1216

9038

MESSAGGIO del .

I

Consiglio federale all'Assemblea federale concernente l'elenco delle funzioni i cui titolari hanno la qualità di funzionari federali (Del 5 giugno 1964)

Onorevoli signori Presidente e Consiglièri, Giusta l'articolo 1, (Capoverso 2, della legge del 30 giugno 1927 sull' ordinamento dei funzionari 'federali (CS 1, 453 - A (111 J 1), il Consiglio federale «forma l'elenco delle funzioni i cui titolari hanno la qualità di funzionari» e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea federale. L' elenco vigente, allestito il 3 settembre 1954 ed approvato dalle Camere il 14 marzo 1955, dev'essere ora completamente riveduto, in seguito alla modificazione dell'organico nel 1963 e alla creazione di nuove funzioni.

Ci pregiamo pertanto di sottoporvi l'elenco nella sua nuova versione.

, I. In generale I Consigli legislativi, adottando la legge sull'ordinamento dei funzio¬ nari federali, riservarono a se stèssi l'approvazione dell'elenco delle fun¬ zioni, in quanto intendevano attuare una rigorosa distinzione tra la 'ca¬ tegoria dei fuzionari e quella degli altri agenti (impiegati e operai): la prima era, circa i diritti e i doveri, compiptamente definita dalla legge surriferita mentre, secondo l'articolo 62 della medesima, era lasciato al Consiglio federale di precisare, con adeguate prescrizioni, i rapporti di ser¬ vizio validi per la seconda. 1 ; ' Questa dicotomia non ha però più l'importanza che ancora riteneva nell'anno (1927) in cui fu deliberata la legge sull'ordinamento dei fun¬ zionari, quando si dava alla nozione di «funzionàrio» un'accezione molto ristretta. Tuttavia, ancorché il rigore del concetto sia andato perdendosi, il rapporto tra la categoria degli impiegati e operai e quella dei funzionari non è essenzialmente mutato, come si può. rilevare dalla tavola seguente:

1217

1. Amministrazione centrale a. Effettivi assoluti Funzionari

Impiegati

1929 1940 1950 1960 1963

5 344 6 886 10 174 15 993 16 696

1094 3 470 6 491 3 963 4 890

·

Operai 3 199 11 990 8 477 8 346 8 464

Rapporti particolari di servizio (2) 301 491 752 1 166

Totale

co Cn

Anno (1)

9 938 22 837 25 894 29 468 31 485

3 2 3 4 4

100 100 100 100 100

120 223 496 1.411 1 915

"21043.

21 252 28 893 37 398 41 840

1 1 2 4 5

100 100 100 100 100

b. Effettivi percentuali 1929 1940 1950 1960 1963

54 30 39 54 53

12 891 12 992 16459 22 025 22 704 ' \

1929 1940 1950 1960 1963

32 53 33 28 27

2. Azienda delle poste, telefoni e telegrafi · a. Effettivi assoluti

' 1929 1940 1950 1960 1963

11 15 25 14 16

7 797 7 693 10 862 12 759 15 582

235 344 1076 1 203 1 639

b. Effettivi percentuali 61 61 57 59 54

37 36 37 34 37

1 2 4 3 4 .

.

'

1) Stato a dicembre. ( 2) Insegnanti del Politecnico, ministri, comandanti d'unità, apprendisti e, so¬ prattutto, ausiliari delle FFS.

3) Dipartimenti, Cancelleria, tribunali federali e officine militari.

1218 \ 3. Ferrovie, federali a. Effettivi assoluti

1929 1940 1950 1960 1963

27 593 22 211 29 080 32 596 32 561

1 070 1 282 1949 1 614 2 010

4 961 3 643 3'416 3 042 .

. 3 070

34 024 ,27 610 36 903 40 183 41 864

400 474 2 458 .

