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Foglio Federale Berna, 1° marzo 1968 Anno LI Volume I N°9 Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 18, con allegata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co.

(già. Tipo-litografia Cantonale) Bellinzona -- Telefono 092/5 18 71 -- Ccp 65-690

9843 Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente la revisione del decreto sull'economia lattiera 1966 (Del 7 febbraio 1968) Onorevoli signori Presidente e Consiglieri, La situazione straordinaria in cui si trova attualmente l'economia lat¬ tiera ci costringe a proporvi una revisione del decreto sull'economia lattiera 1966 prima ancora che questo decreto giunga a termine di scadenza. Ci ono¬ riamo perciò di sottoporvi un rapporto sulle modificazioni previste e nel medesimo tempo il disegno di un decreto federale corrispondente.

I. INTRODUZIONE 1. Considerazioni generali Come già abbiamo esposto nel nostro messaggio del 3 dicembre 1965 concernente misure economiche e finanziarie, completive, per l'economia lattiera, la legge del 3 ottobre 1951 sull'agricoltura (RU 1953, 1133 - A XVI A 1) si limita,' per quanto riguarda l'economia lattiera, ad enunciare negli articoli 24, 26 e 59 i principi da osservare nello stabilire l'ordinamento lat¬ tiero. Spetta all'Assemblea federale di emanare le disposizioni esecutive del¬ l'articolo 26 della legge sull'agricoltura. Queste disposizioni figurano nel decreto federale del 29 settembre 1953 concernente il latte, i latticini e i grassi commestibili (decreto sullo statuto del latte [RU 1953, 1172 - A XVI A 3]). Questo decreto disciplina i principali provvedimenti previsti dalla Confederazione nel campo dell'economia lattiera.

Foglio Federale, 1968, Vol. I

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278 In riguardo alle difficoltà riscontrate nel settore lattiero, rivestono spe¬ ciale interesse quelle disposizioni che attengono al finanziamento delle spese di promuovimento dello smercio dei latticini indigeni, in Svizzera e all'estero.

Secondo l'articolo 26 della legge sull'agricoltura e l'articolo 26 del decreto sullo statuto del latte, sono disponibili, a questo scopo, taluni mezzi finan¬ ziari, ancorché limitati. Si tratta delle tasse riscosse sul latte e sulla panna destinati al consumo come pure sulle importazioni di burro, di polvere di burro, di latte condensato e di oli e grassi commestibili, compresi le materie prime e i prodotti semilavorati che servono alla loro fabbricazione. Allo stesso scopo serve pure, conformemente all'articolo 6 del decreto federale del 16 giugno 1966 (RU 1966, 1375) concernente misure economiche e finan¬ ziarie , completive, per l'economia lattiera (decreto sull'economia lattiera 1966), il provento dei soprapprezzi sulle importazioni di panna, di polvere di panna e di gelati commestibili. Tutte queste tasse, sebbene il loro provento sia destinato a promuovere lo smercio, sono avantutto da considerarsi come misure di protezione e di orientamento della produzione che tendono a man¬ tenére un'agricoltura efficiente ed un sano ceto rurale.

L'articolo 24 della legge sull'agricoltura costituisce un'altra base legale per il promovimento dell'esportazione di latticini. Quest'articolo, contra¬ riamente a quanto è stabilito per i contributi volti a ridurre i prezzi, che vengono accordati in virtù dell'articolo 26 dal provento delle suddette tasse, riscosse esclusivamente a tale scopo, non prevede una limitazione dei mezzi finanziari messi a disposizione per favorire l'esportazione. Questi contributi sono prelevati precipuamente dal provento dei soprapprezzi e delle tasse percepiti in applicazione della legge sull'agricoltura e, per il resto, dalle entrate generali della Confederazione.

Or ora abbiamo rilevato, che i mezzi messi a disposizione per promuo¬ vere lo smercio dei latticini in Svizzera sono limitati, in virtù dell'articolo 26 della legge sull'agricoltura, al provento delle tasse destinate a tale scopo.

Il decreto sull'economia lattiera 1966, in vigore dal 1° novembre 1966, creò la base legale che permette di mettere, a disposizione, a complemento della
legge sull'agricoltura, i mezzi finanziari necessari per misure supplementari della Confederazione nel settore lattiero. Il decreto sull'economia lattiera 1966 fu preceduto nel 1957, 1958, 1959 e 1962 da altri decreti similari, la cui durata di validità era ogni volta relativamente breve. La durata di validità del decreto sull'economia lattiera 1966 è stata fissata a cinque anni (fino al 31 ottobre 1971), ritenendo che il complesso di misure supplementari ivi pre¬ viste dovrebbe bastare per un periodo più lungo. Vista però la situazione oltremodo critica nel settore lattiero, ci vediamo costretti, di rivenire già ora sulla faccenda. Tratteremo inoltre diverse altre questioni che si poligono in correlazione con le difficoltà attuali nel settore lattiero.

279 2. 11 decreto sull'economia lattiera 1966 Le disposizioni del decreto sull'economia lattiera 1966 che, in correla¬ zione con le modificazioni previste, rivestono maggior importanza, sono quelle che regolano la copertura delle perdite risultanti dalla valorizzazione, cioè gli articoli 1 a 4; in appresso ne riassumiamo il contenuto.

L'articolo 1, capoverso 1, autorizza il Consiglio federale ad assegnare contributi suppletivi intesi ad agevolare lo smercio in Svizzera dei latticini indigeni, se i proventi ivi menzionati, delle tasse riscosse a tale scopo non bastassero. Secondo l'articolo 1, capoverso 2, i contributi suppletivi sono attinti innanzitutto dal provento dei soprapprezzi (soprapprezzi sui foraggi importati riscossi in virtù dell'articolo 19 della legge sull'agricoltura, semprechè non siano destinati ad altri scopi previsti nella legislazione agricola, e se tale provento non bastasse, dalle entrate generali della Confederazione. Il capoverso 3 subordina la concessione di contributi suppletivi alla condizione che i produttori di latte adottino adeguate misure di mutuo aiuto. Il cpv. 4 prevede che il Consiglio federale può prendere dei provvedimenti affinchè le istituzioni e le ditte del settore lattiero adempino pienamente ed in con¬ formità alle leggi del mercato i loro compiti.

Gli articoli 2 e 3 determinano in quale misura i produttori (come prov¬ vedimento inteso ad orientare la produzione) devono partecipare alla coper¬ tura delle spese causate dalla valorizzazione dei latticini. Si tende infatti ad orientare la produzione, derogando alle leggi d'una normale formazione del prezzo, cioè riducendo il guadagno della produzione lattiera. La partecipa¬ zione alle perdite deve anche contribuire a rendere l'agricoltura cosciente delle conseguenze economiche e finanziarie d'una produzione lattiera so¬ vrabbondante. Lo smercio interno e l'esportazione sono considerati come un tutto, siccome il singolo produttore non ha possibilità d'influire sulla destinazione dei prodotti lattieri. La determinazione della quota di parteci¬ pazione dei produttori alle perdite si fa invece secondo i diversi modi di valorizzazione del latte, tenendo conto dell'ordine di priorità stabilito agli articoli 11 e 12 del decreto sullo statuto del latte.

Giusta l'articolo 2, capoverso 1, sono destinati a coprire
le spese totali cagionate dal collocamento dei latticini nel paese e all'estero il provento delle tasse riscosse a tale scopo ed eventuali contributi della Confederazione.

Su quest'ultima disposizione ritorneremo ancora. La Confederazione versa dapprima un contributo iniziale di 10 milioni di franchi, che può esser aumentato fino a 20 milioni di franchi, qualora la quota dei produttori di partecipazione alle perdite debba esser fissata a più di 2 centesimi per garan¬ tirne la copertura della loro parte.

L'articolo 2 capoverso 2, stabilisce poi che un'eventuale eccedenza delle spese è coperta mediante le entrate generali della Confederazione e, come misura intesa ad orientare la produzione, mediante un contributo dei pro-

280 duttori di latte commerciale.. Secondo il capoverso 3, quest'ultimi assumono 10 per cento delle spese non coperte, derivanti dalla valorizzazione del for¬ maggio e delle conserve di latte e 60 per . cento di quelle derivanti dalla va¬ lorizzazione del burro. ' La quota dei produttori alla copertura dei contributi suppletivi è pagata da ciascuno di essi proporzionatamente alla quantità di latte smerciato du¬ rante un periodo contabile. Ne va esente un'attribuzione fissa di 8000 kg/1.

Questo provvedimento vuole favorire i piccoli produttori e stabilire così una certa graduazione del prezzo di base del latte.

L'articolo 3, capoverso 2, dispone che,'per assicurare la quota dei pro¬ duttori, può essere stabilita una tassa condizionale sino a 2 centesimi per kg/1 della quantità complessiva del latte smerciato da un produttore. Qualora la quota presumibile dei produttori risulti eccedere 2 centesimi a cagione di perdite straordinarie di valorizzazione, la tassa condizionale potrà essere aumentata sino a 3 centesimi per kg/1. Abbiamo già dovuto far uso di questa possibilità a partire dal 1° novembre 1967. La parte di questa tassa condizio¬ nale computata sull'attribuzione fissa di 8000 kg/1 è rifusa alla fine del 'periodo contabile.

Conformemente all'articolo 3, capoverso 3, la differenza tra la somma da assicurare e la quota effettiva dei produttori è accertata chiuso che sia ciascun periodo contabile ed è poi rimborsata ai produttori.

L'articolo 4 stabilisce che le perdite possono essere coperte, sino a con¬ correnza di 80 milioni di franchi all'anno, con' le entrate della Confedera¬ zione, nella, misura in cui gli aumenti del prezzo di base del latte attuati dopo il 1° novembre 1962 non sono stati traslati sui prezzi al consumo dei latticini. I produttori non partecipano dunque alla copertura di queste spese.

Di questa disposizione facciamo ora un uso limitato. Come già si sa, 11 21 ottobre 1966 abbiamo deciso di sopprimere completamente, a partire dal 1° novembre 1966, i contributi versati in virtù di quest'articolo e desti-, nati a ridurre i prezzi dei latticini smerciati nel paese. D'allora in poi, i contributi versati sulla base di quest'articolo riguardano soltanto i latticini esportati. Per ··il momento, non abbiamo l'intenzione di rivenire ai contributi fondati su quest'articolo e volti
a ridurre i prezzi dei latticini smerciati nel paese. Infatti noi siamo del parere che una partecipazione dei produttori alla copertura delle perdite è assolutamente necessaria per ottenere il dovuto orientamento della produzione lattiera ed infine anche per sgravare le fi¬ nanze della Confederazione.

II. LE CONDIZIONI DI PRODUZIONE E DI SMERCIO 1. La produzione di latte commerciale La produzione di latte commerciale statisticamente rilevata presenta negli ultimi anni la seguente evoluzione:

281 T avola 1 Evoluzione della quantità di latte posta in commercio Esercizio (1° novembre - 31 ottobre) 1960-1961 1961-1962 1962-1963 1963-1964 1964-1965 1965-1966 1966-1967 1967-1968

Quantità di latte commerciale (in milioni di q) 22,6 23,3 23,8 22,9 24,3 24,6 26,2 (provvisorio) 26,5 (preventivo)

Queste cifre rivelano che la produzione di latte commerciale tende a crescere: avantutto nell'ultimo periodo contabile (1966/67) le forniture di latte sono cresciute fortemente sotto l'effetto cumulato di fattori diversi. Le condizioni meteorologiche favorevoli dell'estate e dell'autunno scorsi l'ab¬ bondante approvvigionamento foraggero d'ottima qualità, l'uso aumentato di foraggi concentrati e di succedanei del latte hanno contribuito a tale svi¬ luppo, il quale fu ancora intensificato grazie al miglioramento zootecnico del bestiame e al numero sempre maggiore delle lattifere (Tavola 2). Per il periodo contabile corrente, la quantità di latte posta in commercio è stimata a 26,5 milioni di quintali. Si può presumere che l'aumento sarebbe ancora più forte se non si prendessero nuove misure intese a dirigere la produzione.

Infatti, le forniture di latte nel mese di dicembre 1967 hanno superato del 17,1 Der cento e nel mese di novembre 1967 del 7,4 per cento (provvisorio) quelle dei mesi corrispondenti dell'anno precedente.

·/ Tavola 2 Evoluzione dell'effettivo delle lattifere (Rilevazione d'aprile) Anno · 1960 1961 1962 1963 1964 1965 196 6 1967

Numero delle vacche 940 000 943 000 950 000 918 000 897 000 920 000 916000 928 000

282 2. L'impiego del latte commerciale La tavola seguente indica quale fu l'impiego del latte commerciale Tavola 3 Impiego del latte commerciale per periodo contabile 1958/59 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 Modo d'impiego Latte di consumo ......., 6,77 6,74 6,81 6,73 6,66 6,7 6,7 Joghurt, specialità di latte fresco 0,24 0,43 0,50 0,58 0,60 0,8 0,8 Panna di consumo e da caffè . 1,21 1,68 1,81 1,90 1,94 2,0 2,0 Formaggio . 7,58 8,14 8,35 8,98 9,20 9,6 9,9 Conserve lattee . . . .' . . . . 0,59 0,84 0,84 0,88 0,81 0,9 0,9 Burro . 5,92 5,94 4,58 5,26 5,43 6,2 6,2 Latte commerciale totale . . . 22,31 23,77 22,89 24,33 24,64 26,2 26,5 t Si può dedurre da questa tavola che il consumo di latte fresco e la fab¬ bricazione di conserve lattee permangono stabili da più anni. Come si può costatare con soddisfazione, il consumo di Joghurt, di panna di consumo e da caffè e di altre specialità resta in fase crescente; quest'aumento però quantitativamente non è di grande portata. Invece di ben maggiore impor¬ tanza è il fatto che la quantità di latte trasformato in formaggio è aumentata sensibilmente. La produzione di formaggio ha il passo su quella del burro.

Ciò malgrado, la produzione di burro -- specialmente nello scorso anno -- aumentò fortemente, motivo per cui la situazione in questo settore divenne oltremodo precaria. In confronto del. periodo precedente, la produzione to¬ tale di burro è cresciuta, nel periodo contabile 1966/1967, di 550 vagoni ov¬ vero del 16,3 per cento. Per il burro speciale l'aumento è anzi del 23%.

D'altra parte, il consumo di burro, che nel periodo 1964/1965 aveva rag¬ giunto un punto massimo, presenta una tendenza regressiva; durante l'ultimo periodo contabile (1966/1967) il consumo diminuì di 330 vagoni o cioè dell'8,4 per cento a confronto di quello del periodo precedente. Fu avantutto nel semestre d'estate 1967 che si manifestarono grandi difficoltà- di valo¬ rizzazione, durante il quale la vendita fu del 17,8 per cento inferiore a quella dell'estate 1966. Determinanti per questa evoluzione furono l'aumento del prezzo del burro e la concorrenza proveniente da prodotti sostitutivi quale la margarina. L'evoluzione in senso contrario della produzione e dello smercio del burro e le ripercussioni finanziarie che ne risultano sono ancora aggravate dal fatto che in
seguito alla forte produzione indigena si tralasciò quasi completamente d'importare burro nel periodo contabile 1966/1967.

Soltanto all'inizio del periodo (autunno 1966), quando ancora non si poteva prevedere l'enorme aumento della produzione di burro, s'importarono 160 vagoni.

1

Stima.

283 La tavola 4 indica l'evoluzione delle importazioni di burro T avola 4 Quantità di burro importate dalla BUTYRA nei singoli anni contabili Anno contabile 1960/1961 1961/1962 1962/1963 1963/1964 1964/1965 1965/1966 1966/1967

Burro importato (in vagoni di 10 tonnellate) 594 201 236 1132 461 503 160

Benché la BUTYRA da un anno in qua non abbia più importato burro, le riserve sono anormalmente elevate. Il punto culminante fu raggiunto a fine settembre 1967 con 1 100 vagoni, rispetto a 665 vagoni nel 1966 e 580 vagoni nel 1965. A partire dal mese di ottobre, le riserve si ridussero conti¬ nuamente, un po' in seguito alla diminuzione stagionale della produzione ed all'aumento della vendita, ma anche grazie alle misure che abbiamo prese il 1° settembre 1967 per favorire lo smercio. A fine dicembre 1967 le riserve scesero frattanto al livello più basso, cioè a 860 vagoni circa (1966: 340 vagoni; 1965: 380 vagoni). A confronto degli anni precedenti le riserve ecce¬ dono ancora di circa 500 vagoni e causano difficoltà considerevoli.

In questo connesso è da segnalare che oltre alle eccessive riserve di burro ultimamente anche quelle di formaggio s'accrebbero fortemente. La tavola seguente illustra l'evoluzione delle riserve di formaggi dell'Unione (emmental, gruyère, sbrinz).

Tavola 5 Riserve al 31 dicembre Formaggi dell'Unione Anno 1964 1965 1966 1967

Riserve (in vagoni di 10 tonnellate) 1145 1300 1273 1801

Alla fine del 1967 le riserve di formaggio dell'Unione erano di circa il 40 per cento superiori a quelle dell'anno precedente.

