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Foglio Federale Berna, 22 novembre 1968

Anno LI

Volume II

N° 47 Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 18, con allegata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co.

(già Tipo-litografia Cantonale) Bellinzona -- Telefono 092/5 18 71 -- Çcp 65-690

10088 Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente l'approvazione della convenzione tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali in materia civile (Del 13 novembre 1968) Onorevoli signori, Presidente e Consiglieri, Abbiamo l'onore di sottoporvi, col presente messaggio, un progetto di decreto federale approvante la convenzione conchiusa, tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein, il 25 aprile 1968, per il riconoscimento e l'ese¬ cuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali in materia civile.

I Può sembrare paradossale che la Svizzera e il Principato, così stretta¬ mente uniti sotto molti aspetti, non abbiano conchiuso, prima d'ora, una convenzione circa il riconoscimento e l'esecuzione reciproca delle sentenze civili. La ragione principale risiede indubbiamente nel fatto che il Principato tiene, e a giusto titolo, a difendere uno degli attributi essenziali della propria sovranità, il potere giurisdizionale. Prescindendo dalla considerazione che il Principato non ha conchiuso sino ad ora nessuna convenzione generale sulla esecuzione delle sentenze, appare significativo che, dopo alcuni sondaggi effettuati verso il 1930, un tentativo di concludere una convenzione si fosse Foglio Federale, 1968, Voi. Il

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818 urtato, all'epoca, contro una norma del diritto liechtensteinese prescrivente, in sostanza, per la validità delle stipulazioni d'elezione di foro a favore di un tribunale estero (conchiuse tra nazionali e stranieri od anche solo tra nazionali) la forma dell'atto autentico. Benché tale disposizione legale, con¬ siderata come d'ordine pubblico, fosse sempre .in vigore, il Governo del Principato si era dichiarato disposto, nell'ottobre del 1965, ad iniziare dei negoziati con la Svizzera, nella prospettiva della conclusione di una conven¬ zione esecutiva di sentenze civili. In seguito alla richiesta formulata dalla Federazione svizzera degli avvocati ed intesa a rilevare i numerosi incon¬ venienti causati dalla mancanza di una convenzione con il Liechtenstein, il Dipartimento politico aveva infatti, nell'aprile del 1965, comunicato alle autorità di detto Paese, il desiderio della Svizzera di concludere tale conven¬ zione. Frattanto, in Consiglio nazionale, s'erano avuti l'interrogazione Schmid Werner e un postulato Vetsch, anch'essi intesi a sollecitare la con¬ clusione di una convenzione con il Liechtenstein in materia d'esecuzione di sentenze.

·All'inizio del 1966, veniva concordato con le autorità del Principato di delucidare innanzitutto la situazione giuridica, procedendo ad uno scambio di idee ufficioso, svoltosi poi a Berna il 7 giugno 1966 tra i rappresentanti svizzeri e quelli dèi Principato. Di comune accordo gli interessati avevano all'uopo scelto come base per la discussione le convenzioni d'esecuzione conchiuse dalla Svizzera con .l'Austria (RU 1962, 273) e il Belgio (RU 1962, 937). L'esame di queste convenzioni, dal profilo delle relazioni tra la Sviz¬ zera e il Liechtenstein, dimostrò subito òhe non sarebbe stato possibile conchiudere un accordo pienamente soddisfacente, dato ch'esso avrebbe do¬ vuto essere inscritto in un ambito applicativo alquanto ristretto. Era infatti apparso di primo acchito che il Liechtenstein non avrebbe accettato di esten1 dere il regime convenzionale alle sentenze rese in un processo penale su conclusioni di parte civile, né l'avrebbe applicato alle sentenze in materia di obbligazioni alimentari, pronunciate al foro dell'attore, a meno che il con¬ venuto non avesse il suo domicilio, al momento dell'introduzione dell'istan¬ za, nel Paese della sentenza. Ma
ciò che ha suscitato le più grandi appren¬ sioni, quanto alla possibilità di conchiudere una convenzione, è stato il fatto che i rappresentanti del Liechtenstein avevano lasciato intrawedere un rifiuto del loro Governo di rinunciare alla forma autentica per gli accordi di proroga del foro, il che avrebbe significato, in altri termini, che la con¬ venzione non avrebbe nemmeno potuto recare una disposizione conferente la competenza internazionale ai tribunali dello Stato del giudizio allorché il convenuto si fosse sottoposto, con semplice convenzione scritta, alla com¬ petenza del tribunale pronunciatosi sul merito della vertenza. Orbene, quanto al commercio internazionale, uno degli scopi fondamentali d'una convenzione di riconoscimento delle sentenze è proprio quello di assicurare l'esecuzione delle decisioni rese in virtù d'una clausola di proroga di foro.

