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Foglio Federale Berna, 20 settembre 1968

Anno LI Volume II N° 38

Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 18, con allegata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co.

(già Tipo-litografia Cantonale) Bellinzona -- Telefono 092/5 18 71 -- Ccp 65-690

10029 Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente il potenziamento dell'aiuto all'economia forestale (Del 28 agosto 1968) Onorevoli signori Presidente e Consiglieri, Abbiamo l'onore di sottoporvi, con il presente messaggio, due dise¬ gni di leggi federali concernenti un incremento dell'aiuto all'economia fore¬ stale, e cioè: I. La legge federale che modifica quella concernente l'alta vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste; II. La legge federale sui crediti forestali d'investimento.

I provvedimenti proposti sono stati suggeriti da interventi parlamen¬ tari come anche da istanze presentate dalle associazioni professionali e dai Cantoni di montagna. Essi furono generati dalla situazione dell'economia forestale, rivelatasi vieppiù ardua dal 1962 in poi a cagione della notevole regressione dei prezzi del legname, da un lato, e dal costante aumento delle spese, dall'altro. S'aggiunge inoltre, in questi ultimi tempi, un accre¬ sciuto bisogno della popolazione di trovare nelle foreste possibilità di ri¬ storo e di distensione. Sovente, però, proprio tale funzione sociale della foresta costituisce per il proprietario un onere sopportabile soltanto finché il bosco frutta una congrua rendita. Nondimeno, con l'evolversi della si¬ tuazione, le cure indispensabili alla conservazione della foresta, partico¬ larmente nelle zone montane, non possono ormai più essere prodigate Foglio Federale, 1968, Voi. 11

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562 senza onerosi sacrifici finanziari e devono pertanto essere tralasciate. L'arti¬ colo 24 della Costituzione prevede tuttavia, tra altro, che la Confedera-, zione stabilirà i provvedimenti necessari per la conservazione dei boschi esistenti. La preoccupazione di conservare le nostre foreste e la loro importanza per il Paese e la sua popolazione provocarono, a contare dal 1961, i seguenti interventi parlamentari: 1. Il postulato deftonorevole Consigliere nazionale Welter del 21 settem¬ bre 1961, concernente la classificazione delle foreste protettrici. Questo * postulato è stato ampiamente soddisfatto, poiché l'87% dell'area bo¬ schiva è attualmente compreso nella zona delle foreste protettrici. Se¬ condo l'articolo 4 della legge federale dell'I 1 ottobre 1902 concernente l'alta vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste [CS 9, 529 (A XVI C 1)], la classificazione delle foreste protettrici e non protettrici, con riserva d'approvazione da parte del Consiglio federale, spetta ai Cantoni.

2. Postulato dell'onorevole Consigliere nazionale Leber del 18 giugno 1963 concernente la trasformazione di cedui semplici e di altre foreste nate da rimestiticci in boschi ad alto fusto. ' 3. Postulato dell'onorevole Consigliere agli Stati Oder matt del 12 ottobre 1965, concernente la conservazione delle foreste protettrici. Il postu¬ lante, essendo la conservazione e la cura delle foreste protettrici di pub¬ blico interesse, invita il Consiglio federale a prendere le necessarie mi¬ sure e a proporre alle Camere di ovviare alla minacciante trascuratezza delle foreste protettrici, segnatamente nelle zone di montagna.

4. Il postulato dell'onorevole Consigliere nazionale Grandjean del 14 di¬ cembre 1965, mediante il quale il Consiglio federale è nuovamente in¬ vitato a presentare un disegno sulla trasformazione dei cedui sem¬ plici, e a riesaminare la questione concernente l'utilizzazione della legna da ardere invendibile.

5. Interpellanza dell'onorevole Consigliere nazionale Diethelm del 20 di¬ cembre 1966, che tratta della difficile situazione dell'economia forestale di montagna e chiede l'adozione di provvedimenti adeguati.

6. Postulato dell'onorevole Consigliere agli Stati Leu del 5 marzo 1968, sull'aumento dei contributi federali per la costruzione di paravalanghe e i rimboschimenti e sul
catasto delle valanghe.

7. Postulato dell'onorevole Consigliere nazionale Grünig del 6 marzo 1968, inteso ad ottenere provvédimenti completivi per l'intensificazione delle opere di protezione contro le valanghe.

8. Postulato dell'onorevole Consigliere nazionale Lehner del 6 marzo 1968.

Il postulante chiede la reintroduzione temporanea della possibilità di favorire il trasferimento degli edifici in zone sicure dalle valanghe e

563 di costruire gallerie protettrici per ferrovie e strade, tale possibilità non essendo infatti più disponibile per decorso di termine.

