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10030 Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale per un disegno di legge concernente l'imposizione del tabacco (Del 28 agosto 1968)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri, Ci pregiamo di presentarvi un messaggio per un disegno di legge fede¬ rale concernente l'imposizione del tabacco. Esso sostituisce il disciplinamento attuale, disposto nel capo li della parte seconda della legge federale sull'assicurazione vecchiaia e superstiti (LAVS).

I. Situazione iniziale Con il messaggio del 10 gennaio 1967 (FF 1967, I, 33) vi presenta¬ vamo un primo disegno di legge sull'imposizione del tabacco che voi appro¬ vaste il 5 ottobre 1968 (FF 1967, II, 365). Tale disegno fu oggetto di refe¬ rendum e venne respinto nella votazione popolare del 19 maggio 1968.

Il referendum è stato mosso contro la disposizione dell'articolo 48 del disegno di legge che concerneva la protezione dei prezzi dei tabacchi manu¬ fatti.

La genesi di tale disposizione protezionistica in favore del commercio del tabacco è già stata esposta nel messaggio omonimo del 10 gennaio 1967, nel capitolo III, numero 7. Tale disposizione era già stata animatamente discussa in sede parlamentare, e fra le due soluzioni estremiste -- manteni¬ mento illimitato della protezione dei prezzi o soppressione immediata di essi all'atto dell'entrata in vigore della legge -- si era optato per una solu¬ zione di compromesso intesa a mantenere la protezione dei prezzi per un periodo transitorio di 5 anni.

Secondo l'ordinamento vigente, nella vendita di tabacchi manufatti ai consumatori (vendita al minuto) possono essere concessi ribassi sino al 10 per cento, compresi i rimborsi e le prestazioni simili, del prezzo stampato siigli imballaggi di vendita al minuto (DCF 6 ottobre 1967; RU 1967, 1354).

Con sentenza del 15 marzo 1968, il Tribunale federale ha confermato la competenza del Consiglio federale d'emanare, sui fondamenti legali vigenti

581 (LAVS, art. 127, cpv, 1, lett, d) disposizioni concernenti la protezione dei prezzi.

Il parlamento non ha apportato modificazioni fondamentali ad altre disposizioni del disegno del Consiglio federale se non l'introduzione del¬ l'articolo 12, secondo il quale il Consiglio federale è autorizzato a togliere le riduzioni in favore dei fabbricanti di sigarette dopo che sia scaduto il periodo transitorio. Secondo il primo disegno del Consiglio federale, le ri¬ duzioni sarebbero state levate d'ufficio alla scadenza del periodo transitòrio (art. 47, cpv. 1).

Durante la campagna precedente la votazione, gli avversari alla legge, come già avevano fatto i promotori del referendum, attaccarono unica¬ mente il mantenimento temporàneo della protezione dei prezzi dei tabacchi manufatti. I commenti della stampa concernenti il risultato della votazione hanno poi evidenziato che la legge è stata respinta a causa di tale disposi¬ zione.

Pertanto la motivazione esposta nel capitolo II del precedente mes¬ saggio rimane valida in quanto concerne le nuove disposizioni legali per l'imposizione del tabacco. Con il presente, vi sottoponiamo un nuovo di¬ segno di legge in cui è tenuto conto del risultato della votazione.

II. Il nuovo disegno di legge Il disegno di legge allegato al presente messaggio non si scosta fonda¬ mentalmente da quello già presentato e che avete approvato il 5 ottobre 1967, se non in quanto concerne la protezione dei prezzi. Conseguente¬ mente non abbiamo ritenuto necessario di aprire una procedura di consul¬ tazione. Riteniamo pure superfluo di ripeterò le spiegazioni esposte nel primo messaggio concernenti segnatamente il sistema fiscale, il provvedi¬ mento inerente alla cultura indigena del tabacco, il ricorso e le disposizioni penali.

Tuttavia, ci permettiamo di proporre le modificazioni seguenti, la cui designazione si riferisce ai numeri degli articoli della legge del 5 ottobre 1967.

