Termine di referendum: 16 gennaio 2020

Legge federale sui servizi d'identificazione elettronica (Legge sull'Ie, LSIe) del 27 settembre 2019

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 95 capoverso 1, 96 capoverso 1 e 97 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° giugno 20182, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 1

2

Oggetto e scopo

La presente legge disciplina: a.

il contenuto, il rilascio, l'utilizzo, il blocco e la revoca dei mezzi elettronici utilizzati per l'identificazione di una persona fisica riconosciuti secondo la presente legge (Ie);

b.

il riconoscimento dei fornitori di servizi d'identificazione elettronica (fornitori di identità) e la vigilanza su di essi;

c.

l'identificazione da parte dello Stato dei titolari di un'Ie e la trasmissione di dati d'identificazione personale ai fornitori di identità;

d.

i diritti e gli obblighi dei titolari di un'Ie;

e.

i diritti e gli obblighi dei gestori di servizi con sistema Ie.

La presente legge ha lo scopo di: a.

promuovere la sicurezza dell'identificazione nelle transazioni elettroniche tra privati e con le autorità;

RS ...

1 RS 101 2 FF 2018 3305 2018-0292

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Legge sull'Ie

FF 2019

b.

garantire la protezione della personalità e dei diritti fondamentali delle persone i cui dati sono trattati; e

c.

assicurare la standardizzazione e l'interoperabilità delle Ie.

La legge e le ordinanze fondate su di essa rispettano il principio della neutralità tecnologica.

3

Art. 2

Definizioni

Nella presente legge si intende per: a.

sistema Ie: sistema elettronico per il rilascio, la gestione e l'utilizzazione di Ie gestito da un fornitore di identità;

b.

servizio con sistema Ie: applicazione informatica che permette ai titolari dell'Ie d'identificarsi mediante un sistema Ie.

Sezione 2: Rilascio, tipologie, contenuto, blocco e revoca di Ie Art. 3 1

Condizioni personali

Possono richiedere un'Ie: a.

i cittadini svizzeri che al momento del rilascio sono titolari di un documento d'identità svizzero valido conformemente alla legge del 22 giugno 20013 sui documenti d'identità;

b.

i cittadini stranieri: 1. che al momento del rilascio sono titolari di un documento di legittimazione valido e riconosciuto secondo l'articolo 13 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 20054 sugli stranieri e la loro integrazione o di una carta di legittimazione valida secondo la legislazione sullo Stato ospite, o 2. la cui identità, al momento del rilascio, ha potuto essere stabilita in modo attendibile grazie a una procedura speciale d'identificazione.

Il Consiglio federale definisce le procedure di verifica dei documenti d'identità dei cittadini svizzeri, nonché dei documenti di legittimazione e dell'identità dei cittadini stranieri.

2

Art. 4

Livelli di sicurezza

Sono rilasciate Ie con un livello di sicurezza basso, significativo o elevato. I livelli di sicurezza offrono le protezioni seguenti: 1

3 4

RS 143.1 RS 142.20

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2

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a.

basso: riduzione del rischio di usurpazione o alterazione dell'identità;

b.

significativo: protezione elevata dall'usurpazione o dall'alterazione dell'identità;

c.

elevato: massima protezione possibile dall'usurpazione o dall'alterazione dell'identità.

I livelli di sicurezza si distinguono per: a.

il processo di rilascio dell'Ie e le regole previste per il suo utilizzo;

b.

la gestione del sistema Ie, in particolare l'aggiornamento dei dati d'identificazione personale.

Un'Ie rilasciata per un determinato livello di sicurezza può essere utilizzata anche per un livello di sicurezza inferiore.

3

Il Consiglio federale disciplina i livelli di sicurezza, in particolare i requisiti minimi per l'identificazione; tiene conto dello stato della tecnica.

4

Art. 5

Dati d'identificazione personale

L'Ie con un livello di sicurezza basso contiene i seguenti dati d'identificazione personale: 1

a.

numero di registrazione dell'Ie;

b.

cognome ufficiale;

c.

nomi;

d.

data di nascita.

L'Ie con un livello di sicurezza significativo contiene inoltre i seguenti dati d'identificazione personale: 2

a.

sesso;

b.

luogo di nascita;

c.

cittadinanza.

L'Ie con un livello di sicurezza elevato contiene inoltre l'immagine del viso registrata nel sistema d'informazione di cui all'articolo 24.

