2

Termine d'opposizione: 3 ottobre 1968

Legge federale sull'aiuto alle università (Del 28 giugno 1968)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzra, visto l'articolo 27, capoverso 1, della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 novembre 1967 \ decreta: I. Scopo Art. 1 La Confederazione aiuta il potenziamento delle uni¬ versità cantonali allo scopo d'assicurare la formazione delle nuove leve accademiche, lo sviluppo della scienza e della cultura e l'espansione economica. Essa, segnatamente, stimola la collaborazione fra le scuole superiori del Paese e il coordina¬ mento nell'insegnamento e nella ricerca.

2 Per attuare tali intenti, essa assegna una sovvenzione, arti¬ colata in contributi annui alle spese d'esercizio universitario (sussidi base) e in sussidi per gli investimenti.

3 Essa può inoltre partecipare alle istituzioni collettive delle università svizzere.

1

II. Diritto ai sussidi Art. 2 1

Cantoni Hanno diritto ai sussidi i Cantoni sopportanti l'onere sussidiatali un'università (appresso «Cantoni»).

1

FF 1967II, 1021.

3 2

Sono università giusta la presente legge quelle di Basilea, Berna, Friburgo, Ginevra, Losanna, Neuchâtel e Zurigo, come anche la Scuola superiore di studi economici e sociali di San Gallo.

3

Col consenso o su proposta dei competenti Cantoni, gli enti sopportanti l'onere d'una neoistituita scuola superiore pos¬ sono, mediante decreto federale semplice, essere dichiarati sussi¬ diagli ed assimilati ai Cantoni di cui al primo capoverso.

Art. 3 L'istituto universitario di alti studi internazionali, in istituti speciali Ginevra, è dichiarato sussidiarle. sussidiagli 1

2 II Consiglio federale può dichiarare sussidiarli altri istituti (appresso «istituti sussidiati») che, oltre alla ricerca, svolgono uno dei seguenti compiti: a. formazione scientifica specialistica di livello universitario; b. formazione dei graduati; c. creazione ed amministrazione di centri di documentazione ad uso di tutte od alcune università svizzere.

III. Sussidi base Art. 4 1

Per il sussidio base, la Confederazione fissa ogni anno in generale una quota (art. 16), da ripartire fra i Cantoni e gli istituti sussi¬ diati secondo la spesa ch'essi possono mettere in computo.

2

Quest'ultima è stabilita: a. sugli onorari annualmente pagati (art. 5); b. isulle spese, calcolate globalmente all'inizio del periodo di sovvenzione (art. 14), per la formazione nelle cliniche uni¬ versitarie (art. 6); c. sulle spese, pure calcolate globalmente all'inizio del detto periodo, per il materiale (art. 7).

3

La cifra corrispondente alla spesa computabile, giusta il capoverso 2, è maggiorata della metà se il Cantone risulta, secondo le norme perequative intercantonali vigenti, finanzia¬ riamente debole e d'un quarto se risulta finanziariamente medio.

4 La spesa che gl'istituti sussidiati possono mettere in com¬ punto è maggiorata, nello stesso modo, relativamente alla potenzialità finanziaria del o dei Cantoni che sopportano gli

oneri correnti. Ove non trattisi d'un istituto cantonale, spetta al Consiglio federale stabilire un'eventuale maggiorazione.

Art. 5 1

Onorari Sono onorari computabili, per le università come per gli computabili sussidiati, tutte le rimunerazioni, incluse le prestazioni sociali regolamentari, pagate nel corso dell'anno civile prece¬ dente ai professori, agli assistenti ed ausiliari, al personale della ricerca e dell'amministrazione.

