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N° 39

FOGLIO

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FEDERALE

Anno XLVII Borna, 1° ottobre 1964 Volume I Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento: anno fr. 12.--, con alle¬ gata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co. S. A., a Bellinzona (Telefono ö 18 71) -- Conto corrente postale XI 65-690.

9054 MESSAGGIO .. ' del ' Consiglio federale all'Assemblea federale sui provvedimenti per promuovere la costruzione d'abitazioni (Del 21 settembre 1964)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri, Ci pregiamo di sottoporvi con il presente messaggio un disegno di legge ' federale sui provvedimenti per promuovere la costruzione d'abitazioni.

A. Introduzione Prima d'addentrarci sui lavori preparatori, sui pareri comunicati dai Cantoni e sui singoli punti del presente disegno, ci preme fare alcune os¬ servazioni fondamentali.' ' · L'indicazione dei motivi che ci hanno indotto a presentarvi questo di¬ segno è doppiamente necessaria, essendo convinti della sua grande impor¬ tanza, così politica, come finanziaria.

È incontrastato che il mercato svizzero delle abitazioni soffre, dopo l'ultima guerra, d'un eccesso spiccato di domanda. Ne è derivato uno stato di penuria che, pur incidendo diversamente secondo i generi d'abitazione, le re¬ gioni oppure i luoghi del paese, produce effetti visibilissimi ed è divenuto un'ipoteca gravosa, tanto dal profilo sociale, come da quello politico. Sap¬ piamo che quest'evoluzione ò dovuta in parte all'aumento considerevole dei lavoratori stranieri. Ciò costituisce una ragione di pili d'occuparsi seriamente Foglio federale, 1964.

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1690 a stabilizzare il loro numero e, con il tempo, a ridurlo graduatamente a una proporzione sopportabile rispetto alla mano d'opera indigena. L'esperienza però insegna che i mezzi di cui dispongono le autorità federali non Varreb¬ bero a operare questa riduzione, se non si argini l'iperespansione della nostra economia, restringendola maggiormente alla propria capacità produttiva. Ci riferiamo al nostro messaggio del 24.gennaio 1964 concernente dei provve¬ dimenti per il mercato monetario, dei capitali e del ci*edito e dei provvedi¬ ménti anticongiunturali per l'edilizia. · Accanto al problema di procurare un numero sufficiente d'abitazioni, particolarmente del genere meno caro e per famiglie con prole numerosa, attende ancora una soluzione anche un secondo problema strettamente con¬ nesso con quello economico e politico del quale abbiamo detto. Intendiamo l'abolizióne del diritto d'emergenza in materia di pigioni. Come è noto, queste disposizioni s.ono un ultimo resto del tempo della svalutazione e. dell'econo¬ mia di guerra (1939-1945). Dopo la guerra già sono stati fatti alcuni passi su questa via. Così, il primo atto legislativo d'esecuzione dell'aggiunta costi¬ tuzionale del 1952 e poi l'aggiunta costituzionale Messa stabilivano come meta obbligatoria il ritorno a un mercato delle abitazioni libero e autosuffi¬ ciente. Ma ancora oggi, ossia 20 anni dopo la fine della guerra, questa meta è ancora alquanto lontana. Le esperienze fatte dimostrano con ogni chia¬ rezza die sulla via battuta finora il problema non può essere risolto in ma¬ niera giudiziosa. Per ciò, nel messaggio del 20 marzo 1964 concernente il mantenimento temporaneo di provvedimenti del controllo dei prezzi, vi ab¬ biamo sottoposto un piano chiaro per l'abolizione di quelle norme. Dato però lo stato del mercato delle abitazioni e la condizione politica generale rispetto alla controversia, ormai vecchia di 10 anni, circa l'abolizione del controllo delle pigioni, ciò non è pensabile senza un promovimento sostanziale della costruzione d'abitazioni, specialmente a scopo sociale. D'altra parte, l'aboli¬ zione del diritto d'emergenza in materia di pigioni non è soltanto un postu¬ lalo dello Stalo di diritto -- pensiamo alla discriminazione, insopportabile alla lunga, tra conduttori di vecchie e di nuove abitazioni e alla condizione
di privilegio dei conduttori di vecchie abitazioni rispetto a quelli delle nuove --- ma anche un presupposto necessario per un risanamento efficace dello stato del mercato, delle abitazioni.

Dato che cerchie veramente grandi del paese erano concordi, già da lungo tempo, sulla necessità del ritorno a un libero mercato delle abitazioni, occorreva finalmente risolversi a determinare i mezzi e la via per giungere in tempo utile allo scopo. Fu anche chiaro che, nella nostra democrazia ordi¬ nata secondo il sistema del referendum, solo un compromesso politico avreb¬ be condotto alla meta.

Per ciò, nell'anno 1962, davamo alla Commissione per la costruzione di abitazioni, il compito di elaborare delle proposte sulle misure idonee a nor-, malizzare il mercato delle abitazioni. Il 26 ottobre 1963, essa consegnava il suo rapporto su « Il mercato locativo e la politica in materia d'abitazioni ».

1691 Il rapporto fu comunicato ai membri delle Camere federali al principio della sessione di marzo di quest'anno. x La Commissioned giunta a ottenere fra le parti sociali un compromesso sulla politica che dovrà essere seguita in materia di mercato delle abitazioni, il quale tiene adeguatamente conto delle circostanze economiche ed espone un programma generale per il ritorno alla libertà di mercato. Esso .indica anche una via praticabile dal profilo politico per uscire da una situazione sempre pili rigida.

Le due leve più importanti per arrivare alla soluzione ottimale dell'in¬ tera cerchia di problemi sono, per un verso, il nostro messaggio del 20 marzo 1964 concernente una nuova aggiunta costituzionale sulle misure temporanee di controllo dei prezzi, summenzionato, e, per un altro, il presente disegno sui provvedimenti per promuovere la costruzione d'abitazioni. Come già ab¬ biamo detto in principio, ci rendiamo pienamente conto della portata poli¬ tica e finanziaria di questo disegno. Siamo però convinti che l'attuazione del¬ lo scopo perseguito e l'estinzione di due pesanti ipoteche che gravano sulla nostra politica interna meritino un tale prezzo.

Il rapporto della Commissione per la costruzione d'abitazioni termina, in sostanza, con un programma in 10 punti per la-politica statale in materia di mercato delle pigioni (pag. 58 del rapporto). Essendo quel testo in vostra mano e, la materia, trattala ampiamente nel nostro messaggio n. 8949 del 20 marzo 1964 concernente il mantenimento di provedimenti temporanei del controllo dei prezzi (FF 1964, pagg. 660 - 673), possiamo dispensarci dal ripetere quelle considerazioni.

Il rapporto giunge, in sostanza, alla conclusione che, per attuare il com¬ plesso dei provvedimenti speciali idonei a normalizzare il mercato delle abi¬ tazioni, e per conseguirne gli effetti desiderati, occorre opporsi in generale, con ogni sforzo, a un'espansione inflazionistica dell'economia. Le misure proposte a questo riguardo sono, dall'una parte, il passaggio dal controllo alla vigilanza sulle pigioni per giungere in fine alla loro liberalizzazione e, dall'altra, l'assicurazione di un'offerta sufficiente di nuove abitazioni (circa 50 000, :in media negli anni dal 1961 al 1970, compresa la sostituzione delle abitazioni abbattutle). Nell'ambito di questa produzione,
dev'essere promossa la costruzione d'abitazioni a scopo sociale per soddisfare meglio ai bisogni di famiglie di condizione modesta, segnatamente con numerosa prole, e di cop¬ pie di coniugi attempati.

