19.035 Messaggio concernente la modifica della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 29 maggio 2019

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di modifica della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione.

Nel contempo vi proponiamo di togliere dal ruolo il seguente intervento parlamentare: 2017

M 16.3457

LADI. Meno burocrazia in caso di lavoro ridotto (S 6.3.17; Vonlanthen; N 15.6.17)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

29 maggio 2019

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2019-0737

3659

Compendio Nel 2016 è stata depositata al Consiglio degli Stati una mozione (16.3457) intesa a semplificare le disposizioni concernenti l'indennità per lavoro ridotto (ILR), in cui si chiede di sopprimere l'obbligo di cercare un'occupazione provvisoria in caso di lavoro ridotto nonché di introdurre sgravi amministrativi nel quadro della strategia di e-government. La mozione è stata accolta dal Parlamento nel 2017, il che rende necessaria una modifica della LADI.

Situazione iniziale La mozione 16.3457 «LADI. Meno burocrazia in caso di lavoro ridotto», depositata dal consigliere agli Stati Beat Vonlanthen il 15 giugno 2016, è stata accolta dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati nel 2017. Nella mozione si chiede di: 1.

presentare una revisione dell'articolo 41 della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) che non preveda più l'obbligo della ricerca di un'occupazione provvisoria in caso di lavoro ridotto; e

2.

facilitare alle imprese il disbrigo delle pratiche amministrative in particolare in caso di lavoro ridotto mediante un'attuazione rapida della strategia di e-government.

Inoltre il Consiglio federale ha incaricato il DEFR di attuare, nell'ambito della successiva revisione della LADI, la decisione dello stesso Consiglio federale del 19 ottobre 2011 di prolungare la durata massima del diritto all'ILR e all'indennità per intemperie (IPI) e di adeguare l'articolo 35 capoverso 2 LADI.

Contenuto del progetto Con la presente revisione parziale della LADI si intende dar seguito alle richieste formulate dall'autore della mozione. Nel quadro dell'attuazione della suddetta mozione, il Consiglio federale coglie l'occasione per adeguare anche le corrispondenti disposizioni sull'IPI. Al contempo vengono create le basi per una rapida attuazione dell'e-government nell'assicurazione contro la disoccupazione (AD) al fine di sgravare amministrativamente i vari attori. Nel progetto vengono inoltre adeguate le condizioni per il prolungamento della durata massima dell'ILR.

Le ripercussioni della revisione parziale sono molto limitate. Con la soppressione dell'obbligo di cercare e accettare un'occupazione provvisoria nel periodo di riscossione dell'ILR o dell'IPI viene infatti sancita nella legge una prassi già in uso. Le modifiche nel settore dell'e-government permettono inoltre di creare una base legale chiara per gli sviluppi in corso e per quelli futuri nell'ambito della comunicazione e della collaborazione con le autorità, il mondo economico e gli assicurati.

Tali adeguamenti consentiranno inoltre di sviluppare progetti cantonali di collaborazione tra gli uffici dell'assicurazione per l'invalidità (AI) e gli organi d'esecuzione dell'AD.

3660

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Indice Compendio

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1

Situazione iniziale 1.1 Necessità di intervenire e obiettivi 1.2 Alternative esaminate e soluzione scelta 1.2.1 Motivazione e valutazione della soluzione proposta 1.2.2 Alternative esaminate 1.3 Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio federale 1.3.1 Rapporto con il programma di legislatura 1.3.2 Rapporto con le strategie del Consiglio federale 1.4 Interventi parlamentari

3663 3663 3665 3665 3667

Procedura di consultazione 2.1 Progetto posto in consultazione 2.2 Sintesi dei risultati della procedura di consultazione 2.2.1 Indennità per lavoro ridotto e indennità per intemperie 2.2.2 Sistemi d'informazione ­ e-government 2.2.3 Prolungamento della durata massima dell'indennità per lavoro ridotto 2.2.4 Modifica di altri atti normativi 2.2.5 Altre proposte 2.3 Valutazione dei risultati della procedura di consultazione 2.3.1 Indennità per lavoro ridotto e indennità per intemperie 2.3.2 Sistemi d'informazione ­ e-government 2.3.3 Prolungamento della durata massima dell'indennità per lavoro ridotto (art. 35 cpv. 2 e cpv. 3 D-LADI) 2.3.4 Modifica di altri atti normativi 2.3.5 Altre proposte

3670 3670 3670 3670 3671

3

Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo

3678

4

Punti essenziali del progetto 4.1 La normativa proposta 4.1.1 Indennità per lavoro ridotto e indennità per intemperie 4.1.2 Sistemi d'informazione ­ e-government 4.1.3 Condizioni per il prolungamento della durata massima dell'ILR 4.1.4 Modifica di altri atti normativi 4.2 Compatibilità tra i compiti e le finanze 4.3 Aspetti relativi all'attuazione

3678 3678 3678 3679

Commento ai singoli articoli 5.1 Modifica della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione 5.2 Modifica di altri atti normativi

3683 3683 3688

2

5

3668 3668 3668 3670

3672 3672 3673 3673 3673 3674 3675 3675 3677

3680 3681 3682 3682

3661

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6

7

Ripercussioni 6.1 Ripercussioni per la Confederazione 6.1.1 Ripercussioni finanziarie 6.1.2 Ripercussioni sull'effettivo del personale 6.1.3 Altre ripercussioni: ripercussioni sui sistemi d'informazione 6.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna 6.2.1 Ripercussioni finanziarie 6.2.2 Ripercussioni sull'effettivo del personale 6.2.3 Ripercussioni sui sistemi d'informazione 6.3 Ripercussioni per l'economia 6.3.1 Ripercussioni per singoli gruppi sociali 6.3.2 Ripercussioni per l'economia in generale 6.4 Ripercussioni per la società 6.5 Ripercussioni per l'ambiente 6.6 Altre ripercussioni

3691 3691 3691 3692

Aspetti giuridici 7.1 Costituzionalità 7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 7.3 Forma dell'atto 7.4 Subordinazione al freno alle spese 7.5 Conformità alla legge sui sussidi 7.6 Delega di competenze legislative 7.7 Protezione dei dati

3696 3696 3697 3697 3697 3698 3698 3698

3692 3693 3693 3693 3694 3694 3694 3695 3696 3696 3696

Abbreviazioni

3700

Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) (disegno)

3703

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Messaggio 1

Situazione iniziale

1.1

Necessità di intervenire e obiettivi

Con l'indennità per lavoro ridotto (ILR) l'assicurazione contro la disoccupazione (AD) offre ai datori di lavoro un'alternativa al licenziamento durante le fasi congiunturali difficili. Le disposizioni in materia sono contemplate dalla legge del 25 giugno 19821 sull'assicurazione contro la disoccupazione (art. 31 segg. LADI).

Il ricorso al lavoro ridotto serve a far fronte a un calo temporaneo dell'attività e a salvaguardare i posti di lavoro. I lavoratori mantengono il proprio impiego e il datore di lavoro risparmia i costi della fluttuazione del personale (costi d'introduzione, perdita di know-how aziendale, ecc.) conservando la disponibilità dei suoi dipendenti. Hanno diritto all'ILR le persone il cui tempo di lavoro normale è ridotto o il cui lavoro è completamente sospeso per motivi economici. L'ILR ammonta all'80 per cento della perdita di lavoro computabile. I lavoratori che subiscono una perdita di lavoro di intere o mezze giornate per più di un mese sono tenuti, conformemente all'articolo 41 capoverso 1 LADI, a cercare una confacente occupazione provvisoria adeguata. Gli stessi doveri si applicano, conformemente all'articolo 50 LADI, alle persone che beneficiano di un'indennità per intemperie (IPI).

Quest'ultima garantisce ai datori di lavoro di determinati rami d'attività un'adeguata compensazione salariale per le perdite di lavoro causate dalle condizioni meteorologiche.

Sia l'ILR che l'IPI sono strumenti dell'AD ben consolidati nella prassi. Nel 2017 sono state versate ILR per un importo pari a 90,6 milioni di franchi e IPI per 54,7 milioni.

Di fatto, le occupazioni provvisorie esercitate nel periodo di riscossione dell'ILR o dell'IPI sono sempre state poco rilevanti. Secondo le disposizioni legali, coloro che percepiscono queste indennità devono essere disposti a riprendere in qualsiasi momento la propria attività nell'azienda. Questa condizione limita notevolmente la possibilità di trovare un'occupazione provvisoria.

La mozione 16.3457 «LADI. Meno burocrazia in caso di lavoro ridotto», depositata dal consigliere agli Stati Beat Vonlanthen il 15 giugno 2016 (di seguito mozione Vonlanthen), è stata accolta dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati nel 2017. Nella mozione si chiede di:

1

­

presentare una revisione dell'articolo 41 LADI che non preveda più l'obbligo della ricerca di un'occupazione provvisoria in caso di lavoro ridotto; e

­

facilitare alle imprese il disbrigo delle pratiche amministrative in particolare in caso di lavoro ridotto mediante un'attuazione rapida della strategia di e-government.

RS 837.0

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Nel quadro della presente revisione parziale si intende dar seguito alle richieste formulate dall'autore della mozione. Gli adeguamenti auspicati nell'ambito dell'ILR valgono anche per l'IPI, in quanto le corrispondenti disposizioni si applicano per analogia all'IPI. Viene soppresso nella legge l'obbligo di accettare o di cercare un'occupazione provvisoria nel periodo di riscossione dell'ILR o dell'IPI. Lo stesso vale per gli articoli relativi alle corrispondenti prescrizioni di controllo.

Per facilitare il disbrigo delle pratiche amministrative, in particolare in materia di ILR e di IPI, si prevede un'attuazione rapida della strategia di e-government per l'AD. A tal fine vengono istituite le basi legali necessarie.

In base alla strategia di e-government del nostro Consiglio viene inoltre creata anche per l'AD una base legale per lo scambio digitale dei dati tra il mondo economico e le autorità, tra i cittadini e le autorità e tra le autorità stesse. Viene posta la base per permettere all'assicurazione per l'invalidità (AI) di trattare dati nel sistema del servizio pubblico di collocamento (SPC). Ciò consentirà di ottimizzare la collaborazione interistituzionale (CII) tra le autorità interessate e di migliorare l'integrazione degli assicurati nel mercato del lavoro. Le disposizioni concernenti lo scambio di dati sono in linea di principio formulate in modo neutro dal punto di vista tecnologico affinché possano essere conformi ai progressi futuri.

Il progetto prevede inoltre una modifica dell'articolo 35 capoverso 2 LADI. La condizione dell'esistenza di una disoccupazione persistente e rilevante per poter prolungare la durata massima dell'ILR viene abolita in quanto è difficile da valutare nella pratica e può essere dimostrata solo dopo un lungo periodo di congiuntura negativa, mentre lo strumento dell'ILR deve agire a livello preventivo. Viene soppressa anche la possibilità di prolungare l'ILR solo per singole regioni o rami economici colpiti in modo particolarmente rigoroso in quanto è difficile da applicare (delimitazione delle regioni o dei rami economici) e può comportare effetti negativi (distorsione della concorrenza, disparità di trattamento regionali, ecc.). Il Consiglio federale deve poter stabilire, a determinante condizioni, il prolungamento della durata massima.

Affinché questa
delega di competenza al nostro Consiglio possa essere vincolata a condizioni analoghe, vengono formulati nuovi presupposti che fanno riferimento a indicatori disponibili precocemente indicanti un peggioramento della situazione economica. In questo modo l'ILR può espletare il suo effetto preventivo immediato, senza tuttavia impedire gli adeguamenti strutturali necessari.

Le modifiche previste in materia di collaborazione tra le autorità nel quadro dell'attuazione della strategia di e-government non riguardano unicamente la LADI. Sono necessarie disposizioni equivalenti anche nella legge del 6 ottobre 19892 sul collocamento (LC) e nella legge federale del 19 giugno 19593 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI).

2 3

RS 823.11 RS 831.20

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1.2

Alternative esaminate e soluzione scelta

1.2.1

Motivazione e valutazione della soluzione proposta

Indennità per lavoro ridotto e indennità per intemperie Sono rare le circostanze in cui è stato applicato l'obbligo di cercare un'occupazione provvisoria in caso di lavoro ridotto (art. 41 LADI) o di perdita di lavoro dovuta ad intemperie (art. 50 LADI), o in cui è stata assegnata un'occupazione a persone che beneficiano dell'ILR o dell'IPI. Come menzionato al numero 1.1, i beneficiari di tali indennità devono essere disposti a riprendere in qualsiasi momento la propria attività nell'azienda. Vista questa condizione, è pressoché escluso che le persone in questione trovino un'occupazione provvisoria. Nella prassi si è pertanto rinunciato spesso all'obbligo di cercare e accettare un'occupazione provvisoria. A ciò si aggiunge il fatto che i controlli eventualmente effettuati per verificare le ricerche d'impiego vengono svolti in maniera diversa da Cantone a Cantone. Per questi motivi il 30 novembre 2015, in una comunicazione, la SECO ha invitato gli organi d'esecuzione a non assegnare più occupazioni provvisorie e a non effettuare più i relativi controlli. La prassi attuale soddisfa la richiesta formulata nella mozione Vonlanthen e deve essere sancita nella legge.

Sistemi d'informazione ­ e-government La gestione e l'utilizzo di nuovi sistemi d'informazione per i servizi online e la piattaforma online dell'SPC nel quadro della strategia di e-government decisa dal nostro Collegio (cfr. n. 1.3.2) devono essere esplicitamente previsti nella legge (art. 11a cpv. 2 e art. 17 della legge del 19 giugno 19924 sulla protezione dei dati [LPD]). Lo sviluppo di servizi online nell'AD fornisce ai vari operatori la possibilità di sbrigare tutte le pratiche amministrative per via elettronica. Le nuove disposizioni seguenti tengono conto dell'attuazione della strategia «Svizzera digitale».