2

Non sono computabili: a. le rimunerazioni, o loro parti, non incombenti all'ente sop¬ portante l'onere della scuola oppure finanziate da terzi; le prestazioni d'organizzazioni ecclesiastiche sono invece anno¬ verate fra le spese del predetto ente; t. le parti di rimunerazioni superanti, nel singolo caso, i mas¬ simi stabiliti dal Consiglio federale;c. le.rimunerazioni, o" loro" parti, degli ospedalieri di clini¬ che universitarie o di altri istituti non esclusivamente orien¬ tati all'insegnamento o alla ricerca, in quanto non costitui¬ scano il corrispettivo di un'attività d'insegnamento o ricerca.

Art. 6 Spese dì · 1 II Consiglio federale stabilisce le spese computabili per computabili la ' formazióne nelle cliniche universitarie, in un ammontare globale, commisurato al numero di studenti di medicina istruiti durante il precedente anno accademico.

2 II Consiglio federale emana le prescrizioni per il com¬ puto delle spese nelle nuove cliniche universitarie ricono¬ sciute; ' ' ; Art. 7 spese di 1 II Consiglio federale stabilisce le spese computabili computabUì Per H materiale, in un ïammontare globale, commisurato al numero di studenti istruiti durante il precedente anno accade¬ mico e scalato secondo i gruppi di discipline. Gli studenti di medicina formati in clinica e le rispettive spese'di materiale non entrano in conto.

2 II Consiglio federale emana le prescrizioni per il com¬ puto delle spese di materiale negli istituti sussidiati e nelle scuole superiori riconosciute di nuova istituzione.

5 Art. 8 Il Consiglio federale può ordinare che, nello stabilire il stralcio degli numero degli studenti, gli stranieri, immatricolati a medicina e stranieri.

a scienze naturali o tecniche, vengano contati solo sino a con¬ correnza d'un sesto del corpo studentesco della rispettiva facoltà o sezione. Non sono considerati stranieri gli studenti che pos¬ seggono, o i cui genitori posseggono, il permesso di domicilio in Svizzera nè quelli che beneficiano d'una borsa di studio fede¬ rale.

Art. 9 1

1 Cantoni assegnano il sussidio base alle università; gli impiego e istituti sussidiati lo destinano ai compiti elencati nell'articolo 3, "ussw?o ba» capoverso 2.

2 Se, irì un anno di sovvenzione, il contributo d'un Can¬ tone alle spese d'esercizio cade sotto la media delle sue effettive prestazioni per i due anni precedenti, il sussidio base è ridotto di tanto.

3 S'intende per contributo del Cantone, di cui al precedente capoverso, l'insieme delle spese cantonali assunte, dal Cantone o da altro ente sopportante l'onere dell'università, per l'eserci¬ zio della medesima. Le prestazioni d'organizzazioni ecclesia¬ stiche vanno computate con dette spese.

IV. Sussidi agli investimenti Art. 10 La Confederazione, a richiesta, concede sussidi per in generale gli investimenti, escluso l'acquisto dei terreni.

2 Sono investimenti: a. le spese d'acquisto, costruzione, locazione e trasformazione di edifici, in quanto servono all'insegnamento, alla ricerca, al benessere degli studenti o all'amministrazione della scuo¬ la; le spese di manutenzione sono escluse; se l'edificio è stato acquistato o locato, la parte del prezzo o della pigione . che concerne il terreno va dedotta; b. le spese analoghe per le cliniche, in quanto servono all'in¬ segnamento e alla ricerca e non all'assistenza medica della popolazione; c. le spese d'acquisto d'apparecchiature e mobilia, d'impianto o ingrandimento straordinario di biblioteche, purché singo¬ larmente raggiungano un ammontare stabilito dal Consiglio » federale.

1

6

Assegnazione del sussidio

Entità del sussidio

Art. 11 . La competenza d'assegnare i sussidi spetta al Consiglio fe¬ derale. Esso può delegare al Dipartimento dell'interno la fa¬ coltà d'assegnare, d'intesa con il Dipartimento delle finanze e delle dogane, quelli non eccedenti un limite fissato.

Art. 12 II sussidio è stabilito in percento delle spese elencate dall'articolo 10. Il tasso è di: a. 40%, per i Cantoni finanziariamente forti; b. 50%, per quelli di potenzialità finanziaria media; c. 60%, per quelli finanziariamente deboli.

