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9982 Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente l'approvazione di un accordo sui trasporti aerei commerciali (Del 24 giugno 1968)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri, Con il nostro messaggio del 22 maggio 1968, abbiamo sottoposto alla vostra approvazione gli accordi aeronautici conchiusi con la' Bulgaria e il Koweït. Il testo era già stato preparato, allorché il 16 maggio è stato con¬ chiuso, dopo negoziati abbastanza lunghi, un nuovo accordo con il Brasile.

Siccome è della massima importanza per il nostro paese poter disciplinare a nuovo, il più presto possibile sulla base di un accordo bilaterale, l'intenso traffico aereo tra la Svizzera e il Brasile, quest'accordo vi è presentato ac¬ compagnato da un messaggio particolare.

Dal 1948 esistono collegamenti aerei diretti con il Brasile: in quell'anno, infatti, la compagnia di trasporti aerei Panair do Brazil, inaugurò una linea a destinazione della Svizzera. Il 10 agosto 1948 fu conchiuso il primo ac¬ cordo svizzero-brasiliano (RU 1949, p. 1347); nel 1954 la Swissair iniziò i suoi servizi 'in direzione dell'America del Sud. Nell'autunno 1961, il Brasile denunciò diversi accòrdi aeronautici, tra gli altri quello che aveva conchiuso con la Svizzera. < Contemporaneamente, la compagnia Panair do Brazil interrompeva i suoi servizi con il nostro paese. L'accordo stesso prese fine il 13 giugno 1962, e la nostra compagnia nazionale di trasporti aerei potè continuare l'esercizio dei due voli settimanali solo sulla base di un modus vivendi, frutto di laboriosi negoziati.

Malgrado però tutte queste condizioni sfavorevoli, il traffico continuò ad aumentare. Nel 1966, là compagnia VARIG aprì una linea aerea BrasileSvizzera e le autorità brasiliane si dichiararono disposte ad iniziare nuovi negoziati.

Nell'autunno 1967, a Rio de Janeiro ebbero luogo discussioni prelimi¬ nari e, nel maggio 1968 a Berna si svolsero i negoziati sfociati nella firma del nuovo accordo. Esso si basa in massima parte sul testo standard sviz¬ zero, da cui diverge solo sui seguenti punti importanti: ·

419 Nelle disposizioni riguardanti il modo di determinare una capacità equa di trasporto (art. 5) si può rilevare, in particolare, che i servizi convenuti avranno lo scopo fondamentale di offrire una capacità di trasporto corri¬ spondente alla domanda di traffico tra le due parti contraenti. La richiesta di traffico tra lo Stato di origine della compagnia designata e gli altri punti.

toccati dalle linee determinati in un paese terzo (diritti di terza e quarta libertà) potranno pure essere presi in considerazione. I trasporti eseguiti dall'impresa designata di una delle Parti contraenti tra il territorio dell'altra Parte e i punti serviti sulle rotte specificate in paesi terzi (diritto di quinta libertà) sono regolamentati dai principi contenuti nelle clausole dette delle Bermude.

L'applicazione di questi principi permette di mantenere il volume di detto traffico di quinta libertà su di un livello inferiore al resto del traffico.

I nostri interlocutori brasiliani sono dell'opinione che anche le linee aeree che prevedono in Brasile solo scali tecnici di aeromobili o il sorvolo puro e semplice del territorio, hanno un influsso diretto sull'insieme della capacità di trasporto servita nell'America del Sud; esso è dovuto alla parti¬ colare caratteristica del traffico aereo sul Sud-Atlantico e nell'America del Sud (concentrazione su di un asse nord-sud).

Ciò spiega perchè le autorità brasiliane hanno insistito affinchè, i prin¬ cipi che limitano il traffico di quinta libertà, si applichino anche ai sorvoli e agli scali tecnici.

La delegazione brasiliana non era autorizzata a disciplinare, entro i li¬ miti dell'accordo, la questione del trasferimento dei redditi netti; per questo motivo manca in quest'accordo la clausola di trasferimento contenuta nel testo standard svizzero.

L'Allegato è più ampio della maggior parte di allegati a altri accordi aeronautici conchiusi dalla Svizzera. Le tavole delle linee danno, alle im¬ prese designate dalle due Parti, possibilità diverse circa la scelta della linea sulla quale i servizi saranno esercitati: tre aeroporti, due al massimo per ogni servizio, possono essere serviti in ognuno degli Stati.

La seconda parte dell'Allegato contiene le norme che disciplinano la procedura d'approvazione degli orari e dei cambiamenti di linee.

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L'accordo conchiuso con il Brasile, e la cui approvazione è stata racco¬ mandata dalla commissione federale per la navigazione aerea, è conforme ai principi della politica, in materia di traffico aereo, da noi seguita da numerosi anni. <

420 Per quel che concerne la costituzionalità del decreto federale (art. 8 della Costituzione e la competenza dell'Assemblea federale nell'approva¬ zione di un trattato con uno Stato estero (art. 85, num. 5 della Costituzione), trattato non sottoposto a referendum giusta 'l'articolo 89, capoverso 4 della Costituzione, vi rinviamo al nostro messaggio del 22 maggio 1968.

Abbiamo l'onore di proporvi l'adozione del disegno di decreto federale qui allegato, approvante un accordo sui trasporti aerei commerciali.

Gradite onorevoli signori, Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 24 giugno 1968.

In nome del Consiglio federale svizzero, Il Presidente della Confederazione: Spiihlcr Il Cancelliere della Confederazione: Huber

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02.08.1968

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