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N° 24

FOGLIO

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FEDERALE

Anno XLVII Borna, 19 giugno 1964 Volume I Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 12.--, con alle¬ gata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co. S. A., a .

Bollinzona (Telefono 5 18 71) -- Conto corrente postale 65 -690.

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MESSAGGIO del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente il sussidiamento dei Cantoni nelle loro spese per borse di studio (Del 29 maggio 1964)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri, /

*

·

Ci pregiamo di proporvi, con il presente messaggio, un disegno di leg¬ ge per il sussidiamento delle spese sostenute dai Cantoni nell'assegna¬ zione di borse di studio.

1. Introduziono Il problema della formazione delle nuove leve, acutamente sentito ad ogni livello professionale, occupa, da molti anni ormai e intensamente, l'opi¬ nione pubblica elvetica. La nostra capacità di formare un adeguato numero di tecnici e ricercatori ben preparati; nonché d'assicurare, con giovani forze ben istruite, un efficace rinnovò dei quadri medi ed inferiori, si pone in¬ fatti come premessa del mantenimento della competitività svizzera sui mer¬ cati internazionali e, conseguentemente, del nostro livello di vita. Orbene, questa nostra capacità ha già raggiunto, oggigiorno, un suo punto di crisi che si concreta nelle ingenti difficoltà incontrate da quasi tutti i rami professionali nel reclutamento di personale adeguatamente formato. Sul Foglio federale, 1964.

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1046 mercato del lavoro, vi sono ormai, tra offerta, (domanda-e bisogno, scom¬ pensi notevolissimi 'cagionati, per l'essenziale, dal fatto che la rapida, teanicizzazione di numerose attività e le conseguenti mutazioni strutturali nel¬ l'economia e nelle professioni richiedono "un inumerò sempre maggiore di specialisti bene istruiti. Pei* rispondere efficacemente alle necessità at¬ tuali, occorre pertanto procedere a una vasta riforma dei metodi di for¬ mazione e di scelta nonché ad una generosa opera di prospezione od im¬ piego di quella « riserva d'ingegni » ancóra intatta, di cui disponiamo.

L'imperativo d'un incremento della politica di formazióne delle nuove leve è stato ribadito da numerose inchieste speciali, dedicate alle condi¬ zioni regnanti in determinati settori professionali; esso è però stato eviden¬ ziato, innanzi tutto, da due inchieste globali che chiaramente Ivan mostrato quanto la situazione fòsse preoccupante e gravida di pericoli per l'avve¬ nire. Già nella primavera del '59, il rapporto finale delia commissione di studio diretta dal delegato alle occasioni di lavorò (Dr. Fritz liummler), definiva esattamente le disponibilità ed i bisogni d'ingegneri, tecnici, na¬ turalisti,, fisici, matematici, e concludeva affermando che, stante l'esiguità dielle nuove leve in dette discipline, la situazione doveva essere qualificata come estremamente seria. Effetto non meno allarmante ebbe, nell'estate del '63, il rapporto compilato dalla commissione formata (dal Dipartimento dell'interno (presidente, Prof. Hans Schultz, dell'Università di Penna), il quale descriveva la preparazione delle jnuove leve nei settori delle scienze morali, delle arti sanitarie e dell'insegnaménto medio. Anche questo rapporto stabiliva che s'imponevano sforzi intensi per- ovviare alla ca¬ renza di giovani, avvertibile in quasi tutte le discipline e destinata ad ac¬ centuarsi nel prossimo futuro, e correggere così l'evoluzione nefasta che s'accennava e ohe minacciava di risultare esiziale all'economia e alla cultura del Paese.

Occorre comunque precisare che l'interessamento dell'opinione pub¬ blica per i problemi dèlia formazione dei giovani non mancò di dare be¬ nefici frutti: 'Cantoni, Confederazione ed economia privata, hanno infatti attuato, per incrementare l'istruzione, tuif'una serie di misure che fanno
sperare 'in un certo allentaménto della situazione. Fra le misure cantonali ci limiteremo a segnalare l'istituzione di nuovi fecnicum e di scuole medie, complete o specializzate, anche fuori delle aree circumurbane; il comple¬ tamento delle università, l'incremento del sistema delle borse, nonché un miglior adeguamento delle legislazioni scolastiche alle esigenze moderne.

La Confederazione, da parte sua, ha, questi ultimi anni, fortemente po¬ tenziato i mezzi a disposizione della ricerca scientifica; per l'ammoderna¬ mento del Politecnico essa ha stanziato somme ingènti e pure notevole è stato l'aumento dei crediti per borse. Inoltre, nel quadro della nuova leg¬ ge, anche la formazione professionale 'sarà fortemente sostenuta. La que-

1047 stione di un appoggio da prestarsi dalla Confederazione alle Università cantonali e quella della modifica dell'ordinamento della maturità sono presentemente allo studio prèsso un'apposita commissione peritale, creata all'uopo dal Dipartimento dell'interno, la quale è del resto sul punito di concludere i lavori. · La Confederazione, parallelamente a questi suoi sforzi per incre¬ mentare ia formazione delle nuove leve nell'industria e nell'artigianato, svol¬ ge un'attività sostanziale nella preparazione professionale. e nella divul¬ gazione scientifica in agricoltura. In virtù della legge sull'agricoltura, lo stato centrale assegna notevoli sussidi ai corsi professionali e alle scuole cantonali d'agraria. Esso concede delle borse di studio, con riserva d'una corrispondente partecipazione cantonale, sia per la preparazione agli esa¬ mi d'ammissione sia per la frequenza alla sezione d'agraiia della Scuola politecnica federale. La Confederazione inoltre parteciperà finanziariamen¬ te all'istituzione e all'esercizio di un tecnicum agricolo, giusta la pertinente legge del 13 marzo 1964. Le disposizioni di quest'ultima legge le consen¬ tiranno del resto di dare agli allievi delle borse" ammontanti al 50°/o delle «analoghe prestazioni di Cantoni, Comuni, fondazioni o altri enti. Tutte queste misure federali, assieme agli sforzi dei Cantoni e delle associazioni, costituiscono uno strumento molto efficace per incoraggiare e incremen¬ tare la formazione professionale e la divulgazione scientifica nel vasto ambito dell'agricoltima.

Anche la partecipazione dell'economia privata alla soluzione dei pro¬ blemi della formazione dei giovani è risultata notevole: ci limitiamo, in proposito, ad accennare alle numerose fondazioni per l'attribuzione di borse di studio, sorte in questi ultimi anni.

'Però, ciononostante, appare pur sempre irrinunciabile di provvedere all'emanazione di adeguate disposizioni completive.