2 Sussidi sino al 50% possono essere assegnati agli istituti sussidiati.

3 II sussidio può essere maggiorato d'un supplemento staordinario di un quinto, al massimo, qualora l'investimento ri¬ sponda ad uno specifico interesse nazionale.

1

Art. 13 1 Negazione del II sussidio va negato se l'investimento appare ingiustifidUferìmento cato> segnatamente se appare pregiudizievole ad una funzionale delia domanda cooperazione tra le università svizzere o sproporzionato allo scopo.

2 Ove, durante un periodo di sovvenzione, le domande superino l'importo complessivo riservato per i sussidi agli in-vestimenti, i progetti presentati vanno sceverati secondo im¬ portanza ed urgenza. Le domande non ritenute sono differite.

V. Periodo di sovvenzione < Somma totale per un periodo

Art. 14

4 1

La somma totale dei sussidi, da assegnare giusta la prelegge, è fissata, mediante decreto federale d'obbligatorietà generale, per uno. spazio di diversi anni (periodo di sovven¬ zione). I sussidi per investimenti correnti su diversi anni, il cui computo sia,stato accettato dal Consiglio federale almeno 6 mesi innanzi la fine d'un periodo, come anche i sussidi assegnati giusta l'articolo 3, sono garantiti per i periodi successivi.

2 La somma totale va calcolata sull'ammontare delle spese d'esercizio e d'investimento previste dai Cantoni per il mede¬ simo periodo.

sente

7 Art. 15 I Cantoni e gli istituti sussidiati notificano alla Confe- Determinazione .. .

. , .

, del fabbisogno renza universitaria svizzera (art. 19), almeno un anno e mezzo finanziario innanzi lo spirare del periodo di sovvenzione, i loro bisogni finanziari per il successivo periodo, esposti in un piano d'in¬ sieme.

2 La Conferenza universitaria esamina i piani dal profilo d'una funzionale collaborazione tra le università e gl'istituti sussidiati e comunica al Consiglio della scienza, per il Diparti¬ mento federale dell'interno, il complesso dei bisogni finanziari dei Cantoni e degli istituti nel successivo periodo di sovven¬ zione.

Art. 16 1 I1 Consiglio federale divide la somma totale, stanziata Ripartizione . ... .

.

.

.

« della somma per periodo di sovvenzione, in quote annue per i sussidi base ed totale in un importo complessivo per i sussidi d'investimento.

2 II Consiglio federale può garantire agli istituti sussidiati, periodo per periodo, un sussidio base minimo, esprimibile in cifre annue assolute oppure in percento delle spese computabili di onorari e di materiale. Le prestazioni garantite non debbono " tuttavia superare la metà degli oneri d'esercizio effettivi; esse vanno preliminarmente levate dalla quota annuale.

X

Art. 17 Se una nuova scuola superiore è dichiarata sussidiarle, Creazione dì la somma totale stanziata per il periodo di sovvenzione in istituti0" corso va aumentata, in modo che l'aiuto alle università esistenti non risulti diminuito.

2 Detta somma è parimente aumentata qualora venga dichiarato sussidiarie un istituto beneficiario di prestazioni federali importanti.

1

VI. Consiglio nazionale della scienza e Conferenza universitaria svizzera Art. 18 II Consiglio nazionale della scienza è nominato dal Con¬ Consiglio nazionale siglio federale come suo organo consultivo in materia di politica della scienza scientifica interna ed internazionale. Esso ha il compito di raccogliere e vagliare gli elementi d'una politica nazionale della scienza e della ricerca e di proporre i provvedimenti per at¬ tuarla.

1

8 2

II Consiglio federale fissa il numero dei membri del Con¬ siglio della scienza e dà le ulteriori disposizioni sulla composi¬ zione del medesimo, vegliando ad una adeguata rappresentanza sia delle diverse regioni del Paese sia delle ricerche fondamen¬ tale ed applicata. Tre membri sono nominati su presentazione della Conferenza Universitaria svizzera.

