Esecuzione della legge federale sulla formazione professionale Conformemente all'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (RS 412.10) e agli articoli 25 e 26 della relativa ordinanza d'esecuzione del 19 novembre 2003 (RS 412.101) l'organo responsabile dell'esame professionale di «accompagnatrice/accompagnatore in montagna» (OREPAM), composto dai seguenti membri: l'«Association Suisse des Accompagnateurs en Montagne (ASAM)», l'«Association Suisse des Guides de Montagne (ASGM)», il «Verband Bündner Wanderleiter (BWL)» e l'Associazione Operatori Turistici di Montagna (OTM), ha presentato un disegno di modifica di regolamento concernente l'esame professionale di accompagnatore in montagna con attestato professionale federale / accompagnatrice in montagna con attestato professionale federale.

Conformemente all'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (RS 412.10) e agli articoli 25 e 26 della relativa ordinanza d'esecuzione del 19 novembre 2003 (RS 412.101), la Federazione svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali (FIAS) ha presentato un disegno di regolamento concernente l'esame professionale superiore di esperto diplomato in materia di assicurazione sociale / esperta diplomata in materia di assicurazione sociale.

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione, Einsteinstrasse 2, 3003 Berna, tiene tali disegni a disposizione degli interessati e ha stabilito un termine d'opposizione di 30 giorni.

12 febbraio 2019

2019-0336

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione

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FF 2019

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