Dal profilo della lotta contro l'insufficienza della formazione dei gio¬ vani, il postulato che è stato presentato con maggior calore e che ha ri¬ scosso le più ampie adesioni è senz'altro quello di un potenziamento no¬ tevole del sistema delle borse di studio. Il fatto che, contro di esso, non sia stata, praticamente mossa alcuna apposizione, non va affatto ascritto unicamente a motivi economici
bensì anche alla persuasione, sempre più diffusa, che 'l'equità comandi di offrire ad ogni giovane dotato la possi¬ bilità di procurarsi, indipendentemente dalle condizioni . finanziarie, una formazione adeguata allò qualità intellettuali e, conseguentemente, una promozione sociale corrispondente.

Nel nostro messaggio 29 novembre 1962 "(FF .1962, 1761 sgg.) per 1' inserimento nella Costituzione d'un articolo 27 quater Isulle borse di studio e altri aiuti finanziari per l'istruzione noi già v'abbiamo orientati minu¬ tamente sul sistema delle borse. Ci sia pertanto consentito di far rinvio a

1048 quel testo per quanto concerne i particolari. In detto messaggio osserva¬ vamo, tra d'altro,-che il concetto stesso della borsa di studio s'era vemuito evolvendo e si era ormai staccato da quello d'una quasi-elemosina per av¬ vicinarsi sempre più a quello, tecnicamente determinato, d'investimento fon¬ damentale. Notavamo come, su quest'evoluzione concettuale, si fosse poi modellato lo sviluppo, dell'ordinamento delle borse," ch'era. venuto vieppiù acquistando il carattere di compito pubblico -- in prima linea dei Cantoni, molti dei quali avevano di fatto provveduto a migliorare essenzialmente negli ultimi anni, la loro legislazione in materia. Sottolineavamo però che, in molte regioni del Paese, il sistema delle borse non aveva avuto un incremen¬ to rispondente alle impellenti necessità di sfruttare meglio la nostra riserva d'ingegni inutilizzati e spiegavamo che diversi Cantoni :-- segnatamente pro¬ prio quelli in cui quella riserva era presumibilmente maggiore -- pote'vano non sentirsi in grado di allestire un regolamento delle borse adeguato ai bisogni della nostra epoca. Già in quel messaggio anticipavamo, a mo' di conclusione, che, per migliorare decisamente la situazione, risultava ·necessario l'aiuto federale, per avviare il quale, tuttavia, si richiedeva, come'prima cosa, la creazione di un fondamento costituzionale.

Dalla pubblicazione del messaggio surriferito a tutt'oggi, l'evoluzione accennata qui sopra è continuata: altri Cantoni hanno proceduto a mi¬ gliorare la propria legislazione in materia, o si apprestano a (farlo, e gli ammontari delle borse sono stati alzati] assai (mentre .nel 1961 le spese globali dei Cantoni per le borse toccavano i 10,35 mio, nel 1962 già erano di 13,45 mio). Le prestazioni dei Cantoni, computate per abitante, restano però molto disparate: nel 1962 andavano da fr. 0,43, a fr. 6,91; in media erano di fr. 2,47. (Orbene, 1 sussidi federali devono poter consentire di ri¬ durre al minimo tali differenze, che sono in genere il riflesso dell'impos¬ sibilità, per taluni Cantóni, di attuare un sistema di borse adeguato.

L'8 dicembre 1963, il popolo e i Cantoni approvarono il nuovo arti¬ colo costituzionale 27 quatér sulle borse di studio: di fronte, ai 479 987 «si» s'ebbero solo 131 644 «no» e tutti i Cantoni dettero forti maggioranze af¬ fermative. ,!

L'articolo accettato ha il tenore seguente

.

,

' ' · Art. 27 quater La, Confederazione può sussidiare le spese sostenute dai Can¬ toni'nell'assegnazione di borse di studio e di altri aiuti finanziari per l'istruzione. - · 2 Inoltre, essa può, a complemento delle istituzioni, cantonali, prendere o appoggiare provvedimenti, intesi al promovimento "·del¬ l'istruzione per mezzo di borse o altri aiuti finanziari.

1

1049 3

In ogni caso, Ja sovranità cantonale in materia d'istruzione va rispettata.

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Le disposizioni esecutive sono emanate in forma di legge fe¬ derale o di decreto federale di obbligatorietà generale. I Cantoni sono previamente consultati.

Questo nuovo articolo sulle borse di studio e gli altri aiuti finanziari conferisce alla Confederazione la facoltà di cooperare all'instaurazione di un sistema efficace d'incremento della formazione dei giovani. L'articolo si pone pertanto fra i cosiddetti « articoli di competenza », la cui portata pratica si rivela soltanto attraverso la legislazione esecutiva ch'essi origi¬ nano. Il disegno che vi presentiamo col presente messaggio rappresenta una prima attuazione delle norme recate dal nuovo articolo e, più. preci¬ samente, la legge d'esecuzione del primo capoverso del medesimo, il quale autorizza la Confederazione a sussidiare le spese sostenute dai Cantoni nell'assegnazione di borse di studio e di altri aiuti finanziari per l'istru¬ zione.

2. Lavori preparatori ' Il messaggio e il disegno costituzionale ebbero tanto buona acco¬ glienza in Pax-lamento e nell'opinione pubblica da consentirci, relativa¬ mente presto, di contare su un esito positivo della votazione popolare.

Questa contingenza, nonché l'ardore con cui ampie 'cerchie popolari at¬ tendevano tempestive misure nel settore della formazione dei giovani, in¬ dussero il Dipartimento dell'interno ad avviare senza indugi i lavori pre¬ paratori della legislazione applicativa delle nuove disposizioni costituzio¬ nali. Per prima cosa .trattavasi d'allestire la legge sul sussidiamento degli sforzi cantonali nel settore delle borse di studio, a' sensi del capoverso 1 dell'articolo costituzionale. Già nel messaggio del 29 novembi*e 1962, av¬ vertimmo che proprio questa sarebbe dovuta essere la prima misura -fe- , dorale da attuare, essendo richiesta dalla situazione oggettiva stessa, vale a dire dall'insufficienza dei mezzi a disposizione di molli Cantoni rispetto ad un'opera icosì ampia quale l'adeguamento Idei sistema delle boi-se. Que¬ st'ordine di priorità fu ribadito sovente durante le deliberazioni parla¬ mentari sul nuovo articolo costituzionale. In un secondo momento, quan¬ do là nuova legge avrà già dato i suoi frutti, e questi saranno valuta¬ bili in una veduta complessiva, si potrà poi passare ad esaminare se, e in quale misura, ulteriori interventi suppletivi della Confederazione,
nel senso del secondo capoverso dell'articolo constituzionale, saranno ancora necessari. '· Pensando ai delicati problemi che la coopcrazione dello Stato cen¬ trale nel settore delle borse di studio avrebbe certo sollevato, il Diparti-