3 II Consiglio della scienza ha in particolare, nel quadro della presente legge, i compiti seguenti: a. definisce le direttive per il potenziamento e la collaborazione delle università del Paese, nel rispetto della sovranità scolastica cantonale e dell'autonomia accademica; b. si pronuncia sulle proposte, le raccomandazioni e i rapporti che la Conferenza universitaria gli sottopone, a destinazione del Dipartimento federale dell'interno, giusta l'articolo 19, capoverso 3, lettere da e ad /; c. elabora, per il Dipartimento federale dell'interno e la Con¬ ferenza universitaria, raccomandazioni sul potenziamento delle università e sull'adempimento funzionale dei loro com¬ piti d'insegnamento e ricerca; d. consiglia le università in merito alla riforma delle strutture e dei metodi di lavoro.

4 II Consiglio della scienza, con regolamento sottoposto all'approvazione del Consiglio federale, disciplina la propria organizzazione è la propria gestione.

Art.'19 1 Conferenza Compito principale della Conferenza universitaria svizzera "^vfzzèra"3 ® ^ attuare la collaborazione fra le università svizzere, secondò l'articolo 1/capoverso 1.

2 La Conferenza consta di due rappresentanti d'ogni Can¬ tone universitario del Consiglio della Scuola politecnica fede¬ rale e dell'Unione nazionale degli studenti, di due rappresen¬ tanti dei Cantoni senza università (eletti dalla conferenza dei direttori della pubblica istruzione), di un rappresentante del Consiglio ricerche del Fondo nazionale e di sei delegati della Confederazione (designati dal Consiglio federale). Questi ultimi, se, appartengono all'Amministrazione federale, hanno unica¬ mente voce consultiva. Tre membri almeno della Conferenza devono far parte del Consiglio della scienza. La Conferenza associa alle proprie deliberazioni due rappresentanti d'ogni, Cantone intenzionato a creare una scuola superiore.

3 La Conferenza ha,- innanzi tutto, i seguenti compiti spe¬ cifici;

9 a. stabilisce, tenuto conto delle direttive del Consiglio della scienza, le norme per la divisione del lavoro tra le scuole superiori ed i provvedimenti da prendere in comune; b. cura i contatti con gli studenti; c. definisce le direttive per le condizioni d'ammissione, i pro¬ grammi d'insegnamento ed i regolamenti d'esame dei diffe¬ renti indirizzi, come anche per il reciproco riconoscimento degli studi e dei diplomi; d. esercita la sorveglianza sulle istituzioni collettive delle scuole superiori; e. esamina le domande di sussidio d'investimento, giusta il capo IV, e presenta proposte al Consiglio della scienza; /. elabora, a destinazione del Consiglio della scienza, racco¬ mandazioni per fissare gli ammontari massimi degli onorari, di cui all'articolo 5, capoverso 2, lettera b; g. trasmette al Consiglio della scienza, corredandoli d'un pre¬ avviso, i rapporti degli assegnatari dei sussidi, di cui all'arti¬ colo 20, capoverso 1 ; h. riferisce al Consiglio della scienza circa i bisogni finanziari, delle università e degli istituti sussidiati, per il prossimo pe¬ riodo di sovvenzione, giusta l'articolo 15; ì. studia i problemi connessi con la creazione di università (art. 2, cpv. 3) ed istituti sussidiatoli (art. 3) per far proposte al Consiglio della scienza; k. dà il proprio parere sui problemi generali sottoposti dal Dipartimento federale dell'interno, dal Consiglio della scienza, dal Consiglio ricerche del Fondo nazionale o dai Cantoni universitari.

4 La Conferenza si dà un regolamento d'organizzazione e gestione. Essa consegna ogni anno ai Dipartimento federale del¬ l'interno un rapporto concernente la propria attività; il rap¬ porto va presentato per preavviso al Consiglio della scienza.

