N° 19

FOGLIO

869

FEDERALE

Anno XLVII Berna, 14 maggio 1964 Volume I Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento: annuo fr. 12.--, con alle¬ gata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co. S. À., a Bollinzona (Telefono 5 18 71) -- Conto corrente postale XI 600.

8948

MESSAGGIO del

Consiglio federale all'Assemblea federale per l'adattamento della tassa d'esenzione dal servizio alla nuova organizzazione militare (Estensione dell'obbligo di tassa allo classi di landsturui) · (Del 28 aprile 1964)

Onorevoli signor], Presidente e Consiglieri, La legge federale del 12 giugno 1959 *5 su la tassa d'esenzione dal ser¬ vizio militare, è venuta a porsi come nuovo fondamento per il computo della tassa militare ed è ormai certo, dopo tre periodi

  • Tuttavia, la legge federale del 21 dicembre 1960 2) clic modifica l'or¬ ganizzazione militare, ha riformato considerevolmente i criteri basilari del diritto militare, segnatamente circa la durala degli obblighi, la com¬ posizione delle classi d'esercito secondo l'età e l'adempimento del ser¬ vizio d'istruzione. Riteniamo quindi opportuno di esaminare se 'tali emen¬ damenti non.motivino un riadattamento della lassa militare a contare dal 1° gennaio 1964 che è la data in cui hanno preso effetto, giusta il. decreto del Consiglio federale del 28 marzo 1961 31 concernante la messa in vi¬ li RU 1959, 2125 (A XI C 8). .

    2) RU 1961, 241 i(A XI A).

    3) RU 1961, 253 (A XI A).

    Foglio federale, 1964.

    55

    870 gore e l'introduzione della legge federale modificante l'organizzazione militare. , .

    La riorganizzazione dell'esercito, la conseguente riduzione della du¬ rata degli obblighi militari e il nuovo ordinamento Ideile classi d'età erano allo studio, quando il Consiglio federale presentò il messaggio dell'1-1 lu¬ glio .1958 *) concernente il nuovo ordinamento della tassa d'esenzione dal servizio militare.

    Già allora, il Consiglio fedlerale accennò all'eventualità di dover, adat¬ tare, a breve scadenza, la muova legge sulla tassa militare ai mutamenti previsti nel campo della legislazione militare. (Considerando però l'urgenza della riorganizzazione della tassa milifarej esso rinunciò a differirne il.

    compimento, preferendo arrischiare' l'inconveniente di dover eventual¬ mente apportare ulteriori emendamenti alla nuova legislazione. Anche le Camere s'attennero alla medesima soluzione.

    Attualmente non soltanto sono dati i fondamenti legali della riorga¬ nizzazione dell'esercito, Ima bensì ne sono noti anche gli effetti, conseguiti dopo la promulgazione delle disposizioni d'esecuzione, segnatamente del decreto federale del 2 dicembre 19G3 2) concernente i corsi di ripetizione, di complemento e della landslurm. D'altra parte è dato inoltre di tener conto dell'esperienza fatta nella riscossione della -tassa militare degli anni 1961, 1962 e 1963.

    -

    I

    Nel messaggio dell'I 1 luglio 1958, il 'Consiglio federale esponeva il criterio fondamentale della tassa d'esenzione dal servizio militare, nei termini seguenti (FF t958, ili, ediz. franc.,'a pag. 355): «Il giovane Stato federale ha trovato nella tassa militare --- benché inizialmente, soltanto a livello cantonale/-- un -mezzo idoneo per applicare ad ogni cittadino il principio dell'obbligo militare. A quell'epoca, segnatamente, sarebbe stata giudicata particolarmente antidemocratica la ' concezione, secondo cui gli .uomini esentuati da prestazioni di servizio, perchè inabili o indegni, oppure, perchè indi¬ spensabili all'economia, . ai traffici e alla vita pubblica, avrebbero dovuto essere con. ciò liberali senz'altro da qualsiasi obbligo mi¬ litare.

    La tassa> tuttavia, non è unicamente radicata nel concetto de¬ mocratico, ma è strettamente unita alla nostra peculiare struttura militare di. milizia, e si configura quindi come istituzione tipica¬ mente svizzera.

    11 milite svizzero, terminata la scuola reclute, non può essere at¬ tribuito a una riserva, costituita, equipaggiata e allenata solo in caso 1) ,FTF 1958, II, ediz. frne., a ipag-. 349.

    2) TLU 1963, 1122 (A XI C 2).

    ^

    871 di (necessità; egli viene invece, sino dn età matura, incorporato en¬ tro un'unità, clie, dall'inizio jdlell'evenluaile mobilitazione, dovrà adempiere i compiti derivanligli dalla sua posizione nell'esercito.

