Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Disegno

(LAVS) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 agosto 20191, decreta: I La legge federale del 20 dicembre 19462 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue: Sostituzione di un'espressione Nel capoverso 1 delle disposizioni finali delle modifiche del 17 dicembre 2004, del 13 giugno 2008 e del 17 giugno 2016 «età legale del pensionamento» è sostituito con «età di riferimento».

Art. 3 cpv. 1 e 1bis 1 Gli

assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.

Per gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni. Esso dura sino alla fine del mese in cui raggiungono l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1.

1bis

Art. 4 cpv. 2 lett. b 2

Il Consiglio federale può escludere da questo calcolo: b.

1 2

i redditi provenienti da un'attività lucrativa ottenuti dopo il raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1, fino a una volta e mezzo l'importo minimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoverso 5.

FF 2019 5179 RS 831.10

2019-1681

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Art. 5 cpv. 3 lett. b 3 Per

i familiari che lavorano nell'azienda di famiglia, è considerato salario determinante soltanto quello versato in contanti: b.

dopo l'ultimo giorno del mese in cui hanno raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1.

Art. 21

Età di riferimento e rendita di vecchiaia

1 Le

persone che hanno compiuto i 65 anni (età di riferimento) hanno diritto a una rendita di vecchiaia senza riduzioni né supplementi.

2 Il

diritto alla rendita nasce il primo giorno del mese successivo al raggiungimento dell'età di riferimento. Esso si estingue con la morte dell'avente diritto.

Art. 29bis 1 La

Disposizioni generali per il calcolo della rendita

rendita è calcolata al raggiungimento dell'età di riferimento.

2 Il

calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi provenienti dall'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o per compiti assistenziali totalizzati tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato (raggiungimento dell'età di riferimento o decesso).

3 Se

ha versato contributi all'AVS dopo il raggiungimento dell'età di riferimento, l'avente diritto alla rendita può chiedere, una sola volta, che la sua rendita sia ricalcolata. Nel nuovo calcolo della rendita sono computati anche i redditi provenienti dall'attività che ha conseguito durante il periodo di contribuzione supplementare e sui quali ha pagato contributi. I contributi pagati dopo il raggiungimento dell'età di riferimento non fanno nascere il diritto a una rendita.

4 Eventuali

lacune contributive possono essere colmate con i contributi pagati dall'avente diritto alla rendita tra il raggiungimento dell'età di riferimento e i cinque anni successivi se, nel corso del medesimo periodo, questi ha:

5

a.

conseguito un reddito equivalente almeno al 40 per cento della media dei redditi provenienti dall'attività lucrativa non ripartiti conseguiti nel corso del periodo di cui al capoverso 2; e

b.

i contributi versati su questo reddito corrispondono al contributo minimo annuo.

Il Consiglio federale disciplina il computo: a.

dei mesi di contribuzione trascorsi durante l'anno di inizio del diritto alla rendita;

b.

dei periodi di contribuzione precedenti il 1° gennaio dell'anno che segue quello in cui l'assicurato ha compiuto i 20 anni;

c.

degli anni concessi in più; e

d.

dei periodi di contribuzione totalizzati dopo il raggiungimento dell'età di riferimento.

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Esso disciplina inoltre il momento in cui inizia il diritto alla rendita ricalcolata conformemente al capoverso 3.

6

Art. 29quinquies cpv. 3 lett. a, b, d ed e, nonché 4 lett. a 3I

redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune vengono ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi. La ripartizione è effettuata se: a.

entrambi i coniugi hanno raggiunto l'età di riferimento;

b.

la vedova o il vedovo raggiunge l'età di riferimento;

d.

entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità; o

e.

uno dei coniugi ha diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità e l'altro raggiunge l'età di riferimento.

Tuttavia, sottostanno alla ripartizione e all'attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti: 4

a.

tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato per il coniuge che ha per primo diritto alla rendita, fatto salvo il caso della riscossione anticipata della rendita secondo l'articolo 40; e

Art. 29sexies cpv. 3, secondo periodo 3 ... Tuttavia, la ripartizione interessa unicamente gli accrediti acquisiti durante il periodo tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede il raggiungimento dell'età di riferimento da parte del coniuge più anziano.

