Traduzione

Protocollo tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Svezia che modifica la Convenzione del 7 maggio 1965 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Svezia, intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, nella versione conforme ai Protocolli firmati a Stoccolma il 10 marzo 1992 e il 28 febbraio 2011 Concluso il 19 giugno 2019 Approvato dall'Assemblea federale il ...1 Entrato in vigore mediante scambio di note il ...

Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno di Svezia, desiderosi di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione del 7 maggio 19652 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Svezia, intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, nella versione conforme ai Protocolli firmati a Stoccolma il 10 marzo 1992 e il 28 febbraio 2011 (di seguito «Convenzione»), hanno convenuto quanto segue:

Art. I Il preambolo della Convenzione è abrogato e sostituito dal paragrafo seguente: «Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno di Svezia, nell'intento di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, senza creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l'evasione o l'elusione fiscali (incluse le strategie di abuso dei trattati fiscali («treaty-shopping») finalizzate a ottenere i benefici previsti dalla presente convenzione a beneficio indiretto di residenti di Stati terzi), hanno convenuto quanto segue:»

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FF 2019 ...

RS 0.672.971.41

2019-2287

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Doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza.

Prot. con la Svezia

FF 2019

Art. II Il paragrafo 1 dell'articolo 26 (Procedura di amichevole composizione) della convenzione è abrogato e sostituito dalle disposizioni seguenti: «1. Quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportino o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente convenzione, una persona può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'autorità competente di uno dei due Stati contraenti. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della convenzione.» Art. III All'articolo 28 (Funzionari diplomatici e consolari) della convenzione segue immediatamente il nuovo articolo 28a (Verifica dello scopo principale): «Art. 28a

Verifica dello scopo principale

Nonostante le altre disposizioni della presente convenzione, un beneficio ai sensi della presente convenzione non è concesso in relazione a un elemento di reddito o di sostanza, se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti, che l'ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che venga stabilito che la concessione di tale beneficio in dette circostanze sarebbe conforme all'oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della presente convenzione.» Art. IV 1. I due Stati contraenti si notificheranno vicendevolmente per scritto la conclusione delle procedure necessarie secondo il loro diritto interno per l'entrata in vigore del presente Protocollo.

2. Il presente Protocollo entrerà in vigore 30 giorni dopo la ricezione dell'ultima notifica. Le sue disposizioni si applicheranno: a)

per quanto concerne le imposte trattenute alla fonte, ai redditi pagati o accreditati il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello nel corso del quale il Protocollo è entrato in vigore, o dopo tale data;

b)

per quanto concerne le altre imposte sul reddito e sulla sostanza, agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello nel corso del quale il Protocollo è entrato in vigore, o dopo tale data.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, le modifiche previste all'articolo II del presente Protocollo saranno applicabili dalla data dell'entrata in vigore del presente Protocollo senza tenere conto del periodo fiscale considerato.

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Doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza.

Prot. con la Svezia

FF 2019

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Stoccolma, il 19 giugno 2019, in due esemplari in lingua tedesca e svedese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo del Regno di Svezia:

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Doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza.

Prot. con la Svezia

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