    Rer decenni, gli svizzeri soggiaciono quindi a obblighi militari con¬ siderevoli, anche in tempo di pace; fuori servizio, essi devono con¬ servare l'equipaggiamento personale e tenersi allenati al tiro, così da poter convenientemente usare le proprie armi in caso di guerra.

    Dopo la scuola reclute essi devono assolvere ancora, nell'ambito della loro unità, dodici corsi d'istruzione al minimo (ma il numero è nojevolmente più elevato, nella maggior parte dei casi).

    Tali prestazioni e obblighi -costituiscono un'onere vieppiù grave con il crescere dell'età. Il soldato svizzero, per tradizione e convin¬ zione, generalmente sopporta tali sacrifici volontieri e senza lamen¬ tele; tuttavia l'esercito non può - rinunciare alla riscossione della tassa, intesa come mezzo adeguato per ridurre le domande abusive di riforma, d'esenzione o di dispensa in modo da assicurare la for¬ mazione degli effettivi richiesti, nonché da garantire la partecipa¬ zione regolare ai corsi d'istruzione, necessari al mantenimento della prontezza di guerra.

    La ;tassa è necessariamente una parte integrante della nostra particolare struttura militare. Essa è indispensabile tanto per assi¬ curare la funzionalità del nostro sistema di /milizia quanto per garaintirfc l'applicazione del principio costituzionale dell'assoggetta¬ mento generale agli obblighi /militari.

    Ne consegue che la tassa non rappresenta un'imposta. Essa non è motivabile alla luce dei principi fiscali, ma bensì a quella dei principi militari: la lassa è la prestazione surrogativa, imposta al cittadino svizzero che, per qualsiasi ragione, non può adempiere completamente gli obblighi militari, nell'ambito delle disposizioni legali. Da queste premesse [ ] scendono conclusioni d'impor¬ tanza decisiva per l'apprezzamento della legislazione attuale e per la valutazione delle possibilità di modificazione.

    La tassa militare sarà disciplinata convenientemente soltainto ove riesca a rappresentare, per tutti coloro ohe non adempiono gli obblighi legali di servizio, un sacrificio compensativo degli oneri, delle fatiche e dei rischi incorsi da coloro che invece li
    adempiono ». i Questa puntuale descrizione delle caratteristiche ideila tassa militare non lascia dubbio alcuno sulla necessità di adeguare costantemente tale prestazione surrogativa agli oneri attenenti alle prestazioni di servizio.

    2. Gli oneri di servizio mutano secondo le diverse classi dell'eser¬ cito. La tassa militare è quindi sempre stata graduata secondo /un sistema

    872 di gruppi di classi d'età, ricalcato su quello stabilito, per le classi dell' esercito, nell'organizzazione militare (per l'eccezione fatta circa gli anni dal 1950 al 1959 comproso, rinviamo alla tavola 2 dell'allegato).

    Fino al 1959, la legislazione concernente la tassa militare definiva in modo formale e indipendente i gruppi di classi d'età determinanti per la riscossione della tassa. Conseguentemente ama modificazione della compo¬ sizione delle classi dell'esercito, richiedeva un parallelo adattamento delle norme legali sulla tassa militare, per evitare la contrapposizione di due sistemi diversi di raggruppamento delle classi. Nell'articolo 14 della legge attuale su la tassa d'esenzione dal servizio militare, il legislatore ha però scelto ainìaltra via, stabilendo l'onere della tassa singolarmente per l'at¬ tiva, la landwehr e la landsturm ed omettendo di definire quali singole classi d'età appartengono alle 'tre classi d'esercito surriferite. All'uopo è invece determinante l'organizzazione militare applicabile durante l'anno di assoggettamento.

    Conformemente a tale disposizione tecnica della legge ogni riduzione della durata d'appartenenza alle singole classi dell'esercito comporta auto¬ maticamente una diminuzione corrispondente della prestazione finanzia¬ ria rappresentata dalla tassa militare.

    3. Orbene, la modificazione dell'organizzazione militare, deliberata il 21 dicembre 1960, ha appunto stabilito una riduzione della durata d'ap¬ partenenza alle tre classi dell'esercito. -Giusta l'articolo 1, capoverso 1, lettera c, del surriferito decreto del Consiglio federale di messa in.vigore, gli effetti di tale riduzionie sulla tassa militare, dal 1967 in poi, saranno i seguenti: , ' - Sino al 1963 compreso

    Età,

    Durata di Numero tasse intere .

    appartenenza per , anni : anni: anno cl.oserc.

