Termine di referendum: 16 gennaio 2020

Legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) Modifica del 27 settembre 2019 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 agosto 20171, decreta: I La legge del 20 giugno 19862 sulla caccia è modificata come segue: Sostituzione di espressioni Nell'articolo 11 capoversi 2 e 3 «bandite federali di caccia» è sostituito con «aree federali di protezione della fauna selvatica»; nell'articolo 11 capoverso 3 «bandite equivalenti» è sostituito con «aree di protezione equivalenti»; nell'articolo 11 capoverso 4 «bandite di caccia» è sostituito con «aree di protezione della fauna selvatica».

1

Negli articoli 7 capoverso 6, 12 capoverso 2bis, 14 capoverso 3, 22 capoversi 1, 2 e 3 nonché 25 capoverso 3 «Ufficio federale» è sostituito con «UFAM».

2

Negli articoli 7 capoverso 6 e 17 capoverso 1 lettere e ed f «zona protetta» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «area protetta»; nell'articolo 14 capoverso 2 «zone federali protette» è sostituito con «aree federali protette».

3

Art. 3 cpv. 1 e 2 I Cantoni disciplinano e pianificano la caccia secondo i principi della sostenibilità e, per quanto necessario, coordinano reciprocamente la pianificazione. Tengono conto delle condizioni locali, nonché delle esigenze dell'agricoltura, della protezione 1

1 2

FF 2017 5193 RS 922.0

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della natura, della protezione degli animali e della salute animale. La regolazione degli effettivi di fauna selvatica è impostata in modo da consentire la gestione continuativa delle foreste e la rigenerazione naturale con essenze stanziali e da evitare danni importanti alle colture alimentari.

I Cantoni determinano il sistema e le zone di caccia e provvedono a un'efficace sorveglianza. Rilasciano l'autorizzazione di caccia in base a un esame di caccia, a una prova della precisione di tiro, da fornire periodicamente, e ad altri requisiti conformemente al diritto cantonale.

2

Art. 5 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto i testi tedesco e francese) e lett. b, c, l, m, o, p e q, nonché 2, 3, 5 e 6 1

Le specie cacciabili e i periodi di protezione sono stabiliti come segue: b.

cinghiale dal 1° marzo al 30 giugno; per i cinghiali di meno di due anni non vi è alcun periodo di protezione al di fuori del bosco

c.

Abrogata

l.

fagiano di monte maschio e pernice bianca dal 1° dicembre al 15 ottobre

m. colombaccio, tortora dal collare orientale, corvo imperiale, cornacchia grigia, cornacchia nera, corvo comune, ghiandaia e gazza dal 16 febbraio al 31 luglio; per le cornacchie grigie e le cornacchie nere presenti in stormo non vi è alcun periodo di protezione sulle colture agricole o.

folaga, svasso maggiore, alzavola, moretta, germano reale dal 1° febbraio al 31 agosto

p.

beccaccia dal 15 dicembre al 15 ottobre

q.

cormorano dal 16 marzo al 31 agosto.

2

Abrogato

3

I Cantoni possono permettere l'abbattimento dei seguenti animali tutto l'anno: a.

specie animali non indigene;

b.

animali domestici e da reddito inselvatichiti.

I Cantoni possono, sentito l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), accorciare temporaneamente i periodi di protezione al fine di ridurre effettivi troppo numerosi, conservare la diversità delle specie o attuare misure di polizia delle epizoozie.

5

Il Consiglio federale può, sentiti i Cantoni, restringere, sul piano nazionale, la lista delle specie cacciabili o prolungare i periodi di protezione, se necessario alla conservazione di specie minacciate, e revocare tali misure quando il ristabilimento degli effettivi lo consente.

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Art. 7 cpv. 2 e 3 Abrogati Art. 7a 1

Regolazione delle specie protette

I Cantoni possono, sentito l'UFAM, prevedere una regolazione degli effettivi di: a.

stambecchi, dal 1° agosto al 30 novembre;

b.

lupi, dal 1° settembre al 31 gennaio;

c.

altre specie protette dichiarate regolabili dal Consiglio federale.

Tali regolazioni non devono mettere in pericolo l'effettivo della popolazione e devono essere necessarie per: 2

a.

la protezione degli spazi vitali o la conservazione della diversità delle specie;

b.

la prevenzione di danni o di un pericolo concreto per l'uomo; o

c.

il mantenimento di effettivi adeguati di selvaggina a livello regionale.

Sulla base di accordi di programma la Confederazione accorda ai Cantoni aiuti finanziari globali per le spese di vigilanza e di attuazione delle misure di gestione delle specie di cui al capoverso 1.

3

Art. 8

Protezione degli animali selvatici

I titolari di un'autorizzazione di caccia che hanno ferito, o hanno il dubbio di aver ferito, un animale selvatico durante la caccia, provvedono alla sua ricerca tempestiva e a regola d'arte. I Cantoni disciplinano i dettagli.