4

­

In base alle disposizioni legali attuali, le persone sono tenute a rivolgersi direttamente ai servizi competenti (ad. es. casse di disoccupazione o uffici regionali di collocamento URC). Per tener conto dei nuovi mezzi di comunicazione con le autorità, queste disposizioni devono essere adeguate (art. 10 cpv. 3, 17 cpv. 2 e 2bis, 36 cpv. 1 e 5, 53 cpv. 4 D-LADI).

­

Con il nuovo articolo 96d D-LADI viene creata la base legale che permette agli organi d'esecuzione di accedere al registro cantonale degli abitanti per verificare il luogo di domicilio degli assicurati, a condizione che la legislazione cantonale lo autorizzi. Senza questa possibilità spetta agli assicurati presentare un attestato di domicilio, il che comporta un onere inutile in termini di tempo e di costi sia per gli assicurati che per gli organi d'esecuzione.

­

Con la nuova regolamentazione, i conteggi delle prestazioni delle casse di disoccupazione possono essere trasmessi mediante la procedura unitaria di notifica dei salari (PUNS) direttamente alle autorità fiscali dei Cantoni che prevedono questa possibilità (art. 97a cpv. 1 lett. cbis D-LADI in combinato disposto con l'art. 97a cpv. 8 D-LADI). Creando questa base legale si tiene RS 235.1

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conto delle esigenze degli organi d'esecuzione. Il capoverso 8 permette la trasmissione elettronica dei dati agli organi menzionati all'articolo 97a D-LADI.

­

In Svizzera vi sono due sistemi, l'SPC e l'AI, che si occupano di reintegrare rapidamente nel mercato del lavoro le persone che si ritrovano involontariamente disoccupate. Entrambi i sistemi si concentrano su rischi ben definiti e sulle proprie competenze chiave. In questo modo, in alcuni uffici mancano le competenze necessarie per lavorare con persone che presentano molteplici problemi di reintegrazione, il che comporta ritardi di reinserimento e conseguenti costi. Per permettere una reintegrazione rapida e duratura nel mercato del lavoro nell'interesse delle persone coinvolte e delle istituzioni, in simili situazioni è necessario che vi sia un coordinamento efficace o una cooperazione tra le istituzioni di sicurezza sociale, ossia la cosiddetta collaborazione interistituzionale (CII). Per essere il più efficace e mirata possibile, tale collaborazione deve potersi basare in maniera ottimale su sistemi d'informazione. Il servizio che si occupa del caso deve poter trattare i dati rilevanti.

Con la presente modifica di legge si prevede di accordare agli organi dell'AI la possibilità di accedere ai dati nel sistema d'informazione dell'SPC o di trattarli in maniera limitata.

A causa dei requisiti più elevati in materia di basi legali per la gestione dei sistemi d'informazione e delle esigenze poste dalla legislazione in materia di protezione dei dati, occorre rielaborare l'articolo 96c LADI affinché vengano elencati concretamente coloro che hanno accesso ai sistemi d'informazione gestiti dall'ufficio di compensazione e per quali compiti. In seguito alla gestione di nuovi sistemi, come la piattaforma di accesso ai servizi online e la piattaforma dell'SPC, occorre inoltre definire chi ha accesso a questi sistemi e per quali compiti.

Condizioni per il prolungamento della durata massima dell'ILR Il nostro Collegio ha incaricato il DEFR di modificare l'articolo 35 capoverso 2 LADI e di stralciare le condizioni attualmente previste in base a cui il Consiglio federale può prolungare la durata dell'ILR di al massimo sei periodi di conteggio. In base al diritto vigente, per poter prolungare temporaneamente tale durata è necessario che vi sia una situazione di disoccupazione persistente e rilevante. Questo requisito non permette di intervenire tempestivamente e va soppresso. In caso di deleghe di competenze che differiscono rispetto a quanto previsto dalle basi legali, il legislatore ne stabilisce le condizioni. Nel quadro della presente modifica, si propone di sostituire le condizioni da stralciare con due criteri mirati. A fungere da indicatori vi sono, da un lato, l'evoluzione del numero di preannunci di lavoro ridotto e, dall'altro, le previsioni del mercato del lavoro elaborate dalla Confederazione.

Modifica di altri atti normativi Legge sul collocamento Con la modifica proposta, all'articolo 96c capoverso 1bis LADI viene menzionato l'accesso al sistema dell'SPC. Gli organi autorizzati ad accedere sono elencati all'articolo 35 capoverso 3 LC. Questo elenco deve essere rivisto sulla base delle disposizioni in materia di protezione dei dati. Per raggiungere gli obiettivi della CII, la 3666

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revisione in corso della LAI prevede la possibilità di delegare compiti federali agli organi dell'AI (cfr. art. 54 cpv. 5 D-LAI5). In tale contesto gli organi dell'AI necessitano dei diritti di accesso e di trattamento dei dati nel sistema d'informazione dell'SPC. Per questi diritti di accesso ai dati è necessaria una base legale nella LC.

Affinché i compiti nel quadro della CII possano effettivamente essere eseguiti dall'AI, le basi legali devono essere adeguate conformemente a quanto previsto dalla legislazione attuale. La portata dei diritti sarà definita in maniera dettagliata a livello di ordinanza nel rispetto del principio della proporzionalità (art. 4 cpv. 2 LPD).

Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità Nell'ambito dell'esecuzione della LADI è già possibile, nel quadro della CII, attribuire casi ad altre istituzioni (p. es. agli uffici AI). Con l'adeguamento relativo ai sistemi d'informazione vengono conferiti agli uffici AI i necessari diritti di trattamento nel sistema d'informazione dell'SPC. Gli uffici AI non hanno tuttavia la possibilità di riprendere e di trattare direttamente i casi che vengono loro affidati.

Questa competenza viene sancita nella legge con la modifica dell'articolo 54 capoverso 5 D-LAI. Il capoverso 6 stabilisce che anche l'AI può delegare alcuni compiti ad altri organi nel quadro della CII (p. es. all'AD). Queste proposte sono congruenti con il progetto di revisione della LAI in corso per l'ulteriore sviluppo dell'AI 6, attualmente dibattuto in Parlamento. L'AD e l'AI, che si occupano di rischi diversi, possono quindi concentrarsi sulle proprie competenze chiave.

1.2.2

Alternative esaminate

Occupazione provvisoria in caso di ILR o IPI Le modifiche proposte riguardanti l'occupazione provvisoria nel periodo di riscossione dell'ILR o dell'IPI derivano dall'attuazione della mozione Vonlanthen. Lo scopo originario di questa disposizione ­ l'obbligo di ridurre il danno causato al fondo dell'AD ­ è quasi impossibile da conseguire nel mondo del lavoro attuale, in quanto l'occupazione provvisoria deve essere abbandonata in qualsiasi momento a favore del datore di lavoro. A ciò si aggiunge un onere amministrativo relativamente elevato per tutte le persone coinvolte. Poiché la disposizione è abrogata, i servizi cantonali non potranno più sanzionare il datore di lavoro. Secondo la soluzione proposta in questa sede, viene tuttavia mantenuta la possibilità di accettare, a titolo facoltativo, un'occupazione provvisoria. Il nostro Collegio persegue la sua strategia volta a sgravare il più possibile le imprese da ulteriori oneri amministrativi. L'attuazione della mozione Vonlanthen non permette di esaminare altre alternative.

Sistemi d'informazione ­ e-government Con la modernizzazione dei sistemi d'informazione dell'AD nell'ambito della strategia di e-government e dell'attuazione della mozione Vonlanthen sono stati introdotti ulteriori adeguamenti tecnici che, a seconda della necessità, consentono di offrire altri servizi nell'esecuzione dell'AD. Le disposizioni di legge offrono a coloro che 5 6

FF 2017 2191 FF 2017 2191

3667

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attuano la strategia di e-government sufficiente margine di manovra, senza trascurare le prescrizioni sulla protezione dei dati. Questa necessaria base legale costituisce un buon fondamento per il futuro per fornire ai vari operatori i dati che occorrono ­ ammesso che ciò sia necessario e giustificato. Per i motivi summenzionati non sono state esaminate in tal senso altre alternative.

Prolungamento della durata massima del diritto all'indennità per lavoro ridotto Per quanto riguarda la modifica delle condizioni per il prolungamento della durata massima dell'ILR, sono state esaminate diverse alternative. È impossibile non porre condizioni al Consiglio federale: ciò è indispensabile in caso di delega di competenza al nostro Collegio. Sono state esaminate varie condizioni, ma i due indicatori scelti hanno il duplice vantaggio di essere disponibili in tempo utile e di raffigurare nel miglior modo possibile la situazione economica.

1.3

Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio federale

1.3.1

Rapporto con il programma di legislatura

Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 27 gennaio 2016 7 sul programma di legislatura 2015­2019, né nel decreto federale del 14 giugno 20168 sul programma di legislatura 2015­2019. Il progetto si basa su una problematica che è stata oggetto della mozione Vonlanthen, in cui si chiedeva la revisione della legge.

1.3.2

Rapporto con le strategie del Consiglio federale

Strategia «Svizzera digitale» Secondo quanto previsto nella strategia del nostro Consiglio «Svizzera digitale» del 5 settembre 2018, gli sviluppi tecnologici devono essere sfruttati per ottimizzare l'attività dell'Amministrazione, in particolare nell'interazione tra le autorità, la popolazione e l'economia. Servizi amministrativi elettronici trasparenti, economici e senza discontinuità dei sistemi di trasmissione apportano un valore aggiunto alla popolazione e all'economia. Nel contesto dell'e-government, la modernizzazione dei sistemi d'informazione esistenti mira a semplificare l'interazione con la popolazione e l'economia ed è in sintonia con la strategia «Svizzera digitale».

Strategia di e-government Svizzera Confederazione, Cantoni e Comuni perseguono una strategia comune in materia di e-government. L'attuazione della strategia risponde alla seguente missione:

7 8

FF 2016 909 FF 2016 4605

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«L'obiettivo perseguito dal Governo elettronico è evidente: mettere le autorità in condizione di fornire le proprie prestazioni alla popolazione, all'economia e all'Amministrazione per via elettronica in maniera trasparente, a costi contenuti e senza discontinuità dei sistemi di trasmissione.»9 Nella loro strategia di e-government la Confederazione, i Cantoni e i Comuni hanno definito quattro obiettivi strategici: 1.

Orientamento ai servizi: le prestazioni fornite dalle autorità per via elettronica sono semplici da utilizzare, trasparenti e sicure.

2.

Utilità ed efficienza: il Governo elettronico crea un valore aggiunto per la popolazione, l'economia e le autorità e riduce gli oneri che comporta, per tutti i partecipanti, l'espletamento delle pratiche amministrative.

3.

Innovazione e promozione della piazza economica: il Governo elettronico utilizza le innovazioni per promuovere l'attrattività della piazza economica e la qualità della vita in Svizzera.

4.

Sostenibilità: viene incentivato l'uso condiviso delle soluzioni. La Confederazione e i Cantoni garantiscono la sostenibilità dei servizi di Governo elettronico stabilendo le condizioni per la loro organizzazione, il loro finanziamento nonché per la gestione.

Il presente progetto è conforme all'attuale strategia di e-government Svizzera. Nel 2007 il Consiglio federale ha adottato la prima strategia di e-government Svizzera, per la cui attuazione la Confederazione, i Cantoni e i Comuni hanno seguito fino alla fine del 2015 le disposizioni della Convenzione quadro di diritto pubblico concernente la collaborazione nell'ambito del Governo elettronico. Il nostro Collegio, la Conferenza dei governi cantonali, l'Unione delle città svizzere e l'Associazione dei Comuni svizzeri hanno firmato l'attuale strategia di e-government a fine 2015.

Collaborazione interistituzionale Il 29 marzo 2017 i capi del DFI, del DFGP e del DEFR hanno firmato la decisione di continuare a sviluppare la CII nazionale. In base agli articoli 55 e 57 della legge del 21 marzo 199710 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA), i comitati nazionali designati vengono incaricati di sviluppare la CII e di contribuire a darle forma. Per CII s'intende la collaborazione tra due o più istituzioni nel settore della sicurezza sociale, dell'integrazione e della formazione (AD, AI, assistenza sociale, formazione professionale e migrazione). L'obiettivo principale è migliorare le opportunità d'integrazione delle persone nel mercato del lavoro primario e ottimizzare il coordinamento dei vari sistemi. Gli obiettivi delle diverse istituzioni, in particolare la formazione e l'inserimento professionale, devono essere sostenuti con l'aiuto della CII. Ciò consente ai vari operatori della sicurezza sociale di concentrarsi sulle proprie competenze chiave nonché sulle procedure e sui gruppi di beneficiari di base. Il presente progetto è pertanto conforme alla strategia del nostro Collegio di sviluppare ulteriormente la CII e di consentire nuovi modelli di collaborazione.

9 10

www.egovernment.ch > Attuazione > Strategia di e-government Svizzera RS 172.010

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1.4

Interventi parlamentari

Con il presente progetto si propone di togliere dal ruolo il seguente intervento parlamentare: Mozione Vonlanthen 16.3457 «LADI. Meno burocrazia in caso di lavoro ridotto» La mozione Vonlanthen è stata accolta dal Consiglio degli Stati il 6 marzo 2017 e dal Consiglio nazionale il 15 giugno 2017.

2

Procedura di consultazione

2.1

Progetto posto in consultazione

Nel 2016 è stata presentata la mozione Vonlanthen, che il Parlamento ha accolto nel 2017. Le modifiche richieste rendono necessaria una revisione parziale della LADI.

Il presente progetto tiene conto delle richieste formulate nella mozione Vonlanthen ed è stato sottoposto in consultazione ai Cantoni, alle associazioni mantello e ad altre cerchie interessate dal 24 ottobre 2018 al 7 febbraio 2019. È stata consultata anche la Commissione di sorveglianza per il fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione (art. 89 cpv. 3 LADI).