3

Per quanto necessario ai fini dell'adempimento dei compiti conferitigli dalla presente legge, l'Ufficio federale di polizia (fedpol) può corredare i dati d'identificazione personale di informazioni supplementari relative all'ultimo aggiornamento dei dati del sistema d'informazione di cui all'articolo 24.

4

Art. 6

Procedura di rilascio

Chi desidera un'Ie ne richiede il rilascio a fedpol attraverso un fornitore di identità.

La verifica iniziale dell'identità richiesta può essere effettuata da un servizio respon1

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sabile del rilascio dei documenti d'identità ai sensi dell'articolo 4 della legge del 22 giugno 20015 sui documenti d'identità.

Fedpol trasmette al fornitore di identità i dati d'identificazione personale di cui all'articolo 5 se il richiedente: 2

a.

soddisfa le condizioni personali di cui all'articolo 3;

b.

è stato identificato conformemente al livello di sicurezza richiesto;

c.

ha acconsentito alla trasmissione dei dati.

Fedpol verbalizza le trasmissioni dei dati effettuate in relazione alla procedura di rilascio.

3

Il fornitore di identità attribuisce i dati d'identificazione personale all'Ie e rilascia l'Ie al richiedente.

4

Il Consiglio federale emana disposizioni dettagliate sulla procedura di rilascio, in particolare: 5

a.

sul suo svolgimento;

b.

sui dati d'identificazione personale da utilizzare per l'identificazione.

Art. 7

Aggiornamento dei dati d'identificazione personale

Il fornitore di identità aggiorna i dati d'identificazione personale che gestisce, inviando a fedpol una richiesta automatizzata basata sul numero di registrazione dell'Ie: a.

annualmente, per le Ie con un livello di sicurezza basso;

b.

trimestralmente, per le Ie con un livello di sicurezza significativo;

c.

settimanalmente, per le Ie con un livello di sicurezza elevato.

Art. 8

Utilizzo sistematico del numero d'assicurato per lo scambio di dati

Per identificare le persone nell'ambito dello scambio elettronico di dati con i registri di cui all'articolo 24 capoverso 3, fedpol utilizza sistematicamente il numero d'assicurato di cui all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 19466 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (numero d'assicurato).

1

Per identificare le persone, fedpol può rendere accessibile mediante procedura di richiamo il numero d'assicurato ai gestori di servizi con sistema Ie che sono autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato.

2

Art. 9

Trattamento dei dati

I fornitori di identità possono trattare i dati d'identificazione personale trasmessi da fedpol soltanto fino alla revoca dell'Ie e unicamente per effettuare identificazioni secondo la presente legge.

1

5 6

RS 143.1 RS 831.10

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Per le Ie con un livello di sicurezza significativo, i fornitori di identità possono utilizzare l'immagine del viso registrata nel sistema d'informazione di cui all'articolo 24 unicamente durante la procedura di rilascio.

2

Le seguenti categorie di dati sono conservate separatamente, affinché la sicurezza di ciascuna di esse sia garantita anche quando sia compromessa quella di una delle altre: 3

a.

i dati d'identificazione personale di cui all'articolo 5;

b.

i dati concernenti l'utilizzo dell'Ie;

c.

gli altri dati.

Art. 10 1

Sistema Ie sussidiario della Confederazione

Se non sono raggiunti gli scopi di cui all'articolo 1 capoverso 2: a.

il Consiglio federale può incaricare un'unità amministrativa di gestire un sistema Ie e di rilasciare Ie; o

b.

la Confederazione può acquisire partecipazioni in imprese del settore.

Le disposizioni sui fornitori di identità sono in tal caso applicabili all'unità amministrativa interessata.

2

Art. 11

Blocco e revoca

Se vi è il pericolo che terzi possano accedere a un'Ie o se viene notificato il sospetto di impiego abusivo o la perdita di un'Ie, il fornitore di identità blocca senza indugio l'Ie. Prima di procedere al blocco verifica la notifica.

1

2

Il fornitore di identità informa senza indugio il titolare dell'Ie in merito al blocco.

In caso di decesso del titolare dell'Ie, fedpol invalida il numero di registrazione dell'Ie.

3

4

Il fornitore di identità revoca le Ie contenenti tale numero.

5

Il Consiglio federale disciplina il blocco e la revoca di un'Ie.

