Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il ramo pittura e gessatura Modifica dell'11 aprile 2019 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il ramo pittura e gessatura, allegato ai decreti del Consiglio federale del 19 settembre 2016 e del 23 marzo 20181, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Art. 9, 9.3 e 9.4 9.3

(Salari)

Salari base (salari minimi) I salari base ...

1

Categoria salariale

Pittori Fr.

Gessatori Fr.

V Capi operai A Lavoratori qualificati con certificato dopo 3 anni di esperienza professionale B Lavoratori qualificati C Manovali D Estranei al ramo Giovani lavoratori AFC nel 1° anno post-tirocinio Giovani lavoratori AFC nel 2° anno post-tirocinio Giovani lavoratori AFC nel 3° anno post-tirocinio Giovani lavoratori CFP nel 1° anno post-tirocinio Giovani lavoratori CFP nel 2° anno post-tirocinio Giovani lavoratori CFP nel 3° anno post-tirocinio

5 534.­

5 746.­

4 841.­ 4 457.­ 4 269.­ 3 987.­ 4 141.­ 4 376.­ 4 640.­ 3 794.­ 4 016.­ 4 236.­

5 057.­ 4 631.­ 4 430.­ 4 098.­ 4 303.­ 4 537.­ 4 856.­ 3 937.­ 4 172.­ 4 402.­

FF 2016 6513, 2018 1625

2019-1147

2627

FF 2019

...

Le disposizioni salariali delle categorie B, C, e D sono generalmente applicabili solo ai lavoratori che hanno già compiuto 18 anni.

...

Per i lavoratori con capacità lavorative ridotte, d'intesa con la Commissione professionale paritetica regionale o, in mancanza d'essa, d'intesa von la Commissione professionale paritetica centrale, è possibile discostarsi dai salari base. In tal caso, dopo un attento esame, la Commissione professionale paritetica competente provvederà a fissare un nuovo salario minimo.

9.4

Aumenti salariali I salari effettivamente pagati (salario lordo = salario prima di ogni deduzione) a tutti i lavoratori assoggettati ... saranno aumentati generalmente di 46 franchi al mese per tutte le categorie di pittori e di 48 franchi al mese per tutte le categorie di gessatori.

II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2019, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 9.4 del CCL.

III Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2019 e ha effetto sino al 31 marzo 2020.

11 aprile 2019

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2628