Era nostra intenzione di sottoporvi insieme i due disegni risultanti da queste proposte, quello sul mantenimento di-provvedimenti temporanei del controllo dei prezzi e quello sili provvedimenti per promuovere la costruzione d'abitazioni, come sarebbe stato x'accomandabile poiché, tanto le prescrizioni vigenti in materia di controllo dei prezzi (decreto federale del 24 marzo 1960 sul mantenimento di provvedimenti temporanei del controllo dei prezzi), quanto quelle del decreto federale del 31 gennaio 1958 concernente il pro-

1692 movimento nell'interesse sociale di abitazioni economiche, cesseranno di avere effetto il 31 dicembre 1964. Ma questo non fu possibile, avendo i lavori di.finitura, traduzione e stjampa del rapporto richiesto molto tempo ed essen¬ dosi dovuto dare ai Cantoni la possibilità d'indicare il parere sulle proposte concernenti il promovimento delle costruzioni, laddove avevano già avuto la possibilità d'esprimersi circa il mantenimento delle misure sui prezzi.

S'era ritardato nell'elaborare e approvare il rapporto della Commissione perchè, a mano a mano che i lavori avanzavano, era risultato sempre più evidente che non si avrebbe pienamente conseguitò lo scopo, se nelle con¬ clusioni finali e nei provvedimenti suggeriti non fossero state considerate con diligente ponderazione le vedute e gli interessi contrastanti, anche al fine d'un compromesso politico sopportabile. Questo richiese dei lunghi e pazienti negoziati, al cui successo le parti contribuirono con concessioni che non fu¬ rono facili. Ci' preme porre in rilievo queste circostanze dato che i disegni sul mantenimento di provvedimenti temporanei del controllo dei prezzi e sul promovimento della costruzione d'abitazioni, ancorché complementari, vi sono presentati separatamente.

La stampa lia accolto molto favorevolmente il rapporto della Commis¬ sione e l'ha definito un lavoro profondo e sistematico. L'accento delle discus¬ sioni, piìi che ad approvare o respingere singole argomentazioni e proposte, fu posto ad'apprezzare il valore dell'intero rapporto, come opera d'accomo¬ damento.

* Il disegno di decreto federale concernente il mantenimento di provvedi¬ menti temporanei di controllo dei prezzi vi fu sottoposto con il nostro mes¬ saggio del 20 marzo 1964 e già è stato approvato dal Consiglio degli Stati nella sessione estiva. Qualora fosse approvato dal Consiglio nazionale nella prossima sessione autunnale e accolto dal popolo e dai Cantoni nella vota¬ zione popolare da farsi ancora quest'anno, potrà entrare in vigore il 1° gennaio 1965.

Il disegno di legge che vi sottoponiamo con il presente messaggio, do¬ vendo essere trattato dalle Camere e attendere il corso del termine di refe¬ rendum, non potrà essere messo in vigore prima della metà dell'anno pros¬ simo. Subito dopo i Cantoni dovranno dare le disposizioni d'applicazione e i decreti
di stanziamento dei crediti necessari, testi che, in parte, dovranno parimente essere sottoposti a votazione popolare. Quindi, praticamente, i provvedimenti proposti potranno avere effetto, secondo i Cantoni, non prima della seconda metà del 1965 e, in parte, solamente nel corso del 1966. Per evitare nel frattempo un'interruzione nel promovimento della costruzione d'abitazioni a scopo sociale, vi abbiamo proposto, nel messaggio n. 9005 del 1° giugno 1964, di prorogare sino alla fine del 1966 il decreto federale del 31 gennaio 1958 concernente il promovimcnto, nell'interesse sociale, della costruzione d'abitazioni e di aumentare a 100 milioni di franchi i crediti per

1693 l'assegnazione di contributi alla rimunerazione del capitale. La proposta sarà discussa dalle due Camere nella sessione autunnale e il decreto potrà entrare in vigore al principio del 1965, decorso il termine di referendum.

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:jc

I postulali accolti dalle Camere per invitare il Consiglio federale a pre¬ sentare proposte di modificazione delle disposizioni vigenti sul promovi¬ mento della costruzioxxe d'abitazioni a scopo sociale o" proposte d'allarga¬ menti oppure di nuove misure, sono dieci. Trattasi dei postulati dei consi¬ glieri nazionali Lejeune (n. 7660) « Vontobel (n. 7974) · Heil (n. 8008) Scbiirmann (n. 8116) Borei Georges (n. 8169) Steinmann (n. 8399) Schuler (n. 8584) Steinmann (n. 8585) Burren (n. 8791) Allemann (n. 8811)

del 18 giugno 1958 del 22 dicembre 1959 dell'I 1 marzo 1960 del 21 settembre 1960 del 14 dicembre 1960 del 12 dicembre 1961 del 26 settembre 1962 del 27 settembre 1962 del 6 giugno 1963' del 21 giugno 1963

B. Pareri dei Cantoni sulle proposte della Commissione per la costruzione d'abitazioni Con circolare de! 28 febbraio 1964, il" Diparlijnento federale dell'econo¬ mia pubblica comunicava ai Cantoni il l'apporto della Commissione, per avere il loi'o parere sulle misure particolari proposte nel programma in 10 punti da essa elaborato (pagg. 58 e 59 del rapporto).

Essi non dovevano risolversi sui punti da 1 a 3, concernente il, controllo e la vigilanza sulle pigioni, dato che erano già stati consultati a questo ri¬ guardo. Nemmeno eia loro sottoposto il punto 8 (indennità personali di pigione) trattandosi di misure per il momento del passaggio alla piena liberta di mercato e clic converrà esaminare a suo tempo. Quel suggerimento, del resto, parrebbe difficilmente attuabile sul terreno federale, concernendo piut¬ tosto un compito per i Comuni.

Sei Cantoni (Lucerna, Unlervaldo Soprassclva, Basilea Città, Basilea Campagna, Appenzcllo Interno e Ticino), non hanno comunicato alcun pa¬ rere. In quello degli altri Cantoni è anche cenno di talune questioni attenenti alle future disposizioni d'esecuzione, sulle quali diremo più innanzi.

16(94: Indichiamo qui appresso il tèsto dei Punti del programma concernenti il promovimento diretto e indiretto della costruzione d'abitazioni, quello delle domande particolari poste dal Dipartimento nella circolare summenzio¬ nata, dei riferimenti e delle spiegazioni e i pareri dei Cantoni.

a. Punto A « Gli aiuti federali per il promovimento della costruzione d'abitazio¬ ni a scopo" sociale devono essere continuati e temporaneamente au¬ mentati fino al ristabilimento dell'equilibrio generale del mercato.

Secondo le previsioni odierne, crediamo sia giustificata una nuova campagna negli annidai 1965 al 1969, destinata a raddoppiare, ri¬ spetto alla precedente, il numero delle nuove abitazioni con pigioni modeste. Si può confidare clic i Cantoni e i Comuni, non le neghe¬ ranno il loro appoggio ».

Nella circolare del Dipartimento federale dell'economia pubblica si os¬ servava che il rapporto presume che l'attuale sistema d'aiuto federale (con¬ tributi annui alla rimunerazione del capitale per 20 anni) sia continuato e che, per cinque anni, siano ordinariamente assegnati dei contributi che per-, mettano di costruire fino a 5000 abitazioni l'anno (in totale 20 000- 25 000 abitazioni), anzi che 2500, come finora.

Giudicano che si debba continuare e rafforzare la diminuzione delle pigioni delle nuove abitazioni secondo il sistema ora applicato i Cantoni di Zurigo, Berna, Svitto, Untervaldo Sottoselva, Zugo, Friburgo, Soletta, Sciaffusa, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Vaud, Vallese, Neuchâtel e Gi¬ nevra. (Zurigo, veramente, anzi che il contributo alla rimunerazione del ca¬ pitale, vorrebbe la concessione di prestiti a un saggio modico). Il Cantone d'Appenzello Esterno è tuttora incerto se partecipare alle misure; i Cantoni di Uri e di Glarona non' s'interessano, poiché convengono meglio ai loro bisogni i provedimenti intesi a migliorare le condizioni d'abitazióne nelle re- · gioni'di montagna secondo il decreto federale del 3 ottobre 1951.

b. Punto 5 « Una parte dei nuovi aiuti federali dev'essere erogato nella costru¬ zione d'abitazioni per vecchi e per famiglie con prole numerosa. La campagna per diminuire il prezzo d'abitazione dovrebbe compren¬ dere anche le abitazioni di 1 o 2 locali, le case per una famiglia e le abitazioni di proprietari. Allo scopo di rafforzare l'aiuto sociale alle
persone attempate e alle famiglie con prole numerosa, stimiamo sia possibile aumentare complessivamente al 3 per cento il contributo alla rimunerazione del capitale per la costruzione d'abitazioni con¬ facenti alla gente attempata e d'abitazioni di 5 o più locali, il che aumenterebbe del 50 per cento, all'incirca, l'effetto della diminu- .

zione del prezzo d'abitazione ».