284 Quest'evoluzione nel settore del formaggio risulta pure dal forte au¬ mento della produzione di latte commerciale come anche dalle misure intese a promuovere la produzione di formaggio conformemente all'ordine di priorità (piano burro/formaggio) stabilito negli articoli 10 eli del decreto sullo statuto del latte. A differenza di quello, che è la situazione per il burro, la valorizzazione del formaggio è agevolata dal fatto che le possibilità di esportazione continuano ad essere abbastanza favorevoli. D'altra parte, le importazioni di formaggio, che si devono' ammettere se si vuole aver il libero smercio del nostro formaggio all'estero, ostacolano la vendita del nostro formaggio nel Paese. Inoltre, a volte anche la qualità non sempre sodisfa¬ cente contribuisce ad accrescere le difficoltà e le spese.

III. MISURE PRESE FINORA PER ORIENTARE LA PRODUZIONE E PER FAVORIRE LO SMERCIO / In considerazione delle condizioni straordinarie, alle quali dobbiamo fare fronte da quest'estate in qua nel settore lattiero, già più volte siamo stati costretti, nel corso degli ultimi mesi, a prendere dei provvedimenti volti a normalizzare la situazione.

Il primo settembre 1967 abbiamo deciso d'intraprendere una vasta campagna di valorizzazione del burro; il prezzo del burro da cucina fresco fu ridotto nuovamente d'un importo di franchi 3,40 al kg (da fr. 11,20 a fr. 7,80) e quello del burro da tavola e del burro fuso d'un importo di fran¬ chi 1,50 al kg (p. es. burro speciale: da fr. 14.-- a fr. 12,50; burro fuso: da fr. 10.-- a fr. 8,50). Questa campagna ebbe successo nel senso che il consumo aumentò del 13% durante i primi 3 . mesi (settembre, ottobre, novèmbre 1967) relativamente ai tre mesi d'estate (giugno, luglio e agosto 1967). Ri¬ spetto al periodo corrispondente del 1966, il consumo segna .tuttavia ancora un regresso del 7,5%. Si comprende perciò che le scorte si'siano ridotte, come già abbiamo menzionato, solo modestamente, anche perchè la produ¬ zione continuò ad essere importante.

Per poter prendere pure sul piano della produzione i provvedimenti cor¬ rettivi che la situazione richiede in modo urgente, abbiamo adottato il 1° novembre 1967 diverse misure atte a dirigere la produzione e a promuovere lo smercio sia direttamente che indirettamente. Abbiamo a tal uopo aumen¬ tato la tassa condizionale
(trattenuta) da 1,30 centesimi a 3 centesimi il chilo (massimo legale), rivalorizzato il latte scremato di franchi 1,50 per quintale di latte centrifugato (da fr. 5.--per quintale a franchi 6,50} e ridotto in misura corrispondente il prezzo di ritiro del burro. Inoltre, abbiamo preso provvedimenti volti a migliorare la qualità del formaggio ed aumentato i supplementi di prezzo7 riscossi sulle importazioni di polvere di latte scremato* di polvere per vitelli e dei grassi destinati al foraggiamento del bestiame.

285 Questi provvedimenti non mancheranno di raggiungere il loro scopo, anche se non a breve termine; da soli essi non permetteranno però di sormontare le grandi difficoltà che riscontriamo attualmente.

Abbiamo in più deciso di aumentare, a partire dal primo gennaio 1968, i supplementi di prezzo riscossi sulle importazioni, allo scopo di ristabilire la parità fra i prezzi dei prodotti importati e quelli dei prodotti indigeni, parità distrutta dalle riduzioni di prezzo intervenute all'estero. Questo prov¬ vedimento riguarda l'importazione *di polvere di latte scremato, di succeda¬ nei di latte, di grassi destinati al foraggiamento del bestiame e. di diversi altri prodotti foraggieri. Nello stesso tempo, abbiamo aumentato, il tasso dei premi per la coltura di cereali foraggieri da fr. 375.-- a fr. 400.-- per ettaro, allo scopo di promuovere queste colture nel nostro paese.

Siccome le scorte di burro, malgrado la campagna in corso dal 1° set¬ tembre 1967 per favorirne la vendita a prezzi ridotti, si ridussero, come già esposto, soltanto in misura insufficiente, ci siamo visti costretti di estendere considerevolmente i provvedimenti atti a favorirne la valorizzazione. Lo scopo primo è di ridurre rapidamente le scorte di burro, innanzi che la qua¬ lità ne soffra. Il prezzo del burro da cucina fresco è stato ridotto ancora una volta di fr. 1,80 al kg a attualmente fr. 6.--. Si misero pure a disposizione del mercato 300 a 400 vagoni di burro fuso, il cui prezzo fu nuovamente ridotto di fr. 3.-- al kg. I consumatori lo pagano ora fr. 5,50 al kg.

La tavola 6 qui sotto fa vedere l'andamento del prezzo al dettaglio delle principali sorte di burro.

Tavola 6 Evoluzione dei prezzi del burro (in franchi al kg)

Burro speciale Burro da cucina fresco Burro fuso .........

fino al a partire dal a partire dal 31.8.1967 1.9.1967 18.1.1968 14.-- 12.50 12.50 11.20 7.80 6.-- 10.-- 8.50 5.50

Infine, i sopprapprezzi sulle importazioni di succedanei del latte e di grassi destinati al foraggiamento del bestiame furono nuovamente aumentati il 1° febbraio 1968.

Il capitolo seguente dà ragguaglio sulle spese cagionate dai provvedi¬ menti intesi a sostenere la valorizzazione del burro e sulla copertura delle spese suppletive.

286 IV. LE PERDITE DOVUTE ALLA VALORIZZAZIONE E LA LORO COPERTURA Qui appresso diamo dapprima schiarimenti sulle spese sostenute, a partire dal 1964, per l'avvaloramento del latte e dei latticini. Il periodo con¬ tabile inizia al 1° novembre e termina il 31 ottobre d'ogni anno. Le cifre riguardanti l'anno 1967 sono provvisorie, i conti non essendo ancora chiusi; le cifre per il 1968 sono cifre di stima, tolte dal preventivo della Confede¬ razione.

Tavola 7 · Spese sostenute per l'avvaloramento del latte e dei latticini (in milioni di franchi) Burro Formaggio . . . . . .

Conserve di latte ....

Contributi alle spese di latte di soccorso .....

Totale 1 2

1964 44,2 66,1 1,5

1965 62,9 85,1 1,8

1966 68,1 99,6 2,5

,1967 1 88,0 101,0 3,4

1968 2 120,0 100,9 8,3

--

--

2,0

3,5

' 3,5

172,2

195,9

232,7

111,8

149,8 ,

Cifre provvisorie.

Stima.

In virtù dei decreti sull'economia del latte 1962 e 1966 le spese surrife¬ rite dovevano rispettivamente devono essere coperte in primo luogo dagli introiti delle tasse e dai sopprapprezzi riscossi a tale scopo. Questi introiti si ripartiscono come segué per gli ultimi periodi contabili: Tavola 8 ' Introiti risultanti dalle tasse e dai soprapprezzi (in milioni di franchi) 1964 1965

1966

1967 1

1968 1

Tassa sul latte di consumo . 2,7 2,3 0,3 -- -- Tassa di compensazione sul latte di consumo . . . . 0,012 0,013 0,009 0,01 0,01 Tassa sulla panna .... 5,488 5,687 · 5,891 5,79 5,99 Tassa sul burro importato . 21,0 14,8 21,6 8,0 -- Sopraddazio sul burro . . 10,7 5,9 -- -- --

287 Soprapprezzo su i grassi e gli oli commestibili ....

Soprapprezzi sulla panna e la polvere di panna . . .

Soprapprezzi sul latte con¬ densato Soprapprezzi sulla polvere di latte scremato Tasse sui succedànei del latte Totale 1

23,0

22,4

28,1

40,0

45,0

0,5

0,7

0,8

0,7

1,0

2,5

2,8

3,1

2,5

2,5

2,0 3,3

2,0 0,4

0,3 --

1,0 --

2,0

58,0

56,5

71,2

57,0

60,1

Stima.

Se il provento di queste tasse e di questi soprapprezzi non bastano a coprire le perdite dell'avvaloramento, i produttori e la Confederazione assu¬ mono l'eccedenza, conformemente alle disposizioni del decreto sull'econo¬ mia del latte.

Tavola 9 Copertura delle spese di avvaloramento (in milioni di franchi) Provento delle tasse e dei soprapprezzi a scopo pre¬ scritto Entrate generali della Confederazione ....

Partecipazione dei pro¬ duttori di latte ....

Totale Partecipazione dei produttori, in centesimi per kg di latte commer¬ ciale soggetto alla tassa .

1 Cifre provvisorie.

2 Stima.

3

1964

1965

1966

1967 1

1968 2

71,2

57,0

58,0

58,0

56,5

39,4

86,0

104,8 3

103.4 3

125,5 s

1,2

6,8

7,3

34,5

50,7

111,8

149,8

172,2

195,9

232,7

1,8

2,7

0,07

0,39

0,41

Compresi i 3,5 milioni di franchi (1966: 2,0 milioni di franchi) di contri¬ buti della Confederazione alle spese d'acquisto di latte di soccorso, secondo il decreto del 17 dicembre 1965 che sostituisce i contributi precedenti della cassa di compensazione dei prezzi del latte e dei latticini.

288 Come risulta dalle tavole, le spese d'avvaloramento sono fortemente cresciute nel 1967, specialmente per il burro, benché i prezzi del burro e del formaggio siano stati aumentati il 1° novembre 1966 nell'intento di sgravare le finanze federali. Ciò proviene in gran parte dalle già menzionate campa¬ gne di vendita a prezzo ridotto, iniziate il 1° settembre 1967. È da notare che la parte delle perdite messa a caricò dei produttori è aumentata di oltre 27 milioni di franchi rispetto al 1966 e si eleverà probàbilmente fino a 34,5 milioni, ciò che corrisponde a circa 1,8 centesimi per kg di latte soggetto alla trattenuta. Essendo questa stata fissata a 0,9 centesimi per kg nel semestre d'inverno 1966/67 e a 1,35 centesimi per kg nel semestre d'estate 1967, è pro¬ babile che mancheranno più di 10 milioni di franchi alla chiusura dei conti 1967 per coprire la parte di perdite da assumersi dai produttori. Alla chiu¬ sura del conto lattiero 1966/67 si deciderà in merito.

In seguito alla campagna di vendita a prezzo ridotto iniziata il 1° set¬ tembre 1967 si dovettero prevedere, nel preventivo del 1968, spese di avva¬ loramento per il burro considerevolmente superiori. Per il calcolo biso¬ gnava dapprima prendere come base la supposizione che lo smercio dei quantitativi di burro attendibilmente prodotto nel periodo 1967/68 al prezzo in vigore prima del 1° settembre 1967 richiederebbe un importo di spese di circa 75 milioni. Ammettendo che le riduzióni supplementari di prezzo en¬ trate in vigore il 1° settembre 1967, andhe se saranno abolite progressiva¬ mente, non si applicheranno in media più di sei mesi, le spese di avvalora¬ mento per il burro che ne deriveranno si aggireranno sui 120 milioni di franchi. In questo importo sono comprese anche le spese che derivano dalla rivalorizzazione del latte scremato entrata in vigore il 1° novembre 1967.

L'importo globale di spese previsto nel preventivo del 1968 per l'avvalo¬ ramento del latte e dei latticini è di 233 milioni di franchi. Deduzione fatta delle entrate a scopo prescritto, vanno ancora a .carico dei produttori; con¬ formemente alla formula di ripartizione stabilita dal decreto sull'economia del latte, 50,7 milioni di franchi. Quest'importo corrisponde a circa 2,7 cen¬ tesimi per kg di latte soggetto alla tassa. I 125 milioni di spese che restano
sono copèrti dalle entrate generali della Confederazione. Sono 20 milioni di franchi in più rispetto all'anno precedente.

Come abbiamo esposto nel capitolo II, anche con le riduzioni di prezzo introdotte a partire dal 1° settembre' 1967, non si arrivò a ridurre ad un livello più normale le scorte di burro. Poiché queste scorte nel mese di dicembre superavano di ben 500 vagoni quelle dell'anno precedente, ulteriori riduzioni di prezzo per il burro da cucina fresco e per il burro fuso si rive¬ larono indispensabili. I provvedimenti entrati in vigore.il 18 gennaio 1968 coinvolgono spese suppletive che s'aggiungono a quelle che già figurano nel preventivo 1968. Per il collocamento del burro fuso saranno necessari altri 19 fino a 28 milioni di franchi e'per la riduzione del prezzo del burro da

289 cucina fresco fino alla fine di aprile 1968 altri 11 milioni di franchi. Allo stato attuale delle cose, le spese complessive vanno dai 263 ai 272 milioni di franchi per il 1968 e la parte presumibile a carico dei produttori si eleverà a 69 fino a 74 milioni di franchi, cioè a 3,7 fino a 4 centesimi per kg di latte commerciale soggetto alla tassa condizionale. Essa oltrepassa dunque Firn- ' porto massimo di 3 centesimi al kg stabilito dal decreto sull'economia del latte.

Stando al primo preventivo, le entrate generali della Confederazione dovevano contribuire, come già esposto, con 125 milioni di franchi alle spese di avvaloramento del latte e dei latticini. In seguito ai provvedimenti entrati in vigore il 18 gennaio 1968, quest'importo si aggirerà sui 150 fino a 160 milioni di franchi.

Finalmente facciamo osservare che, stando alla situazione attuale, si può a ragione dubitare se sarà possibile di limitare l'importo globale delle spese per il 1968 a 263 fino a 272 mio di franchi. Sarà quasi impossibile di poter abolire completamente, per ragioni di smercio, le riduzioni di prezzo sup¬ pletive del 1° settembre 1967 e del 18 gennaio 1968 nel corso del semestre estivo 1968, per cui bisognerà contare con ulteriori perdite suppletive di av¬ valoramento. Perdippiù, come si può giudicare la situazione al momento, non è escluso che ulteriori spese siano necessarie per il collocamento del for¬ maggio. La conseguenza sarebbe che l'importo globale delle spese aumente¬ rebbe ancora una volta.

Con ciò sarebbe, a nostro parere, oltrepassato il limite di quanto è sop¬ portabile; non è concepibile che la Confederazione si possa assumere sempli¬ cemente tutte le conseguenze finanziarie d'una produzione lattiera in con¬ tinuo aumento. In questa situazione assai difficile noi vi proponiamo di aumentare al più presto il limite della tassa condizionale, attualmente fissata a 3 centesimi per kg.

In tal guisa si otterrebbe che l'agricoltura dovrebbe assumere la parte di perdite cagionate dal collocamento prevista dall'articolo 2 del decreto sull'economia del latte. Non è escluso che questa parte si elevi, per l'anno in corso, a 90 o più milioni di franchi, per cui si dovrebbe riscuotere una tassa condizionale di 5 centesimi o magari più per kg di latte commerciale sog¬ getto alla tassa. È da ritenere in questo
contesto che la tassa condizionale per il periodo contabile 1967/68 non può oltrepassare 3 centesimi per kg nel semestre d'inverno. Ne deriva perciò che il provento massimo di tutto il periodo contabile non sarà superiore a circa 88 milioni di franchi, anche se per il semestre d'estate la tassa fosse raddoppiata. '

290 V. POSSIBILITÀ DI RISANAMENTO DEL MERCATO LATTIERO 1. Considerazioni generali Era senza dubbio indispensabile di prendere i provvedimenti enunciati nel capitolo III, data la situazione d'urgenza a cui si doveva far fronte. In più, abbiamo utilizzato al massimo le possibilità òhe la legge ci offriva (ri¬ scossione d'una tassa condizionale) per dirigere la produzione. La descrizione della situazione in riguardo alla produzione ed allo smercio come pure per quanto concerne gli aspetti finanziari fa risaltare chiaramente che è necessa¬ rio di risanare ancor più oltre il mercato lattiero; occorre anzi agire con premura e prendere misure efficaci.

In questo capitolo vogliamo darvi un ragguaglio completo delle possi¬ bilità di risanamento che esistono e allo stesso tempo provarvi che già da alcuni mesi si stan vagliando i mezzi atti a garantire l'avvaloramento del latte. La nostra proposta d'aumentare la tassa condizionale dei produttori stabilita nel decreto sull'economia del latte non è da considerarsi semplice¬ mente come una soluzione di facilità per la Confederazione; essa è infatti il risultato d'un accurato esame anche d'altre soluzioni e di numerose que¬ stioni preliminari.

