2047

9095

MESSAGGIO del

Consiglio federale all'Assemblea federale concernente una modificazione della legge federale sulla procedura penale (Del 2 ottobre 1964)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri, Ci pregiamo di sottoporvi un disegno di legge federale che modifica quella del 15 giugno 1934 sulla procedura penale. Questa modificazione con¬ cerne gli articoli 268 sull'ammissibilità del ricorso per cassazione e 275 bis sulle competenze della delegazione di tre giudici della Corte di cassazione..

I Il disegno lia avuto origine da una lettera del Tribunale federale del 21 novembre 1957 al Dipartimento federale di giustizia e polizia. Con altra let¬ tera del medesimo 'giorno, quel tribunale domandava d'aumentare i valori litigiosi affinchè fosse possibile tener conto della svalutazione monetaria. Le due istanze esponevano il desiderio del Tribunale federale d'essere meno gravato.

La legge federale del 19 giugno 1959 clic modifica quella sull'organizza¬ zione giudiziaria e la procedura penale (RU 1959 921) lia aumentato alcuni valori litigiosi nell'amministrazione della giustizia civile e nella giurisdizione amministrativa esercitale dal Tribunale federale. · S'era in vece soprasseduto all'esame dell'istanza concernènte il ricors.o per cassazione alla Corte di cassazione, tanto più che la nuova legge sulla circolazione stradale era stata emanata soltanto il 19 dicembre 1958 e non è entrata interamente in vigore che il l0,gennaio 1963 (cfr. art. 99, cpv. 2, dell'O del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale, RU 1962 1420), poiché s'attendeva che questo nuovo ordinamento provocasse un maggior numero di ricorsi alla Corte di cassazione.

·

2048 Nel frattempo, i Cantoni, la Federazione svizzera degli avvocati e gli uffici federali competenti hanno avuto l'opportunità di dichiararsi circa la modificazione delle disposizioni sul ricorso per cassazione.

I Abbiamo l'onore di presentarvi un rapporto su questa faccenda e sotto¬ porvi le nostre proposte.

, II La seguente tabella indica, per gli ultimi vent'anni, le quantità dei ricorsi alla Corte di cassazione, di quelli espediti dalla delegazione di tre giudici secondo l'articolo 275 bis della legge sulla procedura penale e di quelli rimasti'pendenti alla fine di ciascun anno.

Anno

Nuovi ricorsi per cassazione presentati

1944: 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 . 1954 1955 ' 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963

366 348 ' 398 ·448.

457 479 496 495 448 446 477 434 419 476 ' 451 485 522 443 .

476 4451)

(Totale) Media annua

(9009) .

' 459,45

Ricorsi per cassazione espediti dalla delegazione di tre giudici in per cento dei ricorsi Casi · per cassazione ·presentati 196 · 195 246 292 300 359 296 355 300 258 307 274 195 220 241 221 263 180 259 . 228 (5185) 259,25

'

.

53Ì5 56,0 61,8 65,1 ,65,6 74,5 59,6 71,7 66,9 57,8 64,3 63,1 46,5 46,2 53,4 45,5 50,4 40,6 54-,4 ' 51,2 (1148,1) 57,5

Ricorsi pendenti alla fine dell'anno

v.



'

,

'

24 22 23 29 49 58.

43 , 48 ' 41 76 87 67 78 56 41 64 49 67 73 32

(1027) . 51,35

1) Dei quali, 150 concernevano cause di circolazione stradale..

Il .Tribunale federale allega doversi presumere dal crescere della circo¬ lazione stradale un nuovo aumento di pratiche, al che converrebbe ovviare ponendo un freno alle stesse; tanto più che il numero di quelle rimaste pen-

2049 denti non è diminuito nel corso degli anni in cui i ricorsi sono stati meno numerosi. Dopo gli anni dal 1948 al 1954, il numero delle pratiche espedite dalla delegazione di tre giudici è diminuito (massimo nel 1949 = 359, mi¬ nimo nel 1961 = 180, rispetto a una media annua di 259 a contare dall'anno 1944). Ciò significa che ia Corte plenaria ha-trattato un maggior numero di pratiche.

