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Foglio Federale Berna, 4 ottobre 1968 Anno LI Volume II N° 40 Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 18, con allegata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co.

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10033 Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente l'approvazione di un accordo fra la Svizzera e gli Stati Uniti dell'America del Nord sul versamento reciproco di talune rendite delle assicurazioni sociali (Del 4 settembre 1968) Onorevoli signori Presidente e Consiglieri, Con il presente messaggio abbiamo l'onore di sottoporre alla vostra approvazione un accordo conchiuso sotto forma di scambio di note fra la Svizzera e gli Stati Uniti dell'America del Nord, del 27 giugno 1968, con¬ cernente il versamento delle rendite delle assicurazioni - vecchiaia, super¬ stiti e invalidità dell'uno degli Stati ai cittadini dell'altro che sono domi¬ ciliati all'estero.

I. Premesse 1. Fino al presente scambio di note, nessun accordo di sicurezza so¬ ciale esisteva fra la Svizzera e gli Stati Uniti, di modo che i diritti dei cittadini di uno degli Stati alle prestazioni delle assicurazioni - rendite del¬ l'altro (assicurazione - vecchiaia e superstiti e assicurazioni - invalidità) erano regolati unicamente dalla legislazione nazionale di ognuno dei due paesi; da ciò si ebbe la seguente situazione: Per quanto concerne la legislazione svizzera, i cittadini americani non potevano ricevere delle prestazioni che dopo 10 anni di versamento di quote alla AVS e alla AI e solamente fino a tanto ch'essi conservavano il Foglio Federale, 1968, Voi. Il

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622 loro domicilio in Svizzera (applicazione degli art. 18, 2° al. LAVS e 6, 2° al. LAI).

La legislazione ' sociale americana, da parte sua, siccome pone, per norma generale, i cittadini stranieri su un piano d'uguaglianza con i citta¬ dini americani, mette determinate limitazioni al versamento di pensioni fuori degli Stati Uniti ai non nazionali.

Così fino ^1 30 giugno 1968, le rendite della «Social Security» ame¬ ricana non erano versate agli stranieri residenti fuori del territorio degli Stati Uniti se non nei casi seguenti: a. Allorché essi erano cittadini d'uno Stato verso il quale gli Stati Uniti si erano obbligati con una convenzione entrata in vigore prima del 1° gennaio 1957 a versare le loro prestazioni all'estero, o b. Allorché la legislazione dello Stato di cui erano cittadini prevedeva la possibilità per i cittadini degli Stati Uniti di beneficiare delle pre¬ stazioni acquisite secondo questa legislazione, in qualunque altro Stato o ancora c. Allorché questi cittadini avevano versato delle quote alla sicurezza sociale americana durante 10 anni almeno o soggiornato negli Stati Uniti durante il medesimo lasso di tempo.

Se nessuna di queste condizioni vien adempiuta, il versamento all'estero di prestazioni sociali non è possibile. Risulta da quanto detto che, allorché erano domiciliati fuori degli Stati Uniti, i cittadini sviz¬ zeri ricevevano le rendite alle quali avevano diritto nelle assicurazioni so¬ ciali americane solo se adempivano la condizione di 10 anni d'assi¬ curazione o di soggiorno negli Stati Uniti.

2. Questa situazione non è cèrto soddisfacente nelle relazioni fra due Stati che, come vedremo qui appresso, hanno ognuno un'importante colonia sul territorio dell'altro. Delle relazioni ufficiali fra amministra¬ zioni competenti svizzere e americane ebbero luogo nel 1960, a Washing¬ ton, all'occasione del viaggio negli Stati Uniti di una delegazione svizzera a due congressi internazionali di sicurezza sociale. Tuttavia i colloqui che i rappresentanti svizzeri tennero in quest'occasione con i loro colleghi ameri¬ cani non ebbero un risultato positivo. Mentre la Svizzera intendeva conclu¬ dere un'ampia convenzione « classica » di sicurezza sociale con le usuali concessioni ed obblighi da una parte e dall'altra,' gli Stati Uniti non furono in grado di firmare un accordo
derogante alla loro legislazione di sicurezza sociale, la quale non ammetteva più, a partire dal 1° gennaio 1957, la conclusione di tali convenzioni. Inoltre, secondo la concezione ame¬ ricana, una convenzione di questo genere non avrebbe prevalenza alcuna sul diritto nazionale americano applicato dopo la convenzione. La situa¬ zione restò da allora immutata.

