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FOGLIO

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FEDERALE

Anno XLVII Rema, 16 luglio 1964 Volume I Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento: anno fr. 12.--, con alle¬ gata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi alla Tipografia Grassi o Co. S. A., a Bellinzona (Telefono 5 18 71) -- Conto corrento postale XI 690.

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MESSAGGIO del

Consìglio federale all'Assemblea federale per la revisione della legge sui cereali (Del 3 luglio 1964)

Onorevoli--signori, Presidente e Consiglieri, Ci pregiamo di sottoporvi, col presente messaggio, un disegno di mo¬ dificazione della legge sui cereali.

A. Introduzione La legge federale del 20 marzo 1959 (RU 1959, 1021 - A XVI B) con¬ cernente l'approvvigionamento del paese con cereali (legge siui cereali) era intesa a modificare l'ordinamento instaurato dalla legge del 1932 se¬ condo le direttive discusse nel messaggio che la presentava (del 16 giugno 1958 - FF 1958, II, ed. frane., 179). Detta legge ha, nel complesso, raggiunto gli scopi die le erano stati prefissi, tuttavia le esperienze fatte con la sua applicazione, da un lato, e la rapida evoluzione delle tecniche colturali, dall'altro, ci inducono ora ad emendarla adeguatamente. Aggiungasi che le Camere federali hanno approvato, lo scorso anno, diversi postulati e mozioni che pure richiedono una - modificazione dell'ordinamento attuale: citeremo questi interventi parlamentari commentando il disegno.

I cambiamenti e i complementi disegnali interessano i seguenti passi della legge sui cercali: -- Preambolo; Foglio federale, 1964.

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1258 -- Capo III (provvidenze per la coltura granaria) art. 8; art. 10, cpv. 2; art. 11, cpv. 1; art. 16 (inserimento dei nuovi articoli 16 bis e 16 ter); art. 17; -- Capo IV (obblighi dei mugnai) art. 18, cpv. 1; art. 21; -- Capo VI (vigilanza sul commercio granario) art. 38, cpv. 2; -- Capo VII (organizzazione) art. 42; -- Capo IX (disposizioni e procedura penali) art. 46, cpv. 1, n. 5 -- concernente però solo il testo franòese.

La struttura della legge resta inlatta. I Cantoni e gli organismi dei · produttori e dei mugnai hanno, in grandissima proporzione; approvato gli emendamenti progettati.

Oltre agli articoli qui sopra elencati è stalo esaminato anche il di¬ sposto dell'articolo 25, concernenfé il conguaglio parziale del margine di macinazione, segnatamente in quanto il contingentamento della farina pa¬ nificatale, tanto rilevante per la struttura della molitoria commerciale (cfr. art. 64 e sgg. della legge sui cereali), sarà abrogato verso la metà dell'anno prossimo. La Commissione dei cartelli, istituita in virtù della pertinente legge del 20 dicembre .1962 (entrala in vigore il 15 febbraio 1964) è pure stata richiesta di prestare in merito la sua consulenza. Ma siccome l'opera consultiva di detta Commmissione richiederà un certo tempo, mentre invece -urge compiere, la revisione degli articoli sopraelen¬ cati prima della campagna cerealicola 1965/66 (innanzi cioè il 1° luglio 1965), abbiamo reputato opportuno di proporvi il messaggio e. il disegno di revisione, rimandando a più tardi la trattazione dei problemi connessi con l'articolo 25.

B. Commento Nel preambolo della legge è necessario menzionare non solamente la lettera e, ma anche la lettera b dell'articolo 31 bis, capoverso 3, della Co¬ stituzione federale, essendo stato inserito l'articolo 16 ter, sul ritiro e l'utilizzazione dei cereali indigeni germogliati. Le nuove disposizioni non possono essere fondate sull'articolo 23 bis della Costituzione federale che limita l'obbligo della Confederazione soltanto al ritiro , di grano panifica¬ rle. La costituzionalità del nuovo articolo deve dunque 'fondarsi sull'ar¬ ticolo 31 bis, capoverso 3, lettera b, della Costituzione, come l'esporremo, in modo particolareggiato, alla lettera C.

L'articolo 8' tieine.conto delle disposizioni modificate per l'esecuzione della legge sui cereali,'
adottate recentemente e concernenti l'istituzione di centri di raccolta G. Giusta il nuovo lesto, al Consiglio federale è attri¬ buita la competenza di stabilire le 'norme organizzative per il ritiro dei cercali indigeni.

