Decisione generale della Commissione federale delle case da gioco (CFCG) concernente la limitazione dell'accesso alle offerte di gioco in linea non autorizzate in Svizzera del 15 ottobre 2019

La Commissione federale delle case da gioco (CFCG), visti gli articoli 86 segg. della legge federale del 29 settembre 20171 sui giochi in denaro (LGD), decide: L'accesso ai giochi in denaro in linea che non sono autorizzati in Svizzera deve essere bloccato dai fornitori di servizi di telecomunicazione conformemente all'articolo 86 capoversi 1­4 LGD.

I domini da bloccare possono essere consultati sulla lista nera relativa alle offerte che rientrano nella competenza della Commissione federale delle case da gioco. L'elenco aggiornato č consultabile online (www.esbk.admin.ch/esbk/it/home/ illegalesspiel/zugangssperren.html).

Rimedi giuridici La presente decisione puņ essere impugnata mediante opposizione scritta entro 30 giorni dalla sua notificazione e indirizzata alla Commissione federale delle case da gioco (CFCG), Eigerplatz 1, 3003 Berna (art. 87 cpv. 2 e art. 88 cpv. 3 LGD).

L'opposizione deve contenere le conclusioni, i motivi ed i mezzi di prova e la firma dell'opponente o del suo rappresentante.

15 ottobre 2019

Commissione federale delle case da gioco: Il direttore, Jean-Marie Jordan

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RS 935.51

5710

2019-3439