1. Art. 16, cpv. 1, left, b L'articolo contiene le prescrizioni concernenti gli imballaggi dei ta¬ bacchi manufatti. Tali prescrizioni sono indispensabili ai fini della determi¬ nazione dell'imposta o per il controllo. Nel disegno del 10 gennaio 1967, all'articolo 15, lettera b era prescritto che gli imballaggi dovevano recare il numero dell'impegno di garanzia o la ragione sociale del fabbricante in Svizzera o dell'importatore. Successivamente avete accettato la modificaziona proposta dalla commissione del Consiglio nazionale, la quale era in-

582 tesa a inasprire le misure di controllo concernenti le sigarette, e prescri¬ veva che le indicazioni di cui sopra dovevano èssere recate su ogni sigaretta.

Gli importatori di sigarette hanno protestato contro la severità di que¬ sto provvedimento. Essi hanno fatto osservare che, in seguito alla fabbri¬ cazione sotto licenza in Svizzera delle marche più importanti, l'importa¬ zione di sigarette concerne unicamente prodotti meno importanti e, per¬ tanto, l'entità delle ordinazioni risulta essere alquanto esigua. Orbene, se ogni sigaretta importata in Svizzera deve recare una indicazione specialé, . anche per la loro fabbricazione occorre un procedimento speciale. Ovvia¬ mente, i fabbricanti stranieri, vista l'esiguità alle ordinazioni' non sono certamente interessati a soddisfare simile pretesa, sia per ragioni d'esercizio, sia per quelle di costo. Gli importatori di sigarette sono pertanto ferma¬ mente convinti che simile disposizione renderebbe praticamente impossibile l'importazione. , La direzione generale delle dogane ha- esaminato le obiezioni e ha ammesso la loro fondatezza. Occorre inoltre considerare dhe nell'ambito del GATT e dell'AELS si fanno ingenti sforzi per agevolare il commercio con l'abbattimento di tutti quegli ostacoli d'ordine non tariffario. Orbene, la prescrizione di controllo inasprita con la vostra aggiunta, costituiva un ostacolo tipicamente non tariffario poiché imponeva ai fabbricanti stranieri spese suppletive per contrassegnare in modo speciale le sigarette destinate alla Svizzera. Conseguentemente l'adozione di tale prescrizione contrasta con gli sforzi attuali su piano internazionale per liberalizzare gli scambi commerciali e si urta con i principi applicati tradizionalmente nel campo della politica commerciale svizzera.

L'industria delle sigarette, dal canto suo, si è dichiarata d'accordo per un'agevolazione delle esigenze intesa nel senso chie l'indicazione del numero dell'impegno di garanzia o la ragione sociale del fabbricante o dell'importa¬ tore deve essere recata sulle singole sigarette importate se quest'ultime vengono fabbricate anche in Svizzera, sotto licenza. Per contro per l'im¬ portazione di sigarette non fabbricate anche in Svizzera è sufficiente l'indi¬ cazione del numero dell'impegno di garanzia o della ragione sociale dell'im¬ portatore recata
sull'imballaggio di vendita al minuto. Poiché le marche delle sigarette importate non vengono prodotte anche nel nostro Paese ab¬ biamo tenuto conto degli interessi legittimi di questo gruppo d'importatori.

D'altronde, la soluzione prevista non si urta a problemi d'ordine fiscale.

Conseguentemente abbiamo mutato la disposizione all'articolo 16, ca¬ poverso 1, del disegno di legge allegato, come segue: Questi devono recare le indicazioni seguenti: a. (immutato); b. il numero dell impegno di garanzia o la ragione sociale del fabbricante in Svizzera o dell importatore. Tale indicazione deve figurare anche su

583 ogni sigaretta; sono eccettuate quelle importate, se la medesima marca non è fabbricata anche in Svizzera; c. (immutato).

2. Art. 48 Questo articolo che prevedeva il mantenimento temporaneo della pro¬ tezione dei prezzi è stato annullato. Conseguentemente, l'articolo 49 (en¬ trata in vigore e esecuzione) diviene ora articolo 48. Inoltre all'articolo 46, lettera a si è dovuta cancellare la locuzione «con riserva dell'articolo 48».

Dunque la protezione dei prezzi decade all'atto dell'entrata in vigore della nuova legge.