Inoltre, la conferenza dèi direttori dei dicasteri forestali cantonali, il 23 settembre 1966, e l'associazione svizzera dell'economia forestale, il 6 febbraio 1967, rilevarono, nelle loro rispettive istanze, la necessità di man¬ tenere un adeguato reddito forestale e, a tale riguardo, presentarono al Consiglio federale le seguenti proposte: -- Rinuncia incondizionata ad ogni riduzione o limitazione dell'aiuto fi¬ nanziario finora accordato dalla Confederazione per il promovimento dell'economia forestale; -- Aumento dei sussidi per lavori e istituzioni forestali; --' Promovimento della conversione di cedui in fustaie; , -- Reintroduzione dei sussidi per gli stipendi del personale forestale; -- Provvedimenti di politica doganale e commerciale a favore dell'indu¬ stria della carta e della cellulosa; -- Misure intese ad assicurare l'approvvigionamento del paese con le¬ gname in caso di perturbazioni nel traffico d'importazione; -- Rinuncia ai provvedimenti adottabili dalle regie federali per compri¬ mere i prezzi d'acquisto dei prodotti che possono pregiudicare la com¬ petitività del mercato indigeno del legname.

Queste proposte sono state rafforzate ed ampliate in un memorandum del 6 giugno 1968 dell'associazione svizzera dell'economia forestale e del¬ l'Unione svizzera dei contadini.

L'ampliamento concerne segnatamente i due punti seguenti: a) Una politica economica e commerciale adeguata alle peculiarità dell'eco¬ nomia forestale; b) La trasformazione della legislazione nazionale sulle foreste in una legge forestale che tenga parimente contò delle possibilità economiche.

D'altro canto, l'associazione forestale svizzera adottò, durante l'assem¬ blea annuale del 28 settembre 1967, una risoluzione destinata al Diparti¬ mento federale dell'interno, la quale rilevava l'urgenza di un accresciuto promovimento delle opere di accesso alle foreste montane. Simultanea¬ mente si proponeva di addossare alla comunità le spese di manutenzione delle strade forestali che servono al traffico pubblico.

L'anno scorso infine, sette Cantoni di montagna hanno chiesto i se¬ guenti provvedimenti: -- Aumento dei sussidi federali intesi ad accelerare l'accesso alle foreste mediante la costruzione di strade forestali e altri impianti sino all'80 per cento delle spese; ,

564 --' Collaborazione ad ogni provvedimento di razionalizzazione preso dai proprietari di foreste, come -l'acquisto di macchine, utensili e vei¬ coli, concedendo sussidi federali sino all'80 per cento del prezzo; --' Al posto di tali sussidi possono essere eventualmente accordati mutui per l'acquisto di mezzi meccanici e la copertura dei residui di spese per progetti 'forestali (crediti d'investimento); --' Concessione di sussidi federali per gli stipendi del personale forestale permanente (20-25%); -- Concessione di sussidi intesi a compensare le differenze delle spese di raccolto nelle foreste protettrici di montagna isolate e non ancora ac¬ cessibili industrialmente, onde sia assicurata l'esecuzione dei prov¬ vedimenti, stabiliti dalla legge, per la cura delle foreste; -- Incremento più sostanziale della ricerca generale sul legno presso il laboratorio federale per la prova dei materiali (LFPM) allo scopo di trovare nuove possibilità d'impiego del legname indigeno; -- Istituzione e promovimento di cattedre per la tecnica di costruzione in legnò e l'utilizzazione del legname alla SPF, nonché nelle scuole medie e professionali, fornendo i crediti necessari.

LA SITUAZIONE NELL'ECONOMIA FORESTALE Illustreremo ora brevemente l'evoluzione della situazione che ha suscitato questi numerosi interventi accettati dal Consiglio federale.

Indubbiamente, il reddito in materiale del patrimonio forestale com¬ plessivo (circa 1 milione di ettari) ha potuto · essere accresciuto, dal 1930 in poi, da circa 3 milioni di m3 a quasi 4 milioni, grazie all'intensifica¬ zione della selvicoltura; va inoltre osservato che la proporzione di legna¬ me d'opera e industriale è salita dal 45% nel 1930 all'attuale 70%. L'eco¬ nomia forestale può tuttavia tener conto soltanto limitatamente delle mu¬ tabili esigenze del mercato. Inoltre, i lunghi periodi di produzione di 100 anni e più non consentono previsioni valide, tanto più che le composizioni dei boschi secondo la natura del legname, come anche il volume e il ge¬ nere di sfruttamento dipendono ampiamente dalle condizioni locali.