623 3. Fra le misure di economia che gli Stati Uniti hanno preso recente¬ mente si trova una legge che completa lo «Social Security Act» e sopprime, a partire dal 1° luglio 1968, la terza eventualità in cui gli stranieri pos¬ sono ricevere le loro rendite fuori degli Stati Uniti (lettera c più sopri); vale a dire, quella secondo cui il versamento di rendite fuori del territorio degli Stati Uniti è autorizzato allorché 10 anni di assicurazione o di sog¬ giorno negli Stati Uniti sono adempiti; proprio dunque la sola che pe>metteva a cittadini svizzeri di beneficiare delle loro rendite americane in Svizzera. A dire il vero,' queste persone avrbbero potuto continuare a percepire le loro rendite in Svizzera a condizione ch'esse si fossero rese negli Stati Uniti una volta al mese e ivi avessero soggiornato durante un mese intero ogni 6 mesi. Ma è evidente che malgrado ciò, la massima parte dei nostri compatrioti titolari di rendite della «Social Security» erano minacciati di perdere i loro dirtti dal mese di luglio 1968. Così la questione della conclusione di un accordo di sicurezza sociale si pose all'improvviso urgentemente. 1 II. L'assicurazione delle rendite degli Stati Uniti Introdotta poco a poco dopo il 1935, l'assicurazione di rendite copre oggigiorno praticamente l'insieme della popolazione attiva (salariati e indi¬ pendenti) degli Stati Uniti. Ogni persona esercitante un'attività lucra¬ tiva è tenuta a versare le quote, ad eccezione degli indipendenti il cui reddito annuale ammonta a meno di 400 § (1720.-- fr. al corso di 4.30), della donna o del marito che lavora al servizio del suo congiunto, dei sa¬ lariati al servizio dello Stato che beneficiano di una cassa - pensioni e di qualche altro caso. Per i salariati le quote importano attualmente il 7,6% del salario, per un massimo, dal 1° luglio 1968, di 7600 $ (32 680 fr.)

per anno. Il padrone e il salariato pagano ognuno la metà di questa quota.

Quanto alla quota che è a carico degli indipendenti essa è fissata, per l'anno 1968, al 5,9 per cento, essendo il limite del reddito annuale sog¬ getto a quote lo stesso che per i salariati. Questi tassi ammonteranno pe¬ riodicamente nel corso dei prossimi anni e dovrebbero raggiungere, sotto riserva della modifica della legislazione, il 10 per cento per i salariati e il 7 per cento per gli indipendenti
per gli anni 1973 e seguenti.

Le prestazioni comprendono delle rendite di vecchiaia versate dall'età di 65 anni (o di 62 anni se le condizioni d'assicurazione sono adempite in questo momento, ma allora la rendita vien ridotta), di rendite d'invalidità Ohe sono accordate in caso d'incapacità fisica o mentale di esercitare una attività lucrativa, delle rendite di superstiti alla vedova (e in certi casi al vedovo), agli orfani e ai genitori allorché questi furono almeno per la metà a carico dell'assicurato, inoltre degli assegni per decesso e rendite sup¬ plementari per le persone da mantenere.

