Termine di referendum: 11 luglio 2019

Decreto federale che approva la Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili del 22 marzo 2019

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 agosto 20182, decreta:

Art. 1 La Convenzione multilaterale del 24 novembre 20163 per l'attuazione di misure relative a convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (Convenzione) è approvata.

1

2

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

All'atto della ratifica, il Consiglio federale formula riserve in virtù dell'articolo 28 paragrafo 6 della Convenzione ed effettua notifiche in virtù dell'articolo 29 paragrafo 3 della Convenzione. Le riserve e le notifiche sono riportate nell'allegato.

3

Art. 2 Dopo aver consultato le Commissioni parlamentari dell'economia e dei tributi, il Consiglio federale è autorizzato a notificare le convenzioni per evitare le doppie imposizioni concluse dalla Svizzera come Accordi fiscali coperti dalla Convenzione secondo l'articolo 2 paragrafo 1 sottoparagrafo a clausola ii) della Convenzione.

1 2 3

RS 101 FF 2018 4513 RS ...; FF 2018 4569

2018-0474

2307

Approvazione della Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. DF

FF 2019

Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

Consiglio degli Stati, 22 marzo 2019

Consiglio nazionale, 22 marzo 2019

Il presidente: Jean-René Fournier La segretaria: Martina Buol

La presidente: Marina Carobbio Guscetti Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 2 aprile 20194 Termine di referendum: 11 luglio 2019

4

FF 2019 2307

2308

Approvazione della Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. DF

FF 2019

Allegato (art. 1 cpv. 3)

Riserve e notifiche della Confederazione Svizzera Ad art. 2

Interpretazione dei termini

Notifiche ­ Accordi fiscali coperti dalla Convenzione In virtù dell'articolo 2 paragrafo 1 sottoparagrafo a clausola ii) della Convenzione, la Confederazione Svizzera desidera che gli accordi seguenti siano coperti dalla Convenzione: N.

Titolo

1

Originale/ Strumento(i) successivo(i)

Data della firma

Convention entre la Confédération Sudafrica suisse et la République d'Afrique du Sud en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (Testo originale) Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Sudafrica intesa a evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito (Traduzione)5

Originale

08.05.2007 27.01.2009

2

Convention entre la Confédération Argentina suisse et la République argentine en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (Testo originale) Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Argentina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (Traduzione)6

Originale

20.03.2014 27.11.2015

3

Abkommen zwischen der Schwei- Austria zerischen Eidgenossenschaft und der Republik Österreich zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (Testo originale) Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria

Originale

30.01.1974 04.12.1974

5 6

Altra Giurisdizione contraente

Data di entrata in vigore

Strumento 18.01.1994 01.05.1995 successivo (a) Strumento 20.07.2000 13.09.2001 successivo (b) Strumento 21.03.2006 02.02.2007 successivo (c)

RS 0.672.911.82 RS 0.672.915.41

2309

Approvazione della Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. DF

N.

Titolo

Altra Giurisdizione contraente

intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (Traduzione)7

Originale/ Strumento(i) successivo(i)

FF 2019

Data della firma

Data di entrata in vigore

Strumento 03.09.2009 01.03.2011 successivo (d) (ivi compreso lo scambio di note del 03.09.2009) Strumento 04.06.2012 14.11.2012 successivo (e)

4

Convention entre la Confédération Cile suisse et la République du Chili en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (Testo originale) Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Cile per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (Traduzione)8

Originale

02.04.2008 05.05.2010

5

Abkommen zwischen der Schwei- Islanda zerischen Eidgenossenschaft und Island zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (Testo originale) Convenzione tra la Confederazione Svizzera e l'Islanda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (Traduzione)9

Originale

10.07.2014 06.11.2015

6

Convenzione tra la ConfederaItalia zione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (Testo originale)10

Originale

09.03.1976 27.03.1979

Abkommen zwischen dem Lituania Schweizerischen Bundesrat und der Regierung der Republik Litauen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und

Originale

7

7 8 9 10

RS 0.672.916.31 RS 0.672.924.51 RS 0.672.944.51 RS 0.672.945.41

2310

Strumento 28.04.1978 27.03.1979 successivo (a) Strumento 23.02.2015 13.07.2016 successivo (b) 27.05.2002 18.12.2002

Approvazione della Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. DF

N.