Sezione 3: Titolari di un'Ie Art. 12 Il titolare di un'Ie adotta le misure necessarie e ragionevolmente esigibili, date le circostanze, per impedire che la sua Ie sia impiegata abusivamente.

1

Se per un'applicazione informatica ai sensi dell'articolo 2 lettera b è prevista un'identificazione con un livello di sicurezza basso, tale applicazione dev'essere accessibile anche a chi è sprovvisto di un'Ie. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.

2

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Sezione 4: Fornitori di identità Art. 13

Riconoscimento

I fornitori di identità che intendono rilasciare Ie secondo la presente legge necessitano del riconoscimento della Commissione federale delle Ie (COMIe). La COMIe accorda il riconoscimento previa consultazione dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT).

1

2

3

Un fornitore di identità è riconosciuto se: a.

è iscritto nel registro di commercio; l'iscrizione nel registro non è necessaria per le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;

b.

garantisce che i responsabili dei sistemi Ie non rappresentano un rischio per la sicurezza;

c.

impiega personale che dispone delle conoscenze tecniche, dell'esperienza e delle qualifiche necessarie;

d.

garantisce che i sistemi Ie che gestisce adempiono i requisiti previsti per il livello di sicurezza in questione;

e.

conserva e tratta in Svizzera, conformemente al diritto svizzero, i dati del sistema Ie;

f.

dispone di un'assicurazione sufficiente a coprire la responsabilità civile di cui all'articolo 32 o di garanzie finanziarie equivalenti;

g.

garantisce il rispetto del diritto applicabile, segnatamente della presente legge e delle sue disposizioni d'esecuzione.

Il riconoscimento è accordato per tre anni.

Il Consiglio federale emana disposizioni dettagliate sulle condizioni di riconoscimento, in particolare: 4

a.

sui requisiti tecnici e di sicurezza e la loro verifica;

b.

sulla copertura assicurativa necessaria e le garanzie finanziarie equivalenti;

c.

sugli standard e i protocolli tecnici applicabili ai sistemi Ie nonché la verifica periodica di tali sistemi.

Art. 14

Estinzione del riconoscimento

Il riconoscimento si estingue con la cessazione dell'attività del fornitore di identità o se è dichiarato il fallimento nei suoi confronti. I sistemi Ie non sono pignorabili e non sono compresi nella massa fallimentare.

1

Il fornitore di identità notifica alla COMIe la prevista cessazione dell'attività; le indica come intende procedere con le Ie rilasciate.

2

I sistemi Ie di un fornitore di identità che cessa l'attività o nei cui confronti è dichiarato il fallimento possono essere assunti da un altro fornitore di identità riconosciuto. Il ricavato dell'assunzione è compreso nell'eventuale massa fallimentare.

3

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4

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I dati del titolare di un'Ie che non ha acconsentito all'assunzione sono distrutti.

Se nessun altro fornitore di identità assume i sistemi Ie, la COMIe dispone che la Confederazione li assuma gratuitamente o che i dati ivi contenuti siano distrutti.

5

Art. 15 1

Obblighi

Il fornitore di identità ha i seguenti obblighi: a.

provvede al corretto funzionamento e alla gestione sicura del sistema Ie;

b.

rilascia le Ie a chiunque adempia le condizioni personali di cui all'articolo 3;

c.

concepisce il sistema Ie in maniera tale che la validità di tutte le Ie che ha rilasciato possa essere sempre verificata in modo affidabile e gratuitamente, mediante una procedura usuale;

d.

concepisce il sistema Ie in maniera tale che nel richiedere un'Ie le persone con disabilità non risultino svantaggiate;

e.

rispetta i requisiti di sicurezza di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera d;

f.

aggiorna i dati d'identificazione personale conformemente all'articolo 7;

g.

notifica a fedpol gli errori nei dati d'identificazione personale che gli sono stati segnalati o che ha scoperto da sé;

h.

notifica alla COMIe gli eventi rilevanti per la sicurezza nel sistema Ie o nell'impiego dell'Ie che gli sono stati segnalati o che ha scoperto da sé;

i.

chiede al titolare dell'Ie il consenso esplicito per la prima trasmissione dei dati d'identificazione personale a un gestore di un servizio con sistema Ie;

j.

accorda al titolare dell'Ie l'accesso in linea ai dati concernenti l'utilizzo dell'Ie e ai suoi dati d'identificazione personale di cui all'articolo 5;

k.

distrugge dopo sei mesi i dati concernenti l'utilizzo dell'Ie;

l.

predispone modelli di accordi con i gestori di servizi con sistema Ie e li trasmette all'IFPDT;

m. notifica alla COMIe tutte le modifiche previste del proprio sistema Ie nonché della propria attività che potrebbero compromettere l'adempimento dei requisiti di cui all'articolo 13 e degli obblighi di cui alle lettere a­l.