624 Per quanto concerne il diritto alle prestazioni, le condizioni dell'inizio del diritto sono la realizzazione dell'evento assicurato e una certa durata dell'assicurazione (copertura). Questa durata dell'assicurazione varia secondo le prestazioni: per le rendite di vecchiaia essa è attualmente, di regola generale e sotto riserva delle disposizioni speciali concernenti dei casi di transizione, di un quarto del periodo che è trascorso fra il 1951 o il 21° anniversario (se questo cade dopo il 1950) e l'annata della realiz¬ zazione del rischio (anni di base). Attualmente e per numerosi anni ancora, la durata della necessaria copertura aumenta di un trimestre per anno. Una persona che domanda una rendita di vecchiaia all'età di 65 anni nel 1968, deve presentare una copertura di 17 trimestri almeno per acquisire un di¬ ritto alla rendita. Nel 1969 saranno necessari 18 trimestri e così di seguito, fino che, nel 1991, la copertura richiesta di un quarto sia di 40 trimestri, numero che costituirà la durata minima regolare di assicurazione per l'acquisto di un diritto alla rendita. La medesima regola si applica alle ren¬ dite dei superstiti a meno che, in certi casi, non torni più favorevole la re¬ gola stando alla quale basta che nel corso dei 13 trimestri precedenti imme¬ diatamente l'evento assicurato, almeno 6 trimestri siano dei trimestri d'assicurazione. Per quanto concerne le rendite d'invalidità, si assimila l'dnizio dell'invalidità all'età che dà diritto alla rendita di vecchiaia (65.

anni) e si esige, per la concessione di una rendita, la stessa minima coper¬ tura di quella che sarebbe richiesta se il richiedente avesse raggiunto l'età di 65 anni (ossia 17 trimestri nel 1968, 18 nel 1969 e così di seguito).

Oltre a questa condizione, è necessario che il richiedente abbia 20 trime¬ stri d'assicurazione nel corso dei 40 trimestri precedenti immediatamente l'evento assicurato.

Quanto agli importi delle prestazioni, essi si calcolano sulla media dei salari nel corso del periodo di riferimento. A titolo d'esempio, la ren¬ dita di vecchiaia o d'invalidità per una persona sola può variare fra un minimo di 55 $ (236 fr.) al mese e un massimo di 218 $ (937 fr.), la rendita di vecchiaia per coniugi oscilla fra 82 e 317 $ (353 e 1363 fr.) e l'importo totale delle prestazioni per una famiglia intera,
tenuto conto degli assegni per i fanciulli, varia fra 83 e 434 $ (357 e 1866 fr.) al mese. Si deve tuttavia notare che gli importi massimi indicati non possono ancora es¬ sere raggiunti attualmente, siccome l'importo massimo soggetto alle quote (che permette un aumento delle prestazioni) ha potuto essere rilevato solo recentemente. Tuttavia è interessante constatare che la legislazione ame¬ ricana persegue lo scopo di concedere delle rendite massime per copp'a (coniugi) equivalenti al 50 per cento del salario medio normativo. Per terminare questa breve esposizione delle assicurazioni americane, va rile¬ vato ancora che le rendite sono ridotte oppure anche soppresse comple¬ tamente allorché il beneficiario continua, dopo i 65 anni, ad esercitare un'attività lucrativa i cui redditi sorpassano determinati limiti. Tuttavia, a partire dall'età di 72 anni compiuti, le prestazioni non sono più ridotte nonostante l'esistenza di un reddito accessorio.

625 III. I colloqui 1. Appena le autorità federali ebbero conoscenza delle restrizioni cui abbiamo accennato più sopra, esse si misero in rapporto con le autorità americane per il tramite dell'Ambasciata degli Stati Uniti a Berna onde cer¬ care una soluzione tendente ad evitare ai nostri concittadini i gravi incon venienti connessi con j nuovi provvedimenti. Secondo le indicazioni for¬ nite a queste autorità, si tratta di circa 250 cittadini svizzeri viventi fuori degli Stati Uniti, i quali sono attualmente titolari di rendite della sicurezza sociale americana e che si trovavano minacciati di perdere a breve sca¬ denza queste prestazioni costituenti in molti casi i loro soli o essenziali mezzi di mantenimento.

