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Foglio Federale Berna, 20 dicembre 1968

Anno LI

Volume II

N° 51 Si'pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 18, con allegata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co.

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10093 Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente gli atti conchiusi alla Conferenza di Stoccolma della proprietà intellettuale (Del 20 novembre 1968)

Onorevoli signori, Presidente e Consiglieri, Ci pregiamo di proporre alla vostra approvazione la maggior parte dei testi adottati o riveduti a Stoccolma, il 14 luglio 1967, dalla Conferenza diplomatica della proprietà intellettuale, vale a dire: 1. la convenzione di Stoccolma istitutiva dell'organizzazione mondiale della Proprietà intellettuale, del 14 luglio 1967; 2. la convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, del 20 marzo 1883; 3. gli articoli da 22 a 38 della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, del 9 settembre 1886; 4. l'atto di Stoccolma del 14 luglio 1967 aggiuntivo all'accordo di Madrid sulla repressione delle false o fallaci indicazioni di provenienza, del 14 aprile 1891 ; · 5. l'accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, del 14 aprile 1891; 6. l'atto di Stoccolma del 14 luglio 1967 complementare all'accordo del¬ l'Aia per il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali, del 6 novembre 1925; Foglio Federale, 1968, Vol. II

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906 7. l'accordo 'di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai quali si applicano i marchi di fabbrica o di commercio, del 15 giugno 1957.

A. Introduzione generale 1. Origine delle convenzioni internazionali sulla proprietà intellettuale La proprietà intellettuale s'estende essenzialmente alle invenzioni, ai disegni e modelli industriali, ai marchi di fabbrica e di commercio e alle opere letterarie ed artistiche. Essa, per natura, ritiene un'impostazione inter¬ nazionale, in quanto, riferendosi ad oggetti che hanno il «dono dell'ubi¬ quità», deve necessariamente poter assicurare loro, nei diversi Paesi del mondo, una protezione tanto agevole quanto efficace.

Già nel 1883 veniva conchiusa, a Parigi, la convenzione per la prote¬ zione della proprietà industriale, concernente, in via principale, le inven¬ zioni, i disegni e modelli industriali, come anche i marchi di fabbrica e di commercio. Tre anni dopo, questa nostra città diveniva la culla della con¬ venzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche.

Secondo la prassi d'allora, queste due convenzioni raggruppavano gli Stati membri in «Unioni», sprovviste d'organi rappresentativi e gestite quindi da uno dei Paesi membri (Unioni di tipo dipendente). Esse istituivano bensì delle segreterie internazionali, ma queste, precipuamente destinate a racco¬ gliere informazioni, ad effettuare studi nel campo della proprietà intellet¬ tuale, a diffondere i risultati di questi lavori fra i membri delle Unioni, nonché a preparare le conferenze di revisione in collaborazione con lo Stato invitante, non avevano alcuna competenza sostanziale sul piano interna¬ zionale. Conseguentemente, la gestione delle convenzioni andava affidata ad altro ente, e si scelse all'uopo il governo del nostro Paese, il quale già aveva assunto questo compito rispetto ad altre Unioni dello stesso tipo.

Aggiungasi che le segreterie stesse furono poste sotto l'autorità del Consi¬ glio federale, cui fu dato l'incarico di regolarne l'organizzazione e di sorve¬ gliarne il funzionamento. Esso provvide a riunirle in un solo organismo, denominato quindi «Uffici internazionali riuniti per la protezione della proprietà industriale, letteraria ed artistica (BIRPI)».

Successivamente, la convenzione di Parigi venne integrata con diversi accordi
istitutivi di Unioni dette «particolari», aperte esclusivamente agli Stati già partecipi dell'Unione di Parigi: trattasi dell'accordo di Madrid, del 1891, sulla repressione delle false o fallaci indicazioni di provenienza; di quello, pure di Madrid e dello stesso anno, per la registrazione interna¬ zionale dei marchi di fabbrica o di commercio; dell'accordo dell'Aia, del 1925, per il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali; di quello di Nizza, del 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti

907 e dei servizi ai quali si applicano i marchi di fabbrica o di commercio; dell'accordo di Lisbona, del 1958, sulla protezione delle denominazioni di origine e sulla loro registrazione internazionale. I lavori amministrativi concernenti tutte queste Unioni sono curati dai BIRPI, sotto la vigilanza del Consiglio federale.

La Svizzera partecipa a tutte le predette convenzioni, tranne a quella di Lisbona del 1958.