Titolo

Altra Giurisdizione contraente

Originale/ Strumento(i) successivo(i)

FF 2019

Data della firma

Data di entrata in vigore

vom Vermögen (Testo originale) Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Lituania per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio (Traduzione)11 8

Convention entre la Confédération Lussemburgo Originale 21.01.1993 19.02.1994 suisse et le Grand-Duché de Strumento 25.08.2009 19.11.2010 Luxembourg en vue d'éviter les successivo (a) doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la Strumento 11.07.2012 11.07.2013 fortune (Testo originale) successivo (b) Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Granducato del Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (Traduzione)12

9

Convention entre le Conseil fédé- Messico ral suisse et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (Testo originale) Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo degli Stati Uniti del Messico per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (Traduzione)13

Originale

Strumento 18.09.2009 23.12.2010 successivo (a)

10 Convention entre la Suisse et Portogallo le Portugal en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (Testo originale) Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Portogallo intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (Traduzione)14

Originale

11 Abkommen zwischen dem Cechia Schweizerischen Bundesrat und der Regierung der Tschechischen Republik zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet

Originale

11 12 13 14

03.08.1993 08.09.1994

26.09.1974 17.12.1975

Strumento 25.06.2012 21.10.2013 successivo (a)

04.12.1995 23.10.1996

Strumento 11.09.2012 11.10.2013 successivo (a)

RS 0.672.951.61 RS 0.672.951.81 RS 0.672.956.31 RS 0.672.965.41

2311

Approvazione della Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. DF

N.

Titolo

Altra Giurisdizione contraente

FF 2019

Originale/ Strumento(i) successivo(i)

Data della firma

Data di entrata in vigore

Originale

18.06.2010 08.02.2012

der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (Testo originale) Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Ceca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (Traduzione)15 12 Convention entre la Confédération Turchia suisse et la République de Turquie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (Testo originale) Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Turca per evitare la doppia imposizione in materia d'imposte sul reddito (Traduzione)16

Ad art. 3

Entità trasparenti

Riserva In virtù dell'articolo 3 paragrafo 5 sottoparagrafo a della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di non applicare la totalità dell'articolo 3 ai suoi Accordi fiscali coperti.

Ad art. 4

Entità con doppia residenza

Riserva In virtù dell'articolo 4 paragrafo 3 sottoparagrafo a della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di non applicare la totalità dell'articolo 4 ai suoi Accordi fiscali coperti.

Ad art. 5

Applicazione dei metodi per l'eliminazione della doppia imposizione

Riserva In virtù dell'articolo 5 paragrafo 9 della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto, con riferimento a tutti i suoi Accordi fiscali coperti, di non consentire alle altre Giurisdizioni contraenti di applicare l'Opzione C di questo articolo.

15 16

RS 0.672.974.31 RS 0.672.976.31

2312

Approvazione della Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. DF

FF 2019

Notifica relativa all'opzione scelta In virtù dell'articolo 5 paragrafo 10 della Convenzione, con la presente la Confederazione Svizzera sceglie in virtù dell'articolo 5 paragrafo 1 di applicare l'Opzione A di questo articolo.

Notifica relativa alle disposizioni pertinenti degli Accordi fiscali coperti In virtù dell'articolo 5 paragrafo 10 della Convenzione, la Confederazione Svizzera dichiara che gli accordi seguenti contengono una disposizione di cui all'articolo 5 paragrafo 3. Il numero dell'articolo e del paragrafo delle disposizioni pertinenti sono indicati qui di seguito.