2 931 4 223

b: Effettivi percentuali 1929 1940 1950 1960 1963

81 80 '79 81 78

3 5 /54 5

15 13 9 8 · '7

'

1 2 7

7 10

'

100 100 100 100 100

Per contro, i doveri e i diritti dei funzionari, da una parte, e quelli degli impiegati e operai, dall'altra, sono andati vieppiù convergendo. Or¬ mai ciascuna delle due categorie ha diritto agli stessi salari, alle stesse indennità e alle stesse vacanze; la sola differenza importante che ancora sussista è che il funzionario viene nominato per tutt'un periodo amminir sti-ativò, mentre i rapporti di sei-vizio dei non funzionari possono essere rescissi in ' ogni -tempo, osservando, evidentemente, i termini di licenzia¬ mento. ' II. Il nuovo elenco delle funzioni . L'elenco del 3 settembre 1954 è stato riadeguato ai Insogni nel 1959,.

1960, 1961 e 1962, mediante l'inserimento, la soppressione, il mutamento-di denominazione di diverse funzioni. Queste modificazioni, di non grande momento, sono state sottoposte all'approvazione delle Camere per il trଠmite dei rapporti di gestione. i / Per contro, la revisione generale dell'organico, attuata nel 1963, com¬ porta un vero sovvertimento dell'elenco: numerose funzioni hanno mutato nome oppure sono state ripartite su due o più classi di salario e molti im¬ pieghi sono stati promossi al grado di funzioni. Modificazioni, queste, che non traducono però alcun aumento degli ' effettivi di personale. Nò col cambiare la denominazione o, la classe ne con l'attribuire la qualità di funzionari ad agenti che non l'avevano, si sono infatti creati dei nuovi

1219 posti di lavoro; si è bensì semplicemente provveduto à riad'eguare la na¬ tura giuridica d'una parte degli impieghi.

I mutamenti di denominazione, decisi in occasione della modifica¬ zione dell'organico, e la consecutiva adozione dei .nuovi titoli rispondono a un bisogno dell'amministrazione e del personale. Occorre infatti sempre cogliere l'occasione di mettere i nomi delle funzioni in consonanza con i compiti effettivi dei titolari, nonché con l'uso corrente. Molte nuove desi¬ gnazioni sono state provocate dai progressi tecnici, che hanno aperto, questi ultimi anni, attività e mestieri non noti innanzi: tal è slato il caso, segnatamente, presso la Direzione degli aerodromi militari, che abbiso¬ gnava di molte nuove designazioni per poter esattamente distinguere i di¬ versi specialisti secondo le loro particolari incombenze. In fine, delle desi¬ gnazioni nuove sono dovute essere ritrovale per soddisfare le esigenze di una giusta classificazione dei funzionàri nella scala dei salari. Siccome, come l'abbiamo già detto, questi mutamenti non rappresentano affatto 1' aspetto fermale della creazione di nuovi posti di lavoro entro l'ammini¬ strazione, abbiamo potuto senz'altro procedere ad attribuire le nuove de¬ nominazioni ai titolari.

Un vero cambiamento della natura del rapporto di servizio è invece implicito nelle aggiunte all'elenco delle funzioni che specifichiamo nei quattro capitoletti seguenti. Queste aggiunte potranno essere messe in vi¬ gore soltanto dopo che siano approvate, col muovo elenco, dall'Assemblea federale.

1. Funzioni del servizio diplomatico e consolare I titolari delle funzioni dql servizio diplomatico e consolare non soggiaciono alla legge sull'ordinamento dei funzionari, in quanto la loro .re¬ tribuzione all'estero deve essere stabilita sulla base di principii assai dif¬ ferenti da quelli applicati per il personale interno. Tuttavia, nel messag¬ gio del 18 luglio 1924 concernente il disegno di legge .sull'ordinamento dei funzionari federali (FF 1924, ed. franc., Ili, 1), il Consiglio federale aveva già premesso che qualora «più tardi dovesse rivelarsi opportuno d'esten¬ dere l'ordinamento dei funzionari a dette categorie d'agenti, tale misura non dovrebbe sollevare nessuna difficoltà». Oggi quest'estensione dell'or¬ dinamento risponde, proprio a un bisogno dell'amministrazione
e del per¬ sonale, occorrendo fissare i diritti e i doveri dei titolari delle funzioni di¬ plomatiche e consolari non altrimenti che per il rimanente del personale federale. L'assoggettamento dei titolari di queste funzioni alla legge sul¬ l'ordinamento dei funzionari consentirà un tempo di porre termine all'in¬ certezza giuridica che attualmente inficia i loro rapporti di servizio e di colmare una lacuna nell'organico federale.