1

I guardacaccia e i badatori possono abbattere in ogni momento gli animali feriti o ammalati. I Cantoni possono permettere ai titolari di un'autorizzazione di caccia di abbattere in ogni momento gli animali di specie cacciabili feriti o ammalati. I capi abbattuti devono essere annunciati senza indugio all'autorità cantonale della caccia.

2

Per prevenire gli incidenti con gli animali selvatici e assicurare la permeabilità del paesaggio per questi ultimi, in particolare nei corridoi faunistici di importanza interregionale di cui all'articolo 11a, i Cantoni disciplinano la costruzione e la manutenzione a regola d'arte delle recinzioni.

3

Art. 11, rubrica, e cpv. 5 e 6 Aree protette Nelle aree di protezione della fauna selvatica e nelle riserve per gli uccelli la caccia è proibita. Gli organi esecutivi cantonali possono tuttavia permettere l'abbattimento di animali di specie cacciabili, nonché di stambecchi e lupi, se necessario per la protezione degli spazi vitali, per la conservazione della diversità delle specie, per la tutela della fauna selvatica o per la prevenzione di eccessivi danni da essa causati.

5

Il Consiglio federale emana disposizioni per la protezione delle aree di protezione della fauna selvatica e delle riserve per gli uccelli acquatici e di passo, d'importanza internazionale e nazionale. Sulla base di accordi di programma la Confederazione 6

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accorda ai Cantoni indennità globali per le spese di vigilanza e aiuti finanziari per le spese legate alle misure di conservazione delle specie e degli spazi vitali in tali riserve e aree.

Inserire prima del titolo del Capitolo 4 Art. 11a

Corridoi faunistici di importanza interregionale

D'intesa con i Cantoni, il Consiglio federale designa corridoi faunistici di importanza interregionale; questi servono a collegare tra di loro popolazioni di fauna selvatica su una vasta parte del territorio.

1

Nell'ambito delle rispettive competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono ad assicurare l'integrità e la funzionalità dei corridoi faunistici di importanza interregionale.

2

Sulla base di accordi di programma, la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali per i provvedimenti volti ad assicurare la funzionalità dei corridoi faunistici di importanza interregionale. L'importo dell'indennità dipende dall'estensione dei provvedimenti e dalla necessità di risanamento dei corridoi.

3

Art. 12 cpv. 2, 4, 5 e 6 I Cantoni possono in ogni momento ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che mostrano disturbi comportamentali, causano danni o costituiscono un pericolo per l'uomo. Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza. Le decisioni concernenti gli animali cacciabili non sono soggette al diritto di ricorso secondo l'articolo 12 della legge federale del 1° luglio 19663 sulla protezione della natura e del paesaggio.

2

4

Abrogato

La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati: 5

a.

dai grandi predatori agli animali da reddito;

b.

dai castori agli edifici e agli impianti di interesse pubblico, alle vie di collegamento delle aziende agricole o a scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene;

c.

dalle lontre agli impianti di piscicoltura.

La Confederazione può affidare l'esecuzione dei compiti di cui al capoverso 5, contro indennità, a enti di diritto pubblico o a privati.

6

3

RS 451

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Art. 13 cpv. 4 e 5 La Confederazione e i Cantoni partecipano al risarcimento dei danni causati da animali di determinate specie protette alle foreste, alle colture agricole e agli animali da reddito, sempre che siano state prese le misure che si potevano ragionevolmente pretendere per prevenire il danno. Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, designa queste specie protette e determina le condizioni del risarcimento.

4

Oltre a quanto previsto dal capoverso 4, la Confederazione e i Cantoni partecipano anche al risarcimento dei danni causati dai castori agli edifici e impianti di interesse pubblico, alle infrastrutture di trasporto private e alle scarpate spondali il cui danneggiamento pregiudica la protezione contro le piene. Il risarcimento è versato soltanto se sono state prese le misure che si potevano ragionevolmente pretendere per prevenire il danno.

5

Titolo prima dell'art. 14

Capitolo 5: Informazione e ricerca Art. 14, rubrica, nonché cpv. 4 e 5 Informazione, formazione e ricerca La Confederazione gestisce il Centro svizzero di ricerca, documentazione e consulenza per la gestione della fauna selvatica. Promuove l'informazione del pubblico e può assegnare sussidi a centri di ricerca e ad altre istituzioni d'importanza nazionale al servizio della formazione, della ricerca o della consulenza.

