1922 Termine d'opposizione: 13 gennaio 1965

LEGGE FEDERALE ohe modifica ' quella sulle indennità di presenza e di viaggio dei membri del Consiglio nazionale e delle Commissioni delle Camere federali (Del 2 ottobre 1964)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto gli articoli 79 e 85, numero 3, della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 novembre 1963 x), decreta: I La legge federale del 6 ottobre 1923 2) sulle indennità di presenza e di viaggio dei membri del Consiglio nazionale e delle commissioni delle Camere federali è modificata come segue: 1 Art. 1 / I membri del Consiglio , nazionale hanno diritto a un'indennità di settanta franchi per giorno di presenza alle sedute del Consiglio. L'indennità è pagata anche durante la sospensione, purché questa non superi i tre giorni e il consigliere abbia presenziato all'appello di chiusura e a sedute della ripresa.

* 2 I membri - delle Commissioni del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati ricevono, per giorno di presenza a sedute di commissione, la stessa indennità.

3 I membri del Consiglio nazionale e delle suddette Commissioni che non abitano nel luogo di sessione né in un Comune dei sobborghi hanno dia

1) FF 1963, 1819.

2) CS 1, 439 (A III H).

1923 ritto ad un'indennità di venti franchi per ogni pernottamento fra giorni di sessione. I giorni di viaggio, giusta l'articolo 3, valgono come giorni di sessione.

II Il Consiglio federale stabilisce la data d'entrata in vigore della pre¬ sente legge.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 2 ottobre 1964.

H Vicepresidente: Kurmann Il Segretario: Ch. Oser Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 2 ottobre 1964.

Il Presidente: L. Danioth Il Segretario: F. Weber

Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 2 ottobre 1964.

Per ordine del Consiglio federaile svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 15 ottobre 1964.

Termine d'opposizione: 13 gennaio 1965.

1924

Termine d'opposizione: 13 gennaio 1965

LEGGE FEDERALE che modifica il decreto dell'Assemblea federale concernente il latte, i latticini e i grassi commestibili (Del 2 ottobre 1964)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE,SVIZZERA, visto gli articoli 31 bis, 32 e 114 bis della Costituzione federale, visto il messaggio del Consiglio federale del 20 marzo 1964 D, decreta: I Il decreto dell'Assemblea federale del 29 settembre 1953 2) con¬ cernente il latte, i latticini e i grassi commestibili (decreto sullo sta¬ tuto del latte) è modificato come segue: Art. 21, cpv. 1 e 3 Autorizza- Nell'interesse dell'approvvigionamento razionale ed economico dita6 dÌ V6n" ^ consumatori, lo smercio a titolo professionale di latte di consua In gene- mo qualsiasi specie è subordinato, indipendentemente dal permesso rale. di polizia sanitaria (ordinanza sul commercio delle deri-ate alimentari), al rilascio di un'autorizzazione da parte del servizio designato con¬ formemente all'articolo 22, capoversi 1 e 3. Resta però riservato l'articolo 21 bis. L'autorizzazione è necessaria tanto per l'apertura quanto per il trasferimento di uno spaccio o di succursali, come an¬ che in caso di assunzione, di locazione o di affitto, di vendita al 1 minuto da parte del produttore (art. 5, cpv. 2), oppure in caso di 1

1) FF 1964, 581.

2) RU 1953, 1172 (A XVI A 3).

1925 fornitura da parte di quest'ultimo alle proprie aziende artigianali (art. 5, cpv. 3).

, .

3

(abrogato).

Art. 21 bis (nuovo) Lo smercio in negozio di latte pastorizzato,' uperizzato o b. Ordinasterilizzato, come anche di latte speciale e altro latte di consumo, TM®nto pe¬ trattato mediante procedimenti analoghi, in imballaggi non ricupe- n^atùTpafito rabili o in bottiglie (dappresso «latte pastorizzato»), non soggiace rizzato.

ad alcuna autorizzazione. Lo smercio nei chioschi, coi distributori automatici, quello ambulante durante le manovre militari, le mani¬ festazioni sportive o le faste, ecc., è parimente libero. Lo smercio in spacci ambulanti, nei Comuni ove si pratica la distribuzione a domicilio, soggiace al rilascio di un'autorizzazione, giusta l'articolo 21. Resta comunque riservata la legislazione sub commercio delle derrate alimentari.

2 Qualora non l'approntassero essi stessi, i venditori devono acquistare il latte pastorizzato dalla latteria o dall'azienda produt¬ trice locale o regionale. L'Unione centrale dei produttori svizzeri di latte e le sue sezioni devono vigilare affinchè i venditori otten¬ gano, a un prezzo equo, le quantità
3 Nelle regioni in cui la distribuzione a domicilio del latte è pregiudicata dal fatto che il pastorizzato si vende a prezzi troppo bassi, il Dipartimento dell'economia pubblica può stabilire dei prez¬ zi minimi. ' 4 Per la costruzione e l'esercizio di nuovi impianti di paslorizzazione e riempitura è necessario un permesso. Questo può essere accordato solo se sia escluso che l'esercizio arrischi di perturbare, sul piano generale, l'approvvigionamento. regolare ed economico di latte di consumo, come anche la trasformazione razionale del ' latte, e sia garantita urna qualità irreprensibile. Il permesso è rila¬ sciato dalla Divisione dell'agricoltura.