Art. 29septies cpv. 6, secondo periodo 6 ...Tuttavia, la ripartizione interessa unicamente gli accrediti acquisiti durante il periodo tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede il raggiungimento dell'età di riferimento da parte del coniuge più anziano.

Art. 34bis

1a. Misura compensativa per le donne della generazione di transizione che non anticipano la riscossione della rendita

1 In

deroga all'articolo 34 capoverso 2, per le donne della generazione di transizione che non anticipano la riscossione della rendita di vecchiaia sono applicabili le disposizioni seguenti: a.

se il reddito annuo medio determinante è inferiore o uguale all'importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 36, la parte fissa della rendita equivale all'importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 671/1000 e la parte variabile equivale al reddito annuo medio determinante moltiplicato per 2738/100 000;

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b.

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se il reddito annuo medio determinante è superiore all'importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 36, la parte fissa della rendita equivale all'importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 1314/1000 e la parte variabile equivale al reddito annuo medio determinante moltiplicato per 953/100 000.

Appartengono alla generazione di transizione le donne che raggiungono l'età di riferimento nei nove anni successivi all'entrata in vigore della presente disposizione.

2

3I

capoversi 1 e 2 non sono applicabili per il calcolo delle rendite per superstiti di cui agli articoli 36 e 37 e delle rendite d'invalidità secondo la LAI3.

Art. 35 cpv. 1 e 3, secondo periodo La somma delle due rendite per coniugi ammonta al massimo al 150 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia se: 1

a.

entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita di vecchiaia o a una percentuale di essa;

b.

uno dei coniugi ha diritto a una rendita di vecchiaia o a una percentuale di essa e l'altro a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità.

... Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare la riduzione della somma delle rendite accordate agli assicurati con durata di contribuzione incompleta o che percepiscono solo una percentuale della rendita.

3

Art. 35ter cpv. 2 In caso di rinvio di una percentuale della rendita di vecchiaia in virtù dell'articolo 39 capoverso 1, la rendita per figli è rinviata nella stessa misura percentuale.

2

Titolo prima dell'art. 39

IV. Riscossione flessibile della rendita Art. 39

Rinvio della rendita di vecchiaia

Chi ha diritto a una rendita di vecchiaia può rinviare, di un anno almeno e di cinque anni al massimo, l'inizio della riscossione della totalità della rendita o di una percentuale di essa compresa tra il 20 e l'80 per cento. Durante tale periodo può chiedere la revoca del rinvio in qualsiasi momento, con effetto all'inizio del mese successivo.

1

Chi ha rinviato la riscossione di una percentuale della rendita può chiedere, una sola volta, la riduzione di tale percentuale. L'aumento della percentuale è escluso.

2

La rendita di vecchiaia rinviata, o la sua percentuale, è aumentata del controvalore attuariale delle prestazioni rinviate.

3

3

RS 831.20

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Il Consiglio federale stabilisce in modo uniforme le aliquote d'aumento e definisce la procedura. Può escludere il rinvio per certi generi di rendite. Riesamina le aliquote d'aumento almeno ogni dieci anni.

4

Art. 40

Riscossione anticipata della rendita di vecchiaia

Chi adempie le condizioni per l'ottenimento di una rendita di vecchiaia può, dal compimento dei 62 anni, anticipare la riscossione della totalità della rendita o di una percentuale di essa compresa tra il 20 e l'80 per cento. Può chiedere la riscossione anticipata della rendita in qualsiasi momento, con effetto all'inizio del mese successivo. La riscossione anticipata vale soltanto per le prestazioni future. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare la possibilità di revocare la riscossione anticipata in caso di concessione a posteriori di una rendita d'invalidità.

1

Chi ha anticipato la riscossione di una percentuale della rendita può chiedere, una sola volta, l'aumento di tale percentuale. L'aumento vale soltanto per le prestazioni future. Non può essere revocato.

2

Durante il periodo di riscossione anticipata della rendita non sono versate rendite per figli.

3

In deroga all'articolo 29ter capoverso 1, in caso di riscossione anticipata della rendita la durata di contribuzione non è considerata completa. La rendita anticipata è calcolata in base al numero di anni di contribuzione totalizzati fino all'inizio della riscossione anticipata e corrisponde a una rendita parziale con durata di contribuzione incompleta.

