517

Termine d'opposizione: 17 giugno )1964

DECRETO FEDERALE concernente la concessione d'un sussidio straordinario per la costruzione d'una scuola tecnica superiore d'agraria (Del 13 marzo 1964)

.

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto l'articolo 31 bis, capoverso 2, 32 e 34 ter, capoverso Inietterà g, della Costituzione federale; viisto il messaggio del Consigllio federale del 16 agosto 1963 decreta: Art. 1 La Confederazione concede ai Cantoni che hanno aderito al concor¬ dato intercantonale sulla scuola tecnica superiore d'agraria un sussidio straordinario di 3 milioni di franchi per la costruzione e l'attrezzatura di detta scuola.

1

2

Qualora il rincaro dei materiali e dei salari determinasse un sor¬ passo rispetto al bilancio di previsione allestito'nell'agosto 1961, il Consi¬ glio federale è autorizzato a concedere un sussidio suppletivo pari alla parte già sussidiata dalla Confederazione.

1) FF 1963, 1128.

518 Art. 2 II Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto conformemente alla legge federale del 17 giugno 1874 concernente le vo¬ tazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

1

2

Esso ne stabilisce la data dell'entrata in vigore ed è incaricato di eseguirlo.

Cosi decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 13 marzo 1964.'

Il Presidente: L. Danioth Il Segretario: F.Weber

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 13 marzo 1964.

Il Presidente: Otto Hess Il Segretario: Ch. Oser

519 Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale- che precede è pubblicato conformemente all'arti¬ colo 89, capoverso 2, dlella Costituzione (federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 13 marzo 1964.

Per* ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 19 marzo 1964.

Termine d'opposizióne: 17 giugno 1964.

520

DECRETO FEDERALE oho accerta .

, il risultato della votazione popolare del 2 febbraio 1964 concernente un'amnistia fiscale generale '

al 1° gennaio 1965 (Del 13 marzo 1964)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto i processi verbali della votazione popolare del 2 febbraio 1964 sul decreto federale del 27 settembre 1963 per un'amnistia fiscale gene¬ rale al 1° gennaio 1965; visto il rapporto del Consiglio federale dell 25 febbraio 1964 1), dal quale risulta che, su 658 100 voti validi, il decreto è stato respinto con 381 864 voti contro 276 236 e da 16 Cantoni e 5 Semicantoni contro 3 Cantoni e 1 Somicanltone, decreta: Articolo unico È presa nota che il decreto federale del 27 settembre 1963 per un' amnistia fiscale 'generale al 1° gennaio 1965 è stato respinto.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 13 marzo 1964.

Il Presidente: Otto Hess Il Segretario: Ch. Oser 1) FF 1964, 347.

521 Così decretato dal Consiglio degli Stali.

Berna, 12 marzo 1964.

Il Presidente: L. Danioth Il Segretario: F. Weber .

Foglio federale, 1964.

33

522

DECRETO FEDERALE concernente un mutuo ali ' Organizzazione europèa per le ricerche nucleari (Del 12 marzo 1964)

, .

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 7 febbraio 1964,.

decreta: .

Art 1

-

1

II Consiglio federale ha facoltà di concedere* all'Organizzazione europea per le ricerche nucleari (GERN), per l'acquisto di un ordinatore elettronico, un mutuo fruttifero, restituibile in 4 anni, d'un ammontare di 23 milioni di fr. al massimo.

2 II Consiglio federale stabilisce l'interesse e le condizioni di restitu·zione.

Art. 2 1 II presente decreto, non essendo d'obbligatorietà generale, entra im-.

mediatamente in vigore.

' 2 II Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stali.

Berna, 3 marzo 1964.

Il Presidente: L. Danioth Il Segretario: F.Weber

523 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 12 marzo 1964.

Il Presidente: Otto Hess Il Segretario: Ch. Oser

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 12 marzo 1964. * Per ordine del Consiglio federale svizzero: Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

524

DECRETO FEDERALE concernente opere militari e piazze d'armi (Dell'I 1 marzo 1964)

1

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto il messaggio del. Consiglio federale del 13 settembre 1963, decreta: Art. 1 Il programma esposto nel messaggio 13 settembre 1963 è approvato; per la sua attuazione sono stanziati dei crediti d'opera, di 268 990 000 fr.

in tutto, ripartiti secondo un elenco speciale.

Art. 2 Il Consiglio federale ordina l'esecuzione del programma e può proce¬ dere, nel quadro del credito globale, a degli spostamenti fra le differenti voci.

· Il credito annualmente necessario va registrato nel bilancio di pre¬ visione.