Le relazioni commerciali verrebbero sensibilmente intralciate se gli accordi

819 d'elezione di foro, sotto pena di nullità, dovessero essere stipulati mediante atto autentico, ossia in presenza di un notaio. Mentre la giurisprudenza svizzera, relativa all'articolo 59 della Costituzione, protegge il debitore ine¬ sperto contro ogni proroga di foro, inserita surrettiziamente nei contratti, semplicemente richiamando i principi di validità contrattuale del diritto delle obbligazioni, il diritto del Liechtenstein, per contro, è molto più dra¬ stico, poiché permette anche al debitore esperto, vincolatosi per scritto ad una proroga di foro, di eccepire, in seguito, la nullità della convenzione, allegando che non è stata fatta in forma autentica. Di fronte a questo stato di cose, i rappresentanti svizzeri hanno proposto una soluzione intermedia, secondo la quale la forma autentica verrebbe richiesta solo per le conven¬ zioni di proroga di foro stipulate da persone non iscritte nel registro di commercio, la semplice forma scritta (ma non già la forma orale) dovendo in compenso bastare per le convenzioni stipulate da persone iscritte nel regi¬ stro. Ma nemmeno questa soluzione sembrava di gradimento del Liechten¬ stein. I rappresentanti del Principato, avevano persino espresso il desiderio di non ammettere la competenza del foro davanti al quale l'attore avesse proceduto nel merito, senza fare riserve quanto alla competenza internazio¬ nale del tribunale dello Stato della sentenza (cfr. art. 2, cpv. 1, lett. c, della convenzione belgo-svizzera).

Al termine di questo colloquio esplorativo, il quale non apriva favore¬ voli prospettive alla conclusione di una convenzione, i rappresentanti del Liechtenstein chiesero alle autorità svizzere di elaborare un progetto di convenzione e di sottoporlo in seguito alle autorità del Principato.

Nel gennaio del 1967, la Legazione del Liechtenstein, comunicava che il Governo del Principato era di massima d'accordo d'avviare dei negoziati ufficiali, sulla base del progetto di convenzione che la Divisione di giustizia aveva elaborato in accordo con il Dipartimento politico.

Frattanto il Consiglio federale, dopo aver accettato l'invito del Governo del Liechtenstein di condurre i negoziati a Vaduz, provvedeva a formare la delegazione svizzera. Per ragioni diverse i negoziati si svolsero poi sola¬ mente il 13 e il 14 febbraio del 1968.

Nonostante il
grigiore delle prospettive, i negoziati ebbero successo; si giunse infatti alla siglatura d'una convenzione, la quale, a conti fatti, può definirsi accettabile. Il testo fu successivamente 'firmato, in Vaduz il 25 aprile 1968, dal capo del Governo del Liechtenstein, signor Batliner, e dal rappresentante svizzero signor Thalmann, direttore della Divisione di giu¬ stizia.

II Siccome la convenzione ricalca in gran parte quelle sopraccitate, con¬ chiuse con l'Austria ed il Belgio, talora con qualche speciale adattamento

820 alle relazioni svizzero-liechtensteinesi delle disposizioni così recepite, noi ci limiteremo qui sotto a commentare i passi divergenti.