2. Data la pratica seguita dalla Confederazione in materia di sicu¬ rezza sociale internazionale, si pose dapprima la questione della conclu¬ sione di una convenzione in debita forma. Si rivelò tuttavia subito che questo procedimento non avrebbe dato il risultato desiderato (vale a dire non permetterebbe di evitare gl'immediati inconvenienti delle misure ame¬ ricane), poiché una simile convenzione non avrebbe potuto essere conclusa né esser messa in vigore tempestivamente. Ma indipendentemente da ciò risultò subito che gli Stati Uniti non avevano modificato il loro punto di vista per quanto concerne la conclusione di una convenzione e che, come per il passato, essi erano decisi a non firmare nessun atto del genere.

Infine, un tentativo di far riportare l'effetto delle misure americane ad una ulteriore data, rimase senza successo.

3. In queste condizioni ed in modo 'particolare al fine di aiutare i nostri compatrioti prima della scadenza fatidica del 1° luglio 1968, le auto¬ rità federali competenti per questo affare (ossia il Dipartimento poli¬ tico federale e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali) ottennero l'auto¬ rizzazione dal Consiglio federale di seguire il procedimento proposto dalle autorità americane, vale a dire di procedere ad uno scambio di note per regolare la questione. A questo riguardo, la posizione degli Stati Uniti era la seguente: poiché la legislazioné americana contiene le clausole necessarie alla concessione dell'uguaglianza di trattamento allorché uno Stato accorda, da sua parte, l'uguaglianza di trattamento ai cittadini ame¬ ricani, bastava una dichiarazione
della Svizzera di accordare agli Amencani un identico trattamento a quello degli Svizzeri, affinchè queste clau¬ sole della legislazione americana funzionassero, da parte loro, nei confronti dei cittadini svizzeri. Ora un semplice scambio di note bastò per constatare da una parte l'assunzione dell'obbligo svizzero e dall'altra parte il funziona¬ mento delle clausole americane. Evidentemente, e come lo dimostreremo ancora, si tratta di una forma piuttosto rudimentale di accordo interna¬ zionale, ma, viste le circostanze, essa costituiva la sola procedura che con¬ seguisse lestamente lo scopo.

626 Presa la decisione di .principio, le cose avanzarono rapidamente grazie, non per ultimo, alla comprensione e alla buona volontà delle autorità americane e della Ambasciata degli Stati Uniti a Berna, che teniamo a ri¬ levare.

IV. Il contenuto dello scambio di note 1. Campo d'applicazione e pagamento delle prestazioni all'estero . La regolamentazione ohe vi sottoponiamo non si applica che alle assi¬ curazioni delle rendite, vale a dire alle assicurazioni - vecchiaia, superstiti e invalidità e, in queste assicurazioni, solamente alle rendite ordinarie.

Dal canto svizzero, le restrizioni al versamento delle prestazioni agli stranieri contenute negli articoli 18, 2° alinea LAVS e 6, 2° alinea LAI sono attenuate nel senso che i cittadini americani hanno d'ora in poi diritto alle rendite ordinarie di queste assicurazioni allorché abbiano versato delle quote durante almeno 5 anni, il diritto restando effettivo pur se risiedono ·fuori del territorio della Confederazione. Gli Stati Uniti avevano chiesto originariamente per i loro cittadini completa uguaglianza di trattamento con i cittadini svizzeri, vale a dire la . concessione di un diritto ad una rendita già dopo un anno di pagamento delle quote. Una simile conces¬ sione avrebbe tuttavia creato una'sproporzione troppo accentuata nelle condizioni da adempire da una parte e dall'altra nelle due assicurazioni, poiché un diritto verso l'assicurazione americana vien per principio solo ammesso se un quarto della possibile durata totale dell'assicurazione ri¬ sulta coperto da periodi d'assicurazione per l'apertura del diritto (attual¬ mente 3 anni e tre quarti su 17 anni possibili e fino al 1991 10 anni su 44).