Per contro, il reddito pecuniario delle foreste pubbliche ha riscontrato, negli ultimi 8 anni, uno sviluppo sfavorevole come lo dimostra la ricapito¬ lazione seguentè, fondata sulla statistica forestale svizzera:

565 Costi, ricavo e reddito netto delle foreste pubbliche a contare dal 1959

1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 19 66

Ricavo lordo Entrate dal legname/m3 d'esercizio/m3 Fr.

Fr.

67.10 69.30 76.20 79.20 75.80 72.90 75.70 75.50

70.30 72.50 80.50 81.50 79.80 7730 81.00 80.80

Uscite d'esercizio/m3 Fr.

39.40 38.30 40.80 39.90 47.00 49.70 53.30 54.40

Spese di Eccedenza d'esercizio/m3 di preparazione e di trasporto legname sfruttato Fr.

Fr.

·/.

·/.

1959 = 100»/.

20.10 100 30.90 100 98 34.20 110 19.70 105 39.70 128 20.90 112 41.60 135 22.50 126 32.80 106 25.20 133 27.60 26.50 90 136 27.70 27.30 85 27.90 139 26.40 00

Anno

Negli ultimi anni, il ricavo lordo è quindi aumentato soltanto lieve¬ mente, mentre le spese d'esercizio, dal 1959 in poi, si sono accresciute del 38%. Non sorprende pertanto il fatto che, nel 1966, l'eccedenza d'eser¬ cizio costituì soltanto l'85 per cento di quella del 1959. A cagione degli uragani catastrofici dell'inizio del 1967, la situazione si è ancora sensibil¬ mente peggiorata; infatti, il prezzo del legname d'opera e da segheria calò, in media, di 30 franchi per m3. Nel contempo però, i prezzi del le¬ gname proveniente da nuovi tagli sono lievemente aumentati, ancorché continuino a mantenersi notevolmente al di sotto del livello dei ricavi ottenuti prima degli uragani devastatori. Va infine osservato che i prezzi sarebbero calati maggiormente, ove la Confederazione non avesse adottato i provvedimenti intesi ad agevolare lo smercio all'estero del legname de¬ vastato; a questo scopo infatti, le Camere votarono complessivamente cre¬ diti per 8 milioni di franchi.

Alle minori entrate si contrappone pertanto un forte aumento delle spese per m3 di legname d'uso. Poiché più della metà delle spese è costituita dai salari, l'evoluzione in questo settore riveste una particolare importanza per l'ammontare dei costi d'esercizio.

La tavola seguente illustra l'evoluzione salariale nell'economia fore¬ stale a contare dal 1959 (media nazionale). Per istituire un paragone, essa riproduce parimente i salari medi degli operai edili, qualificati e non quali¬ ficati (dati raccolti dall'UFIAML):

566 Anno

Salari orari degli operai forestali Fr.

»Io

1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 19 66 1967

2.74 2.81 3.02 3.32 3.64 4.09 4.40 4.80 5.18

100 103 110 121 133 149 161 175 189

Salari orari degli operai edili qualificati non qualificati Fr.

Fr.

»lo · '°/o (1959 = lOOVo) 100 3.48 100 2.93 107 3.74 3.14 107 112 112 3.27 3.91 123 3.62 124 4.29 132 137 4.61 4.01' 145 4.36 149 ' 5.06 .

156 5.43 4.67 159 166 5.04 5.68 172 182 6.34 183 5.37

Quésti dati dimostrano che i salari orari degli operai forestali sono saliti in media da 2,74 franchi nel 1959, a 5,18 franchi nel 1967, ovvero dell'89 per cento. La comparazione-dei dati concernenti gli operai edili quali¬ ficati e non qualificati indica che nel 1959 la rimunerazione degli operai forestali fu manifestamente inferiore a quella degli operai dell'edilizia e che l'eguaglianza salariale, nonostante gli sforzi successivamente avviati, non fu affatto raggiunta. In effetti, oggigiorno ancora, numerosi operai fo¬ restali ' scelgono professioni artigianali o industriali meglio retribuite an¬ corché abbiano fruito di sensibili aumenti di salario.

