trovato l'approvazione generale. Un Cantone dii montagna ha proposto di mantenere il numero attuale ma di aumentare mag. giormenle il contributo. Quattro Cantoni di montagna e altrettante or¬ ganizzazioni, fra cui la Lega svizzera dei contadini e l'Associazione svizzera dei contadini di montagna, fondandosi sul fatto che da S a 10 capi di bestiame sono considerati il minimo indispensabile per ga¬ rantire l'esistenza d'un'azienda di montagna, propongono l'assegna¬ zione dei contributi per detto numero di capi; '

375 -- anche 1 intenzione di concedere i contributi .per altre categorie di bestiame è stata bene accolta. Quattro Cantoni, propongono che detta questione sia già disciplinata nella legge; -- due Cantoni propongono di assegnare i sussidi genericamente ad «te¬ nutari di bestiame » in modo che ne beneficino anche le aziende eser¬ citate accessoriamente e prive di bovini.

3. Parere della commissione consultiva La commissione consultiva per l'esecuzione della legge sull'agricol¬ tura approva in 'linea di massima il progetto d'aumentare i contributi.

Solamente sui punti seguenti esistono delle divergenze: -- circa il numero di capd di .bestiame bovino che danno diritto al con¬ tributo, la maggioranza della, commissione si è pronunciata favorevole a set.te, concordemente al disegno preliminare, contro la proposta delle organizzazioni dei contadini;.

la maggioranza della commissione è d'accordo d'includere altre categorie'di bestiame al beneficio dei sussidi ma non unicamente le pe¬ core. Inoltre essa approva che la competenza in materia sia lasciata al Consiglio federale come previsto nel disegno preliminare perchè un vincolo nella legge stessa sarebbe troppo limitativo ed imperativo.

D. Il nuovo disegno Nel presente capitolo motiveremo le nostre proposte circa l'aumento dei contributi considerando le domande poste nella procedura di consul¬ tazione.

1. Assegnazione dei contributi per i primi 110 capi di bestiame bovino Sinora solamente i primi cinque capi di bestiame bovino davano di¬ ritto ai contributi. Ci poniamo ora la domanda se aumentare o no detto numero. Speciale importanza va attribuita ab fatto che si considera! da 8 a 10 il numero minimo di .capi di bestiame bovino atto a garantire le basi dli esistenza a una famiglia nelle regioni di montagna. Siccome lo scopo è quello di creare anche nelle regioni di montagna- delle aziende familiari che siano almeno autosufficienti, occorre trovare -una soluzione che pre¬ veda 1 assegnazione di'sussidi per più di 5 unità di bestiame. Perciò, anche perchè le condizioni di produzione delle aziende medie non sono fonda¬ mentalmente migliori di quelle delle piccole aziende, proponiamo che nel¬ l'articolo 1, capoverso 2, del disegno di legge il numero delle unità di be- ' stiame che danno diritto al sussidio sia portato da 5 a 10..

'

376 . Tale modificazione semplificherebbe. la procedura d'applicazione. In¬ fatti negli ultimi anni, per approfittare maggiormente dei sussidi, si è cer¬ cato, di dividere formalmente le aziende con più di cinque unità di be¬ stiame. Nelle .disposizioni esecutive come'anche nella loro applicazione presteremo ora tutta la nostra, attenzione a tale possibilità.. Non dimenti¬ chiamo tuttavia che elevando il numero dei capi di. bestiame per cui si ha diritto al sussidio, diminuiscono le possibilità di abuso sopraccitate.

,2. Contributi invariati per capo di bestiame bovino . Contrariamente a quello previsto nel disegno preliminare, e cioè un compromesso tra 1'aument.o del numero dei capi di bestiame per cui asse¬ gnare il sussidio e l'aumento del. sussidio stesso, il disegno di legge man¬ tiene i sussidi sinora in vigore. Questo per l'impossibilità di aumentare a piacimento un sistema di contribuzione. Infatti ogni nuova estensione di esiso comporta nuòvi problemi di ripartizione' delle zone e rende più diffi¬ cile l'applicazione. Occorre inoltre tener conto che è data la precedenza ai provvedimenti intesi a promuovere la produttività nelle regioni di monta¬ gna, e che pertanto i sussidi, aventi quale scopo diretto il miglioramento del reddito dèi contadini, devono completare i provvedimenti precitati e non. sostituirli. Infine l'aumento del sussidio sta anche in funzione alla spesa, globale che ^annualmente ammonta a: \ Milioni di franchi a. secondo l'ordinamento vigente ..... 19 b. secondo l'ordinamento previsto nel disegno preliminare .....

