304

Termine d'opposizione: 27 maggio 1964

DECRETO FEDERALE concernente il sussidiamento della soppressione dei passaggi a livello o dell 'adozione di misure di sicurezza (Del 21 febbraio 1964)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto gli articoli 26 e 36 ter della Costituzione federale; · visto di messaggio del Consiglio federale del 29 ottobre 1963

.

decreta: , Art. 1.

.

11 presente decreto s'applica alla soppressione delle . intersezioni a raso tra ferrovia e strada (passaggi a livello) e all'adozione di misure di sicurezza. Esso non s'applica quando detti lavori già' fossero sussidiati in virtù della legislazione federale sulle strade nazionali e la sistema¬ zione della rete stradale principale. . Art. 2 La Confederazione promuove la soppressione dei passaggi a livello e l'adozione di misure di sicurezza contribuendo alle spese addossate al proprietario della strada dalla legislazione sulle ferrovie.

' Art. 3 La Confederazione preleva i contributi dalla quota del prodotto dei dazi d'entrata sui carburanti per motori, destinata allò costruzioni stradali (quota riservata ai contributi generali).

1

1) FF 10«3, 1641.

305 2

II decreto federale del 23 dicembre 1959 D concernente l'uso della quota del prodotto dei dazi d'entrata sui carburanti per motori destinata alle costruzioni stradali è modificato come segue: Art. Î, cpv. 1, lett. b.c b. 19 per cento come contributo alle spese di costruzione delle strade principali, nella regione delle Alpi e fuori di questa regione, appartenenti a una rete da designare dal Consiglio federale; c. 33 per «cento come contributo generale alle spese per le strade aperte agli autoveicoli; Art. 15 1 Dalla somma assegnata come contributo generale alle spese per le strade aperte agli autoveicoli vanno immediatamente dedotti: a. un undicesimo come contributo alle spese di soppressione dei passaggi a livello e d'adozione di misure di sicurezza; b. un eventuale ammontare compensativo ai sensi dell'articolo 1, capoverso 2.

. / 2 II Consiglio federale ripartisce fra i Cantoni, nel modo se¬ guente, la somma rimanente: a. per due terzi secondo il rapporto tra le spese complessive del singolo Cantone per la propria rete di strade aperte agli auto¬ veicoli durante gli ultimi tre anni precedenti quello dell'asse¬ gnazione del contributo e le spese corrispondenti comprovale di iutti i Cantoni. Le prestazioni della Confederazione alle spese' per le strade nazionali, le strade principali, la soppres¬ sione dei passaggi a livello o 'l'adozione di misure di sicurezza, come anche le imposte e tasse riscosse dal Cantone sugli auto¬ veicoli sono dedotte dalle spese complessive di detto Cantone.

Da bali spese complessive, non sono, invece, dedotte le presta¬ zioni dei Comuni e dei terzi alle spese per le strade canto¬ nali, per quanto èsse risultino dal conto di Stato; ' b. per. un terzo secondo determinate aliquote percentuali corri¬ spondenti alla lunghezza delle strade.

Art. 4 D'ordinario i contributi federali variano tra il 30 e il 50 per cento delle spese, registrate nei preventivi approvati e addossate al proprietario della strada.

1

1) RU I960, 382 (A X B 2 c).

306 -II Consiglio federale statuisce,, caso-per caso, uditi i Cantoni e le imprese ferroviarie. Esso stabilisce l'aliquota di contributo giusta la ca¬ pacità finanziaria di detto proprietario e l'entità dell'opera e delle spese.

Art. 5 Il presente decreto entra in vigore a contare dal 1° gennaio 1964.

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzióne.

Art. 6 Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto conformemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 21 febbraio 1964. .

Il Presidente: Otto Hess Il Segretario: Ch. Oser

Così decretato dal Consiglio degli Slati.

Berna, 21 febbraio 1964.

Il Presidente: Danioth Il Segretario: F. Weber

II, Consiglio federale decreta: Il decreto federale clic precede è pubblicato conformemente all'arti¬ colo 89, capoverso 2, della Costituzione liederale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 21 febbraio 1964.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, II Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 27 febbraio 1964.

Termine d'opposizione: 27 maggio 1964. '

307

Termine d'opposizione: 27 maggio 1964

DECRETO FEDERALE che approva '



le due convenzioni conchiuse tra là Confederazione Svizzera e la Repubblica francese concernenti la sistemazione idroelettrica di Emosson e una rettificazione del confine franco - svizzero (Del 21 febbraio 1964)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 85, numero 5, della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 16 settembre 1963, decreta: Art. 1 · Sono'approvate le convenzioni conchiuse il 23 agosto 1963 tra la Con¬ federazione Svizzera e la Repubblica Francese, concernenti: 1° la sistemazione idroelettrica di Emosson, 2° una rettificazione del confine franco-svizzero.

Il Consiglio federale è autorizzalo a ratificarle.

Art. 2

·

Il presente decreto soggiace alle disposizioni dell'articolo 89, capo¬ verso 3, della Costituzione federale, concernente il referendum sui trattali internazionali.

308 Così decretato dal Consiglio degli Stati.

1

Berna, 21 febbraio 1964.

Il Presidente: Danioth Il Segretario: F. Weber Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 21 febbraio 1964.

Il Presidente: Otto Hess Il Segretario: Ch. Oser

Il Consiglio federale decreta: Il decreto (federale iche precede è pubblicato conformemente all'arti¬ colo 89, capoverso 3, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

1 .. * Berna, 21 febbraio 1964.

Per ordine del Consiglio federaile svizzero,,' Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 27 febbraio IOGA.

Termine d'opposizione: 27 maggio 196A.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Decreto federale concernente il sussidiamento della soppressione dei passaggi a livello o dell`adozione di misure di sicurezza (Del 21 febbraio 1964)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1964

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

08

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum

27.02.1964

Date Data Seite

304-308

Page Pagina Ref. No

10 155 132

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.