2.2

Sintesi dei risultati della procedura di consultazione

Oltre due terzi dei partecipanti approvano gli obiettivi perseguiti dalla revisione. In particolare tutti i Cantoni, ad eccezione di due, hanno accolto il progetto molto positivamente. Di seguito sono riportati in breve i commenti ai singoli temi. Per spiegazioni dettagliate e per le indicazioni di natura formale si rinvia al «Rapporto sui risultati della procedura di consultazione»11.

2.2.1

Indennità per lavoro ridotto e indennità per intemperie

L'abolizione dell'obbligo di cercare e accettare un'occupazione provvisoria durante il periodo di riscossione dell'ILR o dell'IPI viene accolta senza alcuna critica.

Un Cantone vede il rischio di incongruenze a livello di sanzioni in caso di rifiuto di un'occupazione provvisoria assegnata. Un altro si chiede se è realmente necessario sopprimere il capoverso 2, che prevede il sanzionamento dei datori di lavoro da parte del servizio cantonale. Un'organizzazione chiede la riduzione del termine di 11

www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2018 > DEFR

3670

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preannuncio da dieci a cinque giorni e del periodo di attesa (periodo durante il quale l'ILR non è versata) a un giorno.

2.2.2

Sistemi d'informazione ­ e-government

La maggior parte dei partecipanti accoglie favorevolmente le modifiche di legge proposte concernenti la gestione dei sistemi d'informazione dell'AD e l'attuazione della strategia di e-government. In particolare vedono nella digitalizzazione dell'AD uno sgravio degli oneri amministrativi per le imprese e l'Amministrazione. Nello specifico, la possibilità di accesso al registro cantonale degli abitanti è caldeggiata esplicitamente da 14 partecipanti. La comunicazione dei dati alle autorità fiscali cantonali viene espressamente sostenuta da sei Cantoni.

Diversi partecipanti giudicano il progetto soddisfacente anche dal punto di vista della protezione dei dati. Un Cantone chiede che si menzioni, nel quadro della comunicazione dei dati, la necessità che vi sia una trasmissione sicura (art. 97a cpv. 8 AP-LADI). Un altro vorrebbe che l'ufficio di compensazione, in qualità di proprietario dei dati, fosse considerato competente in materia di protezione dei dati (adeguamento dell'art. 96c cpv. 3 LADI) Quattro Cantoni esprimono riserve sull'annuncio online. Un Cantone respinge la soluzione proposta, perché non è più possibile effettuare l'annuncio per la riscossione dell'indennità di disoccupazione (ID) presso il Comune di domicilio.

Per un Cantone è importante che gli assicurati possano continuare ad annunciarsi anche in forma non elettronica. Un altro Cantone è contrario all'accesso al registro cantonale degli abitanti, dal momento che ciò non è di competenza federale. Un'organizzazione respinge la comunicazione dei dati alle autorità fiscali non vedendo la necessità di questo adeguamento. Da più parti è stato chiesto che le condizioni, soprattutto quelle relative all'annuncio online, siano disciplinate chiaramente a livello di ordinanza.

Alcuni partecipanti temono un rischio di abuso e oneri supplementari a carico degli organi d'esecuzione per la manutenzione e il supporto (tecnico). Inoltre, sono stati richiesti determinati servizi tecnici e misure adeguate in termini di sicurezza.

Quattro Cantoni hanno formulato commenti sui costi e i risparmi legati alla digitalizzazione dell'AD. I timori riguardano le conseguenze a livello di personale, gli oneri supplementari e i costi aggiuntivi per i Cantoni. Un Cantone dubita che l'annuncio online abbia un effetto positivo.

Collaborazione interistituzionale
La maggior parte dei partecipanti approva gli adeguamenti nell'ambito della CII.

14 di essi ­ 11 Cantoni e tre organizzazioni ­ danno esplicitamente il loro consenso.

Solo un Cantone e un'organizzazione non sono d'accordo con le modifiche. I riscontri sulle singole modifiche sono illustrati al numero 2.2.4.

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2.2.3

Prolungamento della durata massima dell'indennità per lavoro ridotto

L'abolizione delle condizioni finora in vigore riscuote il consenso di gran parte dei partecipanti. Tre partiti così come la maggioranza dei Cantoni e delle organizzazioni sono d'accordo con la modifica proposta.

Per permettere alle aziende di adottare provvedimenti in modo tempestivo, diversi partecipanti chiedono che il Consiglio federale, al termine di un prolungamento della durata massima dell'ILR, decida o escluda un ulteriore prolungamento con sei mesi di anticipo.

Per quanto riguarda le nuove condizioni proposte, i pareri sono discordanti Anche se la maggior parte dei partecipanti è esplicitamente favorevole alla nuova regolamentazione, alcuni Cantoni chiedono di ampliare il margine di manovra del Consiglio federale e di consentire prolungamenti dell'ILR in singole regioni o settori in funzione della situazione economica. Un Cantone chiede che le condizioni vengano definite a livello di ordinanza, mentre un altro vorrebbe che fossero specificate in modo più dettagliato.

Tre partecipanti respingono gli adeguamenti proposti. Riguardo alla prima condizione ­ un aumento del numero di preannunci di lavoro ridotto ­ si menzionano le oscillazioni stagionali.

2.2.4

Modifica di altri atti normativi

Modifiche nella LC (art. 35 AP-LADI) Cinque Cantoni e un'organizzazione sono favorevoli alla nuova normativa sui diritti di accesso e di trattamento nel sistema d'informazione dell'SPC: in tal modo si agevola il lavoro nell'ambito della CII. Un Cantone vorrebbe gli stessi diritti per gli URC (accesso ai sistemi d'informazione dell'AI). Un Cantone chiede se i Cantoni dispongono di un certo margine di manovra per lo scambio di dati con gli organi dell'AI. Tre Cantoni hanno formulato richieste riguardo agli accessi al sistema d'informazione dell'SPC, in particolare per quanto concerne la possibilità di prevedere diritti di accesso per la Suva, le autorità di controllo del lavoro nero e le casse di disoccupazione. Un Cantone chiede che le condizioni di accesso siano descritte in modo più dettagliato, mentre un altro vorrebbe che la determinazione dei diritti di accesso e di trattamento fosse esplicitamente delegata al nostro Consiglio (in virtù dell'art. 35 cpv. 3bis AP-LC).

Un Cantone chiede che l'accesso da parte degli organi dell'assistenza sociale non generi costi ai Cantoni.

Modifiche nella LAI (art. 54 cpv. 5 e 6 AP-LAI) Nove Cantoni e due organizzazioni giudicano positivamente gli adeguamenti introdotti nella LAI. Un Cantone approva le modifiche a condizione che la delega dei compiti avvenga nell'ambito di un progetto. Esprime tuttavia il timore che questa

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modifica possa indurre i Cantoni ad avanzare altre pretese. Un altro Cantone chiede che le modalità di attuazione vengano stabilite in modo dettagliato.

Un Cantone respinge la proposta e chiede che la disposizione venga soppressa, ritenendo sufficiente in tal senso la base data dall'articolo 85f LADI. Un'organizzazione è contraria al capoverso 6, perché la delega di competenze ad autorità non previste dalla legge porta a situazioni di incertezza.

Un Cantone chiede che non si utilizzino risorse cantonali per gli accessi ai sistemi d'informazione dell'AD.

2.2.5

Altre proposte

Tre Cantoni e un'organizzazione chiedono la creazione di una base legale che permetta l'accesso ai dati dell'AD per il versamento delle prestazioni cantonali di disoccupazione e propongono formulazioni concrete per il testo di legge.

Un Cantone fa notare che il fatto di doversi presentare di persona per ottenere l'accesso all'area riservata della piattaforma dell'SPC è in contrasto con l'obiettivo della digitalizzazione.

Un'organizzazione chiede che vengano migliorate le procedure in tutti gli ambiti dell'AD, in particolare quelle relative all'obbligo di annunciare i posti vacanti, automatizzando i processi grazie a strumenti informatici (p. es. matching).

Una partecipante privata fa diverse osservazioni sulle modifiche proposte, soprattutto sulla protezione dei dati, e respinge il progetto.

2.3

Valutazione dei risultati della procedura di consultazione

In base alle osservazioni ricevute al termine della consultazione, il nostro Consiglio ha deciso di adeguare e completare alcune disposizioni e le relative spiegazioni del rapporto o del messaggio. Dalla consultazione è emerso che la maggior parte dei partecipanti accoglie favorevolmente l'orientamento della presente revisione e considera opportune le modifiche proposte dagli utenti, in particolare dai rappresentanti del mondo economico e dagli organi d'esecuzione. Di seguito sono riportate le varie indicazioni sui singoli temi.

2.3.1

Indennità per lavoro ridotto e indennità per intemperie

Il nostro Consiglio si attiene al progetto posto in consultazione. La richiesta di ridurre il termine di preannuncio da dieci a cinque giorni e di limitare a un giorno il periodo di attesa esula dal presente progetto, pertanto non viene attuata. L'articolo 41 capoverso 2 D-LADI viene abrogato, dal momento che si sopprime l'obbligo di cercare e di accettare un'occupazione provvisoria. A nostro parere questa possibilità 3673

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del servizio cantonale di sanzionare il datore di lavoro che nega a un lavoratore il consenso per un'occupazione provvisoria non è più adeguata. Inoltre, nel presente progetto di legge non individuiamo alcun problema legato a questa sanzione, visto che l'obbligo di cercare o di accettare un'occupazione provvisoria è abolito.

2.3.2

Sistemi d'informazione ­ e-government

Il nostro Collegio si attiene di principio al progetto posto in consultazione per quanto concerne la regolamentazione dei sistemi d'informazione. Qui di seguito vengono esaminate le singole richieste.

Annuncio online (art. 10 cpv. 3 e art. 17 cpv. 2 D-LADI) L'annuncio al Comune di domicilio è ancora praticato in almeno nove Cantoni, anche se si tratta solo di alcuni Comuni. In base al diritto vigente i Cantoni hanno la possibilità di scegliere se gli assicurati possono annunciarsi presso un URC o al Comune di domicilio, in particolare per evitare che le persone disoccupate residenti in Comuni isolati debbano percorrere lunghe distanze. Con l'offerta di servizi online, in particolare con l'annuncio online, le circostanze geografiche non sono più un valido argomento per mantenere la possibilità di annuncio al Comune di domicilio.

Inoltre, è nostra intenzione promuovere la professionalizzazione dei servizi di collocamento. I Comuni provvedono solo ad accettare la domanda e a identificare la persona e non sono organi d'esecuzione secondo la LADI. Per ragioni legate alla protezione dei dati nonché alla professionalizzazione dell'SPC, non intendiamo più continuare a sostenere la formula del Comune di domicilio come luogo di annuncio per la riscossione dell'indennità di disoccupazione. Il progetto non prevede neppure che i Comuni abbiano accesso ai sistemi d'informazione dell'AD.

Come previsto dalle nuove disposizioni, continuerà a essere possibile iscriversi di persona all'URC. I dettagli della procedura di annuncio e le prescrizioni di controllo sono disciplinate a livello di ordinanza. La richiesta di modificare nel testo tedesco il verbo «melden» con «anmelden» viene accettata. Trattandosi di un'iscrizione, questo termine è infatti più corretto.

Sulla base di quanto precede, ci atteniamo al progetto posto in consultazione.

Accesso al registro degli abitanti (art. 96c D-LADI) In base alle nuove disposizioni gli organi d'esecuzione possono consultare i dati del registro degli abitanti se il diritto cantonale ammette tale opzione. Spetta ai Cantoni prevedere tale possibilità nelle loro basi legali. Affinché lo scambio di dati sia ammesso, gli accessi devono essere sempre regolati reciprocamente nelle rispettive leggi. A livello formale si dà seguito alla richiesta di inserire, all'articolo 83
capoverso 1bis lettere b ed e AP-LADI, un rimando all'articolo 35 AP-LC e di sopprimere il rinvio all'articolo 85b LADI. Per il resto, il nostro Collegio si attiene al progetto posto in consultazione.

3674

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Comunicazione dei dati alle autorità fiscali cantonali (art. 97a D-LADI) La possibilità di comunicazione elettronica dei dati alle autorità fiscali cantonali è la base per il trasferimento dei certificati di salario, obbligatorio in alcuni Cantoni, e per la ricezione dei dati per la detrazione dell'imposta alla fonte. Questa comunicazione dei dati avviene già oggi, ma su carta. La gestione dei dati avviene conformemente alle prescrizioni in materia di protezione dei dati; non è necessario menzionarlo esplicitamente nel testo di legge. Il nostro Collegio non vede la necessità di adeguare il progetto a tale riguardo.

Collaborazione interistituzionale La maggior parte dei partecipanti è d'accordo con le modifiche proposte nell'ambito della CII. Il nostro Collegio si attiene pertanto al progetto. I risultati della consultazione a questo proposito riguardano principalmente le modifiche nella LAI e vengono trattati al numero 2.3.4.

2.3.3

Prolungamento della durata massima dell'indennità per lavoro ridotto (art. 35 cpv. 2 e cpv. 3 D-LADI)

Sulla base dei riscontri ricevuti, il nostro Consiglio si attiene al progetto posto in consultazione. Le condizioni proposte consentono di attuare una soluzione pragmatica e giuridicamente conforme nell'interesse dello sviluppo macroeconomico.

