18.092 Messaggio concernente la modifica della legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG) (Indennità di maternità in caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato) del 30 novembre 2018

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di modifica della legge sulle indennità di perdita di guadagno.

Nel contempo vi proponiamo di togliere dal ruolo il seguente intervento parlamentare: 2017

M 16.3631

Versare più a lungo l'indennità di maternità in caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato (S 13.12.16, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS; N 7.6.17)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

30 novembre 2018

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2018-2916

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Compendio L'obiettivo della presente modifica è prevedere nell'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno una disposizione che consenta di versare più a lungo l'indennità di maternità alle madri il cui figlio rimane ospedalizzato per almeno tre settimane subito dopo il parto.

Situazione iniziale Questo progetto di revisione adempie la mozione 16.3631 «Versare più a lungo l'indennità di maternità in caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato», depositata dalla Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati e adottata dal Consiglio degli Stati il 13 dicembre 2016 e dal Consiglio nazionale il 7 giugno 2017. La mozione incarica il Consiglio federale di proporre una soluzione tesa a prevedere, nella legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), la possibilità di versare più a lungo l'indennità di maternità alle madri il cui figlio rimane ospedalizzato per almeno tre settimane subito dopo il parto.

Secondo la normativa vigente, le madri il cui neonato è ospedalizzato per almeno tre settimane immediatamente dopo la nascita possono chiedere il rinvio del versamento dell'indennità di maternità e, di conseguenza, del loro congedo di maternità (art. 16c cpv. 2 LIPG). Per queste donne si pone dunque la questione del pagamento del salario in questo periodo, tanto più che secondo la legge sul lavoro (LL), applicabile alla maggioranza delle donne attive, la madre non ha il diritto di lavorare nelle otto settimane successive al parto (art. 35a cpv. 3). La situazione giuridica attuale è incerta ed eterogenea. Né la LIPG né altre assicurazioni sociali o private prevedono prestazioni tali da garantire una copertura sufficiente nell'arco del periodo di differimento. Inoltre, la durata del diritto al salario in caso d'impedimento al lavoro, fondata sull'articolo 324a del Codice delle obbligazioni (CO), è limitata a tre settimane durante il primo anno di servizio e dipende in seguito dalla discrezionalità dei giudici, il che comporta incertezze e lacune in alcuni casi. Dal canto loro, i contratti collettivi di lavoro non si applicano a tutte le donne e non tutti garantiscono una copertura per la perdita di reddito nel caso in esame.

Contenuto del disegno Il Consiglio federale ritiene necessario rimediare all'attuale situazione poco soddisfacente che deriva da
una lacuna venutasi a creare al momento dell'introduzione dell'indennità di maternità. Propone quindi di modificare la LIPG al fine di prolungare la durata del versamento di tale indennità in caso di ospedalizzazione del neonato. Analogamente al versamento dell'indennità di maternità, la cui durata massima è di 98 giorni, anche il suo prolungamento deve essere limitato nel tempo. A tal fine sono proposti 56 giorni supplementari d'indennità. Il progetto prevede inoltre i necessari adeguamenti nel CO: il congedo di maternità e la protezione dalla disdetta in periodi inopportuni sono prolungati nella stessa misura del diritto all'indennità. Per quanto concerne la riduzione della durata delle vacanze, la formulazione della normativa vigente permette di includere il prolungamento del congedo.

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Indice Compendio

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1

Situazione iniziale 1.1 Genesi del progetto 1.1.1 Soluzione proposta e scelta 1.1.2 Evoluzione dell'indennità di maternità 1.1.3 Soggiorno ospedaliero prolungato del neonato 1.1.4 Altri progetti inerenti alla LIPG 1.2 Diritto vigente 1.2.1 Differimento del versamento dell'indennità di maternità nella LIPG 1.2.2 Pagamento del salario secondo il CO 1.2.3 Versamento del salario secondo i contratti collettivi di lavoro 1.2.4 Reddito sostitutivo 1.2.5 Altre prestazioni 1.3 Necessità di agire 1.4 Rapporto con il programma di legislatura 1.5 Interventi parlamentari

141 141 141 142 143 144 145

2

Risultati della procedura di consultazione

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3

Diritto comparato e confronto con il diritto internazionale

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4

Punti essenziali del progetto 4.1 La normativa proposta 4.1.1 Prolungamento della durata del versamento dell'indennità di maternità nella LIPG 4.1.2 Entità del prolungamento della durata del versamento dell'indennità 4.1.3 Cerchia delle beneficiarie 4.1.4 Prolungamento del congedo di maternità nel CO 4.1.5 Protezione dalla disdetta 4.2 Attuazione

155 155

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Commento ai singoli articoli

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6

Ripercussioni 6.1 Ripercussioni finanziarie per le IPG 6.2 Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni 6.2.1 Ripercussioni finanziarie 6.2.2 Ripercussioni sull'effettivo del personale 6.3 Ripercussioni per l'economia

161 161 162 162 162 162

145 146 149 150 151 151 153 153

155 156 156 157 157 158

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Aspetti giuridici 7.1 Costituzionalità 7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 7.3 Compatibilità con altre leggi 7.3.1 Coordinamento con la legge sul lavoro 7.3.2 Coordinamento con l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e con l'assicurazione invalidità 7.3.3 Coordinamento con la previdenza professionale 7.3.4 Coordinamento con l'assicurazione contro gli infortuni 7.3.5 Coordinamento con l'assicurazione contro la disoccupazione 7.4 Forma dell'atto 7.5 Subordinazione al freno alle spese 7.6 Delega di competenze legislative 7.7 Protezione dei dati

162 162 163 164 164 164 164 165 165 166 166 166 166

Allegato: Situazione finanziaria delle IPG

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Legge sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG) (Disegno)

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Messaggio 1

Situazione iniziale

1.1

Genesi del progetto

1.1.1

Soluzione proposta e scelta

Il presente progetto di revisione adempie la mozione 16.3631 «Versare più a lungo l'indennità di maternità in caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato», depositata dalla Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati (CSSS-S) e accolta dal Consiglio degli Stati il 13 dicembre 2016 e dal Consiglio nazionale il 7 giugno 2017. La mozione incarica il Consiglio federale di proporre una soluzione tesa a prevedere, nella legge del 25 settembre 19521 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG) la possibilità di versare più a lungo l'indennità di maternità alle madri il cui figlio rimane in ospedale per oltre tre settimane subito dopo il parto.

Attualmente, in caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato immediatamente dopo il parto, la madre può chiedere il rinvio del versamento dell'indennità di maternità (art. 16c cpv. 2 LIPG). Nel periodo in questione non riceve però alcuna indennità. Il diritto al salario in virtù dell'articolo 324a del Codice delle obbligazioni (CO)2 non è nemmeno garantito in tutti i casi. La legge del 13 marzo 19643 sul lavoro (LL), applicabile alla maggioranza delle donne attive, stabilisce che la madre non ha il diritto di lavorare durante le otto settimane dopo il parto e non può essere obbligata a riprendere il lavoro nelle otto settimane successive (art. 35a cpv. 3 LL).

Di conseguenza, il suo reddito non è garantito tra il momento del parto e l'inizio del versamento dell'indennità di maternità, ovvero proprio in un periodo in cui si trova in una situazione difficile.

Nel rapporto4 redatto in adempimento dei postulati Maury Pasquier 10.3523 «Quale reddito durante le otto settimane di divieto di lavoro che seguono il parto in caso di proroga del diritto all'indennità dell'assicurazione maternità in seguito al soggiorno ospedaliero prolungato del neonato?» e Teuscher 10.4125 «Rinvio del congedo maternità. Diritto a una sostituzione adeguata del salario», il Consiglio federale sottolinea il rischio di lacune di reddito nel periodo del rinvio dell'indennità di maternità, presentando al contempo possibili soluzioni per modificare il diritto vigente. Secondo la mozione della CSSS-S (16.3631), l'opzione più idonea a prevenire disparità di trattamento, che ha inoltre il pregio di costare meno e di non gravare esclusivamente il datore
di lavoro, consisterebbe nel modificare la LIPG prolungando la durata del versamento dell'indennità di maternità ­ oggi limitata a 98 giorni ­ nel caso di un suo differimento.

1 2 3 4

RS 834.1 RS 220 RS 822.11 Rapporto del Consiglio federale del 20 aprile 2016: «Revenu de la mère en cas d'ajournement de l'allocation de maternité suite à l'hospitalisation prolongée du nouveau-né» (soltanto in francese e in tedesco).

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Il nostro Consiglio ritiene necessario rimediare all'attuale situazione, poco soddisfacente, che deriva da una lacuna venutasi a creare al momento dell'introduzione dell'indennità di maternità. Di conseguenza, sostiene la soluzione proposta nella mozione.

1.1.2

Evoluzione dell'indennità di maternità

Il 1° luglio 2005 sono entrate in vigore le nuove disposizioni della LIPG sulla concessione di un'indennità di maternità alle donne attive, accompagnate da una modifica del CO con la quale si è in particolare soppresso il termine «puerperio» nell'articolo 324a capoverso 3 e introdotto un nuovo articolo 329f sul congedo di maternità, il quale precisa che dopo il parto la lavoratrice ha diritto a un congedo di maternità di almeno 14 settimane.

L'istituzione di un'assicurazione per la maternità è sancita dalla Costituzione dal 1945 (Cost.)5, ma la sua realizzazione ha richiesto molto tempo. Fino alla sua attuazione nel 2005 si tentò a diverse riprese di introdurla, ma i progetti furono respinti sin dalla procedura preliminare o bocciati in Parlamento, mentre quelli che avevano superato queste tappe fallirono in sede di votazione popolare.