1050 mento dell'interno pose la massima cura nell'assicurarc, per tutta la pre¬ parazione della legge, i più stretti contatti coi Cantoni. Già con circolare del 22 aprile 1963, il Dipartimento si rivolgeva alle Direzioni cantonali dell'educazione per ottenerne il preavviso su'determinati punti nodali del nuovo disciplinamento. I 'Cantoni erano pregati, innanzi tutto, di pronun¬ ciarsi sulla proposta -- già contenuta nel messaggio idi presentazione del¬ l'articolo costituzionale -- concernente la misura dei futuri sussidi federali alle borse di studio (punto, questo, che illustreremo completamente più sotto [n. 3], commentando l'articolo 7 del disegno!) Inonchè di precisare per quäl genere di scuole i sussidi dovessero essere previsti. Un'ulteriore domanda si (riferiva all'eventuale abolizione degli attuali termini di ca¬ renza per la prestazione delle borse, infine il Dipartimento chiedeva alle Direzioni cantonali quale ammontare annuo massimo esse ritenessero ade¬ guato" alle condizioni attuali per le borse dei differenti cicli di studi.

Grazie alle complete risposte ricevute, il Dipartimento dell'interno .fu in grado, già l'estate scorsa, di compilare un primo disegno di massima per una legge di sovvenzionameuto delle spese cantonali in materia "di borse di studiò e di distribuirlo, il 9 ottobre 1963, ,in iSion, ai partecipanti alla conferenza ordinaria dei direttori cantonali dell'istruzione pubblica. La Conferenza affidò l'esame del testo alla propria Commissione delle borse, all'uopo allargata da 5 a S membri mediante l'inclusione idi 3 direttori ' dell'istruzione pubblica di Cantoni di montagna. , y ' Il 29 ottobre 1963, la Commissione delle borse s adunava in Berna per convocazione del Dipartimento dell'interno. Il disegno di massima e il pertinente rapporto illustrativo furono accolti io modo decisamente po¬ sitivo dai commissari, che dissentirono unicamente sulla questione degli ammontari" di base, considerati idal disegno come non computabili ai fini del sussidio federale.

ÀI lume dei suggerimenti tratti dalle deliberazioni della Commissione delle borse nonché da discussioni condotte entro l'ambito dell'amministrazi'one su alcuni punti-particolari, il Dipartimento dell'interno [rielaborò il disegno di massima ed il rapporto esplicativo. Il testo così emendato fu inviato, con nostra
autorizzazione, il 17 dicembre 1963, agli enti seguenti, per preavviso: --- Governi cantonali -- Partiti politici * . ' -- Organizzazioni economiche mantello -- Unione nazionale degli studenti svizzeri -- Gruppo studentesco per il coordinamento delle misure in materia di .

borse -- Società dei laureati (Gesellschaft Scliw. Akademiker) -- Unione delle laureate (Scliw.. Verband der Akademikerinnen)

1051 -- Fondazione Pro Juventule .

-- Federazione dei docenti -- Associazione per l'orientamento professionale e la protezione degli apprendisti ' · -- Segreteria-degli Svizzeri all'estero di Nuova Società Elvetica -- Unione per lo Stato di diritto (schw. Vereinigung für Rechtsstaat und Individualrechte).

I destinatari furono 52, 49 risposero; Ira essi tutti i Cantoni e tutte le organizzazioni mantello dell'economia. Anche questa seconda e tanto più vasta consultazione diede risul¬ tati oltremodo incoraggianti: il disegno emendato incontrava infatti, quanto all'essenziale, un'accoglienza molto positiva. La procedura di consultazione consentì di trarre validissime indicazioni e di chiarire alcuni punti fonda-, mentali. Per (contro, e di nuòvo, il disegno era osteggialo quanto alla pro¬ cedura di computo dei sussidi -- ma su questo problema torneremo più sotto.

.11 disegno definitivo che, col presente mbssaggio, oggi . vi presentiamo, diverge essenzialmente dal disegno emendato solo quanto ai disposti con¬ cernenti la commisurazione dei sussidi federali; mei rimanente, salvo lievi ritocchi, esso ripete quel testo. Abbiamo badato a fare il massimo conto dei suggerimenti datici nella procedura di Consultazione, suggerimenti cui qui sotto, commentando partitamente il disegno, avremo occasione di ac¬ cennare. ' 3. Il disegno di legge a. Osservazioni generali II testo cbe vi sottoponiamo, in attuazione del capoverso 1 del nuovo .

articolo costituzionale sulle borse di studio, si pone come una mera di¬ sposizione di sovvenzionamenlo: 'si (limita pertanto a stabilire il disciplinàmento basilare dell'attività prestata dalla Confederazione ai Cantoni, per aiutarli a sostenere le spese cagionate dall'assegnazione delle borse.

L'ordinamento del sistema delle borse come tale rimane dunque nell'esclu¬ siva competenza dei Cantoni, clic restano i soli enti facoltati a stabilire le premesse per gli assegni di studio, gli ammontari delle borse e la proce¬ dura di attribuzione. Se ine può concludere che la sovranità scolastica can¬ tonale non ò affatto lesa.

· ' La legge ha, praticamente, un, campo applicativo molto ampio e con¬ sente alla Confederazione di versare dei supplementi di borse anche per, la frequenza di 'numerosi istituti che sinora, sulla base della legislazione vigente, non potevano essere presi ini considerazione (cfr. art. 4 del dise¬ gno). D'alti'o canto essa ha unicamente carattere sussidiario, in quanto non

1052 è applicabile allorché, in virtù della legislazione speciale (per es. LF sul¬ la formazione professionale o sull'agricoltura), la Confederazione ha già la possibilità d'intervenire-nel settore delle borse.

Il disegno parla unicamente di sussidi alle borse e non già di aiuti ad altre provvidenze cantonali. Con ciò però --' .segnatamente in considera¬ zione della vastissima accezione del termine di borsa --- si viene ad esclu-, dere praticamente soltanto i prestiti di studio. Già'la rilevazione statistica delle spese cantonali per gli aiuti all'istruzione, condotta nel 1961 dal Di¬ partimento dell'dntermo, aveva mostrato che i prestiti di studio rivesti¬ vano un'importanza molto minore delle borse; la successiva analoga in¬ chiesta (1962) dell'Ufficio centrale ginevrino della scuola e dell'educa¬ zione ne confermava poi in pieno i risultati. Inoltre l'incidenza dei pre¬ stiti, sulle spese globali cantonali per la formazione dei giovani, è andata sempre recedendo: se, nel 1961, la parte .dei prestiti era del '13,8°/o, nel 1962 era già scesa al. 13,3%. Pertanto qualóra la Confederazione (come disegnamo) decidesse un sovvenzionamento sostanziale. delle - spese per le borse, i Cantoni dovrebbero poter agevolmente provvedere, da soli, a quel¬ lo, proporzionalmente tanto meno impegnativo, dei prestiti. Va aggiunto che un sovvenzionamento del sistema dei prestiti implicherebbe l'allesti¬ mento d'una procedura assai complicata, in quanto la Confederazione do¬ vrebbe pure, ovviamente, partecipare ai rimborsi. D'altronde, in risposta al questionario, inviato nell'aprile del 1963 dal Dipartimento dell'interno, solo 3 Cantoni dichiararono, espressamente di desiderare' una partecipa¬ zione federale ai prestiti di studio.