Art. 3 Il presente decreto non essendo d'obbligatorietà generale, entra im¬ mediatamente in vigore.

Così decretato dal Consiglio degli Stali.

Berna, 17 dicembre 1963.

Il Presidente: L. Danioth Il Segretario: F.Weber.

525 Così decretato dal Consiglio nazionale.

v

Berna, 11 marzo 1964.

"

,

Il Presidente: Otto Hess Il Segretario: Ch.
Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 11 marzo 1964.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

526

DECRETO FEDERALE concernente un credito suppletivo per la costruzione del nuovo edificio dell'Ufficio federale dei pesi e delle misure (Del 12 marzo 1964)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

.

visto'il messaggio del Consiglio federale del 2 dicembre 1963, decreta: Art. 1 , Per la costruzione del nuovo edificio dell'Ufficio federale dei pesi e delle misure è stanziato, in considerazione del rincaro e dei lavori com¬ pletivi, un credito suppletivo di 6 milioni di franchi.

Art. 2 Il presente decreto, non essendo d'obbligatorietà generale, entra im¬ mediatamente in-vigore.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 12 marzo 1964.

Il Presidente: L. Daniòth Il Segretario: F.Weber Cosi decretato dal Consiglio' nazionale.

Berna, 11 marzo 1964.

Il Presidente: Otto Hess Il Segretario: Ch. Oser

527

Il Consiglio federale decreta: , II decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 12 marzo 1964.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

528

DECRETO FEDERALE concernente lo stanziamento di un credito d'opera per l'acquisto ' di terreno e la costruzione di impianti doganali a Chiasso-Brogcda (Del 4 marzo 1964)

L'ASSEMBLEA FEDERALE ' DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio ' del Consiglio federale del 23 agosto 1963 D, decreta: Articolo 1 È accordato un credito d'opera di l'r. 17 622 000.-- per (l'acquisto di terreno e la costruzione di impianti doganali del traffico merci, compresa la sistemazione del piazzale e delle strade a Ohiasso-Brogeda.

2 Per l'acquisto dei terreni, la cui indennità non sia ancora stata fis¬ sata nella procedura di espropriazione e per la costruzione degli impiantì doganali del traffico viaggiatori, i crediti d'opera saranno domandati ulteriormente.

1

Articolo 2 II presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra (immediatamente in vigore.

1

2

II Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 4 marzo 1964.

, Il Presidente: Otto Hess Il Segretario: Ch. Oser 1) FF 1963, 1081.

529 Così decretato dal 'Consiglio degli Stati.

Berna, 18 febbraio 1964.

Il Presidente: L. Danioth Il Segretario: F.Weber .

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 4 marzo 1964.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

530

DECRETO FEDERALE concornento la garanzia federale alla Costituzione riveduta del Cantone di Soletta (Del 13 marzo 1964)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CON FEDÈ RAZIONE SVIZZERA,, visto l'articolo 6 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 1964;.

considerato che le disposizioni costituzionali -rivedute nulla conten gono che sia contrario alla Costituzióne federale, decreta: Art. 1 È accordata la garanzia federale agli articoli 17, numero 2, e 31, nu mero 6, riveduti, della Costituzione del Cantone di Soletta.

Art. 2 ' Il Consiglio federale è incaricalo di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 6 marzo 1964.

Il Presidènte: L. Danioth Il Segretario: F. Weber

531 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 13 marzo 1964.

Il Presidente: Otto Hess Il Segretario: Ch. Oser

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale, che precede è pubblicalo nel Foglio federale.

Berna, 13 marzo 1964.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: \ Ch. Oser.

532

DECRETO FEDERALE concornento la garanzia federale alla Costituzione riveduta del Cantone di Sciaffusa (Del 13 marzo 1964)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA., visto l'articolo 6 della Costituzione federale; . visto il messaggio del Consiglio federale del 7 febbraio 1964; considerato che la disposizione costituzionale riveduta nulla contiene clic sia contrario alla Costituzione federale, .

decreta ATt. 1 E accordata la garanzia federale all'articolo 35, riveduto, della Costi¬ tuzione del Cantone di Sciaffusa, accettato nella votazione popolare dell'8 dicembre 1963.

Art. 2 Il Consiglio federale è incaricato di eseguire .il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 12 marzo 1964. · Il Presidente: L. Danioth Il Segretario: F.Weber

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 13 marzo 1964.

Il Presidente: Otto Hess Il Segretario: Ch. Oser

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicalo nel Foglio federale.

Berna, 13 marzo 1964.

Per ordine del Consiglio federaile svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

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