N° 50

FOGLIO

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FEDERALE

Anno XLVII Berna, 17 dicembre 1964 Volume I Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento : anno fr. 12.--, con alle¬ gata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co.S. A., a Bellinzona (Telefono 5 18 71) -- Conto corrente postale 65-690.

SUNTI DI MESSAGGI del Consiglio federale all'Assemblea federale In questa rubrica sono annunciati, con un breve sunto, i messaggi e i rapporti del Consiglio federale all'Assemblea federale, non pubblicati in lin¬ gua.italiana. Nella parentesi finale (prima parte) è dato il riferimento alla pubblicazione degli originali nelle edizioni tedesca e francese del Foglio fe¬ derale. Per l'ordinazione dei medesimi all'Ufficio degli stampati della Can¬ celleria federale basta indicare la segnatura (seconda parte della parentesi).

27 novembre 1964. .

Messaggio concernente l'istituzione di nuove missioni diplomatiche A partire dal 1945, il Consiglio federale ha dovuto più volte rivolgersi alle Camere per la creazione di nuove missioni diplomatiche. Si trattava, in un primo momento, di ricuperare il ritardo accumulatosi nello svilup¬ po della nostra rete di rappresentanze, specialmente nei Paesi extra-europei, e, in un secondo momento, di adattare l'organizzazione dei nostri servizi esteri all'evoluzione avutasi dopo la guerra. A quest'opera d'adeguamento, il Consiglio federale era spinto non solo dalle usate considerazioni di diritto internazionale e di struttura delle relazioni interstatali, ma anche dai nuovi motivi di politica economica, assurti ormai ad importanza determinante.

I movimenti di liberazione avviatisi nelle ex-colonie sono sfociati nella creazione, fra il 1945 ed il 1963, di più di 50 nuovi Stati, e questa evolu¬ zione non è ancora terminata. Questi nuovi Stati furono riconosciuti successivamente dal Consiglio federale, che ricevette in seguito dalle CaFoglio federale, 1964.

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2406 mere l'autorizzazione d'aprirvi delle rappresentanze, in ossequio al prin¬ cipio dell'universalità delle nostre relazioni diplomatiche. In Africa ed in, Asia, soprattutto, importa costituire e sviluppare un apparato diplomatico appropriato.

L'ondata, di emancipazione è stata profonda soprattutto in Africa. I Paesi nuovi sono animati dal'desiderio di essere ammessi il più rapidamente possibile nella comunità internazionale e manifestano il più vivo interesse a stabilire delle relazioni diplomatiche con la Svizzera. Il Consiglio federale, pertanto, non poteva assumere nei loro riguardi un atteggiamento differente, da quello che aveva avuto a partire dal 1945 di fronte a un gran numero di altri Stati vecchi, o nuovi, e ciò indipendentemente, dalla difesa degli in¬ teressi svizzeri e dai compiti nuovi che ci- spettano. sul piano della coopcrazione tecnica. Per evitare ogni discriminazione di questi Stati nuovi, il Consiglio federale propose allora alle Camere, coi messaggi 7 dicembre 1959 e 8 agosto 1961, di autorizzarlo, mediante una clausa generale, a creare delle missioni diplomatiche presso tutti i paesi che avessero conseguito l'in¬ dipendenza nel 1960, e, pòi, nel corso degli anni 1961, 1962 e 1963, oltre che presso alcuni Stati indicati per nome. Fondandosi sui relativi decreti.fede, rali 24 marzo 1960 e 27 settembre 1961, il Consiglio federale ha così allac¬ ciato delle relazioni diplomatiche con i 35 Stati seguenti: Algeria,. Burundi, Cambogia, Camerun, Cipro, Congo (Brazzaville), Congo (Lcopoldville), Corea (Sud), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Gha¬ na, Guinea, Alto-Volta, Giamaica, Kenya, Laos, Liberia, Madagascar, Ma-, lesia, Mali, Mauritania, Mongolia, Niger, Nigeria, Nuova-Zelanda, Uganda, Re¬ pubblica Centroafricana, Ruanda, Senegal,. Sierra-Leone, Tanganika, Togo, Trinità e Tobago, Ciad.

