Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il ramo pittura e gessatura Modifica dell'11 aprile 2019 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il ramo pittura e gessatura, allegato ai decreti del Consiglio federale del 19 settembre 2016 e del 23 marzo 20181, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Art. 9, 9.3 e 9.4 9.3
(Salari)
Salari base (salari minimi) I salari base ...
1
Categoria salariale
Pittori Fr.
Gessatori Fr.
V Capi operai A Lavoratori qualificati con certificato dopo 3 anni di esperienza professionale B Lavoratori qualificati C Manovali D Estranei al ramo Giovani lavoratori AFC nel 1° anno post-tirocinio Giovani lavoratori AFC nel 2° anno post-tirocinio Giovani lavoratori AFC nel 3° anno post-tirocinio Giovani lavoratori CFP nel 1° anno post-tirocinio Giovani lavoratori CFP nel 2° anno post-tirocinio Giovani lavoratori CFP nel 3° anno post-tirocinio
5 534.
5 746.
4 841. 4 457. 4 269. 3 987. 4 141. 4 376. 4 640. 3 794. 4 016. 4 236.
5 057. 4 631. 4 430. 4 098. 4 303. 4 537. 4 856. 3 937. 4 172. 4 402.
FF 2016 6513, 2018 1625
2019-1147
2627
FF 2019
...
Le disposizioni salariali delle categorie B, C, e D sono generalmente applicabili solo ai lavoratori che hanno già compiuto 18 anni.
...
Per i lavoratori con capacità lavorative ridotte, d'intesa con la Commissione professionale paritetica regionale o, in mancanza d'essa, d'intesa von la Commissione professionale paritetica centrale, è possibile discostarsi dai salari base. In tal caso, dopo un attento esame, la Commissione professionale paritetica competente provvederà a fissare un nuovo salario minimo.
9.4
Aumenti salariali I salari effettivamente pagati (salario lordo = salario prima di ogni deduzione) a tutti i lavoratori assoggettati ... saranno aumentati generalmente di 46 franchi al mese per tutte le categorie di pittori e di 48 franchi al mese per tutte le categorie di gessatori.
II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2019, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 9.4 del CCL.
III Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2019 e ha effetto sino al 31 marzo 2020.
11 aprile 2019
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
2628