1695 , Nella circolare del Dipartimento federale dell'economia pubblica si os¬ servava che, come « abitazioni per vecchi », devonsi intendere quelle di 1 o 2 locali. Finora le abitazioni di 1 locale erano escluse dall'aiuto federale; quelle di 2 locali e le case per una famiglia -- la forma più diffusa delle grandi abitazioni -- erano ammesse per eccezione.

I Cantoni di Zurigo, Berna, Svitto, Zugo, Friburgo, Soletta, Argovia, Turgovia, Neucliâtel e Ginevra sono favorevoli all'inclusione delle abitazioni di 1 o 2 locali, delle case per una famiglia e delle abitazioni per proprietari e approvano l'aumento di 2 a 3 percento, l'anno, dell'alleggerimento delle pi¬ gioni delle « abitazioni per vecchi » e delle grandi abitazioni di cinque o più locali per le famiglie con prole numerosa (Svitto propenderebbe a compren¬ dere già le abitazioni di 4 locali).

. Sono particolarmente interessati alla costruzione d'« abitazioni per vec' chi » e a un maggior alleggerimento del prezzo d'abitazione.delle stesse i Can¬ toni di Sciaffusa, San Gallo e Grigioni, come è possibile che, più tardi, sa¬ ranno interessati anche i Cantoni di Glarona e Appenzello Esterno; Glarona, nondimeno, giudica eccessivo l'alleggerimento del 3 per cento, l'anno, dei co¬ sti di impianto.

Dà particolare importanza a un maggiore alleggerimento a favoi-e delle grandi abitazioni il Cantone d'Untervaldo Sottoselva.

Il Cantone di San Gallo è contrario all'inclusione delle case per una fa¬ miglia e delle abitazioni per pi-oprietari; sono contrari all'inclusione di que¬ ste ultime i Cantoni di Friburgo, Vaud e Neucliâtel.

, Non hanno fatto osservazioni o non si sono specificati sul punto 5 i Cantoni di Uri, Vaud e Vallese.

c. Punto 6





«Considerate le esperienze fatte nella campagna federale in corso, è necessario dare un nuovo stimolo alla costruzione d'abitazioni a scopo sociale. All'uopo, sarebbe opportuno introdurre a esclusivo vantaggio delle stesse una gaianzia federale delle ipoteche di grado inferioi-e. Per evitare l'ammassamento di case d'abitazione con pi¬ gione diminuita, questa garanzia è allargata, per eccezione, alle abi¬ tazioni del mercato libero nel caso d'agglomerati di case ».

Nella circolare del Dipartimento federale dell'economia pubblica si os¬ serva che il nome di grandi agglomerati, i quali giustificherebbei-o per motivi sociali, ossia per.evitaie un ammasso d'abitazioni con pigioni modiche, un al¬ largamento della garanzia delle ipoteche di gxado inferiore anche alle abita¬ zioni per le quali non è concesso altrimenti uri aiuto federale, devonsi intendere sopra tutto interi quartieri e .nuclei 'di futuri centri regionali (punti idi gravitazione).

1696 I Cantoni venivano invitati a indicare il numero minimo delle abitazioni . clic, a loro avviso, dovrebbe contenere l'agglomerato e il rapporto numerico tra abitazioni dell'uno e dell'altro genere di pigione.

L'introduzione della garanzia federale delle ipoteche di grado inferiore sarebbe accolta favorevolmente dai Cantoni di Zurigo, Berna, Svitto, Untervaldo Sottoselva, Zugo, Friburgo, Soletta, Sciaffusa, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Vaud, Neuchâtel e Ginevra, i quali stimano che darebbe par¬ ticolare efficacia alla campagna federale, poiché invoglierebbe anche quei committenti che sono scarsi di fondi propri o privi di garanzie corrispon¬ denti. Il Cantone di Turgovia dubita, per altro, che queste misure siano ade¬ guate al bisogno aumentato.

L'allargamento della fideiussione alle abitazioni con pigione'non dimi¬ nuita, nel caso di grandi agglomerati, è favorevolmente accolto dai Cantoni di Zurigo, Berna, Svitto, Zugo, Sciaffusa, San Gallo, Argovia, Turgovia e Gine¬ vra. .Dubitano, in-vece, della convenienza di questa misura, oppure la ne¬ gano, i Cantoni di Friburgo, Soletta e Vaud. Neuchâtel l'accoglierebbe a con¬ dizione che il committente sia una società cooperativa e, Untervaldo Sotto¬ selva, soltanto per i casi di provalo bisogno.

II Cantone dei Grigioni raccomanda la concessione della fideiussione alla costruzione libera, anche a prescindere dal caso di grandi agglomerati, per promuovere la costruzione di case d'una famiglia a favore di famiglie con prole numerosa e un reddito che è troppo elevato per dare diritto alla dimi¬ nuzione degli oneri annui. .

Quanto all'ampiezza dei grandi agglomerati, soltanto due Cantoni hanno manifestato un parere: San Gallo, che propone un minimo di 150 abitazioni e, Zurigo, che è per un minimo di 200 a 300.

Circa al rapporto numerico desiderabile tra le abitazioni con pigione diminuita e le altre, in un grande agglomerato, si sono pronunciati otto Can¬ toni. ^ loro credere, esso dovrebbe essere di 1:3 (Zurigo, Soletta, Turgovia), di 1 : 3 / 1 : 2 (Berna), di 1 : 2 (Zugo), di 1 : 5 (San Gallo e Ginevra), 1:4/ 1 : 7 (iSciaffusa).

I Cantoni di Uri, Glarona, Appenzello Esterno e Vallese rinunciavano a prendere partito sul punto 6.

* N (/. Punto 7 « Per assicurare la costruzione d'abitazioni prima che subentrino dei contraccolpi, la
Confederazione dovrebbe considerare l'oppor¬ tunità della concessione di prestiti nei momenti di rarefazione del mercato monetario e del capitale. Dato che un'elevata produzione generale d'abitazioni contribuisce a normalizzare il loro mercato, questi prestiti della Confederazione dovrebbero essere concessi per promuovere tutte le costruzioni d'abitazioni, non solamente quelle a scopo sociale. La Confedex-azione dovrebbe fornire agli istituti

1697 ipotecari, affinchè possano corrispondere alle domande di finanzia¬ mento di costruzioni d'abitazioni, dei prestili a breve o a medio ter¬ mine, secondo i saggi usuali di mercato, ossia il danaro dovrebbe rifluire alla Confederazione al subentrare della liquidità di mercato.

Se durante il periodo d'aiuto un allargamento della circolazione mo¬ netaria fosse indesiderabile dal profilo della politica congiuiiturale, si dovranno, a compensazione dei prestiti federali, assorbire i fondi corrispondenti, mediante misure monetarie prese dalla Banca na¬ zionale ». · Lo stanziamento di fondi federali allo scopo di poter evitare indesiderabili contraccolpi nella produzione d'abitazioni in tempi d'acuta rarefazione del mercato dei capitali è raccomandato da Zurigo, Berna, Sviito, Unlervaldo Sottoselva, Glarona, Zugo, Sciaffusa, Grigioni, Argovia, Vallese e Ginevra.

Ginevra considera questo provvedimento il più importante del programma ed è del parere che l'aiuto finanziario ristretto alle ipoteche di grado, infe¬ riore non potrebbe conseguire lo scopo. Al medesimo Cantone premerebbe inoltre d'avere il diritto di concorrere con il parere nella scelta dei progetti di cui sarebbe agevolato il finanziamento. Anche il Cantone di Zurigo è ma¬ nifestamente di questa opinione, dato che si dichiara favorevole a un'appli¬ cazione coordinata di queste misure. Ai'govia propone che i fondi federali siano assoggettati a un interesse più favorevole di quello di mercato.