2. Tendenze riformiste Durante il secondo dopoguerra insorse negli Stati membri delle Unioni il desiderio di esercitare un'influenza più spiccata sullo sviluppo delle mede¬ sime e sul funzionamento dei BIRPI. Del resto, all'epoca, il tipo d'orga¬ nizzazione esemplificabile sulle «Unioni per la proprietà intellettuale» ten¬ deva a scomparire: talune Unioni avevano trasformato completamente le loro strutture ed erano divenute delle istituzioni specializzate dell'ONU, altre erano state senz'altro assorbite dalle nuove organizzazioni.

Né le Unioni della proprietà intellettuale potevano, esse sole, sfuggire a tali mutamenti. Alcune incominciarono col dotarsi di organi consultivi, ancorché restringendone tanto l'ambito statutario di competenza, da ren¬ dere inevitabile che le necessarie pratiche ne li traessero oltre. Tali furono gli organi consultivi delle Unioni di Parigi e di Berna, i quali, nel 1962, raccomandarono di studiare la riforma delle Unioni e dei BIRPI, onde adattare questi enti al sistema degli istituti intergovernativi moderni, segna¬ tamente col trasferire le funzioni di vigilanza dal Governo elvetico alle assemblee degli Stati membri.

3. La Conferenza di Stoccolma La Conferenza di Stoccolma era stata originariamente indetta per ria¬ deguare le disposiizoni fondamentali della convenzione di Berna, ed effet¬ tivamente svolse questo compito adottando pure un protocollo concernente i Paesi in via di sviluppo, ma essa fu in seguito incaricata anche di rivedere, su un tema particolare, le disposizioni sostanziali della convenzione di Parigi, nonché d'approntare i testi necessari per tramutare le Unioni ed i BIRPI in organizzazioni internazionali moderne. L'esecuzione di quest'ul¬ timo compito richiedeva che si avessero a modificare le disposizioni am¬ ministrative e le clausole finali di tutte le convenzioni vigenti e che si adot¬ tasse inoltre la nuova organizzazione (convenzione OMPI).

908 B. Nuova organizzazione e riforma amministrativa delle Unioni 1. Introduzione I testi di Stoccolma si incardinano sui principi seguenti: a. ' le Unioni conservano la loro vocazione propria e la loro piena autono¬ mia; ciascuna Unione è posta sotto l'autorità dell'assemblea dei delegati, degli Stati membri della medesima ; b. parallelamente viene creata una nuova organizzazione, l'organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), cui possono partecipare ·tutti gli Stati membri d'una unione, come anche Stati terzi finché ri¬ spondano a talune condizioni; c. la segreteria delle Unioni e dell'Organizzazione è affidata ad un organo comune, l'Ufficio internazionale della proprietà intellettuale. Il direttore generale di detto ufficio è investito delle facoltà che gli consentono di rappresentare l'Organizzazione e le Unioni sul piano internazionale; d. secondo le attività, l'Ufficio internazionale si trova posto sotto l'autorità degli organi d'una Unione o di quelli dell'Organizzazione; spetta tutta¬ via all'assemblea generale degli Stati unionisti esercitare la vigilanza sostanziale. .

2. Scopi e funzioni della nuova organizzazione L'ambito d'attività delle Unioni è rimasto il medesimo.

Quanto all'OMPI, la sua finalità primaria è quella di promuovere la protezione della proprietà intellettuale nel mondo, allo scopo di stimolare l'attività creativa in tutti i Paesi. L'espressione «proprietà intellettuale» va del resto intesa nella sua accezione più ampia: essa abbraccia tutti i diritti attenenti all'attività dello spirito nei settori letterario, artistico, scientifico, industriale e commerciale. La seconda finalità dell'Organizzazione è quella di assicurare la coopérazione amministrativa tra le Unioni, senza peraltro lederne l'autonomia (preambolo ed àrt. 3 della convenzione OMPI).

Di massima, l'Organizzazione deve prendere ogni utile provvedimento per raggiungere le proprie finalità. Essa, in particolare, dovrà sforzarsi di migliorare la protezione della proprietà intellettuale, per esempio solleci¬ tando la conclusione di convenzioni internazionali e collaborando ad armo¬ nizzare le leggi nazionali; essa dovrà inoltre svolgere diverse mansioni am¬ ministrative, curando specialmente i servizi di registrazione internazionale; infine, parallelamente alle proprie attività scientifiche, essa è tenuta ad of¬ frire la suà assistenza tecnico-giuridica ai Paesi in via di sviluppo (art. 4 della convenzione OMPI).

909 3. Membri delle Unioni e dell'Organizzazione Le condizioni d'ammissione nelle Unioni non sono regolate esplicita¬ mente: se ne conclude che qualsiasi Stato può farsi 'partecipe delle Unioni a condizione, rispetto alle Unioni particolari, che già partecipi all'Unione di Parigi.