Secondo l'articolo 10 del disegno di legge allegato cui è aggiunta la tariffa d'imposta (allegati da I a IV), il prezzo di vendita al minuto dei tabacchi manufatti costituisce, con il peso, il fondamento per la determina¬ zione dell'imposta. Considerato la ragione commerciale nel messaggio del 10 gennaio 1967, capitolo III, numero 2, lettera b, nella determinazione dell'imposta occorre considerare il prezzo, per non correre il rischio di diminuire sensibilmente il gettito fiscale. D'altronde, la modificazione della tariffa d'imposta (per adeguarla ai prezzi di fabbricazione) causerebbe pro¬ fonde modificazioni anche nel disegno di legge e richiederebbe dei negoziati con le cerchie interessate senza pertanto che si possa giungere a un modo più razionale di riscossione. Dunque rimane mantenuta la disposizione del¬ l'articolo 16, capoverso 1, lettera a secondo cui il prezzo di vendita al mi¬ nuto, in valuta svizzera deve essere recato su tutti i tabacchi manufatti, imballati per la vendita al minuto. Per ragioni attinenti alla tecnica fiscale, tale obbligo permane anche dopo la soppressione del controllo dei prezzi.

3. Osservazione n. 3 della tariffa d'imposta sulle sigarette (allegato IV).

Quest'osservazione prevede che per le sigarette fino a 1350 g per 1000 pezzi, di lunghezza superiore ai 90 mm (filtro e bocchino compresi) è riscosso un supplemento d'imposta fino a un massimo del 20%. Il supple¬ mento d'imposta per le sigarette più pesanti è stabilito nell'osservazione numero 2. L'osservazione numero 3 è stata inserita in sede di deliberazione presso il Consiglio degli Stati, in considerazione della tendenza americana d'introdurre sul mercato sigarette della lunghezza di 95-100 mm oltre a quelle usuali di 72 e 85 mm. Infatti era dato motivo di ritenere che colla introduzione
del nuovo formato si verificasse una diminuzione del con¬ sumo in pezzi unitari e conseguentemente degli introiti fiscali. Il supple¬ mento d'imposta doveva per l'appunto sopperire a tale diminuzione.

Nel frattempo si è potuto accertare che le sigarette del suddetto for¬ mato «extralungo» non sonò riuscite a imporsi sul mercato svizzero. La loro aliquota rispetto alla produzione indigena non è che dell'I.5%. Dunque può

584 essere ammesso che le ripercussioni fiscali preconizzate non abbiano a verificarsi nei prossimi anni. Daltronde, un leggero aumento dell'imposi¬ zione è già implicito nel sorpasso del peso per 1000 pezzi (cfr. oss. n. 1 délia tariffa).

I dati finora raccolti e l'evoluzione prevedibile non giustificano, al¬ meno per il momento, i timori manifestati in quanto alle ripercussioni che l'imposta supplementare potrebbe esercitare sulla produzione indigena.

Proponiamo pertanto di delegare al Consiglio federale, a titolo di misura preventiva,, la competenza d'introdurre, all'occorrenza, il supplemento in questione. Nel nuovo disegno di legge, l'osservazione numero 3 della tariffa d'imposta sulle sigarette avrà il tenore sguente: 3. Le sigarette fino a 1350 g per 1000 pezzi, di lunghezza superiore ai 90 mm (filtro e bocchino compresi) possono essere sottoposte dal Con¬ siglio federale a un supplemento d'imposta, al massimo, fino al 20%.

in. Costituzionalità II rinvio ai fondamenti costituzionali fatto all'inizio della legge che avevate approvato il 5 ottobre 1967 non subisce mutazioni per la cancella¬ zione dell'articolo 48.

L'articolo 31 bis della Costituzione federale è di fondamento ai prov¬ vedimenti intesi a mantenere, promuovere e razionalizzare la coltura di tabacco indigeno (art. da 27 a 29 del disegno di legge allegato) come anche al mantenimento temporaneo della riduzione d'imposta in favore delle aziende piccole e medie dell'industria tabacchiera. Dal bollettino officiale del Consiglio nazionale (sessione estiva 1967, pag. 272 e 279) e del Consiglio degli Stati (sessione autunnale 1967, pag. 297) emerge chiaramente che il Parlamento ha ammesso la fondatezza del nuovo articolo 12 sull'articolo 31 bis della Costituzione federale.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espres¬ sione della nostra alta considerazione.

Berna, 28 agosto 1968.

In nome del Consiglio federale svizzero, Il Presidente della Confederazione: Spühlcr Il Cancelliere della Confederazione: Huber

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20.09.1968

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