Essendo la Corte di cassazione composta di soli cinque giudici, tutti i membri devono partecipare al giudizio nelle cause da trattarsi in seduta ple¬ nària e quindi a tutte le udienze, laddove, nelle Corti civili, composte di sei giudici, uno è libero a turno. I membri della Corte di cassazione che non fanno parte della delegazione di tre giudici devono sobbarcarsi a un numero di casi maggiore. Osserva il Tribunale federale che: «L'occupazione inin¬ terrotta per ricorsi privi d'interesse-generale, .impedisce alla Corte di cassa¬ zione d'adoperare l'attenzione necessaria alle decisioni di principio; i suoi membri non riescono quasi più a tenersi informati sulla dottrina penale ».

Certo, la Corte può sgravarsi aggregandosi dei giudici supplenti, ma il Tribunale fedex*ale stima che, alla lunga, questo partito non è soddisfacente, dovendo nondimeno compiere molti lavori « che non giovano al richiedente nè servono a illuminare le questioni giuridiche di principio e quindi all'inte¬ resse generale ». Secondo il medesimo tribunale, questa considerazione s'op¬ porrebbe anche a un aumento del numero dei giudici. Da prima, esso era del parere clic occorresse sgravare la Corte, restringendo il diritto di ricorrere per cassazione.

III La proposta primitiva del Tribunale federale era d'impedire il ricorso per cassazione nel caso di multa inferiore a 100 franchi. Certo, da una veduta esclusivamente aritmetica, la quantità del lavoro varia secondo che un rime¬ dio giuridico dipenda, o no, da un ammontare minimo della multa. Ma oc¬ corre considerare anche altro.

Il Tribunale federale criticava come « un'esagerazione della tutela giu¬ ridica » la possibilità di poter essere adito frequentemente per cause penali , implicanti una multa minima; nè comprendeva perchè in materia penale la violazione del diritto federale potesse invocarsi senz'alcun'a restrizione da¬ vanti alla Corte suprema del paese, laddove ciò non sarebbe
possibile per le liti civili (per esempio, in materia di locazione o di contratto di lavoro) poi¬ ché ordinariamente il valore litigioso è troppo piccolo.

L'idea di subordinare l'ammissibilità del ricorso per cassazione a un « valore litigioso » non è nuova. L'articolo 6 del decreto federale urgente dell'I 1 dicembre 1941 che modificava provvisoriamente l'arganizzazione giu¬ diziaria (RU 57 1516) escludeva questo ricorso per l'accusato e l'accusatore privato quando fosse stata pronunciata una multa fino a cento franchi per ingiurie o lesioni personali semplici, o fino a cinquanta, franchi nei casi di contravvenzione. Durante i lavori di preparazione della nuova legge sull'oro

Foglio, federale, 19G4.

130

2050 ganizzazione giudiziaria, la maggioranza della commissione di periti, nono¬ stante il parere del Tribunale federale, s'era dichiarata contraxùa all'esclu¬ sione del ricorso di cassazione per i casi di poca importanza e il Consiglio federale aveva per tanto rinunciato a proporre una restrizione di questo ge¬ nere (messaggio del 9 febbraio 1943, FF 19A3, ediz. ted. pagg. 158-160, ediz.

frane, pagg. 167-169). Le Camere federali condivisero questa opinione.

A nostro parere, il raffronto con le sentenze civili non impugnabili per riforma al Tribunale federale non è concludente, perchè, come riconosce lo stesso Tribunale federale, i dixùtti della personalità sono-più particolai'mexxte toccati in materia penale. In un tempo in cui si tende ad accrescere là txxtela giuridica, una x*estxizione di questa garanzia nell'ambito del diritto pub¬ blico, segnatamente del diritto penale, sarebbe certamente'molto impo¬ polare. Non dev.esi dimenticai-e, che sovente, nel caso di multe inflitte dal giudice, il lox-o ammontare è molto meno importante della colpevolezza o non colpevolezza., .

In una controversia civile, il valore litigioso è determinato dalle parti.