Cosi ci si mise d'accordo su detto periodo minimo di pagamento delle quote di 5 anni nelle assicurazioni svizzere, ciò che corrisponde del resto alle condizioni che figurano nelle convenzioni' concluse dalla Svizzera prima del 1960. Nel dominio dell'1 AI si deve notare più particolarmènte che i cit¬ tadini americani avranno diritto alle rendite ordinarie allorché l'in¬ validità è capitata in Svizzera e che una rendita sarà pure versata al suo titolare se questi abbandonerà il territorio della Confederazione. Per i cit¬ tadini degli Stati Uniti che hanno versato delle quote durante meno di 5 anni, la regolamentazione in vigore finora è sempre
applicàbile, vale a dire ch'essi hanno diritto al rimborso delle proprie quote nei limiti del¬ l'ordinanza del Consiglio federale, del 14 marzo 1952, sul rimborso agli stranieri e agli apolidi delle quote versate all'assicurazione - vecchia e super¬ stiti. A questo/riguardo si deve rilevare che la Svizzera non poteva trattare i cittadini americani meno bene che i cittadini dei paesi coi qqali essa non è legata da . una convenzione .e ohe, secondo questa ordinanza, hanno diritto al rimborso delle quote personalmente versate alla assicu¬ razione - vecchiaia e superstiti.

627 . Dal canto americano si è dichiarato, di riscontro alle concessioni fatte dalla Svizzera, che le condizioni, cui la legislazione degli Stati Uniti sotto¬ pone il versamento delle sue prestazioni all'estero, sono considerate adem¬ pite dalla legislazione svizzera (vedasi lettera b, del capitolo I più sopra).

I nostri concittadini, essendo d'ora in poi trattati esattamente come i citta¬ dini degli Stati Uniti, possono beneficiare delle prestazioni della «Social Security» in Svizzera o altrove senza restrizione. Ciò significa (data la sop¬ pressione, segnalata qui sopra, della clausola secondo cui i cittadini dei paesi che non hanno una convenzione con gli Stati Uniti e che non ac¬ cordano l'uguaglianza di trattamento ai cittadini americani, ricevevano le loro rendite all'estero solo se essi avessero soggiornato o pagato delle quote agli Stati Uniti durante 10 anni) che i cittadini svizzeri potranno beneficiare delle loro rendite americane fuori degli Stati Uniti (come i cit¬ tadini americani) in tutti i casi nei quali essi le avranno acquisite con la durata minima delle quote (dunque per meno di 10 anni d'assicurazione).

2. Entrata in vigore Lo strumento contiene una disposizione stando alla quale la conven¬ zione entra in vigore il 1° luglio 1968, ciò che significa che a partire da questa data le prestazioni svizzere possono essere versate ai cittadini americani, mentre nessuna interruzione interviene nel versamento delle prestazioni, della sicurezza sociale degli Stati Uniti, poiché è da questa data che la legislazione svizzera adempie le condizioni richieste. Va consi¬ derato una rara eccezione il fatto che il Consiglio federale metta in vigore un accordo internazionale prima dell'approvazione da parte del Parlamento., Nel presente caso risultava giustificato questo modo di procedere rispetto all'urgenza e all'importanza della soluzione per i nostri concittadini. Se si avesse atteso la fine della procedura d'approvazione parlamentare, un certo numero di svizzeri si sarebbero trovati in una situazione assai spia¬ cevole o addirittura precaria. Orbene, solo questa messa in vigore senza ter¬ mine poteva preservare gli interessi degli svizzeri beneficiari di rendite ame¬ ricane. Naturalmente la nota svizzera contiene, va da sé, una risei va relativa all'approvazione da parte del parlamento.
3. Durata di validità La validità dello scambio di note e della regolamentazione è limitata ad un anno. Se non sopravviene alcuna disdetta da parte di una delle parti, essa si rinnova tacitamente d'anno in anno.