Per l'OMPI, invece, si dovette definire un compromesso: ciascuno Stato membro d'una Unione può divenire partecipe dell'Organizzazione; lo stesso vale per qualsiasi altro Stato, purché vi sia invitato dall'assemblea generale dell'OMPI oppure sia membro dell'ONU, di una delle sue istitu¬ zioni specializzate o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica o, infine, sia parte allo Statuto della Corte internazionale di giustizia (art. 5 della convenzione OMPI).

4. Gli organi a. Gli organi propri alle Unioni Siccome le Unioni conservano la loro autonomia e mantengono un bilancio separato, tornava necessario dotarle di organi propri.

In ciascuna Unione, l'organo supremo è l'assemblea dei rappresentanti dei Paesi membri. L'assemblea, che si aduna in sessione ordinaria ogni tre anni, assume i compiti usuali d'ogni assemblea plenaria, stabilisce cioè il programma ed i bilanci di previsione triennali, approva i conti, elabora i necessari regolamenti e, in generale, prende i provvedimenti appropriati per attuare le finalità dell'Unione; sempre l'assemblea è competente per modi¬ ficare le disposizioni amministrative della convenzione (art. 13 della con¬ venzione di Parigi e 22 di quella di Berna --> per evitare riferimenti troppo complessi rinviamo esclusivamente ai disposti di queste due convenzioni).

Le due Unioni principali di Parigi e di Berna, raggruppanti rispettiva¬ mente 79 e 59 membri, si sono date ciascuna un Comitato esecutivo. Questo è nominato dall'Assemblea, e ne rappresenta la quarta parte degli effettivi.

Il Comitato esecutivo, che si aduna ogni anno, prepara i lavori dell'As¬ semblea e vigila sull'esecuzione delle decisioni assembleari (art. 14 della convenzione di Parigi e 23 della convenzione di Berna).

Le Unioni particolari invece non hanno Comitati esecutivi, il che si com¬ prende considerando l'esiguità numerica dei loro membri, una ventina al massimo; grazie a questa circostanza, esse possono convocare facilmente, dandosene la necessità, le loro assemblee generali in sessione straordinaria.

Per questa ragione dette Unioni si articolano in una struttura bipartita, formata unicamente dall'Assemblea e dalla Segreteria.

910 b. Gli organi propri all'OMPI Questo ente possiede un'organizzazione assai più complessa, la quale si articola in una struttura quadripartita. Infatti si fa una differenza fra i membri dell'OMPI partecipi almeno d'una Unione e i membri non parte¬ cipi d'alcuna Unione.

Solo gli unionisti sono rappresentati nell'organo più importante, l'As¬ semblea generale; spetta per contro a un organo diverso, denominato «la Conferenza», il compito di riunire tutti gli Stati membri dell'OMPI.

Funge da organo esecutivo dell'Assemblea generale e della Conferenza, il Comitato di coordinamento ; Con riserva delle attribuzioni della Conferenza, l'Assemblea generale esercita il potere supremo in seno all'OMPI: essa nomina il direttore gene¬ rale su proposta del Comitato di coordinamento; approva la relazione di detto Comitato e del direttore generale e impartisce, sia al primo che al secondo, le necessarie direttive; adotta il bilancio presuntivo triennale delle spese comuni alle Unioni; autorizza l'Ufficio internazionale ad assumere l'amministrazione di nuove convenzioni ed infine ha la facoltà di decidere che l'OMPI si trasformi in un'istituzione specializzata dell'ONU. Come accade per le Assemblee delle Unioni, l'Assemblea generale si raduna ogni tre anni (art. 6 della convenzione OMPI).

La Conferenza, dal canto suo, riunisce ogni triennio i delegati dell'in¬ sieme degli Stati partecipi dell'OMPI. Essa si pone innanzitutto come il teatro dello scambio d'opinioni e di concezioni fra i Paesi unionisti e gli altri Paesi e funziona inoltre come organo supremo per l'assistenza ai Paesi in via di sviluppo; le spetta infine la competenza di modificare la conven¬ zione OMPI (art. 7 della convenzione OMPI).

Il Comitato di coordinamento, che si riunisce ogni anno, opera con¬ temporaneamente come organo consultivo per le questioni di interesse ge¬ nerale e come organo esecutivo dell'Assemblea generale e della Conferenza.

Per principio, esso comprende gli Stati partecipi dell'OMPI che sono anche membri d'un Comitato esecutivo o di ambedue; tuttavia, affinché l'autono¬ mia delle Unioni rimanga assolutamente intera, i membri presenti del Co¬ mitato esecutivo dell'Unione di Parigi, come pure quelli dell'Unione di Berna, fruiscono d'una specie di diritto di veto che consente loro di bloc¬ care qualsiasi decisione sulla
quale non convergesse la maggioranza entro questi due gruppi (art. 8 della convenzione OMPI).

c. Ufficio intemazionale della proprietà intellettuale Questo ufficio opera sia come segreteria dell'OMPI sia come segreteria delle Unioni.