    1 attiva ' da 20 a 36 17 /1 17 landwehr da 37 a 48 12 ^ 4 landsturm da 49 a 60 12 (V«) (2) 41

    21 (23)_

    a contare dal 1967 (giusta l'organizzazione militare nel tenore del 21 dicembre 1960) attiva da 20 a 32 13 13 landwehr da 33' a 42 10 ^

    landsturm da 43 a 50 , 8 (V6) (1%) 31 16^ ; (n'A) (altri particolari sono indicati nella favola 1 dell'allogalo).

    873 Se la legge su la tassa militare non fosse modificata, l'onere dell'as¬ soggettato, equivalente finora a 21 tasse intere, verrebbe ridotto, a contare dal 1967, a ;16 Itasse e % e cioè al '77,7 per cenilo del livello attuale. In ragguaglio agli oneri imposti, già da decenni, all'assoggettalo, tale pre¬ stazione, ridotta a 16 tasse intere e /f, risulterebbe inferiore a tutte quelle domandate finora.

    Infatti, a contare dal 1939, sono sempre state riscosse 19 tasse intere ancorché, a decorrere da tale anno sino al 1949 compreso, l'obbligo di servire nell'attiva, nella landwehr e nella landsturm dovesse essere adem¬ pitilo soltanto durante 29, invece di 41 o 31 anni.

    4. A una riduzione così notevole dell'onore di tassa, computato, a contare dal 1967, a 16 tasse intere e ^ per tutta la durata dell'obbligo militare, dovrebbe corrispondere una diminuzione equivalente delle pre¬ stazioni di servizio, durante lo stesso periodo. Una tale diminuzione però non è prevista.

    Al contrario, il numero complessivo dei giorni normali di servizio le¬ gali1, (già in continuo aumento dal 1875, subisce un nuovo impulso a con¬ tare dal 1964. Gli aumenti pili importanti avvennero nei periodi prece¬ denti la prima e la seconda guerra mondiale. Dopo la fine della seconda, tuttavia, l'accrescimento fu operato ancora tre volte. La durata dei giorni di servizio ha segnalo la seguente evoluzione: Giorni di servizio d'istruzione imposti a un fante per la durata complessiva degli obblighi militari a a a a a a a a

    contare con lare contare contare contare contare contare' contare

    dal 1875 dal 1882 dal 1908 dal 1935 dal 1939 dal 1950 dal 1952 dal.1964

    119 giorni 126 giorni 171 giorni 194 giorni 302 giorni da 302 a 314 giorni 31 & giorni 331 giorni

    (altri particolari sono indicali nella tavola 3 dell'allegato).

    Quest'ultimo aumento, che porta il numero totale dei giorni di ser¬ vizio da 318 a 331, è sfato ottenuto assoggettando la nuova classe «ringio¬ vanita» della landsturm, composta di militi da 43 a 50 anni, ai servizi di truppa (corsi della landsturm) della durata di 2 settimane, senza peraltro ridurre i giorni Idi servizio'dell'attiva e diella landwehr, nonostante la di¬ minuzione della durata d'appartenenza a queste classi dell'esercito.

    874 II 1. Montre, a. decorrere dal 1964, la durata totale d'obbligo dici milite abile al servizio' cresce di 13 giorni di servizio normale, l'onere degli as-' soggettali alla tassa diminuisce, alla stessa data, da 21 tasse intere a 16 55.

    2. Nel valutare questa evoluzione è pertanto necessario considerare che la tassa militare stabilita dalla legge del 28 giugno 1878 era sensibil¬ mente meno onerosa di quella computata giusta la legge federale del 12 giugno 1959. Ciò è dimostrato concretamente dal paragone del ricavo lordo delle .tasse riscosse nell'ultimo triennio con quello ottenuto dalle tasse prelevate conformemente alle precedenti disposizioni legali.

    L'onere totale degli assoggettali e quello di ogni singolo ammonta¬ vano a: , Onere totale · Onere per ogni Anno in milioni di fr. assoggettato in fr.

    1954 16,5 43,81 1955 17,8 46,85 1956 . 18,1 .47,51 1957 19,0 50,70 1958 20,6 55,07 1959 20,2 54,87 1960 (anno senza tassazione) 1961 22,8 70,05 (nuova legge) 1962 26,2 82,75 1983 , 30,5 90, W) ' La modificazione della legge sulla tassa militare, tuttavia, non rap¬ presenta certamente l'unica causa dell'aumento, lotale dell'onere. Ovvia¬ mente il iricavo della tassa calcolata secondo la legislazione del 1878, considerando non soltanto l'aumento nominale ma bensì anche quello reale del reddito nel 1963, sarebbe risultato ben superiore ali 16,5 milioni di franchi riscossi nel 1954 o ai 20,2 milioni del 1959. Giusta lo svi¬ luppo dei salari operai, risultanti dai dati statistici elaborati dall'INSAI negli anni dal ,1959 al 1962, l'onere (medio dell'assoggettato nel 1962, cal¬ colato conformemente ai principi della legge emanata nel 1878, ammon¬ terebbe a 65,03 franchi invece degli 82,75 giusta le nuove disposizioni legislative.