Il fornitore di identità istituisce un servizio clienti che consente di ricevere e trattare le notifiche di problemi tecnici o della perdita di un'Ie.

2

Il Consiglio federale emana disposizioni dettagliate sull'allestimento dei sistemi Ie e sulle notifiche di cui al capoverso 1 lettere g, h ed m e all'articolo 14 capoverso 2.

3

Art. 16

Comunicazione e utilizzo dei dati

Il fornitore di identità può comunicare ai gestori di servizi con sistema Ie unicamente i dati d'identificazione personale: 1

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a.

che corrispondono al livello di sicurezza richiesto;

b.

necessari all'identificazione della persona interessata; e

c.

alla cui trasmissione il titolare dell'Ie ha acconsentito.

Il fornitore di identità non può trasmettere a terzi i dati d'identificazione personale di cui all'articolo 5, i dati concernenti l'utilizzo dell'Ie o i profili basati su tali dati, né utilizzare tali dati per scopi che esulino dall'esecuzione degli obblighi di cui all'articolo 15. È fatto salvo il trattamento dei dati da parte di terzi secondo l'articolo 10a della legge federale del 19 giugno 19927 sulla protezione dei dati.

2

Il numero di registrazione dell'Ie può essere comunicato soltanto alle autorità o ad altri servizi che adempiono compiti pubblici.

3

Art. 17

Accessibilità delle Ie

Se oltre la metà delle Ie rilasciate proviene da un unico fornitore di identità o se oltre il 60 per cento proviene da due fornitori di identità e vi sono segnalazioni attendibili secondo cui alcuni richiedenti, pur soddisfacendo le condizioni di cui all'articolo 3, non hanno ripetutamente potuto ottenere un tipo di Ie ampiamente diffuso, la COMIe obbliga detti fornitori di identità a rendere accessibile questo tipo di Ie a tutte le persone alle stesse condizioni.

Art. 18

Interoperabilità

I fornitori di identità riconoscono reciprocamente i loro sistemi Ie e ne garantiscono l'interoperabilità.

1

Per quanto attiene alla rimunerazione reciproca, i fornitori di identità sono ritenuti dominare il mercato ai sensi dell'articolo 2 della legge federale del 20 dicembre 19858 sulla sorveglianza dei prezzi (LSPr) e i prezzi praticati non sono ritenuti la conseguenza di un'efficace concorrenza ai sensi dell'articolo 12 LSPr.

2

Il Consiglio federale emana le prescrizioni tecniche; in particolare definisce le interfacce.

3

Art. 19

Misure di vigilanza e ritiro del riconoscimento

Se un fornitore di identità viola la presente legge, le sue disposizioni d'esecuzione o gli obblighi impostigli dalla COMIe, segnatamente se non soddisfa più le condizioni di riconoscimento, la COMIe ordina le misure necessarie per ripristinare la conformità al diritto e fissa a tal fine un termine adeguato.

1

La COMIe può ritirare il riconoscimento al fornitore di identità che non abbia ripristinato la conformità al diritto entro il termine impartito.

2

3

7 8

Il Consiglio federale disciplina la procedura di ritiro del riconoscimento.

RS 235.1 RS 942.20

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Sezione 5: Gestori di servizi con sistema Ie Art. 20

Accordo con un fornitore di identità

Chi intende gestire un servizio con sistema Ie necessita di un accordo con un fornitore di identità. L'accordo disciplina in particolare: a.

i livelli di sicurezza previsti;

b.

i processi tecnici e organizzativi da rispettare.

Art. 21

Utilizzo del numero di registrazione dell'Ie

Il gestore di servizi con sistema Ie può utilizzare il numero di registrazione dell'Ie per identificare le persone.

Art. 22

Obbligo di accettare le Ie

Tutte le Ie rilasciate per il livello di sicurezza richiesto devono essere accettate da: a.

i gestori di servizi con sistema Ie;

b.

le autorità o gli altri servizi che adempiono compiti pubblici, se eseguendo il diritto federale ricorrono all'identificazione elettronica.

