Termine per la raccolta delle firme: 15 aprile 2021

Iniziativa popolare federale «Per una telefonia mobile compatibile con la salute e a basso consumo energetico» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per una telefonia mobile compatibile con la salute e a basso consumo energetico», presentata il 20 settembre 2019; dopo che il 18 settembre 2019 il comitato ha dichiarato di approvare le tre versioni linguistiche vincolanti del testo dell'iniziativa e confermato che queste sono definitive; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide: 1.

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La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per una telefonia mobile compatibile con la salute e a basso consumo energetico», presentata il 20 settembre 2019, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

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2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Bryner Sabine, Hauptstrasse 29, 9126 Necker 2. Gerig Zita, Busskirchstrasse 90, 8645 Jona 3. Grob Monika, Mürtschenstrasse 5, 8640 Rapperswil SG 4. Maurer Mary, Obere Seestrasse 30, 8272 Ermatingen 5. Niggli Ursula, Sommerwiesstrasse 6, 8200 Sciaffusa 6. Sturzenegger Hans, Gusslistrasse 30, 8404 Reutlingen 7. Widmer Ronald, Rigacher 21, 5420 Ehrendingen 8. Widmer Ruth, Rigacher 21, 5420 Ehrendingen

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Per una telefonia mobile compatibile con la salute e a basso consumo energetico» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Komitee Mobilfunk-Initiative, Ursula Niggli, Sommerwiesstrasse 6, 8200 Sciaffusa, e pubblicata nel Foglio federale del 15 ottobre 2019.

1° ottobre 2019

Cancelleria federale svizzera: Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Iniziativa popolare federale «Per una telefonia mobile compatibile con la salute e a basso consumo energetico» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: La Costituzione federale4 è modificata come segue: Art. 118 cpv. 2 lett. d 2

[La Confederazione] Emana prescrizioni su: d.

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la protezione dalle radiazioni non ionizzanti; in merito alle radiazioni prodotte dalla telefonia mobile o alle radiazioni a microonde, la legge disciplina quanto segue: 1. i valori limite dell'impianto di 4­6 volt per metro iscritti nell'ordinanza del 23 dicembre 19995 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti non possono essere aumentati, nemmeno a seguito di nuove procedure di misurazione, 2. la fornitura di telefonia mobile e Internet deve essere distinta tra fornitura per l'esterno e quella per l'interno; la prestazione e di conseguenza anche il consumo di elettricità delle antenne di telefonia mobile e delle reti locali senza filo è da ridurre affinché le emissioni non attraversino più l'attenuazione degli edifici; all'interno degli edifici i dati non sono trasmessi via onde elettromagnetiche ma attraverso fibre ottiche o cavi coassiali, 3. in relazione alla protezione dalle radiazioni non ionizzanti, la legge si attiene esplicitamente ai diritti fondamentali quali la protezione della propria abitazione, il diritto all'integrità fisica e psichica e la libertà di movimento, secondo gli articoli 13 capoverso 1 e 10 capoverso 2, 4. la legge disciplina anche le fonti private di radiazione ad alta frequenza all'interno degli edifici, al fine di evitare che le onde elettromagnetiche passino in locali vicini, 5. la Confederazione, tramite gli istituti di formazione e il sistema sanitario, informa in modo esaustivo la popolazione sui rischi per la salute dovuti alle radiazioni non ionizzanti, sulle possibili misure di protezione e sui sintomi di elettrosensibilità, 6. la Confederazione rileva ai sensi dell'articolo 65 capoverso 1 dati concernenti le radiazioni non ionizzanti e il quadro clinico di elettrosensibilità; questi dati devono essere significativi riguardo alla sintomatologia individuale, 7. i luoghi in cui sono collocate antenne emittenti non visibili sono contrassegnati e i dati delle antenne sono pubblicati,

RS 101 RU 2000 213, 2007 4477, 2008 2809, 2009 3565, 2016 1135, 2019 1491

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8.

se pianificano nuovi impianti che emettono radiazioni elettromagnetiche o pianificano un aumento della potenza di impianti esistenti, le ditte di telecomunicazione necessitano del consenso scritto degli abitanti residenti nel raggio di 400 metri, 9. esperti indipendenti sono autorizzati a misurare senza preavviso le immissioni elettromagnetiche e comparare i loro dati con quelli delle ditte di telecomunicazione; questi dati sono pubblicati in forma sinottica entro una settimana su una piattaforma della Confederazione, 10. in tutti i mezzi di trasporto pubblici è disponibile un gruppo di posti a sedere contrassegnati in cui è vietato l'uso di apparecchi elettronici, 11. le persone con sintomi di elettrosensibilità hanno accesso gratuitamente a consultori indipendenti, 12. i locali negli edifici pubblici, quali scuole dell'infanzia, scuole e istituti di formazione superiore, negli edifici comunali, negli ospedali, nelle case per anziani, per disabili e di cura sono allestiti in modo che non vi siano radiazioni elettromagnetiche.

Articolo 197 n. 126 12. Disposizione transitoria dell'art. 118 cpv. 2 lett. d (Protezione dalle radiazioni non ionizzanti) L'articolo 118 capoverso 2 lettera d è da attuare entro due anni dalla sua accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni. La Confederazione, le ditte di telecomunicazione, gli utilizzatori di apparecchi e i Cantoni partecipano ai costi occasionati dai cambiamenti perseguiti.

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Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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