Numero dell'Accordo coperto

Altra Giurisdizione Disposizione contraente

1

Sudafrica

Art. 22 par. 2 lett. a

2

Argentina

Art. 22 par. 2

3

Austria

Art. 23 par. 1

4

Cile

Art. 22 par. 2 lett. a

5

Islanda

Art. 23 par. 2 lett. a

6

Italia

Art. 24 par. 3

7

Lituania

Art. 23 par. 2 lett. a

8

Lussemburgo

Art. 23 par. 2 lett. a

9

Messico

Art. 21 par. 2 lett. a

10

Portogallo

Art. 23 par. 3 (secondo la modifica di cui all'art. XIII di (a))

11

Cechia

Art. 23 par. 2 lett. a (secondo la modifica di cui all'art. VIII par. 2 di (a))

12

Turchia

Art. 22 par. 1 lett. a

Ad art. 6

Scopo di un Accordo fiscale coperto

Notifica relativa all'opzione scelta In virtù dell'articolo 6 paragrafo 6 della Convenzione, con la presente la Confederazione Svizzera sceglie di applicare l'articolo 6 paragrafo 3.

Notifica relativa agli Accordi fiscali coperti il cui preambolo è privo dei riferimenti sulle intenzioni In virtù dell'articolo 6 paragrafo 6 della Convenzione, la Confederazione Svizzera dichiara che gli accordi seguenti non contengono nel testo del loro preambolo rife-

2313

Approvazione della Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. DF

FF 2019

rimenti all'intenzione di sviluppare una relazione economica e di migliorare la cooperazione in materia fiscale.

Numero dell'Accordo coperto

Altra Giurisdizione contraente

1

Sudafrica

2

Argentina

3

Austria

4

Cile

5

Islanda

7

Lituania

8

Lussemburgo

9

Messico

10

Portogallo

11

Cechia

12

Turchia

Ad art. 7

Prevenzione dell'abuso dei trattati

Notifica relativa alle disposizioni pertinenti degli Accordi fiscali coperti In virtù dell'articolo 7 paragrafo 17 sottoparagrafo a della Convenzione, la Confederazione Svizzera dichiara che gli accordi seguenti contengono una disposizione di cui all'articolo 7 paragrafo 2 e non sono oggetto di una riserva prevista all'articolo 7 paragrafo 15 sottoparagrafo b. Il numero dell'articolo e del paragrafo delle disposizioni pertinenti sono indicati qui di seguito.

Numero dell'Accordo coperto

Altra Giurisdizione Disposizione contraente

4

Cile

Protocollo, n. 5

5

Islanda

Protocollo, n. 4

6

Italia

Art. 23

9

Messico

Protocollo, n. 6 par. 1 (secondo la modifica di cui all'art. X di (a))

10

Portogallo

Art. 27 par. 3 (secondo la modifica di cui all'art. XVI di (a))

11

Cechia

Protocollo, n. 8 (secondo la modifica di cui all'art. XI di (a))

2314

Approvazione della Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. DF

Ad art. 8

FF 2019

Transazioni relative al trasferimento dei dividendi

Riserva In virtù dell'articolo 8 paragrafo 3 sottoparagrafo a della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di non applicare la totalità dell'articolo 8 ai suoi Accordi fiscali coperti.

Ad art. 9

Utili di capitale da alienazione di azioni o partecipazioni in entità il cui valore deriva principalmente da beni immobili

Riserva In virtù dell'articolo 9 paragrafo 6 sottoparagrafo a della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di non applicare l'articolo 9 paragrafo 1 ai suoi Accordi fiscali coperti.

Ad art. 10

Clausola antiabuso per le stabili organizzazioni situate in Giurisdizioni terze

Riserva In virtù dell'articolo 10 paragrafo 5 sottoparagrafo a della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di non applicare la totalità dell'articolo 10 ai suoi Accordi fiscali coperti.