1

Art. 44 bis (nuovo) 1

Ai venditori che violino intenzionalmente le prescrizioni con- Divieto di cernenti l'approvvigionamento e i prezzi del latte pastorizzato (art.

21 bis), i Cantoni devono, indipendentemente dal perseguimento pastorizzato, penale, vietare lo smercio per la durata da un mese a un anno.

2 I Cantoni designano il servizio competente a pronunciare il divieto nonché l'autorità di ricorso. Il divieto di smercio è parifi-

1920 cato al ritiro dell'autorizzazione, giusta l'articolo 107, detterà b, della legge sull'agricoltura.

II , Il Consiglio federale stabilisce ' la data dell'entrata in vigore della presente legge.

Cosi decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 2 ottobre 1964.

H Vicepresidente: Kurmann II'Segretario; Ch. Oser Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 2 ottobre 1964.

Il Presidente: I». Danioth Il Segretario: F.Weber

Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'arti¬ colo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 2 ottobre 1964.

Per ordine del Consiglio federaüe svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 15 ottobre 1964.

Termine d'opposizione: 13 gennaio 1965.

1927 Termine d'opposizione: 13 gennaio 1965

LEGGE FEDERALE sui contributi alle spese dei tenutari di bestiame bovino nelle regioni di montagna (Del 9 ottobre 1964)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto gli articoli 31 bis, capoverso'3, lettera b, 32 e 64 bis della Costiturione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 2 marzo 1964 :

decreta: Art. 1

1

La Confederazione, per ovviare alle condizioni svantaggiose della produzione di montagna, assegna dei contributi annui ai 'tenutari di be¬ stiame bovino nelle zone I, II, III del catasto della produzione animale.

2 I contributi ammontano nella zona la 50 franchi, per unità di bestiame grosso nella zona II a 100 franchi per unità di bestiame grosso nella zona III a 150 franchi per unità di bestiame grosso Essi sono pagati annualmente, per le prime dieci unità di bestiame grosso di ciascuna azienda, seniprecliè vi sia in essa almeno un capo di bestiame bovino grosso.

3 II Consiglio federale può estendere l'assegnazione dei sussidi anche per i cavalli, le pecore, le capre e i suini d'allevamento. In tal caso, pos¬ sono beneficiarne solamente i tenutari aventi già diritto al contributo in virtù del capoverso 2; il contributo può essere versato, complessivamente, per dieci unità al massimo di bestiame grosso di ciascuna azienda.

1) FF 1964, 365.

1928

.

4

In casi speciali, come quando si pratica la stabulazione in comune, il Consiglio federale può disciplinare il diritto ai contributi mediante di¬ sposizioni speciali.

° I contributi sono attinti alle entrate generali della Confederazione.

Art. 2 Chiunque, in una domanda di sussidio, fornisce intenzionalmente indicazioni inveritiere oppure fallaci,, è punito con l'arresto o con la multa fino a 1000 franchi, sempréchè non si tratti d'un reato più grave.

1

2

La pena è della multa fino a 300 franchi, se il colpevole,ha agito per negligenza.

3 Sono applicabili gli articoli 105, 113, 115 e 116 della legge federale del 3 ottobre 1951 *) concernente il promovimento dell'agricoltura e la conservazione del ceto rurale.

, / Art. 3 1

La presente 'legge entra in vigore il 1° gennaio 1965.

L'articolo 6 del decreto federale del 4 ottobre 1962 2) concernente misure economiche e finanziarie, completive, per l'economia lattiera è abrogato con effetto a contare dal 1° novembre 1964. Esso resta appli¬ cabile per i fatti occorsi mentre era in vigore.

' , 2

Art. 4 Il Consiglio .federale è incaricato di eseguire la presente legge. Esso può farsi coadiuvare dai Cantoni e" dalle organizzazioni economiche pa¬ gando loro un indennizzo.

Cosi decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 9 ottobre 1964.

Il Presidente: L. Danioth Il Segretario: F.Weber

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 9 ottobre 1964.

, 1) RU 1953, 1133 (A XVI Al).

2) RU 1962, 1184 (A XVI A3).

Il Presidente: Otto Hess Il Segretario: Cli. Oser

1929 II Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge fede¬ rale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari sh leggi e riso¬ luzioni federali.

Berna, 9 ottobre 1964..Per ordine del Consiglio federale svizzero: Il Cancelliere della Confederazione: r Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 15 ottobre 19GA.

Termine d'opposizione: 13 gennaio 1965.

Foglio federale, 1964.

123

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Legge Federale che modifica quella sulle indennità di presenza e di viaggio dei membri del Consiglio nazionale e delle Commissioni delle Camere federali (Del 2 ottobre 1964)

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1964

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2

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41

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15.10.1964

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1922-1929

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