Il sistema vigente è stato introdotto in seguito a un'iniziativa parlamentare depositata nel 2001 (Triponez, 01.426). Il progetto era più modesto dei precedenti: per non comprometterlo, si optò per condizioni di diritto più rigide e prestazioni meno generose, limitate a un importo massimo e riservate alle donne esercitanti un'attività lucrativa, escludendo per di più i casi d'adozione. Il progetto prevedeva inoltre un diritto obbligatorio al congedo di maternità di 14 settimane indennizzate nella misura dell'80 per cento del salario. Il Parlamento lo adottò in votazione finale il 3 ottobre 2003, ma contro di esso fu lanciato un referendum, il cui principale argomento era quello della necessità di consolidare le assicurazioni sociali evitando di creare nuove prestazioni. Un'altra critica riguardava la discriminazione legata al fatto che le donne senza attività lucrativa non avessero diritto a prestazioni. Il progetto di revisione della LIPG che prevedeva l'estensione del campo di applicazione alle madri esercitanti un'attività lucrativa fu approvato con il 55,5 per cento dei voti nel settembre del 2004. L'indennità di maternità fu quindi introdotta il 1° luglio 2005. Nel 2016 sono state oltre 80 000 le madri che hanno beneficiato di tale prestazione.

A 60 anni dalla sua introduzione nella Cost., l'assicurazione per la maternità è stata concretizzata in modo semplice ed efficace. Essa è stata infatti integrata nell'ordinamento delle IPG per chi presta servizio,
con l'estensione del suo campo di applicazione alle donne attive, e il congedo obbligatorio è stato inserito nel CO. Nella legge è inoltre stata introdotta la possibilità di aumentare il tasso di contribuzione dello 0,1 per cento per finanziare l'indennità di maternità, ma nei primi anni il Fondo di compensazione dell'ordinamento delle IPG disponeva di notevoli riserve per finanziare questa nuova prestazione, cosicché non è stato necessario aumentare immediatamente il tasso di contribuzione IPG. Quest'ultimo è stato innalzato solo 5

142

RS 101

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nel 2011 (dallo 0,3 allo 0,5 %), per poi essere abbassato allo 0,45 per cento dal 1° gennaio 2016 per un periodo di cinque anni, ovvero fino al 31 dicembre 2020. Il Consiglio federale rivaluterà la situazione prima della fine di tale periodo, al fine di prendere le misure necessarie per il periodo successivo.

1.1.3

Soggiorno ospedaliero prolungato del neonato

Dal 2014, ogni anno sono circa 85 000 i bambini che nascono in Svizzera. Anche se negli ultimi anni le case per partorienti sono in aumento, la maggior parte dei bambini (97 %) nasce in ospedale. In caso di parto normale, la durata del soggiorno nel reparto maternità varia generalmente da due a tre giorni, mentre per un parto cesareo può arrivare a circa cinque giorni. Tuttavia, in alcuni casi le condizioni di salute del neonato possono richiedere un'ospedalizzazione più lunga, in particolare in caso di nascite premature.

Nel 2016 queste ultime rappresentavano il 7 per cento delle nascite in Svizzera 6. È considerata prematura una nascita avvenuta prima della 37 a settimana di gravidanza.

I bambini molto prematuri (ovvero nati prima della 32a settimana di gestazione) rappresentano l'1 per cento del totale.

Un soggiorno in ospedale di almeno tre settimane dà diritto al rinvio dell'indennità di maternità. Attualmente non esistono dati amministrativi né sul numero di madri che differiscono il versamento dell'indennità né sulla durata dei differimenti, anche se le statistiche sulle ospedalizzazioni danno alcune indicazioni sul numero delle madri che potrebbero avvalersi di questa possibilità.

Occorre però tenere conto di determinati limiti relativi alla stima del numero di potenziali casi. Va innanzitutto rilevato, infatti, che non tutte le nascite in Svizzera danno diritto a un'indennità di maternità, poiché in particolare le madri non attive non sono coperte dall'assicurazione per la maternità. D'altro canto, le donne che decidono di smettere di lavorare dopo la nascita di un figlio non hanno bisogno di prolungare la durata del versamento dell'indennità di maternità, dato che comunque possono rimanere vicino al loro figlio oltre il termine di 14 settimane. Infine, è difficile prevedere il comportamento delle madri con statuto di indipendenti.

Nel 2015 sono stati 1326 i neonati rimasti in ospedale per almeno 21 giorni, per un totale di 58 410 giorni7. Nell'80 per cento dei casi la durata del soggiorno ospedaliero non ha superato i 56 giorni. Queste cifre sono relativamente costanti dal 2009.

6 7

Santé des nouveau-nés 2016, UST (soltanto in francese e in tedesco).

Statistica medica ospedaliera 2017, UST.

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Numero di neonati per durata del soggiorno ospedaliero superiore a 21 giorni (2015)

La statistica medica ospedaliera mostra che praticamente nel 60 per cento dei casi la durata del soggiorno ospedaliero dei neonati non supera i 35 giorni. Poi più la durata aumenta, più il numero di casi diminuisce. Un soggiorno ospedaliero di oltre 95 giorni è rilevato in circa il 6 per cento dei casi, ovvero per circa 80 neonati nel 2015. Nei casi più gravi (circa 60 bambini) la durata del soggiorno è compresa tra i 100 e i 366 giorni. Si può dunque constatare che il numero di bambini le cui condizioni di salute richiedono un'ospedalizzazione molto lunga è relativamente limitato.

1.1.4

Altri progetti inerenti alla LIPG

Al momento si stanno discutendo diversi progetti inerenti alla LIPG. In primo luogo, l'iniziativa parlamentare Romano (13.478) chiede di prevedere indennità in caso di adozione di un bambino. Attualmente chi adotta un bambino non ha diritto ad alcun congedo specifico a livello federale che gli consenta di accoglierlo. Il progetto propone quindi di rispondere ai bisogni dei genitori adottivi e del bambino adottato prevedendo un tale congedo nel quadro della LIPG. Un secondo progetto riguarda il sostegno a chi assiste o presta cure ai propri congiunti. Nel dicembre del 2014 il Consiglio federale ha adottato il «Piano d'azione per il sostegno e lo sgravio delle persone che assistono i propri congiunti» nell'ambito della sua strategia di politica sanitaria «Sanità2020». Il Piano è incentrato su quattro campi d'azione, uno dei quali concerne l'esame dell'introduzione di un congedo per i genitori di bambini gravemente malati o infortunati. Infine, un terzo progetto riguarda l'introduzione di un congedo di paternità. Nell'agosto del 2017 è riuscita l'iniziativa popolare federale «Per un congedo di paternità ragionevole ­ a favore di tutta la famiglia», che chiede 144

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l'introduzione di un congedo di paternità di almeno quattro settimane. L'indennità di paternità sarebbe disciplinata nella LIPG analogamente a quella di maternità. Il 1° giugno 2018 il nostro Consiglio ha adottato il relativo messaggio, proponendo al Parlamento di respingere l'iniziativa. Pur riconoscendo la legittimità della richiesta di un tale congedo, riteniamo infatti prioritario lo sviluppo di un'offerta di custodia di bambini complementare alla famiglia adeguata ai bisogni dei genitori. In occasione della sua seduta del 21 agosto 2018, la CSSS-S ha presentato un controprogetto indiretto all'iniziativa chiedendo un congedo di paternità di due settimane.

1.2

Diritto vigente

1.2.1

Differimento del versamento dell'indennità di maternità nella LIPG

Il diritto all'indennità inizia il giorno del parto (art. 16c cpv. 1 LIPG). Dal momento della nascita del figlio, la madre beneficia di un'indennità di maternità per 98 giorni, il che le permette di riprendersi dalla gravidanza e dal parto, avendo anche a disposizione il tempo necessario per occuparsi del neonato nei suoi primi mesi di vita.

Tuttavia, se per motivi di salute il neonato deve rimanere in ospedale più a lungo, la parte del congedo di maternità che consente alla madre di dedicarsi esclusivamente al figlio ne risulta ridotta. Per questo motivo, una disposizione specifica (art. 16c cpv. 2 LIPG) consente alla madre di chiedere in tal caso di differire l'inizio del diritto all'indennità di maternità al giorno in cui il neonato può lasciare l'ospedale. Va rilevato che solo le condizioni di salute del bambino e non quelle della madre sono determinanti per la concessione del differimento, sebbene un soggiorno ospedaliero prolungato di quest'ultima avrebbe le medesime conseguenze, ovvero l'impossibilità di occuparsi del neonato. In tal caso, però, l'indennità di maternità cui la madre ha diritto esclude il versamento delle indennità giornaliere di altre assicurazioni sociali (assicurazione invalidità o contro gli infortuni, ad esempio). Quando il diritto all'indennità di maternità si estingue, se la madre è ancora incapace al lavoro subentrano le altre assicurazioni.

Il diritto al differimento dell'indennità di maternità presuppone che l'ospedalizzazione del neonato duri almeno tre settimane immediatamente dopo la nascita (art. 24 cpv. 1 dell'ordinanza del 24 novembre 20048 sulle indennità di perdita di guadagno; OIPG). Una malattia del neonato che si manifesti qualche giorno dopo il ritorno a casa e richieda un'ospedalizzazione non consente più il rinvio dell'indennità. Inoltre, il suo stato di salute deve essere comprovato da un certificato medico. Infine, la madre deve indicare esplicitamente sull'apposito modulo che desidera rinviare l'inizio del versamento dell'indennità di maternità. Se tutte queste condizioni sono soddisfatte oppure in caso di revoca del rinvio prima del ritorno a casa del figlio, il versamento delle prestazioni inizia al termine del periodo del rinvio, ovvero il giorno in cui il neonato lascia l'ospedale o alla data della revoca. In questo caso, l'inizio del versamento dell'indennità non coincide più con il giorno del parto.

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RS 834.11

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L'articolo 24 OIPG fissa la durata del soggiorno ospedaliero prolungato ad almeno tre settimane, ma non prevede una durata massima del periodo di differimento del diritto al congedo di maternità, che finisce il giorno in cui il neonato lascia l'ospedale. Va rilevato che, conformemente all'interpretazione generalmente ammessa oggi, il differimento dell'indennità implica il rinvio del congedo previsto dall'articolo 329f CO. Sebbene questa disposizione non lo preveda espressamente, lo scopo del legislatore era infatti quello di coordinare il congedo di maternità con il versamento dell'indennità di maternità. Il differimento di quest'ultimo comporta quindi anche quello del congedo di maternità. Considerando che attualmente il differimento del versamento dell'indennità di maternità non è limitato, non è possibile determinare quando la madre riprenderà il lavoro.