4

5

Abrogato

Inserire prima del titolo del Capitolo 6 Art. 14a

Cattura e marcatura

La cattura e la marcatura di mammiferi e uccelli selvatici, nonché il prelievo di campioni da tali animali, non sottostanno all'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 18 della legge del 16 dicembre 20054 sulla protezione degli animali se tali misure: 1

2

4

a.

sono volte a monitorare gli effettivi o a effettuare controlli dei risultati ai sensi della presente legge; e

b.

sono eseguite da autorità federali o cantonali oppure da terzi incaricati da esse.

Il Consiglio federale: a.

emana prescrizioni concernenti la cattura e la marcatura di mammiferi e uccelli selvatici, nonché il prelievo di campioni da tali animali;

b.

definisce in dettaglio le misure di cui al capoverso 1.

RS 455

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Art. 17 cpv. 1 lett. h È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione: 1

h.

stana volpi, tassi o marmotte mediante fumo, gas o liquidi oppure distrugge le loro tane abitate perforandole, scavandole od ostruendole;

Art. 18 cpv. 1 lett. i È punito con una multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione: 1

i.

omette di ricercare tempestivamente e a regola d'arte gli animali selvatici da lui feriti durante la caccia o che ha il dubbio di aver ferito durante la caccia.

Art. 20 cpv. 1 e 1bis L'autorizzazione di caccia può essere ritirata dal giudice per un minimo di uno a un massimo di dieci anni se: 1

a.

il suo titolare ha intenzionalmente o per negligenza ucciso o ferito gravemente una persona durante l'esercizio della caccia oppure ha intenzionalmente commesso o tentato di commettere un delitto di cui all'articolo 17 in qualità di autore, istigatore o complice; e

b.

sussiste il pericolo che il suo titolare commetta nuovi reati di questo genere.

Il ritiro dell'autorizzazione di caccia può essere ordinato anche in caso di incapacità o scemata imputabilità dell'autore secondo l'articolo 19 capoversi 1 e 2 del Codice penale5.

1bis

Art. 24 cpv. 2­4 L'autorità federale che esegue un'altra legge federale o un trattato internazionale è competente, nell'adempimento di tale compito, anche per l'esecuzione della presente legge. Prima di prendere una decisione consulta i Cantoni interessati. L'UFAM e gli altri servizi federali interessati collaborano all'esecuzione conformemente agli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 19976 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

2

Se la procedura di cui al capoverso 2 è inadeguata per determinati compiti, il Consiglio federale ne disciplina l'esecuzione da parte dei servizi federali interessati.

3

Le autorità esecutive federali tengono conto delle misure adottate dai Cantoni in base alla presente legge.

4

5 6

RS 311.0 RS 172.010

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II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 27 settembre 2019

Consiglio nazionale, 27 settembre 2019

Il presidente: Jean-René Fournier La segretaria: Martina Buol

La presidente: Marina Carobbio Guscetti Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 8 ottobre 20197 Termine di referendum: 16 gennaio 2020

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Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 1° luglio 19668 sulla protezione della natura e del paesaggio Art. 22a

Cattura e marcatura

La cattura e la marcatura di vertebrati selvatici, nonché il prelievo di campioni da tali animali, non sottostanno all'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 18 della legge del 16 dicembre 20059 sulla protezione degli animali se tali misure: 1

2

a.

sono volte a monitorare gli effettivi o a effettuare controlli dei risultati ai sensi della presente legge; e

b.

sono eseguite da autorità federali o cantonali oppure da terzi incaricati da esse.

Il Consiglio federale: a.

emana prescrizioni concernenti la cattura e la marcatura di vertebrati selvatici, nonché il prelievo di campioni da tali animali;

b.

definisce in dettaglio le misure di cui al capoverso 1.

2. Legge forestale del 4 ottobre 199110 Art. 27 cpv. 2 Emanano prescrizioni sulla regolamentazione degli effettivi della selvaggina per consentire la conservazione della foresta, in particolare la sua rigenerazione naturale mediante essenze stanziali senza ricorso a provvedimenti protettivi; laddove ciò non è possibile, adottano misure per prevenire i danni causati dalla selvaggina.

2

8 9 10

RS 451 RS 455 RS 921.0

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3. Legge federale del 21 giugno 199111 sulla pesca Inserire prima del titolo della Sezione 3 Art 6a

Cattura e marcatura

La cattura e la marcatura di pesci e gamberi selvatici, nonché il prelievo di campioni da tali animali, non sottostanno all'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 18 della legge del 16 dicembre 200512 sulla protezione degli animali se tali misure: 1

2

a.

sono volte a monitorare gli effettivi o a effettuare controlli dei risultati ai sensi della presente legge; e

b.

sono eseguite da autorità federali o cantonali oppure da terzi incaricati da esse.

Il Consiglio federale:

11 12

a.

emana prescrizioni concernenti la cattura e la marcatura di pesci e gamberi selvatici, nonché il prelievo di campioni da tali animali;

b.

definisce in dettaglio le misure di cui al capoverso 1.

RS 923.0 RS 455

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