Come previsto nel progetto, il Consiglio federale può prolungare la durata massima dell'ILR se il numero dei preannunci di lavoro ridotto è superiore a quello dei preannunci inoltrati sei mesi prima e se le previsioni della Confederazione sull'andamento del mercato del lavoro non prospettano alcun miglioramento (art. 35 cpv. 2 D-LADI). Le condizioni sono concepite in modo tale che il Consiglio federale possa reagire anche in caso di crisi in una regione o in un ramo economico. Un aumento regionale o settoriale specifico del numero di preannunci è infatti evidente anche nei dati relativi all'intera Svizzera. Con la formulazione proposta, il Consiglio federale ha la facoltà di basarsi, all'occorrenza, su dati corretti dalle variazioni stagionali o aleatorie. Lo stesso vale per la scelta del momento di un'ulteriore prolungamento (art. 35 cpv. 3 D-LADI).

2.3.4

Modifica di altri atti normativi

Modifiche nella LC (art. 35 D-LC) Il nostro Collegio non ritiene necessario adeguare il progetto di revisione della LC.

Attualmente non è previsto un accesso da parte dell'URC ai sistemi d'informazione dell'AI. Viene invece proposta una disposizione in base alla quale alcuni compiti dell'AI vengono affidati agli altri partner nell'ambito della CII (cfr. n. 5.3). Siamo consapevoli del fatto che i diritti di accesso e di trattamento sono disciplinati in linea di massima all'articolo 35 D-LC e che nella legge non esiste una descrizione precisa degli usi previsti. L'obiettivo è quello di definire in dettaglio questa questione a 3675

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livello di ordinanza indicando chiaramente chi può trattare o consultare dati e per quali attività. Ci sono inoltre noti i requisiti sempre più elevati in materia di protezione dei dati. Con la regolamentazione a livello di ordinanza, le esigenze in termini di esecuzione possono essere adattate in modo tempestivo.

L'elenco degli organi autorizzati ad accedere al sistema d'informazione dell'SPC è stato rivisto nell'ambito del presente progetto. Per la Suva, quale assicuratore infortuni delle persone assicurate ai sensi degli articoli 8 e 29 della LADI, non è previsto alcun accesso. La Suva riceve la notifica d'infortunio dalla LADI con i dati necessari tramite un'apposita interfaccia del sistema d'informazione per il pagamento delle prestazioni dell'AD. La comunicazione dei dati alle autorità di controllo del lavoro nero è disciplinata all'articolo 97a capoverso 2 LADI. Il nostro Consiglio non ritiene necessario concedere a queste autorità un accesso generale ai sistemi d'informazione dell'AD, in particolare per motivi di protezione dei dati. L'accesso delle casse di disoccupazione al sistema d'informazione dell'SPC non ha bisogno di essere disciplinato nella LC. Infatti, l'accesso al sistema d'informazione per il pagamento delle prestazioni dell'AD conferisce alle casse di disoccupazione anche l'accesso diretto ai dati necessari nel sistema d'informazione dell'SPC (cfr. art. 35 cpv. 3bis LC). Per lo scambio di dati tra i due sistemi d'informazione non sono previste ulteriori disposizioni a livello di ordinanza, pertanto non è necessaria alcuna delega al nostro Collegio.

L'accesso ai posti vacanti nell'area riservata della piattaforma dell'SPC, che permette di consultare le informazioni relative a tali posti con cinque giorni di anticipo, è stato introdotto nell'articolo 21a capoverso 3 della legge del 16 dicembre 2005 12 sugli stranieri e la loro integrazione (LStr) nell'ambito dell'obbligo di annuncio dei posti vacanti, a seguito dell'attuazione dell'iniziativa contro l'immigrazione di massa.

Per poter accedere all'area riservata della piattaforma è necessario presentarsi di persona all'URC la prima volta. Il nostro Consiglio intende consentire tale accesso solo alle persone in cerca d'impiego che si sono annunciate di persona al servizio di collocamento in Svizzera.

Modifiche nella LAI
(art. 54 cpv. 5 e 6 D-LAI) Il nostro Collegio si attiene alle modifiche proposte nella LAI, che permettono di fornire la base giuridica necessaria per vari modelli cantonali di CII.

Al termine della consultazione riguardante l'attuale revisione della LAI «Ulteriore sviluppo dell'AI», l'articolo 54 capoverso 6 D-LAI è stato inserito nel corrispondente disegno di legge, ora dibattuto in Parlamento. Per ragioni di trasparenza è stato aggiunto al capoverso 6 il trasferimento di competenze per l'emanazione di decisioni. In tal modo è chiaro che questo compito menzionato anche all'articolo 68 bis capoverso 1 LAI è compreso in questa delega di competenze. In base ai riscontri della consultazione, le condizioni per la trasmissione di competenze a un ufficio AI sono illustrate al numero 5.2 del messaggio.

I responsabili di progetto dovranno effettuare una valutazione dei singoli progetti pilota cantonali, resi possibili grazie alle modifiche introdotte in questa sede.

12

RS 142.20

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2.3.5

Altre proposte

Accesso ai dati per il versamento di prestazioni cantonali di disoccupazione (art. 85f cpv. 2 e art. 97a cpv. 1 lett. abis D-LADI) Diversi Cantoni dispongono di una normativa che disciplina la riscossione delle prestazioni cantonali in caso di disoccupazione. Il nostro Consiglio ha esaminato la richiesta di tre Cantoni e di un'organizzazione di concedere ai Cantoni, in singoli casi, l'accesso ai dati delle persone assicurate nei sistemi dell'AD e dell'SPC per il pagamento delle loro prestazioni. L'articolo 85f capoverso 2 e l'articolo 97a capoverso 1 lettera abis D-LADI vengono adeguati in tal senso. L'addossamento delle spese per la comunicazione dei dati è disciplinato a livello di ordinanza (art. 126a cpv. 1 dell'ordinanza del 31 agosto 198313 sull'assicurazione contro la disoccupazione [OADI]) e calcolato secondo l'ordinanza generale dell'8 settembre 2004 14 sugli emolumenti.

Definizione di concetti L'elenco dei compiti delle casse di disoccupazione di cui all'articolo 96c capoverso 1 AP-LADI corrisponde all'elenco di cui all'articolo 6 lettera a dell'ordinanza COLSTA del 26 ottobre 201615. Il concetto di «pagamento» comprende tutti i flussi di pagamento tra gli assicurati e le casse di disoccupazione. Il termine «accesso» è usato in questo progetto come termine generico per i diritti di accesso e di trattamento. Il «diritto di lettura e scrittura» non è una nozione ufficiale della legge sulla protezione dei dati.

Procedure legate all'obbligo di annunciare i posti vacanti È stata esaminata la richiesta di un'organizzazione di semplificare le procedure legate all'obbligo di annuncio dei posti vacanti attraverso l'automazione. In questo settore molte fasi sono già digitalizzate e il presente progetto fornisce ora una base legale, che copre anche eventuali evoluzioni future. Se necessario, le disposizioni possono essere specificate a livello di ordinanza.

Aspetti tecnici e sicurezza dei dati I sistemi d'informazione vengono offerti e gestiti secondo gli attuali standard tecnici. La sicurezza dei dati è garantita.

Costi Secondo il riscontro di un Cantone, l'accesso ai sistemi d'informazione da parte di altri servizi non deve comportare costi supplementari agli organi d'esecuzione dell'AD e dell'SPC. Questo aspetto è già garantito. Nel caso in cui vengano addebitate spese di trattamento per l'accesso ai sistemi di informazione, tali spese saranno a carico delle istituzioni che hanno presentato domanda.

13 14 15

RS 837.02 RS 172.041.1 RS 837.063.1

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3

Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo

Le nuove disposizioni non sono in contrasto con il diritto europeo applicabile in Svizzera. Per quanto riguarda l'ILR e l'IPI, le norme europee in materia di coordinamento non contengono disposizioni in conflitto con il diritto nazionale. La nozione di «disoccupazione parziale» della Corte di giustizia europea coincide con quella svizzera di «lavoro ridotto»: si tratta di un contratto di lavoro ancora in vigore, che prevede tuttavia un orario di lavoro temporaneamente ridotto. Questa definizione si applica anche alle perdite di lavoro causate da cattive condizioni atmosferiche. Le norme europee in materia di coordinamento non contengono disposizioni sull'occupazione provvisoria analoghe a quelle previste dal diritto svizzero.

Nei regolamenti giuridici dei Paesi confinanti nonché in 14 altri Paesi UE/AELS esistono istituzioni analoghe all'ILR e all'IPI. Tuttavia non esistono disposizioni comparabili sull'accettazione di occupazioni provvisorie nel periodo di riscossione dell'ILR o dell'IPI.

Tutti i Paesi confinanti della Svizzera (ad eccezione del Principato del Liechtenstein) e altri 15 Stati dell'UE/AELS forniscono già servizi online ai propri assicurati. Con l'annuncio online la Svizzera offrirà un servizio che è già presente in due terzi dei Paesi UE/AELS.

La legislazione svizzera in materia di protezione dei dati è conforme ai requisiti della normativa europea in materia (Regolamento [UE] 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE). Essa prevede, tra l'altro, che lo scopo del trattamento dei dati personali sia determinato ed esplicitato. Poiché per ogni sistema d'informazione sono definiti gli organi autorizzati a trattare i dati e sono specificate le finalità del trattamento, gli attuali requisiti di legge sono attuati.

Per quanto riguarda la collaborazione nel settore della sicurezza sociale, ogni Stato dell'area UE/AELS ha le proprie norme e i propri sistemi, legati ai contesti nazionali specifici. Ha quindi poco senso effettuare un confronto diretto tra i singoli modelli di cooperazione applicati nei vari Stati dell'UE/AELS.

4

Punti essenziali del progetto

4.1

La normativa proposta

4.1.1

Indennità per lavoro ridotto e indennità per intemperie

Viene soppresso dall'articolo 41 LADI e indirettamente dall'articolo 50 LADI l'obbligo di accettare e di cercare un'occupazione provvisoria nel periodo di riscossione dell'ILR o dell'IPI e, di conseguenza, vengono abrogati anche gli articoli relativi alle corrispondenti prescrizioni di controllo (art. 40 e 49 D-LADI). Tutte le disposizioni da stralciare non sono attualmente già più applicate. Abrogandole, la legge 3678

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avalla pertanto la prassi attuale. La ricerca di un'occupazione provvisoria adeguata e quindi la possibilità di soddisfare l'obbligo di ridurre il danno a carico dell'assicurazione non sono tuttavia precluse ai lavoratori (art. 41 cpv. 3 e 4 LADI).

4.1.2

Sistemi d'informazione ­ e-government

I sistemi d'informazione dell'AD attualmente in funzione permettono un'esecuzione efficace e conforme al diritto della LADI e della LC. I sistemi e le relative basi legali devono essere adeguati ai progressi tecnici e ai requisiti legali più elevati.

In seguito alla crescente digitalizzazione dei compiti dell'AD è necessaria la gestione di due nuovi sistemi d'informazione, il sistema d'informazione per i servizi online dell'SPC e dell'AD e quello per l'operatività della piattaforma dell'SPC per le offerte e le ricerche d'impiego. È pertanto indispensabile che venga creata una base legale conformemente alla LPD (art. 11a cpv. 2 in combinato disposto con l'art. 17).

L'articolo 83 capoverso 1bis D-LADI sancisce questo obbligo. Per tenere sufficientemente conto dei requisiti più elevati posti dalla legislazione in questo ambito e della sistematica del diritto, gli attuali sistemi d'informazione dell'AD in materia di collocamento, analisi dei dati del mercato del lavoro e pagamento delle prestazioni dell'AD, basati sugli articoli 83 capoverso 1 lettere i e o LADI, vengono inseriti nel nuovo capoverso 1bis dell'articolo 83 D-LADI. In questo capoverso vengono esplicitamente menzionati in quanto tali per rispondere alle esigenze della LPD. Le lettere i e o dell'articolo 83 capoverso 1 LADI vengono pertanto abrogate. La strategia di e-government della Confederazione (cfr. n. 1.3.2) viene attuata mediante l'introduzione di servizi online nell'AD e nell'SPC. Questi servizi permettono ai vari operatori coinvolti di sbrigare per via elettronica le pratiche amministrative. Per tener conto dei progressi tecnologici e della possibilità di inoltrare elettronicamente le domande di prestazioni, occorre adeguare alcune disposizioni della LADI. Visto che la forma di comunicazione scritta e quella elettronica coesisteranno per un certo periodo, e considerati i rapidi progressi in materia di tecnologie della comunicazione, le modalità della procedura d'annuncio devono essere disciplinate a livello di ordinanza (art. 36 cpv. 2 e art. 53 cpv. 4 LADI).

L'articolo 96d D-LADI costituisce la base legale che permette all'AD di accedere elettronicamente al registro cantonale degli abitanti, sempre che il diritto cantonale lo preveda. L'articolo 97a D-LADI permette invece di trasmettere direttamente i conteggi delle prestazioni
dell'AD alle autorità fiscali dei Cantoni che ammettono questa prassi. Il nuovo articolo 97a capoverso 8 D-LADI autorizza lo scambio elettronico dei dati tra gli organi menzionati all'articolo 97a D-LADI. Le autorità d'esecuzione dell'AD e dell'AI hanno sviluppato una serie di modelli di collaborazione nei Cantoni per reintegrare il più efficacemente possibile nel mercato del lavoro le persone disoccupate con problemi di salute. I modelli tengono conto dell'esecuzione a livello federale e delle specificità cantonali. L'AD delega i propri compiti per una durata determinata o trasferisce il caso all'AI in funzione del modello di collaborazione della CII messo in atto. Durante il periodo in cui il caso viene delegato possono essere sfruttate le competenze specifiche dei consulenti dell'AI per l'integrazione professionale. A seconda del modello cantonale attuato, l'SPC svolge per conto 3679

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dell'AI i compiti dei cosiddetti servizi del datore di lavoro (p. es. selezione di posti vacanti, consulenza a datori di lavoro, contatti con i datori di lavoro) grazie alle sue competenze chiave sul mercato del lavoro. Per svolgere in maniera efficace questi processi, il servizio che si occupa del caso deve poter trattare direttamente i dati necessari per la reintegrazione e il collocamento. La base legale per l'accesso e il trattamento dei dati amministrativi nel sistema d'informazione dell'SPC (art. 35 LC16) da parte dei consulenti dell'AI per l'integrazione professionale viene pertanto adeguata alle nuove esigenze.