Al momento dell'introduzione dell'indennità di maternità, il legislatore era ben consapevole della situazione particolare di una madre il cui figlio neonato deve restare in ospedale più a lungo del previsto. Per questo motivo ha voluto darle la possibilità di rinviare, se lo desidera, l'inizio del versamento dell'indennità di maternità fino al ritorno a casa del figlio. Tuttavia, non ha voluto prolungare esplicitamente il versamento dell'indennità né risolvere la questione del pagamento del salario in caso di tale differimento. Ciò significa che per la durata del periodo di ospedalizzazione del neonato, ovvero dal giorno del parto fino all'inizio del versamento dell'indennità di maternità, la LIPG non prevede alcuna prestazione.

1.2.2

Pagamento del salario secondo il CO

Considerato che la LIPG non prevede alcun reddito sostitutivo, si pone la questione del pagamento del salario da parte del datore di lavoro secondo il CO.

L'articolo 324a CO contempla un obbligo di pagare il salario in caso di impedimento del lavoratore non imputabile al medesimo. L'articolo 324b capoverso 1 CO prevede però un'eccezione: qualora il lavoratore sia assicurato obbligatoriamente contro le conseguenze economiche di un impedimento al lavoro intervenuto senza sua colpa, anche se dovuto a motivi inerenti alla sua persona, il datore di lavoro non è tenuto a pagare il salario, se le prestazioni dell'assicurazione coprono almeno i quattro quinti del salario.

Per quanto concerne l'applicabilità di questi articoli alle donne che hanno partorito, la dottrina non è unanime. Per alcuni9 gli impedimenti derivanti dal parto non rientrano più nel campo d'applicazione degli articoli 324a e 324b CO dal momento che la revisione che ha introdotto l'indennità di maternità ha soppresso il termine «puerperio» dall'articolo 324a CO. A loro avviso, le nuove disposizioni della LIPG conferenti il diritto all'indennità di maternità non possono quindi essere considerate come relative a un'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 324b CO, che si applica 9

146

Staehelin, Zürcher Kommentar, n. 16a ad art. 324a CO; Rehbinder/Stöckli, Berner Kommentar, n. 6 ad art. 324a CO; Ulin Streiff/Adrian von Kaenel/Roger Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu den Art. 319­362 OR, 7a edizione, Zurigo/Basilea/Ginevra 2012, n. 16 ad art. 324a/b CO; Frank Vischer/Roland M. Müller, Der Arbeitsvertrag, 4a edizione, Basilea 2014, § 12 n. 9, 38 e 39; CHK-Emmel, n. 9 ad art. 324a CO; Aubert, Commentaire romand, n. 24 ad art. 324a CO.

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unicamente agli impedimenti al lavoro di cui all'articolo 324a CO. Di conseguenza, il datore di lavoro non sarebbe tenuto a pagare alla lavoratrice la differenza tra l'80 per cento del salario effettivo e l'indennità giornaliera massima (art. 324b cpv. 2 CO) né l'80 per cento del salario durante il periodo del differimento in cui non è versata alcuna prestazione (art. 324b cpv. 3 CO). Questa interpretazione non è però condivisa da tutti10 e non è stata adottata nemmeno dalla giurisprudenza cantonale11.

Il Tribunale federale non si è ancora pronunciato al riguardo, ma in una recente sentenza ha rilevato che la volontà di garantire la sicurezza finanziaria della madre tramite l'indennità di maternità è prioritaria rispetto alla volontà di sgravare il datore di lavoro12, che è addotta per giustificare la mancata applicazione degli articoli 324a e 324b CO alla maternità.

È vero che il soggiorno ospedaliero prolungato del neonato non impedisce di per sé alla madre di esercitare la sua attività, ma in questo caso interviene l'obbligo legale dei genitori di prendersi cura di un figlio malato. La necessità di adempiere quest'obbligo legale è considerata un impedimento al lavoro ai sensi dell'articolo 324a capoverso 1 CO. Tuttavia, la giurisprudenza riconosce un impedimento solo per il periodo necessario a trovare un'alternativa, come ad esempio una soluzione di custodia13. Sono però previste eccezioni: per i casi in cui è indispensabile che la madre rimanga vicina al figlio, la giurisprudenza cantonale ha riconosciuto l'esistenza di un impedimento al lavoro anche se il bambino era preso a carico dal personale di cura dell'ospedale14.

L'articolo 324a capoverso 2 CO stabilisce che il lavoratore ha diritto al salario per una certa durata, in funzione degli anni di servizio, in tutti i casi d'impedimento di cui all'articolo 324a CO. Tale durata è di tre settimane nel primo anno di servizio, mentre a partire dal secondo la durata totale non è definita per legge. La disposizione 10

11 12 13 14

Portmann/Rudolph, Basler Kommentar, n. 39 ad art. 324a CO; Rémy Wyler/Boris Heinzer, Droit du travail, 3a edizione, Berna 2014, 218­219; Olivier Subilia/Jean-Michel Duc, Droit du travail ­ Eléments de droit suisse, 2a edizione, Losanna 2010, n. 164­168 ad art. 324a CO; Jürg Brühwiler, Einzelarbeitsvertrag ­ Kommentar zu den Art. 319­343 OR, 3a edizione, Basilea 2014, n. 22b ad art. 324a CO; Philippe Carruzzo, Le contrat individuel de travail, Commentaire des articles 319 à 341 du Code des obligations, Zurigo/ Basilea /Ginevra 2009, n. 7, 9 e 11 ad art. 324b CO; Olivier Subilia, «La nouvelle loi sur les allocations pour perte de gain et maternité», in PJA, 2005, pag. 1469 segg., 1475­ 1476; Jean-Michel Duc, «L'allocation de maternité et la coordination avec les autres prestations des assurances», in AJP, 2005, pag. 1010 segg., 1010­1011; Christian Bruchez, «La nouvelle assurance-maternité et ses effets sur le droit du contrat de travail», in SJ, 2005, vol. II, pag. 247 segg., 267; Christiane Brunner/Jean-Michel Bühler/Jean-Bernard Waeber/Christian Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3a edizione, Losanna 2010, n. 26 ad art. 324a CO; Cerottini, n. 13 ad art. 329f CO, Perrenoud Stéphanie, La protection de la maternité ­ Etude de droit suisse, international et européen, Berna 2015, pag. 1155.

Sentenza della Corte d'appello del Cantone di Ginevra del 17 ottobre 2008, CAPH/184/2008, consid. 2.1.2.

DTF 142 II 425, consid. 5.4.

Sentenza del Tribunale federale del 7 aprile 1998, 4C.459/1997, JAR 1999, pag. 232 segg., consid. 4b.

Sentenza del Tribunale cantonale di San Gallo del 10 giugno 1992, JAR 1994, pag. 147 seg. e 148 (ultimo paragrafo); sentenza del tribunale di appello del Cantone di Berna del 27 luglio 2004, JAR 2005, pag. 352 segg., consid. 5; sentenza della Corte d'appello del Cantone di Ginevra del 17 ottobre 2008, CAPH/184/2008, consid. 2.1.4; tribunale regionale Bern-Mittelland, CIV 12 6727 BAK, decisione del 24 gennaio 2013, consid. 3.4.6.

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in questione prevede infatti che il datore di lavoro debba pagare il salario «per un tempo adeguatamente più lungo, secondo la durata del rapporto di lavoro e le circostanze particolari». Spetta dunque ai tribunali fissare discrezionalmente il periodo durante il quale il salario è dovuto. Alcuni tribunali hanno stabilito apposite scale (scale bernese, basilese e zurighese) che fissano la durata del versamento del salario in funzione del numero di anni di servizio del lavoratore. Applicate comunemente dai tribunali in Svizzera, queste scale non sono tuttavia vincolanti. Il legislatore ha infatti espressamente escluso un legame rigido tra la durata del rapporto di lavoro e il versamento del salario in caso di impedimento 15. Conformemente all'intenzione del legislatore, in presenza di circostanze particolari i tribunali derogano a queste scale.

Va poi rilevato che il datore di lavoro che concede una copertura più generosa di quella legale per determinati impedimenti al lavoro e ne esclude altri non offre prestazioni equivalenti ai sensi dell'articolo 324a capoverso 4 CO16. Una copertura generosa dei rischi di malattia, infortunio e maternità non dispensa dunque il datore di lavoro dal suo obbligo legale di pagare il salario in caso di cure prestate a un figlio malato.

D'altro canto, a prescindere dal soggiorno ospedaliero del neonato, dopo il parto va rispettato un periodo di protezione di 16 settimane, che prevede un divieto di occupazione durante le prime otto settimane, cui seguono otto settimane durante le quali la madre può essere occupata solo se vi acconsente (art. 35a cpv. 3 LL). La LL non disciplina il pagamento del salario per questo periodo. La giurisprudenza e la dottrina riconoscono che il divieto di occupazione durante le otto settimane dopo il parto costituisce un impedimento al lavoro ai sensi dell'articolo 324a capoverso 1 CO17. Per contro, secondo l'opinione prevalente, la facoltà di rifiutare di lavorare conferita alla madre tra la nona e la sedicesima settimana non rappresenta un impedimento ai sensi della disposizione summenzionata18.

15

16 17

18

148

Messaggio del 25 agosto 1967 del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente la revisione dei titoli decimo e decimo bis del Codice delle obbligazioni (Il contratto di lavoro), FF 1968 II 177, in particolare pag. 274.

Streiff/von Kaenel/rudolph, n. 24 ad art. 324a/b CO: Rehbinder/Stöckli, Berner Kommentar, n. 31 ad art. 324a CO.

