Decisione generale concernente l'impiego di Rimi 101 (W-5513) del 13 novembre 2019

L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) constata: Con la decisione generale del 26 giugno 2019 concernente l'utilizzo di prodotti fitosanitari con i principi attivi Clorpirifos e Clorpirifos-metile e visto l'articolo 67 dell'ordinanza del 12 maggio 2010 sui prodotti fitosanitari, l'UFAG ha vietato l'impiego del prodotto fitosanitario Rimi 101 contenente Clorpirifos a partire dal 1° agosto 2019, revocando l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso contro tale decisione.

Il Tribunale amministrativo federale, su ricorso, ha ripristinato l'effetto sospensivo.

Le parti coinvolte nella procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale, ovvero Sintagro AG, Greenpeace Svizzera, WWF Svizzera e l'UFAG, nel quadro di una transazione giudiziaria hanno convenuto che l'impiego di Rimi 101 (W-5513) per le colture barbabietola da foraggio e da zucchero nonché mais sarà ancora consentito fino al 30 giugno 2020 secondo le condizioni vigenti finora e che il divieto generale di utilizzo entrerà in vigore il 1° luglio 2020.

L'Ufficio federale dell'agricoltura decide: 1.

Il punto 1 del dispositivo della decisione generale del 26 giugno 2019 concernente l'utilizzo di prodotti fitosanitari con i principi attivi Clorpirifos e Clorpirifos-metile, per quanto concerne il prodotto Rimi 101 (W-5513), è abrogato.

2.

L'impiego di Rimi 101 (W-5513) è consentito ancora fino al 30 giugno 2020 per le colture barbabietola da foraggio e da zucchero nonché mais secondo le condizioni vigenti finora.

3.

L'impiego di Rimi 101 (W-5513) per altre colture è vietato con effetto immediato.

4.

L'impiego di Rimi 101 è vietato per tutte le colture dal 1° luglio 2020.

Rimedi giuridici La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo entro 30 giorni dalla notifica. L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi

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di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentate; deve essere inoltrato in duplice esemplare, allegando la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.

26 novembre 2019

Ufficio federale dell'agricoltura: La direttrice supplente, Andrea Leute

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