Legge federale concernente la tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali

Disegno

(Legge sul contrassegno stradale, LUSN) Modica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 14 agosto 20191, decreta: I La legge del 19 marzo 20102 sul contrassegno stradale è modificata come segue: Sostituzione di un'espressione In tutta la legge «Amministrazione delle dogane» è sostituita con «AFD».

Art. 2

Campo d'applicazione

La tassa è riscossa per l'utilizzazione delle strade nazionali di prima e di seconda classe (strade nazionali I e II) menzionate nel decreto federale del 21 giugno 19603 concernente la rete delle strade nazionali.

Art. 3

Oggetto della tassa

La tassa deve essere pagata per i veicoli a motore e i rimorchi immatricolati in Svizzera o all'estero con i quali vengono utilizzate le strade nazionali I e II.

1

2

1 2 3

Concerne soltanto il testo francese

FF 2019 4847 RS 741.71 RS 725.113.11

2019-0681

4873

Legge sul contrassegno stradale

FF 2019

Titolo prima dell'art. 6

Sezione 3: Riscossione e pagamento della tassa Art. 6a

Forma del pagamento

La tassa deve essere pagata: a.

con l'acquisto di un contrassegno adesivo; o

b.

con la registrazione della targa di controllo nel sistema d'informazione dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD) (contrassegno elettronico).

Art. 7, rubrica, nonché cpv. 1, 2 e 5 Contrassegno adesivo 1

Abrogato

Il contrassegno adesivo deve essere incollato direttamente sul veicolo prima della prima utilizzazione, durante un periodo di tassazione, di una strada nazionale I o II.

2

5

Il Consiglio federale disciplina l'apposizione del contrassegno adesivo.

Art. 7a

Contrassegno elettronico

La targa di controllo deve essere registrata prima della prima utilizzazione, durante un periodo di tassazione, di una strada nazionale I o II.

1

La tassa è considerata pagata per ogni veicolo che può regolarmente circolare con la targa di controllo registrata.

2

Art. 7b

Verifica del diritto a utilizzare le strade nazionali I e II

La persona che registra la targa di controllo può acconsentire, in occasione della registrazione, che nel sistema d'informazione sia possibile verificare pubblicamente che la tassa è stata pagata.

Art. 8 cpv. 2 Il contrassegno adesivo e il contrassegno elettronico danno diritto a utilizzare le strade nazionali I e II dal 1° dicembre dell'anno precedente al 31 gennaio dell'anno seguente.

2

Art. 9

Competenza per il rilascio del contrassegno adesivo

Il contrassegno adesivo è rilasciato dall'AFD.

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Legge sul contrassegno stradale

Art. 9a 1

FF 2019

Competenza per la riscossione della tassa

Per la riscossione della tassa mediante contrassegno adesivo sono competenti: a.

l'AFD al confine;

b.

i Cantoni all'interno del Paese.

Per la riscossione della tassa mediante contrassegno elettronico è competente l'AFD.

2

Art. 10 cpv. 1 Il prodotto netto della tassa è utilizzato secondo le disposizioni della legge federale del 22 marzo 19854 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo.

1

Art. 11 1

Controlli

Ai fini della verifica del pagamento della tassa eseguono controlli: a.

l'AFD al confine e nell'area di confine ai sensi dell'articolo 3 capoverso 5 della legge del 18 marzo 20055 sulle dogane;

b.

i Cantoni all'interno del Paese.

Se necessario ai fini della verifica del pagamento della tassa, l'AFD registra le targhe di controllo dei veicoli per i quali secondo l'articolo 4 non deve essere pagata la tassa.

2

3

L'AFD e i Cantoni possono utilizzare impianti di controllo automatizzati.

Il Consiglio federale disciplina i requisiti per gli impianti di controllo automatizzati.

4

Titolo prima dell'art. 12a

Sezione 5a: Protezione dei dati e assistenza amministrativa Art. 12a

Gestione di un sistema d'informazione

L'AFD gestisce un sistema d'informazione per l'adempimento dei seguenti compiti in relazione con il contrassegno elettronico:

4 5

a.

la riscossione della tassa;

b.

la verifica del pagamento della tassa;

c.

il perseguimento e il giudizio delle infrazioni;

d.

l'allestimento di statistiche.

RS 725.116.2 RS 631.0

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Legge sul contrassegno stradale

Art. 12b

FF 2019

Contenuto del sistema d'informazione

L'AFD può trattare dati personali sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione della presente legge.