VII. Obbligo d'informare e rapporto Art. 20 " 1 Gli assegnatari dei sussidi fanno ogni anno, tramite la Obbligo d'inConferenza universitaria, rapporto alla Confederazione sull'at- assegnafari ' tività, l'impiego dei mezzi ricevuti, i piani di sviluppo, i progetti dei suss,dl di riforma delle strutture e. dell'insegnamento e l'attuazione dei medesimi.

2 1 Cantoni, il Consiglio della Scuola politecnica federale e gli istituti sussidiati notificano tutti i loro piani d'ampliamento alla Conferenza universitaria.

10 3

1 Cantoni e gli istituti sussidiati forniscono alla Confede¬ razione, direttamente o mediante la Conferenza universitaria, i dati utili per l'applicazione della legge o l'allestimento delle statistiche.

4 Resta riservato, l'obbligo dei Cantoni e degli istituti sus¬ sidiati d'informare circa il fabbisogno finanziario (art. 15).

Art. 21 1 Rapporto del II Consigliq federale, alla fine del periodò di sovvenzione Consiglio o, nell'ambito di un periodo, almeno alla fine d'un triennio, federale .

sottopone all'Assemblea federale un rapporto su le misure prese nel quadro della presente legge, le esperienze fatte applicandola e le prospettive di sviluppo delle università svizzere.

2 II rapporto dèi Consiglio federale deve vagliare le misure di potenziamento delle università cantonali relativamente allo sviluppo complessivo della cultura e della ricerca in Svizzera.

Vili. Disposizioni finali e transitorie Art. 22 Entrata 1 La rpresente legge entra in vigore il 1° gennaio 1969.

tn vigore . ' ed esecuzione 2 jj Consiglio federale è incaricato d'eseguirla.

3

Con ordinanza d'esecuzione verrà segnatamente anche stabilita la misura dei sussidi assegnabili per gli investimenti correnti all'entrata in vigore della legge, specialmente per le costruzioni in cantiere.

Art. 23 Disposizioni Cantoni emanano le disposizioni necessarie all'applicaaP c antonaue zióne della presente legge. Tali disposizioni vanno comunicate al Dipartimento federale dell'interno.

2 Esse disciplinano:, a. .la pianificazione e la preparazione dell'ulteriore amplia¬ mento delle università, relativamente anche alla riforma delle strutture e dell'insegnamento, in particolare: organi competenti, procedura, eventuale assegnazione speciale dei sussidi base; b. la rappresentanza, entro la Conferenza universitaria; c. i rapporti da presentare, giusta la legge, alle autorità fede¬ rali, nonché i progetti e le decisioni da comunicare alla Con¬ ferenza universitaria;

11 d. le rilevazioni statistiche ordinate dalla Confederazione, de¬ finendo, in particolare, gli uffici competenti a condurle; e. l'organizzazione e le attribuzioni dei servizi d'orientazione professionale e di consulenza agli studenti nell'università; f. la compilazione del presuntivo e la presentazione dei conti.

3 Per l'orientazione professionale universitaria, il capo¬ verso 2, lettera e, è analogicamente applicabile pure ai Cantoni senza università.

Art. 24 1

II sessennio-1969-1974 è il primo periodo di sovvenzione. Primo periodo di sovvenzione 2 Per detto periodo, la somma totale dei sussidi giusta la presente legge è di 1150 milioni di franchi. La parte del sussidio base è di 500 milioni, quella del sussidio per investimenti è di 650 milioni. La prima quota annuale del sussidio base è fissata a 60 milioni e verrà pagata nel 1970; il Consiglio federale sta¬ bilisce le quote ulteriori.

3

In deroga agli articoli 5, 6 e 7, il Consiglio federale può decidere che, per i due primi anni, il calcolo del sussidio base non si faccia sui dati dell'anno accademico o civile precedente, bensì su quelli d'un altro lasso di tempo.