Ad art. 11

Applicazione di Accordi fiscali per limitare il diritto di una Parte di assoggettare ad imposta i propri residenti

Riserva In virtù dell'articolo 11 paragrafo 3 sottoparagrafo a della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di non applicare la totalità dell'articolo 11 ai suoi Accordi fiscali coperti.

Ad art. 12

Elusione artificiosa dello status di stabile organizzazione attraverso accordi di commissione («commissionnaire arrangements») e strategie simili

Riserva In virtù dell'articolo 12 paragrafo 4 della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di non applicare la totalità dell'articolo 12 ai suoi Accordi fiscali coperti.

2315

Approvazione della Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. DF

Ad art. 13

FF 2019

Elusione artificiosa dello status di stabile organizzazione attraverso esenzioni per specifiche attività

Riserva In virtù dell'articolo 13 paragrafo 6 sottoparagrafo a della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di non applicare la totalità dell'articolo 13 ai suoi Accordi fiscali coperti.

Ad art. 14

Suddivisione («splitting-up») di contratti

Riserva In virtù dell'articolo 14 paragrafo 3 sottoparagrafo a della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di non applicare la totalità dell'articolo 14 ai suoi Accordi fiscali coperti.

Ad art. 15

Definizione di una persona strettamente correlata a un'impresa

Riserva In virtù dell'articolo 15 paragrafo 2 della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di non applicare la totalità dell'articolo 15 ai suoi Accordi fiscali coperti per i quali ha formulato le riserve di cui all'articolo 12 paragrafo 4, all'articolo 13 paragrafo 6 sottoparagrafo a o c oppure all'articolo 14 paragrafo 3 sottoparagrafo a.

Ad art. 16

Procedura amichevole

Riserve In virtù dell'articolo 16 paragrafo 5 sottoparagrafo c della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di non applicare il secondo periodo dell'articolo 16 paragrafo 2 ai suoi Accordi fiscali coperti in quanto, ai fini di tutti i suoi Accordi fiscali coperti, essa intende soddisfare lo standard minimo per il miglioramento della risoluzione delle controversie ai sensi del pacchetto BEPS OCSE/G20 accettando, nelle negoziazioni dei suoi trattati bilaterali, una disposizione del trattato che stabilisca che: A) le Giurisdizioni contraenti non effettuano alcuna rettifica degli utili attribuibili a una stabile organizzazione di un'impresa di una delle Giurisdizioni contraenti dopo un periodo individuato di comune accordo dalle due Giurisdizioni contraenti a decorrere dalla fine dell'anno di imposta nel quale gli utili sarebbero stati attribuibili alla stabile organizzazione (la presente disposizione non si applica in caso di frode, grave negligenza o inadempimento doloso); e B) le Giurisdizioni contraenti non includono negli utili di un'impresa, e non assoggettano di conseguenza a imposizione, gli utili che sarebbero stati realizzati dall'impresa ma che, a motivo delle condizioni indicate in una dispo2316

Approvazione della Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. DF

FF 2019

sizione dell'Accordo fiscale coperto riguardante le imprese associate, non sono stati realizzati, dopo un periodo individuato di comune accordo dalle due Giurisdizioni contraenti a decorrere dalla fine dell'anno di imposta nel quale gli utili sarebbero stati realizzati dall'impresa (la presente disposizione non si applica in caso di frode, grave negligenza o inadempimento doloso).

Notifica relativa alle disposizioni pertinenti degli Accordi fiscali coperti In virtù dell'articolo 16 paragrafo 6 sottoparagrafo a della Convenzione, la Confederazione Svizzera dichiara che gli accordi seguenti contengono una disposizione di cui all'articolo 16 paragrafo 4 sottoparagrafo a clausola i). Il numero dell'articolo e del paragrafo delle disposizioni pertinenti sono indicati qui di seguito.

Numero dell'Accordo coperto

Altra Giurisdizione Disposizione contraente

1

Sudafrica

Art. 24 par. 1 primo per.