Nel processò penale, la colpevolezza o non colpevolezza è accertata dal giu¬ dice. Ixx oltx-c, l'articolo 48 CP stabilisce che la multa non è determinata uni¬ camente secondo la colpa, ma anche secondo la condizione del condannato.

Per esempio, nel caso di contx'avvenzioni in materia di polizia delle feiTovie e di perturbamento del servizio ferroviario o di pubblici servizi (art. 238 e 239 CP), commesse sovente da persone poco abbienti, questi colpevoli si ve¬ dono infliggere delle multe inferiox-i a cento franchi. Simili casi sarebbero dùnque sottratti a priori alla cognizione del Tribunale federale. Questo di¬ fetto di competenza, e quindi d'una giurisprudenza unifòi'me, sarebbe tanto più grave, in quanto solitamente i processi penali sono in fatto il fondamento dei susseguenti processi di responsabilità civile. Per ciò, la Federazione svizzex*a degli avvocati rileva la'gx*ande importanza delle sentenze penali per il x'cgolamento delle controversie civili e coixclude che la diminuzioixe del lavoro della Corte di cassazione sarebbe ben presto compensata da xxn sovrac¬ carico di lavoro per le Corti civili.

La medesima Federazione osserva anche,
a ragione, clxe, subordiixaixdo' il ricorso per cassazione alla condizione che la multa ascenda almeno a una.

certa somma, il lesgislatorc approntex'cbbe al giudice cantonale il mezzo d'im¬ pedirlo con l'infliggere una multa appena inferiore a questo minimo. Aggiiinge « clxe, per uguali ixxfrazione e condizioxxi del condanxxato, i Cantoni e i Comuni stabiliscono multe diversissime ».

Per questi motivi, giudichiamo che non sia il caso di* far dipendere la ammissibilità del ricorso per cassazione da un certo ammontare minimo del¬ la multa.

" .

.

iv / . · · ·D'altra parte, noxx diversamente dal Tribunale fedex ale, crediaxxxo non possa tollerarsi il costante sovx-accarico della Corte di cassazione, nò il rischio

2051 di vedere soffrire la qualità della sua giurisprudenza. Ma importa vedere come sia possibile rimediare a questo stato di cose.

Il primo partito che corre alla mente sarebbe quello d'aumentare il nu¬ mero dei membri della Corte di cassazione. L'articolo 1 della legge sull'orga¬ nizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943 prevede da 26 ,a 28 giudici. Al presente, secondo l'articolo 1 del decreto federale del 28 settembre 1928 concernente il numero dei membri, dei cancellieri e dei segretari del Tribu¬ nale federale (CS 3 546), i giudici federali sono 26. Se fossero eletti ancora due e assegnati alla Corte di cassazione, due membri, a turno, non funzione¬ rebbero nella Corte plenaria e quindi non assisterebbero a un numero corri¬ spondente di sedute., In altre parole, ciascun membro della Corte di cassa¬ zione sarebbe sgravato di due settimi del lavoro.

Come risulta dalla lettera del 21 novembre 1957, il Tribunale federale sarebbe piuttosto contrario a un aumento dei suoi giudici. Esso confermava questa opinione in una lettera del 3 luglio 1961 al Dipartimento federale di giustizia e polizia, riferendosi ai motivi già addotti nel 1941, almeno fintanto « che sarà possibile sgravare la Corte di cassazione con altre misure ». I mo¬ tivi addotti nel messaggio del Consiglio federale del, 10 ottobre 1941 (FF 19AÎ, ediz. ted. pag. 774, ediz. frane, pag. 778) a sostegno" d'un decreto fede¬ rale modificante provvisoriamente l'organizzazione giudiziaria federale sono: « Il Tribunale si compone di 26 giudici. Aumentando questo' numero, osso risulterebbeun corpo troppo pesante e sarebbe seriamente da temere per il suo prestigio e la qualità, dei giudici e della giurisprudenza. Un tale partito potrebbe essere con¬ siderato solo qualora risultassero insufficienti altre misure che permettano di sgra¬ vare il Tribunale senza pregiudicare la potezione giuridica e la bontà della giuri¬ sprudenza ».