Prima dell'introduzione dell'assicurazione di maternità: sentenza del Tribunale federale del 6 aprile 1994, JAR 1995, pag. 128 segg., consid. 3d, cc; sentenza della Camera d'appello del Cantone di Ginevra del 20 agosto 2002, in JAR 2003, pag. 180 seg., consid. 4. Dopo l'introduzione dell'assicurazione maternità: sentenza del Tribunale d'appello del Cantone Ticino del 31 luglio 2014, 16.2013.11, consid. 6; cfr. anche Streiff/von Kaenel/Rudolph, n. 16 ad art. 324a/b CO; Portmann/Rudolph, Basler Kommentar, n. 41 ad art. 324a CO.

Dispensa dal lavoro durante la gravidanza (art. 35a cpv. 1 e 2 LL): DTF 118 II 58, consid. 2b; sentenza del 20 agosto 2001 della Corte d'appello del Cantone di Ginevra, in JAR 2003, pag. 180, consid. 4; Thomas Geiser/Roland Müller, Arbeitsrecht in der Schweiz, 3a edizione, Berna 2015, n. 1051­1052; Streiff/von Kaenel/Rudolph, n. 16 ad art. 324a/b CO; Rehbinder/Stöckli, Berner Kommentar, n. 6 ad art. 324a CO; Portmann/Rudolph, Basler Kommentar, n. 35 ad art. 324a CO; Wyler/Heinzer, 220­221; Brühwiler, n. 22b ad art. 324a CO. Parere contrario: Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, n. 6 ad art. 324a CO.

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1.2.3

Versamento del salario secondo i contratti collettivi di lavoro

Il versamento del salario può essere anche disciplinato in un contratto collettivo di lavoro (CCL). Il rapporto del Consiglio federale del 20 aprile 2016 ha analizzato dettagliatamente le regole contemplate nei CCL con almeno 5000 aderenti19. Ne è emerso che numerosi CCL prevedono un congedo pagato di qualche giorno per assistere un figlio malato.

Le regole contrattuali non possono derogare all'articolo 324a CO a scapito del lavoratore. L'articolo 324a capoversi 1 e 3 figura infatti nell'elenco delle disposizioni inderogabili di cui all'articolo 362 capoverso 1 CO e l'articolo 324a capoverso 2 CO ammette solo termini più lunghi. Se le condizioni di cui all'articolo 324a CO sono adempiute, è dunque possibile che il versamento del salario sia dovuto per un periodo più lungo nonostante la durata massima prevista a livello contrattuale.

L'articolo 324a capoverso 4 CO rende meno rigido questo sistema ammettendo deroghe al minimo garantito per legge, purché le prestazioni accordate al lavoratore siano nel complesso almeno equivalenti.

Due CCL20 prevedono il pagamento del salario in caso di differimento dell'indennità di maternità, per le otto settimane dopo il parto. Due CCL21 contemplano la possibilità di rinviare il congedo di maternità contrattuale, coordinando così le proprie disposizioni con la LIPG. Per contro, essi non prevedono alcun versamento del salario tra il parto e l'inizio del congedo di maternità rinviato. Questi ultimi due e altri 15 CCL22 prevedono, in caso di maternità, prestazioni più generose di quelle garantite dalla LIPG, fissando indennità di durata più lunga o più elevate. I 15 CCL non disciplinano però la questione del differimento.

19

20 21 22

Cfr. n. 2.2.2 e 6.1rapporto del Consiglio federale del 20 aprile 2016, Revenu de la mère en cas d'ajournement de l'allocation de maternité suite à l'hospitalisation prolongée du nouveau-né. Dalla pubblicazione del rapporto sono entrati in vigore nuovi CCL nei settori e nelle imprese seguenti: industria alberghiera e ristorazione; settore del prestito di personale; settore dell'edilizia principale; industrie orologiera e microtecnica; settore delle pulizie della Svizzera tedesca; FFS; Swisscom; ramo pittura e gessatura.

Coop Società Cooperativa e CCL di Swisscom 2018. Il CCL della Coop Società Cooperativa limita il pagamento del salario alle otto settimane dopo il parto.

CCL dell'industria metalmeccanica ed elettrica; CCL dell'industria orologiera e microtecnica svizzere.

CCL dell'industria metalmeccanica ed elettrica; CCL del settore dell'edilizia principale; CCL delle industrie orologiera e microtecnica svizzere; CCL del settore bancario; CCL del settore delle pulizie della Svizzera tedesca; CCL per l'industria grafica; CCL degli impiegati tecnico-commerciali nel Cantone di Argovia; CCL per il settore dei servizi per le imprese farmaceutiche, chimiche e di servizi basilesi nella regione di Basilea; CCL nazionale per il Gruppo Migros; CCL di Posta CH SA; CCL delle FFS; CCL nel ramo svizzero dell'installazione elettrica e dell'installazione delle telecomunicazioni; CCL nel ramo svizzero della tecnica della costruzione; CCL per il ramo pittura e gessatura; CCL per le imprese farmaceutiche, chimiche e di servizi basilesi; CCL di SRG SSR idée suisse; CCL per l'industria svizzera dei mobili.

149

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1.2.4

Reddito sostitutivo

Un reddito sostitutivo potrebbe essere accordato anche nel quadro dell'assicurazione d'indennità giornaliera secondo la LAMal o di un'assicurazione privata.

L'assicurazione sociale malattie, retta dalla legge federale del 18 marzo 1994 23 sull'assicurazione malattie (LAMal), comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa. Essa accorda prestazioni in caso di malattia, infortunio o maternità (art. 1a cpv. 2 LAMal).

L'assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera (art. 67 segg. LAMal) copre solo, in caso di malattia o infortunio, la perdita di guadagno legata a un danno alla salute fisica, mentale o psichica dell'assicurato (art. 3 e 4 della legge federale del 6 ottobre 200024 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA]). Di conseguenza, il diritto al versamento di indennità giornaliere si limita ai casi d'incapacità al lavoro derivante da un danno alla salute della madre (art. 72 cpv. 2 LAMal e art. 6 LPGA). Sono pertanto esclusi i casi in cui la malattia del figlio richiede la presenza della madre. La maternità ­ che comprende la gravidanza, il parto e la successiva convalescenza (art. 5 LPGA) ­ è invece legata alla situazione della madre. In caso di maternità, vanno pagate indennità per sedici settimane, di cui almeno otto dopo il parto (art. 74 cpv. 2 LAMal). L'assicurazione d'indennità giornaliera secondo la LAMal garantisce dunque alla madre un reddito per le otto settimane successive al parto, che è dovuto in caso di differimento dell'indennità di maternità. Tali indennità presentano tuttavia diversi limiti. Innanzitutto, l'assicurazione è facoltativa: la madre ne può quindi beneficiare solo se ha concluso un'assicurazione individuale o se il datore di lavoro ne è ha stipulata una collettiva ai sensi della LAMal. Inoltre, l'articolo 74 capoverso 1 LAMal prevede un periodo di assicurazione precedente di 270 giorni. Infine, nella pratica, le indennità previste nel quadro dell'assicurazione individuale secondo la LAMal sono generalmente molto basse (tra i 5 e i 40 franchi) e l'assicurazione d'indennità giornaliera secondo la LAMal ha ormai un'importanza marginale rispetto a quella secondo la legge del 2 aprile 190825 sul contratto d'assicurazione (LCA)26.

Il versamento di indennità giornaliere
può essere previsto anche in base a un'assicurazione facoltativa secondo la LCA. In questo contesto, le parti sono libere di determinare la copertura assicurativa. In caso di assistenza a un figlio malato o di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato, la perdita di salario può dunque essere teoricamente assicurata. Le soluzioni comunemente proposte coprono tuttavia solo la malattia, l'infortunio e la maternità; a differenza di quanto avviene nel regime della LAMal (art. 72 cpv. 1), si ha però la libertà di escludere il rischio della maternità e non è nemmeno garantita una determinata durata del versamento dell'indennità dopo il parto. Inoltre, il periodo di assicurazione precedente è superiore ai

23 24 25 26

150

RS 832.10 RS 830.1.

RS 221.229.1 Cfr. rapporto del Consiglio federale del 30 settembre 2009, Valutazione e proposte di riforma dell'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, rispettivamente n. 4.1 e 4.4.

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270 giorni previsti nell'articolo 74 capoverso 1 LAMal 27. Infine, dato che i premi sono molto elevati, le salariate stipulano raramente un'assicurazione individuale supplementare d'indennità giornaliera.

1.2.5

Altre prestazioni

Dal 1° gennaio 2009 il Cantone di Vaud prevede la concessione di un'indennità di maternità alle lavoratrici salariate o indipendenti domiciliate nel Cantone, se la LIPG non può essere applicata, e alle donne senza attività lucrativa con risorse inferiori a un certo limite. Questa regolamentazione contempla un prolungamento della durata del versamento dell'indennità variabile da uno a sei mesi in funzione delle condizioni di salute della madre o del figlio, se esse sono tali da rendere necessaria la presenza costante della madre a casa. In caso di malattia grave che esige la presenza costante di un genitore a casa, l'indennità può essere erogata per un ulteriore periodo fino a 12 mesi.

Nel giugno del 2011 il Cantone di Neuchâtel ha introdotto nella sua normativa sulle funzioni pubbliche un congedo in caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato, la cui durata è equivalente a quella dell'ospedalizzazione, ma al massimo di quattro mesi. Questo congedo può essere diviso con il padre, se la madre vi acconsente e a condizione che quest'ultima benefici personalmente di almeno otto settimane.

1.3

Necessità di agire

La possibilità di differimento dell'indennità di maternità implica dunque lacune per quanto concerne il pagamento del salario o di un reddito sostitutivo durante il periodo del rinvio.

L'applicazione dell'articolo 324a CO in caso di differimento si sta tendenzialmente consolidando nella prassi giuridica, ma il Tribunale federale non si è ancora espresso al riguardo. Sebbene la considerazione dell'assistenza di un figlio malato quale impedimento al lavoro non sia di per sé contestata, restano comunque in sospeso alcune questioni. Ad esempio, il Tribunale federale non si è dovuto pronunciare sul carattere necessario della presenza della madre in caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato. Non si possono quindi escludere giurisprudenze cantonali che vadano in direzioni opposte.