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. .

da 31 a 34 H' · c. per dieci capi di bestiame, tenuto conto d'un au¬ mento dei contributi del 25%> .

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· .

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. · da 36 a 41 1) d. per dieci capi di bestiame ma senza l'aumento dei contributi .

. . . .

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· : · -, · da 29 a 33 *1 Secondo il nostro disegno poi, la spesa odierna aumenterebbe ancora della metà qualora fosse assegnato il sussidio anche per altre categorie di animali, e raddoppierebbe quasi aumentando le quote del 25°/o. Si tratta ora di esaminare se il nostro disegno non risulti troppo sfavorevole alle piccole aziende di montagna. Come, già abbiamo visto in precedenza e con¬ trariamente ad un'opinione molto diffusa, le piccole aziende di montagna si trovano in condizioni meno disagevoli che le aziende medie e pertanto è
assurdo pretendere che esse siano «vantaggiate assegnando ora i sussidi per i primi 10 capi di bestiame. Semplicemente, esse non approfittereb¬ bero dell'aumento dei sussidi concernenti il bestiame bovino ma potranno 1) Comprese lo altre categorie di 'bestiame (vedi cap. seg.).

377 beneficiare dei sussidi che saranno eventualmente assegnati per le altre categorie di bestiame. Ritorneremo su questo punto nel capitolo seguente.

Segnaliamo
familiare posseggono, nelle regioni di montagna, più di cinque capi di' bestiame. In mancanza di materiale statistico in materia possiamo, però, farci un'idea fondandoci sui dati del censimento del 1955 concernente la ripartizione delle aziende secondo la loro superficie, e considerando che si calcola un'unità di bestiame bovino per ha. Fra tutte le aziende agricole ·di montagna con una superficie superiore ai 3 ha, il 28°/o è compreso nella classe fino a 5 ha di superficie (l'azienda familiare fondata esclusivamente sul reddito agricolo è fra queste un'eccezione), J1 43% è compreso nella classe da 5 a 10 ha e il 29% nella classe oltre i 10 ha.

Sarebbe dunque improprio pretendere clic le piccole aziende di mon¬ tagna siano, svantaggiate, tantomeno per il fatto che i nostri sforzi ten¬ dono anzitutto a favorire le aziende familiari fondale esclusivamente sul reddito agricolo. L'aumento dei contributi deve pure adeguatamente te¬ ner conto di questo fatto.

3. Assegnazione dei sussidi per le altre categorie di bestiame Per disciplinare il problema dell'aumento dei contributi -- che sarà trattato in seguito -- proponiamo un disegno di legge federale che confe¬ risca al sistema di sussidio'il carattere d'un provvedimento indipendente, di portata generale in favore dei contadini di montagna. Occorre perciò decidere se'assegnare i contributi anche per i cavalli ed il bestiame mi¬ nuto.

.

Questo sarebbe giustificato, siccome le condizioni svantaggiose di pro¬ duzione esistono anche per dette categorie di bestiame. Perciò nel nostro disegnò di legge abbiamo previsto nell'articolo 1, capoverso 3, la possi¬ bilità d'assegnax-e dei contributi anche per questi animali. Tuttavia la legge non deve introdurre .in modo imperativo detto .provvedimento sic¬ come non sono ancora risolte, tutte le questioni concernenti, l'applicazione.

Non sappiamo ancora, ad esempio, se l'assegnazione, dei sussidi per altre categorie di animali comporta delle difficoltà amministrative o no.

Contrariamente al disegno preliminare, . proponiamo di -menzionare nella legge le categorie d'animali per cui potrebbero
essere assegnati dei sussidi come,' segnatamente, i cavalli, le pecore, le capre ed eventualmente i suini d'allevamento. Includendo anche quest'ultima categoria si terrebbe .

conto dei postulati Tschanz e Löchert, presentati nel 1962, in cui è'pre¬ vista l'assegnazione d'un premio annuo .di manutenzione per delta catego¬ ria di animali.