4

Il calcolo della rendita anticipata è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi provenienti dall'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o per compiti assistenziali tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede l'inizio della riscossione anticipata della totalità della rendita o di una percentuale di essa. Al raggiungimento dell'età di riferimento la rendita è ricalcolata secondo l'articolo 29bis capoversi 1 e 2.

5

Art. 40a

Riduzione della rendita di vecchiaia in caso di riscossione anticipata

La rendita di vecchiaia anticipata è ridotta del controvalore attuariale della prestazione anticipata.

1

Il Consiglio federale stabilisce in modo uniforme le aliquote di riduzione in base a principi attuariali e definisce la procedura. Riesamina le aliquote di riduzione almeno ogni dieci anni.

2

Art. 40b

Combinazione di riscossione anticipata e rinvio della rendita di vecchiaia

Chi anticipa la riscossione di una percentuale della rendita di vecchiaia può rinviare la riscossione della percentuale restante al massimo fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento.

1

La percentuale di rendita rinviata non può essere ridotta se la percentuale di rendita anticipata è stata aumentata durante il periodo di riscossione anticipata.

2

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Art. 40c

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Aliquote di riduzione per le donne della generazione di transizione in caso di riscossione anticipata della rendita di vecchiaia

In caso di riscossione anticipata della rendita di vecchiaia, per le donne della generazione di transizione di cui all'articolo 34bis capoverso 2 sono applicabili le aliquote di riduzione seguenti: Anni di anticipa- Aliquota di riduzione in %, se il reddito annuo zione medio determinante è inferiore o uguale al quadruplo dell'importo minimo della rendita di vecchiaia annua secondo l'articolo 34

Aliquota di riduzione in %, se il reddito annuo medio determinante è superiore al quadruplo dell'importo minimo della rendita di vecchiaia annua secondo l'articolo 34

1

0

2

2

3,5

4

3

5

6,8

Art. 43bis cpv. 1 e 4 Hanno diritto all'assegno per grandi invalidi le persone che percepiscono la totalità della rendita di vecchiaia o i beneficiari di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA4) in Svizzera, che presentano una grande invalidità (art. 9 LPGA) di grado elevato, medio o lieve.

1

Chi, fino alla fine del mese in cui raggiunge l'età di riferimento o fino al momento in cui anticipa la riscossione della totalità della rendita, ha beneficiato di un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione per l'invalidità riceve un assegno d'importo per lo meno uguale a quello ricevuto fino ad allora.

4

Art. 43ter

Contributo per l'assistenza

Chi, fino alla fine del mese in cui raggiunge l'età di riferimento o fino al momento in cui anticipa la riscossione della totalità della rendita, ha beneficiato di un contributo per l'assistenza dell'assicurazione per l'invalidità continua a ricevere un contributo d'importo pari al massimo a quello ricevuto fino ad allora. Al diritto al contributo per l'assistenza e alla sua entità si applicano per analogia gli articoli 42quater­42octies LAI5.

Art. 44 cpv. 2 Le rendite il cui importo non supera il 20 per cento della rendita minima completa sono versate, in deroga all'articolo 19 capoversi 1 e 3 LPGA6, una volta all'anno.

L'avente diritto può chiedere un versamento mensile.

2

4 5 6

RS 830.1 RS 831.20 RS 830.1

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Art. 64 cpv. 2bis, primo periodo 2bis Gli

assicurati che cessano di esercitare un'attività lucrativa prima di raggiungere l'età di riferimento restano affiliati quali persone senza attività lucrativa alla cassa di compensazione precedentemente competente, se hanno raggiunto il limite d'età richiesto; il Consiglio federale fissa questo limite d'età. ...

Art. 64a, primo periodo La fissazione e il versamento delle rendite per coniugi incombono alla cassa di compensazione che deve versare la rendita del coniuge che riscuote per primo la rendita di vecchiaia; è fatto salvo l'articolo 62 capoverso 2. ...

Art. 102 cpv. 1 lett. b, c, e ed f Le prestazioni dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti sono finanziate con: 1

b.