Neil 'artìcolo 1, capoverso 2, è stato necessario, per evitare ogni equi¬ voca interpretazione della locuzione «decisioni giudiziarie in materia civile» (cpv. 1), precisare che la convenzione non si applica alle decisioni pronun¬ ciate in un processo penale su conclusioni di diritto civile; nel corso dei.

negoziati, in Vaduz, i rappresentanti liechtensteinesi avevano infatti ribadito la loro volontà di non includere tali decisioni nell'ambito convenzionale.

Essi hanno argomentato nel senso che il loro Paese non aveva nessun inte¬ resse ad ottenere l'esecuzione all'estero delle condanne civili pronunciate da un giudice penale del Principato, dette condanne rivestendo importanza minima, specie dacché i tribunali penali avevano instaurato la prassi di rinviare al giudice civile il giudizio sulle pretese civili.

Ancorché la convenzione s'applichi, di norma, solo alle decisioni giu¬ diziarie ed escluda quindi quelle rese da autorità amministrative, essa nondi¬ meno prevede un'eccezione in favore delle autorità svizzere della tutela, le cui decisioni, giusta il capoverso 3, come pure le transazioni innanzi ad esse conchiuse, vengono assimilate alle decisioni e transazioni giudiziarie.

L'articolo 2 precisa analiticamente il disposto del primo articolo (cpv.

1, n. 2) relativo alla competenza giurisdizionale, elencando i-nove casi in cui, con riserva delle eccezioni definite più sotto, la competenza dei tribu¬ nali d'uno Stato dev'essere riconosciuta nell'altro. Per questa ragione, l'arti¬ colo 2 si pone veramente come la pietra angolare di tutto l'edificio.

Notiamo che la convenzione, contrariamente a quella con l'Austria (art. 4), non ammette, in materia d'obbligazioni alimentari fondate sul di¬ ritto di famiglia, il foro dell'attore. A Vaduz, i negoziatóri liechtensteinesi avevano chiesto l'esclusione di detto foro -- riconosciuto invece nel nostro diritto, art. 144 e 312 CC -- arguendo ch'esso era ignoto neh Principato.

Ne discende che .la convenzione è inapplicabile a una sentenza di paternità svizzera contro un cittadino del Liechtenstein il quale, nel momento dell'av¬ vio dell'azione, fosse ivi domiciliato; il riconoscimento della sentenza po¬ trebbe per
contro aversi, nel Principato, in virtù dell'articolo 2, capoverso 1, numero 1, qualora il convenuto, alla data dell'istanza introduttiva, fosse do¬ miciliato in Svizzera. Il fatto che la convenzione non ammette come tale il foro dell'attore, non impedirebbe nemmeno il riconoscimento di un giudizio reso in tal foro nel caso in.cui il numero 6 riconosce la competenza giuri¬ sdizionale del Paese d'origine in materia di stato, capacità e diritto di fami¬ glia. Concludendo, non solo taluni giudizi di paternità, bensì anche sentenze di divorzio fra cittadini dello Stato «ove esse sono state pronunciate» po¬ trebbero venir riconosciute in base a detto numero 6, sempreché soddisfino gli altri requisiti posti nell'articolo 1, capoverso 1, numeri 1, 3 e 4.

Come già i testi convenuti con la Francia (art. 1, cpv. 3), con l'Austria (art. 3) e con il Belgio (art. 2, lett. /), anche questo nuovo testo convenzio-

821 naie ammette (art. 2, n. 4 li) foro del luogo dell'atto illecito (forum delieti commissi) almeno quanto al settore degli infortuni della circolazione, per i quali va notato che (come già nella convenzione con l'Austria) le biciclette, con o senza motore, sonò assimilate agli autoveicoli. Stante questo disposto, di gran momento specie per il turismo motorizzato, la garanzia del foro di domicilio (art. 59 Cost.) non potrà più, dal convenuto domiciliato in Sviz¬ zera, essere opposta ad un giudizio d'un tribunale liechtensteinese che lo condannasse a risarcire il danno cagionato in un infortunio stradale avve¬ nuto nel Principato.

Resta inteso, ed i negoziatori l'hanno ammesso, che il foro del luogo dell'infortunio, vale pure per l'azione diretta della persona lesa contro l'as¬ sicuratore della responsabilità civile dell'autore del danno.