Art. 25 1

Durante il primo periodo di sovvenzione, ogni Cantone Connessione può pretendere almeno un sussidio base annuale corrispondente ^rd^munento^ a un sesto del totale dei sussidi federali corrispostigli nel triennio 1966- 1968, in virtù del decreto federale 16 giugno 1966 istitutivo d'un ordinamento provvisorio di sowenzionamento delle spese cantonali per le università. Ove, per un Can¬ tone, la somma in questione superi quella cui avrebbe di¬ ritto giusta il combinato disposto degli articoli 4 e seguenti e dell'articolo 24, il soprappiù va prelevato dalla quota annua del sussidio base, prima d'ogni altra assegnazione.

2 Un Cantone ha diritto al sussidio per investimenti solo se, dopo il 1966, abbia speso o riservato, per effettivi progetti di investimento (compreso l'acquisto d'aree per scopi universitari), almeno la metà dell'ammontare degli aiuti federali ricevuti durante il triennio 1966-1968.

12 Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 28 giugno 1968.

Il Presidente: E. Wipfli Il Segretario: Sauvant Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 28 giugno 1968.

Il Presidente: H. Conzett Il Segretario: Chevalier

Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'ar¬ ticolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 28 giugno 1968.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Huber

Data della pubblicazione: 5 luglio 1968.

Termine d'opposizione: 3 ottobre 1968.

13

Termine d'opposizione: 3 ottobre 1968

Legge federale che modifica quella sull'ordinamento dei funzionari federali (Del 28 giugno 1968)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dei 7 febbraio 1968 1, decreta: I La legge federale del 30 giugno 1927 2 sull'ordinamento dei funzionari federali è modificata come segue: 1

1

la la 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a lla 12a 13a

Art. 36 Gli stipendi dei funzionari sono fissati secondo la scala seguente:

classe classe classe classe classe classe classe classe classe classe classe classe classe classe

di di di di di di di di di di di di di di

stipendio, stipendio stipendio stipendio stipendio stipendio stipendio stipendio stipendio stipendio stipendio stipendio stipendio stipendio

Stipendio ' annuo mimmo massimo fr.

fr.

grado a ... .

. , 41 700 48 770 44 350 . . .

37 280 . '. . .

...

33 430 40 500 36 650 . . .

29 580 ...

25 980 33 050 . . ...

23450 30 520 . . . .

29 240 22170 ...

20 890 27 960 . . .

19610 26 680 . .

18 370 25 440 .

. .

17 370 24 440 ....... . . .

16 430 23 450 . . . ... . ...

15490 22 460 . .. ..

14 760 21650

1 FF 2

1968 I, 209.

CS /, 453 (A III J 1).

1

14

14a 15a 16a 17a 18a 19a 20a 21a 22a 23a 24» 25a

classe classe classe classe classe classe classe classe classe classe classe classe

di stipendio di stipendio di stipendio di stipendio di stipendio di stipendio di stipendio di stipendio di . stipendio di stipendio di stipendio di stipendio

. .

..........

.

.

. . .

.

.x .

. .

Stipendio annuo minimo massimo fr. fr.

14 200 20 840 13 820 20030 13 580 19 220 13340 18420 13110 17 620 12890 16 820 12670 16020 12 460 15 220 12 270 14 470 12 080 13 870 M 890 13410 11 700 13 020

2 Gli stipendi annui dei seguenti funzionari sono fissati dal Consiglio federale: a. fino a 72 600 franchi per i direttori generali e i direttori di circondario delle Ferrovie federali svizzere, i direttori generali dell'Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi e, se devono soddisfare a esigenze straordinariamente elevate a cagione della funzione, per i capi di divi¬ sione; b. fino a 58 400 franchi per i capi delle divisioni sottoposte direttamente ai Dipartimenti, se non siano da retribuirsi secondo la lettera a, e, ove le esigenze della funzione siano equivalenti, per gli altri capi di divisione e i funzionari, che siano da equipararsi a questi ultimi.