1) DCF del 12 luglio 1963, RU 19C3, 661 (A XVI B).

1259 L'articolo 10, prevede, per la prima volta, la possibilità di stabilire il prezzo dei cereali secondo criteri estranei all'appartenenza ad una determi¬ nata varietà. Il il° ottobre 1963, il Consiglio nazionale accettò il postulato Revaclier del 12 marzo 1963, inteso a modificare il sisteina di riparti¬ zione delle varietà nelle diverse categorie di prezzo. Infatti questo sistema, essendo eccessivamente rigido, risultava lacunoso ogni qualvolta apparis¬ sero nuove varietà granarie di difficile classificazione. In tali casi, il com¬ missario acquirente dovrà ora prelevare un campione di .cui l'Amministra¬ zione stabilirà il tenore e la qualità del glutine; i dati ottenuti determi¬ neranno l'assegnazione alla categoria di prezzo corrispondente.

L'articolo 11 tien conto del postulato Grandjcan del 4 dicembre 1962, accettato dal Consiglio nazionale il 1° ottobre 1963, e volto a stabilire il prezzo di base dei cereali già a decorrere dal mese di agosto e i sup¬ plementi mensili di prezzo già a contare dal mese di settembre. Il nuovo sistema abolisce le defalcazioni di prezzo per forniture precoci e anticipa di alcuni mesi i supplementi di prezzo per forniture tardive. Durante il periodo transitorio, il prezzo di base e i supplementi.dovranno essere fis¬ sati in modo da evitare un aumento indiretto del prezzo dei cereali; la modificazione del sistema non deve cioè significare un onere finanziario suppletivo per la Confederazione. Essa è pertanto giustificata dall'attendi¬ bile aumento delle forniture di cercali, raccolti mediante le mietitrebbia, durante i mesi di agosto e di settembre.

L'articolo 16 è stato completato. Ora l'Amministrazione paga, per le scorte di cercali indigeni, rilevale insieme all'azienda agricola e per la messe acquistata in pianta, non solo il premio di macinazione ed il so¬ prapprezzo come finora, ma anche l'indennità di compensazione e i sus¬ sidi concessi per terreni ripidi, di cui all'articolo 16-Ms.

L'articolo 16 bis (nuovo) accoi'da infatti il pagamento di sussidi (da determinarsi dal Consiglio federale) per i cereali coltivati su terreni parti¬ colarmente ripidi. Tale concessione è conforme alle mozioni Daniotli e Geiser del 6 e 18 giugno 1963, adottate dalle Camere il 1° ottobre 1963.

La proposta d'assegnare un premio speciale, corrispondente al premio, normale di
coltivazione per i cereali da foraggio, è pienamente giusti¬ ficata. Infatti la coltivazione di cereali panificatoli è eseguila, in numerose regioni del paese, in zone particolarmente ripide, che non figurano però come ione di montagna e, conseguentemente, non fruiscono dei supple¬ menti di prezzo nè dei premi di macinazione concessi agli agricoltori dì montagna. La coltivazione, in tali regioni, è faticosa ed è attuabile solo con costi elevati. Il Consiglio federale è intenzionato a stabilire, di massima, per questi sussidi per regioni ripide, lo stesso ammontare dei premi supr piotivi di coltivazione per i cereali da foraggio.

L'articolo- 16 ter (nuovo) conferisce al Consiglio federale la compc- ,, lenza d'emanare adeguate misure per fomentare l'impiego dei cereali indi- -

1260 geni germogliati. Come già avevamo osservato nel nostro messaggio del 13 settembre 1963 D, concernente l'utilizzazione del grano indigeno germo¬ gliato del raccolto 1963, è opportuno inserire una disposizione in materia nella legge sui cercali. Questa opinione fu accolta favorevolmente dalle Ca¬ mere allorché si discusse quel messaggio. L'articolo 16 ter si fonda sui de¬ creti federali finora emanati in questo campo 2V L'articolo 17, a differenza del vecchio 17, capoverso 1, subordina, nel capoverso 3,, l'importazione" di cercali da semina al rilascio di un per¬ messo dell'Amministrazióne. All'obbligo soggiace ogni importatore, indi¬ pendentemente dal fattó che la merce acquistata sia destinata al mercato o impiegata per proprio uso.