A cagione del ristagno o magari del caìo dei prezzi del legname, co¬ me anche dell'aumento delle spese d'esercizio, i conti annuali di diverse aziende forestali montane, benché coscienziosamente amministrate si rivela¬ rono sensibilmente deficitari già innanzi la diminuzióne dei prezzi di vendita dovuta agli uragani devastatori del 1967. I dati statistici in nostro possesso dimostrano infatti che in quell'anno ottennero risultati d'esercizio negativi non soltanto singole aziende forestali pubbliche, bensì anche le aziende forestali d'interi Cantoni (Uri, Svitto); infatti, il crollo dei prezzi del legname d'uso fu, in media; del 30 per cento e perfino del 40 per cento nelle zone direttamente colpite dagli uragani. Purtroppo, il crollo dei prezzi fu riscontrato anche nei Cantoni parzialmente o totalmente rispar¬ miata dalla furia devastatrice delle intemperie. Ad esempio, l'eccedenza d'esercizio delle foreste pubbliche del Cantone dei Grigioni che, nel. 1962, era stata di ben 13,4 milioni di franchi, ammontò, nel 1967, a soli 3,7 mi¬ lioni di franchi.

Come lo attestano le istanze presentate dalle organizzazioni specia¬ lizzate, l'economia forestale è affatto cosciente che tale fenomeno non è prodotto da una particolare situazione temporanea, bensì da una crisi, strutturale; cosicché occorre adottare provvedimenti a lungo termine.

Tra quest'ultimi menzioniamo avantutto l'iniziativa personale mediante la

567 razionalizzazione e meccanizzazione del lavoro, migliori possibilità d'ac¬ cesso alle foreste, una formazione professionale adeguata alle esigenze moderne e, inoltre, un'armonica collaborazione dei proprietari per la solu¬ zione di compiti particolari.

A tale riguardo, va dedicata una speciale attenzione all'incontestabile successo ottenuto dalla sega a motore. Infatti, mentre il censimento fede¬ rale del 1955 accertava l'impiego di 174 seghe a motore, i dati raccolti 10 anni più tardi stabilirono l'esistenza, nelle foreste pubbliche, di 2387 motoseghe aziendali e di 4138 appartenenti al personale dell'esercizio.

' Analoghi progressi nella meccanizzazione e nella razionalizzazione, benché meno spettacolari, furono ottenuti nel trasporto del legname mediante af¬ gani, trattrici, veicoli per terreno vario e simili mezzi motorizzati di tra¬ sporto.

Ma anche all'accessibilità alle foreste si dedicò la voluta attenzione, nella misura in cui il reddito giustificava investimenti per la costruzione di strade ed altri impianti di trasporto. Come l'hanno dimostrato le indagini sulle aziende forestali pubbliche svolte nel quadro del censimento federale delle aziende, nelle Prealpi e nelle Alpi esiste attualmente una rete stradale lunga 3400 km, sistemata per il traffico degli autocarri; va però osservato che in dette regioni devono essere successivamente costruiti altri 10000 km di strade.

Occorre inoltre rilevare che la formazione dei boscaioli e dei sottoispettori forestali è stata adeguata alle esigenze attuali, con l'istituzione della nuova professione di operaio forestale e lo svolgimento dell'istruzione dei sotto ispettori forestali nelle apposite scuole e non soltanto negli abi¬ tuali corsi (scuole forestali di Landquart e Lyss). Non va però dimenticato che l'aggiornamento della formazione avviene grazie a sussidi federali; tuttavia, non sarebbe stato possibile raggiungere lo scopo prefisso senza una stretta collaborazione dei proprietari forestali. Nel nostro Paese, sono quindi stati ottenuti, negli ultimi anni, notevoli progressi in questo campo.

Per contro, occorrerà dedicare una maggiore cura alla cooperazione vo¬ lontaria ( in comunità d'esercizio o consorzi per l'acquisto di macchinario).

Non va infine taciuta l'attività della «LIGNUM», l'Unione svizzera per il legname, la quale, tra
altro, si è scelta il compito di lottare, mediante un'appropriata ricerca e un'intensa propaganda, contro l'esclusione del le¬ gname dall'edilizia. Questa attività è finanziata precipuamente dal Fondo d'assistenza della selvicoltura e dell'industria del legname, ovvero con mezzi propri e pertanto senza alcun aiuto statale.

