Termine di referendum: 16 gennaio 2020
Legge federale sulla partecipazione ai costi dei Cantoni per i controlli concernenti l'obbligo di annunciare i posti vacanti (LPCA) del 27 settembre 2019
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 110 capoverso 1 lettera c e 121a della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 20192, decreta:
Art. 1
Oggetto
La presente legge disciplina la partecipazione della Confederazione ai costi dei Cantoni per il controllo dell'adempimento dell'obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all'articolo 21a capoversi 3 e 4 della legge federale del 16 dicembre 20053 sugli stranieri e la loro integrazione.
Art. 2
Contributo della Confederazione
La Confederazione partecipa ai costi sostenuti dai Cantoni per lo svolgimento dei controlli versando loro un importo forfettario per ogni controllo effettuato.
1
L'importo forfettario è calcolato in modo da coprire la metà dei costi salariali determinati da un'attività di controllo efficiente.
2
Il Consiglio federale stabilisce l'entità dell'importo forfettario e le condizioni di versamento.
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RS ...
1 RS 101 2 FF 2019 2341 3 RS 142.20 2019-0308
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Partecipazione ai costi dei Cantoni per i controlli concernenti l'obbligo di annunciare i posti vacanti. LF
Art. 3
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Controlli ed esecuzione
I Cantoni provvedono affinché l'adempimento dell'obbligo di annunciare i posti vacanti sia sottoposto a un controllo adeguato.
1
Le autorità incaricate di controllare l'adempimento dell'obbligo di annunciare i posti vacanti presentano ogni anno alla Segreteria di Stato dell'economia un rapporto sulla loro attività di controllo.
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3
Il Consiglio federale può emanare disposizioni d'esecuzione riguardanti: a.
il tipo e la portata dei controlli;
b.
la collaborazione e lo scambio di dati tra le autorità incaricate dei controlli e altre autorità;
c.
le competenze di inchiesta delle autorità incaricate dei controlli e la collaborazione dei datori di lavoro soggetti all'obbligo di annunciare i posti vacanti.
Art. 4
Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge federale del 20 giugno 20034 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo Art. 9 cpv. 1 lett. b La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione: 1
b.
autorità incaricate dai Cantoni di controllare l'adempimento dell'obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all'articolo 21a capoversi 3 e 4 LStrI5;
Art. 10 cpv. 1, secondo periodo ... L'accesso delle autorità di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera b non necessita di tale decisione.
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RS 142.51 RS 142.20
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2. Legge del 6 ottobre 19896 sul collocamento Art. 35 cpv. 3 lett. k I seguenti uffici possono accedere al sistema d'informazione mediante procedura di richiamo al fine di adempiere i loro compiti legali: 3
k.
Art. 5
le autorità incaricate dai Cantoni di controllare l'adempimento dell'obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all'articolo 21a capoversi 3 e 4 della legge federale del 16 dicembre 20057 sugli stranieri e la loro integrazione.
Referendum ed entrata in vigore
1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
La presente legge ha effetto sino al 31 dicembre 2023. Dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.
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Consiglio degli Stati, 27 settembre 2019
Consiglio nazionale, 27 settembre 2019
Il presidente: Jean-René Fournier La segretaria: Martina Buol
La presidente: Marina Carobbio Guscetti Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Data della pubblicazione: 8 ottobre 20198 Termine di referendum: 16 gennaio 2020
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RS 823.11 RS 142.20 FF 2019 5451
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