. L'articolo 18, capoverso 1, vincola il riconoscimento, da parte dell' Amministrazione, dell'esercente di un mulino commerciale, alla condi¬ zione che questi ottemperi agli obblighi previsti nell'articolo 21, capoverso 1, riguardo al ritiro di cereali indigeni e di cereali esteri, provenienti dalle scorte dell'Amministrazione.

L'articolo 21, capoverso 1, prevede espressamente che la quota di ri¬ tiro dei nuovi mulini è stabilita, quale disposizione completiva, dall'Am¬ ministrazione.

Capoverso 2: La disposizione che infligge una sanzione penale, giusta l'articolo 47, capoverso 1, cifra 2, al mugnaio inadempiente l'obbligo d' acquisto di cereali indigeni, senza liberarlo da tale obbligo, è giusticata. L' adempimento è infatti assai più importante del compenso offerto dalla mul¬ ta e sarebbe inammissibile lasciar usare questa come strumento per eludere quello.

Capoverso 5: L'esperienza insegna che la Confederazione deve riti¬ rare, segnatamente negli anni funestali da condizioni climatiche sfavore¬ voli, dei cereali ipanificabili, bensì conformi alle qualità richieste, ma or¬ mai inadeguati ad una produzione di farina panificatole di qualità rego¬ lare, principalmente quando il raccolto è abbondante. In tali casi, l'Am¬ ministrazione è eccezionalmente autorizzata, giusta le istruzioni del Di¬ partimento delle finanze e delle dogane, a utilizzare i cereali indigeni, di scarso valore di macinazione e di panificazione, a scopo di foraggio, nell' interesse di un impiego razionale e della fabbricazione di farina panifica¬ biìe di qualità. Questo grano verrà denaturato
e fornito ai commercianti di foraggi.

Nell'arh'co/o 38 è.previsto che l'Amministrazione può consentire delle eccezioni ai negozianti, e particolarmente ove il grano panificabiìe impor1) FF 1963, 1177.

2) RU 1954, 989; 1956, 1303; 1960, 1037; 1963, 855.

1261 tato fosse destinato alla fabbricazione di prodotti industriali, quali l'amido, la colla, ecc. In tali casi infatti, î mulini non possono acquistarlo.

Articolo 42: Secondo il testo attuale, il ritiro dei cereali nei Comuni era .organizzato esclusivamente dagli uffici locali. La modificazione di questa disposizione è giustificata dall'istituzione dei centri di raccolta.

L'articolo 46, primo capoverso, numero 5, concerne una correzione redazionale del testo francese, intesa a rendere questo testo più aderente all'espressione tedesca.

C. Fondamento costituzionale Coinè già l'abbiamo osservato alla lettera B (preambolo), è stato necessario citare parimente l'articolo 31 bis, capoverso 3, lettera b, della Costituzione federale, a cagione delle disposizioni previste nel nuovo arti¬ colo 16 ter, concernenti il ritiro e l'utilizzazione di. cereali indigeni germo¬ gliati. Anche gli speciali decreti federali, emanati finora in materia, si fondavano sul medesimo articolo costituzionale. Ai sensi dell'articolo suin¬ dicato, la Confederazione è autorizzata, qualora l'interesse generale lo giustificasse, a emanare delle prescrizioni, derogando ove occorra al prin¬ cipio della libertà di commercio e d'industria, per conservare una sana popolazione rurale, assicurare l'efficienza dell'agricoltura, e consolidare la proprietà agricola. Le misure proposte sono senz'altro idonee al raggiungunento degli scopi menzionati. .

Considerato quanto esposto vi raccomandiamo di accettare l'allegato disegno di legge federale che modifica quella concernente l'approvvigionamentb del paese con cereali.

..Vi proponiamo ugualmente di cancellare le mozioni parlamentari del 1° ottobre 1963 (Danioth, N. 8793 e Geiser, N. 8797) come anche il po¬ stulato del Consiglio nazionale di pari data (Grandjean, N. 8619).

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espres¬ sione della nostra alta considerazione. s Berna, 3 luglio 1964.

· .

In nome del 'Consiglio federale svizzei*o, Il Presidente della Confederazione: L, von M OOS« Il Vicecancelliere: F. Weber.

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Messaggio del Consiglio Federale all`Assemblea federale per la revisione della legge sui cereali (Del 3 luglio 1964)

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