Durante il primo anno di servizio, gli impedimenti di cui all'articolo 324a CO conferiscono il diritto al pagamento del salario per tre settimane al massimo. In caso di rinvio, la madre riceve pertanto il salario per tre settimane al massimo, sempre che questo credito non sia già stato parzialmente utilizzato o completamente esaurito.

Dopo il primo anno di servizio, il periodo del versamento di un reddito è determi27

Cfr. rapporto del Consiglio federale del 20 aprile 2016, Revenu de la mère en cas d'ajournement de l'allocation de maternité suite à l'hospitalisation prolongée du nouveau-né, n. 2.2.2.2.

151

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nato dal giudice a sua discrezione. Le scale elaborate e applicate in questo contesto dai tribunali rendono più prevedibile tale pagamento. Tuttavia, se i tribunali non vi si attengono, la madre riceve il salario solo se il credito annuo a sua disposizione non è stato già esaurito per assenze anteriori. D'altra parte, come evidenziato dallo studio commissionato dall'UFAS al Bureau d'études de politique sociale BASS «Erwerbsunterbrüche vor der Geburt»28, circa l'80 % delle donne incinte interrompono per motivi di salute la loro attività lucrativa nel corso della gravidanza. Queste interruzioni durano in media sei settimane. Di conseguenza, questo credito è spesso già intaccato o esaurito al momento del parto.

I giudici possono comunque derogare a queste scale: il soggiorno ospedaliero prolungato di un neonato potrebbe essere considerato come una situazione particolare che giustifichi il pagamento del salario oltre il limite fissato dalle scale, cosicché la madre potrebbe beneficiare di un'ampia copertura, se non addirittura del versamento del salario per tutto il periodo di ospedalizzazione del figlio. Non è però possibile escludere incertezza giuridica e mancanza di uniformità nelle soluzioni adottate dai vari tribunali. Inoltre, il Tribunale federale ha un ruolo limitato, dato che corregge con una certa cautela le decisioni discrezionali di ultima istanza a livello cantonale, intervenendo se la decisione si scosta dalle regole di discrezionalità fissate dalla dottrina e dalla giurisprudenza, se essa considera fatti che dovrebbero essere irrilevanti oppure omette elementi che avrebbero assolutamente dovuto essere presi in considerazione, oppure se essa produce un risultato palesemente ingiusto o un'iniquità deplorevole29. Una decisione cantonale più restrittiva di altre non viene dunque necessariamente corretta dalla Corte suprema.

Inoltre, se da un lato il divieto di occupazione durante le otto settimane dopo il parto previsto nella LL costituisce un impedimento, dall'altro la medesima legge contempla numerose eccezioni al suo campo d'applicazione (art. 2­4 LL) e non si applica a tutte le donne.

Per quanto concerne i CCL, le prestazioni da essi previste non garantiscono una copertura sufficiente. Prima di tutto, infatti, tali contratti non si applicano all'intera popolazione attiva salariata. Inoltre,
essi coordinano solo raramente le loro prestazioni di maternità con le indennità federali previste per lo stesso caso. Infine, tra i CCL che disciplinano il rinvio delle prestazioni contrattuali, solo uno prevede il pagamento del salario per la durata del rinvio.

Infine, l'assicurazione d'indennità giornaliera secondo la LAMal garantisce una certa protezione, ma è limitata e insoddisfacente per diversi motivi: è facoltativa, prevede indennità d'importo esiguo e nella pratica è marginale rispetto a quella della LCA. Quanto alle assicurazioni private d'indennità giornaliera, in generale esse non coprono il caso del differimento delle prestazioni o del soggiorno ospedaliero prolungato del neonato. La copertura assicurativa è inoltre determinata liberamente, il che non garantisce né una soluzione uniforme né premi accessibili per le lavoratrici.

28

29

152

Rudin, Melania; Stutz, Heidi; Bischof, Severin; Jäggi, Jolanda; Bannwart Livia (2018): Interruzione del lavoro prima del parto (in tedesco con riassunto in francese); [Berna: UFAS]. Aspetti della sicurezza sociale; rapporto di ricerca N. 2/18.

Per esempio in caso di disdetta con effetto immediato per cause gravi: DTF 130 III 28, consid. 4.1, 137 III 303, consid. 2.1.1.

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Di conseguenza, considerate le possibili lacune e la mancanza di certezza e di uniformità del diritto, la situazione è insoddisfacente. Riteniamo dunque necessario agire affinché le donne interessate, che già si trovano in una situazione estremamente difficile, non debbano ancora preoccuparsi di questioni finanziarie e adire i tribunali civili per far stabilire il loro diritto al salario.

1.4

Rapporto con il programma di legislatura

Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 27 gennaio 2016 30 sul programma di legislatura 2015­2019 né nel decreto federale del 14 giugno 201631 sul programma di legislatura 2015­2019. Esso adempie la mozione 16.3631 «Versare più a lungo l'indennità di maternità in caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato», depositata dalla CSSS-S e accolta dal Consiglio degli Stati il 13 dicembre 2016 e dal Consiglio nazionale il 7 giugno 2017.

1.5

Interventi parlamentari

Il progetto in esame adempie la mozione 16.3631 «Versare più a lungo l'indennità di maternità in caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato», depositata dalla CSSS-S. Proponiamo pertanto di togliere dal ruolo la mozione.

2

Risultati della procedura di consultazione

L'avamprogetto è stato adottato dal nostro Consiglio il 2 marzo 2018 e posto in consultazione dalla medesima data fino al 12 giugno 201832. Esso è stato accolto molto favorevolmente da tutti i Cantoni, dai partiti politici e dalle associazioni, sia per quanto riguarda il prolungamento della durata del versamento dell'indennità di maternità sia per quanto concerne le protezioni in virtù del CO. La maggioranza dei partecipanti alla consultazione accoglie la proposta la quale s'inserisce in un quadro chiaro e circoscritto che consente di evitare un aumento dei costi delle IPG e di rafforzare la certezza del diritto. Solo l'Unione democratica di centro (UDC) e l'Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM) si oppongono al progetto, a causa dell'ampliamento delle prestazioni che ne deriverebbe. L'UDC ritiene che, nei rari casi in questione, incomba alle madri interessate trovare una soluzione con il proprio datore di lavoro. L'USAM rileva che i costi generati dal progetto non sono trascurabili e che le condizioni relative alla ripresa di un'attività lucrativa sono difficilmente attuabili.

Secondo alcuni partecipanti, in particolare l'Unione sindacale svizzera e Travail.

Suisse, il progetto non è abbastanza audace e vi sono ancora altre lacune da colmare, 30 31 32

FF 2016 909 FF 2016 4605 Il rapporto è disponibile al seguente indirizzo: www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2018 > DFI

153

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quali ad esempio le situazioni in cui il neonato rimane in ospedale per più di 98 giorni o quelle in cui deve essere di nuovo ospedalizzato dopo il rientro a casa.

Le condizioni relative alla ripresa dell'attività lucrativa dopo il congedo di maternità sono state oggetto di osservazioni e critiche da parte di diversi partecipanti. Alcuni Cantoni e la Conferenza delle casse cantonali di compensazione chiedono che siano precisati, a livello di legge o di ordinanza, le condizioni relative alla prova della ripresa dell'attività (grado di occupazione, attestati, contratti), i termini entro i quali la madre è tenuta a esercitare il proprio diritto al prolungamento della durata del versamento dell'indennità, il caso delle madri disoccupate, gli eventuali cambiamenti di idea dopo il parto e l'estinzione del diritto.

Taluni partecipanti sottolineano infine la complessità dell'attuazione delle condizioni relative alla ripresa dell'attività lucrativa e ne chiedono quindi la soppressione, mentre altri (in particolare VD, GE e il Partito socialista svizzero) propongono di estendere il prolungamento della durata del versamento a tutte le donne aventi diritto all'indennità di maternità, a prescindere dal fatto che riprendano o meno a lavorare dopo il congedo.

3

Diritto comparato e confronto con il diritto internazionale

I grandi Paesi confinanti con la Svizzera non prevedono alcun meccanismo paragonabile a quello proposto con la presente revisione. L'Italia dispone di un regime speciale in caso di ospedalizzazione prolungata del neonato, che però comporta unicamente il rinvio e la sospensione del congedo di maternità, ma non il suo prolungamento. Dal canto suo, la Francia si limita a prolungare la durata del congedo di maternità e il versamento della relativa indennità solo in caso di nascita prematura, purché questa avvenga oltre sei settimane prima della data prevista per il parto e che il neonato sia ricoverato presso un istituto specializzato per ricevere le cure specifiche richieste dalla sua situazione. Anche in Austria sono previste disposizioni particolari unicamente in caso di nascita prematura. Solo la Germania tiene conto, nel quadro delle prestazioni di maternità, anche della fragilità di alcuni bambini nati a termine: la durata del versamento di queste prestazioni può infatti essere prolungata non solo se il bambino nasce prematuro, ma anche se presenta una disabilità. La madre ha allora diritto a prestazioni di maternità per 12 settimane dopo il parto, invece delle otto abituali (oltre alle sei settimane precedenti il parto). La disabilità deve essere attestata da un medico entro otto settimane dal parto. Per quanto concerne la qualificazione della disabilità, il pertinente articolo rimanda alla definizione generale della disabilità, cosicché sono considerate disabili le persone che presentano limitazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali e la cui piena ed effettiva partecipazione alla società su un piano di parità rischia di essere ostacolata durevolmente da diverse barriere. Una limitazione è considerata durevole se è probabile che duri più di sei mesi.

154

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Per il resto, nessuno strumento internazionale non vincolante per la Svizzera prevede disposizioni analoghe a quelle proposte con la presente revisione33.