4.1.3

Condizioni per il prolungamento della durata massima dell'ILR

Durante il periodo di validità della legge federale del 25 settembre 200917 sulle misure temporanee di stabilizzazione congiunturale nei settori del mercato del lavoro, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nonché del potere d'acquisto, rimasta in vigore dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011, il Consiglio federale era stato autorizzato a prolungare, senza ulteriori condizioni, la durata massima dell'ILR di al massimo 12 mesi, rendendo così possibile una durata massima di 24 mesi nel temine quadro di due anni per la riscossione della prestazione. Si era deciso di sospendere l'articolo 35 capoverso 2 LADI poiché la condizione della «disoccupazione persistente e rilevante» prevista nella legge non permetteva di garantire il carattere preventivo auspicato dell'ILR. Inoltre tale condizione è difficile da dimostrare nella pratica e la relativa prova può essere fornita soltanto dopo un lungo periodo di congiuntura negativa. Era stata soppressa anche la possibilità di prolungare la durata massima dell'indennità per singole regioni o rami economici colpiti in modo particolarmente rigoroso essendo difficile da applicare (delimitazione delle regioni o dei rami economici) e potendo comportare effetti negativi (distorsione della concorrenza, disparità di trattamento regionali, ecc.).

In seguito all'abrogazione della legge sulle misure temporanee di stabilizzazione congiunturale, il nostro Collegio ha incaricato il DEFR di esaminare la possibilità di adeguare l'articolo 35 capoverso 2 LADI nell'ambito della successiva revisione affinché anche in futuro si possa decidere per tempo di prolungare la durata massima dell'ILR. Nel caso di una delega di competenze al nostro Consiglio il legislatore stabilisce in genere delle condizioni. Vengono pertanto integrate nell'articolo 35 capoverso 2 D-LADI due nuove condizioni mirate: l'evoluzione del numero di preannunci di lavoro ridotto e le previsioni del mercato del lavoro elaborate dalla Confederazione.

La prima condizione di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettera a D-LADI riguarda un aumento dei preannunci di lavoro ridotto rispetto a sei mesi prima dell'esame di un eventuale prolungamento. In questo modo viene scelto un indicatore disponibile tutti i mesi (poco prima della fine del mese) e che illustra rapidamente la situazione economica.

16 17

RS 823.11 RU 2009 5043

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La seconda condizione di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettera b D-LADI riguarda la previsione di un mancato miglioramento della disoccupazione. Grazie alle previsioni del mercato del lavoro elaborate dalla Confederazione ogni trimestre e che fungono da indicatore complementare, si può valutare se il rischio della disoccupazione rimane invariato o addirittura aumenta e stabilire pertanto se è opportuno prolungare la durata massima dell'ILR. Si evita inoltre che il prolungamento di tale durata avvenga in un periodo in cui si manifesta già una ripresa economica. Sulla base di queste due condizioni (aumento del numero di preannunci di lavoro ridotto e previsioni stabili o in aumento del tasso di disoccupazione), il Consiglio federale può decidere per tempo se auspica prolungare la durata dell'ILR, impedendo così che le aziende che percepiscono l'ILR raggiungano la fine della durata di riscossione ordinaria di 12 mesi e procedano a licenziamenti prima che sia stato deciso un eventuale prolungamento della durata massima dell'ILR.

Questo meccanismo permette al Consiglio federale di agire per tempo nell'ambito di un primo prolungamento della durata dell'ILR, ma se la crisi si protrae può succedere che la prima condizione ­ l'aumento dei preannunci di lavoro ridotto rispetto a quelli inoltrati sei mesi prima ­ non sia adempiuta. Il numero dei preannunci potrebbe ad esempio restare stabile a un livello elevato o diminuire leggermente. In questo caso la condizione dell'aumento dei preannunci di ILR potrebbe limitare il margine di manovra del Consiglio federale. La seconda condizione (nessun miglioramento nei 12 mesi successivi) è l'unico indicatore pertinente in caso di ulteriore prolungamento. Ciò è stabilito all'articolo 35 capoverso 3 D-LADI.

Entrambe le condizioni possono essere identificate facilmente e forniscono al Consiglio federale le basi necessarie per decidere nel caso di un primo prolungamento.

Così, se il Consiglio federale lo reputa opportuno, la durata massima dell'ILR può essere prolungata per tempo. Il prolungamento adempie in tal modo la funzione per cui è stato concepito e possono essere evitate conseguenze indesiderate, come il rinvio del cambiamento strutturale. Introducendo in maniera tempestiva il prolungamento della durata massima dell'ILR si consente alle imprese di pianificare
con una maggiore sicurezza le proprie attività, evitando così che debbano ricorrere a licenziamenti e permettendo di contenere tempestivamente l'aumento della disoccupazione in periodi di recessione.

Negli ultimi anni il Consiglio federale ha prolungato la durata massima dell'ILR nel febbraio 2009 (crisi finanziaria), nell'ottobre 2011 (primo shock dovuto al franco forte) e nel gennaio 2016 (un anno dopo l'abolizione del tasso minimo di cambio franco-euro). In questi tre casi le nuove condizioni proposte all'articolo 35 capoverso 2 D-LADI erano sempre adempiute.

4.1.4

Modifica di altri atti normativi

Legge sul collocamento Il sistema d'informazione dell'SPC e i relativi diritti di accesso sono disciplinati nella LC. L'introduzione di nuovi sistemi d'informazione e le esigenze poste dalla LPD richiedono un adeguamento delle corrispondenti disposizioni della LC. Affinché i compiti previsti nel quadro dei modelli di cooperazione possano effettivamente 3681

FF 2019

essere eseguiti dall'AI, è necessario adeguare le basi legali. Viene inoltre colta l'occasione per rivedere l'elenco degli uffici e degli organi con diritti di accesso e di trattamento dei dati.

Parlando di «accesso» e di «trattamento» ed elencando gli organi autorizzati e i rispettivi compiti legali è possibile attribuire a livello di ordinanza i diritti di accesso e di trattamento alle collezioni di dati necessarie per adempiere i propri compiti.

Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità Per permettere agli organi dell'AI di esercitare i loro diritti nel sistema d'informazione dell'SPC secondo quanto previsto nella LADI e nella LC, occorre creare nella LAI la necessaria base legale. Affinché i diritti di accesso e di trattamento dei dati in tale sistema possano essere esercitati, deve essere possibile delegare compiti agli organi dell'AI. È previsto che il DFI, in qualità di organo di vigilanza dell'AI, possa autorizzare singoli organi d'esecuzione dell'AI ad assumere compiti a determinate condizioni. Viene inoltre stipulato che alcuni dei compiti degli uffici AI possono essere delegati ad altre istituzioni.

4.2

Compatibilità tra i compiti e le finanze

Le modifiche in materia di ILR e IPI non hanno ripercussioni dirette sulle finanze o sui compiti svolti. Con l'attuazione della strategia di e-government si prevedono eventualmente miglioramenti in termini di efficienza.

4.3

Aspetti relativi all'attuazione

L'attuazione dell'AD a livello federale compete all'ufficio di compensazione del fondo dell'AD (gestito dalla SECO) e, a livello cantonale, ai servizi competenti. La modifica proposta è stata elaborata in stretta collaborazione con i servizi cantonali.

Le modifiche vengono attuate a livello federale in quanto, in particolare, i sistemi d'informazione interessati sono messi a disposizione dei Cantoni in modo centralizzato.

In generale, l'ufficio di compensazione assiste, sostiene e valuta i Cantoni nell'esecuzione della legge. In qualità di autorità di vigilanza provvede all'applicazione uniforme della legge e dà istruzioni agli organi d'esecuzione.

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Commento ai singoli articoli

5.1

Modifica della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione

Art. 10 cpv. 3 In futuro l'annuncio per il collocamento avverrà principalmente in forma elettronica tramite una piattaforma di accesso. Pertanto, la regola secondo cui l'assicurato deve annunciarsi «all'ufficio del lavoro del suo domicilio» va soppressa in modo che la formulazione delle disposizioni legali sia sufficientemente aperta da permettere altre forme di annuncio. Le modalità dell'annuncio sono disciplinate a livello di ordinanza (cfr. art. 18­20 OADI). Sarà sempre possibile annunciarsi anche in forma non elettronica. Nelle versioni tedesca e francese si sostituisce il verbo «annunciare»: «melden» diventa «anmelden», mentre «annoncer» diventa «inscrire». Nella versione tedesca «Arbeitsuchende» è sostituito con «arbeitsuchender Person» per rispettare il principio della neutralità di genere.

Art. 17 cpv. 2 e 2bis Per poter far valere il diritto all'ID, la persona assicurata deve annunciarsi tempestivamente per il collocamento. Il diritto all'ID è riconosciuto al più presto a partire dalla data dell'annuncio. In futuro tale annuncio avverrà principalmente in forma elettronica tramite una piattaforma di accesso. La menzione «al suo Comune di domicilio o al servizio competente designato dal Cantone» va pertanto soppressa.

Gli assicurati continueranno ad avere la possibilità di presentare l'annuncio anche in forma non elettronica. L'annuncio al Comune di domicilio, in parte ancora praticato, non sarà più possibile. Per i Comuni non è previsto un collegamento ai sistemi d'informazione dell'AD. Il testo della disposizione deve inoltre essere formulato in modo neutro dal punto di vista tecnologico. La nozione di «personalmente» è necessaria per l'identificazione della persona che si annuncia. Tale identificazione potrà in futuro avvenire anche elettronicamente. Il nostro Consiglio sta creando le condizioni quadro legali e organizzative per il riconoscimento dei mezzi di identificazione elettronica da parte dello Stato (cosiddetto eID). Finché tale sistema non sarà garantito, l'identificazione della persona sarà effettuata in tempi brevi dall'autorità competente. Le modalità dell'annuncio saranno disciplinate a livello di ordinanza (cfr.

art. 19 OADI). Per poter essere chiaramente riconoscibile, il servizio competente per l'annuncio è specificato separatamente in un nuovo capoverso 2 bis. Conformemente
all'articolo 113 capoverso 2 lettera b LADI, i Cantoni designano i servizi competenti. L'articolo 85 capoverso 1 LADI definisce i compiti dei servizi cantonali. Alcuni compiti dei servizi cantonali possono essere affidati agli URC (cfr. art. 85b LADI).

Nella versione tedesca il verbo «melden» è sostituito da «anmelden». Inoltre, il termine «Der Versicherte» viene sostituito con «Die versicherte Person» pe rispettare la neutralità di genere.

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Art. 35 cpv. 2 e 3 Con la modifica al capoverso 2 il Consiglio federale può prolungare temporaneamente la durata massima dell'ILR di al massimo sei periodi di conteggi se le seguenti condizioni sono adempiute: in primo luogo il numero dei preannunci di lavoro ridotto inoltrati deve essere superiore a quello dei preannunci inoltrati sei mesi prima (art. 35 cpv. 2 lett. a D-LADI); in secondo luogo le previsioni della Confederazione sull'andamento del mercato del lavoro non prospettano alcun miglioramento (art. 35 cpv. 2 lett. b D-LADI). Con quest'ultima nozione si intende che le previsioni congiunturali della Confederazione non prevedono, nei successivi 12 mesi, un calo del tasso di disoccupazione. Riscuotere l'ILR per più di 12 mesi e per al massimo 18 periodi di conteggio è possibile soltanto durante il periodo di validità stabilito dal Consiglio federale. Se al termine di questo periodo non si verifica una ripresa del mercato del lavoro, il Consiglio federale può disporre un nuovo prolungamento temporaneo della durata massima. L'unica condizione è che non sia previsto alcun miglioramento della situazione sul mercato del lavoro nei 12 mesi successivi (art. 35 cpv. 3 D-LADI).

Il sistema si basa su tre termini diversi: ­

Termine quadro di due anni per la riscossione della prestazione (art. 35 cpv. 1 LADI).

­

Durata di validità dell'articolo dell'ordinanza (art. 57b OADI, Prolungamento della durata massima dell'indennità).

­

Durata massima di riscossione (normalmente 12 mesi al massimo, con il prolungamento al massimo 13­18 mesi) nel termine quadro di due anni per la riscossione della prestazione.

Esempio pratico di riscossione dell'ILR durante il periodo di validità del prolungamento della durata massima A metà gennaio 2015 la Banca nazionale svizzera ha abolito il tasso minimo di cambio franco-euro, il che ha determinato un aumento delle domande di ILR. A fine novembre 2015 il DEFR ha fatto sapere che era previsto un prolungamento della durata di riscossione dell'ILR. A metà gennaio 2016 il Consiglio federale ha deciso di prolungare la durata massima di riscossione dell'ILR a 18 mesi (12 + 6) per il periodo dal 1° febbraio 2016 al 31 luglio 2017. L'obiettivo era fornire maggiore sicurezza alle imprese per la loro pianificazione, in particolare a quelle giunte al termine del periodo di indennità massima di 12 mesi.

Per esempio un'azienda che aveva richiesto l'ILR a partire da marzo 2016 e aveva ricevuto l'indennità senza interruzione a partire da questa data, aveva il diritto di beneficiare di un periodo d'indennità prolungato fino ad agosto 2017 anziché fino a febbraio 2017. Le imprese che hanno presentato per la prima volta una domanda di ILR dopo l'entrata in vigore del prolungamento da febbraio 2016 non potevano beneficiare integralmente della durata massima dell'indennità visto che il periodo di validità era limitato.

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Per la durata di validità dell'articolo dell'ordinanza il Consiglio federale si basa sulla durata prevista della situazione di crisi alla quale reagisce con il prolungamento dell'ILR. Se il Consiglio federale avesse constatato in seguito che il mercato del lavoro non si era ripreso a metà 2017, avrebbe potuto rinnovare il periodo di validità dell'articolo dell'ordinanza per una durata limitata.