Le spese dei Cantoni per l'approntamento di studenlati, convitti, ecc., non si pongono come sussidiabili ài sensi dell'articolo costituzionale.

Evidentemente quegli istituti» sono quanto mai atti a diminuire le spese di studio, però si tratta di provvidenze cantonali che non rivestono il carat¬ tere d'aiuti individuali. Orbene solo questi »ultimi ricadono nell'ambito del nuovo disposto costituzionale.'Conseguentemente non s e potuto accedere al desiderio, espresso durante la procedura di »consultazione, di prevedere il sussidiamento federale anche per le spese »cagionate da detti istituti. In
merito, una prassi di sovvenzionamento potrebbe invece essere agganciata (ma solo per il livello universitario) al vecchio articolo 27 Cost.: la que¬ stione verrà quindi ripresa mei quadro »del sussidiamento federale delle università cantonali, il cui studio sarà- avviato non appena saranno conchiusi i lavori, £ià molto avanzati, dell'apposita commissione peritale.

La legge richiederà d'essere completata d'una sua precisa ordinanza d'esecuzione, la quale/ innanzitutto, dovrà stabilire gli ammontari di base (art. 7) nonché definire la procedura d'attribuzione dei sussidi (art. 8 dise¬ gno). Del resto, anche pei* meglio circoscrivere taluni «ai-tri punti della legge, è probabile che nell'allestimento di detta ordinanza, si debba ri-

1053 prendere contatto con i Cantoni. Comunque ai Cantoni sarà data ogni possibilità di pronunciarsi sul disegno della medesima.

b. Commento agli articoli Articoli 1 e 2 Il primo articolo sancisce la norma secondo cui la Confederazione deve dare ai Cantoni dei sussidi annui come contributo alle spese da essi sostenute nell'assegnazione di borse di studio.

Per conferire a detta norma generale il suo senso pieno, si è curato di definire esattamente, nel primo capoverso del secondo articolo, il con¬ cetto stesso di « borsa di -studi 01». Ciò è stato fatto in termini tali che ga¬ rantiscono al-concetto la più, ampia accezione possibile, così da assicurare alla, legge la massima comprensione applicativa. La definizione vale dun¬ que per tutte le/prestazioni in danaro, uniche o ricorrenti, intese come aiuto alla formazione o al perfezionamento e assegnate a un borsista sin¬ golo cui non sia però fatto obbligo alcuno di restituzione -- con che s'in¬ tende escludere il mutuo. Conseguentemente essa copre un arco vastissimo che va dalle indennità di trasporto o di vitto sino ai contributi per la stampa delle tesi.

Nella procedura di consultazione sul disegno, era stato formulato il suggerimento di stabilire espressamente nella legge che l'assegnazione della borsa dovesse avvenire solo dopo attenta considerazione della capacità finanziaria, del candidato borsista e della sua-famiglia. Tale disposto re¬ strittivo non sembra tuttavia indispensabile, in quanto bastano ad esclu¬ dere ogni abuso sia, i sistemi praticati dai Cantoni, sia il fatto che questi dovranno pur sempre (anche col nuovo regime dei sussidi) sopportare, in media, la metà delle spese.

Le borse sono sussidiabili, giusta l'articolo J, soltanto se rappresen¬ tano delle prestazioni cantonali -- di. regola si tratterà di'versamenti fatti grazie ad appositi crediti o fondazioni cantonali. Dev'esserci insomma una immediata, prestazione cantonale a favore di persone singole. Se poi la borsa cantonale è completata da assegnamenti di corporazioni pubbliche (con che s'intendono tutti gli enti pubblici riconosciuti dal diritto canto¬ nale), detti assegnamenti, in virtù dell'articolo 2, capoverso 2, sono pure presi in considerazione ai fini del sussidio federale. Il primo disegno sta¬ biliva che gli assegnamenti comunali, completivi di borse cantonali,
do¬ vessero essere computabili per il sussidio federale solo qualora risultas¬ sero prescritti dal diritto cantonale. Però la maggioranza dei preavvisi, considerato il fatto che soventissimo il diritto cantonale è muto in merito, ha chiesto che fossero resi computabili per il sussidio anche gli assegna-

1054 menti spontanei. Questa richiesta ci è sembrata logica, e l'abbiamo accolla. ' La ripartizione degli oneri lira il fisco cantonale e i Comuni rimane inte¬ ramente nell'ambito di competenza dei Cantoni. Per contro, le borse esclu¬ sivamente d un Comune -- o d'altro ente pubblico --. non sono conside¬ rale nel sussidiamento.

Articoli da 3 a 5 I tre articoli, seguenti precisano le premesse, del sussidiamento delle borse cantonali:da parte dello Stato centrale.

II capoverso i dell'artìcolo 3 dice esplicitamente che la prestazione cantonale è contemplabile dal sussidio .federale solo in quanto si concreti nell'assegnazione di borse singole; gli aiuti del Cantone a fondazioni intese all'attribuzione di borse o lo stanziamento di crediti globali a favore delle borse non sono considerati per il sussidio. · Il capoverso 2 dell'articolo 3 ha una funzione strettamente connessa alla isovx-anilà scolastica cantonale. Questa ha fatto sì che l'organizzazione della scuola risultasse diversa da Cantone a Cantone. Tali diversità s'accen¬ tuano quanto alle modalità di passaggio da un ciclo di studi all'altro, segna¬ tamente quando si tratta dell'accessione a quelle scuole che si chiudono con la maturità. Orbene, (per evitare di dover allestire un sistema di sus¬ sidi implicante ineguaglianze troppo spiccate fra scolari delle stessè classi d'età ma di diversi Cantoni, s'è stabilito, mediante il secondo capoverso dell'articolo 3, di non sussidiare le spese per l'assegnazione di borse agli allievi che, secondo il diritto cantonale, sono ancora in età d'obbligò sco¬ lastico. Con che, ovviamente, non si è potuto evitare ogni ineguaglianza, in quanto la durata della scuòla d'obbligo , varia da Cantone à Cantone; però le differenze sono almeno state contenute in limiti ristretti.