Il Dipartimento dell'interno ha sottoposto ad un esame approfon¬ dito le istanze e le proposte suddette, al lume della situazione testé de¬ scritta. Dall'esame è risultato che all'iniziativa personale, che abbiamo brevemente illustrata, occorre attribuire una considerevole importanza. Te¬ nendo però conto della funzione protettrice e sociale delle foreste per la

568 collettività, la Confederazione non potrà ormai più sottrarsi al dovere di aiutare l'economia forestale, nell'ambito delle norme costituzionali e delle possibilità finanziarie, a sormontare, mediante appropriate misure, la crisi' strutturale che la opprime.

L'attuazione di tutti i voti espressi da Parlamentari e organizzazioni forestali specializzate richiederebbe una revisione totale della legislazione · forestale nazionale. D'altronde, una commissione di politica forestale, isti¬ tuita dalla Società forestale svizzera, si occupa, da qualche tempo, dell'eia-, borazione delle basi necessarie a tale riguardo, in correlazione con la revisione totale della Costituzione federale, suggerita dal Parlamento.

I lavori preliminari andranno ovviamente per le lunghe. Nondimeno, l'attuale situazione dell'economia forestale è talmente precaria da esigere assolutamente l'adozione immediata di adeguati provvedimenti. Conseguen¬ temente, occorre eliminare quelle proposte la cui realizzazione può essere differita sino alla revisione totale della legge federale sulla polizia delle foreste. Vanno inoltre scartate le proposizioni cui si oppongono motivi di natura costituzionale, convenzioni o considerazioni di politica commer¬ ciale (AELS, GATT, ecc), o ponderazioni finanziarie (ad es. premi di tra¬ sporto del legname proveniente da foreste isolate, sussidi per la rimunera¬ zione del -personale forestale, provvedimenti di politica doganale o com¬ merciale a favore dell'industria della carta e della cellulosa).

PROVVEDIMENTI PROPOSTI Devono essere promossi i seguenti provvedimenti, adottabili a breve scadenza e suscettivi di sostenere efficacemente l'economia forestale: a. L'esperienza pluriennale ha dimostrato che segnatamente una sufficiente accessibilità alle foreste consente, entro un termine relati¬ vamente breve, un'amministrazione razionale e accurata delle stesse.

Per "questo motivo, l'attività esplicata in tale campo è stata notevolmente incrementata negli ultimi anni. Nondimeno,' il rendimento regressivo delle aziende forestali, particolarmente accentuato nelle regioni montane, com¬ plica e rallenta assai gli investimenti cui devono provvedere i proprie¬ tari forestali, ciò che, conseguentemente al rincaro progressivo, esige un aiuto federale più sostanziale in queste regioni. Con mezzi finanziari
relati¬ vamente modesti, l'economia forestale di montagna può essere tuttavia notevolmente incrementata, adattandone l'accessibilità alla motorizzazione vieppiù progredita. .

b. Dopo la revisione parziale della legge sulla polizia delle foreste, del 19 dicembre 1951, furono considerevolmente promossi i lavori di protezione contro le valanghe ed i corrispondenti rimboschimenti. Trattasi, a tale ri¬ guardo, di provvedimenti costosi che, in determinati casi, possono esigere anche 10 milioni di franchi. Ancorché la Confederazione assuma dal 50 al-

569 1'80 per cento delle spese, la rimanenza ammonta sovente a parecchie cen¬ tinaia di franchi, onere, questo, che spesso dev'essere sopportato da piccoli Comuni di montagna finanziariamente deboli. Tn molti casi, anche il resi¬ duo delle spese dedicate all'accessibilità delle foreste costituisce un grave onere per il committente. Nel senso dell'aiuto alle regioni di montagna, dovrebbe pertanto essere istituita la possibilità di agevolare, mediante la concessione di mutui federali senza interesse o ad interesse ridotto, il finan¬ ziamento della parte residuale delle spese per progetti forestali. Tali mutui dovrebbero parimente consentire, nelle zone montane, l'acquisto di veicoli, macchine ed utensili.

c. Proponiamo infine d'istituire nuovamente, per la Confederazione, la possibilità, limitata nel tempo, di favorire la costruzione di gallerie pro¬ tettrici di ferrovie, strade e sentieri come anche il trasferimento in luoghi sicuri degli edifici minacciati dalle valanghe. Questo aiuto federale non dev'essere però destinato a proteggere dalle valanghe nuove costruzioni isolate o magari intere agglomerazioni recenti, ma non rurali, com¬ prese 'le strade d'accesso, qualora, al momento della costruzione, non sia stato tenuto conto del piano di zona o del catasto delle valanghe, oppure, mancando quest'ultimi, i progetti siano stati attuati nonostante gli avverti¬ menti dati.