628 V. Le ripercussioni finanziarie dello scambio di note Le considerazioni d'ordine ' finanziario concernenti l'assicurazione vecchiaia e superstiti e l'assicurazione - invalidità, che noi vi abbiamo sotto¬ posto in più messaggi concernenti le convenzioni di sicurezza sociale, con¬ servano la loro validità per il presente accordo. L'introduzione di rendite pro rata temporis in materia di assicurazione rendite ha apportato la garan¬ zia della individuale equivalenza delle quote e delle corrispondenti ren¬ dite dal 1° gennaio 1960, almeno per i casi di persone entrate relativa¬ mente giovani nell'assicurazione, il che è particolarmente il caso per i cittadini americani in Svizzera. Del resto ci si deve attendere, come lo indi-, cano le cifre che seguono, che un numero di casi si liquideranno con il rimborso delle quote personali dell'assicurato. A questo riguardo, le se¬ guenti indicazioni concernenti le colonie americane in Svizzera e quella svizzera negli Stati Uniti sono di particolare interesse: Alla fine dell'anno 1967, si contavano 10 012 cittadini americani in Svizzera, di cui 8844 persone erano in possesso di un permesso di soggiorno e 1168 titolari di un permesso di dimora. Nella prima categoria si conta¬ vano 2037 persone esercitanti un'attività lucrativa, mentre circa 400 di¬ moranti sono attivi in Svizzera. D'altra parte risulta dalle cifre 'disponibili che il rinnovamento della colonia americana in Svizzera avviene con ritmo rapido: su "836 persone esercitanti un'attività lucrativa, le quali avevano ottenuto un permesso di soggiorno per la prima volta all'inizio del 1963, solo 148 sono ancora in Svizzera dopo 4 anni ossia all'inizio del 1968 (17,4% contro 28% per l'insieme degli stranieri in Svizzera) e, per un lasso di 5 anni, si stima che solo dal 10 al 15 per cento degli americani siano an cora in Svizzera.

Infine si rileverà che nel 1966 solo 10 cittadini americani avevano diritto a delle semplici rendite di vecchiaia (5 uomini e 5 donne), che l'AVS non versò che una sola rendita per coppia e 3 rendite complemen¬ tari per sposi a cittadini americani, mentre che una sola rendita dell'Ai fu versata a quest'epoca.

Quanto alla colonia svizzera. negli Stati Uniti, i suoi effettivi erano i seguenti al 31 dicembre 1967: 16 850 persone immatricolate che godevano della sola nazionalità
svizzera e 13 220 doppi nazionali immatricolati, ossia in totale 30 070 persone alle quali si può aggiungere un numero calcolato a circa un migliaio di non immatricolati. Il numero dei cittadini svizzeri negli Stati Uniti è aumentato dall'anno 1966 (senza contare i non imma¬ tricolati) di 2347 anime. . .

VI. Considerazioni finali Per terminare non vorremmo mancare di attirare la vostra attenzione sul carattere eccezionale dell'intesa che vi sottoponiamo. Questo carattere

629 è dovuto, l'abbiamo dimostrato nelle pagine che precedono, da una parte al fatto che 'gli Stati Uniti non desideravano concludere delle convenzioni deroganti al loro diritto interno, e dall'altra parte all'urgenza che rivestiva la conclusione di un accordo a favore dei cittadini svizzeri. La soluzione poteva allora consistere solo in un accordo assai rudimentale ed in una intesa in parte priva dei vantaggi di una convenzione generale di sicurezza sociale, quali la Svizzera ha concluso con parecchi altri Stati. Oltre al fatto che l'accordo si riferisce soltanto all'assicurazione - vecchiaia, su¬ perstiti e invalidità, si deve riconoscere che pure per queste branche la soluzione è imperfetta e ciò naturalmente per la seguente ragione: da una parte, manca ogni totalizzazione dei periodi d'assicurazione "svizzeri nelle assicurazioni americane per l'apertura del diritto e il mantenimento dei diritti acquisiti in queste assicurazioni e, d'altra parte, cade il corollario di questa totalizzazione, ossia la concessione di rendite calcolate a prorata.

