Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio

Progetto

(Legge sul lavoro, LL) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti i rapporti della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati del 14 febbraio 20191 e del 2 maggio 20192; visti i pareri del Consiglio federale del 17 aprile 20193 e del ...4, decreta: Minoranza (Zanetti Roberto, Fetz, Levrat) Non entrare in materia Minoranza (Zanetti Roberto, Fetz, Levrat) Rinviare alla Commissione con l'incarico di:

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richiedere una perizia di medicina del lavoro sui possibili rischi del presente progetto;

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condurre uno studio di diritto comparato sui disciplinamenti in materia di orari di lavoro e sulle eventuali deroghe in Stati con cui risulta pertinente un confronto;

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effettuare una valutazione degli articoli 73a e 73b dell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro.

FF 2019 3259 FF 2019 4709 FF 2019 3287 Sarà pubblicato successivamente nel FF.

2019-2121

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L sul lavoro

FF 2019

I La legge del 13 marzo 19645 sul lavoro è modificata come segue: Art. 10 cpv. 2, secondo e terzo periodo ... Per il singolo lavoratore inizio e fine del lavoro diurno e serale possono essere fissati diversamente tra le 4 e le 24, se il lavoratore acconsente. Anche in questo caso il lavoro diurno e serale deve rimanere compreso in uno spazio di 17 ore.

2

Art. 13a

Modello speciale di orario di lavoro annualizzato

Ai sensi del presente articolo possono essere assoggettati a un modello speciale di orario di lavoro annualizzato i lavoratori adulti che: 1

a.

esercitano funzioni direttive o sono specialisti; e

abis. percepiscono un reddito annuo lordo, bonus compresi, superiore a 120 000 franchi o dispongono di un titolo di studio superiore (almeno un bachelor, un livello di formazione professionale 6 del quadro nazionale delle qualifiche oppure un diploma equivalente); e b.

dispongono di un'ampia autonomia nel loro lavoro; e

c.

sono prevalentemente liberi di stabilire i propri orari di lavoro e non lavorano secondo piani d'impiego prestabiliti; e

d.

hanno acconsentito a lavorare secondo un modello speciale di orario di lavoro annualizzato o lavorano per un'azienda nella quale la rappresentanza dei lavoratori o, in sua assenza, la maggioranza dei lavoratori interessati ha acconsentito a lavorare secondo un modello speciale di orario di lavoro annualizzato.

Non possono essere assoggettati a un modello speciale di orario di lavoro annualizzato i lavoratori la cui durata del lavoro non è registrata.

2

Le disposizioni concernenti la durata massima della settimana lavorativa e il lavoro straordinario non sono applicabili; la durata del lavoro svolto in una settimana civile non può tuttavia superare 67 ore.

3

La durata massima del lavoro annuale è di 45 ore alla settimana nella media annuale. La durata massima del lavoro annuale deve essere ripartita in un anno civile o in un anno di esercizio su almeno 40 settimane.

4

Al termine dell'anno civile o dell'anno di esercizio il saldo delle ore in esubero rispetto alla durata massima del lavoro annuale (ore in esubero annuali) non deve superare 170 ore. Le ore in esubero annuali devono essere compensate: 5

5

a.

con un supplemento salariale del 25 per cento almeno; o

b.

se stabilito per contratto, con un congedo della stessa durata nell'anno seguente.

RS 822.11

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La durata massima del lavoro annuale e il limite massimo di ore in esubero annuali sono ridotti proporzionalmente in caso di impiego a tempo parziale.

6

Il lavoro diurno e serale devono rimanere compresi in uno spazio di 15 ore, incluse le pause.

7

Il datore di lavoro deve prevedere per i lavoratori che lavorano secondo un modello speciale di orario di lavoro annualizzato conformemente al presente articolo provvedimenti di prevenzione per la tutela della salute; i rischi psicosociali devono essere considerati adeguatamente.

8

Altri modelli di orario di lavoro annualizzato conformi ai limiti concernenti la durata massima della settimana lavorativa di cui all'articolo 9 e il lavoro diurno e serale di cui all'articolo 10 capoverso 3 della presente legge non sono assoggettati alle limitazioni previste per il modello speciale di orario di lavoro annualizzato secondo il presente articolo.

9

Art. 15a cpv. 3 e 4 Il riposo di lavoratori assoggettati a un modello speciale di orario di lavoro annualizzato secondo l'articolo 13a della presente legge può essere ridotto più di una volta per settimana fino a nove ore, a condizione che nella media di quattro settimane venga rispettata la durata di 11 ore.

3

Il riposo può essere interrotto da interventi di picchetto e per i lavoratori assoggettati a un modello speciale di orario di lavoro annualizzato da prestazioni di lavoro rese dal lavoratore a propria libera discrezione al di fuori dell'azienda. Dopo l'intervento il riposo prosegue per il periodo restante. Se non può essere raggiunto un periodo di riposo minimo di quattro ore consecutive, deve essere accordato il periodo di riposo giornaliero di 11 ore dopo l'ultimo intervento.

4

Art. 18 cpv. 1, secondo periodo 1

... Sono fatti salvi gli articoli 19 e 19a.

Art. 19a

Deroghe al divieto di lavoro domenicale per i lavoratori con modello speciale di orario di lavoro annualizzato

Un'autorizzazione per il lavoro domenicale non è necessaria se il lavoratore è assoggettato a un modello speciale di orario di lavoro annualizzato secondo l'articolo 13a della presente legge e il lavoro domenicale è svolto a propria libera discrezione al di fuori dell'azienda. In tal caso non è versato al lavoratore alcun supplemento salariale per il lavoro domenicale.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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