3

Per eccezione, allo scopo di procurare la collaborazione di persone di capacità eminenti, di conservarle al servizio della Confederazione o di rico¬ noscerne i meriti, l'autorità eleggente può, con il consenso del Consiglio fede- ' rale, accordare degli stipendi che superano fino al trenta per cento i massimi stabiliti nei capoversi 1 e 2.

Art. 41, cpv. 2 L'autorità eleggente determina l'importo dell'aumento straordinario, tenendo conto dei futuri aumenti ordinari, in modo che il massimo previsto per la nuova funzione sia raggiunto, al più tardi, allo spirare dell'anno nel quale il funzionario avrà compiuto il quindicesimo anno di servizio e il quinto anno nella sua nuova funzione.

2

Art. 43 Contraendo il suo primo matrimonio, il funzionario di sesso maschile, ha diritto a un assegno unico di 1000 franchi. L'assegno è versato anche al funzionario vedovo o divorziato, di sesso maschile, che si risposa, se non 1

15 l'ha già ricevuto per un matrimonio precedente. Il funzionario che pone termine al rapporto d'impiego entro un anno dalla data del suo matrimonio può essere tenuto a rimborsare, totalmente o in parte, l'assegno ricevuto.

2 Alla nascita d'un figlio legittimo, il funzionario ha diritto a un assegno unico di 250 franchi. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni del paga¬ mento dell'assegno in caso di nascita d'un figlio illegittimo.

3 II funzionario ha diritto a un assegno per ogni figlio minore di 18 anni; se il figlio è ancora a tirocinio o agli studi, il diritto all'assegno dura sino alla fine degli stessi, ma al massimo fino al compimento del venticin¬ quesimo anno d'età. L'assegno importa annualmente 600 franchi per i figli minori di 12 anni e 720 franchi per quelli che hanno compiuto il dodicesimo anno d'età. Il Consiglio federale disciplina entro questi limiti il diritto al¬ l'assegno per i figli maggiori di 18 anni che sono incapaci di guadagnarsi la vita o hanno un reddito modesto, come anche per i figli che non sono inte¬ ramente a carico del funzionario.

13. Misure di previdenza in caso d'invalidità, di vecchiaia e di morte, come anche di malattia e d'infortunio Art. 48 II funzionario è assicurato contro le conseguenze economiche dell'in¬ validità, della vecchiaia e della morte presso una delle casse d'assicurazione della Confederazione (cassa federale d'assicurazione, cassa pensioni e di soc¬ corso per il personale delle Ferrovie federali svizzere).

1

2

II Consiglio federale e le Ferrovie federali svizzere emanano gli sta¬ tuti delle casse di assicurazione, i quali vanno approvati dall'Assemblea federale. Gli statuti definiscono segnatamente l'obbligo di assicurarsi, le condizioni e le prestazioni assicurative, i contributi della Confederazione e dei membri, come anche il diritto d'essere consultati.

3 È nulla qualsiasi cessione o costituzione in pegno dei diritti a presta¬ zioni di una cassa d'assicurazione. Le prestazioni versate alle vedove e agli orfani non possono essere gravate di alcuna imposta successoria.

4

Possono essere computati nelle prestazioni di una cassa d'assicura¬ zione i crediti della Confederazione, rispetto à un funzionario, risultanti dal diritto di regresso e dal diritto al risarcimento dei danni, conformemente agli articoli 7 e 8 della legge federale del 14 marzo 19581 sulla responsabi¬ lità. La compensazione non è però ammessa con le prestazioni pagate ai superstiti. Del rimanente, sono applicabili le disposizioni del CO sulla com¬ pensazione (art. 120 e seg.). ' 1

RU 1958, 1489 (A III G).

1

16 5

Rispetto a un terzo responsabile di un evento suscettivo di provocare' prestazioni delle casse, quest'ultime sono surrogate nei diritti del membro e dei suoi superstiti, fino a concorrenza delle loro prestazioni.