Il primo capoverso dell'articolo 4 stabilisce che ai fini del sussidia¬ mento contano ordinariamente solo le spese sostenute dal Cantone nell'assegnare delle borse per lo studio presso università, licci (o in genere scuo¬ le che preparano alla maturità), scuole normali, seminari, scuole d'arte, scuole di servizio sociale. L'urgenza di provvedere alla formazione delle nuove leve giustifica questa nostra cura di. tracciare dei limiti quanto mai ampi, così da escludere, in fondo, solo quelle scuole a favore delle quali la Confederazione già
può intervenire sulla base della legislazione spe¬ ciale. Ciò concerne, innanzi tutto, quegli istituti che ricadono nell'ambito della legge sulla formazione professionale. Parimente esulano dall'elenco recato nel capoverso che commentiamo le .scuole d'agraria, dato che la frequenza ad esse può già essere incrementata dalla Confederazione in virtù dei disposti della legge sull'agricoltura. E nemmeno sono elencate

1055 le scuole d'infermieri,» in quanto la Confederazione, assai .di recente, lia provveduto a prendere le disposizioni opportune per agevolarne ed ac¬ crescerne la frequenza (DF del 24 settembre 1962 per il sussidiamento delle scuole d'infermieri riconosciute dalla Croce Rossa svizzera [FF 1962, 1305]).

Circa alle singole categorie elencate nel testo dell articolo osserviamo quanto segue: Università. Consideriamo qui come sussidiatili non solo quelle borse che consentono od agevolano l'accesso agli studi universitari ma anche quelle intese ad aprire la possibilità di un perfezionamento universitario a peisone che già hanno compiuto un determinato ciclo di studi.

Medie con maturità. Già durante la procedura di preavviso per 1 articolo costituzionale, da più" parti s'avanzò il suggerimento che si sarebbe poi dovuto, in applicazione del suo capoverso 1, sussidiare anche le borse at¬ tribuite per lo studio presso le scuole medie. Lo stesso suggerimento ci fu .fatto durante 'le deliberazioni parlamentari sull articolo costituzionale.

Di nuovo l'argomento fu ripreso da ben 18 Cantoni, in occasione dell in¬ chiesta promossa presso i governi cantonali, nell'aprile del 1963, dal Di¬ partimento dell'interno. Appare! logico del resto che quest'argomento sia così, punliialmente iterato, sol che si pensi all'importanza delle scuole me¬ die in quanto .fornitrici di studenti alle università: la necessita impellente d'assicurare le nuove leve universitarie mostra che una risposta posi¬ tiva a questa questione è irrinunciabile dal profilo d'una corretta politica scolastica. Per queste considerazioni i licei -- o più genericamente le scuole che preparano alla maturità -- sono stati da noi inclusi nell elenco.

Con la denominazione di scuole normali intendiamo designare sia le normali Vere e proprie sia quelle scuole o istituti che formano le maestre d'asilo.

Seminari. Comprendono sia i seminari cattolici sia, da parte protestante, quegli istituti che, all'infuori dell'ambito universitario, preparano i pastori protestanti al servizio divino.

Scuole d'arti. E cioè conservatori, accademie (anche estere) ecc., purché trattisi d'istituti di carattere o d'utilità pubblica.

Scuole di servizio sociale. Proponiamo qui il sussidiamento delle borse a condizione che le scuole in. parola rispondano ai requisiti posti dal
decreto federale del 17 dicembre 1952/22 dicembre 1959 concernente l'aiuto fe¬ derale alle .scuole di servizio sociale.

Il secondo capoverso dell'articolo 4 amplia un pacò l'elenco dato dal capoverso precedente col rendere rilevanti, ai fini .del sussidio federale, anche le spese sostenute dai Cantoni per l'assegnazione di borse di studio

1056 a persane che già sono, od erano, professionalmente attive ma che non¬ dimeno desiderano continuare, o perfezionare gli studi frequentando una . scuola di preparazione alla maturità. 11 capoverso è quindi destinato ad incrementare quell'ulteriore formazione dei lavoratori cui spetta, stante la carenza assillante ili nuove leve, un'importanza ognora crescente.

Il capoverso 3 dell'articolo 4 esplicita la norma, cui già abbiamo ac¬ cennato qui sopra (n. 3, lett. a, cpv. 2), escludente l'applicazione della nuova legge in quei casi in cui può essere applicata una legge speciale. Questo capoverso va considerato, ovviamente, rispettò all'elenco dato nell'art. 4, cpv. 1 : così, ad esempio, le borse a favore degli studenti d'agraria do¬ vranno essere sussidiate dalla Confederazione in base ai pertinenti disposti (art. 13) della legge federale sull'agricoltura del 3 ottobre 1951 (RS 1953, 1133 [A XVI 'A 1]); quelle per la formazione universitaria di insegnanti di commerciò, o per la frequenza a scuole commerciali riconosciute o a scuole per maestre d'economia domestica, oppure anche, con cèrte condi¬ zioni, a scuole per maestre di lavoro, dovranno essere sussidiate nel qua¬ dro della legge sulla formazione professionale.

; L'articolo 5, a differenza degli articoli 3-4 che stabilivano delle pre¬ messe generali, è dedicato a questioni più minute e precise: Esso dispane che l'assegnazione della borsa deve rispondere ancora a due condizioni af¬ finchè possa entrare in linea di conto per il sussidiamento federale.

La prima condizione è che il Cantone, assegnando, la borsa, non.abbia a limitare in nulla, al borsista, la scelta delle discipline, di studio. Stante il rispetto, da noi radicàtissimo, della massima "della libertà d'insegnamento e di studio, la norma posta dall'articolo è pressoché priva d'importanza pratica. Questa, del resto, è la ragione che ci ha indotti a non recepirla , nel testo dell'articolo costituzionale, - contrariamente a quanto era consi¬ gliato dalle cerchie universitarie. Nella legge però è apparso opportuno di seguire detto consiglio e pertanto di esplicitare una nonna che riveste si¬ curamente un'importanza ideale considerevole. .

La seconda condizione è che il Cantone rinunci al cosiddetto «termine di domicilio». Molti Cantoni, infatti,' ancora oggi, assegnano le borse solo
se il candidato è domiciliato Ida un certo tempo nel loro territorio. È que¬ sta una limitazione gravida d'inconvenienti por gli interessati che sovente si vedono così preclusa la possibilità d'ottenere una borsa. Un tale ordinamento è del resto, oggigiorno, largamente obsoleto, stante la fre' quenza dei Cambiamenti di domicilio,1 e .conviene pertanto correggerlo.