Il Consiglio federale è ricorso al sistema della rappresentazione mul¬ tipla, accreditando cioè un capo missione presso più Paési. In questa ma¬ niera, solo 6 nuove ambasciate distinte furono create, in Algeria, Costa d'Avorio, Ghana, Congo (Lcopoldville), Nigeria e Senegal. In quattro Paesi, vale a dire nel Kenia, nel Madagascar, in Malesia e nella Nuova Zelanda, sono state aperte delle missioni diplomatiche, dipendenti però da un am¬ basciatore residente in un altro Stato e dirette da un
incaricato d'affari ad interim.

La trasformazione di territori dipendenti in Stati sovrani non ò ancora terminata. Ci si può attendere che altre regioni, in Africa e negli altri con¬ tinenti, arriveranno all'indipendènza nei prossimi anni, anche se in numero molto meno elevato. Il Consiglio federale dovrebbe poter seguire la stessa politica già praticata verso gli Stati che hanno acquistato l'indipendenza a partire dal 1945', vale a dire allacciare delle relazioni diplomatiche con il maggior numero possibile di Stati che sono divenuti o diventeranno so- vrani dofjo il 1963. Il problema si pone attualmente per Nyassaland (Ma¬ lawi), Malta, Rodesia del Nord (Zambia) e Gambia.

2407 Il messaggio, dopo quest'introduzione generale retrospettiva, continua con capitoletti singoli dedicati al Malawi (ex N}'assaland), a Malta, alla Zam¬ bia e al Gambia e si conclude con la proposta d'approvare l'istituzione di missioni diplomatiche in detti Paesi.

Il disegno di decreto, allegato al messaggio, non comporta clausole ge¬ nerali ma si riferisce unicamente ai quattro Paesi surriferiti.

(1964, li, edìz. ted. pag. 1325, ediz. frane, pag. 1373 - 27 XI 64, N. 9126).

30 novembre 1964.

Messaggio per una nuova concessione alla donticolaro Alpnaclistad-Pilatus Con decreto 24 giugno 1885, l'Assemblea federale accordava, in favore d'una costituenda società anonima, la concessione di costruire ed esercitare una ferrovia a dentiera da Àlpnachstàd alla vetta del Pilatus. La società fu poi fondata il 29 marzo 1886, con sede in Alpnach. L'esercizio fu inaugu¬ rato il 4 giugno 1889; la denticolare'disponeva allora di G motrici a va¬ pore.

Il messaggio ritraccia la storia di quest'impresa posta in una zona che di¬ venne presto di richiamo turistico addirittura mondiale, non appena le at¬ trezzature alberghiere e di trasporto furono adeguate e completate. Il mes¬ saggio si sofferma specialmente a dare un quadro della situazione attuale, dai diversi punti di vista. ' .

, Il secondo capitoletto tratta della domanda di rinnovo dell'attuale con¬ cessione, che scade il 24 giugno 1965. Il rinnovo è slato chiesto già il 14 ago¬ sto 1963, per una durata, di cinquantanni. Il capitolo esamina partilamente gli argomenti addotti in appoggio della domanda, espone le opinioni degli enti e del Cantone interessato (che è d'opposizione, le esigenze cantonali non essendo pienamente soddisfatte) e sottolinea infine l'urgenza di attuare la procedura di rinnovo.

Nel terzo capitoletto il messaggio analizza il testo proposto per la nuo¬ va concessione, che risulla conforme, tranne nell'articolo concernente le tariffe, a quello delle concessioni presentate all'approvazione parlamentare a contare dall'entrata, in vigore della nuova legge sulle ferrovie. La que¬ stione delle tariffe è poi esaminata a parte.