Noi crediamo che il nostro disegno proponga una soluzione che tiene conto di queste considerazioni indipendentemente da un aumento del numerò dei giudici del Tribunale federale.

V

~

Come abbiamo detto nel campo III, non conviene subordinare il ricorso per cassazione alla condizione che la multa ascenda a un determinato am¬ montare minimo, per esempio, a cento franchi. Gli argomenti che erano stali addotti contro una tale misura mantengono tutti il loro valore; ancorché questa somma corrisponda al minimo richiesto per l'iscrizione d'una multa nel casellario giudiziale (cfr. DCF 22 nov. 1960 che modifica l'O sul casel¬ lario giudiziale, RU 1960 1425).

Poco più della metà dei ricorsi per cassazione px*esentati contro multe minori di 100 franchi concernono casi di circolazione stradale, la cui aliquota rispetto al totale dei nuovi ricorsi è all'incirca di un decimo a un settimo. Si potrebbe riflettere se non convengo, in avvenire, affidare la cognizione di tutti i casi di circolazione" stradale alla delegazione di tre giudici, anzi clic alla

2052 Corte plenaria. Ora, un tale partito non soddisferebbe, non potendoci pre¬ tendere che le condanne per infrazioni di questo genere siano meno impor¬ tanti delle altre. Non si può sgravare la Corte di cassazione togliendo alla sua composizione un campo detcrminato o restringendo la sua composizione.

Sarebbe invece giustificato, anziché restringere la competenza della dele¬ gazione di tre giudici a non entrare nel merito dei ricorsi o a respingerli solo se è unanime a giudicarli manifestamente inammissibili, rispettivamente a considerarli senza, esitazione infondati, come è ora previsto nell'articolo 275 bis, allargarla ad altri casi. Essa dovrebbe poter giudicare anche dei ricorsi contro multe inferiori a cehto franchi o contro le dichiarazioni di non doversi procedere, nei casi in cui sia improbabile una multa più elevata se il ricorso fosse ammesso, ossia anche dei ricorsi che non fossero manifesta¬ mente inammissibili o infondati. , / In questa maniera, rimarrebbe esperibile il ricorso al Tribunale federale anche nel caso di multa inferiore a cento franchi. La maggior parte dei Can¬ toni approva questo partito. Quello di Berna, tuttavia, teme clic il giùdice cantonale non possa, fissando l'ammontare della multa, sottrarre la causa alla Corte plenaria. Vorrebbe che a tale Corte fossero sottoposti d'obbligo le questioni giuridiche che debbano essere sciolte per la prima volta. Anche il Cantone di Neuchfitel desidererebbe che « des questions de principe et de nature à faire jurisprudence » siano riservate alla Corte di cassazione sedente con cinque giudici. Il capoverso 3 dell'articolo 275 bis proposto terrebbe conto di questi desideri, prevedendo che le decisioni di principio, segnata¬ mente quelle destinate a fondare una giurisprudenza o a mutare una pratica esistente, sarebbero riservate alla Corte plenaria. Non sarebbe pregiudizievole delegare a una Corte di cassazione composta di tre membri i casi comuni; an¬ che la Camera criminale; la Camera d'accusa e la Camera d'esecuzione e dei fallimenti constano soltanto di tre giudici, nè sembra che ne siano risultati degli inconvenienti.
VI
Già nella lettera del 21 novembre 1957, poi in quella del 3 luglio 1961, il Tribunale federale faceva osservare che in parecchi Cantoni non v'ha al¬ cun mezzo di diritto cantonale per la violazione del diritto federale contro certe sentenze penali dei tribunali inferiori (tribunali distrettuali, delegazioni di questi tribunali, giudici unici), ond'è che, secondo l'articolo 268 della legge federale sulla procedura penale, queste sentenze di prima istanza possono essere impugnate direttamente davanti alla Córte di cassazione del Tribunale federale. : Questo contrasta direttamente con i principi dell'organizzazione giudi¬ ziaria cantonale e federale, potendo i giudizi dati in prima istanza da tribu¬ nali inferiori essere impugnati, senza,passare per una seconda giurisdizione cantonale, davanti al tribunale supremo del paese, il quale, ove siano di com¬ petenza della Corte di cassazione plenaria, deve farli esaminare da cinque

2053 giudici federali. Questa procedura abbreviata è particolarmente urtante quando il tribunale distrettuale è un giudice unico. La rinuncia ai gradi ordi¬ nari di giurisdizione nuoce alla protezione giuridica, cui l'incolpato ha diritto.