Rispondendo al questionario dell'aprile del 1963, numerosi Cantoni hanno propugnato l'abbandono puro e semplice delle limitazioni legate al domi¬ cilio, almeno rispetto ai cittadini svizzeri. Fu persino suggerito dì soppri¬ merle mediante disposizioni imperative di diritto federale -- del che man-

1057 caino però i presupposti. Più aderente alle concrete possibilità l'altro sug- .

gerimento, che pure ci fu fatto, di attuare la soppressione della condizione di domicilio mediante uni concordato intercantonale. Questi argomenti ci hanno finalmente indotti ad ancorare direttamente il sussidiamento federale alla soppressione in parola, in modo da offrire ai Cantoni una hase concreta per prendere poi, in comune, le misure all'uopo necessarie.

L'articolo consente però, in materia, ,iun trattamento più cauto allor¬ ché il candidato borsista sia svizzero ed abbia eletto domicilio in un Can¬ tone, precipuamente per usufruirvi-d'un sistema di borse più generoso: in questo caso, e solamente in questo, il 'Cantone può richiedere un domici¬ liò minimo.

Questa nonna cautelativa (non era prevista a dir vero nel primo di¬ segno, il quale subordinava il sussidio federale alla soppressione com¬ pleta di ogni condizione di domicilio. Un disposto così radicale suscitò però allora una forte opposizione, segnatamente da parte dei Cantoni uni¬ versitari, timorosi ch'esso potesse troppo fortemente allettare gli studenti a cambiare domicilio, onde beneficiare "dei loro sistemi di borse, general¬ mente più generosi di quelli vigenti nei Cantoni senz'Università: in questo modo i Cantoni universitari avrebbero finito non solo per sopportare le ingenti spese di mantenimento dell'Università ma anche per sobbarcarsi, in parte, compiti formativi spettanti agli altri iCantoni. Quest'obiezione, secondo noi giustificata, ci ha spinti a (mettere nell'articolo la norma cau¬ telativa surriferita. Di regola il domicilio determinante è quello dei ge¬ nitori.

Sarebbe auspicabile sopprimere là condizione del domicilio minimo anche rispetto agli stranieri. Taluni Cantoni però espressero l'opinione che la Confederazione non dovesse precludere la possibilità di un esamepiù minuto dell'opportunità della soppressione, col farne direttamente una condizione del sussidio. .

Taluni preavvisi sul disegno di massima suggerivano che la Confede¬ razione condizionasse espressamente i sussidi alla soppressione dei « ter¬ mini di carenza ». Abbiamo rinunciato a stabilire una tale premessa, nel¬ la speranza che quei Cantoni che applicano ancora il «termine di ca¬ renza » --e cioè che sussidiano gli studi non già dal loro inizio ma solo dopo
qualche anno -- lo abbandonino spontaneamente, riconoscendolo ormai inadeguato alle circostanze. , Il Partito conservatore-cristiano sociale svizzero, la Federazione dei sindacati cristiani nazionali, ,i Cantóni Vallese e Svitto e l'Unione nazio¬ nale degli studenti consigliavano, nei loro preavvisi, che la Confederazione subordinasse il sussidio alla premessa che i Cantoni garantissero non èolo la libera scelta delle discipline di studio ma anche la libera scelta della scuola. Altri Cantoni l(Neuchàtel e Vallese )i e l'Unione liberale democra¬ tica svizzera propugnavano invece l'opinione opposta, secondo la quale

1058 ivi Cantoni andava lascialo il diritto d'esigere dai loro borsisti la frequenza -- mei limiti" del possibile -- ideile scuole {cantonali. La Costituzione sangallese prescrive, nel lSuo articolo 10, clic i licenziati delle medie e delle normali possono ricevere delle borse di studio solo se frequentano istituti del (Cantone; pertanto, ove volessimo introdurre nel disegno la garanzia dèlia libera scelta della scuola, quel Cantone si .vedrebbe costretto a mo¬ dificare la Costituzione per poter usufruire dei sussidi. Qiieste opinioni e questa condizione di fatto indicano essere la questione della libera scelta della scuola ancora troppo problematica perchè noi si possa osare di di¬ rimerla con una disposizione di legge, che finirebbe per apparire lesiva della sovranità scolastica cantonale e, pertanto, in certo modo contraria alla garanzia costituzionale. Sottolimeamo in proposito che, come l'ban voluto , le Camere, l'autonomia scolastica cantonale è stata espressamente ribadila mei terzo capoverso dell'articolo costituzionale «lille borse di studio. .

Resta comunque chiaro che la Confederazione non limita in nessun modo la libertà di. scelta della scuola. Confano, ài fini del sussidiamento, sia le borse per la frequenza ad una scuola del Cantóne sussidialo sia quelle per lo studio in altre scuole. Nell'ambito idi competenza della Con federazione, il principio di libera scelta della scuola è dunque attuato.

Articoli 6 e 7 Questi due articoli recano le proscrizioni sulla misura del sussidio.

Tocchiamo con .ciò il vero punto tardinale di tutto il disegno.

L'articolo 6, conformemente all'articolo 42 ter cost, pone il principio che il sussidio viene commisuratoi alla capacità finanziaria del Cantone.

*La classificazione dei Cantoni secondo la capacità finanziaria è fatta co¬ me nella legge federale del 19 giugno 1959 sulla perequazione intercantonalc e nelle sue disposizioni d'esecuzione. Pensiamo che non si possa tener conto (come suggerivano taluni preavvisi) anche della situazione geogra¬ fica dei Cantoni, già per il fatto che sarebbe arduo assai ritrovare all'uopo una chiave efficace e non arbitraria.

L'articolo 7, che stabilisce le aliquote di sussidio, ha avuto una storia testuale tormentata. Nel disegno di massima, l'articolo aveva il, tenore se¬ guente: .

« 1 Per ciascuna delle categorie
d'istituti elencate nell'articolo 4, il Consiglio federale stabilisce, giusta la capacità finanziaria del . Cantone, un ammontare ispcciale di base per le borse, il quale non viene poi considerato ai fini del sussidiamento.

' .

· 2 La Confederazione sussidia tutte le prestazioni che superano detto ammontare di base, secondo le aliquote seguenti: 3U°/o per i Cantoni finanziariamente forti; 50%> per i Cantoni di forza finan¬ ziaria media e 7'Oò/o per i Cantoni finanziariamente deboli».