378 4. Conseguenze finanziarie Portando a 10 il numero dei capi di bestiame che danno diritto al contributo si avrebbe ima maggiore spesa di 7-9 milioni di franchi. La spesa totale ammonterebbe così a 26-28 milioni di franchi. La maggiore spesa, derivante dall'inclusione di altre categorie d'animali, può essere solo stimata e dovrebbe aggirarsi attorno ai 3-5 milioni di franchi. La spe¬ sa complessiva, tenendo dunque conto d'un aumento di 10-14 milioni, am¬ monterebbe così a 29-33 milioni di franchi annui che dovranno essere at¬ tinti alle entrate generale della Confederazione.

5. Questioni speciali concernenti il diritto ai sussidi a. Restrizione ai tenutari di bestiame bovino Nella procedura di consultazione è stato propósto d'assegnare i sus¬ sidi ai «tenutari di bestiame» in generale e non solamente ai «tenutari di bestiame bovino ». Questa estensione, nel campo degli aventi diritto ai sussidi, è intesa a vincolare i contadini alle proprie terre, evitando cosìuno spopolamento eccessivo delle regioni di montagna. A tale argomento si contrappone anzitutto la difficoltà d'applicazione d'un ordinamento di tale portata, che se ristretto ai « tenutari di bestiame bovino» giusta il ti¬ tolo e l'articolo. 1 della legge è di portata espressamente vincolata a una condizione. Senza tale restrizione il numero degli aventi diritto, ai contri¬ buti ammonterebbe in modo considerevole e il giudizio circa la giustificabilità del sussidio, nei casi margiriali, sarebbe reso più difficile. Altra ra¬ gione a favore della restrizione ,è che i contributi devono essere assegnati, in linea di massima, unicamente a quelle aziende che tengono almeno un numero minimo di capi di bestiame. L'adempimento di quésta condizione è più probabile se si considerano unicamente i tenutari di bestiame bo¬ vino. Tuttavia tale limitazione è insufficiente, poiché, secondo l'esperienza pratica fatta, basta che l'azienda possegga, il giorno di riferimento, al¬ meno un vitello all'ingrasso per adempiere alla condizione. Perciò è ne¬ cessario che il diritto ai sussidi sia limitato ai tenutari di almeno un capo di bestiame bovino grosso. Questa restrizióne è contenuta quale condi¬ zione generale, nell'articolo 1, capoverso 2, del disegno di legge.

b. Esclusione degli stabilimenti pubblici · In seno alla commissione consultiva è stato chiesto
se escludere o me¬ no, dal diritto -ai contributi, gli stabilimenti pubblici e segnatamente gli enti di diritto-privato. Dall'esame di questo problema 'è risultato che 1 esclusione degli stabilimenti pubblici non è sempre giustificata in quanto essi operano nell'interesse e per il promuovimento dell'agricoltura (scuole d'agricoltura, tenutari di tori d'allevamento ecc.). Essendo tuttavia diffi¬ cile stabilire in modo soddisfacente quali stabilimenti possono avere di-

379 ritto ai sussidi e quali no, proponiamo di desistere da una simile descriminazione che avrebbe, fra l'altro, una conseguenza materialmente trascu¬ rabile. Infatti da un'inchiesta, condotta nel 1963, è risultato che fra 53 000-59 000 beneficiari dei contributi, per una somma di 19,3 milioni di franchi, si trovavano solamente 50-60 enti pubblici che ricevettero circa 16 000 franchi, di cui 10 000 a beneficio di Comuni.

6. Contribuzione alle spese e promovimento dell'agricoltura montana Alcuni membri della commissione consultiva, visto il nuovo amplia¬ mento del sistema di contribuzione ai tenutari di bestiame bovino nelle re¬ gioni di montagna, si sono domandati se, con gli aiuti diretti, questi non finiranno per vivere essenzialmente con i sussidi federali.