    Conseguentemente, 'l'aumento dovuto all'entrata in vigore della nuova legislazione può essere valutato a circa 27 per cento.

    875 . 3. A tale riguardo è opportuno rilevare che il problema della « pro¬ gressione fredda » non .incide affatto sul calcolo della tassa militare, poi¬ ché tale itassa (come anche quella sul reddito) è riscossa secondo un sag¬ gio proporzionale uniforme e viene pertanto ad essere indipendente dal livello numerico del reddito. Per questa ragione se, a contare dal 1964, fosse consentita la riduzione dell'onere della tassa militare, conseguente¬ mente alla diminuzione della durata d'assoggettamento, tale riduzione non potrebbe essere motivata dal rincaro; questo, infatti, potrebbe pro¬ vocare, al massimo, un aumento delle somme stabilite numericamente nella logge (tasse personali e deduzioni sociali). Notiamo qui però che il deterioramento del potere d'acquisto del franco non giustifica ancora un riadattamento di tali somme, fissate nel 1959.

    4. Al fine di evitare ogni malinteso, aggiungiamo inoltre che il nuo¬ vo ordinamento della tassa militare ha aumentato l'onere in modo etero¬ geneo e, in certi casi, lo ha anzi alleggerito. Infatti la recente legge slabi· lisce un nuovo criterio per la ripartizione della lassa, secondo i singoli gruppi di classi d'età. Essa ha inoltre agevolato i complementari incor¬ porati nell'esercito rispetto agli assoggettati non incorporati, come· anche ha favorito coloro i quali hanno assolto la scuola reclute, o parte pre¬ ponderante di essa, innanzi l'assoggettamento alla lassa, in rapporto ai militi dicliiarati inabili oppure unicamente abili al servizio complemen¬ tare, all'inizio dell'età d'assoggettamento. Le nuove disposizioni legali, eli¬ minando la tassa sul patrimonio (come anche sul patrimonio dei'genitori) · e trasformando la semplice tassa sul guadagno in una lassa globale sul i*eddito, hanno provocato importanti spostamenti. Tale fenomeno si è an¬ che 'avverato, da una parte, con l'introduzione delle deduzioni sociali e, dall'altra, con l'aumento dell'ammontare della tassa personale e del saggio proporzionale della tassa sul,reddito.

    5. Ciononostante dobbiamo considerare che il nuovo ordinamento del 1959, più preciso del precedente, ha accresciuto, in media, l'onere dell'assoggctlatò di una frazione leggermente superiore a am quarto della vecchia (tassa.

    L'aumento della tassa militare era uno degli scopi perseguiti nella revisione. Nel messaggio dell'11
    luglio 1958, definimmo come uno degli scopi principali della revisione legislativa, quello di adattare l'ordina¬ mento della lassa militare alle aumentate prestazioni di servizio, e racco¬ mandammo di tener conio della svalutazione monetaria, in corso dal 1878, per stabilire l'ammontare massimo e minimo di quella componente della tassa che è fissata in franchi.

    Di conseguenza, se, ad esempio, la tassa personale alla quale è assog¬ gettato il milite in età di servire nell'attiva, è stata aumentata da 6 a 15 franchi, a contare dal 1960, e il saggio della tassa sul reddito da 1,5 a

    876 2,4 per cento, è-perché, nello stabilire tali aumenti, si è (tenuto conto del¬ l'accrescimento degli: obblighi militari, realizzato sino al 1959, e della sva¬ lutazione monetaria registrata a tale data. Il legislatore, stabilendo i nuovi saggi, era intenzionato a portare l'onere pecuniario della lassa militare a un livello equivalente alle (fatiche, alle privazioni, ai rischi e ai sacrifici richiesti dalle prestazioni di servizio. Esso si riferiva all'evoluzione com- ' piotasi e non intendeva affatto, con queste disposizioni, anticipare alcun adattamento all'evoluzione futura.

    III La riduzione della tassa, attesa come conseguenza dei raccorciamento dell'obbligo militare e del ringiovanimento delle classi dell'esercito, da una parie, e, d'altra parte, l'aumento della durata del servizio d'istruzione dovuto all'introduzione dei corsi della landsturm, hanno forse rotto l'equi¬ librio tra prestazioni di servizio e tasse d'esenzione in modo tale da giu¬ stificare un nuovo intervento legislativo?