Questi, in fatti, può pretendere, che il suo caso sia esaminato a fondo e co¬ scienziosamente, sia in fatto sia in diritto, e tale compitò dovrebbe spettare innanzi tutto alle giurisdizioni cantonali.

In quanto manchi la possibilità d'una impugnativa cantonale, i ricorsi per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale sono necessa¬ riamente più numerosi, il che gli cagiona maggior lavoro.

In materia civile, il legislatore federale è già intervenuto con la legge del 1943 sull'organizzazione giudiziaria, la quale, di regola, non autorizza il ricorso per riforma al Tribunale federale, che contro le decisioni finali dei tribunali cantonali supremi (art. 48, cpv. 1 e 2, lett. a).

Il Tribunale federale ha proposto di rivedere in questo senso l'articolo 268 della legge federale sulla procedura penale. I Cantoni hanno avuto l'op¬ portunità di presentare le loro osservazioni. Soltanto due risposero negativa¬ mente; uno dichiarava d'essere esitante; tre non risposero; i rimanenti die¬ dero espressamente o tacitamente il loro accordo. Due Cantoni osservano che dovrebbero completare il loro diritto procedurale penale.

Ci preme specificare che non intendiamo punto escludere il ricorso per cassazione contro le sentenze dei tribunali supremi dei Cantoni (Corti d'assise o camere criminali delle corti supreme), nò contro quelle dei tribunali infe¬ riori che abbiano giudicato in seconda e ultima istanza cantonale.

Anche il Ministero pubblico della Confederazione deve poter ricorrere per cassazione contro multe minime, non tanto a cagione della condanna, quanto per assicurare un'applicazione uniforme del diritto federale, segnata¬ mente delle leggi amministrative. Per ciò, nell'articolo 268, numero 1, da noi proposto, è prevista un'eccezione in favore di quel Ministero. Quest'inugualianza di trattamento dell'incolpato rispetto al Ministero pubblico della Con¬ federazione è giustificata, poiché il ricorso per cassazione non ha il medesimo scopo per entrambi. Per il procuratore generale, esso è il mezzo, non di perse¬ guire il colpevole, ma d'assicurare
l'interpretazione uniforme del diritto pena¬ le (cfr. Leuch Die Nichtigkeitsbeschwerde an den Kassationshof des Bundesgcrichts gegen Entscheidungen der Kantonalen Gerichte, in Divista penale svizzera, anno LVII, pàg. 11). Quest'eccezione in favore del Ministero pub¬ blico della Confederazione può anche costituire per l'incolpato una garanzia dell'oggettività del processo penale.

VII Il disegno di legge è conforme alla Costituzione federale come la legge sul¬ la procedura penale. Esso cioè si fonda sugli articoli 106 e 114 della stessa.

L'articolo 112 della Costituzione federale indicato nell'ingresso della legge del 1934 sulla procedura penale non concerne le nuove disposizioni.

2054 Vili

. · ·

Vi presentiamo qui accluso un disegno di legge conforme alle nostre spiegazioni e vi raccomandiamo d'approvarlo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 2 ottobre 1964.

In nome del Consiglio federale svizzero, Il Presidente della Confederazione: L. von Moos.

Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

*

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio del Consiglio Federale all`Assemblea federale concernente una modificazione della legge federale sulla procedura penale (Del 2 ottobre 1964)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1964

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

43

Cahier Numero Geschäftsnummer

9095

Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum

29.10.1964

Date Data Seite

2047-2054

Page Pagina Ref. No

10 155 151

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.