ad 16.460 Iniziativa parlamentare Soppressione dell'aiuto transitorio per i parlamentari Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 10 ottobre 2019 Parere del Consiglio federale del 20 novembre 2019

Onorevoli presidente e consiglieri, conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento, vi presentiamo il nostro parere in merito al rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 10 ottobre 20191 concernente l'iniziativa parlamentare 16.460 «Soppressione dell'aiuto transitorio per i parlamentari».

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

20 novembre 2019

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1

FF 2019 5983

2019-3610

6823

FF 2019

Parere 1

Situazione iniziale

Il 21 settembre 2016 la consigliera nazionale Natalie Rickli ha presentato l'iniziativa parlamentare (Iv. Pa.) 16.460 «Soppressione dell'aiuto transitorio per i parlamentari». Con 17 voti contro 7, il 20 gennaio 2017 la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale ha deciso di dare seguito all'iniziativa. Il 19 giugno 2017 la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati (CIP-S) ha tuttavia espresso un parere contrario. Nella seduta del 10 novembre 2017, la CIP-N ha confermato la sua decisione di dare seguito all'iniziativa. Il 1° marzo 2018 il Consiglio nazionale si è allineato alla proposta della sua Commissione incaricata dell'esame preliminare, accogliendo l'iniziativa con 115 voti favorevoli contro 66 e 2 astensioni. Nuovamente chiamata ad occuparsi del progetto, il 20 aprile 2018 la CIP-S ha finalmente deciso di dare seguito all'iniziativa.

Dopo aver elaborato un progetto di atto normativo, il 10 ottobre 2019 la CIP-N lo ha adottato con 14 voti contro 7 e 2 astensioni e l'ha trasmesso al suo Consiglio.

L'articolo 8a della legge del 18 marzo 19882 sulle indennità parlamentari (LI) prevede che un parlamentare può pretendere un aiuto transitorio se quando lascia il Parlamento non ha ancora compiuto i 65 anni e il suo nuovo reddito è inferiore a quello derivante dall'esercizio del mandato parlamentare (lett. a) oppure se si trova in stato di bisogno (lett. b). L'articolo 8b dell'ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 19883 concernente la legge sulle indennità parlamentari disciplina le modalità di calcolo dell'aiuto transitorio.

Il progetto della CIP-N prevede di stralciare definitivamente gli articoli 8a LI e 8b della relativa ordinanza. La maggioranza della Commissione sostiene che i parlamentari versano contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (AD). In caso di disoccupazione hanno quindi diritto alle relative prestazioni. Data la protezione di cui godono i parlamentari in virtù dell'AD, l'aiuto transitorio non avrebbe più ragion d'essere. Tanto più che esso favorisce i parlamentari rispetto agli altri lavoratori.

Una minoranza della Commissione propone invece di non sopprimere l'aiuto transitorio, ma di inasprire le condizioni che ne regolano l'ottenimento. Potranno allora chiedere un aiuto transitorio soltanto i parlamentari che
non sono stati rieletti al Consiglio nazionale o al Consiglio degli Stati. Inoltre, l'aiuto potrà essere percepito al massimo durante i sei mesi successivi alla loro partenza dal Parlamento. L'aiuto transitorio potrà infine essere versato unicamente agli ex parlamentari che non ricevono indennità giornaliere dell'AD.

Una seconda minoranza propone di non entrare in materia sul progetto della CIP-N.

2 3

RS 171.21 RS 171.211

6824

FF 2019

2

Parere del Consiglio federale

Il Consiglio federale ritiene che spetti anzitutto al Parlamento decidere come disciplinare il reddito, le indennità e la previdenza professionale dei parlamentari. A questo proposito si impone pertanto un certo riserbo.

Nel presente caso per sopprimere l'aiuto transitorio per i parlamentari occorre modificare la legge sulle indennità parlamentari e la relativa ordinanza. Dato che questo progetto riguarda prettamente l'Assemblea federale, il Consiglio federale rinuncia a esprimere il proprio parere, nonostante le possibili ripercussioni finanziarie.

6825

FF 2019

6826