Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali
Disegno
(LSAI) Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 20191, decreta: I La legge federale del 18 dicembre 20152 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali è modificata come segue: Sostituzione di un termine Negli articoli 2 capoverso 1 lettere k e l nonché 9 capoverso 1 lettera d «franchi» è sostituito con «dollari americani».
Art. 2 cpv. 1 lett. i e j 1
Nella presente legge s'intende per: i.
conto preesistente: un conto finanziario presso un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione già aperto il giorno antecedente l'applicazione dello scambio automatico di informazioni con uno Stato partner;
j.
nuovo conto: un conto finanziario aperto presso un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione il giorno dell'applicazione dello scambio automatico di informazioni con uno Stato partner, o dopo tale data;
Art. 3 cpv. 10 Abrogato
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FF 2019 6759 RS 653.1
2019-1822
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Scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali. LF
FF 2020
Art. 4 cpv. 1 lett. a e c nonché 2, frase introduttiva e lett. a Per conti esclusi che sono conti pensionistici o conti che presentano un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di sottrazione d'imposta e che hanno caratteristiche sostanzialmente simili ai conti esclusi secondo l'accordo applicabile si intendono segnatamente: 1
a.
conti nel quadro della previdenza professionale, compresi i contratti di assicurazione di gruppo, aperti o detenuti presso uno o più istituti finanziari svizzeri non tenuti alla comunicazione;
c.
forme riconosciute di previdenza ai sensi dell'articolo 82 capoverso 2 LPP3, quali i contratti di previdenza vincolata conclusi con istituti d'assicurazione e le convenzioni di previdenza vincolata concluse con fondazioni bancarie.
Per conti esclusi che sono altri conti che presentano un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di sottrazione d'imposta e che hanno caratteristiche sostanzialmente simili ai conti esclusi secondo l'accordo applicabile si intendono segnatamente: 2
a.
conti aperti o detenuti presso uno o più istituti finanziari svizzeri non tenuti alla comunicazione;
Art. 5 cpv. 3 Un istituto finanziario residente in Svizzera e in uno o più altri Stati o territori è considerato istituto finanziario svizzero in relazione ai conti finanziari aperti presso lo stesso in Svizzera.
3
Art. 10 cpv. 1, primo periodo Per determinare il saldo o il valore di un conto finanziario o di qualsiasi altro importo, l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione converte l'importo in dollari americani applicando il tasso di cambio a pronti. ...
1
Art. 11 cpv. 5, 6 lett. b n. 2 e cpv. 810 5
Abrogato
Un indirizzo registrato nei documenti dell'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione nel quadro della procedura di ricerca dell'indirizzo di residenza è considerato attuale per i seguenti conti preesistenti di persone fisiche: 6
b.
altri conti, diversi da contratti di rendita, se: 2. negli ultimi sei anni il titolare del conto non ha avuto contatti con l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione presso cui il conto è aperto in relazione a questo o qualsiasi altro suo conto presso tale istituto finanziario, e
Un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione può aprire un nuovo conto in assenza di un'autocertificazione del titolare del conto soltanto: 8
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RS 831.40
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a.
se il titolare del conto è un ente e l'istituto finanziario svizzero può ragionevolmente determinare, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che il titolare del conto non è una persona oggetto di comunicazione; o
b.
in presenza di un altro caso eccezionale; in tal caso deve aver ottenuto l'autocertificazione entro 90 giorni e averne confermato la plausibilità; il Consiglio federale definisce i casi eccezionali.
Se entro 90 giorni dall'apertura di un nuovo conto non dispone delle necessarie informazioni secondo l'accordo applicabile e la presente legge per la conferma della plausibilità dell'autocertificazione o, in un caso eccezionale di cui al capoverso 8 lettera b, non dispone dell'autocertificazione, l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione deve chiudere il conto o bloccare i movimenti del conto fino all'ottenimento di tutte le informazioni. A tal fine dispone di un diritto di disdetta straordinario. Sono fatti salvi i casi di cui all'articolo 9 della legge del 10 ottobre 19974 sul riciclaggio di denaro (LRD).
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Abrogato
Art. 12 cpv. 24 Abrogati Art. 13 cpv. 4 Il trustee deve iscrivere un trust secondo l'articolo 3 capoverso 9. Il Consiglio federale disciplina i dettagli dell'iscrizione.
4
Art. 15 cpv. 1 Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione trasmettono annualmente per via elettronica all'AFC, entro sei mesi dalla fine dell'anno civile interessato, le dovute informazioni secondo l'accordo applicabile e le informazioni sui loro conti non documentati. Se presso l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione non sono aperti conti oggetto di comunicazione, esso segnala tale circostanza all'AFC entro lo stesso termine.
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RS 955.0
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Inserire titolo e art. 17a prima del titolo della sezione 6
Sezione 5a: Obbligo di conservazione degli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione Art. 17a Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione devono conservare, conformemente alle prescrizioni dell'articolo 958f CO5, i documenti che hanno elaborato e i giustificativi che hanno ottenuto per adempiere gli obblighi previsti dall'allegato all'Accordo SAI6 e dalla presente legge.
Art. 31 cpv. 2 Finché lo Stato partner non soddisfa i requisiti dell'OCSE in materia di confidenzialità e sicurezza dei dati, l'autorità competente svizzera ha la competenza di sospendere lo scambio automatico di informazioni con questo Stato.
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II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
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RS 220 RS 0.653.1
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