Per rispondere a quest'osservazione, ricordiamo anzitutto l'origine di detto provvedimento. Esso è stato introdotto nel 1959 per supplire all' esclusione dei contadini delle zone II e III dalla partecipazione alle per¬ dite derivanti dall'utilizzazione dei prodotti del latte. Ora si è voluto evi-, tare che in seguito a detta esclusione i contadini di dette zone nell'impos¬ sibilità di consegnare il latte oppure, potendone fornire solo in propor¬ zioni modeste tendessero, per evitare perdite, ad aumentare detto quan¬ titativo. Nonostante che questo fatto meriti ancora oggi tutta l'attenzione, il motivo principale che giustifica l'ampliamento del sistema di contribu¬ zione si fonda sulle scarse possibilità di reddito nelle regioni di montagna.

A questa situazione si può rimediare migliorando le condizioni di produ¬ zione. Tuttavia esse sono, in dette regioni, particolarmente difficili e in gran parie dipendenti da fattori naturali ininfluenzabili (clima, ripidità del terreno ecc.). Conseguentemente, i redditi sotto tali condizioni sono tanto ridotti da richiedere, per migliorarli sensibilmente, un intervento diretto mediante provvedimenti completivi. I contributi alle spese risul¬ tano essere, in questo caso, l'istrumento adatto.
7. Il problema della zona intermedia
Come abbiamo già visto in precedenza non si può estendere eccessi¬ vamente la portata dei provvedimenti adottati in favore dell'agricoltura montana e, segnatamente, aumentare nelle stesse proporzioni i contributi alle spese dei tenutari di bestiame bovino. Da una parte, più il contributo è elevato e più si accentua la discrepanza fra le aziende del piano e quelle di montagna conie anche fra le singole zone delimitate dar catasto* della produzione animale mentre che dall'altra s'accresce il numero delle azien¬ de che si ritengono svantaggiate dalla delimitazione e conseguentemente dalla loro appartenenza a l'una o l'altra zona.

Tale problema è particolarmente acuto nella zona intermedia. S'in¬ tende come tale la regione contigua a quella di montagna, dove le condì-

380 zicmi di produzione agricola sono migliori che in. quest'ultima ma pur sempre peggiori' che sul piano. Negli ultimi anni le richieste in favore della creazione vera e propria di detta zona sono state parecchie, e con l'ampliamento dei provvedimenti speciali in favore delle regioni di mon¬ tagna, esse sono ancora aumentate.

Ora la creazione di una nuova zona non elimina le difficoltà, sempre esistenti fintanto che una regione ;è suddivisa per l'applicazione di prov¬ vedimenti d'ordine economico, e non risolve il problema che consiste piut¬ tosto nell'adozione di provvedimenti in favore delle zone intermedie svan¬ taggiate. Alcuni provvedimenti, del. genere già sono stati applicati e altri sono ora allo studio. .

Nel settore delle bonifiche fondiarie per detta zona intermedia, quan¬ do la configurazione o la natura del terreno lo richiedono, già vengono versati dei sussidi altrimenti assegnabili solo nelle regioni di montagna.

Inoltre numerose opere di bonifica generalmente sussidiate, beneficiano in questi casi di sussidi'maggiori. di. quelli aiormalmente previsti.

La legge'federale sui crediti agricoli d'investimento e gli aititi per la conduzione aziendale agricola offre la possibilità di considerare le diffi¬ coltà d'esercizio anche fuori dalle regioni di montagna.; Segnaliamo inóltre che, a contare dal 1962, i premi per la coltivazione di cereali da foraggio in terreni ripidi sono stati pavimentati, e attualmente si sta studiando la possibilità di assegnarli anche per i cereali pa'nificabili e le patate. Ricor¬ diamo poi che nel settore dell'allevamento del bestiame le campagne di eliminazione svolte fuori dalla regione di montagna danno diritto ai pre¬ mi, qualora siano adempiute determinate condizioni e se le vacche elimi¬ nate provengono dalla regione d'allevamento tradizionale, configùa al'la regione di montagna. Altri saissidi sono assegnati ' a coloro che praticano l'ingrasso di vitelli senza mettere in commercio né latte né latticini. A contare dall'estate 1962, gli assegni per i figli sonò pagati, oltre che ai contadini di montagna, anche ai piccoli contadini del piano. Siccome il diritto agli assegni si perde col conseguimento di.un determinato reddito, . i contadini della zona intermedia dovrebbero essere quelli che maggior¬ mente ne approfittano, date le difficili condizioni
di produzione.