Il Cantone di Soletta vorrebbe vedere ristrette queste misure alla costru¬ zione d'abitazioni a scopo sociale; San Gallo ne mette in dubbio la necessità.

Il Cantone di Turgovia è espressamente contrario. .

Non facevano osservazioni sul punto 7 i Cantoni di Uri, Friburgo, Appenzello Esterno, Vallese e Neuchàtel.

e. Punto 9 « Per aumentare la produttività nella costruzione d'abitazioni e mantenere basse, da un profilo ottimale, le pigioni delle abitazioni nuove, si deve sfruttare interamente ogni possibilità di razionalizza¬ zione, dalla preparazione al compimento dell'opera; sono mezzi di questo genere anche l'indagine applicata e la pianificazione volonta¬ ria dei termini d'attuazione. All'uopo occorre uno sforzo coordinato di tutta l'industria edilizia. La Confederazione vi può contribuire de¬ terminando i Cantoni e i Comuni a uniformare e
semplificare le leg¬ gi e norme edilizie. Con ciò, sarebbe possibile migliorare l'impiego del suolo e, con la normalizzazione e tipificazione, aumentare la possibilità d'una flessione dei prezzi. I Comuni dovrebbero promuo¬ vere la costruzione di grandi agglomerali, collaborando tra loro e sintonizzando vicendevolmente la loro attività edilizia, così pubblica come privala ».

1698 I Cantoni erano pregati d'indicare le possibilità clic, a loro parere, vi siano d'ottenere un'ulteriore razionalizzazione da una semplificazione giudi¬ ziosa e adeguata alle circostanze e dall'assimilazione delle differenti norme edilizie, e quali vie dovrebbero essere tenute a questo riguardo.

Considerato che la legislazione edilizia rimarrebbe riservata ai Cantoni .e che, nel complesso, lo scopo sarebbe conseguibile solo a lungo termine e, per l'essenziale, non in virtù di prescrizioni federali, ma d'una cooperazione volontaria, si chiedeva ai Cantoni d'indicare altresì il collegio che stimassero più idoneo a trattare le questioni che ne dipendano. Interessava sapere se giu¬ dicassero opportuna, nelle condizioni presenti, la via del concordato.

I Cantoni erano anche richiesti di prendere partito sulla questione della ricerca edilizia, indicando altresì l'obbietto, come potrebbe essere organiz¬ zata, come finanziata.

In fine, veniva chiesto il loro parere circa la cooperazione tra i Comuni, proposta per sintonizzare l'attività edilizia, sia pubblica sia privata, e l'age¬ volezza che ne conseguirebbe alla costruzione di grandi agglomerati.

Nonostante le diverse vedute e il silenzio su talune questioni, i due terzi delle risposte rilevano insistentemente l'importanza dell'efficacia pro¬ duttiva delle misure di razionalizzazione nell'edilizia dell'abitazione. Qualche . Cantone giudica che un tale compito spetti all'economia privata.

Uri, Appenzello Esterno, Vallese e Neuchàtel. tacciono su questo punto.

II Cantone di Vaud approva tutti i suggerimenti e tutte le proposte.

Sulla questione della semplificazione e assimilazione delle norme edilizie, sono favorevoli Untervaldo Sottoselva, Friburgo, Sciaffusa, Grigioni, Argovia, Turgovia e Ginevra. Tuttavia i pareri vanno dall'accettazione incondizionata della collaborazione, con il desiderio che la Confederazione si restringa a fare delle raccomandazioni, e dal riscontro che trattasi d'un problema difficile ma meritevole d'esame, all'opinione che le due opere dovrebbero essere in¬ traprese soltanto nell'ambito cantonale. Incerti sono i pareri dèi Cantoni di Berna, Svitto, Glarona e Zugo. Sono, in vece, negative le risposte dei Cantoni >di Zurigo, San Gallo e Soletta, rispettivamente per le ragioni: che non devesi stimare molto l'effetto delle
norme edilizie sui costi della costruzione, che non c'è alcuna necessità di un'ampia legislazione edilizia, che la costituzione ·d'un collegio per semplificare e migliorare le norme edilizie avrebbero diffi¬ cilmente un'importanza pratica.

, · Quanto alla convenienza d'intraprendere la conclusione d'un concordato per la semplificazione e l'assimilazione delle noi-me edilizie, danno una ri¬ sposta direttamente o indirettamente favorevole i Cantoni di Untervaldo Sottoselva, Argovia, Turgovia, Vaud e Ginevra. Sono di contenuto negativo le risposte dei Cantoni di Zurigo, Friburgo, Soletta, San Gallo e Grigioni.

Tacciono sulla questione i Cantoni di Berna, Svitto, Glarona, Zugo e Sciaffusa.

1699 Circa il collegio che sarebbe idoneo a trattare le questioni attenenti alla ·semplificazione e assimilazione della legislazione edilizia, danno il parere soltanto quattro Cantoni. Berna e Argovia giudicano istanza competente la Conferenza dei direttori cantonali delle costruzioni; Untervaldo Sottoselva è dell'avviso che lo sforzo dovrebbe provenire dai Comuni ò dai Cantoni, con l'appoggio di enti politici e professionali; Glarona crede che sarebbero adatti a fornire un importante lavoro preparatorio i gruppi del pianò di siste¬ mazione regionale. 1 Secondo Soletta la Confederazione potrebbe concorrere facendo dipen¬ dere il sussidio federale dall'impiego d'elementi standardizzati nella costru¬ zione o, se già avvenga, concedendo un contributo maggiore.

Argovia giudica meritevole d'esame l'introduzione d'ordinamenti can¬ tonali sulle zone modello è necessario un principio direttivo per l'elabora¬ zione dei piani d'assestamento locali.

Sul problema della ricerca edilizia rispondono favorevolmente i Can¬ toni di Berna, Untervaldo. Sottoselva, Zugo, Soletta, Sciaffusa e Vaud. Il compito è considerato spettare, come tale, all'economia privata, ma la Confederazione dovrebbe concorrere, anche finanziariamente, per esempio con la partecipazione a un ufficio cantonale di ricerche edilizie oppure so¬ stenendo singole ricerche. Un Cantone vedrebbe una soluzione conveniente in un riordinamento in grande stile dell'Ufficio centrale della razionalizza¬ zione edilizia, istituito dalla Società svizzera degli ingegneri e architetti e ·dalla Federazione degli architetti svizzeri.

Sulla cooperazione dei Comuni nel sintonizzare tra loro l'attività edili¬ zia pubblica e privata per agevolare la costruzione di grandi agglomerati si ·sono pronunciati concretamente cinque Cantoni. Zurigo osserva che il Can¬ tone e i Comuni promuovono già questo genere di costruzioni perchè ren¬ dono meno cari i lavori d'infrastruttura e i costi edilizi. Untervaldo Sotto¬ selva, Soletta, Sciaffusa e Argovia sono favorevoli all'idea e notano la possi¬ bilità di costituire delle associazioni a questo scopo oppure che tali sforzi po¬ trebbero essere adoperati nel migliore dei modi nell'ambito dei piani d'asse¬ stamento locali e regionali. San Gallo ne scorge i pi'esupposti pratici in una -giudiziosa politica fondiaria dei Comuni.
.f. Puntolo « Nel procedere all'ulteriore colonizzazione della Svizzera, la Confe¬ derazione dovrebbe seguitare durevolmente l'idea direttrice d'un « decentramento con punti di.gravitazione ». La Confederazione do¬ vrebbe concordare a questo scopo con i Cantoni la politica fondia¬ ria, finanziaria, del traffico e della colonizzazione. La politica pub¬ blica della riserva e dell'infrastruttura fondiaria può essere agevo¬ lata con una cooperazione finanziaria. Una più forte perequazione dell'onere fiscale comunale renderebbe indipendente da considera-

1700 zioni fiscali la scelta della sede più favorevole per le industrie. La sistemazione delle reti di comunicazione stradale e ferroviaria non . dovrebbe essere soltanto accomodata alle correnti presenti del' traffico, maw"anche al concetto nazionale di colonizzazione. Il potere pubblico dovrebbe, a questo riguardo, tutelare le imprese di-tra¬ sporto contro i rischi di nuove linee. La struttura della coloniz¬ zazione dovrebbe essere migliòrata con l'introduzione d'ordinamenti sulle zone in tutti i Comuni. La Confederazione deve dare un impul¬ so generale alla pianificazione zonale, sia regionale sia locale, svi¬ luppando un piano nazionale di colonizzazione e dando un fonda¬ mento legale alla separazione delle zone agricole. Cantoni e Comuni dovrebbero, nella pianificazione e sistemazione dei centri regionali e, occorrendo, di «città satelliti», cooperare con l'economia privata».