Sezione 6: Funzione dell'Ufficio federale di polizia Art. 23

Compiti e obblighi

Fedpol attribuisce il numero di registrazione dell'Ie ai dati d'identificazione personale di cui all'articolo 5 e li trasmette al fornitore di identità.

1

Garantisce che il fornitore di identità possa verificare in qualsiasi momento, in modo affidabile e mediante una procedura usuale la validità del numero di registrazione dell'Ie.

2

Il Consiglio federale definisce gli standard e i protocolli tecnici applicabili alla trasmissione dei dati e stabilisce come si debba procedere nel caso in cui differenti registri di persone trasmettano dati contraddittori.

3

Art. 24 1

Sistema d'informazione

Fedpol gestisce un sistema d'informazione; tale sistema contiene in particolare: a.

i dati verbalizzati della procedura di rilascio di cui all'articolo 6;

b.

i dati d'identificazione personale di cui all'articolo 5, la loro origine e le informazioni sul loro aggiornamento;

c.

i numeri d'assicurato.

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2

FF 2019

Il sistema d'informazione serve a: a.

ricevere le domande di rilascio e le dichiarazioni di consenso del richiedente;

b.

adempiere in modo automatizzato i compiti di fedpol nel quadro del rilascio delle Ie;

c.

aggiornare i dati d'identificazione personale conformemente all'articolo 7;

d.

verificare la validità del numero di registrazione di un'Ie secondo l'articolo 23 capoverso 2.

Per acquisire e confrontare i dati d'identificazione personale di cui all'articolo 5, il sistema d'informazione gestisce interfacce per accedere ai seguenti registri di persone: 3

a.

il sistema d'informazione per documenti d'identità di fedpol;

b.

il sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) della Segreteria di Stato della migrazione;

c.

il registro informatizzato dello stato civile (Infostar) dell'Ufficio federale di giustizia;

d.

il sistema d'informazione Ordipro del Dipartimento federale degli affari esteri; e

e.

il registro centrale degli assicurati (UCC-UPI) dell'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS.

Il Consiglio federale definisce le misure tecniche e organizzative richieste per il trattamento e la trasmissione sicuri dei dati d'identificazione personale.

4

Sezione 7: Commissione federale delle Ie Art. 25

Organizzazione

Il Consiglio federale istituisce la Commissione federale delle Ie (COMIe). Questa si compone di almeno cinque e al massimo sette membri. Il Consiglio federale nomina i membri e designa il presidente e il vicepresidente.

1

I membri devono essere esperti indipendenti. Non possono far parte degli organi di persone giuridiche o autorità che esercitano attività quali fornitori di identità né essere legati da un rapporto di servizio a tali persone giuridiche o autorità.

2

La COMIe è aggregata amministrativamente al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e dispone di una propria segreteria.

3

La COMIe non soggiace a istruzioni del Consiglio federale e del DFGP per quanto riguarda le sue decisioni. È indipendente dalle autorità amministrative.

4

5

Può far capo a fedpol nell'esecuzione della presente legge e impartirgli istruzioni.

Emana un regolamento sulla propria organizzazione e gestione, il quale necessita dell'approvazione del Consiglio federale.

6

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Le spese della COMIe sono coperte da emolumenti amministrativi. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

7

Art. 26

Compiti e attribuzioni

La COMIe vigila sul rispetto della presente legge. Adotta e pronuncia le decisioni necessarie per l'esecuzione della presente legge e delle disposizioni di esecuzione.

1

2

La COMIe ha in particolare le attribuzioni seguenti: a.

riconoscere i fornitori di identità e vigilare su di essi, ordinare provvedimenti e ritirare il riconoscimento;

b.

pubblicare un elenco dei fornitori di identità e dei loro sistemi Ie;

c.

in presenza di una controversia, decidere riguardo a questioni concernenti l'accesso alle Ie e l'interoperabilità.

La COMIe osserva e sorveglia l'evoluzione dei fornitori di identità e dei loro sistemi Ie così da assicurare la presenza di un'offerta sicura, diversificata e economicamente accessibile di servizi di identificazione elettronica.

3

All'occorrenza, propone al Consiglio federale provvedimenti idonei a garantire la fornitura dei servizi di identificazione elettronica.

4

Informa il pubblico sulla propria attività e presenta al Consiglio federale un rapporto d'attività annuale.

5

Art. 27

Compiti della segreteria

La segreteria prepara gli affari della COMIe, conduce i procedimenti e prende, unitamente alla presidenza, i necessari provvedimenti ordinatori. Presenta proposte alla COMIe e ne esegue le decisioni.