Concerne soltanto il testo tedesco

c.

i redditi del patrimonio del Fondo di compensazione AVS;

e.

gli introiti risultanti dall'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto secondo l'articolo 130 capoversi 3 e 3ter Cost. destinati all'assicurazione medesima;

f.

il prodotto della tassa sulle case da gioco.

Art. 103

Contributo della Confederazione

Il contributo della Confederazione ammonta al 20,2 per cento delle uscite annue dell'assicurazione; da questo importo è dedotto il contributo all'assegno per grandi invalidi secondo l'articolo 102 capoverso 2.

Art. 104

Finanziamento del contributo della Confederazione

Il contributo della Confederazione è finanziato anzitutto con i proventi dell'imposizione sul tabacco e sulle bevande distillate.

1

2

L'importo residuo è coperto con le risorse generali.

Titolo prima dell'art. 111 e art. 111 Abrogati

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II

Disposizioni transitorie della modifica del ... (Stabilizzazione dell'AVS) a. Età di riferimento delle donne L'età di riferimento è di: a.

64 anni per le donne nate nel [anno di entrata in vigore della modifica ­ 64] o anteriormente;

b.

64 anni e tre mesi per le donne nate nel [anno di entrata in vigore della modifica + 1 ­ 64];

c.

64 anni e sei mesi per le donne nate nel [anno di entrata in vigore della modifica + 2 ­ 64];

d.

64 anni e nove mesi per le donne nate nel [anno di entrata in vigore della modifica + 3 ­ 64];

e.

65 anni per le donne nate nel [anno di entrata in vigore della modifica + 4 ­ 64] o successivamente.

b. Computo dei contributi pagati dopo il raggiungimento dell'età di riferimento Le persone che al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... non hanno ancora compiuto 70 anni e hanno totalizzato periodi di contribuzione dopo l'età di 65 anni possono chiedere che la loro rendita venga ricalcolata secondo l'articolo 29bis capoversi 3 e 4.

c. Aliquote di riduzione per le donne in caso di riscossione anticipata della rendita di vecchiaia Alle rendite di vecchiaia delle donne la cui riscossione anticipata è in corso al momento dell'entrata in vigore dell'articolo 40c rimane applicabile il diritto previgente per tutto il periodo di riscossione anticipata. Al momento in cui l'assicurata raggiunge l'età di riferimento la rendita di vecchiaia è ricalcolata secondo l'articolo 29bis, tenendo conto delle aliquote di riduzione previste all'articolo 40c.

III La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

IV 1 La 2 Il

presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3 Gli

articoli 34bis e 40c entrano in vigore un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge e hanno una durata di validità di nove anni.

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Allegato (cifra III)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice civile7 Sostituzione di un'espressione Negli articoli 124, titolo marginale e capoverso 1 nonché 124a, titolo marginale e capoverso 1 «età di pensionamento» è sostituito con «età di riferimento».

Art. 89a cpv. 6 n. 2a 6 Per

le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e soggiacciono alla legge del 17 dicembre 19938 sul libero passaggio (LFLP) si applicano inoltre le seguenti disposizioni della legge federale del 25 giugno 19829 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) concernenti: 2a. la riscossione della prestazione di vecchiaia (art. 13 cpv. 2, 13a e 13b),

2. Legge federale del 19 giugno 195910 sull'assicurazione per l'invalidità Art. 10 cpv. 3 Il diritto si estingue nel momento in cui l'assicurato anticipa la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS11, ma al più tardi alla fine del mese in cui raggiunge l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS.

3

Art. 22 cpv. 4, secondo periodo ... Il diritto si estingue nel momento in cui l'assicurato anticipa la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS12, ma al 4

7 8 9 10 11 12

RS 210 RS 831.42 RS 831.40 RS 831.20 RS 831.10 RS 831.10

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più tardi alla fine del mese in cui raggiunge l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS.

Art. 30

Estinzione del diritto

Il diritto alla rendita si estingue nel momento in cui l'assicurato: a.

anticipa la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS13, salvo se l'anticipazione è avvenuta dopo la richiesta di prestazioni dell'assicurazione invalidità e prima della concessione di una rendita d'invalidità;

b.

acquisisce il diritto a una rendita di vecchiaia poiché ha raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS;

c.

decede.