I Cantoni erano invitati a comunicare le considerazioni e le proposte, quanto più complete, suggerite loro dai concetti indicati in questo puntò.

Approvano questi desideri e suggerimenti i Cantoni di Zurigo, Berna,.

Svitto, Untervaldo Sottoselva, Soletta, Sciaffusa, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Vaud e Ginevra. San Gallo è contrario alla determinazioned'una zona agricola generale come «regione non edificabilc», poiché non sa¬ rebbe conciliabile con la garanzia della proprietà e impedirebbe l'ulterioresviluppo dei territori periferici. Le risposte di Glarona, Zugo, Friburgo eNeuclifitel non sono ne affermative nè negative.

* l'desideri, le critiche e le richieste contenute nelle memorie cantonali . circa l'esecuzione dei provvedimenti federali dovranno essere esaminati più minutamente prima dell'emanazione di quelle disposizioni. Non possiamoperò omettere di menzionare taluni di questi desideri, essendo d'importanza fondamentale.

1. Aumento dei limiti di costo ammissibili, in particolare rispetto allecaseper una famiglia, oppure determinazione dei limiti di costo ammissibili, a prescindere dalle spese per l'acquisto del terreno.

2. Formulazione più elastica delle disposizioni esecutive, per poter teneremigliore conto delle diversità dei bisogni da Cantone a Cantone.

3. Aumento dei limiti di reddito ammissibili o, più esattamente, aumento' da 1 : 6 a 1 : 7 del rapporto fondamentale tra pigione e reddito e
da 750.-- e 1000.-- franchi del supplemento di reddito per ogni figlio.

Ci premeva informarvi distesamente dei pareri cantonali sulle propostedella Commissione per la costruzione d'abitazioni, pur non potendoci adden¬ trare in tutti e spiegarci. Le misure federali intese a un obbictto detcrminato* devono, di necessità, fondarsi su disposizioni di principio, le quali, se ten-

1701 ·gono conto del peso dei pareri dei Cantoni, non possono per altro attuare 'tutte le richieste ancora talmente discordi. La forza plasmatrice insita nella struttura federalistica del nostro paese può manifestarsi con rinnovato dina¬ mismo, se le sue parti non si restringano a polarizzarsi sui loro diritti auto¬ nomi, ma provino con il contegno pràtico d'essere pronte a padroneggiare quanto possono per virtù propria i propri compiti, con le loro particolarità -e difficoltà, e non a volerq quello che nella realtà non è conseguibile.

Tutto sommato, si può dedurre dai pareri comunicatici, che i Cantoni considerano il rapporto, le conclusioni e le proposte della Commissione, una opera diligente, ponderata e positiva, il cui esito non dev'essere messo in forse da interessi particolari e da proposte estreme.

. Elementi generali di fatto e condizioni concernenti la costruzione d'abitazioni e il suo promovimento Abbiamo già osservato che, secondo il 'concetto sostenuto nel rapporto della Commissione, una normalizzazione del mercato locativo mediante un . programma per la politica che lo concerne, può essere attuata solo se questo sia sostenuto da una politica congiunturale che s'adoperi energicamente alla soluzione dei suoi compiti. Ove manchi la coscienza della necessità d'un con¬ tenimento volontario dell'espansione economica o non si voglia tirare da,una tale comprensione le conseguenze manifestamente spiacevoli, la professione di volere una libera economia di mercato risulta una professione di labbra e l'intervento statale in questo settore dell'edilizia tenderà a continuare ed -estendersi, senza che per tanto sia possibile sperare in uno scioglimento effet¬ tivo delle tensioni e dei problemi presenti.

In particolare, per quanto concerne il nostro disegno, riscontriamo in questo settore un sovraccarico di domanda, clic determina un'ascesa dei costi largamente sottratti al controllo e una condizione iniziale sfavorevole al progredire della produttività. A noi, in vece, importa più che mai che questa progredisca, per poter avvicinarci alla normalizzazione del mercato delle abitazioni. A tale scopo, occorre innanzi tutto adeguare gli investimenti alla capacità effettiva dell'industria.'Una certa spinta in tale direzione è già eser¬ citata dal lato del finanziamento'. Il volume dell'investimento ha
preceduto la formazione, del risparmio. Il processo era già in corso da tempo, ma fu celato dal grande afflusso di capitale straniero, e solo apparve nella sua di¬ mensione reale, quando,, per combattere l'inflazione, si pose un freno all'in¬ serimento di questi fondi nel processo econòmico interno. La rarefazione , del mercato dei capitali non fu quindi cagionata principalmente dalle misure contro il rincaro, come qua e là si sostiene, ma dagli investimenti smisurati, Li'aumcnto dei costi del capitale, già nello scorso anno, dimostra che la rare¬ fazione preesisteva.

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1702 Di solito, la rarefazione del mercato dei capitali incide naturalmentenella costruzione d'abitazioni, essendo il settore edilizio meno rimunerativoSe si vuole evitare in questo un crollo indesiderabile, occorre sopra tuttorinunciare a investire in altri settori; si dovrà anche rallentare nell'esecu¬ zione dell'attuale programma di costruzione.

Il presente disegno deve fornire il mezzo di parare per quanto è possi¬ bile, con lo stanziamento di fondi per la costruzione d'abitazioni, ai contrac¬ colpi indesiderabili. Ma nell'allargare in questo modo la base del finanzia¬ mento, occorre provvedere affinchè non ne risulti semplicemente un nuovo impulso inflazionistico. Questo pericolo può essere evitato soltanto nel qua¬ dro dei risparmi in corso e contenendo, come è stato chiesto più volte, il fi¬ nanziamento d'altri settori edilizi.

Gli aiuti di finanziamento e le campagne per diminuire i còsti non pos¬ sono, da soli, far comparire come per miracolo dal lato della produzione le prestazioni necessarie a normalizzare il mercato locativo. Queste misure po¬ trebbero riuscire soltanto se si concorra da ogni lato a migliorare le condi¬ zioni per la costruzione d'abitazioni. Anche l'economia privata si dovi'à mag¬ giormente adoperare alla costruzione d'abitazioni con pigioni accessibili, fa¬ cendo un nuovo sforzo nel razionalizzare la pianificazione e l'esecuzione dei lavori edilizi; le possibilità della prefabbricazione e anche del sistema di co¬ struzione con elementi prefabbricati finiti devono essere maggiormente sfruttate. Si deve e si può parimente contribuire ad aumentare la produttività nell'industria edilizia con un'ulteriore razionalizzazione delle, imprese. Una maggior importazione di case prefabbricate finite, delle quali è fatto largo uso particolarmente nei paesi scandinavi, permetterebbe di risparmiare la capacità edilizia indigena. Un'esenzione doganale all'importazione potrebbe invogliare a farne maggior uso anche da noi. Questo problema viene ora esaminato molto attentamente. Se risultassè indicata un'esenzione doganale generale, avremmo già oggi le competenze per introdurla provvisoriamente.

Ma anche i lavoratori devono contribuire al risanamento, fornendo le ore di lavoro necessarie. La conservazione di uim elevata produzione setti¬ manale e la stabilizzazione dell'effettivo dei
lavoratori stranieri, richiedono che si abbia temporaneamente a rinunciare a nuovi accorciamenti della setti¬ mana lavorativa. In fine, anche il consumatore, sia esso inquilino oppure proprietario dell'abitazione, dovrebbe apportare il suo obolo con rinunciare a pretese smodale, suggerite da idee perfezionistiche, che cagionano sovente spese considei'cvoli, senza procacciare un controvalore ragionevolmente pro¬ porzionato.