4

Punti essenziali del progetto

Per colmare le lacune di reddito che si vengono a creare nel periodo del rinvio, si propone di prevedere nella LIPG un prolungamento della durata del versamento dell'indennità di maternità e di regolamentare il necessario coordinamento con il diritto del lavoro e le altre assicurazioni sociali.

4.1

La normativa proposta

4.1.1

Prolungamento della durata del versamento dell'indennità di maternità nella LIPG

Il nostro Consiglio ha optato per un'assicurazione perdita di guadagno; questo richiede una modifica della LIPG che prevede una proroga della durata del versamento dell'indennità di maternità in caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato. Meno onerosa dell'introduzione dell'obbligo di pagare il salario secondo il CO, questa soluzione presenta il vantaggio di applicarsi anche alle lavoratrici indipendenti e di non gravare unicamente i datori di lavoro. Al fine di adempiere il mandato della mozione, prevediamo di limitare il prolungamento dell'indennità di maternità a un numero massimo d'indennità e di concedere questo diritto unicamente alle donne che continuano a lavorare dopo il congedo di maternità. In tal modo si potrà garantire una copertura adeguata nella maggioranza dei casi.

Secondo il diritto vigente, la condizione necessaria affinché la madre possa rinviare l'inizio del diritto all'indennità di maternità consiste nell'ospedalizzazione del neonato per un periodo di almeno tre settimane (art. 24 OIPG). Questa condizione resta invariata, ma con il disegno si prevede di sancirla nella legge. Se il periodo in questione non supera i 21 giorni, le indennità giornaliere di maternità continuano a essere concesse per 98 giorni. Un prolungamento è escluso anche qualora, dopo il suo ritorno a casa, le condizioni di salute del figlio richiedano una nuova ospedalizzazione. D'altro canto, la normativa vigente non fissa alcun termine per la durata del rinvio, che finisce nel momento in cui il neonato lascia l'ospedale. Non essendo auspicabile prevedere il prolungamento del versamento dell'indennità di maternità e un diritto al congedo senza limiti di tempo, occorre determinare un periodo adeguato che consenta di coprire la maggioranza dei casi. Una presa a carico completa in tutti i casi non è legittima, poiché i soggiorni ospedalieri prolungati possono durare fino a un anno, e anche oltre, e ci si può aspettare che per queste situazioni molto difficili si riesca a trovare un'altra soluzione. Inoltre, la concessione di prestazioni assicurative a tempo indeterminato sarebbe contraria all'ordinamento delle IPG. Analogamente alla durata del versamento dell'indennità di maternità, limitata a 98 giorni, anche quella del suo prolungamento deve essere limitata nel tempo. Per stabilire una 33

Cfr. infra n. 7.2.

155

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durata di prolungamento adeguata, il progetto si basa sui dati statistici relativi all'ospedalizzazione dei neonati.

4.1.2

Entità del prolungamento della durata del versamento dell'indennità

Al fine di colmare le lacune di reddito, si propone di coprire fino a un massimo di 56 giorni di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato, il che corrisponde alle otto settimane di divieto di occupazione previste dall'articolo 35a capoverso 3 LL.

Come per l'indennità di maternità nei casi senza soggiorno ospedaliero prolungato, i 56 giorni supplementari sarebbero giorni della settimana (giorni festivi e fine settimana compresi) e non giorni lavorativi. Di conseguenza, il versamento dell'indennità di maternità è prolungato, in caso di ospedalizzazione di almeno tre settimane, per la durata effettiva della medesima, ma al massimo di 56 giorni, il che corrisponde a otto settimane. La durata massima del diritto all'indennità di maternità passerà quindi da 98 a 154 giorni consecutivi. Questa soluzione permetterà di compensare la perdita di guadagno nell'80 per cento circa dei casi di soggiorno ospedaliero prolungato. Nel rimanente 20 per cento dei casi, il diritto a un eventuale prolungamento del congedo oltre i 56 giorni (p. es. con un congedo non pagato) andrà concordato tra il datore di lavoro e la lavoratrice, senza copertura legale in virtù della LIPG, oppure deriverà dall'articolo 324a CO, se il salario deve continuare a essere pagato in virtù di questa disposizione.

4.1.3

Cerchia delle beneficiarie

Secondo le stime, il numero delle madri il cui figlio deve rimanere in ospedale per un periodo prolungato e che potrebbero dunque beneficiare del prolungamento della durata del versamento dell'indennità di maternità dovrebbe essere di 1000­1200 unità all'anno. Trattandosi di un semplice prolungamento della durata del versamento, le condizioni di diritto e le modalità di calcolo dell'indennità di maternità rimarranno invariate (cfr. art. 16b LIPG). Tuttavia, conformemente a quanto rilevato dal Consiglio federale nel suo rapporto34 e auspicato dal Parlamento nell'ambito dell'adozione della pertinente mozione35, è legittimo prevedere una limitazione del prolungamento della durata del versamento dell'indennità alle donne che continuano a lavorare dopo il congedo di maternità, dato che una perdita di guadagno si profilerebbe solo nella misura in cui il soggiorno ospedaliero prolungato del figlio causa una perdita di salario dopo le 14 settimane di congedo.

Attualmente hanno diritto all'indennità di maternità le donne che esercitano un'attività lucrativa (salariata o indipendente) e le madri incapaci al lavoro (per malattia o infortunio) o disoccupate al momento del parto, come pure le madri non attive che 34

35

156

Rapporto del Consiglio federale del 20 aprile 2016, Revenu de la mère en cas d'ajournement de l'allocation de maternité suite à l'hospitalisation prolongée du nouveau-né, pag. 16.

Boll. Uff. 2017 N 937.

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soddisfano le condizioni di diritto per il versamento delle indennità di disoccupazione. Se da un lato il diritto all'indennità di maternità non è subordinato alla ripresa dell'attività lucrativa alla fine del congedo di maternità, dall'altro la ripresa dell'attività prima dello scadere di tale termine comporta l'estinzione del diritto. Nella pratica, una parte delle donne che hanno partorito decide di interrompere l'attività lucrativa dopo la nascita del figlio. In questo caso, se il neonato deve rimanere in ospedale per almeno tre settimane, l'estensione del diritto al congedo e al versamento dell'indennità di maternità non è giustificata, dato che la madre può già disporre liberamente del suo tempo. Inoltre, lo scopo delle IPG è di compensare la perdita di guadagno, che di fatto la madre non subisce in caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato, se aveva già comunque previsto di interrompere l'attività lavorativa al termine del congedo di maternità.

Di conseguenza, le condizioni per il prolungamento del diritto all'indennità di maternità in caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato vanno applicate esclusivamente alle donne che continuano a lavorare dopo il congedo di maternità.

4.1.4

Prolungamento del congedo di maternità nel CO

La dottrina vigente riconosce che il differimento dell'indennità di maternità implica anche quello del congedo di maternità, ma il CO non lo prevede espressamente. Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, la presente revisione disciplina il prolungamento del congedo di maternità in caso di soggiorno ospedaliero del neonato di almeno tre settimane nell'articolo 329f CO. Il prolungamento dovrà corrispondere alla durata effettiva dell'ospedalizzazione, ma fino a concorrenza del termine massimo previsto nella LIPG. Sia il Consiglio federale sia il Parlamento 36 hanno ritenuto necessario questo adeguamento del CO relativo al congedo di maternità.

4.1.5

Protezione dalla disdetta

Attualmente il CO prevede nell'articolo 336c capoverso 1 lettera c una protezione dalla disdetta durante la gravidanza e nelle 16 settimane dopo il parto. Con la presente revisione si propone di estendere la protezione in caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato. Senza questo adeguamento, infatti, alla lavoratrice non sarebbe garantito il mantenimento del proprio impiego nel periodo in cui beneficia del congedo di maternità. In caso di ospedalizzazione del neonato di almeno tre settimane, il congedo di maternità sarà infatti superiore alle 16 settimane di protezione dalla disdetta di cui al vigente articolo 336c capoverso 1 lettera c CO. La modifica proposta permetterà così di estendere tale protezione fino alla conclusione

36

Rapporto del Consiglio federale del 20 aprile 2016, Revenu de la mère en cas d'ajournement de l'allocation de maternité suite à l'hospitalisation prolongée du nouveau-né, pag. 23 e Boll. Uff. 2017 N 937.

157

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del versamento dell'indennità di maternità, una misura ritenuta necessaria sia dal Consiglio federale sia dal Parlamento37.

4.2

Attuazione

La modifica proposta non introduce una nuova prestazione, bensì estende la durata del versamento dell'indennità di maternità esistente a una determinata situazione. I mezzi necessari per l'attuazione del progetto sono adeguati all'obiettivo prefissato.

Secondo l'articolo 21 LIPG, le casse di compensazione AVS sono preposte al versamento dell'indennità di maternità e dovranno quindi verificare l'adempimento della condizione della ripresa dell'attività lucrativa. A tal fine potranno basarsi sulle informazioni fornite dal datore di lavoro e dalla madre e potranno verificare il rispetto di questa condizione anche a posteriori sulla base dei contributi versati all'AVS. Le madri incapaci al lavoro al momento del parto sono equiparate alle madri attive.

Considerato il numero relativamente modesto delle madri che potranno beneficiare di un prolungamento del versamento dell'indennità di maternità, l'attuazione degli adeguamenti resi necessari dalla modifica di legge non comporterà compiti supplementari per le casse di compensazione e non richiede dunque risorse supplementari in termini di personale.

5

Commento ai singoli articoli

Modifiche della LIPG Art. 16b cpv. 3 lett. a Questa modifica corregge un errore nel rinvio: la disposizione deve rinviare al capoverso 1 lettera b e non alla lettera a. È infatti la condizione dell'esercizio di un'attività lucrativa per almeno cinque mesi che potrebbe non essere soddisfatta a causa di un periodo di incapacità al lavoro o di disoccupazione. Considerato che questa disposizione è sempre stata applicata in tal senso, la modifica non comporta cambiamenti materiali.