Ricorderemo dapprima i principi sui quali è fondata la nostra politica agraria e cercheremo in seguito di determinare quale quantitativo di latte commerciale può essere smerciato a condizioni accettabili.

a. 1 prìncipi della nostra politica agraria La politica agraria svizzera tende a mantenere un ceto rurale forte, a promuovere un'agricoltura produttiva e, in tal guisa, ad assicurare l'approv¬ vigionamento del Paese in tempo di guerra. Dal profilo lucrativo è essen. ziale il principio stabilito all'articolo 29 della legge sull'agricoltura, secondo il quale i prezzi devono coprire le spese di produzione. La legge fissa tuttavia determinati limiti nel senso che la produzione agricola deve adattarsi ai bi¬ sogni dell'approvvigionamento del Paese ed alle possibilità di smercio sul mercato indigeno e all'estero (art. 18 della legge sull'agricoltura); nel fissare i prezzi dei prodotti agricoli si deve inoltre tener conto dei vari interessi di tutta l'economia nazionale (art. 29, cpv. 2, della legge sull'agricoltura).

Conseguentemente alle condizioni naturali, la produzione animale sta al primo posto nell'agricoltura svizzera
quale base d'esistenza. Oltre la pro¬ duzione di carne, quella del latte è un'altra fonte di guadagno della massima importanza. Il fatto che l'agricoltura abbia specialmente spinto la produ¬ zione di questo settore nell'intento di migliorare le proprie condizioni di vita, è per sè comprensibile e per nulla affatto nuovo; già da decenni quasi periodicamente si posero perciò problemi di eccedenza di latte. Pertanto è compito duraturo ed essenziale della nostra politica di produzione agricola

291 quello di adattare la produzione lattiera alle possibilità di smercio, oltre beninteso a quello di assicurare l'approvvigionamento del paese per il tempo di guerra. La difficoltà principale sta nel conciliare i due fini, quello cioè di realizzare il maggior guadagno possibile mediante la produzione di latte e di evitare nel tempo stesso ogni eccedenza di produzione.

In linea di massima siamo del parere, conformemente a quanto prevede l'articolo .30 della legge sull'agricoltura, che la produzione agricola, nella misura in cui un intervento è necessario, sia da regolare avantutto per mezzo di provvedimenti indiretti, agendo specialmente sui prezzi. Di fronte alle particolari difficoltà del momento nel settore lattiero si comprende facil¬ mente che anche altri pareri si manifestino e che si discutano perfino solu¬ zioni con interventi diretti nella produzione. Pertanto, come già accennato, ci pronunceremo in modo sufficientemente diffuso sulle possibilità di adatta¬ mento della produzione lattiera e sui provvedimenti atti a promuovere lo smercio del latte e dei latticini.

b. Quantitativo accettabile di latte commerciale Si pone qui l'importante domanda dì sapere in che proporzioni si do¬ vrebbe ridurre la produzione di latte commerciale, attualmente di circa 26,5 mio di quintali all'anno, affinchè il mercato possa esser risanato almeno in certa misura. Le questioni di politica commerciale che in buona parte deter¬ minano la risposta da dare alla questione posta, saranno trattate in un capi¬ tolo a parte. Partendo dall'idea che le forniture di latte dovrebbero ridursi almeno in misura corrispondente a quello che fu l'aumento delle riserve di burro nel 1967, si arriverebbe a una riduzione di quasi 1,5 milioni di quin¬ tali di latte; ne risulterebbe un quantitativo globale accettabile di circa 25 milioni di quintali di latte commerciale. Le perdite elevate derivanti dall'av¬ valoramento del latte, specie dallo smercio del burro, giustificano una ancor maggiore riduzione della produzione fino a 24,5 milioni di quintali, quanti¬ tativo raggiunto negli anni lattieri 1964/65 e 1965/66. Ciò permetterebbe nuovamente di coprire almeno una parte del fabbisogno mediante importa¬ zioni dall'estero. Il provento di queste importazioni contribuirebbe a coprire le spese di smercio che si riscontrano anche in
caso d'una produzione lattiera ridotta. Non si deve ignorare in questo contesto che, se anche l'effettivo delle lattifere restasse immutato, la produzione di latte commerciale s'accresce¬ rebbe già per il solo fatto che la produttività va crescendo. Con l'effettivo attuale di lattifere l'aumento della produttività, in sè rallegrante, causerebbe una produzione suppletiva di latte commerciale del valore di 0,3 a 0,4 milioni di quintali all'anno. È possibile che questo quantitativo supplementare di latte venga assorbito, in parte almeno, da un leggero aumento del consumo totale di latte e di latticini, proveniente dall'aumento della popolazione.

Considerate però le tendenze del consumo, non ci si può fare in merito troppe illusioni. Da tutte queste considerazioni risulta che una riduzione

292 della produzione di latte commerciale dell'ordine di 1,5 milioni di quintali devesi considerare veramente come un minimo, se si vuol adattare l'offerta alla domanda e garantire così in qualche modo il prezzo di base del latte.

Quest'adattamento richiede una riduzione dell'effettivo delle vacche, attual¬ mente di oltre 930 000 capi, di 45 000 a 50 000 capi.

Una tale riduzione della produzione di latte commerciale causerebbe evidentemente una diminuzione considerabile del guadagno agricolo. Il pro¬ vento della vendita del latte, al prezzo di base attuale di '56 centesimi al chilo, sarebbe di 80 a 90 milioni di franchi inferiore all'anno; la diminuzione del guadagno non raggiungerebbe del tutto quest'importo, perchè anche le spese diminuirebbero, quali le spese di ammortizzazione delle vacche e di acquisto di foraggi concentrati. Bisognava però tener presente che le perdite dell'agricoltura, quale partecipazione alle spese di avvaloramento del latte, sarebbero altrettanto importanti se non più nel caso d'una produzione di latte commerciale dell'ordine di 26 o 27 milioni di quintali. Infatti, la trat¬ tenuta di 4 centesimi per kg corrisponderebbe già ad una diminuzione del guadagno di press'a poco 80 milioni di frandhi. Questo confronto fa risaltare chiaramente che l'agricoltura agirebbe nel suo proprio interesse limitando la produzione lattiera e cercando di compensare almeno in parte la perdita .

di guadagno utilizzando più intensivamente altre possibilità di produzione, specie nel settore della produzione di carne.

2. Misure atte a ridurre la produzione lattiera a. Misure generali concernenti i prezzi Due sono le soluzioni possibili: una riduzione del prezzo di base del latte secondo l'articolo 4 del decreto sullo statuto del latte e una maggiore partecipazione dei produttori alle perdite d'avvaloramento conformemente al decreto sull'economia lattiera, che significherebbe un'aumento della tassa condizionale. Ambedue queste soluzioni hanno il vantaggio di non interve¬ nire direttamente sulla produzione, ma di agire attraverso il prezzo e quindi in funzione delle leggi del mercato. La produzione resta libera e non si ostacola un'evoluzione strutturale, in particolare la specializzazione, confor¬ memente alle possibilità ed attitudini del singolo agricoltore.

Un certo svantaggio di ambedue le
soluzioni potrebbe essere ravvisato nel fatto che l'effetto di orientamento della produzione non si manifesta immediatamente, siccome l'elasticità, a breve termine, dell'offerta relativa¬ mente al prezzo è minima: infatti il quantitativo di latte prodotto non di¬ pende, considerato a breve termine, dal provento realizzabile, bensì dal numero di vacche lattifere e del foraggio secco, disponibile. Per il momento, questi due fattori sono favorevoli alla produzione e l'effettivo delle lattifere tende piuttosto a crescere. Conseguentemente non vi è da attendersi, sotto

293 condizioni altrimenti normali, una regressione d'una certa importanza della produzione di latte commerciale prima del 1969.

Specialmente in ambienti agricoli si nega alla riduzione del prezzo una parte del suo effetto orientativo della produzione. Si fa valere che i produt¬ tori, per reazione, non limiterebbero la produzione di latte, ma, al contrario, la intensificherebbero per compensare la riduzione del prezzo. Non si può negare che molti produttori, specie i gerenti di piccole aziende agricole, per le quali non v'è altra possibilità di produzione, reagirebbero in tal modo; altri invece cercherebbero ancor più possibilità di guadagno al di fuori del¬ l'agricoltura. Tuttavia, da ima nuova riduzione del prezzo molti altri produt¬ tori, che già avevano l'intenzione di diminuire la produzione lattiera in favore di altri settori di produzione, avantutto dell'ingrasso di bestiame, si vedrebbero sicuramente spinti a realizzare la loro intenzione. In complesso si può ritenere che un tale provvedimento a scadenza più o meno lunga frenerà la produzione, Indipendentemente dal fatto che anche un'azione sui singoli produttori non permetterebbe di contare con sicurezza con una ra¬ pida regressione della produzione, dobbiamo francamente rammentare che un'attitudine negativa da parte dell'agricoltura condurrebbe immancabil¬ mente per lungo tempo à nuove difficoltà di prezzo.

Tutti i provvedimenti volti a ridurre la produzione lattiera, compresi quelli qui descritti, comportano anche una diminuzione di guadagno. Ma l'agricoltura non può esigere nel tempo stesso una garanzia illimitata dei prezzi e dello smercio ed una completa libertà di produzione. Almeno per un certo tempo deve accettare una perdita di guadagno. Mettendosi su questa strada -- che noi consideriamo la migliore --, gli ambienti agricoli devono comprendere Che, anche quando le attuali difficoltà saranno supe¬ rate, non sarà più possibile di fissare il prezzo di base del latte unicamente secondo il principio della copertura. delle spese di produzione, senza tener conto delle possibilità di smercio. Nel caso contrario, correremmo rischio di stimolare nuovamente la produzione e di ricadere in breve tempo nelle stesse difficoltà di smercio.

Una riduzione del prezzo di base sarebbe più efficace che un aumento della partecipazione dei produttori
alle perdite cioè della trattenuta; essa probabilmente ostacolerebbe maggiormente la produzione, perchè il pro¬ duttore non la considererebbe soltanto come una perdita di guadagno tran¬ sitoria e si presterebbe più facilmente a organizzare altrimenti la sua pro¬ duzione.

Ma anche la soluzione d'aumentare la trattenuta è efficace e presenta il vantaggio rispetto a quella di ridurre il prezzo di base, d'esser più mobile e di permettere un aumento automatico del provento della vendita del latte risultante dalla diminuzione delle spese di avvaloramento. Inoltre, la tratte¬ nuta è rimborsata ad ogni produttore per i primi 8000 kg di latte fornito, di modo che i piccoli fornitori sono relativamente meno aggravati degli altri.

Foglio Federale, 1968, Vol. 1

20

294 Gli aspetti commerciali inerenti ad una riduzione generale del prezzo del latte e specialmente le considerazioni che veniamo d'esporre, ci spingono a proporvi una soluzione del problema lattiero, fra altro, per tramite di un aumento della partecipazione dei produttori alle perdite. Questa soluzione richiede una revisione del decreto sull'economia lattiera, al fine di creare il fondamento legale per l'aumento della tassa condizionale. Per il resto a questo riguardo vi rimandiamo al capitolo IV di questo messaggio.

b. Limitazione della garanzia del prezzo di base Dalla discussione pubblica di questi ultimi tempi, specie negli ambienti agricoli, sorsero diverse soluzioni di ricambio da opporre ad un provvedi¬ mento generale sul prezzo. Queste soluzioni sono essenzialmente volte a li¬ mitare il quantitativo di latte che le aziende possono fornire a pieno prezzo.

Abbiamo esaminato attentamente queste proposte, a volte designate anche produzione a contratto, contingentamento per tramite del prezzo o scaglio¬ namento del prezzo. L'abbiamo fatto specialmente perchè la proposta di aumentare la trattenuta a 6 centesimi non fu ben accolta nella procédura di consultazione. Dal nostro studio risulta che, quale soluzione di ricambio comportante una limitazione della garanzia del prezzo di base, il sistema esposto qui sotto potrebbe entrare in considerazione.

Il Consiglio federale fisserebbe un determinato quantitativo di produ¬ zione che sarebbe ritirato al prezzo di base diminuito della trattenuta mas¬ sima attuale di 3 centesimi.'Questo quantitativo di base corrisponderebbe a quel quantitativo di latte commerciale che potrebbe essere smerciato me¬ diante un sostegno finanziario d'un determinato importo. A sua volta questo quantitativo corrisponderebbe a quello che potrebbe essere assorbito dal mercato, conformemente all'articolo 18 della legge sull'agricoltura. Per l'an¬ no lattiero in corso p. es. questo quantitativo dovrebbe aggirarsi, come espo¬ sto alla cifra V, 1 b, approssimativamente sui 24,5 milioni di quintali, vale a dire arrivare a circa il 96 percento del quantitativo di latte commerciale for¬ nito in media questi ultimi due anni. Esso dovrebbe essere stabilito nuova¬ mente ogni singolo anno.

Il volume globale dei quantitativi di latte da fornirsi al prezzo nor¬ male sarebbe ripartito
dall'Unione centrale dei produttori svizzeri di latte (Unione centrale) fra le federazioni regionali. Queste a loro volta dovreb¬ bero comunicare alle società locali di latterie il loro contingente di produ¬ zione e provvedere ad una equa ripartizione di questi contingenti fra i sin¬ goli produttori. Questi sarebbero liberi di fornire più latte di quanto pre¬ vede il loro contingente, ma riceverebbero .per l'eccedenza soltanto un prezzo ridotto. Tanto il contingente quanto il prezzo del latte eccedente dovrebbero esser comunicati ad ogni produttore all'inizio del periodo di fornitura, la cui durata sarebbe d'un anno. La differenza fra il prezzo del latte fornito oltre il contingente ed il prezzo di base dovrebbe essere abba-

295 stanza grande, per far ridurre le forniture di latte commerciale al livello desiderato. D'altra parte, non dovrebbe essere troppo forte, dato che è quasi impossibile di fissare il contingente di ogni singolo produttore in modo equo sotto tutti gli aspetti. Considerate queste circostanze, una differenza di prezzo di 20 centesimi per chilo potrebbe ritenersi adeguata.

Si potrebbe ammettere che un tale sistema, rispetto alla soluzione fon¬ data sulla trattenuta, avrebbe il vantaggio di frenare più intensamente e più rapidamente la produzione di latte commerciale. Ci si dovrebbe infatti atten¬ dere, da una riduzione considerevole del prezzo pagato per il quantitativo di latte eccedente, ch'essa inciti i produttori a far prova di misura. Si utilizze¬ rebbe maggiormente latte per l'allevamento e l'ingrasso di vitelli. Questo si¬ stema permetterebbe probabilmente di ridurre più rapidamente le forniture di latte e con ciò di risolvere il problema della sovrapproduzione di latte commerciale e di diminuire le spese di avvaloramento. Si dovrebbe conside¬ rare pure come un elemento positivo il fatto che i produttori non subireb¬ bero perdita sul quantitativo del contingente, salvo la trattenuta massima di 3 centesimi per kg, e non dovrebbero nemmeno contare con altre riduzioni del loro guadagno.

D'altra parte, si può far valere contro questa soluzione l'argomento che la fissazione d'un contingente per ogni azienda potrebbe in un certo senso bloccarne l'evoluzione strutturale. Il sistema in questione potrebbe essere perciò soltanto una soluzione transitoria.

Le difficoltà maggiori però si presenterebbero senza dubbio nell'appli¬ cazione pratica di questo sistema, in ispecie per quanto riguarda la riparti¬ zione dei contingenti di latte non sottoposto a riduzione di prezzo fra regioni società e aziende. Per ragioni d'ordine pratico, si dovrebbe adottare un sistema semplice. Si potrebbe pensare al seguente modo di procedere: il quantitativo globale sarebbe ripartito corrispondentemente alla media delle forniture degli ultimi due anni. Si dovrebbe però tener conto equamente del fatto che le aziende situate in regioni di produzione d'erba hanno meno facilmente la possibilità di adottare una soluzione di ricambio (campicoltura e produzione di carne) che le aziende in altre condizioni naturali. Si do¬ vrebbe
pure procedere a delle correzioni in determinati casi speciali, come cambio di direzione nell'azienda o modifiche nella superficie aziendale. Un tal modo di ripartizione comporta inevitabilmente una certa ingiustizia. I produttori che finora diedero prova di misura nella produzione lattiera sa¬ rebbero svantaggiati. Per questo motivo è stata fatta anche la proposta di fissare un contingente per ettaro. Ma, a parte il fatto che un tale sistema causerebbe un lavoro amministrativo considerevole, esso non permetterebbe praticamente di tener sufficientemente conto delle differenze specifiche esi¬ stenti fra azienda e azienda e la direzione di queste (qualità del bestiame e del suolo, grado d'intensità, dimensioni dell'azienda, ecc.). Per fissare il contingente individuale con tutta giustizia, si dovrebbe continuamente rego¬ lare nuovi dettagli, per cui l'applicazione pratica diverrebbe sempre più

296 problematica. Più il prezzo del latte eccedente è inferiore al prezzo del latte fornito "entro i limiti del contingente e più a lungo il sistema sarebbe mante¬ nuto, più si farebbe sentire il bisogno di fondarsi su un ordinamento detta¬ gliato. Per conseguenza, solo un sistema relativamente semplice e che prevede una riduzione di prezzo modica, può entrare in considerazione; l'importante sarebbe che i suoi effetti si manifestassero il più presto possibile. Comunque, non si potrebbe ignorare, che la ripartizione del contingente globale incon¬ trerebbe serie difficoltà d'applicazione.