911 Esso è diretto da un direttore generale assistito da due o più vice di¬ rettori generali coadiuvati dal personale necessario. Il direttore generale, come pure ciascun membro del personale, sono sottoposti a norme che puntualmente ricalcano quelle stabilite nella carta delle Nazioni Unite: in particolare, ancorché la considerazione predominante per il reclutamento dei collaboratori sia quella d'assicurare all'ufficio persone ben qualificate, competenti ed integre, bisogna tendere anche a comporre un collettivo che rifletta un'equa ripartizione geografica, almeno a livello delle funzioni su¬ periori (art. 9 della convenzione OMPI). Il direttore generale provvede segnatamente a gerire le convenzioni (art. 14, cpv. 3, 17, cpv. 1 e 3, 18, 19 e 20 della convenzione OMPI; art. 20, 21, 24, 26, 28, cpv. 3, e 29 di quella di Parigi; art. 28, 29, 30, cpv. 2, 31, 33, cpv. 3, 35 e 37 di quella di Berna); ciò toglie al nostro Paese tale incombenza.

5. Le finanze Per rendere effettiva l'autonomia delle Unioni, occorreva ovviamente garantir loro un finanziamento proprio; occorreva inoltre regolare le spese comuni e ritrovare alcuni cespiti d'entrata per la Conferenza, così da porla in grado di svolgere i compiti a lei assegnati.

Per raggiungere tali finalità, ogni Unione è stata dotata di un suo proprio bilancio di previsione, includente le spese dell'Unione stessa, non¬ ché i suoi contributi al bilancio delle spese comuni e a quello della Confe¬ renza. La quota sostanziale degli introiti è data, secondo le Unioni, dai con¬ tributi degli Stati membri o dalle tasse riscosse. Sinora le Unioni pratica¬ vano il sistema del contigente delle spese, contingente che non poteva essere modificato se non dalla Conferenza dei plenipotenziari deliberante all'una¬ nimità. Era un sistema palesemente macchinoso che non consentiva di ri¬ spondere agilmente al mutare degli oneri e che provocava notevoli diffi¬ coltà; del resto il Consiglio federale, intervenendo come autorità di vigi¬ lanza, dovette a più riprese chiedere agli Stati membri di versare dei contri¬ buti spontanei. Stante queste palesi inadeguatezze, il sistema del contingente fu abbandonato e venne adottato quello del bilancio presuntivo triennale, liberamente stabilito dall'Assemblea (art. 13, cpv. 1-3, della convenzione di Parigi e art. 22, cpv. 1-3, della
convenzione di Berna).

Dal canto suo, l'OMPI ha due bilanci presuntivi: il primo, quello delle spese comuni, ricade nella competenza dell'Assemblea generale e contiene le previsioni circa le spese interessanti più Unioni, cui essenzialmente spetta di finanziarlo mediante propri contributi; il secondo, vale a dire il presun¬ tivo della Conferenza, concerne unicamente le previsioni delle spese per l'assistenza tecnica e per l'indizione delle sessioni della conferenza, ed è finanziato soprattutto mediante contributi dei membri non unionisti e me¬ diante versamenti spontanei delle Unioni (art. 11, cpv. 1-3, della conven¬ zione OMPI).

912 Per stabilire i contributi degli Stati non si è fatto capo al sistema dei redditi nazionali comparati, come si fece invece per l'ONU, bensì a quello tradizionale delle classi, lasciate alla libera scelta degli Stati membri. Per le Unioni di Parigi e di Berna sono state definite sette classi, il numero di unità, in rapporto al quale il contributo annuo va calcolato, passando da 1 a 25 (art. 16, cpv. 4 della convenzione di Parigi e art. 25,' opv. 4 della convenzione di Berna). Per il bilancio della Conferenza, che del resto non includerà mai degli ammontari molto elevati, é sembrato sufficiente defi¬ nire tre classi (art. 11, cpv. 4, della convenzione OMPI).