Art. 16c, rubrica, nonché cpv. 2­4 Inizio del diritto e durata del versamento dell'indennità La rubrica è modificata, in quanto la presente revisione prevede che questo articolo disciplini non solo l'inizio del diritto, ma anche il periodo durante il quale l'indennità di maternità può essere percepita.

37

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Rapporto del Consiglio federale del 20 aprile 2016, op. cit., pag. 23 e Boll. Uff. 2017 N 937.

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Cpv. 2: questo capoverso disciplina la durata di base per il versamento dell'indennità. Quest'ultima è versata a contare dal giorno dell'inizio del diritto. Dato che il capoverso 1 non viene modificato, il diritto inizierà sempre il giorno del parto.

Poiché la presente revisione prevede un prolungamento della durata del versamento dell'indennità in caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato, la disposizione del vigente capoverso 2 concernente il differimento di tale versamento non ha più ragion d'essere ed è dunque soppressa.

Cpv. 3: questo nuovo capoverso stabilisce la durata del prolungamento del versamento dell'indennità in caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato e le condizioni materiali richieste per beneficiarne. La durata del prolungamento corrisponde per principio al periodo di ospedalizzazione del neonato fino al suo rientro a casa. Essa va ad aggiungersi ai 98 giorni dell'indennità di base concessi a tutte le madri che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 16b LIPG, ma è limitata a un massimo di 56 giorni. Le condizioni materiali, che vanno soddisfatte cumulativamente, per beneficiare del prolungamento del versamento dell'indennità di maternità sono elencate nelle lettere a e b.

Lett. a: l'ospedalizzazione del neonato deve aver luogo direttamente dopo la nascita, durare almeno tre settimane ed essere ininterrotta. La durata minima di ospedalizzazione del neonato richiesta per il prolungamento del versamento dell'indennità si rifà a quella attualmente prevista per il suo differimento secondo l'articolo 24 capoverso 1 lettera b OIPG. Dato che la durata minima di ospedalizzazione del neonato costituirà una delle condizioni da soddisfare per beneficiare del versamento prolungato dell'indennità di maternità di 56 giorni al massimo, essa viene inserita nella legge in questa nuova disposizione. Per contro, i dettagli relativi alla forma della richiesta di prolungamento e ai giustificativi necessari a tal fine saranno disciplinati a livello d'ordinanza, come avviene attualmente per la proroga del diritto all'indennità di maternità.

Lett. b: il prolungamento del versamento dell'indennità di maternità è riservato alle donne attive al momento del parto e che, dopo la fine del congedo di maternità, riprendono un'attività lucrativa, a prescindere dal fatto che si
tratti di quella esercitata prima del parto o di una nuova.

Il datore di lavoro non può licenziare una donna durante la gravidanza né nelle 16 settimane successive al parto. Per contro, la donna può volontariamente smettere di lavorare e decidere di farlo al termine del congedo di maternità. Se ha già optato per questa soluzione al momento del parto, non può beneficiare di un prolungamento del versamento dell'indennità. Poiché il disegno si prefigge di migliorare la tutela della madre garantendole un reddito sostitutivo nel periodo di ospedalizzazione del neonato e prolungando in misura corrispondente il diritto al congedo di maternità e la protezione dalla disdetta, è giustificato che questa misura sia riservata alle donne che riprenderanno un'attività lucrativa alla fine del congedo di maternità. Se ad esempio la donna ha sciolto il suo contratto di lavoro prima del parto nell'intento di cessare la sua attività dopo il congedo di maternità o se il suo contratto di lavoro a tempo determinato scade durante il congedo, l'ospedalizzazione prolungata del neonato non causa alcuna perdita di salario da compensare tramite le IPG.

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L'adempimento di questa nuova condizione sarà verificato dalle casse di compensazione AVS in base alla situazione effettiva al momento del parto. Concretamente, andrà verificato se a quel momento le madri salariate dispongano o meno di un contratto di lavoro valido dopo la conclusione del congedo di maternità. A tale scopo la madre dovrà fornire un attestato del suo datore di lavoro in cui conferma che il contratto di lavoro non è stato disdetto e che la lavoratrice prevede di proseguire la sua attività lucrativa al termine del congedo di maternità. In questo contesto è irrilevante che la madre abbia previsto di prendere vacanza o un congedo non pagato oppure di ridurre il suo grado d'occupazione dopo il congedo di maternità.

Qualora abbia previsto di iniziare un'attività presso un altro datore di lavoro, dovrà pure fornirne la prova. Per le madri con statuto di indipendenti, la cassa di compensazione competente si baserà sull'esistenza di tale statuto ai sensi della LAVS alla fine del congedo di maternità.

Per contro, è irrilevante che dopo il parto, ad esempio in seguito al soggiorno ospedaliero prolungato del neonato, la madre decida alla fine di cessare l'attività lucrativa.

Cpv. 4: questa disposizione conferisce al Consiglio federale la competenza di stabilire le condizioni per il diritto al prolungamento del versamento dell'indennità di maternità delle donne che, al momento del parto, presentano un'incapacità al lavoro o sono disoccupate e non possono riprendere un'attività lucrativa immediatamente dopo la fine del congedo di maternità. In tal modo, si garantisce che il Consiglio federale possa prevedere a livello d'ordinanza una norma secondo la quale le donne che, a causa di un'incapacità al lavoro o di disoccupazione, non possono riprendere un'attività lucrativa al termine del congedo di maternità, non siano escluse o svantaggiate.

Art. 16d

Estinzione del diritto

L'articolo 16d concernente l'estinzione del diritto all'indennità di perdita di guadagno è stato ristrutturato. Come già oggi, saranno previste tre cause di estinzione: la fine della durata del versamento dopo 98 giorni dall'inizio del diritto (cpv. 1) o alla fine del prolungamento del versamento in caso di soggiorno ospedaliero del neonato (cpv. 2), la ripresa dell'attività lucrativa o il decesso della madre (cpv. 3).

Cpv. 1: Come avviene già oggi, il diritto si estinguerà alla fine del 98° giorno a contare dal giorno in cui è stato concesso, se l'indennità di maternità non verrà prolungata.

Cpv. 2: In caso di ospedalizzazione del neonato, il diritto sarà prolungato del numero di giorni di ospedalizzazione effettiva se quest'ultima è durata almeno tre settimane.

Tuttavia, il diritto si estinguerà in ogni caso alla fine del 154° giorno dopo il parto, anche qualora il neonato si trovasse ancora in ospedale in quel momento.

Cpv. 3: questo nuovo capoverso riprende sostanzialmente la seconda frase dell'attuale articolo 16d. Il diritto all'indennità di maternità si estinguerà in ogni caso prima della fine della durata del versamento prevista dai capoversi 1 e 2, se la madre riprende a lavorare oppure muore.

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Modifiche del Codice delle obbligazioni (CO) Art. 329f cpv. 2 L'articolo 329f CO è modificato in modo che il congedo di maternità possa essere prolungato in caso di ospedalizzazione del neonato secondo l'articolo 16c capoverso 3 D-LIPG. La durata del congedo corrisponde dunque a quella del versamento dell'indennità di maternità.

Art. 336c cpv. 1 lett. cbis La modifica proposta estende il periodo di protezione dalla disdetta facendolo corrispondere a quello della durata prolungata del congedo di maternità in caso di soggiorno ospedaliero di oltre tre settimane secondo la LIPG. Questo periodo sarà quindi prolungato nella misura della durata effettiva dell'ospedalizzazione del neonato, ma al massimo di otto settimane in più rispetto a oggi.

L'estensione della protezione dalla disdetta dopo la 16 a settimana si applicherà solo se il soggiorno ospedaliero del neonato durerà almeno tre settimane secondo la LIPG. Di conseguenza, se un contratto o un contratto collettivo di lavoro prevederà 16 settimane di congedo di maternità e la possibilità di un prolungamento a partire da due settimane di ospedalizzazione, queste due settimane non conferiranno un diritto al congedo secondo l'articolo 329f D-CO, né sarà concessa una protezione dalla disdetta per la 17a e la 18a settimana, salvo se il contratto o il contratto collettivo di lavoro lo prevede.

6

Ripercussioni

6.1

Ripercussioni finanziarie per le IPG

Il prolungamento di 56 giorni della durata del versamento dell'indennità di maternità genererà costi stimati a 5,9 milioni di franchi l'anno.

Dal 1° luglio 2005 le uscite dell'ordinamento delle IPG hanno registrato una forte crescita a seguito dell'introduzione dell'indennità di maternità e dell'aumento delle prestazioni erogate alle persone in servizio. Per coprire tali spese, il legislatore aveva previsto di far passare il tasso di contribuzione dallo 0,3 allo 0,5 per cento al massimo nel 2008. Dato che la congiuntura favorevole di quegli anni ha consentito alle IPG di registrare entrate più significative del previsto, è stato solo nel 2010 che il Consiglio federale ha deciso di aumentare il predetto tasso allo 0,5 per cento per un periodo di tempo limitato dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015. Questo aumento (limite massimo previsto per legge) ha consentito di migliorare la situazione finanziaria, ovvero di garantire il livello di liquidità e di ricostituire le riserve del Fondo.

Nel 2015 i conti delle IPG hanno registrato un risultato positivo, cosicché è stato possibile abbassare il tasso di contribuzione allo 0,45 per cento per un nuovo periodo di cinque anni, vale a dire dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020. Il Consiglio federale dovrà rivalutare la situazione prima di tale data, al fine di prendere le misure necessarie per il periodo successivo.

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I costi molto contenuti derivanti dal prolungamento della durata del versamento dell'indennità di maternità non richiederanno risorse finanziarie supplementari e potranno dunque essere coperti con i mezzi attualmente a disposizione delle IPG.

6.2

Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni

6.2.1

Ripercussioni finanziarie

Il prolungamento della durata del versamento dell'indennità di maternità nell'ordinamento delle IPG avrà alcune lievi ripercussioni finanziarie e giuridiche per la Confederazione e per i Cantoni che, in qualità di datori di lavoro, dovranno adeguare le proprie regolamentazioni per il personale in materia di congedo di maternità.

