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Foglio Federale Berna, 28 giugno 1968 Anno LI Volume I N° 26 Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 18, con allegata la Raccolta delle leggi federali. --; Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co.

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9956 Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente l'approvazione di accordi sui trasporti aerei commerciali (Del 22 maggio 1968) Onorevoli signori Presidente e Consiglieri, Giusta l'articolo 1 della convenzione del 7 dicembre 1944 relativa alla navigazione aerea internazionale, entrata in vigore per la Svizzera il 4 aprile 1947 (CS 13, 569), le Parti contraenti riconoscono la piena ed esclusiva so¬ vranità di ogni Stato sullo spazio atmosferico al disopra del suo territorio.

L'articolo 6 della convenzione stabilisce che nessuna aviolinea internazio¬ nale regolare potrà attraversare o servire il territorio d'uno Stato contraente senza un suo permesso speciale. Ogni tentativo di disciplinare multilateral¬ mente i diritti di traffico attinenti ai trasporti aerei commerciali è, finora fallito. Di norma, gli Stati interessati si concedono reciprocamente detti diritti mediante accordi bilaterali. Finora, la Svizzera ne ha sottoscritti 60 di cui 53 sono in vigore. Con il presente messaggio vi proponiamo d'appro¬ vare due nuovi accordi, uno con la Bulgaria e l'altro con il Kuweit, e d'auto¬ rizzare il Consiglio federale a ratificarli.

Le disposizioni più importanti degli accordi aeronautici sono quelle concernenti la capacità di trasporto offerta (frequenza dei voli, numero dei posti a sedere). Gli accordi oggetto del presente messaggio si fondano sulle clausole dette «delle Bermude» applicate, per la prima volta, nel 1946.

Tali disposizioni si rifanno al principio secondo il quale le imprese desi¬ gnate dalle Parti godono «delle medesimie ed eque possibilità» d'esercizio dei servizi convenuti alla condizione che i servizi di una di esse non «per¬ turbino scientemente» gli interessi dell'altra e che l'offerta di trasporto si Foglio Federale, 1968, Vol. I

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1074 conformi alla rispettiva domanda! La capacità di trasporto è, in primo luogo, adattata al traffico esistente fra lo Stato d'origine ed i punti siti sulle linee .indicate (diritto di terza e quarta libertà), ed è poi solo in un se¬ condo tempo adattata a quello fra l'altra Parte contraente e terzi Stati (Bulgaria, art. 2 e 5; Koweit, art. 2 e 5). Tenuto conto delle attuali tendenze in materia di traffico aereo mondiale la presente regolamentazione può essere considerata assai liberale. Anche per quanto concerne gli ulteriori di¬ sposti i presenti accordi corrispondono ampiamente al modello d'accordo aereo svizzero.

Di conseguenza ci limiteremo a menzionare, qui di seguito, le principali · disposizioni che si discostano dal testo esemplare.

Accordo con la Bulgaria In virtù di una concessione, la compagnia «Linee aeree bulgare Bal¬ kan» serve la Svizzera dall'ottobre 1965. Già prima la Bulgaria aveva espresso il desiderio d'intavolare discussioni miranti alla conclusione di un accordo aeronautico. Esso giunse a buon fine allorquando detto Stato fece conoscere la sua intenzione d'aderire all'Organizzazione dell'aviazione ci¬ vile internazionale. Al termine delle trattative, che iniziarono a Berna nel luglio 1967, fu siglato il pertinente accordo, sottoscritto, il 19 dicembre 1967, a Sofia.

Come già fu il caso per altri Stati dell'Est, nemmeno la Bulgaria ha aderito alla clausola abituale d'arbitrato. Giusta l'articolo 16, ogni vertenza è, in prima istanza, composta dalle autorità aeronautiche indi, all'occor¬ renza, per via diplomatica.

Il tenore dell'accordo, circa le tasse d'utilizzazione d'aeroporto, è meno liberale del nostro testo modello e rinvia alle legislazioni delle Parti con¬ traenti (art. 8, num. 4). L'articolo 8 contempla il principio della recipro¬ cità per quanto concerne l'attività commerciale svolta dalla rappresentanza dell'impresa designata da una Parte contraente sul territorio dell'altra Parte.

Giusta la tavola delle linee I, la Bulgaria accorda, all'impresa svizzera, diritti di traffico a partire da punti svizzeri via Budapest o Zagabria o Bel¬ grado fino a Sofia ed oltre fino a Bucarest o Istanbul o Ankara od un punto nel sud dell'URSS da determinare. Dal canto suo, l'impresa bulgara ottiene diritti di traffico corrispondenti verso la Svizzera ed oltre (tavola delle
linee II).

Accordo con il Koweit .

A contare dal marzo 1964, i velivoli della «Kuweit Airways» a destina¬ zione di Londra, fanno scalo a Ginevra (situazione attualmente vigente e regolata da una concessione).

1075 Nell'aprile 1964 un accordo aeronautico fu parafato a Berna. Poiché quest'ultimo, su richiesta del Koweit, è stato ulteriormente modificato la sua firma avvenne solo il 24 gennaio 1968.

Su richiesta del Koweit, l'accordo contiene speciali disposizioni disci¬ plinanti la rottura di carico (art. 1, num. 1, art. 6). Visto che i nostri nego¬ ziatori non erano in grado d'autorizzare il libero trasferimento degli introiti dell'impresa designata, è stato necessario ricercare un compromesso (art. 9).

L'articolo 10 obbliga le imprese designate ad informare, prima dell'inizio dell'attività, l'altra Parte contraente circa la natura del servizio, i tipi d'ae¬ romobili utilizzati e gli orari previsti.

A condizione che gli altri Stati interessati concedano i diritti di traffico, la tavola delle linee I autorizza l'impresa svizzera ad esercitare un servizio aereo a partire da punti siti in Svizzera via Atene, Istanbul o Nicosia fino al Koweit ed altre a destinazione d'un punto del Golfo Persico (Abadan, Bahrain, Doha). Dal canto suo l'impresa designata dal Koweit attiene, per il traffico intermedio, diritti equivalenti a Beyrouth, Damasco, Amman, il Cairo, Atene, Roma e Vienna come pure, per il traffico oltre la Svizzera, a Londra (tavola delle linee II).

* * * La costituzionalità del disegno di decreto che vi sottoponiamo si fonda sull'articolo 8 della Costituzione federale che conferisce alla Confederazione il diritto di stipulare trattati con gli Stati esteri. La competenza dell'Assem¬ blea federale si fonda sull'articolo 85, numero 5 della Costituzione. Poiché gli accordi possono essere disdetti in ogni tempo, essi non sono sottoposti al referendum previsto all'articolo 89, capoverso 4 della Costituzione.

I due accordi in questione sono conformi alla nostra politica in materia di traffico aereo. La commissione federale per la navigazione aerea ne ha caldeggiato la conclusione.

Ci pregiamo dunque di proporvi l'accettazione del disegno di decreto federale allegato che approva i due accordi inerenti ai trasporti aerei rego¬ lari.

Cogliamo l'occasione, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, per rinnovarvi l'assicurazione della nostra massima stima.

Berna, 22 maggio 1968.

In nome del Consiglio federale svizzero, Il Presidente della Confederazione: Spiihler Il Cancelliere della Confederazione: Huber

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