Sinora la Svizzera doveva fare, ogni anno, importanti anticipi di teso¬ reria ai BIRPI; d'ora innanzi sia le Unioni sia l'Organizzazione fruiranno di sufficienti fondi di cassa. Siccome, d'altro canto, i contributi dovranno essere pagati all'inizio dell'esercizio, si può agevolmente inferire che, in condizioni normali, le liquidità permarranrio sufficienti. Nondimeno, avve¬ randosi circostanze straordinarie, esse potrebbero venire improvvisamente a mancare, onde è stato previsto che, in virtù dell'accordo di sede, la Sviz¬ zera assuma l'obbligo di fare dègli anticipi all'Organizzazione e alle Unioni ogniqualvolta i fondi di cassa risultassero inadeguati. Come contropartita, al nostro Paese è dato d'ufficio un seggio nei comitati esecutivi e quindi, conseguentemente, anche nel Comitato di coordinamento. Aggiungasi che l'accordo di sede può comunque essere disdetto da ciascuna delle parti (art.

16, opv. 6 e 7 della convenzione di Parigi, art. 25, cpv. 6 e 7 della conven¬ zione di Berna, nonché art. 11, cpv. 8 e 9, della convenzione OMPI). 6. Composizione delle controversie A contare dal 1948, la convenzione di Berna prevede la competenza obbligatoria della Corte intemazionale di giustizia. Soluzione ideale sa¬ rebbe stata palesemente quella di conformare la convenzione di Parigi allaconvenzione di Berna; malauguratamente non fu possibile, in quanto diversi Stati, segnatamente quelli dell'Europa orientale, rifiutavano la giurisdizione arbitrale obbligatoria. Si è quindi dovuto ricorrere a un compromesso sia per la convenzione di Parigi sia per quella di Berna: la giurisdizione della Corte internazionale di giustizia è cioè resa di massima
obbligatoria, ma ogni Stato membro ha là facoltà di dichiarare, al momento della firma, dèlia ratifica o dell'adesione, che non intende essere vincolato da tale clau¬ sola compromissoria (art. 28 della convenzione di Parigi e art. 33 della convenzione di Berna).

La convenzione OMPI invece non reca nessuna clausola di tal genere, essendosi reputato che un testo composto unicamente di disposizioni arm ministrative avesse ben poche probabilità di clar luogo a delle contestazioni giustificanti l'intervento della Corte internazionale di giustizia. Si era del resto proceduto nello stesso modo con le convenzioni di Madrid, dell'Aia e di Nizza.

913 7. Partecipazione alle convenzioni La conferenza di Stoccolma non soltanto ha modificato profonda¬ mente le disposizioni amministrative delle convenzioni di Parigi e di Berna, bensì anche ha riadeguato le loro disposizioni materiali, il che comporta, in genere, delle modificazioni dei diritti nazionali interni. Per evitare che queste procedure di diritto interno abbiano a differire l'entrata in vigore delle nuove disposizioni amministrative e, conseguentemente, la nascita della nuova organizzazione, è stato previsto che gli Stati possano farsi par¬ tecipi dei nuovi testi amministrativi delle convenzioni di Parigi e di Berna anche senza vincolarsi alle nuove disposizioni materiali (art. 20, cpv. 1, della convenzione di Parigi e 28, cpv. 1, di quella di Berna).

8. Disposizioni transitorie Il passaggio dallo statuto d'organizzazione di tipo dipendente al regime d'organizzazione intergovernativa moderna ha posto ardui problemi cui non si poteva dare una soluzione netta.

L'entrata in vigore dei nuovi testi amministrativi segnerà perciò l'inizio di un periodo transitorio destinato a durare sino al momento in cui tutti gli Stati unionisti li avranno ratificati o vi avranno aderito. Nel corso di questo periodo transitorio, lo stesso ufficio, con lo stesso personale, sarà simulta¬ neamente l'«Ufficio internazionale della proprietà intellettuale» (per gli Stati partecipi dei nuovi testi) e continuerà ad essere i «BIRPI» (per gli Stati impartecipi). Per il primo gruppo di Stati, esso cadrà sotto la vigilanza delle assemblee mentre, per il secondo gruppo, esso resterà affidato alla vigilanza del Governo della Confederazione. Cosicché tutte le decisioni importanti, come l'adozione, dei programmi, dei bilanci di previsionè e dei regolamenti, nonché l'elezione del direttore generale, dovranno essere prese congiuntamente dall'assemblea competente e dal Consiglio federale; ne viene che un disaccordo tra essi potrebbe paralizzare l'Unione in causa o l'organizzazione (art. 30 della convenzione di Parigi e 38 della convenzione di Berna, nonché art. 21 della convenzione OMPI).)

9. Altre questioni Le nuove disposizioni amministrative toccano poi un gran numero di altre questioni, segnatamente la sede (che rimane in Ginevra), la capacità giuridica dell'Organizzazione e delle Unioni, i privilegi e le immunità,
l'en¬ trata in vigore dei nuovi testi, la loro modifica, le lingue di redazione, la denuncia (art. 17-27 e 29 della convenzione di Parigi, 26-32 e 34-37 della convenzione di Berna e 10, 12-20 della convenzione OMPI).