La soluzione attuale della partecipazione dei produttori alle perdite secondo l'articolo 2 del decreto sull'economia lattiera potrebbe in principio essere mantenuta. Conformemente al sistema or ora esposto, la copertura della partecipazione alle perdite avverrebbe sotto due titoli: quale prima pre¬ stazione entrerebbe in considerazione il provento risultante dalla riduzione (20 centesimi per kg al massimo) del prezzo per il latte eccedenté. In secondo luogo si ricorrerebbe al provento della tassa condizionale, limitata a 3 cen¬ tesimi per kg. Stando alle condizioni di produzione attuali si giungerebbe così ad importo di circa 90 milioni di franchi.

Siccome si può sperare che la limitazione della garanzia del prezzo di base frenerebbe rapidamente le forniture di latte commerciale, anche le perdite causate dall'avvaloramento dei latticini diminuirebbero in breve tempo e con queste pure la partecipazione dei produttori. Non appena la situazione si fosse migliorata sensibilmente, la tassa condizionale verrebbe ridotta; per il latte fornito entro i limiti del contingente potrebbe allora esser pagato al prezzo di base quasi completo. Ma fino a quando le misure destinate a dirigere la. produzione lattiera non avranno dato gli effetti voluti, si dovrà continuare a riscuotere la tassa condizionale per poter co¬ prire tutte le perdite messe a carico dei produttori.

A titolo d'informazione facciamo seguire in appressò le proposte di modifiche da apportare al decreto sull'economia lattiera, se si volesse appli¬ care il sistema descritto nel presente capitolo.

I .

' '

'

Art. 4

Limitazione della garanzia del prezzo di base a. Principio Allo scopo di adattare la produzione lattiera alle possibilità d'assor¬ bimento del mercato, il Consiglio federale può limitare il quantitativo di latte commerciale che è pagato al prezzo di base conformemente alle rispettive disposizioni.

2 II prezzo del latte commerciale fornito, durante un periodo contabile, in più del quantitativo fissato secondo il capoverso 1 (latte eccedente) sarà inferiore al prezzo di base. La differenza non deve oltrepassare 20 centesimi 1

297 per kg. Il provento della riduzione del prezzo del latte eccedente servirà avantutto a coprire la parte dei produttori alla perdita della valorizzazione conformemente all'articolo 2. Il prezzo del latte eccedente sarà fissato in modo che il provento della riduzione, unitamente a quello della tassa condi¬ zionale massima prevista all'articolo 3, basti per coprire la parte dei produt¬ tori alle perdite.

Art. 4 b b. Esecuzione 1 L'Unione centrale dei produttori svizzeri di latte è incaricata di ripar¬ tire fra le sue sezioni il quantitativo di latte stabilito all'articolo 4 a, capo¬ verso 1. Ciò facendo, essa terrà conto, nella misura del possibile, special¬ mente delle regioni, in cui la produzione lattiera solo difficilmente può essere ridotta a favore d'altri rami di produzione.

2 L'Unione centrale provvede acciochè le sue sezioni ripartiscano fra le società cooperative del latte e fra i singoli produttori il contingente di latte attribuito secondo il capoverso 1.

3 1 produttori non affiliati a una sezione dell'Unione centrale devono essere trattati su un piede di eguaglianza con i produttori affiliati della re¬ gione.

Abbiamo tenuto a dare forma concreta all'essenziale delle diverse pro¬ poste fatte quale, semmai, soluzione di ricambio possibile. Gli schiarimenti dati in merito non devono però esser considerati come completi; non sarebbe possibile introdurre in breve tempo, cioè per il 1° maggio 1968, un tale ordi¬ namento che comporta una limitazione della garanzia del prezzo di base.

Dopo aver soppesato i vantaggi e gli svantaggi, noi siamo del parere che la preferenza deve esser data, senza indugio, alle nostre proposte de¬ scritte al capitolo VI e che prevedono un aumento della tassa condizionale.

c. Estensione della campicoltura In generale si deve costatare che la campicoltura contribuisce in modo essenziale a sgravare il settore lattiero. Le spese elevate che la Confedera¬ zione si assume per promuoverla sono pertanto giustificate non solo quale misura di economia di guerra, bensì anche come provvedimento volto a diri¬ gere appropriatamente la produzione.

Un'ulteriore e considerevole estensione della superficie dei campi, che oggi s'aggira sui 250 000 ettari, sarebbe per sè desiderabile nell'interesse d'una riduzione della produzione lattiera. Ma, considerato complessiva¬ mente,
non è indicato di spingere al di là di determinati limiti un settore della produzione, quando le sue condizioni di produzione sono meno favo¬ revoli che quelle della produzione animale, sia che si tratti delle condizioni naturali di produzione o che si tratti delle condizioni di concorrenza rispetto

298 ai prodotti stranieri. Del resto, un ulteriore aumento dei prezzi dei prodotti della campicoltura non entra in considerazione, tanto meno che in questo campo la differenza dei prezzi rispetto ai prodotti esteri è ben maggiore di quella riguardante i prodotti dell'economia animale.

Per quanto concerne le diverse colture, si deve ricordare che non è possibile di promuovere ancor più la coltura di cereali panificabili, di colza, di patate e di barbabietole zuccherine, dato che già la produzione attuale causa alla Confederazione spese importanti. Per di più, l'approvvi¬ gionamento indigeno in cereali panificabili ha raggiùnto un livello tale che non può essere spinto molto più in là, data la necessità di completare la produzione indigena con delle varietà straniere. Quanto alle patate, si do¬ vranno probabilmente fare sforzi particolari, affinchè l'attuale superficie destinata a tale coltura non diminuisca.

t * # Per contro, si potrebbe senz'altro pensare ad un incoraggiamento della coltura di cereali foraggieri. Un'estensione d'una certa importanza, per esempio di 10 000 ettari, potrebbesi tuttavia raggiungere soltanto se i premi di coltura, attualmente in pianura di franchi 400 (450 per il granoturco) per ettaro, venissero aumentati di almeno franchi 100. Si dovrebbe in tal caso contare con delle spese suppletive press'a poco uguali ai risparmi che si farebbero nel settore lattiero in seguito alla riduzione dell'effettivo di vacche che risulterebbe dalla estensione della suddetta coltura.

Per i motivi esposti, noi non riteniamo nè indicato nè possibile di tro¬ vare il rimedio alle difficoltà nel settore lattiero tramite un'intensificazione delle misure specifiche destinate a promuovere la coltura dei campi. Si do¬ vrebbe però almeno mantenere la superficie attualmente consacrata alla campicoltura, tanto per sgravare la produzione lattiera quanto nell'interesse dell'economia di guerra. Una più sensibile riduzione del prezzo del latte svilupperà effetti favorevoli in questo riguardo; essa stimolerà l'interesse di molti agricoltori per la coltura dei campi.

d. Estensione dell'ingrassamento del bestiame Grazie all'evoluzione dell'economia in complesso il consumo di carne non cessò di crescere nel dopoguerra. La produzione indigena di bestiame grosso da macello (carne di bue) non ha più potuto
seguire l'aumento del consumo già dall'inizio degli anni cinquanta; le importazioni, che allora erano del 15 percento, salirono al 35 percento e più nel 1964/1965. Dappoi, le importazioni scesero al 30 percento causa l'aumento della produzione in¬ digena. Considerata la correlazione fra il consumo di carne ed il guadagno e dato anche il continuo aumento della popolazione si può contare con un ulteriore aumento del consumo di carne.

Questo settore di produzione offre dunque all'agricoltura non soltanto una possibilità di ricambio nel settore dei bovini stesso, ma anche una possi¬ bilità di compensazione nel guadagno..

299 Le possibilità effettive di aumentare la produzione di carne di bue sono tuttavia limitate dalle difficoltà nello smerciare il latte; siccome l'effettivo delle vacche, come già abbiamo esposto, non dovrebbe oltrepassare un de¬ terminato livello e siccome la produzione di bestiame da macello dipende direttamente da questo effettivo, cioè dal numero dei vitelli che nascono, ne risulta che anche la produzione di bestiame da macello è necessariamente limitata. Inoltre, non si deve perder d'occhio il fatto che i quantitativi di carne importata consistono in buona parte in pezzi speciali, che non potreb¬ bero esser forniti dalla produzione indigena. Tuttavia, sarebbe possibile nel prossimo avvenire, di ingrassare annualmente da 20 000 a 30 000 capi di bestiame da macello di qualità (giovenche, buoi e giovani tori) in più; il mercato sarebbe in grado di assorbirli e le mandre in grado di produrli.

La misura in cui in pratica si farà uso di questa possibilità di produ¬ zione dipende in buona parte dalla relazione fra il prezzo del latte e quello del bestiame da macello. L'estate scorsa questa relazione aveva raggiunto press'a poco la parità; la produzione di latte e quella del bestiame da macello davano dunque uguale guadagno. Da allora la situazione si è modificata un po' in favore dell'ingrassamento in seguito all'aumento della tassa condi¬ zionale il 1° novembre 1967. Se il nuovo aumento proposto della trattenuta può entrare in vigore il 1° maggio 1968, l'interesse per l'ingrassamento del bestiame da macello sarà nuovamente stimolato. Questo ramo della produ¬ zione potrebbe esser sostenuto ancora con un aumento dei prezzi indicativi del bestiame grosso da macello. A questa possibilità sono tuttavia posti determinati limiti dagli imperativi dello smercio, per cui siamo assai pru¬ denti in merito.

Nell'interesse d'una produzione razionale si tratterà per il resto di fa¬ vorire l'ingrassamento dei bovini in modo tale che le aziende adatte per questa produzione si specializzino e abbandonino per così dire completa-, mente la produzione lattiera. Queste aziende dovrebbero fare appello al servizio di consulenza. Esse potrebbero pure, sotto determinate condizioni, ottenere, in virtù della legge del 23 marzo 1962 sui crediti d'investimento e gli aiuti per la conduzione aziendale agricola (RU 1962, 1323),
dei prestiti a un tasso d'interesse vantaggioso per finanziare gli investimenti necessari.

Siamo consapevoli che un'estensione della produzione indigena di carne di bue causa pure, fino ad un certo punto, spese supplementari alla nostra economia. Riducendo le importazioni, si modifica il rapporto fra carne indi¬ gena e carne importata a prezzi inferiori, con rispettiva ripercussione sui prezzi. Ciò non è però un motivo per rinunciare ad estendere la produzione indigena. Non si può infatti concepire di voler disporre d'una agricoltura fortemente produttiva, e nel tempo stesso di rifiutarle, in pratica, la possi¬ bilità di mantenere o anche d'accrescere un po' la sua produzione attuale.

Così non si può esigere dall'agricoltura di ridurre la produzione lattiera se

300 al tempo stesso le si proibisce di trovare una compensazione nella produ¬ zione di carne di bue. La nostra politica d'importazione deve perciò tener conto in misura appropriata d'un accrescimento della produzione indigena.

Siamo del parere che questo modo d'agire corrisponde all'interesse generale del Paese, al quale devono subordinarsi gli interessi particolari.

In questo contesto, ripetutamente si richiamano le difficoltà che incon¬ trano quei produttori di latte che sono disposti a convertire la loro produ¬ zione in quella dell'ingrassamento del bestiame. Queste difficoltà stanno nelle indennità a volte quasi proibitive che devono versare alle rispettive società cooperative del latte e del formaggio per uscire dalle stesse quali membri. Se ne deduce che l'interesse delle singole società ad una fornitura più ampia possibile di latte, prevista anche nei loro statuti, costituisce un ostacolo considerevole alla riduzione della produzione lattiera. La questione di sapere quali possibilità d'intervento esistano nei casi in cui si esigano indennità di recesso esagerate, fu attentamente esaminata dall'amministra¬ zione. Si arrivò alla conclusione che il recedente è sufficientemente protetto contro tali abusi in virtù dell'articolo 842, capoversi 2 e 3 del Codice delle obbligazioni (l'indennità deve essere equa; essa può essere richiesta soltanto quando il recesso avvenga in circostanze tali da cagionare alla società un danno considerevole o da comprometterne la continuazione; il diritto di recesso non può essere reso eccessivamente oneroso). Nondimeno resta l'im¬ portante questione di sapere se l'agricoltore farà veramente uso delle possi¬ bilità giuridiche esistenti ò se rinuncerà a convertire la sua produzione a cagione delle difficoltà che incontrerebbe il suo recesso. Ciò malgrado, il risultato delle rilevazioni fatte finora ci convinsero di rinunciare, per il momento almeno, ad intervenire con disposizioni di diritto pubblico nella sfera privata di circa 5000 società cooperative.

La commissione dei cartelli ha ricevuto del resto l'incarico di studiare la questione della indennità di recesso dal punto di vista del diritto sui car¬ telli. Sul risultato dello studio essa farà rapporto al Dipartimento federale dell'economia pubblica nel corso del 1968.

Finalmente, l'Unione centrale dei produttori
svizzeri di latte è stata invitata a creare un fondo speciale che permetterebbe di versare delle inden¬ nità di recesso a singole aziende in una misura giustificata dal punto di vista economico. È in tale maniera che la situazione attuale, a volte poco confor¬ tante, potrebbe essere al più presto risanata.

Siamo in conclusione d'avviso che lo Stato non deve intervenire in questo campo. Se non si manifesta una certa volontà di aiutarsi da se stessi, il problema sarà risolto in via indiretta per tramite della formazione del prezzo del latte a carico dell'agricoltura tutt'intera.

301 e. Limitazione del consumo dei foraggi concentrati Se la nostra agricoltura vuole trarre profitto dalla capacità produttiva delle sue mandre e ridurre il più possibile il costo della produzione, è co¬ stretta fino ad un certo punto ad acquistare un determinato quantitativo di foraggi completivi. Di questi foraggi dovrebbero poter disporre, per un prezzo quanto possibile basso, quei rami della produzione per i quali i foraggi rappresentano un onere relativamente grave che, per di più, non può essere trasferito, o solo in parte, sul prezzo dei prodotti a causa della concorrenza straniera. L'acquisto di foraggi completivi per¬ mette, inoltre, in più casi, di impiegare meglio la manodopera dispo¬ nibile e contribuisce a migliorare il guadagno agricolo, specialmente aumentando l'allevamento dei maiali e del pollame. Senza gli acquisti sem¬ pre più rilevanti di foraggi stranieri di questi ultimi anni, la manodopera agricola sarebbe diminuita ancor più ed un numero ancor più elevato di piccole aziende agricole quali unità economiche indipendenti sarebbero scomparse.

L'importazione di foraggi tuttavia tende a favorire la soprapproduzione di bestiame. Così si critica oggi l'importazione di foraggi concentrati e la si rende parzialmente responsabile dell'attuale sovrapproduzione di latte.

Per prevenire il pericolo d'una sovrapproduzione, l'articolo 19 della legge sull'agricoltura prevede misure speciali intese a mantenere la coltura dei campi e ad adattare la composizione e l'effettivo del bestiame alla pro¬ duzione foraggera dell'azienda e del Paese. Per ridurre l'importazione di foraggi vi sono due possibilità, stabilire cioè una limitazione quantitativa oppure prelévare un soprapprezzo.

11 contingentamento delle importazioni diminuirebbe certamente l'of¬ ferta, ma non la domanda di foraggi. Se quest'ultima rimane rilevante, la limitazione delle importazioni comporterebbe un aumento del guadagno commerciale. Si potrebbe evitare questo svantaggio fissando dei prezzi massimi in virtù della legge del 21 dicembre 1960 sulle merci a prezzi protetti e la cassa di compensazione dei prezzi delle uova e dei prodotti a base d'uova (RU 1961, 273), oppure ripartendo il contingente globale fra i singoli acquirenti. Un tale modo di procedere tuttavia comporterebbe gravi lacune ed incontrerebbe nell'applicazione
grosse difficoltà, per cui dobbiamo considerare il contingentamento una soluzione inadeguata.

Se una limitazione del consumo di foraggi si rivelasse necessaria per dirigere la produzione, sarebbe più indicato provocarla prelevando sui fo¬ raggi importati dei soprapprezzi, il cui provento servirebbe a promuovere la coltura dei campi ed a valorizzare la produzione agricola. I soprapprezzi hanno diversi effetti: proteggono la produzione foraggera indigena contro l'importazione di prodotti a miglior prezzo e gravano avantutto quelle aziende che acquistano praticamente tutto il foraggio che consumano, met¬ tendo indirettamente quest'ultime su un piede d'eguaglianza con le aziende

302 che hanno foraggio di propria produzione. Non si deve però negligere il fatto che i soprapprezzi rincarano-la produzione, specialmente per quanto concerne l'ingrassamento dei maiali e l'allevamento di pollame, ove si con¬ sumano ben due terzi dei foraggi importati, e rendono così più debole la competitività della nostra agricoltura di fronte ai prodotti stranieri.