    1. L'analisi degli effetti prodotti, riguardo agli assoggettati, dalla riorganizzazione del servizio d'istruzione sulle singole classi dell'esercito, nonché dalle ripercussioni del ringiovanimento di tali classi sull'onere finanziario dei non assoggettati', dimostra che lo spostamento dell'equili¬ brio non assume la stessa importanza in ogni classe d'età.

    Per quelle da 20 a 32 anni (corrispondenti a quelle dell'attiva, scoondo il nuovo ordinamento), gli obblighi militari d'istruzione aumentano dell'8 per cento cii'ca, mentre l'onere derivante dalla tassa militare resta immutato. In questo campo, si constata che il nuovo ordinamento, vigente dal 1964, non ha turbato di molto l'equilibrio tra gli obblighi personali e quelli finanziari.

    Invece per le classi d'età da 33 a 42 anni, (quelle della nuova landwelvr) si riscontra una riduzione del 13 per cento delle prestazioni di servizio d'istruzione, di fronte a una diminuzione del 44 per cento del¬ l'intero onere della tassa. In questo gruppo, si vede come le nuove dispo¬ sizioni rompano notevolmente l'equilibrio a favore degli assoggettiti alla lassa.

    Le classi d'età da 43 a 50 anni (le classi della nuova làndsturm) de¬ vono normalmente assolvere, come 'finora, un corso della durata comples¬ siva di 13 giorni (corrispondente all'ultimo dei precedenti tre
    corsi di complemento della landwehr e. definito attualmente « corsi della land¬ sturm »). Per questo gruppo di classi d'età, le nuove disposizioni non ap¬ portano alcuna modificazione alla durata complessiva del servizio d istru¬ zione. L'onere finanziario dei non assoggettati, invece, subirebbe una ri¬ duzione pari al 100 per cento, ove non fosse apportata alcuna modifica¬ zione alle norme legali concernenti la tassa militare.

    877 Per /ulteriori particolari del nuovo ordinamento del servizio obbliga¬ torio d'istruzione e. le loro ripercussioni sulla tassa militare vedasi la ta¬ bella 4, allegala.

    2. Uin aumento generale delle tasse personali (stabilite, attualmente, a 15 franclii per le classi dell'attiva, a 5 franchi per quelle della landwehr e, virtualmente, a 2,50 per le classi della lands türm) e dei saggi proporzio¬ nali applicabili per il computo della tassa sul reddito (2,4%, risp. 0,8% e 0,,4%) non è giustificabile. Por l'attiva, infatti, un tale aumento non sa¬ rebbe affatto conforme allo scopo perseguito.

    Occorre allora porre la domanda se sia opportuno di aumentare la quotuparte di tassa, esigibile dall'assoggelfato in età di servire, nella land¬ wehr, da 2/0 (tassa personale 5 franchi; tassa sul reddito, 0,8%) a 3/6 (lassa personale, franchi 7,50; tassa sul reddito, 1,2%). Per i seguenti mo¬ tivi, però, riteniamo di dover rinunciare a una tale soluzione.

    Infatti, il legislatore del 1959, come quello del 1878, ha gradualo 1' onere imposto ai singoli gruppi di classi, ragguagliandolo all'entità delle prestazioni obbligatorie di servizio, richiesta nelle tre classi dell'esercito.

    Il milite incorporato nella fanteria, ghista le disposizioni del 1959, doveva prestare normalmente il seguente numero di giorni di servizio, stabiliti dalla legge (media annua, calcolata sulla durala complessiva dell'appar¬ tenenza): .

    I nell'attiva (20-36): .

    in 17 anni, 278 giorni: annualmente, 16,4 giorni, nella landwehr (37-48): in 12 .anni, 40 giorni; annualmente, 3,3 giorni,, nella landsf.urm (49-60): in 12 anni, ,0 giorni; annualmente, 0 giorni1).

    (Allorché il \legislatore stabilì la tassa della landwehr a 1/3 di quella dell'attiva, benché gli incorporati della landwehr assolvessero circa sol-* tanto 1/5 del servizio d'istruzione imposto all'attiva, esso giustamente considerò, fondandosi sull'esperienza, che le prestazioni di servizio in età matura ingiungono al milite un sacrificio considerevolmente più forte e impongono, di regola, alla maggioranza degli assoggettati, uno svantaggio economico più gravoso di quello sopportato dai militi dell'attiva (cfr. il messaggio dell'i 1 luglio 19582)).