Nessuna delle disposizioni sommariamente elencate sopra richiede un commento particolare.

914 C. Modifica d'una disposizione materiale della convenzione di Parigi Uno degli istituti essenziali della convenzione di Parigi è il diritto di ·priorità sancito nel suo articolo 4. Giusta questo disposto, chiunque ha de¬ positato una domanda di brevetto d'invenzione, di modello d'utilità, di dise¬ gno o modello industriale, di marchio di fabbrica o di commercio, gode, per eseguire il deposito stesso in altri Paesi, d'un diritto di priorità della durata di sei mesi o di un anno.

Tuttavia, in taluni Paesi d'economia collettivistica, segnatamente nella Unione Sovietica, il brevetto, costitutivo per l'inventore o il suo avente causa d'un diritto esclusivo di sfruttamento dell'invenzione, svolge un ruolo di minima importanza, i mezzi di produzione essendo di proprietà comune.

Per questa ragione, tali Paesi hanno istituito un «certificato d'autore d'in¬ venzione»; trattasi d'un certificato rilasciato agli inventori i quali, in cam¬ bio di talune prestazioni, cedono la loro invenzione allo Stato. Il certificato ha esteriormente l'aspetto di un brevetto e contiene in particolare la descri¬ zione completa dell'invenzione corredata dei necessari disegni.

La Conferenza di Stoccolma ha quindi completato l'articolo 4 della convenzione di Parigi nel senso che le domande di certificati d'autore d'in¬ venzione fanno insorgere anch'esse un dirittö di priorità, purché, nei Paesi ove sono depositate, gli inventori possano chiedere, a scelta, sia un brevetto sia un certificato d'autore d'invenzione.

D. Modifica di disposizioni materiali della convenzione di Berna e Protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo Le disposizioni materiali della convenzione di Berna vanno dall'arti¬ colo 1 all'articolo 20; la Conferenza di Stoccolma ha riveduto la maggior parte di questi disposti.

Essa inoltre ha aggiunto alla convenzione un protocollo concernente i Paesi in via di sviluppo. Gran parte di essi hanno infatti messo innanzi la considerazione che per istruire ed educare i loro popoli, così da farli bene¬ ficiare dei vantaggi della cultura, tornava loro impossibile accordare agli autori una protezione estesa quale quella garantita dalla convenzione di Berna. Accettando l'argomentazione, la conferenza di Stoccolma ha quindi allestito un protocollo che consente ai detti Paesi di abbassare, in diversi punti, il grado
di protezione definito dalla convenzione di Berna. Essi ven¬ gono pertanto autorizzati a ridurre in modo generale il termine di prote¬ zione (art. 1, lett. a), a limitare il diritto di traduzione dell'autore (art. 1, lett. b), a restringere, per finalità educative e culturali, il diritto di riprodu¬ zione e di pubblicazione (art. 1, lett. e), a limitare il diritto dell'autore sulla radiodiffusione dell'opera e la comunicazione pubblica dell'opera radiodif¬ fusa (art. 1, lett. d) e, infine, ad abbassare in modo generale la protezione

915 delle opere letterarie ed artistiche per i fini dell'insegnamento, dello studio e della ricerca (art. 1, lett. e).

Possono avvalersi delle riserve definite dal protocollo tutti i Paesi, considerati «in via di sviluppo» giusta la prassi dell'assemblea generale delle Nazioni Unite, i quali non si ritengono in grado, a causa della loro situa¬ zione economica o dei loro bisogni sociali o culturali, di prendere, nel pros¬ simo avvenire, i provvedimenti atti ad assicurare agli autori d'opere lette¬ rarie o artistiche la protezione garantita dalla convenzione di Berna (art. 1, cpv. 1). Virtualmente, il protocollo potrà dunque essere invocato da oltre 80 Paesi. Inizialmente le riserve sono consentite per una durata di 10 anni, tuttavia, scorso il decennio, i Paesi che ancora soddisfacessero ai requisiti posti potrebbero continuare ad avvalersene sino al momento in cui ratifi¬ cheranno l'atto adottato dalla prossima conferenza di revisione della con¬ venzione di Berna (art. 3).

Il protocollo è parte integrante della convenzione di Berna, onde gli Stati non possono accettare le disposizioni materiali dell'atto di Stoccolma di detta convenzione, se non accettando simultaneamente il protocollo (art.

21 e 28 della convenzione di Berna). Nondimeno, ciascun Paese dell'Unione di Berna, anche prima di venir vincolato dal testo di Stoccolma, può dichia¬ rare sia che intende avvalersi delle riserve consentite dal protocollo, sia che ammette l'applicazione dei disposti del protocollo alle opere di cui è Paese d'origine (art. 5 del protocollo). Per quest'ultimo caso, il protocollo non prevede nessuna possibilità di disdetta.