Art. 42 cpv. 4 e 4bis L'assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita. A partire dal compimento del primo anno di età, l'inizio del diritto è retto dall'articolo 28 capoverso 1.

4

4bis

Il diritto all'assegno per grandi invalidi si estingue al più tardi alla fine del mese:

a.

che precede quello in cui l'assicurato anticipa la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS14; o

b.

in cui l'assicurato raggiunge l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS.

Art. 42septies cpv. 3 lett. b 3

Il diritto si estingue nel momento in cui l'assicurato: b.

anticipa la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS15 o raggiunge l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS; o

Art. 47 cpv. 3 Le rendite il cui importo non supera il 20 per cento della rendita minima completa sono versate, in deroga all'articolo 19 capoversi 1 e 3 LPGA, una volta all'anno.

L'avente diritto può chiedere un versamento mensile.

3

Art. 74 cpv. 2 I sussidi continuano a essere versati se gli invalidi interessati raggiungono l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS16.

2

13 14 15

RS 831.10 RS 831.10 RS 831.10

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3. Legge federale del 6 ottobre 200617 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Art. 4 cpv. 1 lett. abis, aquater e b n. 2 Le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA18) hanno diritto a prestazioni complementari se: 1

abis. hanno diritto a una rendita vedovile dell'AVS e non hanno ancora raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 194619 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS); aquater. hanno diritto a una rendita per orfani dell'AVS; b.

avrebbero diritto a una rendita dell'AVS se: 2. la persona deceduta avesse compiuto tale periodo di contribuzione, e, quali persone vedove, non hanno ancora raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 LAVS;

Art. 11 cpv. 1 lett. dbis e 1ter 1

Sono computati come reddito: dbis. la totalità della rendita, anche se solo una percentuale di essa è rinviata in virtù dell'articolo 39 capoverso 1 LAVS20 oppure anticipata in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS;

Chi anticipa la riscossione di una percentuale della rendita di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS e nel contempo ha diritto a prestazioni dell'AI secondo gli articoli 10 e 22 non è considerato beneficiario di una rendita di vecchiaia per il computo della sostanza netta secondo il capoverso 1 lettera c.

1ter

Art. 13 cpv. 3 Il contributo della Confederazione è finanziato anzitutto con i proventi a destinazione vincolata dell'imposizione sul tabacco e sulle bevande distillate. L'importo residuo è coperto con le risorse generali.

3

16 17 18 19 20

RS 831.10 RS 831.30 RS 830.1 RS 831.10 RS 831.10

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4. Legge federale del 25 giugno 198221 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Sostituzione di espressioni Negli articoli 10 capoverso 2 lettera a, 14 capoverso 2, 15 capoverso 1 lettera a, 24 capoverso 3 lettera b, 33b, rubrica, 34a capoverso 4, 36 capoverso 1 e 41 capoverso 3 «età ordinaria di pensionamento» è sostituito con «età di riferimento».

1

Negli articoli 14 capoverso 1 e 31 «età che dà diritto alla rendita» è sostituito con «età di riferimento».

2

Nell'articolo 33a capoverso 2 «età ordinaria di pensionamento stabilita dal regolamento» è sostituito con «età di riferimento regolamentare».

3

Nell'articolo 49 capoverso 1 «età del pensionamento» è sostituito con «età di riferimento».

4

Nell'articolo 60a capoverso 2 «età di pensionamento» è sostituito con «età di riferimento».

5

Art. 13

Età di riferimento, limiti d'età per la riscossione anticipata e il rinvio della rendita

L'età di riferimento della previdenza professionale corrisponde all'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS22.

1

L'assicurato può anticipare la riscossione della prestazione di vecchiaia a partire dal compimento dei 62 anni e rinviarla fino al compimento dei 70 anni.

2

3 Nel

rispetto dell'articolo 1 capoverso 3, gli istituti di previdenza possono prevedere un'età di riscossione inferiore.

Art. 13a

Riscossione parziale della prestazione di vecchiaia

L'assicurato può riscuotere la prestazione di vecchiaia sotto forma di rendita in modo scaglionato; sono ammessi fino a tre scaglioni. L'istituto di previdenza ne può autorizzare più di tre.