    · · ·. Giusta le prescrizioni in vigore a decorrere dal 1964, la media annua delle' prestazioni di servizio d'istruzione, imposta
    al soldato di fanteria nelle singole classi dell'esercito, sarà la seguente: 1) Le formazioni della landsturm, composte dalle classi d'età da 49 a 60 anni potevano essere chiamate a corsi speciali, unicamente iin base aJd un decreto del¬ l'Assemblea federale; tali servizi, inoltre, erano limitati alla durata massima di tre giorni. L'Assemblea foderale si è valsa, con estrema moderatezza, di taile com¬ petenza.

    2) FF 1958, ediz. franc., a pag~ 368 e s.

    878 nell attiva (20-32): in 13 anni, 278 giorni: annualmente 21,4 giorni, nella landwehr (33-42): in 10 anni, 40 giorni; annualmente 4 giorni, nella landsturm (43-50): in 8'anni, 13 giorni; annualmente 1,6 giorni.

    Il rapporto tra la durata del servizio d'istruzione in attiva e quella in landwehr, di circa 5 : 1, non giustifica pertanto l'imposizione, agli esentati in età di landwehr, di una tassa superiore a 1/3 di quella lintera dell'attiva. Una modificazione non è quindi auspicabile.

    3. Nella lands t urai, la situazione è invece ben diversa.

    Nessuna disposizione dell'ordinamento sinora vigente obbligava i militi delle classi d'età da 49 a 60 anni ad assolvere un servizio d'istru¬ zione. La prestazione dei soldati e dei sottufficiali si restringeva segnata¬ mente, salvo poche eccezioni, alla biennale ispezione delle armi e dell' equipaggiamento, nonché al mantenimento della prontezza personale e d'equipaggiamento per il servizio di guerra, attivo o d'ordine.

    La legge sulla tassa d'esenzione dal servizio militare (art. 2, cpv. 1 e 14, opv. 2) liberava quindi i militi in età di landsturm da ogni assoggetta¬ mento alla tassa militare.

    L'articolo 3 di detta legge, tuttavia, disponeva ch'era possibile sotto¬ porre all'obbligo di pagare la tassa gli uomini di più di 48 anni, esenti dal servizio, durante gli anni per i quali l'Assemblea federale, fondandosi sull'articolo 123, capoverso 2, dell'organizzazione militare (nel tenore del 1° aprile 1949, privo d'effetto a contare dal, 1° gennaio 1964^: avesse stabilito corsi d'istruzione per la landsturm, della durata massima di 3 giorni.

    Tale ordinamento non è più applicabile, poiché dal 1964 gli apparte¬ nenti alla landsturm (ringiovanita), !minori di 51 anni, saranno chiamati 2 volle a un corso di una settimana o una volta a ,ìm) corso 'di due setti- , mane. Gli uomini di 43 a 50 anni,, appartenenti alla landsturm, devono entrare in servizio conformemente 'a un ciclo regolare,\ i loro coetanei esenti dal servizio, devono quindi essere regolarmente assoggettati alla tassa.

    '· Nell'articolo 14, la legge stabilisce a un sesto della tassa intera, 1' onere imposto agli assoggettati in età di servire nella landsturm, per gli anni in cui' è applicabile l'articolo 3 della legge su la tassa militare. Tale ·computo può essere,applicato anche dopo il 1964,
    poiché la graduazione delle frazioni di tassa 1/1 : x/3 : lla, dovrebbe pur sempre costjtuire il rap¬ porto che (tenuto conto dei giorni da prestare) meglio rispecchia, secondo l'esperienza, l'aumento dei sacrifici imposti dal servizio personale con 1' avanzare dell'ietà.

    · · IV Le considerazioni esposte ci inducono a proporvi l'estensione della tassa militare ai militi in età di servire nella nuova landsturm. La frazione

    879 ·di tassa intera deve essere stabilita, conformemente all'articolo 14 della legge, a un sesto.

    (Conseguentemente l'obbligo di pagare, la tassa d'esenzione, cui già soggiaciono gli uomini in età di servire nell'attiva e nella landwehr, si estenderà parimente à quelli in eltà di servire nella landsturm clic durante l'anno d'assoggettamento: -- non sono incorporati1 nell'esercito (inabilità, esenzione, esclusione dal servizio, ecc.) o appartengono soltanto a una riserva di personale, in qualità di militi del servizio complémentaire; -- non sono disponibili, durante un periodo superiore a G mesi, per le prestazioni di servizio richieste .ai militi della loro classe d'età (sog¬ giorno all'estero oppure dispensa temporanea dal servizio per motivi di salute o professionali) ; -- omettono di assolvere il servizio ingiunto ai coetanei di stessa incor¬ porazione, grado e'funzione.