Art. 36 cpv. 1, primo periodo, nonché cpv. 5 Nel capoverso 1 «per scritto» e «servizio cantonale» sono stralciati in quanto l'ILR verrà in futuro richiesta principalmente per via elettronica. Inoltre, con il nuovo capoverso 5 viene sancito che la procedura di preannuncio sarà definita a livello di ordinanza. Questo adeguamento si applica per analogia alla regolamentazione in vigore in materia di IPI (art. 45 LADI, art. 69 OADI). Sarà tuttavia possibile continuare a effettuare il preannuncio anche in forma non elettronica. La disposizione è formulata in maniera neutra dal punto di vista tecnologico. Nel primo periodo del capoverso 1 si è inoltre proceduto a un adeguamento di natura linguistica.

Art. 40 Questo articolo può essere stralciato senza essere sostituito. Le relative disposizioni, legate all'obbligo di accettare un'occupazione provvisoria, non sono state e non sono di alcuna utilità nella pratica. L'esistenza effettiva di una perdita di lavoro viene controllata mediante i moduli presentati per il conteggio dell'ILR.

Art. 41 cpv. 1, 2 e 5 I capoversi 1, 2 e 5 sono abrogati in attuazione della mozione Vonlanthen, in cui si chiede la soppressione dell'obbligo di cercare un'occupazione provvisoria durante l'ILR.

Art. 49 In seguito alla soppressione dell'obbligo di accettare un'occupazione provvisoria (art. 41 D-LADI), anche questo articolo può essere abrogato. Le relative disposizioni non sono state e non sono di alcuna utilità non essendo attuabili nella pratica. Gli abusi nel settore delle IPI possono essere contrastati soltanto retroattivamente mediante la verifica dei moduli di conteggio da parte degli organi d'esecuzione e grazie ai controlli svolti dall'ufficio di compensazione. Le prestazioni indebitamente ottenute sono oggetto di una domanda di restituzione e, se necessario, di una denuncia penale. In caso di sospetto di abuso, gli organi d'esecuzione possono procedere in qualsiasi momento
ad ulteriori chiarimenti.

Art. 53 cpv. 4 In futuro il diritto all'indennità per insolvenza verrà fatto valere principalmente per via elettronica. Il nuovo capoverso 4 stabilisce esplicitamente che il Consiglio fede-

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rale disciplina la relativa procedura di annuncio (cfr. art. 77 OADI). Sarà tuttavia possibile continuare a chiedere l'indennità anche in forma non elettronica.

Art. 83 cpv. 1 lett. i e o, nonché cpv. 1 bis L'introduzione di nuovi servizi digitali comporta la creazione di sistemi d'informazione gestiti dall'ufficio di compensazione e per i quali è necessaria una base legale. In base alla legge sulla protezione dei dati (art. 11a cpv. 2 in combinato disposto con l'art. 17 LPD), tali sistemi devono essere esplicitamente menzionati, unitamente al loro scopo. Dal punto di vista della sistematica del diritto, è pertanto opportuno elencare singolarmente in un nuovo capoverso tutti i sistemi d'informazione gestiti dall'ufficio di compensazione. Questi ultimi vengono elencati in modo esaustivo nel nuovo capoverso 1bis. I sistemi in questione sono i seguenti: il sistema per il pagamento delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, per il collocamento pubblico, per la registrazione dei dati ai fini dell'analisi del mercato del lavoro, per l'operatività di una piattaforma di accesso ai servizi online e per l'operatività della piattaforma dell'SPC. I sistemi d'informazione a cui attualmente si fa riferimento nelle lettere i e o del capoverso 1 devono essere spostati nel nuovo capoverso 1bis. L'attuale lettera i tratta la gestione dei sistemi da parte dell'ufficio di compensazione in maniera molto generica senza specificare le collezioni di dati.

Alla lettera o la legge parla ancora di centro di informatica delle casse di disoccupazione. Attualmente i sistemi d'informazione per le casse di disoccupazione sono gestiti unicamente dall'ufficio di compensazione dell'AD. Con questa nuova struttura viene inoltre posta la base che permetterà, all'occorrenza, di emanare per i sistemi d'informazione una specifica ordinanza (attualmente sono in vigore tre ordinanze: ordinanza COLSTA del 1° novembre 200618; ordinanza SIPAD del 26 ottobre 201619; ordinanza LAMDA del 25 ottobre 201720). Queste modifiche garantiscono la certezza del diritto e consentono di uniformare la prassi.

Art. 85f cpv. 2 L'aggiunta apportata al capoverso 2 permette di concedere in singoli casi, oltre all'accesso al sistema d'informazione dell'SPC, anche l'accesso ai dati del sistema d'informazione per il pagamento delle prestazioni
dell'AD (art. 83 cpv. 1bis lett. a).

Questa modifica permette in particolare ai Cantoni che versano prestazioni alle persone in cerca d'impiego di ottenere i dati necessari per l'esecuzione.

Art. 96c cpv. 1, 1bis, 1ter, 1quater, 2, 2bis e 2ter La struttura dell'articolo viene adeguata alle attuali esigenze legali in materia di regolamentazione degli accessi ai sistemi d'informazione. Vengono descritti esattamente i compiti per i quali gli organi, gli uffici e le persone autorizzati dispongono dei diritti di accesso. La rubrica dell'articolo è modificata di conseguenza parlando in generale di accesso e non specificatamente di procedura di richiamo. Il capo18 19 20

RS 823.114 RS 837.063.1 RS 837.063.2

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verso 1 disciplina l'accesso delle casse di disoccupazione al sistema di pagamento dell'AD. Affinché possano effettuare il pagamento, il conteggio e la contabilizzazione delle prestazioni dell'AD, alle casse di disoccupazione vanno accordati i relativi diritti. Il capoverso 1bis disciplina l'accesso al sistema dell'SPC. Questo sistema d'informazione e i corrispondenti diritti di accesso sono disciplinati nella LC. È pertanto sufficiente inserire unicamente un rinvio all'articolo 35 D-LC. Lo stesso vale per le persone e gli uffici che hanno accesso alla piattaforma dell'SPC. I servizi cantonali, gli URC, i servizi logistici per l'approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e le casse di disoccupazione dispongono dei diritti di accesso per l'analisi dei dati anonimi del mercato del lavoro (cpv. 1ter). Affinché le prestazioni dell'AD possano essere chieste per via elettronica occorre menzionare i destinatari e le possibilità a loro disposizione. I servizi online sono destinati agli assicurati, alle persone in cerca d'impiego e ai datori di lavoro (cpv. 1quater). Il capoverso 2 viene abrogato in quanto gli organi aventi un diritto di accesso sulla base dei loro compiti legali sono direttamente elencati con i relativi diritti di accesso. I sistemi d'informazione gestiti dall'ufficio di compensazione dell'AD sono ora elencati all'articolo 83 capoverso 1bis lettere a­e (mentre in precedenza al cpv. 1 lett. i e o), per cui occorre adeguare il corrispondente rinvio nel capoverso 2bis. Il capoverso 2ter deve altresì essere abrogato. L'accesso da parte degli organi dell'assistenza sociale al sistema d'informazione dell'SPC è disciplinato all'articolo 35 capoverso 3 lettera k D-LC (cfr. art. 96c cpv. 1bis). La portata dell'accesso alle varie collezioni di dati (diritti di accesso e di trattamento dei dati) per tutti gli aventi diritto sarà disciplinata a livello di ordinanza a seconda dei loro compiti legali e dei loro diritti di trattamento dei dati (cfr. art. 96 LADI).

Art. 96d La maggior parte dei Cantoni dispone di un registro degli abitanti online. La nuova disposizione legale prevede che si possa accordare un accesso al registro degli abitanti anche agli organi d'esecuzione di cui all'articolo 76 capoverso 1 lettere a e c, a condizione che il diritto cantonale preveda questa
possibilità. Tali organi hanno bisogno di questo accesso per verificare il domicilio della persona assicurata.

Art. 97a cpv. 1 lett. abis e cbis, nonché cpv. 8 La comunicazione dei dati ai Cantoni per le prestazioni cantonali in caso di disoccupazione è ormai disciplinata alla lettera abis. Ciò consente ai Cantoni di ottenere i dati degli assicurati dal sistema d'informazione dell'AD per versare le prestazioni cantonali. In questo modo l'esecuzione da parte degli uffici cantonali risulta facilitata. L'autorizzazione per lo scambio di dati tra l'AD e le autorità fiscali cantonali, ad esempio nell'ambito della procedura unificata per la notifica dei salari o della deduzione dell'imposta alla fonte, è necessaria per adempiere in maniera efficace e corretta i compiti legali. Menzionando le autorità fiscali cantonali al capoverso 1 lettera cbis viene creata la base legale necessaria a tale scopo. Il nuovo capoverso 8 prevede la possibilità di comunicare i dati per via elettronica.

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5.2

Modifica di altri atti normativi

Modifica della legge sul collocamento Art. 25 cpv. 1, 2 e 3 La precisazione al capoverso 1 è stata introdotta su proposta del DFAE e limita la cerchia dei destinatari alla Direzione consolare, il che rappresenta un aspetto positivo dal punto di vista della protezione dei dati. Nel capoverso 2 si precisa quale ufficio gestisce il sistema d'informazione dell'SPC. Si tratta dell'«ufficio di compensazione dell'AD», che è diretto dalla SECO (art. 83 cpv. 3 LADI). La disposizione è stata inoltre adeguata dal punto di vista linguistico ed è stata formulata secondo il principio della neutralità dei generi. Il capoverso 3 può essere abrogato in quanto la SEM non svolge più tali compiti.

Art. 35 cpv. 1, 2, 3, 3bis, 3ter e 5 lett. d I sistemi d'informazione in materia di collocamento pubblico sono disciplinati in maniera distinta nella LC. I diritti di accesso e di trattamento dei dati richiedono una base legale (art. 19 cpv. 3 LPD). Ai sensi del diritto sulla protezione dei dati la consultazione di dati mediante procedura di richiamo rientra nella nozione di comunicazione dei dati (art. 3 lett. f LPD). All'articolo 35 capoverso 3 vengono elencati gli uffici e gli organi che dispongono di diritti di accesso e di trattamento dei dati nel sistema d'informazione dell'SPC. In seguito alla modifica delle corrispondenti disposizioni della LADI (cfr. art. 83 e 96c D-LADI) occorre rielaborare anche l'articolo 35 capoverso 3 LC. Con l'introduzione dei nuovi sistemi d'informazione nel quadro dell'e-government l'ufficio di compensazione dell'AD gestisce due sistemi d'informazione: il sistema d'informazione per il collocamento pubblico e la piattaforma dell'SPC. Al capoverso 1 lettera a vengono elencati i compiti e i servizi per cui l'ufficio di compensazione dell'AD gestisce il sistema d'informazione dell'SPC.

Alla lettera b vengono enumerati i servizi offerti sulla piattaforma dell'SPC.

Anche in questo caso si coglie l'occasione per esaminare gli organi e gli uffici che devono disporre dei diritti di accesso e di trattamento e definire i compiti per cui è accordato l'accesso. Per attuare ad esempio i modelli di collaborazione nel quadro della CII, le basi legali per l'accesso al sistema d'informazione dell'SPC devono essere elaborate di conseguenza. Nella frase introduttiva del capoverso 3 non si parla più di
procedura di richiamo ma di «accesso» e «trattamento dei dati». La portata dei diritti di accesso è delimitata dai compiti legali. I singoli diritti di accesso o di trattamento dei dati verranno disciplinati in maniera dettagliata a livello di ordinanza per ogni servizio e per ogni collezione di dati (cfr. art. 35 cpv. 5 lett. d).

Alla lettera a viene soppressa la menzione della «SECO» quale «autorità federale preposta al mercato del lavoro» (art. 31 cpv. 1 LC), in quanto questa autorità del mercato del lavoro non ha mai richiesto né utilizzato tale accesso. Per l'utilizzo del sistema da parte dei collaboratori dell'ufficio di compensazione dell'AC, a cui compete la vigilanza e l'esecuzione della LADI, possono essere accordati diritti di accesso senza prevedere un'ulteriore base legale, in quanto tale ufficio è proprietario dei dati. Viene cancellata anche la menzione «SEM» che figurava alla lettera b; la SEM

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ritiene opportuno sopprimere il suo nome non avendo più bisogno di diritti di accesso al sistema d'informazione dell'SPC per i propri compiti (cfr. commento all'art. 25 cpv. 3 D-LC).

Alle lettere c­e, dopo il nome dei servizi autorizzati ad accedere è stata inserita la precisazione «per adempiere i loro compiti legali» e menzionato il corrispondente articolo della LADI.

Le casse di disoccupazione non hanno bisogno, per svolgere il proprio lavoro, di un accesso diretto al sistema d'informazione dell'SPC. Nel quadro dei propri compiti possono scambiarsi dati (cfr. art. 96c cpv. 2bis LADI e art. 35 cpv. 3bis D-LC) tra il sistema d'informazione per il pagamento delle prestazioni dell'AD (art. 83 cpv. 1bis lett. a D-LADI) e quello del sistema d'informazione dell'SPC (art. 83 cpv. 1bis lett. b D-LADI). La lettera f è pertanto abrogata.

Alla lettera g viene aggiunta la menzione «ai fini della reintegrazione professionale delle persone nel quadro della collaborazione interistituzionale conformemente all'articolo 35a». Come già menzionato, viene in questo caso creata la base legale affinché, se necessario, possano essere accordati agli organi dell'AI i corrispondenti diritti di accesso e di trattamento dei dati nel quadro della CII.