I disposti in 7 ed 8 concernenti il foro prorogato (forum prorogatum) appaiono come cardinali e segnano un progresso notevole rispetto all'attuale insoddisfacente norma liechtensteinese (art. 53 a Juridiktionsnorm), citata all'inizio del presente messaggio e così redatta: Vereinbarungen von Inländern und Ausländern oder von Inländern im In¬ tende in besonderen Verträgen oder in Klauseln als Bestandteil anderer Verträge, wonach ein ausländisches Gericht zuständig ist, sind nurmehr gültig, wenn sie öffentlich beurkundet worden sind.

Dies bezieht sich auch auf Bestimmungen in Statuten, Gesellschaftsverträgen und dergleichen, ferner auch auf Vereinbarungen auf ein im Auslande tätig werdendes Schiedsgericht.

Für Rechtssachen aus Versicherungsverträgen, wenn der Versicherungs¬ nehmer im Intende wohnt oder wenn das versicherte Interesse im Intende gele¬ gen ist, ist jede Vereinbarung auf ein ausländisches Gericht oder auf ein Schieds¬ gericht nichtig. .

Das Gericht hat von Amtes wegen und selbst im Zwangsvollstreckungs- oder Konkursverfahren die Beobachtung dieser Bestimmung zu überwachen.

Nonostante l'iniziale atteggiamento liechtensteinese piuttosto negativo verso ogni soluzione intermedia, in materia di forma autentica, la Divi¬ sione di giustizia aveva nondimeno prospettato una tale soluzione nel pro¬ getto di convenzione; fu opera saggia, poiché i negoziatori di Vaduz, con¬ vinti che l'applicazione assoluta della Jurisdiktionsnorm avrebbe finito per ostacolare
lo sviluppo normale delle relazioni con la Svizzera, l'accettarono tal quale. Questa soluzione, rappresentante da parte del Liechtenstein una concessione sostanziale, è accettabile dal profilo elvetico, pur se diverge as¬ sai dalle norme recepite nelle altre convenzioni, in quanto, in materia di foro prorogato, segna almeno la soglia minima giustificante la conclusione d'una convenzione.

II numero 7 concerne la proroga di foro stipulata fra parti iscritte nel registro di commercio. In tal caso basta la stipulazione scritta, giocando qui la premessa che le parti sono dei cammercianti cogniti degli affari e, conse¬ guentemente, consapevoli del necessario nesso tra il sottoporsi alla giurisdi-

822 zione prorogata e il rinunciare al giudice naturale: un commerciante domi¬ ciliato in Svizzera deve dunque dirsi che se si sottopone, mediante stipula¬ zione scritta, alla giurisdizione del Landgericht di Vaduz, rinuncia per ciò stesso ad avvalersi del foro di domicilio garantitogli dall'articolo 59 della Costituzione federale; quanto al suo collega lichtensteinese, deve essergli ben chiara la circostanza che la semplice stipulazione scritta d'una proroga di foro in favore d'un tribunale svizzero gli toglie ogni speranza, qualora il processo vada male, di evitare l'esecuzione della sentenza svizzera nel Liech¬ tenstein, richiamandosi alla nullità d'una proroga di foro non stipulata in forma autentica.

Certo, l'esigenza d'una stipulazione scritta può sembrar drastica in rap¬ porto alla prassi larga del Tribunale federale, il quale ammette la proroga di foro per semplice stipulazione esplicita, anche verbale, ma quando reali¬ sticamente si consideri la legislazione lichtensteinese, occorre riconoscere che il disposto del numero 7 realizza il possibile, onde va approvato. Del resto l'esigenza della forma scritta preverrà numerosi litigi, chiarendo quel concetto di stipulazione esplicita -- recepito nelle altre convenzioni -- in modo univoco.