Questa considerazione ci indusse nell'autunno 1964 a ridurre del 30 percento in media i soprapprezzi riscossi sui principali foraggi importati, nell'intento di contenere i prezzi della produzione. Dappoi, i soprapprezzi sui cereali foraggeri si son mantenuti fra i 2 ed i 4 franchi per quintale.

Per compensare la riduzione dei prezzi d'importazione, abbiamo aumentato, per il 1° gennaio 1968, di 2 franchi al quintale i soprapprezzi per la più parte dei cereali foraggeri e di 3 franchi al quintale per i prodotti foraggeri pro¬ teici (panelli d'oleaginosi). Attualmente si elevano a franchi 6 per quintale d'orzo, di segale foraggera e di panelli d'oleaginosi ed a franchi 5 per quin¬ tale per tutti gli altri cereali foraggeri. Nello stesso tempo abbiamo aumen¬ tato i premi di coltura (tasso di base) a franchi 400 per ettaro di cereali foraggeri ed a franchi 450 per ettaro di granoturco.

L'effetto che i soprapprezzi hanno sull'orientamento della produzióne dipende dalla quantità di foraggi acquistati e dalla possibilità di trasferire il rincaro sul prezzo dei prodotti. L'acquisto di foraggi varia molto secondo i settori della produzione. Il più basso lo si riscontra nella produzioné lat¬ tiera, la quale è fondata, a ragione, nella maggior parte delle aziende, per circa il 90 percento sulla produzione foraggera propria; l'acquisto più ele¬ vato invece lo si ha nell'allevamento del pollame.

Una forte tassazione, 60 franchi al quintale, dei prodotti foraggeri im¬ portati aumenterebbe in media il prezzo del latte di circa 1,5 percento, (non affatto 1 centesimo al chilo), mentre aumenterebbe il costo della pro¬ duzione di bestiame d'ingrasso del 3 al 4 percento e quello dell'allevamento di maiali e di pollame fino al 10 percento. Di conseguenza, un aumento rilevante dei soprapprezzi graverebbe pochissimo sulla produzione lattiera, mentre svantaggerebbe molto e inopportunamente la produzione di bestiame d'ingrasso.

Per frenaré in modo più
efficace la produzione lattiera, si dovrebbe pertanto aumentare considerevolmente il prezzo dei foraggi; ma in tal caso si sarebbe costretti a rimborsare i soprapprezzi ai produttori di bestiame bovino d'ingrasso e specialmente alle aziende d'allevamento di maiali e di pollame, siccome questi settori della produzione animale non potrebbero sopportare un tale peso. L'operazione del rimborso richiederebbe però un grande lavoro amministrativo e porrebbe, secondo i casi, anche difficili que¬ stioni di delimitazione. Pertanto noi siamo decisamente contrari ad una si¬ mile soluzione. Del resto siamo d'avviso che il modo più semplice per risol¬ vere anche questo problema è quello di agire per il tramite della formazione del prezzo del latte.

303 I succedanei del latte e le importazioni di polvere di latte scremato sol¬ levano un problema speciale nel settore dei foraggi, problema che esamine¬ remo più da vicino nel capitolo VI.

3. Misure intese a favorire il collocamento del latte e dei latticini II capitolo III del presente messaggio dà ragguaglio sulle misure prese finora per favorire lo smercio del latte e dei latticini. Qui appresso esamine¬ remo quali altre misure potrebbero entrare in considerazione per promuo¬ vere l'avvaloramento più razionale e più economico possibile del latte.

a. Pubblicità e studio dei mercati La pubblicità è un mezzo importante per facilitare lo smercio del latte e dei latticini e per agevolare così il mercato del latte. Una pubblicità effi¬ cace presuppone un esame approfondito del mercato. Per ambedue que¬ ste misure occorrono mezzi finanziari importanti, ma ne vale la pena. La tassa di pubblicità che devono pagare i produttori di latte è stata aumentata a partire dal 1° maggio 1967 da centesimi 0,1 a centesimi 0,15 per kg e dà un importo annuale di circa 3,75 milioni di franchi destinati al fondo di pubblicità. La Confederazione da parte sua partecipa in misura generosa alle spese di smercio del formaggio e del burro. In quesito periodo di parti¬ colari difficoltà di smercio, si dovrebbe, almeno transitoriamente, poter di¬ sporre di mezzi ancor più importanti per la pubblicità.

Lo studio del mercato non tende soltanto a creare le basi per la pubbli¬ cità e per promuovere così indirettamente lo smercio; esso deve anche, uni¬ tamente ad uno studio accurato dei prodotti, agevolare, a tempo opportuno, l'adattamento della produzione alla situazione del mercato. Infatti, soltanto una politica di assorbimento che tenga conto delle condizioni sovente mute¬ voli del mercato può garantire un avvaloramento ottimale della produzione lattiera.

Le possibilità di aumentare il consumo di latte e di latticini grazie ai mezzi or ora descritti, non sono mai sfruttate appieno; le organizzazioni competenti dovranno continuare nei loro sforzi in materia. Tuttavia, non si dovrà attendere da questi provvedimenti un aumento notevole delle vendite a breve scadenza, e nemmeno a lunga scadenza i detti provvedimenti po¬ tranno sostituire altre misure, più incisive, per far fronte alle difficoltà attuali nel settore lattiero.
b. Misure intese a migliorare la qualità Anche se il grosso problema della quantità di latte hon è sorto da quello della qualità, sta però di fatto che un miglioramento della qualità del latte e dei prodotti può contribuire in misura considerevole a mantenere e magari anche ad accrescere la vendita. Intanto, ancora una volta si deve

304 constatare che, quando vi è sovrabbondanza d'offerta,'la questione della qualità ridiviene importante; tutti i problemi inerenti allo smercio si risol¬ verebbero più facilmente, qualora i prodotti fossero sempre della miglior qualità. Partendo da questa considerazione di fondo noi riteniamo indispen¬ sabile d'accordare ancor maggiore attenzione all'aspetto qualitativo dei prodotti e di pórre, a questo riguardo, a breve o a lunga scadenza, le esi¬ genze che il momento richiede.

Per questo, già nel 1967, abbiamo preso decisioni concrete e dato d ri¬ spettivi ordini. Così, il 31 ottobre 1967 abbiamo ordinato all'Unione centrale dei produttori svizzeri di latte di riesaminare, con gli altri ambienti interes¬ sati, le sue istruzioni riguardanti il pagamento del latte commerciale secondo la qualità, nell'intento di dar loro una più vasta portata e di uniformarle, 'e di presentare entro il 31 luglio 1968 rapporto e rispettive proposte alla Di¬ visione dell'agricoltura. Abbiamo chiesto alla detta unione ed all'Unione svizzera per il commercio del formaggio di' sopprimere completamente i premi di qualità per i formaggi di prima scelta (detti formaggi dell'Unione), che sono tassati con un numero basso di punti di qualità, e di. aumentarli invece per i formaggi con un numero elevato di punti. Abbiamo inoltre chiesto di ridurre i prezzi di ritiro per merce tassata al prezzo di base e per formaggio di seconda scelta e di aumentare la deduzione fatta sui formaggi con un contenuto d'acqua superiore alla media. ' Questi provvedimenti possono essere presi a breve scadenza, ma gli effetti delle nuove prescrizioni che saranno adottate conformemente all'in-, carico dato all'Unione centrale si manifesteranno soltanto più tardi.

Altri interventi a lunga scadenza tendono, nel settore del formaggio, à coordinare meglio le diverse misure prese. Finora non si conosce ancora un modo semplice che permetta di conservare i formaggi a pasta dura prodotti col latte crudo e di migliorarne la qualità. Gli ambienti interessati sono una¬ nimi nel pensare che soltanto una stretta collaborazione fra coloro che si danno alla ricerca, all'insegnamento, all'orientamento ed all'utilizzazione pratica-dei risultati ottenuti nella produzione lattiera e nella fabbricazione e nel commercio del formaggio, è in grado di garantire un successo
dura¬ turo, specialmente se è sostenuto, in più, da provvedimenti di natura econo¬ mica ed organizzativa. Per quanto riguarda l'aspetto tecnico del problema, un comitato di coordinazione, creato dalla Divisione dell'agricoltura e inca¬ ricato di studiare le questioni inerenti alla qualità del formaggio, ha stabi¬ lito ultimamente un programma generale.di direttive volte a migliorare la qualità del formaggio. Queste direttive s'occupano delle seguenti questioni: miglioramento della qualità del latte per la fabbricazione del formaggio, accorgimenti da applicarsi nel fabbricare e conservare il formaggio, tecnica di fabbricazione, istallazioni atte a semplificare il lavoro, assistenza alle aziende con perturbamenti; estensione del servizio di controllo e di consulta¬ zione, prove e ricerche fondamentali. .

305 Concludendo esprimiamo la speranza che tutti gli ambienti interessati presteranno la loro miglior attenzione ai problemi della qualità del latte e dei latticini. La Confederazione continuerà a tener d'occhio questi problemi e, se necessario, interverrà con energia. Ad ogni livello sono possibili ancora dei miglioramenti, i quali contribuiranno in ultima analisi a stimolare lo smerciò, a ridurre le spese del conto lattiero ed a distendere la situazione.

c. Obbliga rafforzato per i produttori di ritirare latticini Un ulteriore provvedimento atto a favorire il consumo di latticini con¬ siste nell'obbligo fatto ai produttori di ritirare latticini. L'Unione centrale dei produttori svizzeri di latte impone ai suoi membri quale misura di auto¬ aiuto l'obbligo di riacquistare una parte del latte da loro messo in commer¬ cio sotto forma di latticini da consumarsi nella propria azienda. La quantità minima di latticini che i produttori devono così riprendere è calcolata in funzione dell'importo pagato per il latte fornito. Una determinata parte di questo importo deve servire all'acquisto di latticini. L'Unione centrale ha aumentato questo tasso dal 2 al 3 percento a partire dal 1° novembre 1967.

Siamo del parere che un tassa del 4 percento, come già si applicò anteceden¬ temente, non costituirebbe un aggravio per la maggior parte dei produttori.

Sono le particolari circostanze del momento che ci impongono di ricor¬ dare nuovamente ai produttori le misure di autoaiuto che sono la premessa necessaria per così vasti provvedimenti dello Stato nel settore agricolo.

d. Forniture suppletive di latticini alle popolazioni che soffrono la fame Il decreto federale del 30 novembre 1966 che rinnova il credito per la continuazione delle opere internazionali di soccorso (FF 1966, II, 715) mette a disposizione per il periodo 1967/1969 un importo di 8 milioni di franchi per l'acquisto di prodotti lattieri. Considerazioni umanitarie del tutto generali, ma anche il problema della sovrabbondanza di produzione lattiera ci hanno indotti ad aprire con decreto del 31 ottobre 1967 sulle misure da prendere nel settore lattiero, un credito speciale di 5 milioni di franchi per forniture supplementari di latticini a opere di soccorso. Questo importo figura nella rubrica «Avvaloramento delle conserve di latte» del preventivo della
Confederazione per il 1968 ed è messo a carico del conto lattiero. Fi¬ nora questo credito supplementare, che permetterebbe d'acquistare press'a poco 900 tonnellate di polvere di latte completo è stato ripartito per circa un quarto a diverse opere di soccorso, fra altro anche per portare aiuto alle vittime del terremoto in Sicilia.

In interventi parlamentari, nel corso della procedura di consultazione in merito alla modifica del decreto sull'economia lattiera come pure nella stampa fu suggerito di dare la possibilità, accordando crediti più importanti, di distribuire i nostri eccedenti di latticini in maggior misura alle popolazioni

306 die soffrono la fame; ciò facendo il nostro Paese non solo resterebbe fedele alla sua vocazione umanitaria, ma risolverebbe al tempo stesso il problema della sovrabbondanza di latte.

Per il momento noi possiamo soltanto assicurarvi che queste simpatiche proppste saranno esaminate accuratamente sotto ogni aspetto. Si pongono tuttavia in questo contesto problemi diversi come quello della conservazione, del trasporto, e della ripartizione dei latticini, per cui non siamo ancora in grado di esprimerci definitivamente su l'uno o l'altro progetto in merito.

Riconoscendo pienamente il valore delle proposte fatte e quanto sia lodevole di mettere gratuitamente a disposizione delle popolazioni, che un po' dap¬ pertutto nel mondo soffrono la fame, i nostri eccedenti di latte, dobbiamo non pertanto aver la garanzia che le nostre forniture possano arrivare a destinazione e raggiungere appieno lo scopo prefisso e che non si perdano altrove per mancanza d'organizzazione del lavoro di ripartizione.

Non mancheremo d'esaminare con la dovuta premura i provvedimenti da prendere in questo riguardo.

e. Soprapprezzi sulle, importazioni di oli e grassi commestibili Come appare dalla tavola 8, il provento dei soprapprezzi sugli oli e grassi commestibili, dell'ordine di oltre 40 milioni di franchi, costituisce attualmente l'importo più importante di entrate che siano destinate alla co¬ pertura delle spese di valorizzazione dei latticini. Con decreto del Consiglio federale del 21 ottobre 1966 (RU 1966, 1417) i detti soprapprezzi furono rialzati da 30 a 55 franchi il quintale lordo di prodotto raffinato, e debitamente scaglionati per le materie prime ed i prodotti semifiniti. Questa misura fu presa in seguito all'aumento del prezzo del burro il 1° novembre 1966, causato dalla diminuzione dei sussidi destinati a ridurre i prezzi'dei latticini. Per noi si trattava di mantenere un'adeguata relazione fra il .prezzo del burro e quello degli oli e grassi vegetali commestibili, siccome questi, almeno parzialmente, possono sostituire il burro. Ciò malgrado, come jgià esposto nel capitool III, le vendite di burro diminuiscono di molto, sostituito in parte certamente dalla margarina che è meno cara.

Con riguardo a quest'evoluzione ed alla necessità di organizzare una campagna di vendita di burro a prezzo ridotto, l'agricoltura
ha chiesto che i soprapprezzi in questione vengano nuovamente aumentati.

Dato che questi soprapprezzi furono fortemente rialzati poco più di un anno fa, riteniamo inopportuno di aumentarli nuovamente, almeno per il momento. Evidentemente noi possiamo senz'altro dichiararci d'accordo di esaminare questa questione periodicamente con gli ambienti interessati, ma dobbiamo d'altra parte sottolineare che non è possibile di risolvere il pro¬ blema del latte, quale attualmente ci preoccupa, soltanto in questa guisa.

307 f. Mantenimento ed estensione delle nostre esportazioni tradizionali Il commercio estero di . latticini registra, malgrado l'aumento delle im¬ portazioni, un'eccedenza di esportazioni considerevole (cfr. tavola 10).

Le vendite all'estero di formaggio e conserve di latte, che sono i pro¬ dotti d'esportazione tradizionali della nostra economia lattiera, seguono un andamento differente a partire dal 1961. L'aumento del 25 percento notato per il formaggio concerne in realtà soltanto le sorte di formaggio a pasta dura: le forniture di formaggio a pasta molle rimasero press'a poco stazio¬ narie a cagione della forte concorrenza nei prezzi sul mercato mondiale.

Purtroppo i nostri formaggi non possono più esser venduti in nessun paese estero ad un prezzo che copra le spese. Le perdite, che vanno in maggior parte a carico delle entrate generali della Confederazione, variano secondo le condizioni di mercato e di concorrenza nel paese di smercio. Malgrado que¬ sta situazione siamo del parere che è necessario proseguire in questa politica d'esportazione del formaggio. Occorre rilevare a questo riguardo che i sus¬ sidi versati per favorire le esportazioni non sono tali da mettere in pericolo i prezzi della produzione indigena del paese di smercio, da permettere cioè delle vendite a sottoprezzo.

Come è noto, il nostro Paese, dopo trattative difficili conclusesi nel quadro del Kennedy-Round, ha potuto ottenere dalla CEE, i cui paesi mem¬ bri acquistano circa l'80 percento del nostro formaggio esportato, una ridu¬ zione immediata del dazio specifico concesso a suo tempo alla Svizzera da 15 UC (unità di computo = 1 $ SUA) a 7,5 UC, cioè da 64,80 franchi a 32,40 franchi per quintale. Questa consolidazione doganale è stata estesa a formaggi più giovani ed al formaggio d'Appenzello. La CEE ha così rinun¬ ciato ad ogni prelevamento sul formaggio a pasta dura, premesso che venga rispettato un prezzo minimo elevato; il dazio specifico corrisponde ad un aggravio ad valorem di soltanto il 5 percento.

In fine, fu pure introdotto un aggravio specifico ridotto, in sostituzione dei prelevamenti, sui formaggi fusi ed i formaggi preimballati, a condizione pure che determinati prezzi minimi vengano osservati. Salvo un'evoluzione imprevista della situazione sul mercato, le premesse necessarie per il mante¬ nimento e
possibilmente anche per un'estensione delle nostre esportazioni di formaggio verso i Paesi della CEE dovrebbero così essere adempite per quanto concerne le merci di qualità. Anche gli Stati Uniti d'America hanno concesso una riduzione a metà del dazio sul formaggio, anche se questa en¬ trerà soltanto progressivamente in vigore nel corso di 5 anni. I risultati di queste trattative hanno migliorato considerevolmente le prospettive di smer¬ cio dei nostri formaggi sui principali mercati stranieri.