6 II Consiglio federale emana le prescrizioni sulle prestazioni in caso di malattia o d'infortunio del funzionario. Esso può istituire casse malati pro¬ prie, oppure obbligare il funzionario ad affiliarsi ad una cassa malati rico¬ nosciuta dalla Confederazione. Esso può delegare tali competenze a servizi subordinati.

Art. 49 ' 1 AÌ compimento del ventesimo anno di servizio presso la Confedera-, zione, come anche alla fine di ogni consecutivo periodo quinquennale di servizio, l'autorità eleggente, secondo il proprio apprezzamento, può accor¬ dare al funzionario una gratificazione pari a un mese di stipendio.

2 Al funzionario, che lascia il servizio della Confederazione a cagione d'invalidità o di vecchiaia, può essere assegnata una somma pari a un quinto dello stipendio mensile, per ogni anno intero dopo.il compimento del 15.mo anno di servizio oppure, dopo il compimento del 20.mo anno di servizio, per ogni anno intero consecutivo al versamento d'una gratificazione.

II Con riserva del capoverso 2, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1969. Alla stessa data è abrogata la legge federale del 30 settembre 19191 sulla cassa di assicurazione dei funzionari, impiegati e operai , federali ed è modificato come segue l'articolo 10, capoverso 2, lettera m della legge federale del 23 giugno 1944.2 sulle Ferrovie federali svizzere: m. stabilisce gli statuti della cassa pensioni e di soccorso del personale delle Ferrovie federali, con riserva dell'approvazione da parte dell'Assemblea federale.

2 II Consiglio federale può decretare, per i funzionari in servizio alla fine del 1968, il versamento di un'indennità unica ammontante, al massimo, alla metà della differenza tra io stipendio, inclusa l'indennità di rincaro, se¬ condo il diritto'precedente e lo stipendio determinato secondo la presente legge. Il contributo unico, giusta l'articolo 15, capoverso 2, degli statuti della cassa d'assicurazione, dovuto per l'aumento del guadagno annuo il 1° gennaio 1969, può essere computato nell'indennità unica, di cui non è però tenuto conto per-la determinazione del guadagno assicurato. Un'indennità
proporzionata può essere corrisposta ai funzionari che lasciano il servizio della Confederazione tra il 1° luglio e il 31 dicembre 1968, con diritto ad una prestazione periodica della cassa d'assicurazione, o ai loro superstiti beneficianti dello stesso diritto. < 1

^CS/, 811 (AIIIK).

2 CS 7, 195 (A XIIIC).

.

17 3 1 guadagni annui determinanti, sui quali saranno fondate le presta¬ zioni ai beneficiari di pensioni delle due casse di assicurazione viventi il 1° gennaio 1969, verranno aumentati del 17 per cento, ma al minimo di 1530 franchi e al massimo fino al guadagno assicurato della pertinente classe di stipendio, calcolato secondo il nuovo diritto. L'onere suppletivo risultante per la riserva matematica dev'essere ammortato mediante contributi della Confederazione e delle Ferrovie federali, equivalenti alle indennità di rin¬ caro incorporate nelle pensioni.

4

II Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione ed emana le altre disposizioni transitorie. Quest'ultime possono contenere, per l'entrata in vi¬ gore della presente legge, le disposizioni deroganti agli articoli 15, capoverso 2, e 16, capoverso 2, degli statuti delle casse d'assicurazione del personale e applicabili ai contributi unici, riscossi a cagione dell'aumento del guadagno assicurato.

, Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 28 giugno 1968.

Il Presidente: H. Conzett Il Segretario: Chevalier Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 28 giugno 1968.

Il Presidente: Wipfli Il Segretario: Sauvant

Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge fede¬ rale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risolu¬ zioni federali.

Berna, 28 giugno 1968.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Huber Data della pubblicazione: 5 luglio 1968.

Termine d'opposizione: 3 ottobre 1968.

Foglio Federale, 1968, Voi. Il

% ,

2

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Legge federale sull`aiuto alle università (Del 28 giugno 1968)

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31.12.1968

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