I diritti di accesso degli uffici menzionati alle lettere h­j vengono soppressi. Gli organi dell'orientamento professionale non hanno mai fatto valere il diritto di accesso (modifiche al cpv. 1 lett. a n. 4 nonché cpv. 3 lett. h). Tali organi hanno la possibilità di utilizzare la piattaforma dell'SPC senza dover disporre dei diritti di accesso legali.

L'Ufficio svizzero del lavoro a domicilio non esiste più, per cui la lettera i viene abrogata. Gli accessi necessari per la Direzione consolare del DFAE sono ora disciplinati al capoverso 3ter lettera e.

All'elenco degli uffici con diritti di accesso e di trattamento dei dati vengono aggiunti gli organi dell'assistenza sociale (lett. k). Questi ultimi dispongono, come gli organi dell'AI, di diritti di accesso nel quadro della CII conformemente all'articolo 35a, che vengono disciplinati caso per caso a livello di ordinanza. Con questa modifica viene corretta una svista del legislatore. Infatti, tale aggiunta non era stata introdotta nella LC nel quadro della modifica dell'articolo 96c capoverso 2ter LC in occasione dell'ultima
revisione LADI.

Hanno accesso alla piattaforma dell'SPC (art. 83 cpv. 1bis lett. e D-LADI) le persone e gli organi elencati al capoverso 3ter, lettere a­e. L'accesso all'area riservata accordato alle persone in cerca d'impiego che beneficiano per cinque giorni lavorativi di un accesso prioritario alle informazioni concernenti i posti vacanti annunciati è stato previsto nel quadro delle modifiche effettuate nell'ambito dell'obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti (lett. a). Per la registrazione le persone in cerca d'impiego devono poter essere identificate, ossia devono presentarsi personalmente all'URC competente. L'annuncio online non fornisce un accesso sicuro alla piattaforma dell'SPC. I datori di lavoro, i collocatori privati e gli URC hanno un accesso sicuro alla piattaforma dei posti vacanti (lett. b­d).

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Alla lettera e viene menzionata la Direzione consolare del DFAE, che necessita dei diritti di accesso al servizio pubblico di collocamento per sostenere i cittadini svizzeri che desiderano rimpatriare. Tale accesso è attualmente sancito all'articolo 35 capoverso 3 lettera j LC. L'introduzione della precisazione concernente la Direzione consolare è stata proposta dal DFAE per ragioni di protezione dei dati.

Al capoverso 1 viene inoltre specificato qual è il servizio che gestisce i sistemi d'informazione dell'SPC. Si tratta dell'«ufficio di compensazione dell'AD» (cfr.

art. 25 cpv. 2 D-LC). Al capoverso 5 il contenuto della lettera d deve essere formulato in modo da non creare equivoci. Il Consiglio federale disciplina a livello di ordinanza la portata dei singoli diritti di accesso e di trattamento dei dati nei sistemi d'informazione dell'SPC per gli uffici menzionati, in funzione dei loro compiti legali e dei loro diritti, tenendo conto del principio della proporzionalità conformemente alla protezione dei dati (cfr. art. 4 cpv. 2 LPD).

Per tener conto del fatto che la LC prevede ora due sistemi d'informazione sono state introdotte modifiche formali: nella rubrica e nel capoverso 2 dell'articolo 35 viene infatti utilizzato il plurale. Il rinvio alla legge che figura nella parentesi del capoverso 3bis è modificato in funzione delle modifiche proposte all'articolo 83 D-LADI e nella versione francese la formulazione viene semplificata. Come avvenuto finora, lo scambio di dati tra i sistemi d'informazione dell'AD e dell'SPC deve continuare ad essere possibile (cfr. art. 96c cpv. 2bis D-LADI).

Modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità Art. 54 cpv. 5 e 6 In base al diritto vigente, nel quadro della collaborazione interistituzionale (CII) gli uffici AI possono assumere solo compiti di competenza cantonale. Per rafforzare la collaborazione tra gli operatori locali e offrire nuove opportunità per una ripartizione dei compiti efficiente, in particolare tra l'AI e l'AD, si prevede di accordare agli uffici AI cantonali la competenza di assumere anche compiti previsti dal diritto federale. Tutte le istituzioni coinvolte devono essere d'accordo sulla delega dei compiti nell'ambito della CII, conformemente ai capoversi 5 e 6. Qualora dei compiti previsti dalla LADI vengano delegati
all'AI secondo il capoverso 5, la delega è istituita o per lo meno autorizzata dalla SECO e approvata dal DFI. In qualità di dipartimento competente per l'AI, il DFI ha la facoltà di accordare tale approvazione, svolgendo così la sua funzione di gestione strategica. Al DFI viene data anche la possibilità di vincolare l'autorizzazione a condizioni e oneri, e quindi di incidere sull'impostazione concreta dei progetti e del loro finanziamento. Ciò vale anche se dei compiti relativi alla LAI vengono delegati ad altre istituzioni come ad esempio l'AD, conformemente al capoverso 6. Per la delega all'AD è necessaria non solo l'autorizzazione del DFI, ma anche quella del DEFR. Le leggi cantonali di applicazione della LADI devono essere approvate dal Consiglio federale (art. 113 LADI). I compiti che possono essere delegati conformemente al capoverso 6 comprendono tutti i compiti menzionati all'articolo 68bis capoverso 1 LAI. In questo modo l'AI può affidare ad altre istituzioni pubbliche anche la competenza di emanare decisioni.

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6

Ripercussioni

6.1

Ripercussioni per la Confederazione

6.1.1

Ripercussioni finanziarie

L'AD è finanziata per circa il 90 per cento dai contributi salariali dei lavoratori e dei datori di lavoro. I contributi della Confederazione e dei Cantoni ai costi complessivi dell'AD ammontano solo al 10 per cento e sono vincolati per legge alla somma dei salari soggetti a contribuzione (art. 90a lett. b e art. 92 cpv. 7bis LADI). Le spese amministrative dell'ufficio di compensazione per l'esecuzione dell'assicurazione sono a carico del fondo di compensazione (art. 92 cpv. 3 LADI). Anche gli organi esecutivi decentralizzati che si occupano dell'esecuzione della LADI e del collocamento pubblico conformemente alla LC vengono indennizzati dal fondo di compensazione dell'AD (art. 92 cpv. 6 e 7 LADI). Per i servizi cantonali viene fissato, in base alla percentuale e al numero di disoccupati del loro Cantone, un importo massimo per i costi computabili. I Cantoni vengono indennizzati per i costi di esecuzione effettivamente sostenuti nei limiti di tale importo massimo.

La presente revisione non ha pertanto ripercussioni finanziarie dirette per la Confederazione. Le conseguenze per il fondo di compensazione dell'AD vengono dunque descritte qui di seguito.

Occupazione provvisoria in caso di indennità per lavoro ridotto e indennità per intemperie Con la soppressione dell'obbligo di accettare o di cercare un'occupazione provvisoria nel periodo di riscossione dell'ILR o dell'IPI, la legge avalla la prassi attuale. Il compito di vigilanza dell'ufficio di compensazione dell'AD resta dunque invariato.

Di conseguenza, per il fondo di compensazione dell'AD, non vi sono né costi supplementari né potenziali di risparmio.

Sistemi d'informazione ­ e-government La piattaforma d'accesso per i servizi online dell'AD da sviluppare nell'ambito della strategia di e-government della Confederazione sarà finanziata dal fondo di compensazione dell'AD. Un'analisi dell'economicità ha mostrato che l'introduzione di un primo programma (digitalizzazione dei processi principali) permette di risparmiare ingenti somme. Queste ultime e gli ulteriori risparmi, al momento non ancora quantificabili, realizzati grazie ad altri progetti di e-government serviranno a compensare i nuovi costi a carico dell'SPC per l'attuazione dell'obbligo di annunciare i posti vacanti e per la consulenza fornita a rifugiati e a persone ammesse provvisoriamente.
Condizioni per il prolungamento della durata massima dell'ILR La condizione attualmente prevista di una «disoccupazione persistente e rilevante» per poter prolungare la durata massima dell'ILR di al massimo sei periodi di conteggio è sostituita da altre condizioni che consentono al Consiglio federale di intervenire rapidamente in caso di peggioramento della congiuntura. I due indicatori (previsioni sull'andamento del tasso di disoccupazione e numero di preannunci di lavoro ridotto) sono indizi della situazione prevista sul mercato del lavoro. In tal modo lo 3691

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strumento dell'ILR può espletare pienamente il suo effetto preventivo contro la disoccupazione completa. Gli eventuali costi legati a un prolungamento dell'ILR non sono stimabili in anticipo in modo affidabile. Dipendono di volta in volta dalla gravità della crisi economica. In generale va sottolineato che un prolungamento tempestivo della durata massima dell'ILR contribuisce a ridurre i costi dell'AD in quanto evita ai datori di lavoro di dover procedere a licenziamenti. In tal senso le spese supplementari legate all'ILR non costituiscono veri e propri costi aggiuntivi per l'AD. Un maggiore ricorso all'ILR permette di ridurre le iscrizioni alla disoccupazione, sgravando l'assicurazione a livello di ID e di PML.

6.1.2

Ripercussioni sull'effettivo del personale

La presente revisione non ha alcuna ripercussione diretta sull'effettivo del personale.

Grazie ai progetti di e-government presenti e futuri, l'ufficio di compensazione avrà temporaneamente bisogno di maggiori risorse in termini di personale come investimento iniziale. Attualmente è difficile valutare con precisione le ripercussioni a lungo termine dei progetti di digitalizzazione sulla situazione in materia di risorse umane.

6.1.3

Altre ripercussioni: ripercussioni sui sistemi d'informazione

Piattaforma di accesso dell'AD La revisione crea una base legale che permetterà l'implementazione di altri potenziali sviluppi digitali nell'ambito di servizi online supplementari. Per esempio l'annuncio per far valere il diritto all'ID può essere effettuato «online», per cui gli appuntamenti presso l'URC potranno essere maggiormente mirati alla consulenza e l'URC potrà concentrarsi meglio, nello svolgimento dei compiti di consulenza e collocamento, sulle esigenze delle persone in cerca d'impiego.

Applicazioni tecniche e finanziarie dell'AD Le modifiche riguardano gli accessi, le autorizzazioni e gli adeguamenti delle funzioni che possono essere attuate nel quadro dello sviluppo del sistema d'informazione dei servizi pubblici di collocamento.

In futuro le applicazioni dell'AD saranno connesse ai nuovi servizi online. Per soddisfare i requisiti in materia di protezione dei dati verranno attuate misure di sicurezza globali.

3692

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6.2

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

6.2.1

Ripercussioni finanziarie

Come spiegato al numero 6.1.1, le ripercussioni finanziarie riguardano direttamente il fondo di compensazione dell'AD. La presente revisione non comporta quindi alcuna ripercussione finanziaria diretta per i Cantoni, i Comuni, le città, gli agglomerati e le regioni di montagna.

Le ripercussioni sulle spese amministrative degli organi d'esecuzione dell'AD, rimborsate ai Cantoni dal fondo di compensazione, sono dunque descritte qui di seguito.

Occupazione provvisoria in caso di indennità per lavoro ridotto e indennità per intemperie Con la soppressione dell'obbligo di accettare o di cercare un'occupazione provvisoria nel periodo di riscossione dell'ILR o dell'IPI, la legge avalla la prassi attuale. Il compito degli organi d'esecuzione dell'AD resta dunque invariato. Di conseguenza, per questi ultimi non vi sono né costi supplementari né potenziali di risparmio.

Sistemi d'informazione ­ e-government La piattaforma d'accesso dell'AD da sviluppare nell'ambito della strategia di e-government della Confederazione sarà finanziata dal fondo di compensazione dell'AD.

Per gli organi esecutivi non vi sono né costi né risparmi.

Condizioni per il prolungamento della durata massima dell'ILR È difficile stimare la variazione degli oneri per i vari organi d'esecuzione derivanti dall'adeguamento della condizione prevista per il prolungamento della durata massima dell'indennità. Da un lato l'onere aumenta per effetto del prolungamento della durata di versamento dell'ILR alle imprese e, dall'altro, si può partire dal presupposto che i posti di lavoro preservati in questo modo eviteranno un onere supplementare agli URC e alle casse di disoccupazione. Le ripercussioni finanziarie per i vari organi d'esecuzione, come anche per il fondo dell'AD in generale, non sono quantificabili.

6.2.2

Ripercussioni sull'effettivo del personale

La presente revisione non ha alcuna ripercussione diretta sull'effettivo del personale degli organi d'esecuzione. La creazione di una base legale per i sistemi d'informazione non ha quindi conseguenze a livello di risorse umane. Le ripercussioni sono legate ai progetti che ne derivano. Con l'introduzione della piattaforma d'accesso per i servizi online dell'AD saranno presumibilmente necessarie in futuro minori risorse di personale, perché vari compiti amministrativi potranno essere svolti direttamente dagli assicurati ovvero dalle persone in cerca d'impiego (p. es. trasmissione elettronica delle informazioni relative all'iscrizione o alle ricerche di lavoro). Per rendere ancora più efficace l'SPC, questi risparmi dovranno essere investiti in risor-

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se umane supplementari per la consulenza in materia di mercato del lavoro. Attualmente è difficile valutare con precisione le ripercussioni sull'effettivo del personale.

6.2.3

Ripercussioni sui sistemi d'informazione

I sistemi d'informazione per l'esecuzione cantonale in materia di collocamento pubblico e LADI saranno sviluppati, gestiti e manutenuti dall'ufficio di compensazione.

Le modifiche legislative previste comporteranno lo sviluppo di sistemi d'informazione adeguati alle necessità e l'offerta ai partner e agli stakeholder di nuovi e moderni servizi digitali.

6.3

Ripercussioni per l'economia

6.3.1

Ripercussioni per singoli gruppi sociali

Imprese Mentre la soppressione dell'obbligo di cercare o accettare un'occupazione provvisoria sgrava solo le imprese interessate dall'ILR e dall'IPI, le modifiche a livello di e-government riguardano le imprese di tutti i settori e di ogni dimensione.