In virtù dei postulati Leber e Grandjean, è stato elaborato parimente un disegno concernente la trasformazione dei cedui semplici in fustaie.

L'esame di tale disegno ha dimostrato che le spese relative s'eleverebbero a circa 270 milioni di franchi, occorrendo infatti trasformare approssimativa¬ mente 45 000 ettari di cedui semplici poco produttivi in fustaie ad alto ren¬ dimento. Il contributo federale ammonterebbe pertanto, al saggio previsto del 40-50 per cento delle spese, a complessivamente 120 milioni di franchi circa, ripartiti su 30-40 anni, ovvero annualmente a 3-4 milioni di franchi.

Poiché tali lavori esigono un lungo periodo di tempo, occorrerebbe avviarli il più presto possibile. Il Consiglio federale riconosce la necessità di tra¬ sformare i cedui semplici anche perchè essi, non fruttando alcun reddito, non vengono più curati e perdono pertanto la loro funzione protettrice. Te¬ nuto però conto dell'attuale situazione
finanziaria della Confederazione, l'attuazione di questa proposta dev'essere differita finché lo Stato federale disporrà di accresciuti mezzi finanziari e sarà pertanto in grado di sussi¬ diare la trasformazione testé descritta.

CHIARIMENTI RIGUARDO AI DISEGNI L'aumento dei sussidi federali per migliorare l'accessibilità alle foreste e la reintroduzione dei contributi ai provvedimenti di protezione contro le valanghe possono essere attuati mediante una revisione parziale della legge federale sulla polizia delle foreste.

570 Quanto ai crediti d'investimento per l'economia forestale trattasi di provvedimenti particolari e le pertinenti disposizioni non s'inserirebbero quindi nel quadro di detta legge. Questo disegno deve dunque rivestire la forma delle leggi speciali. . . · Ci permettiamo di esprimere nel modo seguente il nostro parere circa i due disegni legislativi: 1. Disegno di una legge federale che modifica quella concernente l'alta vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste Questo disegno consiste precipuamente nella modificazione di un com¬ plemento degli articoli 42 e 42 bis della legge federale sulla polizia delle foreste, intesi a promuovere maggiórmente l'accessibilità alle foreste nelle Prealpi e nelle Alpi, come anche a reistituire temporaneamente la contribu¬ zione federale alla costruzione di gallerie e al trasferimento di edifici mi¬ nacciati.

La costruzione di strade forestali urge per diversi motivi: a. una maggiore accessibilità alle foreste montane promuove la cura delle stesse; b. il trasporto del legname è agevolato tanto dal profilo tecnico, quanto dal profilo economico; c. se l'accessibilità è sufficiente,. diventano superflui i premi di trasporto per tagli eseguiti in foreste isolate.

Considerata la situazione finanziaria federale, il saggio massimo va ac¬ cresciuto soltanto dal 40 al 50 per cento, presupponendo tuttavia la condi¬ zione che i Cantoni accordino un contributo adeguato. Tenuto conto del prezzo di 50 franchi per m lineare: e di un saggio di contributo del 30 per .

cento, le spese residuali ammontavano finora a 35 franchi per m; per con¬ tro, all'attuale prezzo medio di 200 frandhi per metro' lineare, quest'ultime s'elevano a 140 franchi. Orbene anche se il saggio di contributo fosse aumentato al 50 per cento, le spese rimanenti per m sarebbero ancora di 100 franchi, ovvero circa il triplo del prezzo pagato venti anni or sono.

I crediti suppletivi necessari, nel caso di un sussidio federale del 50 per cento alle regioni prealpine e alpine, ammontano, secondo i dati raccolti, da ,1 a \y2 milioni di franchi l'anno. Mediante un'ordinanza, il Consiglio fe¬ derale dovrà ancora delimitare con maggiore esattezza le regioni suddette.

Considerati i danni provocati dalle valanghe all'inizio di quest'anno, tre postulanti sollecitarono un incremento dell'aiuto federale
per le opere di premunizione. In virtù del diritto vigente, già attualmente possono essere accordati, a tale scopo, sussidi federali ammontanti all'80 per cento delle spese. Questa aliquota elevata è giustificata poiché per il committente trat-

571 tasi, nella maggior parte dei casi, d'investimenti improduttivi e perché, in generale, dei provvedimenti protettivi profitta tutta la comunità. Tuttavia, un aumento del saggio suddetto non entra in considerazione; per contro, sarebbe giustificato, per i progetti, il cui finanziamento è fondato sull'arti¬ colo 42 bis, di sovvenzionare tutti i lavori con il medesimo saggio di con¬ tributo: in altri termini, occorrerebbe rinunciare al saggio inferiore appli¬ cato finora alla progettazione, alla sorveglianza della costruzione e all'as¬ sistenza dei prestatori d'opera.