Per quanto riguarda le esportazioni di conserve di latte, occorre distin¬ guere fra le specialità lattiere per bambini (polvere di latte medicinale) ed il latte sterilizzato. Per la prima categoria di questi latticini, la Francia resta il nostro mercato più importante; anche qui fu possibile concludere con la

T avoid 10 N.- tariffa doganale

Bilancia del commercio lattiero estero 1937/39 vagoni .

Prodotti esportati, di cui: 128 latte in polvere, farine lattee . .

619 latte condensato o sterilizzato . .

1 formaggio a pasta molle ....

formaggio a pasta dura .... 1602 356 formaggio in scatola o pani . .

Totale esportazioni1 espresso in milioni di quintali di latte fresco 2,51 Prodotti importati, di cui: 8 0402.10 latte in polvere, farine lattee . .

'-- 0401.20panna fresca 1,5 0402.20 panna conservata, (in polvere) . .

0,5 0402.30 latte condensato 138 0403.10 burro . . . .

107 0404.10/14 formaggio a pasta molle . ...

54 0404.22/28 formaggio a pasta dura . .

0404.30 formaggio in scatola o pani . .

-- Totale importazioni, espresso in milioni di quintali di latte fresco 0,63idem, ma senza burro .... 0,29 Eccedenza di esportazioni, espressa in milioni di quintali di latte fresco . . . . . . . . ' 1,88 idem, ma senza burro ...... . . . 2,22

0402.10 0402.30 0404.10/14 0404.28 0404.30

1961 vagoni

1962 vagoni

1963 .

vagoni

1964 vagon

505 552 2 2518 699

511 413 2 2494 632

469 470 3,4 2617 646

447 521 2, 2599 679

4,18

4,12

4,26

4,25

456 2 -- 34 697 262 294 688 " 73 .

1200 2 2 44 464 1082 310 768 83

339 2 . 627 2 -- -- 27 1,5 680 429 361 600 244 271 503 570 42 55 2,83 1,33

2,32 1,42

2,35 1,70

4,67 1,97

1,35 2,85

1,80 2,70

1,91 2,56

0,42 2,28

1 Senza le forniture alle opere assistenziali. 2 Di cui .latte scremato in polvere (vagon . 1961 1962 1963 ' 19 121 425 253 864

309 CEE un accordo che riduce i prelevamenti. L'esportazione di latte steriliz¬ zato verso i Paesi dell'Estremo Oriente s'accrebbe considerevolmente negli ultimi anni. Non di meno si deve notare che queste esportazioni avvengono a prezzi che non coprono le spese di produzione; a cagione della forte con¬ correnza ch'esse riscontrano, queste esportazioni si poterono attuare soltantoaccordando un sussidio di 15 centesimi per chilo di latte lavorato.

g. Misure di politica commerciale dì fronte air estero Nelle discussioni sulle misure da prendere ripetute volte fu richiesto da parte dei produttori che si applichino alla frontiera provvedimenti più ener¬ gici intesi a difendere la produzione indigena. Si asserì perfino che per tra¬ mite di tali provvedimenti si potrebbero superare in buona parte le attuali difficoltà. Pertanto ci preme di poterci pronunciare nuovamente su questa questione, richiamando per il resto quanto abbiamo esposto sui problemi di politica commerciale del settore lattiero nel nostro messaggio del 3 dicembre 1965 concernente misure economiche e finanziarie, completive, per l'econo¬ mia lattiera (FF 1965 III, 551).

Prima però di occuparci più da vicino dei singoli latticini, attiriamo l'attenzione sulla bilancia del commercio lattiero estero (tavola n. 10) che dà ragguaglio sulla situazione del commercio estero dei latticini nel 1937/1939 e sul suo andamento a partire dal 1961. Appare chiaramente da questa bi¬ lancia che la Svizzera non solo importa considerevoli quantitativi di latticini, ·ma ch'essa ancor più ne esporta. L'eccedenza delle nostre esportazioni s'ac¬ crebbe da 1,35 milioni di quintali di latte fresco nel 1961 a 2,56 milioni nel 1967. La Svizzera esporta quasi un quinto della sua produzione globale di latte commerciale. Nel settore dei formaggi a pasta dura le esportazioni raggiungono anzi il 60 percento della produzione. Chi vuol giudicare della opportunità di eventuali provvedimenti da prendere alla frontiera, deve per¬ tanto tener conto della situazione commerciale nel suo complesso.

* aa. Burro L'ordinamento più restrittivo d'importazione riguarda il burro, e ciò già. dal 1922. Sotto riserva di accordi bilaterali conclusi con i Paesi vicini e della quantità di burro liberamente importabile in Svizzera nel traffico di frontiera e dei viaggiatori (limitato, con
decreto del 21 marzo 1967 [RE 1967, 320], a 125 grammi per persona), il diritto di importare burro spetta esclusivamente alla Centrale svizzera dell'approvvigionamento in burro « BUTYRA », organizzazione costituita in forma di società coope¬ rativa di diritto pubblico. Questa centrale ha il compito di regolare la importazione di burro in modo d'esser in grado di fornire in quantità suffi¬ ciente le diverse qualità di burro richieste, senza che per questo venga osta¬ colato lo smercio del burro indigeno. La BUTYRA preleva sul burro im¬ portato una tassa il cui importo corrisponde alla differenza che corre fra il Foglio Federale, 1968, Vol. I

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310 prezzo di costo della merce importata ed il prezzo all'ingrosso del burro, fissato dal Consiglio federale. Il provento di questa tassa serve a finanziare le spese per l'avvaloramento dei latticini. La situazione già descritta nel set¬ tore del burro ebbe come conseguenza che la BUTYRA praticamente non ha ·potuto importare burro l'anno scorso. Infatti, il maggior quantitativo di burro importato nel 1967 è quello che s'introdusse entro i limiti del piccolo traffico di frontiera.

bb. Polvere di latte intero Le importazioni di questo prodotto sono soggette al sistema della presa a carico. Dal 1° maggio 1961 la proporzione della presa a carico è stata sta¬ bilita a due parti di merce indigena per una parte di merce importata. Già da più anni, le importazioni si muovono tra le 2000 e 2500 'tonnellate. La differenza fra il prezzo, franco frontiera, della polvere di latte straniera ed il prezzo di quella indigena è di quasi 3 franchi il kg, differenza che in questi ultimi tempi si è ancora qualche po' accresciuta. Visto questo rapporto fra i prezzi,-gli ambienti interessati dell'industria alimentare, specialmente del¬ l'industria della cioccolata, hanno ripetutamente domandato di alleggerire il rapporto attuale di presa a carico per poter conservare la loro capacità di concorrenza. I prodotti di queste industrie che sono esportati verso i Paesi della CEE sono soggetti, oltre che ad un dazio fisso, destinato a proteggere l'industria indigena, a prelevamenti, che sono stabiliti sulla base dei prezzi mondiali più bassi delle materie prime ch'essi contengono. Anche sul mercato interno una concorrenza sempre più forte si fa sentire in conseguenza dei prezzi più bassi che le aziende straniere pagano per le materie prime a causa delle riduzioni dei dazi nell'ambito dell'AELS. D'altra parte, se si aggravasse il rapporto di presa a carico, corner lo richiedono i produttori, si ostacolereb¬ be ancor più, magari in modo irreparabile, la capacità di concorrenza della nostra industria è ciò, probabilmente, senza ottenere l'auspicato aumento di presa a carico di polvere di latte indigena.

cc. Caseina lattea Anche per questo prodòtto sussiste l'obbligo di presa a carico, con un rapporto attualmente di 2 su 1 (merce indigena / merce straniera). Una mo¬ difica in merito non s'impone. ' ' dd. Latte condensato, polvere
di latte scremato, panna e polvere di panna A questi prodotti s'applica il sistema dei soprapprezzi sulle importa¬ zioni.

, - Le importazioni di latte condensato, che dal 1° novembre 1961 sotto¬ stanno ad un soprapprezzo rimasto invariato, sembrano stabilizzarsi intorno ad un quantitativo di circa 5000 tonnellate. Le importazioni di panna fresca registrate nel 1967 sono, secondo le nostre costatazioni, un fenomeno pas-

311 seggeio. Quelle concernenti la polvere di panna sono diminuite sensibil¬ mente a partire dal 1° novembre 1966, data in cui furono aumentati i so¬ prapprezzi. Anche in avvenire non mancheremo di esaminare periodica¬ mente i soprapprezzi di questi prodotti, per accertarci se essi sono ancor sempre adeguati.

Ben altra è la situazione per quanto concerne la polvere di latte scre¬ mato, che da qualche anno in qua è sempre più utilizzata quale materia prima per la fabbricazione di succedanei del latte. Siccome la produzione indigena, in generale, non basta per coprire completamente il fabbisogno che va sempre più aumentando, si è dovuto procedere a delle importazioni suppletive. Se importazioni eccessive dovessero minacciare lo smercio del latte scremato indigeno, si interviene aumentando il soprapprezzo. Questo è già stato aumentato da 10 a 30 franchi il 1° novembre 1967 e nuovamente il 1° gennaio 1968 di 40 franchi a 70 franchi il quintale.

ee. Formaggio Le importazioni di formaggio non sono limitate quantitativamente. Se volessimo modificare questo stato di cose, incontreremmo gravi difficoltà di politica commerciale, dati i nostri obblighi internazionali (GATT, OCDE). Si deve ricordare in merito che, se è ben vero che le nostre impor¬ tazioni di formaggio passarono da 7890 nel 1961 a attualmente 14 660 ton¬ nellate, le nostre esportazioni aumentarono, nello stesso periodo, da 32 190 a 40 150 tonnellate. Deve certamente essere nostra premura quella di mante¬ nere le condizioni favorevoli alle esportazioni, come già esposto nel capitolo precedente. D'altra parte non si può negare che lo sviluppo delle importa¬ zioni ci pone davanti a grandi difficoltà. Non sono tanto le sorte tradizionali di formaggio straniero a pasta molle o a pasta semidura (formaggio blu, gor¬ gonzola, bel paese, camembert, grana, ecc.) a ostacolare lo smercio del for¬ maggio indigeno quanto specialmente quelle dei formaggi. simili al tilsit (Saint-Paulin, Fontal, Gonda, ecc.). L'aumento delle importazioni concerne "avantutto i prodotti francesi, i cui bassi prezzi derivano in prima linea dalle restituzioni all'esportazione. Anche i Paesi-Bassi e la Danimarca ci forni¬ scono di tanto in tanto determinate sorte di formaggio parimente a prezzi relativamente bassi. Eppure questi due Paesi non riuscirono ad aumentare la loro
pàrte del mercato. Le importazioni dall'Austria, dalla Germania e da altri Paesi non hanno, quantitativamente, importanza alcuna.

È avantutto il formaggio tilsit a soffrire le conseguenze di questa evo¬ luzione. La produzione di questa sorta di formaggio ha dovuto essere note¬ volmente ridotta a partire dal mese di febbraio 1968. Ciò malgrado ci tro¬ viamo davanti all'alternativa di limitarne ancor più la produzione o di lan¬ ciare una vasta campagna di vendita a prezzo ridotto. Presentemente si sta esaminando la possibilità d'una riduzione del prezzo di franchi 2.50 il kg.

312 Una tale riduzione implicherebbe una spesa supplementare a carico del conto lattiero di press'a poco 8 milioni di franchi all'anno. Se si dovesse d'altra parte cessare la fabbricazione di tilsit e centrifugare il latte, l'avvalo¬ ramento del burro suppletivo così prodotto causerebbe necessariamente spese ancor maggiori.

Il mercato interno del formaggio è protetto in un primo tempo me¬ diante il prelevamento di dazi, che vanno da 25 a 80 franchi per quintale secondo la posizione tariffale e sono in maggior parte legati ad un determi¬ nato uso. Quali altre misure di protezione sono da considerarsi anche i prov¬ vedimenti intesi a valorizzare il formaggio sul mercato interno ed in gran parte finanziati dalla Confederazione. In più, dobbiamo insistere presso Paesi fornitori ch'abbiano a rivedere la loro politica di sovvenzionamento all'esportazione nei riguardi della Svizzera. In questo senso già si esaminò il problema delle restituzioni all'esportazione nel corso delle trattative con¬ dotte con la CEE nel quadro del Kennedy-Round. Siccome la fissazione del¬ l'importo di queste restituzioni non rientrava ancora nella competenza degli organi della CEE, non si potè giungere ad un risultato concreto. Nell'au¬ tunno 1967 si iniziarono pertanto negoziati bilaterali con la Francia. Questo Paese, benché lui stesso incontri grandi difficoltà nello smercio dei suoi latticini, dimostrò comprensione nei nostri riguardi. Le autorità francesi, come primo passo, hanno ridotto in determinata misura le restituzioni al¬ l'esportazione ed hanno introdotto un controllo più severo dei prezzi prati¬ cati dagli esportatori. I negoziati furono ripresi nel gennaio 1968 e permisero di ottenere un'ulteriore riduzione delle restituzioni come pure un nuovo adattamento dei prezzi all'esportazione. Trattative analoghe furono intavo¬ late pure con la Danimarca. Procederemo in ugual guisa anche con altri Paesi, qualora la necessità si facesse sentire. Con l'entrata in vigore dell'or¬ dinamento comune della CEE nel settore del latte, attesa per il 1° aprile 1968, le autorità della CEE saranno competenti per tutta la politica commer¬ ciale lattiera, compresa quella delle esportazioni. Già abbiamo preso con¬ tatto in merito con là Commissione della CEE.

Le differenze di prezzo fra le sorte comparabili di formaggio indigeno e
importato rimangono tuttavia considerevoli. Di conseguenza, non si può attendere subito un cambiamento essenziale della situazione sul nostro mer¬ cato del formaggio. Ciò nonostante riteniamo che dobbiamo continuare sulla strada delle trattative, al fine di giungere ad una soluzione durevole e d'intesa con i Paesi più importanti per il nostro mercato del formaggio. Se poi la via dei negoziati non dovesse dare i risultati voluti, si riesaminerebbe la situazione.

313 VI. PROPOSTE DI REVISIONE DEL DECRETO SULL'ECONOMIA LATTIERA 1. Rialzamento del limite superiore della quota da assicurare Come abbiamo esposto nel capitolo V, i diversi mezzi atti a risanare il mercato del latte richiedono un apprezzamento differenziato per quanto riguarda la loro efficacia e possibilità d'applicazione. Dopo aver soppesato i vantaggi e gli svantaggi delle diverse soluzioni e tenuto conto del fatto che la situazione assai critica in cui ci troviamo a causa della straordinaria ecce¬ denza di latte richiede misure ad effetto rapido, siamo giunti alla conclu¬ sione che il miglior modo d'agire è quello di rialzare la quota da assicurare, di aumentare cioè la trattenuta o tassa condizionale. Solo così si otterrà rapidamente l'effetto voluto, che è quello di orientare al più presto la pro¬ duzione del latte.

Questa soluzione ha il vantaggio d'essere abbastanza semplice sul piano amministrativo e poco costosa. In più, si tratta soltanto d'ampliare un sistema già esistente e anche già entrato nella pratica. È vero che la quota da assicurare quale importo fisso da dedurre dal prezzo di base non per¬ mette di tener conto di casi individuali speciali. Nondimeno, l'attribuzione fissa di 8000 kg di latte, per la quale la tassa condizionale viene rimborsata, costituisce una certa protezione per i piccoli produttori. Per questo facciamo astrazione d'una soluzione a parte per le zone di montagna.

Già il decreto sull'economia lattiera del 1959 stabiliva il principio che tutti ì produttori di latte dovevano prestare il medesimo contributo, dato che tutte le regioni del Paese contribuiscono praticamente ad accrescere la produzione di latte. Eppure, per tener conto delle condizioni di guadagno sfavorevoli nelle regioni di montagna, si istituì allora per la prima volta il regime di contributi alle spese per i tenitori di bestiame bovino. Da allora, questo regime venne sistematicamente ampliato. I contributi versati in virtù della legge del 9 ottobre 1964 (RU 1965, 72) concernente un contributo alle spese dei tenitori di bestiame bovino nelle regioni di montagna s'aggi¬ rano attualmente sui 37 milioni di franchi, importo circa cinque volte supe¬ riore a quello iniziale.

Per quanto concerne l'orientamento della produzione, la riduzione del provento del latte che risulta dall'aumento della trattenuta
riveste un'im¬ portanza particolare, benché il quantitativo di prodotti agricoli offerti non si lasci regolare per tramite del prezzo in egual modo come è il caso per i prodotti dell'industria o dell'artigianato. Il quantitativo di latte offerto di¬ pende in primo luogo, come abbiamo visto, dall'effettivo di bestiame, dal¬ l'approvvigionamento di foraggi ordinari e dalla produttività lattiera delle mucche. Combinando questa misura con quella che noi già abbiamo propo¬ sto, di prelevare cioè una tassa sui succedanei del latte (vedi cap. VI, 2), si

314 riuscirà ad ottenere una distensione sul mercato del latte. Infatti, una modi¬ fica del rapporto di prezzo fra il latte, d'una parte, e la carne e gli altri prodotti agricoli, dall'altra, influisce certamente sulle disposizioni dei pro¬ duttori.