1059 Nel messaggio sull'articolo costituzionale già avevamo parlato di una tale soluzione come di quella che risultava essere la più adeguata: stabilire degli ammontari di base, totalmente a carico dei Cantoni, onde sussidiare con aliquote tanto più forti le prestazioni cantonali superiori, ci sembrava in fatti il sistema più" atto ad indurre i Cantoni slessi a svilupjpare e mi¬ gliorare la loro (prassi delle borse di studio. Ciò rispondeva meglio anche alla «ratio» dell'intervento federale, che è quella da stimolare .i Cantoni a far di più in tema Idi aiuti agli Studi e non già .quella di invitarli alla pas¬ sività scaricandoli d'una parte dei loro com,piti. Inoltre ci sembrava poco funzionale di prendere in considerazione, per il sussidiamenlo, delle borse troppo esigue. -Gli ammontari di base sarebbero ipoi stati fissati nell'ordi¬ nanza d'esecuzione; commentando il disegno di massima, anticipammo, come eque, le cifre seguenti (in franchi): Istituti Cantoni flnanz. forti medi deboli Università 1000.-- 800.-- . 000.-- * ' Altre cat. dell'art. 4 800.-- 650.-- 500.-- Ma questa nostra costruzione suscitò una vivace opposizione già in seno alla Commissione delle borse della 'Conferenza, dei direttori dei di¬ partimenti cantonali d'educazione. La maggioranza dei commissari repu¬ tava che occorreva rinunciare agli ammontari di base così da poter sussi¬ diare, secondo le capacità finanziarie dei Cantoni, tutte le spese da questi sostenute nell'attribuzione 'delle borse. L'opposizione si acuì ulteriormente durante la procedura di consultazione sul disegno.

Gli · oppositori argomentavano che questo modo di computo, doppia¬ mente ancorato alla .capacità finanziaria del 'Cantone (per l'ammontare di base e per l'aliquota di sussidio) troppo- svantaggiava i Cantoni finanzia¬ riamente forti e, segnatamente,' i Cantoni universitari, già per questa loro qualità oberati da maggiori spese1 d'istruzione. Si obiettava anche che 1' ordinamento proposto si basava su ammontari generalmente superiori a quelli praticali, cosicché Ja loro deduzione dalle borse effettive , o non avrebbe lasciato margini al sussidio o ne avrebbe lasciato di talmente esi¬ gui da rendere l'aiuto federale del lutto trascurabile. -In tal modo la legge sarebbe risultata vana. Quest'argomento veniva allegato soprattutto dai Cantoni finanziariamente
deboli, fra i quali alcuni assegnano borse mo¬ deste assai, tanto da lasciare invero, dedotto l'ammontare di base, ben poco spazio per il sussidio federale.

D'altro canto si respinse, come non fondata, la paura clic l'aidozione di un sistema di sussidio senza ammontari di base, potesse indurre i Can¬ toni a scaricarsi dei loro, compiti d'aiuto agli studi, considerandoli ormai assunti dalla Confederazione. Si allegò, per finire, che il sussidiamento della totalità delle spese cantonali per boi-se di studio avrebbe richiesto

1060 formalità amministrative molto minori che non il sistema degli ammontari di base, proposto nel disegno di massima.

Abbiamo quindi risolto di tener conto largamente di tutte queste obie¬ zioni recependo nel disegno molte delle idee raccomandate dalla stra¬ grande maggioranza dei Cantoni.

Il primo capoverso dell'articolo 7 mostra che il sistema degli ammon¬ tari di base, pur essendo essenzialmente mantenuto, è stato ampiamente rimaneggiato. Gli ammontari in parola non sono più graduati secondo la capacità finanziaria dei Cantoni; isi è così 'eliminata quella doppia consi¬ derazione della capacità finanziaria (per gli ammontari di base e per i sussidi) tanto generalmente deprecata. Ormai la capacità finanziaria can¬ tonale è rilevante solo per le aliquote di sussidio. Avendo deliberato di conservare il sistema degli ammontari di base esclùsi dal sussidio, ab¬ biamo dovuto pensare a fissarne i limiti, da stabilire poi nell'ordinanza d'esecuzione: prevediamo,. per le borse universitaire, un ammontare di base di 500 franchi e per le altre borse (corrispóndenti agli istituti elen¬ cati nell'articolo 4) iun ammontare di 400 franchi. Relativamente all'avamprogetto, il nuovo, ordinamento rappresenta quindi un alleggerimento no¬ tevole in favore dei Cantoni.

Secóndo capoverso dell'articolo 7. Ovviamente, la riduzione degli am¬ montari di base ci ha obbligati a contrarre un poco le aliquote di sussidio rispetto a quelle previste nell'avamprogetto. Abbiamo dunque stabilito nel disegno definitivo le aliquote seguenti, per quella parte della prestazione cantonale che supera l'ammontare di base: 25 per cento per i' Cantoni fi¬ nanziariamente forti, 45 per. cento per quelli di capacità finanziaria me¬ dia e 65 per cento per i Cantoni finanziariamente deboli.

Per questi ultimi, soprattutto, il sussidio viene 'ad essere un aiuto molto consistente.

/ Per una borsa universitaria annua di 4000 franchi, le prestazioni fe¬ derali si presenteranno come segue:' medi deboli 1 Cantoni flnanz. forti .

fr.

fr.

fr.

4000 4000 4000 Borsa 500 500 Ammontare di base non suss. , 500 3500 3500 3500 Parte sussidiata es0/»' 45°/o 25°/o .: Aliquota . 1575 875 ' 2275 Sussidio federale Per una borsa annua di 2000 franchi destinata allo studio in una scuola media con maturità, la Confederazione verrà ad assumere "le pre¬ stazioni seguenti: '

.1061 Cantoni flnanz. forti fr.

: Borsa Ammontare di base non suss.

Parte sussidiata Aliquota Sussidio federale

2000 400 1600 25°/o 400

medi fr.

2000 400 1600 45% ' 720

deboli fr..

. 2000 400 1600 65% 1040

A nostro avviso gli ammontari non sussidiati possono essere soppor¬ tati da ogni Cantone, tanto più che, giuàta l'articolo 2, capoverso 2 del disegno, ai fini del sussidio è considerata anche la partecipazione, alle spese cantonali in borse di studio, dèi Comuni e altri enti pubblici.

Nel quadro della legge disegnala, risultato impossibile di assegnare degli' aiuti speciali ai Cantoni universitari; È bensì vero che questi Cantoni vanno incontro ad oneri notevolissimi, l'incremento degli aiuti agli studi obbligandoli ad ingrandire e potenziare le loro scuole superiori, tuttavia la partecipazione-della Confederazione a queste loro nuove spese non può essere sussunta solito la legge per le borse di studio; essa va situata su un piano diverso e dovrà essere presa in esame non appena la Commissione peritale, cui è affidato presentemente lo studio dell'aiuto federale alle Università cantonali, avrà presentato il suo rapporto finale. A tempo de¬ bito vi proporremo pertanto un nuovo disegno inteso ad incoraggiare e a sostenere la didassi e la ricerca nelle scuole superiori.

