Direttive del Consiglio federale per l'analisi d'impatto della regolamentazione applicabile ai progetti legislativi della Confederazione (Direttive AIR) del 6 dicembre 2019

Il Consiglio federale svizzero emana le seguenti direttive:

1 1.1

Disposizioni generali Oggetto, scopo e principio

Le presenti direttive disciplinano l'applicazione dell'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR) e la sua integrazione nei processi legislativi della Confederazione.

1

2

Mirano a garantire un'applicazione semplice, tempestiva e uniforme dell'AIR.

L'entità dell'analisi deve essere proporzionata all'importanza economica del progetto legislativo.

3

1.2

Destinatari e campo d'applicazione

Le presenti direttive sono destinate a tutte le unità dell'Amministrazione federale responsabili dell'elaborazione di atti normativi della Confederazione.

1

2

Si applicano a tutti i progetti legislativi di qualsiasi livello della Confederazione.

1.3

AIR

L'AIR è uno strumento che permette di esaminare e di presentare le ripercussioni economiche dei progetti legislativi della Confederazione. Prende in considerazione anche le ripercussioni ambientali e sociali. Le ripercussioni devono essere analizzate e presentate sotto il profilo economico (in particolare costi, benefici, effetti distributivi).

1

Nell'ambito dell'AIR, un progetto viene sottoposto a un esame sistematico sulla base dei punti di cui al numero 2.

2

2019-3322

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L'AIR contribuisce a creare basi decisionali fondate sui fatti e a elaborare una legislazione di qualità.

3

1.4 1

Quick check

Il quick check è una verifica rapida vincolante dei punti da esaminare nell'AIR.

Serve a determinare in una fase precoce del processo legislativo l'entità dell'analisi da effettuare e a definire le esigenze in materia di dati.

2

2

Punti da esaminare

Nel quadro di un progetto legislativo, nell'AIR vanno esaminati i cinque punti seguenti: 1

­

punto 1: necessità e possibilità d'intervento dello Stato;

­

punto 2: opzioni d'intervento alternative;

­

punto 3: conseguenze per i singoli gruppi della società;

­

punto 4: conseguenze per l'insieme dell'economia;

­

punto 5: aspetti pratici dell'esecuzione.

Questi cinque punti devono essere trattati nei rapporti esplicativi e nei messaggi e presentati conformemente alla Guida alla redazione dei messaggi del Consiglio federale1.

2

La lista di controllo AIR del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)2 precisa il contenuto dei punti da esaminare.

3

4

Il DEFR illustra in un manuale3 il metodo e la procedura da applicare nell'AIR.

3 3.1

Realizzazione ed entità dell'AIR Quick check

Il quick check è obbligatorio per tutti i progetti che rientrano nel campo d'applicazione delle presenti direttive.

1

Le unità amministrative eseguono il quick check basandosi sul corrispondente modulo del DEFR4.

2

1

2 3 4

La Guida si trova sul sito della Cancelleria federale all'indirizzo www.bk.admin.ch > Documentazione > Lingue > Strumenti per la redazione e traduzione > Documentazione per la redazione di testi ufficiali.

La lista di controllo si trova sul sito della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) all'indirizzo www.seco.admin.ch/rfa.

Il manuale si trova sul sito della SECO all'indirizzo www.seco.admin.ch/rfa.

Il modulo si trova sul sito della SECO all'indirizzo www.seco.admin.ch/rfa.

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L'unità amministrativa responsabile effettua il quick check il prima possibile nell'ambito del processo legislativo.

3

Il modulo del quick check compilato va allegato alla documentazione per la prima consultazione degli uffici relativa a un progetto di atto normativo. Le unità amministrative interessate possono pronunciarsi sui risultati del quick check nell'ambito della consultazione degli uffici e della procedura di corapporto.

4

Il dipartimento responsabile si pronuncia sui risultati del quick check e sulla necessità ed entità di un'AIR nell'ambito delle proposte trasmesse al Consiglio federale e nei documenti interlocutori.

5

3.2

AIR

La realizzazione dell'AIR spetta in linea di massima all'unità amministrativa responsabile. Può effettuare l'analisi essa stessa o commissionare uno studio esterno all'Amministrazione.

1

L'entità dell'AIR dipende dall'importanza economica attribuita al progetto in base al quick check.

2

Per i progetti che hanno ripercussioni da medie a grandi per l'insieme dell'economia o per singoli gruppi della società dovrebbe essere effettuata un'AIR approfondita. Tale analisi rientra nella responsabilità congiunta dell'unità amministrativa responsabile e della SECO. Le AIR approfondite vengono inserite negli obiettivi annuali del Consiglio federale. Dopo aver preso conoscenza dei risultati del quick check, il Consiglio federale si pronuncia esplicitamente sulla necessità di un'AIR approfondita nella relativa decisione. Nelle AIR approfondite devono essere effettuate, nella misura del possibile, stime quantitative dei costi e dei benefici.

3

Per i progetti che causano costi supplementari legati alla regolamentazione a più di 1000 imprese o importanti oneri a determinati settori, nell'ambito dell'AIR devono essere effettuate stime quantitative di tali costi, presentate in maniera standardizzata conformemente alla Guida alla redazione dei messaggi del Consiglio federale («costi esplicitamente menzionati»). La SECO fornisce le basi metodologiche per stimare i costi della regolamentazione5.

4

I risultati dell'AIR sono integrati nelle proposte al Consiglio federale, nei rapporti esplicativi, nei messaggi e nelle spiegazioni di voto del Consiglio federale. La decisione di non realizzare un'AIR o di non indicare determinate ripercussioni deve essere motivata nelle proposte al Consiglio federale, nei rapporti esplicativi e nei messaggi.

5

I rapporti AIR sono menzionati nei rapporti esplicativi e nei messaggi con l'indicazione della fonte.

6

5

Disponibili sul sito della SECO all'indirizzo www.seco.admin.ch/rfa.

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4 4.1

Disposizioni finali Abrogazione di altre direttive

Le direttive del Consiglio federale del 15 settembre 19996 concernenti la presentazione delle conseguenze per l'economia dei progetti di atti normativi federali sono abrogate.

4.2

Entrata in vigore

Le presenti direttive entrano in vigore il 1° febbraio 2020.

6 dicembre 2019

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

6

FF 2000 888, in particolare pag. 932

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