Se il Liechtenstein, col numero 7, ha sacrificato in favore della Svizzera l'interezza dell'articolo 53 a della sua Jurisdiktionsnorm -- considerato d'or¬ dine pubblico --: col numero 8 noi paghiamo, in certo modo, tale conces¬ sione:. nei casi indicati in tal numero, infatti, la forma autentica è posta come condizione di validità per la proroga di foro tra parti non iscritte, o non ambedue iscritte, nel registro di commercio. Invero noi reputavamo che anche in questo caso la semplice forma scritta fosse bastevole; invece il Liechtenstein ha ritenuto che la forma autentica occorresse a prevenzione di ogni imprudente rinuncia al foro ordinario da parte di chi, non essendo iscritto nel registro di commercio, deve pur essere presunto inesperto d'af¬ fari e poco familiare con le norme giuridiche. Certo è òhe, quanto ad effi¬ cacia protettiva, questo è il massimo realizzabile.

Tanto più che alla protezione rappresentata dalla forma s'aggiunge, in certi casi, quella predisposta dall'articolo 11 della legge federale del 4 ot¬ tobre 1930, sui viaggiatori di commercio,
del seguente tenore: «È nulla qualsiasi convenzione che sia stata conchiusa con un viaggia¬ tore al minuto in occasione della ricerca di ordinazioni e con la quale il compratore rinunci al suo foro ordinario. La nullità sarà rilevata d'ufficio».

Disposizione, questa, vigente anche in Liechtenstein, dacché la predetta legge vi è applicabile in virtù del trattato d'unione doganale. Lo scopo della norma citata è di proteggere il singolo contro il tentativo delle ditte di far riconoscere, dal cliente raggiunto tramite il viaggiatore, il loro luogo di sede come foro d'un'eventuale contestazione. In questo caso ristretto la norma è applicabile senza che si debba distinguere se il cliente è iscritto nel registro

823 di commercio o no; è bensì vero che il progetto di legge traociava tale di¬ stinzione e restringeva la protezione ai non iscritti, ma le Camere, discuten¬ dosi quella legge, depennarono tale precisazione mettendo sullo stesso piede tutti i clienti dei viaggiatori di commercio.

Il parziale parallelismo tra quest'articolo 11 e il numero 8 della conven¬ zione non dovrebbe ingenerare difficoltà. Anche supponendo che un viag¬ giatore tentasse di far rinunciare un cliente, non iscritto nel registro, al pro¬ prio foro ordinario, stipulando con lui in forma autentica una convenzione di proroga di foro, è certo che l'assoluta nullità sancita dall'articolo 11 colpirebbe anche tale stipulazione. Del resto, un foro prorogato in virtù del numero 8 sarebbe qui inoperante dal momento che una sentenza ivi resa non potrebbe venir eseguita in virtù della convenzione per essere l'articolo 11 d'ordine pubblico, il che comporta che solo la giuri¬ sdizione dello Stato di domicilio del cliente è competente onde la «compe¬ tenza dei tribunali dello Stato nel quale la decisione è stata pronunciata [non risulterebbe] fondata, nel senso dell'articolo 1, capoverso 1, numero 2».

Certo il criterio emergente dai numeri 7 ed 8, vale a dire la distinzione tra iscritti e non iscritti nel registro di commercio, appare assai arbitrario, molti iscritti (artigiani o piccoli commercianti) essendo magari consapevoli dell'importanza della rinuncia al foro ordinario molto meno di tante per¬ sone non iscritte; s'è dovuto però accettare un tale criterio per conservare, di fronte alle esigenze liechtensteinesi circa la forma autentica, un certo valore pratico alla nuova convenzione, almeno nella stragrande maggio¬ ranza dei casi di proroga di foro, quelli appunto concernenti i commer¬ cianti.

Mentre i numeri 7 ed 8 si riferiscono alla proroga di foro per ricono¬ scimento esplicito (stipulazione scritta o in forma autentica) della compe¬ tenza di un tribunale che normalmente non l'avrebbe, il numero 9 concerne la proroga risultante dal fatto che il convenuto riconosce tacitamente tale competenza entrando, innanzi ad esso, nel merito del litigio.