La presente rarefazione del capitale contribuisce, in generale, a tempe¬ rare in maniera adeguata il surriscaldamento congiunturale. Ma se vogliamo avvicinarci alla normalizzazione del mercato delle abitazioni, dovremmo, nel¬ lo stesso tempo, poter mantenere a un certo grado anche la costruzione d'ahi-

1703' tazioni. All'uopo, in tempi di x*arefazione del mercato dei capitali, è indispen¬ sabile un apporto di fondi bastevole a conservare una produzione adeguata; quello che importa è di trovare soluzioni scevre da effetti inflazionìstici.

Anche il'promovimento della costruzione d'abitazióni sociali può, come mez¬ zo di normalizzazione del mercato, conseguire lo scopo, soltanto se operato,nel quadro d'una produzione complessiva sufficiente. Considerata l'insuffi¬ cienza dei fondi di consolidamento dei crediti edilizi, il Consiglio federale promuoverà, già nel prossimo autunno, una campagna che permetterà di.

rimuovere il pericolo d'un ritardo nella costruzione d'abitazioni nel pròssimo anno.

D. Le misure federali previste Le misure di promovimento della costruzione d'abitazioni, che propo¬ niamo, seguono strettamente, come già osservammo nel messaggio con¬ cernente il mantenimento di provvedimenti temporanei del controllo dei prezzi, i criteri suggeriti nel rapporto della Commissione. I risultati della procedura di consultazione dimostrano che esse sono approvate dalla mag¬ gioranza dei Cantoni.

I. GENERI DELL'AIUTO FEDERALE 1. Aiuto federale indiretto La Confederazione presta innanzi tutto un aiuto indiretto al promovi¬ mento della costruzione d'abitazioni, poiché, come già nel c.àso della, costruzione d'abitazioni a scopo sociale, affida per principio alla Commis¬ sione per la costruzione, d'abitazioni il compito di destinare, stimulare e cooi'dinare le misure, in quanto esso non sia adempiuto confox'mementeagli interessi generali da altre organizzazioni di diritto pubblico o privato. , Sax*à prestata particòlax-e attenzione all'aumeixto della produttività nella costrxxzione d'abitazioni; i lavori di ricerca a questo scopo dovranno essereaiutati e, in casi speciali, ordinati direttamente dalla Confedex-azionc.

In fiixe, sono assegnati dei conti'ibuti anche ai piani d'assestaxxiento x-egionali e locali, che devono iix maniex'à affatto generale procurare le condizioni, per una colonizzazione ottimale, indirizzare qixaxxto più presto sulla diritta via l'attività edilizia e agevolare accorlamcixte l'urbanizzazione del terrenoedificabilc!.

2. Aiuto federale diretto a. Diminuzione delle pigioni e degli oneri del proprietario Il sistema'di questo aiuto fedexale rimaiìe conforme, a quello delle mi¬ sure tempoxaneamente. iix corso per il promovimento delle costruzioni a.

1704 scopo sociale secondo il decreto federale del 31 gennaio 1958. Rispetto ad altri sistemi questo ha il vantaggio della duttilità qualora muti la destina¬ zione, per esempio a cagione di modificazioni nello stato personale o patri¬ moniale degli abitatori. Se ciò accade, la prestazione contributiva periodica può essere sospesa e, qualora l'uso ritorni conforme alla destinazione, essere ripristinata; questo sistema diminuirebbe notevolmente il rischio di disdetta.

Contrariamente a quanto osserva un Cantone, questa maniera implica una spesa amministrativa notevolmente ristrétta rispetto a quelle derivanti da sistemi per i quali la diminuzione delle pigioni è conseguita con la presta¬ zione d'un contributo unico a fondo perduto o con la concessione di prestiti a un saggio basso oppure gratuiti. In questi casi, ove muti la destinazione, non possono essere semplicemente sospesi i pagamenti periodici, ma devono essere ripetuti interamente o in parte il capitale e gli interessi. Se, mutando temporaneamente la destinazione, non è chiesta la restituzione del capitale, dovranno, se si voglia semplicemente chiudere un occhio sul cambiamento, essere domandati degli interessi sul capitale oppure dei «supplementi», il che sarebbe ovviamente più complicato che una semplice sospensione dei paga¬ menti. In oltre, la prestazione di contributi a fondo pèrduto procurerebbe vantaggi che durano anche quando gli assegnatari non abbiano più bisogno.

b. Garanzia del capitale di terzi Il rapporto della Commissione propone l'istituzione d'una garanzia fede¬ rale per le ipoteche di grado inferiore, al fine d'invogliare a costruire abita¬ zioni il cui prezzo venga diminuito in virtù di contributi periodici alla rimu¬ nerazione del capitale. L'opinione dei Cantoni a tale riguardo è precisa: essi raccomandano vivamente l'istituzione di questa garanzia.

Sarà così possibile interessare effettivamente alla campagna federale anche quei committenti che, per mancanza di fondi propri bastcvoli o di ga¬ ranzie corrispondenti, hanno difficoltà^ anche in caso di liquidità del mer¬ cato, d'ottenere il capitale necessario. Questi aiuti suppletivi possono, sopra tutto, invogliai^ le società cooperative ancora giovani, ma desiderose di costruire.

I Cantoni hanno accolto favorevolmente anche l'allargamento della fi¬ deiussione al capitale
di terzi investilo in grandi agglomerati, di cui solo una parte delle abitazioni è resa meno cara dall'aiuto federale. In queste con¬ dizioni, ò prevedibile che aumenterà il numero dei grandi agglomerati, i quali hanno il vantaggio di diminuire notevolmente i costi di costruzione; tanto più che talune organizzazioni tenute a investire il danaro di cassa degli asso¬ ciati-- p. es. delle casse d'assicurazione contro la disoccupazione o di pen¬ sione -- possono, in virtù della fideiussione federale, collocarlo anche in ipo¬ teche di secondo grado.

1705 c. Raccolta di capitali L'efficacia degli sforzi per normalizzare il mercato locativo, dipenderà essenzialmente dalla continuità d'una certa produzione complessiva di nuove abitazioni. È quindi importante, in tempi d'acuta rarefazione del ca¬ pitale, tutelare da gravi contraccolpi non solo la costruzione delle abitazioni a scopo sociale, ma di tutte le abitazioni, purché non lussuose, al fine di non pregiudicare a bella prima l'attuazione del programma complessivo, abbrac¬ ciale anche la disciplina delle pigioni, quale è descritto nel rapporto della Commissione.

Anche per questa misura i Cantoni sono molto favorevoli, salvo uno, il quale vorrebbe che l'aiuto fosse ristretto alla costruzione d'abitazioni a scopo sociale, e un altro, il quale lascia aperta la questione della necessità. Uno dei Cantoni favorevoli la giudica importantissima e chiede che l'aiuto di finan¬ ziamento sia allargato alle ipoteche di primo grado.

I 600 milioni di franchi, previsti nell'articolo 13, capoverso 5, permette¬ rebbero, nell'ipotesi d'un costo medio d'impianto di fr. 70.000.-- l'abita¬ zione, compreso l'acquisto del terreno, d'assicurare il finanziamento delle ipoteche di secondo grado (30°/o-40°/o dei costi d'impianto) per 28 500, ri¬ spettivamente 21 500 abitazioni all'incirca. Non è naturalmente possibile pre¬ vedere per quale percentuale dei costi d'impianto dev'essere assicurato il finanziamento. Tuttavia, gli esempi addotti provano che, con un fondo del¬ l'ammontare previsto nell'articolo 13 del disegno, potranno essere rispar¬ miate difficoltà di finanziamento a una parte adeguata della produzione di abitazioni. Qualora l'Assemblea federale avesse a valersi della competenza di stanziare altri 400 milioni, le cifre indicate aumenterebbero di due terzi.

* II. COSTO DELLE MISURE PROPOSTE 1. Costo dell'aiuto federale indiretto , Nel caso dell'aiuto federale indiretto, le spese per le indennità ai membri della Commissione per la costruzione d'abitazioni (art. 2 del disegno) e per gli onorari a periti ammontano da 20 000.-- fino à 30 000.--- franchi, l'anno.