1

Ai fini del perseguimento e del giudizio delle infrazioni essa può trattare i seguenti dati personali particolarmente degni di protezione: 2

a.

indicazioni sui controlli eseguiti;

b.

indicazioni relative a contravvenzioni di cui all'articolo 14.

Sempre che la presente legge non preveda altrimenti, il Consiglio federale disciplina: 3

a.

l'organizzazione e la gestione del sistema d'informazione;

b.

il catalogo dei dati da rilevare;

c.

il diritto di trattare i dati;

d.

l'acquisizione e la trasmissione dei dati;

e.

la durata di conservazione dei dati;

f.

la sicurezza dei dati.

Art. 12c

Acquisizione dei dati

Ai fini dell'adempimento dei loro compiti, gli organi incaricati della riscossione della tassa e della verifica del pagamento della stessa possono trattare i dati relativi ai detentori di veicoli provenienti da sistemi di dati di altre autorità della Confederazione e dei Cantoni, sempre che ciò sia previsto da altri disposti federali o cantonali.

Essi utilizzano i dati esclusivamente per gli scopi previsti.

Art. 12d

Interfacce

Il sistema d'informazione dell'AFD può essere collegato con gli altri sistemi d'informazione dell'AFD per la riscossione di tasse sul traffico stradale e per la gestione dei dati di persone e clienti in maniera tale da consentire agli utenti che dispongono dei diritti d'accesso di verificare con un'unica interrogazione se una determinata persona od organizzazione è registrata in un sistema d'informazione.

1

Il collegamento del sistema d'informazione dell'AFD con altri sistemi d'informazione dell'Amministrazione federale ai quali l'AFD ha accesso è possibile soltanto nella misura in cui la legislazione relativa a tali altri sistemi lo preveda.

2

Art. 12e

Comunicazione dei dati ad autorità e a organizzazioni con compiti di diritto pubblico

L'AFD può rendere accessibili alle autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale, mediante procedura di richiamo, i dati del sistema d'informazione, sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione dei controlli nonché per il perseguimento e il giudizio delle infrazioni alla presente legge.

1

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Legge sul contrassegno stradale

FF 2019

Essa può rendere accessibili alle organizzazioni con compiti di diritto pubblico della Confederazione, mediante procedura di richiamo, i dati del sistema d'informazione, sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione dei controlli secondo la presente legge.

2

I dati comunicati devono essere utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti. Essi non possono essere trasmessi senza il consenso dell'AFD.

3

Art. 12f

Archiviazione e distruzione dei dati

I dati rilevati sono conservati soltanto per il tempo necessario allo scopo per il quale sono stati rilevati.

1

I dati rilevati durante un controllo vengono distrutti immediatamente, se dal controllo emerge che la targa di controllo è registrata nel sistema d'informazione dell'AFD.

2

Art. 12g

Assistenza amministrativa e obbligo di denuncia

Le autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge collaborano nell'adempimento dei rispettivi compiti; si trasmettono reciprocamente le necessarie informazioni e si accordano, su richiesta, l'accesso reciproco ai documenti ufficiali.

1

Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni trasmettono, su richiesta, tutte le informazioni necessarie alle autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge.

2

Gli organi amministrativi della Confederazione e dei Cantoni che nell'adempimento della loro attività di servizio constatano un'infrazione o ne vengono a conoscenza, sono tenuti a denunciarla all'autorità competente per il perseguimento penale.

3

L'assistenza in materia penale tra le autorità federali e cantonali si fonda sull'articolo 30 della legge federale del 22 marzo 19746 sul diritto penale amministrativo.

4

Titolo prima dell'art. 12h

Sezione 6: Prescrizione del credito fiscale e tutela giurisdizionale Art. 12h

Prescrizione del credito fiscale

Il credito fiscale si prescrive alla fine dell'anno successivo a quello in cui la tassa è divenuta esigibile.

1

La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto d'esazione dell'autorità competente.

Essa è sospesa fintanto che la persona assoggettata al pagamento della tassa non può essere escussa in Svizzera.

2

In ogni caso, il credito fiscale si prescrive cinque anni dopo che la tassa è divenuta esigibile.

3

6

RS 313.0

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Legge sul contrassegno stradale

FF 2019

Se il credito fiscale è la conseguenza di una contravvenzione di cui all'articolo 14, la prescrizione si fonda sull'articolo 17.