1

In caso di riscossione della prestazione di vecchiaia sotto forma di capitale sono ammessi al massimo tre versamenti. Questo vale anche nel caso in cui il salario percepito presso un datore di lavoro sia assicurato presso più istituti di previdenza.

2

Il primo versamento deve ammontare almeno al 20 per cento della prestazione di vecchiaia. L'istituto di previdenza può autorizzare una quota minima inferiore.

3

L'istituto di previdenza può stabilire nel suo regolamento che, se il salario annuo residuo scende al di sotto dell'importo regolamentare necessario per l'assicurazione, va riscossa la totalità della prestazione di vecchiaia.

4

21 22

RS 831.40 RS 831.10

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Art. 13b

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Condizioni per la riscossione anticipata e il rinvio della prestazione di vecchiaia

La quota della prestazione di vecchiaia riscossa prima del raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare non può superare la quota della riduzione del salario.

1

L'assicurato può rinviare la riscossione della prestazione di vecchiaia soltanto fino alla cessazione dell'attività lucrativa, ma al più tardi fino al compimento dei 70 anni.

2

Art. 17 cpv. 1, secondo periodo ... La rendita per i figli è calcolata secondo le norme applicabili alla rendita di vecchiaia.

1

Art. 21 cpv. 1 Alla morte dell'assicurato, la rendita vedovile ammonta al 60 per cento e la rendita per orfani al 20 per cento della rendita intera d'invalidità o, durante il periodo di rinvio della riscossione della prestazione di vecchiaia, della rendita di vecchiaia cui l'assicurato avrebbe avuto diritto.

1

Art. 37 cpv. 2 L'assicurato può chiedere che un quarto del suo avere di vecchiaia determinante per il calcolo delle prestazioni di vecchiaia effettivamente percepite (art. 13­13b) gli sia versato come liquidazione in capitale.

2

Art. 49 cpv. 2 n. 2 2 Se

un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla previdenza più estesa si applicano soltanto le prescrizioni concernenti: 2.

la riscossione della prestazione di vecchiaia (art. 13 cpv. 2, 13a e 13b),

Art. 79b cpv. 2 2 Il

Consiglio federale disciplina il riscatto per le persone che: a.

fino al momento in cui fanno valere la possibilità del riscatto, non sono mai state affiliate a un istituto di previdenza;

b.

ricevono o hanno ricevuto prestazioni della previdenza professionale.

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5. Legge del 17 dicembre 199323 sul libero passaggio Sostituzione di espressioni Nell'articolo 2 capoverso 1bis «età ordinaria di pensionamento» è sostituito con «età di riferimento».

1

Nell'articolo 16 capoverso 5 «limite d'età ordinario previsto nel regolamento» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «età di riferimento regolamentare».

2

Nell'articolo 17 capoverso 2 lettere a, b e c «limite ordinario d'età» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «età di riferimento».

3

Nell'articolo 22e capoverso 2 «età del pensionamento» è sostituito con «età di riferimento».

4

Art. 8 cpv. 3 e 4 In caso di libero passaggio, per le persone che ricevono o hanno ricevuto una prestazione di vecchiaia oppure ricevono una rendita a causa di un'invalidità parziale, l'istituto di previdenza deve comunicare al nuovo istituto di previdenza o di libero passaggio le informazioni sulle prestazioni di vecchiaia e d'invalidità percepite, necessarie per: 3

a.

calcolare le possibilità di riscatto o il salario da assicurare obbligatoriamente; e

b.

garantire il rispetto del numero massimo di versamenti ammessi in caso di riscossione sotto forma di capitale (art. 13a cpv. 2 LPP).

In caso di trasferimento della prestazione di libero passaggio a un nuovo istituto di previdenza o di libero passaggio, l'istituto di libero passaggio deve trasmettere al medesimo le informazioni di cui al capoverso 3.

4

Art. 24f, secondo periodo ... L'obbligo di conservazione si estingue quando l'assicurato ha compiuto 80 anni.

6. Legge federale del 20 marzo 198124 sull'assicurazione contro gli infortuni Sostituzione di un'espressione Negli articoli 18 capoverso 1 e 20 capoverso 2ter «età ordinaria di pensionamento» è sostituito con «età di riferimento».