1220 Le nuove funzioni in parola sono le seguenti (le elenchiamo nell'or¬ dine dei gradi) : ' ' Capomissione Segretario di cancelleria Consigliere d'ambasciata .

Segretaria d'amministrazione Console, generale Registratore Console Crittografo Segx*etario d'ambasciata Segretaria stenodattilografa Console aggiunto Commesso di'registratura , Viceconsole Usciere commesso Aggiunto di cancelleria Uscière · Caporegistratura . Aiuto d'ufficio Crittografo specialista Ausiliario Nelle condizioni attuali, le funzioni qui sopra elencate verranno oc¬ cupate da quei 700 agenti che già si trovano al servizio della 'Confedera¬ zione.

2. Funzioni previste per gli operai sottoposti sinora alla legge sul lavoro nelle fabbriche Allorché si deliberò la legge sull'ordinamento'dei funzionari, si ri¬ tenne razionale.di negare questa qualità agli operai sottoposti alla legge sul lavoro nelle fabbriche (segnatamente a quelli delle officine militari in regia e a quelli delle officine delle Ferrovie federali) per due ragioni: innanzi tutto perchè, come ci è già occorso di dire, si era. allora restii ad estendere troppo il concetto di funzionario e, in secondo luogo, perchè il Consiglio federale reputava, che il volume della produzione e le possibi¬ lità d'impiego nelle officine militari erano troppo incerte. Le condizioni oggigiorno appaiono ben (diverse, da un doppio profilo: da un lato, l'espe¬ rienza di numerosi anni consente di farsi un'idea esalta, del volume di produzione assicurato e, quindi, della manodopera necessaria tanto che la maggior parte degli operai federali beneficia ormai di rapporti di servizio duraturi -- per tacere degli operai ferroviari che sono diventati funzio¬ nari già nel 1947 --; dall'altro lato, la Confederazione è venuta vieppiù accordando agli operai permanenti un trattamento da funzionari (certo permane la possibilità di licenziare un operàio rispettando il (terminé di 3-6 mesi, ima essa è pressoché vanificata dal fatto che l'operaio, licenziato senza sua colpa, mantiene il pieno diritto alle prestazioni della cassa d'as¬ sicurazione del personale).

. Nell'elevare a funzionari gli operai sottoposti sinora alla legge sul lavoro nelle fabbriche, si possono riprendere tal quali le-denominazioni

1221 attualmente usate per essi; trattasi delle funzioni seguenti (elencale se¬ condo il rango): Sostituto del capo operaio Guardiano d'aerodromo Specialista Capogruppo Distributore del lavoro Operaio specialista Artigiano specialista Artigiano ausiliario Caposquadra professionale Magazziniere ausiliario Artigiano Aiuto custode Commesso d'officina Guardiano notturno Capomagazzino Aiuto artigiano Caposquadra Aiuto magazziniere 1 Magazziniere Operaio ausiliario Custode Operaio di magazzino Conducente di autoveicoli Beninteso gli operai permanenti diventeranno titolari effettivi di que¬ ste funzioni soltanto allorché il regolamento dei funzionari sarà stato ri¬ toccato, in modo da poter essere applicato a quegli agenti che fino ad oggi soggiacevano alla legge sul' lavoro nelle fabbriche. Questa revisione è in cantiere; non appena sarà pronta (e .purché l'Assemblea federale approvi quanto qui proponiamo) otterranno la qualità di funzionari gli operai se¬ guenti: Numerò d'operai Officine militari ' ., .

2800 Aerodromi mlilitari .

850 Parchi automobilistici dell'esercito ...

500 Arsenali .

.