2

Argentina

Art. 24 par. 1 primo per.

3

Austria

Art. 25 par. 1

4

Cile

Art. 24 par. 1 primo per.

5

Islanda

Art. 25 par. 1 primo per.

6

Italia

Art. 26 par. 1 primo per.

7

Lituania

Art. 25 par. 1 primo per.

8

Lussemburgo

Art. 25 par. 1 primo per.

9

Messico

Art. 23 par. 1 primo per.

10

Portogallo

Art. 25 par. 1 primo per.

11

Cechia

Art. 25 par. 1 primo per.

12

Turchia

Art. 24 par. 1

In virtù dell'articolo 16 paragrafo 6 sottoparagrafo b clausola i) della Convenzione, la Confederazione Svizzera dichiara che gli accordi seguenti contengono una disposizione che stabilisce che un caso di cui all'articolo 16 paragrafo 1 primo periodo deve essere sottoposto entro un determinato periodo di tempo inferiore a tre anni a decorrere dalla prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni dell'Accordo fiscale coperto. Il numero dell'articolo e del paragrafo delle disposizioni pertinenti sono indicati qui di seguito.

Numero dell'Accordo coperto

Altra Giurisdizione Disposizione contraente

9

Messico

Art. 23 par. 1 secondo per.

10

Portogallo

Art. 25 par. 1 secondo per.

2317

Approvazione della Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. DF

FF 2019

In virtù dell'articolo 16 paragrafo 6 sottoparagrafo b clausola ii) della Convenzione, la Confederazione Svizzera dichiara che gli accordi seguenti contengono una disposizione che stabilisce che un caso di cui all'articolo 16 paragrafo 1 primo periodo deve essere sottoposto entro un determinato periodo di tempo di almeno tre anni a decorrere dalla prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni dell'Accordo fiscale coperto. Il numero dell'articolo e del paragrafo delle disposizioni pertinenti sono indicati qui di seguito.

Numero dell'Accordo coperto

Altra Giurisdizione Disposizione contraente

1

Sudafrica

Art. 24 par. 1 secondo per.

2

Argentina

Art. 24 par. 1 secondo per.

4

Cile

Art. 24 par. 1 secondo per.

5

Islanda

Art. 25 par. 1 secondo per.

6

Italia

Art. 26 par. 1 secondo per.

7

Lituania

Art. 25 par. 1 secondo per.

8

Lussemburgo

Art. 25 par. 1 secondo per.

11

Cechia

Art. 25 par. 1 secondo per.

Notifica degli Accordi fiscali coperti che non contengono determinate disposizioni In virtù dell'articolo 16 paragrafo 6 sottoparagrafo d clausola ii) della Convenzione, la Confederazione Svizzera dichiara che gli accordi seguenti non contengono una disposizione di cui all'articolo 16 paragrafo 4 sottoparagrafo c clausola ii).

Numero dell'Accordo coperto

Altra Giurisdizione contraente

4

Cile

9

Messico

Ad art. 17

Rettifiche corrispondenti

Notifica relativa alle disposizioni pertinenti degli Accordi fiscali coperti In virtù dell'articolo 17 paragrafo 4 della Convenzione, la Confederazione Svizzera dichiara che gli accordi seguenti contengono una disposizione di cui all'articolo 17 paragrafo 2. Il numero dell'articolo e del paragrafo delle disposizioni pertinenti sono indicati qui di seguito.