L'ammontare delle spese per i contributi ai lavori di ricerca o per gli incarichi affidati direttamente (art. 3 del disegno) non può essere previsto.

Tuttavia, la somma presunta di 10 milioni di franchi dovrebbe bastare, se impiegata convenientemente.
Per i contributi ai piani d'assestamento regionali e locali (art. 4 del disegno) la somma prevista di 10 milioni di franchi dovrebbe verosimilmente bastare anche se aumentasse il numero delle pianificazioni finora agevolate con un aiuto concesso in virtù di altre disposizioni. Dal principio del 1961, i contributi annui sono saliti da 106 000.-- a 250 000.-- franchi nel 1962 e a 425.000 franchi nel 1963.

) Foglio federale, -1964*

109

1706 2. Costo dell'aiuto federale diretto a. Diminuzione delle pigioni L'esperienza fatta con le misure in vigore per promuovere la costru¬ zione d'abitazioni a scopo sociale-può praticamente servii'e come punto di riferimento per il calcolo delle spese per le abitazioni di media grandezza.

Per le 8000, all'incirca, finora sussidiate dalla Confederazione, la media dei locali ò di 3,8 per abitazione. Dato che le nuove misure promuovono partico¬ larmente le abitazioni di 1 o 2 locali per vecchi, laddove.prima erano escluse quelle di 1 locale, e ammesse solo per eccezione quelle di 2, è da presumersi che la media risulterà inferiore. Del resto, questo accadrà già anche soltanto a cagione del necessario aumento del limite dei costi d'impianto ammissi¬ bili rispetto a quelli delle misure in corso; innanzi tutto, perchè le nuove misure agevolano la costruzione d'abitazioni di 1 o 2 locali, poi perchè, data la- possibilità di combinare la diminuzione dèi costo d'abitazione con la ga¬ ranzia, è da attendersi un maggior interessamento anche nelle periferie e nelle zone urbane d'alimentazione del traffico, dove il terreno fabbricabile è in media più caro. L'alimento prevedibile della costruzione d'abitazioni a buon mercato nelle regioni urbane e semiurbane dovrebbe* concorrere a di¬ minuire la media dei locali per abitazione. D'altra parte, l'aumento delle grandi abitazioni per famiglie con numerosa prole, determinato dall'aumento del sussidio federale, difficilmente compenserà la crescente tendenza all'abi¬ tazione più piccola, ma soltanto la rallentei'à. 1 ' Per la determinazione delle spese è stata presunta una media di 3V2 lo¬ cali per abitazione. I costi d'impianto, terreno compreso, sono stabiliti in 70 000.-- franchi.^ Si suppone inoltre che un terzo delle abitazioni costruite siano destinate a vecchi, a invalidi o a famiglie con prole numerosa, per le quali l'articolo 7, capoverso 2, prevede un sussidio federale annuo fino all'I per cento dei costi d'impianto, e che due terzi sono abitazioni per le quali è previsto un sussidio fino ai 2/a per cento di tali costi. In fine, si suppone che un tèx'zo delle 25.000 abitazioni a pxJezzo ridotto sarà costruito nei Cantoni finanziariamente deboli. Secoxxdo l'articolo 8, capoverso 3, l'aiuto fedcx'ale a questi Cantoni è aumentato da 2/s a 1, rispettivamente
da 1 a IV2 per cento.

Secondo queste supposizioni, i contributi per diminuire i costi di 25 000, abitazioni ascende in 20 anni a 320 milioni di franchi all'incii'ca. Nelle mede¬ sime condizioni, ma secondo una media di 4 locali per abitazione, la spesa totale ascende a 340 milioni di franchi.

b. Garanzia e raccolta di capitale Non è possibile presumex'c le perdite derivanti dalle fideiussioni as¬ sunte. Per la copertux'a dei l'ischi saxù accantonata una somma tolta dai pro¬ venti delle commissioni secondo "l'articolo 12, capoverso 7.

1707 La raccolta del capitale, nel caso d'interessi usuali del mercato, non implica alcuna spésa. I rischi per i fondi adoperati sono coperti dalla ga¬ ranzia che la Confederazione può chiedere al Cantone oppure può esigere che sia fornita dall'istituto di credito (art. 13, cpv. 3, del disegno).

III. OSSERVAZIONI SULLE SINGOLE DISPOSIZIONI DEL DISEGNO DI LEGGE Titolo e ingresso Le nuove disposizioni sui provvedimenti per promuovere la costruzione d'abitazioni sono, per la prima volta, stabilite in forma di legge," anzi che in quella, finora usata, di decreto federale soggetto a referendum. Questo muta¬ mento non ha, per altro,importanza alcuna; esso ò dettato dalla norma, pu¬ ramente formale, dell'articolo 5, capoverso 1, della legge del 23 marzo 1962 sui rapporti tra i Consigli, secondo la quale gli atti legislativi di durata illi¬ mitata, contenenti norme di diritto, sono emessi in forma di legge.

Secondo l'articolo 20, capoverso 2, del disegno, l'assegnazione degli aiuti federali dura sino alla fine del 1970. Il termine di validità dell'intero atto legislativo non potrebbe, in vece, essere anteriore alla fine del 1995, altrimenti non sarebbero assicurate la prestazione degli aiuti federali e la vigilanza sulla destinazione. Preferiamo quindi di proporvi di dare all'atto legislativo la for¬ ma di legge. .

Articolo 3. Le condizioni alle quali sono assegnati gli aiuti o gli incarichi saranno stabilite in uno speciale regolamento. Nella stessa maniera, si deter¬ minerà secondo quali vedute e da chi saranno accolte le domande. Pensiamo a un piccolo collegio, composto da commissari per la costruzione d'abita¬ zioni, al quale potrebbero essere aggregati dei periti del ramo in cui versano i lavori di ricerca.

Uno scaglionamento dei contributi secondo le forza finanziaria dei Can¬ toni non è necessario in questa parte poiché, in generale, essi non dovranno fare nò ordinare alcuna ricerca. Per il medesimo motivo, non può essere im¬ posto loro un obbligo generale di coadiuvare al finanziamento.

Articolo 4. La possibilità di sussidiare i piani d'asçestamento regionali e locali^ stabilita nel capoverso 6, ò già prevista nell'articolo 10, capoverso 1, della legge federale del 30 settembre 1954 sulle misure preparatorie intese a combattere la crisi e a procurare lavoro. Rispetto alla disciplina istituita
in quest'ultima, le possibilità circa l'ammontare dei contributi federali non sono in alcun caso peggiorate. Per contro, la prestazione cantonale rimane uguale a quella federale solo se la capacità finanziaria del Cantone è debole; se è forte, ascenderà al doppio del contributo federale. L'assegnatario (general-

1708 mente un Comune) può quindi ricevere un uguale sussidio, tanto se appar¬ tiene a un Cantone del primo'genere, quanto a uno del secondo. Questa pere¬ quazione corrisponde a quella prevista per la diminuzione delle pigioni se¬ condo gli articoli 7 e 8 del disegno.

È chiaro che i contributi alle spese dei. piani d'assestamento regionali e locali devono mantenersi nell'ambito dell'articolo 1. Secondo l'articolo 34 quinquies, capoverso 3, della Costituzione federale, possono essere concessi solo dei contributi idonei ad appoggiare gli sforzi a favore della famiglia nel campo della costruzione d'abitazioni e della colonizzazione.