1

La segreteria fornisce pareri e presta consulenza a titolari di Ie, servizi e imprese su questioni concernenti la presente legge.

2

Corrisponde direttamente con i fornitori di identità, le autorità e i terzi; emana autonomamente decisioni, per quanto lo preveda il regolamento interno.

3

Se la situazione lo richiede, può intervenire nell'esercizio di un fornitore di identità; ne informa senza indugio la COMIe.

4

5

Rappresenta la COMIe dinanzi ai tribunali della Confederazione e dei Cantoni.

6

La COMIe può affidare altri compiti alla segreteria.

Art. 28

Personale della segreteria

Il Consiglio federale nomina il direttore della segreteria. La COMIe assume il rimanente personale.

1

Il rapporto di servizio è disciplinato dalla legislazione sul personale della Confederazione.

2

5429

Legge sull'Ie

Art. 29

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Segreto d'ufficio e d'affari

La COMIe serba il segreto d'ufficio e d'affari.

Art. 30

Trattamento di dati personali

La COMIe gestisce un sistema d'informazione per il riconoscimento dei fornitori di identità e la vigilanza su di essi; tale sistema contiene in particolare: 1

a.

i dati, i documenti e le prove forniti dal fornitore di identità nell'ambito della procedura di riconoscimento;

b.

le notifiche di cui agli articoli 14 capoverso 2 e 15 capoverso 1 lettere h e m;

c.

le misure di vigilanza adottate.

Per adempiere i compiti assegnatile dalla legge, la COMIe può trattare profili della personalità e dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione, concernenti procedimenti e sanzioni penali.

2

Sezione 8: Emolumenti Art. 31 Per le loro decisioni e prestazioni, fedpol e COMIe riscuotono emolumenti dai fornitori di identità.

1

Non è riscosso alcun emolumento per la verifica della validità del numero di registrazione dell'Ie secondo l'articolo 23 capoverso 2.

2

Il Consiglio federale disciplina gli emolumenti conformemente all'articolo 46a della legge del 21 marzo 19979 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. Nel fissare gli emolumenti per la trasmissione dei dati d'identificazione personale, può in particolare tener conto del fatto che si tratti della prima trasmissione di tali dati o di un loro aggiornamento e dell'eventuale gratuità del rilascio e dell'utilizzo dell'Ie per il beneficiario.

3

Sezione 9: Responsabilità Art. 32 La responsabilità del titolare di un'Ie, del gestore di servizi con sistema Ie e del fornitore di identità è retta dal Codice delle obbligazioni10.

1

La responsabilità della Confederazione è retta dalla legge del 14 marzo 195811 sulla responsabilità.

2

9 10 11

RS 172.010 RS 220 RS 170.32

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Sezione 10: Disposizioni finali Art. 33

Disposizioni transitorie

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la COMIe riconosce, su richiesta del fornitore di identità, i mezzi d'identificazione elettronica rilasciati da quest'ultimo: 1

a.

come Ie con un livello di sicurezza basso, se: 1. il titolare soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3, 2. il titolare ha acconsentito al riconoscimento, 3. il numero del documento d'identità, il cognome ufficiale, i nomi e la data di nascita coincidono con i dati d'identificazione personale registrati nel sistema d'informazione di cui all'articolo 24;

b.

come Ie con un livello di sicurezza significativo, se, inoltre, l'identificazione è stata effettuata nell'ambito di una procedura, disciplinata dalla legge e sottoposta per legge a vigilanza, che offre un livello di sicurezza paragonabile a quello delle procedure previste dalla presente legge.

Chi è in possesso di un certificato qualificato valido secondo l'articolo 2 lettera h della legge del 18 marzo 201612 sulla firma elettronica può chiedere a un fornitore di identità, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e sempreché siano soddisfatte le condizioni di cui al capoverso 1 lettera a numeri 1 e 3, il rilascio di un'Ie con un livello di sicurezza significativo senza che sia necessario verificare nuovamente la sua identità.

2

Nell'ambito del riconoscimento di cui all'articolo 13, la COMIe tiene conto, per i tre anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, delle certificazioni ottenute dagli emittenti di strumenti d'identificazione secondo la legge federale del 19 giugno 201513 sulla cartella informatizzata del paziente.

3

4

Il Consiglio federale emana disposizioni dettagliate sulle procedure di rilascio.