E. Valutazione dei testi adottati a Stoccolma 1. Convenzione OMPI e disposti amministrativi delle altre In virtù dei testi di Stoccolma, l'organizzazione intergovernativa della proprietà intellettuale subirà un mutamento tale da conformarla alle ten¬ denze attuali. I BIRPI erano del resto l'ultima organizzazione internazio¬ nale rimasta ancorata al proprio statuto primitivo. È bensì vero che tale trasformazione priva il nostro Paese d'una notevole parte dell'influenza speciale che esso esercitava sull'Organizzazione, nondimeno va avvertito che il cambiamento appariva inevitabile, cosicché noi abbiamo ritenuto di non doverci opporre in nessun momento. È del resto probabile che le nuove
strutture consentiranno all'Organizzazione d'operare con maggior dina¬ mismo, rinsaldandone la 'posizione rispetto agli Stati e agli altri enti inter¬ governativi. Il nostro Paese, sempre molto interessato a che la proprietà intellettuale venga efficacemente protetta sul piano internazionale, non può se non approvare una tale linea di sviluppo.

Certamente le nuove strutture si presentano come complicate assai e potrebbero addirittura farsi paralizzanti,' in quanto è previsto che taluni

916 decisioni possono essere prese soltanto mediante i voti concordi di differenti organi. Ma una tale macchinosità organizzativa appariva inevitabile se si voleva, ed era pur necessario, salvaguardare l'autonomia delle, differenti Unioni. . .

Quanto ai rischi di paralisi, le esperienze sinora fatte con;taluni organi (che a dir vero erano solo consultivi) indicano che è sempre stato possibile trovare, sotto l'assillo della necessità, la via per un'intesa.

D'altro lato le finanze sono state impostate in modo più duttile sì da permettere alle Unioni e all'Organizzazione di rispondere con maggiore ade¬ renza ad ogni nuovo bisogno. In condizioni normali, le carenze di tesoreria . saranno eliminate mediante l'esigibilità immediata dei contributi e l'appron¬ tamento dei fondi di cassa.

La Svizzera, sebbene perda la sua funzione di vigilanza; conserva non¬ dimeno una posizione speciale entro l'organizzazione: innanzitutto essa rimane pur sempre il Paese di sede, senza che da questo fatto gliene deri¬ vino speciali problemi; inoltre essa dovrà, avverandosi circostanze straordi¬ narie, fare i necessari anticipi di tesoreria -- sia alle Unioni sia all'Orga¬ nizzazione -- le condizioni di.questi mutui essendo da negoziare caso per caso. Come contropartita di questo particolare obbligo il nostro Paese ot¬ tiene d'ufficio un seggio nei comitati esecutivi delle Unioni e nel Comitato di coordinamento. Tale è la radice dell'influenza speciale che ci sarà dato di esercitare sull'Organizzazione. , , .

Per questo, da una veduta globale, la nuova organizzazione merita di essere approvata, tanto più che questa approvazione non richiede nessuna modifica del nostro diritto interno.

Della riserva, infine, prevista nelle convenzioni di Parigi e di Berna, facoltante uri membro ad escludere la giurisdizione obbligatoria della Corte internazionale di giustizia, reputiamo che non convenga far uso, segnata¬ mente richiamandoci, al fatto che le clausole compromissorie collimano con la nostra linea politica, costantemente tesa a comporre le divergenze inter¬ nazionali per mezzo dell'arbitrato.

2. Articolo 4 della Convenzione di Parigi Il nuovo disposto si è reso necessario per poter mantenere nell'Unione di Parigi i Paesi d'economia collettiva, segnatamente l'Unione Sovietica che vi aveva aderito nel 1963. La norma però ha
anche un suo fondamento og¬ gettivo poiché, dal momento in cui tutte le domande di protezione della proprietà industriale, qualunque ne sia Ta forma,-originano un diritto di priorità , negli altri Paesi dell'Unione, non si vede né perché né come si potrebbe discriminare una domanda fatta nella forma del certificato d'au¬ tore d'invenzione.