Il terzo capoverso dell'articolo 7 precisa che il Consiglio federale stabilirà (il massimo di borsa sussidiatole per ciascuna delle categorie d' istituti elencate nell'articolo 4. Le eventuali prestazioni cantonali che su¬ perassero detti massimi non potrebbero' essere prese in considerazione ai fini del sussidio. Il disposto, che '· non figurava nell'avamprogetto, ri¬ sponde ai suggerimenti rivòltici nella procedura di consultazione. L'argo¬ mento principale addotto ini merito è che, secondo il concetto stesso'di borsa di studio, le prestazioni .non debbano oltrepassare quella soglia oltre la quale verrebbero a configurarsi come una vera e propria rimunerazione (presalario). I massimi in parola saranno fissati di concerto coi Cantoni e le associazioni interessalte. Essi, per dar agio alla legge di spiegare larga¬ mente i suoi 'effetti in favore dell'increménto degli studi, saranno certo tenuti assai alti. , L'articolo 8 esprime la nostra persuasione che la legge debba limi¬ tarsi ai temi nodali e che non debba diluirsi in norme troppo minute. Tutta la procedura concernente l'attribuzione dei sussidi.è pertanto rinviata all'ordinanza d'esecuzione della legge.

Foglio federale, 1964.

67

1062 >

' . · c. Conseguenze finanziarie ß arduo inferire le implicazioni finanziarie della nuova legge. Non si può prevedere con qualche sicurezza di quanto i Cantoni, cosi incorag¬ giati dal sussidio federale, amplieranno la loro prassi d'assegnazione di borse, vuoi allargandone l'ambito, vuoi aumentando le .prestazioni. Nem¬ meno è prevedibile l'incremento delle domande di borse che sarà provo¬ cato dalla promulgazione della.nuova legge. I più recenti dati in nostro possesso si riferiscono al 1962, anno in cui i Cantoni hanno speso circa 8,7 milioni di franchi unicamente per borse di studio presso università, scuole medie e normali. Da allora le spese cantonali d'aiuto agli studi so¬ no certamente aumentate assai.

' Dobbiamo però attenerci, per.valutare le implicazioni finanziarie del¬ la nuova legge, ai dati certi del 1962. Supponiamo allora che i Cantoni, spinti dalla nuova legge, aumentino le loro prestazioni in borse di studio in misura tale che, dedotti i nuovi sussidi ricevuti, resti a loro carico la somma già sopportata nel 1962, e cioè i suddetti 8,7 milioni di franchi.

In questo caso la Confederazione dovrebbe versare, secondo le aliquote della légge, circa 4 milioni di franchi di sussidio. È celio però che, ove si consideri il miglioramento del sistema delle borse avveratosi dopo il 1962, nonché il fatto che i Cantoni, stimolati dalla nuova legge, non si accon¬ tenteranno dello «statai quo ante», la Confederazione dovrà in realtà at¬ tribuire al sussidiamento delle borse di studio una somma ben più elevata.

.A questa somma va poi aggiunta quella stanziata, sotto lo stesso titolo, in virtù di altre disposizioni legali, segnatamente in virtù della legge sulla formazione professionale. . '.

4. Osservazioni finali ' I sussidi federali, quali li intende il disegno di legge, devono permet¬ tere a tutti i Cantoni di potenziare i loro sistemi di borse di studio cosi da portarli al livello delle necessità attuali. Ma, in questo come in altri settori, non basta profondere i mezzi materiali, occorre innanzi tutto pro¬ muovere una prassi generosa e aperta, tale che non dia, ài candidato bor¬ sista, la penosa impressione d'andar mendicando. La tendenza a portare 'lutto il regime borsistico su nuove basi .di fiducia reciproca si è, questi ul¬ timi anni, felicemente accentuata. Siamo presuasi che l'appoggio
della Confederazione consentirà a quei Cantoni, il cui isistemà di borse è or¬ mai obsoleto, di adeguarsi ai tempi nuovi. Occorre anche, naturalmente, propagandare largamente le nuove provvidenze che si adotteranno nel set¬ tore dell'aiuto agli studi. Parallelamente occorrerà perfezionare l'informa¬ zione in merito alle discipline e alle professioni moderne, affinchè coloro che vi hanno spiccale' tendenze non lascino inutilizzate le possibilità di formarsi o perfezionarsi in esse. La scuola e l'orientazione professionale hanno, in merito, compili molto importanti e pieni di responsabilità! Del

1063 resto, già nel nostro messaggio sull'articolo costituzionale, avevamo av¬ vertito che, nei ceti modesti della 'popolazione, non sono soltanto le ra¬ gioni finanziarie a fare ostacolo alla scolarizzazione superiore dei giovani ma anche la mancanza di familiarità con quegli sludi e con le carriere che essi aprono. Diverse rilevazioni sociologiche hanno confermato l'esat¬ tezza di questa nostra veduta. Pertanto, se oltre ad allargare e potenziare il finanziamento degli studi, cureremo di incrementare e perfezionare, la pertinente informazione della popolazione, dovremmo arrivare a valoriz¬ zare, in misura molto accresciuta, lo riserve di capacità intellettuali che sono tuttora inulilizzalte.

Il problema della foimazione delle nuove leve, come l'hanno mostrato le inchieste approfondite delle ,due grandi Commissioni federali, citate all'inizio, si è rilevato estremamente complesso. Per risolverlo in modo, soddisfacente occorrono numerose misure convergenti. Fra queste, consi¬ derata l'entità delle somme ormai necessarie per conseguire una forma¬ zione superiore, l'incremento e lo sviluppo del regime delie borse riveste però un'importanza decisiva.

Il presente disegno di legge sodisfa a lutt'una serie di postulali che, essenzialmente, erano intesi a sollecitare l'intervento federale a favore del¬ le borse di studio. Conseguentemente vi proponiamo di classificare i postu¬ lati seguenti approvati dal Consiglio nazionale: n. 6094 dell'11 giugno 1952 sugli studi universitari; n. 7857 del 28 giugno 1960 per ,l'incoraggia¬ mento della formazione di specialisti nelle discipline scientifiche e tecni¬ che; n. 8109 del 9 marzo 1961 per la formazione di nuove leve scientifiche e tecniche; n. 8195 del 21 dicembre 1961 per l'assegnazione di borse di studio e n. 8292 del 21 dicembre 1961 sul diritto all'istruzione.

Quanto alla costituzionalità del disegno ci siamo già pronunciati più sopra, commentandone partitamente le diverse disposizioni.

Fondandoci sulle considerazioni che siamo venuti illustrando, vi rac¬ comandiamo di approvare l'allegato disegno di legge..

Gradite, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione. . .

Berna, 29 maggio 1964.

In nome del Consiglio federale svizzero, Il Presidente della Confederazione: L. von M POS.

Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

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Messaggio del Consiglio Federale all`Assemblea federale concernente il sussidiamento dei Cantoni nelle loro spese per borse di studio (Del 29 maggio 1964)

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