Art. 34

Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

12 13

RS 943.03 RS 816.1

5431

Legge sull'Ie

Art. 35

FF 2019

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 27 settembre 2019

Consiglio degli Stati, 27 settembre 2019

La presidente: Marina Carobbio Guscetti Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Jean-René Fournier La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 8 ottobre 201914 Termine di referendum: 16 gennaio 2020

14

FF 2019 5419

5432

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FF 2019

Allegato (art. 34)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 20 giugno 200315 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo Art. 9 cpv. 1 lett. c e 2 lett. c n. 3 La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione: 1

c.

autorità federali competenti in materia di polizia, esclusivamente per l'identificazione delle persone nell'ambito di: 1. scambi di informazioni di polizia, 2. inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, 3. procedure d'estradizione, 4. assistenza giudiziaria e amministrativa, 5. perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva, 6. lotta al riciclaggio di denaro, al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata, 7. controllo di documenti d'identità, 8. attribuzione e aggiornamento dei dati d'identificazione personale secondo la legge del 27 settembre 201916 sull'Ie, 9. ricerche di persone scomparse, 10. controllo delle registrazioni nel sistema di ricerca informatizzato di cui all'articolo 15 della legge federale del 13 giugno 200817 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP);

La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell'asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione: 2

c.

15 16 17

autorità federali competenti in materia di polizia: 3. per l'adempimento dei compiti previsti dalla legge sull'Ie;

RS 142.51 RS ...

RS 361

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Legge sull'Ie

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2. Legge del 22 giugno 200118 sui documenti d'identità Art. 1 cpv. 3, secondo periodo 3

... I titolari possono anche essere cittadini stranieri.

Art. 11 cpv. 1, frase introduttiva (Concerne soltanto il testo tedesco) e lett. k, nonché cpv. 2 L'Ufficio federale di polizia gestisce un sistema d'informazione. Tale sistema contiene i dati personali che figurano nel documento d'identità e quelli che vi sono registrati, nonché i dati seguenti: 1

k.

2

il numero d'assicurato secondo la legge del 20 dicembre 194619 sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.

Il trattamento dei dati serve per: a.

rilasciare documenti d'identità;

b.

impedire il rilascio non autorizzato di documenti d'identità;

c.

impedire l'impiego abusivo di documenti d'identità;

d.

rilasciare e aggiornare i mezzi d'identificazione elettronica secondo la legge del 27 settembre 201920 sull'Ie.

Art. 12 cpv. 2 lett. g Per adempiere i compiti spettanti loro per legge, le autorità o i servizi seguenti possono, mediante procedura di richiamo, consultare i dati del sistema d'informazione: 2

g.

la Direzione consolare del Dipartimento federale degli affari esteri, per l'identificazione delle persone.

Art. 14

Divieto di gestire banche dati parallele

È vietata la gestione di banche dati parallele. Non sono vietati:

18 19 20 21

a.

la conservazione limitata nel tempo da parte delle autorità di rilascio dei moduli di domanda;

b.

il trattamento dei dati d'identificazione personale conformemente alla legge del 27 settembre 201921 sull'Ie da parte dell'Ufficio federale di polizia, in particolare nel sistema d'informazione di cui all'articolo 24 della legge sull'Ie, e da parte dei fornitori di identità.

RS 143.1 RS 831.10 RS ...

RS ...

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3. Codice civile22 Art. 43a cpv. 4 n. 9 Hanno accesso mediante procedura di richiamo ai dati necessari alla verifica dell'identità di una persona: 4

9. l'Ufficio federale di polizia, per l'adempimento dei compiti assegnatigli dalla legge del 27 settembre 201923 sull'Ie.

4. Legge federale del 20 dicembre 194624 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti Art. 50a cpv. 1 lett. bquater Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGA25: 1

bquater. all'Ufficio federale di polizia, per l'adempimento dei compiti assegnatigli dalla legge del 27 settembre 201926 sull'Ie;

5. Legge del 18 marzo 201627 sulla firma elettronica Art. 9 cpv. 1bis Se l'identità è provata mediante un'Ie con un livello di sicurezza significativo secondo la legge del 27 settembre 201928 sull'Ie, la persona in questione non deve presentarsi personalmente.

1bis

22 23 24 25 26 27 28

RS 210 RS ...

RS 831.10 RS 830.1 RS ...

RS 943.03 RS ...

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