Benché quanto esposto dimostri che si.è tenuto conto in vari modi della situazione delle regioni intermedie, continueremo a prestare a questo problema tutta la nostra attenzione. .

8. Osservazioni completive al disegno di legge
Titolo. --; L'aumento dei contributi alle spese può essere attuato so¬
lamente mediante'un atto legislativo, conformemente all'articolo 32 della Costituzione federale. La soluzione più semplice consisté nel creare una lègge che istituisca dei contributi ai tenutari di bestiame bovino nelle re¬ gioni di montagna e che disciplini il problema della contribuzione. Detti

381 contributi e,, segnatamente, la loro accresciuta entità sono oggi principal¬ mente giustificati dalle condizioni di produzione generalmente sfavore-' voli mentre che il vincolo diretto all'economia lattiera lia perso la sua importanza. .

Conseguentemente è logico che i provvedimenti in questione non siano più disciplinati da un decreto sull'economia lattiera ina da un alto legislativo di portata generale e durata illimitata. La proposta di discipli¬ narli mediante una legge è stata generalmente bene accolla dagli enti, con¬ sultati. · .

Preambolo e costituzionalità.

Il nostro disegno di legge sui contri¬ buti alle spese dei tenutari di bestiame bovino nelle regioni di montagna si fonda sugli articoli 31 bis, capoverso 3, lettera b, 32 è 64-bis della Co¬ stituzione federale. L'articolo 31 bis, su cui già si fondavano i contributi sinora assegnali, autorizza la Confederazione a prendere le misure atte ad aumentare il benessere generale e a procurare la sicurezza economica dei cittadini. I contributi sono un mezzo per migliorare la situazione finan¬ ziaria dei contadini di montagna fomentando l'attaccamento alle loro terre, ciò-che genericamente è nell'interesse della comunità. I Cantoni è le orga¬ nizzazioni economiche sono stati consultati conformément e all'articolo 32 della Costituzione federale. Le disposizioni penali si fondano sull'articolo 64 bis della stessa.

Articolo 1, capoverso 4. ;-- Secondo i capoversi i e 2V un'azienda puòriscuotere i sussidi un'unica volta anche se in essa sono occupate più per¬ sone, ad esempio padre e figlio. Tale disciplinamenlo ha da essere man¬ tenuto anche in avvenire. Tuttavia se applicato alle cooperative tenutarie di bestiame in stalle comuni avrebbe l'effetto, come in un caso concreto capitalo nel Vallese, che il contributo venga assegnato per i primi dieci capi di bestiame bovino sui 40 capi che si dividono la stalla comune e ap¬ partenenti a Ï9 cooperatori. Ciò pregiudicherebbe gli sforzi intesi a con¬ seguire una maggiore razionalizzazione. Ci domandiamo pertanto se non sia il caso di permettere delle eccezioni, in'simili situazioni, accordando i contributi a ciascun cooperatore. Questo problema sarà oggetto di ulte-, riori studi. Tuttavia è opportuno che la legge conferisca al 'Consiglio fede¬ rale la competenza di poter, all'occorrenza, emanare
un ordinamento in materia. .

' Articolo 3, capoverso 2. -- Inizialmente i contributi ai tenutari di be¬ stiame bovino erano addebitati sul conto dell'economia lattiera, per- il periodo dal 1° novembre al 31 ottobre. Dettò, periodo è ancora determi¬ nante per il pagamento dei contributi. Essendo il nuovo ordinamento svin¬ colalo da quello dell'economia lattiera ci sembra opportuno che il paga¬ mento dei sussidi venga ora fatto per il periodo corrispondente all'anno Foglio federale, 19G4.

42

382 civile. Occorre perciò abrogare con -effetto a contare dal 1° novembre 1964, l'articolo 6 del decreto sull'economia lattiera 1962:

Fondandoci su Nquanto siam venuti esponendo, vi proponiamo d'ac¬ cettare il disegno di legge federale allegato.

Gradite, onorevoli signori, Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Berna, 2. marzo 1964.

In nome del Consiglio federale svizzero, \ ' ' Il Presidente della Confederazione: L. von Moos.

Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

MESSAGGIO del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente l'assegnazione di sussidi per il trasporto nelle regioni di montagna e circa l'aumento dei contributi alle spese dei tenutari di bestiame bovino in dette regioni (Del 2 marzo 1964)

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