4

Art. 13, rubrica, nonché cpv. 1 e 1bis Tutela giurisdizionale Le decisioni delle autorità cantonali di prima istanza possono essere impugnate entro 30 giorni mediante ricorso all'AFD.

1

Le decisioni di prima istanza dell'AFD possono essere impugnate entro 30 giorni mediante opposizione.

1bis

Art. 14 cpv. 1 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, utilizza senza aver pagato la tassa una strada nazionale I o II al volante di un veicolo per il quale deve essere pagata la tassa oppure utilizza il contrassegno adesivo in violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 7 è punito con una multa di 200 franchi.

1

Art. 15 cpv. 1, primo periodo L'AFD persegue e giudica le contravvenzioni che rientrano nella sua sfera di competenza (art. 11 cpv. 1 lett. a). ...

1

Art. 16 cpv. 1 I Cantoni perseguono le contravvenzioni che rientrano nella loro sfera di competenza (art. 11 cpv. 1 lett. b).

1

Art. 18 cpv. 1, 3 e 4 1

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Il Dipartimento federale delle finanze può delegare interamente o parzialmente a terzi, mediante contratto, il controllo.

3

L'AFD e i Cantoni possono delegare interamente o parzialmente a terzi, mediante contratto, la riscossione della tassa mediante contrassegno adesivo.

4

Art. 19a

Abolizione del contrassegno adesivo

Se la parte di contrassegni adesivi corrisponde a meno del dieci per cento di tutti i contrassegni adesivi ed elettronici venduti, il contrassegno adesivo viene abolito.

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Legge sul contrassegno stradale

FF 2019

II La legge federale del 19 dicembre 19587 sulla circolazione stradale è modificata come segue: Art. 89e lett. b e k I servizi qui appresso possono accedere mediante procedura di richiamo ai seguenti dati: b.

l'Amministrazione federale delle dogane, per quanto attiene ai dati di cui necessita per il controllo dell'autorizzazione a condurre e dell'ammissione alla circolazione, per il controllo dello sdoganamento e dell'imposizione secondo la legge federale del 21 giugno 19968 sull'imposizione degli autoveicoli, per la riscossione della tassa sul traffico pesante e per la ricerca di veicoli;

k.

gli organi cui è stata delegata la verifica del pagamento della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali, per quanto attiene ai dati relativi a veicoli e detentori di cui necessitano a tal fine.

Art. 89g cpv. 6, secondo periodo ... I dati necessari per la riscossione della tassa sul traffico pesante e della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali sono trasmessi automaticamente all'Amministrazione federale delle dogane.

6

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Determina il momento dell'abolizione del contrassegno adesivo e mette in vigore in tale data le modifiche di legge di cui nell'allegato.

3

7 8

RS 741.01 RS 641.51

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Legge sul contrassegno stradale

FF 2019

Allegato (cifra III cpv. 3) La legge del 19 marzo 20109 sul contrassegno stradale è modificata come segue: Art. 6a

Pagamento della tassa

La tassa deve essere pagata con la registrazione della targa di controllo nel sistema d'informazione dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD).

1

Essa deve essere pagata prima della prima utilizzazione, durante un periodo di tassazione, di una strada nazionale I o II.

2

La tassa è considerata pagata per ogni veicolo che può regolarmente circolare con la targa di controllo registrata.

3

Art. 7 e 7a Abrogati Art. 8 cpv. 2 La registrazione della targa di controllo dà diritto a utilizzare le strade nazionali I e II dal 1° dicembre dell'anno precedente al 31 gennaio dell'anno seguente.

2

Art. 9 Abrogato Art. 9a

Competenza per la riscossione della tassa

L'AFD è competente per la riscossione della tassa.

Art. 12a, frase introduttiva L'AFD gestisce un sistema d'informazione per l'adempimento dei seguenti compiti: Art 13 cpv. 1 Abrogato Art. 14 cpv. 1 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, utilizza senza aver pagato la tassa una strada nazionale I o II al volante di un veicolo per il quale deve essere pagata la tassa è punito con una multa di 200 franchi.

1

9

RS 741.71

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Legge sul contrassegno stradale

FF 2019

Art. 18 cpv. 1 e 4 1

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

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Abrogato

Art. 19, primo periodo L'AFD i terzi incaricati ricevono un compenso per le loro prestazioni. ...

Art. 19a Abrogato

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Legge sul contrassegno stradale

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