Numero dell'Accordo coperto

Altra Giurisdizione Disposizione contraente

1

Sudafrica

2318

Art. 9 par. 2

Approvazione della Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. DF

Numero dell'Accordo coperto

Altra Giurisdizione Disposizione contraente

2

Argentina

Art. 9 par. 2

4

Cile

Art. 9 par. 2

5

Islanda

Art. 9 par. 2

7

Lituania

Art. 9 par. 2

8

Lussemburgo

Art. 9 par. 2

9

Messico

Art. 9 par. 2

10

Portogallo

Art. 9 par. 2 (secondo la modifica di cui all'art. V di (a))

11

Cechia

Art. 9 par. 2

12

Turchia

Art. 9 par. 2

Ad art. 18

FF 2019

Opzione per l'applicazione della parte VI

Notifica relativa all'opzione scelta In virtù dell'articolo 18 della Convenzione, con la presente la Confederazione Svizzera sceglie di applicare la parte VI.

Ad art. 19

Arbitrato obbligatorio e vincolante

Riserva In virtù dell'articolo 19 paragrafo 11 della Convenzione, ai fini dell'applicazione dell'articolo 19 ai suoi Accordi fiscali coperti, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di sostituire il periodo di due anni indicato nell'articolo 19 paragrafo 1 sottoparagrafo b con un periodo di tre anni.

Ad art. 24

Accordo su una diversa risoluzione

Notifica relativa all'opzione scelta In virtù dell'articolo 24 paragrafo 1 della Convenzione, con la presente la Confederazione Svizzera sceglie di applicare l'articolo 24 paragrafo 2.

Riserva In virtù dell'articolo 24 paragrafo 3 della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di applicare l'articolo 24 paragrafo 2 soltanto ai suoi Accordi fiscali coperti ai quali si applica l'articolo 23 paragrafo 2.

2319

Approvazione della Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. DF

Ad art. 26

FF 2019

Compatibilità

Riserva In virtù dell'articolo 26 paragrafo 4 della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di non applicare la parte VI della Convenzione agli Accordi fiscali coperti che già prevedono un arbitrato obbligatorio e vincolante per le questioni non risolte concernenti un caso di procedura amichevole. Il numero dell'articolo e del paragrafo delle disposizioni pertinenti sono indicati qui di seguito.

Numero dell'Accordo coperto

Altra Giurisdizione Disposizione contraente

1

Sudafrica

Art. 24 par. 5

3

Austria

Art. 25 par. 5 (secondo la modifica di cui all'art. I di (d))

5

Islanda

Art. 25 par. 5 e 6

8

Lussemburgo

Art. 25 par. 5 (secondo la modifica di cui all'art. 2 par. 2 di (a))

Ad art. 28

Riserve

Riserve In virtù dell'articolo 28 paragrafo 2 della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di escludere i casi seguenti dal campo di applicazione della parte VI della Convenzione: 1.

La Confederazione Svizzera si riserva il diritto di escludere dal campo di applicazione della parte VI i casi concernenti anni di imposta o fatti generatori dell'imposta che hanno avuto inizio o si sono verificati al momento in cui la Convenzione ha avuto efficacia con riferimento a un Accordo fiscale coperto applicabile al caso concreto, o prima di tale momento, nella misura in cui le autorità competenti di tutte le Giurisdizioni contraenti interessate da questo caso concreto non concordano di applicare la parte VI al caso concreto.

2.

La Confederazione Svizzera si riserva il diritto di escludere dal campo di applicazione della parte VI i casi concernenti i beni immateriali difficilmente valutabili, se la rettifica iniziale: i) è effettuata in un anno di imposta non ancora prescritto, ma concerne dei redditi di anni di imposta già prescritti; o ii) è effettuata conformemente alla legislazione nazionale, che prevede termini di prescrizione più lunghi per i beni immateriali difficilmente valutabili rispetto ai termini di prescrizione usuali applicabili alla correzione di una tassazione.