Concretamente, per la Confederazione questo significa che, in caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato, la durata del congedo di maternità sarà prolungata da 16 a 22 settimane al massimo. Ne deriveranno ripercussioni finanziarie minime, dato che il salario garantito integralmente sarà in parte compensato dall'ordinamento delle IPG.

Per quanto riguarda la protezione dalla disdetta e la riduzione della durata delle vacanze, sono direttamente applicabili le disposizioni del CO.

6.2.2

Ripercussioni sull'effettivo del personale

Considerata la sua portata limitata, la modifica proposta non richiede risorse supplementari in termini di personale.

6.3

Ripercussioni per l'economia

Attualmente l'obbligo di continuare a pagare il salario in caso d'impedimento al lavoro della madre che deve assistere il figlio malato incombe ai datori di lavoro.

Visto che con la modifica proposta il prolungamento della durata del versamento dell'indennità di maternità sarà finanziato tramite le IPG, i datori di lavoro saranno sgravati, poiché non saranno più tenuti a versare il salario in tali situazioni alle condizioni di cui all'articolo 324b CO.

7

Aspetti giuridici

7.1

Costituzionalità

La proposta modifica della LIPG si fonda sull'articolo 116 capoversi 3 e 4 della Costituzione federale (Cost.), mentre quella del CO sull'articolo 122 Cost.

La LIPG è retta dalla LPGA, entrata in vigore il 1° gennaio 2003. Tutte le modifiche previste nel quadro della presente revisione sono compatibili con la LPGA.

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7.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Al fine di agevolare la libera circolazione delle persone, l'UE ha introdotto regolamentazioni specifiche sul coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale.

Dal 1° giugno 2002, data dell'entrata in vigore dell'Accordo del 21 giugno 1999 38 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone), la Svizzera partecipa a questo sistema di coordinamento.

Il diritto dell'UE non prevede l'armonizzazione dei sistemi di sicurezza sociale dei singoli Stati membri, che possono fissare autonomamente le modalità dei propri sistemi nel rispetto dei principi di coordinamento del diritto europeo. In virtù della Convenzione del 4 gennaio 196039 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS), ciò vale anche nei rapporti tra la Svizzera e gli altri Stati dell'AELS.

L'indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio non rientra tra i rischi di sicurezza sociale disciplinati dal diritto internazionale e può pertanto essere regolamentata liberamente. Per contro, l'impostazione delle prestazioni in caso di maternità deve tener conto degli obblighi internazionali assunti dalla Svizzera in questo ambito. Conformemente all'ALC e alla Convenzione AELS riveduta, la Svizzera applica il regolamento (CE) n. 883/2004 (Reg. 883/2004)40 e il regolamento (CE) n. 987/200941. Questi valgono anche per le prestazioni in caso di maternità, che rientrano nel campo d'applicazione della LIPG (art. 28a LIPG). Conformemente al regolamento (CE) n. 883/2004, la Svizzera è tenuta a garantire la parità di trattamento tra i propri cittadini e quelli degli Stati membri dell'UE o dell'AELS (art. 4 Reg. 883/2004) e a concedere alle madri l'indennità di maternità, se soddisfano le condizioni necessarie a tal fine, se del caso tenendo conto dei periodi d'assicurazione maturati in Stati dell'UE o dell'AELS (art. 6 Reg. 883/2004). L'indennità di maternità va concessa anche in caso di residenza nello spazio UE o AELS (art. 7 Reg. 883/2004), quindi in particolare anche alle frontaliere.

Le singole misure della presente revisione sono compatibili con le disposizioni di coordinamento summenzionate.

Inoltre, la Svizzera ha ratificato la Convenzione n. 183 del 15 giugno
200042 dell'Organizzazione internazionale del lavoro sulla protezione della maternità, che non disciplina esplicitamente la questione risolta con la presente revisione.

Garantendo una protezione maggiore alle donne interessate, la regolamentazione proposta non può violare obblighi internazionali della Svizzera.

38 39 40 41 42

RS 0.142.112.681 RS 0.632.31 RS 0.831.109.268.1 RS 0.831.109.268.11 RS 0.822.728.3

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7.3

Compatibilità con altre leggi

7.3.1

Coordinamento con la legge sul lavoro

La LL è tesa alla protezione della salute in generale. A tal fine, l'articolo 35a LL stabilisce che le madri non possono essere occupate durante le otto settimane dopo il parto e, in seguito, fino alla 16a settimana, possono esserlo solo con il loro consenso.

I periodi di protezione previsti dalla LL non sono direttamente legati ai congedi previsti da altre leggi, in particolare al congedo di maternità. La LL non disciplina nemmeno la questione della remunerazione. Di conseguenza non è necessaria alcuna modifica di questa legge.

7.3.2

Coordinamento con l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e con l'assicurazione invalidità

L'indennità di maternità è un reddito ai sensi dell'AVS. Di conseguenza, è trattata alla stregua del salario, vale a dire che su di essa sono prelevati contributi all'AVS, all'assicurazione invalidità, all'ordinamento delle IPG e all'assicurazione contro la disoccupazione. Il Fondo di compensazione dell'ordinamento delle IPG assume la parte dei contributi a carico del datore di lavoro, mentre quella delle lavoratrici è dedotta dalla prestazione di cui beneficiano. Lo stesso varrà anche per le indennità supplementari versate in caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato. Trattandosi di un'estensione della durata di versamento delle prestazioni, l'adeguamento non richiede alcuna modifica legale.

7.3.3

Coordinamento con la previdenza professionale

In linea di massima, solo il salario AVS effettivamente realizzato può essere assicurato nella previdenza professionale. Sancito nell'articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 25 giugno 198243 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), questo principio di base è dettato innanzitutto da considerazioni di ordine fiscale. Ne deriva che una madre il cui salario AVS diminuisce temporaneamente dovrebbe per principio vedersi ridurre al contempo la sua protezione nel quadro del 2° pilastro. Al momento dell'introduzione dell'indennità di maternità nell'ordinamento delle IPG, nel 2005, il Parlamento ha però ampliato il campo d'applicazione dell'articolo 8 capoverso 3 LPP, che prevede appunto una deroga al summenzionato principio. La lavoratrice può così godere di una protezione invariata nel 2° pilastro (mantenimento del salario coordinato precedente), se il suo salario annuo diminuisce temporaneamente per maternità. Questo dovrà valere anche in caso di differimento dell'indennità di maternità.. In merito alla durata del mantenimento del salario coordinato al livello precedente, la disposizione vigente rimanda agli articoli 324a e 329f CO. Trattandosi di un'estensione della durata del diritto all'indennità di maternità in caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato, il rinvio resta valido e non occorre alcuna modifica legale, dato che l'arti43

164

RS 831.40

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colo 329f CO verrà adeguato per includere la durata del soggiorno ospedaliero prolungato compensato dalle IPG.

7.3.4

Coordinamento con l'assicurazione contro gli infortuni

Secondo la legge federale del 20 marzo 198144 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), l'assicurazione contro gli infortuni non professionali termina allo scadere del 31° giorno susseguente a quello in cui cessa il diritto almeno al semisalario (art. 3 cpv. 2 LAINF). Secondo l'ordinanza del 20 dicembre 1982 45 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF), sono considerate salario anche le indennità giornaliere dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione militare, dell'assicurazione invalidità e le indennità giornaliere delle casse malati e delle assicurazioni private contro le malattie e contro gli infortuni sostitutive del salario, le indennità secondo l'ordinamento delle IPG nonché le prestazioni di assicurazioni maternità cantonali (art. 7 cpv. 1 lett. b OAINF). Al momento dell'introduzione del congedo di maternità, l'OAINF era stata modificata in modo che le prestazioni previste in caso di maternità nell'ordinamento delle IPG fossero espressamente incluse tra le remunerazioni considerate come salario sostitutivo. Le madri assicurate obbligatoriamente contro gli infortuni non professionali prima del congedo di maternità continuano a esserlo per tutta la durata del medesimo nella misura in cui hanno diritto a un'indennità di maternità pari almeno alla metà del salario. Lo stesso varrà per l'estensione della durata del versamento dell'indennità di maternità in caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato. Trattandosi di un'estensione della durata del diritto all'indennità di maternità, l'adeguamento non richiede alcuna modifica legale.

7.3.5

Coordinamento con l'assicurazione contro la disoccupazione

La donna incinta disoccupata e in buona salute è considerata idonea al collocamento e percepisce dunque indennità di disoccupazione fino al giorno del parto. In seguito, conformemente all'articolo 16g LIPG, che stabilisce la priorità dell'indennità di maternità, il versamento delle indennità di disoccupazione è sospeso per le 14 settimane durante le quali viene pagata l'indennità di maternità.

Queste condizioni resteranno invariate in caso di prolungamento del versamento dell'indennità di maternità per un soggiorno ospedaliero prolungato del neonato. Le indennità di disoccupazione saranno quindi sospese per tutto il periodo del versamento dell'indennità di maternità; a conclusione di questo periodo, saranno nuovamente versate per il termine quadro in corso, se le condizioni materiali saranno soddisfatte. Non è pertanto necessaria alcuna modifica legale.

44 45

RS 832.20 RS 832.202

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7.4

Forma dell'atto

Secondo l'articolo 164 capoverso 1 Cost., tutte le disposizioni importanti che contemplano norme di diritto vanno emanate sotto forma di legge federale. Le modifiche della presente revisione avvengono pertanto secondo la procedura legislativa ordinaria.

7.5

Subordinazione al freno alle spese

Il presente progetto non prevede né sussidi né crediti d'impegno o dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi.

7.6

Delega di competenze legislative

Al Consiglio federale è attribuita la competenza di emanare prescrizioni a livello di ordinanza per consentire l'applicazione della legge.

7.7

Protezione dei dati

Le misure proposte non hanno ripercussioni in materia di protezione dei dati.

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Allegato

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