Secondo il numero 9, la proroga tacita del foro è attuabile da qualsiasi convenuto, iscritto o meno nel registro di commercio. La precisazione si imponeva vista la distinzione tracciata nei
precedenti numeri. Come già nelle altre convenzioni, affinché la proroga tacita sia valevole, occorre che il convenuto «sia entrato nel merito senza fare riserva alcuna circa la com¬ petenza, nel senso della presente convenzione, dei tribunali dello Stato nel quale la decisione è stata pronunciata». Non basta che il convenuto declini la competenza del tribunale adito dall'attore, dacché tale competenza po¬ trebbe essere fondata in virtù della lex fori; ciò che importa è che il con¬ venuto non muova riserva alcuna quanto alla competenza internazionale dei tribunali dello Stato di pronunciato giudizio, tale competenza riposando non sulla sua legislazione interna (lex fori) bensì sulla convenzione stessa, precisamente sui disposti dell'articolo 2. Pertanto il convenuto solleva una

824 riserva, nel senso della convenzione, se comunica, prima d'entrare nel me¬ rito, di sottoporsi alla procedura solo verso lo Stato del giudizio ina di opporsi all'esecuzione del medesimo nell'altro Stato, il che potrà effettiva¬ mente fare, con successo, qualora «la competenza dei tribunali dello Stato, nel quale la decisione è stata pronunciata [non risulti] fondata nel senso dell'articolo 1, capoverso 1, numero 2» e dell'articolo 2.

La convenzione con il Liechtenstein reca però, a differenza delle altre, una restrizione introdotta su domanda dei negoziatori, consistente nella circostanza che, per l'attuazione del numero 9, la mancata riserva del con¬ venuto ha effetto solo qualora il giudice «lo avesse avvertito» della possibilià di sollevarla. I negoziatori. liechtensteinesi hanno argomentato che, senza questa restrizione, la protezione del singolo in materia di proroga del foro sarebbe, nel caso in esame, venuta a cadere: potrebbe infatti avverarsi che il convenuto, ancorché iscritto nel registro di commercio, proceda nel merito senza riserva alcuna semplicemente perché ignora d'avere il diritto di sollevarne, onde tornerebbe poco equo di fondare, su una base che può essere inficiata da una tale ignoranza, una conseguenza importante come la proroga del foro. I nostri negoziatori hanno consentito con queste conside¬ razioni ed ammesso quindi la restrizione.

La disposizione del numero 9 presuppone evidentemente che il giudice la conosca e che l'applichi in modo che la prova dell'applicazione (ossia del¬ l'avvertimento dato al convenuto) resti poi facilmente accessibile all'auto¬ rità adita d'una domanda d'exequatur.

Affinché i giudici svizzeri siano avvertiti di questo particolare disposto, il Dipartimento di giustizia e polizia provvederà a sollecitare per circolare i Governi cantonali affinché abbiano a provvedervi adeguatamente, così da garantire l'applicazione del numero 9 in parola.

Il secondo capoverso dell'articolo 2, cui accennammo sopra parlando del numero 8, è ripreso dalla convenzione col Belgio; esso riserva il caso in cui il diritto dello Stato nel quale il giudizio è fatto valere attribuisce a questo o ad altro Stato una giurisdizione esclusiva nel settore in cui rientra l'oggetto della lite: tale riserva s'impone se si vuole che lo Stato, il quale considera i propri tribunali
come esclusivamente competenti in talune ma¬ terie (es. stato personale, diritto di famiglia, assicurazioni), non sia obbligato a riconoscere le decisioni emananti dall'altro Stato ma rispondenti ai re¬ quisiti speciali posti dalla convenzione.

Gli artìcoli da 3 a 6 concernono la procedura del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni rese in uno dei due Stati e rispondenti ai requisiti posti dai due primi articoli del testo. Trattasi di norme riprese dalle convenzioni con l'Austria e col Belgio.