2320

Approvazione della Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. DF

Ad art. 35

FF 2019

Efficacia

Riserve In virtù dell'articolo 35 paragrafo 7 sottoparagrafo a della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di sostituire: i)

i riferimenti all'«ultima delle date in cui la presente Convenzione entra in vigore per ciascuna delle Giurisdizioni contraenti dell'Accordo fiscale coperto» menzionati all'articolo 35 paragrafi 1 e 4, e

ii)

i riferimenti alla «data della comunicazione da parte del Depositario della notifica dell'ampliamento dell'elenco degli accordi» menzionati all'articolo 35 paragrafo 5,

con «30 giorni successivi alla data di ricezione da parte del Depositario dell'ultima notifica inviata da ciascuna Giurisdizione contraente che ha formulato la riserva di cui all'articolo 35 paragrafo 7 che essa ha completato le sue procedure interne per l'efficacia delle disposizioni della presente Convenzione con riferimento a tale specifico Accordo fiscale coperto»; iii) i riferimenti alla «data della comunicazione da parte del Depositario della notifica del ritiro o della sostituzione della riserva» menzionati all'articolo 28 paragrafo 9 sottoparagrafo a, e iv) il riferimento all'«ultima delle date in cui la Convenzione entra in vigore per tali Giurisdizioni contraenti» menzionato all'articolo 28 paragrafo 9 sottoparagrafo b, con «30 giorni successivi alla data di ricezione da parte del Depositario dell'ultima notifica inviata da ciascuna Giurisdizione contraente che ha formulato la riserva di cui all'articolo 35 paragrafo 7 che essa ha completato le sue procedure interne per l'efficacia del ritiro o della sostituzione della riserva con riferimento a tale specifico Accordo fiscale coperto»; v)

i riferimenti alla «data della comunicazione da parte del Depositario della ulteriore notifica» menzionati all'articolo 29 paragrafo 6 sottoparagrafo a, e

vi) il riferimento all'«ultima delle date in cui la Convenzione entra in vigore per tali Giurisdizioni contraenti» menzionato all'articolo 29 paragrafo 6 sottoparagrafo b, con «30 giorni successivi alla data di ricezione da parte del Depositario dell'ultima notifica inviata da ciascuna Giurisdizione contraente che ha formulato la riserva di cui all'articolo 35 paragrafo 7 che essa ha completato le sue procedure interne per l'efficacia della ulteriore notifica con riferimento a tale specifico Accordo fiscale coperto»; vii) i riferimenti all'«ultima delle date in cui la presente Convenzione entra in vigore per ciascuna delle Giurisdizioni contraenti dell'Accordo fiscale coperto» menzionati all'articolo 36 paragrafi 1 e 2 (Efficacia della parte VI),

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Approvazione della Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. DF

FF 2019

con «30 giorni successivi alla data di ricezione da parte del Depositario dell'ultima notifica inviata da ciascuna Giurisdizione contraente che ha formulato la riserva di cui all'articolo 35 paragrafo 7 che essa ha completato le sue procedure interne per l'efficacia delle disposizioni della presente Convenzione con riferimento a tale specifico Accordo fiscale coperto»; e viii) il riferimento alla «data della comunicazione da parte del Depositario della notifica dell'ampliamento dell'elenco degli accordi» menzionato all'articolo 36 paragrafo 3 (Efficacia della parte VI), ix) i riferimenti alla «data della comunicazione da parte del Depositario della notifica del ritiro della riserva», alla «data della comunicazione da parte del Depositario della notifica della sostituzione della riserva» e alla «data della comunicazione da parte del Depositario della notifica del ritiro della obiezione alla riserva» menzionati all'articolo 36 paragrafo 4 (Efficacia della parte VI), e x)

il riferimento alla «data della comunicazione da parte del Depositario della ulteriore notifica» menzionato all'articolo 36 paragrafo 5 (Efficacia della parte VI),

con «30 giorni successivi alla data di ricezione da parte del Depositario dell'ultima notifica inviata da ciascuna Giurisdizione contraente che ha formulato la riserva di cui all'articolo 35 paragrafo 7 che essa ha completato le sue procedure interne per l'efficacia delle disposizioni della parte VI (Arbitrato) con riferimento a tale specifico Accordo fiscale coperto».

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