917 Occorrerebbe, invero, introdurre questa nuova norma anche nel nostro diritto interno, completando l'articolo 17 della legge del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione, il quale, nel suo tenore attuale, conferisce il diritto di priorità soltanto alle domande di brevetto e di modelli di utilità. Pos¬ siamo tuttavia tralasciare di rivedere la legge per questo solo motivo: i cit¬ tadini degli altri Stati dell'Unione di Parigi potranno infatti sempre richia¬ marsi al testo convenzione ratificato dalla Svizzera, senza curarsi della ca¬ renza riscontrabile nel diritto interno; quanto ai cittadini svizzeri, anch'essi potranno, basandosi sull'articolo 16 della legge, valersi del testo convenzio¬ nale ratificato, qualora questo torni loro più favorevole della norma nazio¬ nale. In ogni modo, occorrerà pure sottoporre la legge sui brevetti a una revisione generale, non foss'altro che per adattarne l'impianto alle altre convenzioni internazionali già ratificate o ancora ratificande dal nostro Paese. I lavori preparatori di tale revisione sono del resto già stati avviati dal Dipartimento di giustizia e polizia. In quell'occasione dunque, e non ora, sarà ritoccato anche l'articolo 17, in modo da poter sussumere sotto il suo disposto anche le domande di certificati d'autore d'invenzione.

3. Disposizioni materiali della convenzione di Berna e protocollo sui Paesi.

in via di sviluppo La ratifica delle nuove disposizioni materiali della convenzione di Berna richiederebbe anch'essa l'aggiornamento di numerose norme di un'al¬ tra nostra legge interna, quella concernente il diritto d'autore sulle opere letterarie e artistiche. Ma anche questa legge è sottoposta attualmente ad un ampio lavoro di revisione che durerà ancora un certo tempo; in questo quadro si tiene naturalmente conto anche delle nuove norme definite a Stoccolma. Conseguentemente, soltanto al termine di questo lavoro di revi¬ sione noi potremo proporvi l'approvazione delle disposizioni materiali della convenzione di Berna nel nuovo tenore datole dall'atto di Stoccolma.

Quanto poi al protocollo sui Paesi in via di sviluppo, va notato che la Svizzera potrebbe dichiarare di ammetterne l'applicazione anticipata. Noi riteniamo tuttavia che sarebbe inopportuno di prendere in merito una deci¬ sione non sufficientemente ponderata: il protocollo è infatti
vivamente di¬ scusso nelle cerchie degli autori e degli editori, i quali, ancorché ben consa¬ pevoli dei bisogni sociali e culturali delle aree depresse, temono che esso non abbia a segnare lo smantellamento della protezione così ben garantita dalla convenzione di Berna. Per questa ragione del resto nessuno dei Paesi ai quali il protocollo recherebbe seri svantaggi lo ha ratificato od ha dichia¬ rato di ammetterne l'applicazione. Noi reputiamo che una dichiarazione di accettazione anticipata tanto meno convenga in quanto essa sarebbe irre¬ versibile, il protocollo non prevedendo in questo caso nessuna possibilità di disdetta. Tutte queste questioni, connessè con le eventuali accettazioni del

918 protocollo da parte del nostro Paese, sono già oggetto di un'ampia consul¬ tazione condotta per entro le cerchie interessate. Torneremo in tema più tardi, allorché prospetteremo la ratifica delle nuove disposizioni materiali della convenzione di Berna.

F. Conclusioni Visto quanto precede vi proponiamo di approvare la convenzione isti¬ tutiva dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, i testi, riveduti a Stoccolma, della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, degli articoli da 22 a 38 della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, dell'accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, dell'accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai quali si applicano i marchi di fabbrica o di commercio, come anche gli atti di Stoccolma com¬ pletivi dell'accordo , di Madrid sulla repressione delle false o fallaci indica¬ zioni di provenienza e dell'accòrdo dell'Aia per il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali.

Vi presentiamo in allegato un disegno di decreto federale redatto in tal senso.

La costituzionalità del decreto trova la sua radice nell'articolo 8 cost., giusta il quale la Confederazione ha il diritto di stipulare trattati con gli Stati esteri; la competenza dell'Assemblea federale si desume invece dall'ar¬ ticolo 85, n. 5 Cost.

Gli atti che vi proponiamo di approvare possono tutti essere denunziati in ogni momento con effetto allo scadere di un successivo termine di sei mesi o di un anno (art. 18 della convenzione OMPI, 26, cpv. 2 e 3, della convenzione di Parigi e 35, cpv. 2 e 3, della convenzione di Berna); l'appro¬ vazione dei nuovi testi internazionali non cade dunque sotto il referendum previsto dall'articolo 89, n. 4, della Costituzióne federale.

Vogliate gradire, onorevoli signori, Presidente e Consiglieri, l'assicura¬ zione della nostra alta considerazione.

Berna, 20 novembre 1968.

In nome del Consiglio federale svizzero, Il Vicepresidente: L. von Moos Il Cancelliere della Confederazione: Huber

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Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente gli atti conchiusi alla Conferenza di Stoccolma della proprietà intellettuale (Del 20 novembre 1968)

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