Costi diretti della regolamentazione Le modifiche in materia di ILR/IPI e di e-government non generano costi diretti alle imprese. Anzi, se le prescrizioni attuali fossero ancora effettivamente applicate, la loro soppressione comporterebbe addirittura una diminuzione dei costi.

Costi indiretti della regolamentazione e altre ripercussioni Poiché l'obbligo di esercitare un'occupazione provvisoria nel periodo di riscossione dell'ILR o dell'IPI è rimasto lettera morta, la sua abolizione aumenta la certezza del diritto.

La soppressione della condizione di una «disoccupazione persistente e rilevante» necessaria per prolungare la durata massima dell'ILR può avere un effetto positivo per le imprese se con le nuove condizioni il Consiglio federale può reagire rapidamente alle oscillazioni congiunturali, prevenendo così licenziamenti da parte delle imprese.

La creazione di una base legale per le diverse applicazioni di e-government costituisce la premessa per una comunicazione e una cooperazione moderna tra cittadini, imprese e autorità. In alcuni progetti già in corso si offrono servizi (p. es. la possibilità di presentare elettronicamente la domanda d'ILR) che permettono di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese.

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Economie domestiche Lavoratori Per i lavoratori delle aziende che beneficiano dell'ILR o dell'IPI, la soppressione nella legge dell'obbligo di cercare o accettare un'occupazione provvisoria permetterà di aumentare la certezza del diritto. Inoltre, queste imprese sono indirettamente coinvolte dalla sostituzione delle condizioni attualmente richieste per prolungare la durata massima dell'ILR, perché le imprese, a seconda delle circostanze, potranno beneficiare più a lungo dell'ILR durante le fasi congiunturali difficili, evitando i licenziamenti e garantendo così il versamento dei salari. A lungo termine le modifiche in materia di e-government contribuiranno a semplificare la comunicazione tra le autorità e i cittadini.

Consumatori, contribuenti, proprietari e gruppi sociali Sono state esaminate le conseguenze delle modifiche di legge per i consumatori, i contribuenti, i proprietari e i gruppi sociali. Non sono state riscontrate variazioni a livello di incentivi né ripercussioni dirette o indirette.

6.3.2

Ripercussioni per l'economia in generale

Le modifiche di legge non hanno ripercussioni dirette sull'economia in generale. La base legale dell'e-government facilita la comunicazione e la cooperazione tra autorità, imprese e cittadini. Le semplificazioni portano a uno sgravio amministrativo per le imprese e contribuiscono a creare un quadro giuridico favorevole all'economia e all'innovazione. Indirettamente comportano una maggiore efficienza per le imprese, un aumento della produttività e una crescita economica sostenibile.

La semplificazione della procedura amministrativa per richiedere l'ILR o l'IPI grazie ai servizi online rende più interessante l'utilizzo di questi strumenti. La sostituzione della condizione di una «disoccupazione persistente e rilevante» per il prolungamento della durata massima mediante nuove condizioni intende garantire che il Consiglio federale possa attuare questa misura per tempo e in base alla necessità, in modo che espleti l'effetto preventivo auspicato. Da un lato il prolungamento tempestivo, mirato e temporaneo della durata massima dell'ILR può avere un effetto stabilizzatore sulla congiuntura, influenzando positivamente l'economia in generale.

Dall'altro vi è il rischio che l'ILR ritardi soltanto la disoccupazione anziché evitarla, impedendo così i necessari adeguamenti strutturali, il che a lungo termine avrebbe un impatto negativo sull'economia nel suo insieme. Le nuove condizioni limitano questo rischio in quanto gli indicatori necessari al momento della decisione corrispondono allo stato attuale della situazione e sono precocemente disponibili. Tuttavia, secondo le ricerche attuali relative al mercato del lavoro, l'ILR ha avuto un effetto sostanzialmente positivo; inoltre tra il 2009 e il 2014 è risultata uno strumento efficace per prevenire la disoccupazione. Nel complesso, pochi elementi dimostrano che tale indennità impedisce i necessari adeguamenti strutturali.

Riassumendo, le conseguenze della presente revisione parziale della LADI sono molto limitate. Le poche ripercussioni dirette sono considerate positive.

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6.4

Ripercussioni per la società

Le modifiche di legge non incidono direttamente sulla società. Le ripercussioni positive per l'economia descritte sopra hanno indirettamente un influsso benefico sulla società.

6.5

Ripercussioni per l'ambiente

Le modifiche di legge non hanno alcun impatto diretto sull'ambiente.

6.6

Altre ripercussioni

Grazie all'introduzione di servizi online gli organi d'esecuzione dell'AD possono migliorare l'efficacia della comunicazione con le imprese e i cittadini nonché del trattamento dei dati, concentrandosi quindi su una consulenza più mirata e di maggiore qualità, il che contribuisce a un reinserimento più rapido e duraturo nel mercato del lavoro. In questo modo si può evitare un eventuale esaurimento del diritto all'indennità, che nei casi peggiori può portare a una dipendenza dall'assistenza sociale.

La semplificazione dello scambio e del trattamento dei dati tra l'AD e l'AI migliorerà e renderà più efficiente la collaborazione tra le due assicurazioni. L'AI potrà esaminare con procedure semplificate e per tempo la situazione dei disoccupati con problemi di salute e offrire loro la sua consulenza finalizzata alla reintegrazione professionale, che è la sua competenza principale. Ciò aumenta le possibilità di integrare le persone interessate nel mondo del lavoro già durante la disoccupazione, senza che debbano passare dall'AD all'AI.

7

Aspetti giuridici

7.1

Costituzionalità

Il presente progetto si basa principalmente sugli articoli 114 capoverso 1 e 110 capoverso 1 lettere a e c della Costituzione federale (Cost.) 21, che conferisce alla Confederazione la competenza di legiferare nel settore dell'AD. La Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché ognuno sia assicurato contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell'invalidità, della malattia, dell'infortunio, della disoccupazione, della maternità, dell'orfanità e della vedovanza (art. 41 cpv. 2 Cost.).

21

RS 101

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7.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il progetto è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera. Non si ripercuote sulla convenzione n. 168 dell'OIL concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione, ratificata dalla Svizzera il 17 ottobre 1990 22.

Non incide nemmeno sull'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), in base al quale la Svizzera riprende le disposizioni di coordinamento dei regolamenti (CE) n. 883/200423 e n. 987/200924.

I principi più importanti di questo sistema di coordinamento sono la parità di trattamento fra i cittadini nazionali e quelli delle altre parti contraenti, il mantenimento dei diritti acquisiti e il pagamento di prestazioni in tutto lo spazio europeo. Per contro, il diritto dell'Unione europea non prevede un'armonizzazione dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Gli Stati membri possono definire autonomamente la struttura, il campo di applicazione personale, le modalità di finanziamento e l'organizzazione dei loro sistemi, tenendo conto dei principi di coordinamento previsti dal diritto europeo. In virtù della Convenzione del 4 gennaio 196025 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS), ciò vale anche nei rapporti tra la Svizzera e gli altri Stati dell'AELS. Gli Stati membri mantengono dunque un margine di manovra nella concezione del proprio sistema di sicurezza sociale, fatte salve le disposizioni sul coordinamento dell'UE. Le norme giuridiche nazionali contenute nel presente progetto sono compatibili con le disposizioni sul coordinamento dell'Allegato II dell'ALC.

7.3

Forma dell'atto

In ragione dell'oggetto, del contenuto e della portata delle modifiche previste è necessario, in applicazione dell'articolo 164 capoverso 1 Cost., emanare le nuove disposizioni e quelle da adeguare sotto forma di legge federale.

7.4

Subordinazione al freno alle spese

Secondo l'articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., le disposizioni in materia di sussidi nonché i crediti d'impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera.

La presente revisione non include né disposizioni in materia di sussidi né crediti d'impegno o dotazioni finanziarie e il contributo federale a favore dell'AD previsto 22 23

24 25

RS 0.822.726.8 RS 0.831.109.268.1 (nella versione dell'Allegato II all'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone [con allegati]).

RS 0.831.109.268.11 RS 0.632.31

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dalla legge (cfr. art. 90a LADI) non è legato alle spese effettive dell'AD, pertanto non è toccato da questa riforma. Di conseguenza non si applica in questo caso la regolamentazione concernente il freno all'indebitamento.

7.5

Conformità alla legge sui sussidi

Il progetto non è toccato dalla legislazione sui sussidi.

7.6

Delega di competenze legislative

Il progetto prevede la delega al nostro Consiglio delle seguenti competenze legislative: LADI Articolo 35 capoverso 2: la competenza del Consiglio federale per il prolungamento dell'ILR resta invariata. Le condizioni vengono adeguate per permettere in futuro un'attuazione conforme alla legge (cfr. n. 4.1.3). Le modalità di prolungamento della durata massima ai sensi dell'articolo 35 capoverso 2 D-LADI vengono stabilite a livello di ordinanza in un articolo a parte (art. 57b OADI).

Articolo 36 capoverso 5: la procedura per il preannuncio del lavoro ridotto deve essere definita a livello di ordinanza. Le modalità per l'annuncio online e l'annuncio diretto presso l'autorità competente (praticato finora) vengono stabilite dal Consiglio federale.

Articolo 53 capoverso 4: il Consiglio federale disciplina la procedura di annuncio per la riscossione dell'indennità per insolvenza (cfr. art. 77 OADI). Con l'introduzione dei servizi online l'annuncio viene fatto principalmente tramite la piattaforma d'accesso, per cui l'annuncio diretto presso la cassa pubblica di disoccupazione competente (art. 77 OADI) costituirà l'eccezione.

LC Articolo 35 capoverso 5 lettera d: il Consiglio federale disciplina a livello di ordinanza la portata dei diritti di comunicazione e di trattamento dei dati nel sistema d'informazione dell'SPC accordati agli uffici e agli organi autorizzati. Dispone di questa competenza già in base alla legge in vigore.

7.7

Protezione dei dati

Per l'attuazione della strategia «Svizzera digitale» e per ridurre l'onere amministrativo conformemente alla mozione Vonlanthen, vengono adeguate le norme della LADI relative alla protezione dei dati. Le misure esposte di seguito riguardano la protezione dei dati e ne rispettano i principi determinanti:

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­

Le collezioni di dati devono essere notificate conformemente alla LPD e sono ammesse solo se derivano da un obbligo legale (art. 3 lett. g e art. 11a cpv. 2 e 5 lett. a LPD). Tutti i sistemi d'informazione gestiti dall'ufficio di compensazione sono elencati in un nuovo capoverso secondo quanto prescritto nella LPD e per ragioni di sistematica (nuovo art. 83 cpv. 1bis D-LADI).

­

La nuova struttura dei servizi abilitati a trattare i dati secondo l'articolo 96c capoversi 1­1quater LADI è conforme alle prescrizioni federali sulla protezione dei dati in quanto i sistemi d'informazione e gli organi abilitati sono menzionati esplicitamente. Ne deriva anche un adeguamento dell'articolo 35 capoversi 1, 3 e 3ter D-LC.

­

L'articolo 96d D-LADI definisce l'accesso degli organi d'esecuzione dell'AD al registro degli abitanti, sempre che sia previsto dal diritto cantonale. Introducendo questa condizione le prescrizioni sulla protezione dei dati dell'articolo 17 LPD sono rispettate.

­

Infine, la questione della protezione dei dati è trattata nell'articolo 97a capoverso 1 lettera cbis e capoverso 8 D-LADI. Questo articolo disciplina la comunicazione dei dati alle autorità fiscali cantonali e, nel capoverso 8, fornisce una base legale per la trasmissione elettronica dei dati. Creando questa base legale si tiene conto di un'esigenza degli organi d'esecuzione e al contempo dell'attuazione della strategia «Svizzera digitale», il che determina uno snellimento delle procedure amministrative. Il requisito di una base legale previsto dall'articolo 17 LPD viene rispettato grazie a queste aggiunte.

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Abbreviazioni AD

Assicurazione contro la disoccupazione (secondo la LADI)

AELS

Associazione europea di libero scambio

AI

Assicurazione per l'invalidità (secondo la LADI)

ALC

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone («Accordo sulla libera circolazione»); RS 0.142.112.681

AP-LADI

Avamprogetto di modifica della LADI sottoposto con il rapporto esplicativo

AP-LC

Avamprogetto di modifica della LC sottoposto con il rapporto esplicativo

CE

Comunità europea

CII

Collaborazione interistituzionale

Cost.

Costituzione federale; RS 101

DEFR

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca

DFAE

Dipartimento federale degli affari esteri

DFGP

Dipartimento federale di giustizia e polizia

DFI

Dipartimento federale dell'interno

D-LADI

Disegno di modifica della LADI sottoposto con il messaggio

D-LAI

Disegno di modifica della LAI sottoposto con il messaggio

D-LC

Disegno di modifica della LC sottoposto con il messaggio

ID

Indennità di disoccupazione

II

Indennità per insolvenza (secondo la LADI)

ILR

Indennità per lavoro ridotto (secondo la LADI)

IPI

Indennità per intemperie (secondo la LADI)

LADI

Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione; RS 837.0)

LAI

Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità; RS 831.20

LC

Legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento; RS 823.11)

LPD

Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati; RS 235.1

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OADI

Ordinanza del 26 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza; RS 837.02

OIL

Organizzazione internazionale del lavoro

LOGA

Legge federale del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione; RS 172.010

PML

Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (dell'AD)

PUNS

Procedura unificata per la notifica dei salari

RS

Raccolta sistematica del diritto federale (Raccolta sistematica)

SECO

Segreteria di Stato dell'economia

SEM

Segreteria di Stato per la migrazione

SPC

Servizio pubblico di collocamento

UE

Unione europea

UFAS

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

URC

Ufficio regionale di collocamento

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