Secondo Yarticolo 7, la convenzione s'applica pure alle sentenze arbi¬ trali nonché alle transazioni giudiziarie ed arbitrali. V'è per esse una larga

825 assimilazione alle decisioni giudiziarie, espressa nell'analogia delle condi¬ zioni stabilite, nei limiti della loro particolare natura, per il riconoscimento e l'esecuzione. Il testo dell'articolo non differisce dal disposto parallelo del¬ la convenzione coli'Austria se non per l'aggiunta di una seconda frase in cui è detto che i numeri 7 ed 8 dell'articolo 2, capoverso 1, sono applicabili per analogia alla stipulazione d'arbitrato (compromesso o clausola compro¬ missoria), riservata la giurisdizione esclusiva prevista nel secondo capoverso dell'articolo 2. L'aggiunta tornava necessaria dal momento che l'articolo 53 a della Jurisdiktionsnorm si applica anche «auf ein im Auslande tätig werdendes Schiedsgericht», onde, in mancanza di tale complemento, l'ap¬ plicazione dei numeri 7 ed 8 in materia di compromesso avrebbe potuto essere revocata in dubbio, quei numeri concernendo esplicitamente la pro¬ roga del foro. Sarebbe potuto accadere che il Liechtenstein rifiutasse di eseguire una sentenza arbitrale pronunciata da un tribunale arbitrale in Svizzera, qualora detto tribunale si fosse dichiarato competente in virtù di un compromesso (o clausola compromissoria) non fatta, contrariamente al predetto articolo 53 a, nella forma autentica. L'aggiunta evita ogni equivoco rendendo certo che, conformemente al numero 7 dell'articolo 2, basta la forma scritta semplice per ogni contratto d'arbitrato stipulato tra commer¬ cianti dei due Paesi. La necessità della forma autentica, nelle stipulazioni sussimibili sotto il numero 8, non rappresenta un inconveniente maggiore, raro essendo il caso di arbitrati stipulati tra non commercianti.

La riserva di «giurisdizione esclusiva», ripresa nell'aggiunta, concerne evidentemente i casi di vietato compromesso previsti dal diritto interno di ciascuno Stato.

Abbiamo visto innanzi, trattando dell'articolo 2, che i negoziatori liechtensteinesi non hanno accettato di contemplare, nella convenzione, la competenza del forum actoris in materia d'obbligazioni alimentari dedotte dal diritto di famiglia. Per attenuare il rigore di tale rifiuto, essi non si sono tuttavia opposti alla recezione di un disposto concernente l'esecuzione di «transazioni in materia di obbligazioni alimentari, conchiuse in uno dei due Stati davanti a un tribunale o ad un'autorità amministrativa di
tutela». Tale è la sostanza dell'arr/co/o 8. Dette transazioni «devono essere eseguite, qua¬ lunque sia la nazionalità delle parti, nell'altro Stato, sempreché soddisfac¬ ciano ai disposti degli articoli precedenti, in quanto questi risultino appli¬ cabili»- Invero tale disposto, redatto a Vaduz nelle strette d'un negoziato in pieno corso, riserverà qualche difficoltà interpretativa connessa alla neces¬ sità di stabilire quali disposti «degli articoli precedenti», normalmente rife¬ riti a decisioni giudiziarie, vadano considerati applicabili a tal genere di transazioni giudiziarie (davanti a tribunale) o extragiudiziarie (davanti al¬ l'autorità tutelare). Appare tuttavia che, stante la natura contrattuale delle medesime talune prescrizioni della convenzione (per es. art. 2, opv. 1, n. 1) non dovrebbero poter essere loro applicabili. Spetterà comunque alla giuri¬ sprudenza tracciare in questi casi le direttrici interpretative.

826 Comunque, il valore pratico dell'articolo 8 non può, per tale sua inde¬ terminatezza, essere revocato in dubbio. Siccome poi la nazionalità delle parti in una transazione concernente obbligazioni alimentari non ritiene nessuna importanza, la convenzione permetterà, segnatamente, d'ottenere l'esecuzione di molte transazioni stipulate davanti alle autorità di tutela in materia di paternità.

U articolo 9, capoverso 1, regola la questione della litispendenza, pre¬ cisando le condizioni in cui il tribunale, adito d'una vertenza già pendente innanzi un tribunale dell'altro Stato, deve astenersi dall'istruirla a sua volta.

Il tribunale che s'astiene dal decidere la vertenza, in virtù del primo capoverso, non potrà tuttavia negare di pronunciare, qualora ne fosse ri¬ chiesto, le misure provvisionali o conservative che dovessero essere prese.