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Un aumento della trattenuta non ha soltanto effetto sulla produzione; esso costituisce anche una partecipazione supplementare non trascurabile dei produttori alle spese globali del conto lattiero. Quest'aspetto ha tutta la sua importanza, quando si consideri la situazione assai tesa delle finanze federali. Utilizzando i contributi federali troppo unilateralmente per il set¬ tore del latte, ne risulterebbe che i poteri pubblici dovrebbero ridurre in avvenire gli importi destinati ad altri settori importanti, dell'agricoltura (p.

es. i crediti d'investimenti e di bonificazione), ciò che sarebbe oltremodo inopportuno.

L'articolo 3, capoverso 2, del decreto sull'economia lattiera 1966 dà la possibilità d'aumentare fino a 3 centesimi per kg la tassa condizionale, qua¬ lora'l'avvaloramento cagioni delle perdite straordinarie. Gon decreto del 31 ottobre 1967, che è entrato in vigore il 1° novembre 1967, abbiamo fatto uso di questa possibilità al fine di orientare la produzione ed in considera¬ zione delle importanti spese che la campagna di vendita di burro a prezzo ridotto ha causato alla Confederazione. Gli schiarimenti che abbiamo dato al capitolo IV dimostrano che la trattenuta prelevata già oggi non permette più all'agricoltura di adempiere gli obblighi che l'articolo 2 del detto decreto le impone. Siccome l'importo della trattenuta è attualmente limitato, anche l'influsso che questa può avere sull'orientamento della produzione è ridotto.

Come già più volte l'abbiamo segnalato, è possibile che, secondo l'evoluzione delle condizioni di produzione e di smercio, ulteriori mezzi finanziari siano necessari nei prossimi mesi per parare alla situazione. Noi siamo perciò del parere che i produttori debbano contribuire maggiormente a coprire queste perdite entro i limiti fissati all'articolo 2 del decreto sull'economia lattiera. Ciò è anzitutto indispensabile per orientare la produzione, ma anche per tener conto delle condizioni precarie delle finanze federali. Per aver una sufficiente libertà di movimento consideriamo che un rialzamento del limite superiore
a 6 centesimi per kg sia assolutamente necessario: tale è la proposta che noi facciamo.

Sarebbe evidentemente desiderabile di conoscere a priori il .volume delle perdite d'avvaloramento dei prossimi anni, poiché così si potrebbe calcolare, l'importo massimo della nuova trattenuta. Ciò non è però possibile, dovendo attendere di sapere in quale misura si dovranno prendere provvedimenti di avvaloramento, quali ne saranno le spese e come si svolgeranno le condizioni di produzione e di smercio. Soltanto quando questi fattori saranno noti o almeno potranno essere soppesati per un mezzo o intero periodo contabile, possiamo fissare l'importo della trattenuta dei prossimi 6 o 12 mesi. In con¬ seguenza, teniamo ad osservare che non si tratta dunque di fissare la tratte-

315 nuta a 6 centesimi per kg in modo duraturo; l'importo dipende essenzial¬ mente dalle condizioni del momento. Una riduzione della produzione com¬ porta automaticamente una diminuzione della trattenuta e quindi un aumen¬ to del provento del latte. Speriamo vivamente che la situazione evolverà in questa direzione. Per il caso contrario è importante che noi si possa agire rapidamente ed efficacemente entro i limiti del nuovo ordinamento, se la produzione del latte si mantenesse ad alto livello e le condizioni di smercio persistessero ad essere sfavorevoli. A tale uopo occorre elevare il limite su¬ periore della trattenuta a 6 centesimi per kg.

2. Riscossione d'una tassa sui succedanei del latte e sulle materie prime e sui prodotti semilavorati che servono alla loro fabbricazione Negli ultimi anni, sempre più agricoltori utilizzano, invece di latte intero, cosiddetti succedanei del latte per allevare ed ingrassare i vitelli. In questi succedanei il grasso di latte, relativamente caro, è sostituito da altri grassi meno costosi. Ne risulta, oltre^che una produttività accresciuta, un aumento delle forniture di latte commerciale, Le difficoltà di smercio del burro e del formaggio, già esposte in questo messaggio, provengono in buona parte da questa evoluzione. Non siamo in grado di indicare con cifre esatte quale quantitativo di latte intero, per tal motivo, vien fornito in più quale latte commerciale. Le quantità di succedanei del latte attualmente consumate nel nostro Paese s'aggirano sulle 40 000 tonnellate all'anno.

Da un punto di vista strettamente aziendale questo sviluppo è del tutto giustificato e comprensibile. Ma questa innovazione è dannosa se provoca, unitamente ad altre cause, difficoltà di smercio, quali oggi abbiamo, e mi¬ naccia fortemente il prezzo del latte. Comunque dal punto di vista dell'in¬ teresse generale non si può lasciare, inattivi, il corso alle cose.

L'importanza sempre maggiore dei succedanei del latte per l'alleva¬ mento e l'ingrasso appare specialmente dalla forte domanda di polvere di latte scremato, quale principale prodotto che serve alla fabbricazione dei succedanei. Dato che la produzione di burro è forte, così è forte anche quella di polvere di latte scremato. Tuttavia, la produzione indigena di que¬ sta polvere basta sempre meno a coprire il fabbisogno e si deve
ricorrere alle importazioni. Queste aumentarono da 7098 tonnellate nel 1966 a 15 483 tonnellate nel 1967; si sono più che raddoppiate. È vero che si deve questo forte aumento, almeno in parte, alle condizioni di prezzo. Inoltre, anche le importazioni di succedanei finiti segnano un costante incremento (9234 ton¬ nellate nel 1967, 3818 tonnellate nel 1966 e 1493 tonnellate nel 1965). Nei loro effetti, le importazioni di succedanei del latte e delle rispettive materie prime equivalgono a delle importazioni di latte.

Nell'attuale periodo di forte eccedenza di latte non è ammissibile che succedanei del latte, indigeni e importati , sostituiscano il latte nell'alleva-

316 mento e nell'ingrasso. Per questo riteniamo come assolutamente necessario che, mediante una revisione del decreto sull'economia lattiera 1966, ci venga accordata la competenza di riscuotere una tassa sui succedanei del latte, rispettivamente sulle materie prime e sui prodotti semifiniti necessari alla loro fabbricazione.

La possibilità di prelevare una tassa sui succedanei del latte esisteva già in virtù del decreto sull'economia lattiera 1962 (art. 8); si fece uso di questa possibilità, prelevando dapprima (marzo 1963) una tassa di 39 franchi, in seguito (gennaio 1964) una tassa di 25 franchi per quintale di succedanei.

Con decreto del 5 ottobre 1964 abolimmo questa tassa con effetto retroat¬ tivo al 1° ottobre 1964. Determinarono questa decisione tanto motivi eco¬ nomici dell'azienda quanto motivi di natura amministrativa; Sono le stesse considerazioni che ci spinsero a rinunciare volontariamente, e contro l'opi¬ nione delle organizzazioni dell'economia lattiera, ad inserire una tale dispo¬ sizione nel decreto del 1966.

Anche oggi non si possono ignorare completamente considerazioni del genere. Specialmente per le piccole aziende e le aziende di montagna i van¬ taggi e gli svantaggi connessi ai singoli modi di foraggiamento sono sovente di capitale importanza. Molte aziende si sono organizzate appunto in fun¬ zione dell'uso di succedanei. In più è da notare che un aumento delle spese di foraggiamento provoca un rincaro della produzione di carne di vitello e dell'allevamento. Ciò malgrado, la situazione di emergenza in cui ci tro¬ viamo nel settore lattiero ci costringe a prevedere il prelevamento d'una tassa sui succedanei del latte nonché sulle materie prime e sui prodotti semifiniti che servono alla loro fabbricazione. Nelle circostanze attuali, le considerazioni di natura economica per l'azienda devono esser messe da parte e l'amministrazione deve adattarsi alle complicazioni che ne derivano.

Questi svantaggi si giustificano se si considera che una tale misura potrebbe, d'una parte, incitare gli agricoltori a fare nuovamente maggior uso del latte intero per l'allevamento e l'ingrasso e, d'altra parte, condurre all'auspicata diminuzione delle forniture di latte commerciale. È evidente che non si tratta di rendere illusori i progressi realizzati in questi ultimi anni nella tecnica
foraggera. I nostri sforzi intendono soltanto frenare un po' la forte tendenza a far uso di succedanei, al fine di ridurre le forniture di latte com¬ merciale.

Il capoverso 7 del nuovo articolo 5 bis previsto nel progetto di decreto inteso a completare l'attuale decreto sull'economia lattiera 1966 dà al Consiglio federale la facoltà di riscuotere una tassa sui succe¬ danei del latte indigeni come pure sulle materie prime e sui prodotti semifiniti che servono alla loro fabbricazione. Esso è redatto in modo che non ci obbliga a prelevare la tassa durevolmente ed in ogni circo¬ stanza; la disposizione ci accorda soltanto la competenza, di gravare d'una tassa le dette merci per raggiungere un determinato scopo. Le condizioni che

317 ci permettono di applicare effettivamente il capoverso 1 dell'articolo 5 bis sono adempiute quando ci troviamo di fronte ad una produzione pletorica di latte tale che per porvi rimedio è necessario, fra altro, di utilizzare mag¬ giormente latte intero per l'allevamento e l'ingrasso. La tassa, infatti, può essere riscossa soltanto al fine di ridurre la produzione di latte commerciale.

Ridurre la produzione di latte commerciale ad un quantitativo più normale significa salvaguardare il provento dell'economia lattiera e quindi mantenere l'agricoltura.

Il prelievo della tassa è limitato ai succedanei del latte indigeni, mentre i prodotti importati possono essere gravati d'un soprapprezzo conforme¬ mente all'articolo 19 della legge sull'agricoltura. Le due condizioni ivi sta¬ bilite per il prelevamento d'un soprapprezzo sono riempite. L'importo del soprapprezzo può esser fissato in modo da raggiungere lo scopo previsto. È dunque possibile, secondo le circostanze, stabilire un soprapprezzo transito¬ riamente anche superiore a quello che permetterebbe di garantire la parità di prezzo in confronto con la stessa merce indigena. Non è necessario per¬ tanto d'inserire nel progetto di decreto una disposizione che autorizzi il Consiglio federale a riscuotere un soprapprezzo sui foraggi importati o sulle materie prime che servono alla loro fabbricazione.

Per prevenire ogni possibilità di sottrarsi al pagamento del soprap¬ prezzo, sono espressamente soggetti alla tassa tutte le specie di succedanei.

Così sono sottoposti al pagamento del soprapprezzo anche eventuali succe¬ danei fabbricati con altre materie albuminose o magari con proteine sinte¬ tiche e non con polvere di latte scremato. Se non si procedesse in tal ma¬ niera, esisterebbe la possibilità di sostituire la polvere di latte scremato, che attualmente costituisce in media il 50 fino al 70 percento dei succedanei, con altre materie albuminose, con il risultato che in breve tempo si avrebbe un'eccedenza di polvere di latte scremato indigena. Parimente nell'intento di prevenire a tempo una tale evoluzione, con tutte le conseguenze imprevidibili ch'essa comporta, è previsto nel progetto di decreto di accordarci la competenza, di fissare delle norme in merito alla composizione dei succe¬ danei. Una tale disposizione è senz'altro lecita e contribuisce
a favorire lo smercio della polvere di latte scremato indigena a prezzi adeguati ed in tal modo a mantenere il guadagno nell'agricoltura.

All'articolo 5 bis, capoverso 1, proponiamo di autorizzare il Consiglio federale a riscuotere la tassa prevista tanto sui succedanei del latte fabbricati nel Paese quanto sulle materie prime o sui prodotti semifiniti che servono alla loro fabbricazione. L'alternativa di soluzioni ci è stata dettata da con¬ siderazioni d'opportunità. Il provvedimento prospettato, come già abbiamo menzionato, causerà un aumento considerevole del lavoro amministrativo; cercheremo perciò di trovare quella soluzione esecutiva che anche ammini¬ strativamente sarà la più semplice. L'ordinanza d'esecuzione regolerà le modalità.

318 L'articolo 5 bis, capoverso 2, stabilisce unicamente per ragioni d'oppor¬ tunità, che la tassa può essere riscossa anche sulle merci che, secondo le circostanze non riguardano la produzione di latte commerciale. L'imposi¬ zione delle materie prime e dei prodotti semifiniti che servono alla fabbrica¬ zione di succedanei del latte non ha altra ragione d'essere, se non quella di ridurre la produzione di latte commerciale. È perciò logico che la tassa venga rimborsata quando le merci in questione non concernono per nulla la produzione di latte commerciale. Tale è il caso per la polvere di latte scre¬ mato e dei prodotti seminifiti che si utilizzano nell'industria alimentare e di commestibili di piacere. Il Consiglio federale stabilirà, secondò il bisogno, le necessarie disposizioni per il rimborso.

Secondo l'articolo 5 bis, capoverso 3, del progetto, il provento della tassa servirà a ridurre i prezzi dei latticini e dei grassi commestibili indigeni come pure ad agevolarne lo smercio. L'attribuzione a questo scopo è con¬ forme al principio stabilito dall'articolo 26, capoverso 1, lettera b, della legge sull'agricoltura.

L'articolo 5 bis, capoverso 4, dispone che prima della loro adozione le prescrizióni esecutive saranno sottoposte per preavviso agli ambienti inte¬ ressati. Questa disposizione è necessaria in considerazione degli effetti secon¬ dari che può avere il prelievo della tassa e anche delle complicazioni d'ordine amministrativo che ne derivano; essa del resto non fa che confermare la pratica seguita in casi analoghi.

. Aperta è ancora la questione di sapere a quanto semmai, deve ammon¬ tare la tassa sui succedanei del latte rispettivamente sulle materie prime e sui prodotti semifiniti che servono alla loro fabbricazione. Ciò dipende non per ultimo dall'evoluzione delle condizioni di produzione e di smercio nei pros¬ simi mesi. L'aggravio non deve essere tale da avere un effetto proibitivo.

D'altra parte deve essere d'una certa importanza se si vuol raggiungere lo scopo che è quello di rivenire, fino ad una determinata misura, all'uso del latte intero quale mezzo di foraggiamento.

'

3. Carattere d'urgenza

Secondo l'articolo 3, capoverso 4, del decreto sull'economia lattiera, il Consiglio federale può fissare la somma da assicurare soltanto all'inizio o a metà del periodo contabile, cioè, per il 1° novembre o 1° maggio. Se si vo¬ lesse osservare la procedura legale ordinaria, il nuovo decreto potrebbe en¬ trare in vigore soltanto dopo la scadenza del termine d'opposizione, al più presto cioè nel mese di giugno 1968. Il prossimo termine per modificare la somma da assicurare sarebbe quindi il 1° novembre 1968. S'impone però l'aumento della tassa a decorrere dal 1° maggio 1962. Riteniamo pertanto indispensabile che il decreto federale venga dichiarato di carattere urgente e messo in vigore con effetto immediato. L'articolo 89 bis, capoverso 1, della

319 Costituzione federale permette una tale procedura. La validità del decreto dovrà protendersi fino al 31" ottobre 1971, come già è il caso per il decreto 1966. Evidentemente il nuovo decreto sottosta alle disposizioni dell'articolo 89 bis, capoverso 2, della Costituzione, concernente il referendum facolta¬ tivo.

VII. LAVORI PREPARATORI PER LA REVISIONE DEL DECRETO SULL'ECONOMIA LATTIERA 1. L'avanprogetto della Divisione dell'agricoltura del 22 dicembre 1967 Il 28 dicembre 1967, il Dipartimento federale dell'economia pubblica ha sottomesso ai governi cantonali ed alle associazioni economiche, per un loro preavviso, un rapporto della Divisione dell'agricoltura concernente la revi¬ sione del decreto federale sull'economia lattiera 1966. Questo rapporto con¬ teneva le medesime proposte che figurano nel presente messaggio e poneva ai destinatari le seguenti domande: 1. Siete d'accordo che si aumenti a 6 centesimi per kg il limite superiore della tassa condizionale oppure preferite una tassa non limitata a priori?

2. Ritenete opportuno che si prelevi una tassa sui succedanei del latte indi¬ geni, anche se la sua riscossione richiede un considerevole lavoro ammi¬ nistrativo supplementare?

3. Accettate che il nuovo decreto federale venga dichiarato di carattere urgente, per permettere d'aumentare la tassa condizionale, se necessario, con effetto già a decorrere dal 1° maggio 1968?