    Non è assoggettato alla tassa militare della landsturm chi può far valere un motivo particolare d'esenzione (segnatamente, l'invalidità [art.

    4, cpv. 1, lett. a, LF], un danno causato alla salute dal servizio militare {art. 4, cpv. 1, lett. b], un'attività professionale nell'esercito o in una formazione paramilitare [art. 4, cpv. 1, lett. c], il soggiorno all'estero per un periodo non'inferiore a 5 anni [art 6, cpv. 1, lett. «]). In particolare, il complementare in età di ìservire nella landsturm, incorporalo in una formazione militare e quindi equipaggiato, è parificato al militare asse¬ gnato alla landsturm; di conseguenza, egli non soggiace ad alcuna tassa per gli anni, durante i quali è a «disposizione per adempiere gli obblighi militari della sua formazione e non omette alcun servizio (art. 17, cpv. 1, lett. c). Restano riservate anche le successive riduzioni legali, nella misura del servizio prestato (art. 15 e 19).

    Quasi tutti i pareri espressi dai Cantoni, circa il progetto loro sotto¬ posto sono por l'estensione dell'assoggettamento alla tassa anche agli uo¬ mini in età di servire nella landsturm; solo due Governi cantonali hanno sollevato dubbi circa la struttura giuridica e l'applicabilità del disegno.

    V I. Occorre ora procedere ad esaminare le ripercussioni dell'ordina¬ mento transitorio, che è stato istituito, dal profilo militare, per, l'introdu¬ zione delle nuove classi dell'esercito.

    II. ringiovanimento
    delle classi non avverrà in una sol volta, bensì in quattro fasi. Esso ha avuto inizio il 1° gennaio 19G4 e sarà terminato soltanto il 1H gennaio 19G7. Durante il 1966, ad ©sempio, l'attiva compren¬ derà àncora li militari di 33 anni, la landwehr quelli di 43 e 44 anni «e la landsturm le classi d'età da 51 a 53 anni.

    880 Ove, rinunci a nido a disposti particolari, .si procedesse, senza alcuna, limitazione, ad assoggettare alla tassa gli uomini in età di servire nella landsturm, l'attribuzione degli assoggettati ai gruppi di classi determinanti per il computo della tassa, verrebbe eseguila inelle stesse fasi previste por il ringiovanimento delle classi dell'esercito. Per il I960, ad esempio, gli ai omini dai 20 ai 33 anni pagherebbero l'intera tassa dell'attiva, quelli da 34 a 44 il terzo di tassa, per la landwehr, e quelli di 45 a 53 anni il sesto di tassa, per la landsturm.

    Uno studio particolareggiato ha rilevato che una tale soluzione rap-presenta, anche per gli assoggettati delle pertinenti classi d'età transi¬ torie, un onere sopportabile e adeguato al sacrificio imposto dalle pre¬ stazioni militari dei loro coetanei.

    È tuttavia opportuno pxxìvedere un'eccezione: gli assoggettati alla, tassa in età di landsturm, oltre i 5<0 anni, non dovrebbero pagarne alcuna.

    Trattasi, per l'anno di lassa 1964, degli uomini da 51 a 58 anni, per il 1965, di quelli da 51 a 56 e per il 1966, degli ai omini da 51 a 53 anni.

    A contare dal 1967, la landsturm non comprenderà più militi in età su¬ periore ai 50 anni, ad eccezione degli ufficiali (afr. il numero 2 seguente).

    La deroga proposta collima con l'ordinamento militare. I soldati e i.

    sottufficiali della landsturm oltre i 50 anni, non sono più chiamati, a con¬ tare dal 1964, ai corsi della landsturm (airi. 5, cpv. 2, DGF di messa in vigore): anche da questo aspetto, quindi, non è motivata la riscossione della tassa dai loro coetanei, non incorporali nell'esercito.

    2. La disposizione che libera dall'obbligo di tassa 1 militi d'età supe¬ riore ai 50 anni, non si restringe, tuttavia, soltanto agli anni transitori 1964, 1965 e 1966. L'obbligo di servizio degli ufficiali, parimente dopo il 1966, si estende non solamente al 50mo, -ma bensì sino al 55mo anno di età (art. 1, cpv. 2, frase 2, dell'OiM, nel tenore del 21 dicembre 1960). In età superiore ai 50 anni, essi appartengono, di regola, alla landsturm (art.

    36 in collegamento con l'art. 35, cpv. 1, e 37, cpv. 1, dell'OMi) e dovreb¬ bero quindi, quando occorresse, pagarne la tassa.