Tuttavia, nel caso degli Stati Uniti, la rinuncia alla totalizzazione presentava meno inconvenienti che in rapporto ad altri Stati, dato che, secondo la legislazione americana, un diritto ad una rendita vien acquisito in maniera definitiva allorquando le condizioni minime di durata delle quote sono adempite. A questo riguardo va rilevato che, se la legislazione americana prevede un periodo minimo, ma crescente, di contributo, essa conosce per contro l'istituzione della garanzia di rendite minime le quali, come l'abbiamo rilevato più sopra, ammontano a 55 $ (236 fr.) al mese per una rendita di vecchiaia semplice o per una rendita d'invalidità e a 82 $ (353 fr.) per una rendita di vecchiaia per coppia.

In seguito alla mancata totalizzazione da parte americana, le autorità federali sono state indotte a non accordare l'eguaglianza di trattamento completa domandata dalle autorità americane e a concedere il diritto alb rendite ordinarie dell'AVS e dell'Ai ai cittadini americani solo dopo 5 anni di pagamento delle quote. Per fare ciò esse si sono ispirate al principio che alla riduzione della durata d'assicurazione ad un solo anno da parte svizzera dovesse corrispondere la presa in conto da parte dell'altro Stato dei periodi d'assicurazione svizzeri, onde,
costatata l'assenza di questa totalizzazione, la riduzione ad un anno del periodo minimo d'assi¬ curazione nelle assicurazioni svizzere non si giustificava.

Per contro le limitazioni messe al versamento all'estero delle rendite ordinarie furono soppresse da una parte e dall'altra: questo significa che i cittadini americani avranno d'ora in poi diritto alle rendite svizzere indipendentemente dal luogo di domicilio e che i cittadini svizzeri, risul¬ tando in parità completa con i cittadini degli Stati Uniti, non dovranno più trascorrere un periodo di quote o di soggiorno negli Stati Uniti e ciò qualunque sia il luogo di residenza.

Viste queste considerazioni, possiamo dire che, tenuto conto delle circostanze, l'accordo con gli Stati Uniti che noi vi sottoponiamo costitui-

630 see una soluzione equilibrata: la migliore attualmente possibile. Siamo per¬ suasi ch'esso avrà un effetto benefico per i numerosi svizzeri rimpatriati o rimpatriandi dagli Stati Uniti.

L'articolo 34 quater della Costituzione delega alla Confederazione la competenza di legiferare in materia di assicurazione - vecchiaia e super¬ stiti e di assicurazione - invalidità. D'altra parte l'articolo 8 della Costitu¬ zione autorizza la Confederazione a concludere delle convenzioni inter¬ nazionali. Ora la regolamentazione che noi vi sottoponiamo dev'essere, nonostante la sua forma di scambio di note, considerata come una conven¬ zione fra la Svizzera, e gli Stati Uniti. La base costituzionale della nostra proposta è pertanto garantita dalle citate disposizioni.

Infine il presente messaggio e l'accordo con gli Stati Uniti ài quale esso si riferisce costituiscono pure la risposta all'interrogazione Keller, del 27 giugno 1968.

Fondandoci sulle considerazioni che precedono, abbiamo l'onore di proporvi d'approvare, adottando l'aggiunto decreto federale, lo scambio di note del 27 giugno 1968 fra .la Svizzera e gli Stati Uniti.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espres¬ sione della nostra alta considerazione. ..

Berna, 4 settembre 1968.

In nome del Consiglio federale svizzero, Il Presidente della Confederazione: Spühler Il Cancelliere della Confederazione: Huber

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Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente l'approvazione di un accordo fra la Svizzera e gli Stati Uniti dell'America del Nord sul versamento reciproco di talune rendite delle assicurazioni sociali (Del 4 settembre 1968)

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