In seguito alle catastrofiche valanghe del 1951, nella legge federale del 19 dicembre 1951 fu istituita la possibilità, limitata a 10 anni (art. 37 bis e 42 bis della legge federale sulla polizia delle foreste), di sussidiare fra altro la costruzione di gallerie destinate a proteggere linee ferroviarie, strade e sentieri, come anche lo spostamento di opere minacciate in luoghi sicuri, ove, grazie a tali accorgimenti, fosse possibile evitare costosi lavori di premu¬ nizione nelle zone di formazione delle valanghe. Le valanghe dell'inverno scorso hanno dimostrato che tali provvedimenti risultano parimente neces¬ sari nei luoghi m cui finora non sono state erette opere di premunizione.

Un'indagine svolta nei Cantoni di montagna ha provato che tali gallerie e spostamenti sono ormai necessari nei Cantoni di Berna, Uri, Sottoselva, Glarona, Friborgo, San Gallo, Grigioni e Vallese. Conformemente alla proposta del Consigliere nazionale Lehner, queste misure dovrebbero essere adottabili fintanto che tutto l'articolo 42 bis diverrà caduco, ovvero sino al 1° maggio 1982.

Questa operazione risulta vantaggiosa anche dal lato finanziario. In¬ fatti, una valutazione approssimativa delle spese per la protezione della strada di Tamin (SG) durante l'inverno ha dimostrato che la costruzione di gallerie, invece di ripari antivalanghe nelle zone di formazione, consente un ' risparmio ammontante fino al 90 per cento delle spese. Un altro vantaggio della costruzione di gallerie consiste nella sua immediata efficacia, contra¬ riamente alle opere paravalanghe nelle zone di formazione delle quali la protezione auspicata, a cagione del periodo di costruzione più lungo, risulta efficiente solo dopo parecchi anni.

Un'indagine svolta tra i Cantoni ha dimostrato
che si tratterà di una spesa complessiva minima di 40 milioni di franchi. Tenuto conto di un sag¬ gio di contributo ammontante, al massimo, al 50 per cento delle spese per le gallerie e al 30 per cento dei costi di spostamento di edifici, i crediti an¬ nui necessari, per un periodo limitato a 13 anni, sono valutati a 1,5 milioni di franchi.

La revisione parziale della legge federale sulla pulizia delle foreste si mantiene nel quadro delle disposizioni vigenti ed è fondata, come la legge stessa, sull'articolo 24 della Costituzione federale. <

572 II. Disegno di una legge federale sui crediti forestali d'investimento Come già accennammo, il presente disegno persegue lo scopo di mi¬ gliorare la struttura ' delle aziende forestali pubbliche nelle Prealpi e nelle Alpi, ovvero nella zona di montagna, accordando mutui, senza interesse o ad un saggio ridotte), per il finanziamento della parte residuale dei progetti forestali e per l'acquisto di veicoli, macchine e utensili. A tali aziende sarà pertanto data la possibilità di liberarsi dagli onerosi interessi dei debiti contratti e adottare le necessarie misure di razionalizzazione.

Per motivi di equità, i proprietari privati di foreste nelle regioni mon¬ tane devono poter fruire del medesimo aiuto fedrale, purché l'interesse pubblico alla conservazione della funzione protettrice della foresta lo giu¬ stifichi. Tuttavia, occorre parimente rilevare che i proprietari forestali, pub¬ blici o.privati, nelle regioni di montagna avevano già finora la possibilità, in virtù della legge federale del 23 marzo 1962 su i crediti agricoli d'investi¬ mento e gli aiuti per la conduzione aziendale agricola (RU 1962, 1323; A XVI A 2), di ottenere siffatti crediti, sempreché i provvedimenti forestali fossero stati presi unitamente a quelli agricoli. Inoltre, una disposizione par¬ ticolare stabilisce che i proprietari privati di foreste e le aziende forestali pubbliche di minore importanza possono promuovere la razionalizzazione dei loro esercizi noleggiando le macchine occorrenti dalle aziende forestali pubbliche. Tale possibilità, favorendo l'unione dei piccoli proprietari, rive¬ ste un'importanza particolare.

Limitando il contributo federale alle regioni di montagna, s'intende evidenziare ohe l'aiuto economico deve essenzialmente favorire la popola¬ zione montana, duramente colpita dalla recessione dei redditi forestali.