    Pertanto se non fosse emanata alcuna disposizione derogativa, l'uffi¬ ciale in età sxiperidre ai 50 anni soggiacerebbe a un obbligo
    finanziario equivalente a un. sesto della tassa intera, avverandosi uno dei motivi indi¬ cati nell'articolo 2 della legge su la lassa d'esenzione (segnatamente, la omissione del servizio, la dispensa o il soggiorno all'estero). Ma sarebbe deplorevole imporre agli ufficiali, ai quali ora spettano compiti maggiori sia in servizio d'istruzione sia fuori servizio, l'obbligo della tassa militare in un'età in cui gli altri militi sono già stati liberati da qualsiasi obbligo.

    Conscguentemente, l'csonZione dalla tassa degli uomini tenuti al ser¬ vizio e in età superiore, ai 50 anni, deve essere disciplinata dalle disposi¬ zioni legali ordinarie e noti da' quelle transitorie.

    881 3. Conformemente al vecchio ordinamento sui gruppi di classi, la classe d'età del 1914 è stata assegnata alla landsturm già all'inizio del 1963; questa classe, durante tale anno, non era sottoposta all'obbligo di prestare il servizio ordinario d'istruzione (corso della landsturm) e nep¬ pure a quello della lassa militare.

    I militi della classe 1914, benché compiano 50 anni soltanto nel 1964, non saranno chiamati ai corsi della landsturm, introdotti a contare dal 1964.

    Tali circostanze giustificano parimente, a titolo transitorio per il 1964, la rinuncia alla ireintegrazióne dell'assoggettamento alla tassa per la classe del .1914, liberala dall'obbligo alla fiiie del 1962, VI Dal profilo della tecnica legislativa, l'obbligo della tassa può essere ·esteso ai militi della landsturm mediante un decreto federale che si fondi sull'articolo 3 della legge federale su la tassa d'esenzione dal servizio militare.

    In detto articolo, il legislatore autorizza l'Assemblea federale a esten¬ dere -l'obbligo alla landsturm, negli anni in cui gran parte delle sue truppe è chiamala a prestare servizio. Non essendo tuttavia previsti corsi ordi¬ nari d'istruzione per li militi della landsturm (conformemente agli art. 120 e sgg., nel tenore vigente sino alla fine del 1963 *)), questa circostanza si sarebbe potuta avverare soltanto eccezionalmente, segnatamente du¬ rante il servizio attivo o in quegli anni iin cui importanti formazioni della landsturm fossero chiamate ai corsi straordinari d'istruzione, della du¬ rata massima di tre giorni, previsti nell'articolo 123, capoverso 2, del¬ l'organizzazione militare del 1° aprile 1949.

    L'articolo 3 copre però anche la situazione risultante dall'emenda¬ mento dell'organizzazione militare del 21 dicembre 1960: infatti, le pre¬ messo ne sono pienamente date, in quanto giusta il nuovo articolo 122, capoverso 4, dell'organizzazione militare, vigente a contare dal 1° gennaio 1964, entreranno in avvenire annualmente in servizio importanti scaglioni di 'landsturm, per assolvere :il nuovo corso ordinario d'istruzione (cfr. pa¬ rimente il messaggio del Consiglio federale del 30 giugno I960 2) sulla modificazione dell'organizzazione militare). È quindi dato, sul piano le¬ gislativo, il fondamento por assoggettare alla tassa militare gli uomini in età di servire nella landsturm.
    Giusta 1 articolo 3 della legge federale su la tassa d'esenzione dal servizio militare, il decreto federale che vi presentiamo, non sarà solto1) Tenore del 1° aprile 1949, CS 1949, 1525.

    2) FF I960, II, ediz. franc., a pag. 398 e ss.

    882 posto al referendum. Fondamento costituzionale ne è l'articolo 18, capoverso 4, della Costituzione federale.

    Ci pregiamo, onorevoli signori, di proporvi d'accettare il disegnò di decreto allegato. .1 Berna, 28 aprile 1964.

    In nome del Consiglio federale svizzero,.

    Il Presidente della Confederazione: L. von Moos.

    Il Cancelliere della Confederazione r 1 Ch. Oser.

    Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

    MESSAGGIO del Consiglio federale all'Assemblea federale per l'adattamento della tassa d'esenzione dal servizio alla nuova organizzazione militare (Estensione dell'obbligo di tassa alle classi di landsturm) (Del 28 aprile 1964)

    In

    Bundesblatt

    Dans

    Feuille fédérale

    In

    Foglio federale

    Jahr

    1964

    Année Anno Band

    1

    Volume Volume Heft

    18

    Cahier Numero Geschäftsnummer

    ---

    Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum

    08.05.1964

    Date Data Seite

    869-882

    Page Pagina Ref. No

    10 154 922

    Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

    Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

    Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.