Il messaggio conclude (cap. IV) proponendo , che alla Società sia accor¬ data una nuova concessione cinquantennale. L'opposizione del Cantone non rende impossibile il conferimento d'una nuova concessione, in quanto
l'ar¬ ticolo 5 della legge federale sulle ferrovie, se pur dispone che i Cantoni interessati devono essere consultati prima del conferimento della conces¬ sione, non dà punto alla loro eventuale opposizione un valore deter¬ minante.

Segue il disegno di decreto federale concernente le nuova concessione.

(1964, U,\ediz. ted. pag. 1331, frane, pag. 1379 - 30 XI 64, n. 9125).

2408 30 novembre 1964.

Rapporto concernente la riduzione del soprapprozzo sulla polvere di latte scremato di provenienza estera Siccome il Consiglio federale ha proceduto, il 5 ottobre, a determinare a nuovo il soprapprezzo sulla polvere di latte scremato di origine estera, diviene necessario, giusta l'articolo 30,3 dello statuto del latte, farne rap¬ porto alle Camere. Il rapporto inizia con un ampio quadro della situazione precedente l'adeguamento operato il 5 ottobre.

II decreto del 25 aprile 1958 gravava la polvere di latte scremato estera d'un soprapprezzo di fr. 30.-- per quintale lordo. Questa somma, aggiunta al dazio di fr. 50.--, portava a 80 fr. per quintale lordo l'onere su queste importazioni. Detto onere era inteso a frenare l'impiego dei succedanei del latte per l'ingrassamento e l'allevamento dei vitelli, e tanto più si giustifi¬ cava, dn quanto il prezzo della polvere di latte scremato estera tròvavasi così al disotto (circa 40 fr. per 100 kg.) rispetto a quello dell'analogo pro¬ dotto indigeno da pregiudicare assai Io smercio di quest'ultimo. Il sistema del soprapprezzo è stato preferito, come più efficace, a quello del ritiro, applicato alla polvere di latte intero; il soprapprezzo costituisce inoltre una fonte d'introiti utile per coprire le perdite risultanti dalle azioni d'avvalo¬ ramento dei prodotti lattieri.

Dopo l'entrata in vigore del predetto decreto, la produzione e l'impor¬ tazione della polvere di latte scremato si sono sviluppate come segue:

1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 (I-IX)

Produzione t.

' 4.145 5.540 6.211 6.439 8.193 9.744 , 7.563

Importazione t.

430 16 6 1.213 4.248 2.534 5.398

Totale t.

4.575 5.556 6.217 7.652 12.441 12.278 12.961

. La progressione discontinua, a partire dal 1962, della produzione e par¬ ticolarmente della importazioni è evidentemente dovuta all'impiego di quan¬ tità considerevoli di succedanei del latte per l'ingrassamento e l'alleva¬ mento dei vitelli. Riguardo al settore delle derrate alimentari, per contro, l'utilizzazione di questo prodotto si è dimostrala abbastanza stazionaria.

Il rapporto tratta poi, nel secondo capitolo, l'evoluzione del mercato a pariire dalla surriferita situazione iniziale. Questo capitoletto reca un pro¬ spetto sull'evoluzione dei prezzi del prodotto indigeno (retti da convenzio¬ ni conchiuse fra l'Unione centrale e i produttori) che riproduciamo:

2409 A contare dal 1° giugno 1° settembre 1° novembre 22 aprile

1961 1961 1962 1964

Per alimentari Per foraggi f.r. al kg fr. al kg 1.65 1.70 1.75 1.85

1.55 1.65 1.70 1.80

Nel terzo capitolo il rapporto riferisce i pareri dati dagli organi consul¬ tati e dalle parti interessate in merito al soprapprezXo e, nel quarto, l'opi¬ nione del 'Consiglio federale, ch'è stata di ridurre il soprapprezzo da 30 a 10 franchi il q lordo di polvere di latte scremato estera. Il rapporto chiede alle Camere d'approvare la misura già presa dal Consiglio federale cosicché la medesima possa restare in vigore.

(1964, II, ediz. ted. pag. 1339, frane, pag. 1387 - 30, XI 64, N. 9122).

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17.12.1964

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