L'articolo 1 del disegno elenca i principi già descritti dell'aiuto fede¬ rale.

Nell'articolo 2, la somma minima dei mutui è stabilita, nel singolo caso, a 10 000 franchi. Tale limite.relativamente ingente è stato scelto per il motivo seguente: Dai proprietari di foreste pubbliche e dalle corporazioni forestali pri¬ vate si può ragionevolmente esigere l'autofinanziamento delle attrezzature minori (ad es. motoseghe) come anche delle spese residuali inferiori a 10 000 franchi. S'intende con
ciò evitare inutili pratiche amministrative e riservare il denaro per le esigenze effettive.

Articolo 3. L'associazione delle piccole aziende è direttamente richiesta come necessario presupposto per la concessione di mutui. Poiché l'attrezza¬ tura speciale (trattrici, argani e scortecciatrici) non è utilizzata a tempo pieno dai beneficiari dei mutui, quest'ultimi devono essere tenuti, secondo' le circostanze, a mettere a disposizione degli altri proprietari forestali pub¬ blici o privati le attrezzature acquistate grazie ai sussidi federali. Del rima-

573 nente, i mutui vanno concessi soltanto sul fondamento di pianificazioni aziendali e di esigenze debitamente giustificate.

Articolo 4. Da un'indagine svolta tra i Cantoni risulta che, per il pros¬ simo decennio, sarà necessario lo stanziamento di un credito globale di 80 milioni di franchi.

Articolo 5. In deroga al disciplinamento nell'agricoltura, i mutui de¬ vono essere pagati dalla Confederazione direttamente ai Cantoni a favore dei richiedenti e non per il tramite di casse cantonali. Questa semplifica¬ zione è giustificata poiché il numero delle aziende considerate» nella selvi¬ coltura, risulta ad essere notevolmente inferiore. Infatti, soltanto circa 1500 aziende forestali pubbliche dispongono di una superficie boschiva superiore a 100 ha, giustificante l'impiego di attrezzature più importanti e soltanto una frazione di esse è subordinata all'apporto dei crediti d'investimento.

Articolo 6. Nella determinazione del termine di rimborso del mutuo, occorre tener conto che i veicoli, le macchine e gli utensili devono essere sostituiti entro 10 anni. I mutui concessi per siffatti beni devono pertanto essere rifusi entro il suddetto termine; per contro, l'attuazione dei progetti di opere premunitrici e di rimboschimenti si estende sovente a un ventennio, cosicché, in tali casi, s'impone un adeguato differimento del termine.

I Cantoni devono essere tenuti a rispondere sussidiariamente del rim¬ borso dei mutui, onde sia accresciuto il loro interesse per uno svolgimento razionale della campagna.

L'articolo 7 disciplina il rimborso dei mutui nel caso in cui gli utensili acquistati fossero utilizzati per altri scopi oppure ove le circostanze fossero mutate.

L'articolo 8 comprende le disposizioni finali.

La costituzionalità del presente atto legislativo è fondata sugli articoli 24, 31 bis, capoversi 2 e 3, lettera a, 42 ter e 64 della Costituzione federale.

I due disegni presentano un aspetto comune: ambedue infatti inten¬ dono, nel quadro delle possibilità legali e finanziarie della Confederazione, promuovere l'economia forestale in settori decisivi, affinché quest'ultima, anche in futuro, possa adempire i suoi compiti nell'interesse della comunità.

Con la presentazione di questo messaggio, riteniamo evasi i seguenti interventi parlamentari, ovvero i postulati dei signori -- Consigliere
nazionale Welter, del 21 settembre 1961; -- Consigliere agli Stati Odermatt, del 12 ottobre 1965; -- Consigliere agli Stati Leu, del 5 marzo 1968; -- Consigliere nazionale Grünig, del 6 marzo 1968; -- Consigliere nazionale Lehnér, del 6 marzo 1968; Vi proponiamo pertanto di classificarli.

574 Vi raccomandiamo di approvare i due presenti disegni di legge fede¬ rale e profittiamo dell'occasione per assicurarvi, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, della nostra alta considerazione.

Berna, 28 agosto 1968.

In nome del Consiglio federale svizzero, Il Presidente della Confederazione: Spiihler Il Cancelliere della Confederazione: Huber

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio del Consiglio Federale all`Assemblea federale concernente il potenziamento dell`aiuto all`economia forestale (Del 28 agosto 1968)

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