Articolo 5. La disposizione corrisponde a quella dell'articolo 3 del de¬ creto federale vigente del 31 gennaio 1958, con la differenza che, in un an¬ no, sono rese meno care 5000 abitazioni, anzi che 2500. Poiché già il decreto ,in vigore sulla costruzione d'abitazioni ha stabilito una regola circa il nu¬ mero di quelle per le quali può essere assegnato in un anno un aiuto federale, è conveniente che anche il presente disegno fissi un limite. Tale è anche il suggerimento della Commissione per la costruzione d'abitazioni; è inoltre desiderata una ripartizione della produzione d'abitazioni, prevista, su tutto il tempo in cui possono essere assegnati contributi alla rimunerazione del capitale. ' Articolò 6. Contrariamente alla disciplina prevista per la campagna fe¬ derale in atto, le abitazioni di 1 o 2 locali non sono escluse, nè ammesse sol¬ tanto per eccezione, qualora siano1 destinate a vecchi o a invalidi. Dato che il disegno, come già i provvedimenti federali in vigore in materia d'abita¬ zioni, può poggiare soltanto sull'articolo costituzionale inteso a proteggere la la famiglia (art. 34 quinquies, cpv. 3, Cost.), nemmeno le abitazioni per vecchi o per invalidi della prossima campagna potranno essere destinate a celibi soli.

D'ora innanzi potranno ordinariamente essere comprese nella campa¬ gna anche le case per una famiglia. . , * , Il testo del capoverso-1 dà la possibilità di far dipendere l'assegnazione dell'aiuto federale da condizioni idonee ad assicurare una produzione razio¬ nale. Potrà quindi essere richiesta anche l'osservanza di determinate regole tecniche. ; Articolo 7 . '' .Al cpv. 1. Poiché dovi-anno ancora essere stabilite delle disposizioni ese¬
cutive, occorre qui esaminare le ripetute istanze di non stabilire dei limiti soltanto per le spese edilizie, in vece che per le spese d'impianto, compreso il terreno. Questo criterio ci sembra sbagliato, poiché impedisce una soluziòne razionale, sia per quanto concerne la progettazione dell'opera, sia la scelta della situazione. L'ammontare della pigione netta non sarebbe condi¬ zionato soltanto dall'investimento totale effettivo, contenuto entro limiti de-

1709 terminati, e dalla misura della diminuzione del prezzo, ma dipenderebbe an¬ che eventualmente dal prezzo del terreno, che potrebbe essere scelto senza tener conto dell'aspetto economico. Un.critèrio siffatto contribuirebbe anche ad aumentare i prezzi del terreno. Già secondo l'ordinamento in vigore (art.

9 OE) possono essere comprese anche le case d'abitazione i cui costi d'im¬ piantò superino i limiti stabiliti -- purché siano adempiute le condizioni pre¬ viste nell'articolo 6 --, in quanto il Cantone provveda alla diminuzione sup¬ pletiva dell'onere annuo derivante dal maggior costo.

La norma che i costi d'impianto superiori ai limiti massimi stabiliti se¬ condo un principio unitario non dovrebbero avere per effetto una pigione pili elevata che nel caso in cui tali limiti siano osservati, dev'essere mante¬ nuta anche nelle nuove disposizioni d'esecuzione. Per contro, possono essere ammessi costi d'impianto maggiori, determinati dal costo del terreno, anche senza una diminuzione suppletiva del prezzo per opera del Cantone, qualora si contrapponga un corrispondente risparmio nei costi di costruzione, otte¬ nuto con un'esecuzione particolarmente razionale dei lavori.

Al cpv. 2. Un Cantone domanda anche l'applicazione di limiti di costo maggiori nel caso d'edifici per una sola famiglia. Devesi opporre che già i limiti in vigore permettono la costruzione di queste case, qualora abbiano al¬ meno 5 locali e sorgano su terreno a buon mercato. Una casa per una fami¬ glia con un numero di locali minore non è in sé un'opera edilizia razionale.

A nostro pai-ere, non conviene costruire una casa di questo genere su terreno relativamente caro e diminuirne il prezzo a titolo di casa d'abitazione a scopo sociale, tolto forse nel caso d'agglomerati composti di corpi di diverso genere, oppure di circostanze speciali.

A prescindere dalle abitazioni per vecchi e dàlie grandi abitazioni con 5 o più locali per famiglie con prole numerosa, è stata prevista, a comple¬ mento delle proposte della Commissione, la possibilità di contributi maggiori per le abitazióni d'invalidi, poiché molti di essi, come gli assegnatari di ren¬ dite di vecchiaia, hanno redditi modestissimi. Dato il fondamento costituzio¬ nale su cui poggia il disegno, nemmeno le abitazioni per invalidi possono esseré'occupaté da celibi soli.
Tre Cantoni domandano che nelle disposizioni d'esecuzione sia stabilito il rapporto tra diminuzione di pigione e reddito ammissibile al momento dell'occupazione dell'abitazione. Secondo essi questo reddito dovrebbe essere pari a sette volte la pigione diminuita, anzi che a sei volte comenell'ordinamento in vigore. Dovrebbero inoltre èssere ammessi dei supplementi di red¬ dito più elevati per i figli.

. Se si volesse soddisfare a queste domande, la cerchia dei beneficiàri do¬ vrebbe essere allargata più di quanto non preveda il nostro disegno, il che implicherebbe uno spostamento della campagna d'aiuto a favore di persone che ne hanno minor bisogno. .

1710 Va, in fine, menzionata la domanda generale di dare alle disposizioni d'esecuzione una struttura piuttosto elastica. Ad essa sarà corrisposto in quanto sia possibile senza pregiudicare lo scopo perseguito.

"* Per quanto concerne le proposte della Commissione attenenti diretta¬ mente o indirettamente la costruzione d'abitazioni, ma non considerate nel presente disegno, devesi ancora osservare: a. sulle indennità personali di pigioni, raccomandate nel punto 8; abbiamo discusso sotto B (pag. 1693).

b. la Commissione prospetta, nel punto 9, la possibilità di migliorare l'impiego del suolo e.diminuire i costi mediante una normalizzazione e tipizzazione, qualora i Cantoni concordino delle norme edilizie più uni¬ tarie e più semplici. Già abbiamo accennato all'accoglienza piuttosto fredda fatta dai Cantoni a questo suggerimento. Noi vorremmo, in vece, che tale proposta fosse energicamente appoggiata: le differenze regionali nella costruzione d'abitazioni non sono tali da impedire per molte questioni una disciplina convenzionale unitaria e semplificata, che non pregiudichi la struttura federalistica del nostro paese nò gli interessi particolari; c. l'immagine direttiva, compendiata nel punto 10, d'un decentramento con punto di gravitazione pór un'ulteriore colonizzazione della Sviz¬ zera, concerne il piano d'assestamento nazionale. Il Dipartimento fe¬ derale dell'economia pubblica ha istituito, sul principio dell'anno in corso, una Commissione federale per le questioni concernenti questo piano; alla Scuola Politecnica federale, c'è un Istituto del piano d'asse¬ stamento nazionale, regionale e locale. È desiderabile che le due istitu¬ zióni, in collegamento-con l'Unione svizzera del piano d'assestamento nazionale, aumentino e, accelerino il lavoro, affinchè la costruzione di abitazioni possa fruire quanto prima'dei vantaggi che, secondo la Com¬ missione, sono da sperarsi da tale piano.

La Divisione della giustizia del Dipartimento federale di giustizia ç po¬ lizia ha inoltre elaborato un progetto preliminare di legge federale sulla conservazione della proprietà fondiaria agricola (V progetto prelimi¬ nare del marzo 1963), la quale prevede una distinzione tra regioni agri¬ cole e regioni edificatorie. Presentemente questo disegno è oggetto di vivaci discussioni tra le diverse cerchie e organizzazioni
interessate.

E ' . La' legittimazione della Confederazione a partecipare a provvedimenti finanziari nel campo dell'abitazione e della colonizzazione, come sono pre¬ visti nel disegno, risulta dall'articolo 34 quinquies, capoverso 3, della Costi¬ tuzione federale. · · «

1711 Nelle nuove misure proposte per promuovere la costruzicme d'abitazioni è stato tenuto conto interamente, o per quanto sia stato possibile, dei po¬ stulati menzionati a pagina 1693, che vi proponiamo quindi di cancellare dal¬ l'elenco.

I * Per questi motivi vi raccomandiamo d'approvare il disegno di legge qui allegato.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 21 settembre 1964.

In nome del Consiglio federale svizzero, Il Presidente della Confederazione: L. von Moos.

Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

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Messaggio del Consiglio federale all`Assemblea federale sui provvedimenti per promuovere la costruzione d`abitazioni (Del 21 settembre 1964)

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