. ·· .

1600 Depositi di cavalli dell'esercito . .

. .

270 Magazzini, piazze d'armi ecc. . ...

,250 Totale

6270

È chiaro che saran fatti funzionari soltanto quegli agenti cui risulti assicurato un impiego durevole, indipendente dalle eventuali fluttuazioni dell'indice d'occupazione; gli altri conserveranno ovviamente dei rapporti di servizio rescindibili. ' 3. Funzioni dell'istituto di ricerche sui reattori Attualmente, gli agenti dell'istituto di ricerche sui reattori, entrato a far parte dell'amministrazione soltanto a contare dal "I960, sono occupati ancora a titolo d'impiegati. L'elenco in vigore non contiene infatti un gruppo di funzioni adeguate' alle diverse specialità. Il nuovo elenco lo in-

1222 tròduce; esso risulta così puntualmente applicabile anche ai lavori che si svolgono nell'istituto. .Le denominazioni sono: Capo controllore ' Controllore delle radiazioni Caposciolta Operatore di reattore Specialista della radioprotezione Controllore ausiliario Capo operatore Operatore ausiliario Questo completamento dell'elenco realizza le premesse formali per l'attribuzione della qualità di funzionario a tutti i 360 impiegati dell'Isti¬ tuto, che fa ovviamente uso anche di altre denominazioni non così tipiche.

A. Funzioni del Deposito federale di stalloni e puledri Mentre gli scudieri e i cavallerizzi del Deposito dei cavalli dell'esercito sono dei funzionari, gli agenti che occupano funzioni parallele nel Depo¬ sito di stalloni e puledri non lo sono. (Questa discrepanza non ha alcuna ragion d'essere. Per ovviarvi e anche per poter conferire la qualità di fun: zronari agli altri agenti permanenti del Deposito di (stalloni e puledri, sono state introdotte nell'elenco le funzioni seguenti: Cavallerizzo principale Capo palafreniere Conducente principale Infermiere; . Palafreniere principale Custode Cavallerizzo Mungitore ~ Conducente ' Operaio agricolo Queste funzioni saranno occupate dai 30 agènti che già stanno al ser¬ vizio della Confederazione in qualità d'impiegati o d'operai.

III. Struttura dell'elenco Per semplificare, si è rinunciato ad articolare l'elenco delle funzioni secondo le amministrazioni; inoltre, la denominazione non contiene più le notazioni «di ci. la, di Ia ci.», ecc., in quanto non si trattava in defini¬ tiva se non di notazioni utili a classificare la funzione ai fini del salario.

Lo stralcio dall'elenco di queste notazioni non significa evidentemente che ise ne cessi l'uso; esse rimangono utili come indicazioni completive del rango (arti 1, cpv. 2). Ancorché così. alleggerito, l'elenco delle funzioni rimane considerevole; vero è che le 570 denominazioni da esso registrate devono servire a definire la posizione dei ben 100 000 agenti che si tro¬ vano al servizio della Confederazione e delle Ferrovie federali.

1223 Come l'abbiamo indicato all'inizio del messaggio, il fondamento le¬ gale dell'allegato disegno lè dato dall'articolo 1 della legge sull'ordina¬ mento dei funzionari del 30 giugno 1927. Il disegno non istituisce alcuna nuova norma giuridica e può quindi assumere la forma di un decreto fe¬ derale .semplice non sottoposto a referendum. ' Fondandoci su quanto precede, vi proponiamo d'approvare l'allegato disegno di decreto federale.

Profittiamo di quest'occasione per presentarvi, onorevoli signori Pre¬ sidente e Consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 5 giugno 1964.

I * ' In nome del Consiglio federale svizzero, Il Presidente della Confederazione L. von Moos.

II Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente l`elenco delle funzioni i cui titolari hanno la qualità di funzionari federali (Del 5 giugno 1964)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1964

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

27

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum

09.07.1964

Date Data Seite

1216-1223

Page Pagina Ref. No

10 154 956

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.