23 24

RS 831.42 RS 832.20

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Art. 20 cpv. 2, secondo e terzo periodo ... La rendita complementare è fissata quando concorre per la prima volta con la rendita AI o con la rendita AVS. Viene adeguata se la rendita AVS è modificata in seguito a una riscossione anticipata o a un rinvio oppure se sono modificate le parti di rendita AI o AVS destinate ai familiari.

2

Art. 22

Revisione della rendita

In deroga all'articolo 17 capoverso 1 LPGA25, la rendita non può più essere riveduta dal mese in cui l'avente diritto anticipa la riscossione della totalità della rendita AVS in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 194626 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), ma al più tardi dal momento in cui lo stesso raggiunge l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS.

Art. 31 cpv. 4, terzo e quarto periodo ... La rendita complementare è fissata quando concorre per la prima volta con la rendita AI o con la rendita AVS. Viene adeguata se la rendita AVS è modificata in seguito a una riscossione anticipata o a un rinvio oppure se cambia la cerchia dei beneficiari di rendite AI o AVS.

4

7. Legge federale del 19 giugno 199227 sull'assicurazione militare Art. 41 cpv. 1, secondo periodo ... Il Consiglio federale designa nell'ordinanza i casi in cui non può essere assegnata una rendita permanente, segnatamente quando l'assicurato ha raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 194628 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

1

Art. 43 cpv. 1 Mediante ordinanza, il Consiglio federale adegua integralmente all'indice dei salari nominali determinato dall'Ufficio federale di statistica: 1

25 26 27 28 29

a.

le rendite accordate per una durata indeterminata agli assicurati che non hanno ancora raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS29;

b.

le rendite dei coniugi e degli orfani degli assicurati deceduti che, al momento dell'adeguamento, non avrebbero ancora raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS.

RS 831.1 RS 831.10 RS 833.1 RS 831.10 RS 831.10

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Art. 47 cpv. 1 Dal momento in cui l'assicurato anticipa la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS30, ma al più tardi dal raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS, la rendita d'invalidità accordatagli per una durata indeterminata è pagata come rendita di vecchiaia ed è calcolata in base alla metà del guadagno annuo determinante la rendita (art. 28 cpv. 4).

1

Art. 51 cpv. 4 Se un assicurato che beneficiava di una rendita d'invalidità o di vecchiaia dell'assicurazione militare muore dopo aver raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS31, per il calcolo della rendita per superstiti è determinante il guadagno annuo che era servito da base al calcolo della rendita d'invalidità. Se un assicurato che non beneficiava di una rendita d'invalidità o di vecchiaia dell'assicurazione militare muore dopo aver raggiunto l'età di riferimento, non sussiste nessun diritto a una rendita per superstiti.

4

8. Legge del 25 settembre 195232 sulle indennità di perdita di guadagno Art. 1a cpv. 4bis Il diritto a un'indennità si estingue con la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, ma al più tardi al compimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 194633 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

4bis

9. Legge del 25 giugno 198234 sull'assicurazione contro la disoccupazione Art. 2 cpv. 2 lett. c 2

Sono esonerati dall'obbligo di pagare i contributi: c.

i lavoratori, dalla fine del mese in cui raggiungono l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS;

Art. 8 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e lett. d 1

L'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, se:

30 31 32 33 34

RS 831.10 RS 831.10 RS 834.1 RS 831.10 RS 837.0

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d.

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ha terminato la scuola dell'obbligo e non ha ancora raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS35;

Art. 13 cpv. 3 Abrogato Art. 18c cpv. 1 Le prestazioni di vecchiaia dell'AVS e della previdenza professionale sono dedotte dall'indennità di disoccupazione.

1

Art. 27 cpv. 3 Il Consiglio federale può aumentare di 120 unità al massimo il numero di indennità giornaliere e prolungare di due anni al massimo il termine quadro per la riscossione per gli assicurati divenuti disoccupati durante gli ultimi quattro anni precedenti il raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS36 e il cui collocamento risulta generalmente impossibile o molto difficile per motivi inerenti al mercato del lavoro.

3

35 36

RS 831.10 RS 831.10

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