Il secondo capoverso prevede infatti che tali misure potranno essere richie¬ ste dall'autorità di ciascuno dei due Stati, qualùnque sia la giurisdizione adita nel merito.

Disponendo che la Convenzione non interferisce con le disposizioni degli accordi internazionali, di cui i due Stati già fossero partecipi, l'arti¬ colo 10 intende soprattutto riferirsi all'articolo 56 delle Convenzioni in¬ ternazionali concernenti il trasporto di merci (CIM) e di viaggiatori (CIV) per ferrovia.

Gli articoli 11,12 e 13 non abbisognano di alcun commento.

Su domanda del Liechtenstein, la Convenzione ha recepito, nell'arti¬ colo 14, una procedura di conciliazione e d'arbitrato specialmente ordinata per quei casi in cui dovesse insorgere una vertenza, non componibile in via diplomatica, concernente l'interpretazione o l'applicazione del testo con¬ venzionale.

Ancorché la Svizzera e il Principato siano ambedue partecipi dello statuto della Corte internazionale di giustizia, e riconoscano pertanto come obbligatoria la giurisdizione della medesima, conformemente all'articolo 36 dello statuto, la procedura istituita dall'articolo 14, ben più semplice e ben meno costosa di quella esperibile davanti alla Corte internazionale, si giustifica pienamente, specie considerando le relazioni particolarmente strette tra i nostri due Paesi.

L'articolo 15 concerne la riserva di ratifica, la data d'entrata in vigore e la denunzia della Convenzione.

Siccome ciascuno .dei due Stati può recedere,
in qualsiasi momento, dalla convenzione, non è necessario che il decreto federale, di cui alleghia¬ mo il disegno, venga sottoposto al referendum facoltativo previsto dall'ar¬ ticolo 89, capoverso 4, della Costituzione. La competenza dell'Assemblea federale, circa il predetto decreto, si basa sugli articoli 8 ed 85, numero 5 della Costituzione.

827 L'attuale mancanza, tra i nostri due Paesi, d'ogni regime convenzionale in materia d'esecuzione delle sentenze civili cagiona numerosi e frequenti inconvenienti, chè ben di rado delle sentenze civili svizzere possono essere eseguite nel Principato ed altrettanto rari sono i casi in cui una sentenza liechtensteinese può venire eseguita in Svizzera. Ciò deriva dal fatto che sia i Cantoni svizzeri (tranne Berna, Neuchâtel, Sciaffusa e Ticino) sia il Prin¬ cipato subordinano l'esecuzione delle sentenze straniere alla garanzia della reciprocità. Aggiungasi che una sentenza svizzera, ancorché pronunciata in un Cantone che non esige tale garanzia, non può essere eseguita nel Princi¬ pato se pronunciata da un tribunale la cui competenza si fondi su una con¬ venzione di proroga di foro, non rispondente ai requisiti formali posti dall'articolo 53 a della Jurisdiktionsnorm.

Segnaliamo che nel 1926 il Cantone di Lucerna ha scambiato con il Principato delle dichiarazioni di reciprocità in materia d'esecuzione di sen¬ tenze civili (cfr. Burckhardt, diritto federale svizzero, vol IV n. 1657); ma nemmeno tale dichiarazione potrebbe impedire al Principato di negare, in virtù del suo ordine pubblico, l'esecuzione d'una sentenza emanante da un tribunale lucernese la cui competenza derivasse da una convenzione di pro¬ roga di foro non rispondente ai requisiti formali del suo diritto interno.

La convenzione che vi proponiamo di approvare colmerebbe questa lacuna almeno in massima parte; in particolare essa rappresenterebbe un notevole progresso sul piano delle relazioni commerciali tra la Svizzera e il Liechtenstein. Vi raccomandiamo quindi di approvarla adottando l'alle¬ gato disegno di decreto federale.

Gradite onorevoli signori, Presidente e Consiglieri, l'assicurazione della nostra alta considerazione.

Berna, 13 novembre 1968.

In nome del Consiglio federale svizzero, Il Presidente della Confederazione: Spiihler Il Cancelliere della Confederazione: Huber

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