2. I pareri dei Cantoni e delle associazioni economiche a. I pareri dei Cantoni .

Quattro governi cantonali si sono dichiarati favorevoli a che si fissasse il limite superiore della tassa condizionale a 6 centesimi per kg. Due altri go¬ verni raccomandano di stabilire questo limite a 4 cent, mentre un Cantone di città propone una tassa illimitata e progressiva. Tutti gli altri Cantoni si oppongono all'aumento, insistendo sugli effetti negativi ch'esso avrebbe sul guadagno del contadino, oppure sono disposti di accettarlo soltanto dopo che si sia fatto uso di tutte le altre possibilità offerte dalla legge sull'agri¬ coltura, dal decreto sullo statuto del latte e dal decreto sull'economia lat¬ tiera. A parte il fatto che non tutti i Cantoni sono convinti che il prospet¬ tato aumento della trattenuta costituisca un mezzo atto a orientare la pro¬ duzione, essi domandano in primo luogo una tassazione più forte delle im¬ portazioni di foraggi concentrati, polvere di latte scremato e succedanei del latte o addirittura una loro limitazione quantitativa. Essi esprimono inoltre

320 il parere che sarebbe oltremodo urgente di prendere dei provvedimenti con¬ tro l'importazione di formaggio a basso prezzo che ostacola lo smercio del formaggio indigeno. Due Cantoni chiedono ancora un aumento dei so¬ prapprezzi sui grassi e sugli oli commestibili importati. Cinque Cantoni esigono espressamente che si ricorra nuovamente all'articolo 4 del decreto sull'economia lattiera, mentre sei Cantoni sono d'avviso che si dovrebbero incrementare le forniture di latticini a favore delle popolazioni che soffrono la fame. Altri suggeriscono d'aumentare i contributi destinati a promuovere la coltura di cereali foraggeri, di organizzare più numerose campagne di eli¬ minazione senza rimonta susseguente e di intensificare l'ingrasso dei bovini.

Due Cantoni sono del parere che con l'aumento della tassa condizionale si dovrebbe pure aumentare l'attribuzione fissa, per non aggravar troppo i contadini di montagna. I Cantoni delle zone di montagna fanno infatti va¬ lere che queste zone non hanno contribuito alla sovrapproduzione di latte.

L'aumento della tassa condizionale stimulerebbe i produttori della pianura a dedicarsi maggiormente all'allevamento e ciò creerebbe delle nuove diffi¬ coltà' all'agricoltura di montagna.

Eccettuati due Cantoni, tutti gli altri approvano il progetto di riscuotere una tassa sui succedanei del latte a condizione che una tassa venga anche prelevata sui succedanei importati. Alcuni Cantoni fanno tuttavia osservare che una tale tassa farebbe salire i prezzi della carne e diminuirebbe il pro¬ vento dell'allevamento e dell'ingrasso dei vitelli.

La metà dei governi cantonali s'oppongono che si conferisca al decreto il carattere d'urgenza oppure affermano che in base alle loro proposte il carattere d'urgenza non è più motivato. Gli altri Cantoni sono invece d'ac¬ cordo che il decreto sia dichiarato urgente per quanto riguarda i provvedi¬ menti ch'essi propongono.

b. I pareri delle associazioni economiche Comprensibilmente i pareri di queste associazioni sono divergenti. I produttori e le loro organizzazioni s'oppongono al rialzo della tassa conven¬ zionale. L'aumento straordinario delle perdite risultanti dall'avvaloramento non è, secondo loro, soltanto l'effetto del forte incremento della produzione di latte commerciale. Le eccessive scorte di burro provengono anche in
buona parte dalla soppressione, in data del 1° novembre 1966, dei sussidi intesi a ridurre i. prezzi del burro e del formaggio e dal-fatto che l'aumento del prezzo di base del latte, intervenuto il 1° maggio 1967, è stato trasferito sul prezzo al consumo. Basterebbe, per risanare il mercato del latte a media ed a lunga scadenza, applicare equamente e sistematicamente le disposi¬ zioni legali esistenti e si potrebbe in tal guisa rinunciare ai provvedimenti prospettati. Si dovrebbe ricorrere all'articolo 4 del decreto sull'economia lattiera e rafforzare le misure prese per proteggere il mercato indigeno. Le organizzazioni centrali agricole esigono in particolare che tasse più forti

321 vengano prelevate sulle importazioni di latte condensato, panna fresca, pol¬ vere di panna, polvere di latte scremato, succedanei del latte, foiaggi con¬ centrati e formaggio a prezzo troppo basso. Esse chiedono inoltre la dimi¬ nuzione, mediante sussidi, del prezzo del tilsit e d'altri formaggi, il cui smer¬ cio è ostacolato dai prodotti importati a miglior prezzo. Si dovrebbe utiliz¬ zare rapidamente il credito di 5 milioni di franchi, stanziato per forniture supplementari alle opere di soccorso internazionale e inserire l'agricoltura e . l'economia lattiera svizzera in un vasto programma mondiale d'alimenta¬ zione in favore delle regioni che soffrono la fame. Le dette organizzazioni propongono infine di ridurre l'effettivo delle mucche, concentrandosi mag¬ giormente sull'ingrasso di giovani bovini, e di intensificare i provvedimenti volti a promuovere la coltura dei campi mediante. premi più elevati per la produzione di cereali foraggeri. Quali ulteriori possibilità di agevolare lo smercio vengono suggerite misure atte a migliorare la qualità del latte e dei latticini. I prodotti dobrebbero esser pagati maggiormente in funzione della loro qualità. Da parte dei contadini di montagna si postula d'inserire nel decreto sull'economia lattiera una nuova disposizione che autorizzi il Con¬ siglio federale ad accordare un contributo di valorizzazione ai produttori che possono utilizzare il loro latte soltanto per l'ingrasso dei vitelli. Si ri¬ chiede inoltre un aumento dell'attribuzione fissa o dei contributi alle spese per i tenitori di bovini nelle regioni di montagna qualora la tassa condizio¬ nale dovesse essere aumentata.

Tre associazioni non si sono pronunciate sulla questione del rialzo della · tassa condizionale.

Un'organizzazione della valorizzazione del latte dichiara di poter accet¬ tare l'aumento della tassa condizionale, a condizione che lo Stato regoli l'im¬ portazione di latticini o accordi, per i latticini indigeni, dei sussidi per ridurre i prezzi. Questa stessa organizzazione suggerisce inoltre di esaminare la questione d'uno scaglionamento della trattenuta secondo che si tratti di latte proveniente da mucche che ricevono o no foraggi di silo. Un'associa¬ zione femminile dà il suo accordo alla condizione che si preveda una deter¬ minata attribuzione fissa o che la trattenuta sia
scaglionata secondo la quan¬ tità di latte fornita.

Le altre organizzazioni approvano la nostra proposta senza riserva alcuna. Sono del parere che è indispensabile ed urgente di far partecipare i produttori in misura più ampia che non finora alla copertura delle perdite derivanti dall'avvaloramento. Sono altresì d'avviso che è altrettanto neces¬ sario e urgente di elaborare una nuova concezione della nostra politica agra. ria. Un'associazione di consumatrici si lagna che la Divisione dell'agricoltura non si esprima, nel suo rapporto, sulle rispercussioni che un aumento della trattenuta avrà per i consumatori, ma considera come inevitabile una mag¬ giore partecipazione dei produttori alla copertura delle perdite dell'avvalo¬ ramento. Sei organizzazioni giungono perfino alla conclusione che non si

322 deve fissare un limite superiore della trattenuta, dato che non si conosce quale sarà l'ammontare delle perdite nei prossimi anni. Due di queste orga¬ nizzazioni propongono di cogliere l'occasione della revisione del decreto per modificare anche l'articolo 2. In un nuòvo capoverso 4 di quest'articolo si .dovrebbe stabilire che i produttori di latte commerciale debbano assumere la copertura completa delle perdite, non appena le spese della Confedera¬ zione per il settore lattiero superano i 100 milioni all'anno. Un'organizza¬ zione dei lavoratori chiede d'aumentare l'attribuzione fissa a 12 000 kg, alfine di tenere maggior conto delle piccole e medie aziende. Un'altra asso¬ ciazione infine domanda che si aggravi maggiormente gli oli ed i grassi com¬ mestibili importati; essa osserva ancora che l'obbligo fatto ai produttori negli statüti delle cooperative di latteria di fornire tutto il loro latte è uno dei motivi che spiegano la forte consegna di latte.

Anche in merito al prospettato aumento delle tasse riscosse sui succe¬ danei del latte indigeni i pareri divergono fortemente. Le principali organiz¬ zazioni dei produttori, tre organizzazioni del commercio lattiero, due orga¬ nizzazioni di commercianti al dettaglio indipendenti ed una grande azienda del commercio al dettaglio, due sindacati dei lavoratori, due associazioni femminili e, infine, un'associazione d'aziende industriali approvano la riscos¬ sione d'una simile tassa. In un preavviso si suggerisce di prelevare, per ra¬ gioni d'ordine amministrativo, una tassa sulla polvere di latte scremato e non sui prodotti finiti. Un'associazione di consumatori crede che una tassa è necessaria soltanto se la trattenuta non viene aumentata sufficientemente.

Nove organizzazioni, di cui due grandi associazioni di lavoratori, una grande . azienda del commercio al dettaglio, un'associazione di consumatori, un'as¬ sociazione dell'industria e del commercio foraggero si sono espressi contro l'imposizione dei succedanei del latte indigeni. Un tale provvedimento rin¬ carerebbe, secondo loro, la produzione dei vitelli d'ingrasso e più o meno tardi anche quella della carne. Il voler sostituire i succedanei del latte con latte intero non sarebbe un agire da realista. L'azienda d'ingrasso specia¬ lizzata non potrebbe, già per ragioni d'ordine organizzativo e di
fisiologia nutritiva, rivenire al sistema d'ingrasso mediante latte intero. L'uso del lattò intero nelle altre aziende d'ingrasso sarebbe redditizio soltanto se la tassa venisse aumentata fortemente, ma ciò non. è praticamente possibile.

- 3. Il parere della Commissione consultiva Siccome la maggior parte delle associazioni interpellate è rappresentata nella Commissione consultiva, la discussione si svolse nel quadro dei pareri suesposti. Per non ripetere, rinunciamo a riprodurre le opinioni espresse in seno alla commissione. ,

323 Vili. COSTITUZIONALITÀ Il progetto di decreto, come già il decreto sull'economia lattiera 1966, è fondato sull'articolo 31 bis, capoverso 3, lettera b, della Costituzione.

Quest'articolo conferisce alla Confederazione la facoltà di adottare, quando l'interesse generale lo esiga, delle disposizioni intese a mantenere un ceto rurale forte ed un'agricoltura produttiva, sia pure, se occorre, derogando al principio della libertà di commercio e d'industria.

IX. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE Le gravi difficoltà di valorizzazione nel settore lattiero hanno provocato vive discussioni e critiche nell'opinione pubblica. Le risposte dei Cantoni e delle associazioni economiche interpellate dimostrano chiaramente che le nostre proposte per il risanamento della situazione sono state accolte con pareri diversi. D'una parte noi si dovrebbe, almeno così si fa valere, inter¬ venire con maggior energia, d'altra parte, l'agricoltura, per ragioni di guada¬ gno, rigetta le nostre proposte di revisione, specialmente per quanto riguarda la trattenuta, non considerandosi in grado di sopportarne le conseguenze.

Mentre gli ambienti non agricoli reclamano l'elaborazione d'una nuova con¬ cezione della nostra politica agraria, l'agricoltura da parte sua esige una applicazione più decisa della legislazione attuale, ciò che renderebbe, a suo dire, in larga misura superflua la revisione prospettata del decreto in vigore.

Visti questi pareri divergenti, ci teniamo ad illustrare ancora breve¬ mente quali sono le condizioni di guadagno nell'agricoltura e quali sareb¬ bero per lei le ripercussioni delle nostre proposte di revisione.

È evidente che un'accresciuta partecipazione dei produttori alle perdite dell'avvaloramento comporterebbe per lo loro una considerevole diminuzione del loro guadagno. Un aumento, a 6 centesimi il kg, della trattenuta ovvero, detto con altre parole, una diminuzione del prezzo del latte di press'a poco .4 centesimi al kg relativamente al prezzo medio dell'anno contabile 1967, potrebbe ridurre il guadagno giornaliero, nelle aziende controllate della pianura, per giornata lavorativa d'un uomo in media di franchi 4 a franchi 4.50, ossia del 9 percento (tenuto conto delle notevoli differenze d'una azienda all'altra). Nelle aziende di montagna, per le quali la vendita del latte in generale è meno importante, la riduzione del guadagno giornaliero s'aggi¬ rerebbe intorno ai franchi 2 o 2.50.

Non sarebbe equo mettere in evidenza le ripercussioni negative d'una trattenuta aumentata, senza fare nessun accenno anche all'evoluzione, in complesso favorevole, del guadagno del contadino in questi ultimi anni.

Stando alle rilevazioni contabili del Segretariato dei contadini svizzeri e con¬ formemente a stime operate l'anno scorso, il provento medio del lavoro per

324 giornata d'uomo nelle aziende della pianura registra un aumento di circa un terzo dal 1961/63 al 1965/67 per ammontare ora a 40 fino a 42 franchi.

Nelle aziende di montagna l'aumento, registrato per lo stesso periodo, è stato proporzionatamente ancor più forte, passando da non affatto franchi 20 a franchi 27 fino a 29. Il guadagno del contadino tenne dunque approssimati¬ vamente il passo con il guadagno dell'operaio nell'industria e nell'artigia¬ nato.

Considerando gli ultimi tre anni è da dire che il 1965 fu un anno sfa¬ vorevole, ma che la situazione si migliorò notevolmente negli ultimi due anni, specialmente nel 1967, nel quale il guadagno giornaliero aumentò, secondo la nostra valutazione, del 10 al 20 percento rispetto al guadagno dell'anno precedente. Le aziende controllate della pianura sembrano aver raggiunto, in media, e sovente anche superato, nel 1967, il salario giorna¬ liero di parità, che s'aggira attualmente, secondo i calcoli, intorno ai 47 franchi.

La produzione lattiera ha contribuito in misura notevole a questo svi¬ luppo soddisfacente; infatti i proventi del latte e dei latticini, che nel 1961/63 ammontavano a circa 1100 franchi per ettaro di superficie produt¬ tiva, salirono nel 1967 a franchi 1600-1700.

In queste circostanze, le nostre proposte di revisione ci sembrano per¬ ciò sopportabili nel loro complesso. Vogliamo ancora ripetere che a nostro modo di vedere l'aumento della trattenuta è di natura transitoria, se l'agri¬ coltura sa dar prova di misura nella produzione lattiera e specialmente anche nell'uso di succedanei. Per di più noi siamo sempre disposti di pre¬ stare anche in avvenire tutta la nostra premura per una favorevole evolu¬ zione del guadagno del contadino.

Concludendo costatiamo che la situazione è talmente seria ch'essa ri¬ chiede misure efficaci e di più ampia portata di quelle già finora prese. Le nostre proposte sono chiarè: mantenendo l'attuale sistema della trattenuta, che è semplice nell'applicazione, la partecipazione dei produttori alle perdite deve esser rafforzata mediante un rialzo della tassa di trattenuta. Da ciò ci ripromettiamo a breve e lunga scadenza un'azione efficace sulla produzione.

Conformemente alle richieste degli agricoltori, ci dichiariamo disposti ad esaminare tutte le altre possibilità di limitazione della produzione,
come esposto nel presente messaggio, e di prendere, se occorre, le decisioni che s'impongono.

Agli ambienti non agricoli segnaliamo chele difficoltà di valorizzazione nel campo agricolo non si riscontrano soltanto nel nostro Paese e ch'esse non si possono risolvere semplicemente mediante una revisione della vigente le¬ gislazione rurale. Nel capitolo V, 1 abbiamo esposto i principi che reggono .la politica agricola svizzera, come già l'abbiamo definita nel nostro secondo e terzo rapporto del 29 dicembre 1959 (FF 1960, 140) e del 10 dicembre

325 1965 (FF 1965 III, 405) sulla situazione dell'agricoltura svizzera e la poli¬ tica agraria della Confederazione. Qui vogliamo soltanto ripetere l'impor¬ tanza primordiale che accordiamo, nel quadro della nostra politica generale, al mantenimento ed al promovimento d'un'agricoltura efficiente.

Siamo pertanto del parere che le difficoltà attuali possono e devono essere superate, non tanto avanzando richieste ed esigenze esagerate, ma grazie ad una stretta collaborazione costruttiva di tutti.

*

* *

Basandoci su quanto siamo venuti esponendo, vi proponiamo d'appro¬ vare l'allegato progetto di decreto federale che modifica quello concernente misuie economiche e finanziarie, completive, per l'economia lattiera.

Gradite onorevoli signori, Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 7 febbraio 1968.

In nome del Consiglio federale svizzero, Il Presidente della Confederazione: Spiihlcr Il Cancelliere della Confederazione: Huber

Foglio Federale, 1968, Vol. 1

22

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio del Consiglio Federale all`Assemblea federale concernente la revisione del decreto sull`economia lattiera 1966 (Del 7 febbraio 1968)

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